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Procedura : 2010/2076(INI)
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Ciclo del documento : A7-0291/2010

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A7-0291/2010

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PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

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PV 25/11/2010 - 8.5
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P7_TA(2010)0437

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Giovedì 25 novembre 2010 - Strasburgo
26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008)
P7_TA(2010)0437A7-0291/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008) (2010/2076(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione della Commissione intitolata «EU Pilot Evaluation Report» (relazione di valutazione sull'iniziativa «EU Pilot») (COM(2010)0070),

–  vista la 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007) (COM(2008)0777),

–  visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 e SEC(2010)0182),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata «Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)0502),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

–  vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005)(1),

–  vista la sua risoluzione, del 9 luglio 2008, sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo(2),

–  visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le petizioni (A7-0291/2010),

1.  si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato alcuna risposta alle questioni sollevate dal Parlamento nelle sue precedenti risoluzioni, in particolare nella succitata risoluzione del 21 febbraio 2008; osserva la mancanza di miglioramento per quanto riguarda la trasparenza, soprattutto in ordine al progetto «EU Pilot» e in materia di risorse umane;

2.  osserva che attraverso il progetto «EU Pilot» la Commissione sta cercando di rafforzare l'impegno, la cooperazione e le relazioni di partenariato tra la Commissione e gli Stati membri(3) e sta esaminando, in stretta cooperazione con le amministrazioni nazionali, come trattare l'applicazione del diritto dell'Unione europea; ritiene che detta iniziativa risponda alla nuova necessità di cooperazione tra tutte le istituzioni dell'Unione europea nell'interesse di un'Unione che, a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona, funzioni in modo efficace e sia incentrata sul cittadino; sottolinea l'obbligo imposto alla Commissione dall'articolo 17 del trattato sull'Unione europea di «vigila[re] sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati»;

3.  osserva che, da un lato, i cittadini sono rappresentati come aventi un ruolo essenziale nel garantire il rispetto del diritto dell'Unione europea sul terreno(4), mentre, dall'altro lato – nel quadro del progetto «EU Pilot» – essi sono ancora più esclusi da qualunque procedura successiva; ritiene che ciò non sia conforme alle dichiarazioni solenni contenute nei trattati, secondo le quali: «le decisioni [sono] prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini» (articolo 1 TUE), «le istituzioni [...] dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» (articolo 15 TFUE), e «l'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni» (articolo 9 TUE);

4.  osserva che, per rendere operativo il progetto «EU Pilot», la Commissione ha creato una «banca dati confidenziale on-line»(5) per la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri; invita la Commissione ad accordare al Parlamento un accesso significativo a detta banca dati in modo da consentirgli di svolgere la sua funzione di controllo sul modo in cui la Commissione adempie al suo ruolo di custode dei trattati;

5.  sottolinea che il ruolo attivo dei cittadini dell'Unione europea è chiaramente stabilito nel trattato sull'Unione europea, in particolare in riferimento all'Iniziativa dei cittadini europei; ritiene che la possibilità che i cittadini stabiliscano l'agenda legislativa è altresì collegata al loro attuale ruolo, essenziale nel garantire la corretta applicazione ed osservanza del diritto dell'Unione europea come pure la trasparenza e l'affidabilità delle corrispondenti procedure;

6.  rileva che nella sintesi della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario si pone maggiormente l'accento sul recepimento anziché sull'applicazione effettiva; invita la Commissione a riconoscere in modo adeguato il ruolo delle petizioni nel monitoraggio dell'applicazione effettiva del diritto comunitario; osserva che molto spesso le petizioni sono i primi indicatori che evidenziano i ritardi degli Stati membri, non tanto nel recepimento, quanto nella definizione di misure giuridiche di attuazione;

7.  è del parere che, nella loro forma attuale, le relazioni annuali della Commissione «sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea» non offrano ai cittadini o alle altre istituzioni informazioni sufficienti in merito allo stato reale dell'applicazione del diritto dell'UE, dal momento che la Commissione fa riferimento soltanto ai procedimenti formali aperti contro Stati membri che non hanno recepito il diritto dell'UE nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali; ritiene tuttavia che sarebbe inoltre nell'interesse dei cittadini e del Parlamento essere informati nel momento in cui la Commissione avvia procedimenti d'infrazione per il recepimento scorretto o errato del diritto dell'UE nonché ricevere dettagli relativi a tali procedimenti;

