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Procedura : 2009/0059(COD)
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Ciclo del documento : A7-0052/2010

Testi presentati :

A7-0052/2010

Discussioni :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Votazioni :

PV 21/10/2010 - 7.4
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P7_TA(2010)0381

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Giovedì 21 ottobre 2010 - Strasburgo
Strumento finanziario per la cooperazione con i paesi industrializzati ***I
P7_TA(2010)0381A7-0052/2010
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0197),

–  visto l'articolo 181A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0101/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0052/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.   ritiene che la proposta sia compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2007–2013; ricorda nondimeno che gli stanziamenti annuali per il periodo 2010–2013 saranno decisi dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito
P7_TC1-COD(2009)0059

[Emendamento 3, salvo dove diversamente indicato]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  Dal 2007 la Comunità ha razionalizzato la sua cooperazione geografica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'Asia centrale e dell'America latina, nonché con l'Iraq, l'Iran, lo Yemen e il Sudafrica, mediante il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(2).

(2)  L'obiettivo primario e generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 è l'eliminazione della povertà mediante il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, per i programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo istituiti a norma del regolamento la cooperazione si limita materialmente al finanziamento delle misure destinate a rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (criteri APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DCS).

(3)  È nell'interesse dell'Unione approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi in via di sviluppo in questione, che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei consessi multilaterali e nell'ambito della governance globale, con i quali l'Unione è strategicamente motivata a diversificare i contatti, specie in settori come gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici. Occorre pertanto uno strumento finanziario che permetta di finanziare queste misure le quali, in linea di principio, non possono beneficiare dell'aiuto pubblico allo sviluppo conformemente ai criteri APS, pur rivestendo un'importanza fondamentale per il consolidamento delle relazioni e contribuendo in modo decisivo al progresso dei paesi in via di sviluppo interessati.

(4)  A tal fine, le procedure di bilancio 2007 e 2008 hanno istituito quattro azioni preparatorie per avviare questa cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3): scambi aziendali e scientifici con l'India; scambi aziendali e scientifici con la Cina; cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia; cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina. A norma dello stesso articolo, la procedura legislativa a seguito delle azioni preparatorie deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio.

(5)  Gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio(4) ▌ permettono di portare avanti questa cooperazione rafforzata con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre pertanto estendere la copertura geografica del regolamento (CE) n. 1934/2006 e prevedere una dotazione finanziaria per coprire la cooperazione con questi paesi in via di sviluppo.

(6)  In conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione geografico del regolamento (CE) n. 1934/2006, i paesi in via di sviluppo interessati rientrano in due strumenti di finanziamento diversi a titolo della politica estera. È opportuno provvedere a che i due strumenti di finanziamento restino strettamente distinti l'uno dall'altro. Nel quadro generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 saranno finanziate le misure che soddisfano i criteri APS, mentre nel quadro del regolamento (CE) n. 1934/2006 saranno prese in considerazione solo le misure che, in linea di principio, non soddisfano tali criteri. È inoltre necessario garantire che l'estensione dell'ambito di applicazione geografico non abbia per effetto di collocare in una posizione meno favorevole, in particolare dal punto di vista finanziario, i paesi finora coperti dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, ossia i paesi e i territori industrializzati nonché i paesi e i territori ad alto reddito.

(7)  Poiché la crisi economica ha creato in tutta l'Unione una situazione di bilancio estremamente tesa e l'estensione proposta riguarda paesi che hanno talvolta raggiunto un livello di competitività paragonabile a quello dell'Unione ed un livello di vita medio prossimo a quello di taluni Stati membri, la cooperazione dell'Unione europea dovrebbe tener conto degli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispettare gli accordi internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e partecipare agli obiettivi mondiali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(8)  Il riesame dell'attuazione degli strumenti finanziari dell'azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.

(9)  La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione di programmi pluriennali di cooperazione, in quanto tali programmi integrano il regolamento (CE) n. 1934/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livelli di esperti.

