Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sul miglioramento della governance economica e del quadro di stabilità dell'Unione, in particolare nell'area dell'euro (2010/2099(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 121, 126, 136, 138 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi e il protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le comunicazioni della Commissione, del 12 maggio 2010, dal titolo «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250), e del 30 giugno 2010, dal titolo «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE» (COM(2010)0367),
– vista la raccomandazione della Commissione, del 27 aprile 2010, per una raccomandazione del Consiglio relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione: Parte I degli orientamenti integrati di Europa 2020 (SEC(2010)0488),
– vista la proposta della Commissione, del 27 aprile 2010, per una decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193) e la sua posizione dell'8 settembre 2010(1) in materia,
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),
– visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria(2),
– visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(3),
– visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(4),
– visto il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(5),
– visto il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea(6),
– viste le conclusioni del Consiglio del 7 settembre 2010 che sanciscono un più forte monitoraggio delle politiche economiche e di bilancio (Semestre europeo),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010,
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 9 e 10 maggio 2010,
– vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area euro del 7 maggio 2010,
– vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area euro del 25 marzo 2010,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,
– vista la dichiarazione sul sostegno alla Grecia da parte dei paesi membri dell'area euro dell'11 aprile 2010,
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 16 marzo 2010,
– viste le conclusioni dell'Eurogruppo sulla sorveglianza della competitività e degli squilibri macroeconomici dell'area intraeuro del 15 marzo 2010,
– visto il mandato dell'Eurogruppo sulle strategie di uscita e le priorità strategiche a breve termine nella strategia Europa 2020: conseguenze per l'area euro del 15 marzo 2010,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000,
– vista la risoluzione del Consiglio europeo, del 13 dicembre 1997, sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM e sugli articoli 109 e 109 B del trattato CE,
– vista la risoluzione del Consiglio europeo sul patto di stabilità e crescita del 17 giugno 1997(7),
– vista la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione del 16 giugno 1997(8),
– vista la nota della Banca centrale europea sul rafforzamento della governance economica nell'area euro, del 10 giugno 2010,
– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla qualità dei dati statistici nell'Unione e il rafforzamento dei poteri di verifica contabile da parte della Commissione (Eurostat)(9),
– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla governance economica(10),
– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulla relazione relativa alla dichiarazione annuale sull'area dell'euro e sulle finanze pubbliche per il 2009(11),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla strategia EU 2020(12),
– vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 sull'UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria(13),
– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0282/2010),
A. considerando che i recenti sviluppi economici hanno chiaramente evidenziato che il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito dell'Unione, in particolare nell'area euro, non ha funzionato in maniera soddisfacente e che, nonostante gli obblighi loro derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno omesso di considerare le loro politiche economiche come una questione di interesse comune e di coordinarle nell'ambito del Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato, pur nel rispetto del ruolo fondamentale della Commissione nella procedura di sorveglianza,
B. considerando che sia l'attuale quadro di governance economica e vigilanza sia il quadro normativo relativo ai servizi finanziari non hanno assicurato sufficiente stabilità e crescita,
C. considerando che è essenziale andare al di là delle misure transitorie volte a stabilizzare la zona euro,
D. considerando che occorre rafforzare il coordinamento e la sorveglianza in materia economica a livello di Unione, rispettando il principio di sussidiarietà e tenendo conto delle particolari esigenze dell'area euro e delle lezioni da trarre dalla recente crisi economica, senza peraltro compromettere l'integrità dell'Unione europea e garantendo la parità di trattamento degli Stati membri,
E. considerando che occorre rafforzare il coordinamento economico in tutta l'Unione, visto che la stabilità economica dell'UE può dipendere dalla situazione economica di uno dei suoi membri; che esiste una quanto mai stretta interdipendenza economica fra i vari Stati membri nell'ambito del mercato interno e che occorre prepararsi all'ampliamento dell'area euro,
F. considerando che, nei limiti del possibile, tutti i ventisette Stati membri dovrebbero seguire pienamente tutte le proposte in materia di governance economica, riconoscendo che, per gli Stati membri non partecipanti all'area dell'euro, ciò sarà in parte un processo volontario,
G. considerando che il trattato di Lisbona trasforma il precedente «metodo comunitario», adeguandolo e rafforzandolo, in un «metodo dell'Unione» in cui, in sostanza:
–
il Consiglio europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali,
–
la Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta iniziative adeguate a tal fine,
–
il Parlamento europeo e il Consiglio esercitano congiuntamente la funzione legislativa e la funzione di bilancio sulla base delle proposte della Commissione,
H. considerando che la nuova governance economica rafforzata dovrebbe integrare pienamente e rafforzare il principio di solidarietà dell'UE, in quanto precondizione della capacità dell'area euro di far fronte agli shock asimmetrici e agli attacchi speculativi,
I. considerando che l'attuale crisi economica dell'Unione è una crisi di solvibilità inizialmente manifestatasi come crisi di liquidità che non può, pertanto, essere risolta nel lungo periodo semplicemente iniettando nuovo debito in paesi già fortemente indebitati, in combinazione con piani accelerati di consolidamento fiscale,
J. considerando che le politiche occupazionali hanno un importante ruolo di stimolo della crescita e della competitività nell'economia sociale di mercato europea, in quanto prevengono gli squilibri macroeconomici e garantiscono l'inclusione sociale e la redistribuzione del reddito,
K. considerando che occorre rispettare il ruolo della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) previsto dal TFUE,
