Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0216 – C7-0115/2010 – 2010/2066(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0216 – C7-0115/2010),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0180/2010),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo,
D. considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 2.425 esuberi in 181 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (settore ’Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi’) nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana(3),
E. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
2. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che può svolgere il FEG nel reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;
5. ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;
6. rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;
7. plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, come richiesto dal Parlamento;
8. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
9. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(5), particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
(3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
(4) Il 2 settembre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 181 imprese operanti nella divisione 23 NACE Rev. 2 (settore ’Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi’) in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52) e ha fornito informazioni supplementari fino al il 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 6 598 735 EUR.
(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 6 598 735 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0196 – C7-0116/2010 – 2010/2067(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0196 – C7-0116/2010),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– visti la relazione della commissione per i bilanci (A7-0181/2010),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo,
D. considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza in relazione a casi concernenti esuberi nell'impresa Waterford Crystal e in tre dei suoi fornitori (Thomas Fennell Engineering Ltd, RPS Engineering Services, Abbey Electric), tutte operanti nel settore del cristallo(3),
E. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
2. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che può svolgere il FEG nel reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali relative al FEG;
5. ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;
6. rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;
7. plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, come richiesto dal Parlamento;
8. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
9. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per facilitarne il reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
(3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
(4) Il 7 agosto 2009 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nell'impresa Waterford Crystal e in tre dei suoi fornitori o produttori a valle, e ha fornito informazioni supplementari in merito fino al 3 novembre 2009. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 570 853 EUR.
(5) Occorre procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010 una somma pari a 2 570 853 EUR in finanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0205 – C7-0117/2010 – 2010/2068(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0205 – C7-0117/2010),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0179/2010),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,
D. considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a casi di 585 esuberi in 36 imprese classificate nella divisione 16 della NACE Rev. 2 (settore ’Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio’) nella regione NUTS II di Castilla-La Mancha(3),
E. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
2. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che può svolgere il FEG nel reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali relative al FEG;
5. ricorda alla Commissione, nel quadro della mobilitazione del FEG, di non effettuare sistematicamente storni di stanziamenti di pagamento dal FSE, in quanto il FEG è stato creato come strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze propri;
6. rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere misurati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri vari strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;
7. plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizzando i criteri di ammissibilità e spiegando le ragioni che hanno condotto all'approvazione, come richiesto dal Parlamento;
8. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
9. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
(3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
(4) Il 9 ottobre 2009 la Spagna ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 36 imprese operanti nella divisione 16 della NACE Rev. 2 (’Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio’) in un'unica Regione NUTS II, Castilla-La Mancha (ES42), e ha fornito informazioni supplementari fino al 22 febbraio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 950 000 EUR.
(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 950 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0182 – C7-0099/2010 – 2010/2060(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0182 – C7–0099/2010),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7–0178/2010),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che la Commissione è tenuta ad eseguire il FEG in conformità delle disposizioni generali del regolamento finanziario(3) e delle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio,
C. considerando che, su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% dell'importo annuo massimo del Fondo, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento FEG, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, incluse la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG e la fornitura di informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEG),
D. considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG, la Commissione è tenuta a creare un sito Internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che offra informazioni sulla presentazione delle domande, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio,
E. considerando che, sulla base di tali articoli, la Commissione ha chiesto la mobilitazione del FEG per coprire il proprio fabbisogno amministrativo in relazione ai lavori preparatori in vista della valutazione intermedia del funzionamento del FEG, che comprendono studi sull'esecuzione del Fondo, il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, lo sviluppo di reti tra i servizi degli Stati membri incaricati dell'esecuzione del FEG, lo scambio di buone prassi, nonché l'aggiornamento e lo sviluppo del sito Internet, delle domande e dei documenti in tutte le lingue e le attività audiovisive, in linea con la volontà del Parlamento di sensibilizzare i cittadini sulle azioni dell'Unione europea,
F. considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
2. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG;
3. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso il suo allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(4), in particolare il punto 28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(5), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.
(3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.
(4) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che lo 0,35% dell'importo annuale massimo può essere reso disponibile annualmente per attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 110 000 EUR.
(5) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 110 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174-178,
– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(2),
– visto il regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria(3),
– visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa(4),
– vista la decisione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III – Commissione(5),
– vista la decisione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione III – Commissione(6),
– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla trasparenza nelle questioni finanziarie(7),
– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale(8),
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007–2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione(9),
– visto lo studio pubblicato dal Parlamento europeo, dal titolo ’The Data Transparency Initiative and its Impact on Cohesion Policy’,
– visto il Libro verde della Commissione sull'Iniziativa europea per la trasparenza (COM(2006)0194) del 3 maggio 2006,
– vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2009 dal titolo ’Ventesima relazione annuale sull'esecuzione dei fondi strutturali (2008)’ (COM(2009)0617/2),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0139/2010),
A. considerando che l'Iniziativa europea per la trasparenza (IET) è stata approvata dalla Commissione nel 2005, seguita dalla pubblicazione del Libro verde nel 2006, allo scopo di migliorare la trasparenza, l'apertura e la responsabilità della governance dell'UE e che la messa a disposizione di informazioni pubbliche sui beneficiari dei fondi dell'UE è una pietra angolare dell'IET,
B. considerando che, ai sensi del sistema di gestione concorrente, le informazioni sui beneficiari dei fondi dell'UE sono gestite a livello degli Stati membri e che, in assenza di un obbligo specifico da parte dell'UE, o di una forte ’indicazione’ da parte della Commissione, il livello di pubblicità di tali informazioni differisce in maniera sostanziale da uno Stato membro all'altro, rendendo difficile un raffronto a livello dell'intera Unione europea,
C. considerando che il fatto di divulgare i beneficiari dei fondi dell'UE consente all'opinione pubblica di prendere parte a un dibattito significativo su come viene speso il denaro pubblico, che è essenziale per il funzionamento delle democrazie,
D. considerando che non sono stati creati collegamenti tra l'IET e la questione maggiormente regolamentata e vincolante dei controlli finanziari e dell'audit,
E. considerando che l'IET dovrebbe avere un effetto significativo nel garantire partenariati trasparenti nelle fasi a monte e a valle del ciclo di programmazione della coesione; che, tuttavia, i regolamenti non definiscono la misura specifica del coinvolgimento dei partner nei diversi processi di programmazione, né specificano in che modo organizzare tale coinvolgimento,
F. considerando che le informazioni preliminari in merito alle decisioni della Commissione sul finanziamento dei grandi progetti sono insufficienti, con una conseguente mancanza di trasparenza, e che occorrerebbe porre rimedio a tale situazione,
G. considerando che la logica della trasparenza dovrebbe andare di pari passo con l'approccio di semplificazione delle procedure per l'ottenimento di fondi strutturali,
1. ritiene che la trasparenza della politica di coesione e del suo ciclo di programmazione, dell'assegnazione della spesa e dell'accesso alle informazioni per i possibili beneficiari dei Fondi strutturali costituiscono requisiti preliminari essenziali per il raggiungimento degli obiettivi globali della politica di coesione e che la trasparenza debba quindi essere introdotta come un principio guida transettoriale del processo di programmazione della coesione e dei processi decisionali;
Divulgazione dei dati relativi ai beneficiari dei finanziamenti per la coesione
2. rileva con soddisfazione che, conformemente ai requisiti dell'IET, la DG Politica regionale della Commissione ha pubblicato sul proprio sito Web mappe interattive che contengono collegamenti agli elenchi dei beneficiari del FESR e del Fondo di coesione presenti nei rispettivi siti Web nazionali o regionali; esorta gli Stati membri a promuovere, con mezzi adeguati, il sito Web della DG REGIO al fine di facilitare il più ampio accesso possibile a tale base dati; constata tuttavia che l'iter dell'uso delle risorse pubbliche continua ad essere estremamente difficile da seguire per gli interessati; invita la Commissione a consultare ampiamente tali parti sui possibili rimedi a questa situazione;
3. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché in tali database sia possibile effettuare ricerche e a garantire la loro totale compatibilità, in modo da consentire una visione d'insieme dei dati presentati a livello dell'intera Unione, preservando nel contempo la loro pertinenza a livello locale; è del parere che, a tale proposito, sia urgentemente necessaria l'adozione di versioni in due lingue (lingua o lingue del luogo e una delle lingue di lavoro della Commissione);
4. sottolinea che l'utilità dei dati forniti sui beneficiari deve essere migliorata sia in termini di contenuto che di presentazione e invita pertanto la Commissione a definire un formato più dettagliato e prescrittivo, che specifichi la struttura, la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate; ritiene che fornendo le informazioni necessarie si contribuirà a facilitare una ricerca basata su criteri specifici al fine di ottenere un quadro immediato degli elementi ricercati;
5. richiede la comunicazione di informazioni aggiuntive essenziali all'atto della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e, ove necessario, degli elenchi delle parti interessate; raccomanda, pertanto, che in aggiunta ai requisiti minimi attualmente previsti, si valuti l'opportunità di includere l'ubicazione, le sintesi dei progetti approvati, i tipi di sostegno e una descrizione dei partner dei progetti tra gli elementi della divulgazione dei beneficiari; chiede che le informazioni raccolte siano presentate e gestite in modo strutturato e comparabile al fine di garantirne la piena utilizzabilità e un'effettiva trasparenza; ritiene che ciò possa essere fatto senza incorrere in spese aggiuntive;
6. chiede che, per i programmi che rientrano nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, siano elencati tutti i beneficiari e non soltanto i beneficiari principali;
7. sottolinea che è necessario garantire il pieno rispetto dei requisiti dell'IET mediante una regolamentazione più appropriata, migliori orientamenti, un meccanismo di preavviso e, in ultima istanza, sanzioni in casi di inosservanza;
Trasparenza e gestione concorrente
8. invita la Commissione a chiarire in che modo i principi dell'IET debbano essere messi in pratica in termini concreti a livello dei programmi operativi e dei loro piani di comunicazione; sottolinea pertanto la necessità di introdurre norme giuridiche più chiare in materia di divulgazione di informazioni sui beneficiari dei fondi a gestione concorrente;
9. sottolinea la necessità di formulare i regolamenti e le norme di attuazione in modo che le procedure siano trasparenti, offrano un migliore accesso ai Fondi strutturali per i potenziali beneficiari e riducano gli oneri amministrativi per i partecipanti, segnatamente attraverso una serie di misure chiave quali la pubblicazione delle note orientative sull'attuazione concordata tra la Commissione e gli Stati membri; esorta le autorità di gestione degli Stati membri a presentare in modo trasparente tutte le fasi dei progetti finanziati dai Fondi strutturali; ribadisce il proprio convincimento che procedure chiare e trasparenti sono fattori di buon governo e accoglie favorevolmente, in tale contesto, gli sforzi compiuti dalla Commissione per presentare proposte di semplificazione;
10. rileva che i programmi transfrontalieri e transnazionali incontrano difficoltà specifiche a causa della diversa cultura amministrativa, dei regolamenti nazionali e delle lingue utilizzate negli Stati membri, che influenzano non soltanto gli aspetti quantitativi, ma anche qualitativi di simili iniziative; considera pertanto di fondamentale importanza mettere a punto norme specifiche in materia di trasparenza nel coordinamento e nella cooperazione fra le diverse autorità di gestione;
11. sottolinea che, in base allo studio condotto dal Parlamento europeo sull'IET e il suo impatto sulla politica di coesione, l'inosservanza dei requisiti minimi dell'IET è dovuta all'assenza di capacità amministrativa da parte delle autorità di gestione piuttosto che alla riluttanza a fornire simili dati; sottolinea, pertanto, la necessità di garantire che la fornitura di informazioni e dati aggiuntivi non comporti un onere amministrativo supplementare per i potenziali beneficiari, soprattutto per coloro che già hanno difficoltà a rispettare gli attuali requisiti amministrativi e finanziari in materia di sovvenzioni e di appalti pubblici;
12. fa presente che la richiesta di informazioni e dati aggiuntivi deve essere compensata, da parte della Commissione europea, dalla fornitura di un sostegno tecnico aggiuntivo (seminari con la partecipazione di funzionari della Commissione e di personale locale/regionale responsabile della gestione dei Fondi strutturali, scambio di migliori pratiche tra le autorità di gestione, pubblicazione di linee guida concrete) nei confronti dei potenziali beneficiari che non dispongono della capacità tecnica necessaria; ritiene che questo sia l'unico modo per garantire che l'impegno dei partecipanti a osservare i requisiti aggiuntivi in termini di dati e di informazioni forniti non comporterà una distorsione di fondi dalle attività di attuazione progettuale in quanto tali;
13. sottolinea l'importanza che gli Stati membri forniscano informazioni accurate e tempestive nell'ambito del sistema di controllo e, di conseguenza, la necessità di stabilire un nesso tra l'IET e i controlli finanziari e l'audit; ribadisce il proprio punto di vista che il sistema di allarme preventivo debba funzionare in stretta collaborazione con la base dati centrale sulle esclusioni;
14. chiede alla Commissione di monitorare l'utilizzo di maggiori pagamenti anticipati ricevuti dagli Stati membri conformemente alle semplificazioni apportate nel 2009 al regolamento (CE) n. 1083/2006;
15. ribadisce la sua richiesta di fornire informazioni in merito ai recuperi e alle revoche ai sensi dell'IET; sollecita gli Stati membri a fornire tali informazioni in modo completo e la Commissione a metterle a disposizione dell'autorità di bilancio e del pubblico insieme alle informazioni sulle correzioni finanziarie in caso di frode accertata, garantendo così un elevato grado di credibilità e di responsabilità nei confronti dei cittadini europei;
16. sollecita i revisori contabili ad adottare un approccio più rigoroso in merito ai requisiti di comunicazione e informazione, compresa la soluzione di indicare esplicitamente i colpevoli di violazioni, in particolare se sono attori governativi, e di utilizzare le correzioni finanziarie in casi di frode accertata;
17. accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dalla Commissione e dalla Corte dei conti per armonizzare le proprie metodologie di audit;
Trasparenza e partenariato
18. evidenzia come gli standard minimi di consultazione siano un componente dell'IET e accoglie favorevolmente il fatto che tali standard siano stati promossi e applicati dalla Commissione con riferimento alla politica di coesione; invita, tuttavia, la Commissione a consentire ai soggetti interessati di fornire un adeguato feedback sulla qualità del processo di consultazione; invita le regioni e gli Stati membri ad attingere all'esperienza maturata dall'Unione europea nella consultazione delle parti interessate;
19. ribadisce il proprio punto di vista che il partenariato sia condizione necessaria alla trasparenza, alla capacità di reazione, all'efficienza e alla legittimità in tutte le fasi di programmazione e attuazione della coesione e sia in grado di rafforzare l'impegno e l'appropriazione pubblica dei risultati dei programmi; invita pertanto gli Stati membri e le autorità di gestione a coinvolgere pienamente gli enti regionali e locali e altri partner di competenza in tutte le fasi di programmazione e attuazione della coesione, segnatamente attraverso la creazione di una piattaforma Internet a livello nazionale che dia visibilità ai fondi e ai programmi operativi esistenti e la promozione con altri mezzi delle buone pratiche, e a consentire loro un pieno accesso a tutta la documentazione relativa ai progetti al fine di sfruttare al meglio le loro esperienze, conoscenze e migliori prassi;
20. chiede alla Commissione di fornire un orientamento più chiaro sulle modalità di applicazione pratica della clausola di partenariato ai sensi dei programmi attuali e di definire regole sufficientemente vincolanti sui partenariati nei testi normativi futuri, soprattutto in relazione al coinvolgimento degli enti regionali e locali, organi elettivi e partner imprescindibili nell'intero procedimento;
21. chiede che alle organizzazioni partner, segnatamente a quelle che fanno parte delle strutture gestionali, siano fornite informazioni più mirate, a cadenza regolare e tempestive, e che si rafforzi l'utilizzo dell'assistenza tecnica a sostegno dei partenariati, tra l'altro offrendo alle organizzazioni partner l'opportunità di partecipare a eventi formativi organizzati per gli organi eroganti; chiede altresì che tali eventi formativi siano accessibili in versione multimediale al fine di ampliare il pubblico coinvolto e consentire una consultazione a posteriori da parte delle organizzazioni partner; sottolinea l'interesse di un simile dispositivo per i partner delle regioni più periferiche dell'Unione, quali le regioni ultraperiferiche;
Migliorare la trasparenza in merito ai finanziamenti dell'UE per grandi progetti
22. chiede alla Commissione di pubblicare tempestivamente online le informazioni e di garantire l'accesso diretto alla documentazione relativa ai progetti, compresi i progetti JASPERS (richiesta, studio di fattibilità, analisi costi-benefici, valutazione di impatto ambientale, ecc.) nel caso di grandi progetti, nel più breve tempo possibile, non appena la Commissione riceva una richiesta di finanziamento da parte di uno Stato membro e prima che essa prenda una decisione in merito al finanziamento; ritiene che questa pagina web della Commissione dovrebbe consentire di pubblicare osservazioni relative a detti progetti;
23. invita a pubblicare su Internet, con effetto retroattivo, le informazioni relative ai grandi progetti approvati o presentati per l'approvazione nel periodo di programmazione 2007-2013;
24. propone di stabilire le condizioni in cui i fondi non spesi possano essere riutilizzati nonché la responsabilità dell'istituzione che decide di riassegnare tali fondi;
o o o
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2010)0012 – C7-0024/2010 – 2010/0004(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0012),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 352, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0024/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile 2010(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0190/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1232/2010)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11069/5/2009 – C7–0043/2010),
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0852),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0509/2008),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata ’Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso’ (COM(2009)0665),
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0162/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 15 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 913/2010)
– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali che integra gli emendamenti proposti dalla commissione per i bilanci nel parere del 31 marzo 2009 (A7–0043/2009),
– vista la sua decisione del 25 novembre 2009 sull'adeguamento del regolamento del Parlamento europeo al trattato di Lisbona(1),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. sottolinea che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 – paragrafo 2
2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
2. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
Emendamento 121 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 8
Salvo disposizione contraria, le norme di applicazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo sono emanate dall'Ufficio di presidenza.
Il Parlamento adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo e qualsiasi modifica dello stesso sulla base di una proposta della commissione competente. L'articolo 138, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione di dette norme e decide riguardo alle dotazioni finanziarie sulla base del bilancio annuale.
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 23 – paragrafi 2 e 2 bis (nuovo)
2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.
2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi.
2 bis.L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico.
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 23 – paragrafo 11 bis (nuovo)
11 bis.L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali.
Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia.
(La seconda e la terza frase dell'articolo 25, paragrafo 3, sono soppresse in caso di approvazione del presente emendamento)
Emendamento 86 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 24 – paragrafo 2
2. I deputati non iscritti delegano uno dei loro membri alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.
2. Il Presidente del Parlamento invita uno dei deputati non iscritti alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.
Emendamento 117 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 37 bis (nuovo)
Articolo 37 bis
Delega del potere legislativo
1.Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta.
2.La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione.
3.La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi. In tal caso, essa informa debitamente la commissione competente per il merito.
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2
In caso di rinvio in commissione, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.
In caso di rinvio in commissione, la commissione competente decide sulla procedura da seguire e riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi.
Emendamento 113 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo favorevole all'esame di modifiche ai trattati, la questione è deferita alla commissione competente. La commissione elabora una relazione contenente:
- una proposta di risoluzione che indica se il Parlamento approva o respinge la proposta di decisione proposta e che può contenere proposte all'attenzione della Convenzione o della conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;
- se del caso, una motivazione.
Emendamento 114 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea, su una proposta di decisione del Consiglio europeo che modifica la parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 74 bis, paragrafo 1 bis, si applica mutatis mutandis. In tal caso, la proposta di risoluzione può contenere proposte di modifica solo delle disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 118 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96
1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 97 del presente regolamento.
1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 97 del presente regolamento.
2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il Consiglio e la Commissione trasmettano loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta della Commissione, del Consiglio o del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.
2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del Vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse.
3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 110.
3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 110.
(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 121).
(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 121).
4. Il Consiglio, la Commissione e/o il Vicepresidente/Alto rappresentante sono invitati a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.
4. Il Vicepresidente/Alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa.
Emendamento 116 Regolamento del Parlamento europeo Titolo IV – Capitolo 3 – titolo
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO, ALLA COMMISSIONE E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA
INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Emendamento 107 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116
1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. In tale contesto può essere previsto un tempo per le interrogazioni al Presidente e ai singoli membri della Commissione.
1. Il tempo riservato alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione si svolge in ciascuna tornata nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.
2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.
2. In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione al Consiglio e una sola interrogazione alla Commissione.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.
4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento.
4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento.
5.Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.
(Il punto 15 (Presentazione) dell'allegato II é soppresso)
Emendamento 108 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – titolo e paragrafo 1
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio e alla Commissione
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Consiglio o alla Commissione in conformità delle direttive stabilite in un allegato del regolamento. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in conformità delle direttive stabilite in un allegato al regolamento. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.
Emendamento 115 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 2
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica all'istituzione interessata. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La sua decisione è comunicata all'interrogante.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le comunica ai destinatari. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La sua decisione è comunicata all'interrogante.
(I termini ’istituzione interessata’ sono sostituiti all'articolo 117, paragrafi 2 e 4, nonché ai punti 1 e 3 dell'allegato III del regolamento dal termine ’destinatari’)
Emendamento 110 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 130, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)
1 bis.L'organizzazione e la promozione dell'effettiva e costante cooperazione interparlamentare all'interno dell'Unione, a norma dell'articolo 9 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, sono negoziate in base ad un mandato conferito dalla Conferenza dei presidenti, previa consultazione della Conferenza dei presidenti di commissione.
Il Parlamento approva gli accordi in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 127.
1 ter.Una commissione può avviare direttamente un dialogo con i parlamenti nazionali a livello di commissione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio accantonati a tal fine. Ciò può comprendere opportune forme di cooperazione prelegislativa e postlegislativa.
1 quater.Ogni documento concernente una procedura legislativa a livello dell'Unione che sia trasmesso ufficialmente da un parlamento nazionale al Parlamento europeo è inoltrato alla commissione competente per la materia trattata in tale documento.
Emendamento 112 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131
1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da uno dei vicepresidenti competenti per le relazioni con i parlamenti nazionali.
1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari istituzionali.
2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e tenendo debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.
2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione.
3.Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento.
Emendamento 66 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 1
1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 186, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, uno, due o tre vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione.
1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 186, la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti.
