Indice 
Testi approvati
Martedì 18 maggio 2010 - Strasburgo
Creazione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di asilo ***II
 Rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) ***II
 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I
 Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica del regolamento (CE) n. 1104/2008) *
 Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) *
 Istituzione di un programma comune di reinsediamento UE
 Competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»
 Questioni deontologiche connesse con la gestione di imprese
 Una strategia dell'UE per la gioventù: investire e conferire maggiori responsabilità
 Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ***II
 Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura ***I
 Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ***I
 Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (modifica al regolamento (CE) n. 247/2006) ***I
 Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2011 - Sezione I - Parlamento
 PAC semplificata per l'Europa
 Nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
 Coerenze delle politiche per lo sviluppo - quadro politico per un approccio unico nell'Unione europea
 Sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale
 Sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione

Creazione di un Ufficio europeo di sostegno in materia di asilo ***II
PDF 189kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))
P7_TA(2010)0158A7-0118/2010

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0066),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 63, primo comma, punti 1 e 2, e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0071/2009),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 7, l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0118/2010),

1.  approva la posizione del Consiglio;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati del 7.5.2009, P6_TA(2009)0379.


Rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) ***II
PDF 198kWORD 37k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD))
P7_TA(2010)0159A7-0124/2010

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione comune del Consiglio (05386/3/2010 – C7-0095/2010),

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0780),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0413/2008),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua posizione in prima lettura(1),

–  visto il parere del 14 maggio 2009 del Comitato economico e sociale europeo(2),

–  visto il parere del 21 aprile 2009 del Comitato delle regioni(3),

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0124/2010),

1.  approva la posizione comune del Consiglio;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune del Consiglio;

5.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO

Dichiarazioni

in merito alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 290 del TFUE

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della direttiva 2010/31/UE non incidono sulla futura posizione delle istituzioni in merito all'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o di atti legislativi individuali contenenti siffatte disposizioni».

Dichiarazione della Commissione relativa ai periodi di vacanza

«La Commissione europea nota che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica di atti delegati tiene conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio riescano a esercitare le loro prerogative entro i limiti stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è pronta ad agire di conseguenza.».

Dichiarazione della Commissione sul finanziamento dell'efficienza energetica nell'edilizia

«La Commissione sottolinea il ruolo fondamentale degli strumenti finanziari per garantire la transizione del settore edilizio europeo verso un settore di attività efficiente dal punto di vista energetico e a basse emissioni di carbonio. La Commissione continuerà a incoraggiare gli Stati membri a fare ampio uso dei fondi disponibili a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (attualmente è possibile utilizzare fino al 4% delle quote totali nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, pari a 8 miliardi di EUR, per migliorare l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili nel settore edilizio, oltre al sostegno finanziario non limitato già disponibile per le energie sostenibili negli edifici pubblici e commerciali/industriali) e fornirà sostegno agli Stati membri per favorire un uso migliore di tutti i fondi e finanziamenti disponibili che possono agevolare un effetto leva per incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica.

In aggiunta, la Commissione esaminerà la possibilità di sviluppare ulteriormente tutte le iniziative esistenti, fra cui l'iniziativa «Città intelligenti» (Piano SET, COM(2009)0519) o l'uso del bilancio «Energia intelligente ‐ Europa II», ad esempio per condividere le conoscenze e per fornire assistenza tecnica per istituire fondi nazionali rinnovabili.

Inoltre, la Commissione preparerà una sintesi e un'analisi dei meccanismi di finanziamento attualmente in uso negli Stati membri e terrà conto dei risultati per cercare di diffondere le migliori prassi in tutta l'Unione euroepea.

Infine, a seguito dell'analisi di cui all'articolo 10 paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE, la Commissione rifletterà sul possibile sviluppo di incentivi finanziari in futuro (anche in relazione agli strumenti dell'Unione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettera a)) e sul loro uso ottimale per gli investimenti nell'efficienza energetica migliorata nell'edilizia.«.

(1) Testi approvati del 23.4.2009, P6_TA(2009)0278.
(2) GU C 277 del 17.11.2009, pag. 75.
(3) GU C 200 del 25.8.2009, pag. 41.


Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I
PDF 308kWORD 54k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))
P7_TA(2010)0160A7-0125/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0456),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0125/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

P7_TC1-COD(2009)0127


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2 e l'articolo 80,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  Alla luce dell'istituzione di un programma comune dell'Unione europea per il reinsediamento, inteso ad aumentare l'impatto degli sforzi di reinsediamento nell'Unione nel fornire protezione ai rifugiati e a massimizzare l'impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare, su base regolare a livello di Unione, priorità comuni in tale settore.

(2)  Per conseguire gli obiettivi della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda le priorità annuali comuni dell'Unione in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze e alle categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(3)  In considerazione delle esigenze di reinsediamento da fissare nella decisione della Commissione che definisce le priorità annuali comuni dell'Unione in materia di reinsediamento in conformità della presente decisione, è altresì necessario fornire un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento di persone in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfare le loro esigenze particolari.

(4)  In questo contesto è opportuno adattare la scadenzario relativo al termine per la presentazione dei dati necessari per calcolare le ripartizioni annuali tra gli Stati membri, il termine entro cui questi ultimi devono presentare alla Commissione i programmi annuali e il termine per l'adozione delle decisioni di finanziamento da parte della Commissione.

(5)  Allo scopo di incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare ad azioni di reinsediamento, è opportuno fornire un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri che partecipano per la prima volta al programma di reinsediamento.

(6)  È inoltre necessario stabilire le norme per l'ammissibilità delle spese per il supporto finanziario supplementare a favore del reinsediamento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 573/2007/CE è così modificata:

1.  l'articolo 13 è così modificato:

   a) il paragrafo 5 diventa paragrafo 3;
   b) il paragrafo 3 diventa paragrafo 4, ed è sostituito dal seguente:"
4.  Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000 EUR per ogni persona reinsediata in accordo con le priorità annuali comuni dell'Unione stabilite in conformità dei paragrafi 6 e 7, in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze ▌.
   bambini e donne a rischio, in particolare di sfruttamento o violenza psicologica, fisica o sessuale;
   minori non accompagnati per i quali il reinsediamento è nel loro migliore interesse, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;
   persone in condizioni sanitarie gravi che necessitano di un trattamento medico speciale, in particolare in condizioni che possono essere trattate solo in seguito al reinsediamento;
   sopravvissuti alla violenza e alle torture;
   persone che necessitano di un reinsediamento d'emergenza o urgente per esigenze legali e di protezione.
"
   c) è inserito il seguente paragrafo:"
4 bis.  Per gli Stati membri che presentano per la prima volta una richiesta di finanziamento a norma del presente articolo, l'importo fisso per persona reinsediata è pari a 6 000 EUR nel primo anno di calendario e a 5 000 EUR nel secondo. Negli anni successivi l'importo fisso è pari a 4 000 EUR per ogni persona reinsediata. L'importo supplementare che i nuovi Stati membri partecipanti ricevono nei primi due anni della loro partecipazione è investito nello sviluppo di un programma di reinsediamento sostenibile."
   d) il paragrafo 4, diventa paragrafo 5 ed è sostituito dal seguente:"
5.  Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui alle priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento stabilite in conformità dei paragrafi 6 e 7, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola."
   e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di rendere il reinsediamento un efficace strumento di protezione, la Commissione adotta una decisione che stabilisce le priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 52 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 52 ter e 52 quater."
   f) sono inseriti i seguenti paragrafi:"
7.  In caso di un'emergenza imprevista che richieda un aggiornamento urgente delle priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento, la procedura di cui all'articolo 52 quinquies si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
8.  Entro venti giorni di calendario dopo la notifica della decisione della Commissione che stabilisce le priorità annuali comuni dell'Unione per il reinsediamento in conformità dei paragrafi 6 e 7, gli Stati membri forniscono alla Commissione la stima del numero di persone che intendono reinsediare ai sensi di tale decisione nel corso del successivo anno di calendario. La Commissione comunica tali stime al Parlamento europeo e al Consiglio.
9.  I risultati e l'impatto dell'incentivo finanziario alle attività di reinsediamento ai sensi delle priorità annuali comuni dell'Unione sono inclusi dagli Stati membri nelle loro relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e dalla Commissione nelle sue relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 3."

2.  l'articolo 20, è così modificato:

   a) il paragrafo 2 e sostituito dal seguente:"
2.  Entro il 1° settembre di ogni anno fino al 2013, la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per il successivo anno di calendario a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Entro il 1° dicembre di ogni anno fino al 2013, gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:
   a) le modalità generali di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;
   b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;
   c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione del programma annuale.
"
   c) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1° aprile dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese."

3.  all'articolo 35 è inserito il seguente paragrafo:"

5.  L'importo fisso di 4 000 EUR assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.

"

4.  sono inseriti i seguenti articoli:"

Articolo 52 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma.

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 52 ter e 52 quater. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, si applica la procedura di cui all'articolo 52 quinquies.

Articolo 52 ter

Revoca della delega

1.  La delega di poteri di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.  L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali ragioni della revoca.

3.  La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. La decisione prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 52 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un mese a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di un mese.

2.  Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso specificata.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 52 quinquies

Procedura d'urgenza

1.  Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e resta d'applicazione fintanto che non venga sollevata alcuna obiezione ai sensi del paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio indica i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Entro un termine di tre mesi dalla data di notifica, il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeoPer il Consiglio

Il presidenteIl presidente

(1)Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010.
(2)GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.


Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica del regolamento (CE) n. 1104/2008) *
PDF 320kWORD 80k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))
P7_TA(2010)0161A7-0126/2010

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0508),

–  visti gli articoli 66 e 67 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0244/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7–0126/2010),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  nonostante il fatto che il Consiglio consideri il SIS 1 + RE come un piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento, nella sua veste di colegislatore per l'istituzione del sistema di informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006)(1) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva fondi da assegnare allo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire pienamente il controllo e la supervisione parlamentari del processo;

3.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3
(3)  Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.
(3)  Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI. In caso di fallimento dell'attuale progetto SIS II, in seguito ai test, si dovrebbe escogitare una soluzione tecnica alternativa le cui implicazioni finanziarie globali andrebbero rese note a tutte le parti interessate.
Emendamento2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4
(4)  È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Andrebbe istituito un gruppo di esperti che integri l'attuale struttura organizzativa.
(4)  È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Nelle conclusioni del Consiglio su SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4-5 giugno 2009, è stato istituito un organismo informale composto di esperti degli Stati membri, denominato Consiglio di gestione globale del programma, per rafforzare la cooperazione e fornire sostegno diretto degli membri Stati al nucleo centrale del progetto SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente, ai sensi del presente regolamento, un gruppo di esperti, denominato Consiglio di gestione globale del programma (GPMB), a integrazione dell'attuale struttura organizzativa. Al fine di garantire l'efficienza e il rapporto costi-efficacia, i membri del GPMB dovrebbero essere permanenti e il loro numero dovrebbe essere limitato.
Emendamento3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
(6)   Occorre prevedere un piano d'emergenza tecnico per assicurare le funzioni del SIS II e adattare di conseguenza la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale.
(6)   È necessario adattare il quadro giuridico per consentire la migrazione verso un'eventuale soluzione tecnica alternativa qualora i test dimostrino che SIS II non può essere attuato con successo. Occorre adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere una soluzione tecnica alternativa per lo sviluppo del SIS II centrale. Un'eventuale soluzione tecnica alternativa dovrebbe basarsi sulla migliore tecnologia disponibile, essere efficace in termini di costi ed essere realizzata secondo un calendario preciso e ragionevole. La Commissione dovrebbe presentare tempestivamente un'esaustiva valutazione di bilancio dei costi associati a tale soluzione tecnica alternativa. È opportuno stabilire espressamente che il quadro giuridico di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 si applica a tutte le soluzioni, a prescindere dalle caratteristiche tecniche adottate.
Emendamento4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Poiché il Parlamento è responsabile, in quanto colegislatore, dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del SIS II conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006, e poiché la migrazione è finanziata dal bilancio dell'Unione europea, del quale il Parlamento europeo è altresì corresponsabile, quest'ultimo dovrebbe essere associato al processo decisionale relativo alla migrazione. Dovrebbe essere necessario, prima di passare a un nuovo sistema d'informazione Schengen, un parere favorevole del Parlamento europeo, elaborato sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione sui risultati della sperimentazione.
Emendamento5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 1 – paragrafo 1
(-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.  Il sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 (SIS 1+), è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d'informazione Schengen II (SIS II o da un'eventuale soluzione tecnica alternativa basata sulla migliore tecnologia disponibile e ragionevole in termini di un preciso calendario di attuazione e di efficacia in rapporto ai costi. L«istituzione, l'esercizio e l'uso del nuovo sistema sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006.»
Emendamento6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1, punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
(-1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
«1 bis.  Qualora l'attuale progetto SIS II sia sospeso e si decida di applicare una diversa soluzione tecnica alternativa, i riferimenti a SIS II di cui al presente regolamento devono essere letti come riferimenti alla soluzione tecnica alternativa«.
Emendamento7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.
2.  Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Qualora si opti per una soluzione tecnica alternativa di cui all'articolo 11, paragrafo 5 bis, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Emendamento8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1, punto (3) bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 11 – paragrafo 5
(3 bis)  All'articolo 11, il paragrafo 5 è così modificato:
«5.  La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all'articolo 8, paragrafo 7e dopo che il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole sulla base dei risultati della sperimentazione comunicati dalla Commissione a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006.«
Emendamento9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1, punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)
(3 ter)  All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:
«5 bis.  Lo sviluppo di SIS II può essere realizzato attuando una soluzione tecnica alternativa.«
Emendamento10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)
(3 quater)  All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:
«5 bis.  La Commissione elabora e applica un pacchetto di misure supplementari al fine di impedire la fuga di informazioni relative ai dati personali dalla base di dati nonché di garantire la protezione dei dati personali per l'intera durata dei test e della migrazione dal SIS I al sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).«
Emendamento11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 17 bis – paragrafo 1
1.  Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.
1.  Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.
Emendamento12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 17 bis – paragrafo 2
2.  Il GPMB si compone di massimo dieci esperti. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo.
2.  Il GPMB si compone di massimo dieci membri, dotati delle competenze necessarie per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, che si riuniscono su basi regolari. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB membri interessati e personale competente del Parlamento europeo, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II, con oneri a carico della rispettiva amministrazione o istituzione. Il GPMB può invitare altri esperti a prendere parte alle sue riunioni sulla base del proprio mandato, con oneri a carico della rispettiva amministrazione, istituzione o società.
Emendamento13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 17 bis – paragrafo 5
5.  Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione.
5.  Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare.
Emendamento14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 4
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 17 bis – paragrafo 6
6.  Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti.
6.  Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti. Gli stanziamenti necessari per coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente previsti nella programmazione finanziaria 2010-2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
Emendamento15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 5
Regolamento (CE) n. 1104/2008
Articolo 19 – paragrafo 1
Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2013.

(1) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) *
PDF 319kWORD 88k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
P7_TA(2010)0162A7-0127/2010

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0015),

–  visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0040/2010),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7–0127/2010),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  nonostante il Consiglio stia trattando SIS 1+RE come piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento, in qualità di colegislatore per l'istituzione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006(1)) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva i fondi da assegnare per lo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione del processo da parte parlamentare;

3.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3
(3)  Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.
(3)  Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI. In caso di fallimento dell'attuale progetto SIS II in seguito alla sperimentazione, si dovrebbe escogitare una soluzione tecnica alternativa le cui implicazioni finanziarie globali andrebbero rese note a tutte le parti interessate.
Emendamento2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4
(4)  È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Andrebbe istituito un gruppo di esperti che integri l'attuale struttura organizzativa.
(4)  È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Nelle conclusioni del Consiglio del 26 e27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009 in merito al SIS II è istituito un organismo informale, composto da esperti degli Stati membri e denominato «Consiglio di gestione globale del programma», inteso a rafforzare la cooperazione e a fornire il sostegno diretto degli Stati membri al SIS II centrale. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente, ai sensi del presente regolamento, un gruppo di esperti denominato Consiglio di gestione globale del programma (GPMB) che integri l'attuale struttura organizzativa. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia in termini di costi, i membri del GPMB dovrebbero essere nominati su base permanente e il loro numero dovrebbe essere limitato.
Emendamento3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
(6)  Occorre prevedere un piano d'emergenza tecnico per assicurare le funzioni del SIS II e adattare di conseguenza la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale.
(6)   È necessario adattare il quadro giuridico per consentire la migrazione verso un'eventuale soluzione tecnica alternativa qualora i test dimostrino che il SIS II non può essere attuato con successo. Occorre adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale. Un'eventuale soluzione tecnica alternativa dovrebbe basarsi sulla migliore tecnologia disponibile, essere efficace in termini di costi ed essere realizzata secondo un calendario preciso e ragionevole. La Commissione dovrebbe presentare tempestivamente un'esaustiva valutazione di bilancio dei costi associati a tale soluzione tecnica alternativa. È opportuno stabilire espressamente che il quadro giuridico istituito dalla decisione 2007/533/GAI si applica a tutte le soluzioni, a prescindere dal loro carattere tecnico.
Emendamento4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Poiché il Parlamento è responsabile, in quanto colegislatore, dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del SIS II conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006, e poiché la migrazione è finanziata dal bilancio dell'Unione europea, del quale il Parlamento europeo è altresì corresponsabile, quest'ultimo dovrebbe essere associato al processo decisionale relativo alla migrazione. Dovrebbe essere necessario, prima di passare a un nuovo sistema d'informazione Schengen, un parere favorevole del Parlamento europeo, elaborato sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione sui risultati della sperimentazione.
Emendamento5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 1 – paragrafo 1
-1)  All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.  Il sistema d'informazione Schengen (SIS 1+), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990, è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d'informazione Schengen II (SIS II), o da un'eventuale soluzione tecnica alternativa basata sulla migliore tecnologia disponibile e ragionevole in termini di un preciso calendario di attuazione e di efficacia in rapporto ai costi. L'istituzione, l'esercizio e l'uso del nuovo sistema sono disciplinati dalla decisione 2007/533/GAI.«
Emendamento6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
-1 bis)  All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis.  Qualora l'attuale progetto SIS II sia sospeso e sia attuata una soluzione tecnica alternativa, i riferimenti al SIS II nella presente decisione devono essere letti come riferimenti alla soluzione tecnica alternativa.«
Emendamento7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.
2.  Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Qualora sia attuata una soluzione tecnica alternativa, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5 bis, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Emendamento8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 11 – paragrafo 5
3 bis)  All'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all'articolo 8, paragrafo 7 e dopo che il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole sulla base dei risultati della sperimentazione comunicati dalla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI
Emendamento9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)
3 ter)  All'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:
«5 bis.  Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando una soluzione tecnica alternativa.«
Emendamento10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Decisione Consiglio 2008/839/JHA
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)
3 quater)  All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:
«5 bis.  La Commissione elabora e applica un pacchetto di misure supplementari al fine di impedire la fuga di informazioni relative ai dati personali dalla base di dati nonché di garantire la protezione dei dati personali per l'intera durata della sperimentazione e della migrazione dal SIS I al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).«
Emendamento11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 17 bis – paragrafo 1
1.  Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.
1.  Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.
Emendamento12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 17 bis – paragrafo 2
2.  Il GPMB si compone di massimo dieci esperti. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo.
2.  Il GPMB si compone di massimo dieci membri dotati delle competenze necessarie per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, e che si riuniscono periodicamente. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB, a spese della rispettiva istituzione o amministrazione, anche deputati o funzionari del Parlamento europeo interessati, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II. Il GPMB può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni, come definito nel mandato, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.
Emendamento13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione Consiglio 2008/839/JHA
Articolo 17 bis – paragrafo 5
5.  Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione.
5.  Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare.
Emendamento14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Decisione Consiglio 2008/839/JHA
Articolo 17 bis – paragrafo 6
6.  Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell»indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti«.
6.  Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti». Gli stanziamenti necessari a coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente iscritti nella programmazione finanziaria 2010–2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
Emendamento15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Decisione del Consiglio 2008/839/GAI
Articolo 19 - comma 1
«Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.»
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

(1) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


Istituzione di un programma comune di reinsediamento UE
PDF 140kWORD 59k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (2009/2240(INI))
P7_TA(2010)0163A7-0131/2010

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 78 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli strumenti internazionali ed europei relativi ai diritti umani, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), e visti i diritti e le garanzie che essi conferiscono ai rifugiati e alle persone che chiedono protezione internazionale,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e tenuto conto della preoccupazione primaria degli Stati membri di tutelare l'interesse superiore del minore,

–  visto il Libro verde della Commissione sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2007)0301), del 6 giugno 2007,

–  visto il piano strategico della Commissione sull'asilo: «Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea» (COM(2008)0360), del 17 giugno 2008,

–  viste le conclusioni della 2908a riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni, tenutasi il 28 novembre 2008 (16325/1/08 REV 1 (Presse 344)), con particolare riferimento all'accoglienza dei profughi iracheni,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM(2009)0447),

–  vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (COM(2009)0456),

–  vista la propria risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini - Programma di Stoccolma»(1),

–  visti i commenti formulati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in merito alla comunicazione della Commissione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE e alla proposta di modifica della decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008–2013,

–  vista la sua posizione del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide(2),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0131/2010),

A.  considerando che una politica migratoria equa e realistica dell'Unione europea, che implica l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, deve comprendere un programma di reinsediamento efficace, solido e sostenibile, che fornisca una soluzione durevole per i rifugiati che non possono far ritorno ai rispettivi paesi d'origine e la cui protezione e sostentamento non possono essere garantiti nei paesi di primo asilo,

B.  considerando che il reinsediamento non persegue soltanto una finalità umanitaria nei confronti dei reinsediati, ma è anche diretto a sollevare i paesi terzi dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati ed è uno strumento molto utile per ripartire le responsabilità,

C.  considerando che al momento attuale solo dieci Stati membri provvedono ogni anno al reinsediamento di rifugiati, con uno scarso coordinamento tra loro quanto alle priorità di reinsediamento, il che fa sì che il reinsediamento non venga utilizzato in modo strategico come strumento della politica esterna dell'UE,

D.  considerando che l'utilizzo strategico del programma di reinsediamento potrebbe presentare vantaggi diretti ed indiretti non solo per i rifugiati reinsediati ma anche per gli altri rifugiati che rimangono nel paese di primo asilo, per il paese ospitante e per gli altri paesi, oltre che per quanto concerne la totalità degli accordi internazionali sulla loro protezione,

E.  considerando che il programma di reinsediamento può contribuire a far sì che i profughi che cercano di entrare nell'Unione europea siano meno attratti dall'immigrazione clandestina,

F.  considerando che la necessità di mostrare solidarietà ai paesi terzi che offrono rifugio a un gran numero di profughi bisognosi di tutela internazionale è un elemento fondamentale e rispecchia la necessità di mostrare solidarietà anche all'interno dell'UE,

G.  considerando che il livello di partecipazione dell'UE al reinsediamento di rifugiati a livello planetario resta decisamente modesto e che ciò influisce negativamente sull'aspirazione dell'UE a svolgere un ruolo di primo piano nelle questioni umanitarie mondiali e sulla scena internazionale,

H.  considerando che le politiche comuni in materia di immigrazione e asilo devono essere incentrate su un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il che dovrebbe permettere un'equa condivisione della responsabilità di ottemperare agli obblighi internazionali in materia di protezione dei rifugiati, nonché agli obblighi nei confronti dei paesi terzi oberati dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati,

I.  considerando che, nella sua risoluzione del 7 maggio 2009, il Parlamento europeo ha altresì sollecitato un obbligo di solidarietà nel reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'UE nei casi in cui, ad esempio, le capacità di accoglienza di uno Stato membro siano insufficienti, al fine di agevolare il reinsediamento dei beneficiari di protezione internazionale in altri Stati membri, previo consenso dei diretti interessati e nel rispetto dei loro diritti fondamentali,

J.  considerando che occorre promuovere la cooperazione con i paesi terzi che hanno già realizzato vari programmi di reinsediamento, al fine di beneficiare, attraverso lo scambio delle migliori prassi, della loro esperienza in termini di misure di accoglienza e di integrazione e qualità generale delle iniziative di reinsediamento,

K.  considerando che è opportuno coinvolgere in tutte le fasi del programma di reinsediamento UE tanto le organizzazioni locali quanto quelle internazionali, governative e non governative - e in particolare l'UNHCR -, che dovrebbero contribuire con le informazioni, la competenza tecnica, la previsione logistica e l'esperienza di cui dispongono,

L.  considerando che il programma europeo di reinsediamento non deve rendere più complicato il processo di reinsediamento,

M.  considerando che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) dovrebbe divenire operativo nel 2010 e che esso potrà essere di supporto agli Stati membri nell'attuazione di iniziative di reinsediamento, garantendo nel contempo il coordinamento delle politiche all'interno dell'UE; considerando che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrà partecipare attivamente alle deliberazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l'UNHCR,

N.  considerando che occorre richiamare l'attenzione non soltanto sulla necessità di coinvolgere un maggior numero di Stati membri nel reinsediamento dei rifugiati, ma anche sulla qualità, sostenibilità ed efficacia del reinsediamento stesso, ponendo l'accento sulle misure di integrazione,

O.  considerando che ai rifugiati dovrebbe essere rapidamente accordato l'accesso a corsi di lingua e cultura e, ove necessario, all'assistenza medica e psicologica,

P.  considerando che l'accesso alle opportunità lavorative, nel caso degli adulti, e l'integrazione scolastica immediata, nel caso dei minori, rappresentano un passaggio essenziale per il successo di un'iniziativa di reinsediamento efficace, e che per questo motivo essi dovrebbero avere accesso a servizi di orientamento scolastico e professionale,

Q.  considerando che sono numerosi i soggetti - nell'amministrazione pubblica (ad esempio i comuni) così come nella società civile, dalle ONG agli enti caritativi, dalle scuole ai servizi sociali - che dispongono dell'esperienza e della competenza necessarie per realizzare misure di follow-up,

R.  considerando che la cooperazione con tali soggetti - in particolare con le amministrazioni comunali – si è dimostrata preziosa per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati nei paesi che hanno una prassi consolidata in materia di reinsediamento,

S.  considerando che la fissazione delle priorità dovrebbe divenire il più flessibile possibile, senza mai dimenticare la priorità effettiva che occorre accordare alle categorie di persone più vulnerabili, secondo le indicazioni dall'UNHCR,

T.  considerando che il reinsediamento va attuato quale misura complementare, senza trascurare le altre soluzioni durature previste per quanti cercano protezione internazionale nell'Unione europea, e considerando che gli sforzi per il reinsediamento dei rifugiati non dovrebbero indebolire l'impegno a garantire un accesso equo ed efficace all'asilo all'interno dell'UE,

U.  considerando che anche i programmi di ricollocazione interna svolgono un ruolo importante e meritano di essere sostenuti in aggiunta alle attività di reinsediamento di cui si occupa la presente relazione,

V.  considerando che nella sua risoluzione del 7 maggio 2009 il Parlamento europeo ha anche chiesto l'introduzione di un sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e nel rispetto di norme non discrezionali, trasparenti e univoche, da attuarsi anch'esse in base a una richiesta del Parlamento,

W.  considerando che, senza accesso alle informazioni, alle risorse umane, a una consulenza specialistica e a un follow-up costante degli sforzi di reinsediamento, gli Stati membri che non hanno mai partecipato a programmi di reinsediamento incontreranno grandi difficoltà ad aderirvi e sarà difficile raggiungere l'obiettivo del coinvolgimento di un maggior numero di Stati membri,

Un programma di reinsediamento UE concreto ed efficace

1.  plaude all'iniziativa della Commissione di proporre una modifica del Fondo europeo per i rifugiati in modo da tener conto dell'impatto del programma di reinsediamento UE;

2.  valuta positivamente gli obiettivi generali enunciati nella comunicazione sul programma di reinsediamento UE di cui sopra e la crescente attenzione di cui è oggetto il reinsediamento nel quadro più generale della politica di asilo dell'Unione europea;

3.  chiede misure intese a informare gli Stati membri e le autorità locali circa i vantaggi derivanti dal reinsediamento dei rifugiati;

4.  ricorda tuttavia che una linea di bilancio e un sostegno finanziario non sono sufficienti per istituire un vero programma di reinsediamento su scala UE;

5.  esorta gli Stati membri a promuovere la creazione di meccanismi di finanziamento privato e più ampie iniziative pubblico-privato a sostegno del programma europeo di reinsediamento;

6.  sollecita un programma più ambizioso, che garantisca la qualità e l'efficacia del reinsediamento e contenga orientamenti specifici su un nuovo modello per la fissazione delle priorità, preveda incentivi per indurre un maggior numero di Stati membri a procedere al reinsediamento di rifugiati, assicuri la coerenza del reinsediamento con le altre politiche dell'UE in materia di asilo e contempli norme relative alle condizioni di accoglienza e alle misure di follow-up da applicare nel quadro di ogni iniziativa di reinsediamento;

7.  ritiene che, nel quadro delle nuove prospettive finanziarie (2013–2017), sarebbe opportuno prevedere una dotazione finanziaria specifica per il reinsediamento; osserva che tale dotazione potrebbe assumere la forma di un fondo dedicato al reinsediamento e dovrebbe fornire il sostegno finanziario necessario per un programma di reinsediamento più ambizioso;

8.  accoglie con favore l'apertura in Romania del nuovo Centro di transito di emergenza (CTE) che offre alloggio provvisorio ai rifugiati che hanno urgente bisogno di essere reinsediati e/o ai rifugiati impossibilitati a rimanere nei paesi di primo asilo; esorta la Commissione a farne uso e a promuovere il reinsediamento anche attraverso il Centro di transito di emergenza;

9.  accoglie con favore le iniziative ad hoc varate da diversi Stati membri nell'offrire alloggio ai rifugiati che hanno urgente bisogno di reinsediamento, pur riconoscendo la necessità che dette iniziative assumano una forma più strutturata;

Requisiti di efficacia e reattività delle misure di reinsediamento

10.  sottolinea che un programma di reinsediamento UE efficace dovrebbe fornire protezione e soluzioni durature tanto per le situazioni dei rifugiati che si protraggono nel tempo quanto per la necessità di risposte rapide e adeguate in situazioni di emergenza o di urgenza imprevista, e rileva che la fissazione delle priorità annue dovrebbe avvenire in modo tale da consentire una reazione tempestiva qualora nel corso dell'anno dovessero verificarsi improvvisamente crisi umanitarie;

11.  insiste sul fatto che è importante consentire la realizzazione di lavori sul campo per preparare il reinsediamento dei rifugiati, valutare le loro necessità e permettere una pianificazione adeguata delle fasi successive del processo di reinsediamento, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere fornite dall'UNHCR, dalle ONG e da altre organizzazioni;

12.  incoraggia un partenariato pubblico-privato con le ONG e con altri partner sociali quali le organizzazioni religiose ed etniche al fine di contribuire all'attuazione del reinsediamento e alla promozione del volontariato in tale settore;

13.  ritiene che i comuni già coinvolti nel reinsediamento, o in procinto di esserlo, dovrebbero dar vita a partenariati e gemellaggi con altri comuni del proprio paese o degli Stati membri dell'UE, al fine di favorire lo scambio delle loro esperienze in questo campo e rafforzare la cooperazione in tutta l'UE;

14.  sottolinea la necessità di creare un quadro strutturato di cooperazione attraverso misure finalizzate a mettere in comune le competenze specialistiche e a permettere la raccolta e la condivisione di informazioni; sottolinea inoltre che un programma di reinsediamento UE efficace deve offrire agli Stati membri (tanto a quelli che partecipano già al programma, quanto a quelli intenzionati a farlo) l'accesso alle risorse umane, a una consulenza specialistica e alle informazioni comuni che potrebbero risultare utili in qualsiasi fase dell'iniziativa di reinsediamento; riconosce che tutti coloro che sono coinvolti nel reinsediamento, e in particolare i rifugiati reinsediati, costituiscono una preziosa fonte di informazioni per la valutazione delle iniziative di reinsediamento;

15.  sollecita la presa in considerazione e lo scambio tra gli Stati membri delle migliori pratiche atte a promuovere l'efficienza, che possono includere la promozione di programmi congiunti, le valutazioni inter pares, l'istituzione di missioni congiunte, l'utilizzo di infrastrutture comuni (come i centri di transito) e l'organizzazione di missioni negli Stati membri per valutare le iniziative di reinsediamento in corso;

16.  chiede che non venga trascurata la rilevanza delle misure di follow-up relative alla qualità dell'accoglienza e dell'integrazione nello Stato membro ospitante; ritiene che la riuscita del reinsediamento non vada definita unicamente in termini di trasferimento fisico dei rifugiati da un paese terzo verso uno Stato membro, ma anche sotto il profilo dell'attuazione di misure che consentano l'integrazione dei rifugiati nel paese di accoglienza;

17.  chiede che venga prestata un'attenzione particolare alle risorse umane coinvolte in qualsiasi programma di reinsediamento UE, attuale o futuro, per garantire una procedura che renda possibili buone prassi relativamente all'adattamento e all'integrazione dei rifugiati nella società di accoglienza, in quanto l'esperienza dimostra che lo svolgimento di operazioni di reinsediamento richiede il monitoraggio di funzionari ed esperti adatti a tale compito;

Un'unità permanente per il reinsediamento quale elemento portante di un efficace programma comune di reinsediamento UE

18.  riconosce che manca una cooperazione strutturata per quanto riguarda le attività di reinsediamento all'interno dell'UE, le quali comportano notevoli attività logistiche preparatorie, ad esempio missioni di selezione e orientamento, controlli medici e di sicurezza, accordi per viaggi e visti e programmi di accoglienza e integrazione, come indicato nella comunicazione della Commissione COM(2009)0447;

19.  conferma inoltre la valutazione secondo cui la mancanza di meccanismi di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri fa aumentare i costi delle operazioni collegate al reinsediamento, le rende meno interessanti e riduce il loro impatto strategico;

20.  raccomanda pertanto la creazione di un'unità ad hoc dotata di personale adeguato per effettuare il necessario coordinamento di tutte le attività di reinsediamento in corso negli Stati membri;

21.  ritiene che il quadro istituzionale più indicato in cui collocare questa Unità per il reinsediamento sia rappresentato dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), dove essa potrebbe cooperare nell'ambito delle politiche dell'UE in materia di asilo e migrazione;

22.  ritiene che detta unità potrebbe instaurare stretti contatti con l'UNHCR e le ONG locali al fine di raccogliere informazioni importanti da trasmettere agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, ad esempio riguardo alle priorità più urgenti, alle tecniche di integrazione, ecc.;

23.  insiste inoltre sul fatto che l'Unità per il reinsediamento potrebbe svolgere una funzione importante nel monitoraggio e nella valutazione dell'efficacia e della qualità del programma di reinsediamento a livello di UE, pubblicando relazioni annuali su tutte le attività sulla base delle informazioni che raccolgono le istituzioni/autorità coinvolte nelle iniziative di reinsediamento degli Stati membri;

24.  desidera porre l'accento sull'opportunità che l'Unità per il reinsediamento sia al corrente delle ONG, degli enti caritativi e degli altri organismi che possono cooperare con le autorità pubbliche nel processo di reinsediamento dei rifugiati; osserva inoltre che la suddetta unità dovrebbe pubblicare con cadenza periodica documenti indicanti le norme e i criteri che gli organismi in questione devono rispettare per poter essere ammessi a partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE;

25.  sottolinea che l'UESA potrebbe fornire un contributo estremamente utile al fine di garantire che il programma di reinsediamento UE sia coerente con le altre politiche dell'Unione in materia di asilo e complementare ad esse;

Flessibilità nella fissazione delle priorità

26.  riconosce che un programma di reinsediamento adeguato presuppone un aggiornamento regolare delle nazionalità e delle categorie di rifugiati cui accordare la priorità nel processo di reinsediamento, con un'attenzione particolare per le emergenze geografiche e per le persone particolarmente vulnerabili, che sono più bisognose di protezione;

27.  ritiene che le priorità annuali dell'UE dovrebbero essere stabilite, come proposto, dalla Commissione, con un forte ed efficace coinvolgimento dell'UNHCR e del Parlamento europeo in tutte le fasi dell'individuazione e valutazione dei candidati al reinsediamento;

28.  propone che una delegazione di membri delle commissioni del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), per gli affari esteri (AFET) e per lo sviluppo (DEVE) partecipi alla riunione annuale del gruppo di esperti per il reinsediamento;

29.  ritiene che un programma di reinsediamento UE dovrebbe comprendere procedure specifiche per associare il Parlamento europeo all'elaborazione delle priorità annuali dell'UE;

30.  incoraggia l'UESA ad assumere un ruolo importante nella definizione del programma di reinsediamento nell'UE;

31.  difende il principio secondo cui, parallelamente all'esigenza di adattabilità delle priorità annuali dell'UE, si dovrebbero prevedere categorie che rimangano stabili tutti gli anni, di modo che gli Stati membri possano effettuare in qualsiasi momento dell'anno il reinsediamento di persone particolarmente vulnerabili;

32.  propone che i singoli Stati membri siano autorizzati a predisporre procedure d'urgenza in caso di problemi umanitari imprevisti – ad esempio se i rifugiati sono esposti ad attacchi armati o quando si verificano eventi o catastrofi naturali aventi un grave impatto sui campi profughi; ritiene che tali procedure consentirebbero di effettuare celermente il reinsediamento, applicando un calendario accelerato per l'espletamento delle formalità amministrative o rinviando queste ultime, in alcuni casi, a una fase successiva al trasferimento dei rifugiati; raccomanda che questo sforzo sia considerato uno degli obiettivi del programma di reinsediamento UE;

Garanzia della partecipazione di un maggior numero di Stato membri alle attività di reinsediamento

33.  si duole del fatto che attualmente solo dieci Stati membri abbiano programmi di reinsediamento, i quali sono stati stabiliti senza coordinamento fra loro;

34.  riconosce che la partecipazione degli Stati membri rimane volontaria, date le differenze nelle condizioni di accoglienza nonché in termini di soggetti che collaborano e di criteri giuridici applicati per decidere quali siano le persone da reinsediare;

35.  riconosce che alcuni Stati membri, in particolare dell'Europa meridionale, hanno problemi particolari per la loro posizione alla frontiera esterna dell'Unione;

36.  chiede comunque maggiori incentivi per incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare al programma di reinsediamento UE; riconosce che, ferma restando l'importanza di una maggiore assistenza finanziaria, non va sminuito il contributo che l'UESA può fornire al riguardo contribuendo a ridurre la disparità di situazioni attraverso l'incremento della qualità dei servizi predisposti per i rifugiati negli Stati membri e offrendo assistenza relativamente alle prassi più efficienti in materia di accoglienza e integrazione;

37.  propone di prevedere un'assistenza finanziaria più cospicua per gli Stati membri che intendono aderire al programma di reinsediamento UE, al fine di aiutarli a mettere a punto un programma sostenibile di reinsediamento e di ridurre gli oneri iniziali legati all'avvio di una simile iniziativa; propone che, al fine di evitare un aggravio eccessivo per il Fondo europeo per i rifugiati, dopo i primi anni di partecipazione al programma l'importo dell'assistenza finanziaria sia reso uniforme a quello accordato agli altri Stati membri;

38.  ritiene che non sarà possibile aumentare il numero di rifugiati reinsediati nell'UE senza poggiare il programma su una struttura amministrativa e di esperti e senza creare strutture permanenti per preparare il reinsediamento e seguire il processo di integrazione;

Misure di follow-up

39.  ritiene che un programma di reinsediamento UE efficace debba comprendere disposizioni sulle misure di follow-up, insistendo sulla qualità del reinsediamento nei singoli Stati membri e sulla bontà degli standard a ogni livello, dal riconoscimento all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati;

40.  esorta gli Stati membri partecipanti al programma di reinsediamento a valutare le misure che hanno adottato nel quadro della procedura di reinsediamento, al fine di garantire e migliorare l'integrazione dei profughi; ritiene che gli Stati membri dovrebbero altresì seguire regolarmente l'andamento dell'integrazione dei rifugiati;

41.  è dell'avviso che le autorità governative debbano promuovere la massima cooperazione con gli organismi non governativi (ad esempio le ONG internazionali e locali) e avvalersi del livello di prossimità di queste ultime e della loro competenza per predisporre le iniziative migliori e più efficaci per il reinsediamento dei rifugiati; ritiene che la partecipazione della società civile al programma europeo di reinsediamento fungerà da supporto alle iniziative di sostegno e di accoglienza adottate dagli Stati membri e dagli enti locali;

42.  propugna un forte impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti per offrire ai rifugiati, specialmente i più vulnerabili, l'accesso ad alloggi adeguati, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a corsi di lingua e all'assistenza psicologica, nonché l'accesso al mercato del lavoro, al fine di garantire il successo dell'integrazione;

43.  invita l'UESA, in particolare attraverso l'Unità per il reinsediamento di cui si propone la creazione, a stabilire criteri chiari per un reinsediamento di qualità, in stretta collaborazione con l'UNHCR, le ONG e gli enti locali, e a seguire il reinsediamento dei rifugiati, al fine di contribuire alla valutazione e all'ulteriore miglioramento delle attività di reinsediamento degli Stati membri;

44.  sottolinea ancora una volta il ruolo dell'UESA in quanto organismo in grado di accrescere la consapevolezza di talune carenze delle iniziative di reinsediamento, assistendo gli Sati membri nell'individuazione di soluzioni specifiche, e di incoraggiare le migliori prassi, se dotato in modo permanente di un'Unità per il reinsediamento;

45.  chiede che venga organizzata ogni anno una discussione comune delle sue commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per gli affari esteri al fine di contribuire allo sviluppo del programma;

o
o   o

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2009)0090.
(2) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 348.


Competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»
PDF 146kWORD 68k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle competenze chiave per un mondo in trasformazione: attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (2010/2013(INI))
P7_TA(2010)0164A7-0141/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2009 dal titolo «Competenze chiave per un mondo in trasformazione» (COM(2009)0640),

–  viste le otto competenze chiave definite nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, dal titolo «Competenze chiave per l'apprendimento permanente – Un quadro di riferimento europeo»(1),

–  visti il decennale programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» e le successive relazioni provvisorie congiunte sui progressi compiuti verso la sua attuazione,

–  vista la risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori(2),

–  vista la relazione del gruppo di esperti sulle nuove competenze per nuovi lavori dal titolo «New Skills for New Jobs: Action Now» (Nuove competenze per nuovi lavori: è ora di agire),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)(3),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sull'istruzione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere(4),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione - Attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»(5),

–  visto il Quadro per la cooperazione europea nell'ambito della gioventù adottato nel novembre 2009,

–  visto il Consenso europeo in materia di sviluppo, quadro strategico messo a punto da rappresentanti delle Istituzioni europee, degli Stati membri, della società civile e da altri operatori nel novembre 2007,

–  vista la valutazione dettagliata dei risultati e delle relazioni nazionali in rapporto a una serie di indicatori e di parametri di riferimento (SEC(2009)1598 e SEC(2009)1616),

–  visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'UE,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0141/2010),

A.  considerando che l'istruzione e la formazione di qualità sono essenziali per lo sviluppo personale dell'individuo, l'uguaglianza e la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, la cittadinanza attiva e la coesione sociale,

B.  considerando che è prioritario innalzare la qualità dell'insegnamento e della formazione per tutti gli studenti, al fine di ottenere risultati e competenze più elevate, e questo in primo luogo attraverso nuove e più incisive politiche di aumento dell'offerta formativa,

C.  considerando che, nonostante un certo miglioramento dei risultati nel campo dell'istruzione e della formazione dell'Unione europea, la maggior parte dei parametri di riferimento fissati per il 2010 non verrà raggiunta, che in particolare rimangono non adeguati i livelli delle competenze e che un terzo della popolazione europea è in possesso di titoli di studio di livello molto basso,

D.  considerando che a dieci anni dalla dichiarazione di Bologna l'obiettivo di far convergere i sistemi d'insegnamento superiore fra gli Stati membri non è stato raggiunto,

E.  considerando che le politiche di istruzione e formazione dovrebbero consentire a tutti i cittadini, a prescindere da età, genere, stato di salute, condizioni fisiche, mentali e psichiche e provenienza linguistica, etnica, nazionale, religiosa e socio-economica, di acquisire, aggiornare e sviluppare le proprie abilità e competenze per tutto l'arco della loro vita,

F.  considerando che l'istruzione e la formazione sono elementi fondamentali per garantire un'efficace attuazione dell'Agenda Sociale rinnovata per le opportunità, l'accesso e la solidarietà; considerando che la sua attuazione consentirebbe la creazione di maggiori e migliori posti di lavoro e garantirebbe a più cittadini europei la possibilità di sviluppare il loro potenziale,

G.  considerando che è indispensabile uno sforzo costante per garantire che le donne abbiano accesso paritario a tutti i livelli d'istruzione e che le scelte in materia di istruzione non siano prederminate da stereotipi di genere,

H.  considerando che la piena realizzazione delle competenze chiave richiede ulteriori interventi politici a livello europeo e nazionale,

I.  considerando che la sfida chiave per l'istruzione e la formazione in Europa è una riforma dell'istruzione orientata verso un sistema educativo olistico incentrato su un apprendimento in grado di preparare i giovani a diventare cittadini globali felici e attivi, pronti a entrare nel mondo del lavoro,

J.  considerando che l'attuazione e il rafforzamento delle strategie di apprendimento permanente restano una sfida cruciale per molti Stati membri; considerando che sarebbe opportuno concentrarsi maggiormente sull'intero arco della vita anziché su settori o gruppi specifici,

K.  considerando che i benefici degli investimenti nell'istruzione si vedono soltanto nella prospettiva a lungo termine ed è importante garantire che non siano lasciati da parte nell'agenda politica; considerando che sarebbero opportuni degli orientamenti dell'UE per quanto concerne la qualità dei sistemi di istruzione e formazione e che si dovrebbero evitare vincoli di bilancio, o quanto meno le risorse stanziate dovrebbero aumentare e non diminuire; considerando pertanto la necessità per l'UE di dotarsi di meccanismi di bilancio non ancorati alla programmazione annuale nel settore della formazione e dell'istruzione,

L.  considerando che gli investimenti nell'istruzione e nella formazione nonché nell'aggiornamento e nell'adeguamento delle conoscenze e delle competenze di tutti i cittadini sono un fattore determinante per prepararsi ad uscire dalla crisi e per rispondere alle sfide a lungo termine riguardanti la competitività economica mondiale, l'occupazione, l'attivazione dei cittadini e l'inclusione sociale,

M.  considerando che oltre l«80% degli insegnanti della scuola primaria e il 97% degli insegnanti della scuola d'infanzia dell'Unione sono donne, mentre nel settore dell'istruzione secondaria la percentuale di insegnanti donne si riduce al 60%, e che nell'insegnamento superiore e nella ricerca questa percentuale è inferiore al 40%,

N.  considerando che le sfide cui sono confrontati gli insegnanti sono in aumento in quanto gli ambienti didattici stanno diventando sempre più complessi ed eterogenei a causa dei cambiamenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), delle restrizioni finanziarie dovute alla crisi economica, delle modifiche nelle strutture sociali e familiari e del multiculturalismo,

O.  considerando che sarà importante attuare il Quadro strategico dell'UE 2020 per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione al fine di affrontare tali sfide cruciali,

P.  considerando che le competenze informatiche assumeranno sempre maggiore importanza in un'economia in evoluzione basata sulla conoscenza e sul mercato del lavoro nell'UE; considerando che tali competenze costituiscono un'opportunità per la ripresa economica, in quanto promuovono l'imprenditorialità, e facilitano l'accesso all'occupazione,

Q.  considerando che l'attività sportiva è lo strumento più efficace contro vizi dannosi come il fumo, l'alcolismo e il consumo di droga, poiché, da questo punto di vista, gli alunni e gli studenti di scuola superiore costituiscono uno dei gruppi sociali più vulnerabili; considerando che la condizione principale per l'attività sportiva degli alunni e degli studenti è l'esistenza di un adeguato retroterra infrastrutturale,

1.  saluta con favore la suddetta comunicazione della Commissione «Competenze chiave per un mondo in trasformazione»;

2.  osserva che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, molti cittadini europei non sono ancora sufficientemente qualificati; sottolinea che un giovane (18-24 anni) su sette abbandona gli studi prima del termine (6 milioni di abbandoni nell'UE-27), che un quindicenne su quattro possiede scarse abilità di lettura, che circa 77 milioni di persone (quasi un terzo della popolazione europea di età compresa tra i 25 e i 64 anni) non possiedono una qualifica formale o hanno un basso titolo di studio, che solo un quarto di tale popolazione è in possesso di una qualifica di alto livello e che troppi cittadini europei sono carenti di competenze nel settore delle TIC; sottolinea la permanenza di livelli di competenze ancora molto bassi in tutta l'UE e che è inquieto per l'aumento del numero di giovani che non sanno leggere correttamente all'età di 15 anni (21,3% nel 2000 e 24,1% nel 2006);

3.  invita la Commissione a portare avanti il dibattito su «nuove competenze per nuovi lavori»; sottolinea che, entro il 2020, 16 milioni di posti di lavoro in più richiederanno qualifiche di alto livello e quattro milioni di posti di lavoro in più una qualifica media, mentre 12 milioni di posti di lavoro in meno richiederanno una bassa qualifica; sottolinea che entro il 2015 un'ampia maggioranza dei posti di lavoro, in tutti i settori, richiederà competenze in materia di TIC; chiede che il dibattito in questione coinvolga tutte le parti interessate, inclusi gli insegnanti, gli studenti, le organizzazioni professionali competenti, le ONG e i sindacati pertinenti, i protagonisti della società civile e in particolare le associazioni di genitori e studenti, nonché i rappresentanti del mondo degli affari;

4.  ritiene essenziale porre in atto politiche che puntino ad un innalzamento della qualità dell'insegnamento e della formazione per tutti gli studenti e sottolinea che, al fine di mettere i sistemi formativi europei al passo con la sfida della competitività globale, occorre aumentare le offerte formative a disposizione, che devono essere di livello più elevato e di più ampio respiro rispetto alle domande immediate dei settori professionali e del mercato del lavoro;

5.  ritiene essenziale l'apprendimento delle lingue per facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e promuoverne la mobilità e le pari opportunità;

6.  invita gli Stati membri a portare avanti il processo di implementazione del quadro europeo delle qualifiche;

7.  esorta a prestare attenzione non soltanto ai cosiddetti nuovi «lavori verdi», ma anche ai «lavori bianchi»; sottolinea che entro il 2030 la percentuale di ultrasessantacinquenni rispetto alle persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni aumenterà dal 26% del 2008 al 38%; rileva che, per tale motivo, si rendono sempre più necessarie politiche condivise a favore dell'invecchiamento attivo, con particolare riferimento a iniziative di alfabetizzazione, di recupero e di aggiornamento delle competenze chiave in materia di TIC, per contrastare il divario digitale, causa sempre più diffusa di esclusione sociale degli anziani;

8.  constata che la comunicazione della Commissione sul 2020 sottolinea che «il tasso di occupazione delle donne è particolarmente basso» (solo il 63% delle donne contro il 76% degli uomini) e che «occorreranno politiche in favore dell'uguaglianza di genere per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro»; rileva che è pertanto necessario che le politiche in materia di istruzione e formazione siano orientate alla riduzione di tale divario nel mercato del lavoro, contribuendo in tal modo alla realizzazione di una crescita sostenibile e della coesione sociale; insiste sull'importanza di un'educazione indifferenziata per i due sessi fin dalla più giovane età;

9.  invita a prestare particolare attenzione alla necessità di facilitare l'integrazione delle persone disabili, a prescindere dalla loro età, nel campo dell'istruzione e della formazione con particolare attenzione alla reale integrazione dei bambini disabili, fin dai primi anni di vita, nelle istituzioni scolastiche; sottolinea la necessità di investimenti adeguati e di una strategia a lungo termine per rimuovere qualsiasi barriera in tale ambito;

10.  ritiene che qualsiasi tipo di istruzione debba promuovere l'acquisizione di competenze democratiche sostenendo gli organi rappresentativi degli studenti e attribuendo a questi ultimi una posizione di corresponsabilità in materia di istruzione ai sensi di una Carta dei diritti degli studenti; sollecita, a tale riguardo, un dibattito approfondito a livello di società europea sulla funzione e il ruolo dell'istruzione e propone che l'Agorà dei cittadini europei sia la sede di tale dibattito;

11.  invita la Commissione europea, gli Stati membri e i datori di lavoro a promuovere, in stretta collaborazione con gli istituti di istruzione e formazione, un miglioramento delle competenze delle persone svantaggiate;

12.  riconosce che la globalizzazione ha profondamente modificato le società europee e raccomanda di includere educazione globale e educazione allo sviluppo in tutti i tipi di istruzione, in modo da consentire ai cittadini di confrontarsi con le minacce e le opportunità di un mondo in evoluzione;

13.  ritiene essenziale introdurre, a tutti i livelli nel campo dell'istruzione e della formazione, l'alfabetizzazione digitale e mediatica e fornire un primo contatto con le nuove tecnologie ed insegnare a ciascuno ad utilizzare le competenze e il discernimento critico in relazione alle forme di comunicazione moderne e ai contenuti dei media; sottolinea l'urgenza di migliorare le competenze informatiche di tutti i cittadini europei; rileva che formazione e istruzione in materia di TIC, sia a livello nazionale che a livello europeo, costituiscono una necessità, data la crescente importanza di tali competenze in un mercato del lavoro in trasformazione;

14.  evidenzia l'importanza di assicurare un sostegno adeguato e di alta qualità per lo sviluppo delle competenze degli insegnanti e di prevedere nuovi metodi didattici in ambienti scolastici gradevoli;

15.  sottolinea l'importanza dell'arte, della cultura e dello sport nell'istruzione e nella formazione e la necessità di accordare particolare attenzione a questi aspetti nella scuola d'infanzia, primaria e secondaria e nell'apprendimento tutto l'arco della vita; ritiene che lo sviluppo delle competenze tecniche o professionali, ma anche dell'educazione culturale e sociale, costituisca parte integrante delle politiche di istruzione e formazione, perché contribuisce a sviluppare inclinazioni non scolastiche in grado di favorire la realizzazione individuale e l'apprendimento delle conoscenze di base;

16.  invita gli Stati membri ad assicurare fondi sufficienti agli investimenti negli istituti di istruzione a fini sportivi, e a rafforzare la collaborazione tra settore pubblico e settore privato in questo campo;

17.  invita gli Stati membri ad assicurare investimenti sufficienti a favore dell'istruzione in modo da garantire l'accessibilità al mercato del lavoro a tutte le categorie;

18.  sottolinea l' importanza di utilizzare la storia e la lingua come veicoli per il conseguimento dell'integrazione culturale e sociale dell'Europa;

Istruzione prescolare

19.  richiama l'attenzione sull'importanza di un'istruzione di qualità fin dalla tenera età per una precoce acquisizione delle competenze chiave, compresa l'abilità del bambino di comunicare nella propria lingua madre e anche nella lingua del paese di residenza e, in particolare, per sostenere i bambini provenienti da ambienti svantaggiati e con esigenze (educative) speciali allo scopo di combattere la povertà futura e l'esclusione sociale;

20.  richiama l'attenzione sull'importanza di promuovere la cultura della lettura già a partire dal periodo prescolare e di garantire l'accesso al materiale di lettura già in età prescolare;

21.  attira l'attenzione sull'importanza dell'istruzione nella propria madrelingua, anche nei casi delle minoranze tradizionali;

22.  sottolinea l'importanza del multilinguismo per la mobilità: pertanto, invita gli Stati membri a introdurre già dalla fase precoce l'apprendimento di una seconda lingua;

23.  sottolinea che è essenziale prevedere misure di sostegno pedagogico per i figli degli immigrati in modo da facilitarne l'adattamento all'ambiente scolastico e sociale del paese di accoglienza;

24.  sottolinea la necessità di incoraggiare e sostenere le iniziative volte a valorizzare la creatività dei bambini fin dalla tenera età, in modo tale da spianare meglio la strada a una cultura dell'innovazione in Europa;

25.  richiama l'attenzione sugli obiettivi di Barcellona che miravano, entro il 2010, a fornire assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni, nonché a garantire al maggior numero di persone possibile un'assistenza all'infanzia a un prezzo accessibile;

Istruzione primaria e secondaria

26.  sottolinea la necessità di continuare a sviluppare e confermare l'apprendimento linguistico nella scuola primaria e secondaria, anche per i bambini immigrati, e l'importanza che l'insegnamento venga impartito nella lingua madre degli alunni nel caso delle minoranze tradizionali;

27.  sostiene l'idea di un metodo pedagogico che preveda una consultazione più regolare e una maggiore partecipazione degli alunni alla gestione del processo educativo, una partecipazione attiva dei genitori degli alunni alla comunità educativa e lo sviluppo di relazioni di fiducia fra alunni e insegnanti in grado di stimolare lo spirito di iniziativa e l'acquisizione delle competenze sociali e civiche indispensabili per una cittadinanza attiva;

28.  sottolinea l'importanza dell'inserimento delle nuove tecnologie nei programmi scolastici in quanto costituiscono uno strumento indispensabile per l'apprendimento nell'ambito di un sistema d'istruzione moderno; appoggia l'idea che i bambini acquisiscano fin dalla tenera età, sotto un'appropriata supervisione, competenze che permettano loro di utilizzare in modo responsabile e con discernimento critico i contenuti dei media e in particolare di Internet e ritiene essenziale sensibilizzare i bambini alle questioni riguardanti la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme in materia di diritti d'autore;

29.  ritiene che i progressi compiuti nell'adattamento dei programmi scolastici alle competenze chiave siano un passo positivo, ma che sia essenziale profondere ulteriori sforzi, anche attraverso il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite nella formazione non formale e informale, e sostenere l'acquisizione delle competenze chiave da parte di coloro che rischiano di ottenere risultati al di sotto delle loro potenzialità nel campo dell'istruzione e di essere esclusi dalla società;

30.  chiede che si dia impulso all'attività fisica e sportiva nelle scuole, nonché alla creazione e partecipazione a campionati scolastici, considerando che tali attività sono benefiche per la salute, promuovono l'integrazione e contribuiscono all'affermazione di valori capaci di creare modelli di comportamento positivi;

31.  sostiene l'istruzione e la formazione dei bambini provenienti da famiglie di migranti, sottolineando l'importante contributo dell'istruzione al successo dell'integrazione dei migranti nelle società europee;

32.  chiede una strategia globale per l'acquisizione delle competenze chiave, che vada dalla riforma dei programmi scolastici al sostegno della formazione continua e dello sviluppo professionale degli insegnanti, offrendo così una comunità educativa con un'adeguata formazione; ritiene che sarebbe opportuno offrire incentivi agli insegnanti affinché possano migliorare la qualità del loro insegnamento e concentrarsi sullo sviluppo professionale;

33.  invita gli Stati membri a introdurre nei corsi di insegnamento generale nuovi percorsi e materiali in modo che i giovani affetti da uno dei più frequenti disturbi dell'apprendimento – la dislessia – possano concludere gli studi con successo nonostante le difficoltà di apprendimento;

34.  sottolinea l'importanza di un'istruzione integrata allo scopo di prevenire pregiudizi sociali e discriminazione e contribuire così alla solidarietà sociale in Europa;

Istruzione superiore

35.  chiede un potenziamento della mobilità tra gli istituti di istruzione superiore, il mondo delle imprese e l'istruzione e formazione professionale (ad esempio, studenti, insegnanti, lavoratori dipendenti e formatori) al fine di promuovere un apprendimento incentrato sullo studente e l'acquisizione di competenze quali l'imprenditorialità, la comprensione interculturale, una mentalità critica e la creatività, che sono sempre più necessarie nel mercato del lavoro; ritiene che a tale scopo si dovranno affrontare quanto prima gli ostacoli esistenti all'interno dell'UE, in particolare quelli di natura finanziaria e quelli relativi al riconoscimento, così da migliorare la qualità delle esperienze di mobilità di tutti gli studenti; sostiene la certificazione della qualità nell'istruzione superiore come mezzo per rafforzare la mobilità a fini accademici e di ricerca e quale presupposto per pari opportunità di lavoro per i cittadini dell'Unione;

36.  sottolinea l'importanza di assicurare a tutti i giovani una solida base di competenze, presupposto fondamentale per favorirne la mobilità per tutta la vita e permettere loro di far fronte alle evoluzioni del mercato del lavoro e all'emergere di nuove esigenze economiche e sociali;

37.  chiede che si promuovano i programmi di ricerca per rafforzare il «triangolo della conoscenza», essenziale per dare impulso alla crescita e all'occupazione nell'Unione europea;

38.  esorta gli Stati membri ad aggiornare i programmi dell'istruzione superiore e, in particolare, a conciliare i programmi di studi con le esigenze del mercato del lavoro;

39.  invita gli istituti di istruzione superiore ad accelerare il processo di ammodernamento dei programmi di studio e, in termini più ampi, ad attuare il processo di Bologna;

40.  ritiene che gli istituti di istruzione superiore dovrebbero divenire più aperti e preparati nei confronti di tutti gli allievi, in particolare degli studenti «non tradizionali», degli studenti con particolari esigenze e dei gruppi svantaggiati e che uno dei mezzi più adatti allo scopo sarebbe il sistema delle borse di studio ben finanziate, grazie al quale i giovani di famiglie socialmente disagiate possono essere incoraggiati a intraprendere studi universitari; ritiene altresì che gli Stati membri dovrebbero attuare politiche specifiche per garantire a tutti il diritto fondamentale all'istruzione, anche ai giovani che dispongono di scarse possibilità finanziarie e che in futuro si dovrebbe definire un parametro di riferimento composito per la parità nell'istruzione superiore, come parte del quadro strategico per l'istruzione e la formazione;

41.  rammenta in proposito le conclusioni del Consiglio(6) del maggio 2007 sugli indicatori sviluppati per monitorare la piattaforma d'azione di Pechino in materia di istruzione e formazione delle donne, in particolare per quanto attiene all'istruzione superiore e alla ricerca; si rammarica, tuttavia, che di tali indicatori non si tenga adeguatamente conto nel monitoraggio dell'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»; raccomanda l'uso di questo strumento per monitorare i progressi verso la parità di genere nell'istruzione e nella formazione;

42.  rileva che, mentre sono stati compiuti progressi in materia di accesso delle donne all'istruzione superiore, esse sono ancora sottorappresentate in discipline quali la matematica, le scienze e la tecnologia (solo il 32% dei laureati sono donne, contro il 68% dei maschi); sottolinea che una riduzione del divario legato al genere in questi campi contribuirebbe a ridurre la carenza di competenze che l'Unione europea accusa in tali settori;

43.  ritiene che l'istruzione non formale costituisca un campo educativo complementare all'istruzione formale e raccomanda che venga trattata come tale in sede di elaborazione della politica «Istruzione e formazione 2020»;

44.  chiede che nel campo dell'istruzione superiore vengano garantiti finanziamenti maggiori, più efficaci e diversificati;

45.  invita gli Stati membri ad incoraggiare la creazione di partenariati (a livello internazionale, nazionale, regionale e locale) tra gli istituti di istruzione superiore, le Università, i centri di ricerca e il mondo delle imprese nonché investimenti finanziari nell'istruzione superiore da parte di quest'ultimo;

46.  esorta gli Stati membri a stanziare le risorse necessarie per il settore dell'istruzione superiore, affinché sia in grado di rispondere alle sfide globali, in quanto si tratta di uno dei principali strumenti per la ripresa economica e sociale dopo la recente recessione;

47.  esorta gli Stati membri a sostenere con strumenti legislativi, amministrativi e finanziari l'istruzione nella propria madre lingua per le minoranze;

Istruzione e formazione professionale

48.  ribadisce che l'istruzione e la formazione professionale di qualità sono fondamentali per la creazione di nuove figure professionali ed essenziali per l'iniziativa «nuove competenze per nuovi lavori», accordando particolare attenzione all'espansione dell'apprendimento sul lavoro e delle opportunità di apprendistato anche per giovani laureati, da realizzare sulla base di accordi tra Università e imprese; ritiene inoltre che sia importante promuovere periodi di studio e tirocinio di studenti in altri paesi dell'Unione europea, come avviene con il programma Erasmus in ambito universitario; chiede che siano accresciuti il sostegno e il prestigio della formazione professionale;

49.  ribadisce la necessità di rinnovare ulteriormente i programmi di istruzione professionale nel rispetto delle competenze chiave, la cui applicazione, da una parte, garantisca ai giovani un livello di qualità e coinvolgimento più elevato e, dall'altra, consenta di soddisfare in maniera più efficace le nuove richieste del mercato del lavoro; ritiene che i programmi di formazione professionale dovrebbero migliorare le competenze chiave trasversali;

50.  sottolinea l'esigenza dell'adozione, sulla base delle buone pratiche esistenti, di un modello di riconoscimento dei crediti formativi legati alle competenze della cittadinanza, per i giovani che partecipano ad iniziative di volontariato e di servizio civile promosse da associazioni senza fini di lucro o nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

51.  chiede una migliore gestione del passaggio dall'istruzione e formazione professionale secondaria all'istruzione superiore, che assicura di un livello di qualifica più elevato;

52.  sottolinea la dimensione dell'apprendimento permanente definita nella raccomandazione relativa alle competenze chiave e rimarca che per una sua piena attuazione sono necessari ulteriori progressi nei campi dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione degli adulti anche attraverso il riconoscimento legale del diritto, per ciascuno, alla formazione lungo tutto l'arco della vita;

53.  sottolinea l'importanza dello scambio fra Stati membri di esperienze e prassi corrette ed efficaci nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale;

Apprendimento permanente

54.  chiede un rapido intervento per affrontare il problema del crescente numero di persone con basso livello di abilità di lettura, mediante un sostegno specifico alle amministrazioni locali in quanto organi più prossimi ai cittadini; invita gli Stati membri e la Commissione europea a rivolgere l'attenzione al numero ancora troppo elevato di analfabeti e a combattere risolutamente tale piaga, anche tra gli adulti;

55.  nutre gravi preoccupazioni per il numero crescente di giovani disoccupati, specialmente nell'attuale congiuntura economica; esorta gli Stati membri a far sì che il mercato del lavoro sia il più possibile flessibile, in modo che i giovani possano trovare lavoro e passare senza difficoltà da un impiego all'altro;

56.  ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti del mondo dell'istruzione nell'elaborazione dei quadri generali nazionali delle qualifiche e di un maggior riconoscimento della formazione preliminare, comprese le competenze ottenute in maniera informale od occasionale;

57.  osserva che gli obiettivi fissati per quanto riguarda quattro dei cinque parametri di riferimento adottati nel 2003 non saranno raggiunti; invita la Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali e locali ed altri attori ad analizzarne le cause e ad adottare misure adeguate al fine di invertire la situazione;

58.  sottolinea l'importanza di un dialogo e di una consultazione continui e strutturati fra gli studenti che stanno per concludere i corsi di istruzione e formazione, gli istituti di istruzione superiore e il mondo delle imprese;

59.  sostiene l'obiettivo di incrementare la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente dal 12,5% al 15% entro il 2020 e chiede misure adeguate; a tal fine sollecita le università a rendere possibile un maggiore accesso all'apprendimento, a diversificare e ampliare la base di studenti ed a modificare i programmi di studio in modo da renderli attraenti per gli adulti che fanno ritorno allo studio; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare iniziative ancora più decisive per sostenere e diffondere gli istituti di formazione permanente, per esempio le «Scuole della seconda opportunità»; chiede che, nell'attuazione delle strategie di formazione permanente, si tenga conto della prospettiva di genere e la si promuova; osserva che un ruolo importante nella formazione permanente è svolto dalle università della terza età;

60.  osserva che uno dei principali ostacoli che devono affrontare gli adulti desiderosi di partecipare all'istruzione e alla formazione è la mancanza di strutture di sostegno per i loro familiari; incoraggia, pertanto, gli Stati membri a predisporre misure di sostegno volte a garantire a tutti gli studenti e i lavoratori aventi responsabilità familiari (ad esempio la cura di minori o di altre persone non autosufficienti) la possibilità di aggiornare e/o accrescere le proprie abilità e competenze sulla base delle buone pratiche sperimentate a tale riguardo, nella programmazione del Fondo Sociale Europeo, con i voucher di servizio e per la conciliazione; ritiene, in particolare, che occorra prendere in esame le possibilità di e-learning in quanto offrono una maggiore flessibilità nel conciliare formazione, lavoro e impegni di assistenza;

61.  esorta l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ad adottare provvedimenti per migliorare la raccolta e l'analisi di dati paragonabili sulla parità di genere nel campo dell'istruzione e della formazione e ad assicurare che le statistiche dei pertinenti indicatori relative alla piattaforma d'azione di Pechino siano rese rapidamente disponibili e vengano aggiornate regolarmente;

62.  raccomanda agli istituti di insegnamento e formazione di perseguire una migliore diffusione dei loro programmi aperti agli adulti e di semplificare le procedure amministrative che danno accesso a tali programmi;

63.  esorta la Commissione europea a tenere pienamente conto delle competenze delle parti interessate e del loro ruolo nell'attuazione della strategia in materia di istruzione e formazione per il 2020;

64.  esorta la Commissione europea a inserire l'istruzione non formale, l'istruzione e la formazione professionali e gli alunni delle scuole nel parametro di mobilità da definirsi per il quadro strategico in materia di istruzione e formazione per il 2020 e a riprendere i parametri comparativi del processo di Bologna sulla mobilità degli studenti;

o
o   o

65.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(2) GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.
(3) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(4) GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 46.
(5) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 33.
(6) Documento del Consiglio 9152/2007.


Questioni deontologiche connesse con la gestione di imprese
PDF 133kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle questioni deontologiche in relazione alla gestione delle società (2009/2177(INI))
P7_TA(2010)0165A7-0135/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate(1),

–  vista la raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari(2),

–  vista la comunicazione della Commissione che accompagna le due raccomandazioni succitate, anch'essa pubblicata il 30 aprile 2009 (COM(2009)0211),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362),

–  vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell«11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate(3),

–  vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio(4),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0135/2010),

A.  considerando che l'Unione europea e il resto del mondo stanno attraversando la più grave crisi economica di questi ultimi 60 anni, che l'economia reale deve affrontare la peggior recessione di questo periodo e che si prevede un peggioramento delle condizioni per l'occupazione nonostante un relativo rilancio dell'economia,

B.  considerando che, indipendentemente dal tipo di società o dal settore in cui una società opera, alcune questioni relative alla gestione delle società come il dovere di diligenza, la trasparenza, la responsabilità sociale d'impresa, la gestione del rischio, la sostenibilità economica delle scelte d'investimento finanziario, le prassi del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza o l'esercizio dei diritti degli azionisti risultano importanti nel contesto generale della deontologia delle imprese; considerando che la recente crisi finanziaria ha messo in evidenza la necessità di analizzare continuamente tali questioni nella prospettiva di salvaguardare la stabilità finanziaria e di esaminarle così da contribuire alla determinazione di soluzioni che consentano alle aziende di far fronte alle sfide attuali, e di contribuire positivamente alla crescita economica e all'aumento dell'occupazione all'interno dell'Unione europea,

C.  considerando che la crisi ha altresì evidenziato la stretta relazione tra la gestione del rischio e la politica retributiva, nonché l'importanza che quest'ultima riveste nei meccanismi che disciplinano un corretto funzionamento delle società; per questa ragione, la gestione del rischio dovrebbe essere debitamente tenuta in considerazione al momento dell'elaborazione della politica retributiva, così da consentire di inserire in una più ampia ed equilibrata impostazione verso la governance sistemi efficaci di gestione del rischio e da garantire che in presenza di incentivi si faccia in modo di inserire adeguati sistemi di gestione dei rischi come contrappeso,

D.  considerando che le società in tutti i settori condividono una serie di classi di rischio, sebbene alcuni tipi di rischio siano specifici di un dato settore (come i rischi cui vanno incontro le società attive nel settore finanziario); considerando che la mancanza di un'efficace gestione del rischio riconducibile alla mancata verifica delle norme di vigilanza e gli incentivi disallineati delle politiche retributive hanno svolto un ruolo fondamentale nella recente crisi finanziaria,

E.  considerando che la gestione del rischio dovrebbe essere compresa e applicata a livello dell'intera organizzazione e non solo delle singole unità operative; tale gestione del rischio dovrebbe altresì essere pubblica, trasparente e soggetta a requisiti di rendicontazione,

F.  considerando che qualunque soluzione dovrebbe garantire che, se viene assunto un rischio, questo risponda alle finalità e alla strategia dell'azienda, prestando la debita attenzione all'efficace gestione del rischio; un'efficace gestione del rischio dovrebbe essere considerata come uno degli elementi più importanti del buon governo societario in tutte le aziende,

G.  considerando che uno dei primi passi intrapresi dalla Commissione dopo la crisi ha riguardato la questione della politica retributiva, integrando le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE della Commissione intese a garantire un'adeguata politica retributiva stabilendo le migliori prassi per la sua definizione con una nuova raccomandazione concernente il regime retributivo dei dirigenti di società quotate; la Commissione ha altresì pubblicato una raccomandazione sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari,

H.  considerando che il grado delle raccomandazioni varia a seconda del tipo di società, tenendo debitamente conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna della stessa e della complessità delle sue attività; che siffatte distinzioni possono essere fatte tra società che operano nel settore finanziario (quotate o non quotate) e società quotate ma non di natura finanziaria, nonché tra diversi comparti del settore finanziario, quali banche, assicurazioni e gestione di fondi,

I.  considerando che, per quanto riguarda la questione delle retribuzioni, è necessario considerare alcuni punti come (i) i regimi retributivi (incluse la loro struttura, trasparenza e simmetria e il nesso tra remunerazione e incentivi), (ii) il processo atto a determinare i regimi retribuitivi (inclusa la definizione degli attori, dei ruoli e delle responsabilità) e (iii) il controllo dei regimi retribuitivi, dedicando particolare attenzione agli azionisti, e (iv) la remunerazione totale, tra cui gli stipendi e le pensioni,

J.  considerando che alcuni aspetti dei principi enunciati nelle raccomandazioni sono di fondamentale importanza e devono essere adeguatamente messi in pratica, come il concetto di criteri in materia di risultati, che dovrebbero contribuire a creare un nesso tra retribuzione e i risultati, la nozione di «risultati inadeguati» in caso di trattamenti di fine rapporto, il trattamento di fine rapporto nonché le componenti variabili della remunerazione del settore dei servizi finanziari,

K.  considerando che, alla luce delle difficoltà ricorrenti riscontrate nella definizione del legame tra remunerazione e risultati, bisognerebbe incentrarsi sull'efficacia del processo di determinazione della politica retributiva e sulla trasparenza, entrambe basate su una sana gestione d'impresa definita e valutata rispetto ad un arco temporale adeguato che si concentri sul medio e lungo periodo onde evitare politiche di gestione del rischio pericolose e non sostenibili basate sul breve (e brevissimo) periodo, con ruoli definiti e separati e tenendo conto delle responsabilità degli attori coinvolti,

L.  considerando che qualunque soluzione adottata dovrebbe essere presa sulla base dei singoli casi e che le società dovrebbero mantenere la flessibilità nell'adattare i regimi alle loro necessità,

M.  considerando la necessità di una valutazione ex-post dei risultati e della politica retributiva,

N.  considerando che la trasparenza si è dimostrata un elemento importante del buon governo; considerando che essa non dovrebbe essere ridotta alla mera diffusione delle informazioni ma dovrebbe invece assicurare che le società siano in grado di spiegare le ragioni di una determinata politica retributiva,

O.  considerando che la divulgazione chiara e comprensibile della politica retributiva dei dirigenti dovrebbe, in linea di principio, andare a beneficio del processo decisionale in materia di politiche retributive, soprattutto da parte degli azionisti; tale diffusione delle informazioni potrebbe altresì comprendere la pubblicazione dettagliata, nei conti annuali o nelle relazioni sulle retribuzioni, della remunerazione totale e di altri bonus accordati ai singoli dirigenti,

P.  considerando che l'obiettivo della società dovrebbe essere quello di un coinvolgimento costruttivo degli azionisti e dei lavoratori; considerando che ciò implica la valutazione di altre misure di coinvolgimento attivo degli azionisti nella definizione della politica aziendale in materia di retribuzione (come la possibilità, introdotta in Germania, che le imprese chiedano l'approvazione degli azionisti rispetto a una politica retributiva di un livello aziendale tramite una votazione consultiva), soprattutto perché gli azionisti non sempre sono disposti o pronti ad assumere un ruolo più attivo; considerando che ciò implicherebbe anche la possibilità di valutare come garantire un comportamento maggiormente proattivo (più che reattivo) degli azionisti nei confronti dei consigli di amministrazione,

Q.  considerando che, soprattutto nelle società quotate in cui il livello di partecipazione degli azionisti è alquanto scarso, andrebbe incoraggiato il voto elettronico alle assemblee generali degli azionisti,

R.  considerando che la legislazione vigente sull'informazione e la consultazione dei lavoratori in materia di gestione della propria impresa deve essere correttamente applicata per consentire un autentico dialogo con i dirigenti delle imprese e una chiara definizione delle pratiche di remunerazione e degli obiettivi delle imprese,

S.  considerando che, da un punto di vista legale, compete al consiglio di amministrazione della società stabilire i criteri per la remunerazione dei dirigenti e fissarne i livelli,

T.  considerando che gli standard volontari sono fondamentali per migliorare i risultati dei consigli di amministrazione e che potrebbe essere necessaria una revisione delle buone prassi,

U.  considerando che l'obiettivo dovrebbe essere quello di istituire consigli di amministrazione e organi di vigilanza competenti e capaci di giudizi obiettivi e indipendenti; considerando che sarebbe auspicabile valutare l'efficacia e l'efficienza dei consigli di amministrazione,

V.  considerando che, in ragione delle carenze dell'attuale sistema di governo societario, una quota (ad es. un terzo) dei dirigenti (membri del consiglio di amministrazione) dovrebbe essere composta da professionisti remunerati, responsabili e subordinati unicamente agli azionisti; che la responsabilità e la subordinazione devono essere vagliate in base alla competenza professionale,

W.  considerando che, anche se l'azione normativa in tale settore potrebbe risultare più difficile e dispendiosa in termini di tempo rispetto all'approvazione di raccomandazioni, l'approccio basato sulla soft low risulta insoddisfacente,

X.  considerando che la Commissione intende dare seguito alle raccomandazioni con proposte legislative per condurre i regimi retributivi nell'ambito della vigilanza prudenziale e che ha proposto, in particolare, di rivedere la direttiva sui requisiti patrimoniali; considerando che la Commissione prenderà in esame misure supplementari per il settore dei servizi finanziari non bancari,

Y.  considerando che le raccomandazioni della Commissione sulle società non rappresentano necessariamente orientamenti generali adeguati per elaborare una serie di migliori prassi nelle società non quotate,

Z.  considerando che è essenziale garantire l'attuazione uniforme e coerente di qualunque strumento adottato in tale settore in tutta l'UE e da parte di tutti gli attori coinvolti,

1.  accoglie con favore le misure dedicate agli aspetti deontologici della gestione delle società che, come rivela la recente crisi finanziaria, sono ben lungi dall'essere risolti; plaude in tale contesto alle due raccomandazioni della Commissione;

2.  sottolinea tuttavia che l'approccio basato sulla soft low non risulta soddisfacente;

3.  accoglie con favore la prima proposta legislativa della Commissione che consente al legislatore dell'Unione europea di affrontare adeguatamente questioni pertinenti come la modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali;

4.  condivide i principi introdotti dalla Commissione nelle sue raccomandazioni del 30 aprile 2009, riguardanti, in primo luogo, la struttura di remunerazione e la governance in materia di remunerazione degli amministratori e dirigenti delle società quotate e, in secondo luogo, la struttura di remunerazione, il processo di definizione e attuazione della politica di remunerazione (governance), la trasparenza di tale politica e il controllo prudenziale (vigilanza) nel settore finanziario, pur sottolineando che gli Stati membri hanno attuato le raccomandazioni in oggetto soltanto in maniera insoddisfacente;

5.  sottolinea che l'Unione europea necessita di un modello produttivo, sociale e ambientale imperniato sul lungo periodo, rispettoso dell'interesse generale – delle imprese, degli azionisti e dei lavoratori – e di una nuova architettura finanziaria basata su un sistema di regole prudenziali e deontologiche e su autorità di sorveglianza nazionali ed europee con poteri vincolanti; ritiene altresì che il settore finanziario debba rispondere alla necessità dell'economia reale, contribuire ad una crescita sostenibile e dar prova della più ampia responsabilità sociale;

6.  ricorda che nella fase di ristrutturazione dell'economia, oltre alle misure di aiuto all'economia reale rivestono un'importanza fondamentale le misure di protezione dell'occupazione, della formazione e delle condizioni di lavoro, le quali dovrebbero essere prese in considerazione da tutte le parti interessate;

7.  sottolinea che le politiche remunerative finalizzate ad una gestione d'impresa sana e sostenibile non hanno solo una ragione deontologica ma anche una prettamente economica perché tali politiche incidono direttamente sulla tenuta patrimoniale e sulle prospettiva di sviluppo delle imprese stesse così come dell'economia in generale, e sul mantenimento e la creazione di più elevati livelli di occupazione;

8.  ritiene che i provvedimenti relativi alle politiche retributive degli amministratori di banche ed enti creditizi non possano restare semplici raccomandazioni ma debbano sostanziarsi in provvedimenti vincolanti correlati ad un sistema di vigilanza, con l'obiettivo di evitare che la parte variabile della remunerazione - bonus, stock option e incentivi - spinga a politiche di investimento e di gestione delle imprese troppo rischiose e sganciate dalle ricadute sull'economia reale;

9.  ribadisce con forza la necessità che la gestione aziendale e le politiche di remunerazione rispettino e incoraggino i principi di parità retributiva e parità di trattamento tra donne e uomini, sanciti dai trattati e dalle direttive dell'Unione;

10.  ritiene necessaria un'ulteriore azione legislativa a livello europeo atta a risolvere il problema delle disparità nelle norme nazionali in materia di retribuzione per le società, nei casi in cui i dirigenti si trasferiscono da uno Stato membro a un altro all'interno di una società (di partecipazione) o da una società all'altra in un diverso Stato membro, ovvero quando le società si avvalgono della libertà di circolazione nel mercato interno dando vita, per esempio, a fusioni transfrontaliere;

11.  reputa importante sottolineare la responsabilità sociale generale degli organi di vigilanza per lo sviluppo sostenibile e a lungo termine delle aziende insediate in uno Stato membro dell'Unione europea, e ritiene che sia loro dovere strutturare la remunerazione degli amministratori in maniera commisurata a tale obiettivo e che risulti trasparente per l'opinione pubblica a livello europeo;

12.  esorta la Commissione a proporre modifiche settoriali alla normativa sui servizi finanziari, onde garantire coerenza tra gli enti bancari e non bancari per quanto riguarda la politica di remunerazione; invita inoltre la Commissione ad avanzare proposte legislative nel settore del diritto societario al fine di contribuire e garantire la coerenza della politica remunerativa per qualsiasi tipo di società;

13.  invita la Commissione a incoraggiare e sostenere un'efficace esecuzione delle misure adottate a livello dell'UE, incentrandosi in primo luogo sulle società transfrontaliere, e a onorare il suo impegno a presentare una relazione di valutazione concernente l'applicazione di entrambe le raccomandazioni da parte degli Stati membri; in tal senso, esorta la Commissione a includere, nelle conclusioni della relazione di valutazione, un calendario di adeguate attività legislative e non legislative che potrebbero rappresentarne il necessario seguito;

14.  chiede che siano applicate efficacemente le regole in materia di consultazione e di partecipazione dei lavoratori prescelti nel quadro della direttiva 2001/86/CE(5), che comprende lo statuto della società europea;

15.  ravvisa nella Società per azioni europea un idoneo quadro di prassi eccellenti al fine di integrare i principi etici nelle modalità di direzione delle imprese transnazionali e di dare attuazione pratica a tali principi;

16.  esorta gli Stati membri ad attuare efficacemente misure come la direttiva dell'UE sui diritti degli azionisti, così da rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione degli azionisti alle votazioni e incrementare tale partecipazione, segnatamente in relazione alle votazioni transfrontaliere;

17.  chiede a tutti gli azionisti di partecipare attivamente a una revisione delle prassi aziendali e ai cambiamenti nella cultura aziendale;

18.  chiede che sia promossa una maggiore presenza femminile nei posti direttivi mediante una raccomandazione della Commissione sull'introduzione di un regime per la composizione degli organi decisionali delle imprese, nonché di altri organismi ed enti;

19.  propone che le autorità nazionali di controllo, definendo più rigorosamente l'indipendenza dei membri degli organi direttivi di un'impresa, elaborino meccanismi più efficaci di lotta alla corruzione, la cui applicazione permetterà non solo di rafforzare la gestione etica delle imprese ma anche di incrementare il loro rendimento economico;

20.  sostiene la creazione di linee guida uniformi e globali sulla gestione del rischio, che al momento sembra essere disciplinata da vari codici e standard applicabili negli Stati membri solo frammentariamente;

21.  sottolinea che, nel caso di reati economici, dovrebbe essere possibile intentare un'azione penale contro i singoli membri del consiglio di amministrazione di una società, responsabili di detti reati;

22.  invita la Commissione a promuovere l'utilizzo di linee guida sulle prassi eccellenti per le società non quotate, mirante a tener conto delle specificità e differenze di tali società;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 28.
(2) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.
(3) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.
(4) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(5) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.


