Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2009/0073(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0172/2010

Testi presentati :

A7-0172/2010

Discussioni :

Votazioni :

PV 06/07/2010 - 6.4
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2010)0251

Testi approvati
PDF 191kWORD 31k
Martedì 6 luglio 2010 - Strasburgo
Partecipazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività di FRONTEX ***
P7_TA(2010)0251A7-0172/2010

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (10701/2009),

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2009)0255),

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (05707/2010),

–  visti l'articolo 62, primo comma, punto 2, lettera a) e l'articolo 66 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0217/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 74, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0172/2010),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione della convenzione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.

Note legali - Informativa sulla privacy