8.  desidera garantire che la Commissione continui a presentare dati dettagliati su tutti i tipi di infrazione e che la totalità di tali dati sia liberamente consultabile dal Parlamento per consentirgli di svolgere la sua funzione di controllo per quanto riguarda l'adempimento del ruolo di custode dei trattati da parte della Commissione; rileva che la collazione e la categorizzazione di tali dati dovrebbe essere coerente con le precedenti relazioni annuali in modo da assistere il Parlamento nel realizzare valutazioni pertinenti sui progressi compiuti dalla Commissione, a prescindere dal fatto che l'infrazione sia stata trattata attraverso il progetto «EU Pilot» o conformemente alla procedura di infrazione iniziale;

9.  osserva che i ritardi nel recepire, nell'applicare e nel far rispettare correttamente il diritto dell'Unione europea influiscono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e delle imprese nonché sull'esercizio dei loro diritti, creando incertezza giuridica e impedendo loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno; pone in evidenza i costi elevati derivanti dal mancato rispetto e dalla mancata applicazione del diritto dell'UE e la conseguente mancanza di fiducia nelle istituzioni europee;

10.  deplora il fatto che alcuni Stati membri sottovalutino l'importanza di una corretta e tempestiva applicazione del diritto dell'UE e li esorta ad attribuire la giusta priorità al recepimento e all'applicazione dello stesso, in modo da evitare ritardi;

11.  invita la Commissione a proporre un «codice procedurale» sotto forma di un regolamento fondato sulla nuova base giuridica fornita dall'articolo 298 TFUE, che stabilisca i vari aspetti della procedura di infrazione, comprese le notifiche, le scadenze, il diritto di audizione, l'obbligo di motivazione ecc., al fine di far rispettare i diritti dei cittadini e la trasparenza; ricorda alla Commissione che la sua comunicazione del 2002 rappresenta un importante punto di riferimento per l'elaborazione di tale «codice procedurale»;

12.  ricorda che la commissione giuridica ha recentemente creato un gruppo di lavoro sul diritto amministrativo dell'UE al fine di valutare se sia possibile una codificazione di tale diritto nonché la portata pratica di un tale progetto; ritiene che le conclusioni di tale gruppo di lavoro debbano essere tenute presenti al momento di discutere su un codice amministrativo europeo;

13.  ricorda che la commissione giuridica ha recentemente approvato all'unanimità una lettera a sostegno dell'opinione del firmatario di una petizione il quale sollecitava una procedura amministrativa uniforme per la supervisione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea che, pur nel rispetto del potere discrezionale della Commissione di stabilire quando e contro chi avviare procedimenti, limitasse tale potere entro i confini della buona prassi amministrativa(6);

14.  ricorda che la Commissione, nella sua veste di custode dei trattati, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'applicazione corretta e tempestiva del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri; incoraggia la Commissione a far uso di tutte le competenze conferitele dai trattati, in particolare dalle nuove disposizioni dell'articolo 260 TFUE che si applicano nel caso in cui gli Stati membri non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento delle direttive;

15.  ricorda la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura(7) in cui invita la Commissione a «mette[re] a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione dalla lettera d'intimazione, comprese, su richiesta del Parlamento, le questioni oggetto della procedura d'infrazione»(8);

16.  ritiene che i cittadini dell'Unione europea debbano potersi attendere dalla Commissione il medesimo livello di trasparenza sia che presentino una denuncia formale sia che esercitino il loro diritto di petizione in base al trattato; chiede pertanto che siano messe a disposizione della commissione per le petizioni informazioni chiare sugli stadi di avanzamento delle procedure d'infrazione che sono altresì oggetto di petizioni ancora aperte; invita inoltre la Commissione a chiarire i circuiti con cui la commissione per le petizioni e il pubblico in generale possono gestire le richieste di informazioni e le denunce;

17.  appoggia le misure previste dalla Commissione per il 2009 e oltre, volte a garantire l'osservanza della legislazione europea da parte degli Stati membri e chiede di essere associato alle procedure d'infrazione nei casi in cui vi siano petizioni in corso di esame, come nel caso della Campania per quanto concerne la normativa sui rifiuti e in quello della Spagna per la legislazione in materia di gestione delle acque;

18.  invita la Commissione a fornire al Parlamento i dati pertinenti atti a consentire un'analisi del valore aggiunto che il progetto «EU Pilot» apporta all'attuale processo di gestione dei procedimenti di infrazione, il che giustificherebbe un'ulteriore estensione del progetto; ritiene che tali dati dovrebbero, ad esempio, permettere al Parlamento di controllare se le 10 settimane concesse agli Stati membri per trovare una soluzione a un caso concreto non abbiano ulteriormente ritardato l'avvio di una procedura d'infrazione, la cui durata è già estremamente lunga e indeterminata;