Una strategia dell'UE per la gioventù: investire e conferire maggiori responsabilità
PDF 159kWORD 78k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 su una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità (2009/2159(INI))
P7_TA(2010)0166A7-0113/2010

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 18 dicembre 2000, con particolare riferimento al suo articolo 14,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, del 20 novembre 1989, con particolare riferimento ai suoi articoli 23 e 28,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, con particolare riferimento ai suoi articoli 7 e 24,

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2009 intitolata «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità. Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù»(1),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità» - Relazione europea sulla Gioventù(2),

–  vista la risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2009 su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010–2018)(3),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell«11 maggio 2009 sulla valutazione dell'attuale quadro di cooperazione europea nel settore della gioventù e sulle prospettive future per il quadro rinnovato(5),

–  vista la raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea(6),

–  vista la decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011)(7),

–  visto il Patto europeo per la gioventù adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles il 22 e 23 marzo 2005(8),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 relativa a un'Agenda sociale rinnovata, rivolta prioritariamente ai giovani e ai bambini(9),

–  visti il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione(10),

–  vista la sua dichiarazione scritta sulla necessità di una maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei giovani alle politiche dell'Unione europea(11),

–  vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa(12),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7–0113/2010),

A.  considerando che investire in azioni mirate ai giovani è fondamentale per il futuro delle società europee, soprattutto in un momento in cui la percentuale dei giovani nella popolazione totale è in costante diminuzione,

B.  considerando che tutti i giovani rappresentano un valore aggiunto per la società e devono essere riconosciuti come tali,

C.  considerando che le generazioni attuali, nell'elaborazione delle politiche odierne, hanno una grande responsabilità nei confronti dei giovani e delle generazioni future, e considerando che i responsabili della politica e i ricercatori devono tenere in considerazione le opinioni dei giovani per dar loro voce,

D.  considerando che l'Unione europea dispone di strumenti importanti correlati alle politiche giovanili, che devono però essere pienamente sfruttati, comunicati e integrati dagli Stati membri,

E.  considerando che l'occupazione è più che un semplice lavoro retribuito: è un agente di socializzazione e può rappresentare un'importante fonte di sostegno, struttura e formazione dell'identità,

F.  considerando che una situazione lavorativa precaria può portare i giovani a rinunciare o a posporre la creazione di una famiglia, con conseguenze negative sullo sviluppo demografico,

G.  considerando che la gioventù europea di oggi è esposta a crescenti tassi di disoccupazione e duramente colpita dalla crisi economica e che i giovani con un basso livello di istruzione, in particolare, hanno maggiori probabilità di restare disoccupati, e considerando che è quindi fondamentale provvedere a un'offerta formativa per i giovani quanto più elevata possibile, onde garantire un rapido ingresso e una partecipazione sostenibile al mercato del lavoro,

H.  considerando che occorre sostenere la parità di accesso per tutti i giovani a un'istruzione e a una formazione di alta qualità a tutti i livelli e che occorre promuovere ulteriormente le opportunità di apprendimento permanente,

I.  considerando che occorre agevolare i giovani nella transizione dall'istruzione e dalla formazione al mercato del lavoro,

J.  considerando che urge attribuire priorità assoluta ai problemi della dispersione scolastica, dell'analfabetismo e dell'illetteratismo, in particolare tra gli adolescenti e tra la popolazione carceraria giovane,

K.  considerando che le questioni relative a salute, alloggi e ambiente sono di grande importanza per i giovani e possono avere gravi ripercussioni sulla loro vita e sul loro avvenire, e considerando che è necessario promuovere un contesto favorevole sul piano dell'istruzione, dell'occupazione, dell'inclusione sociale e della salute,

L.  considerando che i giovani, se da un lato debbono poter contare su un sano ambiente familiare, dall'altro necessitano anche di un sostegno per soddisfare l'esigenza di autonomia e indipendenza,

M.  considerando che gli aspetti ambientali non sono esplicitamente inclusi nella comunicazione della Commissione e nella risoluzione del Consiglio, nonostante siano essenziali per i giovani e abbiano un impatto significativo sulla salute, sulla qualità della vita e sul benessere delle future generazioni, e considerando, pertanto, che in una strategia dell'Unione europea per i giovani le questioni ambientali devono essere chiaramente menzionate tra i settori di azione,

N.  considerando che la partecipazione attiva alla società non è solo un importante strumento per responsabilizzare i giovani, ma che essa contribuisce altresì al loro sviluppo personale, a una migliore integrazione nella società, all'acquisizione di competenze e allo sviluppo di un senso di responsabilità,

O.  considerando l'importanza attribuita nel quadro della strategia dell'UE per la gioventù all'animazione socio-educativa per i giovani, quale utile attività che i giovani possono svolgere nel tempo libero a favore di altri giovani, ma anche quale attività utile per l'acquisizione di competenze e per la realizzazione personale,

P.  considerando che l'apprendimento e l'esperienza della partecipazione alla società favoriscono la comprensione e l'attiva partecipazione alla democrazia e ai suoi processi,

Q.  considerando che l'esistenza di programmi europei a beneficio dei giovani dovrebbe essere comunicata meglio ai giovani stessi al fine di aumentarne la partecipazione,

R.  considerando che un'efficace politica a favore della gioventù può contribuire a sviluppare una mentalità europea,

Considerazioni generali

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità»;

2.  accoglie con favore la risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018);

3.  sottolinea che la definizione del concetto di «gioventù» varia da uno Stato membro all'altro; segnala che detto concetto è influenzato dalle diverse circostanze sociali, lasciando così spazio a un approccio diverso da parte di ciascuno Stato membro;

4.  ritiene che i programmi e i fondi comunitari debbano riflettere l'ambizione dell'Europa a favore dei giovani;

5.  invita gli Stati membri ad applicare pienamente le disposizioni del trattato di Lisbona nel settore della politica della gioventù, quali il sostegno alla partecipazione dei giovani alla vita democratica, l'attenzione speciale per i giovani sportivi e l'applicazione giuridica della Carta dei diritti fondamentali;

Osservazioni essenziali sull'efficacia della strategia per la gioventù

6.  riconosce che il rafforzamento del metodo aperto di coordinamento (MAC) nel rispetto del principio di sussidiarietà è uno strumento appropriato per la cooperazione sulle questioni di politica della gioventù, nonostante i suoi punti deboli, il suo uso limitato, i suoi deficit di legittimità, la mancanza di un'efficace cooperazione tra «esperti» e politici eletti, la mancanza di un'adeguata integrazione con le priorità nazionali e il rischio di una scarsa chiarezza sulle responsabilità dei vari livelli; ritiene che, al fine di ottenere risultati a lungo termine, occorra rafforzare il metodo aperto di coordinamento;

7.  sottolinea che, per ottenere risultati ottimali, il metodo aperto di coordinamento deve essere sostenuto da una forte volontà politica da parte di tutti gli attori coinvolti; ritiene che le carenze nell'attuazione siano un ostacolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

8.  riconosce l'importanza della cooperazione tra le istituzioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente strategia e chiede la partecipazione attiva della Commissione, degli Stati membri e dei rappresentanti dei giovani onde mettere in atto una strategia a favore dei giovani;

9.  sollecita una maggiore cooperazione sulle tematiche concernenti i giovani tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio, e sottolinea l'esigenza di una cooperazione più integrata con i parlamenti nazionali e tra i medesimi nell'ambito del processo MAC;

10.  accoglie con favore la chiara definizione del duplice approccio, l'introduzione di metodi di lavoro e, in particolare, l'elenco preciso degli strumenti di attuazione stabiliti dal Consiglio; chiede di essere coinvolto nella definizione delle priorità dei cicli di lavoro; chiede che la cooperazione europea in materia di gioventù sia basata su dati certi e sia pertinente e concreta;

11.  sottolinea la necessità di mettere a punto indicatori chiari e di facile utilizzo, sia a livello europeo che nazionale, che consentano di migliorare, ampliare e aggiornare la reale conoscenza della condizione giovanile nonché di misurare e confrontare i progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi comuni; sottolinea l'importanza di un monitoraggio e di una valutazione costanti;

12.  rileva l'importanza di una valutazione dello stato di attuazione della strategia dell'UE per la gioventù; evidenzia che le relazioni degli Stati membri sui progressi compiuti nel settore della gioventù dovrebbero essere pubblicate per sensibilizzare l'opinione pubblica; sottolinea la necessità di monitorare l'evoluzione reale della vita dei giovani europei e di rilevare i cambiamenti, in modo da poter valutare i progressi reali;

13.  ritiene che vadano maggiormente sviluppate le attività di apprendimento fra pari come mezzo per facilitare lo scambio di buone prassi e per contribuire alla coerenza delle azioni intraprese a livello nazionale;

14.  ritiene che, ai fini di una strategia completa dell'UE per la gioventù, la formulazione delle politiche giovanili dovrebbe procedere di pari passo con quella dei programmi e delle azioni dell'UE, in modo preciso e trasparente; ritiene, in particolare, che i risultati derivati dall'attuazione dei programmi dell'UE dovrebbero fornire un feedback sulla formulazione delle politiche giovanili e le strategie dell'UE per la gioventù in generale, e viceversa;

15.  pone altresì l'accento sulla necessità di procedere a una valutazione approfondita dei programmi esistenti già realizzati, onde consentire una solida gestione della qualità ed eventualmente mettere a punto per il futuro gli interventi necessari per migliorare i programmi;

16.  sottolinea la necessità di mobilitare e adattare i programmi e i fondi sociali dell'UE per i giovani, di agevolarne l'accesso e di semplificare le procedure di accesso; sottolinea che in tale contesto è di fondamentale importanza identificare un approccio pratico e scarsamente burocratico allo scopo di perseguire una strategia integrata intesa a migliorare la vita dei giovani; rileva l'importanza della partecipazione dei giovani all'attuazione di programmi per la gioventù al fine di apprenderne meglio le esigenze;

17.  sottolinea l'importanza dei programmi Comenius, Erasmus e Leonardo da Vinci nello sviluppo di politiche europee in materia di istruzione e formazione; ribadisce la priorità politica attribuita alla considerazione di tali programmi come un cardine dello sviluppo della strategia dell'UE per la gioventù, in particolare in vista della prossima generazione di programmi pluriennali;

18.  ritiene che si debba puntare ulteriormente sulla mobilità dei giovani in Europa e che i programmi di mobilità debbano dedicare spazio e attenzione a sufficienza agli scambi tra i giovani al di fuori dell'educazione formale;

19.  auspica che, nell'ambito dei nuovi programmi di mobilità, la Commissione presti particolare attenzione alla mobilità degli animatori giovanili e chiede che, a tal fine, il regime speciale attualmente in vigore in materia di concessione del visto agli studenti sia esteso agli animatori giovanili;

20.  sottolinea la necessità di coinvolgere i mezzi di comunicazione di massa nella diffusione di programmi per i giovani;

21.  riconosce che il miglioramento delle condizioni di vita dei giovani è un impegno trasversale che va osservato in tutti gli ambiti politici; incoraggia le Istituzioni europee e gli Stati membri a promuovere la creazione, in tutti i portafogli e ministeri, di un settore per i giovani che contribuisca a rafforzare l'elaborazione di politiche giovanili adeguate; invita altresì la Commissione a procedere alla nomina e alla formazione professionale di «incaricati delle questioni giovanili» in seno alle sue direzioni generali; ritiene che lo scopo sarebbe quello di valutare i documenti della Commissione dal punto di vista degli obiettivi della politica della gioventù; si dichiara pertanto decisamente favorevole all'approccio intersettoriale, quale fattore necessario per raggiungere un livello ottimale di efficacia; ritiene che l'introduzione delle questioni giovanili in tutti i settori della politica sia un fattore chiave per il successo della strategia per la gioventù;

22.  sottolinea la necessità dell'istituzionalizzazione della giustizia intergenerazionale a livello europeo e l'adozione di tale principio da parte degli Stati membri per la corretta regolamentazione delle relazioni tra generazioni;

Settori d'azione

23.  sottolinea energicamente che la crisi economica mondiale sta avendo un forte impatto sui giovani e che, di conseguenza, essa dovrebbe avere una netta incidenza sulle priorità nei vari campi d'azione; ritiene che ciò vada fatto attraverso l'individuazione di un ventaglio di misure di accompagnamento della strategia di uscita dalla crisi in ambito sociale, e che si debba rivolgere un'attenzione specifica alla revisione degli ammortizzatori sociali e dei sistemi di previdenza;

Principi generali di ciascun campo d'azione

24.  rileva l'importanza di eliminare ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale tra i giovani;

25.  sottolinea l'importanza di considerare i giovani come un gruppo prioritario nella visione sociale dell'UE;

26.  sottolinea energicamente la necessità di fornire ai giovani con disabilità un sostegno efficace e fatto su misura nonché pari opportunità concrete per l'accesso fisico, sensoriale e cognitivo all'istruzione, all'occupazione, alla cultura, ai divertimenti, allo sport, alle attività sociali e alla partecipazione alla gestione della vita pubblica e civile;

27.  chiede misure volte a garantire il rispetto per la diversità e il buon esito dell'integrazione di giovani e bambini;

28.  invita gli Stati membri a identificare i collegamenti intersettoriali tra le politiche della gioventù e quelle in materia di istruzione, formazione, occupazione, cultura e altre politiche;

29.  sottolinea l'esigenza di forti legami tra le politiche della gioventù e dell'infanzia;

Istruzione e formazione

30.  incoraggia gli Stati membri a intensificare l'interazione tra i lati del triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca, innovazione) quale elemento chiave per la crescita e la creazione di posti di lavoro; raccomanda vivamente la promozione di criteri comuni per un maggior riconoscimento reciproco dell'istruzione informale e della formazione professionale, ad esempio accelerando l'adozione del sistema del quadro europeo delle qualifiche (EQF) per il riconoscimento delle qualifiche, la trasparenza e la validazione delle competenze;

31.  invita gli Stati membri a intraprendere più iniziative per investire nelle competenze adatte per i lavori richiesti e li incoraggia a collegare i programmi di studio alle esigenze del mercato del lavoro, a regolamentare la formazione professionale a breve termine (ove ancora necessario) e a utilizzare, ogniqualvolta sia possibile, la validazione delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche;

32.  sottolinea il problema della dispersione scolastica e l'esigenza di intraprendere azioni per garantire che il numero più elevato possibile di giovani completi la scuola dell'obbligo;

33.  incoraggia vivamente gli Stati membri, nel contesto di un finanziamento rafforzato, a promuovere la mobilità nell'apprendimento e nella formazione di tutti i giovani, poiché si tratta di un fattore decisivo ai fini dell'acquisizione di conoscenze ed esperienze lavorative; sottolinea l'importanza della mobilità dei giovani anche nelle regioni confinanti con l'UE, garantendo un'ampia partecipazione ai programmi europei a favore della gioventù;

34.  esorta gli Stati membri a impegnarsi al massimo per raggiungere gli obiettivi strategici e i valori di riferimento fissati nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («ET 2020»), in particolare per quanto concerne i giovani che hanno ottenuto scarsi risultati nelle abilità fondamentali e che hanno abbandonato presto la scuola;

35.  invita gli Stati membri a sviluppare percorsi adeguati per consentire a chi ha abbandonato il sistema d'istruzione di reinserirsi e a chi ha frequentato corsi di formazione professionale di disporre di percorsi adeguati per accedere a livelli di istruzione superiore, e li esorta a intraprendere azioni volte a offrire programmi mirati ai giovani che sono rimasti indietro o che hanno abbandonato presto la scuola a causa di circostanze difficili o scelte errate;

36.  sottolinea l'importanza di fornire ai giovani l'accesso a forme di orientamento e di consulenza sul passaggio dal mondo della scuola al lavoro;

37.  invita gli Stati membri a garantire che i bambini e i giovani, a prescindere dallo status giuridico delle loro famiglie, abbiano diritto all'istruzione statale, aiutandoli a conseguire, pur nel debito rispetto della loro cultura e della loro lingua, la necessaria padronanza della lingua dello Stato membro ospitante e una conoscenza della sua cultura come strumento di integrazione;

38.  invita gli Stati membri a garantire la parità di accesso all'istruzione per i giovani indipendentemente dall'origine sociale e dalle condizioni economiche, e a garantire la parità di accesso all'istruzione per i giovani svantaggiati provenienti da famiglie a basso reddito;

39.  invita gli Stati membri a recepire la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ad attuare un'istruzione inclusiva, sia nell'ambito dell'istruzione formale che di quella non formale;

40.  sottolinea l'importanza di un nuovo ed efficace sistema di formazione continua per gli insegnanti al fine di aiutare i giovani studenti a confrontarsi meglio con le sfide poste da una società in rapida evoluzione;

41.  sottolinea l'importanza di promuovere l'alfabetizzazione mediatica;

42.  ricorda il ruolo fondamentale dell'istruzione nello sviluppo positivo delle attitudini personali;

Occupazione e imprenditorialità

43.  è estremamente preoccupato per il crescente numero di giovani disoccupati, sottooccupati e precari, in particolare nell'attuale crisi economica; sostiene con forza l'invito rivolto al Consiglio europeo di garantire una prospettiva giovanile nelle strategie di Lisbona dopo il 2010 e Europa 2020 e di sostenere il proseguimento delle iniziative in linea con gli obiettivi complessivi del Patto europeo per la gioventù; sostiene con forza la proposta di sviluppare adeguati interventi mirati ai giovani nell'ambito dei piani di ripresa elaborati nel quadro dei piani per la crisi economica e finanziaria;

44.  sottolinea l'esigenza fondamentale di raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona dell'Europa per la crescita e l'occupazione e ritiene che la nuova agenda dell'UE per il 2020 debba consentire all'UE di riprendersi pienamente dalla crisi muovendosi più velocemente verso un'economia innovativa e in grado di creare posti di lavoro; in tale contesto, sollecita una maggiore attenzione dell'agenda nei confronti della gioventù;

45.  invita gli Stati membri a intraprendere azioni per contrastare l'insicurezza del lavoro e le condizioni lavorative inadeguate che i giovani sperimentano nel mondo del lavoro e per sostenere attivamente la riconciliazione del mondo del lavoro e della vita personale e familiare;

46.  esorta gli Stati membri a considerare la dimensione intergenerazionale nelle politiche di promozione dell'occupazione;

47.  invita gli Stati membri a favorire l'accesso dei giovani a ogni tipo di occupazione a buone condizioni di lavoro, al fine di evitare una discrepanza tra competenze e lavori che rappresenta uno spreco di talenti; raccomanda a tal fine un miglioramento della qualità dei tirocini offerti nonché dei diritti dei tirocinanti garantendo che la maggioranza dei programmi di tirocinio conferisca una qualifica ai giovani e porti a posizioni retribuite;

48.  invita inoltre gli Stati membri a offrire maggiori opportunità di occupazione, ad attuare politiche di protezione sociale per i giovani svantaggiati, a garantire la parità di opportunità ai giovani delle periferie e dei centri urbani e ad offrire particolare sostegno alle giovani madri;

49.  ricorda il pericolo della fuga dei cervelli e le conseguenze negative per i paesi d'origine dei giovani; invita gli Stati membri a esplorare e sviluppare strategie per trattenere i giovani nei paesi e nelle regioni con una forte tendenza all'emigrazione, che assume aspetti diversi quali la fuga dei cervelli, l'utilizzo dei giovani per colmare una carenza di competenze e il lavoro sottopagato, flessibile, non qualificato e spesso stagionale;

50.  invita gli Stati membri a eliminare le situazioni in cui si rilevi una discrepanza nei livelli di reddito tra giovani uomini e donne fondata sulla differenza di sesso;

51.  invita gli Stati membri a garantire diritti per l'occupazione decenti e sicurezza sociale in un'epoca caratterizzata dalla globalizzazione, trovando un equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza;

52.  chiede agli Stati membri di garantire la trasferibilità totale delle prestazioni sociali acquisite al fine di non pregiudicare la protezione sociale dei giovani lavoratori in mobilità;

53.  sottolinea l'importanza di periodi di tirocinio presso aziende e istituzioni nel corso degli studi, con l'obiettivo di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro;

54.  propone la promozione di una cultura imprenditoriale tra i giovani grazie a una migliore comunicazione sul mondo dell'imprenditoria, sostenendo a tale scopo lo sviluppo di strutture e reti europee e incoraggiando i giovani a optare per il lavoro autonomo e a ricorrere agli strumenti del microcredito e della microfinanza; sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente;

55.  sostiene la necessità di rapporti sinergici tra mondo della scuola e realtà produttive e di forme avanzate di integrazione tra università e imprese;

56.  esorta gli Stati membri a sostenere iniziative private per i giovani, comprese quelle condotte per mezzo di programmi nazionali a integrazione dei programmi europei;

57.  richiama l'attenzione sull'esigenza di elaborare politiche intese a conciliare la vita lavorativa con la vita privata ed esorta i giovani a creare una famiglia; rileva altresì l'esigenza di garantire che i giovani dispongano di un reddito sufficiente che consenta loro di prendere decisioni in modo indipendente, compresa la decisione di creare una famiglia;

Salute, benessere e ambiente

58.  sottolinea che l'impatto dei cambiamenti climatici e ambientali e il degrado ambientale hanno conseguenze nefaste sulla vita dei giovani e invita a intraprendere azioni sostenibili in tale settore;

59.  invita gli Stati membri a inserire nei programmi scolastici adeguate forme di sensibilizzazione in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla salute e all'ambiente;

60.  si rammarica profondamente del fatto che il quadro di cooperazione non faccia riferimento alle politiche dei consumatori; ritiene che alcuni problemi sanitari possano essere correlati alla produzione e alla vendita di alimenti nocivi alla salute;

61.  sottolinea l'esigenza di tenere in considerazione la particolare vulnerabilità dei giovani e dei bambini al momento di formulare politiche per i consumatori e per l'ambiente; sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di protezione ai giovani consumatori per mezzo di azioni quali campagne di informazione ed educazione;

62.  sottolinea l'importanza di continuare a combattere l'utilizzo di droghe, i danni dell'alcol e del tabacco e altre forme di dipendenza, tra cui il gioco d'azzardo, in via prioritaria attraverso la prevenzione e il recupero; invita gli Stati membri a sfruttare al massimo il Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga e la strategia dell'UE per sostenere gli Stati membri nella lotta contro i danni dell'alcol e altre forme di dipendenza;

63.  ricorda inoltre che i bambini e i giovani sono esposti a numerose scene di natura violenta sui mezzi di comunicazione di massa; suggerisce che la questione venga ulteriormente studiata e che vengano intraprese tutte le misure necessarie a eliminare l'impatto che tali scene hanno sulla loro salute mentale;

64.  incoraggia ad assistere i giovani nel ricorso alle nuove tecnologie attraverso politiche di educazione ai media e di sensibilizzazione ai pericoli derivanti da un uso non controllato;

65.  sottolinea il ruolo svolto dall'informazione dei giovani sui temi connessi all'educazione sessuale ai fini della protezione della loro salute;

66.  richiama l'attenzione sul numero sempre molto elevato di gravidanze fra le minorenni e invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare e a informare i giovani in merito a tale problematica;

67.  invita gli Stati membri a garantire ai bambini e ai giovani immigrati, a prescindere dallo status giuridico delle loro famiglie, l'accesso all'assistenza medica di base;

68.  sottolinea il ruolo dello sport come un insieme di attività volte a promuovere uno stile di vita sano per i giovani nonché a sostenere il lavoro di squadra, il fair play e la responsabilità, e il ruolo dell'informazione dei giovani per combattere la violenza negli stadi; richiede programmi speciali per i giovani con disabilità;

69.  invita gli Stati membri a tenere conto, nelle loro azioni volte a incoraggiare i giovani a partecipare allo sport, anche degli aspetti connessi alla specificità di genere e altresì a sostenere gli sport meno popolari;

70.  sottolinea l'importanza di promuovere campagne educative per i giovani al fine di combattere il doping a sostegno dello sport pulito;

Partecipazione

71.  sottolinea l'importanza di un dialogo strutturato e di una consultazione permanenti con i giovani; incoraggia vivamente a promuovere la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni giovanili a ogni livello (locale, nazionale e internazionale) alla formulazione delle politiche generali e, in particolare, delle politiche per i giovani e non solo, attraverso il dialogo strutturato permanente;

72.  sottolinea l'importanza di prendere in considerazione il metodo della consultazione dei giovani, al fine di garantire che venga tenuta presente un'ampia gamma di opinioni giovanili; è a favore dello sviluppo di strutture in cui tutti gli attori possano lavorare assieme, influenzare allo stesso modo le politiche e le decisioni nonché fornire i mezzi necessari per creare tali strutture;

73.  esorta gli Stati membri a includere le organizzazioni giovanili nel processo di elaborazione delle politiche, anche a livello locale;

74.  sottolinea l'importanza della partecipazione di un'adeguata rappresentanza dei giovani al dialogo strutturato e raccomanda alla Commissione di consultare i rappresentanti dei consigli nazionali della gioventù circa i temi prioritari per i giovani;

75.  concorda con l'esigenza, spesso ribadita, di riconoscere e sostenere le organizzazioni giovanili e l'importante contributo che esse offrono all'istruzione non formale; invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare gli Stati membri a istituire e a fornire sostegno ai parlamenti e ai consigli della gioventù in ambito locale e ad avviare i corrispondenti programmi;

76.  sottolinea la necessità di un coinvolgimento maggiore e più diversificato dei giovani, al fine di migliorare la rappresentatività; è favorevole al coinvolgimento fin dalla più giovane età; a tale proposito, incoraggia la riflessione sul rafforzamento dei legami tra le scuole, le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e raccomanda vivamente di promuovere un maggiore riconoscimento dell'istruzione non formale;

77.  suggerisce che siano istituiti sistemi di riconoscimento per i giovani che partecipano attivamente alla società, con l'obiettivo finale di stabilire una cultura fondata su diritti e doveri;

78.  sottolinea l'esigenza di un particolare impegno per incoraggiare i giovani che vivono in zone periferiche e rurali, e in quartieri poveri a partecipare attivamente alle attività europee; si rammarica, al riguardo, che il quadro di cooperazione non proponga alcuna azione specifica per migliorare la comunicazione dei programmi dell'UE ai giovani e in particolare a coloro che vivono in zone remote e che non sono organizzati in associazioni politiche, sociali o non governative; chiede alla Commissione un impegno preciso in questo senso;

79.  sottolinea la necessità di intensificare le azioni volte a garantire un corretto scambio reciproco di opinioni e informazioni nell'ambito della cooperazione trilaterale tra la comunità accademica, il mondo imprenditoriale e quello politico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

Creatività e cultura

80.  invita gli Stati membri a favorire l'accesso alle nuove tecnologie in modo da promuovere la creatività e la capacità d'innovazione dei giovani e risvegliare l'interesse per la cultura, le arti e le scienze;

81.  si sorprende dell'assenza nella comunicazione della Commissione di qualsiasi riferimento esplicito alle sfide culturali; aggiunge che queste ultime non potranno limitarsi alla cultura imprenditoriale e all'impiego delle nuove tecnologie;

82.  accoglie con favore la considerazione riservata nella risoluzione del Consiglio al ruolo dell'animazione socioculturale, che è complementare a quello del sistema scolastico e delle famiglie e inoltre contribuisce in modo determinante alla lotta contro le discriminazioni e le disparità, favorendo l'accesso dei giovani alle attività ricreative, alla cultura e allo sport;

83.  sottolinea l'importanza di sostenere la cultura dei giovani e di riconoscerla in fase di assegnazione dei fondi da parte degli Stati membri, in quanto elemento essenziale per lo sviluppo della creatività dei giovani;

84.  accoglie con favore la proposta che figura nella risoluzione del Consiglio di promuovere una formazione specializzata per gli animatori giovanili nei settori della cultura, dei nuovi media e delle competenze interculturali;

85.  suggerisce che nelle politiche, nei programmi e nelle azioni nei settori della cultura e dei mezzi di comunicazione sia presente una prospettiva giovanile;

86.  ritiene che le istituzioni culturali (per esempio musei, biblioteche e teatri) debbano essere incoraggiate a coinvolgere maggiormente i bambini e i giovani;

87.  chiede alla Commissione e al Consiglio di ideare una tessera per i giovani che consenta loro di accedere a prezzi minimi alle istituzioni culturali di tutta l'Unione;

Attività di volontariato

88.  accoglie con favore la decisione del Consiglio di designare il 2011 come Anno europeo del volontariato e le iniziative enunciate nella raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea;

89.  ritiene che il volontariato giovanile andrebbe sostenuto, anche attraverso l'ampliamento del Programma di Volontariato Europeo e aiutando i giovani svantaggiati ad impegnarsi nel volontariato;

90.  ritiene che, in base all'esito della valutazione dell'azione preparatoria Amicus, si dovrebbero prevedere ulteriori azioni analoghe;

91.  ritiene che le attività di volontariato non debbano sostituire opportunità di lavoro professionali e retribuite, ma debbano costituire un valore aggiunto per la società;

92.  chiede, a completamento dello «Youth Pass» europeo già esistente, l'introduzione e il riconoscimento reciproco di un «passaporto europeo del volontariato», che dimostri l'impegno nel volontariato di bambini e giovani e possa essere esibito a un potenziale datore di lavoro quale attestazione delle proprie qualifiche;

Inclusione sociale

93.  accoglie con favore il fatto che il 2010 sia designato quale Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in particolare nel contesto della crisi economica e finanziaria, le cui conseguenze sono sentite particolarmente dai giovani;

94.  ritiene che, alla luce dell'invecchiamento delle società, la parità intergenerazionale costituisca una sfida fondamentale; invita gli Stati membri a tenere in considerazione gli interessi dei giovani e delle generazioni future al momento di formulare le loro politiche, in particolare nei periodi di crisi economica e finanziaria;

95.  sottolinea altresì la necessità di mettere a punto ulteriori programmi di solidarietà rivolti ai gruppi emarginati, come i giovani immigrati e tutti coloro con esigenze particolari (disabili, giovani da reinserire nella società al termine di un periodo di detenzione carceraria, senzatetto, precari ecc.);

96.  riconosce l'esigenza di aumentare la consapevolezza in ordine ai giovani disabili e invita le istituzioni europee a intraprendere azioni per garantire che, in futuro, i giovani con disabilità siano pienamente integrati;

97.  ribadisce la richiesta di garantire la parità di genere fin dalla più giovane età e in ogni settore della vita; accoglie pertanto con particolare favore il fatto che la risoluzione del Consiglio si ponga l'obiettivo di migliorare l'assistenza all'infanzia e di promuovere la condivisione di responsabilità tra i genitori al fine di facilitare la riconciliazione tra la vita privata e professionale sia per i giovani uomini sia per le giovani donne;

98.  sottolinea la necessità di sensibilizzare bambini e giovani in merito all'inaccettabilità di qualsiasi forma di discriminazione in qualsivoglia settore e di intervenire con risolutezza contro ogni tipo di estremismo;

99.  raccomanda che in ogni Stato membro sia attribuita priorità alla necessità di garantire che a nessun minore sia negato l'accesso all'assistenza sociale;

100.  sottolinea l'importanza dell'inclusione digitale in un ambiente digitale; incoraggia gli Stati membri a sviluppare, nel quadro dell'insegnamento formale e non formale, concetti che garantiscano l'accesso all'informazione, all'istruzione e alla cultura e migliorino le competenze mediatiche dei giovani;

I giovani nel mondo

101.  raccomanda che siano destinati aiuti diretti allo sviluppo per misure a favore dei giovani e per combattere il consumo e il traffico di droga nei paesi in via di sviluppo;

102.  è favorevole alla promozione di attività di interesse generale che creino un senso di responsabilità tra i giovani, come il volontariato per il cambiamento climatico, per lo sviluppo o per gli aiuti umanitari; accoglie con favore, a tale proposito, le opportunità offerte dalla creazione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario che consentiranno ai giovani di partecipare alle attività umanitarie dell'UE, e invita gli Stati membri a assicurarsi che i giovani siano pienamente informati della sua esistenza;

103.  incoraggia la Commissione a esplorare ulteriormente la possibilità di migliorare le attività di cooperazione internazionale nel volontariato giovanile;

104.  invita gli Stati membri a sviluppare programmi di scambi e gemellaggi con i paesi terzi e le collettività locali, al fine di promuovere il dialogo interculturale e incoraggiare i giovani ad avviare progetti comuni;

105.  invita a migliorare e a estendere l'applicazione del programma Erasmus Mundus;

o
o   o

106.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) COM(2009)0200.
(2) SEC(2009)0549.
(3) GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.
(4) GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.
(5) 9169/09.
(6) GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.
(7) 15658/09.
(8) GU C 292 del 24.11.2005, pag. 5.
(9) 11517/08.
(10) SOC/349.
(11) DCE/2008/2193.
(12) Testi approvati, P6_TA(2008)0066.


Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ***II
PDF 192kWORD 34k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura per l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD))
P7_TA(2010)0167A7-0146/2010

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17279/3/2009 – C7-0075/2010),

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0636),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

–  visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0146/2010),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio

P7_TC2-COD(2008)0192


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2010/41/UE)

(1) Testi approvati del 6.5.2009, P6_TA(2009)0364.
(2) GU C 228 del 22.9.2009, pag. 107.


Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura ***I
PDF 941kWORD 865k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD))
P7_TA(2010)0168A7-0122/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0048/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 dicembre 2009(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0122/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. ..../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili e che abroga la direttiva del Consiglio 73/44/CEE, la direttiva 96/73/CE e la direttiva 2008/121/CE

P7_TC1-COD(2009)0006


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili(4), la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili(5) e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)(6) sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza sostituire tali atti con uno strumento giuridico unico.

(2)  La legislazione dell'Unione europea relativa alle denominazione e all'etichettatura dei prodotti tessili ha un contenuto estremamente tecnico e comprende disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare la necessità per gli Stati membri di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili contemporaneamente nell'insieme dell'Unione europea, il regolamento risulta essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa.

(3)  Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni divergenti degli Stati membri per quanto riguarda le denominazioni, la composizione e l'etichettatura dei prodotti tessili, è necessario armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate nelle etichette, contrassegni e documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

(4)  È opportuno stabilire regole che consentano ai fabbricanti di chiedere che la denominazione di una nuova fibra tessile sia iscritta nell'elenco delle denominazioni di fibre autorizzate.

(5)  È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti esclusivamente di materiali tessili ma la cui componente tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale gli operatori economici richiamano specificamente l'attenzione.

(6)  La tolleranza per quanto riguarda «▌ fibre estranee», che non sono indicate sulle etichette, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti.

(7)  L'etichettatura di composizione dovrebbe essere obbligatoria al fine di garantire la disponibilità di informazioni corrette per tutti i consumatori dell'Unione europea ad un livello uniforme. Nei casi in cui sia tecnicamente difficile precisare la composizione di un prodotto al momento della sua fabbricazione, le fibre eventualmente conosciute in quel momento possono essere indicate nell'etichetta, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito.

(8)  Al fine di evitare differenze di applicazione tra gli Stati membri, è opportuno determinare con precisione le modalità particolari di etichettatura di alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tenere conto nell'etichettatura e in sede di analisi.

(9)  La messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbe essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio totale o sul rotolo.

(10)  È opportuno subordinare a determinate condizioni l'impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori. Inoltre, al fine di fornire informazioni agli utilizzatori e ai consumatori, è opportuno che le denominazioni delle fibre tessili siano collegate alle loro caratteristiche.

(11)  La sorveglianza del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento negli Stati membri è soggetta alle disposizioni della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(7)e quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti(8).

(12)  È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodi utilizzati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione in fibre di prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa; per questo motivo è opportuno che il presente regolamento stabilisca i metodi di analisi uniformi applicabili alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie che sono sul mercato. Per semplificare il presente regolamento e adattare tali metodi uniformi al progresso tecnico é tuttavia opportuno che i metodi stabiliti nel presente regolamento siano trasformati in norme europee. A tal fine, la Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, i cui metodi sono descritti dal presente regolamento, a un sistema basato su norme europee.

(13)  Nel caso di mischie di fibre per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello di Unione, è opportuno che il laboratorio incaricato del controllo sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie ▌ indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il suo grado di precisione.

(14)  È opportuno che il presente regolamento stabilisca i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra durante la determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili e fornisca due tassi convenzionali diversi per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Dal momento che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che di conseguenza risultati divergenti possono derivare dall'applicazione delle tolleranze durante i controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nell'Unione, è opportuno autorizzare i laboratori incaricati dei controlli ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico.

(15)  È opportuno stabilire regole relative ai prodotti esentati dai requisiti generali di etichettatura posti dal presente regolamento, in particolare i prodotti monouso o i prodotti per i quali è richiesta unicamente un'etichettatura globale.

(16)  È opportuno stabilire una procedura compresi obblighi specifici, che dev'essere osservata dal fabbricante o da ogni persona che agisce a suo nome che intende iscrivere una nuova denominazione di fibra tessile nell'elenco armonizzato delle denominazioni di fibre tessili figurante all'allegato I.

(17)  Onde assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento stando al contempo al passo con il progresso tecnico, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati volti a completare o modificare elementi non essenziali degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento.

(18)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine(9), ha sottolineato che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, che prevedano anche indicazioni dell'origine. Lo scopo di tali indicazioni dovrebbe essere di consentire ai consumatori di essere pienamente informati dell'esatta origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni dell'origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. A tal fine, dovrebbero essere elaborate norme armonizzate sui prodotti tessili. Dette norme dovrebbero assumere la forma di requisiti di etichettatura obbligatoria nel caso dei prodotti importati, mentre, per i prodotti non soggetti all'etichettatura obbligatoria di origine a livello dell'Unione, dovrebbero essere previste delle norme a garanzia che le eventuali dichiarazioni sull'indicazione di origine non siano false o fuorvianti.

(19)  I requisiti di etichettatura di origine posti dal presente regolamento per quanto riguarda il settore specifico dei prodotti tessili non dovrebbero pregiudicare le discussioni in corso su un regime di marchio di origine generalmente applicabile ai prodotti importati dai paesi terzi, da istituire nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione.

(20)  Poiché gli obiettivi dell'azione da intraprendere, vale a dire l'adozione di regole uniformi applicabili all'utilizzazione di denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili, non possono essere realizzate in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzate, meglio, a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)  Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale. È pertanto essenziale indicare sull'etichetta la presenza di materiali di derivazione animale.

(22)  Il presente regolamento si limita a enunciare le norme concernenti l'armonizzazione delle denominazioni di fibre tessili e l'etichettatura della composizione in fibre dei prodotti tessili. Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni e pratiche divergenti tra Stati membri, e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura tessile. A tal fine, occorre che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire in tutta l'Unione un livello elevato di tutela dei consumatori. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili, e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. La relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici e dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose, l'infiammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili, l'utilizzo di simboli non linguistici per identificare le fibre tessili, l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere su richiesta informazioni supplementari in merito alle caratteristiche del prodotto, specialmente via Internet.

(23)  È opportuno abrogare le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'utilizzazione delle denominazioni di fibre tessili, all'etichettatura dei prodotti tessili e alla determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante metodi uniformi di analisi quantitativa, al fine di migliorare la loro libera circolazione nel mercato interno e fornire informazioni accurate ai consumatori.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.  Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili.

Ai fini del presente regolamento, i seguenti prodotti sono assimilati ai prodotti tessili:

   a) i prodotti contenenti almeno l«80% in peso di fibre tessili;
   b) i tessuti le cui parti tessili costituiscano almeno l«80% in peso, per la copertura di mobili, ombrelli e ombrelloni;
   c) le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti, purché tali parti o fodere costituiscano almeno l«80% in peso del prodotto completo;
   d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

2.  Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti tessili:

   a) destinati a essere esportati verso paesi terzi;
   b) introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
   c) importati dai paesi terzi per fare oggetto di un trattamento di perfezionamento attivo;
   d) dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi;
   e) consegnati agli utenti finali come articoli individuali su misura.

Articolo 3

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

   a) per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;
  b) per fibre tessili s'intende:
   i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
   ii) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;
   c) per «larghezza apparente» s'intende la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media;
   d) per «componente tessile» s'intende una parte di un prodotto tessile avente un contenuto di fibre distinto;
   e) per «fibre estranee» s'intende le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta;
   f) per «fodera» s'intende un elemento separato utilizzato nella confezione di tessuti e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile mantenuti in modo non fisso lungo uno più orli;
   g) per «etichettatura» s'intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante apposizione su di esso di un'etichetta o mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;
   h) per «etichettatura globale» s'intende un modo di etichettatura consistente nell'utilizzare un'etichetta unica per più prodotti o parti tessili;
   i) per «prodotti monouso» s'intende i prodotti tessili destinati a essere utilizzati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo.

2.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «mandatario», «importatore», «distributore», «operatori economici», «norma armonizzata», «vigilanza del mercato» e «autorità di vigilanza del mercato» figuranti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 4

Norme generali

1.  I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siamo etichettati o accompagnati da documenti commerciali in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2.  Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, le norme nazionali e dell'Unione relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale rimangono applicabili ai prodotti tessili.

CAPO 2

DENOMINAZIONI DELLE FIBRE TESSILI E REQUISITI CORRISPONDENTI IN MATERIA DI ETICHETTATURA

Articolo 5

Denominazioni delle fibre tessili

1.  Solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I sono utilizzate per indicare la composizione fibrosa dei prodotti tessili.

2.  L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Articolo 6

Richieste di nuove denominazioni di fibre tessili

Qualunque fabbricante o persona che agisce a suo nome può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un allegato tecnico stabilito conformemente all'allegato II.

Articolo 7

Prodotti puri

1.  Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine «100%», «puro» o «tutto».

È vietato utilizzare queste espressioni o espressioni equivalenti per altri prodotti.

2.  Una quantità di ▌ fibre estranee può essere tollerata fino a un massimo del 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata in quando tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulta da un'aggiunta sistematica.

Alle medesime condizioni tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato.

Articolo 8

Prodotti di lana

1.  Un prodotto di lana può essere qualificato con una delle denominazioni di cui all'allegato III a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito, che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, e che non sia stata danneggiata da un trattamento o da un impiego.

2.  In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate nell'allegato III possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

   a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;
   b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25%;
   c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.

L'indicazione della composizione percentuale di tale mischia è obbligatoria.

3.  La tolleranza giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione è limitata allo 0,3% di fibre estranee sul peso totale per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato.

Articolo 9

Prodotti tessili composti da più fibre

1.  Il prodotto tessile reca l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente.

2.  In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, le fibre che rappresentano singolarmente fino al 3% del peso totale del prodotto tessile, o le fibre che rappresentano collettivamente fino al 10% del peso totale, possono essere indicate con l'espressione «altre fibre», seguita dalla loro percentuale in peso, a condizione che non possano essere facilmente dichiarate al momento della fabbricazione.

3.  I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone ‐ trama puro lino».

4.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata».

5.  In deroga al paragrafo 1, le fibre che non rientrano nell'allegato I possono essere indicate con l'espressione «altre fibre», seguita dalla loro percentuale complessiva in peso, a condizione che sia stata presentata domanda per l'inclusione di tali fibre nell'allegato I, in conformità dell'articolo 6.

Articolo 10

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

Le fibre visibili isolabili che sono puramente decorative e non superano il 7% del peso del prodotto finito non devono essere menzionate nelle composizioni di fibre previste agli articoli 7 e 9.

Lo stesso principio si applica alle fibre metalliche e alle altre fibre che sono incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico e che non superano il 2% del peso del prodotto finito.

Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, tali percentuali sono calcolate separatamente per il peso dell'ordito e per quello della trama.

Articolo 11

Materiali di derivazione animale

1.  Il prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale reca un'etichetta indicante che dette parti sono costituite da materiali di derivazione animale. L'etichettatura non è fuorviante ed è presentata in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le informazioni che figurano sull'etichetta.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare i materiali di derivazione animale entro il ...(10) e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano.

3.  La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per specificare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, e per stabilire i metodi analitici da utilizzare ai fini dell'identificazione dei materiali di derivazione animale.

Articolo 12

Etichettatura e marcatura

1.  I prodotti tessili sono etichettati ▌ ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.

L'etichettatura è facilmente accessibile, visibile e solidamente fissata al prodotto tessile. Essa permane leggibile lungo tutto il normale periodo di uso del prodotto. L'etichettatura e il modo in cui è apposta sono tali da ridurre al minimo il disagio al consumatore che indossa il prodotto.

Tuttavia, l'etichettatura può essere sostituita o completata da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti ▌ sono forniti a operatori economici nell'ambito della catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi(11).

Le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicati chiaramente in tali documenti commerciali d'accompagnamento.

Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di un codice meccanografico o qualora esse siano definite secondo norme riconosciute a livello internazionale, purché nel medesimo documento commerciale ne figuri il significato.

2.  Al momento di immettere un prodotto tessile sul mercato, il fabbricante o, se questi non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni che essa contiene.

Al momento della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta appropriata prescritta dal presente regolamento.

Un distributore è considerato produttore ai fini del presente regolamento qualora mette un prodotto a disposizione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, vi apponga l'etichetta o modifichi il contenuto di quest'ultima.

Gli operatori economici indicati nel primo e secondo comma garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non può essere confusa con le denominazioni e le descrizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 13

Impiego delle denominazioni e dei qualificativi

1.  All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le denominazioni e la composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi e sulle etichette con modalità che le rendano facilmente accessibili, visibili e leggibili, con dimensioni di lettere/numeri, stile e caratteri tipografici uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nei casi in cui questo sia effettuato per via elettronica.

2.  I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

Tuttavia, nel caso in cui un marchio di fabbrica o una ragione sociale comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione contenuta nell'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, tale marchio o ragione sociale devono essere indicati immediatamente prima o dopo le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

La altre informazioni devono essere sempre nettamente separate.

3.  ▌ L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti tessili sono messi a disposizione. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo capoverso si applica all'etichettatura globale prevista all'articolo 16, paragrafo 3. Laddove tali prodotti sono venduti individualmente all'utilizzatore finale, esse possono essere etichettati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione purché riportino anche un'etichettatura globale. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili.

La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per stabilire nel dettaglio le condizioni relative all'utilizzo dei simboli di cui al presente paragrafo.

Articolo 14

Prodotti tessili composti da più parti

1.  Il prodotto tessile composto da due o più parti è munito di un'etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti.

Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

2.  Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Articolo 15

Disposizioni speciali

La composizione fibrosa dei prodotti di cui all'allegato IV è indicata conformemente alle norme di etichettatura ivi enunciate.

Articolo 16

Deroghe

1.  In deroga agli articoli 12, 13 e 14, si applicano le norme stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

In ogni caso, i prodotti previsti ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che il consumatore finale possa effettivamente prendere conoscenza della loro composizione.

2.  Non è richiesta l'indicazione tessile delle denominazioni o della composizione fibrosa sulle etichette o sulle marcature dei prodotti tessili elencati nell'allegato V.

Tuttavia, se una marca o una ragione sociale contengono, sia a titolo principale, sia a titolo di aggettivo o di radice, una delle denominazioni di cui all'allegato I o possono prestarsi a confusione con essa, si applicano gli articoli 12, 13 e 14.

3.  Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione, possono essere messi a disposizioni sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale.

4.  L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo messi a disposizione sul mercato.

CAPO 3

VIGILANZA DEL MERCATO

Articolo 17

Disposizioni in materia di vigilanza del mercato

1.  Le autorità ▌ di vigilanza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione di tali prodotti conformemente al presente regolamento.

2.  Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati conformemente alle norme armonizzate o ai metodi ▌ definiti nell'allegato VIII.

A tal fine, le percentuali di fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato IX, previa eliminazione degli elementi indicati nell'allegato VII.

Nel determinare la composizione delle fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione.

3.  Il laboratorio accreditato e autorizzato dalle autorità dello Stato membro per il controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano dell'Unione determina la composizione in fibre di dette mischie ▌ indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti, il metodo utilizzato e il grado di precisione di detto metodo ▌ .

Articolo 18

Tolleranze

1.  Al fine di stabilire la composizione dei prodotti tessili destinati al consumatore finale, si applicano le tolleranze di cui al paragrafi 2, 3 e 4.

2.  La presenza di fibre estranee nella composizione che dev'essere fornita conformemente all'articolo 9 non dev'essere indicata se la percentuale di tali fibre non raggiunge i tassi seguenti:

   a) 2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica;
   b) alle medesime condizioni, 5% del peso totale nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato.

La lettera b) del presente paragrafo si applica fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 3.

3.  È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate in conformità con l'articolo 9 e quelle risultanti dall'analisi effettuata conformemente all'articolo 17. Tale tolleranza si applica anche:

   a) alle fibre che sono elencate senza indicazione della percentuale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2;
   b) alla percentuale di lana di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al presente paragrafo è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2.

Il cumulo delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 del primo comma è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.

4.  Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori, al momento del controllo della conformità dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.

Il fabbricante presenta una domanda indicante ragioni sufficienti e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione.

