Remunerazione degli amministratori delle società quotate e politiche retributive nel settore dei servizi finanziari
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate e le politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2010/2009(INI))
– vista la raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (C(2009)3159),
– vista la raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (C(2009)3177),
– vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362),
– visti i principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi del Forum per la stabilità finanziaria (FSB) del 2 aprile 2009 e le norme attuative di accompagnamento del 25 settembre 2009,
– visto il documento «High-level Principles for Remuneration Policies» (principi ad alto livello in ordine alla politica retributiva) del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) del 20 aprile 2009,
– vista la relazione del CEBS sull'attuazione nazionale dei suoi principi ad alto livello in ordine alla politica retributiva dell'11 giugno 2010,
– visto il documento «Compensation Principles and Standards Assessment Methodology» del comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria del gennaio 2010,
– visto il documento dell'OCSE del febbraio 2010 sul governo societario e la crisi finanziaria – Conclusioni e buone pratiche emergenti finalizzate a rafforzare l'attuazione dei principi,
– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulle questioni deontologiche connesse con la gestione di imprese(1),
– visto il Libro verde della Commissione del 2 giugno 2010 sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione (COM(2010)0284),
– vista la relazione della Commissione del 2 giugno 2010 sull'applicazione da parte degli Stati membri della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione (raccomandazione del 2009 sulla remunerazione degli amministratori) che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (COM(2010)0285),
– vista la relazione della Commissione del 2 giugno 2010 sull'applicazione da parte degli Stati membri della raccomandazione della Commissione 2009/384/CE sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (COM(2010)0286),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–0208/2010),
A. considerando che, nel settore finanziario e in alcune società quotate, le politiche retributive delle categorie di personale la cui attività professionale ha un'incidenza materiale sul profilo di rischio dell'impresa o della società sono state tali da incoraggiare le transazioni miranti ad ottenere profitti a breve termine, sviluppando a tal fine modelli imprenditoriali sempre più rischiosi a scapito dei lavoratori, dei risparmiatori e degli investitori e, in generale, della crescita sostenibile,
B. considerando che il Libro verde della Commissione sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione sottolinea che l'assenza di reali meccanismi di controllo ha pesantemente contribuito all'eccessiva assunzione di rischi da parte degli istituti finanziari e che il governo societario deve tener conto della stabilità del sistema finanziario, il quale dipende dagli interventi di numerosi attori,
C. considerando che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari che incentivano un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente ha svolto un ruolo nell'accumulazione dei rischi che ha portato all'attuale crisi finanziaria, economica e sociale e che tale aspetto costituisce pertanto un serio motivo di preoccupazione per responsabili politici ed autorità di regolamentazione,
D. considerando la necessità che gli istituti finanziari tengano conto, nell'ambito della propria responsabilità sociale, dell'ambiente sociale in cui essi operano, nonché, in maniera integrata, degli interessi di tutte le parti interessate, ossia clienti, azionisti e dipendenti,
E. considerando le numerose iniziative avviate a livello mondiale, europeo e nazionale al fine di ovviare alle prassi retributive problematiche e considerando che è essenziale adottare una strategia coordinata a livello internazionale, non solo per garantire condizioni omogenee, ma anche per garantire la competitività dell'Europa su scala mondiale e promuovere una concorrenza sostenibile ed equa tra i mercati,
F. considerando che i principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi, pubblicati dal Forum per la stabilità finanziaria (FSB) e approvati dai leader del G20, definiscono i cinque elementi di una sana pratica retributiva e rilevando l'importanza di promuovere l'attuazione simultanea di tali principi,
G. considerando che i principi convenuti e le misure già adottate in materia di politica retributiva dovrebbero formare l'oggetto di un monitoraggio permanente e, se del caso, di un adeguamento onde creare condizioni omogenee in tutta Europa e garantire la competitività globale del settore finanziario europeo,
H. considerando che, come dimostrano diversi studi scientifici e l'esperienza pratica, l'incidenza delle raccomandazioni non vincolanti sulle politiche retributive è limitata, donde la necessità manifesta di introdurre uno strumento più potente volto a garantire il rispetto dei principi,
I. considerando che, stando alla relazione della Commissione, nonostante l'accelerazione dell'impegno ad attuare una riforma sostanziale in materia di politiche retributive dovuta alla crisi, soltanto 16 Stati membri hanno dato pienamente o parzialmente attuazione alla raccomandazione della Commissione,
Osservazioni generali
1. si compiace delle iniziative intraprese dalla Commissione e dall'FSB sul tema delle politiche retributive nel settore finanziario e nelle società quotate in generale; è del parere, tuttavia, che occorra tenere proporzionalmente conto delle dimensioni dell'impresa finanziaria e, di conseguenza, del contributo della sua attività al rischio sistemico all'atto di imporre agli istituti finanziari ulteriori oneri normativi in materia di politica retributiva e di requisiti patrimoniali;
2. prende atto delle proposte formulate nella relazione sulle direttive sui requisiti patrimoniali riguardo ai principi vincolanti per le politiche retributive nel settore finanziario;
Una governance efficace delle remunerazioni
3. rileva che le autorità di vigilanza dovrebbero decidere in merito all'opportunità di istituire un comitato retribuzioni per gli istituti finanziari e le società quotate; è opportuno che facciano ciò in maniera adeguata alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività svolte; è del parere che, ove l'autorità di vigilanza lo ritenga opportuno, la politica retributiva dovrebbe essere definita dal comitato retribuzioni, il quale deve essere indipendente, deve rispondere agli azionisti e alle autorità di vigilanza e deve collaborare strettamente con il comitato di rischio della società ai fini della valutazione degli incentivi creati dal sistema di remunerazione;
4. sottolinea la necessità che il comitato retribuzioni possa accedere all'oggetto dei contratti, il che comporta che i contratti sotto il suo controllo vanno concepiti in modo tale da consentire di sanzionare gli atti di grave negligenza attraverso deduzioni di pagamento; si parla di grave negligenza in particolare quando non viene osservato l'obbligo di diligenza, nel cui caso, il comitato retribuzioni deve garantire che la deduzione non sia soltanto di natura simbolica ma contribuisca in modo sostanziale al risarcimento dei danni causati; è inoltre opportuno sollecitare gli istituti finanziari ad avvalersi di un dispositivo di malus, che prevede la restituzione degli indennizzi legati ai risultati qualora si scopra che questi ultimi siano insufficienti;
5. ritiene che il presidente e i membri con diritto di voto del comitato retribuzioni debbano essere membri dell'organo di direzione che non esercitano funzioni esecutive nell'istituto finanziario o nella società quotata in questione; ritiene che gli amministratori e i membri dell'organo di direzione dovrebbero evitare di essere simultaneamente membri di organi di direzione di altre società ove sussista il rischio di un conflitto di interessi;
6. reputa che, se del caso, gli azionisti dovrebbero avere la possibilità di contribuire alla definizione di politiche retributive sostenibili e, a tal fine, di esprimere pertanto il proprio parere in merito a tali politiche mediante una votazione non vincolante sulla relazione relativa alle retribuzioni in sede di assemblea generale della società;
7. rileva che la remunerazione dei membri non esecutivi dell'organo di direzione dovrebbe consistere unicamente nella retribuzione fissa ed escludere qualsiasi elemento basato sui risultati o sulle azioni;
8. sottolinea che i membri impegnati nel controllo dei rischi devono essere indipendenti dalle unità aziendali che controllano, disporre di poteri adeguati e di una remunerazione non legata ai risultati di tali unità;
Allineamento efficace tra remunerazione e prudente assunzione del rischio
9. sottolinea la necessità che la remunerazione sia adeguata a tutte le tipologie di rischio, sia simmetrica ai risultati del rischio e sia attenta all'orizzonte temporale dei rischi presenti e potenziali che hanno un impatto sul rendimento e sulla stabilità della società;
10. rileva che gli amministratori non dovrebbero essere guidati dai propri interessi finanziari personali nella gestione delle società quotate; ritiene che l'interesse finanziario personale degli amministratori legato a una remunerazione variabile sia in molti casi in conflitto con l'interesse a lungo termine della società, incluso l'interesse dei suoi dipendenti e azionisti;
11. ritiene che i sistemi retributivi debbano essere proporzionati alla dimensione, all'organizzazione interna e alla complessità degli istituti finanziari e che debbano rispecchiare la diversità di settori finanziari differenti, quali bancario, assicurativo e di gestione dei fondi;
12. rileva che gli accordi definiti da una società in materia di gestione dei rischi operativi, i soggetti che assumono il rischio («risk takers») e le funzioni di controllo dovrebbero essere riesaminati dall'organo di vigilanza ed essere sottoposti a controlli scrupolosi e dettagliati da parte di quest'ultimo; ritiene che tali procedure dovrebbero applicarsi anche ai dipendenti la cui retribuzione totale, comprese le prestazioni pensionistiche, li colloca nella stessa fascia retributiva delle categorie di personale in oggetto;
13. ritiene che i livelli di remunerazione variabile debbano basarsi su criteri di rendimento prestabiliti e misurabili, il che promuoverebbe la sostenibilità a lungo termine della società;
14. pone l'accento sul fatto che le remunerazioni legate ai risultati dovrebbero collegare l'entità dei bonus collettivi ai risultati complessivi della società mentre la remunerazione legata ai risultati individuali di un dipendente dovrebbe basarsi su una valutazione d'assieme dei risultati dell'individuo, dell'unità operativa interessata e dei risultati complessivi dell'istituto;
15. ritiene che l'interesse finanziario personale dei dirigenti, legato alla quota variabile della loro retribuzione, confligga in molti casi con gli interessi a lungo termine dell'impresa o società; sottolinea che la politica retributiva per i dirigenti e gli altri dipendenti responsabili di decisioni che incidono sul livello di rischio dovrebbe essere in linea con un sistema di gestione del rischio equilibrato e opportunamente funzionante e che il rapporto tra gli elementi fissi e variabili delle remunerazioni dovrebbe essere adeguato; insiste sull'introduzione generalizzata di strumenti che permettano di ridurre, se non addirittura di rinegoziare, gli elementi variabili della remunerazione delle categorie di personale il cui rendimento è responsabile del deterioramento dei risultati della loro società;
16. è del parere che, per definire il livello della remunerazione variabile, sia opportuno ricorrere non solo a misure quantitative ma anche a criteri di rendimento correlati alla qualità e al buonsenso;
17. ritiene che i bonus garantiti non debbano rientrare nei piani di remunerazione;
18. è del parere, non solo per motivi etici ma anche nell'interesse della giustizia sociale e della sostenibilità economica, che la differenza tra la remunerazione massima e quella minima all'interno di un'impresa o società debba essere ragionevole;
19. rileva che le società dovrebbero definire una procedura interna approvata dall'organo di vigilanza, finalizzata a risolvere i conflitti tra la gestione del rischio e le unità operative;
20. sottolinea la necessità di estendere i principi in parola alla remunerazione di tutti i dipendenti la cui attività professionale abbia un impatto concreto sul profilo di rischio della società per cui lavorano, inclusa l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio («risk takers») e le funzioni di controllo nonché i dipendenti la cui retribuzione totale, comprese le prestazioni pensionistiche, li colloca nella stessa fascia;
21. evidenzia che l'assicurazione per responsabilità degli amministratori e dei funzionari finalizzata a tutelare gli amministratori, i funzionari e i quadri dirigenti di una società dalle richieste di indennizzo derivanti da azioni e decisioni rischiose o negligenti prese nel corso della gestione della propria attività, non sono conformi a una gestione del rischio sostenibile nel settore remunerativo;
Corretto equilibrio tra remunerazione variabile e fissa
22. pone l'accento sulla necessità che vi sia un corretto equilibrio tra remunerazione variabile e fissa;
23. propone che la remunerazione variabile sia corrisposta solo se risulta sostenibile rispetto alla situazione finanziaria e alla base patrimoniale dell'istituto e giustificata alla luce dei risultati a lungo termine della società; ritiene che, per gli istituti finanziari, l'organo di vigilanza competente debba avere il diritto di limitare la percentuale totale della remunerazione variabile al fine di rafforzare il capitale proprio;
24. sottolinea la necessità che la quota sostanziale della componente variabile della retribuzione sia dilazionata su un periodo sufficiente e che l'entità della quota e la durata del periodo di dilazione siano stabilite in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del membro del personale in questione; ritiene che la remunerazione da versare in base ad accordi dilazionati non debba diventare un diritto acquisito più velocemente di quella dovuta su base pro-rata e che almeno il 40% della componente variabile della remunerazione debba essere dilazionato; è inoltre del parere che, nel caso di una componente variabile della retribuzione di entità particolarmente elevata, almeno il 60% dell'importo debba essere dilazionato e che il periodo di dilazione non debba essere inferiore a cinque anni;
25. ritiene che una quota significativa della remunerazione variabile debba essere corrisposta in strumenti diversi dal contante, quali il debito subordinato, il capitale contingente, le azioni o gli strumenti connessi alle azioni, a condizione che essi creino incentivi conformi alla creazione di valore a lungo termine e all'orizzonte temporale del rischio;
26. ritiene che le politiche retributive debbano applicarsi alla remunerazione totale, incluse le pensioni e gli stipendi, al fine di evitare il cosiddetto «arbitraggio del bonus»; ritiene inoltre che i «bonus pensionistici» debbano essere corrisposti in strumenti diversi dal contante quali il debito subordinato, il capitale contingente, le azioni o gli strumenti connessi alle azioni, ai fini della conformità con gli incentivi a lungo termine;
27. propone di fissare un tetto all'entità del trattamento di fine rapporto pari a un massimo di due anni della componente fissa della retribuzione degli amministratori («paracadute d'oro») in caso di risoluzione anticipata del contratto e di vietare l'erogazione del trattamento di fine rapporto in caso di mancato rendimento o dimissioni volontarie;
28. chiede che nella definizione delle politiche retributive si tenga conto della parità tra uomini e donne;
29. ribadisce la necessità di sanzionare tutte le forme di discriminazione nelle imprese, in particolare nella definizione delle politiche retributive, nella progressione di carriera e nelle procedure di assunzione degli amministratori;
Efficace vigilanza prudenziale e coinvolgimento delle parti interessate
30. ritiene che le società debbano divulgare informazioni chiare, esaustive e puntuali circa le pratiche retributive adottate e che le autorità di vigilanza debbano avere accesso a tutte le informazioni occorrenti per verificare il rispetto dei principi applicabili;
31. chiede anche alle imprese pubbliche, come a tutte le altre imprese o società, di esercitare una trasparenza totale sulla politica retributiva e di premi da esse seguita;
32. chiede inoltre che siano pubblicate informazioni dettagliate sui regimi pensionistici o integrativi delle imprese, incluse quelle pubbliche;
33. invita la Commissione a rafforzare le proprie raccomandazioni del 30 aprile 2009 sulla struttura retributiva e sull'allineamento del rischio come richiesto dai principi stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria e sottoscritti dai paesi del G20 nel settembre 2009;
34. invita la Commissione ad adottare solidi principi vincolanti per quanto concerne le politiche retributive nel settore finanziario sulla base delle proposte in ambito bancario di cui al progetto di relazione sulla direttiva relativa ai requisiti patrimoniali (CRD), nonché un regime improntato all'informazione sulla base di meccanismi di giustificazione pubblica («comply or explain») per le società quotate che non li rispettano;
35. raccomanda vivamente alle autorità di vigilanza nel settore finanziario di applicare i principi di compensazione e la metodologia di valutazione degli standard proposti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel gennaio 2010;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una struttura internazionale comune finalizzata a divulgare il numero degli individui che rientrano in fasce retributive da 1 milione di euro e oltre, inclusi i principali elementi della retribuzione, i bonus, i premi a lungo termine e i contributi pensionistici;
37. invita la Commissione a prendere in considerazione il ruolo svolto dai revisori sia interni che esterni nell'ottica di garantire l'efficacia dell'intero governo societario;
38. invita la Commissione a studiare modalità per potenziare il ruolo degli amministratori non esecutivi garantendo, ad esempio, che le società offrano una formazione continua e pacchetti remunerativi indipendenti, che rispecchino il ruolo indipendente degli amministratori non esecutivi, nonché conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di invitare a colloquio «persone abilitate»;
39. esorta la Commissione a specificare nelle sue proposte legislative il ruolo delle autorità di vigilanza nella politica retributiva;
40. sottolinea che la remunerazione variabile non dovrebbe essere versata tramite strumenti o modalità che agevolino la possibilità di eludere il pagamento delle imposte sul reddito su tale remunerazione;
41. esorta a garantire che, nel disciplinare le remunerazioni, non si agisca a scapito dei diritti fondamentali sanciti dai trattati, segnatamente il diritto delle parti sociali a concludere e applicare contratti collettivi conformemente alla legislazione e alle consuetudini nazionali;
42. chiede alla Commissione di istituire un quadro UE per la gestione delle crisi volto a scongiurare una nuova crisi finanziaria, tenendo conto delle iniziative intraprese da organismi internazionali quali il G20 e l'FMI;
43. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rammentare alle società quotate in borsa e alle società di servizi finanziari la loro responsabilità sociale, il deterioramento della loro immagine pubblica e la necessità di svolgere un ruolo esemplare in seno a una società internazionale prospera;
44. considera che il mantenimento di attività o filiali in territori non cooperativi sia contrario agli interessi a lungo termine delle società in generale e chiede la definizione di una strategia europea di lotta ai paradisi fiscali onde concretizzare le dichiarazioni rese dal G20 a Londra e a Pittsburgh;
o o o
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità di regolamentazione dell'Unione e nazionali.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11261/3/2009 – C7-0078/2010),
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0872),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0027/2008)
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 maggio 2008(2),
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0152/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),
considerando quanto segue:
(1) Nel dare attuazione alla politica dell'Unione, e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è opportuno garantire un livello elevato di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, nonché un livello elevato di benessere degli animali e di protezione dell'ambiente. Inoltre dovrebbe sempre essere applicato il principio di precauzione stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(5).
(2) Nell'attuazione delle politiche dell'Unione dovrebbe essere garantito un elevato livello di tutela della salute umana, che dovrebbe avere la priorità rispetto al funzionamento nel mercato interno.
(3)L'articolo 13 TFUE chiarisce che nell'attuazione delle politiche, l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
(4)Le norme stabilite nell'ambito della legislazione dell'Unione devono essere applicate a tutti gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione, compresi quelli importati da paesi terzi.
(5)Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare(6), invita la Commissione a presentare proposte volte a vietare a scopi di approvvigionamento alimentare i) la clonazione di animali, ii) l'allevamento di animali clonati o della loro progenie, iii) l'immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie e iv) l'importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.
(6)Il Comitato scientifico della Commissione sui rischi sanitari emergenti e nuovi (SCENIHR) ha adottato il 28 e 29 settembre 2005 un parere che giunge alla conclusione che «esistono notevoli lacune nelle conoscenze necessarie per la valutazione dei rischi, tra cui la caratterizzazione delle nanoparticelle, l'individuazione e la misurazione delle stesse, la risposta ai dosaggi, l'impatto e la persistenza delle nanoparticelle nel corpo umano e nell'ambiente e tutti gli aspetti relativi alla tossicologia ed ecotossicologia delle nanoparticelle». Inoltre il parere dello SCENIHR conclude che «i metodi tossicologici ed ecotossicologici esistenti potrebbero risultare inadeguati per fronteggiare tutti i problemi creati dalle nanoparticelle».
(7) Le norme dell'Unione sui nuovi alimenti sono definite dal regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(7), e dal regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 e sostituire il regolamento (CE) n. 258/97 con il presente regolamento. La raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio(9), dovrebbe pertanto diventare obsoleta per quanto riguarda i nuovi alimenti.
(8) Per garantire la continuità col regolamento (CE) n. 258/97, l'assenza di un uso per il consumo umano in misura significativa nell'Unione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97, vale a dire il 15 maggio 1997, dovrebbe valere come criterio per considerare nuovo un alimento. Un uso nell'Unione si riferisce a un uso negli Stati membri a prescindere dalla data della loro adesione all'Unione europea.
(9) ▌ La definizione attuale di nuovo alimento dovrebbe essere chiarita, illustrando i criteri per determinare il carattere di novità, e aggiornata, sostituendo le categorie esistenti con un riferimento alla definizione generale di alimento prevista dal regolamento n. 178/2002.
(10)Gli alimenti con struttura molecolare primaria nuova o intenzionalmente modificata, quelli costituiti da microrganismi, funghi o alghe o isolati da essi, i nuovi ceppi di microrganismi per i quali non vi è esperienza di utilizzo sicuro e i concentrati di sostanze naturalmente presenti nelle piante, dovrebbero essere considerati nuovi alimenti secondo la definizione del presente regolamento.
(11) È opportuno altresì chiarire che un alimento dovrebbe essere considerato nuovo quando a tale alimento si applica una tecnologia di produzione che non era in precedenza usata per la produzione di alimenti destinati a essere commercializzati e consumati. In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle nuove tecnologie in materia di riproduzione e di processi di produzione di alimenti che hanno un impatto sugli alimenti e, dunque, potrebbero avere un impatto sulla sicurezza alimentare. I nuovi alimenti dovrebbero pertanto comprendere gli alimenti derivati da piante e animali, prodotti ▌ mediante tecniche di riproduzione non tradizionali o modificati mediante nuovi processi produttivi come la nanotecnologia e la nanoscienza, che potrebbero avere un impatto sugli alimenti ▌ . Gli alimenti derivati da nuove varietà di piante, o da razze animali prodotte mediante tecniche di riproduzione tradizionali non dovrebbero essere considerati alimenti nuovi. ▌
(12)La clonazione di animali è incompatibile con la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(10), il cui allegato stabilisce al punto 20 che non devono essere praticati procedimenti di allevamento naturali o artificiali che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Pertanto non devono essere inclusi nell'elenco dell'Unione prodotti alimentari ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.
(13) ▌ Il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, istituito con decisione della Commissione del 16 dicembre 1997, ha dichiarato, nel suo parere n. 23 del 16 gennaio 2008 sugli aspetti etici della clonazione animale a scopo alimentare, di non ritenere «che vi siano argomenti convincenti che giustifichino la produzione di alimenti da animali clonati e dalla loro progenie». Il comitato scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 15 luglio 2008 sulla clonazione animale(11) che «vi sono state conseguenze negative, spesso gravi e fatali, sulla salute e il benessere di un significativo numero di cloni».
(14)Gli alimenti ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie devono, comunque, essere esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento. Essi dovrebbero essere disciplinati da un regolamento specifico, adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, e non dovrebbero essere soggetti alla procedura di autorizzazione uniforme. Prima della data di applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione presenti una proposta legislativa al riguardo. Nelle more dell'entrata in vigore di un regolamento sugli animali clonati si dovrebbe imporre una moratoria dell'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie.
(15) È opportuno adottare misure di attuazione per stabilire ulteriori criteri che permettano di valutare più facilmente se un alimento sia stato precedentemente usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Se ▌ un alimento è stato usato esclusivamente come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare, come definito dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari(12), prima di tale data, può, essere immesso sul mercato ▌ dopo tale data per lo stesso uso senza essere considerato un nuovo alimento. Tuttavia, tale uso come integratore alimentare o come ingrediente di un integratore alimentare non dovrebbe essere considerato nel valutare se l'alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997. Pertanto, gli altri usi dell'alimento in questione, ossia quelli diversi dalla funzione di integratore alimentare, devono essere autorizzati a norma del presente regolamento.