Emendamento 109 Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – punto 1 – trattino -1 (nuovo)
– specificare con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali;
– visto il progetto di bilancio per l'esercizio 2011, adottato dalla Commissione il 27 aprile 2010 (SEC(2010)0473),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(1),
– vista la dichiarazione comune approvata nella riunione di concertazione del 18 novembre 2009 sulle misure transitorie applicabili alla procedura di bilancio dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona(2),
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle priorità per il bilancio 2011 – sezione III – Commissione(3),
– viste le conclusioni del Consiglio del 16 marzo 2010 sugli orientamenti di bilancio per il 2011,
– visto il capitolo 7 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0183/2010),
A. considerando che la procedura di bilancio per il 2011 è la prima del suo genere a norma del trattato di Lisbona e che la sua lettura unica richiede una cooperazione e un coordinamento maggiori con l'altro ramo dell'autorità di bilancio, al fine di raggiungere un accordo sull'insieme delle spese nel quadro della procedura di conciliazione,
B. considerando che il trilogo che si terrà a luglio dovrebbe mirare a chiarire la situazione prima che il Consiglio adotti la sua posizione sul progetto di bilancio, al fine di individuare in anticipo i punti di accordo,
Progetto di bilancio per il 2011 Osservazioni generali
1. osserva che l'importo totale iscritto nel progetto di bilancio (PB) per il 2011 ammonta a 142 576,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno (SI) e 130 147,2 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento (SP), e che resta quindi un margine di 1 224,4 milioni di EUR in SI e 4 417,8 milioni di EUR in SP; rileva che tali importi totali rappresentano rispettivamente l’1,15% e l’1,05% delle previsioni di reddito nazionale lordo dell'UE per il 2011;
2. è preoccupato in relazione al fatto che l'aumento degli SI è solo dello 0,77% rispetto al bilancio adottato per il 2010, una differenza che non è al passo con le aspettative ampiamente espresse, secondo cui il bilancio dell'UE dovrebbe svolgere un ruolo cruciale a sostegno delle economie europee post-crisi; rileva che gli SP sono aumentati del 5,85%, ma ricorda che il livello anormalmente basso degli SP nel 2010 fornisce la spiegazione matematica di tale aumento; ricorda che il quadro finanziario pluriennale (QFP) fissa i massimali a 142 965 milioni di EUR per gli SI e a 134 280 milioni di EUR per gli SP, ai prezzi correnti;
3. riconosce la riduzione del divario tra SI e SP rispetto al bilancio 2010 (pari a 12 429 milioni di EUR rispetto a 18 535 milioni di EUR), che indica una migliore esecuzione del bilancio dell'UE, ma sottolinea al contempo che il QFP prevede una differenza di soli 8 366 milioni di EUR tra SI e SP per il 2011; ricorda, al riguardo, che tali discrepanze creano deficit nel lungo periodo e che pertanto dovrebbero essere evitate per ragioni di sostenibilità di bilancio e di gestione;
4. sottolinea che la maggior parte (70%) del margine complessivo di 1 224,4 milioni di EUR nel PB deriva dal margine della rubrica 2 relativa alla conservazione e alla gestione delle risorse naturali, e che le altre rubriche – in particolare le rubriche 1a, 3b e 4 – hanno margini molto limitati, il che riduce quindi proporzionalmente la capacità dell'UE di reagire ai cambiamenti delle politiche e ad esigenze impreviste mantenendo le sue priorità;
5. sottolinea inoltre la possibilità che il margine nell'ambito della rubrica 2 sia di fatto inferiore, giacché le condizioni di mercato potrebbero mutare;
6. si compiace che la Commissione abbia pubblicato la relazione sul funzionamento dell'AII (COM(2010)0185) e ricorda, a tale proposito, che è attesa una proposta di revisione sostanziale del bilancio e che le difficoltà incontrate nelle precedenti procedure di bilancio a reagire correttamente e in modo soddisfacente alle varie sfide che si sono presentate rende inevitabile una revisione dell'attuale QFP; ricorda altresì che si aspetta che la Commissione formuli proposte concrete sulla revisione del QFP entro la fine della prima metà del 2010;
7. richiama l'attenzione sul numero elevato di procedure in sospeso, con implicazioni di bilancio di vasta portata, che dovranno essere concluse dai due rami dell'autorità di bilancio nel 2011 (revisione del bilancio, istituzione del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), bilanci rettificativi, revisione dell'AII, revisione del regolamento finanziario, ecc);
8. prende atto delle priorità stabilite dalla Commissione (segnatamente, sostegno all'economia dell'Unione europea post-crisi e adeguamento alle nuove esigenze, vale a dire attuazione del trattato di Lisbona, nuove autorità di vigilanza finanziaria, finanziamento dell'iniziativa in materia di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES), attuazione del programma di Stoccolma, ecc) e si chiede se il modesto aumento degli SI rispetto al bilancio 2010 sia sufficiente ad affrontarle;
9. sottolinea l'importanza di un'energica reazione alla crisi e all'instabilità dei mercati finanziari, che dovrebbe comportare una capacità di finanziamento e una flessibilità maggiori per il bilancio dell'UE; chiede a tale proposito al Consiglio e alla Commissione di fornire ulteriori informazioni dettagliate sull'impatto che il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria istituito in occasione della riunione del Consiglio Ecofin del 9 e 10 maggio 2010 potrebbe avere sul bilancio dell'UE; chiede inoltre, allo scopo di evitare altre crisi in futuro, che sia introdotto un efficace sistema di monitoraggio che preveda la trasmissione diretta di informazioni al Parlamento;
10. deplora l'impossibilità di individuare chiaramente, da un punto di vista del bilancio, le implicazioni finanziarie nel PB 2011 delle iniziative faro esposte nella strategia UE 2020, quali ’L'Unione dell'innovazione’, ’Gioventù in movimento’, ’Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse’, ’Nuove competenze e nuovi posti di lavoro’ e ’Una politica industriale per l'era della globalizzazione’, ed esprime forti dubbi riguardo alla capacità di garantire, nel contesto del quadro finanziario vigente, finanziamenti adeguati per queste iniziative;
11. ricorda che, come dichiarato nella sua risoluzione del 25 marzo 2010 sulle priorità per il bilancio 2011, i giovani sono una delle priorità fondamentali dell'esercizio 2011, da promuovere come tema trasversale a livello dell'UE, sviluppando sinergie tra i diversi ambiti d'intervento legati alla gioventù, in particolare l'istruzione, l'occupazione, l'imprenditorialità e la salute, nonché agevolando e incoraggiando al contempo l'inclusione sociale, la partecipazione attiva, lo sviluppo delle competenze e la mobilità dei giovani; sottolinea che ’i giovani’ dovrebbero essere visti come un concetto ampio in cui rientra la capacità degli individui di cambiare posizione e status più volte nella vita, muovendosi senza restrizioni tra ambiti diversi, come l'apprendistato, gli ambienti accademici o professionali e la formazione professionale, e che, in questa prospettiva, uno degli obiettivi dovrebbe essere di facilitare la transizione dal sistema dell'istruzione al mercato del lavoro;
12. deplora il fatto che, nonostante un profilo estremamente elevato e un tasso di esecuzione molto alto – che ha raggiunto il 95-100% ogni anno nel periodo 2007-2009 – l'aumento degli stanziamenti proposto nel PB per gli strumenti e i programmi chiave relativi ai giovani, quali Apprendimento permanente, Gioventù in azione e Erasmus Mundus, è piuttosto simbolico; ritiene che tale aumento non consenta all'Unione europea di affrontare in modo adeguato questa priorità e intende pertanto fornire ulteriore sostegno a detti programmi; ricorda, in proposito, che si tratta di programmi che hanno un indiscutibile valore aggiunto europeo e che contribuiscono in ampia misura alla creazione di una società civile europea forte, nonostante la modesta dotazione finanziaria che ricevono;
13. chiede ulteriori chiarimenti sulla ripartizione fra spese operative e spese amministrative, pur riconoscendo gli sforzi compiuti per quanto riguarda la presentazione delle spese amministrative al di fuori della rubrica 5; osserva che un numero già elevato di quelle che sono in realtà spese amministrative è finanziato mediante stanziamenti operativi;
14. è determinato ad affrontare i negoziati sul bilancio per l'esercizio 2011 in modo costruttivo e aperto, tenendo conto degli obiettivi di efficienza e di creazione di un valore aggiunto europeo; si aspetta, per converso, che l'altro ramo dell'autorità di bilancio adotti un approccio cooperativo, al fine di garantire un autentico dialogo politico e si discosti da un ’esercizio contabile’ nel cui ambito ai risparmi e contributi degli Stati membri sia conferito un ruolo eccessivamente importante a livello negoziale; ricorda che il trattato non ha solo modificato il quadro giuridico della procedura di bilancio, ma ha anche introdotto un nuovo metodo e nuove scadenze per la negoziazione e il raggiungimento di compromessi;
15. sottolinea che il bilancio dell'UE è alquanto modesto rispetto ai bilanci nazionali; rammenta pertanto che, al fine di attuare strategie comuni dell'Unione, è necessario creare sinergie fra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali; rileva che la coerenza garantisce una maggiore incidenza delle politiche europee, conseguendo un effettivo valore aggiunto europeo e sostenendo nel contempo obiettivi politici a lungo termine; esprime la convinzione che il bilancio dell'UE possa svolgere, in settori chiave, un ruolo fondamentale per sostenere gli investimenti e l'occupazione a lungo termine; si attende che il Consiglio ne tenga debitamente conto all'atto di stabilire il bilancio dell'Unione e si astenga dall'apportare ’tagli lineari’, anche in un contesto estremamente difficile per le finanze pubbliche nazionali;
16. ricorda le sue priorità quali espresse nella citata risoluzione del 25 marzo 2010;
Rubrica 1a
17. rileva un aumento del 4,4% in SI (a 13 437 milioni di EUR) e del 7% in SP (a 11 035 milioni di EUR(4)), insieme a un margine di 50,1 milioni di EUR (rispetto ai 37 milioni di EUR della programmazione finanziaria), derivante dalle diminuzioni degli stanziamenti per spese di sostegno amministrativo e tecnico (ex ’linee BA’) e per le agenzie decentrate ed esecutive, e da decrementi degli stanziamenti per una serie di programmi, come ad esempio Dogana 2013 e CIP-innovazione e imprenditorialità;
18. ricorda l'importante ruolo che le PMI hanno svolto nel garantire la ripresa e il rilancio dell'economia dell'Unione; chiede che sia dato un sostegno più consistente a tutti i programmi e a tutti gli strumenti intesi a promuovere le PMI ed esprime a tale riguardo preoccupazione dinanzi alla riduzione degli SP proposta per il programma CIP-innovazione e imprenditorialità;
19. ricorda che le nuove esigenze da finanziare in questa rubrica (programma di smantellamento di Kozloduy, autorità europee di vigilanza finanziaria, ITER e GMES, compresa la richiesta del Parlamento di aumentare gli stanziamenti per la sua fase operativa) non sono state tenute presenti al momento dell'adozione dell'attuale QFP; sottolinea che il finanziamento di questi bisogni non dovrebbe andare a detrimento del finanziamento di altri programmi e di altre azioni della rubrica 1a, che sono fondamentali per gli sforzi di ripresa dell'Europa post-crisi;
20. ricorda che il Piano europeo di ripresa economica (EERP) è parzialmente finanziato a titolo di questa rubrica, così come un gran numero di programmi pluriennali (CIP, 7° PQ, Reti transeuropee, Galileo/Egnos, Marco Polo II e programma Progress) che saranno giunti a maturità nel 2011; ribadisce pertanto la sua richiesta alla Commissione di presentare una relazione sul seguito dato alla messa in atto dell'EERP, che riguardi anche le misure affidate alla BEI;
21. accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti per i programmi principali (7° PQ, 13,8%; CIP, 4,4%; Apprendimento permanente, 2,6%; TEN, 16.8%) e sottolinea che questi programmi costituiscono una leva essenziale per la strategia economica dell'UE di lotta alla crisi;
22. sottolinea che la rubrica 1a include molte iniziative faro esposte nella strategia UE 2020, come ’L'Unione dell'innovazione’, ’Gioventù in movimento’, ’Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse’, ’Nuove competenze e nuovi posti di lavoro’ e ’Una politica industriale per l'era della globalizzazione’; deplora il fatto che non sia possibile individuare con chiarezza, da un punto di vista del bilancio, le implicazioni finanziarie della strategia UE 2020 ed esprime i suoi dubbi quanto alla capacità di garantire, nel contesto del quadro finanziario vigente, finanziamenti adeguati per queste iniziative;
23. ricorda che le priorità per il 2011, nell'ottica della strategia UE 2020, saranno finanziate principalmente a titolo di questa rubrica, e che le competenze dell'UE derivanti dall'entrata in vigore del trattato possono avere implicazioni di bilancio; sottolinea che la politica spaziale, che costituisce un esempio concreto di politica industriale europea che promuove il progresso scientifico, tecnologico e ambientale europeo, rafforzando nel contempo la competitività industriale, richiede che sia l'UE che gli Stati membri compiano un ulteriore sforzo finanziario nel quadro del GMES;
24. si compiace dell'iniziativa della Commissione ’Gioventù in movimento’ che cerca di migliorare le prestazioni e l'attrattiva internazionale degli istituti europei d'istruzione superiore e di migliorare il livello generale di istruzione e formazione nell'UE; sostiene con determinazione la promozione di pari opportunità per tutti i giovani, indipendentemente dal loro background educativo; desidera sottolineare l'importanza di garantire finanziamenti sufficienti a favore di una politica ambiziosa in materia di istruzione e formazione, compresa la formazione professionale, che svolga un ruolo determinante nella strategia UE 2020; sottolinea che l'Unione ricorrerà a tutte le sue risorse per rispondere a questa sfida ambiziosa, che crea uno slancio senza precedenti per lo sviluppo di una politica globale dell'UE in materia di giovani; sottolinea, tuttavia, che l'avvio di una tale iniziativa di punta onnicomprensiva, che copre tutta una serie di programmi dell'UE diversi e ben definiti in questo settore, non dovrebbe abbassare il profilo dei singoli programmi;
25. sottolinea che le risorse di bilancio messe a disposizione in futuro per strumenti come il programma Apprendimento permanente e per le competenze trasversali, quali le competenze informatiche, le competenze internazionali, le capacità imprenditoriali e il multilinguismo, dovrebbero rispecchiare l'elevato valore aggiunto europeo che tali strumenti apportano ed essere pertanto privilegiate nell'ambito del bilancio 2011;
26. esprime disappunto per il fatto che il turismo, che genera indirettamente oltre il 10% del PIL dell'Unione europea e che è diventato di piena competenza di quest'ultima a seguito della ratifica del trattato di Lisbona, non sia chiaramente menzionato nel progetto di bilancio 2011;
27. rileva che, per la prima volta, sono previsti stanziamenti di pagamento per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), e ritiene che tale evoluzione rappresenti un elemento importante nella riflessione globale sulla gestione e la visibilità di questo Fondo; ritiene ciononostante che questi stanziamenti di pagamento potrebbero non essere sufficienti per coprire gli importi necessari per le richieste di intervento del Fondo nel 2011; ribadisce quindi la propria richiesta di non finanziare gli interventi del FEG esclusivamente attraverso storni dalle linee del Fondo sociale europeo e invita la Commissione a individuare e a utilizzare a tal fine, senza ulteriori ritardi, diverse linee di bilancio; sottolinea la necessità di una procedura semplificata e più rapida per la mobilizzazione del Fondo(5);
28. constata un aumento alquanto contenuto o un ristagno (rispetto al bilancio 2010) degli stanziamenti d'impegno a favore di EURES e delle tre linee di bilancio dedicate ai rapporti sindacali e al dialogo sociale; ritiene che, visto l'attuale contesto di licenziamenti di massa e di ristrutturazioni dovuti alla crisi, tali linee dovrebbero essere potenziate;
Rubrica 1b
29. rileva che il PB 2011 prevede un aumento del 3,2% in SI per un totale di 50 970 milioni di EUR, di cui 39 891,5 milioni di EUR destinati ai Fondi strutturali (FESR e FSE) – un importo simile a quello del 2010 – e 11 078,6 milioni di EUR al Fondo di coesione;
30. rileva che tale proposta è in linea con le dotazioni di cui nel QFP, tenendo conto dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011(6) (incremento di 336 milioni di EUR), come previsto al punto 17 dell'AII; interpreta in questo senso il margine di 16,9 milioni di EUR, che derivano in gran parte dalla dotazione per l'assistenza tecnica e rappresentano lo 0,03% della rubrica;
31. accoglie con favore l'aumento del 16,9% degli SP pari a 42 541 milioni di EUR proposto per il 2011, ma è tuttavia preoccupato in relazione al fatto che le esigenze di pagamento sono state stimate sulla base dei tassi di pagamento storici a fronte delle quote di impegno corrispondenti per il periodo di programmazione 2000-2006, mentre l'attuazione del programma è stata molto più lenta all'inizio del periodo 2007-2013 e avrà quindi bisogno di recuperare notevolmente, in particolare nel 2011;
32. dubita che gli adeguamenti introdotti, in particolare attraverso l'assegnazione di pagamenti in ritardo come quota dei pagamenti previsti nei prossimi anni, siano del tutto appropriati per affrontare tutte le esigenze di pagamenti supplementari derivanti, in particolare, da quanto segue:
–
le recenti modifiche legislative, che in particolare mirano ad agevolare la gestione dei finanziamenti dell'UE e ad accelerare gli investimenti;
–
il 2011 sarà il primo esercizio completo in cui tutti i sistemi di gestione e controllo saranno approvati, una precondizione per pagamenti intermedi, il che significa che l'esecuzione dei programmi raggiungerà la velocità di crociera, in quanto entro la fine del marzo 2010 sono già stati selezionati progetti per oltre 93 miliardi di EUR, ovvero il 27% del volume finanziario complessivo per il periodo;
–
la chiusura dei programmi 2000-2006 dovrebbe continuare nel 2011, rendendo quindi necessario effettuare i pagamenti finali ma anche liberare alcune risorse per accelerare ulteriormente l'esecuzione dei programmi del periodo 2007-2013;
33. ritiene che sia fondamentale prevedere risorse adeguate per la politica di coesione, al fine di accelerare la ripresa dell'economia europea e di contribuire alla strategia Europa 2020 per le regioni; sottolinea gli effetti sinergici della cooperazione macroregionale dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 e la necessità di destinare risorse sufficienti all'attuazione delle strategie macroregionali esistenti; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a presentare e ad adottare senza indugio un bilancio rettificativo, qualora gli stanziamenti di pagamento non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno;
34. chiede alla Commissione di continuare a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri che registrano un basso tasso di assorbimento, al fine di migliorare ulteriormente la situazione per quanto riguarda l'assorbimento in loco; è consapevole del fatto che un basso tasso di assorbimento può compromettere l'attuazione progressiva delle politiche dell'Unione;
35. chiede alla Commissione di proseguire altresì la sua riflessione sul modo di riorganizzare il complesso sistema di norme e prescrizioni imposte dalla Commissione stessa e/o dagli Stati membri, al fine di concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi e meno sulla legalità e la regolarità, senza derogare al principio fondamentale di una sana gestione finanziaria; sottolinea che una siffatta riflessione dovrebbe anche contribuire a una migliore formulazione del regolamento di base del prossimo periodo di programmazione; ricorda in tale contesto la dichiarazione comune del novembre 2009 sulla semplificazione e l'utilizzazione più mirata dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione nel contesto della crisi economica;
Rubrica 2
36. ricorda che una delle principali modifiche introdotte dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea è costituita dall'abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie nell'ambito della procedura di bilancio, cosa che permette, finalmente, ai due rami dell'autorità di bilancio di negoziare su un piano di parità tutti gli stanziamenti annuali; ricorda che le spese obbligatorie rappresentavano quasi il 34% del bilancio complessivo e che la maggior parte di esse figurava nella rubrica 2;
37. sottolinea che, nel corso degli ultimi anni, l'autorità di bilancio si è servito di questa rubrica per raggiungere un accordo globale sui bilanci annuali, giocando sul margine o sulla ridistribuzione degli stanziamenti per utilizzarli in altri programmi e in altre azioni;
38. rileva che, nonostante la richiesta di mantenere stabili gli stanziamenti, le entrate a destinazione specifica sono diminuite di oltre il 25% nel 2011, che il sostegno al mercato si è ridotto di quasi il 22% (a 3 491 milioni di EUR), e che gli stanziamenti a favore di misure veterinarie e fitosanitarie registrano un calo del 7,8%; esprime la propria preoccupazione dinanzi alle ipotesi ottimistiche della Commissione (tenuto conto dell'aumento della volatilità dei mercati e della vulnerabilità dell'attività agricola dinanzi ai rischi sanitari) concernenti le tendenze sui mercati agricoli nel 2011, che si traducono in una riduzione di circa 900 milioni EUR delle spese connesse al mercato; sollecita la Commissione e il Consiglio a monitorare con attenzione gli sviluppi sui mercati agricoli e ad esser pronti a reagire con rapidità ed efficacia, con le necessarie misure di sicurezza, per contrastare le evoluzioni negative dei mercati e la volatilità dei prezzi di mercato; esprime preoccupazione anche riguardo alla prevista riduzione degli stanziamenti destinati alle misure veterinarie e fitosanitarie, considerata la necessità di continuare ad essere vigili in relazione all'eradicazione delle malattie animali;
39. accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti per gli aiuti diretti disaccoppiati (9,7%), il programma per la frutta e la verdura (aumento del 50%, a 90 milioni di EUR) e per il latte nelle scuole (5,3%), come pure gli stanziamenti previsti per il programma ’Aiuto alimentare dell'Unione europea a favore degli indigenti’; prende atto con soddisfazione della costante riduzione delle restituzioni all'esportazione dal 2007 (a 166 milioni di EUR nel PB 2011);
40. si compiace della decisione della Commissione di riassegnare i fondi non utilizzati da vari Stati membri ad altri Stati membri che stanno attuando il programma con ottimi risultati;
41. rileva che l'azione in materia di clima è una priorità, come indicato nella strategia Europa 2020, e prende atto del cambiamento della denominazione del titolo 07 che diventa ’Azione per l'ambiente ed il clima’; prende altresì atto della proposta di aumento degli stanziamenti per l'attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia di clima e di una nuova azione preparatoria sull'integrazione dell'azione per il clima e l'adattamento climatico;
42. accoglie con favore l'aumento di SI per LIFE+ a 333,5 milioni di EUR (un incremento dell’ 8,7%) e si compiace del forte aumento degli SP (24,3%, a 268,2 milioni di EUR) che riflette migliori percentuali di esecuzione, segnatamente in considerazione delle misure di follow-up della strategia in materia di biodiversità prevista per il 2010; sottolinea che le enormi sfide ambientali cui l'UE è chiamata a far fronte, tra cui l'inquinamento idrico, richiedono che si compia uno sforzo finanziario supplementare a titolo di questo programma;
43. ricorda che la misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario introdotta nell'ambito del bilancio 2010 al fine di mitigare le conseguenze della crisi del latte doveva essere un'azione una tantum; chiede alla Commissione di esaminare in che modo gli Stati membri stanno utilizzando i 300 milioni di EUR di finanziamenti straordinari per il settore lattiero-caseario e di trasmettere la sua valutazione di questa misura, nonché proposte in vista di un approccio permanente e proposte concrete per affrontare la volatilità dei prezzi in questo settore;
44. esprime preoccupazione quanto al fatto che il progetto di bilancio per il 2011 non tiene adeguatamente conto dell'importanza politica della politica comune della pesca (PCP); sottolinea che i fondi proposti per lo sviluppo di una politica marittima integrata non sono sufficienti a coprire gli aspetti più importanti dell'avvio di questa nuova politica; rileva la possibilità che si sviluppi una nuova politica marittima dell'Unione europea a scapito degli attuali ambiti prioritari della PCP per quanto attiene alle dotazioni di bilancio previste per tali settori; sottolinea che per tale politica occorrerà un finanziamento adeguato a titolo di più linee di bilancio;