CAPO 4

INDICAZIONE D'ORIGINE DEI PRODOTTI TESSILI

Articolo 19

Indicazione d'origine dei prodotti tessili importati da paesi terzi

1.  Ai fini del presente articolo, i termini «origine» e «originario» fanno riferimento all'origine non preferenziale in conformità degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato)(12).

2.  L'importazione o l'immissione sul mercato di prodotti tessili importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari dalla Turchia e dalle parti contraenti dell'accordo SEE, sono soggette all'etichettatura d'origine secondo le condizioni di cui al presente articolo.

3.  Il paese di origine dei prodotti tessili è indicato sull'etichetta ad essi apposta. Nel caso in cui i prodotti siano imballati, l'indicazione è riportata separatamente sulla confezione. L'indicazione del paese di origine non può essere sostituita da un'indicazione corrispondente che figuri nei documenti commerciali d'accompagnamento.

4.  La Commissione può adottare atti delegati conformemente agli articoli 24, 25 e 26, per determinare i casi in cui l'indicazione di origine sulla confezione è accettata in sostituzione dell'etichettatura sui prodotti stessi. Ciò può avvenire, in particolare, quando di norma i prodotti raggiungono il consumatore o l'utente finale nella normale confezione.

5.  L'indicazione «made-in» seguita dal nome del paese di origine indica l'origine dei prodotti tessili. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti saranno messi a disposizione sul mercato.

6.  L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.

7.  I prodotti tessili recano l'etichettatura richiesta al momento dell'importazione. Detta etichettatura non può essere rimossa o manomessa prima della vendita dei prodotti al consumatore o all'utente finale.

Articolo 20

Indicazione d'origine di altri prodotti tessili

1.  Qualora sull'etichetta sia riportata l'origine di prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 19, l'indicazione di origine è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo.

2.  Il prodotto è considerato originario del paese in cui è stato sottoposto ad almeno due delle seguenti fasi di fabbricazione:

   filatura;
   tessitura;
   finissaggio;
   confezionamento.

3.  Il prodotto tessile può essere descritto sull'etichettatura come interamente originario di un paese soltanto se è stato sottoposto a tutte le fasi di fabbricazione di cui al paragrafo 2 in detto paese.

4.  L'indicazione «made-in» seguita dal nome del paese di origine indica l'origine del prodotto. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui il prodotto sarà messo a disposizione sul mercato.

5.  L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto.

Articolo 21

Atti delegati

La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 24, 25 e 26, al fine di:

   fissare dettagliatamente la forma e le modalità dell'etichettatura di origine;
   stilare un elenco di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che esprimano chiaramente che i prodotti sono originari del paese indicato nell'etichettatura;
   determinare i casi in cui le abbreviazioni di uso comune indicano senza possibilità di errore il paese di origine e possono essere utilizzate ai fini del presente regolamento;
   determinare i casi in cui l'etichettatura dei prodotti non è possibile o non è necessaria per motivi tecnici o economici;
   stabilire altre norme che possono essere richieste nel caso di prodotti che non sono conformi al presente regolamento.

Articolo 22

Disposizioni comuni

1.  I prodotti tessili di cui all'articolo 19 sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:

   non recano un'etichettatura di origine;
   l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti;
   l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

2.  I prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 19 sono ritenuti non conformi al presente regolamento se:

   l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti;
   l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

3.  La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 24, 25 e 26, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità al presente regolamento.

4.  Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro...(13) e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

5.  In caso di prodotti non conformi al presente regolamento, gli Stati membri adottano le ulteriori misure necessarie per richiedere al proprietario dei prodotti, o a qualsiasi altra persona che ne è responsabile, di etichettarli in conformità del presente regolamento e a carico personale.

6.  Qualora necessario ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiarsi i dati ricevuti in fase di vigilanza della conformità al presente regolamento, ivi comprese le autorità o le altre persone o organizzazioni a cui gli Stati membri hanno conferito i poteri di cui all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell«11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno(14).

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Adeguamento al progresso tecnico

▌ Le modifiche degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 24, secondo le condizioni di cui agli articoli 25 e 26.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 11, 13, 19, 21, 22 e 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...(15). La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima che giunga a scadenza il periodo di cinque anni. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che proroga la durata della delega.

2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 25

Revoca della delega

La delega di poteri di cui agli articoli 11, 13, 19, 21, 22 e 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Articolo 26

Obiezioni agli atti delegati

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

2.  Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato ovvero se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non sollevare obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

Articolo 27

Relazioni

Entro ...(16) la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre tessili e presenta, ove ciò sia giustificato, una proposta legislativa.

Articolo 28

Riesame

1.  Entro il …(17)* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili. La relazione si basa su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione verte in particolare sulle questioni seguenti:

   un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;
   un sistema uniforme su scala UE per l'etichettatura delle taglie dei prodotti d'abbigliamento e calzaturieri;
   le indicazioni relative a eventuali sostanze potenzialmente allergeniche o pericolose utilizzate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti tessili;
   l'etichettatura ecologica relativa alla prestazione ambientale e alla produzione sostenibile dei prodotti tessili;
   l'etichettatura sociale per informare i consumatori in merito alle condizioni sociali nelle quali un prodotto tessile è stato fabbricato;
   le etichette di avvertenza relative al grado di infiammabilità dei prodotti tessili, in particolare dei capi d'abbigliamento ad alto rischio di infiammabilità;
   l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza (RFID);
   l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta, che possa essere utilizzato per ottenere informazioni supplementari su richiesta in merito al prodotto, ad esempio via Internet;
   l'uso di simboli non linguistici per identificare le fibre usate per la fabbricazione di un prodotto tessile, che consentano al consumatore di capirne facilmente la composizione e, in particolare, la presenza di fibre naturali o sintetiche.

2.  Entro il …(18) la Commissione effettua uno studio per valutare se le sostanze impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione di prodotti tessili possano rappresentare un pericolo per la salute umana. Detto studio valuta in particolare se vi sia un nesso causale tra reazioni allergiche e fibre sintetiche, coloranti, biocidi, conservanti o nanoparticelle utilizzati in prodotti tessili. Lo studio si basa su prove scientifiche e tiene conto dei risultati delle attività di vigilanza del mercato. Sulla base di tale studio la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative al fine di vietare o limitare l'impiego di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti tessili, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea.

Articolo 29

Disposizioni transitorie

I prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva 2008/121/CE che sono stati immessi sul mercato prima di ...(19) possono continuare a essere immessi sul mercato fino al …(20)*.

Articolo 30

Abrogazione

Le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate a decorrere da ...(21)**.

I riferimenti fatti alle direttive abrogate s'intendono come fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato X.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeoPer il Consiglio

Il presidenteIl presidente

ALLEGATO I

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Tabella 1

Numero

Denominazione

Descrizione delle fibre

1

lana

fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) o una mischia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al punto 2

2

alpaca, lama, cammello, kashmir,mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo»

peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra

3

pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo …)

peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2

4

seta

fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni

5

cotone

fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium)

6

kapok

fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra)

7

lino

fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum)

8

canapa

fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa)

9

iuta

fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dal libro dell'Hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinutata

10

abaca

fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis

11

alfa

fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima

12

cocco

fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera

13

ginestra

fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum

14

ramiè

fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima

15

sisal

fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana

16

Sunn

fibra proveniente dal libro della Crotalaria juncea

17

Henequen

fibra proveniente dal libro dell'Agave Fourcroydes

18

Maguey

fibra proveniente dal libro dell'Agave Cantala

Tabella 2

19

acetato

fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato

20

alginica

fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico

21

cupro (cuprammonium rayon)

fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale

22

modal

fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono:

BC (centi-newton) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (centi-newton) ≥ 0,5 √T

dove T è la massa lineica media espressa in decitex

23

proteica

fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici

24

triacetato

fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato

25

viscosa

fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua

26

acrilica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l«85% in massa del motivo acrilonitrilico

27

clorofibra

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato

28

fluorofibra

fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati.

29

modacrilica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell«85% in massa del motivo acrilonitrilico

30

Poliammide o nylon

fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l«85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici

31

Aramide

fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l«85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici

32

Poli-immide

fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti

33

lyocell

fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati

34

Polilattide

fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l«85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135°C

35

poliestere

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l«85% in massa di un estere al diolo ed acido tereftalico

36

polietilenica

fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti

37

polipropilenica

fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni

38

poliureica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)

39

poliuretanica

fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico

40

vinilal

fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile

41

trivinilica

fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale

42

gomma

fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

43

elastan

fibra elastomerica costituita da almeno l«85% in massa di poliuretano segmentato che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

44

vetro tessile

fibra costituita da vetro

45

denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre tessili sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»

fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

46

elastomultiestere

fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l«85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l»85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione

47

Elastolefin

fibra composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione

48

Melamina

fibra composta di almeno l«85% (massa) di macromolecole reticolate di derivati della melamina

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI CUI DEVE CONFORMARSI IL FASCICOLO TECNICO PER LA RICHIESTA DI UNA NUOVA DENOMINAZIONE DI FIBRA TESSILE

(articolo 6)

Un fascicolo tecnico destinato a proporre una nuova denominazione di fibra tessile per la sua iscrizione nell'allegato I, come indicato all'articolo 6, contiene almeno le seguenti informazioni:

   Denominazione proposta della fibra;

La denominazione proposta dev'essere collegata alla composizione chimica e deve fornire informazioni, se del caso, sulle caratteristiche della fibra. La denominazione proposta dev'essere libera di diritti e non dev'essere collegata al fabbricante.

   Definizione proposta della fibra;

Le caratteristiche menzionate nella definizione della nuova fibra, come ad esempio l'elasticità, devono essere verificabili mediante metodi di prova che devono figurare nel fascicolo tecnico insieme ai risultati sperimentali delle analisi.

   Identificazione della fibra: formula chimica, differenze rispetto alle fibre esistenti ed eventualmente dati particolareggiati, come il punto di fusione, la densità, l'indice di rifrazione, il comportamento alla combustione e lo spettro FTIR;
   Tassi convenzionali proposti;
   Metodi d'identificazione e di quantificazione sufficientemente sviluppati, compresi i dati sperimentali;

Il richiedente deve valutare la possibilità di utilizzare i metodi di cui all'allegato VIII del presente regolamento per l'analisi delle più probabili mischie commerciali della nuova fibra con altre fibre e proporre almeno uno di questi metodi. Per i metodi per i quali la fibra può essere considerata come componente insolubile, il richiedente deve valutare i fattori di correzione di massa della nuova fibra. Tutti i dati sperimentali devono accompagnare la domanda.

Se i metodi elencati nel presente regolamento non sono adeguati, il richiedente deve fornire un'adeguata argomentazione e proporre un nuovo metodo.

La domanda deve contenere tutti i dati sperimentali dei metodi proposti. I dati sulla precisione, l'affidabilità e la ripetibilità dei metodi devono accompagnare il fascicolo.

   Risultati di test condotti per valutare possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra sulla salute umana, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione europea;
   Informazioni supplementari a sostegno della domanda: processo di produzione, interesse per i consumatori;
   Il fabbricante o il suo rappresentante forniscono campioni rappresentativi della nuova fibra pura e delle mischie di fibre pertinenti per realizzare la validazione dei metodi d'identificazione e di quantificazione proposti su richiesta della Commissione.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

–bulgaro: «необработена вълна»,

–spagnolo: «lana virgen» o «lana de esquilado»,

–ceco: «střižní vlna»,

–danese: «ren, ny uld»,

–tedesco: «Schurwolle»,

–estone: «uus vill»,

–irlandese: «olann lomra»,

–greco: «παρθένο μαλλί»,

–inglese: «fleece wool» o «virgin wool»,

–francese: «laine vierge» o «laine de tonte»,

–italiano: «lana vergine» o «lana di tosa»,

–lettone: «pirmlietojuma vilna» o «cirptā vilna»,

–lituano: «natūralioji vilna»,

–ungherese: «élőgyapjú»,

–maltese: «suf verġni»,

–olandese: «scheerwol»,

–polacco: «żywa wełna»,

–portoghese: «lã virgem»,

–rumeno: «lână virgină»,

–slovacco: «strižná vlna»,

–sloveno: «runska volna»,

–finlandese: «uusi villa»,

–svedese: «ren ull».

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DI TALUNI PRODOTTI

(articolo 15)

Prodotti

Disposizioni in materia di etichettatura:

1. I seguenti articoli di corsetteria:

La composizione in fibre è indicata sull'etichetta dichiarando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:

a) Reggiseni

tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore

b) Guaine

parti anteriori, posteriori e laterali

c) Guaine intere

tessuto esterno ed interno delle coppe, parti anteriori, posteriori e laterali

2. Altri articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al punto precedente

La composizione in fibre è data indicando la composizione globale del prodotto oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti dei prodotti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.

3. Tutti i prodotti di corsetteria

L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta.

4. Prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione

Per i prodotti tessili sottoposti al procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente.

5. Prodotti tessili ricamati

La composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; tale etichettatura è obbligatoria solo per le parti ricamate che comprendono almeno il 10% della superficie del prodotto.

6. Fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, messi a disposizione sul mercato, in quanto tali, per i consumatori

La composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento. Tali parti devono essere designate singolarmente.

7. Prodotti tessili di velluto e di felpa o simili

La composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti, che devono essere designate singolarmente.

8. Rivestimenti per pavimenti e tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse

La composizione può essere data per il solo strato di usura, che dev'essere designato singolarmente.

ALLEGATO V

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

(Articolo 16, paragrafo 2)

1.  Fermamaniche di camicie

2.  Cinturini in materia tessile per orologio

3.  Etichette e contrassegni

4.  Manopole di materia tessile imbottite

5.  Copricaffettiere

6.  Copriteiere

7.  Maniche di protezione

8.  Manicotti non di felpa

9.  Fiori artificiali

10.  Puntaspilli

11.  Tele dipinte

12.  Prodotti tessili per rinforzi e supporti

13.  Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali

14.  Ghette

15.  Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali

16.  Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria

17.  Articoli di materia tessile da viaggio

18.  Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi.

19.  Chiusure lampo

20.  Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile

21.  Copertine di materia tessile per libri

22.  Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti

23.  Centrini composti da vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2

24.  Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno

25.  Copriuova

26.  Astucci per il trucco

27.  Borse in tessuto per tabacco

28.  Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini

29.  Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti

30.  «Nécessaires» da toletta

31.  «Nécessaires» per calzature

32.  Articoli funerari

33.  Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.

34.  Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale

35.  Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:

   a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
   b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli

36.  Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)

37.  Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche

38.  Velatura

39.  Articoli tessili per animali

40.  Bandiere, stendardi e gagliardetti

ALLEGATO VI

PRODOTTI PER CUI È OBBLIGATORIA SOLTANTO UN'ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALE

(Articolo 16, paragrafo 3)

1.  Canovacci

2.  Strofinacci per pulizia

3.  Bordure e guarnizioni

4.  Passamaneria

5.  Cinture

6.  Bretelle

7.  Reggicalze e giarrettiere

8.  Stringhe

9.  Nastri

10.  Elastici

11.  Imballaggi nuovi e venduti come tali

12.  Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diversi da quelli di cui al numero 35 dell'allegato V(22)

13.  Centrini

14.  Fazzoletti da naso e da taschino

15.  Retine per capelli

16.  Cravatte e nodi a farfalla per bambini

17.  Bavaglini; guanti e pannolini per bagno

18.  Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 grammo

19.  Cinghie per tendaggi e veneziane

ALLEGATO VII

ELEMENTI DI CUI NON SI TIENE CONTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI FIBRE

(Articolo 17)

Prodotti

Elementi esclusi

a) Tutti i prodotti tessili

i) Parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperti di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto.

ii) Materie grasse, leganti, cariche, appretti, prodotti di impregnazione, prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili

b) Rivestimenti per pavimenti e per i tappeti

Tutti gli elementi che non costituiscono lo strato di usura

c) Tessuti destinati al rivestimento di mobili

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte dello strato di usura

d) Tendaggi

Orditi e trame di legamento e d'imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa

e) Calzini

Fili elastici utilizzati alla caviglia e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

f) Collant

Fili elastici utilizzati alla cintura e fili d'ispessimento e rinforzo della punta e del tallone

g) Prodotti tessili diversi da quelli di punti da b) a f)

Supporti, ispessimenti e rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, le fodere.

Ai fini della presente disposizione:

i)non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini;

ii)s'intendono per «ispessimenti e rinforzi» i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore

ALLEGATO VIII

METODI PER L'ANALISI QUANTITATIVA DELLE MISCHIE DI FIBRE TESSILI BINARIE E TERNARIE

CAPO 1

I.  Preparazione dei campioni ridotti e delle provette per determinare la composizione fibrosa dei prodotti tessili

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente allegato fornisce indicazioni generali sulla preparazione di campioni ridotti di dimensione adatta (cioè non superiori a 100 g) per il trattamento preliminare ai fini delle analisi quantitative a partire da campioni globali di laboratorio e sulla selezione delle provette a partire da campioni ridotti che abbiano subito un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose(23).

2.  DEFINIZIONI

2.1.  Partita - È la quantità di materiale che viene valutata in base ad una serie di risultati di prove. Essa può includere, ad esempio, tutto il materiale che corrisponde ad una stessa fornitura di tessuto; tutto il tessuto ottenuto da un determinato subbio; una spedizione di filati, una balla o un gruppo di balle di fibre gregge.

2.2.  Campione globale per laboratorio - È la frazione della partita che è stata prelevata in modo da essere rappresentativa dell'insieme e che è inviata al laboratorio. La grandezza e la natura del campione globale per laboratorio saranno fissate in modo da riflettere adeguatamente la variabilità della composizione della partita e da facilitare le manipolazioni di laboratorio(24).

2.3.  Campione ridotto - È la parte di campione globale per laboratorio sottoposta ad un trattamento preliminare per eliminare le materie non fibrose e dalla quale vengono successivamente prelevate delle provette per l'analisi. La grandezza e la natura del campione ridotto saranno sufficienti per rispecchiare adeguatamente la varietà di composizione del campione globale per laboratorio(25).

2.4.  Provetta - È la parte di materiale prelevata da un campione ridotto necessaria per ottenere un singolo risultato analitico.

3.  PRINCIPIO

Il campione ridotto viene scelto in modo da essere rappresentativo del campione globale per laboratorio.

Le provette vengono prelevate su un campione ridotto in modo che siano rappresentative di quest'ultimo.

4.  CAMPIONATURA DELLE FIBRE SCIOLTE

4.1.  Fibre non orientate - Costituire un campione ridotto prelevando dei ciuffi a caso dal campione globale per laboratorio. Prelevare tutto il campione ridotto, mischiarlo in modo adeguato con l'aiuto di una carda per laboratorio(26). Sottoporre il velo o la mischia, nonché le fibre aderenti e quelle che fuoriescono dall'apparecchio, al trattamento preliminare. Prelevare in seguito, in proporzione della massa, le provette dal velo o dalla mischia, dalle fibre aderenti e da quelle che fuoriescono dall'apparecchio.

Se la forma del velo di carda non ha subito modifiche a seguito del trattamento preliminare, prelevare le provette nel modo descritto al punto 4.2. Se il velo è stato scomposto durante il pretrattamento, scegliere le provette prelevando dal campione sottoposto a tale trattamento almeno 16 piccoli ciuffi di dimensioni adatte, più o meno uguali, e quindi riunirli.

4.2.  Fibre orientate (veli, nastri, stoppini) - Tagliare nelle parti scelte a caso del campione globale per laboratorio almeno dieci sezioni trasversali di un grammo circa ciascuna. Sottoporre il campione ridotto così ottenuto all'operazione del pretrattamento. Riunire in seguito le sezioni ponendole una accanto all'altra e formare la provetta tagliando trasversalmente in modo da prelevare una parte di ciascuna delle 10 lunghezze.

5.  CAMPIONATURA DEI FILATI

5.1.  Filati in bobine o in matasse - Utilizzare tutte le bobine del campione globale per laboratorio.

Prelevare da ciascuna bobina delle lunghezze continue, uguali ed adeguate, o avvolgendo delle matassine dello stesso numero di giri su un aspo(27), o con qualsiasi altro mezzo. Riunire le lunghezze una accanto all'altra sotto forma di una matassina unica o di una mazzetta ed assicurarsi che delle lunghezze uguali di ciascuna bobina costituiscano la matassina o la mazzetta.

Sottoporre al trattamento preliminare il campione ridotto, ottenuto in questo modo.

Prelevare le provette dal campione ridotto sottoposto a trattamento preliminare tagliando un fascio di fili di uguale lunghezza dalla matassina o dalla mazzetta e curando di non omettere nessuno dei fili che vi sono contenuti.

Se t è il «tex» del filo e n il numero di bobine del campione globale per laboratorio, si dovrà prelevare da ciascuna bobina una lunghezza di filo di 106/nt cm per ottenere un campione ridotto di 10 g.

Se il valore nt è elevato, vale a dire superiore a 2 000, si può preparare una matassina più grossa e tagliarla trasversalmente in due punti in modo da ottenere una mazzetta di massa adeguata. Le estremità di un campione che si presenta sotto forma di una mazzetta verranno legate in modo adeguato prima di effettuare il trattamento preliminare e le provette verranno prelevate a una distanza sufficiente da un nodo.

5.2.  Fili su subbio - Prelevare un campione ridotto tagliando all'estremità del subbio un fascio di almeno 20 cm di lunghezza che comprenda tutti i fili, ad eccezione dei fili di cimosa che vengono esclusi. Legare il fascio di fili ad una delle estremità. Se il campione è troppo grosso per effettuare un trattamento preliminare globale, dividerlo in due o più parti, ciascuna delle quali verrà legata per il trattamento preliminare; le parti verranno riunite dopo essere state sottoposte separatamente a tale pretrattamento. Prelevare una provetta di lunghezza adatta dal campione ridotto, tagliando sufficientemente lontano dal nodo e non tralasciando alcuno dei fili del subbio. Per i subbi che comprendono N fili di t «tex», la lunghezza di una provetta della massa di 1 g è di 105/Nt cm.

6.  CAMPIONATURA DEL TESSUTO

6.1.  Campione globale per laboratorio costituito da un taglio unico rappresentativo del tessuto.

Ritagliare dal campione una striscia diagonale che va da un angolo all'altro e togliere le cimose. Tale striscia rappresenta il campione ridotto. Per ottenere un campione ridotto di x grammi, la superficie della striscia sarà di x104/G cm2.

essendo G la massa del tessuto in g/m2.

Dopo averla sottoposta al trattamento preliminare, tagliare la striscia trasversalmente in quattro parti uguali e sovrapporle. Prelevare le provette da una parte qualsiasi del materiale così preparato, tagliando trasversalmente tutti gli strati in modo che ogni provetta contenga una lunghezza uguale di ciascuno di essi.

Se il tessuto presenta un disegno operato, la larghezza del campione ridotto, misurata parallelamente alla direzione dell'ordito non deve essere inferiore a un rapporto di ordito del disegno. Se, essendo soddisfatta questa condizione, il campione ridotto è troppo grande per venire facilmente trattato preliminarmente per intero, esso deve essere tagliato in parti uguali che verranno sottoposte separatamente al trattamento preliminare, dopo di che tali parti verranno sovrapposte prima di prelevare le provette, curando però che le parti corrispondenti del disegno non coincidano.

6.2.  Campione globale per laboratorio formato da più tagli

Si analizza ciascun taglio come indicato al paragrafo 6.1, poi si indica separatamente ciascun risultato.

7.  CAMPIONATURA DEGLI ARTICOLI FINITI E CONFEZIONATI

Il campione globale per laboratorio è costituito normalmente da un articolo intero finito e confezionato o da una parte rappresentativa dell'articolo.

Determinare eventualmente le percentuali delle varie parti che non hanno la stessa composizione fibrosa, allo scopo di verificare la conformità con l'articolo 14.

Prelevare un campione ridotto rappresentativo della parte dell'articolo finito e confezionato la cui composizione deve essere indicata sull'etichetta. Se l'articolo confezionato è munito di più etichette, prelevare dei campioni ridotti rappresentativi di ciascuna parte corrispondente a una determinata etichetta.

Se l'articolo di cui si deve determinare la composizione non è omogeneo, può essere necessario prelevare dei campioni ridotti di ciascuna delle parti dell'articolo e determinare le proporzioni relative delle diverse parti rispetto all'insieme dell'articolo previsto.

Il calcolo delle percentuali verrà effettuato tenendo conto delle proporzioni relative delle parti campionate.

Sottoporre i campioni ridotti al trattamento preliminare.

Prelevare in seguito delle provette rappresentative dei campioni ridotti sottoposti al trattamento preliminare.

II.  Introduzione ai metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili

I metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili si basano su due procedimenti principali, quello della separazione manuale e quello chimico.

Il procedimento di separazione manuale deve essere impiegato ogni qualvolta è possibile, perché dà generalmente risultati più precisi di quello chimico. Esso è applicabile a tutti quei prodotti tessili in cui le fibre costituenti non sono in mischia intima, come per esempio nel caso di filati ritorti a più capi, ciascuno dei quali è costituito da un solo tipo di fibra, o di tessuti in cui il filato di ordito è costituito da un tipo di fibra diverso da quello filato di trama, o di tessuti a maglia demagliabile composti di filati di costruzione diversa.

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Dopo aver eliminato uno dei componenti si pesa il residuo insolubile: la proporzione del componente solubile si calcola partendo dalla perdita di massa. Nella prima parte del presente allegato sono raccolte le informazioni comuni all'analisi effettuata con questo procedimento, valida per le mischie di fibre considerate nel presente allegato, qualunque ne sia la composizione. Questo documento dovrà pertanto essere utilizzato assieme a quelli che descrivono particolareggiatamente i procedimenti applicabili a mischie di fibre particolari. È possibile che alcune analisi chimiche si basino su un principio diverso da quello della solubilità selettiva. In tal caso si possono trovare completi dettagli nella parte corrispondente del metodo applicabile.

Le mischie di fibre utilizzate nella fabbricazione dei prodotti tessili e, in proporzione minore, quelle che si trovano nei prodotti finiti, contengono talvolta delle materie non fibrose, come grassi, cere o prodotti ausiliari e prodotti solubili in acqua che possono essere di origine naturale o essere stati aggiunti per facilitare il processo di fabbricazione. Le materie non fibrose debbono essere eliminate prima dell'analisi. A tale scopo è stato descritto anche un metodo di trattamento preliminare che consente di eliminare nella maggior parte dei casi gli oli, i grassi, le cere e i prodotti solubili in acqua.

I tessili possono ancora contenere resine o altre materie aggiunte allo scopo di conferire loro proprietà speciali. Tali materie, compresi in alcuni casi eccezionali i coloranti, possono modificare l'azione del reattivo sul componente solubile ed essere parzialmente o totalmente eliminate dai reattivi stessi. Le materie aggiunte possono pertanto dar luogo ad errori e debbono essere eliminate prima dell'analisi del campione. Quando questa eliminazione non sia possibile, non sono applicabili i metodi di analisi chimica quantitativa descritti nel presente allegato.

Il colorante presente nelle fibre tinte è considerato parte integrante della fibra e non viene eliminato.

Tali analisi vengono effettuate sulla base della massa secca, per cui viene fornito anche un metodo per la sua determinazione.

Il risultato è espresso applicando alla massa di ciascuna fibra allo stato secco i tassi convenzionali elencati nell'allegato IX del presente regolamento.

Le fibre presenti nella mista devono essere identificate prima di effettuare le analisi. In alcuni metodi chimici il componente o i componenti insolubili di una mischia possono essere solubilizzati parzialmente dal reattivo utilizzato per sciogliere il componente o i componenti solubili.

Ogniqualvolta è stato possibile, si sono scelti reattivi che hanno effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Quando si sa che all'analisi risulta una perdita di massa è necessario correggerne il risultato; a tal fine sono forniti i fattori di correzione. Tali fattori sono stati determinati in diversi laboratori trattando, nel reattivo appropriato specificato nei metodi d'analisi, le fibre depurate con il trattamento preliminare.

Tali fattori di correzione si applicano soltanto a fibre normali; altri fattori di correzione possono rendersi necessari qualora le fibre siano state alterate prima o durante il trattamento. I metodi chimici illustrati si applicano a singole determinazioni.

Sia per il procedimento di separazione manuale che per quello chimico sarà necessario effettuare almeno due determinazioni su provette separate.

In casi dubbi, salvo impossibilità tecnica, si dovrà effettuare un'altra analisi impiegando un metodo che permetta la dissoluzione della fibra costituente il residuo ottenuto operando con il primo metodo.

CAPO 2

Metodi di analisi quantitativa di talune mischie binarie di fibre

I.  Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie di fibre tessili.

I.1.  Portata e ambito di applicazione

Nell'ambito di applicazione di ogni metodo è indicato per quali fibre il metodo è applicabile.

I.2.  Principio

Dopo aver identificato i diversi componenti di una mischia, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi uno dei due componenti, in generale mediante solubilizzazione selettiva(28). Si pesa il residuo insolubile e si calcola la proporzione del componente solubile partendo dalla perdita di massa. Salvo difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere la fibra che si trova in maggiori proporzioni, onde ottenere come residuo la fibra che si trova in minori proporzioni.

I.3.  Materiali e attrezzature

I.3.1.  Apparecchiatura

I.3.1.1.  Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2.  Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

I.3.1.5.  Bilancia analitica, sensibile a 0,0002 grammi.

I.3.1.6.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2.  Reattivi

I.3.2.1.  Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

I.3.2.2.  Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo. Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.3.2.3.  Acqua distillata o deionizzata.

I.3.2.4.  Acetone.

I.3.2.5.  Acido ortofosforico.

I.3.2.6.  Urea.

I.3.2.7.  Bicarbonato di sodio.

Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.4.  Atmosfera di condizionamento e di analisi

Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5.  Campione ridotto

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

I.6.  Trattamento preliminare del campione ridotto(29)

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 17 del presente regolamento), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per un'ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per un'ora in acqua a 65 ± 5°C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1:100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

Nel caso di mischie di fibre contenenti elastolefin e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Estrarre la provetta per 10 minuti a 80°C con una soluzione contenente 25 g/l di 50% di acido ortofosforico e 50 g/l di urea; rapporto di bagno 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1% e infine lavarlo con cura in acqua.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua sopra descritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque dei pretrattamenti supplementari, a meno che il campione non contenga degli appretti non solubili in etere di petrolio e in acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

I.7.  Procedimento d'analisi

I.7.1.  Istruzioni generali

I.7.1.1.  Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a 105 ± 3°C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essicazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05%.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2.  Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

I.7.1.3.  Pesatura

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2.  Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo dell'Unione europea, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

I.8.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa del componente insolubile come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. La percentuale del componente solubile si ottiene per differenza. Si calcolano i risultati sulla base delle masse delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati i tassi di ripresa e i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi. Tale calcolo viene effettuato applicando la formula descritta al punto I.8.2.

I.8.1.  Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile secco e depurato non tenendo conto della perdita di massa subita dalle fibre per effetto del trattamento preliminare

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000001.jpg

dove

P1%è la percentuale del componente insolubile secco e depurato,

mè la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare,

rè la massa del residuo secco,

dè il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del componente insolubile nel reattivo durante l'analisi. Gli opportuni valori di «d» sono indicati nelle parti corrispondenti del testo di ciascun metodo.

Questi valori di «d» sono naturalmente i valori normali applicabili alle fibre non alterate chimicamente.

I.8.2.  Calcolo della percentuale della massa del componente insolubile dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare,

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000002.jpg

dove

P1A% è la percentuale del componente insolubile tenuto conto del tasso di ripresa convenzionale e della perdita di massa subita durante il trattamento preliminare,

P1 è la percentuale del componente insolubile secco e depurato ricavata con la formula indicata al punto I.8.1,

a1 è il tasso convenzionale del componente insolubile (vedi allegato IX),

a2 è il tasso convenzionale del componente solubile (vedi allegato IX),

b1 è la perdita percentuale del componente insolubile per effetto del trattamento preliminare,

b2 è la perdita percentuale del componente solubile per effetto del trattamento preliminare,

La percentuale del secondo componente è P2A% = 100 - P1A%.

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, il valore di b1 e b2 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b1 e b2 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda a un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua si possono trascurare in generale i fattori di correzione b1 e b2, salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è uguale al 4% e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all«1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.

II.  Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale

II.1.  Ambito d'applicazione

Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2.  Principio

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3.  Apparecchiatura

II.3.1.  Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

II.3.2.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

II.3.3.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

II.3.4.  Bilancia analitica (sensibile allo 0,0002 g).

II.3.5.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

II.3.6.  Ago.

II.3.7.  Torcimetro o apparecchio equivalente.

II.4.  Reattivi

II.4.1.  Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

II.4.2.  Acqua distillata o deionizzata.

II.5.  Atmosfera di condizionamento e d'analisi

Vedi il punto I.4.

II.6.  Campione ridotto

Vedi il punto I.5.

II.7.  Trattamento preliminare del campione ridotto

Vedi il punto I.6.

II.8.  Procedimento d'analisi

II.8.1.  Analisi di un filato

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcimetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105 ± 3°C, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.

II.8.2.  Analisi di un tessuto

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi di ripresa e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1.  Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tener conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000003.jpg

dove P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato,

m1 è la massa secca depurata del primo componente,

m2 è la massa secca e depurata del secondo componente.

II.9.2.  Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare, si veda il punto I.8.2.

III.1.  Precisione dei metodi

La precisione indicata per ogni metodo è relativa alla riproducibilità.

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95%.

Si intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in cinque casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

III.2.  Relazione di analisi

III.2.1.  Indicare che l'analisi è stata effettuata in conformità del presente metodo.

III.2.2.  Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (vedi il punto I.6).

III.2.3.  Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.

IV.  Metodi speciali

TABELLA RIASSUNTIVA

Metodo

Ambito di applicazione

Reattivo

Componente solubile

Componente insolubile

1.

Acetato

Determinate altre fibre

Acetone

2.

Determinate fibre proteiche

Determinate altre fibre

Ipoclorito

3.

Viscosa, cupro o determinati tipi di modal

Cotone, elastolefin o melamina

Acido formico e cloruro di zinco

4.

Poliammide o nylon

Determinate altre fibre

Acido formico, 80% m/m

5.

Acetato

Triacetato, elastolefin o melamina

alcol benzilico

6.

Triacetato o polilattide

Determinate altre fibre

Diclorometano

7.

Determinate fibre cellulosiche

Poliestere, elastomultiestere o elastolefin

Acido solforico, 75% m/m

8.

Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre

Determinate altre fibre

Dimetilformamide

9.

Determinate clorofibre

Determinate altre fibre

Disolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v

10.

Acetato

Alcune clorofibre, elastolefin o melamina

Acido acetico glaciale

11.

Seta

Lana, peli, elastolefin o melamina

Acido solforico, 75% p/p

12.

Iuta

Determinate fibre animali

Metodo del tenore di azoto

13.

Polipropilene

Determinate altre fibre

Xilene

14.

Determinate altre fibre

Clorofibre (omopolimeri di cloruro di vinile), elastolefin o melamina

Metodo del concentrato di acido solforico

15.

Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati

Determinate altre fibre

Cicloesanone

16.

Melamina

Cotone o aramide

Acido formico caldo, 90% m/m

METODO N. 1

ACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acetone)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acetato (19)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7) canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), ginestra (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteica (23), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46) elastolefin (47) e melamina (48).

È ovvio che questo metodo non si applica all'acetato disacetilato in superficie.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di acetato con acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

3.2.  Reattivo

Acetone.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acetone per grammo di materiale, scuotere quindi il matraccio, lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto e decantare quindi il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento per altre due volte (in tutto tre estrazioni), ma per soli 15 minuti ogni volta, in modo che il tempo totale del trattamento con acetone sia di un'ora. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante. Lavare il residuo nel crogiolo filtrante con acetone, aiutandosi con il vuoto. Riempire di nuovo il crogiolo di acetone, che si lascia scolare naturalmente, senza aspirazione.

Asciugare infine il crogiolo per mezzo del vuoto, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come indicato nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, eccettuata la melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per il livello di confidenza del 95%.

METODO N. 2

DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'ipoclorito)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (23)
  

con

   2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), acrilica (26), clorofibre (27), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), polipropilenica (37), elastane (43), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) elastolefin (47) e melamina (48).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.

Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.

L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Beuta di 250 ml con tappo di vetro.

ii)  Termostato regolabile a 20 (± 2)°C.

3.2.  Reattivi

i)  Reattivo all'ipoclorito

a)  Soluzione di ipoclorito di litio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a 5 (± 0,5) g/l. A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35% di cloro attivo (oppure 115 g con il 30% di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l. Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.

b)  Soluzione di ipoclorito di sodio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (± 2) g/l di cloro attivo (± 1 M) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di 5 (± 0,5) g/l.

Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo dev'essere controllato per via iodometrica.

ii)  Acido acetico diluito

Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g, posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare bene la provetta.

In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20°C e agitata di continuo o a intervalli ravvicinati. Poiché il processo di dissoluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione dev'essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.

Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua. Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00; per il cotone, la viscosa, il modal e la melamina il valore di «d» è uguale a 1,01; per il cotone greggio il valore di «d» è uguale a 1,03.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di affidabilità del 95%.

METODO N. 3

VISCOSA, CUPRO O DETERMINATI TIPI DI MODAL E COTONE

(Procedimento all'acido formico e al cloruro di zinco)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. viscosa (25) o cupro (21), ivi compresi taluni tipi di modal (22)
  

con

   2. cotone (5), elastolefin (47) e melamina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modal, occorre procedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è solubile nel reattivo.

Questo metodo non si applica alle mischie in cui il cotone abbia subito un'eccessiva degradazione chimica, né qualora la viscosa o il cupro siano resi non completamente solubili per la presenza di certi coloranti reattivi o appretti che non è possibile eliminare completamente.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre di viscosa, di cupro o di modal con un reattivo composto di acido formico e di cloruro di zinco. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; dopo correzione, la sua massa è espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di viscosa, di cupro o di modal si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

ii)  Dispositivo che consente di mantenere i matracci a 40°C ± 2°C.

3.2.  Reattivi

i)  Soluzione contenente 20 g di cloruro di zinco anidro fuso e 68 di acido formico anidro e portata a 100 g con acqua (ossia 20 parti in massa di cloruro di zinco anidro fuso in 80 parti in massa di acido formico all«85% in massa).

Nota:

Si attira al riguardo l'attenzione sul punto I.3.2.2, che prescrive che tutti i reattivi devono essere chimicamente puri; inoltre è necessario impiegare esclusivamente cloruro di zinco anidro fuso.

ii)  Soluzione di idrato di ammonio: diluire in acqua 20 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (massa volumica: 0,880 g/ml) sino ad ottenere un litro.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue: introdurre immediatamente la provetta nel matraccio preriscaldato a 40°C. Aggiungere 100 ml di soluzione di acido formico e di cloruro di zinco preriscaldata a 40°C per grammo di provetta. Chiudere il matraccio ed agitare. Mantenere il matraccio e il contenuto a 40°C per due ore e mezzo, agitando due volte a intervalli di un'ora.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato o far passare nel crogiolo, per mezzo del reattivo, le fibre eventualmente presenti nel matraccio. Lavare con 20 ml di reattivo.

Lavare a fondo il crogiolo e il residuo con acqua a 40°C. Lavare quindi il residuo fibroso in circa 100 ml di soluzione fredda di ammoniaca (3.2. ii), avendo cura che esso resti completamente immerso nella soluzione per 10 minuti; lavare quindi a fondo con acqua fredda.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Eliminare quindi l'eccesso di liquido con il vuoto, seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,02 per il cotone, di 1,00 per la melamina e di 1,00 per l'elastolefin.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 4

POLIAMMIDICA O NYLON E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido formico all«80%)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. poliammidica o nylon (30)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (35), polipropilenica (37), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48).

Come sopra indicato, questo metodo è applicabile alle mischie contenenti lana ma, quando la proporzione di quest'ultima supera il 25%, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana nella soluzione di ipoclorito di sodio alcalino.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le poliammidiche vengono sciolte con acido formico. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di poliammidica o nylon si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato.

3.2.  Reattivi

i)  Acido formico all«80% in massa (densità a 20°C: 1,186). Portare 880 ml di acido formico al 90% in massa (densità a 20°C: 1,204) ad 1 litro con acqua. Oppure, portare 780 ml di acido formico al 98-100% in massa (densità a 20°C: 1,220) ad 1 litro con acqua.

La concentrazione non è critica fra il 77 e l«83% in massa di acido formico.

ii)  Ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20°C: 0,880) ad 1 litro con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue: Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml. Tappare, agitare affinché la provetta si bagni. Lasciare a riposo per 15 minuti a temperatura ambiente agitando di tanto in tanto. Filtrare il contenuto del matraccio sul crogiolo filtrante tarato, lavare il matraccio con una piccola quantità di acido formico per trasferire tutte le fibre nel crogiolo.

Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro, successivamente mediante acido formico, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non applicare l'aspirazione finché ogni soluzione di lavaggio non sia stata scolata per gravità.

Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccarlo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 5

ACETATO E TRIACETATO

(Procedimento all'alcol benzilico)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

     ‐ acetato (19)
  

con

     ‐ triacetato (24), elastolefin (47) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa nota della mischia allo stato secco, le fibre di acetato vengono sciolte con alcol benzilico a 52 ± 2°C.

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di acetato secco si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore meccanico.

iii)  Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio alla temperatura di 52 ± 2°C.

3.2.  Reattivi

i)  Alcol benzilico.

ii)  Alcol etilico.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml d'alcol benzilico per grammo di materiale alla provetta contenuta nel matraccio conico. Mettere il tappo, fissare il matraccio sul dispositivo agitatore in modo che sia immerso in un bagno d'acqua mantenuto alla temperatura di 52 ± 2°C e agitare per 20 minuti a tale temperatura.

(L'agitazione meccanica può eventualmente essere sostituita da un'energica agitazione manuale).

Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio una nuova porzione di alcol benzilico e agitare di nuovo alla temperatura di 52 ± 2°C per 20 minuti.

Decantare attraverso il crogiolo. Ripetere questo ciclo di operazioni una terza volta.

Versare infine il liquido e il residuo nel crogiolo; trasferire le fibre che potrebbero restare nel matraccio con una quantità supplementare di alcol benzilico alla temperatura di 52 ± 2°C. Asciugare completamente il crogiolo.

Trasferire le fibre in un matraccio, aggiungere dell'alcol etilico per il lavaggio e, dopo agitazione manuale, decantare attraverso il crogiolo filtrante.

Ripetere tale operazione di lavaggio due o tre volte. Trasferire il residuo nel crogiolo e far evaporare completamente il solvente. Seccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, eccettuata la melamina, per la quale il valore di «d» è di 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 6

TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al diclorometano)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. triacetato (24) o polilattide (34)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48).

Nota

Le fibre di triacetato parzialmente saponificato da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questo caso il metodo non è applicabile.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di triacetato vengono sciolte con diclorometano. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di triacetato si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

3.2.  Reattivo

Diclorometano.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di diclorometano per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di 200 ml munito di tappo smerigliato, tappare, agitare il matraccio ogni dieci minuti affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e lasciar riposare il matraccio per 30 minuti a temperatura ambiente agitando ad intervalli regolari. Decantare il liquido attraverso il crogiolo filtrante tarato. Aggiungere 60 ml di diclorometano nel matraccio contenente il residuo, agitare a mano e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando con una piccola quantità supplementare di diclorometano. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione per eliminare l'eccesso di liquido, riempire di nuovo il crogiolo con diclorometano e lasciar scolare per gravità.

Infine applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido, poi trattare il residuo con acqua bollente per eliminare tutto il solvente, applicare il vuoto mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione del poliestere, dell'elastomultiestere, dell'elastolefin e della melamina, per i quali il valore di «d» è 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 7

DETERMINATE FIBRE CELLULOSICHE E POLIESTERE

(Procedimento all'acido solforico al 75%)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. cotone (5), lino (7), canapa (8), ramiè (14), cupro (21), modal (22), viscosa (25)
  

con

   2. poliestere (35), elastomultiestere (46) ed elastolefin (47).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, si sciolgono le fibre cellulosiche con acido solforico al 75%. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di fibre cellulosiche si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Termostato o altro apparecchio per mantenere il matraccio a temperatura di 50 ± 5°C.

3.2.  Reattivi

i)  Acido solforico al 75% ± 2% in massa

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità relativa a 20ºC: 1,84) a 350 ml di acqua distillata.

Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

ii)  Soluzione di ammoniaca diluita

Diluire 80 ml di soluzione di ammoniaca (densità relativa a 20ºC: 0,88) a un litro con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 500 ml, munito di tappo smerigliato, 200 ml di acido solforico al 75% per ogni grammo di materiale, tappare ed agitare il matraccio conico con prudenza affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo.

Mantenere il matraccio a temperatura di 50 ± 5°C per un'ora, agitando ad intervalli regolari di circa 10 minuti. Filtrare il contenuto del matraccio attraverso un crogiolo filtrante tarato ricorrendo all'aspirazione. Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con una piccola quantità di acido solforico al 75%. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo sul filtro una prima volta riempiendo il crogiolo stesso con nuovo acido solforico al 75%. Applicare il vuoto dopo scolamento dell'acido per gravità.