(10)  Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1934/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato:

1)  il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:"

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati, e con altri paesi e territori ad alto reddito e, per le attività non contemplate dall'aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006

"

2)  gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:"

Articolo 1

Obiettivo

1.  Ai fini del presente regolamento, tra i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito rientrano i paesi e territori di cui allegato I del presente regolamento e tra i paesi in via di sviluppo rientrano quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per ?la cooperazione allo sviluppo*, ed elencati nell'allegato II del presente regolamento. Essi sono denominati in prosieguo “paesi partner”.

I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sovvenzionano la cooperazione economica, ▌ finanziaria, ▌ tecnica, culturale e accademica negli ambiti di cui all'articolo 4, che rientrano nella sua sfera di competenza, con i paesi partner. Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DCS).

2.  La cooperazione con i paesi partner si prefigge in via prioritaria di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione e i paesi partner, conformemente ai principi guida dell'azione esterna dell'Unione quali stabiliti nel trattato. Ciò riguarda tra l'altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo stato di diritto, il lavoro dignitoso, il buongoverno e la salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili. L'Unione mira altresì ad intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell'ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l'Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dal trattato.

2.  ▌ In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all'articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possono beneficiare delle misure adottate a titolo del presente regolamento, qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5.

3.  La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell'elenco di paesi in via di sviluppo del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE e ne informa il Parlamento europeo ed il Consiglio.

4.  Ai fini dei finanziamenti dell'Unione nel quadro del presente regolamento, occorre prestare particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

5.  In relazione ai paesi elencati nell'allegato II del presente regolamento, è rigorosamente monitorata la coerenza politica con le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1905/2006 e del regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo**.

Articolo 3

Principi generali:

1.  L'Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto e cerca di promuovere, sviluppare e consolidare l'impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

2.  Nell'attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità dell'Unione.

3.  Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano e sono coerenti con i settori di cooperazione contemplati segnatamente negli strumenti, negli accordi, nelle dichiarazioni e nei piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner nonché con i settori che rappresentano interessi e priorità specifici dell'Unione.

4.  Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, l'Unione intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche dell'Unione, in particolare la cooperazione allo sviluppo. Questo è assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.

5.  Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici dell'Unione nel settore delle relazioni commerciali e negli scambi culturali, accademici e scientifici.

6.  La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

_________

* GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

** GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.

"

3)  l'articolo 4 è così modificato:

   a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"
Il finanziamento dell'Unione sostiene le azioni di cooperazione a norma dell'articolo 1 ed è conforme alle finalità globali, all'ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Il finanziamento dell'Unione riguarda azioni che, in via di principio, non soddisfano i criteri APS, e che possono includere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione:"
   b) i punti da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:"
   1) la promozione della cooperazione, dei partenariati e le imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell'Unione e nei paesi partner;
   2) l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, tra cui una particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
   3) la promozione del dialogo tra attori politici, economici, sociali e culturali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti dell'Unione e dei paesi partner;
   4) la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture, in particolare a livello familiare, comprese le misure per garantire e rafforzare la partecipazione dell'Unione a Erasmus Mundus e congressi sui sistemi europei di istruzione;
     5) la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, lo sport e la cultura, l'energia (in particolare l'energia rinnovabile), i trasporti, l'ambiente (compresi i cambiamenti climatici), le questioni finanziarie, giuridiche e attinenti ai diritti umani e altre materie di comune interesse tra l'Unione e i paesi partner
"
   c) il punto 7 è sostituito dal seguente:"
   7) il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.
"

4)  all'articolo 5 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"

2.  I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi e le priorità specifici, gli obiettivi generali e i risultati previsti che l'Unione si prefigge. Per quanto riguarda in particolare Erasmus Mundus, i programmi rispettano una ripartizione geografica il più equilibrata possibile. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento dell'Unione e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione. Ciò, eventualmente, con l'indicazione di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti a revisione intermedia o ad eventuali revisioni ad hoc.

3.  I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati secondo l'articolo 14 bis e alle condizioni di cui agli articoli 14 ter e 14 quater.

"

5)  l'articolo 6 è così modificato:

   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  La Commissione adotta annualmente programmi d'azione elaborati in base ai programmi pluriennali di cooperazione di cui all'articolo 5 e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  I programmi di azione pluriennali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Non è necessario avvalersi di questa procedura per gli emendamenti dei programmi di azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all'interno del bilancio previsionale, l'aumento del bilancio di un importo inferiore al 20% del bilancio iniziale, o la riduzione del bilancio, purché dette modifiche siano conformi agli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione."
  