(16) L'impiego di nanomateriali ingegnerizzati nella produzione di alimenti potrebbe aumentare con l'ulteriore evoluzione della tecnologia. Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, ▌ è necessario sviluppare una definizione uniforme di nanomateriali ingegnerizzati ▌.
(17) I metodi di prova attualmente disponibili non sono adeguati per valutare i rischi connessi ai nanomateriali. Occorre mettere a punto con urgenza metodi di prova per i nanomateriali che non prevedano la sperimentazione su animali.
(18)È opportuno che solo i nanomateriali che figurano in un elenco di nanomateriali approvati siano presenti negli imballaggi degli alimenti, con indicazione del limite di cessione nei o sui prodotti alimentari contenuti negli imballaggi stessi.
(19) I prodotti alimentari ottenuti a partire da ingredienti alimentari esistenti sul mercato dell'Unione, in particolare quelli ottenuti modificando ▌ la ▌ composizione o le quantità di tali ingredienti, non dovrebbero essere considerati nuovi alimenti. ▌
(20) Le disposizioni della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano(13), dovrebbero applicarsi quando, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche, un prodotto può corrispondere sia alla definizione di «medicinale» sia alla definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa dell'Unione. Al riguardo, uno Stato membro, se stabilisce conformemente alla direttiva 2001/83/CE che un prodotto è un medicinale, dovrebbe poter limitarne l'immissione sul mercato conformemente al diritto dell'Unione. Inoltre, i medicinali sono esclusi dalla definizione di alimento contemplata dal regolamento (CE) n. 178/2002 e non dovrebbero essere soggetti al presente regolamento.
(21) I nuovi alimenti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero mantenere il proprio status di nuovi alimenti, ma dovrebbe essere necessaria un'autorizzazione per i nuovi usi di tali alimenti.
(22) Gli alimenti destinati a usi tecnologici o che sono geneticamente modificati non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Pertanto, gli alimenti geneticamente modificati rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003(14), gli alimenti usati unicamente come additivi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008(15), gli aromi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008(16), gli enzimi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008(17), e i solventi da estrazione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE(18) non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(23) L'uso di vitamine e minerali è disciplinato da specifiche legislazioni alimentari settoriali. Le vitamine e i minerali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti(19), e della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione)(20), dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, tali specifici atti normativi non contemplano il caso di vitamine e sostanze minerali ottenuti con l'uso di metodi di produzione o di nuove fonti che non erano stati presi in considerazione al momento della loro autorizzazione. Pertanto, in attesa di modifica di tali specifici atti normativi, tali vitamine e sostanze minerali non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento quando i metodi di produzione o le nuove fonti comportano cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura delle vitamine o dei minerali tali da incidere sul loro valore nutritivo, su come sono metabolizzati o sul tenore di sostanze indesiderabili.
(24) I nuovi alimenti, diversi dalle vitamine e dai minerali, destinati ad usi nutrizionali particolari, all'arricchimento degli alimenti o all'uso quali integratori alimentari dovrebbero essere valutati a norma del presente regolamento. Essi dovrebbero inoltre rimanere soggetti alle norme della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006, della direttiva 2009/39/CE e delle direttive specifiche di cui alla direttiva 2009/39/CE e del suo allegato I.
(25) Per i casi in cui non ha informazioni sul consumo umano ▌ prima del 15 maggio 1997, la Commissione dovrebbe stabilire una procedura semplice e trasparente con la partecipazione ▌ degli Stati membri. Tale procedura dev'essere adottata entro ...(21).
(26) I nuovi alimenti dovrebbero essere immessi sul mercato dell'Unione solo se sono sicuri e non inducono in errore il consumatore. La valutazione della loro sicurezza dovrebbe basarsi sul principio di precauzione quale stabilito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, essi non dovrebbero differire dagli alimenti che sono destinati a sostituire in maniera da risultare svantaggiosi per il consumatore sul piano nutrizionale.
(27) È necessario applicare una procedura centralizzata e armonizzata per la valutazione della sicurezza e l'autorizzazione che risulti efficiente, di durata limitata e trasparente. Al fine di armonizzare ulteriormente le diverse procedure di autorizzazione degli alimenti, la valutazione della sicurezza dei nuovi alimenti e la loro iscrizione nell'elenco dell'Unione dovrebbero effettuarsi secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari(22), che dovrebbe applicarsi ogniqualvolta non sia prevista una deroga specifica dal presente regolamento. All'atto della ricezione di una domanda di autorizzazione di un prodotto come nuovo alimento, la Commissione dovrebbe valutare la validità e l'adeguatezza della domanda. L'autorizzazione di un nuovo alimento dovrebbe tenere parimenti conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, inclusi fattori di carattere etico, ambientali e inerenti al benessere degli animali, nonché del principio di precauzione.
(28) È opportuno altresì definire i criteri per la valutazione dei rischi potenziali derivanti dai nuovi alimenti. Al fine di garantire la valutazione scientifica armonizzata dei nuovi alimenti, è opportuno che a tale valutazione proceda l'Autorità ▌.
(29)Gli aspetti etici e ambientali devono essere considerati parte della valutazione del rischio nel corso della procedura di autorizzazione. La valutazione di tali aspetti dovrebbe essere effettuata rispettivamente dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie e dall'Agenzia europea dell'ambiente.
(30) Per semplificare le procedure, i richiedenti dovrebbero poter presentare un'unica domanda per alimenti disciplinati da diverse legislazioni alimentari settoriali. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1331/2008. In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e il termine «Comunità» dovrebbe essere sostituito da «Unione» in tutto il regolamento.
(31) Se gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi figurano nell'elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi, la loro immissione sul mercato dell'Unione dovrebbe essere permessa alle medesime condizioni di quelli per cui è attestata l'esperienza di uso alimentare sicuro. Relativamente alla valutazione della sicurezza e alla gestione degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi, si dovrebbe tener conto dell'esperienza di uso alimentare sicuro nel loro paese d'origine. Tale esperienza non dovrebbe comprendere gli usi non alimentari o gli usi non collegati a una dieta normale.
(32) È opportuno introdurre, se del caso e sulla base delle conclusioni della valutazione della sicurezza, obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per l'uso dei nuovi alimenti destinati al consumo umano.
(33) L'iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti o nell'elenco degli alimenti ▌ dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di valutare gli effetti del consumo complessivo di una sostanza aggiunta o usata per la fabbricazione di quell'alimento o di un prodotto comparabile in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006.
(34) In circostanze specifiche, per stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore agroalimentare, e in tal modo l'innovazione, è opportuno proteggere gli investimenti effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni e dei dati forniti a sostegno di una domanda a norma del presente regolamento. Le prove scientifiche recenti e i dati oggetto di proprietà industriale forniti a sostegno di una domanda di iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione dovrebbero essere ▌ usati a beneficio di un altro richiedente successivo durante un periodo di tempo limitato senza il consenso del primo richiedente precedente. La protezione dei dati scientifici forniti da un richiedente non dovrebbe impedire ad altri soggetti di richiedere l'iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione sulla base dei propri dati scientifici. Inoltre, la protezione dei dati scientifici non dovrebbe impedire la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative ai dati utilizzati nella valutazione della sicurezza dei nuovi alimenti. Occorre che i diritti di proprietà intellettuale siano rispettati.
(35) I nuovi alimenti sono soggetti alle norme generali in materia di etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(23). In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire informazioni supplementari di etichettatura, in particolare per quanto riguarda la descrizione dell'alimento, la sua origine o le sue condizioni d'uso. L'iscrizione di un nuovo prodotto alimentare nell'elenco dell'Unione può essere soggetta a condizioni d'uso specifiche od obblighi di etichettatura.
(36) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari(24), armonizza le disposizioni degli Stati membri che riguardano le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Pertanto, le indicazioni riguardanti i nuovi alimenti dovrebbero essere effettuate soltanto a norma di tale regolamento. Se un richiedente desidera che un nuovo alimento rechi un'indicazione sulla salute per cui occorre l'autorizzazione in conformità degli articoli 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1924/2006, e se le domande concernenti il nuovo prodotto alimentare e l'indicazione sulla salute contengono entrambe una richiesta di protezione di dati oggetto di un diritto di proprietà, i periodi di protezione dei dati dovrebbero avere la stessa decorrenza e durata, su domanda del richiedente.
(37) Il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie dovrebbe essere consultato, in casi specifici, al fine di ottenere un parere sulle questioni di carattere etico connesse con l'uso delle tecnologie e con l'immissione di nuovi alimenti sul mercato ▌.
(38) I nuovi alimenti immessi sul mercato dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero continuare a essere immessi sul mercato. I nuovi alimenti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 dovrebbero essere iscritti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal presente regolamento. Inoltre, se la relazione di valutazione iniziale prevista all'articolo 6, paragrafo 3 del suddetto regolamento non è ancora stata trasmessa alla Commissione, così come in tutti i casi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, è richiesta una relazione di valutazione complementare in conformità dell'articolo 6, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 258/97, le domande presentate in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 devono essere considerate domande presentate a norma del presente regolamento. Qualora siano chiamati a pronunciarsi, l'Autorità e gli Stati membri dovrebbero tener conto del risultato della valutazione iniziale. Le altre domande pendenti presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere trattate ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97.
(39) Il regolamento (CE) n. 882/2004(25) stabilisce norme generali relative all'effettuazione di controlli ufficiali per verificare il rispetto della legislazione in campo alimentare. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad effettuare controlli ufficiali a norma di tale regolamento al fine di far rispettare il presente regolamento.
(40) Trovano applicazione i requisiti in materia di igiene dei prodotti alimentari stabiliti nel regolamento (CE) n. 852/2004(26).
(41) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme armonizzate per l'immissione di alimenti nuovi nel mercato dell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(42) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
▌
(43) ▌ La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE in relazione ai criteri per stabilire se gli alimenti siano stati usati in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997 per determinare se un tipo di alimento rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per modificare e adattare la definizione di «nanomateriale ingegnerizzato» ai progressi tecnici e scientifici e in linea con le definizioni concordate di conseguenza a livello internazionale, per stabilire le disposizioni sulle procedure da seguire nei casi in cui la Commissione non disponga di informazioni circa l'utilizzazione degli alimenti destinati al consumo umano prima del 15 maggio 1997, nonché per le norme relative all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 9 e l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Disposizioni introduttive
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate per l'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, al fine di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, al contempo assicurando la trasparenza e l'efficace funzionamento del mercato interno e stimolando l'innovazione nel settore agroalimentare.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica all'immissione dei nuovi alimenti sul mercato dell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli alimenti quando e nella misura in cui sono usati come:
i)
additivi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008;
ii)
aromi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008;
iii)
solventi da estrazione usati nella preparazione di prodotti alimentari e rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE;
iv)
enzimi alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008;
v)
vitamine e minerali rientranti nel rispettivo ambito di applicazione della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o della direttiva 2009/39/CE, ad eccezione delle vitamine e delle sostanze minerali già autorizzati, ottenuti tramite metodi di produzione o usando nuove fonti di cui non si era tenuto conto al momento della loro autorizzazione a norma della legislazione pertinente, qualora tali metodi di produzione o nuove fonti comportino i cambiamenti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iii) del presente regolamento;
b)
agli alimenti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003;
c)
agli alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie. Prima del ...(27), la Commissione presenta una proposta legislativa per vietare l'immissione sul mercato dell'Unione di alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie. La proposta è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Ove necessario e tenendo conto nell'ambito di applicazione definito al presente articolo, la Commissione può determinare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, se un tipo di alimento rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 178/2002.
2. S'intende inoltre per:
a)
«nuovo alimento» ▌:
i)
un alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997 ▌;
ii)
gli alimenti di origine vegetale o animale quando alle piante o agli animali è applicata una tecnica di riproduzione non tradizionale non usata ▌ prima del 15 maggio 1997, ad eccezione degli alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie;
iii)
gli alimenti sottoposti a un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se tale processo di produzione comporta cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, su come è metabolizzato o sul tenore di sostanze indesiderabili;
iv)
gli alimenti che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;
▌
b)
«nanomateriale ingegnerizzato», qualsiasi materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.
i)
proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o
ii)
proprietà fisico-chimiche specifiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche;
c)'animali clonati«, animali prodotti mediante un metodo di riproduzione asessuata e artificiale, allo scopo di produrre una copia geneticamente identica o quasi identica di un singolo animale;
d)
»progenie di animali clonati«, animali prodotti mediante riproduzione sessuata, nel caso in cui almeno uno dei genitori sia un animale clonato;
e)
»alimento tradizionale proveniente da un paese terzo«, un nuovo alimento naturale e non ingegnerizzato con un'esperienza di uso alimentare in un paese terzo, ossia facente parte da almeno venticinque anni prima del ...(28) della dieta abituale di gran parte della popolazione di tale paese;
f)
»esperienza di uso alimentare sicuro in un paese terzo«, la circostanza che la sicurezza dell'alimento in questione è confermata dai dati relativi alla sua composizione e dall'esperienza dell'uso passato e presente, per un periodo di almeno venticinque anni, nella dieta abituale di una grande parte della popolazione di un paese.
3. Alla luce delle varie definizioni di nanomateriali pubblicate da diversi organismi a livello internazionale, nonché dei continui sviluppi tecnici e scientifici nel settore delle nanotecnologie, laCommissione modifica e adatta la lettera b) del paragrafo 2 del presente articolo al progresso tecnico e scientifico e utilizzando le definizioni concordate di conseguenza a livello internazionale mediante atti delegati a norma dell'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22.
Articolo 4
Raccolta di informazioni in merito alla classificazione di un nuovo alimento
1. La Commissione raccoglie informazioni dagli Stati membri e/o dagli operatori del settore alimentare o da ogni altra parte interessata per determinare se un alimento rientri nell«ambito di applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri, gli operatori del settore e le altre parti interessate trasmettono alla Commissione informazioni sulla misura in cui un alimento era utilizzato per il consumo umano all'interno dell'Unione prima del 15 maggio 1997.
2. La Commissione pubblica tali dati e le conclusioni tratte dalle informazioni così raccolte, nonché i relativi dati non riservati a sostegno delle stesse.
3. Per assicurare la completezza delle informazioni riguardanti la classificazione dei nuovi alimenti, la Commissione, entro e non oltre il …(29), adotta disposizioni sulle procedure da seguire nei casi in cui la Commissione non disponga di informazioni circa l'utilizzazione di un alimento destinato al consumo umano prima del 15 maggio 1997, mediante atti delegati a norma dell'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22.
4. La Commissione può adottare norme dettagliate per l«applicazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il tipo di informazioni che può raccogliere dagli Stati membri e/o dagli operatori del settore alimentare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22.▌
Articolo 5
Elenco dell'Unione dei nuovi alimenti
Possono essere immessi sul mercato solo i nuovi alimenti iscritti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti («elenco dell'Unione»). L'elenco dell'Unione è tenuto dalla Commissione, che lo pubblica su un'apposita pagina accessibile al pubblico del suo sito Internet.
Capo II
Requisiti per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione
Articolo 6
Divieto di nuovi alimenti non conformi
Non sono ammessi sul mercato nuovi alimenti che non siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
▌
Articolo 7
Condizioni generali per l'iscrizione di nuovi alimenti negli elenchi dell'Unione
1. Un nuovo alimento può essere iscritto nell'elenco dell'Unione pertinente solo se soddisfa le seguenti condizioni:
a)
in base alle prove scientifiche disponibili, non risulta presentare rischi per la salute del consumatore e degli animali, il che implica che la valutazione del rischio terrà conto degli effetti cumulativi e sinergici nonché dei possibili effetti nocivi per particolari categorie di popolazione;
b)
non induce in errore il consumatore;
c)
se è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale;
d)
nella valutazione del rischio si tiene conto del parere dell'Agenzia europea dell'ambiente, pubblicato entro e non oltre la data di pubblicazione della valutazione dell'Autorità, sulla portata delle conseguenze dannose per l'ambiente risultanti dal processo di produzione e da condizioni normali di consumo;
e)
nella valutazione del rischio si tiene conto del parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, pubblicato entro e non oltre la data di pubblicazione della valutazione dell'Autorità, sulla portata delle eventuali obiezioni di carattere etico;
f)
un nuovo alimento che possa produrre effetti negativi su determinate categorie della popolazione sarà autorizzato solo previa attuazione di misure specifiche atte a prevenire tali effetti negativi;
g)
non deriva da animali clonati o dalla loro progenie;
h)ove richiesto da esigenze di sicurezza dell'utilizzo, saranno fissati livelli massimi di assunzione del nuovo alimento, come tale o come componente di altri prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari;
i)
sono stati valutati gli effetti cumulativi dei nuovi alimenti che sono utilizzati in differenti prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.
2.I prodotti alimentari sottoposti a processi produttivi che richiedono metodi specifici di valutazione del rischio (ad es. i prodotti che ricorrono a nanotecnologie) non possono essere iscritti nell'elenco dell'Unione fino a quando l'impiego di tali metodi specifici non sia stato approvato dall'Autorità e un'adeguata valutazione della sicurezza basata su tali metodi non abbia dimostrato la sicurezza dell'utilizzo dei prodotti alimentari in questione.
3.Un nuovo alimento può essere iscritto nell'elenco dell'Unione solo se l'autorità competente ha emesso un parere attestante che il prodotto non è nocivo per la salute.
4.In caso di dubbio, dovuto ad esempio ad insufficiente certezza scientifica o alla mancanza di dati, si applica il principio di precauzione e l'alimento in questione non è iscritto nell'elenco dell'Unione.
Articolo 8
Contenuto dell'elenco dell'Unione
1. La Commissione aggiorna l'elenco dell'Unione, anche per quanto riguarda i casi di protezione dei dati di cui all'articolo 14, secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008. In deroga all'articolo 7, paragrafi da 4 a 6 del regolamento (CE) n. 1331/2008, il regolamento che aggiorna l'elenco dell'Unione è adottato mediante atti delegati, a norma dell«articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. La Commissione pubblica l'elenco dell'Unione su un'apposita pagina del suo sito Internet.
2. L'iscrizione di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione comprende:
a)
una descrizione dell'alimento;
b)
l'uso previsto dell'alimento;
c)
le condizioni d'uso;
d)
se del caso, precisa, ulteriori requisiti specifici in materia di etichettatura per informare il consumatore finale;
e)
la data di iscrizione del nuovo alimento nell'elenco dell'Unione e la data di ricevimento della domanda;
f)
il nome e l'indirizzo del richiedente;
g)
la data e i risultati dell'ultima ispezione ai sensi degli obblighi in materia di monitoraggio di cui all'articolo 12;
h)
il fatto che l'iscrizione si basa su nuove prove scientifiche e/o su dati oggetto di un diritto di proprietà cui si applica la tutela a norma dell'articolo 14;
i)
il fatto che il nuovo alimento può essere immesso sul mercato solo dal richiedente di cui alla lettera f), a meno che un richiedente successivo non ottenga l'autorizzazione per tale alimento senza che ciò pregiudichi i dati oggetto di un diritto di proprietà del primo richiedente.
3.Per tutti i nuovi alimenti è obbligatorio il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Tutti gli alimenti di cui è stata autorizzata l'immissione sul mercato sono riesaminati dopo cinque anni e ogniqualvolta siano disponibili nuovi dati scientifici. Nel quadro di tale monitoraggio occorre prestare particolare attenzione alle categorie della popolazione la cui dieta presenta i più alti livelli di assunzione.
4.Qualora un nuovo alimento contenga una sostanza che può presentare rischi per la salute umana in caso di consumo eccessivo, esso è soggetto ad autorizzazione per l'uso entro limiti massimi in determinati alimenti o categorie di alimenti.
5.Nell'elenco degli ingredienti figura chiaramente ogni ingrediente presente sotto forma di nanomateriale. La dicitura «nano» tra parentesi segue la denominazione di tali ingredienti.
6.Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, l'elenco dell'Unione è aggiornato a norma del paragrafo 1 del presente articolo in modo che, se l'alimento autorizzato è ancora conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, non figurino più le indicazioni specifiche di cui al paragrafo 2, lettera h), del presente articolo.
7.Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dell'Unione con l'aggiunta di un nuovo alimento, quando quest'ultimo non contiene o non si compone di alimenti soggetti alla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 14 e quando:
a)
il nuovo alimento è equivalente ad alimenti esistenti, per composizione, per come è metabolizzato e per livello di sostanze indesiderabili; o
b)
il nuovo alimento contiene o si compone di alimenti precedentemente approvati per uso alimentare nell'Unione e quando il nuovo uso previsto non comporta un aumento significativo dell'assunzione da parte dei consumatori, inclusi i consumatori facenti parte di gruppi vulnerabili,
la procedura di notifica prevista all'articolo 11 si applica per analogia, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo.
▌ Articolo 9
Alimenti tradizionali provenienti da un paese terzo
1. Un operatore del settore alimentare che intenda immettere sul mercato dell'Unione un alimento tradizionale proveniente da un paese terzo lo notifica alla Commissione, indicando il nome ▌ dell'alimento, la sua composizione e il suo paese d'origine ▌.
La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l'esperienza di utilizzo sicuro dell'alimento in qualsiasi paese terzo.
2. La Commissione inoltra senza indugio la notifica, comprensiva della dimostrazione dell'esperienza di utilizzo alimentare sicuro di cui al paragrafo 1, agli Stati membri e all'Autorità, e la mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet.
3. ▌ Entro quattro mesi dalla data alla quale la notifica di cui al paragrafo 1 è inoltrata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2, uno Stato membro e l'Autorità possono informare la Commissione di avere obiezioni motivate in materia di sicurezza, sulla base di dati scientifici, all'immissione sul mercato dell'alimento tradizionale in questione.
In tal caso, l'alimento non è immesso sul mercato dell'Unione e si applicano gli articoli da 5 a 8. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata una domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008. In alternativa, il richiedente può optare per il ritiro della notifica.
La Commissione informa l'operatore interessato del settore alimentare senza indebito ritardo e in modo dimostrabile, entro e non oltre cinque mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1.
4. In assenza di obiezioni motivate sulla sicurezza basate su dati scientifici e di una comunicazione in merito fatta all'operatore del settore alimentare in conformità del paragrafo 3, l'alimento tradizionale può essere immesso sul mercato dell'Unione cinque mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1.
5. ▌ La Commissione pubblica un elenco degli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi che possono essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità del paragrafo 4 su una pagina apposita del proprio sito Internet. Tale pagina è accessibile mediante un collegamento dalla pagina dell'elenco dell'Unione di cui all'articolo 5.