Lavare il residuo a più riprese con acqua fredda, due volte con la soluzione di ammoniaca diluita e quindi a fondo con acqua fredda, asciugando il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Alla fine eliminare le ultime porzioni di liquido mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 8

FIBRE ACRILICHE, DETERMINATE MODACRILICHE O DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al dimetilformammide)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acriliche (26), determinate modacriliche (29), o determinate clorofibre (27)(30)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica a nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46), elastolefin (47) e melamina (48).

Si applica parimenti alle fibre acriliche o a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre acriliche, determinate modacriliche o determinate clorofibre vengono sciolte con dimetilformammide alla temperatura del bagnomaria bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato. La massa del residuo, se necessario corretta, è espressa in percentuale della massa secca della mischia e le percentuali secche di acrilica, modacrilica e clorofibra si ottengono per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato.

ii)  Bagnomaria bollente.

3.2.  Reattivo

Dimetilformammide (punto di ebollizione 153 ± 1°C) che non contenga più dello 0,1% di acqua.

Data la tossicità del reattivo, si raccomanda di lavorare sotto cappa.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 80 ml di dimetilformammide per grammo di materiale preventivamente riscaldato in bagnomaria bollente, tappare, agitare affinché la provetta si imbeva completamente di reattivo e mantenere per un'ora in bagnomaria bollente. Durante questo periodo agitare a mano il matraccio con il suo contenuto con precauzione per cinque volte.

Decantare il liquido attraverso un crogiolo filtrante tarato, mantenendo le fibre nel matraccio. Aggiungere di nuovo 60 ml di dimetilformammide nel matraccio e riscaldare ancora per 30 minuti, agitando a mano il matraccio con il contenuto con precauzione per due volte durante questo periodo.

Filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante mediante aspirazione.

Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l d'acqua calda a 70-80°C, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua.

Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua si è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è di 1,00, ad eccezione dei seguenti casi:

lana 1,01

cotone 1,01

cupro 1,01

modal 1,01

poliestere 1,01

elastomultiestere 1,01

melamina 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 9

DETERMINATE CLOROFIBRE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no(31)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrilica (26), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), vetro tessile (44), elastomultiestere (46) e melamina (48).

Se la percentuale di lana o di seta della mischia supera il 25% si deve ricorrere al metodo n. 2.

Se la percentuale di poliammidica o nylon della mischia supera il 25% dev'essere applicato il metodo n. 4.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le clorofibre vengono sciolte con miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di policloruro di vinile si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore meccanico.

3.2.  Reattivi

i)  Miscela azeotropica di solfuro di carbonio e acetone (55,5% di solfuro di carbonio e 44,5% di acetone in volume). Data la tossicità di questo reattivo, si raccomanda di effettuare il trattamento sotto cappa.

ii)  Alcol etilico al 92% in volume o alcol metilico.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml della miscela azeotropica per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitarlo con l'agitatore meccanico per 20 minuti, a temperatura ambiente, oppure a mano energicamente.

Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato.

Ripetere il trattamento con ulteriore aggiunta di 100 ml di solvente nuovo. Continuare con questo ciclo di operazioni fino a quando una goccia di questo liquido di estrazione, posta su un vetrino di orologio, non lascia più un deposito di polimero dopo evaporazione. Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante usando dell'altro solvente, asciugare quindi mediante aspirazione e lavare il crogiolo e il residuo successivamente con 20 ml di alcol e quindi tre volte con acqua. Applicare l'aspirazione solo quando il liquido sia scolato naturalmente per gravità. Seccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

Nota:

Con talune miste aventi un elevato contenuto di policloruro di vinile si può avere una forte contrazione della provetta durante l'essiccamento, il che disturba la dissoluzione del policloruro di vinile da parte del solvente.

Tuttavia ciò non impedisce la dissoluzione totale del policloruro di vinile da parte del solvente.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 10

ACETATO E DETERMINATE CLOROFIBRE

(Procedimento all'acido acetico glaciale)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acetato (19)
  

con

   2. determinate clorofibre (27), cioè determinati policloruri di vinile, surclorurati o no, elastolefin (47) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, le fibre di acetato vengono sciolte mediante acido acetico glaciale. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale secca di acetato si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore meccanico.

3.2.  Reattivo

Acido acetico glaciale (più di 99%). Poiché il reattivo è molto caustico è necessario manipolarlo con precauzione.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di un tappo smerigliato, 100 ml di acido acetico glaciale per grammo di materiale. Tappare bene il matraccio e agitare per 20 minuti a temperatura ambiente con agitatore meccanico o energicamente a mano. Decantare il liquido sovrastante attraverso il crogiolo filtrante tarato. Ripetere questo trattamento due volte, usando 100 ml di solvente nuovo ogni volta, effettuando in tutto tre estrazioni.

Trasferire il residuo nel crogiolo filtrante, eliminare il liquido mediante aspirazione e lavare crogiolo e residuo con 50 ml di acido acetico glaciale e poi tre volte con acqua. Dopo ogni lavaggio lasciare scolare il liquido per gravità prima di ricorrere all'aspirazione. Essiccare crogiolo e residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 1,00.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1, per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 11

SETA E LANA O PELI

(Procedimento all'acido solforico al 75% m/m)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. seta (4)
  

con

   2. lana (1), pelo animale (2 e 3), elastolefin (47) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mista, si sciolgono le fibre di seta con acido solforico al 75% m/m(32).

Il residuo viene raccolto, lavato, seccato e pesato. La sua massa, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca totale della mista. La percentuale secca di seta è ottenuta per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

3.2.  Reattivi

i)  Acido solforico al 75% ± 2% in massa:

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 700 ml di acido solforico (densità a 20 ºC: 1,84) a 350 ml di acqua distillata.

Dopo che la soluzione è stata raffreddata a temperatura ambiente, portarla ad 1 litro con acqua.

ii)  Acido solforico diluito: aggiungere lentamente 100 ml di acido solforico (densità a 20 ºC: 1,84) a 1 900 ml di acqua distillata.

   iii) Ammoniaca diluita: 200 ml di ammoniaca concentrata (densità a 20 ºC: 0,880) vengono portati a 1 000 ml con acqua distillata.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere alla provetta, contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido solforico al 75% per ogni grammo di materiale e quindi tappare. Agitare energicamente e lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Agitare di nuovo e lasciare quindi a riposo per altri 30 minuti.

Agitare un'ultima volta e far passare il contenuto del matraccio nel crogiolo filtrante tarato. Asportare le fibre che restano eventualmente nel matraccio mediante acido solforico al 75%. Lavare il residuo sul crogiolo, trattandolo successivamente con 50 ml di acido solforico diluito, 50 ml d'acqua e 50 ml d'ammoniaca diluita. Lasciare ogni volta le fibre in contatto con il liquido per circa 10 minuti prima di applicare il vuoto. Lavare infine con acqua, lasciando le fibre a contatto con l'acqua per 30 minuti circa.

Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Essiccare il crogiolo ed il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 0,985 per la lana, 1,00 per l'elastolefin e 1,01 per la melamina.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 12

IUTA E DETERMINATE FIBRE DI ORIGINE ANIMALE

(Metodo mediante dosaggio dell'azoto)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. iuta (9)
  

con

   2. determinate fibre animali.

Queste ultime possono essere costituite da lana (1) o da peli (2 e 3), oppure da una mischia di peli e di lana. È sottinteso che tale metodo non si applica alle mischie tessili con materie non fibrose (coloranti, appretti, ecc.) a base di azoto.

2.  PRINCIPIO

Si determina il contenuto in azoto della mischia e, partendo da questo dato e dal contenuto in azoto noto dei due componenti, si calcola la proporzione di ciascuno dei componenti la mischia.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Pallone Kjeldahl della capacità di 200-300 ml.

ii)  Apparecchio di distillazione Kjeldahl con iniezione di vapore.

iii)  Apparecchiatura di titolazione che permetta una precisione di 0,05 ml.

3.2.  Reattivi

i)  Toluene.

ii)  Metanolo.

iii)  Acido solforico, densità relativa a 20 ºC: 1,84.

iv)  Solfati di potassio.

v)  Diossido di selenio.

vi)  Soluzione d'idrato sodico (400 g per litro). Sciogliere 400 g di idrato di sodio in 400-500 ml d'acqua e portare ad 1 litro con acqua.

vii)  Indicatore misto. Sciogliere 0,1 g di rosso di metile in 95 ml di etanolo e 5 ml di acqua e mescolare questa soluzione con 0,5 g di verde di bromocresolo sciolti in 475 ml di etanolo e 25 ml di acqua.

viii)  Soluzione di acido borico. Sciogliere 20 g di acido borico in 1 litro d'acqua.

ix)  Acido solforico 0,02 N (soluzione titolata).

4.  TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL CAMPIONE RIDOTTO

Il pretrattamento descritto nelle considerazioni generali è sostituito con quello riportato qui di seguito:

Estrarre il campione secco all'aria in un apparecchio Soxhlet con una miscela di un volume di toluene e tre volumi di metanolo per 4 ore, con un minimo di 5 cicli all'ora. Fare evaporare all'aria il solvente contenuto nel campione ed eliminarne le ultime tracce in una stufa alla temperatura di 105 °C ± 3 °C. Procedere quindi all'estrazione del campione con acqua (50 ml per g di materiale), facendo bollire a ricadere per 30 minuti. Filtrare, riportare il campione nel pallone e ripetere l'estrazione con un volume identico di acqua. Filtrare, eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e lasciare quindi asciugare all'aria il campione.

Nota:

Si tengano presenti gli effetti tossici del toluene e del metanolo e si maneggino queste sostanze con la massima precauzione.

5.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

5.1.  Istruzioni generali

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali relative al prelievo, essiccamento e pesata della provetta.

5.2.  Istruzioni dettagliate

Trasferire la provetta in un pallone Kjeldahl. Aggiungere alla provetta di almeno 1 g posta nel pallone Kjeldahl, rispettando l'ordine seguente, 2,5 g di solfato di potassio, 0,1-0,2 g di diossido di selenio e 10 ml di acido solforico (d = 1,84). Riscaldare il pallone da prima dolcemente fino a distruzione totale delle fibre, poi più energicamente fino a quando la soluzione diventa chiara e praticamente incolore. Riscaldare per altri 15 minuti. Fare raffreddare il pallone, diluire il contenuto con precauzione con 10-20 ml di acqua, raffreddare, trasferire quantitativamente il contenuto in un pallone tarato di 200 ml e portare a volume con acqua per ottenere la soluzione di analisi. Versare circa 20 ml di soluzione di acido borico in un matraccio conico di 100 ml e porre quest'ultimo sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione Kjeldahl in modo tale che il tubo di uscita arrivi proprio sotto la superficie della soluzione di acido borico. Aggiungere 10 ml esatti di soluzione di analisi nel pallone di distillazione, aggiungere almeno 5 ml di soluzione di idrato di sodio nell'imbuto, sollevare leggermente il tappo e fare scendere lentamente la soluzione di idrato di sodio nel pallone. Se la soluzione di analisi e la soluzione di idrato di sodio tendono a formare due strati separati, mescolarli agitando con prudenza. Riscaldare leggermente il pallone di distillazione e far passare attraverso il liquido il vapore proveniente dal generatore. Raccogliere circa 20 ml di distillato, abbassare il matraccio conico in maniera tale che l'estremità del tubo del refrigerante venga a trovarsi 20 ml circa al di sopra della superficie del liquido e distillare ancora per un minuto. Lavare l'estremità del refrigerante con acqua, raccogliendo l'acqua di lavaggio nel matraccio conico. Allontanare quest'ultimo e sostituirlo con un secondo matraccio conico contenente circa 10 ml di soluzione di acido borico e raccogliere circa 10 ml di distillato.

Titolare separatamente i due distillati con acido solforico 0,02 N, utilizzando l'indicatore misto. Annotare i risultati della titolazione dei due distillati. Se la titolazione del secondo distillato è superiore a 0,2 ml, ripetere la prova ricominciando la distillazione su una nuova aliquota di soluzione di analisi.

Effettuare una prova in bianco usando per la digestione e per la distillazione soltanto i reattivi.

6.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

6.1.  Il calcolo della percentuale di azoto del campione secco viene effettuato come segue:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000004.jpg

dove

A % = percentuale di azoto nel campione secco depurato,

V = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione,

b = volume totale (ml) dell'acido solforico titolato utilizzato per la determinazione in bianco,

N = titolo reale dell'acido solforico titolato.

W = massa secca (g) della provetta.

6.2.  Applicando i valori di 0,22% per l'azoto contenuto nella iuta e del 16,2% per l'azoto contenuto nella fibra animale, queste due percentuali essendo espresse sulla base della massa secca delle fibre, si calcola la composizione della mischia come segue:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000005.jpg

dove

PA % = percentuale di fibra animale nel campione secco e depurato.

7.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 13

POLIPROPILENICA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento allo xilene)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. polipropilene (37)
  

con

   2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (35), fibra di vetro (44), elastomultiestere (46) e melamina (48).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

ii)  Refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i).

3.2.  Reattivo

Xilene, distillante tra 137 e 142 °C.

Nota:

Questo reattivo è molto infiammabile e dà vapori tossici: durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali, e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico [3.1.i)] ed aggiungervi 100 ml di xilene (3.2) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante [3.1.ii)], portare ad ebollizione e mantenerla per 3 minuti.

Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedi nota 1). Ripetere questo trattamento per altre 2 volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco.

Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (I.3.2.1 delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

Note :

1.  Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato.

2.  Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato.

3.  Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati(33) .

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si calcolano i risultati come indicato nelle istruzioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d»=1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 14

CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE) E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'acido solforico concentrato)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. clorofibre (27) a base di omopolimeri di cloruro di vinile, surclorati o no, elastolefin (47)
  

con

   2. cotone (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinate fibre acriliche (26), determinate fibre modacriliche (29), poliammidica o nylon (30), poliestere (35), elastomultiestere (46) e melamina (48).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi n. 8 e n. 9.

2.  PRINCIPIO

Le componenti diverse dalla clorofibre o dall'elastolefin (ad esempio le fibre indicate al paragrafo 1.2) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

Il residuo, costituito dalla clorofibra o dall'elastolefin, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato.

ii)  Bacchetta di vetro con punta schiacciata.

3.2.  Reattivi

i)  Acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20°C).

ii)  Acido solforico in soluzione acquosa al 50% circa (m/m).

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico (densità relativa 1,84 a 20°C) a 500 ml di acqua distillata o deionizzata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla a 1 litro con acqua.

iii)  Soluzione diluita di ammoniaca.

Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (densità relativa 0,880 a 20°C).

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico (3.1.i)) e aggiungervi 100 ml di acido solforico (3.2.i)) per grammo di materiale.

Lasciare a riposo per 10 minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico.

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido (3.2 i)) e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato (3.2.i) per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; eliminare il filtrato del matraccio conico o cambiare il matraccio. Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50% (3.2.ii)) con acqua distillata o deionizzata (I.3.2.3 delle considerazioni generali), con soluzione di ammoniaca (3.2.iii)), e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare l'aspirazione durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità). Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00, ad eccezione della melamina, per la quale «d» è uguale a 1,01.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

METODO N. 15

CLOROFIBRE, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN, ACETATO, TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento al cicloesanone)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. acetato (19), triacetato (24), clorofibra (27), determinate modacriliche (29), determinati elastan (43)
  

con

   2. lana (1), peli di animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammidica o nylon (30), acrilica (26), vetro tessile (44) e melamina (48).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre precedere a una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 14.

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolti con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4. (Vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in Melliand Textilberichte 56 (1975) pagg. 643 ‐ 645).

ii)  Crogiolo filtrante per contenere la provetta.

iii)  Setto poroso, di porosità 1.

iv)  Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione.

v)  Apparecchio di riscaldamento.

3.2.  Reattivi

i)  Cicloesanone, punto di ebollizione 156ºC.

ii)  Alcol etilico, diluito al 50% in volume.

NB:

Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta e il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti a una velocità minima di 12 cicli all'ora.

Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcol etilico al 50% riscaldato a circa 60°C e quindi con 1 l d'acqua a 60°C.

Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar drenare il solvente per gravità e alla fine applicare il vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00 ad eccezione:

   della seta e della melamina 1,01
   dell'acrilica 0,98.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95%.

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000006.jpg

METODO N. 16

MELAMINA E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Metodo all'acido formico caldo)

1.  AMBITO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

   1. melamina (47)
  

con

   2. cotone (5) e aramide (31).

2.  PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, la melamina viene sciolta con acido formico caldo (90% in peso).

Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

Nota:

Mantenere rigorosamente la gamma di temperatura raccomandata perché la solubilità della melamina dipende in larga misura dalla temperatura.

3.  APPARECCHIATURA E REATTIVI (diversi da quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1.  Apparecchiatura

i)  Matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato.

ii)  Agitatore in bagno d'acqua o altre apparecchiature atte ad agitare e mantenere il matraccio a 90 ± 2ºC.

3.2.  Reattivi

i)  Acido formico (90% m/m, densità relativa a 20ºC: 1,204 g/ml). Portare 890 ml di acido formico tra il 98-100% m/m (densità relativa a 20°C: 1,220 g/ml) a 1 litro con acqua.

L'acido formico caldo è molto corrosivo e va manipolato con precauzione.

ii)  Soluzione di ammoniaca diluita: portare 80 ml di ammoniaca concentrata (densità relativa a 20 °C: 0,880) a 1 litro con acqua.

4.  PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Aggiungere 100 ml di acido formico per grammo di materiale alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml con tappo smerigliato. Tappare, agitare fino a impregnare il materiale. Mantenere il matraccio in un agitatore in bagno d'acqua a 90 ± 2ºC per un'ora, agitandolo vigorosamente. Raffreddare il matraccio a temperatura ambiente. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere al matraccio contenente il residuo 50 ml di acido formico, agitare manualmente e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire tutte le fibre residue nel crogiolo lavando completamente il matraccio con un po' più di acido formico reattivo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo con acido formico reattivo, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non ricorrere all'aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare.

5.  CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» per il cotone e l'aramide è di 1,02.

6.  PRECISIONE DEL METODO

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2, per un livello di confidenza del 95%.

CAPO 3

Analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili

INTRODUZIONE

Il procedimento di analisi chimica quantitativa delle mischie di fibre tessili si basa generalmente sulla solubilità selettiva dei singoli componenti della mischia. Sono possibili quattro varianti di questo procedimento:

1.  Si utilizzano due diverse provette sciogliendo un componente (a) della prima provetta e un altro componente (b) della seconda provetta. I residui insolubili di ciascuna provetta sono pesati e la percentuale di ciascuno dei due componenti solubili è calcolato a partire dalle rispettive perdite di massa. La percentuale del terzo componente (c) è calcolata per differenza.

2.  Si utilizzano due provette diverse, sciogliendo un componente (a) della prima provetta e due componenti (a e b) della seconda provetta. Il residuo insolubile della prima provetta viene pesato e la percentuale del componente (a) è calcolata a partire dalla perdita di massa. Il residuo insolubile della seconda provetta viene pesato; esso corrisponde al componente (c). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza.

3.  Si utilizzano due provette differenti, sciogliendo due componenti (a e b) della prima provetta e due componenti (b e c) della seconda provetta. I residui insolubili corrispondono rispettivamente ai componenti (c) e (a). La percentuale del terzo componente (b) è calcolata per differenza.

4.  Si utilizza una sola provetta. Dopo aver sciolto uno dei componenti, il residuo insolubile costituito dalle altre due fibre viene pesato e la percentuale del componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa. Una delle due fibre del residuo viene disciolta. Il componente insolubile viene pesato e la percentuale del secondo componente solubile è calcolata a partire dalla perdita di massa.

Nel caso in cui è possibile la scelta, si raccomanda di utilizzare una delle prime tre varianti.

L'esperto incaricato dell'analisi deve vigilare affinché, nel caso dell'analisi chimica, vengano scelti metodi che prescrivano solventi che dissolvono solo la fibra o le fibre volute, senza disciogliere la o le altre fibre.

A titolo di esempio, viene fornita al capo 3.VI una tabella che presenta un certo numero di mischie ternarie, nonché i metodi d'analisi di mischie binarie che possono essere impiegati, in linea di principio, per l'analisi di queste mischie ternarie.

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore, si raccomanda di effettuare l'analisi chimica, in tutti i casi in cui ciò è possibile, secondo almeno due delle quattro varianti sopra menzionate.

Le fibre presenti nella mischia devono essere identificate prima di procedere alle analisi. In alcuni metodi chimici, la parte insolubile dei componenti di una mischia può essere parzialmente disciolta nel reattivo utilizzato per sciogliere la componente o le componenti solubili. Ogni volta che è stato possibile, sono stati scelti reattivi aventi un effetto scarso o nullo sulle fibre insolubili. Se è noto che durante l'analisi avviene una perdita di massa, è necessario correggerne il risultato; a tal fine vengono forniti i fattori di correzione. Questi fattori sono stati determinati in vari laboratori trattando nel reattivo appropriato, specificato nel metodo d'analisi, le fibre pulite durante il pretrattamento. Tali fattori di correzione si applicano solo a fibre normali e possono essere necessari altri fattori di correzione se le fibre sono state degradate prima o durante il trattamento. Nel caso in cui si debba ricorrere alla quarta variante, nella quale una fibra tessile è sottoposta all'azione successiva di due solventi diversi, è necessario applicare fattori di correzione tenendo conto delle eventuali perdite di massa subite dalla fibra nel corso dei due trattamenti. È opportuno effettuare almeno due determinazioni, per quanto concerne sia il procedimento di separazione manuale che il procedimento di separazione chimica.

I.  Informazioni generali sui metodi d'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili

Informazioni comuni ai metodi da applicare per l'analisi chimica quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili.

I.1.  Ambito d'applicazione

Nell'ambito d'applicazione di ciascun metodo d'analisi di mischie binarie, viene precisato a quali fibre questo metodo è applicabile. (Si veda il capo 2 relativo a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).

I.2.  Principio

Dopo aver identificato i componenti di una mischia, si eliminano le materie non fibrose mediante un adeguato pretrattamento, quindi si applica una o più delle quattro varianti del procedimento di solubilità selettiva descritte nell'introduzione. Salvo in caso di difficoltà tecniche, è preferibile sciogliere le fibre presenti in maggiore proporzione, al fine di ottenere come residuo finale la fibra presente in proporzione minore.

I.3.  Apparecchiatura e reattivi

I.3.1.  Apparecchiatura

I.3.1.1.  Crogioli filtranti e pesafiltri che consentono di incorporare i crogioli, o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

I.3.1.2.  Beuta caudata da collegare al vuoto.

I.3.1.3.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

I.3.1.4.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

I.3.1.5.  Bilancia analitica (sensibile a 0,0002 g).

I.3.1.6.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

I.3.2.  Reattivi

I.3.2.1.  Etere di petrolio ridistillato con punto di ebollizione tra 40 e 60°C.

I.3.2.2.  Gli altri reattivi sono indicati nelle parti corrispondenti di ciascun metodo.

Tutti i reattivi utilizzati devono essere chimicamente puri.

I.3.2.3.  Acqua distillata o deionizzata.

I.3.2.4.  Acetone.

I.3.2.5.  Acido ortofosforico.

I.3.2.6.  Urea.

I.3.2.7.  Bicarbonato di sodio

I.4.  Atmosfera di condizionamento e di analisi

Poiché si determinano delle masse secche, non è necessario condizionare le provette o eseguire le analisi in un'atmosfera condizionata.

I.5.  Campione ridotto

Si sceglie un campione ridotto rappresentativo del campione globale per laboratorio, sufficiente a fornire tutte le provette necessarie, ciascuna delle quali di almeno 1 g.

I.6.  Trattamento preliminare del campione ridotto(34)

Qualora sia presente un elemento che non viene preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (si veda l'articolo 16 del presente regolamento), si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Si evapora l'etere di petrolio dal campione, che sarà poi estratto per trattamento diretto mediante immersione per un'ora in acqua a temperatura ambiente, seguito da immersione per un'ora in acqua a 65 ± 5°C, agitando di tanto in tanto, rapporto di bagno 1:100. Si elimina l'eccesso d'acqua dal campione mediante spremitura, applicazione del vuoto e centrifugazione e si lascia essiccare successivamente il campione all'aria.

Nel caso dell'elastolefin o di mischie di fibre contenenti elastolefin e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopra descritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possono essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, esse dovranno essere eliminate sostituendo il procedimento in acqua, sopra descritto, con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per certe fibre vegetali naturali gregge (juta o cocco, per esempio) si deve far rilevare che il pretrattamento normale con etere di petrolio e con acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.

Nei rapporti di analisi dovranno essere descritti dettagliatamente i metodi di pretrattamento adottati.

I.7.  Procedimento d'analisi

I.7.1.  Istruzioni generali

I.7.1.1.  Essiccazione

Si effettuano tutte le operazioni di essiccazione per un tempo non inferiore a 4 ore e non superiore a 16 ore a 105 ± 3°C in una stufa munita di un passaggio per l'aria e la cui porta resterà chiusa per tutta la durata dell'essiccazione. Se la durata dell'essiccazione è inferiore a 14 ore ci si deve accertare di aver ottenuto una massa costante. Quest'ultima si può considerare raggiunta quando la variazione di massa, dopo una nuova essicazione in 60 minuti, è inferiore allo 0,05%.

Si eviti di manipolare i crogioli, i pesafiltri, le provette e i residui a mani nude durante le operazioni di essiccazione, di raffreddamento o di pesatura.

Si essiccano le provette in un pesafiltro, tenendo il coperchio in prossimità. Dopo l'essiccazione, si chiude il pesafiltro prima di toglierlo dalla stufa e lo si trasferisce rapidamente nell'essiccatore.

Si essiccano nella stufa il crogiolo filtrante posto in un pesafiltro con il suo coperchio a lato. Dopo l'essiccazione si chiude il pesafiltro e lo si trasferisce rapidamente in un essiccatore.

Qualora si utilizzi un'apparecchiatura diversa dal crogiolo filtrante, si essicca nella stufa in modo da determinare la massa delle fibre secche senza perdita.

I.7.1.2.  Raffreddamento

Si effettuano tutte le operazioni di raffreddamento nell'essiccatore, tenendo quest'ultimo a lato della bilancia per un tempo sufficiente ad ottenere il raffreddamento totale dei pesafiltri e, in ogni caso, per un tempo non inferiore a due ore.

I.7.1.3.  Pesatura

Dopo il raffreddamento, si pesa il pesafiltro al massimo nei 2 minuti successivi alla sua estrazione dall'essiccatore. Si pesa con l'approssimazione di 0,0002 g.

I.7.2.  Procedimento d'analisi

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. I filati o il tessuto sono tagliati in tratti di circa 10 mm di lunghezza, che si disgregano per quanto possibile. Si essicca la provetta in un pesafiltro, si raffredda in un essiccatore e si pesa. Si trasferisce la provetta nel recipiente di vetro indicato nella parte corrispondente del metodo dell'Unione, si ripesa subito dopo il pesafiltro e si calcola per differenza la massa secca della provetta. Si completa il procedimento di analisi nel modo indicato nella parte corrispondente del metodo applicabile. Si esamina al microscopio il residuo per accertarsi che il trattamento abbia eliminato completamente la fibra solubile.

I.8.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle fibre depurate secche, alle quali siano stati applicati (a) i tassi di ripresa convenzionali e (b) i fattori di correzione necessari per tenere conto delle perdite di materia non fibrosa durante le operazioni di trattamento preliminare e di analisi.

I.8.1.  Calcolo delle percentuali della massa delle fibre secche e depurate non tenendo conto della perdita di massa durante il trattamento preliminare:

I.8.1.1.  - VARIANTE 1 -

Formule da applicare nel caso in cui un componente della mischia è eliminato da una sola provetta e un altro componente da una seconda provetta:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000008.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000009.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000010.jpg

P1%è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente della prima provetta sciolto nel primo reattivo);

P2%è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente della seconda provetta sciolta nel secondo reattivo);

P3%è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette);

m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare;

m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo;

r2 è la massa del residuo secco dopo l'eliminazione del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo;

d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta(35);

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta;

d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta;

d4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.2.  - VARIANTE 2 -

Formule da applicare nel caso in cui si elimini un componente (a) della prima provetta, avendo come residuo gli altri due componenti (b e c), e due componenti (a e b) della seconda provetta, avendo come residuo il terzo componente (c):

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000011.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000012.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000013.jpg

P1% è la percentuale del primo componente secco depurato (componente della prima provetta disciolta nel primo reattivo);

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente solubile, contemporaneamente primo componente della seconda provetta, nel secondo reattivo);

P3% è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente non disciolto nelle due provette);

m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare;

m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente della prima provetta nel primo reattivo;

r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente della seconda provetta nel secondo reattivo;

d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del secondo componente non disciolto nella prima provetta;

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta;

d4 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del terzo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.3.  - VARIANTE 3 -

Formule da applicare nel caso in cui si eliminino due componenti (a e b) di una provetta, avendo come residuo il terzo componente (c), poi due componenti (b e c) di un'altra provetta, avendo come residuo il primo componente (a):

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000014.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000015.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000016.jpg

P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo);

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato (componente disciolto dal reattivo);

P3% è la percentuale del terzo componente secco e depurato (componente disciolto nella seconda provetta dal reattivo);

m1 è la massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare;

m2 è la massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente dalla prima provetta con il primo reattivo;

r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del secondo e terzo componente dalla seconda provetta con il secondo reattivo;

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel primo reattivo del terzo componente non disciolto nella prima provetta;

d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa nel secondo reattivo del primo componente non disciolto nella seconda provetta.

I.8.1.4.  - VARIANTE 4 -

Formule da applicare nel caso in cui si eliminino successivamente due componenti della mischia della stessa provetta:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000017.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000018.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000019.jpg

P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato (primo componente solubile);

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato (secondo componente solubile);

P3% è la percentuale del primo componente secco e depurato (componente insolubile);

m è la massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare;

r1 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo componente da parte del primo reattivo;

r2 è la massa secca del residuo dopo l'eliminazione del primo e del secondo componente da parte del primo e del secondo reattivo;

d1 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del secondo componente nel primo reattivo;

d2 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo reattivo;

d3 è il fattore di correzione che tiene conto della perdita di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo.

1.8.2.  Calcolo della percentuale di ciascun componente dopo aver applicato i tassi di ripresa convenzionali e gli eventuali fattori di correzione che tengono conto della perdita di massa per effetto del trattamento preliminare:

Se:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000020.jpg20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000021.jpg20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000022.jpg,

allora:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000023.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000024.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000025.jpg

P1A%è la percentuale del primo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare;

P2A% è la percentuale del secondo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare;

P3A% è la percentuale del terzo componente secco e depurato, tenendo conto del tenore di umidità e della perdita di massa durante il trattamento preliminare;

P1 è la percentuale del primo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1;

P2 è la percentuale del secondo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1;

P3 è la percentuale del terzo componente secco e depurato ottenuto mediante una delle formule indicate al punto I.8.1;

a1 è il tasso convenzionale del primo componente;

a2 è il tasso convenzionale del secondo componente;

a3 è il tasso convenzionale del terzo componente;

b1 è la percentuale della perdita di massa del primo componente durante il trattamento preliminare;

b2 è la percentuale della perdita di massa del secondo componente durante il trattamento preliminare;

b3 è la percentuale della perdita di massa del terzo componente durante il trattamento preliminare.

Nel caso in cui si impieghi un trattamento preliminare speciale, i valori di b1, b2 e b3 devono essere determinati, se possibile, sottoponendo ciascuna delle fibre componenti pure al trattamento preliminare applicato durante l'analisi. Per pure fibre s'intendono le fibre prive di tutte le materie non fibrose, salvo quelle che esse contengono normalmente (a causa della loro natura o in seguito al processo di fabbricazione) allo stato in cui esse si trovano nell'articolo sottoposto all'analisi (greggio, bianchito).

Nel caso in cui non si disponga di fibre componenti separate e pure che abbiano servito alla fabbricazione dell'articolo sottoposto all'analisi, bisogna adottare i valori medi di b1, b2 e b3 risultanti dalle prove condotte su fibre pure simili a quelle contenute nella mischia esaminata.

Nel caso in cui si proceda a un trattamento preliminare normale mediante estrazione con etere di petrolio e con acqua, si possono trascurare in generale i fattori di correzione b1, b2 e b3, salvo nel caso del cotone greggio, del lino greggio e della canapa greggia, in cui si ammette convenzionalmente che la perdita nel trattamento preliminare è uguale al 4%, e nel caso della fibra polipropilenica, in cui si ammette convenzionalmente che è uguale all«1%.

Nel caso delle altre fibre, si ammette convenzionalmente di non tenere conto nei calcoli della perdita subita nel trattamento preliminare.

I.8.3.  Nota

Esempi di calcolo sono forniti nel capo 3.V.

II.  Procedimento di analisi quantitativa mediante separazione manuale delle mischie ternarie di fibre tessili

II.1.  Ambito d'applicazione

Il procedimento si applica alle fibre tessili di qualsiasi natura, purché non siano in mischia intima e sia possibile la loro separazione manuale.

II.2.  Principio

Dopo aver identificato i diversi componenti del tessile, si eliminano dapprima le materie non fibrose con un trattamento preliminare appropriato e poi si separano le fibre manualmente, si seccano e si pesano per calcolarne la proporzione.

II.3.  Apparecchiatura

II.3.1.  Pesafiltro o qualsiasi altra apparecchiatura che dia risultati identici.

II.3.2.  Essiccatore contenente gel di silice colorato mediante un indicatore.

II.3.3.  Stufa ventilata per essiccare le provette a 105 ± 3°C.

II.3.4.  Bilancia analitica (sensibile allo 0,0002 g).

II.3.5.  Apparecchio di estrazione Soxhlet o apparecchiatura che consenta un risultato identico.

II.3.6.  Ago.

II.3.7.  Torcimetro o apparecchio equivalente.

II.4.  Reattivi

II.4.1.  Etere di petrolio ridistillato, con punto di ebollizione tra 40°C e 60°C.

II.4.2.  Acqua distillata o deionizzata.

II.5.  Atmosfera di condizionamento e d'analisi

Vedi il punto I.4.

II.6.  Campione ridotto

Vedi il punto I.5.

II.7.  Trattamento preliminare del campione ridotto

Vedi il punto I.6.

II.8.  Procedimento d'analisi

II.8.1.  Analisi di un filato

Si preleva dal campione sottoposto al trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa. In caso di filato di titolo molto fine l'analisi può essere effettuata su una lunghezza minima di 30 m, indipendentemente dalla massa.

Si taglia il filato in tratti di lunghezza conveniente e se ne isolano gli elementi servendosi di un ago e se necessario di un torcimetro. Gli elementi così isolati verranno posti in pesafiltri tarati ed essiccati a 105 ± 3°C, finché si ottenga una massa costante come descritto ai punti I.7.1 e I.7.2.

II.8.2.  Analisi di un tessuto

Si preleva dal campione sottoposto a trattamento preliminare una provetta di almeno 1 g di massa, escludendo le cimose, con i margini tagliati esattamente, senza sbavature, e paralleli ai fili di ordito e di trama, oppure, nel caso di tessuti a maglia, paralleli ai ranghi e alle file di maglia. Si separano i fili di differente materia, raccogliendoli in pesafiltri tarati; si procede quindi come indicato al punto II.8.1.

II.9.  Calcolo ed espressione dei risultati

Si esprime la massa di ciascun componente come percentuale della massa totale delle fibre presenti nella mischia. Si calcolano i risultati sulla base delle masse secche delle fibre, depurate, alle quali sono stati applicati (a) i tassi di ripresa e (b) i fattori di correzione necessari per tener conto delle perdite di materia durante le operazioni di trattamento preliminare.

II.9.1.  Calcolo delle percentuali delle masse secche e depurate senza tenere conto della perdita di massa subita dalla fibra in seguito al trattamento preliminare:

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000026.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000027.jpg

20100518-P7_TA(2010)0168_IT-p0000028.jpg

P1% è la percentuale del primo componente secco e depurato;

P2% è la percentuale del secondo componente secco e depurato;

P3% è la percentuale del terzo componente secco e depurato;

m1 è la massa secca depurata del primo componente;

m2 è la massa secca e depurata del secondo componente;

m3 è la massa secca depurata del terzo componente.

II.9.2.  Per il calcolo delle percentuali di ciascun componente previa applicazione dei tassi convenzionali e degli eventuali fattori di correzione che tengono conto delle perdite di massa subite durante il trattamento preliminare, si veda il punto I.8.2.

III.  Procedimento di analisi quantitativa delle mischie ternarie di fibre tessili mediante una combinazione di separazione manuale e di separazione chimica

Nella misura del possibile, è opportuno procedere alla separazione manuale e tenere conto delle proporzioni degli elementi separati prima di passare all'eventuale trattamento chimico di ciascuno dei componenti separati.

IV.1.  Precisione dei metodi

La precisione indicata per ogni metodo di analisi delle mischie binarie è relativa alla riproducibilità (si veda il capo 2 relativo a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili).

La riproducibilità è la fedeltà, cioè la concordanza tra i valori sperimentali ottenuti da operatori che lavorino in laboratori diversi o in tempi differenti, ognuno ottenendo con lo stesso metodo risultati individuali su un prodotto omogeneo identico.

La riproducibilità è espressa dai limiti di confidenza dei risultati, per un livello di confidenza del 95%.

S'intende con ciò lo scarto tra due risultati che, in una serie di analisi effettuate in diversi laboratori, non viene oltrepassato che in 5 casi su 100, applicando normalmente e correttamente il metodo su una mischia omogenea identica.

Per determinare la precisione dell'analisi di una mischia ternaria, si applicano normalmente i valori indicati nei metodi d'analisi delle mischie binarie che sono stati impiegati per analizzare la mischia ternaria.

Considerando che, per le quattro varianti dell'analisi chimica quantitativa delle mischie ternarie, si prevedono due dissoluzioni (su due provette separate per le prime tre varianti e sulla stessa provetta per la quarta variante) e ammettendo che si designi con E1 e E2 le precisioni dei due metodi d'analisi delle mischie binarie, la precisione dei risultati per ciascun componente figura nella seguente tabella:

Fibra componente

Varianti

1

2 e 3

4.

a

E1

E1

E1

b

E2

E1+E2

E1+E2

c

E1+E2

E2

E1+E2

Se si utilizza la quarta variante, la precisione può risultare inferiore a quella calcolata secondo il metodo sopra indicato, a causa di un'eventuale azione, difficilmente valutabile, del primo reattivo sul residuo costituito dai componenti b e c.

IV.2.  Relazione d'analisi

IV.1.  Indicare la variante o le varianti utilizzate per effettuare l'analisi, i metodi, i reattivi e i fattori di correzione.

IV.2.  Fornire indicazioni particolareggiate in merito ai pretrattamenti speciali (si veda il punto I.6).

IV.3.  Indicare i singoli risultati nonché la media aritmetica con l'approssimazione alla prima decimale.

IV.4.  Indicare, ogni volta che sia possibile, la precisione del metodo per ciascun componente, calcolata secondo la tabella del punto IV.1.

V.  Esempi di calcolo di percentuali dei componenti di alcune mischie ternarie utilizzando alcune varianti descritte al punto I.8.1.

Consideriamo il caso di una mischia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: 1. lana cardata; 2. nylon (poliammide); 3. cotone greggio.

VARIANTE n. 1

Operando sulla base di questa variante, vale a dire con due provette differenti, eliminando mediante dissoluzione un componente (a = lana) dalla prima provetta e un secondo componente (b = poliammide) dalla seconda provetta, è possibile ottenere i seguenti risultati:

1.  Massa secca della prima provetta dopo il trattamento preliminare (m1) = 1,6000 g

2.  Massa secca del residuo dopo il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (poliammide + cotone) (r1) = 1,4166 g

3.  Massa secca della seconda provetta dopo il trattamento preliminare (m2) = 1,8000 g

4.  Massa secca del residuo dopo trattamento con acido formico (lana + cotone) (r2) = 0,9000 g

Il trattamento con ipoclorito di sodio alcalino non comporta una perdita di massa di poliammide, mentre il cotone greggio perde il 3%, cosicché d1 = 1,0 e d2 = 1,03.

Il trattamento con acido formico non comporta alcuna perdita di massa della lana e del cotone greggio, per cui d3 e d4 = 1,0.

Se si riportano nella formula indicata al punto I.8.1.1 i valori ottenuti mediante l'analisi chimica e i fattori di correzione, si ottiene:

P1% (lana) = [1,03/1,0 – 1,03×1,4166/1,6000 + 0,9000/1,8000 × (1 – 1,03 / 1,0)] ×100 = 10,30

P2% (poliammide) = [1,0 / 1,0 – 1,0×0,9000 / 1,8000 + 1,4166 / 1,6000 × (1– 1,0 /1,0)] ×100 = 50,00

P3% (cotone) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70

Le percentuali delle varie fibre secche e depurate della mischia sono le seguenti:

lana

10,30%

Poliammide

50,00%

Cotone

39,70%

Tali percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2 al fine di tenere conto anche dei tassi convenzionali, nonché dei fattori di correzione delle eventuali perdite di massa dopo il trattamento preliminare.

Come indicato nell'allegato IX, i tassi convenzionali sono i seguenti: lana cardata: 17,0%, poliammide: 6,25%, cotone: 8,5%; inoltre, il cotone greggio mostra una perdita di massa del 4% dopo il trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua.

Si ottiene pertanto:

P1A% (lana) = 10,30×[1+(17,0+0,0)/100] / [10,30×(1+ (17,0+0,0)/100) + 50,00× (1+ (6,25+0,0)/100) + 39,70×(1+(8,5+4,0 /100)] × 100 = 10,97

P2A% (poliammide) = 50,0 × (1+ (6,25+0,0)/100) /109,8385 ×100 = 48,37

P3A% (cotone) = 100 - (10,97 + 48,37) = 40,66

La composizione della mischia è pertanto la seguente:

poliammide

48,4%

Cotone

40,6%

Lana

11,0%

100,0%

VARIANTE n. 4:

Si consideri il caso di una mischia di fibre la cui analisi quantitativa ha dato i seguenti componenti: lana cardata, viscosa, cotone greggio.

Si supponga che operando in base alla variante 4, vale a dire eliminando successivamente due componenti della mischia da una stessa provetta, si ottengono i risultati seguenti:

1.  Massa secca della provetta dopo il trattamento preliminare (m1) = 1,6000 g

2.  Massa secca del residuo dopo trattamento con ipoclorito di sodio alcalino (viscosa + cotone)

(r1) = 1,4166 g

3.  Massa secca del residuo dopo un secondo trattamento del residuo r1 al cloruro di zinco/acido formico (cotone)

(r2) = 0,6630 g

Il trattamento all'ipoclorito di sodio alcalino non comporta alcuna perdita di massa della viscosa, mentre il cotone greggio perde il 3%, cosicché d1 =1,0 e d2 = 1,03.

Dopo il trattamento con l'acido formico/cloruro di zinco, la massa di cotone aumenta del 4%, cosicché d3 = 1,03×0,96 = 0,9888, arrotondato a 0,99, (ricordiamo che d3 è il fattore che tiene conto rispettivamente della perdita o dell'aumento di massa del terzo componente nel primo e nel secondo reattivo).

Se si integrano nelle formule indicate al punto I.8.1.4 i valori ottenuti mediante analisi chimica, nonché i fattori di correzione, si ottiene:

P2% (viscosa) = 1,0×1,4166 / 1,6000 ×100 – 1,0 / 1,03 ×40,98=48,75%

P3% (cotone) = 0,99×0,6630 / 1,6000 × 100= 41,02 %

P1% (lana) = 100 - (48,75 + 41,02) = 10,23%

Come abbiamo già precisato per la variante 1, queste percentuali devono essere corrette secondo le formule indicate al punto I.8.2.

P1A% (lana) = 10,23 × [1 + (17,0+0,0 / 100)]/[10,23×(1+ (17,00+0,0)/100) +48,75×(1+(13+0,0 / 100) + 41,02×(1+(8,5+4,0)/ 100)] × 100 = 10,57%

P2A%(viscosa) = 48,75× [1+(13+0,0) / 100] / 113,2041 ×100 = 48,65%

P3A% (cotone) = 100 - (10,57 + 48,65) = 40,78%

La composizione della mischia è pertanto:

viscosa

48,6%

cotone

40,8%

lana

10,6%

______

100,0%

VI.  Tabella di mischie ternarie tipiche che possono essere analizzate utilizzando i metodi dell'Unione, di analisi delle mischie binarie (a fini di esempio)

Numero della mischia

Fibre componenti

Variante

Numero del metodo utilizzato e reattivo per le mischie binarie

Componente 1:

Componente 2:

Componente 3:

1.

