Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2009/2201(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 30 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 9, 10, 48, 138, 139, 153, 156, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli orientamenti dell'OCSE sulle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), i codici di condotta convenuti sotto l'egida di organizzazioni internazionali come la FAO, l'OMS e la Banca mondiale, e gli sforzi realizzati sotto gli auspici dell'UNCTAD per quanto riguarda le attività delle imprese nei paesi in via di sviluppo,
– visti l'iniziativa «Global Compact», lanciata dalle Nazioni Unite nel settembre 2000, la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite «Verso partenariati globali - Cooperazione rafforzata tra le Nazioni Unite e tutti i partner pertinenti, in particolare il settore privato», del 10 agosto 2005 (05-45706 (E) 020905), e l'annuncio delle iniziative delle Nazioni Unite «Global Compact» e «Global Reporting» (GRI) del 9 ottobre 2006, nonché i principi per investimenti responsabili enunciati nel gennaio 2006 dalle Nazioni Unite e coordinati da «UNEP Finance Initiative» e «UN Global Compact»,
– viste le «Norme concernenti la responsabilità delle società transnazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani» delle Nazioni Unite, adottate nel dicembre 2003(1),
– viste l'iniziativa «Global Reporting» avviata nel 1997(2) e le linee guida aggiornate concernenti l'elaborazione di relazioni sullo sviluppo sostenibile, pubblicate il 5 ottobre 2006, nonché le linee guida G4 attualmente in preparazione da parte della GRI,
– visti i risultati del Vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltosi nel 2002 a Johannesburg, e, in particolare, l'invito a prevedere iniziative in merito alla responsabilità sociale delle imprese, nonché le conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2002 sul seguito da dare al Vertice(3),
– vista la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla responsabilità delle imprese transnazionali e di altre imprese commerciali in relazione ai diritti umani, del 15 febbraio 2005 (E/CN.4/2005/91, 2005),
– visti la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite incaricato della questione dei diritti umani e delle imprese multinazionali e altre imprese «Promozione e protezione dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo», del 7 aprile 2008 (A/HRC/8/5, 2008) e i lavori in corso sulla sua prossima relazione prevista per il 2011,
– vista la relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite incaricato della questione dei diritti umani e delle imprese multinazionali e altre imprese intitolata «Le imprese e i diritti umani: ulteriori passi verso l'operatività del quadro »proteggere, rispettare e rimediare«, del 9 aprile 2010 (A/HRC/14/27),
– visti gli indicatori e i meccanismi di certificazione e di etichettatura concernenti il comportamento delle imprese in materia di sviluppo sostenibile, cambiamento climatico e riduzione della povertà, quali lo standard SA 8000 che riguarda il divieto di lavoro minorile, e le norme AFNOR e ISO in materia di sviluppo sostenibile,
– visto il processo di Kimberley in materia di controllo del commercio di diamanti grezzi,
– viste le iniziative prese nei vari Stati membri per promuovere la responsabilità sociale delle imprese e, in particolare, l'istituzione in Danimarca del Centro governativo per la responsabilità sociale delle imprese (RSI), che coordina le iniziative legislative del governo a favore della RSI ed elabora strumenti pratici destinati alle imprese(4),
– visti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007, e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989,
– visti gli accordi internazionali sull'ambiente, quali il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono (1987), la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi (1999), il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (2000) e il Protocollo di Kyoto (1997),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 14 marzo 2003 sul Libro verde dal titolo «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese»,
– viste la relazione finale e le raccomandazioni del Forum europeo multilaterale sulla RSI del 29 giugno 2004, compresa la raccomandazione 7 a sostegno delle azioni tese a istituire un idoneo quadro giuridico,
– visti la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(5), e il Libro verde della Commissione, del 21 aprile 2009, sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001,
– visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese» (COM(2001)0366), ripreso successivamente nel Libro bianco dal titolo «Comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile» (COM(2002)0347),
– vista la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società(6) (notificata con il numero C(2001)1495),
