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Procedura : 2009/2153(INI)
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Ciclo del documento : A7-0203/2010

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A7-0203/2010

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PV 05/07/2010 - 23
CRE 05/07/2010 - 23

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PV 06/07/2010 - 6.17
CRE 06/07/2010 - 6.17
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Martedì 6 luglio 2010 - Strasburgo
Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea
P7_TA(2010)0264A7-0203/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sul Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (2009/2153(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla promozione di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente,

–  visto il Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008)0811),

–  viste le conclusioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea il 25 giugno 2009 (11462/09 del 26 giugno 2009),

–  vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti(1),

–  vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(2),

–  vista la sua posizione del 17 gennaio 2002 sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(3),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2008 sull'agricoltura sostenibile e il biogas: la necessità di una revisione della legislazione dell'UE(4),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 su «2050: il futuro inizia oggi - Raccomandazioni per una futura politica integrata dell'Unione europea sul cambiamento climatico»(5),

–  vista la sua risoluzione del 10aprile 2008 sulla revisione interlocutoria del sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente(6),

–  vista la sua posizione del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE(7),

–  vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del suolo(8),

–  vista la sua posizione del 25 ottobre 2005 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti(9),

–  vita la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete(10),

–  vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive(11),

–  vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2007 su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti(12),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0203/2010),

A.  considerando che l'iniziativa avviata dalla Commissione con il suo Libro verde offre un'opportunità per un'azione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti organici biodegradabili,

B.  considerando che una corretta gestione dei rifiuti organici comporta vantaggi non solo ambientali ma anche sociali ed economici,

C.  considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva quadro sui rifiuti prevede che potranno essere fissate in singole direttive disposizioni specifiche o complementari per regolamentare la gestione di determinate categorie di rifiuti,

D.  considerando che la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti non fornisce strumenti sufficienti per una gestione sostenibile della frazione organica,

E.  considerando che le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti organici sono frammentarie e che gli attuali strumenti legislativi sono inadeguati per conseguire gli obiettivi enunciati di una gestione efficace dei rifiuti organici; considerando che è pertanto necessaria una direttiva specifica per la gestione di tali rifiuti; considerando che la raccolta in un unico atto legislativo di tutte le diverse disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti organici sarebbe di per sé un esempio concreto di ottima prassi legislativa e di legislazione migliore che assicurerebbe nel contempo una semplificazione, una maggiore chiarezza, un controllo e un'applicazione migliori nonché maggiore certezza giuridica, permettendo così di ottenere la fiducia a lungo termine degli investitori pubblici e privati,

F.  considerando che nelle conclusioni della conferenza sul riciclaggio dei rifiuti organici in Europa, svoltasi il 15 febbraio 2010 a Barcellona con la partecipazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo(13), si afferma che è necessario intervenire per creare un quadro legislativo europeo in materia di rifiuti organici, dal momento che questa è una fase cruciale per dare impulso alla regolamentazione in questo settore,

G.  considerando che una direttiva specifica sui rifiuti organici dovrebbe essere adeguatamente flessibile per coprire le diverse opzioni di gestione disponibili, dato che occorre prendere in considerazione e valutare un gran numero di variabili e di fattori locali,

H.  considerando che il potenziale inesplorato rappresentato dai rifiuti organici è stato gestito con politiche assai differenti nei singoli Stati membri; considerando necessaria una gestione migliore di detti rifiuti ai fini di una gestione efficiente e sostenibile delle risorse; considerando auspicabile un potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti organici onde pervenire alla concretizzazione degli obiettivi in materia di riciclaggio e di energie rinnovabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia UE 2020, in particolare nell'ambito dell'iniziativa faro a favore dell'efficienza delle risorse,

I.  considerando che la raccolta differenziata consente, in particolare, una gestione ottimale di alcuni tipi di rifiuti organici, come i rifiuti di cucina a livello dei consumatori e delle strutture collettive, ma anche i rifiuti delle attività di ristorazione collettiva che utilizzano stoviglie monouso biodegradabili e compostabili,

J.  considerando che la valorizzazione dei rifiuti organici mediante compostaggio permette di riciclare anche i prodotti biodegradabili e compostabili già oggetto di un'iniziativa comunitaria (Lead Market Initiative),

K.  considerando che è necessario definire norme di qualità a livello di Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti organici e di qualità del compost, che la definizione di parametri di qualità per il compost, incluso un approccio integrato che oltre alla qualità garantisca anche la tracciabilità e un uso sicuro, permetterà di creare fiducia nel prodotto presso i consumatori; considerando opportuno introdurre una classificazione del compost in funzione della sua qualità, affinché il suo utilizzo non produca effetti negativi sul suolo e le acque sotterranee, e in particolare sui prodotti agricoli coltivati su tale suolo,