6.Al fine di garantire il regolare funzionamento della procedura di notifica di cui al presente articolo, la Commissione, entro il ...(30), adotta le norme dettagliate sull'applicazione del presente articolo mediante atti delegati a norma dell'articolo 20 e fatte salve le condizioni degli articoli 21 e 22.▌
Articolo 10
Orientamenti tecnici
Fatte salve le disposizioni di cui all«articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1331/2008 prima del …*, la Commissione, se del caso e in stretta cooperazione con l'Autorità, gli operatori del settore alimentare e con le piccole e medie imprese, fornisce orientamenti e strumenti tecnici per assistere ▌ gli operatori del settore alimentare, e in particolare le piccole e medie imprese ▌ , nella preparazione e nella presentazione delle domande a norma del presente regolamento. I richiedenti possono fare riferimento alla raccomandazione 97/618/CE fintanto che essa non è sostituita da un orientamento tecnico riveduto, emesso in conformità del presente articolo.
L'orientamento tecnico e gli strumenti in questione sono pubblicati, entro il ...*, su un'apposita pagina, accessibile al pubblico, del sito Internet della Commissione.
Articolo 11
Parere dell'Autorità
Nel valutare la sicurezza dei nuovi alimenti, se del caso, l'Autorità, in particolare:
a)
accerta se il nuovo alimento, a prescindere dal fatto che sia destinato o meno a sostituire un alimento già presente sul mercato, presenti un rischio di effetti nocivi o di tossicità per la salute umana, tenendo anche conto delle implicazioni di eventuali nuove caratteristiche;
b)
tiene conto dell'esperienza di uso alimentare sicuro degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi.
Articolo 12
Obblighi ▌ per gli operatori del settore alimentare
1. Per ragioni legate alla sicurezza alimentare e previo parere dell'Autorità, la Commissione impone un obbligo in materia di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Tal monitoraggio avviene cinque anni dopo la data di inserimento di un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione ▌.
2.Gli obblighi in materia di monitoraggio si applicano anche ai nuovi alimenti già presenti sul mercato, compresi quelli che sono stati approvati nel quadro della procedura semplificata di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97.
3.Gli Stati membri nominano le autorità competenti che saranno responsabili del monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
4. Il produttore e gli operatori del settore alimentare o l'Autorità informano immediatamente la Commissione di:
a)
qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica suscettibile di influire sulla valutazione della sicurezza dell'uso del nuovo alimento;
b)
qualsiasi divieto o restrizione imposti dall'autorità competente di un paese terzo in cui il nuovo alimento è immesso sul mercato.
Tutti gli operatori del settore alimentare notificano alla Commissione e alle autorità competenti dello Stato membro in cui operano ogni problema sanitario di cui siano stati informati dai consumatori o dalle organizzazioni per la tutela dei consumatori.
Le autorità competenti dello Stato membro riferiscono alla Commissione entro tre mesi dal completamento del controllo. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro e non oltre un anno dal termine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.
Articolo 13
Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie
Se del caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può consultare il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie al fine di ottenere il suo parere su questioni di carattere etico riguardanti la scienza e le nuove tecnologie che rivestono una notevole importanza dal punto di vista dell'etica.
La Commissione rende pubblico ogni eventuale parere del Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie.
Articolo 14
▌ Protezione dei dati
1. Su richiesta del richiedente corroborata da informazioni adeguate e verificabili inserite nel fascicolo di domanda, le recenti prove scientifiche e i dati scientifici oggetto di un diritto di proprietà a sostegno della domanda non possono essere usati a beneficio di un'altra domanda per un periodo di cinque anni a partire dalla data d'iscrizione del nuovo alimento nell'elenco dell'Unione, a meno che il richiedente successivo non abbia convenuto con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni, e qualora:
a)
le prove scientifiche recenti e/o i dati scientifici sono stati indicati come protetti da proprietà industriale dal richiedente al momento in cui è stata presentata la prima domanda (dati scientifici protetti);
b)
il richiedente precedente aveva diritto esclusivo di riferimento ai dati ▌ protetti da proprietà industriale al momento in cui è stata presentata la ▌ domanda precedente; ▌
c)
il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato se il richiedente precedente non avesse presentato i dati ▌ protetti da proprietà industriale; e
d)
i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come protetti da proprietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presentato la domanda.
Tuttavia, il richiedente precedente può concordare con il richiedente successivo la possibilità di usare tali dati e informazioni.
2.I dati provenienti da progetti di ricerca parzialmente o interamente finanziati dall'Unione e/o da istituzioni pubbliche sono pubblicati insieme alla domanda e possono essere utilizzati liberamente da altri richiedenti.
3.Al fine di evitare la ripetizione di studi che coinvolgono vertebrati, un richiedente successivo è autorizzato a fare riferimento a studi su vertebrati e ad altri studi che possano evitare le sperimentazioni su animali. Il proprietario dei dati può chiedere un adeguato compenso per il loro utilizzo.
4. La Commissione determina, in consultazione con il richiedente, a quale informazione deve essere concessa la protezione di cui al paragrafo 1 e informa della sua decisione il richiedente, l'Autorità e gli Stati membri.
▌
Articolo 15
Protezione armonizzata dei dati
Nonostante l'autorizzazione di un nuovo alimento conformemente agli articoli 7 e 14 del regolamento (CE) n. 1331/2008 o l'autorizzazione di un'indicazione sulla salute conformemente agli articoli 17, 18 e 25 del regolamento (CE) n. 1924/2006, qualora si intenda ottenere un'autorizzazione per un nuovo alimento e per un'indicazione sulla salute ad esso relativa, e qualora la protezione dei dati in virtù delle disposizioni di entrambi i regolamenti sia giustificata e il richiedente ne faccia domanda, i dati concernenti l'autorizzazione e la relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea coincidono e i periodi di protezione dei dati decorrono simultaneamente.▌
Articolo 16
Misure di ispezione e controllo
Al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento, vengono attuati controlli ufficiali conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.
Capo III
Disposizioni generali
Articolo 17
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il …(31) e notificano senza indugio qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Articolo 18
Prerogative degli Stati membri
1.Qualora, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l'uso di un alimento o di un ingrediente alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'uso sul proprio territorio dell'alimento o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.
2.La Commissione, in stretta cooperazione con l'Autorità, esamina quanto prima i motivi di cui al paragrafo 1 e adotta le misure necessarie. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di tali misure.
Articolo 19
Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento indicati nell'articolo 1, la Commissione adotta, entro il …(32), ulteriori criteri per valutare se un alimento sia stato usato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), mediante atti delegati, conformemente all'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22.
Articolo 20
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 6 e all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 21.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 22.
Articolo 21
Revoca della delega
1. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 6 e all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere adoperata per informare l'altra istituzione, e la Commissione, entro un termine prima di adottare una decisione definitiva, ▌ i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o ad una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 22
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.
2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni ad un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
Articolo 23
Riesame
1. Entro il …(33) e alla luce delle esperienze acquisite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3, 9 e 14, accompagnata, se del caso, da proposte legislative.
2. Non oltre il …(34)* la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su tutti gli aspetti degli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti usando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie, seguita, se del caso, da proposte legislative.
3. Le relazioni e le eventuali proposte sono rese accessibili al pubblico.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 24
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 sono abrogati con effetto a decorrere dal …(35)** eccetto per quanto riguarda le richieste pendenti disciplinate dall'articolo 26 del presente regolamento.
Articolo 25
Istituzione dell'elenco dell'Unione
Entro il …*** la Commissione istituisce l'elenco dell'Unione, iscrivendovi i nuovi alimenti autorizzati e/o notificati in virtù degli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 258/97 nell'elenco dell'Unione, comprese, se del caso, le eventuali condizioni di autorizzazione.
Articolo 26
Disposizioni transitorie
1. Ogni domanda di immissione di un nuovo alimento sul mercato ▌ presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, qualora la relazione di valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento non sia ancora stata ▌ trasmessa alla Commissione prima del ...(36)è considerata una domanda a norma del presente regolamento.
2. Le altre domande ▌ presentate a norma dell«articolo 3, paragrafo 4, e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 258/97 prima del …* sono trattate a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97.
▌
Articolo 27
Modifiche al regolamento (CE) n. 1331/2008
Il regolamento (CE) n. 1331/2008 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:"
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari e per i nuovi alimenti
"
2) all'articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"
1. Il presente regolamento stabilisce una procedura di valutazione e autorizzazione (“procedura uniforme”) per gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari, gli aromi alimentari e le fonti di aromi alimentari, ▌ usati o destinati ad essere usati nei o sui prodotti alimentari e nuovi alimenti (“sostanze o prodotti”), che contribuisce alla libera circolazione degli alimenti nell'Unione nonché a un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. ▌.
2. La procedura uniforme definisce le modalità dell'aggiornamento degli elenchi di sostanze e prodotti di cui è autorizzata l'immissione sul mercato dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008, del regolamento (CE) n. 1332/2008, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e del regolamento (UE) n. …/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sui nuovi alimenti*(37) (“le legislazioni alimentari settoriali”).
3) all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 13 il termine 'sostanza' e «sostanze» è sostituito da «sostanza o prodotto» o «sostanze o prodotti» ▌;
4) il titolo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
“Elenco dell'Unione di sostanze o prodotti
"
5) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:"
3. È possibile presentare un'unica domanda relativa a una sostanza o a un prodotto per aggiornare i diversi elenchi dell'Unione previsti dalle diverse legislazioni alimentari settoriali, purché la domanda sia conforme alle disposizioni delle legislazioni alimentari settoriali.
"
6) all'articolo 6, all'inizio del paragrafo 1 è inserita la frase seguente:"
Se sussistono dubbi circa la sicurezza, giustificati da ragioni scientifiche, al richiedente è chiesto di fornire informazioni supplementari, da determinarsi, concernenti la valutazione del rischio.
"
▌
7) il termine «Comunità» è sostituito da «Unione» in tutto il testo.
Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, gli articoli 25, 26 e 27 si applicano a decorrere dal …(40)*. Inoltre, in deroga al secondo comma del presente articolo e in deroga all'articolo 16, secondo comma del regolamento (CE) n. 1331/2008, possono essere presentate domande a norma del presente regolamento a decorrere dal …** per l'autorizzazione di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv) del presente regolamento, se l'alimento in questione è già presente sul mercato dell'Unione a tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 236), posizione del Consiglio in prima lettura del 15 marzo 2010 (GU C 122 E dell'11.5.2010, pag. 38), posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010.
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11962/2/2009 – C7-0034/2010),
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2007)0844),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2008),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 gennaio 2009(2),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2008(3),
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0145/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05885/4/2010 – C7-0053/2010),
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0644),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0373/2008),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1° ottobre 2009(2),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7–0149/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 995/2010)
Competenze dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea per i valori mobiliari ***I
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglifo recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, l'articolo 50, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su basi nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale ▌. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell«Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(1 bis)Molto prima della crisi finanziaria il Parlamento europeo ha chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati.
(2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza dovrebbe essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Conformemente, la relazione ha raccomandato riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione europea. La relazione de Larosière ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), comprendente tre autorità europee ▌ di vigilanza (ESA), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un comitato europeo per il rischio sistemico.
(3) Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa»(6), la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l'istituzione dell'ESFS e nella ▌ comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea»(7) ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.
(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione dell'ESFS comprendente tre nuove ESA. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un insieme unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno ed assicurando un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicata dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito. Esso ha sottolineato che occorre che le ESA dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali l'ESFS potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.
(5) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi dell'ESFS, che creano altresì le tre ESA.
(6) Affinché l'ESFS possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell'Unione nel settore di attività delle tre ESA. Queste modifiche riguardano la definizione dell'ambito di applicazione di taluni poteri delle ESA, l'integrazione di taluni poteri previsti dalla ▌ normativa dell'Unione oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto dell'ESFS.
(7) Occorre che l'istituzione delle tre ESA sia accompagnata dall'elaborazione di un codice unico che garantisca un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. ▌
(7 bis)I regolamenti istitutivi dell'ESFS dispongono che, nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, le ESA possono elaborare progetti di standard tecnici ▌ da presentare alla Commissione per l'adozione, conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in forma di atti delegati o di esecuzione. La presente direttiva individua una prima serie di tali settori e non dovrebbe pregiudicare l'inclusione di altri settori in futuro.
(7 ter)Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le ESA hanno il potere di elaborare progetti di standard tecnici e le modalità della relativa adozione. Mentre le pertinente legislazione dovrebbe definire gli elementi, le condizioni e le specifiche di cui all'articolo 290 TFUE nel caso di atti delegati, le norme e i principi generali riguardanti i meccanismi per il controllo degli atti di attuazione vanno basati sulla decisione 1999/468/CE fino a quando non sarà approvato il regolamento previsto all'articolo 291 TFUE.
(8) Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa e l'applicazione. Dovrebbero essere selezionate unicamente le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, secondo le loro procedure abituali.
(9) Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l'elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici adottati come atti delegati sviluppino ulteriormente, specifichino e fissino le condizioni per un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, integrando o modificando alcuni elementi non essenziali dell'atto legislativo. Dall'altro lato, gli standard tecnici adottati come atti esecutivi dovrebbero stabilire le condizioni per un'applicazione uniforme degli atti giuridici vincolanti dell'Unione. Occorre pertanto che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. ▌
(9 bis)Nel caso degli atti delegati è opportuno introdurre la procedura di adozione degli standard tecnici di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 EIOPA]. Gli standard tecnici di esecuzione devono essere adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 EIOPA] Il Consiglio europeo ha approvato l'approccio Lamfalussy, articolato su quattro livelli, volto ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione per la normativa finanziaria dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti di esecuzione in molti settori ed un'ampia serie di regolamenti e direttive della Commissione di livello 2 è in vigore. Nei casi in cui gli standard tecnici mirano a sviluppare ulteriormente, specificare o fissare le condizioni di applicazione di dette misure di livello 2, occorre che essi siano adottati dopo l'adozione della misura di livello 2 e che ne rispettino il contenuto.
(9 ter)Gli standard tecnici vincolanti alimentano un codice unico per la normativa in materia di servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui nella presente fase taluni requisiti degli atti legislativi dell'UE non sono pienamente armonizzati, in conformità del principio di precauzione in materia di vigilanza, gli standard tecnici vincolanti che sviluppano, specificano o fissano le condizioni di applicazione di tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più rigorosi. Gli standard tecnici dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di procedere in tal senso in settori specifici, ove gli atti legislativi in questione prevedano detta discrezionalità prudenziale.
(10) Come stabilito nei regolamenti istitutivi dell'ESFS, prima di presentare gli standard tecnici alla Commissione, occorre che le autorità di vigilanza europee, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche sugli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.
(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie specificate nella legislazione dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) .../2010 [EIOPA] e in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le ESA dovrebbero potere, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dall'ESA, che terrà conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell'urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, le ESA dovrebbero poter decidere sul caso.
(12) In generale, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA], che prevede la possibilità di risolvere le controversie non impone modifiche della pertinente normativa. Tuttavia, nelle materie per le quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nella normativa pertinente o per le quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le ESA siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità di vigilanza competenti non possono risolvere tra di loro problemi procedurali o sostanziali legati all'osservanza del diritto dell'Unione.
(12 bis)La presente direttiva individua una prima serie di situazioni in cui può essere necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità alla normativa dell'Unione e le autorità di vigilanza possono non essere in grado di risolvere la questione da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza coinvolte dovrebbe poter sottoporre il problema all'Autorità di vigilanza europea competente. Quest'ultima dovrebbe agire secondo la procedura stabilita nel proprio regolamento istitutivo. Essa può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione conferisce un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza europea non dovrebbero sostituirsi all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto Unione.
(13) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(8), prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l'Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. Quest'approccio chiarisce che, mentre non dovrebbe essere possibile per l'Autorità bancaria europea sostituire la valutazione discrezionale delle autorità competenti a norma della legislazione dell'Unione, i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.
(14) Per assicurare che una transizione regolare alle nuove ESA dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) o dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), in tutta la normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a detti tre comitati rispettivamente con «Autorità bancaria europea (EBA)», 'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)« e 'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)».
(14 bis)L'allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare agli articoli 290 e 291, deve essere effettuato caso per caso e completato integralmente entro tre anni. Per tenere in conto gli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e precisare i requisiti stabiliti nelle direttive modificate, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE.
(14 ter)Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per formulare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.
(14 quater)Nella dichiarazione 39 relativa all'articolo 290 TFUE, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.
(15) La nuova architettura di vigilanza creata dall'ESFS richiede che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le ESA. Occorre che le modifiche della pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle ESA ▌.
(15 bis)Le informazioni riservate trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbero essere coperte dall'obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.
(16) I regolamenti istitutivi dell'ESFS ▌ dispongono che le ESA possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. Occorre modificare la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(9) e la direttiva 2006/48/CE, per consentire alle ESA di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.
(17) La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di imprese finanziarie nell'Unione europea, la cui tenuta è attualmente compito di ogni autorità competente nazionale, migliorerà la trasparenza e rifletterà meglio il mercato unico finanziario. Occorre attribuire alle ESA il compito di redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari dell'Unione europea. Ciò riguarda l'elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità di vigilanza nazionali. Ciò riguarda anche il registro delle imprese di investimento e l'elenco dei mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Allo stesso modo, occorre attribuire all'ESMA il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente l'elenco dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione previsti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(10) ▌.
(18) Nelle materie per le quali le ESA sono tenute a elaborare progetti di standard tecnici, occorre che i progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall'istituzione dell'ESA, a meno che la regolamentazione pertinente non stabilisca un'altra scadenza.
(18 bis)I compiti dell'ESMA in relazione alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(11) non dovrebbero pregiudicare la competenza del Sistema europeo di banche centrali a promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, in linea con l'articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino del TFUE.
(18 ter)Gli standard tecnici redatti dall'EIOPA in conformità della presente direttiva e in relazione alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(12) non dovrebbero pregiudicare le competenze degli Stati membri concernenti i requisiti prudenziali relativi a tali enti previsti dalla direttiva 2003/41/CE.
(18 quater)Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5 della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] prescrive che, in generale, siffatti accordi di delega siano notificati all'autorità almeno un mese prima della loro esecuzione. Tuttavia, in considerazione dell'esperienza acquisita nel trasferimento dell'approvazione ai sensi della direttiva 2003/71/CE, che prevede anche scadenze più brevi, è opportuno non applicare l'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] a questa situazione.
(18 quinquies)In questa fase le ESA non dovrebbero elaborare progetti di standard tecnici sui requisiti esistenti in materia di onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di imprese di investimento, enti creditizi, OICVM e relative società di gestione per le persone che ne dirigono effettivamente l'attività. Tuttavia, data l'importanza di tali requisiti, le ESA dovrebbero in via prioritaria individuare le migliori prassi negli orientamenti e assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza e prudenziali con quelle migliori. Dovrebbero fare altrettanto per i requisiti prudenziali per la sede di tali istituti.
(18 sexies)L'obiettivo di elaborare progetti di standard tecnici in relazione al metodo basato sui rating interni, al metodo avanzato di misurazione e ai metodi di rischio di mercato basati o meno sul modello interno, previsti dalla presente direttiva, dovrebbe assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell'esame da parte delle autorità competenti. Detti standard dovrebbero consentire alle autorità competenti di permettere agli istituiti di sviluppare diversi metodi basati sulla loro esperienza e specificità, nell'ambito dei requisiti delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e fatti salvi i requisiti degli standard tecnici.
(19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l'economia reale, salvaguardare le finanze pubbliche e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(19 bis)Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle ESA di progetti di standard tecnici previsti dalla presente direttiva e formula proposte appropriate.
(20) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(13), la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ▌(14), la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(15), la direttiva 2003/41/CE ▌(16), la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ▌(17), la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(18), la direttiva 2006/48/CE ▌(19), la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi(20) e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)(21),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 98/26/CE
La direttiva 98/26/CE è così modificata:
1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l“Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(22).
"
2) all'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nel campo di applicazione della presente direttiva e li notificano all«ESMA; essi informano l»ESMA circa le autorità designate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2. L«ESMA pubblica dette informazioni sul suo sito web.
2 bis)è inserito il seguente articolo:"
Articolo 10 bis
1.Le autorità competenti collaborano con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
2.Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2002/87/CE
La direttiva 2002/87/CE è così modificata:
1) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Il coordinatore, designato in conformità dell'articolo 10, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo, o in assenza di questa all'impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, istituito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] del Parlamento europeo e del Consiglio(23) (di seguito “il comitato congiunto”).
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
3. Il JCESA pubblica l'elenco dei conglomerati finanziari individuati sul proprio sito web e ne cura l'aggiornamento. Tali informazioni sono accessibili tramite un hyperlink presente su ciascuno dei siti web delle Autorità di vigilanza europee.
"
1 bis)all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:"
c bis)
la messa a punto di un regime di risoluzione dettagliato, da aggiornare su base regolare e da riesaminare con periodicità almeno annuale, che comprenda un meccanismo di intervento rapido strutturato, azioni correttive immediate e un piano di emergenza in caso di fallimento.
"
1 ter)il titolo della sezione III è sostituito dal seguente:"
MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE ED EUROPEA
"
1 quater)la sezione seguente viene aggiunta alla sezione 3:"
Articolo -10
A norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il comitato congiunto garantisce una osservanza omogenea delle norme sul piano transsettoriale e transfrontaliero conformemente alla legislazione dell'Unione europea.
"
1 quinquies)all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Al fine di garantire l'esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del JCESA.
"
1 sexies)all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un'ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, altre autorità competenti interessate, concludono accordi di coordinamento. L'accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 12, paragrafo 2 e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti.
A norma dell'articolo 8 e con la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il JCESA elabora orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.
"
1 septies)all'articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n.…/2010 [CERS].
"
1 octies)è inserito il seguente articolo:"
Articolo 12 bis
1.Le autorità competenti cooperano con il JCESA ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
2.Le autorità competenti forniscono senza indugio al JCESA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
1 nonies)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare ed europea, di scambiare tra di loro informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare ed europea in conformità della presente direttiva e con le autorità di vigilanza europee a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
1 decies)l'articolo 16, secondo comma, è sostituito dal seguente:"
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il JCESA e gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. A norma dell'articolo 8 e con la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], il JCESA può elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.
"
2) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
Fatte salve le norme settoriali, nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate, la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo, sono sottoposte a vigilanza da parte di un'autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalle disposizioni della presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall'autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa.
Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e le pertinenti indicazioni applicabili fornite dal JCESA a norma degli articoli 8 e 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]. L'autorità competente consulta altresì il JCESA prima di procedere a tale verifica.
"
2 bis)all'articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:"
1 bis.Qualora un'autorità competente decida che un paese terzo ha una vigilanza equivalente contro il parere di un'altra autorità competente rilevante, quest'ultima può segnalare la questione al JCESA, il quale può intervenire in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
2 ter)all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Fatto salvo l'articolo 218, paragrafi 1 e 2 TFUE, la Commissione, assistita dal JCESA, dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.
"
3) il titolo del capo III, prima dell'articolo 20, è sostituito dal seguente:"
POTERI DELEGATI
"
4) all'articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"
1.La Commissione adotta, mediante atti delegati, a norma degli articolo 21, 21 bis e 21 ter, le modifiche tecniche riguardanti i seguenti aspetti della presente direttiva:
a)
la formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
b)
la formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, allo scopo di assicurare un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione;
c)
l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni della direttiva in conformità degli atti successivi dell'Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;
d)
la definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all'allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali;
e)
il coordinamento delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II al fine di agevolare un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione.
