Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
(Procedura legislativa speciale - consultazione)
La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010(1):
Testo del Consiglio
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare l'effettiva parità di condizioni tra tutti gli attori a livello di Unione, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione»1; del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea2; dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco3; del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity4; del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza5; del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)6 e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito7).
___________ 1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453. 2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394. 3 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx. 4 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26. 5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48. 6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251. 7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 bis
(8 bis) Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore delle statistiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.
(8 bis) Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire assistenza statistica al CERS. La raccolta e l'elaborazione di informazioni quali stabilite nel presente regolamento e quali necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS dovrebbero pertanto usufruire delle disposizioni dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE e di quelle del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1. Di conseguenza, le informazioni statistiche riservate raccolte dalla BCE o dal SEBC dovrebbero essere condivise con il CERS.
________________ 1 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Il presidente del CERS è il presidente della BCE. Il suo mandato coincide con il suo mandato di presidente della BCE.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato di durata pari a quello ricoperto in seno al consiglio generale, nel rispetto di una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri e tra quelli rispettivamente interni e esterni all'area euro. Può essere rieletto.
1 quater.Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), istituito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] (il «comitato congiunto»).
1 quinquies.Prima di assumere le loro funzioni, il presidente e il primo vicepresidente espongono al Parlamento europeo, nel corso di un'audizione pubblica, in che modo intendono assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento. Il secondo vicepresidente è ascoltato dal Parlamento europeo nella sua qualità di presidente del comitato congiunto.
1 septies.I vicepresidenti, in ordine di precedenza, presiedono le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo qualora il presidente non possa parteciparvi.
1 octies.Se i vicepresidenti sono impossibilitati ad adempiere alle loro funzioni, si eleggono nuovi vicepresidenti in conformità dei paragrafi 1 ter e 1 quater.
1 decies.Il presidente è invitato a un'audizione annuale presso il Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS, che avviene in un contesto diverso da quello del dialogo monetario fra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – frase introduttiva
La Banca centrale europea assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento XXXX, comprende in particolare:
La BCE assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. Il segretariato riceve anche la consulenza tecnica dalle autorità europee di vigilanza, dalle banche centrali nazionali e dalle autorità di vigilanza nazionali. Esso è altresì competente per tutte le questioni relative al personale. I compiti del segretariato, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], comprendono in particolare:
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e
(e) l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo.
(e) l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e bis (nuova)
e bis) la trasmissione di informazioni, ove richieste, alle autorità europee di vigilanza.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato del CERS.
1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere i compiti del segretariato del CERS. La BCE garantisce che il segretariato abbia un personale di elevata qualità che rispecchi, l'ampio campo di azione del CERS e la composizione del consiglio generale. La BCE garantisce un adeguato finanziamento del segretariato attraverso le proprie risorse.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE su proposta del consiglio generale del CERS.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Tutti i membri del segretariato sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../2010 [CERS], per garantire lo scopo di cui al'articolo 6 del presente regolamento.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo del CERS.
2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo del CERS.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Il segretariato può chiedere informazioni, in forma particolare, sommaria o aggregata, utili per i compiti del CERS, relative a istituti o mercati finanziari, alle autorità europee di vigilanza e, nei casi specificati all'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali, ad altre autorità degli Stati membri o, sulla base di una richiesta motivata, direttamente agli istituti finanziari.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.Le informazioni di cui al paragrafo 2 possono comprendere dati relativi allo Spazio economico europeo, all'Unione o all'area dell'euro, ovvero dati nazionali in forma aggregata o particolare. I dati nazionali sono raccolti unicamente su richiesta motivata. Prima di presentare una richiesta di dati, il segretariato si avvale innanzitutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo sia dal SEBC, e inoltre consulta la competente autorità europea di vigilanza, al fine di garantire il carattere proporzionato della richiesta.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 7
Il Consiglio esamina il presente regolamento tre anni dopo la data indicata all'articolo 8 sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, decide se il presente regolamento deve essere riveduto.
Entro il …* il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE, decidono se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS debbano essere riveduti.
La relazione valuta, in particolare:
a) se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), al fine di migliorare la coerenza fra i livelli «macro» e «micro», come anche tra le autorità europee di vigilanza;
b) se sia opportuno accrescere i poteri di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza;
c) se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi generali in questo settore;
d) se nell'ambito dell'ESFS vi siano diversità ed eccellenza sufficienti;
e) se la responsabilità e la trasparenza in relazione ai requisiti di pubblicazione siano adeguate.
___________ * Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0167/2010).