L. considerando che la piena indipendenza della BCE è un requisito necessario per la stabilità dell'euro, per il mantenimento dell'inflazione a un livello basso e per condizioni di finanziamento favorevoli alla crescita e l'occupazione,
M. considerando che occorre prestare maggiore attenzione alle passività implicite e alle operazioni fuori bilancio, che possono gonfiare il debito pubblico nel medio e lungo periodo e ridurre la trasparenza,
N. considerando che i responsabili politici devono identificare e affrontare in modo coordinato le sfide economiche e sociali comuni che le economie UE si trovano ad affrontare,
O. considerando che un più forte interessamento delle parti sociali a livello nazionale ed europeo contribuirà a una maggiore ownership dell'attuazione della governance economica e della strategia globale Europa 2020,
P. considerando l'opportunità di istituire un meccanismo permanente di soluzione delle crisi, che comprenda procedure di ristrutturazione del debito o di default ordinato, finalizzate a salvaguardare la stabilità finanziaria in caso di crisi del debito sovrano e del debito privato, e di tutelare al tempo stesso l'indipendenza della BCE,
Q. considerando che le attuali regole del patto di stabilità e crescita (PSC), unite allo scarso grado di applicazione effettiva delle stesse non sono bastate a garantire sane politiche fiscali e politiche macroeconomiche di più ampio respiro; che è necessario rafforzare il quadro fiscale e macroeconomico dell'UE attraverso una più rigorosa applicazione codificata di misure preventive, sanzionatorie e incentivanti,
R. considerando che l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio delle finanze pubbliche è una necessità per i paesi eccessivamente indebitati, ma che non basterà da solo a risolvere il problema degli squilibri economici tra i paesi dell'area euro e più in generale dell'Unione,
S. considerando che il modello sociale europeo è una reale risorsa per la concorrenza mondiale, peraltro indebolita dalle disparità tra gli Stati membri in termini di competitività economica,
T. considerando che la conoscenza, il capitale, le innovazioni, e in misura minore, il lavoro, hanno la tendenza a migrare verso certe regioni, e che i meccanismi di solidarietà finanziaria dell'UE devono essere ulteriormente sviluppati in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 per concentrarsi, in particolare sulla ricerca e sviluppo, sulla formazione e sulle attuali iniziative di cooperazione nel campo dell'istruzione, come pure su un'economia verde a basse emissioni di carbonio volta a promuovere l'innovazione, la coesione territoriale e sociale e la crescita economica,
U. considerando che siccome l'Unione deve affrontare la feroce concorrenza delle economie emergenti, sono indispensabili solide finanze pubbliche per promuovere le opportunità, le innovazioni, la crescita economica e quindi la creazione di una società europea della conoscenza,
V. considerando che il consolidamento di bilancio rischia di compiersi a scapito dei servizi pubblici e della protezione sociale,
W. considerando che la crescita economica e la sostenibilità delle finanze pubbliche sono un requisito fondamentale della stabilità economica e sociale, del consolidamento fiscale duraturo e della prosperità,
X. considerando che siccome le politiche fiscali di molti Stati membri sono state spesso procicliche e specificamente concepite su base nazionale, raramente gli obiettivi di bilancio a medio termine del PSC sono stati attuati o applicati in modo rigoroso,
Y. considerando che le politiche occupazionali svolgono un ruolo chiave nel garantire una crescita ad alta intensità di lavoro e la competitività dell'economia europea, in particolare nel contesto dell'invecchiamento della popolazione,
Z. considerando che il completamento del mercato interno, così come contemplato dalla relazione Monti(14), è essenziale per un'autentica governance economica europea,
AA. considerando che l'insostenibilità delle finanze e il livello eccessivamente elevato del debito aggregato (pubblico e privato) di un singolo Stato membro può ripercuotersi sull'intera Unione; che nel corso del ciclo economico occorre perseguire un giusto equilibrio tra gli investimenti in crescita sostenibile e generatrice di posti di lavoro e la prevenzione dei disavanzi eccessivi, in linea con gli impegni e gli orientamenti a livello di Unione, tenendo conto al tempo stesso della coesione sociale e degli interessi delle generazioni future, in modo da ristabilire la fiducia nelle finanze pubbliche europee,
AB. considerando che il processo di riduzione a lungo termine dei deficit deve essere combinato con altre iniziative per stimolare l'economia, come il miglioramento delle condizioni preliminari per gli investimenti e un migliorato e sviluppato mercato interno che assicuri maggiori opportunità e più competitività,
AC. considerando che dovrebbe essere riconosciuta l'importanza delle politiche finanziate dal bilancio dell'Unione europea, compresa la politica di coesione, per la crescita economica e l'incremento della competitività dell'Unione,
AD. considerando che la recente crisi economica ha evidenziato come le eccessive divergenze macroeconomiche e di competitività e gli squilibri di bilancio e delle partite correnti all'interno dell'area euro, e più in generale nell'Unione, abbiano registrato un costante aumento nel corso degli anni precedenti la crisi, anche per la mancanza di un forte coordinamento economico e di una stretta vigilanza, donde la necessità di affrontare decisamente tali problemi,
AE. considerando che il Parlamento europeo sollecita da anni il miglioramento della governance economica sia all'interno dell'Unione sia a livello della rappresentanza esterna dell'UE nelle sedi economiche e monetarie internazionali,
AF. considerando che, siccome il rafforzamento della governance economica deve andare di pari passo con il rafforzamento della legittimità democratica della governance europea, da realizzare attraverso un coinvolgimento più forte e più tempestivo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali in tutto il processo, è necessario un ulteriore coordinamento, in uno spirito di rispetto reciproco, tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali,
AG. considerando che le decisioni adottate nella primavera del 2010 per salvaguardare la stabilità dell'euro sono solo soluzioni temporanee che dovranno essere sostenute da misure strategiche a livello nazionale e da un quadro più rigoroso di governance economica a livello dell'UE, in particolare per gli Stati membri della zona euro,
AH. considerando che qualsiasi miglioramento della sorveglianza e della governance economiche deve contare su statistiche accurate e comparabili in relazione alle politiche e posizioni economiche adottate dagli Stati membri interessati,
AI. considerando che, per rendere l'Europa un protagonista globale e fare di essa la società della conoscenza maggiormente competitiva, occorre varare al più presto misure orientate alla crescita a lungo termine,