"
5) l'articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 21 ter."
b) sono inseriti i seguenti paragrafi:"
2 bis.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2 ter.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 bis e 21 ter.
"
c) il paragrafo 3 è soppresso.
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.Il JCESA può fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale al di fuori dell'Unione. Il JCESA riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti pertinenti.
"
e)
il paragrafo 5 è soppresso;
6) sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 21 bis
Revoca della delega
1.La delega di poteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21 ter
Obiezione agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2.Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.
Articolo 21 quater
Standard tecnici
1. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, le autorità di vigilanza europee, conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], possono elaborare ▌:
a)
progetti di standard di regolamentazione di cui all'articolo 2, paragrafo 11, per specificare l“applicazione dell'articolo 17 della direttiva 78/660/CEE(24)* del Consiglio nel contesto della presente direttiva;
b)
progetti di standard di regolamentazione di cui all'articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle ”autorità competenti rilevanti“;
c)
progetti di standard di regolamentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l'individuazione dei conglomerati finanziari;
d)
progetti di standard di esecuzione di cui all”articolo 6, paragrafo 2, per assicurare l“applicazione uniforme dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4;
e)
progetti di standard di esecuzione di cui all”articolo 7, paragrafo 2, per assicurare l“applicazione uniforme delle procedure per l”inclusione degli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al secondo comma di detto articolo;
f)
progetti di standard di esecuzione di cui all“articolo 8, paragrafo 2, per assicurare l'applicazione uniforme delle procedure per l”inclusione degli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al terzo comma di detto articolo.
2. Alla Commissione sono delegati i poteri per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA]. Alla Commissione sono conferiti i poteri per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alle lettere d), e) e c) del paragrafo 1 conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2003/6/CE
La direttiva 2003/6/CE è così modificata:
-1)l'articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.
“prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità con gli standard adottati dalla Commissione secondo la procedura degli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita con regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare standard tecnici di esecuzione onde provvedere a condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del primo e del terzo comma per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
b) il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:"
Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione, la Commissione definisce, mediante atti delegati, le misure relative ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali misure sono adottate conformemente alla procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.
"
-1 bis)l'articolo 6 è così modificato:
a) al paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Tali misure sono adottate conformemente alla procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo:"
10 bis.L'ESMA può elaborare standard tecnici di esecuzione onde provvedere a un'armonizzazione coerente e a condizioni uniformi di applicazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati dalla Commissione in conformità del sesto trattino del primo comma del paragrafo 10.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].“;
"
-1 ter)l'articolo 8 è così modificato:
a)
il testo esistente è numerato come paragrafo 1 e sostituito dal seguente:" 1.I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle misure di esecuzione. Tali disposizioni sono adottate secondo la procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter."
b)
è aggiunto il seguente paragrafo:" 1 bis.L'ESMA può elaborare standard tecnici di esecuzione onde assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA]."
-1 quater)all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'ESMA tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.
La competente autorità riferisce all'ESMA contestualmente tutte le sanzioni divulgate al pubblico a norma del primo comma. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
"
-1 quinquies)è inserito il seguente articolo:"
Articolo 15 bis
1.Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
2.Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
1. l'articolo 16 viene così modificato:
a)al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dai seguenti:" Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 258 TFUE, l'autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può portare tale rifiuto o mancanza di seguito all'attenzione dell'ESMA. In tal caso l'ESMA può dare un seguito conformemente all'articolo 11 del regolamento n. .../2010 [ESMA], fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma e la possibilità per l'ESMA di operare conformemente all'articolo 9 di detto regolamento.
b) al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 258 TFUE, un'autorità competente, la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell'autorità competente dell'altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta, può portare tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'attenzione dell'ESMA. In tal caso l'ESMA può dare un seguito conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. .../2010. [ESMA], fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma e la possibilità per l'ESMA di operare conformemente all'articolo 9 di detto regolamento.
"
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5.Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA]."
1 bis)l'articolo 17 è così modificato:
a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:"
2 bis.Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all'“articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 17 bis.
"
b) è inserito il seguente paragrafo:"
2 bis bis.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2 bis ter.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.
"
c) il paragrafo 3 è soppresso;
1 ter)sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 17 bis
Revoca della delega
1.La delega di poteri di cui all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17 ter
Obiezione agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2.Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.
"
Articolo 4
Modifiche della direttiva 2003/41/CE
La direttiva 2003/41/CE è così modificata:
-1)L'articolo 9 è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità di vigilanza o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20, nel registro vengono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente in questione; tali informazioni sono trasmesse all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), che le pubblica sul proprio sito web;
"
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente l'EIOPA al momento del rilascio di detta autorizzazione.
"
1) l'articolo 13 è così modificato:
a) il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;
b) è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
2. L'EIOPA, istituito con regolamento (UE) n.…/2010, può elaborare progetti di standard di esecuzione sui formulari e sui formati per i documenti elencati al paragrafo 1, lettera c), punti da i) a vi).
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
1 bis)all'articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su motivazioni dettagliate e viene comunicata all'ente interessato. È comunicata anche all'EIOPA.
"
1 ter)all'articolo 15, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:"
6.In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare – in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche – la Commissione, facendo riferimento al parere dell'EIOPA, ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere.
"
2) all'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
11. Gli Stati membri comunicano all'EIOPA le rispettive disposizioni prudenziali pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. ▌
Gli Stati membri aggiornano tali informazioni periodicamente e in ogni caso almeno ogni due anni e l'EIOPA le mette a disposizione sul suo sito web.
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente paragrafo, l'EIOPA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione riguardanti le procedure, i formati e i modelli che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono o aggiornano le pertinenti informazioni all'indirizzo dell'EIOPA. L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA].
"
2 bis)l'articolo 21 è così modificato:
Il titolo è sostituito dal seguente:"
Cooperazione tra Stati membri, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Commissione
"
b) è inserito il comma seguente:"
2 bis.Le autorità competenti collaborano con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].
Le autorità competenti forniscono quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.
"
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l'EIOPA delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.
La Commissione, l'EIOPA e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata .
"
Articolo 5
Modifiche della direttiva 2003/71/CE
La direttiva 2003/71/CE è così modificata:
-1)all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:"
3 bis.Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per stabilire le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e paragrafo 2, lettere a), b), e), f), g) e h).
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
-1 bis)all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:"
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per provvedere all'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo in relazione a un modello uniforme per la presentazione della nota di sintesi e per consentire agli investitori di comparare lo strumento finanziario in questione con altri prodotti pertinenti.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
-1 ter)nell'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:"
3 bis.L'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per garantire un'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
1) all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
5. L'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per garantire un'applicazione uniforme degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 4. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
2) l'articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:" L'autorità competente comunica l'approvazione del prospetto e del relativo supplemento all'ESMA e contestualmente all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, secondo il caso. Contestualmente le autorità competenti informano l'ESMA e le forniscono una copia di detto prospetto e del relativo supplemento."
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può trasferire l'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro, previa comunicazione all“ESMA e previa accettazione dell'autorità competente. Tale trasferimento è comunicato all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro d'origine. Il termine di cui al paragrafo 2 decorre da tale data. L'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] non si applica al trasferimento dell'approvazione del prospetto in conformità del presente paragrafo. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva e facilitare le comunicazioni tra autorità di vigilanza e con l'ESMA, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le notifiche previste nel presente paragrafo. Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA]."
3)▌ L'articolo 14 viene così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1.Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e deve essere accessibile all'ESMA tramite l'autorità competente, inoltre è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta."
b)è inserito il comma seguente:"
4 bis. L“ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco dei prospetti approvati a norma dell'articolo 13, compreso, se del caso, un link al prospetto pubblicato sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, o sul sito web dell'emittente o del mercato regolamentato. L'elenco pubblicato viene aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.
"
4) nell'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
3. Per assicurare l'armonizzazione coerente, per specificare i requisiti di cui al presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l“ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le situazioni in cui un fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto richiedono la pubblicazione di un supplemento al prospetto, L”ESMA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
5) l'articolo 17 viene così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo l'articolo 23, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine ed i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l“ESMA e l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell'articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.
"
b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Se dopo l'approvazione del prospetto sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o imprecisioni ai sensi dell'articolo 16, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni.
"
6) all'articolo 18 sono inseriti i seguenti paragrafi ▌:"
3. Contestualmente alla trasmissione all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette il certificato di approvazione del prospetto all“ESMA.
L“ESMA e l'autorità competente dello Stato membro ospitante pubblicano nel loro sito web l'elenco dei certificati di approvazione dei prospetti (inclusi, se del caso, i relativi supplementi) che sono trasmessi conformemente al presente articolo, compreso, se del caso, un link alle voci pubblicate sul sito web dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, o sul sito web dell'emittente o del mercato regolamentato. L'elenco pubblicato viene aggiornato e ciascuna voce è mantenuta sul sito web per un periodo di almeno dodici mesi.
4. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di eventuali supplementi al prospetto.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
7) l'articolo 21 viene così modificato:
a) sono inseriti i seguenti paragrafi:
1 bis.Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
1 ter.Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA.
"
b)al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:" Gli Stati membri informano la Commissione, l“ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega."
c)al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:"
L'autorità dovrebbe poter partecipare a ispezioni in loco di cui alla lettera d) effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.
"
8) l'articolo 22 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all“ESMA e al Comitato europeo per il rischio sistemico, fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all'impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e al regolamento (UE) n. .../2010 [ESRB]. Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l”ESMA o il Comitato europeo per il rischio sistemico sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l“ESMA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni richieste al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
8 bis)l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
Articolo 23
Provvedimenti cautelari
1.Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dalle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta al pubblico, ovvero che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.
2.Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.
"
Articolo 6
Modifiche della direttiva 2004/39/CE
La direttiva 2004/39/CE è così modificata:
-1)all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), definisce i criteri per determinare se un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un'attività è esercitata sporadicamente.
"
-1 bis)all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione chiarisce, in forma di atti delegati ai sensi degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo.
"
1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l'impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
L“ESMA redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell'Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'impresa di investimento è autorizzata e viene aggiornato regolarmente. L”ESMA pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.
Qualora un'autorità competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni.
"
2) all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12, l“ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per:
a)
specificare le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, compreso il programma di attività;
b)
specificare i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 e specificare le informazioni per le notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
c)
specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.
L'Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o lo fornitura della informazioni di cui a detti articoli.
L'Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
2 bis)all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:"
Ogni evoca dell'autorizzazione viene notificata all'ESMA.
"
3) all'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
8. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 2.
L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli articoli 10, 10 bis e 10 ter, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
3 bis)all'articolo 10 ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Per tenere conto degli sviluppi dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure intese ad adeguare i criteri contenuti nel primo comma del presente paragrafo.
"
3 ter)all'articolo 13, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"
Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 2 a 9, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure di esecuzione che specifichino i requisiti di organizzazione concreti da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.
"
3 quater)l'articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Gli Stati membri informano la Commissione e l'ESMA delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell'eseguire attività di investimento in un paese terzo.
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento dell'Unione un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dall'Unione alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione, tenendo conto degli orientamenti forniti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, presenta al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell'Unione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Il Parlamento europeo è informato immediatamente e pienamente su tutte le fasi della procedura conformemente all'articolo 217 TFUE.
L'autorità assiste la Commissione ai fini del presente articolo.
"
3 quinquies)all'articolo 16, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:"
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente articolo.
"
3 sexies)all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
3.Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, adotta misure volte a:
"
3 septies)all'articolo 19, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:"
–
i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Il mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se adempie requisiti equivalenti a quelli stabiliti nel titolo III. La Commissione e l'ESMA pubblicano sui propri siti web un elenco di detti mercati che sono considerati equivalenti. L'elenco è aggiornato periodicamente. L'ESMA assiste la Commissione in tale valutazione dei mercati di paesi terzi.
"
3 octies)all'articolo 19, paragrafo 10, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
10.Per assicurare la necessaria tutela degli investitori e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:
"
3 nonies)all'articolo 21, paragrafo 6, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
6.Per garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 3 e 4, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure di esecuzione concernenti:
"
3 decies)all'articolo 22, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
3.Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell'evoluzione di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che definiscono:
"
3 undecies)all'articolo 23, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:"
3.Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati istituiscono un registro pubblico. Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L'ESMA pubblica sul suo sito web riferimenti e link ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.
"
3 duodecies)all'articolo 24, paragrafo 5, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
5.Per garantire l'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4, alla luce dei cambiamenti nella prassi di mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, definisce:
"
3 terdecies)l'articolo 25 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), gli Stati membri, coordinati dall'ESMA conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
L'ESMA può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.
"
c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
7.Per assicurare che le misure volte a proteggere l'integrità del mercato siano modificate per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, precisa i metodi e le procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il contenuto di tali comunicazioni e i criteri per definire un mercato rilevante a norma del paragrafo 3.
"
3 quaterdecies)l'articolo 27 è così modificato:
a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.L'autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità, come definita all'articolo 25 per ciascuna azione, determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell'azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Questa informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è trasmessa all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la pubblica sul suo sito web.
"
b)al paragrafo 7, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
7.Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 6, in modo da consentire una valutazione efficace delle azioni e massimizzare le possibilità delle imprese d'investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che:
"
3 quindecies)all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
3.Per garantire il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che:
"
3 sexdecies)all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
3.Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:
"
3 septdecies)all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
3.Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:
"
4) l'articolo 31 viene così modificato:
a)al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Qualora l'impresa d'investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento comunica, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.
"
b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:"
7. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 6.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 (ESMA).
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
5) all'articolo 32 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 9.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010. ▌“;
"
5 bis)all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:"
5 bis.Ogni revoca dell'autorizzazione viene notificata all'ESMA.
"
5 ter)all'articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:"
1 bis.Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire le modalità di applicazione della lettera d). L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
5 quater)all'articolo 40, paragrafo 6, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
6.Per garantire la coerente armonizzazione e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione […], mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter:
"
5 quinquies)all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Un'autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro supervisione.
"
5 sexies)l'articolo 42 è così modificato:
a) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Il mercato regolamentato comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L'ESMA può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010.
"
b) è aggiunto il paragrafo seguente:"
7 bis.Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione del paragrafo 1. L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
5 septies)all'articolo 44, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
3.Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, adotta misure riguardanti:
"
5 octies)all'articolo 45, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:"
3.Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari, tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e assicurare l'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure riguardanti:
"
6) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:"
Articolo 47
Elenco dei mercati regolamentati
Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine e lo comunica agli altri Stati membri e all“ESMA. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L”ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l'aggiornamento.
"
7) l'articolo 48 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste nella presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l“ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi."
b)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:" Gli Stati membri informano la Commissione, l“ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega."
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. L“ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l'aggiornamento."
7 bis)all'articolo 51 sono inseriti i seguenti commi:"
Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati tutte le informazioni relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2.
La competente autorità riferisce all'ESMA contestualmente tutte le sanzioni divulgate al pubblico a norma del comma precedente. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della presente direttiva, l'ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva.
"
8) all'articolo 53 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
3. Le autorità competenti comunicano all“ESMA le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione.
L“ESMA pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.
"
8 bis)l'intestazione del capo II è sostituita dalla seguente:"
Cooperazione tre le competenti autorità dei diversi Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati“;
"
8 ter)all'articolo 56, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'ESMA e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco di dette autorità e ne cura l'aggiornamento.
"
8 quater)all'articolo 56, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
Quando un'autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con la maggiore precisione possibile. Quest'ultima adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell'autorità che ha trasmesso le informazioni.
"
8 quinquies)all'articolo 56, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, le modalità di cooperazione delle autorità competenti e stabilisce i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.
"
9) all'articolo 56 è aggiunto il seguente paragrafo 6:"
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
10) l'articolo 57 è così modificato:
a) il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1;
a bis)
è aggiunto il seguente paragrafo:" 1 bis.Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l'Autorità deve poter partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza , comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] del Parlamento europeo e del Consiglio."
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 2:" 2. Per assicurare la coerente armonizzazione del paragrafo 1, l“ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini. Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA]. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della cooperazione nelle attività di attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini. Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.“;"
11) l'articolo 58 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
“4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5. Gli articoli 54, 58 e 63 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere all“ESMA, al comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (EU) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate di cui potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva."
11 bis)all'articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente e l'ESMA informano l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.
"
12) all'articolo 60 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
13) l'articolo 62 è così modificato:
a) al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:"
La Commissione e l“ESMA sono informate senza indugio di dette misure.
"
b)
al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:" La Commissione e l“ESMA sono informate senza indugio di dette misure."
c)
al paragrafo 3, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:" La Commissione e l“ESMA sono informate senza indugio di dette misure."
13 bis)è inserito il seguente articolo:"
Articolo 62 bis
1.Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
2.Le autorità competenti forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.
"
14) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. Gli Stati membri e, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], l“ESMA possono stipulare accordi di collaborazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 54. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.
Gli Stati membri e l“ESMA possono trasferire dati personali verso un paese terzo ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE.
Gli Stati membri e l“ESMA possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:
a)
la vigilanza sugli enti creditizi, su altre organizzazioni finanziarie, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;
b)
la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;
c)
la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;
d)
la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e fallimento delle imprese di investimento e altre procedure analoghe;
e)
la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari.
Gli accordi di cooperazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 54. Tale scambio di informazioni deve essere finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche.
"
14 bis)l'articolo 64 è così modificato:
a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 10, agli articoli 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, e all'articolo 56, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 64 quater.
"
b)
sono inseriti i seguenti paragrafi:" -2 bis.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. -2 ter.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite all'articolo 64 bis e all'articolo 64 ter."
c)
il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:" 2 bis.Nessun atto delegato adottato può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva."
d)
il paragrafo 4 è soppresso.
14 ter)sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 64 bis
Revoca della delega
1.La delega dei poteri di cui all'articolo 2, all'articolo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 10, agli articoli 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 e all'articolo 56, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 64 ter
Obiezione agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2.Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.
"
Articolo 7
Modifiche della direttiva 2004/109/CE
La direttiva 2004/109/CE è così modificata:
-1)l'articolo 2, paragrafo 3, è modificato come segue:
a)il primo comma è sostituito dal seguente:"
3.Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti stabiliti nel paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo le procedure di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, atti delegati e misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.
"
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27ter.
"
-1 bis)l'articolo 4 è così modificato:
a)al paragrafo 2 è inserito la lettera seguente:"
a bis)
un allegato comprendente un riepilogo dei conti annuali per paese:
"
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. La Commissione specifica in particolare le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria annuale pubblicata, compresa la relazione di revisione, deve restare a disposizione del pubblico. Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.
"
-1 ter)l'articolo 5, paragrafo 6, è così modificato:
a)il primo comma è sostituito dal seguente:"
6.Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l'armonizzazione coerente e per specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure secondo la procedura di cui agli articoli 27, paragrafo 2 e 2 bis.
"
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.
"
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:"
Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.
"
-1 quater)l'articolo 9, paragrafo 7, è così modificato:
a)il primo comma è sostituito dal seguente:"
7.Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.
"
b)il secondo comma è sostituito da quanto segue:"
La Commissione definisce inoltre la durata massima del “ciclo di regolamento a breve” di cui al paragrafo 4, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine mediante atti delegati di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.
"
1) l'articolo 12 è così modificato:
a) al paragrafo 8:
i)al primo comma l'alinea è sostituito dal seguente:"
8.Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, e 6 del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati di cui agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure volte a:
"
ii)la lettera a) è soppressa,
iii)il secondo comma è soppresso;
b) è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
2) l'articolo 13 è così modificato:
a) al paragrafo 2 ▌:
i)il primo comma è sostituito dal seguente:
2.Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Definisce in particolare:
"
ii)la lettera c) è sostituita dalla seguente:"
c)il contenuto della notifica da effettuare:
"
iii)
il secondo comma è soppresso;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:"
3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
2 bis)all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2.Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, garantire l'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.
"
2 ter)all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).
"
2 quater)all'articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).
"
2 quinquies)all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.Per garantire un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.
La Commissione specifica in particolare la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10, deposita le informazioni presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 1 o 3, al fine di:
a)
consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d'origine;
b)
coordinare il deposito della relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della presente direttiva con il deposito delle informazioni annuali di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.
"
2 sexies)all'articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta mediante atti delegati misure conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.
In particolare la Commissione specifica:
a)
le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;
b)
le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2.
La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.
"
2 septies)il primo comma dell'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:"
1.L'ESMA elabora orientamenti, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.
"
2 octies)l'articolo 23 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1.Quando la sede legale dell'emittente è in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7 e all'articolo 12, paragrafo 6, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritiene equivalenti. L'autorità competente informa quindi l'ESMA dell'esenzione concessa."
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4.Per garantire l'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di esecuzione:
i)
istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie, e le informazioni, incluse le relazioni finanziarie, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo,
ii)
certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l'emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.
Nel quadro del punto ii) di cui al primo comma, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, anche misure concernenti la valutazione degli standard applicabili agli emittenti di più di un paese. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 31. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato. Nel contesto del terzo comma, la Commissione stabilisce altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. I progetti di atti delegati sono elaborati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5.Per assicurare un'armonizzazione coerente e specificare i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure per determinare il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione."
d)
al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:" La Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma."
e)
è aggiunto il seguente paragrafo:" 7 bis.L'ESMA assiste la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente articolo conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]."
2 nonies)l'articolo 24 è così modificato:
a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"
1.Ciascuno Stato membro designa l'autorità centrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE come l'autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano la Commissione e l'ESMA.
"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3.Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA conformemente all'articolo 13, paragrafo3, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe."
3) l'articolo 25 viene così modificato:
a) sono inseriti i seguenti paragrafi:" 2 bis.Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]. 2 ter.Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento."
b)
al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:" Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra autorità competenti o alla trasmissione di queste all“ESMA e al comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio."
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.Gli Stati membri e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, conformemente all'articolo 18 del regolamento (…/…/ESMA), possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva alle autorità competenti conformemente all'articolo 24. Gli Stati membri informano l'ESMA quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.
"
3 bis)l'articolo 26 è sostituito dal seguente:"
Articolo 26
Provvedimenti cautelari
1.L'autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10 ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'ESMA.
2.Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione dei propri obblighi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 e ne informa al più presto la Commissione e l'ESMA.
"
3 ter)il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:"
ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE
"
3 quater)l'articolo 27 è così modificato:
a)il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:"
2 bis.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3 bis, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 27 quater.
"
b) sono inseriti i seguenti paragrafi:"
2 bis bis.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2 bis ter.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter.
"
3 quinquies)sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 27 bis
Revoca della delega
1.La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27 ter
Obiezione agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2.Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.
"
Articolo 8
Modifiche della direttiva 2005/60/CE
La direttiva 2005/60/CE è così modificata:
-1 bis)l'articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:"
4.Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o di altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).
"
-1 ter)all'articolo 16, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:"
2.Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).
"
-1 quater)all'articolo 28, il paragrafo 7, è sostituito dal seguente:"
7.Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.
"
-1 quinquies)all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Gli Stati membri e le autorità di vigilanza europee nelle materie rilevanti ai fini della presente direttiva e conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure previste al primo comma del paragrafo e dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.
