Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, 181 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0158/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 209, paragrafo 1, 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0188/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) ▌ n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212.
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),
considerando quanto segue:
(1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)(2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato(3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito(4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità(5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare(6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(8).
(2) Dall'attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) ▌ n. 1889/2006 per allinearle con quelle degli altri strumenti.
(3) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia, in quanto tali documenti integrano il regolamento (CE) n. 1889/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(4) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
▌
Il regolamento (CE) n. 1889/2006 è così modificato:
1)all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.I documenti di strategia, e relative revisioni e estensioni, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.
"
2)all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
"
3)all'articolo 7, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
4.Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nei dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.
"
4)all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle misure ad hoc adottate.
"
5) all'articolo 13 il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6. In linea di massima, l'assistenza dell'Unione non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.
"
6)all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati della discussione.
"
7)l'articolo 17 è sostituito dai seguenti:"
Articolo 17
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.
Articolo 17 bis
Revoca della delega
1.La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17 ter
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.