AJ. considerando che il TFUE dà all'Unione maggiori poteri per rafforzare la governance economica all'interno dell'Unione e che occorre, pertanto, fare pieno uso delle sue disposizioni, senza escludere la possibilità in futuro di apportare al TFUE modifiche che potranno risultare problematiche,
AK. considerando che eventuali sanzioni per violazione degli obiettivi del PSC devono essere la conseguenza di una mancata volontà di attenersi alle regole o di frodi e mai dell'incapacità di rispettare le regole per ragioni che superano le capacità dello Stato membro interessato,
AL. considerando che le istituzioni devono prepararsi alla possibilità che si renda necessaria una revisione dei trattati,
AM. considerando che, ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo può presentare progetti intesi a modificare i trattati,
AN. considerando che, per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in questo settore, occorre emanare ed applicare una legislazione secondaria completa; che è essenziale migliorare la governance economica dell'Unione sulla base delle disposizioni del TFUE; che occorre sfruttare appieno il metodo dell'Unione e rispettare il ruolo fondamentale del Parlamento europeo e della Commissione, in modo da promuovere politiche fra loro sinergiche,
AO. considerando che qualsiasi proposta legislativa deve promuovere solidi incentivi per politiche economiche sostenibili «pro-crescita» , evitare il rischio morale, essere in linea con altri strumenti e regole UE, sfruttare al massimo i benefici dell'euro come moneta comune per l'Eurozona e ripristinare la fiducia nelle economie europee e nell'euro,
AP. considerando che occorre rafforzare la coerenza tra investimenti pubblici a breve, medio e a lungo termine e che tali investimenti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, devono essere utilizzati in modo efficiente e allocati tenendo conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 - in particolare in materia di ricerca e sviluppo, innovazione e istruzione - al fine di rafforzare l'efficienza delle risorse e la competitività, migliorare la produttività, creare occupazione e consolidare il mercato interno,
AQ. considerando che, per favorire la crescita economica, le imprese e gli imprenditori devono avere la reale possibilità di progredire e di contare sui 500 milioni di consumatori dell'Unione; che, di conseguenza, il mercato interno dei servizi deve essere pienamente sviluppato,
AR. considerando che i diversi modelli di competitività nell'Unione devono rispettare le priorità e le necessità specifiche dei vari paesi, tenendo peraltro conto degli obblighi derivanti dal TFUE,
AS. considerando che l'Unione deve essere rappresentata con una posizione comune nel sistema monetario internazionale e nelle istituzioni e forum finanziari internazionali; che, nello spirito del TFUE, il Consiglio deve consultare il Parlamento europeo prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 138 TFUE e deve ottenere l'approvazione del Parlamento europeo prima di definire posizioni comuni che riguardano settori cui si applica, internamente, la procedura legislativa ordinaria,
AT. considerando che gli obiettivi del PSC devono essere compatibili non solo con la strategia Europa 2020, ma anche con altri compromessi relativi alle spese per l'aiuto allo sviluppo, la R&S, l'ambiente, l'istruzione e l'eliminazione della povertà,
AU. considerando che, per evitare di allargare ulteriormente le divergenze esistenti in materia di competitività all'interno dell'UE e di minare il successo della nuova governance economica europea rafforzata nonché gli obiettivi UE 2020 in materia di creazione di occupazione e crescita sostenibile, la strategia europea di consolidamento fiscale dovrebbe tener pienamente conto delle particolarità di ciascuno Stato membro e evitare un semplicistico approccio erga omnes,
AV. considerando che ogni nuova misura proposta non dovrebbe avere un impatto sproporzionato sugli Stati membri più vulnerabili, tale da ostacolare la loro crescita economica e i loro sforzi di coesione,
AW. considerando che la crisi economica, che ha portato all'adozione d'urgenza, nel maggio 2010, del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria mediante il regolamento del Consiglio (UE) n. 407/2010, avente quale base giuridica l'articolo 122, paragrafo 2, TFUE, non è stata trattata in consultazione con il Parlamento europeo,
AX. considerando che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2010 prevede le necessarie modifiche per la creazione, all'interno della rubrica 1a, di una nuova voce di bilancio 01 04 01 03 relativa alla garanzia dell'Unione europea per prestiti fino a 60 miliardi di EUR conformemente alle disposizioni dell'articolo 122, paragrafo 2, TFUE, e di un corrispondente nuovo articolo 8 0 2 nella parte delle entrate,
AY. considerando che alcuni Stati membri potrebbero dover far uso del pacchetto di misure di salvataggio, ma che saranno obbligati al tempo stesso a tener conto delle misure specificamente concepite per ciascun paese beneficiario,
AZ. considerando che il 29 settembre 2010, la Commissione ha adottato delle proposte legislative sulla governance economica, che in parte rispondono alla necessità di interventi per il miglioramento della governance come quelli indicati nella presente risoluzione; che il Parlamento esaminerà dette proposte secondo le pertinenti disposizioni del TFUE; che la presente risoluzione lascia impregiudicata ogni posizione futura che il Parlamento potrà adottare in materia,
1. chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento, dopo aver consultato tutte le parti interessate e sulla base delle opportune disposizioni del TFUE, proposte legislative volte a migliorare il quadro della governance economica dell'Unione, in particolare all'interno dell'area euro, e in linea con le raccomandazioni particolareggiate figuranti nell'allegato, se e in quanto tali raccomandazioni non siano già trattate nelle proposte legislative sulla governance economica presentate dalla Commissione il 29 settembre 2010;
2. conferma che le raccomandazioni contenute nell'allegato rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea;
3. chiede alla Commissione di avviare, al di là delle misure che possono e devono essere adottate in tempi brevi nel quadro dei trattati in vigore, una riflessione sugli sviluppi istituzionali che potrebbero risultare necessari in vista dell'attuazione di una governance economica coerente ed efficace;
4. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio, tenendo conto delle posizioni di deficit e delle misure di austerità attualmente in vigore negli Stati membri;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate contenute in allegato alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al presidente dell'Eurogruppo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
1 «Una nuova strategia per il mercato unico: al servizio dell'economia e della società europee»: Relazione del Professor Mario Monti al Presidente della Commissione europea del 9 maggio 2010.
