Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 su Basilea II e la revisione delle direttive sui requisiti patrimoniali (CRD 4) (2010/2074(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le direttive sui requisiti di capitale(1) e la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi(2),
– vista la proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione in data 26 aprile 2010 sulle possibili nuove modifiche alla direttiva sui requisiti patrimoniali,
– visti i documenti consultivi del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria sul rafforzamento della capacità di ripresa del settore bancario(4) e sul quadro internazionale per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità(5),
– visti i documenti del Comitato per la stabilità finanziaria,
– visti i comunicati rilasciati dal G20 in occasione dei vertici di Washington, Londra e Pittsburgh,
– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sui derivati OTC(6),
– visto l'annuncio del gruppo di governatori e capi della vigilanza del 12 settembre 2010 in merito a disposizioni globali relative a minimi di fondi propri più elevati,
– visti la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Banca centrale europea relativa a un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario (COM(2009)0561) e il documento di lavoro di accompagnamento dei servizi della Commissione (SEC(2009)1407),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea sui fondi di risoluzione per il settore bancario (COM(2010)0254),
– visto il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(7),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0251/2010),
A. considerando che istituzioni e mercati finanziari forti, stabili ed efficienti sono fondamentali per far fronte alle necessità di finanziamento dei vari attori economici dell'UE e per promuovere la crescita e l'occupazione, l'innovazione e la competitività dell'economia europea; che la funzione di finanziamento è particolarmente importante per la ripresa dell'economia; che la riforma della regolamentazione finanziaria dovrebbe mirare a garantire la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile,
B. considerando che occorrerebbe adottare requisiti patrimoniali riveduti e rafforzati tenendo debito conto del ciclo economico e della ripresa economica in corso,
C. considerando che il Comitato di Basilea non consente di tener conto di tutti i soggetti interessati e del principio di reciprocità,
D. considerando che tutti i mercati, gli attori e gli strumenti finanziari devono essere vigilati e regolamentati, così come tutte le infrastrutture finanziarie di importanza sistemica, come i sistemi, i meccanismi e le piattaforme di pagamento, di compensazione e di liquidazione e la relativa fornitura di servizi di custodia, al fine di preservare la stabilità finanziaria, che è un bene pubblico fondamentale; che la crisi ha messo in luce che i capitali bancari sono stati chiaramente insufficienti sotto il profilo della solvibilità,
E. considerando che occorre rafforzare e applicare adeguatamente le norme prudenziali e affrontare le carenze relative alla qualità e quantità dei capitali, alla gestione della liquidità, alle debolezze dei modelli interni e alla prociclicità di Basilea II e della CRD evidenziate dalla crisi,
F. considerando che è necessario ampliare gli strumenti minimi di intervento per la gestione delle crisi a disposizione delle autorità di vigilanza,
G. considerando che occorre adoperarsi per una separazione o distinzione netta fra banche al dettaglio e banche d'investimento, al fine di garantire che i depositi assicurati non siano utilizzati come garanzie per attività commerciali,
H. considerando che le nuove norme dovrebbero tener conto delle dimensioni e del profilo di rischio della banca nonché del suo modello d'impresa,
I. considerando, tuttavia, che occorre tenere in debito conto l'impatto cumulativo degli elementi pertinenti del quadro di Basilea II riveduto e di altre iniziative legislative sull'economia reale e la crescita economica,
J. considerando che lacune senza precedenti del mercato e della regolamentazione hanno indotto il G20, nella sue riunioni di Londra, Pittsburgh e Toronto, a decidere di incrementare la qualità dei capitali, rafforzare la copertura dei rischi, attenuare la prociclicità, introdurre accantonamenti preventivi per le perdite sui crediti, scoraggiare l'eccessivo effetto leva e introdurre un indice di leva finanziaria supplementare al quadro di Basilea II basato sul rischio al fine di passare al trattamento del pilastro 1, nonché rafforzare le norme in materia di liquidità,
