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Procedura : 2009/2140(INI)
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Ciclo del documento : A7-0219/2010

Testi presentati :

A7-0219/2010

Discussioni :

PV 06/09/2010 - 22
CRE 06/09/2010 - 22

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PV 07/09/2010 - 6.14
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P7_TA(2010)0304

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Martedì 7 settembre 2010 - Strasburgo
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
P7_TA(2010)0304A7-0219/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sull'attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2009/2140(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(1) (in appresso «il regolamento Bruxelles I» o «il regolamento»),

–  vista la relazione della Commissione sull'applicazione di detto regolamento (COM(2009)0174),

–  visto il Libro verde della Commissione del 21 aprile 2009 sulla revisione del regolamento Bruxelles I (COM(2009)0175),

–  vista la relazione Heidelberg (JLS/2004/C4/03) sull'applicazione del regolamento Bruxelles I negli Stati membri e le risposte al Libro verde della Commissione,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – Programma di Stoccolma(2) e in particolare le sezioni «Maggiore accesso alla giustizia civile per i cittadini e le imprese» e «Creare una cultura giudiziaria europea»,

–  vista l'adesione dell'Unione alla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato del 3 aprile 2007,

–  vista la firma in data 1° aprile 2009, a nome dell'Unione, della Convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro,

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza nella causa Gambazzi/DaimlerChrysler Canada(3), il parere Lugano(4), le sentenze nelle cause West Tankers(5), Gasser/MISAT(6), Owusu/Jackson(7), Shevill(8), Owens Bank/Bracco(9), Denilauer(10), St Paul Dairy Industries(11) e Van Uden(12),

–  visti la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(13), il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati(14), il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento(15), il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità(16), il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari(17) e il regolamento (CE) n. 2201/2003, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000(18),

–  visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)(19),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 2009,

–  visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7–0219/2010),

A.  considerando che il regolamento (CE) n. 44/2001, unitamente alla precedente Convenzione di Bruxelles, rappresenta uno degli atti più efficaci della legislazione europea; che esso stabilisce le fondamenta di un'area giudiziaria europea, si è rivelato utile per cittadini e imprese promuovendo la sicurezza giuridica e la prevedibilità delle decisioni grazie a norme europee uniformi (corredate da un'importante corpus giurisprudenziale) e evitando procedimenti paralleli, ed è utilizzato come riferimento e strumento di base per altri atti,

B.  considerando tuttavia che detto regolamento è stato criticato a seguito di diverse sentenze della Corte di giustizia ed ha bisogno di un ammodernamento,

C.  considerando che l'abolizione dell'exequatur (obiettivo principale della Commissione) accelererebbe la libera circolazione delle decisioni giudiziarie e costituirebbe una pietra miliare nella costruzione di uno spazio giudiziario europeo,

D.  considerando che l'exequatur è rifiutato di rado, che solo l'1-5% delle esecuzioni comporta un ricorso e che tali ricorsi hanno raramente un esito positivo; che, tuttavia, la perdita di tempo e le spese per il riconoscimento di una sentenza estera sono difficilmente giustificabili nel mercato unico e possono rivelarsi particolarmente fastidiose se un ricorrente cerca di ottenere l'esecuzione di una decisione concernente i beni di un debitore giudiziario in diverse giurisdizioni,

E.  considerando che l'exequatur non è richiesto per diversi strumenti dell'UE, quali il titolo esecutivo europeo, il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il regolamento sulle obbligazioni alimentari(20),

F.  considerando che l'abolizione dell'exequatur dovrebbe essere effettuata prevedendo che una decisione giudiziaria, per la quale il regolamento dispone il riconoscimento e l'esecuzione, resa esecutiva nello Stato membro in cui è stata pronunciata, sia eseguita in tutta l'Unione europea; che a ciò sarebbe opportuno abbinare una procedura straordinaria a disposizione della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, atta a garantire ai debitori giudiziari un adeguato diritto di ricorso ai giudici dello Stato di esecuzione nel caso tale parte intenda contestare l'esecuzione per i motivi di cui al regolamento; che sarà necessario garantire che le misure prese per l'esecuzione prima della scadenza del termine per la domanda di riesame non siano irreversibili,