L.  considerando che, visto il loro scarso grado di realizzazione, gli obiettivi fissati relativamente alle alternative allo smaltimento dei rifiuti organici in discarica potranno essere conseguiti solo previa definizione di orientamenti legislativi supplementari,

M.  considerando che possono rendersi necessarie misure di protezione per garantire che l'uso del compost non contamini il suolo o le acque sotterranee,

N.  considerando che si dovrebbero altresì prendere in considerazione e valutare le possibilità di utilizzare il compost di cattiva qualità in modo da non danneggiare l'ambiente e la salute umana e che, a livello dell'UE, un'adeguata definizione delle possibilità di utilizzare compost di cattiva qualità, che stabilisca quando esso può essere considerato un prodotto e quando deve essere considerato un rifiuto, consentirebbe agli Stati membri di orientarsi con più facilità nelle proprie decisioni su questioni relative all'uso del compost,

O.  considerando che la realizzazione di un'Europa efficiente dal punto di vista delle risorse è una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 e che occorre pertanto promuovere tale obiettivo; considerando altresì che il riciclaggio dei rifiuti organici contribuisce ad aumentare l'efficienza delle risorse,

P.  considerando che i rifiuti organici umidi riducono l'efficacia dell'incenerimento; che l'incenerimento dei rifiuti organici è indirettamente incoraggiato dalla direttiva relativa alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili; che i rifiuti organici possono fornire un maggiore contributo alla lotta al cambiamento climatico se vengono riciclati in compost, per migliorare la qualità dei suoli e il sequestro del carbonio, un obiettivo che non viene attualmente perseguito dalla direttiva sulla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili,

Q.  considerando che il processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas costituisce un efficiente processo di recupero di energia e che il digestato può essere utilizzato per produrre compost,

R.  considerando che il risultato deve essere l'obiettivo principale di un'adeguata gestione dei rifiuti organici, il che significa che è possibile mantenere aperte tutte le opzioni tecnologiche per la gestione dei rifiuti organici al fine di incentivare l'innovazione, la ricerca scientifica e la competitività,

S.  considerando che esiste un'importante sinergia tra la transizione verso una società basata sul riciclaggio, lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio e il potenziale ai fini della creazione di posti di lavoro verdi in questo settore, e che è quindi necessario stanziare fondi per attività di ricerca sull'impatto che hanno sull'ambiente di lavoro la raccolta e la gestione dei rifiuti organici,

T.  considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale in questo campo, in particolare nelle scuole, al fine di favorire una gestione sostenibile dei rifiuti solidi urbani e di rendere maggiormente consapevoli i cittadini dei vantaggi della raccolta differenziata; considerando che le amministrazioni comunali e le imprese municipali svolgono un ruolo rilevante nel fornire consulenza e informazioni ai cittadini in materia di prevenzione dei rifiuti,

U.  considerando che i rifiuti organici rappresentano oltre il 30% dei rifiuti solidi urbani; considerando la quantità crescente di rifiuti organici nell'Unione europea, che costituiscono una fonte rilevante di gas a effetto serra e hanno altre ripercussioni negative sull'ambiente, se depositati in discarica in condizioni che hanno fatto della gestione dei rifiuti la quarta più importante fonte di gas a effetto serra,

V.  considerando che nella pratica non sono solo i rifiuti organici prodotti dai nuclei domestici ad essere trattati in modo sostenibile,

W.  considerando che la gestione di tali rifiuti va strutturata in conformità della «gerarchia dei rifiuti» - ossia prevenzione e riduzione, riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di valorizzazione, segnatamente a fini energetici, e infine, come ultima opzione, smaltimento in discarica (in conformità dell'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti) -, in base alla quale il riciclaggio dei rifiuti organici è preferibile all'incenerimento, in quanto non soltanto evita la formazione di gas metano, ma contribuisce anche a combattere il cambiamento climatico grazie al sequestro del carbonio e al miglioramento della qualità del suolo; considerando che la prevenzione è l'obiettivo prioritario della gestione dei rifiuti organici e che essa consente in particolare di evitare sprechi di alimenti e rifiuti verdi, ad esempio attraverso una pianificazione migliore dei giardini pubblici che preveda l'impiego di piante e alberi a bassa manutenzione,