K. considerando che l'Europa applica la CRD a tutti gli istituti finanziari e a tutte le società di investimento che operano in una serie di modelli d'impresa; che altri paesi limitano l'applicazione delle norme di Basilea II ad un certo numero di banche che hanno un modello d'impresa specifico; che tali disparità nel campo di applicazione sollevano problemi in materia di compatibilità, parità di condizioni e rischio di potenziale arbitraggio normativo,
L. considerando che esistono importanti specificità europee, come il fatto che in Europa il settore delle imprese è finanziato prevalentemente attraverso prestiti bancari; che le norme rivedute di Basilea devono tenere tali specificità in debita considerazione; che sarebbe auspicabile che i prestiti bancari fossero mirati a campi specifici come i prestiti alle PMI, incoraggiando le imprese più grandi a emettere obbligazioni destinate direttamente agli investitori,
M. considerando che un approccio «taglia unica» che non tiene conto dei profili di rischio specifico delle banche e della diversità del settore bancario sarebbe nocivo per lo stesso settore bancario europeo e potrebbe, di conseguenza, danneggiare la crescita e la ripresa economica,
N. considerando che, essendo l'UE attualmente impegnata in un'ampia riforma della normativa finanziaria, vi deve essere coerenza tra le riforme e occorre, inoltre, che i calendari di attuazione tengano conto dell'impatto cumulativo delle misure sull'economia reale e non ostacolino la ripresa economica,
O. considerando che la convergenza verso un'unica serie di norme contabili globali di elevata qualità è fondamentale al fine di mantenere parità di condizioni e la comparabilità dei dati a livello globale; che tali norme devono essere adeguatamente aggiornate al fine di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi,
P. considerando che tutte le autorità competenti devono rispettare rigorosamente il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di evitare risultati inopportuni,
Q. considerando che la convergenza internazionale tra comunicazione dei dati a fini contabili e comunicazione dei dati a fini normativi e fiscali è fondamentale per garantire che le autorità di vigilanza e gli investitori ricevano le stesse informazioni chiare e trasparenti, riducendo al minimo la duplice comunicazione dei dati; che questo non esclude filtri prudenziali, a condizione che siano presenti in tutti i conti,
R. considerando che le banche dovrebbero concentrarsi maggiormente sul core business che serve l'economia reale; che il Comitato di Basilea e la Commissione dovrebbero incoraggiare questo aspetto,
S. considerando che le riforme incluse nella revisione di Basilea II devono andare di pari passo con riforme strutturali della vigilanza bancaria raccomandate dal Parlamento europeo e, infine, con l'indicazione di un percorso per l'elaborazione e la coerente attuazione di misure analoghe a quelle del pilastro 2,
Questioni generali
1. saluta con favore l'impegno assunto dal G20 di aumentare la qualità e la quantità del capitale, introdurre norme sulla gestione della liquidità, attenuare la prociclicità e aggiornare le norme prudenziali globali in risposta alla crisi finanziaria;
2. si compiace degli sforzi compiuti dal Comitato di Basilea e dalla Commissione; sottolinea tuttavia la necessità di elaborare e attuare con cura le nuove norme sui requisiti patrimoniali, analizzandone gli effetti nel quadro più ampio della revisione della regolamentazione;
3. nutre preoccupazione per le carenze e gli squilibri strutturali contenuti nell'attuale proposta, nonché per il rischio che la ripresa e la crescita economica vengano ostacolate; ritiene che, data la situazione economica attuale, sarà necessario vigilare affinché le banche non scarichino i costi dell'imminente proposta sugli utenti finali dei servizi finanziari;
4. sottolinea la necessità di rafforzare l'interazione tra il processo di controllo prudenziale (pilastro 2) e l'informativa (pilastro 3), mettendo a disposizione del pubblico i risultati delle prove di stress e i requisiti patrimoniali aggiuntivi;
5. ricorda le importanti specificità del settore bancario europeo, quali la varietà di modelli di impresa che operano con diverse forme giuridiche e il fatto che il settore imprenditoriale europeo è finanziato prevalentemente attraverso prestiti bancari, e chiede quindi un'analisi completa delle conseguenze microeconomiche e macroeconomiche delle nuove norme proposte;
6. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a tenere in debito conto tali specificità e i diversi tipi di rischio che interessano il settore bancario; sottolinea la necessità di differenziare chiaramente tra servizi di investimento e servizi bancari al dettaglio tradizionali, nonché servizi di transazione nella revisione delle norme di Basilea II;
7. invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo nel processo di riforma delle norme di Basilea II, a promuovere e salvaguardare attivamente gli interessi europei, a coordinare gli approcci degli Stati membri al fine di conseguire il miglior risultato possibile per l'economia europea e a presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'andamento dei negoziati in corso, coinvolgendolo attivamente nei processi di negoziazione;
8. riconosce l'importanza della cooperazione e del coordinamento internazionali al fine di conseguire parità di condizioni a livello internazionale ed evitare un arbitraggio normativo; sottolinea, tuttavia, che tale obiettivo non dovrebbe porre l'economia e il settore bancario dell'Europa in una posizione di svantaggio competitivo e ritiene che occorra salvaguardare la diversità del settore bancario;
9. sottolinea che la ripresa dell'economia europea richiede mercati finanziari dinamici in grado di finanziare investimenti e innovazioni e mette in guardia contro norme e requisiti che potrebbero dar vita a una nuova stretta creditizia, con effetti destabilizzanti per lo sviluppo economico e i mercati del lavoro dell'Europa;
10. sottolinea che il pieno impegno di tutte le parti coinvolte nel processo di Basilea e in quello del G20 verso un calendario attuativo chiaro e coerente è un prerequisito essenziale per il successo della riforma, che garantirà parità di condizioni a livello internazionale e consentirà di evitare un arbitraggio normativo; sollecita la Commissione e il Comitato di Basilea a garantire che le norme concordate siano applicate in modo sincronizzato;
11. ricorda che l'accordo Basilea II e la sua imminente revisione sono intesi come norma globale; è quindi assai preoccupato per la possibilità che le deroghe stabilite nelle varie leggi nazionali adottate in risposta alla crisi (in particolare la legge americana di riforma di Wall Street e di tutela dei consumatori, che limita il riconoscimento dei rating esterni) comportino una grave frammentazione dell'applicazione di questa norma globale; esorta quindi il Comitato di Basilea e la Commissione a valutare appieno e trarre le conseguenze di tale legislazione ai fini dell'applicazione di Basilea II e dei negoziati sulla revisione di Basilea II e sollecita la Commissione a comunicare al Parlamento i risultati;
12. esorta la Commissione a chiarire il ruolo dei rating esterni per le riserve di liquidità e ad assicurarsi che i criteri alternativi che possono essere presi in esame non limitino la gamma di riserve-attività idonee; chiede, inoltre, che i criteri alternativi che possono essere concordati sostituiscano i rating esterni piuttosto che essere utilizzati in aggiunta ad essi, in modo da garantire un livello internazionale di parità;
13. esorta la Commissione a intensificare il dialogo transatlantico con gli USA in materia di regolamentazione finanziaria;
14. sottolinea che il calendario di attuazione deve riflettere l'impatto globale della revisione delle norme sul settore, sulla sua capacità di concedere crediti a favore dell'economia reale e sul processo di ripresa in Europa; prende atto della revisione del calendario annunciata dal Comitato di Basilea per garantire in modo migliore una transizione fluida alle nuove regole;
15. ricorda la necessità di coinvolgere il Parlamento nei negoziati, in quanto istituzione europea eletta democraticamente, ed esorta la Commissione e il Comitato di Basilea ad adottare le misure necessarie al fine di coinvolgerlo su base permanente;
16. ricorda i suoi timori in merito ai limiti delle ipotesi sulle correlazioni avanzate dagli enti creditizi che sono alla base degli aspetti della metodologia utilizzata per il calcolo del patrimonio di vigilanza; sottolinea in tale contesto l'importanza di un'adeguata vigilanza prudenziale e del monitoraggio della valutazione internalizzata dalle banche, ricorrendo all'approccio IRB; osserva inoltre che occorre evitare di introdurre incentivi perversi;
17. invita la Commissione a proseguire ulteriormente l'opera di integrazione della vigilanza sul settore bancario da parte dell'UE, dando vita al nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria e al nuovo Comitato europeo per il rischio sistemico;
