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A7-0286/2010

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Giovedì 25 novembre 2010 - Strasburgo
Servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale
P7_TA(2010)0438A7-0286/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione nell'era digitale: il futuro del sistema duale (2010/2028(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 14, e l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

–  visto il protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al trattato sull'Unione europea,

–  visto l'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(1),

–  vista la sua risoluzione del 19 settembre 1996 sul ruolo del servizio pubblico televisivo in una società multimediale(2),

–  vista la sua risoluzione del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione nell'Unione europea(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva(5),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032),

–  vista la raccomandazione n. R (96) 10 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, dell'11 settembre 1996, sulla garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione,

–  vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico(6),

–  vista la raccomandazione n. CM/Rec(2007)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 gennaio 2007, sul pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità dei loro contenuti,

–  vista la raccomandazione n. CM/Rec(2007)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 gennaio 2007, sulla missione dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione,

–  vista la raccomandazione n. 1878(2009) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 25 giugno 2009, sul finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione,

–  vista la dichiarazione del 27 settembre 2006 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla garanzia dell'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione negli Stati membri,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0286/2010),

A.  considerando che, in una società europea democratica, la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e l'accesso alle informazioni nell'ambiente digitale presuppongono un settore audiovisivo e della stampa dinamico e competitivo,

B.  considerando che i mezzi di radiodiffusione figurano tra le fonti di informazione più importanti di cui dispongono i cittadini negli Stati membri dell'UE e, in quanto tali, costituiscono un fattore importante nella formazione dei valori e delle opinioni delle persone,

C.  considerando che sia il servizio pubblico di radiodiffusione che quello privato sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale per quanto riguarda la produzione audiovisiva europea, la diversità e l'identità culturali, l'informazione, il pluralismo, la coesione sociale, la promozione delle libertà fondamentali e il funzionamento della democrazia,

D.  considerando che le emittenti di servizio pubblico svolgono un ruolo pionieristico, incentivando e utilizzando l'evoluzione tecnologica in modo da offrire i loro contenuti al pubblico per mezzo di tecniche mediatiche e di distribuzione innovative,

E.  considerando che il panorama audiovisivo dell'UE ha caratteristiche uniche ed è contraddistinto da quello che è stato definito il «sistema duale», che si basa su un autentico equilibrio tra emittenti di servizio pubblico e emittenti commerciali,

F.  considerando che un sistema duale efficace con un autentico equilibrio tra emittenti di servizio pubblico e privato rappresenta l'interesse generale,

G.  considerando che la coesistenza di emittenti di servizio pubblico ed emittenti commerciali ha garantito una programmazione diversificata e liberamente accessibile che torna a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE e contribuisce al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla concorrenza editoriale (in termini di qualità e diversità dei contenuti), nonché alla libertà di espressione,

H.  considerando che l'Unione europea annette particolare importanza al ruolo del sistema duale nella produzione e nella diffusione di contenuti europei,

I.  considerando che i cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni nel panorama audiovisivo, con lo sviluppo delle tecnologie digitali e delle piattaforme proprietarie a pagamento e la comparsa di nuovi soggetti mediatici online, hanno avuto ripercussioni sul tradizionale sistema duale di radiodiffusione e sulla concorrenza editoriale (in termini di qualità e diversità dei contenuti) e hanno reso necessarie una diversificazione delle attività e una presa in considerazione di nuove piattaforme di distribuzione da parte delle emittenti di servizio pubblico e privato,

J.  considerando che la diffusione delle nuove tecnologie ha cambiato il modo in cui i cittadini europei accedono ai mezzi di comunicazione e all'informazione,

K.  considerando che i consueti confini esistenti all'interno del settore dei media vengono a scomparire nel contesto online, dal momento che i media tradizionali non possono sopravvivere senza espandersi verso nuove piattaforme (quali servizi SMS, pagine web e applicazioni per smart phone), conformemente agli obiettivi dell'Agenda digitale dell'Unione europea,

L.  considerando che quotidiani e riviste sono elementi essenziali di un panorama mediatico europeo diversificato e pluralistico e che tali dovrebbero rimanere,

M.  considerando che i fornitori di servizi Internet e di telecomunicazione e i motori di ricerca svolgono un ruolo sempre più significativo nel nuovo contesto mediatico,

