Decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo all'accordo quadro riveduto sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2010/2127(REG))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 127, 211 e 212 del suo regolamento,
– vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 relativa alla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(1),
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0278/2010),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche figuranti in appresso;
2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore dell'accordo quadro riveduto;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 2
2. Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento.
2. Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento. I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate.
Il mancato rispetto di tali elementi può comportare l'applicazione delle misure previste agli articoli 152, 153 e 154.
Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 152, 153 e 154.
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 23 – paragrafo 11 bis (nuovo)
11 bis.L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di cariche e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e allegate al presente regolamento.
(L'allegato VIII, parte A, paragrafo 1, comma 4, è soppresso)
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 35
Programma legislativo e di lavoro della Commissione
Programma di lavoro della Commissione
1. Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.
1. Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.
Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma legislativo e di lavoro della Commissione in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento.
Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento.
2. In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma legislativo e di lavoro annuale.
2. In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma di lavoro della Commissione.
3. Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.
3. Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.
4. Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.
4. Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 3
Qualora una proposta figuri nel programma legislativo annuale, la commissione competente può decidere di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria della proposta.
Qualora una proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione, la commissione competente può decidere di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria della proposta.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 44 – paragrafo 3
3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se ha messo a punto una posizione sull'iniziativa e, in caso affermativo, la invita a precisarle tale posizione.
3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull'iniziativa. In caso affermativo, la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere della Commissione.
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 – paragrafo 2
2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 46, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma legislativo e di lavoro annuale concordato a norma dell'articolo 35.
2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 46, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma di lavoro della Commissione concordato a norma dell'articolo 35.
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 1
1. Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, ivi compresi accordi in settori specifici come gli affari monetari e il commercio, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. A seconda del caso, si applicano l'articolo 188, paragrafo 2, e gli articoli 50 o 51.
1. Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. A seconda del caso, si applicano l'articolo 188, paragrafo 2, e gli articoli 50 o 51.
I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che la Commissione informi esaurientemente il Parlamento in merito alle raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata, e gli fornisca le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che il Parlamento riceva informazioni immediate, regolari ed esaurienti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi inclusi i progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni di cui al paragrafo 3 da parte:
– della Commissione conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai suoi impegni nell'ambito dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e
– del Consiglio conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 90 – paragrafo 4
4.Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente del loro andamento, se necessario in forma riservata.
soppresso
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 91
Qualora la Commissione e/o il Consiglio siano tenuti a informare immediatamente e pienamente il Parlamento a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, viene resa una dichiarazione in Aula seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 90 o dell'articolo 97 del presente regolamento.
Qualora la Commissione a norma dei suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea informi il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, viene resa una dichiarazione in Aula seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 90 o dell'articolo 97 del presente regolamento.
La stessa procedura si applica quando la Commissione informa il Parlamento di una proposta relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 – paragrafo 1 – comma 1
1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma legislativo e di lavoro annuale concordato conformemente all'articolo 35.
1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma di lavoro della Commissione concordato conformemente all'articolo 35.
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 193 – paragrafo 2 – interpretazione – comma 3 bis (nuovo)
Le disposizioni di questo paragrafo sono da interpretarsi in conformità del punto 50 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Allegato II – parte A – paragrafo 3
3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.
3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, o qualora siano semplicemente volte a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 3
3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.
3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Allegato VIII – parte A – paragrafo 5
5. Sanzioni: in caso di infrazione, il presidente della commissione, previa consultazione dei vicepresidenti, adotta con decisione motivata le sanzioni (ammonizione, espulsione temporanea, prolungata o definitiva dalla commissione).
5. Sanzioni: in caso di infrazione, il presidente della commissione agisce conformemente all' articolo 9, paragrafo 2, e agli articoli 152, 153 e 154.
Contro tale decisione il membro interessato può presentare un ricorso non sospensivo. Questo ricorso è esaminato congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dall'ufficio di presidenza della commissione interessata. La decisione, adottata a maggioranza, è senza appello.
Qualora sia provato che un funzionario non ha rispettato il segreto, gli sono comminabili le sanzioni previste dallo Statuto del personale.