Lana o peli

Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

2.

Lana o peli

poliammide 6 o 6-6

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 4. (acido formico, 80% p/p)

3.

Lana, peli o seta

Alcune clorofibre

viscosa, cupro modal o cotone

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 p/p)

4.

Lana o peli

poliammide 6 o 6-6

poliestere, polipropilene, acrilica o vetro tessile

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 4. (acido formico, 80% p/p)

5.

Lana, peli o seta

Alcune clorofibre

poliestere, acrilica, poliammide or vetro tessile

1 e/o 4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 9 (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5 p/p)

6.

Seta

Lana o peli

poliestere

2

11. (acido solforico 75% p/p) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

7.

Poliammide 6 o 6-6

Acrilica

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

4. (acido formico 80% p/p) e 8. (dimetilformammide)

8.

Alcune clorofibre

Poliammide 6 o 6-6

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 4. (acido formico, 80% p/p) o 9. (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5% p/p) e 4. (acido formico, 80% p/p)

9.

Acrilica

poliammide 6 o 6-6

poliestere

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 4. (acido formico, 80% p/p)

10.

Acetato

poliammide 6 o 6-6

viscosa, cotone, cupro o modal

4

1. (acetone) e 4. (acido formico, 80% p/p)

11.

Alcune clorofibre

acrilica

poliammide

2 e/o 4

9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% p/p) e 8. (dimetilformammide)

12.

Alcune clorofibre

poliammide 6 o 6-6

acrilica

1 e/o 4

9. (solfuro di carbonio/acetone 55,5/44,5% p/p) e 4. (acido formico, 80% p/p)

13.

Poliammide 6 o 6-6

viscosa, cupro, modal o cotone

poliestere

4

4. (acido formico, 80% p/p) e 7. (acido solforico, 75% p/p)

14.

Acetato

viscosa, cupro, modal o cotone

poliestere

4

1. (acetone) e 7 (acido solforico, 75% p/p)

15.

Acrilica

viscosa, cupro, modal o cotone

poliestere

4

8. (dimetilformammide) e 7 (acido solforico, 75% p/p)

16.

Acetato

lana, peli o seta

cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide, poliestere, acrilica

4

1. (acetone) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

17.

Triacetato

lana, peli o seta

cotone, viscosa, cupro, modal, poliammide, poliestere, acrilica

4

6. (diclorometano) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

18.

Acrilica

lana, peli o seta

poliestere

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 2. (ipoclorito di sodio alcalino)

19.

Acrilica

seta

lana o peli

4

8. (dimetilformammide) e 11. (acido solforico 75% p/p)

20.

Acrilica

Lana, peli o seta

cotone, viscosa, cupro o modal

1 e/o 4

8. (dimetilformammide) e 2 (ipoclorito di sodio alcalino)

21.

Lana, peli o seta

cotone, viscosa, modal, cupro

poliestere

4

2. (ipoclorito di sodio alcalino) e 7. acido solforico 75%

22.

Viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

poliestere

2 e/o 4

3. (cloruro di zinco/acido formico) e 7 (acido solforico 75% p/p)

23.

Acrilica

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

4

8. (dimetilformammide) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

24.

Alcune clorofibre

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

1 e/o 4

9. (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5% p/p) e 3. (cloruro di zinco/acido formico) o 8 (dimetilformammide) e 3. (cloruro di zinco/acido formico)

25.

Acetato

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

4

1. (acetone) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

26.

Triacetato

viscosa, cupro o alcuni tipi di modal

cotone

4

6. (diclorometano) e 3 (cloruro di zinco/acido formico)

27.

Acetato

seta

lana o peli

4

1. (acetone) e 11. (acido solforico 75% p/p)

28.

Triacetato

seta

lana o peli

4

6. (diclorometano) e 11. (acido solforico 75% p/p)

29.

Acetato

acrilica

cotone, viscosa, cupro o modal

4

1. (acetone) e 8. (dimetilformammide)

30.

Triacetato

acrilica

cotone, viscosa, cupro o modal

4

6. (diclorometano) e 8. (dimetilformammide)

31.

Triacetato

poliammide 6 o 6-6

cotone, viscosa, cupro o modal

4

6. (diclorometano) e 4. (acido formico80% p/p)

32.

Triacetato

cotone, viscosa, cupro o modal

poliestere

4

6. (diclorometano) e 7 (acido solforico 75% p/p)

33.

Acetato

poliammide 6 o 6-6

poliestere o acrilica

4

1. (acetone) e 4. (acido formico 80% p/p)

34.

Acetato

acrilica

poliestere

4

1. (acetone) e 8. (dimetilformammide)

35.

Alcune clorofibre

cotone, viscosa, cupro o modal

poliestere

4

8. (dimetilformammide) e 7. (acido solforico 75% p/p) o 9 (solfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5% p/p) e 7. (acido solforico 75% p/p)

36

Cotone

poliestere

elastolefin

2 e/o 4

7 (acido solforico 75% p/p) e 14 (acido solforico concentrato)

37

Alcune modacriliche

poliestere

melamina

2 e/o 4

8 (dimetilformammide) e 14 (acido solforico concentrato)

ALLEGATO IX

TASSI CONVENZIONALI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

(Articolo 17, paragrafo 2)

Numero delle fibre

Fibre

Percentuali

1‐2

Lana e peli di animali:

fibre pettinate

18,25

fibre cardate

17,00(1)

3

Peli di animali:

fibre pettinate

18,25

fibre cardate

17,00(1)

Crini:

fibre pettinate

16,00

fibre cardate

15,00

4

Seta

11,00

5

Cotone:

fibre normali

8,50

fibre mercerizzate

10,50

6

Kapok

10,90

7

Lino

12,00

8

Canapa

12,00

9

Iuta

17,00

10

Abaca

14,00

11

Alfa

14,00

12

Cocco

13,00

13

Ginestra

14,00

14

Ramiè (fibra bianchita)

8,50

15

Sisal

14,00

16

Sunn

12,00

17

Henequen

14,00

18

Maguey

14,00

19

Acetato

9,00

20

Alginica

20,00

21

Cupro

13,00

22

Modal

13,00

23

Proteica

17,00

24

Triacetato

7,00

25

Viscosa

13,00

26

Acrilica

2,00

27

Clorofibra

2,00

28

Fluorofibra

0,00

29

Modacrilica

2,00

30

Poliammide o nylon:

fibra discontinua

6,25

filamento

5,75

31

Aramide

8,00

32

Poli-immide

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polilattide

1,50

35

Poliestere

fibra discontinua

1,50

filamento

1,50

36

Polietilenica

1,50

37

Polipropilenica

2,00

38

Poliureica

2,00

39

Poliuretano:

fibra discontinua

3,50

filamento

3,00

40

Vinilal

5,00

41

Trivinilica

3,00

42

Gomma

1,00

43

Elastan

1,50

44

Vetro tessile:

con un diametro medio superiore a 5 μm

2,00

con un diametro medio uguale o inferiore a 5 μm .

3,00

45

Fibra metallica

2,00

Fibra metallizzata

2,00

Amianto

2,00

Filati di carta

13,75

46

Elastomultiestere

1,50

47

Elastolefin

1,50

48

Melamina

7,00

(1)Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile verificare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartiene al ciclo pettinato o cardato.

ALLEGATO X

TABELLE DI CORRISPONDENZA

Direttiva 2008/121/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 8 (1) e allegato III

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Direttiva 2008/121/CE

Presente regolamento

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 18

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

-

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 15 e allegato IV

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1, secondo capoverso

Articolo 11

Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

Direttiva 2008/121/CE

Presente regolamento

Articolo 12

▌ Allegato VII

Articolo 13

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articoli 15 e 16

Articolo 23 ▌

Articolo 17

-

Articoli 19 e 20

-

Allegato I, nn. da 1 a 47

Allegato I, nn. da 1 a 47

Allegato II, nn. da 1 a 47

Allegato IX, nn. da 1 a 47

Allegato III

Allegato V

Allegato III, punto 36

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Allegato IV

Allegato VI

Direttiva 96/73/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Allegato VIII, capo 1, punto I, parte 2

Articolo 3

Articolo 17, paragrafo 2, primo capoverso

Articolo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 23

Articolo 6

Articolo 7

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Allegato I

Allegato VIII, capo 1, punto I

Allegato II, paragrafo 1 introduzione

Allegato VIII, capo 1, punto II

Allegato II, paragrafo 1 punti I, II e III

Allegato VIII, capo 2, punti I, II e III

Allegato II, paragrafo 2

Allegato VIII, capo 2, punto IV

Direttiva 73/44/CEE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Allegato VIII, capo 1, punto I

Articolo 3

Articolo 17, paragrafo 2, primo capoverso

Articolo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 23 ▌

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Allegato I

Allegato VIII, capo 3, introduzione e punti da I a IV

Allegato II

Allegato VIII, capo 3, punto V

Allegato III

Allegato VIII, capo 3, punto VI

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2)Parere del 16 dicembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010.
(4)GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.
(5)GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(6)GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.
(7)GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(8) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(9) Testi approvati, P7_TA(2009)0093.
(10)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(11) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(12) GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.
(13)* Nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
(14) GU L 149 dell»11.6.2005, pag. 22.
(15)* Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(16)* Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(17)** Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(18)* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(19)* Sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(20)** Due anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(21)*** La data di entrata in vigore del presente regolamento.
(22)Per i prodotti che rientrano in questa categoria e venduti a taglio, l'etichettatura globale è quella del rotolo. Tra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.
(23)In alcuni casi si possono anche pretrattare direttamente le provette.
(24)Per gli articoli finiti e confezionati si veda il punto 7.
(25)Si veda il punto 1.
(26)Si può sostituire la carda per laboratorio con un miscelatore di fibre o con il metodo detto di «accoppiamento e divisione dei ciuffetti».
(27)Se le bobine possono essere sistemate su una rastrelliera adeguata è possibile svolgerne parecchie contemporaneamente.
(28)Il metodo n. 12 rappresenta un'eccezione ed è basato sul dosaggio di un elemento costitutivo di uno dei due componenti.
(29)Vedi capitolo 1.1.
(30)Si deve verificare la solubilità di queste modacriliche o di queste clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.
(31)Si deve verificare la solubilità delle clorofibre nel reattivo prima di procedere all'analisi.
(32)Le sete selvatiche, come il tussah, non sono sciolte completamente dall'acido solforico al 75%.
(33)Si veda, ad esempio, l'apparecchiatura decritta nel Melliand Textilberichte 56 (1975), pagg. 643-645.
(34)Cfr. Capo 1.1.
(35)I valori di d sono indicati nel capitolo 2 del presente allegato relativo ai diversi metodi di analisi delle mischie binarie.


Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina ***I
PDF 188kWORD 33k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))
P7_TA(2010)0169A7-0058/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0580),

–  visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0101/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665) e il relativo addendum (COM(2010)0147),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3 e l'articolo 212, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 maggio 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7–0058/2010),

1.  approva la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura del 18 maggio 2010 in vista dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina

P7_TC1-COD(2009)0162


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 388/2010/UE)


Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (modifica al regolamento (CE) n. 247/2006) ***I
PDF 190kWORD 33k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD))
P7_TA(2010)0170A7-0054/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0510),

–  visti gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali il Consiglio ha consultato il Parlamento (C7-0255/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0054/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura del 18 maggio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

P7_TC1-COD(2009)0138


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 641/2010)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2011 - Sezione I - Parlamento
PDF 143kWORD 62k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2011 (2010/2005(BUD))
P7_TA(2010)0171A7-0134/2010

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 314, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare l'articolo 31,

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2),

–  vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2011 – sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX(3),

–  vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2011,

–  visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 19 aprile 2010 a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, e dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

–  visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

–  visto l'articolo 79 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0134/2010),

A.  considerando che, onde adempiere ai compiti conferitigli dal trattato, il Parlamento si propone di usare e sviluppare pienamente le sue prerogative e che ciò richiederà il rafforzamento di una serie di settori prioritari, comportando nel contempo la necessità di un approccio rigoroso all'impiego delle risorse disponibili,

B.  considerando che, a questo proposito, la situazione di bilancio per quanto riguarda la rubrica 5 (spese amministrative) per il 2011 merita più che mai un approccio attento e disciplinato al bilancio del Parlamento al fine di conciliare gli obiettivi politici e il loro finanziamento,

C.  considerando che due anni fa è stato avviato un progetto pilota di cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, progetto che è stato mantenuto per la procedura 2011,

D.  considerando che le prerogative dell'Aula quanto all'approvazione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute conformemente alle disposizioni del trattato e del regolamento,

E.  considerando che il 24 marzo 2010e il 13 aprile 2010 si sono svolte due riunioni di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nel corso delle quali sono state affrontate diverse questioni chiave,

Quadro generale e bilancio globale

1.  rileva che il livello del bilancio 2011, quale proposto dall'Ufficio di presidenza, ammonta a 1.710.547.354 EUR, che rappresentano il 20,32 % della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (QFP); constata che il tasso di incremento proposto rispetto al bilancio 2010 è del 5,8%, il che include il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 1/2010;

2.  ritiene, pur essendo pienamente consapevole delle sfide future, che occorra adeguare, nell'ambito del presente stato di previsione, il tasso di crescita e il livello definitivo del bilancio; decide che, in questa fase, il livello complessivo del bilancio è pari a 1.706.547.354 EUR, che rappresentano un tasso di incremento del 5,5% e una quota percentuale del 20,28% della rubrica 5; intende altresì precisare diverse questioni e approfondire la valutazione delle misure proposte, nonché individuare i possibili risparmi prima di stabilire il bilancio definitivo nell'autunno 2010;

3.  rammenta la propria opinione secondo cui, sulla base dei riferimenti del QFP originario, negoziato nel 2006 e in vigore dal 2007, le spese del Parlamento dovrebbero essere stabilite attorno al tradizionale massimale del 20%, tenendo conto delle esigenze delle altre istituzioni e del margine disponibile; prende atto a tale proposito della richiesta del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni di oltre 10 milioni di EUR per il solo esercizio 2010; ribadisce che anche l'Ufficio europeo per l'azione esterna può avere un'incidenza sulla rubrica 5; ribadisce inoltre la propria convinzione secondo cui l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci debbano collaborare al riesame del limite in questione prima di avviare un dialogo interistituzionale in materia; propone a tal fine la creazione di un gruppo di lavoro che dovrebbe essere operativo entro la fine del mese di luglio 2010;

4.  chiede chiarimenti circa la programmazione finanziaria di medio periodo per la rubrica 5 e i margini previsti di 109 milioni di EUR per il 2011, di 102 milioni di EUR per il 2012 e di 157 milioni di EUR per il 2013; ritiene che sarebbe utile ottenere informazioni sulle ipotesi di lavoro del Parlamento per la sesta relazione dei Segretari generali (ottobre 2009) in termini di bilancio e di posti rispetto alla proposta per lo stato di previsione attualmente disponibile; intende inoltre chiarire quali (potenziali) progetti significativi e sviluppi in materia di personale sono già inclusi in tale programmazione per i prossimi 2-3 anni; rileva al tempo stesso che la programmazione finanziaria è semplicemente uno strumento di pianificazione indicativo e non vincolante e che le decisioni finali spettano all'autorità di bilancio;

5.  accoglie la proposta dell'Ufficio di presidenza – pur non convenendo con il ragionamento di fondo secondo cui una quota dell«1% del bilancio costituisce un importo ragionevole come riserva per imprevisti – di fissare l'entità di tale riserva a 14 milioni di EUR, tenendo conto del margine di manovra alquanto limitato nella rubrica 5;

6.  constata che, per quanto riguarda la causa relativa agli stipendi, ancora pendente dinanzi alla Corte di giustizia, l'«effetto» totale per il Parlamento nel 2011, che potrebbe ammontare a circa 12 milioni di EUR in caso di una sentenza a favore alla Commissione, è incluso nella proposta e ripartito su varie linee di bilancio;

7.  rinnova le sue precedenti richieste affinché sia presentata una proposta di bilancio integrale già nella fase previsionale in primavera, in modo che ci si debbano aspettare soltanto modifiche minori o tecniche nella cosiddetta «lettera rettificativa» in autunno;

8.  ribadisce l'importanza che annette alla stretta cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci nel precisare congiuntamente le incidenze di bilancio delle decisioni da adottare; sottolinea, inoltre, che nell'ambito di ciascun organo decisionale, è di fondamentale importanza l'uso di schede finanziarie che illustrino con chiarezza ai deputati tutte le incidenze di bilancio;

Questioni specifiche
Questioni legate al trattato di Lisbona

9.  accoglie con favore e approva il finanziamento delle proposte dell'Ufficio di presidenza in relazione alle misure in questione, ossia la creazione di un'apposita riserva di 9,4 milioni di EUR per i 18 deputati;

10.  può convenire con l'accento posto dall'Ufficio di presidenza sul potenziamento delle competenze ai fini dell'obiettivo dell'eccellenza legislativa;

11.  appoggia l'idea, a questo proposito, di individuare un giusto mix di competenze interne ed esterne per i dipartimenti tematici in base alla tipologia di informazioni richieste per i fascicoli specifici in esame ma auspica maggiori delucidazioni per quanto riguarda l'opportunità e le modalità di impiego flessibile dell'incremento di personale proposto e maggiori informazioni sui precedenti tassi di esecuzione e la richiesta di siffatte competenze da parte delle commissioni;

12.  si compiace per il fatto che l'Ufficio di presidenza abbia tenuto conto dei timori espressi circa il rapporto tra personale AD e AST, procedendo in tal modo a una riduzione di 3 posti AST rispetto alla proposta iniziale; approva gli stanziamenti destinati alla creazione di 19 posti AD 5 e 13 posti AST 1 per i dipartimenti tematici come ora proposto dall'Ufficio di presidenza;

13.  sostiene la necessità di potenziare gli studi esterni e plaude all'accordo raggiunto tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci sulla fissazione dell'importo aggiuntivo a 1,7 milioni di EUR;

14.  prende atto della proposta di potenziare il personale della biblioteca con ulteriori 28 posti, di cui 13 per il servizio «briefing» per i deputati (in precedenza personale contrattuale); può approvare il finanziamento e l'inserimento in organico dei 13 posti in oggetto purché si garantisca che saranno coperti mediante concorsi generali e che si conseguano risparmi corrispondenti nella dotazione finanziaria per i contratti; ritiene che un ulteriore incremento dei finanziamenti e delle risorse umane degli attuali servizi di informazione dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo di un sistema di facile impiego, che consenta ai deputati di accedere agevolmente a tutte le informazioni prodotte all'interno dell'Istituzione; decide di includere nello stato di previsione gli stanziamenti per i 15 posti aggiuntivi, iscrivendone tuttavia la metà nella riserva, in attesa:

   di ulteriori giustificazioni sul modo in cui i posti in questione saranno utilizzati per migliorare i servizi di consulenza per i deputati,
   di informazioni concrete circa le misure intraprese dall'Ufficio di presidenza e dall'amministrazione per porre in essere un Sistema interno di gestione delle conoscenze, ivi inclusi il calendario previsto per la sua attuazione e gli eventuali risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle fonti di informazione;

15.  ritiene che vada compiuta opera di sensibilizzazione e conferita visibilità ai due suddetti servizi di assistenza indiretta, anche mediante il sito web del Parlamento, a vantaggio dei deputati;

16.  ricorda la sua risoluzione sugli orientamenti di bilancio in cui è già stata chiesta una valutazione, tra cui una scheda finanziaria dettagliata dei costi complessivi che deriverebbero dall'aumento dell'indennità di assistenza parlamentare proposto; decide pertanto di iscrivere in riserva gli stanziamenti corrispondenti;

Allargamento

17.  plaude all'inclusione della Croazia nelle disposizioni per l'allargamento e approva i relativi stanziamenti e interventi in materia di personale;

Organigramma generale

18.  constata che, oltre alle richieste di 68 posti legati al trattato di Lisbona e di 62 posti legati all'allargamento (tra cui 11 posti per i gruppi), si richiedono 17 posti per completare il secondo anno del piano triennale per la DG INLO concordato nella procedura 2010 e 30 posti per altri settori che non è stato possibile coprire neppure previa individuazione di 20 possibili riassegnazioni per il 2011, il che comporta un totale di 180 nuovi posti; chiede informazioni più dettagliate sui posti riassegnati o trasferiti dall'inizio della legislatura, comprese le stime delle riassegnazioni e dei trasferimenti per il 2010 e, se possibile, per il 2011; decide di includere nello stato di previsione gli stanziamenti per i posti in oggetto ma iscrive nella riserva l'importo connesso alla creazione di 30 posti per «altri settori», in attesa che siano analizzate le informazioni richieste;

19.  rileva che la proposta dell'Ufficio di presidenza prevede ormai anche 1 posto AD 5 e 1 posto AST 1 per l'Assemblea parlamentare euromediterranea e 3 posti AD 5 e 1 posto AST 1 per la gestione dei rischi mentre non contiene più il previsto importo supplementare di 3 milioni di EUR per la DG ITEC;

20.  constata altresì che l'Ufficio di presidenza ha previsto ulteriori 56 posti per i gruppi politici;

21.  approva le misure e i posti per il 2011 proposti per il secondo anno del programma triennale della DG INLO concordato lo scorso anno;

22.  auspica di ottenere maggiori informazioni sulla ripartizione degli stanziamenti per gli agenti contrattuali e un quadro dei costi netti o risparmi netti rispetto alla dotazione per gli agenti contrattuali, imputabili agli incrementi concessi all'organico dell'Istituzione, soprattutto per quanto attiene all'internalizzazione di diverse funzioni nei settori della sicurezza, delle TIC e della biblioteca;

Edifici

23.  sottolinea che una politica immobiliare ragionevole è intimamente legata alla procedura 2011, come pure alla questione generale di un bilancio sostenibile;

24.  si compiace della decisione dell'Ufficio di presidenza del 24 marzo 2010, con la quale ha accolto la richiesta del Parlamento europeo relativa a una politica immobiliare ed edilizia a medio e lungo termine; esprime preoccupazione circa la fattibilità di svolgere in parallelo tutte le operazioni immobiliari in corso e pianificate che potrebbero derivare dalla strategia immobiliare a medio e lungo termine; non gli è chiaro il modo in cui la pletora di progetti rientri nel QFP e chiede i necessari chiarimenti;

25.  prende atto a tale proposito della proposta dell'Ufficio di presidenza di utilizzare 85,9 milioni di EUR delle entrate con destinazione specifica (da impiegare nell'ambito della politica immobiliare dell'Istituzione) per gli uffici dei deputati a Bruxelles; rammenta che eventuali progetti immobiliari suscettibili di avere una sostanziale incidenza finanziaria sul bilancio sono soggetti alla consultazione dell'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario; rammenta inoltre che, per quanto riguarda il riporto di stanziamenti, il regolamento finanziario prevede che siano utilizzate in via prioritaria le entrate con destinazione specifica riportate; si compiace al riguardo del fatto che, grazie al rimborso dello Stato belga per un importo di 85,9 milioni di EUR, il Parlamento sarà in grado di far avanzare i nuovi progetti immobiliari e di attuare pertanto con maggiore celerità una parte della strategia immobiliare a medio termine;

26.  non può accettare di accantonare le entrate con destinazione specifica in questione per questo particolare progetto immobiliare;

27.  chiede di iscrivere in bilancio in futuro gli stanziamenti necessari in base alla strategia immobiliare a medio termine; chiede inoltre di creare un'apposita linea di bilancio per i grandi progetti immobiliari, onde agevolare la pianificazione finanziaria a medio termine dei predetti progetti edilizi e rafforzare la trasparenza;

28.  constata che, nella proposta dell'Ufficio di presidenza, sulla linea di bilancio destinata ai canoni enfiteutici è stato iscritto un importo di 10,2 milioni di EUR per il prefinanziamento diretto della fase iniziale della costruzione del nuovo edificio KAD; riconosce che un siffatto prefinanziamento volontario contribuirebbe effettivamente a ridurre i costi di finanziamento ma, tenuto conto dei vincoli estremamente rigorosi per il 2011, decide di iscrivere a tal fine nello stato di previsione un importo inferiore, pari a 6,2 milioni di EUR; è disposto a rivedere tale importo nell'autunno 2010 sulla base di un aggiornamento della situazione di bilancio e dell'evoluzione della politica immobiliare del Parlamento;

Sicurezza

29.  annette importanza al riesame approfondito della politica di sicurezza annunciato dall'Ufficio di presidenza e, a tale riguardo, ricorda il proprio attaccamento ad un uso prudente delle risorse e, soprattutto, a un equilibrio economicamente razionale tra il personale interno e gli agenti esterni; invita l'Ufficio di presidenza a esaminare attentamente le incidenze operative e finanziarie di una nuova strategia volta a trovare un buon equilibrio, nelle proposte da formulare, tra questioni di sicurezza, da un lato, e l'accessibilità e l'apertura, dall'altro; sottolinea che il Parlamento dovrebbe rimanere il più possibile un'istituzione aperta e accessibile; auspica pertanto che l'amministrazione gli trasmetta maggiori informazioni riguardo al cosiddetto «progetto Wiertz» al fine di valutarne le incidenze sull'accessibilità del Parlamento per i cittadini;

Strategia TIC

30.  si compiace dell'approccio più strutturato alle TIC e dell'elaborazione di una strategia globale in questo settore e ribadisce altresì il proprio sostegno per una sufficiente internalizzazione di funzioni per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni; rileva, tuttavia, che sono stati concessi nuovi posti per tre anni di fila e ritiene pertanto che la questione debba essere chiarita;

31.  constata l'assegnazione di 5 milioni di EUR per i progetti di mobilità telematica dei deputati e, in particolare, per le comunicazioni mobili; auspica di ricevere maggiori informazioni data l'entità relativamente elevata dell'importo in questione;

Questioni ambientali

32.  accoglie con soddisfazione il modesto incremento dei finanziamenti per l'attuazione del sistema EMAS e delle misure di riduzione del CO2, distribuito sull'intero bilancio, e sottolinea ulteriormente l'importanza che annette alla questione;

33.  constata al riguardo l'andamento dei principali indicatori di rendimento dal 2006, come emerge dalla rassegna di gestione ambientale (Environmental Management Review) per l'anno 2008, in particolare una riduzione del 12,9% dell'«impronta di carbonio», una diminuzione dello 0,8% del consumo di elettricità, un aumento del consumo di gas/petrolio/calore pari al 7,4% nel 2008, dopo una diminuzione del 17,5% nel 2007, un aumento dell«8,8% delle emissioni imputabili alla mobilità/ai trasporti, un aumento della percentuale di rifiuti riciclati dal 49,8 % nel 2006 al 55,4% nel 2008, un incremento del 18,1% del consumo di acqua e una diminuzione del 16,9% del consumo di carta;

34.  accoglie con soddisfazione l'allegato al bilancio relativo alla gestione ambientale, che offre una buona visione tecnica delle voci di bilancio interessate; auspica altresì, in tale contesto e nel medesimo allegato, l'inclusione nelle relazioni annuali EMAS di maggiori informazioni sull'impronta di carbonio di ciascun edificio del Parlamento a Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo, come pure sull'impatto degli spostamenti e dei trasporti legati alle tornate, al fine di presentare gli attuali risultati della riduzione dell'impronta di carbonio del Parlamento e di illustrare l'impatto positivo sull'ambiente riconducibile a tali investimenti, così come gli eventuali risparmi ottenuti nel lungo periodo;

35.  manifesta il proprio sostegno al proseguimento delle misure intese a ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del Parlamento; si compiace a tale proposito degli studi in corso sugli aspetti relativi al risparmio energetico degli edifici e sulle modalità di messa a punto di programmi di compensazione delle emissioni di carbonio per i viaggi; è inoltre favorevole agli incentivi al ricorso ai trasporti pubblici al posto delle automobili e a una maggiore disponibilità di biciclette a Strasburgo;

36.  constata che la voce di bilancio relativa alle spese di viaggio dei deputati è di fatto superiore a quella degli stipendi; sottolinea la necessità di un uso responsabile delle indennità, in particolare di quelle di viaggio, e rammenta che, senza modificare la vigente normativa, utilizzando, ove possibile, mezzi di trasporto diversi dai viaggi in aereo in classe «business» da e per i luoghi di lavoro del Parlamento, è possibile abbassare l'impronta di carbonio del Parlamento, riducendo nel contempo i costi; invita l'Ufficio di presidenza a presentare, in tempo utile per la prima lettura del Parlamento, come convenuto nel corso dell'ultima preconcertazione, uno studio incentrato sul funzionamento del nuovo sistema e le eventuali soluzioni per realizzare risparmi;

37.  rammenta che l'autorità di bilancio ha stanziato fondi per i bilanci delle istituzioni europee allo scopo di finanziare una sovvenzione al trasporto pubblico per il personale, quale misura ambientale, seguendo un'iniziativa del Presidente Barroso; chiede di essere aggiornato sulla situazione in seno all'Istituzione;

38.  chiede inoltre, se possibile e opportuno, di aggiungere schede ambientali alle schede finanziarie utilizzate in seno all'Istituzione;

39.  ritiene che le direttive sugli appalti pubblici debbano essere adattate meglio onde agevolare, se possibile e indicato, l'inserimento di clausole ambientali e sociali;

Progetti pluriennali e altre voci di spesa

40.  plaude all'accordo sull'incremento di 2,6 milioni di EUR inteso a finanziare i 110 visitatori – invece degli attuali 100 – che i deputati possono invitare annualmente; ritiene che possa essere opportuno disporre di un po' di tempo per valutare il funzionamento del nuovo Centro visitatori prima di prendere in considerazione qualsiasi altro incremento; è del parere che i servizi addetti all'organizzazione delle visite debbano anche tener conto dell'eventuale auspicio dei deputati di suddividere i visitatori, nel corso dell'anno, in gruppi di diverse dimensioni;

41.  approva i 3 milioni di EUR iscritti in bilancio in relazione all'apertura del Centro visitatori e ai costi operativi per un intero esercizio; sottolinea la necessità di valutare il primo anno anche da un punto di vista finanziario, prendendo in considerazione altresì i costi di esercizio;

42.  prende atto della decisione dell'Ufficio di presidenza di introdurre indennità per i titolari di cariche pubbliche, avente un'incidenza di bilancio di 400 000 EUR; osserva, tuttavia, che la discussione su tale principio è stata controversa; si compiace in proposito della necessità di presentare documenti giustificativi per ottenere il rimborso dei costi aggiuntivi sostenuti nell'esercizio di tali funzioni;

43.  prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di iscrivere 2,5 milioni di EUR per la Casa della storia europea, per quanto riguarda gli studi facenti seguito ai risultati del concorso di architettura attualmente in fase di valutazione; rammenta la propria richiesta dello scorso anno di ricevere un quadro chiaro dei costi previsti per il progetto nel suo insieme, tra cui quelli amministrativi, al più tardi nella fase di progetto preliminare di stato di previsione per la procedura di bilancio 2011; rammenta altresì l'accordo con l'Ufficio di presidenza raggiunto nella riunione di preconcertazione del 2009; sottolinea che la relazione del comitato di esperti per la Casa della storia europea elenca 11 punti che comportano ulteriori costi: 1) «organo consultivo composto da esperti e museologi», 2) «indipendenza istituzionale dell'istituzione», 3) «ampia offerta museale-pedagogica», 4) «luogo d'incontro per giovani laureati», 5) «valutazione permanente», 6) «esposizioni temporanee e itineranti», 7) «eventi di rilievo a carattere europeo», 8) «pubblicazioni proprie», 9)«ampia offerta online», 10) «creazione di una collezione museale propria» e 11) «sviluppo continuo di esposizioni e dell'infrastruttura del museo»; sottolinea pertanto la necessità di determinare con urgenza il costo complessivo del progetto in questione;

Questioni orizzontali

44.  plaude all'inclusione di un'analisi preliminare che individua i costi fissi e variabili della proposta di bilancio; riconosce le difficoltà metodologiche che essa comporta ma è convinto della necessità di esaminare ulteriormente tali concetti; rammenta al riguardo che attende una risposta dagli organi competenti in merito al modo in cui il concetto di una politica di bilancio che non comporti maggiorazioni di spesa e che operi una distinzione tra spese fisse e spese variabili, possa essere applicato nel quadro della procedura di bilancio del Parlamento; chiede un esame più approfondito dei costi fissi, operando una distinzione tra costi fissi permanenti, costi fissi per periodi determinati e settori in cui è possibile realizzare risparmi; chiede altresì un esame più approfondito dei costi variabili, stabilendo un chiaro nesso tra costi e obiettivi, politiche e interventi e individuando le priorità per ordine di importanza;

45.  sottolinea che le soglie per le varie procedure di appalto pubblico sono attualmente più severe per le istituzioni europee di quelle stipulate nelle pertinenti direttive europee sugli appalti pubblici e che tale situazione comporta costi amministrativi supplementari e un maggiore impiego di risorse umane, che potrebbero essere evitati mediante un migliore allineamento della soglie;

46.  sostiene le attività a carattere sociale, culturale o linguistico per i membri del personale e le loro famiglie ma è contrario alla concessione di sovvenzioni individuali in tale contesto e procede di conseguenza a modificare il commento della pertinente voce di bilancio;

47.  sostiene con forza l'ulteriore impegno volto a rendere l'Istituzione più adatta alle persone con disabilità, sia per quanto riguarda le modifiche necessarie alle infrastrutture che le misure inerenti al personale;

Considerazioni conclusive

48.  sottolinea l'opportunità di procedere a un esame più approfondito delle singole voci di bilancio, tra cui un'analisi dei tassi di esecuzione, anteriormente alla prima lettura del bilancio in autunno; intende pertanto esaminare e adottare le decisioni di bilancio definitive in quella fase;

49.  stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2011, rammentando che il Parlamento adotterà la propria posizione sul progetto di bilancio, così come modificato dal Consiglio, nell'ottobre 2010, in base alle procedura di voto stabilita nel trattato;

50.  approva le conclusioni comuni del trilogo di bilancio del 25 marzo 2010 figuranti in allegato;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

CONCLUSIONI COMUNI DEL TRILOGO DI BILANCIO DEL 25 MARZO 2010

TRILOGO DI BILANCIO

25 marzo 2010

Conclusioni

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno preso atto delle preoccupazioni espresse dal cancelliere della Corte di giustizia e dai Segretari generali della Corte dei conti, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale nella lettera da essi inviata ai Segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione circa la nuova procedura di bilancio e, in particolare, il comitato di conciliazione. Suggeriscono di invitare tali istituzioni a trasmettere direttamente al comitato di conciliazione, per iscritto, le loro osservazioni sull'impatto della posizione del Consiglio e degli emendamenti del Parlamento europeo.

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0087.


PAC semplificata per l'Europa
PDF 133kWORD 53k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla semplificazione della PAC (2009/2155(INI))
P7_TA(2010)0172A7-0051/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2005 «Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune» (COM(2005)0509),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2009 «Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti» (COM(2009)0128),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7–0051/2010),

A.  considerando che tutta la legislazione deve essere proporzionata all'obiettivo perseguito e va introdotta solo dopo essere stata sottoposta a una valutazione completa dell'impatto, che analizzi l'onere finanziario che il provvedimento legislativo imporrebbe e comprenda un'esauriente analisi costi-benefici,

B.  considerando che la semplificazione dovrebbe andare a beneficio, in primo luogo, degli agricoltori e non solo delle autorità nazionali e degli organismi di pagamento degli Stati membri, come prevalentemente avviene,

C.  considerando che una nuova PAC dovrebbe consentire agli agricoltori di concentrarsi sull'obiettivo centrale di fornire derrate alimentari sicure, di qualità e tracciabili, sostenendoli allo stesso tempo nella fornitura di beni pubblici non commerciali,

D.  considerando che l'obiettivo dovrebbe essere quello di ridurre i costi di attuazione della PAC riducendo nel contempo gli oneri amministrativi che gravano sui produttori comunitari, onde permettere agli agricoltori di dedicare più tempo al lavoro dei campi,

E.  considerando che una nuova PAC dovrebbe essere stabilmente competitiva,

F.  considerando che è necessario assicurare una legislazione chiara e comprensibile che offra certezza giuridica alle autorità competenti e agli agricoltori, eliminando al contempo le norme superflue,

G.  considerando che la distribuzione del pagamento unico aziendale dovrebbe garantire l'equità,

H.  considerando che per gestire le importanti questioni giuridiche che la PAC implica è necessario un quadro giuridico funzionale,

I.  considerando che una nuova PAC dovrebbe essere maggiormente orientata al mercato, in linea con le recenti riforme di cui è stata oggetto, e incentrata sulla riduzione dell'eccessivo protezionismo, tenendo nel contempo a disposizione gli strumenti per assistere gli agricoltori in tempi di grande volatilità economica,

J.  considerando che la nuova PAC deve essere più semplice e più reattiva,

K.  considerando che la legislazione dovrebbe essere più flessibile, in modo da consentire alla PAC di riconoscere le specificità di regioni e territori, senza porre in pericolo il suo carattere comune,

L.  considerando che occorre promuovere lo scambio di buone pratiche fra Stati membri e autorità locali,

M.  considerando che la politica agricola comune riveste un'importanza centrale nell'UE a 27 in quanto mezzo non solo per assicurare un'adeguata disponibilità di alimenti sicuri, ma anche per continuare a far fronte a sfide come la conservazione delle zone rurali, le regioni di montagna e svantaggiate, le regioni ultraperiferiche e la multifunzionalità dell'agricoltura europea,

Principi generali

1.  sottolinea che la PAC deve cercare di armonizzare la regolamentazione eliminando la duplicazione esistente; chiede inoltre alla Commissione di cercare, all'atto di introdurre una nuova normativa, di rimuovere allo stesso tempo gli oneri inutili;

2.  esorta la Commissione a consultare largamente e regolarmente gli attori del settore agricolo per valutare meglio l'impatto della regolamentazione sul terreno e per definire regole pratiche, semplici e trasparenti per gli agricoltori;

3.  sottolinea che una semplificazione ulteriore della PAC è necessaria per ridurre i costi di attuazione per le istituzioni della UE, per gli Stati membri e per i beneficiari stessi; ritiene che in tal modo la PAC diventerà anche maggiormente comprensibile per gli agricoltori e i contribuenti;

4.  chiede alla Commissione di armonizzare le regole della PAC eliminando la duplicazione dei compiti e riducendo la burocrazia, in vista di un aumento della competitività del settore agricolo in tutti gli Stati membri;

5.  sottolinea che le misure della PAC devono essere proporzionate all'obiettivo e che si dovrebbe optare per la via legislativa solo nei casi in cui ciò sia realmente giustificabile, evitando in questo modo un impianto giuridico di difficile comprensione per gli agricoltori;

6.  chiede che la PAC sia incentrata più sui risultati che sulla regolamentazione e che tutti gli Stati membri e le autorità regionali forniscano in maggior misura assistenza e consulenza agli agricoltori, attraverso strumenti di consulenza e mezzi di comunicazione appropriati;

7.  si attende che, in linea con i principi di miglior regolamentazione, tutta la legislazione futura sia accompagnata da una valutazione di impatto esaustiva che tenga conto degli oneri regolamentari ed amministrativi e che assicuri che qualsiasi nuova regolamentazione sia proporzionata agli scopi perseguiti;

8.  ritiene che, ove possibile, gli Stati membri debbano consentire l'autocertificazione;

9.  è del parere che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di introdurre, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, un sistema di parcellizzazione dei terreni di tipo forfettario, in modo particolare per le piccole aziende, a condizione che sia garantito il rispetto degli obblighi assunti;

10.  riconosce il valore del principio di condizionalità come uno dei concetti chiave dei pagamenti diretti della PAC, ma riconosce altresì l'opportunità di procedere a una sua decisa semplificazione, senza pregiudicarne l'efficacia;

11.  sottolinea la necessità che la PAC sia più semplice, più trasparente e più equa;

12.  sottolinea che la semplificazione della PAC non ha motivo di tradursi in un minor sostegno agli agricoltori e nello smantellamento degli strumenti tradizionali di gestione dei mercati; chiede che per il futuro l'Unione europea introduca meccanismi efficienti atti ad arginare la volatilità dei prezzi;

13.  sottolinea che la semplificazione della PAC dovrebbe procedere di pari passo con misure di informazione a favore dei beneficiari e chiede alla Commissione di espandere e sviluppare le azioni informative sulla politica agricola comune;

14.  chiede che sia prevista la possibilità di autocorrezione degli errori, onde consentire ai beneficiari dei pagamenti di informare le autorità, in caso di errore involontario, senza incorrere in sanzioni pecuniarie;

15.  segnala che il regime delle sanzioni a carico degli agricoltori per errori nelle domande di pagamento deve essere adeguato alla gravità dell'infrazione e che le sanzioni non possono essere comminate nel caso di errori minori, in particolare quelli non addebitabili all'agricoltore;

16.  segnala che nessuna sanzione amministrativa, ivi compresa la restituzione dei pagamenti percepiti dall'agricoltore, può essere comminata a causa di circostanze oggettive o indipendenti dall'agricoltore;

17.  pone in evidenza il problema degli agricoltori coniugati che gestiscono aziende agricole distinte, ai quali debbono essere garantiti diritti ed obblighi distinti in materia di ammissibilità a beneficiare dei pagamenti a titolo della PAC;

Condizionalità

18.  ritiene che lo scopo fondamentale delle ispezioni sia di fornire consulenza agli agricoltori e indirizzarli nel modo giusto affinché possano conformarsi meglio agli obblighi di legge e con il minor numero possibile di ostacoli; ritiene pertanto che le ispezioni debbano continuare ad essere eseguite dal servizio pubblico, che ne garantisce terzietà ed imparzialità;

19.  sottolinea che, secondo l'ONU, la produzione globale di cibo dovrà aumentare del 70% entro il 2050 per rispondere alla domanda di nove miliardi di persone;

20.  ritiene che gli impegni della condizionalità debbano essere identificati tenendo in considerazione anche le dimensioni aziendali, riducendone il carico per le imprese di ridotte dimensioni, ove il rischio risulta inferiore;

21.  insiste sul fatto che, quando gli Stati membri infliggono sanzioni agli agricoltori per mancata osservanza delle regolamentazioni, dette sanzioni devono essere applicate in modo trasparente, semplice e proporzionato e tenendo conto delle realtà sul terreno;

22.  ritiene che gli obblighi previsti dalla normativa per il controllo della condizionalità debbano essere facilmente comprensibili per gli agricoltori e le autorità di controllo;

23.  è del parere che il principale obiettivo dei controlli sia di sollecitare gli agricoltori a un più rigoroso rispetto degli obblighi di legge; ritiene che i controlli annuali della condizionalità per gli obblighi regolamentari di gestione possano essere ridotti o sostituiti con sistemi di controlli a campione, qualora negli ultimi anni vi siano state poche violazioni;

24.  pone l'accento sull'opportunità di ridurre all'applicazione di controlli a campione l'obbligo dei controlli successivi di verifica in relazione a infrazioni di poco conto (soglia di entità minima);

25.  ritiene che vada abolito il ricorso a prescrizioni regolamentari di gestione che non possono essere controllate in modo semplice e non sono misurabili;

26.  ritiene che gli Stati membri, o le autorità regionali e locali, a seconda del caso, debbano essere autorizzati a ridurre la quota d'ispezione a un determinato limite inferiore se dispongono di un quadro di analisi del rischio conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria e di prove che attestino un livello elevato di osservanza;

27.  chiede l'introduzione, in ogni Stato membro, di un quadro di analisi dei rischi conforme alla legislazione comunitaria, con l'obiettivo di ridurre la quota d'ispezione a un determinato limite inferiore;

28.  ritiene che, fornendo maggiore assistenza e consulenza attraverso efficaci strumenti di informazione e di consulenza, come una linea telefonica di assistenza agli agricoltori o l'utilizzazione di internet, si contribuirebbe a prevenire le violazioni e si darebbe agli Stati membri l'opportunità di ridurre gradualmente la loro quota d'ispezione;

29.  ritiene necessario un coordinamento delle attività di controllo da eseguire o già eseguite sulle imprese agricole da parte dei vari soggetti funzionalmente e istituzionalmente preposti ai controlli al fine di ridurre il numero delle visite aziendali;

30.  ritiene necessaria l'elaborazione di un piano di comunicazione della condizionalità, rivolto sia agli agricoltori che ai consumatori, al fine di fornire la massima informazione circa gli impegni della condizionalità e i benefici derivanti dalla produzione dei beni e servizi pubblici realizzati, appunto, dagli agricoltori che operano nel rispetto degli impegni di condizionalità;

31.  ritiene che sia necessario ridurre il numero dei requisiti di condizionalità e che occorra aggiornarne l'ambito di applicazione;

32.  chiede che si autorizzi un sistema di indicatori attuabile e trasparente destinato a semplificare gli strumenti di valutazione nel quadro dei controlli relativi alla condizionalità e che si abolisca il sistema attuale e la possibilità di comminare due o più sanzioni per lo stesso errore; invita la Commissione ad analizzare lo squilibrio fra le infrazioni concernenti l'identificazione degli animali, che rappresentano il 70% circa del totale delle infrazioni, e quelle relative agli altri obblighi, e a procedere alle opportune modifiche;