N.  considerando che nell'era digitale, caratterizzata da una scelta più ampia per i consumatori ma anche da un rischio di frammentazione dell'audience, di crescente concentrazione dei media, di aumento del numero di imprese mediatiche integrate verticalmente nonché di un'evoluzione verso i servizi a pagamento e il criptaggio, il servizio pubblico di radiodiffusione dovrebbe contribuire, come già fa, a mantenere una sfera pubblica, fornendo una programmazione di elevata qualità con un valore sociale e informazioni oggettive,

O.  considerando che in taluni Stati membri il servizio pubblico di radiodiffusione non è ancora sufficientemente radicato a livello sociale e non dispone di risorse adeguate,

P.  considerando che le emittenti pubbliche in alcuni Stati membri sono confrontate a problemi fondamentali che ne pregiudicano l' indipendenza politica, la sopravvivenza e persino la base finanziaria, creando una minaccia diretta all'esistenza stessa del sistema duale,

Q.  considerando che la televisione commerciale ha recentemente affrontato difficoltà economiche derivanti dalla contrazione della pubblicità,

R.  considerando che la definizione del mandato del servizio pubblico e la garanzia di finanziamento alle emittenti di servizio pubblico spettano esclusivamente agli Stati membri, in conformità dei principi del protocollo di Amsterdam,

S.  considerando che i media di servizio pubblico necessitano di finanziamenti pubblici adeguati, di una partecipazione alle pertinenti nuove tecnologie e piattaforme nonché di un quadro normativo stabile e prevedibile, per poter assolvere alla propria missione in termini di offerta di contenuti culturali e informativi di alta qualità e, di conseguenza, per migliorare chiaramente l'alfabetizzazione mediatica, a beneficio del pubblico,

T.  considerando che è possibile migliorare il servizio pubblico di radiodiffusione attraverso lo scambio di esperienze e migliori prassi tra gli Stati membri,

U.  considerando che il rispetto delle norme europee in materia di libertà di espressione, pluralismo e indipendenza dei media, missione e finanziamento dei media di servizio pubblico dovrebbe essere una priorità in tutti gli Stati membri,

V.  considerando che, attualmente, l'Unione europea non dispone degli strumenti adeguati per monitorare le minacce poste ai media di servizio pubblico e al sistema duale negli Stati membri, o in regioni specifiche dell'UE, e per reagirvi,

1.  ribadisce l'impegno nei confronti del sistema duale di radiodiffusione in cui i media di servizio pubblico e privato svolgono ciascuno il proprio ruolo senza subire pressioni politiche ed economiche e chiede che l'accesso a una radiodiffusione del livello più elevato possibile sia garantito a prescindere dalla capacità di pagare dei consumatori e degli utenti;

2.  sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale di un sistema duale europeo realmente equilibrato per la promozione della democrazia, della coesione sociale, dell'integrazione e della libertà di espressione, e in particolare per la salvaguardia e la promozione del pluralismo dei media, dell'alfabetizzazione mediatica, della diversità culturale e linguistica e della conformità alle norme europee in materia di libertà di stampa;

3.  constata che la coesistenza dei media di servizio pubblico e privato ha considerevolmente contribuito a innovare e diversificare l'offerta in termini di contenuti e ha avuto un impatto positivo sulla qualità;

4.  riafferma la necessità di mantenere un servizio pubblico di radiodiffusione indipendente, forte e vitale, adeguandolo al contempo alle condizioni poste dall'era digitale, e chiede che siano adottate misure concrete per realizzare questo obiettivo;

5.  sottolinea, in questo contesto, che nell'era digitale il servizio pubblico di radiodiffusione ha la missione specifica di nutrire la sfera pubblica rendendo universalmente accessibili i contenuti mediatici di elevata qualità e di interesse pubblico su tutte le piattaforme pertinenti;

6.  invita gli Stati membri a prevedere sufficienti risorse per permettere alle emittenti di servizio pubblico di sfruttare le nuove tecnologie digitali e di garantire al grande pubblico i benefici di servizi audiovisivi moderni;

7.  invita, a tale riguardo, le emittenti di servizio pubblico a strutturarsi in modo tale da offrire contenuti online attrattivi e di qualità, al fine di rivolgersi giovani che accedono ai media quasi esclusivamente su Internet;