Rubrica 3a
45. rileva che l'aumento complessivo dei fondi relativi a questa rubrica (+12,8%) sembra dare attuazione concreta alle ambizioni in questo settore espresse nel trattato di Lisbona e al programma di Stoccolma;
46. sottolinea la necessità di aumentare gli stanziamenti per il miglioramento delle condizioni di detenzione; ricorda, come indicato nel programma di Stoccolma, la necessità di prevedere misure di inclusione sociale e programmi di reinsediamento sociale nonché di sostenere le iniziative antidroga (che contemplano la prevenzione, la riabilitazione e la riduzione del danno);
47. prende atto, a questo proposito, della comunicazione della Commissione su un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, e si compiace, in materia di immigrazione e di sostegno all'integrazione degli immigrati, della proposta di aumentare gli SI per il Fondo per le frontiere esterne (254 milioni di EUR, +22%), per il Fondo europeo per i rimpatri (114 milioni di EUR, + 29%) e per il Fondo europeo per i rifugiati (94 milioni di EUR, +1,3%);
48. riconosce che la diminuzione degli stanziamenti proposta per FRONTEX nel 2011, nonostante il suo crescente carico di lavoro, deriva da una valutazione aggiornata degli stanziamenti non utilizzati e delle eccedenze annuali;
49. accoglie con favore l'adozione del regolamento relativo all'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) e invita la Commissione a garantire che l'UESA diventi operativo in tempo utile prima del 2011 e che sia dotato di risorse finanziarie sufficienti per poter avviare le sue attività;
50. deplora il fatto che, in attesa della presentazione (prevista per il 2013) della proposta di regolamento su Europol, un'agenzia dell'Unione europea finanziata a titolo del bilancio dell'Unione europea a partire dal 2010, il volume degli stanziamenti per il 2011 (82,9 milioni di EUR) rimane pressoché invariato rispetto al 2010 (79,7 milioni di EUR), nonostante il programma di Stoccolma abbia chiesto che Europol sia rafforzato;
51. rileva che, sebbene il calendario per lo sviluppo e la messa in funzionamento del Sistema d'informazione Schengen II (SIS II) sia incerto, si propone che gli SI diminuiscano solo leggermente passando da 35 milioni di EUR a 30 milioni di EUR e che gli stanziamenti di pagamento aumentino invece da 19,5 milioni di EUR a 21 milioni di EUR; ricorda che la Commissione aveva preventivato 27,91 milioni di EUR fino all'entrata in funzione del SIS II nel quarto trimestre del 2011; sottolinea che lo sviluppo del SIS II è già in ritardo rispetto al calendario e che con ogni probabilità non sarà ultimato entro la fine del 2011; ritiene necessario, dato che la prospettiva di una migrazione verso il SIS II è sempre più improbabile e che una soluzione sostitutiva è attualmente in preparazione, iscrivere una parte di questi fondi in riserva, in attesa di ulteriori analisi;
52. sottolinea che il finanziamento della prevista Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia non deve comportare lo sviluppo di sistemi informatici aggiuntivi fino a quando il SIS II o una soluzione alternativa e il VIS non saranno operativi; chiede che vengano indicati in modo chiaro i costi di tale Agenzia e dei suoi progetti;
Rubrica 3b
53. ricorda che la rubrica 3b riguarda aspetti di enorme interesse per i cittadini dell'Europa, come i giovani, i programmi educativi e culturali, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, lo strumento di protezione civile e la politica della comunicazione; rileva pertanto, con grande preoccupazione, che gli stanziamenti complessivi sono in calo per il secondo anno consecutivo, con gli SI ridotti dello 0,03% (a 667,8 milioni di EUR) e gli SP ridotti del 3,1% (a 638,9 milioni di EUR) rispetto al bilancio 2010, il che lascia un margine di 15,2 milioni di EUR;
54. rileva che l'aumento proposto per alcuni programmi (Media 2007, Cultura 2007, Sanità pubblica, ecc.) è stato reso possibile dalla mancanza di SI per diversi progetti pilota e azioni preparatorie; deplora, quindi, il fatto che il ridotto margine offrirà un modesto spazio di manovra nel prendere decisioni in materia di rafforzamento del finanziamento delle priorità che vanno direttamente a beneficio dei cittadini e nell'adozione di proposte di progetti e azioni;
55. ribadisce che l'investimento coordinato e multidisciplinare nei giovani deve essere avviato senza indugio come tema strategico trasversale, e che andrebbe proposto di conseguenza un aumento del finanziamento dello strumento della politica in materia di giovani; deplora la mancanza di ambizione dimostrata dalla Commissione che non è riuscita ad affrontare adeguatamente questa priorità e conferma l'intenzione di modificare il progetto di bilancio al fine di prevedere risorse adeguate per questa priorità;
56. ricorda che incoraggiare e promuovere la cooperazione nel settore della gioventù e dello sport è una priorità per il bilancio 2011 e sottolinea che il sostegno finanziario a manifestazioni annuali speciali è uno strumento importante a tal fine; deplora il fatto che il progetto di bilancio per il 2011 non prevede SI (sono stati iscritti un p.m. per gli SI e un importo pari a soli 2,9 milioni di EUR per gli SP), a fronte dei 9,8 milioni di EUR e 10,25 milioni di EUR rispettivamente iscritti nel bilancio 2010;
57. si compiace del lancio dell'Anno europeo del volontariato nel 2011, sulla base dell'azione preparatoria del 2010 nell'ambito del bilancio per il 2010, e ricorda la decisione del Parlamento e del Consiglio di aumentare a 8 milioni di EUR lo stanziamento complessivo stabilito nel relativo atto legislativo;
58. esprime preoccupazione per il basso livello degli stanziamenti – che in alcuni casi sono stati anche ridotti rispetto al bilancio 2010 – destinati ai programmi per la promozione della cittadinanza europea, della comunicazione e dell'informazione per i media; ritiene che tali programmi costituiscano un elemento essenziale nella definizione di un'identità europea e nella comunicazione del progetto europeo ai cittadini dell'Unione europea;
59. si rammarica della riduzione del livello degli impegni per il programma DAPHNE e sottolinea le conseguenze negative che ciò può avere sulla lotta contro la violenza; chiede che si prosegua il finanziamento delle misure nuove o già esistenti che sono efficaci per combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne;
Rubrica 4
60. ricorda nuovamente i margini molto limitati disponibili all'interno della rubrica 4, che non consentono all'Unione europea di reagire in modo adeguato alle crisi ricorrenti e nuove e alle situazioni di emergenza; sottolinea che la crescente e insostenibile discrepanza tra questa rubrica sottofinanziata e i nuovi impegni politici del Consiglio sulla scena mondiale può essere risolta solamente attraverso una revisione del massimale dell'attuale QFP(7);
61. accoglie con favore il proposto aumento degli stanziamenti per la politica europea di vicinato (PEV) al Sud e la PEV in Oriente, più specificamente per la dimensione di partenariato orientale di quest'ultima; prende atto della proposta di svuotamento della linea di bilancio dedicata alla strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico, ma deplora il fatto che un importo equivalente non sia stanziato per questa strategia nell'ambito della PEV in Oriente;
62. invita la Commissione, al fine di conseguire gli obiettivi e di assicurare un'attuazione efficace del partenariato orientale, a garantire che sia fornita un'assistenza finanziaria supplementare ai nuovi programmi indicativi pluriennali PEV e ai programmi indicativi nazionali per il periodo 2011-2013 relativi ai paesi del partenariato orientale;
63. è estremamente preoccupato per la riduzione proposta di oltre il 32% degli SI destinati all'assistenza finanziaria alla Palestina, al processo di pace e all'UNRWA, tenendo presente la ricorrente necessità di fondi supplementari; ritiene che la dichiarazione della Commissione sulle ’assegnazioni eccezionalmente elevate degli anni precedenti [che] non possono essere mantenute senza mettere in pericolo i finanziamenti per altri paesi della regione’ rafforza l'urgente necessità di una revisione sostanziale delle capacità di finanziamento della rubrica 4, e non dovrebbe portare a una riduzione del sostegno finanziario d'importanza vitale per il popolo palestinese, l'Autorità palestinese e l'UNRWA; ribadisce il proprio sostegno all'Autorità palestinese nel rafforzamento delle sue capacità istituzionali; osserva che, anche se l'Unione europea dovesse essere pronta a estendere il suo pacchetto di assistenza ai palestinesi, tale impegno non è illimitato nel tempo e, insiste sul fatto che, mentre l'aiuto umanitario deve restare incondizionato, l'Unione europea deve svolgere un ruolo politico che dia risultati tangibili – in termini di progressi verso la creazione di uno stato palestinese – che siano coerenti con la sua considerevole assistenza finanziaria e influenza economica nella regione;
64. rileva, a questo proposito, che anche l'uso esclusivo di tutto il margine della rubrica 4 per l'assistenza finanziaria alla Palestina non sarebbe sufficiente a raggiungere il livello di SI del 2010 (295 milioni di EUR nel 2010, rispetto a ipotetici 270 milioni di EIR nel 2011);
65. prende atto del sostanziale aumento degli stanziamenti (13,2 %) destinati al processo di allargamento, nel cui ambito si prevedono ulteriori progressi nel 2011 (negoziati in corso e potenziali con Croazia, Islanda, FYROM, Turchia e Balcani occidentali);
66. reputa adeguato l'aumento proposto per lo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), ma deplora la presentazione ingannevole da parte della Commissione, che sbandiera un aumento di 65 milioni di EUR per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali come seguito dato all'accordo di Copenaghen, mentre tale aumento si basa sulla programmazione finanziaria e non sul bilancio 2010 (il PB 2011, infatti, prevede una diminuzione di 1,2 milioni di EUR per questa linea rispetto al bilancio 2010, il che è fonte di preoccupazione); insiste sul fatto che il pacchetto di finanziamenti rapidi per il clima deve essere supplementare e non dev'essere introdotto a spese dei programmi di cooperazione allo sviluppo esistenti; esprime preoccupazione per la coerenza e la visibilità del contributo finanziario rapido dell'UE, e invita gli Stati membri a fornire senza indugio informazioni alla Commissione in modo da garantire la piena trasparenza e l'addizionalità del contributo dell'UE;
67. sottolinea la necessità di aumentare il bilancio dell'Unione per finanziare misure intese a far fronte ai fenomeni migratori, con l'obiettivo di migliorare la gestione della migrazione legale, rallentare i flussi migratori illegali e ottimizzare gli effetti della migrazione sullo sviluppo;
68. ricorda il suo sostegno al principio di un'assistenza finanziaria ai principali paesi ACP fornitori di banane, ma ribadisce la sua ferma opposizione al finanziamento di misure di accompagnamento per la banana attraverso l'utilizzo del margine; ricorda che il limitato margine della rubrica non consente il finanziamento di tali misure, che non erano previste nel 2006 quando il quadro finanziario pluriennale è stato adottato; è inoltre fermamente contrario a qualsiasi riassegnazione da strumenti esistenti all'interno della rubrica 4 che comprometta le priorità esistenti; è contrario perciò alla proposta, contenuta nel progetto di bilancio, di riassegnare a tale scopo 13 milioni di EUR prelevandoli dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo e 5 milioni di euro dallo strumento finanziario per la protezione civile;
69. accoglie favorevolmente la proposta di modificare il regolamento che istituisce uno strumento per i paesi industrializzati (ICI+), ma si oppone risolutamente a un suo finanziamento a carico di stanziamenti programmati per essere utilizzati nell'ambito dello Strumento di cooperazione allo sviluppo; sottolinea che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo devono avere come obiettivo la riduzione della povertà; esprime estrema insoddisfazione per il fatto che 45 dei 70,6 milioni di EUR cui ammonta il totale degli stanziamenti destinati a questo nuovo strumento nel progetto di bilancio siano stati attinti dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo;
70. ribadisce la sua intenzione di dotare il Servizio europeo per l'azione esterna delle risorse amministrative necessarie affinché esso assolva al suo mandato; sottolinea tuttavia che l'assegnazione di nuove risorse per l'inclusione del personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri e i costi delle infrastrutture necessarie dovrebbero essere associati a un aumento adeguato del bilancio dell'UE per l'azione esterna;
71. accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti per la PESC a 327,4 milioni di EUR (SI), previsto dalla programmazione finanziaria in linea con il ruolo sempre più ambizioso che l'Unione europea intende svolgere in zone che stanno subendo un processo di stabilizzazione o sono teatro di conflitti e di crisi; prende atto dello svuotamento della linea di bilancio per i Rappresentanti speciali dell'UE, previsto in relazione alla costituzione del SEAE, e ricorda che le disposizioni specifiche dell'AII relative alla PESC dovranno essere ripensate in modo sostanziale nel quadro dei negoziati su un accordo interistituzionale rivisto e l'adozione di una proposta sul SEAE;
72. prende atto dell'aumento proposto nel progetto di bilancio 2011, rispetto al bilancio 2010, alla linea di bilancio relativa all'assistenza macrofinanziaria (01 03 02); ricorda che l'attivazione di tale strumento per i paesi terzi rientra nella procedura legislativa ordinaria e chiede alla Commissione di fornire ulteriori spiegazioni in merito all'aumento proposto;
73. si compiace della predisposizione di un'azione preparatoria concernente un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario, in seguito all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 214), in linea con l'Anno europeo per il volontariato nel 2011;
Rubrica 5
74. prende atto che la spesa amministrativa totale per tutte le istituzioni è stimata a 8 266,6 milioni di EUR, con un aumento del 4,5%, che lascia un margine di 149 milioni di EUR;
75. sottolinea che i progetti di previsione di ciascuna istituzione, unitamente ai bilanci rettificativi presentati nel 2010, devono tener conto di tutte le ulteriori esigenze connesse all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, soprattutto per quanto riguarda il Parlamento, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; ricorda, in tale contesto, la dichiarazione comune del novembre 2009 sulla rubrica 5, che invita le istituzioni a fare tutto il possibile per finanziare le esigenze amministrative connesse alla remunerazione del loro personale all'interno degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio 2010;
76. prende atto dell'aumento, pari al 2,9%, della quota della Commissione nel bilancio amministrativo; rileva, tuttavia, che tutte le spese connesse al funzionamento e all'istituzione del SEAE sono incluse in questa fase; ritiene che eventuali ulteriori richieste in questo senso non dovrebbero avere un impatto negativo sulle attività in corso delle istituzioni; sottolinea fermamente, pertanto, la necessità di arrivare a una struttura efficace, con una chiara definizione delle responsabilità, al fine di evitare sovrapposizioni di compiti e inutili costi (amministrativi) a carico del bilancio, che altrimenti potrebbero ulteriormente peggiorare la situazione finanziaria di questa rubrica;
77. concorda con l'approccio della Commissione secondo cui l'adeguamento delle retribuzioni del 3,7% proposto nel 2009, che potrebbe dover essere pagato interamente qualora la Corte di giustizia si pronunciasse a favore della Commissione, andrebbe iscritto in bilancio per precauzione; constata che, anche qualora si assumesse questo elevato livello come base per il futuro, l'adeguamento delle retribuzioni previsto per la fine del 2010 è ancora stimato al 2,2%, in un contesto di crisi economica e sociale, per scendere poi all’1,3% alla fine del 2011; chiede alla Commissione di giustificare i suoi calcoli;
78. riconosce gli sforzi della Commissione di non chiedere posti supplementari, ma considera con scetticismo il suo impegno a soddisfare tutte le proprie esigenze, comprese quelle relative alle nuove priorità e all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, semplicemente per mezzo di una ridistribuzione interna delle risorse umane esistenti;
79. manifesta profonda preoccupazione per il fatto che, in linea generale, le tendenze all'esternalizzazione in seno alla Commissione, abbinate alla riconversione di posti in stanziamenti per agenti contrattuali, hanno condotto a una situazione in cui un numero sempre più consistente di personale in servizio presso l'UE non è identificabile negli organigrammi approvati dall'autorità di bilancio né beneficia di retribuzioni a titolo della rubrica 5; è quindi del parere che i cambiamenti dell'entità numerica del personale della Commissione dovrebbero essere considerati non solo sulla base dei posti in organico, ma anche del personale di altro tipo, compreso quello delle agenzie esecutive e decentrate, cui la Commissione ha trasferito l'espletamento delle funzioni del personale figurante in organico; ritiene che, sebbene generi un risparmio sulle retribuzioni, la trasformazione di posti dell'organico in personale esterno possa avere un impatto sulla qualità e l'indipendenza della funzione pubblica europea;
80. prende atto della diminuzione del 13% del bilancio dell'EPSO, che è legata al livello più basso di spesa per i concorsi derivante dal nuovo sistema proposto nel programma di sviluppo dell'EPSO, ma ritiene che questa diminuzione non dovrebbe andare a scapito di qualità, trasparenza, equità e imparzialità nonché del carattere multilingue delle procedure di selezione dell'UE; ricorda all'EPSO che, ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, i candidati hanno il diritto inalienabile di accedere ai propri dati personali, incluse le domande e le risposte, e invita l'EPSO a garantire tale diritto; si aspetta dalla Commissione solide garanzie al riguardo;
81. si compiace della realizzazione da parte della Commissione dei suoi obiettivi globali in termini di assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri, nonché del suo impegno ai fini di un controllo attento e regolare delle assunzioni UE-12 per garantire il rispetto degli obiettivi di assunzione, nonché una rappresentanza equilibrata di cittadini UE-2 e UE-10 in ciascun gruppo di funzioni;
82. prende atto della maggiore spesa per le pensioni e le scuole europee, in vista di un cambiamento generazionale in seno alle istituzioni dell'Unione europea dovuto all'ondata di pensionamenti di funzionari nati negli anni cinquanta e all'assunzione di nuovo personale; si attende che la Commissione fornisca un'analisi più approfondita delle conseguenze a lungo termine che tale processo avrà sul bilancio;
83. chiede alla Commissione di precisare, nelle osservazioni relative alle linee di bilancio corrispondenti, gli importi iscritti in bilancio per tutti i progetti immobiliari aventi implicazioni finanziarie significative per il bilancio e soggetti alla consultazione dell'autorità di bilancio, ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario;
Progetti pilota e azioni preparatorie
84. ricorda che, ai sensi del punto 46, lettera a), dell'AII, la Commissione dovrebbe fornire stime pluriennali e lasciare i margini al di sotto dei massimali autorizzati;
85. sottolinea l'importanza dei progetti pilota e delle azioni preparatorie come strumenti fondamentali per la formulazione delle priorità politiche e per aprire la strada a nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in attività e programmi dell'UE migliorando la vita dei cittadini europei; conferma, quindi, già in questa fase della procedura, che è determinato a usare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire l'adozione delle sue proposte in merito ai progetti pilota e alle azioni preparatorie per il bilancio 2011;
86. ricorda che i progetti pilota e le azioni preparatorie adottati nel quadro del bilancio 2010 ammontano a un totale di 103,25 milioni di EUR in SI per tutte le rubriche; sottolinea che, qualora l'autorità di bilancio adottasse, per il 2011, progetti pilota e azioni preparatorie a un livello simile e con una ripartizione analoga tra rubriche, il 56% del margine per la rubrica 1a (e il 33% del margine per la rubrica 1b, il 59% per la rubrica 3b, e il 37% per la rubrica 4) sarebbe già stato utilizzato, anche se la quantità totale destinata a tale scopo nel bilancio 2010 non ha raggiunto neppure l'importo massimo consentito dall'AII (103,25 milioni di EUR a fronte di 140 milioni di EUR);
87. intende trasmettere alla Commissione, come previsto nell'allegato II, lettera D, dell'AII, un primo elenco provvisorio dei potenziali progetti pilota e azioni preparatorie per il 2011 da iscrivere nel bilancio 2011, affinché la Commissione contribuisca alla definizione da parte del Parlamento di un pacchetto finale globale ed equilibrato sulla questione ; si aspetta che la Commissione fornisca un'analisi ragionata delle proposte indicative del Parlamento; sottolinea che questo primo elenco provvisorio non esclude la presentazione e l'adozione formale di modifiche che riguardano i progetti pilota e le azioni preparatorie durante la lettura del bilancio da parte del Parlamento;
Agenzie
88. accoglie con favore la stabilizzazione complessiva della spesa di bilancio dell'UE in materia di agenzie decentrate a 679,2 milioni di EUR; è consapevole del fatto che la creazione di nuove agenzie richiede finanziamenti adeguati, come proposto per le cinque nuove agenzie(8) e per le tre agenzie che stanno gradualmente entrando in funzione(9); sottolinea che, qualora le funzioni delle agenzie decentrate (incluse le autorità di vigilanza finanziaria) dovessero aumentare rispetto a quanto inizialmente proposto, gli stanziamenti corrispondenti dovranno essere modificati di conseguenza; non concorda, per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica delle agenzie che dipendono dalle tariffe applicate, con l'approccio della Commissione di aumentare i margini artificialmente;
89. prende atto che, dei 258 nuovi posti in organico per le agenzie, 231 saranno destinati a agenzie nuove o in fase di avvio;
90. si chiede perché nessuna entrata a destinazione specifica è prevista provenire dalle eccedenze di alcune agenzie e invita la Commissione ad aggiornare il proposto contributo a carico del bilancio dell'Unione europea alla luce delle ulteriori informazioni ricevute, in particolare in merito a quando i conti finali delle agenzie sono adottati; è al tempo stesso preoccupato per le persistenti eccedenze di alcune agenzie a fine anno, che stanno a dimostrare una carente gestione di bilancio e di cassa e violano le disposizioni del regolamento finanziario quadro;
91. è persuaso che la programmazione finanziaria 2011-2013 per l'Agenzia europea delle sostanze chimiche sia troppo ottimistica e considera estremamente irrealistico attendersi l'autofinanziamento di tale agenzia nel 2011; rileva che i proventi anticipati derivanti da diritti nel 2011 si basano su valutazioni eseguite nel 2006; chiede l'adozione di misure precauzionali da applicare in caso di necessità;
o o o
92. ricorda, per quanto riguarda gli aspetti procedurali del comitato di conciliazione, che le istituzioni interessate sono tenute a raggiungere un accordo nel trilogo in programma per luglio; insiste affinché la prossima Presidenza del Consiglio Ecofin, che adotterà il bilancio, partecipi a questo trilogo; ritiene che i seguenti punti rivestano un interesse specifico per il trilogo che si terrà il 30 giugno 2010:
–
le implicazioni di bilancio del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,
–
le implicazioni di bilancio della strategia UE2020,
–
i programmi connessi con il settore della gioventù,
–
la sostenibilità finanziaria e la gestibilità della rubrica 1a, inclusi i cambiamenti apportati dal trattato di Lisbona,
–
la rubrica 4, inclusa la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna,
–
i margini limitati all'interno del PB 2011 e la necessità di revisione dell'attuale QFP;
93. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
Come menzionato nella relazione della Commissione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0185).
Come indicato nella relazione della Commissione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0185).
Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia; Ufficio europeo di sostegno per l'asilo; Autorità bancaria europea; Autorità europea per i valori mobiliari; Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
Agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia; Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; Istituto europeo per la parità di genere.