33.  ritiene indispensabile prevedere un testo legislativo unico per la condizionalità; ritiene che le esternalità positive prodotte dalle aziende agricole, intese quali beni e servizi pubblici, debbano essere equamente compensate;

34.  chiede il mantenimento di determinate regole ben definite in materia di condizionalità, che gli Stati membri siano in grado di accettare e rispettare;

Pagamenti diretti

35.  ritiene che gli agricoltori debbano avere accesso a sistemi funzionali che consentano facilmente e senza inutili adempimenti burocratici di presentare domanda di pagamento diretto, generalmente nel luogo di residenza;

36.  ritiene che per semplificare le norme relative al regime di pagamento unico occorra abolire l'obbligo di fornire annualmente le stesse informazioni dettagliate;

37.  ritiene che per la presentazione delle domande debba essere richiesta una minore quantità di informazioni, quando i dati necessari possono essere reperiti presso gli organismi pagatori degli Stati membri;

38.  chiede che siano ammesse modalità di pagamento più flessibili che consentano di effettuare i pagamenti anche prima della conclusione definitiva di tutti i controlli;

39.  esorta la Commissione a esaminare la definizione di terreno ammissibile e la sua interpretazione negli Stati membri;

40.  ritiene che la definizione attuale di attività agricola ai fini del pagamento unico debba essere rivista allo scopo di assicurare che i richiedenti che non sono agricoltori attivi non siano ammissibili al beneficio;

41.  ritiene che il futuro sistema debba tener conto dei principi di semplificazione e che la semplificazione, la trasparenza e la chiarezza debbano essere le priorità chiave della riforma della PAC;

42.  invita la Commissione a rivedere il sistema di controllo e liquidazione dei conti;

43.  ritiene che la Commissione debba adottare un approccio più proporzionato e, in ultima analisi, basato sul rischio per quanto concerne l'applicazione dei controlli regolamentari, la realizzazione delle verifiche di conformità e l'imposizione di correzioni finanziarie;

44.  invita la Commissione a presentare proposte che permettano un miglioramento del quadro di audit e di controllo della PAC;

45.  ritiene che si debbano impedire le grandi disparità esistenti tra gli Stati membri a livello di sostegno diretto onde garantire la parità di trattamento degli agricoltori in tutta l'Unione europea ed evitare le distorsioni del mercato e della concorrenza;

46.  riconosce che, per far fronte alle sfide ambientali, compresi l'adeguamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei suoi effetti, gli agricoltori possono svolgere un ruolo importante nella definizione delle misure di ordine pratico necessarie per raggiungere gli obiettivi; ritiene che gli accordi sui risultati anziché le disposizioni regolamentari rappresentino i meccanismi più idonei per conseguire tali obiettivi;

47.  sottolinea che una riduzione dell'onere amministrativo legato al monitoraggio e all'informazione imposto alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo renderebbe tali organizzazioni più attraenti agli occhi degli agricoltori e li incoraggerebbe ad associarsi e ad agire congiuntamente;

Sviluppo rurale

48.  sottolinea che quando i pagamenti vengono effettuati in virtù di un regime di certificazione esistente (ad esempio, i regimi di aiuto per la produzione biologica e per l'ambiente) è sufficiente un unico audit;

49.  rileva con sconcerto l'elevato numero di errori nelle domande di pagamenti diretti registrato in alcuni Stati membri; pone l'accento sul fatto che tali errori sono attribuibili principalmente alle apparecchiature ortofotografiche utilizzate, piuttosto che agli agricoltori; chiede che tali errori siano sanzionati solo in caso di manifesto tentativo di frode;

50.  ritiene che le norme che risultano in conflitto con altre disposizioni legislative debbano essere regolarizzate prima di essere imposte all'agricoltore (ad esempio, legislazione ambientale e regime dei pagamenti unici);

51.  ritiene che le definizioni contenute nelle disposizioni legislative in materia di sviluppo rurale dovrebbero essere riviste e, se necessario, ampliate, allo scopo di assicurare la coerenza con la normativa in materia di pagamenti diretti;

52.  ritiene che occorra aumentare la trasparenza riguardo alle sanzioni e agli obblighi imposti agli agricoltori;

53.  chiede l'introduzione di obblighi ben definiti per gli agricoltori, allo scopo di eliminare la mancanza di trasparenza per quanto riguarda le sanzioni;

54.  desidera adottare una prospettiva più ampia e più a lungo termine per il controllo di questi regimi, che ponga maggiormente l'accento sull'impatto finale e sui risultati anziché concentrarsi sui tassi d'errore specifici derivanti dalle misure a carattere ambientale o di sviluppo rurale;

55.  sottolinea che l'attuale complesso sistema di indicatori dev'essere rivisto e semplificato, e che il sistema di monitoraggio, le relazioni annuali e le valutazioni ex ante, di medio periodo e ex post hanno dato vita a un sistema di indicatori e relazioni eccessivamente complicato;

56.  chiede alla Commissione di studiare l'uso degli accordi di risultato come metodo semplice e più efficiente per la produzione di beni pubblici in futuro;

57.  chiede l'introduzione di un sistema semplificato e coerente di indicatori, suscettibile di condurre implicitamente a una più agevole comprensione e applicazione, in valutazioni pertinenti e a minori adempimenti burocratici;

58.  ritiene che le norme relative all'ammissibilità dell'IVA al finanziamento a titolo del secondo pilastro della PAC, in particolare per le attività svolte da enti di diritto pubblico, debbano essere armonizzate con quelle applicate per i fondi strutturali;

59.  sottolinea che la semplificazione della PAC deve procedere di pari passo con la semplificazione della sua applicazione, e chiede agli Stati membri di ridurre al minimo le formalità burocratiche richieste ai potenziali beneficiari della PAC, specialmente nell'area dello sviluppo rurale;

60.  chiede agli Stati membri, nell'ambito dei programmi nazionali di sviluppo rurale, di mettere a disposizione dei potenziali beneficiari sistemi che garantiscano la trasparenza e di accordare loro il tempo necessario per preparare le domande di finanziamento e soddisfare i diversi criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto; chiede alla Commissione di iscrivere sistematicamente questo aspetto all'ordine del giorno delle discussioni bilaterali con gli Stati membri;

Identificazione degli animali

61.  esorta la Commissione a esaminare il sistema di identificazione degli animali utilizzato nei singoli Stati Membri e a dedicarsi all'elaborazione di un sistema uniforme di identificazione, curando che siano soppresse tutte le regolamentazioni superflue: in particolare, esame dei numeri del produttore e dell'azienda, del numero di registri richiesto e della differenza tra produttore e azienda;

62.  chiede una forte armonizzare delle disposizioni in materia di identificazione degli animali, attualmente molto eterogenee;

63.  ritiene che vadano semplificate al massimo la notificazione del movimento di ovini e caprini e la comunicazione delle informazioni alle basi dati e alle autorità, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione disponibili, soprattutto le nuove tecnologie;

64.  ritiene che per gli ovini e caprini, come nel caso dei suini, sia sufficiente l'identificazione delle greggi;

65.  chiede il differimento dell'obbligo di identificazione elettronica degli ovini a partire dal 31 dicembre 2009, dato il suo costo eccessivo in tempi di crisi economica;

66.  chiede un'amnistia di tre anni per le sanzioni relative alla condizionalità nel settore dell'identificazione elettronica degli ovini e dei caprini, in quanto si tratta di una tecnologia nuova e complessa che richiederà un certo tempo perché gli agricoltori vi si abituino e acquisiscano pratica; invita inoltre la Commissione a procedere a una revisione approfondita della regolamentazione;

o
o   o

67.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


Nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici
PDF 228kWORD 77k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI))
P7_TA(2010)0173A7-0151/2010

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona,

–  viste le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e la direttiva 2007/66/CE sulle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009 «Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato» (COM(2009)0615),

–  vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2009 «Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità» (COM(2009)0215),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 «Appalti pubblici per un ambiente migliore» (COM(2008)0400),

–  vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (PPPI) (C(2007)6661),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato ' European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts' (codice europeo delle migliori pratiche per agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici) (SEC(2008)2193),

–  vista la comunicazione interpretativa della Commissione del 1° agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»(1),

–  viste le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE):

   del 19 aprile 2007 nella causa C-295/05 (Tragsa),
   del 18 dicembre 2007 nella causa C-532/03, Commissione contro Irlanda (servizi di trasporto d'urgenza in ambulanza in Irlanda),
   del 13 novembre 2008 nella causa C-324/07(Coditel Brabant),
   del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06, Commissione contro Germania (servizi pubblici di Amburgo),
   del 10 settembre 2009 nella causa C-206/08 (Eurawasser),
   del 9 ottobre 2009 nella causa C-573/07 (Sea s.r.l.),
   del 15 ottobre 2009 nella causa C-196/08 (Acoset),
   del 15 ottobre 2009 nella causa C-275/08, Commissione contro Germania (Datenzentrale Baden-Württemberg),
   del 25 marzo 2010 nella causa C-451/08 (Helmut Müller),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 10 febbraio 2010 su «Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità» (RELEX–IV–026),

–  visti i seguenti studi:

   - «Evaluation of Public Procurement Directives: Markt/2004/10/D Final Report», Europe Economics, del 15 settembre 2006,
   - «The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments: A Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives», European Institute of Public Administration (EIPA), del settembre 2009,

–  vista la propria risoluzione del 3 febbraio 2009 sugli appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa(2),

–  vista la propria risoluzione del 20 giugno 2007 sui problemi specifici relativi al recepimento e all'applicazione della legislazione sugli appalti pubblici e al suo rapporto con l'agenda di Lisbona(3),

–  vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2006 sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni(4),

–  vista la propria risoluzione del 6 luglio 2006 sul commercio equo e solidale e lo sviluppo(5),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0151/2010),

A.  considerando che la crisi economica e dei mercati finanziari ha evidenziato la fondamentale importanza economica degli appalti pubblici, che gli effetti della crisi sulle autorità locali sono già chiaramente visibili, e che nel contempo le amministrazioni pubbliche possono svolgere adeguatamente i propri compiti nel pubblico interesse solo se possono contare sulla necessaria certezza del diritto in questo campo e se le procedure degli appalti non sono troppo complesse,

B.  considerando che un mercato degli appalti ben funzionante è essenziale per il mercato interno, al fine di incoraggiare la concorrenza transfrontaliera, stimolare l'innovazione, promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio e conseguire un valore ottimale per le amministrazioni pubbliche,

C.  considerando che il diritto degli appalti pubblici serve a garantire una gestione sana ed efficiente dei fondi pubblici e a offrire alle imprese interessate l'opportunità di aggiudicarsi appalti pubblici in un contesto di concorrenza leale,

D.  considerando che la revisione del 2004 delle direttive sugli appalti pubblici mirava a semplificare e rendere più moderne e flessibili le relative procedure e a creare maggiore certezza giuridica,

E.  considerando che il trattato di Lisbona riconosce per la prima volta nel diritto primario dell'Unione europea il diritto all'autonomia regionale e locale, rafforza il concetto di sussidiarietà e conferisce sia ai parlamenti nazionali che al Comitato delle regioni il diritto di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea,

F.  considerando che la Corte di giustizia ha esaminato un numero sproporzionato di casi di violazione in questo settore, il che dimostra le difficoltà incontrate da molti Stati membri a rispettare le direttive sugli appalti pubblici,

G.  considerando che, al fine di garantire che le politiche europee si sviluppino in un modo che risponda alle aspirazioni dei cittadini d'Europa, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea include la nozione di economia sociale di mercato, una clausola sociale e un protocollo sui servizi di interesse generale, definendo i valori condivisi dell'Unione,

H.  considerando che la convenzione OIL n. 94 statuisce che gli appalti pubblici generali devono contenere clausole che garantiscano una retribuzione equa e condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle stabilite, ad esempio, nei contratti collettivi,

Osservazioni e raccomandazioni generali

1.  deplora che gli obiettivi della revisione del 2004 delle direttive sugli appalti pubblici non siano stati ancora conseguiti, in particolare per quanto riguarda la semplificazione delle norme sugli appalti e una maggiore certezza giuridica; esprime tuttavia la speranza che le più recenti sentenze della Corte di giustizia contribuiranno a risolvere le questioni giuridiche aperte e il numero dei ricorsi si ridurrà; esorta la Commissione a tener presenti e a perseguire attivamente, in ogni riesame delle norme europee, gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione della procedura degli appalti pubblici;

2.  deplora altresì che le normative esistenti – abbinate all'incompletezza delle misure di attuazione a livello nazionale e regionale, alla pletora di proposte di «soft law» (diritto non vincolante) formulate dalla Commissione e all'interpretazione delle relative disposizioni giuridiche da parte dei giudici europei e nazionali – abbiano creato un insieme di regole complicato e confuso, che pone, in particolare a enti pubblici, imprese private e prestatori di servizi d'interesse generale, seri problemi giuridici, impossibili ormai da risolvere senza affrontare notevoli spese amministrative o ricorrere alla consulenza legale esterna; sollecita la Commissione a porre rimedio a questa situazione e, nell'ambito dell'iniziativa «legiferare meglio», a esaminare l'impatto delle proposte di «soft law», a limitare tali proposte agli aspetti essenziali e a valutarle alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, tenendo conto dei cinque principi enunciati nel Libro bianco del 2001 sulla governance europea (apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza);

3.  sottolinea che, in tali circostanze, i committenti pubblici devono spesso dare priorità alla certezza giuridica rispetto alle reali esigenze, e data la pressione sui bilanci pubblici spesso devono aggiudicare l'appalto o il servizio in questione all'offerta di prezzo più basso anziché a quella economicamente più vantaggiosa; teme che questo indebolirà la base innovativa e la competitività globale dell'UE; sollecita la Commissione a porre rimedio a tale situazione e ad elaborare misure strategiche volte a incoraggiare e autorizzare i committenti pubblici ad aggiudicare gli appalti alle offerte più economiche e di qualità più elevata;

4.  sottolinea che le iniziative europee nel settore degli appalti pubblici devono essere coordinate più efficacemente per evitare di pregiudicarne la coerenza con le direttive sugli appalti pubblici o di creare problemi giuridici a coloro che applicano le norme; chiede pertanto misure obbligatorie di coordinamento all'interno della Commissione, sotto la guida della Direzione generale del Mercato interno e dei Servizi, che si occupa degli appalti pubblici, e con la partecipazione delle altre direzioni generali pertinenti; chiede una presenza uniforme su Internet e regolari informazioni per le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di rendere più trasparenti le relative disposizioni giuridiche e di semplificarne l'applicazione;

5.  lamenta la mancanza di trasparenza riguardo alla composizione e ai lavori del comitato consultivo sugli appalti pubblici esistente in seno alla Commissione e riguardo al ruolo e alle competenze del comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici, ed esorta la Commissione a prendere misure che assicurino a quest'ultimo comitato e al nuovo comitato consultivo che s'intende costituire sui partenariati pubblico-privato una composizione equilibrata, comprendente sindacalisti e rappresentanti della comunità imprenditoriale, in particolare delle PMI, e un funzionamento trasparente; chiede che il Parlamento europeo sia tenuto adeguatamente informato e riceva in ogni fase del processo e alla sua conclusione tutte le informazioni disponibili;

6.  ritiene che gli appalti pubblici, riguardando fondi pubblici, debbano essere trasparenti e aperti al controllo pubblico; chiede alla Commissione di fare chiarezza al fine di garantire certezza giuridica per le autorità locali e altre autorità pubbliche e di consentire loro di informare i cittadini in merito ai loro obblighi contrattuali;

7.  sottolinea che l'aggiudicazione degli appalti pubblici deve avvenire in condizioni di trasparenza, nelle quali tutte le parti interessate ricevano un uguale trattamento e il criterio ultimo sia costituito dal rapporto tra prezzo e prestazioni del progetto, in modo che gli appalti stessi siano aggiudicati all'offerta migliore e non soltanto a quella di prezzo più basso;

8.  invita la Commissione a svolgere una valutazione ex post delle direttive sugli appalti pubblici, tenendo conto delle opinioni espresse nella presente relazione; si attende che tale riesame sia condotto con la piena partecipazione di tutte le parti interessate e in stretta cooperazione con il Parlamento europeo; raccomanda che ogni revisione tenga conto dell'intero quadro e comprenda anche la direttiva sulle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici nonché un'analisi delle leggi nazionali di recepimento della stessa, onde evitare un'ulteriore frammentazione della legislazione in materia di appalti pubblici; ritiene che non sia ancora possibile valutare l'incidenza pratica di tale direttiva, non essendo essa stata trasposta in tutti gli Stati membri;

Cooperazione pubblico–pubblico

9.  ricorda che il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, introduce per la prima volta nel diritto primario dell'Unione europea un riconoscimento del diritto all'autonomia regionale e locale (articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea); pone l'accento sul fatto che in varie sentenze la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha richiamato il diritto all'autonomia locale e ha chiarito che la «possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità pubbliche»(sentenza nella causa C-324/07); attira inoltre l'attenzione sulla sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2009 nella causa C-480/06, che ha aggiunto che il diritto comunitario non impone alle autorità pubbliche di ricorrere a una particolare forma giuridica per svolgere in comune i loro compiti di servizio pubblico; ritiene di conseguenza che i partenariati pubblico-pubblico, come gli accordi di collaborazione tra autorità locali e certe forme di cooperazione nazionale, non rientrino nel campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

   lo scopo del partenariato è l'esecuzione di un compito di servizio pubblico spettante a tutte le autorità locali in questione,
   il compito è svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche in questione, cioè senza la partecipazione di privati o imprese private, e
   l'attività in questione è espletata essenzialmente per le autorità pubbliche coinvolte;

10.  ricorda che la Commissione ha chiarito che non tutte le azioni intraprese da autorità pubbliche sono soggette al diritto degli appalti e che, purché le disposizioni del diritto europeo non impongano la creazione di un mercato in un determinato settore, spetta agli Stati membri decidere se e in quale misura espletare essi stessi funzioni pubbliche;

11.  ricorda che le conclusioni della CGUE nella suddetta sentenza non solo si applicano direttamente alla cooperazione tra autorità locali, ma hanno validità generale e di conseguenza possono essere applicate alla cooperazione tra altre amministrazioni aggiudicatrici pubbliche;

12.  ricorda che la Corte, nella sua sentenza del 10 settembre 2009 nella causa C-573/07, ha osservato che la mera possibilità di aprire il capitale di una società già di proprietà pubblica a investitori privati non può essere presa in considerazione quale fattore che rende obbligatoria una procedura di gara concorrenziale, se non nel caso in cui la natura della società a capitale pubblico muti durante il periodo di validità del contratto, alterando così i dati fondamentali del contratto e rendendo necessaria una nuova gara concorrenziale; rileva che in relazione alle norme nel settore della cooperazione pubblico-pubblico si sono registrati importanti sviluppi derivanti dalla giurisprudenza della CGUE, e valuta positivamente le recenti sentenze della Corte in materia; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a diffondere ampiamente informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali sentenze;

Concessioni di servizi

13.  ricorda che le concessioni di servizi, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 4 della direttiva 2004/18/CE, sono contratti in relazione ai quali ' il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo«; sottolinea che le concessioni di servizi sono state escluse dal campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici onde consentire maggiore flessibilità ad amministrazioni aggiudicatrici e contraenti; ricorda che in varie sentenze la CGUE ha ribadito che le concessioni di servizi non sono disciplinate da tali direttive, bensì dai principi generali stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (divieto di discriminazione, principio della parità di trattamento e trasparenza), e che le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche devono conservare la possibilità di assicurare la fornitura dei servizi attraverso una concessione qualora reputino che si tratti del modo migliore per assicurare il servizio pubblico in oggetto, anche se il rischio associato a tale gestione è limitato ma tale rischio limitato è integralmente trasferito al concessionario (sentenza nella causa C-206/08 del 10 settembre 2009, punti 72-75);

14.  prende atto della comunicazione della Commissione del 19 novembre 2009 relativa allo sviluppo di partenariati pubblico-privato e attende con grande interesse la relativa valutazione d'impatto; si attende che la Commissione faccia tesoro dei casi di PPP falliti; sottolinea la necessità di considerare adeguatamente la complessità delle procedure nonché la diversità di culture e prassi giuridiche negli Stati membri per quanto riguarda le concessioni di servizi; è dell'avviso che con le direttive del 2004 relative agli appalti pubblici, e con la giurisprudenza della Corte che le integra, il processo di definizione del termine «concessione di servizi» e di consolidamento del relativo quadro giuridico abbiano subito un'evoluzione; ribadisce che ogni proposta di atto giuridico relativo alle concessioni di servizi sarebbe giustificata soltanto nell'ottica di rimediare a distorsioni del funzionamento del mercato interno; osserva che tali distorsioni non sono state finora individuate e che pertanto un atto giuridico sulle concessioni di servizi non è necessario fintantoché non sia mirato a un chiaro miglioramento del funzionamento del mercato interno;

Partenariato pubblico-privato (PPP)

15.  accoglie con favore il chiarimento giuridico delle condizioni a cui la normativa in materia di appalti si applica ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, specialmente considerata la grande importanza che la Commissione, nella sua comunicazione del 19 novembre 2009, attribuisce a tali partenariati in relazione alla lotta al cambiamento climatico e alla promozione delle energie rinnovabili e dei trasporti sostenibili; ricorda che le direttive sugli appalti pubblici trovano sempre applicazione se affidataria è una società la cui proprietà è privata, anche se in misura molto ridotta; sottolinea tuttavia che sia la Commissione, nella sua comunicazione del 5 febbraio 2008, che la Corte di giustizia, nella sua sentenza del 15 ottobre 2009 nella causa C-196/08, hanno chiarito che per l'aggiudicazione di appalti o per l'affidamento di determinati compiti a partenariati pubblico-privato di nuova costituzione non è necessaria una duplice procedura di gara concorrenziale, ma che, affinché si possa assegnare una concessione senza gara concorrenziale a una società mista pubblico-privato costituita specificamente a tale scopo, devono essere soddisfatti tutti i seguenti criteri:

   il socio privato dev'essere selezionato mediante una procedura trasparente, con pubblicazione anticipata del contratto previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e amministrativi e delle caratteristiche dell'offerta in considerazione dello specifico servizio da fornire;
   la società mista pubblico-privato deve mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione; qualsiasi modifica sostanziale dell'oggetto sociale o del compito affidato comporterebbe, secondo la Corte, l'obbligo di indire una nuova procedura di gara concorrenziale;
  

considera pertanto chiarita la questione dell'applicazione della normativa sugli appalti ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati e invita la Commissione e gli Stati membri a emanare dichiarazioni in tal senso;

16.  sottolinea tuttavia che la recente crisi finanziaria ha gettato nuova luce su come i partenariati pubblico-privato sono spesso finanziati e sui rischi finanziari condivisi; chiede alla Commissione di valutare adeguatamente i rischi finanziari associati alla creazione di PPP;

Pianificazione urbanistica/sviluppo urbano

17.  valuta positivamente la sentenza della Corte nella causa C-451/08; ritiene che le ampie e ambiziose finalità della direttiva vadano tenute presenti nell'interpretazione della stessa, ma che non si debba supporre che il suo ambito di applicazione possa essere esteso indefinitamente richiamandosi allo scopo del provvedimento, altrimenti si corre il rischio che tutte le attività di pianificazione urbanistica siano assoggettate alla direttiva, dal momento che, per definizione, i provvedimenti che disciplinano la possibilità di realizzare opere edilizie modificano in misura sostanziale il valore dei terreni interessati; ritiene che negli ultimi anni la normativa in materia di appalti sia penetrata in aree che non sono di per sé da classificare come acquisti pubblici, e suggerisce pertanto che nell'applicazione delle norme del diritto in materia di appalti si ponga ancora di più l'accento sul criterio dell'acquisto;

Appalti inferiori alla soglia

18.  ricorda che il Parlamento europeo è parte nella causa Germania contro Commissione promossa davanti alla Corte di giustizia il 14 settembre 2006 avverso la comunicazione interpretativa della Comunicazione del 1° agosto 2006 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», e attende una decisione in tempi rapidi;

Micro, piccole e medie imprese

19.  chiede alla Commissione di valutare l'impatto delle direttive in materia di appalti pubblici sulle micro, piccole e medie imprese, in particolare nel loro ruolo di subappaltatori, e di considerare, in vista di una futura revisione delle direttive, se occorrano altre norme sull'aggiudicazione dei subappalti, in particolare per evitare che alle PMI, quali subappaltatori, siano applicate condizioni peggiori di quelle applicate al contraente principale che si è aggiudicato l'appalto pubblico;

20.  invita la Commissione a semplificare le procedure degli appalti pubblici, in modo da evitare ad amministrazioni locali e imprese un grande dispendio di tempo e denaro per questioni puramente burocratiche; sottolinea che la semplificazione delle procedure faciliterà l'accesso delle PMI a tali appalti e consentirà loro di partecipare in modo più paritario ed equo;

21.  è dell'opinione che il subappalto rappresenti una forma di organizzazione del lavoro adatta agli aspetti specializzati dell'esecuzione dei lavori; sottolinea che i contratti di subappalto devono rispettare tutti gli obblighi imposti ai contraenti principali, segnatamente in materia di diritto del lavoro e di sicurezza; ritiene che a tal fine sarebbe opportuno stabilire un collegamento tra contraente e subappaltatore in termini di responsabilità;

22.  appoggia l'ammissione sistematica di offerte alternative (o varianti); pone in rilievo che le condizioni della gara d'appalto, in particolare l'ammissione di offerte alternative, sono cruciali ai fini della promozione e diffusione di soluzioni innovative; sottolinea che le specifiche relative a requisiti di prestazione e funzionali e l'ammissione esplicita di varianti offrono ai candidati l'opportunità di proporre soluzioni innovative;

23.  incoraggia la creazione di un portale d'accesso Internet unico per tutte le informazioni sugli appalti pubblici, quale rete situata a monte di tutti i bandi di gara; osserva che l'obiettivo sarebbe fornire formazione e informazioni, orientare le imprese riguardo agli appalti e dare spiegazioni sulla normativa applicabile, in particolare per le PMI (che in genere non dispongono di vaste risorse umane e amministrative con competenze nella terminologia e nelle procedure relative agli appalti pubblici), e fa notare che anche degli helpdesk specializzati potrebbero aiutare le imprese a valutare se le proprie capacità soddisfino realmente le condizioni del bando di gara e, in tal caso, aiutarle a redigere le loro offerte;

24.  osserva che le PMI hanno difficoltà a conquistare l'accesso ai mercati degli appalti pubblici e che si deve fare di più per sviluppare una «strategia PMI»; invita pertanto gli Stati membri, nell'ambito di tale strategia, a collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici al fine di incoraggiare le opportunità di subappalto ove opportuno, di sviluppare e diffondere tecniche sulle migliori pratiche, di evitare procedure di preselezione eccessivamente prescrittive, di utilizzare modelli standard nei documenti di gara affinché i fornitori non debbano cominciare da zero, nonché di creare un portale centralizzato per la pubblicità degli appalti; invita inoltre la Commissione a considerare attentamente le iniziative degli Stati membri in questo ambito e a incoraggiare una più ampia diffusione del codice europeo delle migliori prassi dello Small Business Act;

25.  incoraggia gli Stati membri a promuovere un «programma di sviluppo dei fornitori», quale già esiste in alcuni paesi; rileva che tale strumento può essere impiegato per promuovere il dialogo tra fornitori e committenti, consentendo agli attori di incontrarsi in una fase iniziale di un processo di acquisto; sottolinea che un tale meccanismo è essenziale per stimolare l'innovazione e migliorare l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti;

26.  sollecita la Commissione ad adoperarsi maggiormente per garantire un ruolo più importante alle PMI europee negli appalti pubblici internazionali e ad intensificare gli sforzi per impedire discriminazioni nei confronti delle PMI europee, adeguandosi alle disposizioni specifiche applicate da talune parti dell'Accordo sugli appalti pubblici (GPA o AAP) (come il Canada e gli Stati Uniti); rileva che misure volte a migliorare sia la trasparenza che l'accesso ai mercati degli appalti nazionali potrebbero agevolare le PMI ad avere accesso a tali mercati;

27.  invita la Commissione a garantire che l'Accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell'OMC rinegoziato includa una clausola che consenta all'Unione europea di dare la preferenza alle PMI nell'aggiudicazione di tali appalti, analoga a quelle già applicate da altri Stati parti di tale accordo;

Appalti verdi

28.  richiama l'attenzione sulla grande rilevanza che rivestono gli appalti pubblici per la protezione del clima e dell'ambiente, l'efficienza energetica, l'innovazione e la promozione della concorrenza, e ribadisce che le autorità pubbliche devono essere incoraggiate e messe in grado di basare gli appalti pubblici su criteri ambientali, sociali e di altro genere; accoglie con favore l'assistenza pratica offerta alle autorità pubbliche e ad altri organi pubblici in materia di appalti sostenibili; invita la Commissione a esplorare la possibilità di utilizzare appalti pubblici «verdi» quale strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile;

29.  ribadisce la sua precedente richiesta, formulata nella sua relazione del febbraio 2009, che la Commissione produca un manuale sugli appalti pre-commerciali che illustri esempi pratici di condivisione dei rischi e dei benefici a seconda delle condizioni di mercato; ritiene inoltre necessario attribuire i diritti di proprietà intellettuale alle imprese che partecipano agli appalti pre-commerciali in modo da promuovere la comprensione tra le autorità pubbliche e stimolare i fornitori a partecipare alle procedure di appalti pre-commerciali;

30.  accoglie con favore la creazione dell'helpdesk EMAS della Commissione, che fornisce informazioni pratiche e assistenza per aiutare le società e altre organizzazioni a valutare, rendicontare e migliorare le loro prestazioni ambientali nel contesto degli appalti pubblici; invita la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di un portale on-line più generico che potrebbe offrire consulenza e assistenza pratiche a coloro che si servono del processo degli appalti pubblici, in particolare gli attori coinvolti in procedure di appalto complesse e collaborative;

Appalti socialmente responsabili

31.  sottolinea la mancanza di chiarezza nell'ambito degli appalti pubblici socialmente responsabili e invita la Commissione a fornire assistenza sotto forma di manuali; richiama l'attenzione, a tal proposito, sulle modifiche del quadro giuridico derivate dal trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali e si aspetta che la Commissione attui in maniera adeguata le disposizioni pertinenti; sottolinea il problema sottostante rappresentato dal fatto che i criteri sociali si riferiscono al processo di fabbricazione, cosicché il loro impatto non è più in linea di massima individuabile nel prodotto finale, e che sistemi di produzione globalizzata e catene di fornitura complesse rendono difficile controllare la conformità a tali criteri; si aspetta pertanto che anche per il settore degli appalti pubblici socialmente sostenibili siano elaborati criteri precisi e verificabili e sia creata una banca dati contenente parametri correlati in modo specifico ai prodotti; attira l'attenzione sulle difficoltà e i costi che la verifica del rispetto di tali criteri comporta per le amministrazioni aggiudicatrici e invita la Commissione a fornire adeguata assistenza nonché a promuovere strumenti atti a certificare l'affidabilità delle catene di fornitura;

32.  invita la Commissione a chiarire che le autorità pubbliche possono basare gli appalti pubblici su criteri sociali, come il pagamento di adeguate retribuzioni standard e altri requisiti; invita la Commissione a elaborare orientamenti o altre misure di assistenza pratica per le autorità pubbliche e altri organi pubblici in materia di appalti sostenibili, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a organizzare frequenti corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione a tal riguardo; sostiene l'idea di un processo trasparente che coinvolga gli Stati membri e le autorità locali con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente i criteri in questione; fa notare che tale processo offre buone prospettive di miglioramento, specialmente nell'ambito dei criteri sociali;

33.  invita la Commissione a incoraggiare le autorità pubbliche a utilizzare, nei bandi di gara pubblici e nelle politiche d'acquisto, criteri relativi al commercio equo e solidale, sulla base della definizione di commercio equo e solidale formulata nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 e nella recente comunicazione della Commissione del 5 maggio 2009; ribadisce la sua precedente richiesta che la Commissione promuova l'utilizzo di tali criteri elaborando, per esempio, orientamenti costruttivi per gli appalti nel settore del commercio equo e solidale; accoglie con favore l'adozione unanime del parere del Comitato delle regioni, dell«11 febbraio 2010, che chiede una strategia comune europea in materia di commercio equo e solidale per le autorità locali e regionali;

Assistenza pratica: banca dati e corsi di formazione

34.  chiede la creazione di una banca dati di norme, specialmente quelle relative ai criteri ambientali e sociali, che sia frequentemente aggiornata e messa a disposizione delle autorità pubbliche, al fine di garantire che i committenti abbiano accesso ad orientamenti adeguati e norme chiare per la preparazione delle procedure di gara, così da poterne facilmente verificare la conformità alle norme pertinenti; si attende che gli Stati membri e tutti i soggetti interessati vengano pienamente coinvolti in tale processo; osserva che questo processo dal basso dovrebbe tener conto della preziosa esperienza nonché della conoscenza che spesso esistono a livello locale, regionale e nazionale; richiama inoltre l'attenzione sugli effetti negativi che un mercato frammentario, a causa della molteplicità di marchi regionali, nazionali, europei e internazionali diversi, produce sull'innovazione e la ricerca;

35.  constata l'importanza di norme standardizzate per gli appalti pubblici che possono aiutare i committenti pubblici a conseguire i propri obiettivi, consentendo loro di ricorrere a processi collaudati per ottenere prodotti e servizi e di dar vita a una procedura di gara d'appalto più efficace in termini di costi, e garantendo che l'appalto soddisfi altri obiettivi politici, quali la sostenibilità o gli acquisti da piccole imprese;

36.  riconosce che la formazione e lo scambio di esperienze tra le autorità pubbliche e la Commissione sono essenziali per superare alcune delle complessità del mercato degli appalti pubblici; teme tuttavia che, considerati i vincoli sui bilanci pubblici, tali iniziative possano essere compromesse; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a utilizzare le risorse esistenti e i meccanismi a loro disposizione, quali le peer review previste nella direttiva servizi, per incoraggiare piccoli gruppi di esperti in materia di appalti di una regione a rivedere le attività di un'altra regione dell'UE, il che potrebbe contribuire a creare fiducia e introdurre migliori pratiche in vari Stati membri;

37.  esorta la Commissione e gli Stati membri a organizzare corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione tra le autorità locali e i responsabili politici, e a includere altri soggetti interessati, in particolare i fornitori di servizi sociali;

Sviluppo regionale

38.  sottolinea che la Corte dei conti segnala regolarmente nelle sue relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE, compresa quella sull'esercizio 2008, che il mancato rispetto della normativa dell'UE in materia di appalti è una delle due cause più frequenti di errori e irregolarità nell'attuazione dei progetti europei cofinanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione; sottolinea, in tale contesto, che le irregolarità sono spesso causate da un recepimento scorretto delle norme dell'UE e dalle disparità delle norme applicate dagli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri a rivedere, in collaborazione con le autorità regionali e locali, le diverse normative applicabili in materia di appalti pubblici al fine di unificarle e di semplificare l'intero quadro giuridico degli appalti pubblici, onde ridurre soprattutto il rischio di errori e assicurare un utilizzo più efficiente dei Fondi strutturali;

39.  ritiene che non siano solo i costi e la complessità a rivelarsi talvolta proibitivi, ma anche i tempi necessari a concludere le procedure di appalto pubblico, insieme alla minaccia di azioni legali sotto forma di lunghi procedimenti di ricorso che spesso sono ostacolati da diversi attori, e si compiace pertanto che il piano di ripresa consenta di applicare versioni accelerate delle procedure previste nelle direttive sugli appalti pubblici a grandi progetti pubblici in particolare nel 2009 e nel 2010; invita gli Stati membri a far ricorso a tali procedure e ad assistere le autorità locali e regionali nella loro applicazione e nel loro utilizzo, rispettando in ciascun caso le norme e i regolamenti standard in materia di appalti pubblici;

40.  invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di continuare a utilizzare, anche oltre il 2010, procedure accelerate in relazione ai Fondi strutturali e a prorogare l'aumento temporaneo delle soglie, con l'obiettivo specifico di accelerare gli investimenti;

International trade

41.  sottolinea la crescente interdipendenza tra il mercato interno e i mercati internazionali; ritiene che in tale contesto i legislatori del mercato interno dell'UE e i negoziatori dell'UE nel settore del commercio internazionale debbano essere consapevoli, nello svolgimento delle loro attività, delle possibili conseguenze reciproche e debbano adottare una politica coerente, sempre orientata alla promozione dei valori dell'UE nelle politiche in materia di appalti, quali la trasparenza, una posizione di principio contro la corruzione e l'avanzamento dei diritti sociali e umani; invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e la commissione per il commercio internazionale a tenere sessioni informative congiunte, al fine di favorire le sinergie;

42.  sottolinea che un quadro degli appalti pubblici solido è uno dei presupposti di un mercato equo e orientato alla libera concorrenza e contribuisce a combattere la corruzione;

43.  sottolinea inoltre, nel contesto degli impegni assunti dall'Unione europea in materia di appalti pubblici internazionali, l'importanza di rafforzare i meccanismi anti-corruzione in questo settore, e richiama l'attenzione sulla necessità di concentrare gli sforzi sull'obiettivo di garantire trasparenza ed equità nell'uso dei fondi pubblici;

44.  esorta i 22 Stati che siedono come osservatori in seno al comitato dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) ad accelerare il processo di adesione all'Accordo;

45.  invita la Commissione a vagliare la possibilità di inserire negli accordi sugli appalti pubblici con partner internazionali disposizioni che impongano il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani fondamentali stabiliti in convenzioni e accordi internazionali;

46.  pur opponendosi decisamente a misure protezionistiche in materia di appalti pubblici a livello mondiale, crede fermamente nel principio di reciprocità e proporzionalità in tale settore; invita la Commissione a prendere in considerazione l'imposizione di restrizioni, proporzionate e mirate, all'accesso ad alcune parti dei mercati UE degli appalti nei confronti di quei partner commerciali che, pur beneficiando dell'apertura del mercato dell'Unione, non hanno finora mostrato alcuna intenzione di aprire i propri mercati alle imprese dell'UE, e ciò allo scopo di incoraggiare i nostri partner a offrire alle imprese europee condizioni di reciprocità e proporzionalità nell'accesso ai mercati;

47.  richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE; invita gli Stati membri a sfruttare appieno la possibilità di informare la Commissione dei problemi riguardanti l'accesso delle loro imprese ai mercati di paesi terzi, e invita la Commissione ad adottare misure efficaci per garantire che le imprese dell'Unione abbiano un accesso effettivo ai mercati dei paesi terzi;

o
o   o

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 179 dell«1.8.2006, pag. 2.
(2) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 10.
(3) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 227.
(4) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 447.
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0320.