– vista la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2004, intitolata «La dimensione sociale della globalizzazione – Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi» (COM(2004)0383),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 22 marzo 2006, intitolata «Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2006)0136),
– vista la comunicazione della Commissione, del 24 maggio 2006, intitolata «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249),
– visto il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), in vigore dal 1° gennaio 2006, che concede l'accesso a dazio zero o riduzioni tariffarie per un numero crescente di prodotti e comprende anche un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo,
– visto il capitolo 13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del Sud concluso nell'ottobre 2009, secondo cui le parti si impegnano a facilitare e promuovere gli scambi commerciali di merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelle che rientrano in regimi come il commercio equo ed etico e quelle che comportano la responsabilità sociale delle imprese e i loro obblighi di rendiconto,
– visti l'articolo 270, paragrafo 3, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù, concluso nel marzo 2010, secondo cui le parti hanno convenuto di promuovere buone prassi commerciali legate alla responsabilità sociale delle imprese, e l'articolo 270, paragrafo 4, del medesimo accordo, nel quale le parti riconoscono che meccanismi flessibili, volontari e basati su incentivi possono contribuire alla coerenza tra prassi commerciali e obiettivi di sviluppo sostenibile,
– vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese(7),
– vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese(8),
– vista la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, la quale sollecita gli Stati membri a incoraggiare le imprese ad approfondire la RSI(9),
– viste le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2010 sul lavoro minorile(10),
– visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)(11),
– vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione(12),
– vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(13),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo(14), in cui si raccomanda l'istituzione di un codice modello di condotta supportato da un meccanismo di applicazione europeo,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale(15), in cui si invita l'OMC ad approvare le norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL, nonché ad accettare le decisioni dell'OIL, comprese eventuali sanzioni richieste nel contesto di gravi violazioni delle norme sociali essenziali,
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale – «Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione»(16),
– vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile(17),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile(18),
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione(19),
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo(20),
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato(21),
– vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti(22), in cui si chiede di integrare le norme sociali, a titolo della promozione del lavoro dignitoso, negli accordi commerciali dell'UE, in particolare negli accordi bilaterali,
– vista l'audizione sulla responsabilità sociale delle imprese nel commercio internazionale, organizzata dal Parlamento europeo il 23 febbraio 2010,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0317/2010),
A. considerando che le imprese e le loro filiali sono tra i principali protagonisti della globalizzazione economica e degli scambi commerciali internazionali,
B. considerando gli orientamenti dell'OCSE indirizzati alle imprese multinazionali, adottati nel 2000 e aggiornati nel 2010, raccomandazioni che i governi rivolgono alle imprese e che enunciano norme volontarie per comportamenti responsabili, rispettosi delle legislazioni applicabili, segnatamente in materia di occupazione, di relazioni con le parti sociali, di diritti umani, di ambiente, di interessi dei consumatori e di lotta contro la corruzione e l'evasione fiscale,
C. considerando che la dichiarazione tripartita sulle imprese multinazionali dell'OIL è intesa a orientare i governi, le imprese multinazionali e i lavoratori in settori come l'occupazione, la formazione, le condizioni di lavoro e le relazioni professionali, e che integra l'impegno degli Stati a rispettare e a promuovere le quattro regole essenziali del lavoro: la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato; l'abolizione del lavoro minorile; l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione,
D. considerando il «Global Compact» delle Nazioni Unite, comprendente dieci principi che le imprese multinazionali sono tenute ad adottare, sostenere e attuare nell'ambito della loro sfera di influenza, quale insieme di valori essenziali in materia di diritti umani, di norme sociali essenziali, di ambiente e di lotta contro la corruzione, principi che le imprese si impegnano a rispettare e a integrare nelle loro attività commerciali su base volontaria,