"
1) all'articolo 31 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l'Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'UE competenti nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, possono elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione conformemente all'articolo 42 di detti regolamenti per specificare il tipo di misure supplementari di cui paragrafo 3 del presente articolo e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
2) all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:"
3. Per assicurare l'armonizzazione coerente e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA, prendendo in considerazione il quadro esistente e cooperando, in caso, con altri organismi dell'UE competenti nel settore della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, possono elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] del Parlamento europeo e del Consiglio per specificare il contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
2 bis)è aggiunto il seguente articolo:"
Articolo 37 bis
1.Le autorità competenti cooperano con le ESA ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
2.Le autorità competenti forniscono alle ESA tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti a norma della presente direttiva nonché a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
2 ter)il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:"
ATTI DELEGATI
"
2 quater)l'articolo 40 è così modificato:
a)
al paragrafo 1:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:" 1.Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, per garantire un'armonizzazione coerente e per specificare i requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione adotta le seguenti misure :
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
Le misure sono adottate mediante gli atti delegati di cui agli articoli 41, 41 bis e 41 ter.
"
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:" Le misure sono adottate mediante gli atti delegati di cui agli articoli 41, 41 bis e 41 ter."
2 quinquies)L'articolo 41 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:" 2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva."
b)
il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:" 2 bis.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 40 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 41 bis."
c)
sono inseriti i seguenti paragrafi:" 2 ter.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 2 quater.La facoltà di adottare atti delegati è conferita alla Commissione nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 41bis e 41ter."
d)
il paragrafo 3 è soppresso;
2 sexies)sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 41 bis
Revoca della delega
1.La delega di poteri di cui all'articolo 40 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
"
Articolo 41 ter
Obiezione agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2.Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.«;
Articolo 9
Modifiche della direttiva 2006/48/CE
1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:"
'1.Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 7 a 12, essi definiscono i requisiti per detta autorizzazione e li notificano alla Commissione e all'Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. .../2010 [EBA] del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Per assicurare l'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora:
a)
progetti di standard di regolamentazione relativi alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all'articolo 7;
b)
progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni di osservanza del requisito di cui all'articolo 8;
c)
progetti di standard tecnici di esecuzione relativi a formati standard, modelli e procedure per la trasmissione di dette informazioni;
d)
progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché per specificare quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 12.
L'EBA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di cui alle lettere a) e b) entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del paragrafo 1 conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].“;
"
1 bis)all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:"
b)
gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'EBA le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà; nonché
"
2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:"
Articolo 14
Ogni autorizzazione viene notificata all'EBA.
La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. L“EBA pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.
"
2 bis)all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.La revoca dell'autorizzazione viene notificata alla Commissione e all'EBA e deve essere motivata. Alla persona interessata sono notificate le motivazioni.
"
3) all'articolo 19 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva, l“EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 3.
L'EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'EBA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare procedure comuni, formulari e moduli per il processo di consultazione tra le autorità competenti rilevanti di cui all'articolo 19 ter.
L'EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].“;
"
3 bis)all'articolo 22 sono aggiunti i seguenti paragrafi:"
2 bis.Al fine di specificare i requisiti del presente articolo e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza, l'EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
2 ter.Per agevolare l'attuazione e assicurare le coerenza delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 2 bis del presente articolo e i principi sulla politica retributiva di cui ai punti 22 e 22 bis dell'allegato V, l'EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1, rispettando i principi di proporzionalità e di completezza di cui al paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
L'ESMA coopera strettamente con l'EBA nell'elaborazione di tali standard tecnici in materia di politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
4) all'articolo 26 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
5. Per assicurare l'applicazione uniforme dell'articolo 25 del presente articolo, l'EBA elabora:
a)
progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare conformemente all'articolo 25 e al presente articolo, e
b)
progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare formulari, moduli e procedure per detta notifica.
L'EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA]. Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
5) all'articolo 28 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare l'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora:
a)
progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare conformemente al presente articolo, e
b)
progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare formulari, moduli e procedure per detta notifica.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010. Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera b) del paragrafo 1concormemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].“;
6) all'articolo 33, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione, l”EBA e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.
"
6 bis)l'articolo 36 è sostituito dal seguente:"
Articolo 36
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EBA il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 25 e dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.
"
6 ter)all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Le autorità competenti notificano alla Commissione, all'EBA e e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi sede sociale fuori dall'Unione europea.
"
6 quater)all'articolo 39, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:"
b bis)che l'EBA sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni che hanno ricevuto dalle autorità nazionali di paesi terzi conformemente alla procedura di cui all'articolo del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA];
"
6 quinquies)all'articolo 39 è aggiunto il paragrafo seguente:"
3 bis.L'EBA assiste la Commissione ai fini del presente articolo conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].
"
7) all'articolo 42 è aggiunto il comma seguente:
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'EBA elabora:
a)
progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni pertinenti;
b)
per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per gli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi ▌.
L«EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010. Alla Commissione è conferito anche il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
8) all'articolo 42 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente testo alla fine del quarto comma:"
Se al termine del periodo iniziale di due mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], le autorità competenti dello Stato membro ospitante rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano una decisione in conformità della decisione dell“Autorità. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.
"
9) l'articolo 42 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:
a)
le autorità competenti partecipino alle attività dell“EBA;
b)
le autorità competenti si attengano agli orientamenti e alle raccomandazioni dell”EBA e forniscano una motivazione se non lo fanno;
c)
i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell“EBA ai sensi della presente direttiva.
"
b)
il paragrafo 2 è soppresso.
10) all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all“EBA conformemente alla presente direttiva nonché ad altre direttive applicabili agli enti creditizi, come pure agli articoli 16 e 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.
"
11) ▌ l'articolo 46 ▌ è sostituito dal seguente:"
Articolo 46
Gli Stati membri e l“EBA, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1, della presente direttiva accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1 della presente direttiva. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
12) l'articolo 49 è così modificato:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:
a)
alle banche centrali del sistema europeo di banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
b)
all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
c)
al comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei compiti di legge di cui al regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ▌.
La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'articolo 45.
"
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:"
Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare senza indugio informazioni alle banche centrali del sistema europeo delle banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS a norma del regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB], quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei relativi compiti di legge.“;
"
13) l'articolo 63 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente creditizio tramite meccanismi appropriati, quali quelli elaborati dall“EBA ai sensi del paragrafo 6."
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:" 6. Al fine di assicurare l'armonizzazione coerente e la convergenza delle prassi di vigilanza l“EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti applicabili agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'Autorità presenta i progetti di standard di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al comma precedente conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA]. L'EBA formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all'articolo 57, primo comma, lettera a). L'EBA sorveglia l'applicazione degli orientamenti."
14) all'articolo 74, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze e date di notifica uniformi. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l“EBA sviluppa progetti di standard tecnici di esecuzione per introdurre nell'Unione europea, prima del 1° gennaio 2012, formati (con relative specifiche), frequenze e date di notifica uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.
Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'EBA elabora inoltre progetti di standard di esecuzione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al secondo e terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
15) all'articolo 81, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:"
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l“EBA, in consultazione con l”ESMA, elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L“EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
16) all'articolo 84, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:"
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l“EBA, in consultazione con l”ESMA, elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L'EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
17) all'articolo 97, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:"
Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“EBA, in consultazione con l”ESMA, elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L'EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
18) all'articolo 105, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:"
Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010. ▌
"
19) nell'articolo 106, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente paragrafo, l“EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare le eccezioni di cui alle lettere c) e d), nonché le condizioni usate per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 3. L”EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
20) all'articolo 110, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze ▌ e date di notifica uniformi. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l“EBA sviluppa progetti di standard tecnici di esecuzione per introdurre nell'Unione europea, prima del 1° gennaio 2012, formati (con relative specifiche), frequenze ▌ e date di notifica uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.
Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'EBA elabora inoltre progetti di standard tecnici di esecuzione in ordine a soluzioni IT da applicare per tale notifica.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo e secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
20 bis)all'articolo 111, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:"
Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l'EBA e la Commissione.
"
21) all'articolo 122 bis, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"
10. L“EBA presenta ogni anno una relazione alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti.
Per assicurare un'armonizzazione coerente del presente paragrafo, l“EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per la convergenza delle pratiche di vigilanza di cui al presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L”EBA presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].“;
"
22) all'articolo 124 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
“6. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“EBA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare il presente articolo e una procedura e una metodologia comuni per la valutazione dei rischi.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
22 bis)l'articolo 126, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:"
4.Le autorità competenti notificano all'EBA e alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.
"
22 ter) all'articolo 129, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:"
Se l'autorità di vigilanza su base consolidate omette di espletare i suoi compiti di cui al primo comma o se le competenti autorità non cooperano con l'autorità di vigilanza su base consolidata nella misura richiesta per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma, una delle autorità competenti interessate può segnalare il caso all'attenzione dell'EBA, la quale può intervenire conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].
"
23) all'articolo 129, paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:"
▌
Se al termine del periodo di sei mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all“EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione, attende la decisione che l”EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA. Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L“EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all”EBA dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
"
23 bis)all'articolo 129, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:"
Per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di decisione congiunta di cui al presente paragrafo con riferimento alle domande di autorizzazione di cui all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 nonché di cui all'allegato III, parte 6, l'EBA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui ai due commi precedenti conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
24) l'articolo 129, paragrafo 3, è modificato come segue:
a) al terzo comma i termini 'comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria' sono sostituiti da «Autorità bancaria europea»;
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:" Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all“EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione, attende la decisione che l”EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L“EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all”EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta."
c)
il quinto comma è sostituito dal seguente:" Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE adottano la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se al termine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all“EBA conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], l'autorità competente rinvia la sua decisione, attende la decisione che l”EBA può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del suddetto regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'EBA. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L“EBA prende una decisione entro un mese. Il caso non viene rinviato all”EBA dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta."
d)
il settimo comma è sostituito dal seguente:" Qualora l“EBA sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso."
e)
il decimo comma è sostituito dal seguente:" L'EBA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente paragrafo sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, ▌ al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte. ▌ Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA]."
25) all'articolo 130, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal ▌ seguente:"
130. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale definita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], ivi compresa un'evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l“EBA, il CERS e le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.
L'autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, che viene a sapere di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126 e l“EBA.
"
26) all'articolo 131, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. L“EBA viene informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri e al comitato bancario europeo.
"
27) l'articolo 131 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1.L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 129 e all'articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di compatibilità con il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso. L'EBA si fa parte diligente per assicurare, promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi di cui al presente articolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. A tal fine l'EBA partecipa nel modo che ritiene opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.
a)
scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'EBA conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/2010[EBA];
b)
accordarsi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;
c)
definire programmi di valutazione prudenziale sulla base di un esame del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 124;
d)
accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo duplicazioni non necessarie di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, e all'articolo 132, paragrafo 2;
e)
applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva in modo uniforme in tutte le imprese di un gruppo bancario fatte salve le opzioni e le facoltà discrezionali consentite dalla normativa comunitaria;
f)
applicare le disposizioni dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in questo settore.
Le autorità competenti e l'EBA partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva."
b)al paragrafo 2:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:" Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo e dell'articolo 42 bis, paragrafo 3, l“EBA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento operativo dei collegi. ▌ Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del secondo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA]."
ii)
il sesto comma è sostituito dal seguente:" Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l“EBA delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all”EBA tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza."
27 bis)all'articolo 132, paragrafo 1, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:"
Le autorità competenti collaborano con l'EBA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].
Le autorità competenti forniscono all'EBA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.“;
"
27 ter.all'articolo 140, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'EBA ed alla Commissione.
"
28) l'articolo 143, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) la seguente frase è aggiunta alla fine del primo comma:"
L“EBA assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell'esecuzione di detti compiti, tra l'altro anche sull'opportunità di aggiornare dette indicazioni.
"
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:" L'autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l“EBA prima di adottare una decisione."
28 bis)all'articolo 143, paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:"
Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'EBA e alla Commissione.
"
29) all'articolo 144 è aggiunto il paragrafo seguente:"
Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare ▌ il formato, la struttura, l'elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].
"
30) all'articolo 150 è aggiunto il paragrafo seguente:
a) è aggiunto il seguente paragrafo 3:"
3. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l“EBA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per fissare:
a)
le condizioni di applicazione dei punti da 15 a 17 dell'allegato V;
b)
le condizioni di applicazione della parte 2 dell'allegato VI, per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.
L”EBA presenta i progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA].“;
"
31) ▌ L'articolo 156 è così modificato:
a)
i termini 'comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria' sono sostituiti da «Autorità bancaria europea».
b)
il primo comma è sostituito dal seguente:" 'La Commissione, in collaborazione con l'EBA e con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva determini, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive."
Articolo 10
Modifiche della direttiva 2006/49/CE
La direttiva 2006/49/CE è così modificata:
1) all'articolo 18 ▌ è inserito il seguente paragrafo ▌:"
5. ▌ L'Autorità bancaria europea (EBA), istituita dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
1 bis)all'articolo 22, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:"
Quando le autorità competenti derogano all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata come previsto dal presente articolo, ne danno notifica all'EBA e alla Commissione.
"
1 ter)l'articolo 32, paragrafo 1, è modificato come segue:
a) il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:"
Le autorità competenti notificano dette procedure all'EBA, al Consiglio e alla Commissione.
"
b)è aggiunto il seguente paragrafo:"
3 bis.L'Autorità bancaria europea formula inoltre orientamenti in relazione alle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
"
1 quater)all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano l'EBA e la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.
"
1 quinquies)all'articolo 38, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti commi:"
1.Le autorità competenti collaborano con l'EBA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].
2.Le autorità competenti forniscono quanto prima all'EBA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], conformemente all'articolo 20 del presente regolamento.
Articolo 11
Modifica della direttiva 2009/65/CE (OICVM)
La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
1) all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo ▌:
8. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“ESMA ▌ può elaborare progetti di standard di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 7 bis a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
1 bis)all'articolo 6, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:"
L'ESMA riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna un elenco delle società di gestione autorizzate sul proprio sito web.
"
2) all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
6. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“ESMA elabora progetti di standard di regolamentazione per specificare:
a)
le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività;
b)
i requisiti applicabili alla società di gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, nonché le informazioni per la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
c)
i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE, ai sensi dell'articolo 11 della presente direttiva.
L'Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui alle lettere a), b) e c) conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di alla lettere a) e b) del primo comma.
L'Autorità presenta detti progetti di standard tecnici di esecuzione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
2 bis)all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.Gli Stati membri informano l'ESMA e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.
La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assiste la Commissione nell'esecuzione di detti compiti.
"
2 ter)all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:"
3.Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva, l'ESA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni di cui al presente articolo, con riferimento all'articolo 10 ter della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 2 della direttiva.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui al presente articolo, con riferimento all'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 2004/39/CE.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
2 quater)l'articolo 12, paragrafo 3, è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:" 3.Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1° luglio 2010, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b)."
b)
il secondo comma è soppresso;
3) all'articolo 12 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
3 bis)l'articolo 14, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:" 2.Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure onde garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:"
b)
il secondo comma è soppresso;
4) all'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:"
3. Per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
4 bis)all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:"
10.Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
4 ter)all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:"
4 bis.Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
4 quater)all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:"
4 bis.Per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione intesi a definire la documentazione da fornire alle autorità competenti che intendono presentare richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro.
La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
5) all'articolo 21, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 e 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l“ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.
"
5 bis)all'articolo 21, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell'ESMA a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
5 ter)il primo comma dell'articolo 21, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:"
9.Gli Stati membri comunicano all'ESMA e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui essi hanno rifiutato l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 o una richiesta ai sensi dell'articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
"
5 quater)l'articolo 23, paragrafo 6, è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:" 6.La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell'accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5."
b)
il secondo comma dell'articolo 23, paragrafo 6, è soppresso;
6) all'articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi:"
5. Per assicurare l'armonizzazione coerente della presente direttiva, l“ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare:
a)
le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e
b)
quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera c).
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
6.Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a).
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
6 bis)all'articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.Gli Stati membri comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alla Commissione le generalità delle società d'investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.
"
6 ter)l'articolo 33, paragrafo 6, è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:" 6.La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell'accordo standard usato dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5."
b)
il secondo comma è soppresso;
6 quater)l'articolo 43, paragrafo 5, è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:" 5.La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1, e 3."
b)
il secondo comma è soppresso;
7) all'articolo 43 è aggiunto il seguente paragrafo 6:"
6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
8) all'articolo 50 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e alle misure di esecuzione di tali disposizioni adottate dalla Commissione.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
9) l'articolo 51 è così modificato:
a)Al paragrafo 1, è inserito il seguente comma:"
Le autorità nazionali competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del paragrafo precedente relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l'ESMA e il CERS al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.
"
b)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4.Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che precisano:
a)
criteri per valutare l'adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;
b)
disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché
c)
disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.
"
c) è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 4.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
9 bis)all'articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme con eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all'articolo 112, paragrafo 1.
"
10) ▌ L'articolo 60 è così modificato:
a) al paragrafo 6:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:"
6.La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
ii) il secondo comma è soppresso,
b) è aggiunto il seguente paragrafo ▌:
7. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all'accordo, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 6.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
11) ▌ l'articolo 61 è così modificato:
a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano quanto segue:
a)
gli elementi da includere nell'accordo di cui al paragrafo 1; nonché
b)
il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull'OICVM feeder.
"
b)è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all'accordo, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
11 bis)all'articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano il contenuto dell'accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.
"
11 ter)all'articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a)
il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o
b)
nel caso in cui l'OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all'OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell'OICVM feeder in questa procedura.
"
12) all'articolo 64 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda le informazioni fornite a norma del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità con cui le informazioni sono trasmesse e alle procedure di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
13) all'articolo 69 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
5. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all'allegato I, e il formato di detti documenti.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
13 bis)all'articolo 75, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure per definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.
"
13 ter)all'articolo 78, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
7.La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano quanto segue:
a)
il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;
b)
il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:
i)
per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all'altro e le relative spese,
ii)
per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni,
iii)
per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in un altro OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e),
iv)
per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder, nonché
v)
per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM, nonché
c)
i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.
"
14) all'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo ▌:"
8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare ulteriormente gli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
14 bis)all'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.
"
14 ter)all'articolo 83 è inserito il seguente paragrafo:"
3.Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di standard di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all'assunzione di prestiti.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
15) all'articolo 84 è inserito il seguente paragrafo ▌:"
4. Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l“ESMA può adottare progetti di standard di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l'adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a) del paragrafo 2, una volta che la sospensione è stata decisa.
Alla Commissione è delegato il potere per adottare progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
15 bis)l'articolo 95, paragrafo 1, è così modificato:"
1.La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure che specificano:
a)
la portata delle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3;
b)
le modalità per facilitare l'accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell'OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all'articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall'articolo 93, paragrafo 7.
"
16) all'articolo 95, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 93 l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per specificare:
a)
la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, tra cui l'indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;
b)
la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3;
(c)
la procedura per lo scambio di informazioni e l'utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all'articolo 93.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010.
"
16 bis)all'articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.
"
16 ter)all'articolo 101 è inserito il seguente paragrafo:"
2 bis.Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
"
17) all'articolo 101, i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:"
8. Le autorità competenti possono portare all'attenzione dell“ESMA le situazioni in cui:
a)
una richiesta di scambio di informazioni ex articolo 109 è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole;
b)
la richiesta di effettuare un'indagine o una verifica in loco di cui all'articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; oppure
c)
una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro è stata respinta o non ha avuto seguito entro un termine ragionevole.
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 258 TFUE, l'ESMA può in questi casi intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 11 del regolamento n. …/2010 [ESMA], fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la possibilità per l'ESMA di intervenire in questi casi conformemente all'articolo 9 di detto regolamento.
9. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione per stabilire, all'indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all'effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
18) l'articolo 102 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"
2. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altri atti legislativi dell'Unione europea relativi agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all“ESMA conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 o al comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. …/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
"
b) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera ▌:"
d)
l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità bancaria europea (EBA), istituita dal regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e il CERS.
"
18 bis)ll'articolo 103, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.Gli Stati membri comunicano all'ESMA, alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.
"
18 ter)ll'articolo 103, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
'7.Gli Stati membri comunicano all'ESMA, alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.“;
"
19) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:"
Articolo 105
Per assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l“ESMA può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l”ESMA.
Alla Commissione è conferito il potere per adottare progetti di standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma conformemente all'articolo 7 sexies del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
"
20) all'articolo 108, paragrafo 5, lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
b)
se necessario, portano il caso all'attenzione dell«ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA].
La Commissione e l«ESMA vengono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).
20 bis)il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:"
ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE
"
20 ter)l'articolo 111 è sostituito dal seguente:"
Articolo 111
La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:
a)
chiarimento delle definizioni volto a garantire un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione; o
b)
allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi.
Tali misure sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter.
"
20 quater)l'articolo 112 è sostituito dal seguente:"
Articolo 112
1.La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE.
'2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 64 quater.
2 bis.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2 ter.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
"
20 quinquies)sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 112 bis
Revoca della delega
1.La delega dei poteri di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 112 ter
Obiezione agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
2.Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne fornisce le motivazioni.
"
Articolo 11 bis
Riesame
Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui precisa se l'ESA abbia presentato i progetti di standard tecnici di cui alla presente direttiva, se la presentazione sia obbligatoria o facoltativa, con proposte appropriate.
Articolo 12
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0163/2010).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(1 bis)Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione»(7), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea(8), dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco(9), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity(10), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza(11), del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)(12) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito)(13).
(2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando riforme ▌ della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e una per quello degli strumenti finanziari, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni formulate nella relazione rappresentano le modifiche minime che gli esperti reputano necessarie per scongiurare il ripetersi di una crisi analoga in futuro.
(3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, senza tuttavia includere tutte le raccomandazioni formulate nella relazione de Larosière.
(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti i partecipanti ai mercati finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. È opportuno che l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («l'Autorità ») assicuri la vigilanza anche dei repertori di dati sulle negoziazioni. Si invita la Commissione a proporre una soluzione per la vigilanza delle controparti centrali da parte dell'Autorità, sul modello della soluzione proposta nel regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle agenzie di rating del credito(14).
(4 bis)Nella relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 aprile 2010 dal titolo «Un contributo equo e fattivo del settore finanziario», elaborata su richiesta del vertice del G20 di Pittsburgh, si afferma che i costi delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti attraverso un contributo per la stabilità finanziaria (FSC) collegato a un «meccanismo di risoluzione» credibile ed efficace. Se opportunamente definiti, tali meccanismi eviteranno in futuro ai governi di doversi accollare il salvataggio di istituti troppo importanti, troppo grandi o troppo interconnessi per fallire.
(4 ter)La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020», del 3 marzo 2010, afferma altresì che tra le priorità fondamentali a breve termine vi sarà quella di prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e di valutare – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi.
(4 quater)Il Consiglio europeo ha affermato chiaramente il 25 marzo 2010 che «è particolarmente necessario compiere progressi su una serie di questioni quali istituzioni di importanza sistemica, strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi».