18. invita la Commissione, prima di applicarle, ad effettuare una corretta valutazione del probabile impatto delle norme riviste di Basilea II sull'economia reale, con particolare attenzione al finanziamento delle PMI e alla capacità di ripresa del settore bancario in situazioni di stress;
19. ritiene necessario ampliare la toolbox di intervento minimo per la gestione delle crisi a disposizione delle autorità di vigilanza, al di là delle disposizioni dell'articolo 136 della direttiva 2006/48/CE, al fine di contemplare almeno il potere di richiedere adattamenti di capitale, liquidità, mix di attività e processi interni; raccomandare o imporre cambiamenti nella gestione; imporre restrizioni alle licenze bancarie; imporre piani di liquidazione (living wills); imporre una cessione totale o parziale; creare una «banca ponte» o una distinzione tra «banca buona»/«banca cattiva»; richiedere conversioni del debito in azioni con opportuni scarti di garanzia (haircut); imporre sospensioni e restrizioni dei profitti e dei dividendi al fine di consolidare i requisiti di capitale e assicurare che gli azionisti paghino prima dei contribuenti; ristrutturare e trasferire attivi e passivi ad altri istituti con l'obiettivo di assicurare la continuità di operazioni importanti sul piano sistemico; definire criteri per valutare gli attivi deteriorati; assumere il controllo pubblico temporaneo; procedere alla liquidazione delle banche fallite;
20. invita la Commissione a creare incentivi per il settore bancario affinché rischi e profitti vengano gestiti guardando ai risultati a lungo termine e ad incoraggiare le banche a non cedere i crediti concessi senza affidarsi indebitamente alla cartolarizzazione o a strutture fuori bilancio e a consolidare pienamente alcune entità fuori bilancio quali le SPV;
21. rileva che gli investimenti a lungo termine, come l'infrastruttura di distribuzione dell'energia, si affidano alla cartolarizzazione;
22. propone di integrare il Comitato di Basilea, la International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) e l'International Accounting Standards Board (IASB) in una struttura globale – quale potrebbe essere l'FMI – onde dar vita a una vera organizzazione della finanza, assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati all'elaborazione delle regole e garantire la capacità di verifica della loro attuazione;
23. ritiene che occorra affrontare la questione degli istituti finanziari «troppo grandi per fallire» e quindi che i requisiti patrimoniali e le riserve anticicliche di fondi propri debbano essere proporzionati alle dimensioni, al livello di rischio e al modello d'impresa di un'istituzione finanziaria;
Qualità del capitale
24. appoggia l'iniziativa di aumentare la qualità e il livello del capitale in risposta alla crisi e prende atto della decisione del Comitato di Basilea del 12 settembre 2010 di aumentare i requisiti minimi di fondi propri, introdurre un meccanismo di conservazione ed aumentare notevolmente la quota di azioni ordinarie; rammenta che questo tema è intrinsecamente legato alle norme contabili, il che implica un approccio coerente che guardi anche alla convergenza globale;
25. prende atto della decisione del Comitato di Basilea di consentire dalla (fine) di luglio 2010 un certo prudente riconoscimento degli interessi di minoranza, il trattamento dei crediti fiscali e investimenti negli altri istituti finanziari; ritiene che potrebbero essere opportuni ulteriori adeguamenti;
26. sottolinea che, onde garantire parità di condizioni per non svantaggiare i modelli d'impresa delle società non per azioni, in particolare cooperative, mutue e casse di risparmio, il capitale, indipendentemente dalla forma giuridica, deve essere definito in modo equilibrato sulla base delle qualità degli strumenti di capitale (vale a dire permanenza, assorbimento delle perdite, flessibilità dei pagamenti);
27. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a tenere in debita considerazione, nel definire gli strumenti di capitale ammissibili, le necessità e le peculiarità delle società non per azioni (vale a dire cooperative, mutue e casse di risparmio), che rappresentano una vasta parte del settore bancario europeo;
28. sollecita la Commissione a rivedere i proposti criteri di ammissibilità per il capitale di base di classe 1, limitandosi al catalogo dei criteri necessari a garantire la qualità del capitale (ossia permanenza, assorbimento delle perdite, flessibilità dei pagamenti);
29. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a garantire che, ai fini del calcolo del patrimonio consolidato, si tenga conto in maniera equilibrata e prudente sia del rischio che del capitale, riconoscendo adeguatamente il capitale ricevuto dalle minoranze e direttamente versato agli istituti di credito dello stesso gruppo bancario (ossia gli interessi di minoranza), e che non siano escluse le partecipazioni delle cooperative e casse di risparmio regionali nei loro istituti centrali (in altre parole, non deve esservi deduzione dai fondi propri);
30. sottolinea l'importante ruolo svolto dal capitale contingente durante la crisi; invita la Commissione e il Comitato di Basilea a riconoscere il ruolo flessibile del capitale contingente in situazioni di crisi e a monitorare l'accoglienza degli strumenti convertibili da parte del mercato;
31. invita la Commissione a tenere in debita considerazione le differenze esistenti tra bilancio fiscale e bilancio contabile al fine di evitare ogni possibile svantaggio competitivo;
32. chiede al Comitato di Basilea e alla Commissione di chiarire il trattamento dei reciproci accordi di partecipazione finanziaria incrociata;
33. chiede alla Commissione di prendere in considerazione un trattamento equilibrato tra perdite e profitti non realizzati, al fine di contenere la volatilità e la prociclicità;
34. invita la Commissione a condurre un'indagine approfondita sugli strumenti di capitale prima e dopo la crisi, al fine di valutare l'importanza degli strumenti specifici di capitale e la loro rilevanza in una situazione di crisi;
Norme di liquidità
35. ritiene che lo sviluppo di norme in materia di liquidità di elevata qualità sia una componente essenziale della risposta alla crisi; è del parere che le norme di liquidità dovrebbero essere sufficientemente differenziate per tener conto delle peculiarità del modello d'impresa e del profilo di rischio delle banche; ritiene che occorrerebbe riconoscere il fatto che il rischio di una certa attività può variare nel tempo così come i meccanismi con i quali viene affrontato;
36. rileva che la trasformazione delle scadenze espone intrinsecamente le banche a rischio di liquidità a lungo/breve termine;
37. ritiene che, per non svantaggiare le banche riconosciute come conglomerati finanziari che detengono partecipazioni in società di assicurazione, il problema del doppio computo dei fondi propri tra banche e compagnie di assicurazione debba essere affrontato nel quadro dell'attuale regime previsto dalla direttiva sui conglomerati finanziari;
38. esorta il Comitato di Basilea e la Commissione a riconsiderare la calibrazione dei coefficienti di liquidità e di finanziamento;
39. ritiene che un eventuale «indice di copertura della liquidità» dovrebbe tenere maggiormente conto del rischio di concentrazione delle attività idonee nelle riserve di liquidità, incoraggiare la diversificazione e scoraggiare un'eccessiva concentrazione su una particolare classe di attività, compreso il debito pubblico; ritiene che le riserve di liquidità dovrebbero essere costituite, per quanto possibile, da attività che rimangono estremamente liquide in periodi di elevato stress e che tale indice, se idoneamente concepito, migliorerà la resilienza degli enti al rischio di liquidità;
40. invita la Commissione ad assicurarsi che, nella sua prossima proposta di revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD 4), le passività fuori bilancio siano coperte da norme di liquidità;
41. chiede, qualora venga fissata una norma sulla liquidità strutturale (cioè un indice netto di stabilità dei finanziamenti), un adeguato riconoscimento delle fonti stabili di finanziamento specifiche dell'Europa (come ad esempio i Pfandbriefe); ritiene che le autorità nazionali degli Stati membri d'accoglienza dovrebbero avere in ogni caso accesso alle informazioni sulla situazione di liquidità della filiale;
42. invita la Commissione a definire i criteri relativi alle attività liquide di elevata qualità tenendo conto della definizione corrente della Banca centrale europea per gli attivi ammissibili alle operazioni di politica monetaria (repo facility);
43. esorta la Commissione a includere l'intero debito sovrano dell'area euro nella categoria di attività liquide di qualità elevata, indipendentemente dal rating specifico, onde ridurre l'impatto sproporzionato dell'operato delle agenzie di rating;
44. richiama però l'attenzione sulla possibilità che le attività liquide di elevata qualità diventino rapidamente illiquide nei periodi di forte stress e chiede quindi che gli enti creditizi effettuino test di stress che vadano al di là dell'indice di copertura della liquidità e dell'indice netto di stabilità dei finanziamenti;