E. considerando gli attuali lavori di aggiornamento degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali e, in particolare, quelli riguardanti il miglioramento dei punti di contatto nazionali e un regime di responsabilità per le catene di approvvigionamento,
F. considerando che i referenziali internazionali, come l'iniziativa «Global Reporting», o i meccanismi di certificazione ed etichettatura, come la norma ISO 14 001 o, più in particolare, la recente norma ISO 26 000, concepita come un insieme di linee direttrici applicabili a tutti i tipi di organizzazioni, aiutano le imprese a valutare l'impatto economico, sociale e ambientale delle loro attività, integrando la nozione di sviluppo sostenibile, ma sono efficaci solo nella misura in cui sono applicati effettivamente e sottoposti a verifiche,
G. considerando la definizione di RSI enunciata dalla norma ISO 26 000 come la «responsabilità di un'organizzazione nei confronti degli impatti delle sue decisioni e attività sulla società e l'ambiente, con un conseguente comportamento trasparente ed etico che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, compresa la salute umana e il benessere della società; tiene in conto le aspettative delle parti interessate; rispetta le leggi in vigore ed è compatibile con gli standard internazionali; è integrato in tutta l'organizzazione e attuato nelle sue relazioni», sulla quale concorda un'ampia parte della società civile e del movimento sindacale internazionale,
H. considerando l'obiettivo enunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 2006 ovvero fare dell'Unione europea «un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese», e il fatto che la RSI è presentata come «un aspetto del modello sociale europeo» che costituisce uno strumento per difendere la solidarietà, la coesione e le pari opportunità nel contesto di una maggiore concorrenza mondiale,
I. considerando la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa all'esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione – Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all'orizzonte 2020' (COM(2010)0355), e il suo allegato in cui si rileva che «di fronte a questa diversità delle condizioni di lavoro nel settore, il consumatore è spesso poco informato sul comportamento del commerciante in termini di responsabilità sociale, e non è quindi in grado di operare una scelta informata nei suoi modelli di acquisto»,
J. considerando che, in conformità dei trattati, la politica commerciale deve essere attuata in modo coerente con l'insieme degli obiettivi dell'Unione europea, compresi i suoi obiettivi sociali, ambientali e di aiuto allo sviluppo,
K. considerando che l'Unione europea vincola già oggi la concessione di determinate preferenze commerciali alla ratifica da parte dei suoi partner delle principali convenzioni dell'OIL e che dal 2006 ha assunto l'impegno di promuovere il rispetto del lavoro dignitoso attraverso tutte le sue politiche esterne, compresa la sua politica commerciale,
L. considerando che gli accordi bilaterali di libero scambio dell'Unione europea comportano ormai un capitolo dedicato allo sviluppo sostenibile, comprendente obiettivi ambientali e sociali nonché il rispetto delle regole in detti settori,
M. considerando che l'inosservanza dei principi della RSI costituisce una forma di dumping sociale e ambientale che va soprattutto a detrimento delle imprese e dei lavoratori localizzati in Europa, che sono assoggettati al rispetto di norme sociali, ambientali e fiscali più rigorose,
N. considerando che sarebbe normale che le imprese europee che delocalizzano le loro unità produttive nei paesi con bassi livelli salariali e con minori obblighi ambientali potessero essere ritenute responsabili, dinanzi alle giurisdizioni competenti, degli eventuali danni ambientali e sociali o di altre esternalità negative che interessino le comunità locali provocati dalle loro filiali in detti paesi,
O. considerando la grande diversità dei legami che possono esistere tra una casa madre e le sue filiali, da un lato, e tra un'impresa e i suoi fornitori, dall'altro, nonché la necessità di precisare le nozioni di «sfera di influenza» e «debita diligenza» sul piano internazionale,
P. considerando che le imprese non sono soggette direttamente al diritto internazionale e che le convenzioni internazionali, segnatamente in materia di diritti umani, diritto del lavoro e protezione dell'ambiente, impegnano gli Stati firmatari ma non direttamente le imprese che in essi hanno sede; considerando altresì che spetta per contro a tali Stati assicurarsi che le imprese che hanno sede nel loro territorio rispettino i loro obblighi giuridici e osservino un dovere di diligenza, come pure prevedere sanzioni adeguate e appropriate ove ciò non fosse il caso,