G.  considerando la necessità di mantenere le salvaguardie minime previste dal regolamento (CE) n. 44/2001,

H.  considerando che i funzionari e gli ufficiali giudiziari nello Stato membro ricevente devono essere in grado di dichiarare che il documento di cui si chiede l'esecuzione è una decisione autentica e definitiva emanante da una giurisdizione nazionale,

I.  considerando che l'arbitrato è trattato in modo soddisfacente dalla Convenzione di New York del 1958 e dalla Convenzione di Ginevra del 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, di cui sono parte tutti gli Stati membri, e che l'arbitrato deve continuare ad essere escluso dal campo di applicazione del regolamento,

J.  considerando che le norme stabilite dalla Convenzione di New York sono norme minime e che la legge degli Stati contraenti potrebbe essere più favorevole alla competenza arbitrale e ai lodi arbitrali,

K.  considerando altresì che una norma che preveda che i giudici dello Stato membro della sede dell'arbitrato debbano avere competenza esclusiva potrebbe provocare notevoli alterazioni,

L.  considerando che, dall'acceso dibattito sollevato dalla proposta relativa alla giurisdizione esclusiva dei procedimenti giudiziari a sostegno dell'arbitrato nei tribunali civili degli Stati membri, si evince che gli Stati membri non hanno raggiunto una posizione comune in proposito e che sarebbe controproducente, considerata la concorrenza mondiale in quest'ambito, cercare di costringerli,

M.  considerando che i vari meccanismi processuali nazionali sviluppati per tutelare la giurisdizione arbitrale («anti-suit injunctions» nella misura in cui sono conformi alla libera circolazione delle persone e ai diritti fondamentali, dichiarazioni di validità di una clausola compromissoria, concessione di risarcimenti del danno per violazione di clausole compromissorie, effetto negativo del principio «Kompetenz-Kompetenz», ecc.) devono continuare a essere disponibili mentre l'effetto di tali meccanismi e le conseguenti decisioni dei giudici degli altri Stati membri devono essere legiferati da tali Stati, conformemente all'orientamento precedente alla sentenza West Tankers,

N.  considerando che l'autonomia delle parti è di importanza fondamentale e che l'applicazione della regola della litispendenza come sostenuta dalla Corte di giustizia (per esempio nella causa Gasser) permette che le clausole di scelta del foro siano pregiudicate da azioni «torpedo» abusive,

O.  considerando che terzi potrebbero essere vincolati da un accordo di scelta del foro (ad esempio in una polizza di carico) al quale non hanno specificamente consentito e che ciò potrebbe influire negativamente sulla loro volontà di adire la giustizia ed essere manifestamente iniquo e che, pertanto, l'effetto degli accordi di scelta del foro nei confronti di terzi deve formare oggetto di in una disposizione specifica del regolamento,

P.  considerando che il Libro verde suggerisce che molti problemi causati dal regolamento potrebbero essere mitigati migliorando le comunicazioni tra giurisdizioni; che sarebbe praticamente impossibile legiferare su una migliore comunicazione tra giudici con uno strumento di diritto internazionale privato, ma che la comunicazione può essere promossa nel quadro della creazione di una cultura giudiziaria europea, mediante la formazione e il ricorso alle reti (Rete europea di formazione giudiziaria, Rete europea dei Consigli giudiziari, Rete dei Presidenti delle Supreme Corti dell'UE, Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale),

Q.  considerando che, per quanto concerne i diritti della personalità, è necessario limitare la possibilità di scelta opportunistica del foro sottolineando che, in linea di principio, le giurisdizioni dovrebbero accettare una competenza territoriale solo se vi è un legame sufficiente, sostanziale o significativo con il paese in cui è stata avviata l'azione, dato che ciò contribuirebbe a un migliore equilibrio fra gli interessi in gioco, in particolare fra il diritto alla libertà d'espressione e i diritti relativi alla reputazione e alla vita privata; che il problema della legge applicabile sarà esaminato in modo specifico nell'ambito di un'iniziativa legislativa per il regolamento Roma II; che, tuttavia, il regolamento modificato dovrebbe dare qualche orientamento ai giudici nazionali,

R.  considerando che, in merito ai provvedimenti provvisori, la dottrina giurisprudenziale derivante dalla causa Denilauer andrebbe chiarita, precisando che provvedimenti disposti su istanza di parte possono essere riconosciuti e resi esecutivi in virtù del regolamento, a condizione che il convenuto abbia avuto l'opportunità di opporvisi,