Mercati dei derivati: azioni strategiche future
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sui mercati dei derivati: azioni strategiche future (2010/2008(INI))
– viste le comunicazioni della Commissione ’Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future’ (COM(2009)0563 e COM(2009)0332),
– vista la comunicazione della Commissione ’Vigilanza finanziaria europea’ (COM(2009)0252),
– vista la proposta di regolamento della Commissione relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499),
– viste le proposte alla Commissione che modificano le direttive relative all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (2006/48/CE e 2006/49/CE),
– viste la comunicazione e la raccomandazione della Commissione sulle politiche di remunerazione nel settore dei servizi finanziari (COM(2009)0211),
– vista la sua risoluzione, del 23 settembre 2008, recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity(1),
– viste le decisioni del G20 di Pittsburgh, del 24 e 25 settembre 2009, che stabiliscono che ’tutti i contratti di derivati OTC standardizzati dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme elettroniche di negoziazione’, e l'evoluzione attuale delle legislazioni nazionali in Europa, negli Stati Uniti e in Asia per quanto riguarda i prodotti derivati,
– visto il lavoro svolto dal Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC per stabilire norme coerenti a livello mondiale sugli obblighi di comunicazione dei dati per i repertori delle negoziazioni,
– vista la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione riguardo al 3° pacchetto sul mercato interno dell'energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0187/2010),
A. considerando che gli strumenti derivati possono svolgere un utile ruolo nel permettere il trasferimento dei rischi finanziari all'interno di un'economia e variano considerevolmente a seconda del tipo di prodotto e della categoria di attivo sottostante, in funzione del livello del rischio, delle modalità di funzionamento e dei partecipanti al mercato, e che l'assenza di trasparenza e regolamentazione sul mercato dei derivati ha aggravato le crisi finanziarie,
B. considerando la necessità che le imprese possano continuare anche in futuro a gestire adeguatamente in proprio e a prezzi accettabili i rischi connessi alla loro attività e che imprese dovrebbero assumersi la responsabilità dei rischi, viste le specificità delle piccole e medie imprese riguardo ai prodotti derivati bilaterali,
C. considerando che il volume dei prodotti derivati negoziati a livello mondiale è lievitato nel corso dell'ultimo decennio, contribuendo notevolmente alla divaricazione tra attività economiche e prodotti dei mercati finanziari,
D. considerando che è opportuno gettare le basi per la cooperazione internazionale al fine di gestire i derivati negoziati a livello internazionale, onde pervenire quanto meno a norme internazionali e accordi sullo scambio di informazioni tra CCP,
E. considerando che alla fine del mese di giugno 2009 il valore nozionale di tutti i tipi di contratti OTC ammontava a 605 miliardi di USD, che i valori lordi di mercato, indicativi del rischio di mercato, erano pari a 25 miliardi di USD e che le esposizioni creditizie lorde, che tengono conto di accordi di compensazione bilaterali, ammontavano a 3,7 miliardi di USD; considerando che in un contesto caratterizzato da un effetto di leva eccessivo, un sistema bancario sottocapitalizzato e perdite derivanti da attività finanziarie strutturate, i prodotti derivati OTC (fuori borsa) hanno contribuito a creare dipendenze reciproche tra i grandi partecipanti al mercato anche quando si trattava di entità regolamentate,
F. considerando che la crescita massiccia dei volumi trattati nel corso degli ultimi anni ha comportato un'assunzione di rischio sempre maggiore senza un effettivo investimento nello strumento base e, di conseguenza, un notevole effetto di leva,
G. considerando che i derivati OTC sono divenuti sempre più complessi e che il rischio creditizio della controparte non è sempre stato correttamente valutato e quantificato; considerando altresì le notevoli carenze dell'organizzazione dei mercati dei prodotti derivati e la mancanza di trasparenza, che richiedono pertanto un'ulteriore standardizzazione delle condizioni giuridiche e delle finalità economiche degli strumenti,
H. considerando che la regolamentazione delle controparti centrali di compensazione (CCP) deve garantire l'accesso non discriminatorio delle sedi di negoziazione per assicurare il funzionamento equo ed efficiente dei mercati,
I. considerando che nelle transazioni OTC l'identità degli attori/delle parti interessate e il grado della loro esposizione non sono chiari,
J. considerando che molti mercati dei prodotti derivati (OTC), e in particolare il mercato dei credit default swap (CDS), sono soggetti a un grado alquanto elevato di concentrazione e risultano dominati da alcune importanti imprese,
K. considerando che i recenti avvenimenti concernenti credit default swap sovrani utilizzati da speculatori finanziari hanno determinato livelli eccessivamente elevati di diversificazione a livello nazionale; che tali eventi e prassi hanno evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza del mercato e di un potenziamento della normativa europea in materia di negoziazione di credit default swap, in particolare quelli connessi a debiti sovrani,
L. considerando che, affinché i repertori di dati sulle negoziazioni svolgano un ruolo centrale nel garantire la trasparenza per gli organi di vigilanza dei mercati dei derivati, tali organi di vigilanza devono avere accesso illimitato ai dati rilevanti dei repertori, i quali devono consolidare i dati su posizioni e scambi su base mondiale per categoria di attività,
M. accogliendo con favore il cambiamento di rotta della Commissione europea verso una maggiore regolamentazione dei mercati dei prodotti derivati, abbandonando pertanto l'opinione finora prevalente secondo cui tali prodotti non richiedono alcuna disciplina supplementare, in quanto per lo più riservati a esperti e specialisti; auspicando, pertanto, che la futura normativa garantisca non solo la trasparenza sui mercati dei prodotti derivati ma anche una corretta regolamentazione,
N. considerando la necessità che l'Europa definisca una strategia generale di collateralizzazione per i mercati dei derivati, che tenga conto della situazione particolare delle imprese in quanto utenti finali rispetto ai grandi operatori del mercato e agli istituti finanziari,
O. considerando che la maggior parte dei prodotti derivati utilizzati da utenti finali non finanziari comportano rischi sistemici contenuti, se considerati individualmente, e servono per lo più soltanto a garantire la copertura delle effettive operazioni; che le entità non finanziarie sono imprese che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva MiFID (imprese non MiFID), come, per esempio, le compagnie aeree, le case automobilistiche e i negoziatori per conto proprio di merci, che non hanno provocato un rischio sistemico per il mercato finanziario né sono stati direttamente danneggiati dalla crisi finanziaria,
P. considerando che ai fini della resilienza dei mercati dei derivati, occorre una politica generale di collateralizzazione che preveda meccanismi di compensazione a livello centrale e bilaterale,
Q. considerando che le piccole e medie imprese non finanziarie che si servono dei prodotti derivati esclusivamente a copertura dei propri rischi o nello svolgimento della loro principale attività dovrebbero essere esentate dalla compensazione e dalla collateralizzazione inerente ai requisiti patrimoniali, purché l'impiego di determinati derivati non provochi rischi sistemici (fatto salvo l'obbligo per la Commissione di verificare regolarmente siffatte esenzioni) e il volume e la natura delle operazioni siano commisurati e adeguati ai rischi effettivi che si assumono gli utenti finali; che anche nell'ambito dei contratti su misura occorre assicurare norme minime riguardanti, in particolare, la sicurezza dei prodotti derivati e i requisiti patrimoniali,
R. considerando la necessità di disciplinare in maniera proporzionata i prodotti derivati OTC allorché sono utilizzati da utenti finali non-finanziari ma considerando altresì la necessità di comunicare ai repertori delle transazioni quanto meno i dati dettagliati delle operazioni,
S. considerando che i credit default swaps (CDS), che sono prodotti assicurativi finanziari, vengono attualmente negoziati senza un'adeguata regolamentazione,
T. considerando la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione europea riguardo al terzo pacchetto del mercato interno dell'energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04), che suggerisce di creare un regime di trasparenza e integrità del mercato su misura per i mercati dell'energia e del gas,
U. considerando che tutte le misure annunciate comporteranno una collaborazione stretta e generale con i membri del G20 e con le autorità statunitensi, onde evitare quanto più possibile arbitraggi normativi tra paesi e promuovere lo scambio di informazioni,
V. considerando che il rischio sistemico associato alle compensazioni richiede rigorose norme di regolamentazione e vigilanza e un accesso illimitato alle informazioni sulle operazioni per le autorità di regolamentazione,
W. considerando la necessità che i prezzi dei prodotti derivati corrispondano in modo adeguato al rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato,
X. considerando che la recente drammatica impennata, a livelli insostenibili, del rendimento delle obbligazioni sovrane di alcuni paesi dell'area dell'euro ha evidenziato la problematica degli incentivi economici legati ai contratti di CDS basati sul debito sovrano e dimostrato chiaramente la necessità di rafforzare la stabilità finanziaria e la trasparenza del mercato, esigendo la piena divulgazione alle autorità di regolamentazione e di vigilanza e vietando le transazioni di CDS speculativi sul debito sovrano,
Y. considerando che tutte le operazioni sui prodotti derivati denominati in una valuta dell'Unione europea, relative a un'entità sottostante dell'Unione o in cui è coinvolta un'istituzione finanziaria dell'Unione dovrebbero essere compensate, se ammissibili, e notificate presso le camere di compensazione e i repertori situati, autorizzati e controllati nell'Unione, che rientrano nella legislazione europea in materia di protezione dei dati; che la nuova regolamentazione di prossima adozione dovrebbe stabilire criteri chiari per determinare l'equivalenza delle CCP e dei repertori situati in paesi terzi per le operazioni non compensate or non notificate nell'Unione europea,
1. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione intesa a migliorare la regolamentazione relativa ai prodotti derivati, e in particolare ai prodotti derivati OTC, allo scopo di ridurre gli effetti dei rischi dei mercati dei prodotti derivati OTC, ai fini della stabilità dei mercati finanziari nel loro complesso, e appoggia le richieste di standardizzazione giuridica dei contratti derivarti (anche tramite incentivi normativi nell'ambito della direttiva sui requisiti patrimoniali riguardo al rischio operativo), il ricorso a repertori di dati relativi alle negoziazioni e di una memoria di dati centralizzata, l'impiego e il rafforzamento della compensazione centrale e il ricorso a sedi di negoziazione organizzate;
2. accoglie favorevolmente il recente lavoro del Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC (ORF) in risposta alla richiesta del G20 di ulteriori misure per accrescere la trasparenza e la solidità dei mercati dei prodotti derivati OTC;
3. chiede una maggiore trasparenza nelle transazioni pre-negoziazione per tutti gli strumenti che si qualificano per l'ampio ricorso a sedi di negoziazione organizzate nonché una maggiore trasparenza post-negoziazione attraverso la notifica di tutte le transazioni ai repertori, a vantaggio delle autorità di regolamentazione e degli investitori;
4. appoggia la richiesta di introdurre obbligatoriamente la compensazione tramite CCP tra istituti finanziari per tutti i prodotti derivati ammissibili, ai fini di una migliore valutazione del rischio creditizio della controparte, ed è favorevole all'obiettivo di negoziare quanto più possibile i prodotti derivati ammissibili sui mercati organizzati; chiede l'introduzione di incentivi volti a incoraggiare la negoziazione dei prodotti derivati ammissibili nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla MiFID, vale a dire sui mercati regolamentati e nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); rileva che uno dei criteri per l'ammissibilità alla compensazione deve essere la liquidità;
5. chiede che in futuro i prezzi dei derivati riflettano meglio il rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato e non dei contribuenti;
6. ritiene che per offrire una copertura rispetto a rischi specifici siano necessari derivati strutturati individualmente e respinge pertanto l'eventuale obbligo di standardizzare tutti i derivati;
7. invita la Commissione ad adottare un approccio differenziato alle varie tipologie di prodotti derivati disponibili, tenendo conto dei diversi profili di rischio, dell'entità dell'utilizzo per fini legittimi di copertura e del ruolo che hanno svolto nella crisi finanziaria;
8. rileva che, per quanto riguarda la regolamentazione, occorre operare una distinzione tra i prodotti derivati utilizzati come strumenti di gestione per garantire la copertura di un effettivo rischio sottostante cui è esposto l'utente e i prodotti derivati utilizzati unicamente per finalità speculative e ritiene che una siffatta differenziazione è ostacolata dalla mancanza di dati e cifre concrete riguardo alle operazioni fuori borsa (OTC);
9. invita la Commissione a esaminare modalità per ridurre in misura significativa il volume globale di prodotti derivati, affinché risulti commisurato ai titoli sottostanti, onde evitare una distorsione dei segnali di prezzo e ridurre i rischi per l'integrità del mercato e contenere il rischio sistemico;
10. ritiene importante prestare un'attenzione particolare ai derivati delle imprese di cui è controparte una istituzione finanziaria, al fine di evitare che si abusi di tali contratti, non già in quanto strumenti per ridurre il rischio delle imprese ma in quanto strumenti del mercato finanziario;
11. chiede un rafforzamento della gestione dei rischi e della trasparenza in quanto strumenti decisivi per conseguire maggiore sicurezza sui mercati finanziari, senza peraltro trascurare la responsabilità individuale in caso di assunzione di rischi;
12. constata che, ai fini della copertura di rischi specifici per le imprese, occorrono derivati personalizzati, che si possano utilizzare come strumenti efficaci di gestione del rischio e adeguati a esigenze individuali;
13. invita la Commissione a rafforzare le norme sulla gestione del rischio bilaterale nell'ambito della futura legislazione sulla compensazione centrale;
14. ritiene che sia possibile ridurre il rischio di credito della controparte mediante la compensazione, le garanzie e l'adeguamento dei requisiti patrimoniali, come pure tramite altri strumenti normativi; appoggia la proposta della Commissione di proporre requisiti patrimoniali più elevati per gli istituti finanziari in caso di contratti bilaterali di derivati che non siano ammissibili alla compensazione centrale, sulla base di un approccio proporzionato al rischio, e tenendo conto degli effetti della compensazione di posizioni speculari, delle garanzie, del margine iniziale, dei ravvicinamenti giornalieri del portafoglio, della costituzione giornaliera di margini, dei movimenti automatizzati di garanzie e di altre tecniche di gestione del rischio della controparte a livello bilaterale, ai fini della riduzione del rischio di controparte;
15. chiede che i derivati che non sono conformi ai requisiti IFRS 39 e che quindi non sono stati valutati da un revisore finanziario siano sottoposti, a partire da un determinato valore soglia da stabilirsi a cura della Commissione, a compensazione centrale attraverso una CCP; chiede inoltre che, ai fini di una migliore classificazione, sia verificato, mediante un accertamento indipendente di un contratto di derivati OTC da parte di un revisore finanziario, se un'impresa non finanziaria possa continuare a stipulare contratti bilaterali;
16. chiede alla Commissione di conferire all'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA) un ruolo importante nell'autorizzazione delle camere di compensazione europee e ritiene utile affidarne la vigilanza alla medesima autorità, anche perché confluirebbero in un unico organismo le competenze in materia di vigilanza e perché il rischio associato ad una CCP sarà di portata transfrontaliera;
17. ritiene che l'accesso delle CCP ai fondi delle banche centrali contribuisca efficacemente alla sicurezza e all'integrità della compensazione;
18. insiste sulla necessità che CCP non siano interamente controllate dagli utenti, che i loro sistemi di gestione dei rischi non siano in competizione reciproca e che si prevedano norme per la vigilanza sui costi di compensazione; invita la Commissione ad occuparsi di tali aspetti nella sua proposta legislativa e a definire norme in materia di governance e proprietà per le camere di compensazione, per quanto riguarda in particolare l'indipendenza degli amministratori, i criteri di adesione e la vigilanza rigorosa delle autorità di regolamentazione;
19. rileva che le norme tecniche comuni relative a questioni quali il calcolo del margine e i protocolli per lo scambio di informazioni svolgeranno un ruolo importante per garantire alle CCP un accesso equo e non discriminatorio delle sedi di negoziazione autorizzate; rileva inoltre la necessità che la Commissione presti particolare attenzione al possibile sviluppo di differenze tecnologiche, pratiche discriminatorie e barriere operative che nuocciono alla concorrenza;
20. chiede che le norme di condotta e di accesso a disciplina delle CCP garantiscano l'accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione e che le prassi discriminatorie di determinazione dei prezzi figurino tra le questioni da affrontare;
21. sostiene l'introduzione di repertori per tutte le posizioni di derivati, distinte idealmente per categoria di attivo, e chiede che siano disciplinati e controllati dall'ESMA; chiede la definizione di regole procedurali vincolanti volte a evitare distorsioni della concorrenza e a garantirne la medesima interpretazione negli Stati membri e chiede altresì che, in caso di controversie, l'ESMA disponga di potere decisionale supremo; invita la Commissione a garantire che le autorità nazionali di vigilanza possano accedere in tempo reale ai dati granulari nei repertori relativi ai partecipanti al mercato con sede nella loro giurisdizione e ai dati relativi a potenziali rischi sistemici che potrebbero accumularsi nella loro giurisdizione, così come ai dati aggregati di tutti i repertori, tra cui quelli contenuti nei repertori ubicati in paesi terzi; rileva che i servizi forniti dai repertori dovrebbero essere soggetti a una tariffazione trasparente, in considerazione della loro funzione di pubblica utilità;
22. invita la Commissione a elaborare norme in materia di informazione per tutti i prodotti derivati coerentemente a quelle in corso di elaborazione a livello internazionale, a garantirne la trasmissione ai repertori centrali delle negoziazioni, alle CCP, alle borse e istituzioni finanziarie, nonché a consentire la consultazione dei dati da parte dell'ESMA e delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, dell'ESRB;
23. invita la Commissione a elaborare misure che consentano alle autorità di regolamentazione di fissare dei limiti per le posizioni, onde contrastare le fluttuazioni dei prezzi sproporzionate e le bolle speculative;
24. chiede alla Commissione di garantire in particolare che la valutazione di tutti i derivati non negoziati in borsa sia effettuata in modo indipendente e trasparente, evitando conflitti di interesse;
25. ritiene necessario chiarire accuratamente tutti i dettagli tecnici, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le norme e la distinzione tra prodotti finanziari e non finanziari, e si compiace che la Commissione si sia già occupata della questione; chiede alla Commissione una tempestiva cooperazione con il Consiglio e il Parlamento;
26. appoggia l'intenzione della Commissione di istituire CCP soggette a norme concordate a livello europeo, sotto la sorveglianza dell'ESMA; chiede che i principali partecipanti al mercato non esercitino un controllo determinante sulla governance e la gestione del rischio delle CCP ma siano piuttosto inclusi nel consiglio di gestione dei rischi; ritiene, inoltre, che debbano essere proposti meccanismi intesi a contribuire in maniera utile al processo di gestione del rischio;
27. insiste sulla necessità di disporre di norme di regolamentazione che garantiscano la resilienza delle CCP nei confronti di una più ampia gamma di rischi, ivi incluso il fallimento di più partecipanti, le vendite improvvise di risorse finanziarie e la rapida riduzione della liquidità del mercato;
28. è del parere che la definizione delle tipologie di derivati, la creazione delle CCP, il registro per la trasparenza, i requisiti patrimoniali, l'istituzione di sedi di negoziazione indipendenti e l'utilizzo delle borse esistenti, le deroghe per le PMI e i dettagli tecnici dovrebbero essere disciplinati in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, le istituzioni internazionali e la futura autorità europea di vigilanza, l'ESMA;
29. chiede pertanto di proporre chiare regole di condotta e le necessarie norme vincolanti per l'istituzione delle CCP (coinvolgimento degli utenti) e le loro procedure decisionali e relativi sistemi di gestione dei rischi; sostiene l'intenzione della Commissione di presentare un regolamento per disciplinare le sedi di negoziazione;
30. sostiene l'intento della Commissione di prevedere esenzioni e requisiti patrimoniali meno rigorosi per i derivati bilaterali delle PMI ove siano a copertura di un rischio d'impresa sottostante, i derivati non siano rilevanti nel bilancio delle PMI e la relativa posizione non crei rischi sistemici;
31. chiede, in via prioritaria, che i credit default swaps siano sottoposti ad una compensazione centrale indipendente e che sia trattato a livello centrale attraverso le CCP il maggior numero possibile di prodotti derivati; è del parere che taluni tipi di prodotti derivati che comportano rischi accumulati debbano, se del caso, essere autorizzati soltanto sub conditione o addirittura vietati caso per caso; ritiene in particolare che debba essere obbligatorio un livello sufficiente di capitale e di riserve per coprire i credit default swaps in caso di ’evento creditizio’;
32. invita la Commissione a indagare urgentemente e approfonditamente sui livelli di concentrazione nei mercati di derivati OTC e in particolare nei credit default swaps, per garantire che non sussistano rischi di manipolazione del mercato o conflitti di interesse;
33. invita la Commissione a formulare opportune proposte legislative intese a regolamentare le operazioni finanziarie con vendite allo scoperto di derivati, al fine di garantire la stabilità finanziaria e la trasparenza dei prezzi; è del parere che, nel frattempo, i credit default swaps debbano essere trattati da una CCP europea onde alleviare i rischi di controparte, rafforzare la trasparenza e ridurre i rischi generali;
34. chiede che la protezione dei CDS sia esigibile soltanto allorché sia dimostrata l'esistenza di un'esposizione obbligazionaria sottostante, limitatamente all'ammontare di tale esposizione;
35. ritiene che tutti i derivati finanziari connessi alle finanze pubbliche nell'Unione europea (tra cui i debiti sovrani degli Stati membri e i bilanci delle amministrazioni locali) debbano essere standardizzati e negoziati in borsa o su altre piattaforme di negoziazione regolamentate, onde promuovere la trasparenza del mercato dei derivati nei confronti del pubblico;
36. chiede che siano vietate le operazioni con CDS non coperti da crediti sottostanti, che costituiscono operazioni puramente speculative che scommettono su crediti scoperti e determinano pertanto un rincaro artificiale delle assicurazioni sui crediti e, di conseguenza, un incremento dei rischi sistemici dovuti ad effettive perdite su crediti; chiede quanto meno che siano previsti periodi di sospensione prolungati in caso di vendite allo scoperto di titoli e prodotti derivati; invita la Commissione a prendere in considerazione, di concerto con i partner internazionali, massimali in funzione dei rischi per i prodotti derivati e in particolare per i CDS;
37. ritiene che la Commissione debba esaminare il ricorso a di limiti di posizione per contrastare la manipolazione del mercato, in particolare allorché un contratto si avvicina alla scadenza (’squeezes’ e ’corners’); osserva che i limiti di posizione dovrebbero essere considerati strumenti normativi dinamici piuttosto che assoluti e dovrebbero essere applicati se necessario da autorità nazionali di vigilanza secondo linee guida stabilite dalla ESMA;
38. chiede che le posizioni di derivati, siano esse di istituti finanziari o non finanziari, al di sopra una certa soglia (determinata dall'ESMA) siano compensate a livello centrale da una CCP;
39. chiede che la prevista regolamentazione dei derivati includa norme relative al divieto di effettuare operazioni su materie prime e prodotti agricoli con finalità puramente speculative e l'imposizione di rigorosi limiti per le posizioni, con particolare riferimento alla loro eventuale incidenza sul prezzo dei generi alimentari di prima necessità nei paesi in via di sviluppo e sulle quote di emissione dei gas a effetto serra; chiede che l'ESMA e le autorità competenti abbiano la facoltà di far fronte efficacemente alle disfunzioni dei mercati dei derivati, ad esempio vietando temporaneamente la vendita allo scoperto di CDS o imponendo la liquidazione fisica dei derivati e fissando dei limiti per le posizioni onde evitare indebite concentrazioni di operatori in alcuni segmenti di mercato;
40. chiede che le future proposte legislative in materia di mercati dei derivati seguano un approccio funzionale secondo cui attività analoghe siano soggette a norme identiche o simili;
41. sottolinea la necessità di una regolamentazione europea dei prodotti derivati e invita la Commissione a coordinare per quanto possibile i propri interventi con i partner europei, onde pervenire a una regolamentazione il più possibile uniforme e concertata a livello internazionale; sottolinea l'importanza di evitare arbitrati regolamentari a causa di un coordinamento inadeguato;
42. invita a sostenere le iniziative del settore e a riconoscerne il valore, in quanto in alcuni casi possono dimostrarsi opportune quanto le iniziative legislative, integrandole;
43. auspica un approccio uniforme in Europa nell'intento di sfruttare i punti di forza di ogni centro finanziario e cogliere l'occasione offerta dall'attuale crisi per fare un passo avanti verso l'integrazione e lo sviluppo di un efficiente mercato finanziario europeo;
44. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare, già a metà del 2010, proposte legislative in materia di compensazioni e repertori di negoziazione e di discuterne in tempo utile i dettagli tecnici con tutte le istituzioni nazionali e dell'Unione europea, in particolare con il Consiglio e il Parlamento in quanto colegislatori;
45. accoglie altresì con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative in materia di CDS;
46. sottolinea l'importanza di valutare regolarmente l'efficacia della futura legislazione, di concerto con tutti i partecipanti al mercato, e di adeguare eventualmente i testi normativi;
47. chiede che la presente risoluzione sia attuata quanto prima;
48. rileva che non solo nel caso delle operazioni su materie prime e prodotti agricoli ma anche in quello delle quote di emissione dei gas a effetto serra, occorre assicurare un funzionamento trasparente del mercato e arginare le speculazioni; chiede a tale proposito di esaminare i massimali legati ai rischi inerenti a singoli prodotti;
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità di regolazione nazionali e alla BCE.