X.  considerando che, se si vuole progredire sulla via di una gestione dei rifiuti organici più efficace sotto il profilo ambientale, occorre considerare la questione da una prospettiva integrata che abbracci le politiche in materia di energia e di protezione del suolo, in linea con gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico; considerando che quando i rifiuti organici trattati vengono utilizzati in sostituzione della torba, tutelando così gli ecosistemi delle zone umide, vi è l'ulteriore vantaggio della salvaguardia della biodiversità,

Y.  considerando che la digestione anaerobica per produrre biogas da rifiuti organici può fornire un valido contributo alla gestione sostenibile delle risorse nell'Unione europea e al conseguimento sostenibile degli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili,

Z.  considerando che i rifiuti organici vanno considerati una risorsa naturale preziosa, che può essere utilizzata per la produzione di compost di alta qualità, contribuendo in tal modo alla lotta contro il degrado dei suoli in Europa, mantenendone la fertilità, riducendo l'impiego di fertilizzanti chimici nell'agricoltura, e specialmente di quelli a base di fosforo, e aumentando la capacità di ritenzione idrica del terreno,

AA.  considerando i differenti sistemi di gestione dei rifiuti adottati negli Stati membri e il fatto che lo smaltimento in discarica resta il metodo di eliminazione dei rifiuti solidi urbani più utilizzato nell'Unione europea, benché sia l'opzione peggiore per l'ambiente,

AB.  considerando che la produzione di carburanti per i trasporti a partire dai rifiuti organici presenta un vantaggio ambientale considerevole,

AC.  considerando la necessità di incoraggiare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nel settore della gestione dei rifiuti organici,

AD.  considerando che grazie alla raccolta differenziata è possibile evitare contaminazioni, promuovere l'obiettivo di ottenere un compost di alta qualità, fornire materiali di qualità per il riciclaggio dei rifiuti organici e migliorare l'efficienza della valorizzazione energetica,

AE.  considerando che gli studi disponibili e le esperienze maturate nei vari Stati membri dimostrano l'importanza di una raccolta differenziata che sia praticabile nonché sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico e che dovrebbe essere resa obbligatoria; considerando altresì che la raccolta differenziata dovrebbe essere un prerequisito della produzione di compost di alta qualità,

Legislazione

1.  invita la Commissione a rivedere la legislazione applicabile ai rifiuti organici al fine di elaborare, entro la fine del 2010, una proposta di direttiva specifica, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che comprenda tra l'altro:

   l'istituzione di un sistema di raccolta differenziata obbligatorio per gli Stati membri, salvo nei casi in cui questa non sia l'opzione più adeguata dal punto di vista ambientale ed economico;
   il riciclaggio dei rifiuti organici;
   un sistema di classificazione della qualità dei diversi compost ottenuti dal trattamento dei rifiuti organici;

2.  chiede alla Commissione di prevedere la quantificazione, all'interno dei piani nazionali sulle emissioni, delle riduzioni di CO2 equivalente ottenute grazie al riciclaggio e compostaggio dei rifiuti organici;

3.  osserva che un futuro quadro dell'Unione europea offrirebbe a molti Stati membri orientamenti giuridici e chiarezza giuridica e li incoraggerebbe a investire nella gestione dei rifiuti organici; esorta la Commissione ad appoggiare gli Stati membri nell'introduzione di sistemi di raccolta differenziata e a stabilire obiettivi vincolanti e ambiziosi per il riciclaggio di tali rifiuti;

4.  ricorda che il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010, del 22 luglio 2002, stabilisce all'articolo 8, paragrafo 2, punto iv) che la Commissione è tenuta a elaborare normative sui rifiuti organici quale azione prioritaria per realizzare l'obiettivo dell'uso e della gestione sostenibili delle risorse naturali e dei rifiuti, e che è inaccettabile che dopo otto anni non sia stata ancora presentata alcuna proposta legislativa;

5.  chiede alla Commissione di elaborare, nella sua valutazione d'impatto, un migliore sistema di gestione dei rifiuti organici concernente il riciclaggio dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato, l'uso del compostaggio a fini agricoli ed ecologici, le opzioni di trattamento meccaniche/biologiche e l'uso dei rifiuti organici come fonte di energia; ritiene che la valutazione d'impatto debba essere utilizzata come base per mettere a punto un nuovo quadro giuridico dell'Unione europea sui rifiuti organici biodegradabili;

Uso

6.  sollecita la Commissione a stabilire criteri, d'intesa con gli Stati membri, per la produzione e l'utilizzo di compost di alta qualità e ad adottare requisiti minimi per i prodotti finali, in conformità dell'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti, permettendo una classificazione in base a criteri di qualità che copra i diversi tipi di uso dei vari tipi di compost risultanti dal trattamento dei rifiuti organici nel quadro di una strategia basata su un approccio integrato che garantisca, oltre alla qualità, la tracciabilità e l'uso sicuro del prodotto;