S.  considerando che non è chiaro in quale misura i provvedimenti cautelari disposti per l'ottenimento di informazioni e prove siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 31 del regolamento,

Concetto completo per il diritto internazionale privato

1.  incoraggia la Commissione a rivedere l'interrelazione tra i diversi regolamenti che trattano della competenza, dell'esecuzione e della legge applicabile; ritiene che l'obiettivo generale debba essere la definizione di un quadro giuridico coerentemente strutturato e facilmente accessibile; reputa che, a tal fine, debba essere unificata e armonizzata la terminologia relativa a tutte le tematiche e a tutti i concetti e i requisiti inerenti a norme analoghe per tutte le tematiche (per esempio litipendenza, clausole di competenza ecc.), con l'obiettivo finale di una possibile codificazione completa del diritto internazionale privato;

Abolizione dell'exequatur

2.  chiede l'abolizione del requisito dell'exequatur, ma ritiene che l'abolizione debba essere controbilanciata da adeguate salvaguardie intese a tutelare i diritti della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione; ritiene pertanto che si debba prevedere una procedura straordinaria a disposizione nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione; ritiene che tale procedura debba essere disponibile su richiesta della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione al giudice indicato nell'elenco riportato all'allegato III del regolamento; ritiene che i motivi per presentare domanda nell'ambito di tale procedura straordinaria debbano essere i seguenti: a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui tale riconoscimento è richiesto; b) se la decisione non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; c) se la decisione è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento è richiesto e d) se la decisione è in contrasto con una decisione precedentemente emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, riguardante la stessa causa d'azione e tra le medesime parti, purché la decisione precedente soddisfi le condizioni necessarie per il riconoscimento nello Stato membro interessato; ritiene altresì che la domanda debba poter essere proposta a un giudice anche prima dell'adozione di misure di esecuzione e che qualora il giudice stabilisca che la domanda è fondata, quest'ultimo debba sottoporre la questione al giudice indicato nell'elenco di cui all'allegato III per l'esame sulla base dei motivi sopra esposti; è favorevole ad aggiungere nel preambolo un considerando recante che le giurisdizioni nazionali possono sanzionare una richiesta vessatoria o irragionevole, anche riguardo all'ingiunzione di pagamento delle spese;

3.  incoraggia la Commissione ad avviare un dibattito pubblico sulla questione dell'ordine pubblico in connessione con gli strumenti del diritto internazionale privato;

4.  ritiene necessario un calendario procedurale armonizzato per la procedura straordinaria di cui al paragrafo 2, volto a garantire che sia condotta nel modo più rapido possibile; ritiene altresì che si debba assicurare il carattere non irreversibile delle misure che possono essere prese mediante esecuzione prima della scadenza del termine per la domanda di adozione della procedura straordinaria ovvero prima della conclusione della stessa; sottolinea in particolare che una decisione emessa all'estero non dovrebbe essere eseguita se non è stata debitamente notificata al debitore giudiziario;

5.  sostiene non solo che il requisito del certificato di autenticità debba essere mantenuto come ausilio procedurale in modo da garantire il riconoscimento, ma che dovrebbe essere disponibile anche un modulo standardizzato per tale certificato; reputa, a tal fine, che si dovrebbe perfezionare il certificato riportato all'allegato V, ovviando nel contempo, per quanto possibile, a qualsiasi esigenza di traduzione;

6.  ritiene che, per risparmiare sui costi, la traduzione della decisione da eseguire potrebbe essere limitata alla parte finale (dispositivo e motivazione), ma che una traduzione integrale dovrebbe essere richiesta nel caso di una domanda di adozione della procedura straordinaria;

Atti autentici

7.  ritiene che gli atti autentici non dovrebbero essere direttamente esecutivi senza alcuna possibilità di impugnarli dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato in cui si chiede l'esecuzione; ritiene pertanto che la procedura straordinaria che dovrà essere introdotta non dovrebbe essere limitata ai casi in cui l'esecuzione dell'atto è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, in quanto è possibile ipotizzare circostanze in cui un atto autentico possa essere inconciliabile con una decisione precedente e la validità (in quanto opposta all'autenticità) di un atto autentico possa essere contestata dinanzi ai giudici dello Stato di origine per errore, falsificazione, ecc. anche nel corso dell' esecuzione;