Q. considerando il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e indipendente, ribaditi all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
R. considerando il principio di cooperazione giudiziaria, ribadito dalla Convenzione di Bruxelles e dal regolamento (CE) n. 44/2001, e invitando la Commissione a dare seguito ai progressi del Libro verde, che propone strategie in materia di extraterritorialità, in particolare nel senso di un'estensione del campo di applicazione del regolamento per i contenziosi in cui sono coinvolti difensori dei paesi terzi,
S. considerando che il capitolo 13 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del Sud e l'articolo 270, paragrafo 3, dell'accordo commerciale multilaterale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù contengono un riferimento alla RSI, ma che non si integra né si tiene pienamente conto dell'importanza della RSI ai fini dell'obiettivo europeo di proteggere l'ambiente e i diritti sociali e umani; considerando che nemmeno le ripetute infrazioni da parte delle imprese ai diritti umani, alle norme di lavoro o alle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente producono di fatto alcun effetto sulla prosecuzione di tali accordi commerciali, nonostante gli obiettivi di diverso tenore,
T. considerando che le convenzioni sulla RSI si sono rivelate finora insufficienti, in particolare nel settore minerario,
U. considerando la vigente legislazione comunitaria sulle micro, le piccole e le medie imprese, in particolare la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e lo «Small Business Act» per l'Europa approvato nel giugno 2008,
V. considerando che il concetto di responsabilità sociale delle imprese indica l'integrazione volontaria da parte di queste ultime delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle proprie strategie aziendali, per il benessere generale delle parti interessate, mediante un impegno attivo nell'ambito delle politiche pubbliche quale aspetto fondamentale di un cambiamento sociale imperniato sui valori,
W. considerando che la RSI è un elemento fondamentale del modello sociale europeo, che è stato rafforzato dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare dalla sua clausola sociale orizzontale, e considerando che la necessità di promuovere la RSI è stata riconosciuta dalla Commissione europea nella sua comunicazione sulla strategia UE 2020, quale elemento importante per garantire la fiducia a lungo termine dei lavoratori dipendenti e dei consumatori,
X. considerando che la RSI influisce notevolmente sul rispetto dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo,
Y. considerando che la RSI non dovrebbe sostituirsi agli Stati nella fornitura di servizi pubblici di base né esonerarli da tale responsabilità,
Z. considerando che la RSI può svolgere un ruolo fondamentale per migliorare il tenore di vita delle comunità svantaggiate,
AA. considerando che i sindacati svolgono un ruolo importante nella promozione della RSI, visto che i lavoratori si trovano in una posizione che consente loro di conoscere la realtà dell'azienda per cui lavorano,
AB. considerando che la RSI deve essere considerata in parallelo e in interazione con le riforme relative al governo societario,
AC. considerando il ruolo delle PMI nel mercato unico europeo e i risultati dei progetti finanziati dalla Commissione per promuovere l'adozione, segnatamente da parte delle PMI, delle pratiche di RSI,
AD. considerando che la RSI, da un lato, e le clausole sociali e ambientali integrate negli accordi commerciali, dall'altro, perseguono gli stessi obiettivi, vale a dire un'economia rispettosa delle necessità umane e dell'ambiente, e una globalizzazione più equa, più equilibrata socialmente e più umana che conduca realmente allo sviluppo sostenibile,
AE. considerando che finora le regole commerciali e la RSI sono state nel migliore dei casi blandamente collegate e che potrebbe essere molto vantaggioso coordinare tali regole e gli obiettivi della RSI,
1. rileva che le sfide globali, rese più acute dalla recente crisi finanziaria e dalle sue conseguenze sociali, hanno portato a discussioni mondiali sulla necessità di una nuova impostazione regolamentare e sulle questioni in materia di governance nell'economia mondiale, incluso anche il commercio internazionale; ritiene che le nuove norme più efficienti e maggiormente applicate debbano contribuire allo sviluppo di politiche più sostenibili, che tengano conto di preoccupazioni sociali e ambientali;
2. rileva altresì che la globalizzazione ha aumentato la pressione competitiva tra i paesi per attrarre gli investitori esteri e la concorrenza tra le imprese che ha talvolta condotto a gravi abusi in materia di diritti umani e sociali e danni all'ambiente per attirare gli scambi e gli investimenti;