Energia

7.  ritiene che la digestione anaerobica sia particolarmente utile per i rifiuti organici, in quanto produce ammendanti del suolo ricchi di elementi nutritivi, digestato e anche biogas, che è un'energia rinnovabile che può essere trasformata in biometano o utilizzata per generare elettricità di base;

8.  ritiene che una condizione essenziale perché l'incenerimento dei rifiuti organici diventi un'alternativa possibile nella gerarchia del trattamento dei rifiuti è che esso si combini con il recupero d'energia;

9.  rileva che, per quanto riguarda il riciclaggio di rifiuti organici per la produzione di energia, occorre fare attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità dello sviluppo, e che soprattutto occorre utilizzare tali risorse nel modo più efficiente possibile; ribadisce pertanto che la raccolta differenziata è estremamente importante per dare attuazione alla direttiva sulle discariche(14), fornire materiali di qualità per il riciclaggio dei rifiuti organici e migliorare l'efficacia del recupero di energia;

10.  rileva che, al fine di accrescere le soluzioni alternative e i tassi di riciclaggio e di generazione di biogas, si dovrebbe poter ricorrere a tutte le opzioni e a tutti gli strumenti tecnologici atti a massimizzare il riciclaggio o la generazione di biogas;

11.  ritiene che i rifiuti organici costituiscano una preziosa risorsa rinnovabile per la produzione di elettricità e di biocarburante per i trasporti e l'alimentazione della rete del gas, attraverso la purificazione del biogas da essi derivato e la sua trasformazione in biometano (soprattutto metano - dal 50% al 75% - e diossido di carbonio); invita la Commissione ad analizzare ed incoraggiare le possibilità di utilizzo dei rifiuti organici per la produzione di biogas;

12.  sottolinea che occorre ridurre maggiormente la quantità di rifiuti organici smaltiti in discarica; rileva, in tale contesto, che i rifiuti organici possono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'UE di portare almeno al 20%, entro il 2020, la quota dell'energia rinnovabile, nonché all'obiettivo stabilito nella direttiva relativa alla qualità dei combustibili; ricorda che la direttiva sulle energie rinnovabili appoggia l'utilizzo di tutti i tipi di biomassa come fonte di energia rinnovabile, compresi i rifiuti organici biodegradabili utilizzati a fini energetici, e che i biocarburanti ottenuti dai rifiuti hanno valore doppio ai fini dell'obiettivo del 10 % di energia rinnovabile nel settore dei trasporti; chiede pertanto agli Stati membri di prendere in considerazione, nelle loro legislazioni nazionali, il recupero di energia dalla parte biodegradabile dei rifiuti, nell'ambito di una politica integrata in materia di gerarchia dei rifiuti, e li esorta a condividere le prassi migliori;

Ricerca e innovazione

13.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere e sostenere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nel settore della gestione dei rifiuti organici;

14.  chiede alla Commissione di impegnarsi ulteriormente a favore della ricerca sui metodi di trattamento dei rifiuti organici, al fine di quantificare meglio i vantaggi connessi al suolo nonché il recupero di energia e gli impatti ambientali;

Sensibilizzazione e informazione

15.  sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale nel campo dei rifiuti organici, in particolare nelle scuole e negli istituti di insegnamento superiore, al fine di incoraggiare modelli di comportamento più virtuosi relativamente alla prevenzione dei rifiuti, favorire una gestione sostenibile dei rifiuti organici e dei rifiuti solidi urbani e accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica in tema di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti, nonché relativamente ai vantaggi della raccolta differenziata e al trattamento biologico dei rifiuti organici; sottolinea, in questo contesto, l'importante ruolo delle città, delle amministrazioni comunali e delle imprese municipali nel fornire consulenza e informazioni dei cittadini in materia di prevenzione dei rifiuti;

Aspetti ambientali

16.  ritiene che i rifiuti organici trattati dovrebbero essere utilizzati per conservare la materia organica e completare i cicli degli elementi nutritivi, in particolare quello del fosfato, mediante riciclaggio nel terreno e invita la Commissione a riconoscere la necessità di verificare se le politiche contribuiscono a mitigare l'impoverimento inaccettabilmente rapido delle risorse di fosfato a livello mondiale;

17.  insiste sulla necessità di considerare i rifiuti organici privi di sostanze dannose come una preziosa risorsa naturale che può essere utilizzata per produrre compost di qualità;