Campo di applicazione del regolamento

8.  ritiene che le obbligazioni alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del regolamento, ma ribadisce che l'obiettivo ultimo dovrebbe essere quello di un corpus legislativo comprensivo dell'intera materia;

9.  è decisamente contrario all'abolizione (anche parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento;

10.  è del parere che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento debba chiarire che non solo i procedimenti arbitrali, ma anche i procedimenti giudiziari che decidono della validità o della misura della competenza arbitrale in via principale o incidentale o pregiudiziale siano esclusi dal campo di applicazione del regolamento; ritiene altresì che sarebbe opportuno aggiungere un paragrafo all'articolo 31 che preveda che una sentenza non venga riconosciuta qualora, nel pronunciare la propria decisione, il giudice dello Stato membro di origine abbia ignorato, nel decidere una questione relativa alla validità o alla portata di una clausola compromissoria, una norma della legge in materia di arbitrato dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione, a meno che la sentenza di quello Stato membro produca lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto se fosse stata applicata la legge in materia di arbitrato dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione;

11.  ritiene che anche questo dovrebbe essere chiarito in un considerando;

Scelta del giudice

12.  auspica, come soluzione del problema delle azioni «torpedo», che il giudice designato in un accordo di scelta del foro sia sciolto dall'obbligo di sospendere un procedimento in conformità della regola sulla litispendenza; ritiene che ciò dovrebbe essere accompagnato dal requisito secondo cui ogni disputa sulla giurisdizione deve essere decisa in modo rapido, come questione preliminare, da parte del giudice scelto e sostenuta da un considerando che sottolinei l'importanza dell'autonomia delle parti;

13.  ritiene che il regolamento debba contenere una nuova disposizione riguardante l'opponibilità a terzi degli accordi di scelta del foro; è del parere che tale disposizione potrebbe prevedere che un soggetto non parte del contratto sia vincolato da un accordo di scelta del foro esclusivo concluso conformemente al regolamento solo se: a) tale accordo è contenuto in un documento scritto o in una registrazione elettronica; b) tale persona riceve una notifica tempestiva e adeguata del giudice che sarà adito; c) nei contratti per il trasporto di merci, il foro scelto è i) il domicilio del vettore, ii) il luogo di ricezione concordato nel contratto di trasporto, iii) il luogo di consegna concordato nel contratto di trasporto o iv) il porto dove le merci sono inizialmente caricate su una nave o il porto finale di arrivo in cui le merci sono scaricate da una nave; ritiene che si dovrebbe prevedere, inoltre, che in tutti gli altri casi i terzi possono adire il giudice che sarebbe competente ai sensi del regolamento qualora emerga che il mantenimento del foro scelto sarebbe manifestamente iniquo per tali terzi;

Forum non conveniens

14.  propone, per evitare il tipo di problema rilevato nella causa Owusu/Jackson, una soluzione in linea con l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003, in modo da consentire al giudice di uno Stato membro competente nel merito di sospendere un procedimento se ritiene che un giudice di un altro Stato membro o di un paese terzo sarebbe in una posizione migliore per trattare il caso o una parte specifica dello stesso, permettendo così alle parti di presentare a detto giudice una domanda, ovvero consentire al giudice adito di trasferire il caso a detto giudice con l'accordo delle parti; accoglie con favore i corrispondenti suggerimenti nella proposta di un regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni(21);

Applicazione del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale

15.  ritiene, da un lato, che non si sia esaminata a sufficienza la questione se le disposizioni del regolamento debbano avere un effetto riflessivo e che sarebbe prematuro prendere questa iniziativa senza studi approfonditi, consultazioni ad ampio raggio e un dibattito politico in cui il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo guida e incoraggia la Commissione ad avviare tale processo; ritiene, dall'altro, che, in considerazione dell'esistenza di un gran numero di accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi e delle questioni di reciprocità e cortesia internazionale, il problema sia globale e che, parallelamente, una soluzione debba anche essere ricercata in seno alla Conferenza dell'Aia, mediante ripresa dei negoziati su una convenzione giudiziaria internazionale; dà mandato alla Commissione di fare del suo meglio per ridare vita al progetto, che rappresenta il «Santo Graal» del diritto internazionale privato; esorta la Commissione ad esaminare la misura in cui la Convenzione di Lugano del 2007(22) possa fungere da modello e da fonte di ispirazione per una siffatta convenzione giudiziaria internazionale;