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 giugno 2009 ’L'internet degli oggetti – Un piano d'azione per l'Europa’ (COM(2009)0278),
– visto il programma di lavoro presentato dalla Presidenza spagnola dell'UE il 27 novembre 2009 e in particolare l'obiettivo di sviluppare l'internet del futuro,
– vista la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo ’Investire oggi per l'Europa di domani’ (COM(2009)0036),
– vista la raccomandazione della Commissione sull'applicazione dei principi di protezione della vita privata e dei dati personali nelle applicazioni basate sull'identificazione a radiofrequenza (C(2009)3200),
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche,
– visto il Piano europeo di ripresa economica per un ritorno più rapido alla crescita economica (COM(2008)0800),
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia su una nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu(1),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0154/2010),
A. considerando che negli ultimi 25 anni internet ha conosciuto un rapido sviluppo, che si prevede continuerà tanto a livello di diffusione con l'estensione della banda larga quanto a livello di nuove applicazioni,
B. considerando che l'internet degli oggetti è in grado di soddisfare le aspettative della società e dei cittadini e che occorre indagare per comprendere quali siano tali aspettative e in quali casi le sensibilità e i timori concernenti la sfera privata e le informazioni possano bloccare le applicazioni,
C. considerando l'importanza che hanno le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel promuovere lo sviluppo sociale e la crescita economica, come pure nello stimolare la ricerca, l'innovazione e la creatività degli organismi pubblici e privati europei,
D. considerando la necessità per l'Unione di dotarsi di un quadro comune di riferimento per inquadrare e rafforzare le regole in materia di governance del sistema, riservatezza, sicurezza delle informazioni, gestione etica, sfera privata, raccolta e immagazzinamento dei dati personali e informazione dei consumatori,
E. considerando che il termine ’internet degli oggetti’ si riferisce al concetto generale di oggetti (sia artefatti elettronici sia oggetti di uso quotidiano) leggibili, riconoscibili, indirizzabili, localizzabili e/o controllabili a distanza tramite internet,
F. considerando la rapida evoluzione attesa nei prossimi anni riguardo all'internet degli oggetti e la conseguente necessità di una governance sicura, trasparente e multilaterale,
G. considerando che l'internet del futuro oltrepasserà gli attuali confini tradizionali del mondo virtuale poiché sarà legata al mondo degli oggetti fisici,
H. considerando che l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e altre tecnologie correlate all'internet degli oggetti presentano vantaggi rispetto ai codici a barre e alle bande magnetiche ed hanno molte più applicazioni che possono essere interfacciate con altre reti, come le reti di telefonia mobile, e potrebbero essere ulteriormente sviluppate una volta interfacciate con sensori che misurino aspetti come la geolocazione (ad esempio, il sistema satellitare Galileo), la temperatura, la luce, la pressione e le forze g; considerando che la diffusione su larga scala dei chip RFID dovrebbe comportare una riduzione importante del loro costo unitario nonché del costo dei rispettivi lettori,
I. considerando che la tecnologia RFID va intesa come un catalizzatore e acceleratore dello sviluppo economico dell'industria dell'informazione e della comunicazione,
J. considerando le applicazioni già in atto della tecnologia RFID e di altre tecnologie correlate all'internet degli oggetti nei settori della produzione, della logistica e della catena di distribuzione, i vantaggi riguardanti l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e gli interessanti sviluppi che questa tecnologia prefigura in molti altri settori quali la sanità, i trasporti, l'efficienza energetica, l'ambiente, il commercio al dettaglio e la lotta alle contraffazioni,
K. considerando che, come avviene con tutti i sistemi di sanità elettronica, la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione di sistemi abilitati alla tecnologia RFID presuppongono il coinvolgimento diretto dei professionisti sanitari, dei pazienti e delle commissioni competenti (per esempio, sulla protezione dei dati e sull'etica),
L. considerando che la tecnologia RFID può contribuire ad aumentare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nonché consentire il calcolo del carbonio a livello di prodotto,
M. considerando i benefici che la tecnologia RFID e altre tecnologie correlate all'internet degli oggetti possono apportare ai cittadini in termini di qualità della vita, sicurezza e benessere, a patto che siano debitamente gestiti gli aspetti legati alla protezione della vita privata e dei dati personali,
N. considerando la necessità di standard di comunicazione sostenibili, efficienti dal punto di vista energetico, incentrati su sicurezza e rispetto della vita privata e che utilizzano protocolli compatibili o identici a diverse frequenze,
O. considerando che tutti gli oggetti della nostra vita quotidiana (biglietti di trasporto, abiti, telefono cellulare, automobile, ecc.) potrebbero finire per essere muniti di un chip RFID che rappresenterà presto un fattore economico importante alla luce delle sue molteplici applicazioni,
P. considerando che l'internet degli oggetti permetterà di mettere in rete miliardi di macchine capaci di dialogare e interagire fra loro grazie a tecnologie senza fili combinate con protocolli di indirizzi logici e fisici; che l'Internet degli oggetti deve permettere, attraverso sistemi di identificazione elettronica e dispositivi mobili senza filo, di individuare direttamente e senza ambiguità entità digitali e oggetti fisici per poter recuperare, immagazzinare, trasferire e trattare senza discontinuità i dati in essi contenuti,
Q. considerando che la miniaturizzazione dei prodotti utilizzati nell'internet degli oggetti comporta sfide tecnologiche come l'integrazione in un chip di pochi millimetri dell'elettronica, dei sensori e del sistema di alimentazione e di trasmissione RFID,
R. considerando che, se il futuro promette applicazioni ancora più diversificate dei chip RFID, tale tecnologia solleva nondimeno nuove problematiche quanto alla protezione dei dati personali, in testa alle quali figura la loro invisibilità o quasi invisibilità,
S. considerando l'importanza degli standard di settore, che la standardizzazione della tecnologia RFID necessita di una maturazione e che il mandato sugli standard della tecnologia RFID, assegnato congiuntamente al CEN e all'ETSI (organizzazioni per gli standard europei) nel 2009, contribuirà quindi all'utilizzo della tecnologia RFID da parte di prodotti e servizi più innovativi,
T. considerando l'importanza che riveste la sensibilizzazione dei cittadini europei alle nuove tecnologie e alle relative applicazioni, incluso il loro impatto sociale e ambientale, come pure la promozione tra i consumatori dell'alfabetizzazione e delle competenze nel campo delle tecnologie digitali,
U. considerando che lo sviluppo dell'internet degli oggetti dovrebbe essere inclusivo e accessibile a tutti i cittadini europei, nonché essere supportato da politiche efficaci tese a colmare il divario digitale in seno all'UE e a conferire a un numero sempre maggiore di cittadini competenze digitali e una conoscenza del mondo digitale che li circonda,
V. considerando che i vantaggi offerti dalle tecnologie correlate all'internet degli oggetti devono essere accompagnati da un'adeguata sicurezza, requisito essenziale di ogni sviluppo che rischi di compromettere la sicurezza dei dati personali e la fiducia dei cittadini nei confronti di chi è in possesso di informazioni sul loro conto,
W. considerando che l'impatto sociale dello sviluppo dell'internet degli oggetti non è noto e potrebbe acuire l'attuale divario digitale o crearne uno nuovo,
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea e condivide, in linea di massima, le linee guida del piano d'azione volto a promuovere l'internet degli oggetti;
2. è del parere che la diffusione dell'internet degli oggetti consentirà una migliore interazione tra persone e oggetti e tra gli oggetti stessi, che può tradursi in vantaggi enormi per i cittadini dell'UE, a patto che siano rispettate la sicurezza, la protezione dei dati e la vita privata;
3. condivide l'attenzione posta dalla Commissione alla sicurezza, alla protezione dei dati personali e della vita privata nonché alla governance dell'internet degli oggetti, in quanto l'internet degli oggetti può conquistare una più ampia accettazione sociale soltanto col rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, accompagnati dall'apertura e dall'interoperabilità; chiede alla Commissione di incoraggiare tutte le parti interessate europee e internazionali ad affrontare le minacce correlate alla cibersicurezza; chiede in tale contesto alla Commissione di spronare gli Stati membri a attuare tutte le disposizioni internazionali esistenti in materia di cibersicurezza, compresa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità;
4. è fermamente convinto che la protezione della vita privata costituisca un valore di primaria importanza e che tutti gli utenti debbano avere il controllo dei propri dati personali; chiede pertanto un adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all'ambiente digitale attuale;
5. apprezza il fatto che la Commissione stia reagendo con tempestività ai nuovi sviluppi nel settore, consentendo così al sistema politico di stabilire norme con sufficiente anticipo;
6. insiste sul fatto che per promuovere la tecnologia è indispensabile stabilire norme giuridiche che rafforzino il rispetto dei valori fondamentali nonché della protezione dei dati personali e della vita privata;
7. sottolinea che negli standard di prossima pubblicazione dovrebbero essere prese in considerazione le questioni relative alla sicurezza e alla vita privata; detti standard dovranno definire diverse caratteristiche di sicurezza volte a garantire la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei servizi;
8. invita la Commissione a coordinare il lavoro svolto sul tema dell'internet degli oggetti con le attività generali concernenti l'agenda digitale;
9. esorta la Commissione a condurre una valutazione dell'impatto che ha l'impiego dell'attuale infrastruttura della rete ’internet’ per le applicazioni e l'hardware dell'internet degli oggetti, in termini di congestione della rete e sicurezza dei dati, al fine di determinare se tali applicazioni e hardware siano compatibili e adeguati;
10. è del parere che lo sviluppo dell'internet degli oggetti e delle relative applicazioni avrà nei prossimi anni un impatto notevole sulla vita quotidiana dei cittadini europei e sulle loro abitudini e comporterà numerosi cambiamenti di carattere economico e sociale;
11. ritiene che occorra realizzare un internet degli oggetti inclusivo ed evitare fin dall'inizio il rischio di uno sviluppo, diffusione e utilizzo non equi delle tecnologie dell'internet degli oggetti a livello sia statale sia regionale; rileva che la comunicazione della Commissione non tiene in debito conto tali questioni, che idealmente andrebbero trattate prima di un'ulteriore evoluzione dell'internet degli oggetti;
12. invita la Commissione a tenere in considerazione le regioni meno sviluppate dell'Unione nella sua pianificazione delle TIC e dell'internet degli oggetti; esorta gli Stati membri a garantire il cofinanziamento dell'attuazione di tali tecnologie e di altri progetti TIC in tali regioni, al fine di garantire la loro partecipazione ed evitarne l'esclusione da imprese comuni europee;
13. sottolinea che, se il ricorso ai chip RFID può essere efficace nella lotta alla contraffazione, nel prevenire le sottrazioni di neonati dai reparti maternità, nell'identificazione degli animali, ecc., esso può anche rivelarsi pericoloso e sollevare problemi di etica per i cittadini e la società, in relazione ai quali si dovranno trovare le necessarie salvaguardie;
14. sottolinea l'importanza di studiare gli effetti sociali, etici e culturali dell'internet degli oggetti, in vista di una trasformazione di civiltà potenzialmente di vasta portata determinata da tali tecnologie; ritiene pertanto importante che la ricerca socioeconomica e il dibattito politico sull'internet degli oggetti vadano di pari passo con la ricerca tecnologica e i suoi progressi, ed invita la Commissione ad istituire un gruppo di esperti che compia una valutazione approfondita di questi aspetti e proponga un quadro etico per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni correlate;
15. osserva che la tecnologia RFID e altre tecnologie correlate all'internet degli oggetti per l'etichettatura intelligente dei prodotti e dei beni di consumo e per i sistemi di comunicazione tra gli oggetti e le persone possono essere utilizzate ovunque e sono in pratica invisibili e silenziose; chiede di conseguenza che la suddetta tecnologia sia l'oggetto di ulteriori e più approfondite valutazioni da parte della Commissione europea, concernenti in particolare:
–
l'impatto sulla salute delle onde radio e di altri mezzi tecnologici che consentono l'identificazione;
–
l'impatto ambientale dei chip e del loro riciclaggio;
–
la vita privata e la fiducia degli utenti;
–
i maggiori rischi in tema di cibersicurezza;
–
la presenza di chip intelligenti in un determinato prodotto;
–
il diritto al silenzio dei chip, che garantisce l'autonomia e il controllo da parte dell'utente;
–
le garanzie per i cittadini riguardo alla protezione durante la raccolta e l'elaborazione dei dati personali;
–
lo sviluppo di una struttura e di un'infrastruttura di rete aggiuntive per le applicazioni dell'internet degli oggetti e l'hardware;
–
la garanzia della miglior protezione possibile dei cittadini e delle aziende dell'UE da tutti i tipi di attacchi informatici online;
–
l'impatto dei campi elettromagnetici sugli animali, in particolare gli uccelli presenti nelle città;
–
l'armonizzazione degli standard regionali;
–
lo sviluppo di standard tecnologici aperti e l'interoperabilità tra diversi sistemi;
e sia oggetto, se del caso, di una regolamentazione specifica a livello europeo;
16. sottolinea che i consumatori hanno diritto al rispetto della sfera privata tramite l'esercizio dell'opzione di partecipazione e/o la ’privacy by design’ (tutela della sfera privata già nella fase della progettazione), in particolare mediante disattivazione automatica delle etichette presso il punto di vendita, salvo espressa decisione contraria del consumatore; fa riferimento a tale riguardo al parere espresso dal Garante europeo della protezione dei dati; sottolinea che, nello sviluppo e nell'applicazione delle tecnologie dell'internet degli oggetti, è necessario tener conto quanto prima possibile della vita privata e della sicurezza; precisa che le applicazioni RFID devono essere utilizzate in conformità delle norme in materia di rispetto della vita privata e protezione dei dati sancite dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione a riflettere sul diritto dei cittadini di scegliere prodotti non equipaggiati con l'internet degli oggetti e di sconnettersi in ogni momento dal proprio ambiente in rete;
17. rileva che, mentre le etichette RFID passive hanno una portata limitata, le etichette RFID attive possono trasmettere dati a distanze molto maggiori; sottolinea che a tale proposito vanno elaborate linee guida per ogni singola tipologia di RFID;
18. invita la Commissione a chiarire la questione della proprietà e del controllo dei dati raccolti e interpretati automaticamente;
19. esorta i produttori a garantire il diritto al ’silenzio dei chip’ realizzando etichette RFID che possano essere rimosse o disattivate con facilità dal consumatore dopo l'acquisto; sottolinea che i consumatori devono essere informati sulla presenza di etichette RFID attive o passive, sulla gamma di lettura, sul tipo di dati - ricevuti o trasmessi – condivisi dai dispositivi e sull'impiego di tali dati, e che queste informazioni devono essere chiaramente riportate sulla confezione e illustrate in modo più dettagliato nella documentazione pertinente;
20. esorta gli operatori dell'applicazione RFID ad adottare tutte le misure opportune per assicurare che i dati non siano collegati a persone fisiche identificate o identificabili attraverso qualunque mezzo che dovesse essere utilizzato sia dall'operatore dell'applicazione RFID sia da altri, a meno che il trattamento dei dati non risponda ai principi e alle norme giuridiche applicabili in materia di protezione dei dati;
21. sottolinea che, poiché i chip installati nei prodotti al dettaglio non hanno applicazioni previste al di là del punto di vendita, essi dovrebbero poter essere dotati di dispositivi tecnici incorporati sin dalla loro fabbricazione che ne garantiscano la disattivazione, limitando in tal modo la conservazione dei dati;
22. ritiene che ai consumatori dovrebbe essere offerta la possibilità di decidere se attivare o meno singole tecnologie dell'internet degli oggetti senza disattivare altre applicazioni o un dispositivo completo;
23. sottolinea la necessità di garantire che ogni tecnologia dell'internet degli oggetti preveda la massima sicurezza dei dispositivi e sistemi di trasmissione sicura per prevenire le frodi e consentire un'adeguata autenticazione dell'identità e autorizzazione dei dispositivi; rileva il rischio di potenziale frode in termini di identificazione e prodotto tramite la clonazione delle etichette dell'internet degli oggetti o l'intercettazione di dati condivisi; esorta pertanto la Commissione a garantire lo sviluppo di un sistema di internet degli oggetti trasparente che prenda in considerazione in particolare i seguenti aspetti:
–
la menzione esplicita della presenza di mezzi che consentono l'identificazione e la rintracciabilità;
–
misure di sicurezza che garantiscano l'accesso ai dati solamente agli utenti autorizzati;
–
la possibilità, per i consumatori e le autorità responsabili dell'assegnazione, di verificare la leggibilità dei dati e il funzionamento del sistema;
24. considera prioritario assicurare un quadro regolamentare globale e tempi certi a livello europeo per incoraggiare e facilitare gli investimenti pubblici e privati nel settore dell'internet degli oggetti e nelle reti intelligenti necessarie per sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie;
25. rileva che, pur non negando l'importanza della RFID, vi sono altre tecnologie che fanno parte dell'internet degli oggetti; evidenzia che la ricerca sulle questioni di finanziamento e di governance dovrebbe interessarsi anche a tali tecnologie;
26. invita la Commissione a valutare l'impiego delle applicazioni dell'internet degli oggetti per portare avanti diverse iniziative UE in corso, quali ’TIC per l'efficienza energetica’, ’misurazione intelligente’, ’etichettatura energetica’, ’rendimento energetico nell'edilizia’ e ’protezione dai medicinali contraffatti e altri prodotti’;
27. esorta la Commissione a monitorare eventuali nuovi minacce che scaturiscono dalla vulnerabilità di sistemi altamente interconnessi;
28. chiede alla Commissione di adoperarsi maggiormente per garantire che le tecnologie correlate all'internet degli oggetti tengano conto delle esigenze dell'utente (ad esempio, l'opzione di disattivare la rintracciabilità) e rispettino i diritti e le libertà individuali; ricorda in tale contesto la funzione decisiva dell'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) nel garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione e, di conseguenza, dell'internet degli oggetti, che contribuirà a diffondere l'accettazione e la fiducia tra i consumatori;
29. è del parere che lo sviluppo di nuove applicazioni, come pure il funzionamento stesso e il potenziale commerciale dell'internet degli oggetti, andranno di pari passo con la fiducia che i consumatori europei avranno nel sistema, e precisa che la fiducia vige una volta chiariti i dubbi sulle potenziali minacce per la sfera privata e la salute;
30. sottolinea che tale fiducia deve poggiare su un quadro giuridico chiaro che comprenda norme che disciplinano il controllo, la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati raccolti e trasmessi dall'internet degli oggetti e le tipologie di consenso che occorre ottenere dai consumatori;
31. è dell'avviso che l'internet degli oggetti offra numerosi vantaggi per i disabili e possa rappresentare un modo di soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia e fornire servizi di assistenza efficaci; sottolinea a questo proposito che i ciechi e i videolesi possono, con l'ausilio di queste tecnologie, conoscere meglio il loro mondo attraverso dispositivi di aiuto elettronici; evidenzia tuttavia che occorrono misure per garantire la protezione della vita privata, la facilità di installazione e utilizzo, nonché la fornitura ai consumatori di informazioni su questi servizi;
32. sottolinea la necessità di garantire al consumatore la trasparenza dei costi conseguenti, come il consumo di energia elettrica dovuto all'applicazione e all'uso degli oggetti;
33. reputa che l'internet degli oggetti e i progetti TIC in generale richiedano ampie campagne di informazione per spiegare ai cittadini lo scopo della loro applicazione; sottolinea che è essenziale informare e istruire la società sugli usi potenziali e i chiari vantaggi di sistemi come l'RFID, per evitare che i cittadini interpretino erroneamente il progetto e non lo sostengano; evidenzia che per sfruttare appieno l'internet degli oggetti per l'utilità sia individuale sia collettiva, gli utenti devono essere dotati delle competenze necessarie a comprendere queste nuove tecnologie, nonché essere motivati e in grado di utilizzarle adeguatamente;
34. rileva che l'internet degli oggetti porterà alla raccolta di quantità imponenti di dati; esorta in tale contesto la Commissione a presentare una proposta per l'adeguamento della direttiva europea sulla protezione dei dati, affinché si tenga conto dei dati raccolti e trasmessi mediante l'internet degli oggetti;
35. ritiene che andrebbe adottato un principio generale in base al quale le tecnologie dell'internet degli oggetti andrebbero progettate solo per la raccolta e l'utilizzo della quantità minima assoluta dei dati necessari a portare a termine la propria funzione e dovrebbe essere loro impedita la raccolta di altri dati supplementari;
36. chiede che un volume elevato dei dati condivisi dall'internet degli oggetti siano resi anonimi prima della loro trasmissione, al fine di garantire il rispetto della vita privata;
37. ricorda alla Commissione che altre parti del mondo, in particolare l'Asia, sono più pronte a progredire in tale settore e che occorre pertanto, in sede di elaborazione delle regole applicabili al sistema politico e di introduzione di norme che disciplinano le tecniche dell'internet degli oggetti, adottare un approccio dinamico e assicurare una stretta cooperazione con il resto del mondo;
38. sottolinea che per rilanciare l'economia europea occorre investire nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, facilitando la crescita economica grazie all'accesso a nuovi sistemi e a nuove applicazioni di un numero sempre maggiore di cittadini e d'imprese europee; sottolinea che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia nello sviluppo di tecnologie internet; propone che venga raddoppiato il bilancio dell'UE per la ricerca nelle TIC e che il bilancio per l'adozione delle TIC venga quadruplicato nelle prossime prospettive finanziarie;
39. sottolinea che la ricerca svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la concorrenza tra i fornitori della capacità di calcolo necessaria per il funzionamento in tempo reale delle applicazioni dell'internet degli oggetti;
40. chiede alla Commissione di proseguire e incrementare i finanziamenti ai progetti di ricerca del Settimo programma quadro nell'ambito dell'internet degli oggetti per rafforzare il settore europeo delle TIC e approva l'utilizzo del programma CIP (Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione) per promuoverne la diffusione; in particolare, chiede lo sviluppo di progetti pilota che possano produrre un effetto positivo immediato sulla vita quotidiana dei cittadini europei nei settori della salute, dell'insegnamento, del commercio e dell'accessibilità online, nonché dell'efficienza energetica); è tuttavia preoccupato per le difficoltà burocratiche associate al programma quadro ed invita la Commissione ad eliminarle rivedendo le procedure del programma quadro e creando un consiglio degli utenti;
41. ritiene che l'internet degli oggetti abbia un notevole potenziale in termini di sviluppo economico e produttivo, migliore qualità dei servizi e ottimizzazione delle catene logistiche e distributive aziendali, gestione dell'inventario e creazione di nuove opportunità lavorative e imprenditoriali;
42. esorta la Commissione ad effettuare una valutazione di tutti gli effetti che la strategia proposta potrebbe avere sulla produttività e sulla competitività delle imprese europee nel mercato internazionale;
43. ritiene che l'Internet degli oggetti possa contribuire ad agevolare i flussi commerciali tra l'UE e i paesi terzi, ampliando i mercati e fornendo garanzie di qualità per i prodotti oggetto di scambio;
44. sottolinea che la tecnologia RFID permetterà, da un lato, alle industrie europee di controllare il volume dei beni messi in circolazione, (producendo solo quando necessario e quindi proteggendo l'ambiente) e, dall'altro, di lottare efficacemente contro la pirateria e la contraffazione, in quanto la tracciabilità dei beni sarà garantita;
45. ritiene che con l'applicazione di nuove tecnologie ai processi produttivi i beni di consumo saranno più competitivi sul mercato e maggiormente efficienti dal punto di vista delle risorse;
46. sottolinea la necessità di un intenso dialogo internazionale e di piani di azione comuni riguardo all'internet degli oggetti; invita la Commissione a prendere in considerazione quali possano essere gli effetti che l'internet degli oggetti può esercitare sul commercio internazionale;
47. condivide l'intenzione della Commissione di continuare a monitorare e valutare la necessità di frequenze armonizzate supplementari per i fini specifici dell'internet degli oggetti, tenendo conto delle diverse caratteristiche e capacità di varie bande di frequenza elettromagnetiche; chiede pertanto alla Commissione di tener conto delle esigenze dell'internet degli oggetti quando stabilirà gli obiettivi di coordinamento e armonizzazione dell'Unione mediante i programmi pluriennali relativi alle politiche in materia di frequenze radio; sottolinea che tali frequenze dovrebbero rimanere di proprietà pubblica e il loro utilizzo andrebbe regolamentato in maniera tale da incoraggiare e finanziare ricerca e sviluppo tecnologici più intensi in questo campo; ritiene che le frequenze non soggette a licenza dovrebbero consentire l'impiego di nuove tecnologie e di nuovi servizi (messa in rete senza fili), in modo da favorire l'innovazione;
48. sottolinea il pericolo dell'incertezza giuridica connessa al cloud computing;
49. reputa che il coinvolgimento di tutti i livelli politici (UE, nazionale e regionale) sia un prerequisito essenziale per lo sviluppo e l'adozione efficaci dell'internet degli oggetti; sottolinea il ruolo essenziale che svolgeranno le autorità regionali e locali e le città nello sviluppo dell'internet degli oggetti, facendo in modo che vada oltre la sfera puramente privata; ricorda parimenti che le autorità locali potranno farne un ampio uso, per esempio nell'organizzazione dei trasporti pubblici, nella raccolta dei rifiuti, nel calcolo dei livelli di inquinamento, nella gestione del traffico; esorta la Commissione a consultare tutti i livelli politici durante lo svolgimento di attività inerenti all'internet degli oggetti, in uno spirito di governance plurilivello;
50. rileva che le informazioni fornite tramite le tecnologie dell'internet degli oggetti devono essere rintracciabili, verificabili e correggibili in caso di guasto di un sistema basato su tali tecnologie; sottolinea che, dato che le tecnologie in questione sono parte integrante di sistemi di sicurezza quali il controllo del traffico o la regolazione della temperatura, informazioni non corrette potrebbero mettere a rischio vite umane;
51. evidenzia che le nuove tecnologie sono cruciali per semplificare le catene di trasporto, migliorare la qualità ed efficienza dei trasporti, contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e agevolare i corridoi verdi, e che la tecnologia RFID può offrire soluzioni innovative per coniugare lo svolgimento di un'attività commerciale con il miglioramento della soddisfazione della clientela;
52. è dell'avviso che l'utilizzazione dell'internet degli oggetti nella natura possa contribuire allo sviluppo delle tecnologie verdi migliorando l'efficienza energetica e quindi la protezione dell'ambiente, nonché a migliorare la relazione tra le TIC e la natura;
53. chiede alla Commissione di adoperarsi per definire a livello internazionale standard comuni riguardo alla normalizzazione della tecnologia RFID e di altre tecnologie dell'internet degli oggetti e delle relative applicazioni, in modo da favorire l'interoperabilità e un'infrastruttura aperta, trasparente e tecnologicamente neutra; sottolinea che, in assenza di standard chiari e riconosciuti come il TCP5/IP6 nel mondo della rete, l'espansione dell'internet degli oggetti al di là delle soluzioni RFID non potrà acquisire una portata globale;