Coerenze delle politiche per lo sviluppo - quadro politico per un approccio unico nell'Unione europea
PDF 171kWORD 86k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di aiuto pubblico allo sviluppo (2009/2218(INI))
P7_TA(2010)0174A7-0140/2010

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 9 e 35 della dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo»(1),

–  visto il titolo V del trattato sull'Unione europea e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, che stabilisce i principi e gli obiettivi dell'Unione nel settore delle relazioni internazionali e visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona), che riafferma che l'UE tiene conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo,

–  visto l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona), il quale ribadisce che l'UE assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi,

–  visto l'articolo 12 dell'accordo di partenariato ACP-CE (accordo di Cotonou),

–  vista la strategia congiunta UE-Africa, adottata a Lisbona nel dicembre 2007,

–  vista la comunicazione della Commissione «Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2005)0134 – SEC(2005)0455),

–  visti la prima relazione biennale dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (COM(2007)0545) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SEC(2007)1202),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Codice di condotta dell'UE in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo» (COM(2007)0072),

–  visti la relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo 2009 (COM(2009)0461 def.) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SEC(2009)1137),

–  vista la comunicazione della Commissione «Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Definizione del quadro politico per un approccio unico dell'Unione» (COM(2009)0458),

–  visto il documento della Commissione «Coerenza politica per il programma di lavoro per lo sviluppo» (SEC(2010)0421 def.) che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d'azione UE in dodici punti a sostegno degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (COM(2010)0159),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Aiutare i paesi in via di sviluppo nel far fronte alla crisi» (COM(2009)0160),

–  visto il Libro verde della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2009)0163),

–  vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca(2),

–  vista la sua risoluzione legislativa del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e in particolare l'allegato I(3),

–  viste le conclusioni del Consiglio «Agricoltura e Pesca», del 21 e 22 dicembre 2004,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 24 maggio 2005, sull'accelerazione dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 17 ottobre 2006, sull'integrazione delle considerazioni relative allo sviluppo nel processo decisionale,

–  visto il paragrafo 49 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 19 e 20 novembre 2007, sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo,

–  visto il paragrafo 61 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008,

–  viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 18 maggio 2009, sul sostegno ai paesi in via di sviluppo per superare la crisi,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 17 novembre 2009, sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo e il quadro operativo per l'efficacia degli aiuti,

–  visti il documento strategico dell'OCSE, del 1996, dal titolo «Shaping the 21st Century: the Contributions of Development Cooperation», la dichiarazione ministeriale dell'OCSE, del 2002, dal titolo «Action for a Shared Development Agenda» e la relazione dell'OCSE, del 2008, dal titolo «Building Blocks for Policy Coherence for Development»,

–  vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il programma d'azione di Accra,

–  vista la dichiarazione ministeriale sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo adottata dall'OCSE il 4 giugno 2008,

–  visti la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, del 2000, e l'ottavo obiettivo di sviluppo del millennio,

–  visti la riunione ministeriale dell'OMC, del novembre 2001, e il Consenso di Monterrey del 2002,

–  visti il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002 e la risoluzione adottata dall'Assemblea generale nel quadro del vertice mondiale del 2005,

–  vista la risoluzione sul ruolo dell'accordo di partenariato di Cotonou nell'affrontare la crisi alimentare e finanziaria nei paesi ACP, adottata durante la 17a riunione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE(4), tenutasi a Praga dal 4 al 9 aprile 2009,

–  viste le sue risoluzioni basate sulle relazioni della sua commissione per lo sviluppo: risoluzione del Parlamento europeo, del 23 marzo 2006, sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE)(5); risoluzione del Parlamento europeo, del 1° febbraio 2007, sull'integrazione della sostenibilità nelle politiche di cooperazione allo sviluppo(6); risoluzione del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2007, sulla situazione attuale delle relazioni UE-Africa(7); risoluzione del Parlamento europeo, del 17 giugno 2008, sulla coerenza delle assi di sviluppo ed effetti sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da parte dell'UE di alcune risorse biologiche naturali(8); risoluzione del Parlamento europeo, del 29 novembre 2007, su «Dare slancio all'agricoltura africana – Proposta per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare in Africa»(9); e risoluzione del Parlamento europeo, del 22 maggio 2008, sul seguito dato alla Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti(10),

–  viste le sue risoluzioni basate sulle relazioni della sua commissione per il commercio internazionale: risoluzione del Parlamento europeo, del 23 maggio 2007, sugli aiuti al commercio dell'Unione europea(11) e risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2006, su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà(12),

–  vista la relazione CONCORD del 2009 dal titolo «Spotlight on Policy Coherence»,

–  visto lo studio di ActionAid, del 2003, dal titolo «Policy (in)coherence in European Union support to developing countries: a three country case study»,

–  visto lo studio di Guido Ashoff, del 2006, dal titolo «Enhancing policy coherence for development: conceptual issues, institutional approaches and lessons from comparative evidence»,

–  vista la relazione dell'ECDPM, del 2007, dal titolo «The EU institutions & Member States» mechanisms for promoting policy coherence for development: final report«,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0140/2010),

A.  considerando che l'OCSE ha proposto di definire il concetto di coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS) come il fatto di adoperarsi per far sì che gli obiettivi e i risultati delle politiche di sviluppo di un governo non siano minati da altre politiche dello stesso governo che incidono sui paesi in via di sviluppo, e che tali altre politiche sostengano, ove possibile, gli obiettivi di sviluppo(13), e considerando che l'Unione europea ha elaborato un concetto di CPS destinato a rafforzare le sinergie fra le politiche dell'Unione; considerando che la mancanza di azioni politiche a tal fine può avere un impatto negativo sui risultati previsti dalla cooperazione allo sviluppo,

B.  considerando l'impegno dell'Unione europea a prendere provvedimenti per favorire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, in conformità delle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nel 2005(14),

C.  considerando che vi è differenza fra la coerenza tra le politiche (evitare contraddizioni tra le diverse politiche esterne) e la coerenza delle politiche per lo sviluppo (tutte le politiche UE che hanno ripercussioni sui paesi in via di sviluppo devono tenere conto degli obiettivi di sviluppo),

D.  considerando che, a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà costituisce l'obiettivo principale della politica dell'UE in materia di sviluppo; considerando che la CPS concorre agli obiettivi di sviluppo dell'Unione attraverso tutte le sue politiche,

E.  considerando che vi sono incoerenze palesi nelle politiche dell'UE in materia di commercio, agricoltura, pesca, clima, diritti di proprietà intellettuale, migrazione, finanze, armi e materie prime, e che la CPS può portare alla riduzione della povertà creando importanti sinergie tra le politiche dell'UE,

F.  considerando che la CPS soffre di una mancanza di sostegno politico, mandati poco chiari, risorse insufficienti e assenza di strumenti e indicatori di monitoraggio efficaci, e che ad essa non viene accordata priorità in caso di interessi contrastanti,

G.  considerando che le compensazioni finanziarie concesse dall'Unione nel quadro degli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) non hanno contribuito al consolidamento delle politiche della pesca dei paesi partner e ciò in gran parte a causa della mancanza di sorveglianza sull'attuazione di tali accordi, della lentezza con cui gli aiuti vengono erogati o addirittura talvolta del mancato utilizzo di tali aiuti,

H.  considerando che il primo obiettivo di sviluppo del Millennio si prefigge di dimezzare entro il 2015 il numero di coloro che soffrono la fame, ma che quasi un miliardo di persone è ancora privo di alimentazione quotidiana, mentre il pianeta produce una quantità di cibo sufficiente per provvedere ai bisogni dell'intera popolazione mondiale,

I.  considerando che le sovvenzioni dell'Unione alle esportazioni dei prodotti agricoli europei hanno un effetto disastroso sulla sicurezza alimentare e sull'organizzazione di un settore agricolo sostenibile nei paesi in via di sviluppo,

J.  F. considerando che l'UE si è impegnata a raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) a favore degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) entro il 2015 e che l'obiettivo intermedio fissato per l'UE nel suo complesso è pari allo 0,56% entro il 2010,

K.  considerando la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del novembre 2008, in base alla quale le operazioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei paesi in via di sviluppo devono dare priorità allo sviluppo prima di qualsiasi obiettivo di ordine politico o economico,

L.  considerando che la crisi ha evidenziato il ruolo cruciale degli APS nell'aiutare i paesi più poveri e nel fornire finanziamenti per lo sviluppo in modo più prevedibile e affidabile rispetto ad altri flussi finanziari,

M.  considerando che numerosi studi hanno dimostrato che vi sono circa 900 miliardi di euro di flussi finanziari illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo che riducono gravemente il gettito fiscale di tali paesi e quindi ostacolano la loro capacità di autosviluppo,

1.  apprezza l'attenzione e l'impegno crescenti per la CPS da parte della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, come dimostrato dalla relazione biennale;

2.  ribadisce il suo impegno a rafforzare la CPS nell'UE e nei suoi lavori parlamentari;

3.  sottolinea che l'Unione europea è di gran lunga il maggiore donatore di aiuti nel mondo (gli aiuti UE ammontavano a 49 miliardi di euro nel 2008, ossia lo 0,40% dell'RNL), e che l'andamento degli aiuti aumenterà probabilmente a 69 miliardi di euro nel 2010 per onorare l'impegno collettivo dello 0,56% dell'RNL dell'UE assunto al Vertice del G8 di Gleneagles nel 2005; sottolinea che ciò dovrebbe consentire di disporre di 20 miliardi di euro per obiettivi di sviluppo;

4.  ricorda l'adozione, nell'ottobre 2007, della strategia dell'Unione europea in materia di aiuti per il commercio, con l'impegno di aumentare l'assistenza collettiva dell'Unione europea in campo commerciale a 2 miliardi di euro l'anno entro il 2010 (1 miliardo di euro dalla Comunità e 1 miliardo di euro dagli Stati membri);

5.  invita i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli che usufruiscono maggiormente degli aiuti dell'Unione europea, a garantire il buon governo in tutte le questioni pubbliche, in particolare nella gestione degli aiuti ricevuti, e sollecita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione trasparente e efficiente degli aiuti;

6.  si compiace del programma di lavoro CPS 2010-2013 quale orientamento per le istituzioni e gli Stati membri UE e ne riconosce il ruolo quale sistema d'allerta precoce per future iniziative politiche; si compiace inoltre delle connessioni tra i vari settori politici;

7.  rammenta la responsabilità dell'Unione europea nel tenere in considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo e dei loro cittadini;

8.  ritiene che tutte le politiche dell'UE aventi un impatto esterno debbano essere elaborate in modo tale da sostenere e non da contrastare la lotta contro la povertà e il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nonché il conseguimento dei diritti dell'uomo, inclusi la parità di genere e i diritti sociali, economici e ambientali;

9.  sottolinea la necessità di tener conto degli aspetti rilevanti della coerenza delle politiche per lo sviluppo negli accordi commerciali bilaterali e regionali nonché negli accordi commerciali multilaterali saldamente ancorati alle regole base del sistema dell'OMC e, in tale contesto, invita la Commissione e gli Stati membri ad unirsi attivamente a tutti gli altri partner interessati dell'OMC in grado di contribuire alla realizzazione, nell'immediato futuro di un esito del ciclo di Doha che sia equilibrato, ambizioso e orientato allo sviluppo;

10.  sottolinea il fatto che le cosiddette «questioni di Singapore», quali la liberalizzazione dei servizi, gli investimenti e la concessione di appalti pubblici, l'introduzione di regole di concorrenza e un maggiore rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, non sono utili ai fini del conseguimento degli otto Obiettivi di sviluppo del Millennio;

11.  chiede con insistenza all'Unione europea, agli Stati membri e alla BEI di contribuire per primi a rendere meno attraenti gli investimenti nei paradisi fiscali grazie all'adozione di norme in materia di appalti pubblici ed erogazione di finanziamenti pubblici che proibiscano a qualunque società, banca o altra istituzione registrata in un paradiso fiscale di beneficiare di tali finanziamenti; in tal senso, chiede alla Commissione e agli Stati membri di approfittare della revisione intermedia delle attività di prestito esterno della BEI per migliorare concretamente le capacità della BEI di valutare i beneficiari dei propri prestiti e assicurarsi che i suoi investimenti nei paesi in via di sviluppo contribuiscano effettivamente all'eliminazione della povertà e rediga relazioni annue sui loro progressi;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a fornire una valutazione complessiva degli accordi di pesca con i paesi terzi perché la politica esterna dell'Unione nel settore della pesca sia totalmente coerente con la sua politica di sviluppo, rafforzando la capacità dei paesi partner dell'Unione di garantire una pesca sostenibile nelle proprie acque, migliorando la sicurezza alimentare e l'occupazione locale nel settore;

13.  ricorda che l'accesso dell'UE agli stock ittici dei paesi terzi non dovrebbe rappresentare in alcun modo un presupposto per la fornitura di aiuti allo sviluppo a tali paesi;

14.  sollecita la Commissione a includere in tutti gli APP, accanto alle clausole sociali, delle clausole relative ai diritti dell'uomo, onde consentire all'Unione europea di ricorrere a misure adeguate in caso di accertate violazioni dei diritti dell'uomo nei paesi terzi firmatari di APP con l'Unione;

15.  ricorda che il 75% della popolazione povera mondiale vive nelle zone rurali, ma che soltanto il 4% degli APS sono destinati all'agricoltura; invita pertanto la Commissione, gli Stati membri e i paesi in via di sviluppo a inserire l'agricoltura quale priorità della loro agenda di sviluppo;

16.  nutre preoccupazione per il negativo impatto sullo sviluppo dei paesi terzi delle istituzioni finanziarie essenzialmente dedite all'organizzazione dell'evasione fiscale; al riguardo chiede alla Commissione di intensificare la cooperazione in materia di governance fiscale, in particolare con i paesi menzionati all'allegato 1 della sua proposta legislativa del 24 aprile 2009 (A6-0244/2009), che beneficiano dei finanziamenti europei in materia di sviluppo;

17.  accoglie con favore le raccomandazioni contenute nelle conclusioni del Consiglio, enunciate al termine della sua riunione del 14 maggio 2008, intese a includere negli accordi commerciali una clausola sulla buona governance in materia fiscale, in quanto ciò rappresenta il primo passo della lotta contro misure e pratiche fiscali che incoraggiano l'evasione e la frode fiscale; chiede alla Commissione di introdurre immediatamente una clausola di tal genere nei negoziati sui futuri accordi commerciali;

18.  invita la Commissione e i paesi ACP a continuare il loro dialogo sulla migrazione per rafforzare il principio della migrazione circolare e la sua facilitazione mediante il rilascio di visti circolari; sottolinea che il rispetto dei diritti dell'uomo e il trattamento equo dei cittadini dei paesi ACP sono gravemente compromessi da accordi bilaterali di riammissione – conclusi con paesi di transito in un contesto di esternalizzazione da parte dell'Europa della gestione dei flussi migratori – che non garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti e possono condurre a riammissioni «a cascata» che mettono a repentaglio la loro sicurezza e la loro vita;

19.  sollecita il Consiglio a raggiungere rapidamente un accordo al massimo livello sulla proposta di revisione della direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio, con particolare riferimento ai paesi menzionati all'allegato 1 della suddetta proposta legislativa che beneficiano dei finanziamenti europei in materia di sviluppo;

20.  sottolinea l'esigenza di includere il FES, quale principale strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo UE, nel quadro del CPS; conferma il proprio appoggio a una piena integrazione del FES nel bilancio nel contesto del controllo democratico parlamentare e della trasparenza della sua attivazione, tenendo conto in particolare della crescente importanza dell'attuazione delle politiche di sviluppo UE che creano specifici servizi (come nel caso della strategia UE-Africa);

21.  invita la Commissione a monitorare, non solo gli obiettivi della crescita economica, ma a rivolgere una particolare attenzione alla riduzione delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito sia all'interno dei singoli Paesi in via di sviluppo sia a livello globale. Particolare attenzione deve essere rivolta alla crescita di processi partecipativi di autosviluppo sostenibile attraverso forme associative di tipo cooperativo e metodologie PRA («Participatory Reflection and Action») che, essendo basati sul consenso e la partecipazione delle comunità locali, garantiscano modelli organizzativi più efficaci e dall'impatto duraturo, valorizzando il ruolo dell'economia sociale per lo sviluppo;

22.  invita la Commissione a promuovere azioni di aiuto allo sviluppo, che, tenendo conto degli effetti della crisi finanziaria, possano prevenire l'aumento di insicurezza e conflittualità, l'instabilità politica ed economica mondiale, l'aumento di flussi migratori forzati («rifugiati dalla fame»);

23.  invita i paesi in via di sviluppo a fornire i servizi pubblici di base e a garantire l'accesso ai terreni, inclusi crediti ai piccoli agricoltori, per promuovere la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà, che contribuisce a ridurre la concentrazione delle grandi aziende agricole e lo sfruttamento intensivo delle risorse a fini speculativi, con la distruzione degli ecosistemi; chiede inoltre alla Commissione di sostenere le suddette politiche;

24.  invita la Commissione a valutare l'impatto della frattura digitale tra Paesi ricchi e Paesi poveri con particolare attenzione ai rischi derivanti da tecnologie informatiche che si mostrano funzionali ad una logica discriminatoria, dato che emarginano coloro che per ragioni sociali, economiche e politiche sono esclusi dall'accesso ai nuovi prodotti che sono il veicolo della nuova rivoluzione informatica;

25.  chiede mandati ben definiti per valutare la CPS, obiettivi operativi chiari e precisi e procedure dettagliate per svolgere tale esercizio;

26.  sottolinea la cruciale necessità di affrontare la CPS come attività a lungo termine, al fine di garantirle un sostegno duraturo; sottolinea altresì l'importanza di una tempestiva valutazione delle politiche per evitare incidenze negative sui paesi in via di sviluppo; a tal fine chiede di verificare l'impatto delle attività degli attori privati europei e non europei, con particolare attenzione alle multinazionali;

27.  chiede di valutare con un'analisi comparata l'approccio, la metodologia e i risultati di politiche di cooperazione e di aiuto extra europee e i relativi livelli di collaborazione internazionale, con un'attenzione particolare agli interventi della Cina in Africa;

28.  sottolinea che la decisione del Consiglio di concentrarsi su cinque ampi settori per l'applicazione della CPS nel 2009 non deve sostituirsi al controllo dei dodici settori tradizionali: scambi, ambiente, cambiamento climatico, sicurezza, agricoltura, accordi bilaterali di pesca, politiche sociali (occupazione), migrazione, ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione, trasporti ed energia; invita inoltre la Commissione a identificare i fattori di incoerenza ogniqualvolta le politiche europee hanno un impatto negativo sullo sviluppo suggerendo le relative soluzioni; invita la Commissione a creare meccanismi che includano nuovi settori politici che non si integrano soddisfacentemente nei dodici già esistenti, quali ad esempio le materie prime;

29.  ricorda i propri cruciali impegni internazionali per un obiettivo dello 0,7% APS/PIL per il 2015, che deve essere dedicato esclusivamente all'eradicazione della povertà; si dichiara preoccupato che l'imposta APS-plus possa diluire il contributo UE APS nella lotta alla povertà; è preoccupato che i fondi sollevati con l'impostazione APS-plus non si basano su un impegno giuridico all'eradicazione della povertà o all'aiuto al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

30.  rileva con preoccupazione che nell'ambito dell'approccio «APS-plus» non si fa menzione della fuga dei capitali dai paesi in via di sviluppo verso l'UE, determinata da politiche incoerenti, né si tiene conto dei danni arrecati ai paesi in via di sviluppo dalla concorrenza fiscale sleale e dalla fuga illecita di capitali;

31.  teme che l'approccio «APS-plus» si concentri solo sugli afflussi finanziari dall'UE verso il sud e trascuri i flussi efflussi finanziari dal sud verso l'UE, fornendo un'immagine fuorviante delle direzioni dei flussi finanziari;

32.  chiede alla Commissione di chiarire maggiormente l'approccio unico nell'Unione e il suo impatto sulla politica di sviluppo dell'UE; è preoccupato che tale approccio possa essere integrato nelle prossime prospettive finanziarie;

33.  invita i membri europei del CAS dell'OCSE a rifiutare qualsiasi tentativo di ampliamento della definizione di APS tale da includere l'approccio «APS-plus» e l'approccio unico dell'Unione recentemente proposti dalla Commissione europea, nonché voci diverse dagli aiuti come i flussi finanziari, la spesa militare, la cancellazione del debito (in particolare la cancellazione dei debiti connessi al credito all'esportazione) e il denaro speso in Europa per studenti e rifugiati;

34.  riconosce che il rispetto degli impegni in materia di APS è imprescindibile ma ancora insufficiente per far fronte all'emergenza dello sviluppo e ribadisce il suo invito alla Commissione a individuare urgentemente ulteriori fonti innovative di finanziamento per lo sviluppo e a presentare proposte per l'introduzione di un'imposta internazionale sulle transazioni finanziarie per superare le peggiori conseguenze della crisi e per mantenersi sul cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

35.  ricorda fermamente alla Commissione e agli Stati membri che gli APS devono rimanere la spina dorsale della politica europea di cooperazione allo sviluppo volta all'eliminazione della povertà; pertanto sottolinea che se si desidera promuovere ampiamente le fonti innovative di finanziamento per lo sviluppo, queste devono essere aggiuntive, utilizzate con un approccio a favore dei poveri e non possono in nessun caso sostituire gli APS;

36.  rileva che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo gran parte degli OSM non sarà raggiunta entro il 2015; pertanto esorta gli Stati membri a raggiungere il loro obiettivo collettivo, ad adottare disposizioni vincolanti e a predisporre dei calendari annuali per mantenere le promesse fatte; pertanto accoglie con favore il «Draft International Development Bill» presentato dal governo britannico nel gennaio 2010;

37.  ricorda che, conformemente al quadro istituzionale dell'UE, propone la nomina di un relatore permanente per la coerenza delle politiche per lo sviluppo con l'incarico di dare seguito alla CPS e informare la commissione DEVE sulle incoerenze delle politiche UE;

38.  esorta la Commissione a usare chiari e sistematici parametri di riferimento e indicatori aggiornati periodicamente per misurare la CPS, per esempio gli indicatori di sviluppo sostenibili, migliorando la trasparenza verso il Parlamento europeo, gli Stati beneficiari degli aiuti e la società civile;

39.  invita i paesi in via di sviluppo a creare indicatori specifici per paese sulla CPS in linea con gli indicatori generali dell'UE per valutare le esigenze reali e i risultati in termini di sviluppo;

40.  è del parere che, se le azioni e le misure contenute nelle politica di sviluppo dell'UE non rispettano i principi e gli obiettivi fissati all'articolo 208 del trattato di Lisbona e dell'azione esterna dell'Unione elencati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, ciò costituisca una violazione di un obbligo, suscettibile di ricorso presso la Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù degli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

41.  sottolinea l'importanza di coerenza tra le politiche commerciali e di sviluppo per un migliore sviluppo e una concreta attuazione, plaude al proposito alla relazione dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo 2009 (COM(2009)0461);

42.  ricorda la necessità di coerenza della politica commerciale con le altre politiche (ambientali e sociali), in particolare nell'ambito degli accordi commerciali contenenti incentivi per la produzione di biocarburanti nei paesi in via di sviluppo;

43.  ribadisce l'importanza della coerenza tra le politiche commerciali e di sviluppo e sottolinea che l'applicazione dei capitoli per lo sviluppo sostenibile nell'ambito degli accordi commerciali dev'essere l'occasione per la Commissione europea di promuovere una buona governance e l'applicazione dei fondamentali valori europei;

44.  ritiene che la recente decisione UE di ripristinare i sussidi all'esportazione per il latte in polvere e altri prodotti lattiero-caseari, che rappresenta il principale sussidio al settore agroalimentare dell'Unione europea a detrimento degli agricoltori poveri nei paesi in via di sviluppo, sia una palese violazione dei principi fondamentali di coerenza politica per lo sviluppo e invita il Consiglio e la Commissione a revocare immediatamente tale decisione;

45.  invita a porre fine alle sovvenzioni alle esportazioni; a tal fine, ricorda l'impegno assunto a Doha nel 2001 da tutti i membri dell'OMC inteso a concludere un ciclo di negoziati sullo sviluppo volti a correggere gli squilibri esistenti nel sistema di scambi commerciali e a porre il commercio al servizio dello sviluppo, contribuendo all'eliminazione della povertà e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio;

46.  invita la Commissione, al fine di garantire che la DG Commercio abbia un mandato coerente per i negoziati commerciali, a tenere in debito conto i requisiti del Parlamento prima di dare il suo consenso alla conclusione di accordi commerciali;

47.  invita la Commissione a impegnarsi mediante tutte le misure che può adottare per tutelare, dalla scadenza del protocollo sullo zucchero all'attuazione della riforma UE del regime dello zucchero, i partner interessati da qualsiasi perturbazione temporanea dei mercati;

48.  propone di sviluppare ulteriormente gli attuali strumenti UE per la riduzione delle tariffe doganali come il sistema SPG-/SPG+ e alcuni capitoli degli ALS e degli APE e di integrare ulteriormente le norme ambientali e di lavoro concordate a livello internazionale in tali strumenti;

49.  invita nuovamente la Commissione a utilizzare appieno i meccanismi dell'SPG e dell'SPG+ per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare la loro coerenza interna nella definizione delle strategie di sviluppo;

50.  sottolinea che una consultazione sistematica delle organizzazioni dei lavoratori e dei sindacati sull'attuazione delle norme sociali e ambientali nei paesi terzi consentirebbe di garantire, soprattutto prima della conclusione degli APE o dell'assegnazione del SPG +, una maggiore coerenza delle politiche commerciali a servizio dello sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo;

51.  riconosce che, secondo la relazione di monitoraggio 2009 della Commissione sugli aiuti al commercio (COM(2009)0160 definitivo, pag. 30), gli impegni di spesa dell'UE in materia di aiuti al commercio per gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono scesi da 2975 milioni di euro nel 2005 a 2097 milioni di euro nel 2007, e che la parte ACP degli impegni globali dell'UE in materia di aiuti al commercio è passata dal 50% al 36% nello stesso periodo, il che non è coerente con le promesse formulate in precedenza di dare la priorità all'eradicazione della povertà e allo sviluppo;

52.  accoglie con favore, in tale contesto, tutte le attuali iniziative nel settore del commercio con i paesi in via di sviluppo a livelli di UE e OMC, in particolare l'iniziativa «tutto fuorché le armi»(EBA), SPG e SPG+ , l'asimmetria e i periodi di transizione in tutti i vigenti accordi di partenariato economici (APE) e il programma di lavoro aiuti per il commercio 2010-2011, e chiede la revisione di quest'ultimo per conferirgli maggiori stimoli per alimentare la crescita sostenibile;

53.  riconosce il ruolo importante che il sistema SPG+ dell'UE può svolgere nel favorire la buona governance e lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo ed invita la Commissione a garantire che questo strumento sia efficace e che le convenzioni dell'OIL e delle Nazioni Unite siano correttamente attuate in loco;

54.  ribadisce che l'UE dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo che utilizzano le «flessibilità» contenute nell'Accordo TRIPS in modo da fornire medicinali a prezzi accessibili nel quadro dei loro programmi nazionali di sanità pubblica;

55.  plaude alla clausola di salvaguardia sulla sicurezza alimentare contemplata negli accordi di partenariato economico e incoraggia la Commissione a garantirne l'effettiva applicazione;

56.  deplora le disposizioni TRIPS+ incluse nell'Accordo di partenariato economico CARIFORUM-CE come pure, negli accordi oggetto di negoziati con i paesi della Comunità Andina e dell'America centrale, le disposizioni che creano ostacoli all'accesso ai medicinali essenziali;

57.  sollecita la Commissione a porre fine all'attuale approccio TRIPS-plus nell'ambito dei negoziati APE in materia di prodotti farmaceutici e medicinali, per consentire ai paesi in via di sviluppo di fornire farmaci a prezzi accessibili nell'ambito dei programmi sanitari pubblici nazionali;

58.  sottolinea che qualsiasi misura dei negoziati ACTA per rafforzare il regime transfrontaliero di ispezione e il sequestro di merci non dovrebbe pregiudicare l'accesso globale a farmaci legali, economici e sicuri;

59.  è preoccupato per i recenti episodi di sequestro di farmaci generici, da parte delle autorità doganali di Stati membri dell'UE, in transito nei porti e aeroporti europei e sottolinea che tale comportamento pregiudica la dichiarazione dell'OMC sull'accesso ai farmaci; chiede agli Stati membri dell'UE in questione di porre immediatamente fine a tale pratica; invita la Commissione a garantire al Parlamento che l'ACTA attualmente in fase di negoziato non impedisca l'accesso ai farmaci da parte dei paesi in via di sviluppo;

60.  ritiene che la sfida dei cambiamenti climatici debba essere affrontata attraverso riforme strutturali e chiede una valutazione sistematica dei rischio del cambiamento climatico che copra tutti gli aspetti della pianificazione strategica e del processo decisionale, compresi il commercio, l'agricoltura e la sicurezza alimentare; chiede che il risultato di questa valutazione sia utilizzato per elaborare documenti strategici regionali o nazionali chiari e coerenti e in tutti i programmi e i progetti di sviluppo;

61.  plaude alle recenti osservazioni della Commissione secondo le quali riesaminerà il regolamento (CE) n. 1383/2003, che ha avuto ripercussioni indesiderate per il transito sul territorio UE di farmaci generici in effetti destinati ai paesi in via di sviluppo;

62.  ritiene che iniziative come il pool di brevetti Unitaid per farmaci anti HIV/Aids possano contribuire a dare coerenza alle politiche UE in materia di sanità e di proprietà intellettuale;

63.  plaude al sostegno della Commissione a presentare proposte per aiutare le comunità indigene a valorizzare e a trarre beneficio dalle loro conoscenze tradizionali e risorse genetiche;

64.  accoglie con favore le osservazioni della Commissione sull'ipotesi che l'UE potrebbe abbassare le tariffe sulle merci ecocompatibili con paesi che condividono gli stessi valori qualora non si potesse trovare un accordo nell'ambito dell'OMC;

65.  sostiene la Commissione nel facilitare il trasferimento di tecnologia ai paesi in via di sviluppo, in particolare la tecnologia a bassa emissione di carbonio e la tecnologia clima resiliente, indispensabile per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

66.  riconosce l'importanza economica delle rimesse verso i paesi in via di sviluppo, sottolinea tuttavia la necessità di affrontare il problema della «fuga dei cervelli» nell'attuazione degli accordi commerciali bilaterali, in particolare nel settore della sanità;

67.  sottolinea il lavoro svolto da molte organizzazioni della società civile sull'evasione fiscale da parte delle multinazionali UE nei paesi in via di sviluppo e chiede alla Commissione di prendere in considerazione le loro raccomandazioni nei futuri negoziati;

68.  apprezza i meccanismi volti a rafforzare la CPS in seno alla Commissione, segnatamente il sistema di consultazione interservizi, il processo di valutazione d'impatto, le valutazioni d'impatto per la sostenibilità e il gruppo interservizi per la qualità e, ove opportuno, la valutazione ambientale strategica; si chiede, tuttavia, quali siano i criteri utilizzati dalla DG Sviluppo per decidere di revocare iniziative politiche incoerenti e chiede una maggiore trasparenza per quanto concerne l'esito delle consultazioni interservizi; chiede che le informazioni raccolte nelle valutazioni d'impatto vengano fornite al Parlamento europeo in modo più comprensibile; chiede inoltre che il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e i parlamenti dei paesi in via di sviluppo siano maggiormente coinvolti in tali meccanismi;

69.  chiede che la strategia «aiuti agli scambi» avvantaggi tutti i paesi in via di sviluppo, non soltanto quelli che accedono a una maggiore liberalizzazione dei rispettivi mercati; chiede alla Commissione di non imporre, nel corso dei negoziati commerciali, soprattutto nel contesto degli accordi di partenariato economico, l'apertura, contro il desiderio dei paesi in via di sviluppo, di capitoli negoziali sui temi di Singapore e sui servizi finanziari e di non concludere accordi di questo tipo, a meno che i paesi in questione non abbiano prima creato un quadro nazionale adeguato di regolamentazione e di controllo;

70.  chiede alla Commissione la sistematica inclusione di norme sociali e ambientali giuridicamente vincolanti negli accordi commerciali negoziati dall'Unione europea, al fine di promuovere l'obiettivo di un commercio al servizio dello sviluppo;

71.  chiede alla Commissione di anticipare l'inizio delle valutazioni d'impatto, ovvero di effettuarle prima che la fase di redazione delle iniziative politiche sia già troppo avanzata, e di utilizzare a tal fine studi specifici basati su prove, includendo sistematicamente la dimensione sociale, ambientale e dei diritti umani, in quanto un'analisi prospettiva è più utile e pratica vista la mancanza di dati e la complessità inerente alla misura della CPS; chiede alla Commissione di includere i risultati delle valutazioni d'impatto nei documenti di strategia regionale e nazionale dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), insieme ai suggerimenti per l'opportuno seguito;

72.  esprime la sua preoccupazione per il fatto che su 82 valutazioni d'impatto condotte nel 2009 dalla Commissione, solo una era dedicata allo sviluppo; sottolinea la necessità di un approccio sistematico della misurazione dell'efficienza della CPS; invita pertanto la Commissione ad affidare alla sua Unità per studi di anticipazione e di coerenza politica della DG Sviluppo un ruolo centrale nel miglioramento della presa in considerazione della CPS;

73.  invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento europeo nel processo di stesura della relazione della Commissione sulla CPS, p.es. per quanto riguarda il questionario, una migliore tempistica e la considerazione delle relazioni d'iniziativa del Parlamento;

74.  chiede alla Commissione di coinvolgere le delegazioni dell'UE nel proprio lavoro sulla CPS, nominando dei punti focali responsabili per la CPS in ciascuna delegazione, al fine di monitorare l'impatto della politica dell'UE a livello di paese partner; chiede altresì che la CPS sia inclusa nella formazione del personale; invita la Commissione a pubblicare annualmente i risultati delle consultazioni sul campo effettuate dalle delegazioni dell'UE; a tal fine, invita la Commissione a garantire che le delegazioni dell'UE abbiano capacità sufficiente per consultare ampiamente i governi e i parlamenti locali e di garantire la possibilità di una partecipazione attiva da parte degli attori non statali locali e alla società civile in materia di CPS;

75.  propone che i funzionari della Commissione europea e i membri delle delegazioni del Consiglio attivi nel settore della CPS siano formati per aumentarne la consapevolezza degli obiettivi di questa politica;

76.  invita la Commissione a conferire al Commissario per lo sviluppo la responsabilità esclusiva per i contributi per paese, i documenti di strategia per paese, per regione e tematica, i programmi indicativi nazionali e pluriennali, i programmi di azione annuale e per l'esecuzione degli aiuti in tutti i paesi in via di sviluppo, in stretta cooperazione con l'Alto rappresentante e il commissario per gli aiuti umanitari al fine di evitare approcci incoerenti all'interno della Commissione e del Consiglio;

77.  invita gli Stati membri e i loro parlamenti nazionali a promuovere la CPS mediante un programma di lavoro specifico con scadenze vincolanti al fine di migliorare il programma europeo di lavoro sulla CPS e gli sforzi in materia di aiuti, garantendo al tempo stesso che i motori di tale agenda non siano in contraddizione con le strategie di sviluppo dei paesi partner;

78.  propone di includere la CPS nella revisione intermedia dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), soprattutto nei rispettivi programmi tematici;

79.  propone di includere impegni specifici per la CPS nel programma di lavoro di ciascuna Presidenza;

80.  suggerisce al Consiglio di migliorare il lavoro delle strutture esistenti per il rafforzamento della CPS, ad esempio intensificando il numero delle riunioni congiunte dei gruppi di lavoro e rendendo pubblicamente accessibile il programma di lavoro;

81.  propone di redigere una relazione biennale del Parlamento europeo sulla CPS; propone a tutte le commissioni di elaborare relazioni che analizzino la loro prospettiva rispettiva di sviluppo in materia;

82.  sottolinea l'importanza della cooperazione tra le commissioni del Parlamento europeo; a tal fine, propone che quando una commissione discute una questione delicata in materia di CPS, le altre commissioni pertinenti debbano essere strettamente associate, e quando una commissione organizza un'audizione di esperti su una questione delicata in materia di CPS, le altre commissioni pertinenti debbano partecipare all'organizzazione dell'audizione;

83.  chiede un chiarimento istituzionale in merito alla comunicazione della Commissione sulla coerenza delle politiche (COM(2009)0458) relativamente al potenziamento del partenariato e del dialogo con i paesi in via di sviluppo in materia di CPS; si chiede se tale potenziamento del partenariato includerà altresì un meccanismo per offrire consulenza ai paesi in via di sviluppo su quello che essi stessi possono fare per promuovere la CPS e un piano per il rafforzamento delle capacità a livello nazionale per effettuare valutazioni della CPS;

84.  incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0039.
(3) Testi approvati, P6_TA(2009)0325.
(4) ACP-EU/100.568/09/def.
(5) GU C 292 E dell«1.12.2006, pag. 121.
(6) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 77.
(7) GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 633.
(8) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 5.
(9) GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 201.
(10) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.
(11) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.
(12) GU C 298 E dell«8.12.2006, pag. 261.
(13)«Policy Coherence for Development: Institutional Approaches: Technical Workshop», seminario dell'OCSE tenutosi a Parigi il 13 ottobre 2003.
(14) Articolo 35 della Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (2006/C 46/01).


Sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale
PDF 260kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale (2009/2154(INI))
P7_TA(2010)0175A7-0130/2010

Il Parlamento europeo,

  vista la relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale (COM(2009)0225),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0130/2010),

A.  considerando che l'Unione europea, nel corso degli ultimi anni, ha elaborato un sistema di norme sociali nel settore del trasporto stradale con l'adozione del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del regolamento (CE) n. 561/2006 nonché della direttiva 2006/22/CE, al fine di aumentare la sicurezza stradale e garantire una concorrenza leale,

B.  considerando che i sistemi sanzionatori degli Stati membri dell'Unione europea si sono sviluppati nel corso degli anni e presentano pertanto notevoli differenze, con ammende che in casi estremi possono essere fino a dieci volte superiori in uno Stato rispetto a un altro,

C.  considerando che la situazione giuridica relativa ai trasporti internazionali è diventata difficilmente comprensibile per gli imprenditori e soprattutto per i conducenti, che gli Stati membri si trovano davanti a sfide impegnative nell'applicazione delle normative e che l'attuale situazione del mercato interno non è coerente,

D.  considerando con preoccupazione le informazioni circa i difetti del cronotachigrafo digitale che lo rendono molto vulnerabile alle manipolazioni;

Osservazioni generali

1.  accoglie con favore la relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati membri per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale; deplora tuttavia il fatto che la relazione non rappresenta un'analisi completa dell'attuale situazione in Europa, a causa delle lacune nelle informazioni dei singoli Stati membri; invita la Commissione a richiedere agli Stati membri le informazioni mancanti;

2.  prende atto che la relazione della Commissione si fonda sulla categorizzazione delle violazioni secondo il nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE della Commissione, senza tenere in considerazione il termine di attuazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/5/CE della Commissione;

3.  invita pertanto la Commissione a presentare già nel 2010 una relazione completa e aggiornata sull'attuazione del nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE;

4.  osserva che nei periodi di riferimento precedenti sono stati registrati ritardi significativi, cosicché l'attuale relazione (24ª relazione della Commissione sull'analisi delle sanzioni per le infrazioni gravi delle norme in materia sociale nel trasporto stradale) del 3 agosto 2009, per esempio, si basa sui dati relativi al periodo 2005-2006 e non consente, quindi, di trarre praticamente alcuna conclusione circa il reale livello di armonizzazione delle norme in materia sociale applicabili agli autisti operanti nel settore del trasporto stradale;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a fare quanto in loro potere per garantire il rispetto in tempi più brevi delle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006, al fine di disporre di statistiche più attuali per l'adozione delle future misure di armonizzazione;

6.  osserva che anche nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 viene presentato un elenco di infrazioni gravi ai sensi di detto regolamento; ritiene quindi che sia assolutamente necessaria una categorizzazione armonizzata delle infrazioni gravi delle disposizioni in materia sociale;

Considerevoli differenze tra gli Stati membri

7.  prende atto che le differenze relative alle sanzioni per le infrazioni gravi delle disposizioni in materia sociale, previste dagli Stati membri nel settore del trasporto stradale, non riguardano esclusivamente l'importo delle ammende, ma anche la tipologia e la classificazione delle sanzioni;

8.  osserva che tali differenze possono essere spiegate in termini di condizioni economiche e geografiche e dipendono dai diversi sistemi giuridici degli Stati membri per quanto riguarda la repressione dei reati penali e dai diversi approcci politici in materia di sicurezza stradale;

9.  prende atto che le disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti stradali, in particolare il regolamento (CEE) n. 3821/85 e il regolamento (CE) n. 561/2006, nonché la direttiva 2006/22/CE, lasciano ampi margini di interpretazione agli Stati membri; deplora il fatto che le numerose formulazioni imprecise delle normative europee portano inevitabilmente ad una mancata uniformità nella loro applicazione da parte degli Stati membri; ritiene che per raggiungere una maggiore armonizzazione sia anzitutto necessaria un'interpretazione uniforme e vincolante della direttiva e dei regolamenti suddetti;

10.  deplora altresì il fatto che alcuni Stati membri non prevedano alcuna modulazione delle sanzioni in relazione alla gravità dell'infrazione; invita gli Stati membri ad adottare delle disposizioni legislative nazionali che abbiano un effetto efficace, proporzionato e dissuasivo e che tengano in considerazione la gravità dell'infrazione;

Ulteriore armonizzazione

11.  sottolinea che un sistema sanzionatorio efficace, equilibrato e dissuasivo deve necessariamente fondarsi su sanzioni chiare, trasparenti ed equiparabili tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a individuare soluzioni legislative e pratiche per ridurre le talvolta notevoli differenze in termini di tipologia e di importo delle sanzioni;

12.  esorta la Commissione, previa consultazione degli organi di controllo e dei rappresentanti del settore dei trasporti, a proporre un'interpretazione uniforme e vincolante del regolamento sulle ore di guida e di riposo; gli organi di controllo devono prendere in considerazione tale interpretazione;

13.  ritiene che, per favorire un ulteriore ravvicinamento delle tipologie di sanzioni e dell'importo delle ammende, sia necessario classificare le ammende in base a una categorizzazione delle sanzioni, nonché stabilire sanzioni minime e massime per le singole infrazioni delle disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto stradale; sottolinea che, nel semplificare le sanzioni, l'esigenza di conciliare le disparità economiche tra gli Stati membri deve essere proporzionata alla luce di criteri oggettivi (come il PIL o fattori geografici) e bilanciata da un efficace deterrente contro le violazioni gravi;

14.  osserva che il nuovo allegato III della direttiva 2006/22/CE, introdotto con la direttiva 2009/5/CE della Commissione, va considerato come il fondamento per un'impostazione uniforme nell'inquadramento delle infrazioni delle disposizioni in materia sociale nel settore del trasporto stradale previste dalle legislazioni degli Stati membri; invita vivamente gli Stati membri ad adottare le disposizioni legislative e amministrative necessarie per un rapido recepimento della direttiva 2009/5/CE della Commissione;

15.  ricorda altresì che il trattato di Lisbona ha aggiunto un nuovo articolo 83, paragrafo 2, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia penale, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea; chiede alla Commissione di analizzare questi nuovi strumenti legislativi nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle possibili misure di armonizzazione entro dodici mesi, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza stradale e all'applicazione transfrontaliera delle ammende, qualora non lo abbia ancora fatto;

16.  accoglie con favore il fatto che la Commissione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006, abbia elaborato degli «orientamenti» per assistere gli Stati membri nell'interpretazione nazionale e nell'applicazione del regolamento; prende tuttavia atto che tali orientamenti non sono vincolanti e che pertanto non hanno raggiunto il loro scopo di assicurare una attuazione uniforme negli Stati membri;

17.  ritiene che l'interpretazione dell'applicazione delle norme in materia sociale debba essere armonizzata al fine di realizzare il mercato interno dei trasporti e di accrescere la certezza del diritto per autisti e imprese; esorta in tale contesto la Commissione ad avanzare proposte volte a porre fine all'applicazione discriminatoria delle norme in materia sociale nel trasporto stradale, in collaborazione con Corte, Tispol ed Euro Contrôle Route; osserva, a tal proposito, la necessità di un'interpretazione comune di ogni singolo articolo del regolamento (CE) n. 561/2006 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

18.  chiede agli Stati membri di fare riferimento a detti orientamenti nell'attuazione delle disposizioni in materia sociale, in modo che vi sia una trasposizione uniforme;

Controlli

19.  fa espressamente notare che soltanto attraverso un'applicazione coerente e non discriminatoria delle disposizioni legislative vigenti è possibile evitare la concorrenza sleale e garantire la sicurezza stradale; insiste sul fatto che per la trasposizione delle disposizioni in materia sociale nel trasporto stradale è necessario un sistema armonizzato ed efficace di controlli;

20.  richiama l'attenzione sul fatto che la situazione della viabilità, in relazione ad infrastrutture, volume ed impatto del traffico, è alquanto eterogenea nei singoli Stati membri e sottolinea che tali fattori, tra gli altri, devono essere tenuti in conto per determinare la frequenza dei controlli, poiché l'obiettivo principale è il rispetto delle norme in materia sociale;

21.  ritiene che per eliminare gli ostacoli al mercato interno europeo e rafforzare la sicurezza stradale la Commissione europea dovrebbe sviluppare e favorire la realizzazione di tale sistema armonizzato e intervenire a livello di regolamentazione; invita la Commissione, al fine di pervenire a tali obiettivi, a istituire uno efficace e appropriato strumento di coordinamento a livello europeo;

22.  chiede alla Commissione di elaborare raccomandazioni e standard minimi europei per la formazione degli organi di controllo e di coordinare la collaborazione tra detti organi; chiede altresì alla Commissione di migliorare la raccolta dei dati statistici per un'analisi più significativa dell'attuazione efficace e favorire l'introduzione di una procedura armonizzata negli Stati membri per le questioni riguardanti l'applicazione;

23.  invita gli Stati membri ad aggiornare costantemente le forze dell'ordine sulle novità relative alla raccolta dei dati e a collaborare strettamente con l'organismo di coordinamento nell'attuazione delle norme comuni al fine di promuovere un sistema di controllo armonizzato e garantire, così, la certezza del diritto;

24.  ritiene che debbano essere effettuati controlli più frequenti e accurati sulle strade e presso le aziende; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino la percentuale dei controlli da effettuare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE; esorta la Commissione a informare il Parlamento europeo in merito ai passi successivi che intende intraprendere in relazione a tali controlli;

25.  invita la Commissione a presentare quanto prima una relazione sulla verifica dei difetti del cronotachigrafo digitale e sulle misure adottate per evitare tale vulnerabilità;

26.  sottolinea che il cronotachigrafo digitale, basato sul regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere perfezionato quale strumento di controllo: la Commissione deve studiare un metodo affinché le autorità di controllo possano ricavare più velocemente i dati dal cronotachigrafo;

27.  richiama l'attenzione sullo sportello per la segnalazione di ammende sproporzionate istituito da Euro Contrôle Route ed esorta gli autisti e le imprese di autotrasporto a segnalare presso tale sportello eventuali casi di applicazione sproporzionata e discriminatoria delle norme in materia sociale nel trasporto stradale;

Altre iniziative

28.  ritiene che sarebbe utile un opuscolo comprensibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea per le aziende e gli autotrasportatori; sottolinea che tale opuscolo dovrebbe fornire informazioni migliori agli autisti e alle aziende interessate in merito alle disposizioni vigenti in materia sociale e alle relative sanzioni nei singoli Stati membri; ritiene che siffatte informazioni andrebbero fornite anche alle aziende e agli autisti di paesi terzi; sottolinea l'interesse di utilizzare sistemi di trasporto intelligenti per fornire agli autisti tali informazioni in tempo reale;

29.  ritiene che l'uso delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei sistemi di trasporto intelligenti dovrebbe offrire ad aziende e autisti la possibilità di informarsi sulle norme vigenti in materia sociale e sulle sanzioni per le infrazioni;

30.  invita gli Stati membri a rafforzare la collaborazione sulla base delle strutture già esistenti, quale Euro Contrôle Route, e a migliorare il coordinamento dei controlli congiunti, lo scambio di buone pratiche e l'organizzazione di programmi di formazione destinati agli organi di controllo;

31.  ritiene opportuno utilizzare tutta la tecnologia disponibile per informare in tempo reale gli autotrasportatori in merito alle norme sociali pertinenti e alle sanzioni per le infrazioni nei vari Stati membri, ad esempio utilizzando il GPS o altri strumenti disponibili;

32.  invita gli Stati membri a creare un numero adeguato di parcheggi sicuri e servizi lungo la rete stradale europea che consentano agli autisti di rispettare le disposizioni relative al tempo di guida e ai periodi di riposo; osserva che deve essere data particolare importanza all'aspetto della sicurezza nella realizzazione di tali strutture; invita la Commissione a divulgare su basi regolari, nel formato più appropriato, dati sulle strutture disponibili, sia private che pubbliche, lungo la rete stradale europea, fornendo altresì informazioni sui servizi offerti agli operatori del trasporto su strada;

33.  esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere e finanziare progetti finalizzati alla costruzione di parcheggi sicuri, indispensabili per far sì che gli autisti rispettino le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006;

o
o   o

34.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


Sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione
PDF 61kWORD 30k
Dichiarazione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione
P7_TA(2010)0176P7_DCL(2010)0002

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.  preoccupato per il fatto che la corruzione pregiudichi lo Stato di diritto, conduca ad un uso improprio del denaro UE fornito dai contribuenti e causi distorsioni del mercato che hanno svolto un ruolo nella crisi economica attuale,

B.  considerando che l'UE ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e il 78% dei cittadini dell'Unione ritiene che nel loro paese la corruzione sia una delle preoccupazioni principali (Eurobarometro, dicembre 2009),

C.  considerando che, nella sua risoluzione sul programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia, il Parlamento ha posto l'accento sulla lotta contro la corruzione,

D.  prendendo atto della Giornata internazionale contro la corruzione (9 dicembre), data in cui la presente dichiarazione viene presentata,

1.  esorta le istituzioni europee ad adottare una politica globale contro la corruzione e a creare un meccanismo chiaro per controllare con regolarità la situazione negli Stati membri;

2.  invita la Commissione a fornire tutte le risorse necessarie per l'attuazione del meccanismo di controllo e a garantire che le conclusioni e i risultati siano oggetto di un'effettiva sorveglianza;

3.  invita la Commissione e le agenzie dell'Unione interessate ad adottare tutte le misure necessarie e a fornire risorse adeguate per assicurare che i fondi UE non siano soggetti a corruzione e, laddove corruzione e frode sono riscontrate, ad adottare sanzioni dissuasive;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 18.5.2010 (P7_PV(2010)05-18(ANN1)).

Note legali - Informativa sulla privacy