3. ricorda che i principi alla base della RSI, pienamente riconosciuti a livello internazionale, nonché all'interno dell'OCSE, dell'OIL e delle Nazioni Unite, riguardano il comportamento responsabile che ci si attende dalle imprese e presuppongono in primo luogo il rispetto della legislazione in vigore, specialmente in materia di occupazione, rapporti di lavoro, diritti umani, ambiente, interessi dei consumatori e la corrispondente trasparenza, lotta contro la corruzione e regimi fiscali;
4. ricorda che la promozione della responsabilità sociale delle imprese è un obiettivo sostenuto dall'Unione europea e che la Commissione ritiene che l'Unione debba far sì che la politiche esterne da essa attuate concorrano effettivamente allo sviluppo sostenibile e allo sviluppo sociale dei paesi interessati e che le azioni delle imprese europee in qualunque paese in cui esse investano e operino siano conformi ai valori europei e alle norme internazionali accettate;
5. rammenta che gli obiettivi della politica commerciale comune dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli obiettivi globali dell'Unione europea; che a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la politica commerciale dell'Unione europea è attuata «nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione» e che, a titolo dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, essa deve contribuire, tra l'altro, «allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»;
6. ritiene che la Commissione europea dovrebbe studiare la possibilità di stabilire una definizione armonizzata delle relazioni tra un'impresa, designata quale «casa madre» e ogni altra impresa che si trovi in una relazione di dipendenza da essa, che sia una filiale, fornitrice o subappaltante, al fine di determinare successivamente la responsabilità giuridica di ciascuna di esse;
7. ritiene che, visto il ruolo preminente assunto dalla grandi imprese, dalle loro filiali e dalle loro filiere di approvvigionamento nel commercio internazionale, la responsabilità sociale e ambientale delle imprese debba diventare una dimensione precipua degli accordi commerciali dell'Unione europea;
8. ritiene che le clausole sociali degli accordi commerciali debbano essere completate dall'integrazione della RSI, che riguarda il comportamento delle imprese, mentre il concetto di RSI risulterà a sua volta rafforzato dalla forza delle disposizioni previste dagli accordi commerciali per quanto riguarda la vigilanza dell'applicazione dei principi che li governano;
9. chiede che i principi e gli obblighi in materia di RSI siano presi in conto ed integrati nella futura comunicazione della Commissione su «La nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020» nella comunicazione sulla RSI che essa sta elaborando per il 2011 e nell'attuazione della sua politica commerciale;
10. ritiene che la RSI sia uno strumento efficace per migliorare la competitività, le competenze e le opportunità di formazione, la sicurezza sul lavoro e l'ambiente di lavoro, per proteggere i diritti dei lavoratori e i diritti delle comunità locali e indigene, per promuovere una politica ambientale sostenibile e incoraggiare gli scambi di buone prassi a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, sebbene non possa ovviamente sostituirsi alla legislazione sul lavoro o ai contratti collettivi, generali o settoriali;
11. chiede che le imprese siano sollecitate ad applicare la RSI al fine di tutelare l'integrità e la sicurezza fisiche, il benessere fisico e mentale, i diritti in materia di lavoro e i diritti umani sia dei propri lavoratori che dei lavoratori in generale mediante l'influenza che esercitano sulla cerchia allargata dei loro collaboratori; sottolinea l'importanza di sostenere e incoraggiare la diffusione di tali pratiche tra le PMI contenendone gli aggravi in termini di costi e oneri burocratici;
12. sottolinea che la RSI dovrebbe abbracciare nuovi ambiti quali l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità e l'inclusione sociale, misure di antidiscriminazione e lo sviluppo dell'istruzione e dell'apprendimento permanenti; sottolinea che la RSI deve riguardare, ad esempio, la qualità dell'occupazione, la parità in materia di retribuzioni e di prospettive di carriera e la promozione di progetti innovativi in modo da contribuire al passaggio verso un'economia sostenibile;
13. raccomanda fermamente agli Stati membri e all'Unione europea di promuovere l'attuazione di buone pratiche di RSI per tutte le imprese, indipendentemente dal luogo in cui svolgono le loro attività, e incoraggiare la diffusione di buone pratiche derivanti da iniziative di RSI, in particolare divulgandone maggiormente i risultati;
14. rileva che l'agenda della RSI deve adattarsi alle particolari necessità delle regioni e di ciascun paese specifico per contribuire a migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile;