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione n. 1: Istituire un quadro coerente e trasparente per la sorveglianza multilaterale degli sviluppi macroeconomici nell'Unione e negli Stati membri e potenziare la vigilanza fiscale
L'atto legislativo dovrebbe assumere la forma di uno o più regolamenti sulla sorveglianza multilaterale di politiche e sviluppi economici, sulla base dell'articolo 121, paragrafo 6, TFUE, che modifichi il regolamento (CE) n. 1466/97 sul braccio preventivo del patto di stabilità e crescita (PSC) e lo completi con un nuovo regolamento volto a definire un quadro di sorveglianza trasparente e basato su regole per le eccessive disparità macroeconomiche, gli effetti di ricaduta e gli sviluppi della competitività. L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:
–
assicurare un dibattito annuale tra il Parlamento europeo, la Commissione, il Consiglio e i rappresentanti dei parlamenti nazionali sui programmi di stabilità e convergenza (PSC) e i programmi nazionali di riforma (PNR) nonché sulla valutazione dell'andamento delle economie nazionali, nel quadro del semestre europeo;
–
definire il campo di applicazione della sorveglianza multilaterale basata su strumenti del TFUE e valutazioni della Commissione (articolo 121, in particolare paragrafi 5 e 6, e articolo 148) al fine di includere la «crescita e il suo impatto economico sull'occupazione» nello stesso quadro normativo degli attuali strumenti finalizzati ad evitare squilibri macro-economici eccessivi, insostenibili politiche fiscali e di altro genere e ad affrontare le questioni della stabilità finanziaria (ad esempio evitando le bolle finanziarie risultanti dall'enorme afflusso di credito), degli investimenti a lungo termine e della crescita sostenibile, allo scopo di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e di altre pertinenti iniziative; la valutazione regolare del rischio sistemico da parte del comitato europeo per il rischio sistemico deve formare parte integrante della procedura annuale di sorveglianza;
–
definire un quadro analitico rafforzato di sorveglianza (tra cui uno scoreboard che preveda valori limite specifici per l'allerta precoce), dotato di adeguati strumenti metodologici e di trasparenza per una efficace sorveglianza multilaterale che si basi su indicatori economici armonizzati (reali e nominali) della situazione della competitività e/o degli squilibri eccessivi; tali indicatori chiave potranno essere: tassi di cambio reali, partite correnti, produttività (fra cui produttività delle risorse e produttività totale dei fattori), costo del lavoro unitario, sviluppo del credito ed evoluzione dei prezzi delle attività (inclusi gli attivi finanziari e i mercati immobiliari), tasso di crescita e di investimenti, tasso di disoccupazione, attività nette con l'estero, evoluzione della base imponibile, povertà e coesione sociale ed esternalità ambientali. Per gli indicatori inclusi nello scoreboard andrebbero definite le soglie d'allerta; inoltre le evoluzioni di tali indicatori andrebbero integrate da un'analisi qualitativa condotta dalla Commissione;
–
effettuare un'approfondita sorveglianza per paese, qualora lo scoreboard e l'analisi qualitativa di cui sopra ne evidenziassero la necessità. Oltre a questa sorveglianza per paese, gli Stati membri hanno la responsabilità di decidere in merito alle politiche nazionali volte a contrastare (prevenire e correggere) gli squilibri macroeconomici, tenendo adeguatamente conto delle specifiche raccomandazioni della Commissione e della dimensione a livello di Unione di quelle politiche nazionali, in particolare degli Stati dell'area euro. Gli interventi devono riguardare sia gli Stati con deficit eccessivi sia quelli con eccessivi surplus, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun Paese, come i fattori demografici, il livello del debito privato, le dinamiche salariali rispetto alla produttività del lavoro, l'occupazione – specie quella giovanile – e l'equilibrio delle partite correnti;
–
affidare alla Commissione il compito di mettere a punto strumenti di analisi e consulenza atti ad esaminare le ragioni profonde alla base del persistere delle tendenze divergenti all'interno dell'area euro; ciò comprende l'analisi dell'impatto delle politiche comuni su sistemi economici differenziati al suo interno;
–
stabilire norme comuni relative ad un uso più efficace degli indirizzi di massima per le politiche economiche in coordinamento con gli orientamenti in materia di occupazione, come strumento chiave per l'orientamento economico, la sorveglianza e le raccomandazioni specifiche per Stato membro, in linea con la strategia Europa 2020, tenendo conto delle convergenze e divergenze tra gli Stati membri e dei loro vantaggi competitivi nazionali, compresa la loro situazione demografica. Lo scopo è di rafforzare la resistenza dell'economia agli shock esterni e all'impatto che le decisioni degli Stati membri possono avere su altri Stati membri, soprattutto nell'area euro;
–
istituire un meccanismo a livello nazionale per valutare l'attuazione delle priorità di Europa 2020 e il grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma nazionale di riforma, allo scopo di sostenere la valutazione annuale da parte delle istituzioni dell'UE;
–
stabilire procedure che permettano alla Commissione di emettere segnalazioni e di fornire consulenze programmatiche direttamente agli Stati membri, con opportuna tempestività. Nei casi in cui si registri un acuto e persistente squilibrio macroeconomico, una procedura trasparente ed obiettiva dovrebbe permettere di inserire uno Stato membro in una «posizione di squilibrio eccessivo» innescando una sorveglianza più severa;
–
istituire un «semestre europeo» per un raffronto e una valutazione dei progetti di bilancio degli Stati membri (principali elementi e ipotesi (assumptions)) previo dibattito in seno ai parlamenti nazionali, al fine di meglio valutare l'attuazione ed esecuzione futura dei PSC e dei PNR. Le norme e procedure di bilancio dell'UE e degli Stati membri dovrebbero essere rispettate. In aprile, gli Stati membri presentano alla Commissione i propri PSC e PNR, con il necessario coinvolgimento dei parlamenti nazionali e tenendo conto delle disposizioni e delle conclusioni a livello UE; il Parlamento europeo può, da parte sua, dare sostegno sistematico a un dibattito pubblico e aumentare la consapevolezza, la visibilità e la accountability di tali procedure e delle modalità con cui le istituzioni dell'UE hanno attuato le norme concordate;
–
istituire un «semestre europeo» per trattare le possibili ricadute negative delle politiche fiscali nazionali, identificare precocemente i deficit eccessivi di bilancio e garantire la coerenza tra gli interventi a livello dell'Unione e degli Stati membri nel quadro degli orientamenti integrati e la realizzazione degli obiettivi quantitativi, come crescita e occupazione; ciò consentirebbe a tutte le parti interessate, compresi i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, di dare un contributo reale e tempestivo, nonché alle parti sociali di essere consultate;
–
assicurare che le raccomandazioni programmatiche annuali siano discusse in seno al Parlamento europeo prima delle discussioni in seno al Consiglio europeo;
–