(4 quinquies)Il Consiglio europeo ha infine indicato, il 17 giugno 2010, che gli Stati membri dovrebbero introdurre sistemi contributivi a carico degli istituti finanziari al fine di garantire un'equa ripartizione degli oneri e creare incentivi al contenimento dei rischi sistemici. Tali prelievi dovrebbero essere parte integrante di un quadro credibile di risoluzione.
(5) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
(6) L'Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee ▌ ed essa non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza; in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete UE.
(7) Occorre che l'ESFS sia costituto da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale ▌. L'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo guida nei collegi delle autorità di vigilanza che controllano i partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri e dovrebbero essere definite chiare norme di vigilanza per tali collegi. È opportuno che l'Autorità presti particolare attenzione ai partecipanti ai mercati finanziari in grado di comportare un rischio sistemico in quanto il loro fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, ove un'autorità nazionale abbia omesso di esercitare i suoi poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l«Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto). Un Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbe far parte dell'EFSF.
(8) Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione(15), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione(16) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione(17), e assuma tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente l'ambito di azione di ogni Autorità ▌. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.
(9) Occorre che l'Autorità ▌ operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa dei partecipanti al mercato finanziario. L'Autorità dovrebbe tutelare valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì evitare l'arbitraggio di regolamentazione e garantire condizioni di parità e rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e dei partecipanti al mercato finanziario e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti ▌. Essa dovrebbe avere anche il compito di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione nei settori della regolamentazione e vigilanza sugli strumenti finanziari e i mercati e sulle questioni connesse relative alla governance delle imprese e all'informativa finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità siano conferite competenze generali di vigilanza sui prodotti finanziari/tipi di transazione esistenti e nuovi.
(9 bis)L'Autorità tiene debitamente conto dell'impatto delle proprie attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
(9 ter)Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. All'Autorità dovrebbero essere concessi «poteri di intervento in caso di violazione di norme, in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri» (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria).
(9 quater)Le autorità internazionali (FMI, Consiglio per la stabilità finanziaria, BRI) definiscono il rischio sistemico «un rischio di perturbazione dei servizi finanziari che i) è imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario e ii) è potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziari possono potenzialmente rivestire un'importanza sistemica».
(9 quinquies)Il rischio transfrontaliero, secondo le istituzioni di cui sopra, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o da dissesti finanziari in tutta l'Unione o in parti di essa, potenzialmente in grado di comportare conseguenze negative significative sulle transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, sul funzionamento del mercato interno o sulle finanze pubbliche dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
(10) Nella sentenza del 2 maggio 2006 ▌(Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che: «nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE [ora articolo 114 TFUE] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti»(18). La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell«articolo 114 TFUE.
(11) Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori(19), direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(20), direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori(21), direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria(22), direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario(23), direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(24), direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE(25), direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto(26), Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(27), direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE(28), direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(29), Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori(30), direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)(31), fatte salve le competenze dell'Autorità bancaria europea in termini di vigilanza prudenziale, direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009(32), sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, direttiva … (futura direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi) e regolamento … (futuro regolamento sulle agenzie di rating), nonché le direttive, i regolamenti e decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto comunitario che attribuisca compiti all'Autorità.
(12) Occorre che l'espressione «partecipante ai mercati finanziari» copra un'ampia gamma di partecipanti soggetti alla normativa comunitaria in materia. Può includere sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può indicare, ad esempio, le imprese di investimento, gli OICVM e le rispettive società di gestione, i gestori di fondi di investimento alternativi, gli operatori di mercato, le stanze di compensazione, i sistemi di regolamento, le agenzie di rating del credito, gli emittenti, gli offerenti, gli investitori, le persone che controllano o hanno un interesse in partecipanti, le persone che si occupano della gestione dei partecipanti, nonché altre persone alle quali si applichi un obbligo previsto dalla normativa. Occorre che siano inclusi anche gli istituti finanziari, quali gli enti creditizi e le imprese di assicurazione, quando effettuano attività disciplinate dalla normativa comunitaria in materia. Non rientrano nella definizione le autorità competenti nell'Unione europea e dei paesi terzi e la Commissione.
(13) È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore dei sistemi di indennizzo degli investitori, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento degli investitori in tutta l'Unione. Dato che i sistemi di indennizzo degli investitori sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di risarcimento degli investitori stesso e al suo gestore ▌. Il ruolo dell'Autorità dovrebbe essere riesaminato una volta istituito un Fondo europeo di garanzia degli investitori.
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici armonizzati di regolamentazione in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutt'Europa. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell'Unione dei progetti di standard tecnici di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione conformemente all'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante. ▌
(15)Occorre che la Commissione avalli tali progetti di standard di regolamentazione al fine di renderli giuridicamente vincolanti. Potranno essere modificati soltanto in circostanze davvero limitate ed eccezionali, a condizione che l'Autorità sia in stretto contatto con i mercati finanziari e che ne constati le attività quotidiane. I progetti di standard di regolamentazione potrebbero essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione non dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità senza previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard in parola, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.
(15 bis)La Commissione dovrebbe altresì avere la facoltà di dare esecuzione ad atti giuridicamente vincolanti in conformità dell'articolo 291 TFUE.
(15 ter)Gli standard tecnici di regolamentazione e attuazione devono tenere conto del principio di proporzionalità, ossia le disposizioni contenute in detti standard dovrebbero essere proporzionate alla natura, all'entità e alla complessità dei rischi inerenti alle attività degli istituti finanziari interessati.
(16) Nei settori non coperti da standard tecnici di regolamentazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni ▌ sull'applicazione della normativa dell'Unione. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare le motivazioni della loro eventuale inosservanza, onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei partecipanti al mercato.
(17) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di mancata o errata applicazione ▌ che costituiscono pertanto una violazione della normativa dell'Unione. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa comunitaria definisce obblighi chiari e incondizionati.
(18) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa comunitaria, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione ▌. Qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe essere abilitata a formulare un parere formale che tenga conto della raccomandazione dell'Autorità e imponga all'autorità competente di prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
(19) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro un termine stabilito dall'Autorità, occorre che quest'ultima prenda senza indugio una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all«articolo 258 TFUE.
(20) Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale emesso nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti(33) o futuri regolamenti dell'Unione europea. A questo proposito, il Parlamento europeo e il Consiglio attendono con interesse l'attuazione del programma della Commissione per il 2010, in particolare per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali.
(21) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Visto il carattere delicato della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito alla Commissione su sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato europeo per il rischio sistemico o dell'Autorità. Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato europeo per il rischio sistemico o l'Autorità di vigilanza europea (ESA) dovrebbero contattare la Commissione. A tale riguardo è della massima importanza prestare una doverosa attenzione alla confidenzialità. Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, dovrebbe informarne debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
(22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. Qualora non sia raggiunto un siffatto accordo, l'Autorità prescrive alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici o di astenersi da qualsiasi azione per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione a loro direttamente applicabile.
(22 bis)La crisi ha dimostrato che la mera cooperazione tra autorità nazionali la cui giurisdizione si arresta alle frontiere nazionali è chiaramente inadeguata ai fini della vigilanza degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.
(22 ter)Inoltre, «gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza del paese d'origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale, non costituiscono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche commerciali europee che operano in un contesto transfrontaliero» (Turner Review).
(22 quater)Secondo le conclusioni della Turner Review «accordi più efficaci esigono maggiori poteri nazionali, e pertanto un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore grado di integrazione europea».
(22 quinquies)La soluzione «nazionale» implica che al paese ospitante viene riconosciuto il diritto di obbligare gli istituti stranieri ad operare solo tramite controllate e non attraverso filiali e di controllare il capitale e la liquidità delle banche operanti nel rispettivo paese, il che significherebbe un maggiore protezionismo.
(22 sexies)La soluzione «europea» comporta il rafforzamento dell'Autorità in seno al collegio delle autorità di vigilanza e un'intensificazione dei controlli sugli istituti finanziari che comportano un rischio sistemico.
(23) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l'Autorità svolga un ruolo guida e goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio di regolamentazione dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, anche incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un sistema di vigilanza meno rigoroso. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato.
(23 bis)L'Autorità e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero rafforzare la vigilanza sugli istituti finanziari che soddisfano i criteri di rischio sistemico giacché il loro fallimento può pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e danneggiare l'economia reale.
(23 ter)Occorre individuare i criteri per il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), dal Fondo monetario internazionale (FMI), dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G20. L'interconnettività, la sostituibilità e il tempo sono i criteri più comunemente usati per identificare il rischio sistemico.
(23 quater)Occorre porre in essere un quadro regolamentare per far fronte al problema degli istituti in difficoltà ai fini della loro stabilizzazione o liquidazione giacché «è stato chiaramente dimostrato che la posta in gioco nella crisi del settore bancario è alquanto alta per i governi e per la società nel suo complesso, dal momento che situazioni del genere possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'economia reale» (relazione de Larosière). La Commissione dovrebbe presentare opportune proposte per la definizione di un nuovo quadro regolamentare per la gestione delle crisi finanziarie. Gli elementi chiave della gestione della crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari di esecuzione in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o collegati).
(23 quinquies)Occorre istituire un Fondo europeo di garanzia dei depositi per assicurare la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, tutelare gli interessi dei depositanti dell'Unione e ridurre i costi di una crisi finanziaria sistemica per il contribuente. Un fondo a livello di Unione europea sembra costituire il modo più efficiente per tutelare gli interessi dei depositanti e la difesa migliore contro le distorsioni della concorrenza. È ovvio però che le strategie dell'Unione sono più complesse e altri soggetti insistono sul mantenimento dei loro regimi nazionali. Come minimo, pertanto, l'Autorità deve armonizzare le caratteristiche più importanti dei regimi nazionali. Può anche garantire che gli istituti finanziari siano obbligati a contribuire a un solo regime.
(23 sexies)Occorre che il Fondo europeo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati finanzi opportuni interventi di liquidazione o salvataggio di istituti finanziari in difficoltà, allorché possa essere minacciata la stabilità finanziaria del mercato finanziario interno dell'Unione. Il Fondo dovrebbe essere alimentato con adeguati contributi da parte del settore finanziario, i quali che dovrebbero sostituire quelli versati ai fondi nazionali di analoga natura.
(24) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari, in particolar modo per quelli che non hanno dimensioni europee. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un'autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un'autorità di vigilanza nazionale (l'autorità delegata) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza per suo conto al posto dell'Autorità o di un'altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze sarebbe opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa ▌ pertinente dell'Unione può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere le migliori prassi in materia di delega e accordi di delega.
(25) Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione per instaurare una cultura comune della vigilanza.
(26) L'esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l'applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l'esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti. Occorre infine rendere pubblici i risultati degli esami tra pari e individuare e divulgare le migliori prassi.
(27) Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello di Unione in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito dell'ESFS. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell'Autorità.
(28) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e Comitato europeo per il rischio sistemico, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini gli stress test su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. Onde poter svolgere le sue funzioni in modo adeguato, è opportuno che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell'impatto del potenziale andamento del mercato.
(29) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità rappresenti l'Unione europea nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi.
(30) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/39/CE, modificata dalla direttiva 2007/44/CE(34).
(31) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie sulla vigilanza prudenziale. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati finanziari e ai partecipanti ai mercati e che tengono conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, come ultima ratio, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un partecipante ai mercati finanziari quando un'autorità nazionale competente non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto, è essenziale lavorare ai fini dell'introduzione di modelli comuni di rendiconto.
(31 bis)Le misure per la raccolta di informazioni non dovrebbero pregiudicare il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in ambito statistico. È pertanto opportuno che il presente regolamento faccia salvi il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(35), e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(36).
(32) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità e il Comitato europeo per il rischio sistemico condividano reciprocamente ogni informazione pertinente. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal Comitato europeo per il rischio sistemico all'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l'Autorità deve ▌ assicurare che vi venga dato seguito.
(33) Occorre che ▌ l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard tecnici di regolamentazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti e raccomandazioni, l'Autorità procede a uno studio d'impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, che rappresenti in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari dell'Unione (e che sia rappresentativo delle varie tipologie e dimensioni di società ed istituti finanziari) (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), le PMI, i sindacati, il mondo accademico, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.
(33 bis)Le organizzazioni senza scopo di lucro sono emarginate dal dibattito sul futuro dei servizi finanziari e dal relativo processo decisionale rispetto ai rappresentanti del settore interessato, che possono contare su opportuni finanziamenti e buone conoscenze. Occorre che tale svantaggio sia compensato da un'adeguata partecipazione dei loro rappresentanti in seno al gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.
(34) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nel mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli partecipanti ai mercati finanziari in difficoltà. I loro interventi devono essere strettamente coordinati entro il quadro e i principi dell'UEM. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano significativamente sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.
(34 bis)Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che istituisce tale meccanismo, la Commissione, in base all'esperienza acquisita, dovrebbe stabilire a livello di Unione, chiare e valide indicazioni a livello di Unione in merito ai casi in cui gli Stati membri applicano o meno la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia dovrebbe essere valutato sulla scorta di tali indicazioni.
(34 ter)Fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, se uno Stato membro decide di invocare la clausola di salvaguardia, ne dovrebbe informare il Parlamento europeo contemporaneamente all'Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. L'Autorità, in collaborazione con la Commissione, dovrebbe definire i passi successivi da intraprendere.
(35) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di ascoltare i destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione.
(36) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del Comitato europeo per il rischio sistemico, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità bancaria europea devono poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard tecnici di regolamentazione, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nell'articolo 16 TFUE, mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.
(36 bis)Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe deliberare a maggioranza semplice secondo il principio «una persona, un voto». Tuttavia, per gli atti relativi all'adozione di standard tecnici, orientamenti e raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dal trattato sull'Unione europea, dal TFUE e dal protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie ad essi allegato. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto imparziale di esperti, composto da membri che non rappresentano le autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nella disputa o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo di esperti dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice, secondo il principio per cui ogni membro dispone di un voto. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
(37) Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.
(38) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo in seguito a una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e alla successiva presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei. Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
(39) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso l'Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto) («il comitato congiunto») ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee in relazione ai conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali europee) o dell'Autorità di vigilanza europea (Banche) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. È opportuno che i presidenti delle tre autorità di vigilanza europee si avvicendino annualmente alla presidenza del comitato congiunto. Il presidente di quest'ultimo dovrebbe essere uno dei vicepresidenti del Comitato europeo per il rischio sistemico. Occorre che il comitato congiunto disponga di un segretariato permanente con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e lo sviluppo di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.
(40) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea tramite una distinta sezione al suo interno. Il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(37) (AII). Occorre che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi al contributo di quest'ultima. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio è soggetto alla procedura di discarico.
(42) Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(38). Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(39).
(43) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee(40).
(44) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. Occorre che la riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete sia soggetta a norme rigorose ed efficaci.
(45) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(41), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(42), che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
(46) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(43).
(47) Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione.
(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(49) L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Occorre pertanto abrogare la decisione 2009/77/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e modificare di conseguenza la decisione 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile(44).
(50) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO
Articolo 1
Istituzione e ambito di intervento
1. Il regolamento istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli Strumenti finanziari e dei mercati) (di seguito «l'Autorità»).
2. L'Autorità opera nell'ambito delle competenze previste dal presente regolamento e nel campo di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, ▌ 2004/39/CE, 2004/109/CE, ▌ 2009/65/CE e della direttiva 2006/49/CE, ▌ fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) in termini di vigilanza prudenziale, della direttiva [futura direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi] e del regolamento (CE) n. 1060/2009 e nell'ambito delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 2002/65/CE nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d'investimento o agli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro ulteriore atto legislativo dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.
2 bis.L'Autorità opera altresì nel settore di attività contemplato dalla normativa di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative al governo societario, alla revisione contabile e alla rendicontazione finanziaria, purché tali interventi dell'Autorità siano necessari per assicurare l'applicazione efficace e coerente della normativa di cui al paragrafo 2.
3. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall«articolo 258 TFUE, di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
4. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario a breve, medio e lungo termine, a vantaggio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L'Autorità contribuisce a: i) migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, elevato, efficace e uniforme, ▌ iii) garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, iv) ▌ rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, v) impedire l'arbitraggio di regolamentazione e contribuire a creare parità di condizioni concorrenziali, vi) assicurare che la realizzazione di investimenti e l'assunzione di altri rischi siano opportunamente regolamentati e controllati e vii) contribuire a rafforzare la protezione dei consumatori. Per tali scopi, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui al paragrafo 2, a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ad effettuare analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento dell'obiettivo dell'Autorità.
Nell'esercizio dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta particolare attenzione a eventuali rischi sistemici posti dai partecipanti al mercato, il cui fallimento potrebbe pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.
Nell'esercizio dei propri compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.
Articolo 1 bis
Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1.L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), il cui scopo principale consiste nel garantire la corretta attuazione delle norme applicabili al settore finanziario, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario e garantire una sufficiente tutela dei consumatori di servizi finanziari.
2.Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:
a)
il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. …/2010 (CERS) e nel presente regolamento;
b)
l'Autorità;
c)
l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. .../2010 [EBA];
d)
l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EIOPA];
e)
l'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto), ai fini dello svolgimento dei compiti di cui specificati agli articoli da 40 a 43 (il «comitato congiunto»);
f)
le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n…/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];
g)
la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.
3.Tramite il comitato congiunto, l'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, nonché con l'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e con l'Autorità di vigilanza europea (Banche), assicurando la coerenza intersettoriale delle attività ed elaborando posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.
4.In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.
5.Le autorità di vigilanza aderenti all'ESFS sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 1 ter
Le Autorità di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«partecipanti ai mercati finanziari», ogni persona in relazione alla quale si applica un obbligo previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o dal diritto nazionale di attuazione della stessa normativa;
2)
«autorità competenti», autorità competenti e/o autorità di vigilanza secondo la definizione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, per «autorità competenti» si intendono le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte delle società che prestano servizi d'investimento o degli organismi d'investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni. Nel caso dei sistemi di indennizzo degli investitori, si considerano «autorità competenti» gli organismi che gestiscono i sistemi di indennizzo nazionali ai sensi della direttiva 97/9/CE o, qualora il funzionamento del sistema di indennizzo degli investitori sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di detta direttiva.
Articolo 3
Natura giuridica
1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.
Articolo 4
Composizione
L'Autorità è composta da:
1)
un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 28;
2)
un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;
3)
un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;
4)
un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;
5)
una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.
Articolo 5
Sede
L'Autorità ha sede a Francoforte.
Essa può disporre di uffici di rappresentanza nei principali centri finanziari dell'Unione europea.
CAPO II
COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ
Articolo 6
Compiti e poteri dell'Autorità
1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a)
contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b)
contribuisce all'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari e garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure anche in situazioni di emergenza;
c)
stimola e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
d)
coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;
e)
organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti, inclusa l'emissione di pareri, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
f)
sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;
f bis)
svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare Autorità nell'esecuzione dei sui compiti;
f ter)
promuove la tutela dei depositanti e degli investitori;
f quater)
coadiuva la gestione delle crisi di istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per conto di tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione di cui all'articolo 12 quater;
g)
esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
g bis)
sorveglia i partecipanti ai mercati finanziari che non sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità competenti;
g ter)
pubblica sul proprio sito Web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nell'ambito del proprio settore di competenza, sui partecipanti ai mercati finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
g quater)
assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
a)
elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 7;
a bis)
elaborare progetti di standard tecnici di esecuzione nei casi specifici di cui all'articolo 7 sexies;
b)
emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;
c)
formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
d)
prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;
e)
prendere decisioni individuali nei confronti di partecipanti ai mercati finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 4;
f)
emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all'articolo 19.
f bis)
raccogliere le informazioni necessarie sui partecipanti ai mercati finanziari, come previsto all'articolo 20;
f ter)
sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari e sulla tutela dei consumatori.
f quater)
costituire una banca dati dei partecipanti ai mercati finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale;
f quinquies)
elaborare uno standard tecnico di regolamentazione che fissi le informazioni minime da mettere a disposizione dell'Autorità sulle transazioni e sui partecipanti al mercato e che stabilisca le modalità per il coordinamento della raccolta, sottolineando altresì il modo in cui le esistenti banche dati nazionali devono essere collegate, al fine di garantire che l'Autorità sia sempre in grado di accedere alle informazioni necessarie e pertinenti sulle transazioni e sul mercato.
3. L'Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche a livello di Unione che le sono attribuiti in virtù degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3 bis.Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.
Articolo 6 bis
Protezione dei consumatori e attività finanziaria
1.Al fine di promuovere la tutela dei depositanti e degli investitori, l'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'imparzialità del mercato per prodotti o servizi finanziari nell'intero mercato unico, anche tramite:
i)
la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,
ii)
il riesame e il coordinamento delle iniziative di alfabetizzazione e istruzione finanziaria,
iii)
l'elaborazione di standard di formazione per le imprese del settore,
iv)
il contributo allo sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione e
v)
la valutazione, in particolare, dell'accessibilità, della disponibilità e del costo del credito per le famiglie e le imprese, in particolare per le PMI.
2.L'Autorità assicura il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.
3.L'Autorità può altresì emettere avvisi in caso di attività finanziaria che costituisce una grave minaccia per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
4.L'Autorità istituisce, quale parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria che raccoglie tutte le pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti, al fine di conseguire un approccio coordinato al trattamento normativo e di vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5.L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente alcuni tipi di attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parti di esso nei casi o alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10.
L'Autorità rivede tale decisione a intervalli debiti e regolari.
L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, ne informa la Commissione per facilitare l'adozione di un eventuale divieto o limitazione.
Articolo 7
Standard tecnici di regolamentazione
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono delegare alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Detti standard sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. L'Autorità elabora i ▌ progetti di standard tecnici di regolamentazione e li sottopone all'approvazione della Commissione. Qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può adottare uno standard tecnico di regolamentazione.
1 bis.L'Autorità ▌ effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di regolamentazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto degli standard tecnici di regolamentazione in questione o in relazione alla particolare urgenza della questione, prima di presentarli alla Commissione. L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 22.
1 ter.Quando riceve un progetto di standard tecnico di regolamentazione dall'Autorità, la Commissione lo trasmette immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione può prorogare detto termine di un mese e può approvare i progetti di standard tecnici in parte o con modifiche, se necessario, per tutelare gli interessi dell'Unione.
▌
Articolo 7 bis
Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione
1.Ove non intenda approvare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o intenda adottarli in parte o modificandoli, la Commissione rinvia all'Autorità i progetti di standard tecnici di regolamentazione, proponendo modifiche motivate.
2.Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare i progetti di standard tecnici di regolamentazione sulla base delle proposte della Commissione e sottoporli nuovamente all'approvazione di quest'ultima. L'Autorità notifica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
3.Ove l'Autorità non convenga con la decisione della Commissione di respingere o modificare le sue proposte iniziali, il Parlamento europeo o il Consiglio può convocare entro un mese il Commissario competente, unitamente al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per illustrare ed esporre le divergenze.
Articolo 7 ter
Esercizio della delega
1.I poteri di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre 6 mesi prima della fine del quadriennio. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 quater.