15. ritiene che le iniziative volontarie di RSI siano credibili solo se integrano norme e principi accettati a livello internazionale, quali la Global Reporting initiative III, e sono soggette a controlli e verifiche che siano trasparenti e indipendenti dalle parti interessate dell'impresa;
16. ritiene che sarebbe necessario porre l'accento sul coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate all'interno dell'impresa, sulla formazione dei dirigenti e sullo sviluppo della società civile, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei consumatori;
17. ritiene importante coltivare e diffondere la cultura della RSI tramite la formazione e la sensibilizzazione, sia in ambito aziendale che nei rami dell'istruzione superiore e universitaria essenzialmente attinenti alla scienza dell'amministrazione;
18. ritiene che il dialogo sociale e i comitati aziendali europei continuino a svolgere un ruolo costruttivo nello sviluppo delle migliori prassi in relazione alla RSI;
19. crede fermamente che occorra dare maggior risalto alla RSI negli orientamenti europei per l'occupazione;
Integrazione della RSI nel sistema di preferenze generalizzate SPG e SPG +
20. chiede che i principi alla base della RSI siano integrati nel regolamento SPG e le SPG + al momento della sua prossima revisione; chiede alla Commissione di provvedere a che le imprese multinazionali, che abbiano o meno la propria sede sociale nell'Unione europea, le cui filiali o filiere di approvvigionamento si trovino nei paesi che partecipano al regime SPG e in particolare SPG +, siano tenute a rispettare i propri obblighi legali, nazionali internazionali, in materia di diritti umani, norme sociali e regolamentazione ambientale; auspica che l'Unione europea e gli Stati firmatari e beneficiari dell'SPG siano tenuti a provvedere a che le imprese osservino detti obblighi; chiede che tale rispetto sia reso vincolante nell'ambito del SPG;
21. ritiene che un sistema SPG + rinnovato dovrebbe proibire i cosiddetti «accordi di paese ospitante», che sono accordi segreti conclusi senza alcuna trasparenza tra talune imprese multinazionali e paesi di accoglienza, beneficiari del sistema SPG + per eludere i requisiti regolamentari in detti paesi, in quanto sono palesemente contrari alla RSI;
Nuovi studi di impatto
22. chiede alla Commissione di migliorare il suo modello di studi di impatto della sostenibilità, al fine di tenere adeguatamente conto delle implicazioni economiche, sociali e per i diritti umani e l'ambiente dei negoziati commerciali, inclusi gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico; invita la Commissione a dar seguito agli accordi commerciali con i paesi partner dell'UE attraverso la realizzazione di studi, prima e dopo la firma di un accordo, sulla valutazione d'impatto della sostenibilità che tengano conto, in particolare, dei settori vulnerabili;
23. sottolinea che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento deve essere pienamente informato circa il modo in cui i risultati delle valutazioni d'impatto della sostenibilità (VIS) degli accordi sono integrati nei negoziati prima della loro conclusione e quali capitoli di tali accordi sono stati modificati per evitare gli effetti negativi individuati nella VIS;
24. chiede alla Commissione europea di elaborare studi d'impatto per valutare gli effetti degli accordi commerciali sulle PMI europee (test PMI), in particolare in materia di RSI, conformemente allo «Small Business Act»;
Clausole RSI in tutti gli accordi commerciali dell'Unione europea
25. propone in modo più generale che, se del caso, i futuri accordi commerciali negoziati dall'Unione contengano un capitolo sullo sviluppo sostenibile che illustri i principi della RSI e si basi, in parte, sulle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, aggiornate nel 2010;
26. propone che detta «clausola RSI» comporti:
a)
un impegno reciproco delle due parti a promuovere gli strumenti della RSI concordati a livello internazionale nel contesto dell'accordo e dei loro scambi commerciali;
b)
incentivi per incoraggiare le imprese ad assumere impegni in materia di RSI, negoziati con tutti i soggetti interessati dell'impresa, compresi i sindacati, le organizzazioni dei consumatori, gli enti locali e le organizzazioni della società civile interessati;
c)
l'apertura di «punti di contatto» come quelli predisposti nel contesto dell'OCSE per promuovere l'informazione sulla RSI, la trasparenza e la divulgazione di eventuali reclami su casi di inosservanza della RSI, in cooperazione con la società civile nonché la loro trasmissione alle autorità competenti;
d)
un obbligo, che tenga conto della situazione e delle capacità specifiche delle PMI che rientrano nel campo d'applicazione della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e che rispetti il principio del «think small first», relativo alla pubblicazione annuale del loro bilancio in materia di RSI almeno ogni due o tre anni; ritiene che tale obbligo rafforzerà la trasparenza e l'informazione e incoraggerà la visibilità e la credibilità delle pratiche della RSI, mettendo le informazioni sulla RSI a disposizione di tutti i soggetti interessati, compresi i consumatori, gli investitori e il grande pubblico in modo mirato;