garantire che le principali ipotesi (assumptions) e gli indicatori più importanti utilizzati per le previsioni alla base dell'elaborazione dei PSC e dei PNR siano determinati in modo solido e coerente, segnatamente all'interno dell'area euro; adottare un approccio a tre livelli che comprenda uno scenario macroeconomico negativo, uno di base e uno favorevole, tenendo conto delle incertezze del panorama economico internazionale; armonizzare ulteriormente le metodologie di calcolo dei principali aggregati di bilancio per facilitare i raffronti tra Stati membri;
–
introdurre nei PSC e nei PNR un maggiore impegno ad aderire all'obiettivo di bilancio a medio termine (MTFO), che tenga conto degli attuali livelli di debito e di passività implicite degli Stati membri, con particolare riferimento all'invecchiamento della popolazione;
–
rafforzare il collegamento tra PSC e PNR e i quadri di bilancio annuali e pluriennali nazionali, nel rispetto delle norme e procedure nazionali;
–
rafforzare la valutazione dei PSC analizzandone le interconnessioni con gli obiettivi degli altri Stati membri e quelli dell'Unione, prima dell'adozione delle politiche previste nei PSC a livello nazionale;
–
prevedere un forte coinvolgimento dei parlamenti nazionali e la consultazione delle parti sociali prima della presentazione formale dei PSC e dei PNR a livello dell'UE secondo una scadenzario concordato, per esempio attraverso un dibattito annuale, da tenersi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, sugli orientamenti integrati e sui rispettivi orientamenti di bilancio;
–
istituire un raffronto ex post più sistematico tra le politiche in materia di bilancio, crescita e occupazione adottate dagli Stati membri nei loro PSC e PNR e i loro effettivi risultati, analizzando le più importanti divergenze tra i valori programmati e quelli realizzati ed assicurando il necessario seguito;
–
assicurare che le raccomandazioni politiche annuali e gli avvertimenti della Commissione in merito al rispetto degli obiettivi della strategia UE 2020 da parte degli Stati membri abbiano un seguito mediante la politica del «bastone e della carota», onde garantire che gli Stati membri rispettino questi obiettivi;
–
garantire maggiore accountability e trasparenza nei confronti del Parlamento per la valutazione a livello dell'Unione di PSC e PNR, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica ed accrescere la pressione reciproca (peer pressure);
–
istituire, sotto l'egida della Commissione, un solido processo di valutazione sistematica e indipendente nei confronti dei PSC e PNR al fine di adottare un approccio più trasparente e aumentare l'indipendenza delle valutazioni;
–
istituire procedure specifiche e l'obbligo, per gli Stati membri, in particolare quelli dell'area euro, di informarsi reciprocamente e di informare la Commissione prima di adottare decisioni di politica economica con prevedibili e significativi effetti di ricaduta che possano compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e dell'Unione economica e monetaria (UEM);
–
qualora si presenti il serio rischio che le politiche condotte possano compromettere la crescita in tutta l'Unione, il corretto funzionamento del mercato interno o l'UEM oppure mettere a repentaglio gli obiettivi fissati a livello dell'Unione, in particolare la strategia Europa 2020, istituire l'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni supplementari alla Commissione;
–
prendere in considerazione la valutazione del Comitato europeo per il rischio sistemico nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare per quanto riguarda la stabilità finanziaria, gli scenari di crisi, le potenziali ricadute passive ed attive e l'accumulo eccessivo di debito privato;
–
istituire un quadro valido e trasparente di sorveglianza costituito da due pilastri – le politiche economiche e le politiche dell'occupazione – sulla base degli articoli 121 e 148 TFUE. All'interno del pilastro occupazione tale quadro, in quanto elemento della strategia europea per l'occupazione rivista e rafforzata, dovrebbe consentire di valutare l'adeguatezza delle politiche occupazionali alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, al fine di permettere la formulazione di linee guida reali che tengano conto della dimensione europea e degli effetti di ricaduta nonché del modo in cui questi si traducono successivamente nel processo di definizione delle politiche interne. Occorre inoltre stabilire raccomandazioni tempestive di carattere preventivo per far fronte alle principali debolezze e sfide che attendono le politiche in materia di occupazione e i mercati del lavoro degli Stati membri;
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rafforzare il ruolo del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150 TFUE, in particolare allorché si tratta di affrontare problemi occupazionali transfrontalieri, e il ruolo del comitato per la protezione sociale di cui all'articolo 160 TFUE;
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assicurare che, in tutte le valutazioni di bilancio, si tenga esplicitamente conto delle riforme strutturali intraprese dagli Stati membri, in particolare quelle in materia di pensioni, sanità e protezione sociale miranti ad affrontare gli sviluppi demografici, così come quelle relative all'assistenza, all'istruzione e alla ricerca, riconoscendo pari importanza ai principi di sostenibilità ed adeguatezza. È altresì opportuno effettuare anche una valutazione degli effetti sull'occupazione e dell'impatto sociale di dette riforme, in particolare sui gruppi sociali vulnerabili, affinché nessuna norma possa essere varata senza una previa valutazione del suo impatto sull'occupazione e sulla protezione sociale negli Stati membri;
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attivare la clausola sociale orizzontale del trattato di Lisbona, prendendo in considerazione i diritti e gli obiettivi sociali durante la definizione delle nuove politiche dell'UE;
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provvedere affinché il Parlamento europeo sia adeguatamente coinvolto nel ciclo di sorveglianza delle politiche economiche e dell'occupazione e nella valutazione dell'impatto sociale di queste politiche. In tale contesto, il calendario e il processo di adozione degli orientamenti integrati, in particolare gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, dovrebbero essere impostati in modo tale da concedere al Parlamento europeo il tempo necessario per svolgere il ruolo consultivo di cui all'articolo 148, paragrafo 2, TFUE;
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per gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, introdurre un valido e trasparente quadro di monitoraggio e valutazione, basato sugli obiettivi principali dell'UE, che dovrà essere seguito con l'ausilio di appropriati sotto-obiettivi, indicatori e scoreboard, tenendo in considerazione gli aspetti specifici che emergono per ciascuno Stato membro in linea con i diversi punti di partenza di ciascun paese;
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invitare le formazioni EPSCO ed ECOFIN del Consiglio, e i rispettivi gruppi di lavoro, a rafforzare la loro cooperazione, in particolare organizzando riunioni congiunte annuali al fine di garantire una reale integrazione delle rispettive politiche.