18.  ritiene che il futuro dell'agricoltura dipenda anche dalla conservazione e dal ripristino della fertilità del suolo; rileva che l'uso di compost di qualità in agricoltura può contribuire a preservare la produttività dei terreni, ad aumentare la loro ritenzione idrica e la loro capacità di stoccaggio del carbonio nonché a ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici; sottolinea il ruolo degli Stati membri nel garantire l'uso di compost di qualità nei terreni agricoli;

19.  rileva che nel processo di compostaggio i gas emessi dalle sostanze immagazzinate possono essere controllati solo difficilmente, il che può costituire una seria minaccia per l'ambiente e l'atmosfera; ricorda che, per un compostaggio corretto, in particolare dei rifiuti urbani organici, è opportuna anche la protezione delle acque sotterranee dal percolato della massa di compostaggio;

20.  sottolinea che, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati a vari livelli (lotta al riscaldamento climatico e al degrado e all'erosione del suolo; raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili), l'abbinamento tra compostaggio e fermentazione dei rifiuti organici raccolti in modo differenziato, se fattibile, presenta indubbiamente vantaggi e dovrebbe essere incoraggiato;

21.  invita pertanto la Commissione a proporre obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti organici, al fine di limitare la quantità di rifiuti organici destinati ad essere gestiti nel modo meno auspicabile (discariche e incenerimento);

Rispetto della direttiva sulle discariche

22.  ricorda che la gestione dei rifiuti organici deve essere impostata seguendo la gerarchia dei metodi di gestione dei rifiuti, ossia prevenzione, riciclaggio, recupero di altro tipo, tra l'altro a fini energetici e, come ultima opzione, smaltimento in discarica (direttiva 1999/31/CE, articolo 5, e direttiva 2008/98/CE(15)); invita la Commissione ad adoperarsi maggiormente affinché in tutta la Comunità vengano osservate e applicate le norme sulle discariche;

23.  prende atto delle differenze nei singoli Stati membri quanto alle misure legislative nazionali in vigore e ai sistemi di gestione dei rifiuti e del fatto che il deposito in discarica continua ad essere il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani più usato nell'Unione europea; invita gli Stati membri ad aumentare la cooperazione e gli scambi di migliori prassi nel settore della gestione dei rifiuti organici;

24.  ritiene che il trattamento meccanico-biologico (MBT) rappresenti un'efficace opzione per sottrarre significative quantità di rifiuti putrescibili alle discariche e destinarle invece al compostaggio, alla digestione anaerobica e al recupero energetico;

Aspetti economici

25.  ritiene necessari incentivi finanziari per la diffusione della raccolta differenziata e di altri sistemi di gestione dei rifiuti organici che ottimizzino il recupero delle risorse;

26.  sottolinea che per incoraggiare lo sviluppo di un mercato europeo del compost sono necessari miglioramenti nella gestione dei rifiuti organici e l'armonizzazione degli standard di qualità per il compost;

27.  ritiene che il principio «chi inquina paga» dovrebbe costituire la base per il rimborso delle spese aggiuntive derivanti dall'immissione nel suolo di sostanze inquinanti, di modo che le esternalità negative della spanditura di rifiuti organici non siano a carico degli agricoltori;

28.  sottolinea che in molti Stati membri esistono già alcune infrastrutture, ma che servono incentivi finanziari per creare e consolidare i potenziali mercati di compost e digestato, bioenergia e biocombustibile ottenuti dai rifiuti organici;

29.  sottolinea i vantaggi ambientali offerti dalla produzione di carburanti per autotrasporto a partire dai rifiuti organici; chiede agli Stati membri, alla luce della gerarchia dei rifiuti, di tener conto di tale aspetto nel dare attuazione alla direttiva quadro rivista sui rifiuti e invita la Commissione a considerare la questione nelle sue linee guida al riguardo;

30.  esorta la Commissione a includere in tutti gli studi di impatto, attuali o complementari, che realizzerà al riguardo i tipi di incentivi economici, finanziamenti o aiuti che potrebbero essere mobilitati o creati per lo sviluppo e l'utilizzazione di tecnologie che consentano una gestione adeguata dei rifiuti organici;

o
o   o

31.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(2) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
(3) GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 154.
(4) GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 29.
(5) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 44.
(6) GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 18.
(7) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 281.
(8) GU C 282 E del 6.11.2008, pag.138.
(9) GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 59.
(10) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.
(11) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 81.
(12) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 135.
(13) Nota del Segretariato del Consiglio del 9 marzo 2010, documento del Consiglio 7307/10.
(14) Direttiva 1999/31/CE, considerando 17.
(15) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

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