e)
un obbligo di diligenza per le imprese e i raggruppamenti di imprese, ovvero l'obbligo di adottare misure preventive al fine di individuare e prevenire ogni violazione dei diritti umani e dei diritti ambientali, la corruzione o l'evasione fiscale, anche nelle proprie filiali e nelle proprie filiere di approvvigionamento, vale a dire nella loro sfera di influenza;
f)
l'obbligo per le imprese di consultare in maniera libera, aperta e informata le parti interessate locali e indipendenti, prima di avviare un progetto che ha un impatto su una comunità locale;
g)
un'attenzione particolare alle ripercussioni del lavoro minorile e alle sue pratiche;
27. ritiene che la clausola della RSI dovrebbe essere accompagnata da altre disposizioni; è del parere che:
a)
in caso di inosservanza accertata degli impegni in materia di RSI, le autorità competenti dovrebbero poter condurre delle indagini e in caso di violazione grave le parti potrebbero denunciare pubblicamente i responsabili;
b)
le due parti dovrebbero assumere l'impegno di favorire la cooperazione giudiziaria transnazionale, facilitare l'accesso alla giustizia per le vittime dell'operato delle imprese, nell'ambito della propria sfera d'influenza, e sostenere a tal fine lo sviluppo di procedure giudiziarie, di sanzioni per le violazioni e di meccanismi di risarcimento non giudiziari appropriati;
28. propone che, come parte degli accordi bilaterali dell'UE, nell'ambito dei programmi di «rafforzamento della giustizia» sia prevista la formazione di giudici e tribunali competenti in materia di diritto commerciale su questioni legate ai diritti umani e al rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritti del lavoro e ambiente;
29. propone di istituire un sottocomitato parlamentare misto di accompagnamento per gli accordi di libero scambio (ALE), inteso come sede per lo scambio d'informazioni e il dialogo tra i membri del Parlamento europeo e i parlamentari degli Stati partner; precisa che detto comitato di accompagnamento degli ALE potrebbe inoltre esaminare l'applicazione del capitolo relativo allo sviluppo sostenibile e della clausola RSI, nonché formulare raccomandazioni destinate al comitato congiunto dell'ALE, specialmente per quanto riguarda gli studi di impatto e in caso di accertata violazione dei diritti umani, dei diritti sociali o delle convenzioni ambientali;
30. propone di istituire una sede regolare di confronto che consenta ai firmatari del patto globale delle Nazioni Unite di sottoporre i loro programmi di RSI al controllo pubblico, di fornire uno strumento comparativo ai consumatori e di creare una cultura incentrata su norme rigorose e valutazioni tra pari; ritiene che tale trasparenza incoraggerebbe le imprese ad adeguarsi volontariamente a norme più rigorose in materia di RSI o a subire i costi del controllo da parte dei media e dell'opinione pubblica;
Promuovere la RSI nelle politiche commerciali a livello multilaterale
31. chiede alla Commissione di promuovere la giusta rilevanza della RSI nelle politiche commerciali a livello multilaterale, all'interno dei forum internazionali che hanno sostenuto la RSI, in particolare OCSE e OIL, nonché all'interno dell'OMC in un'ottica post Doha;
32. chiede di esplorare, negli stessi fori, l'elaborazione di una convenzione internazionale che definisca le responsabilità dei «paesi ospiti»(23) e dei «paesi d'origine»(24) e che si iscriva nella lotta contro la violazione dei diritti umani da parte delle multinazionali e l'attuazione del principio di extraterritorialità;
33. chiede alla Commissione di sostenere lo sviluppo di nuove relazioni tra le agenzie multilaterali incaricate delle norme sociali e ambientali e l'OMC, al fine di assicurare una maggiore coerenza su scala internazionale tra le politiche commerciali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
34. sostiene nuovamente la creazione, in seno all'OMC, di un comitato «commercio e lavoro dignitoso», in analogia del comitato «commercio e ambiente», in cui possano essere discusse in particolare le questioni attinenti alle norme sociali, specialmente quelle relative al lavoro minorile, e alla RSI nel contesto del commercio internazionale; propone di nuovo l'adattamento della procedura di composizione dei contenziosi onde consentire, nei casi in cui siano toccate questioni derivanti da convenzioni internazionali in campo ambientale o sociale, che i gruppi speciali (panel) o l'organo di appello prendano atto del parere delle competenti organizzazioni internazionali e che il parere sia reso pubblico;
o o o
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai parlamenti nazionali dell'Unione europea, alla Conferenza parlamentare dell'OMC e alla Conferenza internazionale del lavoro.