Raccomandazione n. 2: Rafforzare le regole del Patto di stabilità e crescita (PSC)
L'atto legislativo da adottare (sulla base, tra l'altro, dell'articolo 126 TFUE) dovrebbe mirare, in particolare, a rafforzare il braccio preventivo del PSC e prevedere sanzioni ed incentivi economicamente e politicamente più ragionevoli, tenendo debitamente conto della struttura del deficit e del debito nazionale (incluse le passività implicite), del «ciclo economico» - onde evitare politiche di bilancio pro-cicliche - e della tipologia delle entrate e spese pubbliche necessarie per riforme strutturali che promuovano la crescita; tutti gli Stati membri dovrebbero mirare a compiere progressi, ma quelli con un deficit più ampio dovrebbero in linea generale contribuire maggiormente al conseguimento degli obiettivi relativi allo stock del debito e al disavanzo. Nel valutare gli squilibri delle partite correnti occorre tener conto anche dell'evoluzione demografica. L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:
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integrare meglio il criterio del «debito» («aspetto sostenibilità») in ogni fase della procedura per disavanzi eccessivi (EDP) ed istituire una procedura di sorveglianza per indebitamento eccessivo (EDSP) sulla base dei livelli del debito lordo. L'EDSP richiederà periodiche relazioni dettagliate sulla dinamica, l'interconnessione e l'evoluzione del debito e del deficit, tenendo conto delle specifiche condizioni nazionali e concedendo a ciascuno Stato membro tempi di rientro diversi rispetto ai valori target definiti nel PSC. Nel quadro della EDSP, la Commissione europea dovrebbe consultare le parti sociali europee e nazionali interessate;
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tenere maggiormente conto del livello, del profilo (inclusa la maturity) e della dinamica del debito (valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche) ai fini della determinazione del ritmo di convergenza verso MTFO specifici per Stato membro da includere nei PSC;
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come parte della EDSP, definire un quadro chiaro armonizzato per misurare e monitorare la dinamica del debito, comprese le passività implicite e contingenti, come i livelli di esposizione delle pensioni pubbliche e le garanzie pubbliche su investimenti in partnership pubblico-privato (precisando se su capitale, interessi o flussi di reddito), e i costi che questo tipo di investimenti comportano per il bilancio nazionale nel corso degli anni;
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stabilire un periodo differenziato e specifico per paese per il processo di consolidamento fiscale previsto al più tardi per il 2015, al fine di riallineare tutti i livelli di disavanzo pubblico con i requisiti previsti dal PSC;
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istituire un meccanismo di monitoraggio con possibilità di segnalazioni pubbliche, sanzioni e incentivi incrementali per gli Stati membri che non hanno raggiunto il proprio MTFO o che non lo stanno raggiungendo al ritmo concordato, o di stimoli economici per i paesi che hanno raggiunto il proprio MTFO più rapidamente del previsto;
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definire norme e orientamenti di minima per le procedure di bilancio nazionali (vale a dire quadri finanziari annuali e pluriennali) al fine di onorare l'obbligo di cui all'articolo 3 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Tali quadri finanziari nazionali dovrebbero contenere informazioni sufficienti, dal lato delle spese e delle entrate, sulle azioni pianificate in bilancio, onde consentire un ragionevole esame e controllo dei programmi di bilancio a livello sia nazionale sia dell'Unione; inoltre, è necessario compiere progressi sulla comparabilità dei bilanci nazionali relativamente alle categorie di spesa e di entrata e alle priorità politiche che essi riflettono;
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promuovere l'istituzione di meccanismi di controllo di bilancio con allerta precoce a livello nazionale;
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definire in anticipo misure preventive per l'area euro, da decidersi in virtù di precise competenze della Commissione, nel quadro del braccio preventivo e correttivo del PSC;
–
attuare ed applicare tali sanzioni ed incentivi per gli Stati membri dell'area euro, tenendo conto delle interconnessioni molto strette con le economie non appartenenti all'area euro - in particolare quelle per cui è prevista l'adesione - nell'ambito del nuovo quadro di sorveglianza multilaterale e dei nuovi e più efficaci strumenti del PSC, ponendo in particolare l'accento sul rafforzamento del ruolo del MTFO;
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apportare le modifiche necessarie alla procedura decisionale interna della Commissione, nel debito rispetto dei principi attualmente sanciti dal TFUE, al fine di garantire un'applicazione efficiente e rapida dei meccanismi di sanzionamento nel quadro di precise competenze, in particolare per gli Stati membri dell'area euro;
–
fare in modo che, per assicurare il pieno rispetto dei principi del PSC, la decisione in merito alla conformità degli Stati membri al PSC sia presa dalla Commissione con maggiore autonomia rispetto al Consiglio.
Raccomandazione n. 3: Rafforzare nella zona euro la governance economica da parte dell'Eurogruppo e dell'Unione europea nel suo insieme
Riconoscendo l'importanza della partecipazione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea al conseguimento della convergenza economica, ma riconoscendo anche che i paesi dell'area euro sono in una situazione diversa da altri Stati membri poiché non dispongono del meccanismo di cambio in caso di necessità di adeguamento dei prezzi relativi e condividono la responsabilità del funzionamento dell'Unione monetaria europea nel suo complesso, le nuove disposizioni, basate su altre raccomandazioni di questa risoluzione, nonché sull'articolo 136 TFUE e sul protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo, dovrebbero mirare a:
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creare un quadro specifico all'area euro per un rafforzamento del controllo incentrato sulle eccessive divergenze macroeconomiche, la crescita economica, i livelli di disoccupazione, la competitività dei prezzi, i tassi di cambio reali, lo sviluppo del credito e l'andamento delle partite correnti degli Stati membri interessati;
–
istituire un quadro regolare per rafforzare il coordinamento tra tutti gli Stati membri dell'UE al fine di monitorare e promuovere la convergenza economica e discutere di potenziali squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione;
–
aumentare l'importanza delle relazioni annuali di sorveglianza dell'area euro basate su relazioni trimestrali tematiche multistato con particolare riguardo, da un lato, ai potenziali effetti di ricaduta determinati da sviluppi economici globali e da politiche e condizioni che hanno esercitato un impatto particolare su alcuni Stati membri dell'area euro e, dall'altro, all'influenza che le decisioni economiche adottate dall'Eurogruppo possono avere sui paesi e sulle regioni non appartenenti all'area euro; speciale attenzione dovrebbe essere dedicata all'identificazione di politiche capaci di generare ricadute positive, specie in periodi di congiuntura negativa, e pertanto di sostenere la crescita sostenibile in tutta l'area euro;
–
rafforzare il segretariato del Presidente dell'Eurogruppo;
–
stabilire che il Commissario per gli affari economici e monetari sia anche uno dei vicepresidenti della Commissione, con il compito di garantire la coerenza dell'attività economica dell'Unione, sovrintendere all'esercizio da parte della Commissione delle sue responsabilità nei settori dell'economia, del bilancio e dei mercati finanziari e di coordinare altri aspetti dell'attività economica dell'Unione;
–
accrescere la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale dell'Eurogruppo stabilendo un dialogo regolare con il suo Presidente nell'ambito della competente commissione del Parlamento e pubblicando rapidamente le decisioni adottate sulla pagina web dell'Eurogruppo; garantire che almeno gli Stati membri dell'UE che non fanno parte dell'area euro, ma che hanno l'obbligo di adottare la valuta comune, abbiano accesso alle discussioni in seno all'Eurogruppo.