54. condivide la proposta di adottare in tempi rapidi il protocollo internet versione 6 (IPv6) quale base per la futura espansione e semplificazione della rete;
55. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare nel 2010 una comunicazione sulla sicurezza, il rispetto della vita privata e la fiducia nella società dell'informazione; sottolinea l'importanza di questa comunicazione e delle misure proposte per rafforzare le norme riguardo agli aspetti riguardanti la sicurezza delle informazioni, la vita privata e la protezione dei dati personali; chiede alla Commissione di coinvolgere attivamente tutte le parti interessate, tra cui l'ENISA e il Garante europeo della protezione dei dati;
56. è convinto dell'importanza di assicurare che tutti i diritti fondamentali, e non solo il rispetto della vita privata, vengano tutelati nel processo di sviluppo dell'internet degli oggetti;
57. ritiene che riguardo all'internet degli oggetti la Commissione debba formulare proposte relative ai compiti e agli ambiti di responsabilità dell'amministrazione pubblica, nonché degli organi legislativi e degli organi preposti all'applicazione della legge;
58. chiede alla Commissione di vigilare attentamente alla corretta applicazione delle normative già adottate a livello europeo in materia e di presentare, entro la fine dell'anno, un calendario riguardo agli orientamenti che intende proporre a livello UE per rafforzare la sicurezza dell'internet degli oggetti e delle applicazioni RFID;
59. chiede alla Commissione di intraprendere un dialogo sociale riguardo all'internet degli oggetti, illustrando con eguale chiarezza sia gli effetti positivi sia quelli negativi che le nuove tecnologie eserciteranno sulla vita quotidiana; chiede pertanto alla Commissione di avviare una consultazione proattiva con il settore industriale europeo e di incoraggiarlo a svolgere un ruolo chiave nel progettare e proporre tecnologie innovative, standardizzate e interoperabili;
60. invita la Commissione a coinvolgere in misura adeguata le piccole e medie imprese (PMI) nel piano d'azione per l'internet degli oggetti;
61. chiede altresì alla Commissione di informarlo regolarmente sull'evoluzione del dialogo con gli operatori del settore e con le parti interessate nonché sulle iniziative che intende adottare;
62. ritiene che la Commissione debba esaminare la possibilità di ridurre ulteriormente i costi del roaming di dati;
63. evidenzia che la governance dell'internet degli oggetti deve ridurre al minimo la burocrazia e coinvolgere tutte le parti interessate nel processo decisionale, e chiede pertanto una regolamentazione appropriata e adeguata a livello dell'UE;
64. esorta la Commissione a contribuire attivamente alla definizione e all'istituzione di principi e norme per la governance dell'Internet degli oggetti in collaborazione con i suoi partner commerciali nei forum internazionali, quali l'Organizzazione mondiale del commercio;
65. invita la Commissione a chiarire quali aspetti della governance di internet relativi all'internet degli oggetti ritiene debbano essere regolamentati in questa fase e mediante quale sistema possa essere tutelato l'interesse pubblico generale;
66. invita pertanto la Commissione ad analizzare le problematiche connesse alla governance dell'internet degli oggetti anche con l'aiuto degli operatori del settore; ritiene inoltre essenziale analizzare gli aspetti relativi ai sistemi di sicurezza Wi-Fi;
67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione intitolata ’Governance di internet: ’le prossime tappe’ (COM(2009)0277),
– vista la comunicazione della Commissione – Proteggere le infrastrutture critiche informatizzate ’Rafforzare la preparazione, la sicurezza e la resilienza per proteggere l'Europa dai cyber-attacchi e dalle cyber-perturbazioni’ (COM(2009)0149),
– vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1998 sulla globalizzazione e la società dell'informazione: la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale(1),
– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2001 sull'organizzazione e la gestione di internet – temi di politica internazionale ed europea 1998–2000(2),
– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2001 sull'interesse europeo: la necessità di un'iniziativa di ricerca dell'UE(3),
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione(4),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sui diritti umani e la libertà di stampa in Tunisia e la valutazione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione di Tunisi(5),
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su internet(6),
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007(7),
– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 26 marzo 2009 sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su internet(8),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0185/2010),
A. considerando che internet rappresenta un mezzo globale critico di comunicazione con un enorme impatto su tutta la società,
B. considerando che la governance di internet comporta temi relativi alla tutela e alla garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, all'accesso e l'uso di internet e alla sua vulnerabilità agli attacchi informatici, ecc.,
C. considerando che la criminalità informatica rappresenta una crescente minaccia per le società che fanno affidamento sulle TIC e che l'incitamento a commettere atti terroristici, i crimini dettati dall'odio e la pornografia infantile sono aumentati e costituiscono un pericolo per le persone, compresi i bambini,
D. considerando che l'intersezione tra la criminalità informatica, la giurisdizione relativa a internet e il ’cloud computing’, in quanto aspetto emergente della governance di internet a livello europeo, riveste grande importanza,
E. considerando che gli aspetti della governance di internet riguardano internet e altri aspetti prevalentemente tecnici, in cui sono attivi enti quali la Corporazione internet per i nomi e i numeri assegnati (ICANN), l'Autorità per l'assegnazione dei numeri di internet (IANA), la Task Force per l'ingegneria di internet (IEFT), i registri regionali di internet e altri enti,
F. considerando che la governance di internet ha finora visto prevalere un positivo ruolo guida del settore privato, ma che anche il ruolo degli attori pubblici deve essere rafforzato nella definizione di una strategia globale,
G. considerando che i governi svolgono un ruolo importante per quanto riguarda aspetti più ampi di governance a difesa dell'interesse pubblico, in particolare per quanto concerne la protezione e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali nonché la sicurezza, l'integrità e la resilienza di internet, mentre il settore privato assume un ruolo fondamentale nel fornire gli investimenti, le competenze e l'imprenditorialità necessari,
H. considerando che il Foro globale per la governance di internet (IGF) e vari fori nazionali e regionali sostituiscono sedi importanti per un dialogo sulla politica di internet delle parti interessate,
I. considerando che il Parlamento europeo e altre istituzioni europee hanno già da molto tempo assunto un impegno verso internet quale bene mondiale aperto,
1. ritiene che internet sia un bene pubblico globale e che, in quanto tale, la sua governance debba essere esercitata nell'interesse comune;
2. riconosce che internet è essenziale per l'esercizio pratico della libertà di espressione, la diversità culturale, il pluralismo dei media, la cittadinanza democratica, nonché per l'istruzione e l'accesso all'informazione, costituendo così uno dei principali veicoli di diffusione dei valori democratici nel mondo;
3. ricorda che internet è diventato uno strumento indispensabile per promuovere le iniziative democratiche, la discussione politica, l'alfabetizzazione digitale e la diffusione di conoscenza; ribadisce che l'accesso a internet rappresenta un diritto fondamentale e dipende dall'esercizio di numerosi diritti fondamentali compresi, fra l'altro, il rispetto della vita privata, la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, la non discriminazione, l'istruzione e la diversità culturale e linguistica; sottolinea che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli hanno la responsabilità generale di assicurare che ogni individuo possa esercitare il diritto di partecipare alla società dell'informazione, con una particolare enfasi sugli anziani che fanno fronte a maggiori problemi nel familiarizzarsi con le nuove tecnologie, lottando al contempo contro le due sfide dell'analfabetismo elettronico e dell'esclusione democratica nell'era elettronica;
4. sottolinea in particolare la necessità di favorire l'evoluzione di approcci ’dal basso verso l'alto’ e della democrazia elettronica, assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia significative contro nuove forme di sorveglianza, di controllo e di censura da parte di soggetti pubblici o privati, affinché la libertà di internet e la protezione della vita privata siano effettive e non illusorie;
5. sottolinea la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale europeo, anche tramite internet; ritiene che il ruolo di internet sia fondamentale per stimolare l'innovazione e ridurre il divario digitale, sociale e culturale in Europa rispetto ad altre regioni del mondo; si compiace del fatto che la Commissione comprenda l'importanza di ’colmare il divario digitale’ e delle implicazioni per lo sviluppo della governance di internet; ritiene tuttavia necessario dare rilievo, nel mondo sviluppato come nei paesi in via di sviluppo, anche ai molti cittadini anziani che, spesso, si sentono lasciati indietro dal nuovo mondo online; ritiene che internet possa costituire uno strumento efficace di inclusione sociale e che i nostri cittadini più anziani debbano esservi associati; chiede che sia potenziata l'istruzione relativa alle risorse offerte da internet e alla scelta dei criteri riguardo al loro utilizzo;
6. riconosce che l'uso accresciuto di internet da parte di cittadini, consumatori, imprese e autorità fa sì che tale strumento di comunicazione stia diventando uno degli elementi fondamentali del completamento del mercato interno nell'UE; sottolinea, in tale contesto, la necessità di tutelare adeguatamente su internet i consumatori e i titolari di diritti di proprietà intellettuale; sottolinea inoltre che devono essere garantiti i diritti civili e le libertà civili degli utenti di internet; riconosce l'importanza di internet quale mezzo d'informazione sui diritti dei consumatori e di promozione di tali diritti;
7. sottolinea che la governance di internet dovrebbe agevolare il commercio elettronico e le transazioni transfrontaliere attraverso un decentramento dell'autoregolamentazione, in particolare nella definizione delle condizioni di entrata per i nuovi concorrenti;
8. chiede che nei nuovi Stati membri, specialmente nelle zone rurali, e nei paesi in via di sviluppo si faciliti l'accesso a internet e se ne promuova lo sviluppo tramite programmi finanziati dall'Unione europea; chiede inoltre che tali paesi ottengano di poter influire maggiormente sulla definizione della politica relativa alla governance di internet;
9. considera che per salvaguardare l'interesse dell'UE per mantenere internet quale bene pubblico mondiale, la sua governance debba basarsi su un ampio modello equilibrato del settore pubblico privato, evitando così che predomini una entità singola o un gruppo di enti nonché eventuali tentativi da parte di autorità statali o sovrannazionali di controllare il flusso di informazioni su internet, e al contempo interagendo in processi sulla governance di internet cui partecipa una pluralità di soggetti, che continuano a fornire un meccanismo efficace per promuovere la cooperazione globale;
10. sottolinea che i valori sui quali poggia l'Unione, e di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, sono i valori fondamentali e gli obiettivi finali dell'Unione europea; invita pertanto la Commissione europea e gli Stati membri ad assicurare che tutte le attività connesse con la governance di internet siano conformi a tali valori e obiettivi, in particolare nel contesto di quei forum globali sulla governance di internet a cui partecipano paesi i cui valori differiscono molto da quelli dell'Europa; ritiene che, al fine di evitare conflitti, occorra intensificare il dialogo internazionale con detti paesi nel campo della regolamentazione di internet;
11. ritiene che i governi debbano concentrarsi su argomenti vitali per la politica pubblica globale di internet, dal momento che la leadership del settore privato deve basarsi sul rispetto dei principi di politica pubblica e della legislazione vigente, e aderire a un principio di non intervento, tranne quando ciò sia necessario in circostanze eccezionali, e che anche in questo caso la loro azione debba rispettare i diritti umani fondamentali e il principio di proporzionalità;
12. ritiene che i governi debbano evitare un coinvolgimento nella gestione quotidiana di internet, astenersi da innovazioni e dalla concorrenza nociva mediante una regolamentazione inutile, onerosa e restrittiva e non debbano tentare di controllare quella che è e deve rimanere una proprietà pubblica a livello globale;
13. invita i governi ad evitare di imporre restrizioni all'accesso internet mediante censura, blocchi, filtri o con altri mezzi e ad astenersi dal chiedere ad enti privati di farlo; insiste sulla necessità di salvaguardare un internet aperto, in cui gli utenti abbiano la facoltà di accedere all'informazione e diffonderla o di eseguire le applicazioni e i servizi di loro scelta, come stabilito nel quadro regolamentare riformato delle comunicazioni elettroniche;
14. sottolinea che, in una società democratica, eventuali restrizioni ritenute indispensabili debbano essere limitate al minimo indispensabile, basate sulla legge ed essere efficaci e proporzionate; sottolinea la necessità di garantire la protezione dei minori e invita gli Stati membri ad adottare misure anche, ad esempio, ricorrendo al sistema di notificazione di interesse pubblico disponibile ai sensi della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE, della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (CE) n. 2006/2004 per quanto riguarda i diritti degli utenti (direttiva Diritti dei cittadini)(9) per consentire ai minori di utilizzare responsabilmente internet e i servizi di informazione online, e per migliorare il livello di consapevolezza delle potenziali minacce dei nuovi servizi;
15. chiede l'avvio di ulteriori iniziative per rendere più sicura l'esplorazione di internet da parte dei minori, diffondere in tutto il mondo le migliori pratiche e consolidare la cooperazione internazionale nella lotta contro i contenuti illegali e dannosi online, con particolare riferimento agli abusi sessuali sui bambini in internet;
16. prende anche in considerazione la particolare necessità di proteggere le persone vulnerabili, in particolare i minori – attraverso un'azione congiunta di operatori pubblici e privati; ribadisce che, nel quadro della lotta contro la cibercriminalità e la pornografia infantile, si dovrebbe sopprimere il contenuto criminoso alla fonte prima di ipotizzare il blocco dell'accesso ai siti web;
17. ritiene che, oltre ai principi di governance esposti dalla Commissione, i governi debbano attuare i seguenti principi aggiuntivi:
i)
la trasparenza, il plurilateralismo, la democrazia e la protezione dei diritti fondamentali che osservino i criteri dell'UE;
ii)
il rispetto per la natura aperta, interoperabile, tecnologicamente neutrale e ’end to end’ dell'infrastruttura internet,
iii)
un'effettiva responsabilità degli enti del settore privato che gestiscono le risorse globali di internet su base quotidiana,
iv)
la promozione della cooperazione per la governance di internet globale e a carattere inclusivo mediante il continuo ulteriore incoraggiamento dei processi a partecipazione plurima delle parti interessate, cercando anche di migliorare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo,
v)
la tutela dell'integrità dell'internet globale e della libertà di comunicazione evitando eventuali misure regionali, come la revoca di indirizzi IP o di nomi di dominio in paesi terzi;
18. sottolinea che l'UE dovrebbe sviluppare un consenso sull'attuazione dei principi fondamentali della governance di internet difendendola rigorosamente nei fori internazionali e nelle relazioni bilaterali;
19. si compiace degli aspetti della governance di internet della Presidenza spagnola contenuti nella strategia di Granada, e di quanto previsto nella relazione del Parlamento ’sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu(10)’ sull'elaborazione di una ’Carta europea dei diritti dei cittadini e dei consumatori’ in ambito digitale e allo sviluppo di una ’quinta libertà’ che consenta la libera circolazione dei contenuti e delle conoscenze;
20. nota la nuova ’politica internet 3.0’ del governo statunitense, annunciata il 24 febbraio 2010;
21. sottolinea che l'UE dovrebbe occuparsi di tre aspetti di politica pubblica di importanza critica:
i)
protezione dell'infrastruttura internet per salvaguardarne l'apertura, la disponibilità, la sicurezza e la resilienza contro gli attacchi informatici,
ii)
dipendenza europea da soluzioni dominanti sul mercato e relativi rischi di pubblica sicurezza, e
iii)
protezione dei dati e della privacy, in particolare per quanto riguarda la creazione di efficaci meccanismi internazionali per la risoluzione delle liti; invita la Commissione a presentare una proposta per l'adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all'attuale contesto digitale;
22. invita gli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, a garantire la protezione dell'infrastruttura internet contro minacce e incidenti mediante un approccio UE armonizzato, completando l'istituzione di team nazionali per rispondere alle emergenze e meccanismi di cooperazione fra di loro;
23. invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per aumentare la sicurezza del cyberspazio in seno all'UE nonché per partecipare in modo adeguato alla cooperazione internazionale su tale questione e sottolinea la necessità di un approccio multilaterale per fornire una migliore comprensione e consapevolezza sulla competenza in materia di criminalità informatica e di cloud computing, su una base di pari livello, nonché la necessità di costituire chiari obblighi e responsabilità per ciascuna delle parti interessate;
24. sottolinea l'importanza della sicurezza dei servizi elettronici, in particolare delle firme elettroniche, e della necessità di creare l'infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a livello paneuropeo ed invita la Commissione ad introdurre un Portale europeo delle autorità di convalida per garantire l'interoperabilità transfrontaliera delle firme elettroniche e per aumentare la sicurezza delle transazioni effettuate utilizzando internet;
25. invita la Commissione a fornire chiari orientamenti agli Stati membri che non hanno ratificato e attuato la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa al fine di impegnare tutti gli Stati membri in uno sforzo di cooperazione per lottare contro la criminalità informatica e lo spam, aumentare la fiducia degli utenti e mettere al riparo il cyberspazio dell'Unione europea contro tutti i tipi di reati e illeciti; esorta tutti gli Stati membri a ratificare e ad attuare la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa;
26. invita tutti gli Stati membri a ratificare e ad attuare la Convenzione sulla prevenzione del terrorismo del Consiglio d'Europa che permetterebbe di sviluppare una base per la cooperazione internazionale nella lotta contro l'uso di internet a fini terroristici, sotto forma di attacchi su vasta scala contro e mediante i sistemi informatici che minacciano la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o il benessere economico;
27. raccomanda inoltre che la Commissione e gli Stati membri si adoperino per migliorare la sicurezza e la stabilità di internet mediante misure volte ad aumentare la diversità della rete e del sistema con l'applicazione del diritto della concorrenza, delle norme dell'UE e della politica degli appalti, nonché a:
i)
sostenere il lavoro dell'ICANN sulla sicurezza e la stabilità del sistema dei nomi di dominio,
ii)
sostenere il lavoro in seno ai forum internazionali come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa sul miglioramento dei quadri legislativi e del coordinamento nazionale;
28. fa presente che il successo delle reti sociali associato alle capacità tecniche di internet (memoria e trattamento dell'informazione) sta sollevando il problema della conservazione dei dati e della gestione dei dati archiviati; deplora, a tale proposito, che non esista per il momento un ’diritto all'oblio’ su internet;
29. sottolinea la necessità di raggiungere un equilibrio adeguato tra la tutela della privacy degli utenti e la registrazione di dati personali;
30. deplora che la crescente utilizzazione delle reti internet non sia ancora accompagnata da norme che consentano agli utenti di gestire i dati personali che essi affidano loro;
31. osserva che una gestione trasparente e responsabile di internet può svolgere un ruolo importante nel controllo del trattamento dei dati da parte dei motori di ricerca a livello mondiale;
32. invita la Commissione a presentare una proposta per estendere l'applicazione del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)(11) per includere le violazioni della protezione dei dati e della privacy, e invita il Consiglio ad autorizzare i negoziati al fine di concludere un accordo internazionale che consenta un ricorso efficace da parte degli individui dell'UE in caso di violazioni dei loro diritti ai sensi della legislazione UE per la protezione dei dati e della privacy;
33. sostiene la promozione del principio ’privacy by design’, secondo cui la protezione dei dati e della vita privata dovrebbe essere introdotta al più presto nel ciclo di vita dei nuovi progressi tecnologici, garantendo ai cittadini un ambiente sicuro e di semplice utilizzo (user-friendly);
34. rileva che la certificazione di sicurezza dei siti internet sta diventando necessaria per ispirare ai consumatori maggiore fiducia nell'accesso all'informazione e ai servizi online;
35. sottolinea che le istituzioni e gli organi UE e gli Stati membri dovrebbero coordinare la loro impostazione nei confronti della governance di internet nei vari organi internazionali ad essa preposti, quali l'ICANN e i suoi organi consultivi incluso il comitato di consulenza governativo (GAC);
36. sottolinea il ruolo dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) nella creazione di uno spazio unico europeo dell'informazione; nota che l'ENISA può svolgere un ruolo importante, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, il trattamento e la risposta ai problemi di sicurezza della rete e delle informazioni e si compiace della proposta della Commissione per modernizzare l'ENISA;
37. sottolinea la necessità di aumentare ulteriormente l'efficacia dell'ENISA:
–
nell'individuare le priorità di ricerca, a livello europeo, nelle aree della resilienza della rete e della sicurezza della rete e dell'informazione, e nell'offrire conoscenze sulle necessità del settore alle istituzioni di ricerca potenziali,
–
nell'attirare l'attenzione dei decisori politici verso le nuove tecnologie nelle aree relative alla sicurezza,
–
nello sviluppare forum per la condivisione delle informazioni e nel fornire sostegno agli Stati membri;
38. mette in evidenza che il sostegno dell'ENISA è incentrato sugli Stati membri con particolari necessità e raccomanda che l'ENISA continui a sviluppare forum per la condivisione di informazioni tra gli Stati membri e gli altri paesi;
39. ritiene che la Commissione possa svolgere un ruolo centrale per avviare e coordinare tutti gli aspetti relativi all'organizzazione interna UE per garantire un'impostazione UE coerente, anche per quanto riguarda l'IGF;
40. suggerisce alla Commissione di costruire la capacità necessaria ai fini di un'autentica rappresentanza della società civile europea in seno ai forum della governance internazionale di internet e alle organizzazioni o ai consorzi di normalizzazione di internet;
41. chiede alla Commissione di facilitare l'adozione di un'impostazione coerente ed esauriente dell'UE nei confronti dell'IGF e di altri importanti eventi connessi alla governance di internet presentando una bozza di documento sulla posizione UE al Parlamento europeo e al Consiglio perché sia discussa, molto in anticipo rispetto a ogni evento di questo tipo;
42. sostiene la continuazione e lo sviluppo del modello IGF a livello globale e regionale – inclusa EuroDIG – e a livello nazionale, preservando le sue principali caratteristiche di processo multilaterale non vincolante e restando forum aperti per il dialogo e lo scambio delle prassi ottimali tra governi, società civili e settore privato e diventando una nuova forma di democrazia partecipativa;
43. sottolinea l'importanza di coinvolgere i soggetti asiatici nei colloqui sulla governance di internet, tenendo conto della specificità del mercato asiatico;
44. sottolinea la necessità di coinvolgere anche i consumatori finali nel processo di creazione di un modello di governance, puntando sulla cooperazione tra le università e il mondo delle imprese a livello locale, regionale e nazionale;
45. raccomanda di migliorare l'IGF mediante:
i)
la partecipazione dei paesi in via di sviluppo e, concretamente, il finanziamento di tale partecipazione,
ii)
la visibilità nei mezzi di comunicazione,
iii)
un'organizzazione più efficiente delle riunioni, ad esempio riducendo il numero delle riunioni simultanee, creando una piattaforma stabile per facilitare la partecipazione globale e un maggiore multilinguismo,
iv)
un migliore coordinamento e una migliore cooperazione dei fori globali, regionali e nazionali per la governance di internet, e
v)
una cooperazione approfondita fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali utilizzando tutti i mezzi tecnologici disponibili come le videoconferenze nonché il Sistema interparlamentare UE di scambio di informazioni (IPEX);
46. sostiene il lavoro della Commissione e delle Presidenze spagnola e belga per quanto riguarda la riunione che si terrà a Vilnius alla fine del 2010, e chiede una maggiore partecipazione del Parlamento europeo;
47. sostiene in genere la posizione favorevole della Commissione sull'attuale modello di gestione ICANN basato sulla leadership del settore privato;
48. riconosce che l'ICANN ha garantito con successo la stabilità del sistema dei nomi di dominio;
49. appoggia il proseguimento del processo recentemente avviato dall'ICANN di assegnare i nomi di dominio in alfabeti diversi da quello latino;
50. chiede l'introduzione di un nuovo dominio di primo livello generico per associazioni culturali, centri di attività e divulgazione culturale, mezzi d'informazione e artisti, quale ad esempio ’.cultura’ o ’.arte’;
51. chiede che le imprese private che registrano e distribuiscono nomi di dominio, un servizio da cui ormai la società dipende in maniera significativa, siano maggiormente tenute a render conto del loro operato; ritiene che al riguardo occorra stabilire un insieme comune di criteri da seguire al fine di accrescere la trasparenza e far sì che le suddette imprese si assumano responsabilità crescenti;
52. invita il Registro europeo dei numeri di dominio di internet (EURid) a condurre un'esaustiva campagna mediatica e online volta a promuovere il dominio ’.eu’ in tutti gli Stati membri, per agevolare lo sviluppo di un ambiente europeo online fondato sui valori, le caratteristiche e le politiche dell'Unione europea;
53. sottolinea l'importanza di GAC nel processo decisionale ICANN e raccomanda di rafforzare l'efficacia di GAC anche attraverso l'istituzione di una segreteria dotata di adeguate capacità di sostegno, e ritiene importante che ogni Stato membro dell'UE prenda parte attiva ai lavori di questo comitato;
54. ritiene che i miglioramenti di ICANN dovrebbero essere fatti mediante:
i)
l'introduzione di un meccanismo di soluzione delle liti alternativo che consenta alle parti interessate un riesame efficace, neutro, tempestivo e sostenibile delle decisioni ICANN, riesaminando al contempo le prestazioni degli attuali meccanismi di soluzione delle liti (Comitato di riesame indipendente e mediatore dell'ICANN),
ii)
una struttura di finanziamento diversificato applicata gradualmente, per un massimale dei finanziamenti provenienti da qualsiasi ente o settore, per impedire un'indebita influenza sulle attività di ICANN, di qualsiasi ente o gruppo di enti,
iii)
una rappresentanza appropriata in ICANN di tutte le parti interessate,
iv)
la garanzia che il consiglio di amministrazione e i quadri di ICANN rappresentino una gamma di interessi di regioni,
v)
l'utilizzo di una parte ragionevole del suo fondo di riserva per incrementare la partecipazione della società civile ai forum (in particolare dai paesi in via di sviluppo);
55. sottolinea il parere della Commissione secondo la quale gli accordi IANA dovrebbero includere meccanismi di responsabilità multilaterale e afferma che in futuro nessun singolo governo dovrebbe esercitare un'influenza dominante su IANA la cui funzione dovrebbe invece essere soggetta a una progressiva internazionalizzazione che porti ad una supervisione multilaterale;