8.  esorta gli Stati membri ad affrontare il problema della frattura digitale - ad esempio tra aree urbane e aree rurali - e a garantire che, grazie alla digitalizzazione, tutte le persone in tutte le regioni godano di pari accesso al servizio pubblico di radiodiffusione;

9.  esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di facilitare il passaggio da televisione analogica a digitale per i consumatori;

10.  sollecita gli Stati membri a definire la missione delle emittenti di servizio pubblico affinché possano conservare le loro peculiarità attraverso un impegno per le produzioni audiovisive originali e una programmazione e un giornalismo di alta qualità, a prescindere da considerazioni commerciali o influenze politiche, che sono esattamente il loro marchio distintivo; osserva che detta missione dovrebbe essere definita con la maggiore precisione possibile, tenendo, tuttavia, debito conto dell'autonomia di programmazione delle emittenti;

11.  ricorda che, conformemente al principio della neutralità tecnologica, le emittenti di servizio pubblico devono avere la possibilità, nel quadro della missione loro affidata, di offrire i propri servizi, su tutte le piattaforme, inclusi nuovi servizi;

12.  insiste sul fatto che in alcuni Stati membri mancano disposizioni giuridiche concernenti le attività su Internet del servizio pubblico di radiodiffusione e che detta mancanza potrebbe influire sulla capacità del settore di ampliarsi a nuove piattaforme;

13.  ricorda che le piattaforme terrestri di radiodiffusione fondate su norme aperte che permettono l'interoperabilità svolgono un ruolo centrale nel sistema duale di radiodiffusione e costituiscono lo strumento ideale per fornire agli utenti servizi mediatici audiovisivi gratuiti e facilmente accessibili che si prestano meglio alla frammentazione dei mercati locali e possono dunque rispondere meglio alle attese culturali e sociali locali;

14.  prende atto della comunicazione della Commissione del luglio 2009 sulla radiodiffusione, in cui si riconosce il diritto delle emittenti di servizio pubblico di essere presenti su tutte le piattaforme di diffusione pertinenti e in cui si ribadisce che la definizione della missione, del finanziamento e dell'organizzazione del servizio pubblico di radiodiffusione rientra nelle competenze degli Stati membri, fatta salva la responsabilità della Commissione di verificare gli errori manifesti, e invita gli Stati membri a mantenere un equilibrio tra i servizi mediatici digitali offerti, a garantire una concorrenza equa tra emittenti di servizio pubblico e media privati e, quindi, a salvaguardare un panorama mediatico dinamico nel contesto online;

15.  si compiace del riconoscimento del principio di neutralità tecnologica e della necessità di rispettare l'indipendenza editoriale delle emittenti di servizio pubblico, tenendo debitamente conto del loro bisogno di finanziamenti costanti e sicuri;

16.  richiama tuttavia l'attenzione sui costi enormi dei test ex ante (esistenti) e sottolinea che è favorevole a valutazioni proporzionate;

17.  ribadisce l'importanza delle raccomandazioni e dichiarazioni del Consiglio d'Europa, che sono state sottoscritte da tutti gli Stati membri dell'UE e che stabiliscono norme europee in materia di libertà di espressione, libertà di stampa, pluralismo e indipendenza dei media, organizzazione, missione e finanziamento dei media di servizio pubblico, in particolare nella società dell'informazione, tutelando in tal modo la credibilità del servizio pubblico di radiodiffusione;

18.  ricorda agli Stati membri l'impegno che hanno assunto relativamente a dette norme europee e raccomanda loro di assicurare finanziamenti adeguati, proporzionati e costanti ai media di servizio pubblico affinché questi ultimi siano in grado di assolvere alla propria missione, di garantirne l'indipendenza politica ed economica e di contribuire a una società dell'informazione e della conoscenza inclusiva con mezzi d'informazione rappresentativi e di elevata qualità accessibili a tutti;

19.  invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a promuovere lo scambio di migliori prassi a differenti livelli (autorità nazionali dei mezzi d'informazione, parti interessate, gestori delle emittenti di servizio pubblico, autorità di regolamentazione indipendenti e rappresentanti dei telespettatori e dei consumatori);

20.  invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media in seno alla piattaforma europea delle autorità di regolamentazione (EPRA) e ad accrescere lo scambio di esperienze e migliori prassi in merito ai rispettivi sistemi nazionali di radiodiffusione;

