Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0102),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0079/2010),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i bilanci (A7-0285/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. ritiene che, riducendo in maniera drastica il margine al di sotto del massimale della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non lasci un margine di manovra sufficiente per far fronte e reagire adeguatamente a un'eventuale crisi futura;
3. ritiene che, data l'annosa questione relativa al commercio delle banane, le misure proposte avrebbero potuto essere iscritte ben prima nel QFP;
4. ribadisce la propria ferma contrarietà al finanziamento di eventuali nuovi strumenti tramite ridistribuzione delle risorse, giacché ciò pregiudicherebbe le priorità esistenti;
5. rammenta che lo strumento di flessibilità di cui al punto 27 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) mira a finanziare «spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili» e ritiene che le misure inerenti al commercio di banane siano misure di accompagnamento rientranti in tale categoria;
6. è pertanto del parere che la proposta non sia compatibile con il massimale della rubrica 4 del QFP, di cui chiede una revisione con tutte le modalità previste ai punti da 21 a 23 dell'AII o con altre modalità contemplate ai punti 25 e 27;
7. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),
considerando quanto segue:
(1)La politica di sviluppo dell'Unione persegue la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà.
(2) L'Unione, quale parte contraente dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà, eliminandola a termine, in tutto il mondo.
(3) L'Unione sostiene il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l'importanza dei suoi settori dei prodotti di base.
(4) L'Unione si è impegnata a sostenere l'integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall'evoluzione dei regimi commerciali, specialmente la liberalizzazione della tariffa della nazione più favorita (NPF) nel quadro dell'OMC e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. Occorre pertanto aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(2).
(5) È opportuno che le misure di assistenza finanziaria da adottare nell'ambito di tale programma migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell'ambiente, in particolare quelle che riguardano l'impiego dei pesticidi e l'esposizione agli stessi, facilitando l'adeguamento e includendo, se del caso, la riorganizzazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, laddove ciò risulti attuabile, tenuto conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio(3), e la disciplina speciale per l'assistenza (RSA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, istituita a norma del regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio(4), e del regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione(5). L'Unione riconosce l'importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane.
(6) Il programma dovrebbe accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nell'Unione negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell'OMC(6)o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. Il programma poggia sulla RSA ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell'Unione nell'ambito dell'OMC, persegue chiaramente un obiettivo di ristrutturazione e di miglioramento della competitività ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata ▌ di quattro anni (2010-2013).
(7)Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2010, intitolata «Relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane», i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l'impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permanga fragile.
(8)La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma RSA, senza realizzare alcuna analisi d'impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana (BAM).
(9)La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale.
(10)Circa il 2% del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei «costi sostenibili di produzione» determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e di generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possano investire nella stabilità di lungo termine della loro attività,
(11)Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, gli attori nella filiera di produzione del settore bananiero dovrebbero accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore.
(12)La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia geografici, i programmi indicativi pluriennali e i documenti di strategia relativi ai programmi tematici e alle misure di accompagnamento, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(13) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1905/2006 di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:
1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Attuazione dell'assistenza dell'Unione
Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza dell'Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.
"
2) è inserito il seguente articolo:"
Articolo 17 bis
Principali paesi ACP fornitori di banane
1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell'allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L'assistenza dell'Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento ▌ alla liberalizzazione del mercato delle banane dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'assistenza dell'Unione deve in particolare essere utilizzata per lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate, se del caso delle piccole entità, incluso il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e all'esposizione agli stessi. L'assistenza dell'Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare) e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:
a)
aumentare la competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena;
b)
promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, qualora una tale strategia sia praticabile;
c)
far fronte alle più vaste conseguenze del processo di adeguamento, eventualmente collegate all'occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale e alla stabilità macroeconomica, ma non limitate a tali settori.
2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1, sulla base dei seguenti indicatori oggettivi e ponderati:
a)
in primo luogo, il commercio di banane con l'Unione;
b)
in secondo luogo, l'importanza delle esportazioni di banane per l'economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese.
La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2010 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP dell'accordo concluso in seno all'OMC e degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina, che sono i principali paesi esportatori di banane.
3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l'articolo 19 e in conformità dell'articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.
Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:
a)
un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l'attenzione tra l'altro sui pesticidi;
b)
informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;
c)
indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;
d)
i risultati attesi grazie all'aiuto;
e)
un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione per ciascun paese beneficiario;
f)
la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell'OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.
Diciotto mesi prima della scadenza il programma e i progressi fatti dai paesi formeranno oggetto di una valutazione che comprenda raccomandazioni sulle eventuali azioni da prevedere e il loro carattere.
"
3) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"
Articolo 21
Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali
I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35 e alle condizioni di cui agli articoli 35bis e 35ter.
"
4)all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
"
5)all'articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
3.Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua decisione.
4.Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, purché non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione, sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
"
6)all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.In linea di massima, l'assistenza dell'Unione non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.
"
7) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 1.
"
8) all'articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall'OCSE/DAC e nell'allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l'allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.
"
9)all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati della discussione.
"
10)l'articolo 35 è sostituito dai seguenti:"
Articolo 35
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.
Articolo 35 bis
Revoca della delega
1.La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 35 ter
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
"
11) all'articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"
1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR.
2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell'allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.
"
12) è inserito l'allegato III bis, che figura nell'allegato I del presente regolamento;
13) l'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.