56. ritiene che l'affermazione di impegni del 2009 possa rappresentare una base positiva per ulteriori sviluppi di ICANN, pur sottolineando che:
i)
l'UE, principalmente mediante la Commissione, dovrebbe svolgere un ruolo attivo per l'esecuzione, anche mediante comitati di riesame e garantendo che i membri di questi comitati siano indipendenti, non presentino conflitti di interesse e rappresentino varie regioni,
ii)
le raccomandazioni, dopo le osservazioni pubbliche, dovrebbero essere attuate da ICANN che dovrebbe giustificare eventuali omissioni a questo riguardo;
57. chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni annue su manifestazioni relative alla governance di internet svoltesi nell'anno precedente, e che la prima di queste relazioni sia trasmessa entro marzo 2011;
58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Politica comunitaria a favore dell'innovazione in un mondo che cambia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla politica comunitaria a favore dell'innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia (2009/2227(INI))
– vista la comunicazione della Commissione intitolata ’Rivedere la politica comunitaria a favore dell'innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia’ (COM(2009)0442),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata ’Preparare il nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE’ (COM(2009)0512),
– viste la comunicazione della Commissione intitolata ’Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese’ (COM(2009)0158) e la pertinente risoluzione del 20 maggio 2010(1) sul dialogo università-imprese,
– viste le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2009 intitolate ’Verso un'Europa competitiva, innovativa ed ecoefficiente - Contributo del Consiglio ’Competitività’ al programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010’,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata ’Nuovi orizzonti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - una strategia di ricerca sulle tecnologie emergenti e future in Europa’ (COM(2009)0184),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sullo ’Small business act’(2),
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sull'esame intermedio della politica industriale: Un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione(3),
– visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia(4),
– viste le conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione attraverso l'istruzione e la formazione(5),
– vista la sua risoluzione del 24 maggio 2007 su ’Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa’(6),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune(7),
– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007–2013)(8),
– vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007–2013)(9),
– vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario (COM(2000)0412),
– vista la ’disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione’(10),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata ’Per un utilizzo più efficace degli incentivi fiscali a favore della R&S’ (COM(2006)0728),
– visto il documento dei servizi della Commissione intitolato ’Valutazione delle politiche di innovazione della Comunità nel periodo 2005–2009’ (SEC(2009)1194),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata ’Una strategia per la R&S e l'innovazione in materia di TIC in Europa: passare alla velocità superiore’ (COM(2009)0116),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7–0143/2010),
A. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione ’Rivedere la politica comunitaria a favore dell'innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia’, ha annunciato una strategia riveduta per l'innovazione sotto forma di piano d'azione,
B. considerando che questa futura strategia per l'innovazione dev'essere strettamente connessa con la strategia dell'UE per il 2020,
C. considerando che la Commissione, nella sua Comunicazione ’Nuovi orizzonti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: una strategia di ricerca sulle tecnologie emergenti e future europee’, ha annunciato una nuova strategia per la ricerca sulle tecnologie emergenti e future (TEF) con l'avvio di iniziative faro,
D. considerando che, nel mettere a punto una politica europea in materia di innovazione, è necessario tenere conto di tutti e tre i lati del triangolo della conoscenza, vale dire la ricerca, l'innovazione e l'istruzione,
E. considerando che la capacità d'innovazione delle imprese dipende in parte notevole dall'accesso a risorse finanziarie sufficienti e che la contrazione del credito conseguente all'attuale crisi economica minaccia di ridurre drasticamente la forza d'innovazione delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie (PMI),
F. considerando che l'innovazione costituisce l'elemento centrale per operare con successo rispetto alle attuali grandi sfide che l'UE affronta nel campo sociale e dell'ambiente e per raggiungere i suoi obiettivi politici strategici in settori come le imprese, la competitività, il cambiamento climatico, l'occupazione, il mutamento demografico e una società inclusiva,
G. considerando che l'Unione europea non raggiungerà i suoi obiettivi energetici e climatici entro il 2020, e in particolare il suo obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20%, aumentare l'efficienza energetica del 20% e raggiungere una quota di almeno il 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili, senza accelerare lo sviluppo e l'applicazione diffusa di tecnologie energetiche pulite, sostenibili ed efficienti; e che la futura strategia nel settore dell'innovazione dovrebbe integrare pienamente tale dimensione,
H. considerando che la ricerca sulle tecnologie emergenti e future (come le tecnologie quantistiche, le tecnologie TIC ispirate alla biologia e le nanotecnologie) feconda l'innovazione con il suo un impatto sulla competitività a lungo termine e crea campi del tutto nuovi per l'attività economica, favorisce le nuove industrie e le PMI di alta tecnologia,
I. considerando che la promozione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili non solo sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE, ma possono anche apportare enormi benefici futuri all'UE in termini di posti di lavoro e di crescita economica,
J. considerando che una ripartizione disuguale di risorse limitate può intralciare l'innovazione; che la politica europea nell'ambio delle materie prime deve affrontare le sfide fondamentali per quanto riguarda la garanzia di un accesso equo,
K. considerando che, in tempi di crescente penuria di risorse, la promozione di tecnologie sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico fa aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE,
L. considerando che il problema del mutamento demografico rappresenta una delle maggiori sfide per il futuro, che richiede anche nuove soluzioni tecnologiche,
M. considerando che, nei settori industriali in cui ancor oggi detiene una buona posizione competitiva, l'UE deve riunire e ’rafforzare’ le proprie forze, mantenendo condizioni di parità a livello globale,
Un approccio ad ampio spettro all'innovazione
1. ritiene che sia possibile stabilire legami più stretti tra ricerca e innovazione in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio integrato alla scienza e all'innovazione;
2. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la futura politica dell'UE in materia d'innovazione deve essere a largo spettro, abbracciando sostanzialmente tutte le forme d'innovazione, non solo tecnologiche (innovazioni di prodotto e di processo), ma anche amministrative, organizzative, sociali e occupazionali, compresi nuovi modelli imprenditoriali innovativi e l'innovazione nei servizi, tenendo conto al contempo degli altri due lati del triangolo della conoscenza (ricerca e istruzione);
3. sottolinea che l'innovazione significa prima di tutto e soprattutto novità che affrontano le esigenze del mercato e dei consumatori; chiede pertanto, alla Commissione, di garantire un migliore riconoscimento del primato delle richieste dei consumatori, come forza trainante per l'innovazione; osserva che, per contrastare l'emergere di nuove disparità sociali, le innovazioni non dovranno essere valutate unicamente in termini di benefici ambientali ed economici, ma anche in funzione del loro valore sociale aggiunto;
4. sottolinea che rafforzare gli imprenditori che agiscono da traino dell'innovazione in Europa è un prerequisito necessario per l'efficace funzionamento di un mercato interno competitivo basato sull´eliminazione delle barriere commerciali e su un elevato livello di tutela dei consumatori e di coesione sociale;
5. invita la Commissione a fissare ambiziosi parametri di riferimento in materia di innovazione, incentrati sulle grandi sfide della società, e a ridurre l'attuale frammentazione delle varie iniziative europee;
6. sostiene fortemente la constatazione della Commissione che le tecnologie abilitanti fondamentali rappresentano un presupposto irrinunciabile per il rafforzamento duraturo della competitività globale dell'UE; si associa alla Commissione e invita gli Stati membri a convenire sull'importanza di utilizzare le tecnologie abilitanti fondamentali nell'Unione; sottolinea, a tale proposito, che i) le tecnologie abilitanti fondamentali, come la micro e nanoelettronica, la fotonica, la bio e nanotecnologia, ii) i nuovi materiali e iii) le tecnologie nuove e future, possono offrire un considerevole potenziale d'innovazione e contribuire alla transizione verso un sistema economico basato sulla conoscenza e con basse emissioni di carbonio;
7. sottolinea che l'innovazione deve essere incentrata sull'individuo e si compiace delle iniziative volte a intensificare il dialogo tra università e mondo imprenditoriale, che contribuisce sostanzialmente alla promozione della ricerca e dell'innovazione e all'utilizzo più efficace delle conoscenze impartite dal settore privato nel quadro delle università, nonché ad arricchire il materiale dei corsi accademici, in linea con gli attuali requisiti della società e del mondo imprenditoriale;
8. sostiene la necessità di individuare le tecnologie abilitanti fondamentali e le tecnologie future ed emergenti, in cooperazione con gli attori economici locali, regionali e nazionali, comprese le PMI, e di tenere conto altresì degli obiettivi economici regionali; invita l'UE ad assicurare che sarà tenuto conto del contributo del proposto gruppo di esperti ad alto livello all'identificazione, all'adozione e all'attuazione di misure concrete a breve, medio e lungo termine a sostegno di tali tecnologie;
9. plaude a queste misure di politica dell'innovazione, in quanto complementari alle strategie industriali nazionali a livello dell'UE e in una dimensione intersettoriale, e invita vivamente la Commissione a portare avanti questa impostazione;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare lo sviluppo delle reti digitali di nuova generazione e delle reti intelligenti con le attività d'innovazione, al fine di coglierne appieno i benefici; sottolinea a tale proposito che occorrono congrui finanziamenti, anche a titolo dei Fondi strutturali;
11. sottolinea che gli investimenti nelle reti on line ad alta velocità e una maggiore penetrazione della banda larga sono condizioni essenziali per una maggiore e più efficace diffusione di risultati innovativi, e, di conseguenza, per la riduzione del divario in materia di innovazione tra le regioni dell'UE;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le politiche di convergenza in materia d'innovazione al fine di ridurre le differenze tra gli Stati membri;
13. è favorevole al fatto che la Commissione stia attualmente elaborando una ’Legge europea a favore dell'innovazione’ onde portare avanti una strategia più coerente in materia;
14. sottolinea l'importanza dell'innovazione ecologica e dell'imprenditorialità verde, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel collegare la politica d'innovazione con settori di importanza fondamentale per l'UE, con conseguenti notevoli vantaggi comparativi per l'economia europea;
15. sottolinea l'importante ruolo svolto dall'eco-innovazione, in particolare per quanto riguarda il potenziamento dell'efficienza delle risorse;
16. sottolinea l'importanza del ruolo che svolgono i cluster dell'innovazione per la futura politica dell'UE in materia d'innovazione e le opportunità offerte in particolare dai cluster di conoscenza; accoglie con favore la creazione di speciali cinture di innovazione e imprenditorialità intorno a università, istituti di ricerca e parchi scientifici e tecnologici; chiede che sia vagliata la possibilità di creare un quadro uniforme semplificato per il finanziamento e il funzionamento delle nuove cinture di innovazione;
17. sottolinea che i cluster esistenti devono essere ulteriormente sviluppati attraverso azioni concertate dell'UE, degli Stati membri e delle regioni, in modo che possano mantenere e accrescere questo loro ruolo, che è talvolta di eccellenza a livello mondiale;
18. sottolinea a tale riguardo che la base di ogni attività concernente i cluster deve tenere conto delle esigenze delle imprese, anche delle PMI, dal momento che l'innovazione svolge un ruolo fondamentale nella promozione delle imprese;
19. invita gli attori competenti a livello di Stati membri e di Unione a migliorare le condizioni generali per la cooperazione transfrontaliera tra cluster;
20. sottolinea che le PMI svolgono un ruolo centrale come partner nelle catene del valore nonché come fornitrici autonome di prodotti innovativi;
Aumentare e concentrare gli stanziamenti dell'UE per l'innovazione
21. chiede un approccio europeo rafforzato nei confronti del finanziamento dell'innovazione e per prevenire l'attuale fenomeno della frammentazione e mancanza di lungimiranza; ritiene che un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'innovazione sia la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti e che pertanto il bilancio dell'UE per l'innovazione andrebbe nettamente aumentato; chiede che ciò si rifletta nella prossima revisione dell'attuale quadro finanziario e nel processo di pianificazione in relazione alle prospettive finanziarie 2014–2020; osserva a tal riguardo che è opportuno rivedere le norme di idoneità per il finanziamento della R&S per quanto riguarda la R&S allo stadio preindustriale e sperimentale; invita gli Stati membri ad aumentare il loro finanziamento della R&S, per raggiungere l'obiettivo fissato a Barcellona nel 2002, di destinare il 3% del PIL all'R&S entro il 2010, sottolinea l'importanza del finanziamento della ricerca e dell'innovazione in tempi di crisi economica, poiché queste potenziano la creazione di posti di lavoro nel lungo periodo; sottolinea la necessità di destinare all'innovazione una quantità maggiore di programmi di R&S;
22. è del parere che la spesa dell'UE per la ricerca e lo sviluppo debba concentrarsi su obiettivi quali la fornitura di incentivi per l'applicazione commerciale dei risultati della ricerca, ma anche di informazioni più esaustive in merito alle fonti e alle possibilità di finanziamento; sottolinea l'importanza di mantenere la trasparenza e la parità di opportunità nell'accesso ai finanziamenti, sulla base di inviti a presentare proposte nel settore della ricerca; invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere ai Fondi strutturali per incentivare l'innovazione su ampia scala; sottolinea la necessità di elaborare schemi di finanziamento dell'innovazione sociale che pongano maggiormente l'accento sulle ricadute sociali;
23. sottolinea che, parallelamente all'aumento degli stanziamenti, è importante pervenire a una massa critica; raccomanda, a tal fine, di ricorrere agli appalti pubblici ed evidenzia in particolare che gli stanziamenti devono concentrarsi là dove l'effetto leva è maggiore, come le tecnologie abilitanti fondamentali e le iniziative faro per le tecnologie future ed emergenti, onde creare valore aggiunto per l'Europa; rileva a tal riguardo la necessità di utilizzare al massimo gli effetti di sinergia fra i programmi quadro per la ricerca e l'innovazione e i Fondi strutturali; sottolinea a tal riguardo che i diversi organi che gestiscono il settimo programma quadro, il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e i Fondi strutturali dovrebbero essere consapevoli delle possibilità offerte da ciascuno dei suddetti strumenti; lamenta la scarsa conoscenza delle attuali opportunità di sinergie nei finanziamenti; esorta le regioni e gli Stati membri a incrementare gli sforzi atti a migliorare la comunicazione a tal riguardo;
24. accoglie con favore l'istituzione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) che è stato fondato per stimolare e fornire un'innovazione d'avanguardia, integrando l'istruzione superiore, la ricerca e le imprese nel perseguimento di un obiettivo comune; sottolinea il fondamentale contributo che l'IET può apportare fornendo incentivi ai programmi di innovazione e il ruolo importante che può svolgere in tal senso; esorta la Commissione a stilare il bilancio dell'IET in modo tale da garantire che i finanziamenti stanziati, congiuntamente ai fondi provenienti da altre fonti, possano raggiungere la massa critica necessaria per affrontare le sfide essenziali che le società dell'UE devono affrontare e per svolgere studi esaustivi in merito;
25. sottolinea la necessità di orientamenti che garantiscano uno stanziamento competitivo dei finanziamenti, un loro rapido utilizzo e l'introduzione di un sistema di premiazione per i progetti con un impatto economico immediato di rilievo;
26. sottolinea che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie Internet e delle applicazioni TIC a basse emissioni di carbonio; propone che, nelle prossime prospettive finanziarie, venga raddoppiato il bilancio dell'UE per la ricerca nel settore delle TIC;
Migliorare la struttura di governance dei programmi
27. sottolinea il fatto che la politica di innovazione dovrebbe essere coordinata con le altre politiche comunitarie e nazionali (tra cui la politica industriale, ambientale e di tutela dei consumatori), tenendo presente che le strategie individuate devono essere sufficientemente flessibili per essere adattate alle diverse situazioni nazionali e regionali;
28. si rammarica che gli sforzi per semplificare gli strumenti UE di ricerca e innovazione non abbiano avuto successo, e che le procedure siano ancora troppo lunghe e complesse, il che ostacola in particolare la partecipazione delle PMI a tali programmi;
29. ritiene che, ai fini della facilità d'uso e della trasparenza, vadano evitate sovrapposizioni e duplicazioni dei programmi di sostegno dovute a insufficiente coordinamento fra i diversi livelli d'azione; esorta la Commissione a valutare la possibilità in futuro di raggruppare gli strumenti di aiuto dell'UE per le PMI sotto la responsabilità di una sola Direzione generale, quale ad esempio la DG imprese; ritiene che detto provvedimento ne faciliterebbe la progettazione e offrirebbe ai potenziali beneficiari uno sportello unico;
30. esorta la Commissione a garantire che il quadro normativo dell'UE sostenga l'innovazione, piuttosto che porre ostacoli al cambiamento, e che vi sia una collaborazione efficace fra i servizi interni pertinenti e le Direzioni generali interessate con l'aiuto di una struttura come la task force prevista, affinché siano esaminate con coerenza ed esaustività le questioni relative all'innovazione; ribadisce che ciò deve portare a strumenti UE meno frammentari nel campo della politica per l'innovazione.
31. esorta analogamente gli Stati membri a coordinare con efficacia le iniziative adottate dalle autorità nazionali competenti;
32. osserva che gli sforzi comuni degli attori dell'UE dovrebbero essere rivolti a colmare la lacuna tra ricerca e innovazione nonché fra maturità commerciale e commercializzazione dei prodotti; sottolinea che i programmi quadro dovrebbero disporre di interfacce tra loro e di una connettività trasversale tra le iniziative relative alla ricerca e all'innovazione;
33. invita la Commissione a sviluppare nuovi indicatori di innovazione più adatti per economie di servizi sempre più basati sulle conoscenze e ad adeguare gli indicatori esistenti affinché il quadro di valutazione europeo dell'innovazione non illustri semplicemente un'analisi comparativa della capacità d'innovazione degli Stati membri, ma possa anche identificare in modo migliore i punti di forza e le carenze delle misure per l'innovazione dell'UE e degli Stati membri;
34. sottolinea l'importanza di disporre di informazioni più esaustive sui diversi canali e fonti di finanziamento così come di dati affidabili sulle forme di finanziamento alternative, quali gli accordi di licenza, per incentivare le imprese a investire;
Incoraggiare i finanziamenti privati
35. sottolinea che accanto ai finanziamenti pubblici occorre stimolare maggiormente quelli privati;
36. sottolinea l'importanza di una migliore armonizzazione dell'accesso ai fondi dell'UE per tutti i partecipanti, al fine di sostenere l'integrazione delle PMI nelle strutture e attività di governance nel quadro delle iniziative tecnologiche congiunte;
37. invita la Commissione a presentare, con il piano d'azione per l'innovazione, strumenti concreti per migliorare l'accesso delle imprese innovative ai finanziamenti; sottolinea in questo contesto la necessità di tener conto delle diverse esigenze finanziarie e dell'intensità di innovazione delle imprese durante fasi diverse quali quelle di avvio e di crescita;
38. sottolinea la necessità di creare i presupposti per una migliore disponibilità di capitali di rischio, tenendo in considerazione le esigenze delle PMI, nonché di ampliare il ricorso al meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) della BEI; esorta la Commissione a valutare quali misure possono essere attuate per raggiungere un accordo sulla ripartizione dei rischi che sia accettabile per tutte le parti interessate, stimolando in tal modo gli investimenti privati nel settore dell'innovazione;
39. invita i competenti attori a livello di Stati membri e di Unione a sviluppare gli strumenti di finanziamento delle piccole e medie imprese già sperimentati, quali microcrediti, capitale di rischio per i giovani che intendono investire in imprese innovative, business angels per la sponsorizzazione di progetti commerciali, ad esempio dei giovani ricercatori, prestiti, e garanzie e a creare incentivi fiscali per gli investimenti, dal momento che ciò ridurrebbe il rischio di una dislocazione delle imprese a seguito di una disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici sfavorevole agli investimenti e li stimolerebbe a utilizzare risorse umane per la ricerca e l'innovazione, garantendo così lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
40. evidenzia l'importanza di prevedere uno stanziamento minimo di fondi per le PMI negli inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito delle iniziative di ricerca e innovazione, sulla scia dello stesso impegno adottato per il settimo programma quadro, ossia assegnare il 15% delle risorse al programma di cooperazione;
Rafforzare il contesto in cui operano le imprese, in particolare le PMI
41. invita la Commissione ad adeguare le norme comunitarie vigenti in maniera di aiuti di Stato, in accordo con i principi del mercato interno, in maniera tale che possano essere sostenuti gli investimenti in nuove tecnologie di cui vi è urgente necessità, al fine di garantire la competitività dell'UE a lungo termine e condizioni di parità globali; esorta in particolare il Consiglio e la Commissione a tenere conto, al momento di riesaminare le norme UE in materia di aiuti di Stato, dell'iniziativa sulle tecnologie abilitanti fondamentali, permettendo in tal modo agli Stati membri di creare sistemi nazionali di incentivazione per promuovere suddette tecnologie;
42. mette in luce l'importanza delle iniziative tecnologiche congiunte che soddisfano determinati criteri in termini di dimensioni e di strutture di governance, e di eseguire periodicamente una valutazione d'impatto delle iniziative approvate in merito al loro contributo alla competitività dell'industria europea;
43. si rallegra a tale riguardo del fatto che la ’disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione’ sarà oggetto di un riesame nel 2010;
44. è del parere che con una più efficace promozione dell'innovazione debba sempre andare di pari passo anche un alleggerimento burocratico per i soggetti che richiedono il sostegno; invita la Commissione a eliminare le pastoie burocratiche ristrutturando le procedure del Programma quadro e creando un comitato degli utenti;
45. invita gli attori dell'UE a migliorare, specialmente con riferimento alle PMI, il contesto generale richiesto dalla protezione della proprietà intellettuale, soprattutto nell'ambito dei brevetti, dato che il loro costo e la loro qualità sono un elemento essenziale per l'innovazione;
46. deplora, a tale riguardo, la mancanza di un vero mercato interno per le innovazioni nella UE, e invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i loro sforzi in questo settore, in particolare quando si richiede un tempestivo accordo su un brevetto comunitario e su un unico sistema giurisdizionale per i brevetti, e sottolinea l'importanza della normalizzazione per lo sviluppo di prodotti innovativi;
47. raccomanda la promozione di politiche moderne in materia di proprietà intellettuale per sostenere l'innovazione, quali le comunità di brevetti (pooling), le piattaforme comuni di brevetti e le licenze di pieno diritto;
48. sottolinea a tale riguardo l'importanza per l'economia europea di sviluppare un brevetto comunitario favorevole alle PMI, in conformità delle politiche in materia di innovazione dell'Unione;
49. osserva che l'utilizzo dei brevetti come garanzie per i finanziamenti bancari è aumentato, ma che le banche spesso non sono in grado di valutare correttamente il valore dei brevetti quando effettuano prestiti, a causa delle loro insufficienti conoscenze tecniche; invita pertanto la Commissione a esaminare la possibilità che l'UE sostenga l'elaborazione di standard di valutazione;
50. sottolinea l'importanza di programmi per incoraggiare le PMI a utilizzare i progressi tecnologici e il personale di ricerca;
51. sottolinea che i tre lati del triangolo della conoscenza, ossia istruzione, ricerca e innovazione, non devono essere separati; chiede a tal fine che non siano tagliati gli investimenti nella formazione e nella formazione specializzata del personale qualificato, trattandosi di un investimento di cruciale importanza visto l'impatto che la capacità di innovazione esercita sulla competitività dell'UE; sottolinea la necessità di rendere il più attrattivo possibile, anche sotto il profilo della mobilità, l'ambiente in cui operano ricercatori e personale specializzato ad essi subordinato nell'UE, affinché l'UE possa far fronte alla concorrenza globale; sottolinea il fatto che suddetto obiettivo è inscindibile dal miglioramento delle condizioni di lavoro per le ricercatrici;
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52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Progressi compiuti nella realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio: revisione di metà percorso in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010
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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010 (2010/2037(INI))
– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell’8 settembre 2000,
– vista la riunione del Consiglio europeo del 17 e del 18 giugno 2010 incentrata sugli OSM,
– visti gli impegni relativi all'entità degli aiuti, agli aiuti per l'Africa subsahariana e alla qualità degli aiuti assunti dal G8 durante il vertice di Gleneagles del 2005 e tutte le successive riunioni del G8 e del G20,
– visto il vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 24 e 25 settembre 2009 e il vertice del G20 tenutosi a Londra il 2 aprile 2009,
– visto il vertice del G8 tenutosi a L'Aquila dall’8 al 10 luglio 2009,
– visto il ’consenso europeo in materia di sviluppo’(1) e il codice di condotta dell'Unione europea in materia di complementarietà e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo(2),
– visto il Consenso di Monterrey, approvato alla Conferenza internazionale su ’Finanza per lo sviluppo’ svoltasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002,
– vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e il piano d'azione di Accra,
– visti l'appello di Addis per un'azione urgente in materia di salute materna nonché l'appello ad agire di Berlino e le Opzioni strategiche per le ONG, questi ultimi due documenti elaborati per sottolineare il 15° anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD/15),
– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale ’l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo’,
– vista la comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(3),
– visto il regolamento (CE) N. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (lo ’strumento di cooperazione allo sviluppo’(4) (DCI)),
– visto l'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona) che ribadisce che l'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi,