45. invita la Commissione e il Comitato di Basilea a tenere adeguatamente conto dei soggetti giuridici all'interno di un gruppo o di una rete di banche in relazione alle esigenze di liquidità; chiede che le transazioni e gli impegni assunti all'interno di tali gruppi o reti siano trattati in modo sensibile al rischio e, se del caso, diversamente da transazioni e impegni tra terzi;
Misure anticicliche
46. si compiace degli sforzi intrapresi al fine di evitare un'eccessiva crescita dei crediti e limitare il rischio di formazione di una bolla dei crediti;
47. nutre preoccupazione per l'eventuale prociclicità di un meccanismo fisso di conservazione del capitale specifico per ciascuna banca, come attualmente proposto; ritiene che sia le riserve di conservazione del capitale che le riserve anticicliche dovrebbero essere in grado di assorbire le perdite durante i periodi di stress; ritiene che, per renderle efficaci, tali riserve dovrebbero essere ideate e sviluppate in parallelo;
48. plaude al tentativo di individuare una serie di variabili macroeconomiche armonizzate al fine di istituire riserve anticicliche efficaci;
49. riconosce i vantaggi degli accantonamenti lungimiranti (approccio delle perdite attese) quale possibile misura ulteriore per ridurre la prociclicità e incoraggiare il riconoscimento delle perdite su crediti attese in relazione al ciclo congiunturale;
50. ritiene che la futura autorità bancaria europea dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella definizione e messa in atto delle misure relative ai requisiti dei fondi propri e alle norme relative alle riserve anticicliche di fondi propri a livello di Unione;
51. chiede una convergenza internazionale tra comunicazione dei dati a fini contabili e comunicazione dei dati a fini normativi, in particolare per quanto riguarda l'approccio delle perdite attese negli utili pubblicati, al fine di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi e garantire che vengano utilizzate le stesse regole chiare e trasparenti nel fornire informazioni alle autorità di vigilanza e agli investitori; insiste sulla necessità di ridurre al minimo una duplice comunicazione dei dati; ritiene che tali sforzi dovrebbero rivolgersi soprattutto alle innovazioni quali la pagina regolamentare o i filtri prudenziali nei conti per esaminarle ulteriormente;
52. sottolinea che la regolamentazione anticiclica richiede criteri armonizzati per garantire una vigilanza globale e attenta dei mercati finanziari e dell'ambiente dei mercati da parte delle autorità di vigilanza compresi, tra l'altro, lo scambio di tutte le informazioni, la sincronizzazione delle misure di regolamentazione nonché il controllo in tempo reale delle esposizioni e dei rischi, richiedendo tra l'altro, la definizione di opzioni di revisione contabile su tutte le transazioni del mercato finanziario;
Indice di leva finanziaria (LR)
53. prende atto, considerata la complessità del sistema finanziario, del concetto di leva finanziaria quale scudo utile, semplice e difficile da manipolare contro una leva finanziaria eccessiva e un'eccessiva assunzione di rischi; avverte che un indice di leva finanziaria unico forfettario, per essere efficace, deve essere ponderato in modo da consentire di cogliere le differenze tra i modelli d'impresa e i profili di rischio degli enti creditizi;
54. ritiene che, per poter essere efficace, tale indice deve includere posizioni fuori bilancio e strumenti derivati, essere chiaramente definito, semplice e comparabile a livello internazionale e tenere in considerazione la compensazione regolamentare e le varie norme contabili esistenti a livello internazionale;
55. teme tuttavia che, in sé, un indice di leva finanziaria grezzo non terrebbe sufficientemente conto del rischio e penalizzerebbe gli enti che forniscono servizi bancari tradizionali a basso rischio (quali i finanziamenti al dettaglio, societari, immobiliari e servizi di transazione bancaria) o le economie in cui il settore delle imprese è finanziato prevalentemente attraverso prestiti; sottolinea quindi che è importante che le autorità di vigilanza nazionali controllino le modifiche della leva finanziaria nonché i relativi livelli generali, visto che modifiche importanti possono essere il segnale di un aumento dei rischi; è preoccupato inoltre del fatto che, in sé, un indice di leva finanziaria «grezzo» (indifferenziato) potrebbe creare incentivi perversi a spostare gli attivi verso esposizioni più rischiose;