16.  ritiene nel contempo che le norme dell'Unione sulla competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari e locazione di immobili potrebbero essere estese ai procedimenti avviati in uno Stato terzo;

17.  auspica una modifica del regolamento che consenta di dare un effetto riflessivo alle clausole esclusive di scelta del foro a favore delle giurisdizioni degli Stati terzi;

18.  ritiene che la questione di una decisione che rovesci la sentenza della causa Owens Bank/Bracco dovrebbe essere oggetto di un esame separato;

Definizione del domicilio delle persone fisiche e giuridiche

19.  ritiene auspicabile una definizione europea autonoma (applicabile in definitiva a tutti gli atti giuridici europei) del domicilio delle persone fisiche, soprattutto per evitare situazioni in cui le persone possono avere più di un domicilio;

20.  respinge una definizione uniforme del domicilio delle società all'interno del regolamento Bruxelles I, dato che una definizione con conseguenze di tale portata andrebbe discussa e decisa nell'ambito dello sviluppo di un diritto societario europeo;

Tassi di interesse

21.  ritiene che il regolamento dovrebbe prevedere una disposizione che impedisca a un giudice esecutivo di rifiutare di dare effetto alle norme automatiche sui tassi di interesse della giurisdizione dello Stato di origine, applicando invece il tasso d'interesse nazionale soltanto a partire dalla data del rilascio del titolo esecutivo nell'ambito della procedura straordinaria;

Proprietà industriale

22.  ritiene che, per superare il problema delle azioni «torpedo», il secondo giudice adito dovrebbe essere sciolto dall'obbligo di sospendere un procedimento in conformità della regola sulla litispendenza nel caso in cui il primo giudice adito sia evidentemente incompetente; respinge tuttavia l'idea che le domande volte ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo debbano essere completamente esenti dalla regola «primo nel tempo», in quanto queste domande possono avere un legittimo scopo commerciale; ritiene, tuttavia, che le questioni di competenza possano essere risolte meglio nel contesto di proposte volte a creare un sistema unificato per le controversie in materia di brevetti;

23.  ritiene che le incongruenze terminologiche tra il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)(23) e il regolamento (CE) n. 44/2001 dovrebbero essere eliminate introducendo all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I la definizione di «professionista» inclusa nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I e sostituendo l'espressione «contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio» all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I con un riferimento alla direttiva 90/314/CEE(24) sui viaggi «tutto compreso», come avviene nell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento Roma I;

Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

24.  esorta la Commissione a prendere in considerazione, vista la giurisprudenza della Corte di giustizia, la possibilità di trovare una soluzione che consenta una maggiore certezza giuridica e un'opportuna protezione della parte più vulnerabile, per i lavoratori dipendenti che non svolgono la loro attività lavorativa in un solo Stato membro (ad esempio gli autotrasportatori che operano su lunghe distanze, gli assistenti di volo);

Diritti della personalità

25.  ritiene che la sentenza nella causa Shevill vada qualificata; ritiene pertanto che, per ridurre la presunta tendenza di talune giurisdizioni ad accettare una competenza territoriale quando esiste soltanto un debole legame con il paese in cui è stata avviata l'azione, dovrebbe essere aggiunto un considerando inteso a precisare che, in via di principio, le giurisdizioni del paese in questione dovrebbero accettare la competenza solo se vi è un legame sufficiente, sostanziale o significativo con detto paese; ritiene che ciò potrebbe contribuire a definire un migliore equilibrio tra gli interessi in gioco;

Provvedimenti provvisori

26.  ritiene che, per garantire un migliore accesso alla giustizia, le ordinanze dirette a ottenere informazioni e prove o all'assunzione preventiva dei mezzi di prova dovrebbero rientrare nella nozione di provvedimenti provvisori e cautelari;

27.  ritiene che il regolamento debba conferire la competenza per tali provvedimenti ai giudici dello Stato membro in cui si trovano le informazioni o le prove cercate, in aggiunta alla giurisdizione dei fori competenti nel merito;