– vista l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso e il patto globale per l'occupazione dell'OIL approvato per consenso globale il 19 giugno 2009 alla Conferenza internazionale del lavoro,
– vista la relazione del luglio 2009 del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della Dichiarazione del Millennio,
– vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) dal titolo ’Beyond the Midpoint – Achieving the Millennium Development Goals’, pubblicata nel gennaio 2010,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata ’Un piano d'azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio’(5),
– viste le conclusioni del Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori sul programma europeo di azione per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi attraverso azioni esterne (2007–2011),
– vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2008 sulle attività di prestito esterne della Banca europea per gli investimenti (BEI)(6),
– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sull'efficacia degli aiuti e sulla corruzione nei paesi in via di sviluppo(7),
– vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio – bilancio intermedio(8),
– viste le sue risoluzioni del 4 settembre 2008 sulla mortalità materna(9), del 24 marzo 2009 sui contratti relativi agli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM)(10) e del 25 marzo 2010 sulle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale per i paesi in via di sviluppo e la cooperazione allo sviluppo(11),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7–0165/2010),
A. considerando che la riduzione e l'eliminazione della povertà rappresentano non solo il principale obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea in base al trattato di Lisbona, ma sono anche un obbligo morale e una necessità in vista degli interessi a lungo termine dell'Unione europea,
B. considerando che sia l'Unione europea, quale principale donatore a livello mondiale, che i suoi Stati membri devono ricoprire un ruolo guida nella riunione sugli OSM di settembre e assumere una posizione ambiziosa e unitaria che funga da forza trainante verso il raggiungimento degli OSM,
C. considerando che l'UE attualmente ha un ammanco di circa 20 miliardi di euro rispetto ai suoi impegni di spesa per gli OSM,
D. considerando che alcuni Stati membri dell'UE stanno riducendo il proprio bilancio per gli aiuti,
E. considerando che il valore delle transazioni finanziarie mondiali è arrivato a 70 volte l'RNL mondiale,
F. considerando che gli aiuti non programmati possono essere dannosi per i paesi destinatari e considerando che un miglioramento della qualità degli aiuti potrebbe rendere disponibili altri 3 miliardi di euro l'anno da destinare ai bilanci per lo sviluppo dell'UE e dei suoi Stati membri(12),
G. considerando che l’82% dei nuovi prestiti dell'FMI è andato a paesi dell'area europea, mentre i paesi meno sviluppati (PMS) potrebbero trarre beneficio da una maggiore quantità di nuovi prestiti da parte del FMI,
H. considerando che, sebbene il G20 sia più rappresentativo del G8, l'ONU resta il forum più inclusivo per affrontare le questioni di governance globale,
I. considerando che le incoerenze nelle politiche UE non devono compromettere l'impatto dei finanziamenti allo sviluppo,
J. considerando che le rimesse contribuiscono alle economie dei paesi in via di sviluppo almeno in misura di 300 miliardi di dollari l'anno(13),
K. considerando che, nonostante i progressi incoraggianti in alcuni OSM, tutti e otto gli OSM sono ancora lontani e soltanto una forte volontà politica può permettere di raggiungere gli OSM entro i cinque anni dalla scadenza del 2015,
L. considerando che alcuni PMS stanno muovendosi in una direzione che non porterà al raggiungimento di alcun OSM,
M. considerando che le recenti crisi dei prodotti alimentari e dei carburanti, insieme alla flessione dell'economia e al cambiamento climatico hanno ritardato gran parte dei progressi fatti nell'ultimo decennio per ridurre la povertà,
N. considerando che la proprietà della terra incentiva i singoli, le famiglie e le comunità ad assumere il controllo del proprio sviluppo e a garantire la sicurezza alimentare a livello locale,
O. considerando che i costi relativi all'attenuazione del cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo potrebbero ammontare a circa 100 miliardi di dollari l'anno entro il 2020(14) e che la contrazione economica costerà almeno altrettanto(15),
P. considerando che la situazione per i paesi in via di sviluppo ’a medio reddito’ non deve essere trascurata durante la revisione degli OSM dato che tali paesi continuano a richiedere assistenza nel loro cammino verso il raggiungimento del loro pieno potenziale di sviluppo,
Q. considerando che i paesi industrializzati sono i principali responsabili del cambiamento climatico e della crisi economico-finanziaria,
R. considerando che il numero dei lavoratori indigenti e di coloro che hanno un lavoro vulnerabile è in aumento,
S. considerando che la mancanza di pace e sicurezza, democrazia e stabilità politica spesso impedisce ai paesi poveri di raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo,
T. considerando che la corruzione distrugge la produttività, crea instabilità e scoraggia gli investimenti esteri,
U. considerando che i flussi di capitali illeciti provenienti dai paesi in via di sviluppo sono stimati in 641–941 miliardi di dollari USA, e che questi flussi in uscita minano la capacità dei paesi in via di sviluppo di generare risorse proprie e di destinare maggiori fondi alla riduzione della povertà(16),
V. considerando che, sebbene siano stati compiuti importanti progressi per alcuni degli OSM che riguardano la salute, tre degli OSM salute, e in particolare la mortalità materna, sono quelli più lontani dal raggiungimento,
W. considerando che il 13% di tutte le morti materne nei paesi in via di sviluppo è dovuto ad aborti non sicuri, e che questo dato è notevolmente più elevato in Africa(17),
X. considerando che i finanziamenti per la pianificazione familiare basata sulla donna sono diminuiti significativamente nell'ultimo decennio,
Y. considerando che, anche se si raggiungeranno tutti gli OSM, vi saranno comunque ancora sfide legate alla povertà e alla sofferenza nei paesi poveri,
Z. considerando che il mancato rispetto degli impegni assunti per raggiungere gli OSM comporterà sofferenze continue per milioni di persone povere e comprometterà seriamente la fiducia tra il nord e il sud,
I.Finanziamenti
1. auspica che il Consiglio europeo di giugno 2010 convenga su una posizione UE ambiziosa e unitaria in vista della riunione delle Nazioni Unite sugli OSM di settembre e che porti a nuovi impegni aggiuntivi, trasparenti, misurabili e orientati ai risultati;
2. invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi da essi assunti nell'ambito del Consenso europeo in materia di sviluppo;
3. rileva che il conseguimento degli OSM deve rimanere un obiettivo chiave per l'Unione europea; sottolinea che la riduzione della povertà attraverso il raggiungimento degli OSM deve essere riconosciuta in modo inequivocabile come la chiave di volta della politica di sviluppo dell'Unione europea e che questo deve riflettersi chiaramente in tutte le politiche pertinenti, inclusa la politica commerciale e le proposte legislative; ritiene che gli OSM non dovrebbero essere visti come una questione tecnica che si possa risolvere semplicemente fornendo più soldi o maggiori opportunità commerciali senza individuare e affrontare le cause profonde della povertà;
4. sottolinea che le cifre indicate nella recente relazione ONU denominata ’Ripensare la povertà’, non sono soltanto allarmanti ma una chiara indicazione che il rischio che non siano rispettati gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio è reale;
5. invita tutti gli Stati membri a mantenere la promessa dello 0,7% in aiuti al più tardi entro il 2015;
6. esorta l'Unione europea e gli Stati membri a mettere in atto misure rafforzate di responsabilità per quanto concerne l'impegno da essi assunto di destinare agli aiuti lo 0,7% del RNL entro il 2015, tra l'altro avviando un processo di ’revisione tra pari degli APS’ che esaminerebbe, nell'ambito del Consiglio Affari esteri, i progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,7% entro il 2015, e riferirebbe in proposito al Consiglio europeo e al Parlamento europeo;
7. invita tutti gli Stati membri ad introdurre misure per gli aiuti allo sviluppo e a definire calendari pluriennali per rispettare i traguardi degli OSM; invita la Commissione a garantire che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) sia completamente trasparente, e le chiede pertanto di pubblicare gli importi spesi dagli Stati membri per l'APS;
8. invita l'UE e l'OCSE a non estendere la definizione di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) o a non considerare la cancellazione del debito o altri flussi finanziari non facenti parte degli APS quale spesa per gli aiuti;
9. invita tutti gli Stati membri a diventare più severi in materia di paradisi fiscali, evasione fiscale e flussi finanziari illeciti nell'ambito del quadro del G20 e dell'ONU, e a promuovere maggiore trasparenza, inclusa la divulgazione automatica dei profitti realizzati e delle imposte pagate e un sistema di rendicontazione paese per paese, al fine di consentire ai paesi in via di sviluppo di conservare le proprie risorse per lo sviluppo dei propri paesi;
10. invita la BEI a rivedere la sua politica relativa ai centri finanziari offshore, sulla base di criteri più rigorosi dell'elenco dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici) per la definizione delle giurisdizioni vietate e controllate, nonché a garantirne l'attuazione e a fornire relazioni annuali sui progressi compiuti;
11. invita tutti gli Stati membri e la comunità internazionale ad attivarsi per rendere le rimesse meno costose;
12. invita tutti gli Stati membri a sostenere le iniziative delle Nazioni Unite e ad adottare misure volte ad aumentare la responsabilità del mutuante e del mutuatario nel contesto delle transazioni relative al debito sovrano;
13. invita tutti gli Stati membri e la comunità internazionale a rinnovare gli sforzi per alleviare l'onere del debito dei paesi meno sviluppati che abbiano dato prova di responsabilità, trasparenza e buon governo;
14. invita l'UE a fornire finanziamenti significativi per aiutare le nazioni povere a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e la crisi economica; insiste sulla natura puramente accessoria di tali fondi rispetto agli impegni di aiuto esistenti;
15. invita tutti gli Stati membri a impegnarsi per destinare molte più risorse alla cooperazione allo sviluppo e all'aiuto di emergenza nell'ambito delle prossime prospettive finanziarie e del Fondo europeo di sviluppo;
16. invita la Commissione europea a utilizzare gli strumenti esistenti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, inclusi i piani d'azione PEV, il partenariato orientale, GSP e GSP+, per meglio definire e attuare misure pratiche volte a favorire la realizzazione degli OSM;
17. invita tutti gli Stati membri ad aumentare in modo significativo la quantità di aiuti forniti mediante sostegno al bilancio, in particolare attraverso i contratti OSM, ma insiste sul rispetto della democrazia, dei diritti umani, della governance e di altri criteri essenziali nonché sulla necessità di avere verifiche e controlli migliori e più numerosi;
18. invita gli Stati membri a garantire che l'UE continui a lavorare attraverso l'ampia gamma di strumenti finanziari esistenti a livello globale e nazionale oltre al sostegno di bilancio, incluso il fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e attraverso altre organizzazioni e meccanismi rilevanti, in particolare le organizzazioni della società civile e le comunità;
19. invita tutti gli Stati membri a continuare a migliorare il coordinamento dei donatori rendendo disponibili tutti i loro aiuti, in conformità delle dichiarazioni di Parigi e di Accra, riducendo così l'iperframmentazione dei bilanci in materia di assistenza, elemento irrinunciabile per la coerenza e lo svincolo degli aiuti; riconosce inoltre che Stati membri diversi possono offrire conoscenze specifiche in aree geografiche e settori di sviluppo diversi;
II.Coerenza delle politiche per lo sviluppo
20. invita la Commissione europea e gli Stati membri ad assicurare che la responsabilità primaria per la programmazione dei fondi per lo sviluppo e per la definizione delle priorità rimanga tra le responsabilità del commissario responsabile per lo sviluppo nella nuova organizzazione istituzionale dell'UE;
21. invita l'UE a intraprendere azioni concrete contro la povertà, adottando una politica coerente che comprenda le politiche in materia di commercio, cooperazione allo sviluppo e la politica agricola comune e della pesca, al fine di evitare ripercussioni negative dirette o indirette sulle economie dei paesi in via di sviluppo;
22. invita l'UE a difendere il principio della sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo e ad insistere, nel quadro dei negoziati in corso all'OMC, sul rispetto di tale principio da parte di tutti gli attori;
23. ritiene che il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio richieda misure volte a favorire l'accesso alla terra, all'acqua e alle risorse della biodiversità come pure misure per promuovere una politica di sostegno locale all'agricoltura sostenibile nelle piccole aziende agricole;
24. invita l'UE a controllare gli accordi sulla pesca nella prospettiva dello sviluppo affinché tengano pienamente conto dell'impatto socioeconomico sulle comunità locali, ricorrendo in particolare a un sostegno settoriale europeo a lungo termine e a un meccanismo grazie al quale gli armatori coprono una discreta porzione dei costi di accesso per la flotta europea;
25. invita l'UE a non fare pressioni sui paesi poveri con la sua politica commerciale affinché questi ultimi aprano settori di mercato vulnerabili quando il livello di sviluppo impedisce loro di concorrere equamente a livello globale, rafforzando nel contempo l'approccio a favore dei poveri nel quadro della politica dell'UE di aiuti al commercio;
26. invita l'UE a battersi per arrivare a una conclusione tempestiva e orientata allo sviluppo del ciclo di negoziati di Doha dell'OMC;
27. chiede che una valutazione dei rischi del cambiamento climatico sia sistematicamente inserita in tutti gli aspetti della pianificazione strategica e del processo decisionale, compresi il commercio, l'agricoltura e la sicurezza alimentare; chiede che i risultati di tale valutazione siano utilizzati per formulare orientamenti chiari sulla politica di cooperazione allo sviluppo sostenibile;
28. sottolinea che vi è la necessità di un'efficace risposta globale al problema del cambiamento climatico, che veda i paesi industrializzati assumere le proprie responsabilità nonché un ruolo di guida nella lotta contro gli effetti dei gas serra, che, se non sono affrontati, minacceranno gli OSM;
29. invita l'UE e gli Stati membri, che sono parti contraenti del protocollo alla convenzione di Espoo relativo alla valutazione strategica ambientale, a conformarsi appieno con le disposizioni del protocollo nel momento in cui contribuiscono a sviluppare programmi e progetti pubblici nei paesi in via di sviluppo;
30. è persuaso che il commercio possa fungere da potente motore della crescita economica, anche se il commercio non può da solo risolvere i problemi di sviluppo; ritiene che il lento progresso dei negoziati del ciclo di Doha ostacoli il contributo del sistema commerciale internazionale agli OSM; sottolinea che una conclusione positiva del ciclo di Doha potrebbero contribuire alla realizzazione di un pacchetto di rilancio economico a livello globale; prende atto dei recenti studi dell'UNCTAD e di altre istituzioni che dimostrano che l'ampia liberalizzazione commerciale nei PMS si è raramente tradotta in una riduzione sostenuta e consistente della povertà e ha invece contribuito a un peggioramento delle condizioni degli scambi nei PVS, in particolare nei paesi africani;
31. sottolinea l'importanza di sforzi per facilitare l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; ribadisce che l'apertura al commercio e il sostegno per la fornitura di capacità sono elementi importanti in qualsiasi strategia coerente di sviluppo e che iniziative di assistenza tecnica riguardanti gli scambi rappresentano un ulteriore strumento per affrontare l'eliminazione della povertà e del sottosviluppo;
32. ricorda che migliorare la capacità commerciale dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati potrebbe aiutare questi stessi paesi ad acquisire le infrastrutture e le competenze connesse al commercio necessarie per attuare e beneficiare degli accordi dell'OMC, estendere i propri scambi commerciali, trarre giovamento da opportunità commerciali nuove ed esistenti, applicare i nuovi accordi e adeguarsi ai cambiamenti del contesto commerciale esterno;
33. accoglie con favore le iniziative a livello UE e dell'OMC nel settore del commercio con i paesi in via di sviluppo, in particolare l'iniziativa Everything But Arms (EBA), SPG e SPG +, così come il principio di asimmetria e periodi di transizione negoziati in tutti gli attuali accordi di partenariato economico (APE) e chiede alla Commissione di consolidare questa strategia politica; sottolinea che il sistema SPG prevede maggiore stabilità, prevedibilità e opportunità commerciali per i suoi utenti; osserva che preferenze supplementari sono concesse (attraverso il sistema SPG) ai paesi che hanno ratificato ed effettivamente applicato le principali convenzioni internazionali in materia di sviluppo sostenibile, diritti sociali e buona governance;
34. invita la Commissione a migliorare il tenore riguardante lo sviluppo negli attuali negoziati bilaterali di libero scambio e OMC;
35. rammenta che la strategia di aiuti per il commercio ha lo scopo di fornire sostegno ai paesi poveri e vulnerabili nello sviluppo degli strumenti e delle infrastrutture economiche di base di cui hanno bisogno per fare del commercio un motore di sviluppo e crescita economica; si compiace delle dichiarazioni rilasciate dalla Commissione secondo la quale l'UE ha già raggiunto il suo obiettivo di impegnare 2 miliardi di euro per l'aiuto collegato al settore degli scambi (TRA) entro il 2010, visto che il sostegno globale al TRA da parte dell'UE e dei suoi Stati membri nel 2008 ha raggiunto 2,15 miliardi di euro (1,14 miliardi dagli Stati membri e 1,01 miliardi dall'UE) e rileva che sono stati raggiunti risultati importanti anche per quanto riguarda la più ampia agenda di aiuto agli scambi – tra cui il settore dei trasporti e dell'energia, i settori produttivi e l'aggiustamento nel settore degli scambi; invita comunque la Commissione a presentare informazioni dettagliate (complete di cifre) sulle linee di bilancio destinate al finanziamento dell'assistenza in campo commerciale e degli aiuti al commercio;
36. sollecita la Commissione e gli Stati membri a prestare maggiore attenzione e sostegno ai paesi meno sviluppati al fine di aumentare complessivamente i finanziamenti dell'Unione europea per il commercio che non hanno goduto di recente di un aumento sostanziale; ritiene che, poiché l'integrazione regionale diventa sempre più importante nel contesto degli aiuti dell'Unione europea per l'agenda del commercio, dovrebbero essere potenziati gli sforzi al fine di completare i pacchetti di aiuto regionale ACP per il commercio; ritiene che sia possibile migliorare l'efficacia degli aiuti, aumentando analisi congiunte, le strategie di risposta comune e la fornitura congiunta degli aiuti per le misure commerciali;
37. reputa che la dimensione sud-sud stia diventando una componente sempre più importante nell'ambito del commercio mondiale e che potrebbe divenire sempre più pertinente ai fini della garanzia dello sviluppo dei paesi più poveri e che dovrebbe essere promossa e sostenuta;
III.Traguardi prioritari degli OSM
38. invita l'UE a mantenere un approccio integrato ed esaustivo nei confronti degli OSM, prendendo atto che tutti i singoli obiettivi sono legati tra loro e fissando requisiti minimi per giungere all'eliminazione della povertà;
Sanità pubblica e istruzione
39. invita tutti gli Stati membri e la Commissione a destinare almeno il 20% di tutte le spese per lo sviluppo a sanità e istruzione di base, ad aumentare i propri contributi al Fondo globale contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e ad aumentare i propri finanziamenti destinati ad altri programmi volti a potenziare i sistemi sanitari, nonché a dare priorità alla salute materna e agli sforzi per combattere la mortalità infantile;
40. invita i paesi in via di sviluppo a spendere almeno il 15% del proprio bilancio nazionale a favore dell'assistenza sanitaria e a rafforzare i loro sistemi di assistenza sanitaria;
41. invita l'UE e i paesi in via di sviluppo a promuovere il libero accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione;
42. invita tutti gli Stati membri e la Commissione a contrastare la preoccupante riduzione dei finanziamenti per l'igiene sessuale e riproduttiva e i diritti connessi nei paesi in via di sviluppo e ad appoggiare le politiche in materia di pianificazione familiare volontaria, aborto sicuro, trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili e fornitura di materiale sanitario per la riproduzione costituito da medicinali salvavita e contraccettivi, inclusi i preservativi;
43. chiede alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi in via di sviluppo di affrontare l'OSM 5 (relativo al miglioramento della salute materna), l'OSM 4 (relativo alla mortalità infantile) e l'OSM 6 (relativo all'HIV/AIDS, alla malaria e alla tubercolosi) in modo coerente ed olistico con l'OSM 3 (relativo alle pari opportunità e all'emancipazione femminile);
44. chiede che i documenti strategici nazionali e regionali sottolineino la necessità di una legislazione contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne, promuovano la partecipazione delle donne al processo decisionale e pongano ulteriore accento sulla necessità di politiche sensibili alle questioni di genere;
45. ribadisce il fatto che l'UE dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo che utilizzano le cosiddette flessibilità incluse nell'accordo TRIPS per fornire farmaci a prezzi ragionevoli nell'ambito dei programmi nazionali di sanità pubblica; sottolinea che tali accordi che garantiscono l'accesso ai farmaci generici non devono essere compromessi dagli accordi di libero scambio;
Gruppi vulnerabili
46. invita l'UE a destinare almeno metà dei suoi aiuti ai PMS e ad individuare all'interno di essi i gruppi più bisognosi, concentrandosi in particolare sulle donne, sui bambini e sui disabili e a integrare più efficacemente gli interessi dei gruppi vulnerabili nelle sue strategie di sviluppo;
47. sostiene a tale riguardo la proposta della Commissione di riassegnare i finanziamenti ai paesi che registrano il maggiore ritardo nel quadro della revisione intermedia 2010 dei programmi ACP;
48. invita l'UE e i paesi in via di sviluppo a prestare particolare attenzione ai diritti delle minoranze e insiste affinché l'UE inserisca clausole non negoziabili relative ai diritti dell'uomo e alla non discriminazione nei suoi accordi internazionali, con riferimento fra l'altro alle discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS;
Libertà dalla fame
49. invita l'UE e i governi partner ad aumentare gli investimenti nell'agricoltura e nella sicurezza alimentare a livelli tali da garantire a tutti la libertà dalla fame, con particolare attenzione ai bisogni alimentari urgenti, all'agricoltura su piccola scala e ai programmi di protezione sociale;
50. invita la Commissione a promuovere la proprietà dei terreni quale strumento per ridurre la povertà e garantire la sicurezza alimentare, rafforzando i diritti di proprietà e facilitando l'accesso al credito per gli agricoltori, le piccole imprese e le comunità locali;
Lavoro dignitoso
51. esprime profonda preoccupazione per l'attuale acquisizione di terreni agricoli (specialmente in Africa) da parte di investitori stranieri che godono dell'appoggio dei governi, fenomeno che potrebbe pregiudicare la sicurezza alimentare locale e determinare gravi ed estese conseguenze nei paesi in via di sviluppo; sollecita le Nazioni Unite e l'Unione europea ad affrontare gli effetti negativi dell'acquisizione di terreni agricoli (compresa l'espropriazione dei piccoli agricoltori e l'utilizzo non sostenibile della terra e dell'acqua), riconoscendo il diritto della popolazione a controllare i terreni agricoli e altre risorse naturali vitali;
52. invita gli Stati membri e la Commissione a potenziare i loro sforzi nella lotta contro il lavoro minorile, sia sostenendo programmi specifici che mediante linee guida sulle politiche di sviluppo e il commercio internazionale;
53. invita l'UE e i governi dei paesi in via di sviluppo a dare un sostegno valido al Patto globale per l'occupazione dell'OIL e ad applicare efficacemente tutti gli aspetti dell'agenda per il lavoro dignitoso;
54. invita la Commissione a monitorare la tutela sociale dei lavoratori, il dialogo sociale e le norme fondamentali del lavoro nei paesi in via di sviluppo e, dove necessario, offrire incentivi e applicare sanzioni attraverso accordi commerciali e tutti gli altri strumenti disponibili;
IV.Governance
55. invita la Banca mondiale e l'FMI ad assegnare una percentuale più equa dei diritti di voto alle nazioni sottorappresentate, garantendo che mutuatari e mutuanti abbiano uguali quote di voto a breve termine e che i prestiti non pregiudichino i principi di proprietà quali sanciti a Parigi e Accra;
56. invita l'FMI ad alzare i livelli di accesso dei paesi a basso reddito ai suoi strumenti di prestito e ad aumentare la quota di diritti speciali di prelievo per i paesi a basso reddito secondo le loro esigenze;
57. intende, durante la procedura di codecisione per la prossima revisione del mandato esterno della Banca europea per gli investimenti, garantire che essa rispetti i suoi obblighi in materia di sviluppo e gestire le risorse della BEI in modo più adeguato alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, prevedendo strumenti di prestito a favore dei poveri che siano reciprocamente efficaci;
58. invita tutti gli Stati membri e la comunità internazionale ad assicurare che le Nazioni Unite rimangano il forum privilegiato per affrontare le questioni di governance globale e quelle relative alla povertà;
59. invita le autorità dell'UE e dell'UA a mostrare una rinnovata volontà politica nel partenariato strategico Africa-UE e a impiegare le risorse specifiche che consentiranno a quest'ultimo di raggiungere il suo pieno potenziale;
60. invita l'UE e la comunità internazionale a promuovere e sostenere la democrazia, la pace, lo Stato di diritto e un'amministrazione pubblica non corrotta nei paesi in via di sviluppo;
61. invita l'Unione europea e la comunità internazionale ad un impegno straordinario per il sostegno all'amministrazione pubblica nei paesi in via di sviluppo con lo scopo specifico di combattere la corruzione e sviluppare un contesto amministrativo trasparente, equo e corretto anche riconoscendo il ruolo essenziale degli attori non statali e dei soggetti della società civile;
62. invita con urgenza tutti i paesi in via di sviluppo a sottoscrivere la convenzione ONU contro la corruzione e ad attuarne concretamente ed efficacemente le disposizioni e a concordare forme di monitoraggio dei progressi;
63. prende atto della necessità che i paesi in via di sviluppo migliorino le norme contabili internazionali, al fine di evitare prassi di elusione ed evasione fiscale, conseguendo in tal modo una migliore governance fiscale globale;
64. invita i paesi in via di sviluppo a coinvolgere i parlamenti, i governi locali, la società civile e altri attori non statali in tutte le fasi della definizione e attuazione delle politiche;
65. invita i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli che usufruiscono maggiormente degli aiuti dell'Unione europea, a potenziare il buon governo in tutte le questioni pubbliche, in particolare nella gestione degli aiuti ricevuti, e sollecita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione trasparente e efficiente degli aiuti;
66. riconosce il legame fondamentale tra sicurezza e sviluppo e nota con preoccupazione la mancanza di progressi nel conseguimento di una soluzione pacifica dei conflitti latenti nei paesi vicini dell'UE e oltre, e sollecita l'UE a rivedere i suoi sforzi in tale area;
67. invita l'UE ad avviare un dialogo ambizioso e costruttivo con tutti i donatori tradizionali e quelli emergenti al fine di assicurare che gli OSM siano realizzati e che la riduzione della povertà rimanga al primo posto dell'agenda globale;
o o o
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
’Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach’ (Agenda dell'efficacia degli aiuti: vantaggi di un approccio europeo), Commissione europea, ottobre 2009.
’Facts on Induced Abortion Worldwide’, Organizzazione mondiale della sanità e Guttmacher Institute, 2007.
Creazione e la composizione numerica della delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-CE
96k
28k
Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2010 sulla costituzione e la composizione numerica della delegazione alla commissione parlamentare CARIFORUM-UE