21.  ricorda agli Stati membri che i consigli di amministrazione delle emittenti di servizio pubblico dovrebbero essere composti da persone nominate in base alle loro competenze e all'esperienza maturata nel settore dei media;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a conferire all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo il mandato, affiancato dalle risorse necessarie, di raccogliere dati e realizzare ricerche sul modo in cui gli Stati membri hanno applicato le norme in questione al fine di valutare se dette norme hanno sortito l'effetto desiderato e insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero essere chiamati a rispondere del mancato rispetto degli impegni;

23.  invita la Commissione ad attribuire maggiore importanza al sistema duale quale parte dell«acquis dell'UE, nel quadro dei negoziati di adesione, e sollecita che i progressi compiuti al riguardo dai paesi candidati siano monitorati;

24.  invita inoltre gli Stati membri ad affrontare adeguatamente la questione del sottofinanziamento delle emittenti di servizio pubblico, ricordando in particolare la missione specifica dei mezzi di informazione pubblici, ossia essere accessibili al maggior numero possibile di spettatori e di ascoltatori a livello di tutte le nuove piattaforme mediatiche;

25.  osserva che in tutti gli Stati membri deve essere garantita una proprietà trasparente delle emittenti private e invita la Commissione a monitorare e sostenere i progressi in tal senso;

26.  invita gli Stati membri a porre fine alle interferenze politiche relative ai contenuti dei servizi offerti dalle emittenti di servizio pubblico;

27.  si compiace delle conclusioni dello studio indipendente, realizzato su richiesta della Commissione, sulla definizione di indicatori per misurare il pluralismo dei media nell'UE;

28.  sostiene l'attuazione dell'Osservatorio del pluralismo dei media, quale strumento efficace per la diagnosi delle minacce che gravano sul pluralismo dei media;

29.  richiama l'attenzione sugli strumenti finanziari offerti dalla BEI e incoraggia le emittenti di servizio pubblico che hanno difficoltà finanziarie a chiedere alla BEI prestiti agevolati per il rinnovo delle proprie infrastrutture, in particolare in relazione al passaggio al digitale e all'innovazione;

30.  incoraggia le varie parti interessate a intensificare la loro cooperazione per salvaguardare il sistema duale ed esorta in particolare le emittenti di servizio pubblico e privato a collaborare tra loro e con gli editori sulla condivisione di contenuti e a dar vita a meccanismi di collaborazione;

31.  invita la Commissione a lanciare un'iniziativa volta a riunire i diversi attori del settore dei media per contribuire ad identificare possibili settori di cooperazione, agevolare lo scambio di migliori prassi e affrontare le questioni pertinenti;

32.  ricorda in tale contesto che le emittenti comunali e cittadine, in particolare nei piccoli comuni, riscontrano difficoltà di finanziamento a lungo termine (ad esempio mediante la pubblicità); ritiene che in tale contesto possano essere utilizzate le nuove possibilità create dalla digitalizzazione per assicurare una radiodiffusione comunale o cittadina su scala regionale che copra un ampio territorio;

33.  incoraggia la Commissione ad adattare i diritti d'autore alla nuova era digitale permettendo alle emittenti di mantenere una vasta offerta di contenuti europei di qualità e a studiare i modi specifici con cui facilitare il riutilizzo di contenuti d'archivio e la creazione di sistemi di canone collettivo estesi e di sistemi di sportello unico facilmente accessibili per il versamento dei diritti;

34.  attende con interesse la relazione di attuazione sulle disposizioni della direttiva Servizi di media audiovisivi (SMA) concernenti il tempo di diffusione riservato a programmi europei, visto che taluni Stati membri non hanno adottato misure in tal senso;

35.  sollecita la Commissione a garantire che gli aggregatori di contenuto rispettino il quadro giuridico esistente e la invita ad esaminare gli strumenti che consentirebbero ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi online di contribuire al finanziamento della creazione di contenuto;

36.  sottolinea l'importanza dell'educazione mediatica per un utilizzo responsabile dei servizi forniti dagli aggregatori di contenuto;

37.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(2) GU C 320 del 28.10.1996, pag. 180.
(3) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 85.
(4) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 9.
(5) GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.
(6) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

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