28.  ritiene che i «provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari» dovrebbero essere definiti in un considerando con i termini utilizzati nella causa St Paul Dairy;

29.  ritiene che la distinzione tracciata nella causa Van Uden tra cause in cui il giudice che concede il provvedimento è competente nel merito e cause in cui non lo è dovrebbe essere sostituita da un test basato sulla domanda se i provvedimenti siano richiesti a sostegno di procedimenti avviati o da avviare in quello Stato membro o in uno Stato non membro (nel qual caso non si applicherebbero le limitazioni di cui all'articolo 31) oppure a sostegno di procedimenti in un altro Stato membro (nel qual caso si dovrebbero applicare le limitazioni previste dall'articolo 31);

30.  sollecita l'introduzione di un considerando, al fine di superare le difficoltà poste dal requisito riconosciuto nella causa Van Uden su un «effettivo nesso di collegamento» con la competenza territoriale del tribunale dello Stato membro che concede tale provvedimento, per chiarire che nel decidere se concedere, rinnovare, modificare o respingere un provvedimento provvisorio concesso per un procedimento in un altro Stato membro, il giudice dello Stato membro debba tenere conto di tutte le circostanze, inclusa i) qualunque dichiarazione da parte del giudice dello Stato membro adito per la controversia principale riguardo al provvedimento in questione o a provvedimenti dello stesso genere, ii) l'esistenza di un effettivo nesso di collegamento tra il provvedimento richiesto e il territorio dello Stato membro in cui viene richiesto e iii) i probabili effetti del provvedimento sul procedimento pendente o da avviare in un altro Stato membro;

31.  respinge l'idea della Commissione che il giudice adito per la causa principale debba essere in grado di respingere, modificare o adattare i provvedimenti provvisori concessi dal giudice di un altro Stato membro dato che ciò non sarebbe conforme allo spirito del principio di fiducia reciproca sancito dal regolamento; ritiene altresì che non sia chiaro su quali basi un giudice possa riesaminare una decisione presa da un giudice in una diversa giurisdizione e quale legge si applicherebbe in tali circostanze; ciò potrebbe far sorgere, inoltre, problemi pratici concreti, per esempio riguardo ai costi;

Ricorso collettivo

32.  sottolinea che può rivelarsi necessario che le future attività della Commissione in merito agli strumenti di ricorso collettivo contemplino norme riguardanti la competenza speciale per le azioni collettive;

Altre questioni

33.  reputa, tenuto conto delle speciali difficoltà del diritto internazionale privato, dell'importanza della legislazione dell'Unione in materia di conflitti giuridici per le aziende, i cittadini e le controversie internazionali e della necessità di un coerente corpus giurisprudenziale, che sia tempo di istituire in seno alla Corte di giustizia una camera speciale che si occupi delle pronunce pregiudiziali relative al diritto internazionale privato;

o
o   o

34.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2009)0090.
(3) Causa C-394/07, Gambazzi/DaimlerChrysler Canada, Raccolta 2009, I-2563.
(4) Parere 1/03 della Raccolta 2006 I-1145.
(5) Causa C-185/07 Allianz SpA/West Tankers Inc, Raccolta 2009 I-663.
(6) Causa C-116/02 Gasser GmbH/MISAT Srl, Raccolta 2003, I-14693.
(7) Causa C-281/02 Owusu/Jackson, Raccolta 2005, I-1383.
(8) Causa C-68/93 Shevill e altri Others/Presse Alliance, Raccolta 1995, I-415.
(9) Causa C-129/92 Owens Bank Ltd/Fulvio Bracco e Bracco Industria Chimica SpA, Raccolta 1994, I-117.
(10) Causa 125/79 Denilauer/Couchet Frères, Raccolta 1980, 1553.
(11) Causa C-104/03 St Paul Dairy Industries/Unibel, Raccolta 2005, I-3481.
(12) Causa C-391/95 Van Uden/Deco-Line, Raccolta 1998, I-7091.
(13) Versione consolidata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.
(14) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.
(15) GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.
(16) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.
(17) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
(18) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
(19) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(20) Cfr. il trattino 9 nel preambolo.
(21) COM(2009)0154, articolo 5.
(22) GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5.
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

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