Raccomandazione n. 4: stabilire un meccanismo solido e credibile di prevenzione e gestione/soluzione del debito eccessivo per l'area euro.
Una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità, da completare nel giro di un anno, dovrebbero precedere l'adozione di qualsiasi atto legislativo (basato sugli articoli 122, 125, 329 (cooperazione rafforzata) e 352 del TFUE o su qualsiasi altra idonea base giuridica) che miri a:
–
istituire un meccanismo o organismo permanente (Fondo monetario europeo) – previo attento esame dei suoi pro e contro da completare entro un anno - per sorvegliare gli sviluppi del debito sovrano ed integrare il PSC come meccanismo di ultima istanza nei casi in cui il finanziamento del mercato non sia più disponibile per un governo e/o uno Stato membro che incontri problemi di bilancia dei pagamenti; esso è basato su meccanismi già esistenti (lo strumento europeo per la stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e lo strumento europeo per la bilancia dei pagamenti) e comprende regole chiare, tra l'altro sui seguenti aspetti:
a)
criteri di partecipazione, come il soddisfacimento dei requisiti minimi per le regole/autorità in materia di bilancio;
b)
processo decisionale e finanziamento,
c)
condizionalità per prestiti eccezionali,
d)
monitoraggio, e
e)
risorse e poteri.
Tale meccanismo non dovrebbe limitare le prerogative dell'autorità di bilancio di adottare il bilancio dell'UE al livello adeguato, dovrebbe evitare l'azzardo morale ed essere coerente con i principi degli aiuti di Stato e le conseguenze di una loro inosservanza. Occorre anche valutare attentamente, caso per caso, la possibilità che gli Stati membri che non fanno parte dell'area euro aderiscano al meccanismo europeo di stabilizzazione dopo aver soddisfatto determinati criteri predefiniti;
–
informare il Parlamento europeo in merito ai prevedibili effetti sul rating creditizio dell'UE prodotti
a)
dalla creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,
b)
dall'utilizzo dell'intera linea;
–
fornire informazioni sufficienti sulle norme di applicazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria in relazione ai limiti del quadro finanziario pluriennale (QFP); in considerazione del suo possibile forte impatto di bilancio riflettere ulteriormente sul meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, prima di procedere all'adozione del QFP;
–
permettere ad entrambi i rami dell'autorità di bilancio di essere coinvolti nelle decisioni concernenti l'impatto che questo meccanismo potrebbe avere sul bilancio dell'UE;
–
sostenere la posizione che l'eventuale fabbisogno di bilancio legato a questo meccanismo sia finanziato grazie a una revisione ad hoc del QFP così da garantire a tempo debito un sufficiente coinvolgimento dell'autorità di bilancio.
Raccomandazione n. 5: Rivedere gli strumenti di bilancio, finanziari e fiscali dell'UE
L'atto legislativo dovrebbe essere adottato o lo studio di fattibilità intrapreso entro dodici mesi al fine di:
–
produrre entro un anno una valutazione di fattibilità relativa all'istituzione, a lungo termine, di un sistema in base al quale gli Stati membri possano partecipare all'emissione di titoli europei e che ne esamini la natura, i rischi e i vantaggi. La valutazione dovrebbe chiarire le varie alternative giuridiche e gli obiettivi, come il finanziamento di progetti strategici ed infrastrutturali europei a lungo termine con apposite obbligazioni. Vanno analizzate le forze e le debolezze delle varie opzioni, tenendo conto delle possibili implicazioni di rischio morale per i partecipanti;
–
rafforzare e aggiornare, in particolare tenendo conto degli obiettivi della strategia Europa 2020, la politica di coesione dell'Unione europea, operando in stretta collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di ridurre le carenze strutturali, smantellare le disparità in materia di benessere, rafforzare il potere d'acquisto e la competitività delle regioni economicamente più deboli, in particolare agevolando le esigenze di finanziamento delle PMI e una loro fattiva partecipazione al mercato interno;
–
reiterare l'importanza dell'indipendenza della Banca centrale europea, che è essenziale per la stabilità finanziaria e l'economia di libero mercato dell'Unione europea;
–
raccomandare il mantenimento di una chiara separazione tra politiche fiscali e monetarie, per non pregiudicare l'indipendenza della Banca centrale europea;
–
sviluppare principi di bilancio comuni in relazione alla qualità della spesa pubblica (sia per i bilanci nazionali sia per il bilancio dell'UE) e un pacchetto di politiche e strumenti comuni a supporto della strategia Europa 2020, mantenendo un equilibrio tra gli obiettivi in fatto di disciplina di bilancio e prevedendo possibilità di finanziamento a lungo termine di progetti di occupazione e di investimento sostenibili;
–
definire un quadro chiaro per un rinnovato impegno congiunto dei fondi di bilancio dell'Unione europea e delle risorse finanziarie della BEI, per sfruttare ulteriormente nel prossimo quadro finanziario pluriennale le risorse di bilancio, beneficiando della competenza della BEI in materia di ingegneria finanziaria, del suo impegno nei confronti delle politiche dell'UE e del ruolo guida che essa svolge tra le istituzioni finanziarie del settore pubblico e privato, nonché per rafforzare il ruolo della BEI e del Fondo di coesione, specie in periodi di congiuntura economica negativa;
–
istituire un comitato di alto livello per la politica fiscale presieduto dalla Commissione, con il compito di produrre entro, un anno, una tabella di marcia per un approccio strategico e pragmatico alle questioni di politica fiscale, che presti particolare attenzione alla lotta contro le frodi fiscali e i paradisi fiscali, rafforzi il codice di condotta sulla fiscalità societaria, facendo nel contempo un uso più ampio delle procedure contro la concorrenza sleale in materia fiscale, che estenda lo scambio automatico di informazioni, che agevoli l'adozione di riforme fiscali atte a stimolare la crescita e che esplori il ricorso a nuovi strumenti. L'agenda esterna dell'Unione europea in materia fiscale, in particolare nel quadro del G20, dovrebbe essere analizzata dal comitato di alto livello in materia di politica fiscale di cui sopra;