56. chiede al Comitato di Basilea e alla Commissione di valutare in modo adeguato le opzioni dell'indice di leva finanziaria applicabili agli attivi di classe 1 e di classe 2, tenendo debito conto delle specificità del settore bancario dell'Unione;
57. invita il Comitato di Basilea e la Commissione a valutare altresì la possibilità di introdurre limiti di contenimento per le linee di business, gli attivi ponderati in funzione dei rischi e i portafogli; ritiene che dovrebbe essere esaminata in tale contesto la valutazione degli attivi in importi netti o lordi;
58. chiede al Comitato di Basilea e alla Commissione di esaminare inoltre la proporzionalità nell'indice di leva finanziaria grezzo con il ricorso a soglie predefinite per l'intervento regolamentare;
59. prende atto della decisione del Comitato di Basilea di disporre di un periodo di monitoraggio nel pilastro 2, al fine di migrare verso un trattamento pilastro 1; esorta la Commissione ad includere una clausola di revisione nella proposta legislativa CRD 4;
60. rileva che l'indice di leva finanziaria è uno strumento indispensabile per calcolare l'esposizione complessiva delle banche, ma sollecita la Commissione a elaborare strumenti regolamentari intesi a limitare in modo efficace un effetto leva eccessivo (segnatamente il ricorso eccessivo al finanziamento a breve termine e su larga scala);
61. sollecita un ulteriore esame delle modalità alternative di indice di leva finanziaria nel pilastro 2; segnala che l'indice di leva finanziaria potrebbe ad esempio avere margini flessibili e le autorità di vigilanza avrebbero avere la facoltà di intervenire o meno in caso di violazioni del limite;
62. esorta la Commissione a garantire che un indice di leva finanziaria non porti a una cartolarizzazione inadeguata, analoga a quella messa in luce dalla crisi, non sostituisca o riduca i crediti, specialmente dei crediti a favore dell'economia reale (che potrebbero indurre le banche a ridurre il proprio indice di leva finanziaria);
Rischio di credito di controparte (CCR)
63. chiede un rafforzamento delle norme per quanto riguarda le prove di stress, i test retrospettivi e il trattamento del rischio di correlazione sfavorevole, nonché valutazioni dei rischi sociali e ambientali a lungo termine connessi a imprese e progetti che fruiscono di prestiti bancari;
64. sollecita il Comitato di Basilea e la Commissione a valutare alternative per un approccio migliore del rischio di rettifica del valore del credito derivante del deterioramento della qualità del credito di controparte delle banche;
65. ritiene che i credit default swap (CDS) non debbano essere utilizzati per eludere i requisiti patrimoniali;
66. chiede un trattamento del rischio del credito della controparte proporzionato al rischio e requisiti patrimoniali più elevati per le transazioni che non sono compensate a livello centrale rispetto a quelle effettuate attraverso una controparte centrale (CCP), a condizione che quest'ultima soddisfi requisiti di alto livello da definire nella legislazione europea nel rispetto delle norme concordate a livello internazionale e tenendo debito conto dei costi potenziali che il settore societario dovrà sostenere per utilizzare gli strumenti derivati al fine di coprire le proprie attività commerciali; chiede di incentivare le norme più elevate in caso di compensazione bilaterale;
67. sottolinea come la crisi abbia evidenziato che l'interdipendenza tra istituzioni finanziarie è superiore all'interdipendenza tra istituzioni finanziarie e imprese, e ritiene che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte dovrebbero essere più rigorosi per le esposizioni di istituti finanziari verso altri istituti finanziari e corrispondere alla natura dinamica del rischio nel tempo; sottolinea la necessità di un accurato monitoraggio dell'interdipendenza onde individuare la concentrazione di transazioni tra i principali soggetti e adottare quindi misure di regolamentazione per il rischio di credito di controparte;
o o o
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.
Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali - Nuovo schema di regolamentazione. Versione integrale, giugno 2006, http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.htm.
Basel Committee's consultative proposals to strengthen the resilience of the banking sector (proposte consultive del Comitato di Basilea per rafforzare la capacità di ripresa del settore bancario), 17 dicembre 2009, http://www.bis.org/press/p091217.htm.
Proposte consultive del Comitato di Basilea per un quadro internazionale per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità, 16 dicembre 2009, http://www.biz.org/publ/bcbs165.htm.