19.  osserva con particolare interesse l'impegno assunto dalla Commissione di presentare sistematicamente una valutazione della risposta alla denuncia trasmessa da uno Stato membro; invita la Commissione a presentare tale valutazione con la massima attenzione e dopo aver analizzato il dossier senza indugio; sollecita precisazioni sul ruolo del denunciante nel processo di valutazione;

20.  chiede alla Commissione di stanziare risorse sufficienti per poter monitorare pienamente l'applicazione del diritto dell'Unione europea, avviare i propri casi ed elaborare priorità per azioni più incisive e sistematiche; invita la Commissione a fornire al Parlamento, come è stato ripetutamente richiesto, dati precisi ed esaustivi sulle risorse destinate all'esame dei casi d'infrazione in seno alle varie direzioni generali nonché sulle risorse assegnate al progetto «EU Pilot»; ricorda alla Commissione che il Parlamento si è impegnato a sostenerla incrementando gli stanziamenti di bilancio per garantire maggiori risorse;

21.  chiede alla Commissione di prendere in considerazione meccanismi innovativi, come la procedura di valutazione reciproca prevista dalla direttiva sui servizi, per garantire una più efficace applicazione del diritto dell'UE;

22.  accoglie con favore il nascente sportello unico per i cittadini che richiedono un consiglio, presentano un ricorso o sporgono una denuncia tramite il sito web «La tua Europa»(9); rileva che con l'inserimento dell'ampiamente pubblicizzata «Iniziativa dei cittadini» (articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea) nell'elenco degli strumenti dedicati alla partecipazione dei cittadini, le esigenze di chiarimento e guida sono cresciute in modo esponenziale; osserva che il Parlamento europeo vorrebbe essere coinvolto nello sviluppo di questo sito web, al fine di garantirne la coerenza con i propri piani intesi a fornire una guida migliore per i cittadini;

23.  ricorda l'impegno del Consiglio di incoraggiare gli Stati membri a elaborare e pubblicare tabelle che illustrino la correlazione fra direttive e misure nazionali di recepimento; rileva che dette tabelle sono essenziali per consentire alla Commissione di monitorare efficacemente le misure di applicazione in tutti gli Stati membri;

24.  sollecita un rafforzamento del ruolo del Parlamento in materia di attuazione, applicazione e controllo delle norme del mercato interno; sostiene l'idea di un forum annuale del mercato unico;

25.  ribadisce l'importanza fondamentale del ruolo che il Quadro di valutazione del mercato interno e il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo svolgono ai fini di un uso più efficace degli strumenti di controllo e dei parametri di riferimento, che costituiscono un importante meccanismo disciplinare indiretto; chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a disposizione risorse adeguate in termini di personale e di finanziamenti, in modo da assicurare che il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo possa essere ulteriormente sviluppato;

26.  osserva che gli organi giudiziari nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione del diritto dell'Unione europea e sostiene pienamente gli sforzi dell'UE volti a migliorare e coordinare la formazione in materia giudiziaria per i giudici nazionali, i professionisti legali, i funzionari e gli impiegati statali delle amministrazioni nazionali;

27.  ritiene che la Commissione, al momento di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato membro, debba anche pubblicare una comunicazione in cui sia precisato che l'atto che ha violato la legislazione dell'UE può essere impugnato dai cittadini lesi dello Stato membro in questione dinanzi ai loro tribunali nazionali;

28.  ricorda la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria in materia civile e commerciale; ritiene che sia di fondamentale importanza rafforzare la formazione giudiziaria, in particolare nel contesto del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 63.
(2) GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 27.
(3) «EU Pilot Evaluation Report», pag. 2.
(4) Comunicazione della Commissione del 2002, pag. 5: «la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare le violazioni del diritto comunitario».
(5) Relazione della Commissione «Relazione di valutazione sul progetto EU Pilot» (COM(2010)0070), pag. 2.
(6) «La discrezionalità potrà essere un male necessario in un governo moderno; tuttavia, il potere discrezionale assoluto abbinato a un'assoluta mancanza di trasparenza è sostanzialmente contrario al principio della preminenza del diritto.» – Relazione Frassoni (2005/2150(INI)) sulla 21a e 22a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2003 e 2004), Motivazione, pag. 17.
(7) Testi approvati, P7_TA(2010)0009.
(8) Idem, paragrafo 3, lettera e), trattino 5.
(9) http://ec.europa.eu/youreurope/.

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