–
istituire un comitato di alto livello presieduto dalla Commissione con il compito di studiare possibili modifiche istituzionali nel quadro del processo di riforma della governance economica, fra cui la creazione di un Tesoro comune europeo (TCE), con l'obiettivo di dotare l'Unione europea delle risorse finanziarie proprie previste dal trattato di Lisbona e di ridurre in tal modo la dipendenza dai trasferimenti nazionali;
–
rafforzare il mercato interno, promuovendo il commercio elettronico e gli scambi transnazionali, semplificare le procedure di pagamento on-line e armonizzare gli strumenti fiscali come mezzo per rafforzare la fiducia dei consumatori nell'economia europea.
Raccomandazione n. 6: prevedere una regolamentazione e vigilanza del mercato finanziario con una chiara dimensione macroeconomica
L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:
–
garantire che tutte le iniziative legislative in materia di servizi fiscali siano in linea con le politiche macroeconomiche, onde assicurare la necessaria trasparenza e stabilità dei mercati e stimolare di conseguenza la fiducia nei mercati e nello sviluppo economico;
–
promuovere mezzi per conseguire un'attuazione coerente dei requisiti patrimoniali del secondo pilastro in risposta a bolle speculative dei prezzi su beni specifici o a problemi di disponibilità dei capitali;
–
regolamentare le interconnessioni tra i mercati finanziari e le politiche macroeconomiche al fine di garantire stabilità, trasparenza, accountability e disincentivare un'eccessiva presa di rischi;
–
prevedere una valutazione, su base regolare, dell'andamento dei prezzi degli attivi e della crescita del credito negli Stati membri e del loro impatto sulla stabilità finanziaria e sull'andamento delle partite correnti nonché sui tassi di cambio effettivi degli Stati membri;
–
conferire alle autorità europee di vigilanza poteri di controllo esclusivi sugli istituti finanziari transfrontalieri di grandi dimensioni.
Raccomandazione n. 7: Migliorare l'affidabilità delle statistiche dell'UE
L'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a:
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garantire un'attuazione rigorosa degli impegni politici concordati nel settore statistico;
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rafforzare i poteri di indagine della Commissione (Eurostat), prevedendo ispezioni in loco senza preavviso e accesso a tutte le informazioni contabili e di bilancio, inclusi incontri con singoli o con altri soggetti che hanno familiarità con tali informazioni, per esempio economisti indipendenti, organizzazioni imprenditoriali e sindacati, per valutare la qualità delle finanze pubbliche. Tali misure dovrebbero, se opportuno, essere accompagnate da un aumento delle risorse della Commissione in termini di bilancio e di personale;
–
chiedere agli Stati membri di fornire alla Commissione (Eurostat) dati conformi ai principi statistici di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(1);
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chiedere agli Stati membri di indicare quali dati forniti alla Commissione (Eurostat) siano supportati dalla relazione di un revisore indipendente;
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introdurre sanzioni finanziarie e non finanziarie per chi fornisce statistiche non conformi ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009;
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verificare la necessità di una maggiore armonizzazione dei dati pertinenti ai fini del quadro della governance economica proposto nel presente allegato. In particolare, garantire un adeguato quadro qualitativo per le statistiche europee necessarie a potenziare il quadro analitico di sorveglianza (prevedendo anche uno scoreboard) ai fini dell'efficacia del controllo multilaterale di cui alla Raccomandazione n. 1;
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armonizzare i dati di finanza pubblica basati su metodi di contabilizzazione normalizzati e accettati a livello internazionale;
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garantire un'informativa coerente e trasparente di determinate passività fuori bilancio, in particolare per quanto riguarda i futuri pagamenti necessari per le pensioni del settore pubblico e per i contratti a lungo termine con il settore privato per la locazione o la fornitura di servizi e strutture pubbliche.
Raccomandazione n. 8: Migliorare la rappresentanza esterna dell'Unione nel campo degli affari economici e monetari
cercare di accordarsi su una eventuale rappresentanza dell'area euro/UE nel FMI e in altre istituzioni finanziarie, se del caso;
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rivedere gli accordi per la rappresentanza dell'area euro/UE in altri organismi internazionali nel settore della stabilità economica, monetaria e finanziaria;
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includere, nello spirito delle disposizioni del TFUE, una procedura per informare e coinvolgere pienamente il Parlamento europeo prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 138 TFUE;
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istituire un'agenda internazionale dell'area euro/UE chiara e mirata, che garantisca parità di condizioni a livello internazionale all'agenda UE in materia fiscale, di lotta alla frode, regolamentazione finanziaria e di vigilanza;
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parallelamente alle misure che possono e devono essere adottate quanto prima sulla base del quadro istituzionale vigente, avviare una riflessione volta a individuarne i limiti e a delineare possibili percorsi in vista di una riforma dei trattati che consenta di porre in essere i meccanismi e le strutture indispensabili per una governance economica coerente ed efficace e di giungere a un'effettiva convergenza macroeconomica tra gli Stati membri, appartenenti o meno dell'area euro.