[Emendamento 4]

6)  l'articolo 7 è così modificato:

   a) le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:"
   e) organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dall'Unione;
   f) istituzioni e organismi dell'Unione, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all'articolo 9;
"
   b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:"
1 bis.  Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario*, nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità** o nel regolamento (CE) n. 1905/2006, e ammissibili a un finanziamento a tale titolo non sono finanziate a titolo del presente regolamento.
1 ter.  Il finanziamento dell'Unione a titolo del presente regolamento non può essere destinato all'acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.
_________
* GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
** GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1."

7)  all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "

3.  “In linea di massima, i finanziamenti dell'Unione non vengono usati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.”;

"

8)  l'articolo 9 è così modificato:

   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Le misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali di cooperazione sono adottate dalla Commissione, la quale le trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio."

9)  l'articolo 12 è così modificato:

   a) il titolo è sostituito dal seguente:"
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione"
   b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità*, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità**, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)***.
_________
* GU L 312 del 23.12.1995. pag. 1.
** GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
*** GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1."
   c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi dell'Unione. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96."

10)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:"

Articolo 13

Valutazione

1.  La Commissione procede regolarmente ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.

2.  La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione dell'Unione prevista a norma del presente regolamento.

"

[il paragrafo 2 corrisponde all'emendamento 5]

11)  l'articolo 14 è sostituito dal seguente:"

Articolo 14

Relazione annuale

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta una relazione annuale dettagliata sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e tutti i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.

"

12)  sono inseriti i seguenti articoli:"

Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 14 ter e 14 quater.

Articolo 14 ter

Revoca della delega

1.  La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.  L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si impegna a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.  La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.  Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

"

13)  l'articolo 15 è soppresso; [Emendamento 6]

14)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"

Articolo 16

Disposizioni finanziarie

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007–2013 è pari a 172 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato I e a 176 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato II. Gli stanziamenti annuali per il periodo 2010–2013 saranno decisi dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura annuale di bilancio. La Commissione fornisce all'autorità di bilancio informazioni dettagliate su tutte le linee di bilancio e gli stanziamenti annuali da utilizzare per il finanziamento delle misure ai sensi del presente regolamento. Tali stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. A tale riguardo occorre provvedere, se del caso, a che i paesi e territori industrializzati figuranti nell'allegato I nonché gli altri paesi e territori a reddito elevato non siano penalizzati dall'applicazione del presente regolamento ai paesi partner figuranti nell'allegato II.

Gli stanziamenti programmati per essere utilizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1905/2006 non sono utilizzati per tale fine.“;

"

[Emendamento 1 PC]

15)  il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:"

“ALLEGATO I ‐ Elenco dei paesi e territori industrializzati e degli altri paesi e territori ad alto reddito contemplati dal presente regolamento

"

16)  è aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010.
(2) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.


ALLEGATO
"

“ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo contemplati dal presente regolamento

America latina

1.  Argentina

2.  Bolivia

3.  Brasile

4.  Cile

5.  Colombia

6.  Costa Rica

7.  Cuba

8.  Ecuador

9.  El Salvador

10.  Guatemala

11.  Honduras

12.  Messico

13.  Nicaragua

14.  Panama

15.  Paraguay

16.  Perù

17.  Uruguay

18.  Venezuela

Asia

19.  Afghanistan

20.  Bangladesh

21.  Bhutan

22.  Cambogia

23.  Cina

24.  India

25.  Indonesia

26.  Repubblica democratica popolare di Corea

27.  Laos

28.  Malaysia

29.  Maldive

30.  Mongolia

31.  Myanmar/ex Birmania

32.  Nepal

33.  Pakistan

34.  Filippine

35.  Sri Lanka

36.  Thailandia

37.  Vietnam

Asia centrale

38.  Kazakistan

39.  Repubblica del Kirghizistan

40.  Tagikistan

41.  Turkmenistan

42.  Uzbekistan

Medio Oriente

43.  Iran

44.  Iraq

45.  Yemen

Sudafrica

46.  Sudafrica“.

"
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