2.Non appena adotta uno standard tecnico di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati che non sono stati rispettati dalle autorità competenti.
Articolo 7 quater
Obiezioni agli standard tecnici di regolamentazione
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione entro tre mesi dalla data di notifica da parte della Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.
2.Lo standard tecnico di regolamentazione può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se, allo scadere del termine in oggetto, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.Non appena la Commissione ha trasmesso il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una dichiarazione di non obiezione, anticipata e contenente determinate condizioni, che entra in vigore allorché la Commissione adotta lo standard tecnico di regolamentazione senza modificarne il progetto.
4.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard tecnico di regolamentazione, quest'ultimo non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione ne motiva le ragioni.
Articolo 7 quinquies
Revoca della delega
1.La delega di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.La decisione di revoca pone fine alla delega.
3.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri di standard tecnico di regolamentazione che potrebbero essere oggetto della revoca e gli eventuali motivi della revoca.
Articolo 7 sexies
Standard tecnici di esecuzione
1.Ove il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscano alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi ai fini dell'adozione di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti nei settori specificati nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
qualora, in conformità della suddetta normativa, l'Autorità elabori standard tecnici di esecuzione per sottoporli alla Commissione, tali standard sono di natura tecnica, non includono scelte politiche e si limitano alla fissazione delle condizioni di applicazione degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti;
b)
qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non lo presenti entro il termine indicato in una richiesta rivolta all'Autorità dalla Commissione a norma dell'articolo 19, la Commissione può adottare uno standard tecnico di esecuzione mediante un atto di esecuzione.
2.Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di esecuzione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto alla portata e all'impatto degli standard tecnici considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione.
L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 22.
3.L'Autorità presenta il suo progetto di standard tecnici di esecuzione alla Commissione per approvazione a norma dell'articolo 291 TFUE e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard tecnici di esecuzione, la Commissione decide se approvarlo o meno. Essa può prorogare detto termine di un mese e può approvare i progetti di standard solo in parte o con modifiche, se necessario ai fini dell'interesse dell'Unione.
Ogniqualvolta adotta uno standard tecnico di esecuzione recante modifica del progetto di standard tecnico di esecuzione presentato dall'Autorità, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
5.Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Orientamenti e raccomandazioni
1. Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o ai partecipanti ai mercati finanziari.
1 bis.L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. L'Autorità, se del caso, richiede inoltre il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 22. Le consultazioni, le analisi, i pareri e la consulenza in oggetto sono commisurati alla portata, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.
2. Le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni.
Entro due mesi dall'emissione di un orientamento o una raccomandazione, ogni autorità di vigilanza nazionale competente conferma la propria intenzione di rispettare l'orientamento o la raccomandazione in parola. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli, ne informa l«Autorità adducendone le ragioni. L'Autorità pubblica tali ragioni.
Se un'autorità competente non applica un orientamento o una raccomandazione, l'Autorità rende pubblica tale circostanza.
L'Autorità può decidere, valutando caso per caso, di pubblicare le ragioni addotte da un'autorità competente per motivare il mancato rispetto di un orientamento o di una raccomandazione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.
Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in oggetto, i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.
2 bis.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.
Articolo 9
Violazione del diritto dell'Unione
1. Se un'autorità competente non ha applicato o ha applicato in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione stabiliti a norma degli articoli 7 e 7 sexies, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un partecipanti ai mercati finanziari rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio, del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può effettuare indagini sulla presuntaviolazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.
2 bis. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.
3. L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio dell'indagine, trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.
Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto comunitario.
4. Se l'autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.
La Commissione esprime il parere formale entro il termine di tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.
▌
L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell«articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 ▌ entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all'inosservanza ▌ al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale emesso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.
7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Quando viene adottata una misura ▌ in relazione a questioni oggetto di un parere formale ai sensi del paragrafo 4 o di una decisione conformemente al paragrafo ▌ 6, le autorità competenti rispettano il parere formale o la decisione, a seconda del caso.
7 bis.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità indica le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari che non hanno ottemperato al parere formale e alle decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.
Articolo 10
Intervento in situazioni di emergenza
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità facilita attivamente e, ove necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.
Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.
1 bis.La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato europeo per il rischio sistemico o dell'Autorità, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento. La Commissione riesamina la decisione a intervalli mensili e almeno una volta al mese e dichiara la cessazione della situazione di emergenza non appena è appropriato.
Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis, e in casi eccezionali in cui è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a circostanze sfavorevoli che possano compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali circostanze, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell«articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
4. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.
Articolo 11
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti
1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, assume un ruolo guida nel prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'Autorità in qualità di mediatore.
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia ed impone loro di adottare misure specifiche conformi al diritto dell'Unione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall«articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
4 bis.Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
4ter.Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente delinea le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.
Articolo 11 bis
Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 42, compone le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra una o più autorità competenti quali definite all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA]
Articolo 12
Collegi delle autorità di vigilanza
1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi. Il personale dell'autorità ha facoltà di partecipare a qualsiasi attività, compresi sopralluoghi, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.
2. L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno. A tal fine, viene considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile. Come minimo, essa:
a)
raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;
b)
avvia e coordina gli stress test su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, ad andamenti negativi dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per questi test;
c)
pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti e
d)
sovraintende ai compiti svolti dalle autorità competenti.
3 bis.L'Autorità può emettere standard di regolamentazione ed esecuzione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 per armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi eccellenti adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano delle modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, al fine di garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.
3 ter.Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.
Articolo 12 bis
Disposizioni generali
1.L'Autorità presta particolare attenzione ai rischi di perturbazione dei servizi finanziari e li affronta se i) sono imputabili a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario e ii) è potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e per l'economia reale (rischio sistemico). Tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziari possono potenzialmente rivestire in una certa misura, un' importanza sistemica.
2.L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza ai partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri di cui all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini di una decisione in merito alla vigilanza diretta o all'intervento in un istituto in difficoltà.
3.Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di standard di regolamentazione ed esecuzione, così come orientamenti e raccomandazioni per gli istituti di cui all'articolo 12 ter.
4.L'Autorità esercita la vigilanza sugli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto nell'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.
5.L'Autorità istituisce un'Unita di risoluzione incaricata di porre in atto la governance e il modus operandi chiaramente definiti in materia di gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e all'insolvenza, e di dirigere dette procedure.
Articolo 12 ter
Individuazione di partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri potenzialmente in grado di comportare un rischio sistemico
1.Previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, individuare i partecipanti ai mercati finanziari transfrontalieri che, in virtù del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione di cui all'articolo 12 quater.
2.I criteri per individuare tali partecipanti ai mercati finanziari sono coerenti con quelli stabiliti dall'FSB, dall'FMI e dalla BRI.
Articolo 12 quater
Unità di risoluzione
1.L'unità di risoluzione preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.
2.All'unità di risoluzione sono conferiti i poteri per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 per risanare gli istituti in difficoltà o decidere in merito alla liquidazione degli istituti irrecuperabili (di importanza cruciale per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità, adeguare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire i membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una banca «buona/cattiva» o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con i dovuti scarti di garanzia) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.
3.Dell'unità di risoluzione fanno parte altresì esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità, dotati di conoscenze e competenze in materia di ristrutturazione, salvataggio e liquidazione degli istituti finanziari.
Articolo 12 quinquies
Sistema europeo dei regimi di garanzia degli investitori
1.L'Autorità contribuisce al rafforzamento dei regimi nazionali di indennizzo degli investitori (SII), assicurando che siano adeguatamente finanziati dai contributi degli istituti finanziari, compresi i partecipanti ai mercati finanziari con sede in paesi terzi, e forniscano un elevato livello di protezione a tutti gli investitori in un quadro armonizzato a livello di Unione, che lasci impregiudicato il ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino gli standard dell'Unione.
2.L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai regimi di garanzia degli investitori.
3.La Commissione può adottare standard tecnici di regolamentazione ed esecuzione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.
Articolo 12 sexies
Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento
1.È istituito un Fondo europeo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati al fine di rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario e contribuire alla risoluzione delle crisi per i partecipanti ai mercati finanziari transnazionali in difficoltà. I partecipanti ai mercati finanziari che operano in un solo Stato membro possano aderire al Fondo. Il Fondo di stabilità adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.
2.Il Fondo europeo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati è finanziato con i contributi diretti di tutti i partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari di cui all'articolo 12 ter e di quelli che hanno scelto di partecipare a tale sistema ai sensi del paragrafo 1. Tali contributi sono commisurati al livello di rischio rappresentato da ciascun partecipante ai mercati finanziari. L'entità dei contributi richiesti tiene conto delle più ampie condizioni economiche, ossia della capacità di fare credito alle grandi imprese e alle PMI, nonché della necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri oneri normativi e aziendali.
3.Il Fondo europeo di stabilità è gestito da un consiglio di amministrazione designato dall'Autorità per un periodo di cinque anni, i cui membri sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo istituisce altresì un consiglio consultivo di cui fanno parte senza diritto di voto rappresentanti dei partecipanti ai mercati finanziari che aderiscono al Fondo. Il consiglio di amministrazione del Fondo può proporre all'Autorità l'esternalizzazione della gestione della propria liquidità a istituti di nota affidabilità (quali la BEI). È opportuno investire detti fondi in strumenti liquidi e sicuri.
Articolo 13
Delega di compiti e responsabilità
1. ▌ Le autorità competenti, con il consenso dell'autorità delegata, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace dei partecipanti o gruppi di partecipanti transfrontalieri ai mercati finanziari.
2. L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.
2 bis.La delega di responsabilità comporta la ridistribuzione delle competenze definite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.
3. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.
L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.
Articolo 14
Cultura comune della vigilanza
1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea, e svolge almeno le attività seguenti:
a)
fornisce pareri alle autorità competenti;
b)
promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa comunitaria;
c)
contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 bis;
d)
esamina l'applicazione degli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e propone modifiche, se necessario;
e)
stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.
2. L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.
Articolo 15
Esame tra pari delle autorità competenti
1. L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. In sede di svolgimento degli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.
2. L'esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:
a)
l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance, delle risorse e delle competenze del personale dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli da 7 a 7 sexies e agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
b)
il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
c)
le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;
d)
l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti nell'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni di carattere amministrativo imposte ai responsabili, ove tali disposizioni non siano state rispettate.
3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 8 da presentare alle autorità competenti ▌. L'Autorità tiene conto dei risultati dell'esame tra pari in sede di elaborazione dei progetti di standard tecnici di regolamentazione o di esecuzione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies. Le autorità competenti si impegnano a seguire i pareri forniti dall'Autorità. Se non li seguono, ne comunicano le ragioni all'Autorità.
L'Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso gli esami tra pari. Inoltre, tutti gli altri risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.
Articolo 16
Funzione di coordinamento
L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l'altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea.
L'Autorità promuove la risposta coordinata dell'Unione, in particolare:
1)
facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
2)
determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
3)
fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
4)
informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza.
4 bis)
adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
4 ter)
centralizzando le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma degli articoli 12 e 20, conseguentemente agli obblighi normativi di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.
Articolo 17
Valutazione degli sviluppi del mercato
1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità bancaria europea, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano i partecipanti ai mercati finanziari nonché una valutazione dell'impatto che può esercitare su di essi il potenziale andamento del mercato.
1 bis. L'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione della resilienza di partecipanti ▌ ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:
a)
metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante chiave ai mercati finanziari;
b)
strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza di partecipanti ▌ ai mercati finanziari.
b bis)
metodologie comuni di valutazione degli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un determinato partecipante ai mercati finanziari e sui depositanti, sugli investitori e sull'informazione dei clienti.
2. Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (CE) n. …/2010 [ESRB], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.
Queste valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.
3. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente, tramite il comitato congiunto, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con l'Autorità bancaria europea.
Articolo 18
Relazioni internazionali
1.Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.
2. L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità definisce gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.
Articolo 19
Altri compiti
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
1 bis.Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di standard tecnico di esecuzione entro il termine fissato nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non sia stato fissato un termine, la Commissione può richiedere il progetto in questione e fissare un termine per la sua presentazione.
Data l'urgenza della questione, la Commissione può chiedere che un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di esecuzione sia presentato prima del termine fissato nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tal caso, la Commissione fornisce una motivazione appropriata.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/44/CE e secondo la quale richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, ▌ su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2006/48/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2007/44/CE. Si applica l'articolo 20 ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere.
Articolo 20
Raccolta di informazioni
1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▌ degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria rispetto alla natura dell'adempimento.
1 bis. L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni per le relazioni.
1 ter.Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 56.
1 quater.Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo e per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche pertinenti esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal Sistema statistico europeo che dal Sistema europeo di banche centrali.
2. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti degli Stati membri non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle Finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.
2 bis.Ove le informazioni non siano disponibili o non siano fornite tempestivamente ai sensi dei paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater o 2, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente ai partecipanti ai mercati finanziari interessati. La richiesta motivata precisa per quale ragione sono necessari i dati relativi ai singoli partecipanti ai mercati finanziari.
L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis.
Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▌ assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.
3. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.
Articolo 21
Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)
1. L'Autorità ▌ coopera strettamente e periodicamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico.
2 L'Autorità ▌ comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento (UE) n. .../2010 [ESRB]. L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate concernenti, in particolare, i singoli partecipanti ai mercati finanziari.
3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo [16] del regolamento (CE) n. …/2010 [CERS].
4. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.
Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati negli allarmi e nelle raccomandazioni.
Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.
5. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità di vigilanza nazionale competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferite dal presente regolamento per garantire il seguito tempestivo.
Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.
L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo [17] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB].
6. Nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.
Articolo 22
Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati
1. Per contribuire ad agevolare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è consultato sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7 riguardo agli standard tecnici di regolamentazione e agli standard tecnici di esecuzione e, e ove queste non riguardino i singoli partecipanti ai mercati finanziari, ai sensi dell'articolo 8 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Qualora occorra agire con urgenza e la consultazione risulti impossibile, il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è informato al più presto.
Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si riunisce almeno quattro volte all'anno.
2. Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di 30 membri che rappresentano in modo proporzionato le società di investimento che operano nell'Unione, i rappresentanti del loro personale, nonché i consumatori, gli ▌ altri utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Il numero di membri in rappresentanza dei partecipanti ai mercati finanziari non è superiore a dieci.
3. I membri del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono designati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa.
Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l'Unione europea.
4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura il segretariato del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.
Ai membri dei gruppi delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso delle spese di viaggio. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.
5. Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, con particolare riferimento ai compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 10, 14, 15 e 17.
6. Il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati adotta il proprio regolamento interno alla maggioranza dei due terzi dei propri membri.
7. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e i risultati delle sue consultazioni.
Articolo 23
Salvaguardie
1. ▌ Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo sostanziale sulle sue competenze in materia di bilancio, ne informa l'Autorità, la Commissione e il Parlamento europeo entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente. Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
2. ▌ Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.
Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide ▌ se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri mentre la decisione di annullare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame si tiene conto del voto dei membri interessati.
3. ▌ Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 10 ed entro un mese nel caso dell'articolo 11, la decisione dell'Autorità si considera mantenuta.
3 bis.Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 comporta l'utilizzo dei fondi istituiti conformemente agli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri non possono chiedere al Consiglio di mantenere o annullare una decisione presa dall'Autorità.
Articolo 24
Procedure decisionali
1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Autorità informa qualsiasi destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.
4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.
5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessato e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione confligga con l«interesse legittimo dei partecipanti ai mercati finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa gravemente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
Sezione 1
Consiglio delle autorità di vigilanza
Articolo 25
Composizione
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
a)
il presidente, che non ha diritto di voto;
b)
i capi delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari in ogni Stato membro, che si riuniscono di persona almeno due volte all'anno;
c)
un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
d)
un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;
e)
un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.
1 bis.Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca periodicamente – almeno due volte l'anno – le riunioni con il gruppo delle parti in causa nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.
2. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell'ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.
2 bis.Negli Stati membri in cui esiste più di una autorità competente per la vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.
3. Ai fini della direttiva 97/9/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia degli investitori in ogni Stato membro.
4. Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.
Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.
Articolo 26
Comitati e gruppi di esperti interni
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell'articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, che presenta una composizione equilibrata, incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.
2 bis.Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per l'adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma.
2 ter.Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.
Articolo 27
Indipendenza
Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.
Articolo 28
Compiti
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
4 bis.Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità e sull'esecuzione dei compiti del presidente sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il ▌ bilancio ai sensi dell'articolo 49.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all'articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.
Articolo 29
Processo decisionale
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri secondo il principio di un voto per membro.
Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza qualificata dei membri, secondo disposto dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza, secondo il principio di un voto per membro.
2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Sezione 2
Consiglio di amministrazione
Articolo 30
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i ▌ membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.
Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.
Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.
Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto per le questioni di cui all'articolo 49.
Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, con la frequenza ritenuta necessaria e almeno cinque volte l'anno in sessione ▌.
4. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituiti finanziari.
Articolo 31
Indipendenza
I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi comunitari, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.
Articolo 32
Compiti
1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.
3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito «lo statuto dei funzionari»).
5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.
6. ▌ Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 38, paragrafo 7, affinché sia sottoposta al Parlamento europeo ▌.
7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.
Sezione 3
Il Presidente
Articolo 33
Nomina e compiti
1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione.
La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo, il quale, dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati, ne seleziona uno. Il candidato prescelto viene nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo. Il sostituto non deve essere membro del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:
a)
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b)
le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.
5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo su decisione del consiglio delle autorità di vigilanza ▌.
Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.
Articolo 34
Indipendenza
Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri vantaggi.
Articolo 35
Relazione
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare ▌ una dichiarazione. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che gli viene richiesto.
2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
2 bis.Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies e agli articoli 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione deve includere anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.
Sezione 4
Direttore esecutivo
Articolo 36
Nomina
1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta previa conferma del Parlamento europeo.
3. Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.
Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:
a)
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b)
le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.
Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.
5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Articolo 37
Indipendenza
Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.
Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell'assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri vantaggi.
Articolo 38
Compiti
1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
5. Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione ▌ il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.
CAPITOLO IV
IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA
Sezione 1
▌ Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto)
Articolo 40
Istituzione
1. È istituita l'Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto).
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con le altre autorità di vigilanza europee, in particolare per quanto concerne:
–
i conglomerati finanziari;
–
la contabilità e la revisione dei conti;
–
le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
–
i prodotti di investimento al dettaglio;
–
le misure di contrasto al riciclaggio di denaro, nonché
–
lo scambio di informazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico e lo sviluppo dei rapporti tra detto comitato e le autorità di vigilanza europee.
3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle tre autorità di vigilanza europee, che svolge funzioni di segretariato. L'Autorità fornisce ▌ un adeguato contributo di risorse per le spese ▌ amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
Articolo 40 bis
Vigilanza
Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 42 del presente regolamento.
Articolo 41
Composizione
1. Il comitato congiunto è composto ▌ dai presidenti delle autorità di vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni ▌ del comitato congiunto ▌, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto ▌ è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il presidente del comitato congiunto nominato al paragrafo 3 del presente articolo è designato altresì vicepresidente del Comitato europeo per il rischio sistemico.
4. Il comitato congiunto ▌ adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.
Il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Articolo 42
Posizioni congiunte e atti comuni
Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e l'Autorità di vigilanza europea (Banche).
Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto normativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e ▌ pensioni aziendali e professionali) o dell'Autorità di vigilanza europea (Banche), sono adottati in parallelo dall'Autorità, ▌ dall'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e ▌ pensioni aziendali e professionali) e dall'Autorità di vigilanza europea (Banche), se necessario.
Articolo 43
Sottocomitati
1. Ai fini dell'articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto ▌.
2. Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente interessata di ogni Stato membro.
3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto ▌.
4. Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.
Sezione 3
Commissione dei ricorsi
Articolo 44
Composizione
1. La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee.
2. La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, ▌ persone di buona reputazione che abbiano dato prova di pertinenti conoscenze ed esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o di altri servizi finanziari; sono esclusi i funzionari ancora in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione legati alle attività dell'Autorità. Un congruo numero di membri della commissione dei ricorsi è in possesso di sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.
La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.
Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, tale maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi designati dall'Autorità.
La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.
3. Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (CE) n. /2010 [EBA] e al regolamento (CE) n. /2010 [ESMA].
4. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. ▌ L'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi tramite il comitato congiunto.
Articolo 45
Indipendenza e imparzialità
1. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.
4. Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.
La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.
5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
6. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.
A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.
CAPITOLO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 46
Ricorsi
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità sulla base della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
2. Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.
La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.
La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. ▌ Invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi ▌ può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo, il quale è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sulla questione in parola.
6. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.
Articolo 47
Azione dinanzi al Tribunale ▌ e alla Corte di giustizia
1. Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ▌ o alla Corte di giustizia, a norma dell«articolo 263 TFUE.
1 bis.Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, così come qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell'Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE.
2. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale ▌ o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell«articolo 265 TFUE.
3. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ▌ o della Corte di giustizia.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 48
Bilancio dell'Autorità
1. Le entrate dell'Autorità, un organismo europeo in conformità dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, sono costituite in particolare da una combinazione di:
a)
contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE;
b)
una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione); il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto previsto al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;
c)
le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione.
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.
Articolo 49
Elaborazione del bilancio
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.
2. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.
5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intende emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.
6 bis.Per il primo anno di esercizio dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato dai membri del comitato di livello 3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per la sua approvazione.
Articolo 50
Esecuzione e controllo del bilancio
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.
2. Entro il 1º marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(45) (di seguito «regolamento finanziario»).
3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.
5. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio (tra cui tutte le spese e le entrate dell'Autorità) dell'esercizio finanziario N.
Articolo 51
Regolamento finanziario
Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(46) della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.
Articolo 52
Misure antifrode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(47) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 53
Privilegi e immunità
All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
Articolo 54
Personale
1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.
Articolo 55
Responsabilità dell'Autorità
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.
Articolo 56
Obbligo del segreto professionale
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e qualsiasi altra persona che svolga compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 54, il personale, dopo la cessazione dal servizio, continua ad essere tenuto a osservare i doveri di onestà e discrezione nell'accettare determinati incarichi o vantaggi.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri dell'Autorità.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.
Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi dell'Unione applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari.
▌
Articolo 57
Protezione dei dati
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.
Articolo 58
Accesso ai documenti
1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.
3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.
Articolo 59
Regime linguistico
1. Le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio(48) si applicano all'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.
Articolo 60
Accordo sulla sede
Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.
Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Articolo 61
Partecipazione di paesi terzi
1. La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione europea, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nel settore di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
1 bis.L'Autorità può autorizzare la partecipazione di paesi terzi che applichino una legislazione riconosciuta equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione ai sensi dell'articolo 216 TFUE.
2. Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 62
Azioni preparatorie
-1.Durante il periodo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari prepara, in stretta collaborazione con la Commissione, la propria sostituzione da parte dell'Autorità.
1. Una volta istituita l'Autorità, la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.
A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. [Tale periodo è limitato al tempo necessario all'Autorità per disporre della capacità operativa per dare esecuzione al proprio bilancio.]
2. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
3 bis.L'Autorità succede giuridicamente al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari. Tutte le attività e passività e tutte le operazioni del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari rimaste in sospeso sono trasferite automaticamente all'Autorità. Un revisore indipendente predispone un documento attestante lo stato patrimoniale del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, documento verificato e approvato dai membri del comitato in questione e dalla Commissione prima dell'eventuale trasferimento delle attività e passività.
Articolo 63
Disposizioni transitorie in materia di personale
1. In deroga all'articolo 54, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.
2. Al personale ▌ di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.
Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari di cui al paragrafo 1, al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell'esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie prestazioni prima del trasferimento.
3 A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.
4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
Articolo 63 bis
Disposizioni nazionali
Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.
Articolo 64
Modifiche
La decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ▌ viene modificata in quanto il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.
Articolo 65
Abrogazione
La decisione 2009/77/EC della Commissione che istituisce il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari è abrogata con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Articolo 66
Clausola di revisione
-1.Entro …(49), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per il rafforzamento della vigilanza degli istituti che possono presentare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter e per l'istituzione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie che includa le modalità di finanziamento.
1. Entro …(50)* e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie a garantire la posta in essere di un quadro credibile per la risoluzione delle crisi, tra cui sistemi di contributi a carico dei partecipanti ai mercati finanziari, intesi a contenere i rischi sistemici e pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento.
La relazione valuta fra l'altro:
a)
il grado di convergenza raggiunto dalle autorità competenti nelle prassi di vigilanza;
b)
il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
c)
i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della gestione e della risoluzione delle crisi, tra cui meccanismi europei di finanziamento;
d)
se, in particolare alla luce dei progressi compiuti riguardo alle questioni di cui alla lettera c), occorra rafforzare il ruolo dell'Autorità in materia di vigilanza sugli istituti finanziari che comportano un potenziale rischio sistemico e se sia opportuno che l'Autorità eserciti poteri di vigilanza supplementari su tali partecipanti ai mercati;
e)
l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23, e in particolare se tali clausola possa indebitamente impedire all'Autorità di svolgere il ruolo conferitole dal presente regolamento.
1 bis.La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:
a)
se sia opportuno riunire le autorità in un'unica sede al fine di migliorarne il coordinamento;
b)
se è opportuno continuare a esercitare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
c)
se è opportuno controllare la vigilanza prudenziale e le relazioni con la clientela in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;
d)
se è opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS al fine di rafforzare la coerenza tra i livelli macroeconomico e microeconomico e tra le autorità di vigilanza europee;
e)
la coerenza dell'andamento dell'ESFS con l'andamento globale;
f)
se la composizione dell'ESFS è sufficientemente diversificata e di alto livello;
g)
l'adeguatezza della rendicontazione e della trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
h)
l'idoneità della sede dell'Autorità;
i)
l'opportunità di istituire, a livello di Unione europea, un Fondo di stabilità per gli strumenti finanziari e i mercati quale migliore difesa contro la distorsione della concorrenza e quale maniera più efficace di gestire il fallimento di un partecipante transfrontaliero ai mercati finanziari.
2. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 67
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. L'Autorità è istituita alla data di applicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0169/2010).
I seguenti sono regolamenti vigenti nel campo di attività dell'Autorità: regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1); regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1); regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33); regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario. La crisi ha enormi conseguenze per i contribuenti, per molti cittadini dell'Unione ora disoccupati e per molte piccole e medie imprese (PMI). Gli Stati membri non possono permettersi di salvare istituti finanziari, nel caso di una nuova crisi della stessa entità, senza infrangere le regole del patto di stabilità e di crescita.
(1 bis)Molto prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva già chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione europea, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni rispettivamente del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano di azione(6), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea(7), dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco(8), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity)(9), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy, futura struttura della vigilanza(10), del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)(11) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito(12)).
(2) Nel novembre del 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di alto livello presieduto da Jacques de Larosière (il «gruppo Larosière») di formulare raccomandazioni ai fini del rafforzamento delle disposizioni europee di vigilanza per meglio proteggere i cittadini e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.
(3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (relazione Larosière), il gruppo Larosière ha tra l'altro raccomandato l'istituzione di un organismo a livello dell'Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell'intero sistema finanziario.
(4) Nella sua comunicazione «Guidare la ripresa in Europa» del 4 marzo 2009 la Commissione ha accolto favorevolmente e ha ampiamente avallato le raccomandazioni del gruppo Larosière. Nella sua riunione del 19 e 20 marzo 2009 il Consiglio europeo ha convenuto sulla necessità di migliorare la regolamentazione e la vigilanza degli istituti finanziari nell'UE e sull'utilizzo della relazione del gruppo Larosière quale base dei lavori.
(5) Nella sua comunicazione «Vigilanza finanziaria europea» del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell'Unione, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 giugno 2009 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE «debba fornire al CERS supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l'altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali». Il sostegno fornito dalla BCE al CERS e i compiti conferiti e assegnati a quest'ultimo dovrebbero lasciare impregiudicato il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(5 bis)Data l'integrazione dei mercati finanziari internazionali, si rende necessario un forte impegno da parte dell'Unione a livello globale. Il CERS dovrebbe ricorrere all'esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità globali necessarie per assicurare che la voce dell'Unione si faccia sentire in questioni riguardanti la stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e tutti i partner del gruppo dei venti (G20).
(5 ter)Il CERS dovrebbe contribuire tra l'altro ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dal FMI, dal FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali, contenute nella considerazione iniziale della loro relazione sull'orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari, dei mercati e degli strumenti, pubblicata nell'ottobre 2009, secondo la quale il rischio sistemico deve essere dinamico per prendere in considerazione l'evoluzione del settore finanziario e dell'economia globale. Il rischio sistemico può essere considerato un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l'economia reale.
(5 quater)La relazione sull'orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico. Essa sarà anche essere condizionata dall'infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l'importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di guasto) e l'interconnettività (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie e alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari.
(5 quinquies)Il compito del CERS dovrebbe essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l'esposizione del sistema al rischio di rotture delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza ai traumi del sistema finanziario. A tal riguardo il CERS dovrebbe assicurare stabilità finanziaria e mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l'economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, il CERS dovrebbe analizzare tutte le informazioni pertinenti, in particolare la legislazione pertinente con impatto potenziale sulla stabilità finanziaria, quale la contabilità, il fallimento e le regole di salvataggio.
(6) Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell'Unione e a livello mondiale e l'attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra microvigilanza e macrovigilanza. Come si legge nel rapporto Turner concernente una risposta normativa alla crisi bancaria mondiale (Turner review, «A regulatory response to the global banking crisis», del marzo 2009), disposizioni più rigorose richiedono maggiori poteri a livello nazionale, il che comporta un mercato unico meno aperto oppure un livello più elevato di integrazione europea. Dato il ruolo di un solido sistema finanziario in termini di contributo alla competitività e alla crescita nell'Unione e di impatto sull'economia reale, le istituzioni dell'Unione, come raccomandato nella relazione Larosière, hanno optato per un livello più elevato di integrazione europea.
(6 bis)Questo sistema di macrovigilanza di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito della relazione Larosière, il Presidente della BCE dovrebbe presiedere il CERS. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e la composizione degli organismi del CERS dovrebbe essere ampliata in modo da comprendere un'ampia gamma di competenze, esperienze e pareri.
(6ter)La relazione Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello.
(6 quater)È opportuno istituire un sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello tanto nazionale quanto di Unione e che funga da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sarebbero tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe comprendere il CERS e tre autorità di microvigilanza: l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, l'Autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, e l'Autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE) n. …./2010.
▌
(7 bis)Il CERS dovrebbe essere composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato e da un comitato scientifico consultivo.
(8) Laddove necessario, il CERS dovrà emettere e rendere pubbliche segnalazioni e formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all'intera Unione, a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Laddove tali segnalazioni o raccomandazioni siano indirizzate a singoli Stati membri, o a un gruppo di essi, il CERS ha la possibilità di proporre misure di sostegno adeguate. Se del caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta del CERS, di un'Autorità, del Parlamento europeo o del Consiglio, può adottare una decisione destinata a un'Autorità constatando l'esistenza di una situazione di emergenza.
(8 bis)È opportuno che il CERS decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni.
(8 ter)Il CERS dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio.
(9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, i destinatari e, se necessario, attraverso le ESA.
(10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, il CERS dovrà inoltre verificarne l'osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno fornire adeguate giustificazioni per qualunque insuccesso nel dare seguito alle raccomandazioni del CERS (il meccanismo «agisci o spiega»), in particolare nei confronti del Parlamento europeo. Il CERS dovrebbe essere in grado di ricorrere al Parlamento europeo e al Consiglio nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta dei destinatari alle raccomandazioni.
▌
(12) È opportuno che il CERS presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo almeno una volta l'anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse.
(13) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori del CERS è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l'evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri aventi diritto di voto. In uno spirito di apertura, dovrebbero essere membri del consiglio generale sei persone indipendenti, che non siano membri di un'autorità europea di vigilanza, che siano scelte in base alla loro competenza generale, al loro impegno nei confronti dell'Unione e alle loro diverse esperienze in campo accademico o nel settore privato, in particolare nell'ambito di PMI o di associazioni sindacali o in qualità di fornitori o consumatori di servizi finanziari, e che offrano tutte le garanzie in termini di indipendenza e riservatezza. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di ogni Stato membro dovrebbe partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto.
(14) La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria dell'Unione, mentre la presenza del presidente del Comitato economico e finanziario rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze nella salvaguardia della stabilità finanziaria.
(14 bis)Poiché banche e istituti finanziari di paesi terzi membri dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio possono operare all'interno dell'Unione, dovrebbe essere possibile invitare un rappresentante di alto livello di ciascuno di questi paesi a partecipare alle riunioni del consiglio generale, previa autorizzazione del paese d'origine.
(15) È indispensabile che i membri del CERS svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell'Unione europea nel suo insieme. Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno al CERS non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice.
(16) L'interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un'ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Questi rischi sistemici comprendono i rischi di turbativa dei servizi finanziari causati da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell'Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Qualsiasi tipo di istituto finanziario e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento può essere sistemicamente importante. Il CERS dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati.
(17) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione delle evoluzioni del sistema finanziario. Laddove necessario, Il CERS dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato (rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione, ecc.) dando loro un'equa possibilità di esprimere le loro osservazioni. Inoltre, dato che non vi è alcuna definizione rigida di rischio sistemico e che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico, il CERS dovrebbe assicurare che il suo organico e i suoi consulenti dispongano di un'ampia gamma di esperienze e competenze.
▌
(19) La creazione del CERS dovrebbe direttamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale dell'Unione del sistema finanziario costituisce parte integrante delle nuove disposizioni generali in materia di vigilanza all'interno dell'Unione, dal momento che l'aspetto macroprudenziale è strettamente legato ai compiti di vigilanza microprudenziale affidati alle autorità europee di vigilanza. Tutte le parti interessate avranno la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie transfrontaliere solo se si adotteranno disposizioni che riconoscano adeguatamente l'interdipendenza tra i rischi microprudenziali e macroprudenziali. L'CERS dovrà monitorare e valutare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme. Affrontando tali rischi, il CERS contribuirebbe direttamente a una struttura di vigilanza dell'Unione integrata, necessaria per promuovere l'adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti da parte degli Stati membri, evitando così divergenze di approccio e migliorando il funzionamento del mercato interno.
(20) Poiché l'integrazione dei mercati finanziari europei non permette agli Stati membri di condurre in maniera sufficiente una vigilanza macroprudenziale efficace del sistema finanziario dell'Unione, l'Unione può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(20 bis)Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il …(13) un esame completo del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), del CERS e delle autorità europee di vigilanza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 ▌
1.È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico, in prosieguo «CERS», con sede a Francoforte.
1 bis.Il CERS forma parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell'Unione.
1 ter.Fanno parte dell'ESFS:
a)
il CERS;
b)
l'Autorità di vigilanza europea (valori e mercati), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [ESMA];
c)
l'Autorità di vigilanza europea - Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. .../2010 [EIOPA];
d)
l'Autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EBA];
e)
l'Autorità europea di vigilanza (comitato congiunto), previsto dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010[EBA], del regolamento n. …/2010 [ESMA] e del regolamento n. …/2010 [EIOPA];
f)
le autorità negli Stati membri specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];
g)
la Commissione europea, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA];
Le autorità europee di vigilanza di cui alle lettere (b), (c) e (d) hanno sede a Francoforte.
Esse possono avere rappresentanze nei centri finanziari più importanti dell'Unione europea.
1 quater.Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«istituto finanziario» qualsiasi impresa coperta dalla legislazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA]e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], e qualsiasi altra impresa o entità operante nell'Unione le cui attività finanziarie possano presentare un rischio sistemico, anche quando non abbiano una relazione diretta con il pubblico in generale;
b)
«sistema finanziario» significa tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato;
b bis)
«rischio sistemico» un rischio di perturbazione nel sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.
Articolo 3
Finalità, obiettivi e compiti
1. Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto dell'evoluzione macroeconomica, in modo da evitare periodi di turbolenza finanziaria diffusa e partecipare al corretto funzionamento del mercato interno nonché garantire pertanto che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.
2. Ai fini del paragrafo 1, il CERS è incaricato di quanto segue:
a)
definire, e/o raccogliere, se del caso, nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti, inclusa la legislazione avente un potenziale impatto sulla stabilità finanziaria, come le norme in materia di contabilità, riorganizzazione e liquidazione, per gli obiettivi di cui al paragrafo 1;
b)
identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;
c)
emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati significativi, e, ove opportuno, renderle pubbliche;
d)
raccomandare l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati e, laddove appropriato, renderle pubbliche;
d bis)
emettere una segnalazione confidenziale destinata alla Commissione quando il CERS ritenga che può verificarsi una situazione d'emergenza quale definita all'articolo 10 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010[EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA]. Il CERS fornisce un'analisi della situazione in modo che la Commissione possa stabilire la necessità di adottare una decisione destinata alle autorità europee di vigilanza che constati l'esistenza di una situazione di emergenza.
e)
monitorare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
f)
collaborare strettamente con tutte le altre parti dell'ESFS e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; in particolare il CERS, in collaborazione con le autorità di vigilanza europee, sviluppa un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per assegnare un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri che potenzialmente potrebbero comportare un rischio sistemico.
Tale rating verrà regolarmente riesaminato, dando riscontro alle sostanziali modifiche del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituirà un elemento fondamentale nella decisione di controllare o intervenire direttamente in un istituto in difficoltà;
f bis)
partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;
g)
coordinarsi con le istituzioni finanziarie, in particolare con il Fondo monetario internazionale e con il Financial Stability Board, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale;
h)
svolgere altri compiti connessi come specificato nella legislazione dell'Unione.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 4
Struttura
1. Il CERS è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato e da un comitato scientifico consultivo.
2. Il consiglio generale prende le decisioni necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti affidati al CERS.
3. Il comitato direttivo assiste il CERS nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l'andamento dei lavori in corso in seno al CERS.
4. Il segretariato è responsabile della gestione corrente del CERS e delle questioni attinenti al personale. In conformità con il regolamento (UE) n. .../2010 [CERS] del Consiglio esso, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce al CERS assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle autorità europee di vigilanza, delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza nazionali.
5. Il comitato scientifico consultivo di cui all'articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza al CERS su questioni che rientrano nelle competenze di quest'ultimo.
Articolo 5
Presidenza
1. Il presidente ▌ del CERS è il presidente della BCE.
1 bis.Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato di cinque anni tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri, tanto di quelli appartenenti alla zona euro, quanto di quelli che non ne fanno parte. Il suo mandato è rinnovabile.
1 ter.Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto designato conformemente all'articolo [XX] del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA];
1 quater.Il presidente e il primo vicepresidente illustrano al Parlamento europeo, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
2. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.
3. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo.
4. Qualora il mandato dei membri del consiglio generale della BCE eletti primi vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il primo vicepresidente non sia più in grado di assolvere ai suoi compiti, in conformità con il paragrafo 1 bis si procede all'elezione di un nuovo primo vicepresidente.
5. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno.
Articolo 6
Consiglio generale
1. I membri del consiglio generale aventi diritto di voto sono:
a)
il presidente e il vicepresidente della BCE;
b)
i governatori delle banche centrali nazionali;
c)
un membro della Commissione europea;
d)
il presidente dell'Autorità bancaria europea;
e)
il presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
f)
il presidente dell'Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari.
f bis)sei persone indipendenti nominate dai membri del consiglio generale con diritto di voto su proposta del comitato congiunto; i candidati non devono essere membri delle autorità europee di vigilanza e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese e nelle organizzazioni sindacali o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari; all'atto della nomina, il comitato congiunto indica le persone designate anche come membri del comitato direttivo; nell'assolvere alle proprie funzioni le persone nominate non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o altra istituzione, organo, ufficio, ente o soggetto privato; esse si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono:
a)
un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
b)
il presidente del Comitato economico e finanziario.
3. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza ▌, i rispettivi rappresentanti di alto livello ruotano a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato su un rappresentante comune.
4. Il consiglio generale adotta il regolamento interno del CERS.
Articolo 7
Imparzialità
1. Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri di quest'ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e soltanto nell'interesse dell'Unione europea in generale. Non chiedono né accettano istruzioni da Stati membri, istituzioni comunitarie o altri organismi pubblici o privati.
1 bis.I membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE agiscono in piena autonomia nello svolgimento delle loro funzioni.
2. Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione europea né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del CERS nell'esecuzione dei loro compiti.
Articolo 8
Segreto professionale
1. I membri del consiglio generale del CERS e il personale che lavora, o ha lavorato per quest'ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato scientifico consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d'ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
2. Le informazioni ricevute dai membri del CERS possono essere usate unicamente nel corso dell'esercizio delle loro funzioni e durante lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 3, paragrafo 2.
3. Fatti salvi l'articolo 16 e i casi penalmente rilevanti, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
4. Il CERS concorda e mette in atto, insieme alle autorità europee di vigilanza, le procedure specifiche sulla riservatezza al fine di proteggere le informazioni relative ai singoli istituti finanziari o le informazioni che permetterebbero di individuarli.
Articolo 9
Riunioni del consiglio generale
1. Almeno quattro volte l'anno il consiglio generale si riunisce in seduta plenaria su convocazione del suo presidente. Possono essere convocate sedute straordinarie su iniziativa del presidente del consiglio generale o su richiesta di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto.
2. Ogni membro presenzia personalmente le sedute del consiglio generale e non può farsi rappresentare.
3. In deroga al paragrafo 2, un membro che non possa partecipare alle sedute per un periodo di tempo prolungato può nominare un sostituto. Detto membro può altresì essere sostituito da una persona designata formalmente in conformità con le norme in materia di sostituzione temporanea dei rappresentanti vigenti in seno all'istituto interessato.
3bis.Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di istituzioni internazionali che svolgono altre attività collegate.
3ter.Se del caso, e su una base ad hoc, un rappresentante di alto livello di un paese terzo, in particolare di un membro dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio, può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio generale, a seconda della questione in discussione.
4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza.
Articolo 10
Modalità di voto in seno al consiglio generale
1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto.
2. Fatte salve le procedure di voto di cui all'articolo 18, paragrafo 1, il consiglio generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. Affinché il voto in seno al consiglio generale sia valido è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni con un quorum pari a un terzo. Il regolamento interno stabilisce gli opportuni tempi di notifica per la convocazione di una riunione straordinaria.
3 bis.In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica.
Articolo 11
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è composto da:
a)
il presidente del CERS;
b)
il primo vicepresidente del CERS;
b bis)il vicepresidente della BCE;
c)
altri quattro membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata degli Stati membri della zona euro e di quelli che non ne fanno parte. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri del consiglio generale che sono anche membri del consiglio generale della BCE;
d)
un membro della Commissione europea;
e)
il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore bancario);
f)
il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali);
g)
il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per i valori e i mercati mobiliari);
▌
h bis)
tre delle sei personalità indipendenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f bis.
In caso di vacanza di seggio di un membro eletto del comitato direttivo, il consiglio generale procede all'elezione di un nuovo membro.
2. Il comitato direttivo si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l'anno, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente può anche convocare riunioni ad hoc.
Articolo 12
Comitato scientifico consultivo
1. Il comitato scientifico consultivo è composto da:
a)
nove esperti di riconosciuta competenza e sicura indipendenza proposti dal comitato direttivo, che rappresentano un ampio ventaglio di esperienze e competenze, e il cui mandato di quattro anni, rinnovabile, è confermato dal consiglio generale; nell'assolvere alle proprie funzioni le persone nominate non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o altra istituzione, organo, ufficio, ente o soggetto privato; essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti;
▌
c)
un rappresentante dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore bancario);
d)
un rappresentante dell'autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali;
e)un rappresentante dell'autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari;
f)
due rappresentanti della Commissione;
g)
un rappresentante del Comitato economico e finanziario.
▌
2. Il presidente del comitato scientifico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente.
3. Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
4. Il segretariato del CERS fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni.
4 bis.Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli attori del mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo conto delle esigenze di riservatezza.
4 ter.Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari, in particolare strumenti analitici e informatici, per eseguire con successo i propri compiti.
Articolo 13
Altre fonti di consulenza
Nell'esecuzione dei propri compiti il CERS si avvale, laddove opportuno, delle opinioni delle competenti parti interessate del settore privato o pubblico, in particolare, ma non esclusivamente, dei membri delle autorità europee di vigilanza.
Articolo 14
Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(14), si applica ai documenti detenuti dal CERS.
2. Il consiglio generale adotta le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le decisioni adottate dal CERS a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
CAPO III
COMPITI
Articolo 15
Raccolta e scambio di informazioni
1. Il CERS fornisce alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.
2. Le autorità europee di vigilanza, il SEBC, la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e, in conformità con la legislazione dell'Unione europea, forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA], il CERS può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza, di regola in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. ▌
3 bis.Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo, il CERS si avvale innanzi tutto delle statistiche esistenti prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo che dal SEBC.
3 ter.Nel caso in cui dette autorità non disponessero dei dati richiesti o non dovessero metterli a disposizione a tempo debito, il CERS può richiederli al SEBC, alle autorità nazionali di vigilanza o alle autorità statistiche nazionali. Qualora le suddette autorità non disponessero dei dati, il CERS può richiederli allo Stato membro interessato.
3 quater.Se l'CERS chiede dati non in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.
▌
5. Prima di ciascuna richiesta di informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia garantito che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l'autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'autorità europea di vigilanza competente, il destinatario della richiesta trasmette i dati in questione al CERS purché il destinatario abbia accesso legale ai dati pertinenti.
Articolo 16
Segnalazioni e raccomandazioni
1. In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il CERS effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l'adozione di misure correttive, comprese, ove lo ritenga necessario, iniziative legislative.
2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dal CERS in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all'intera Unione o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza. In caso d'invio di segnalazioni o raccomandazioni ad una o più autorità di vigilanza, lo Stato membro interessato ne è tenuto al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l'adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa dell'Unione pertinente.
3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, quando sono indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza.
4. Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all'interno dell'economia europea e di classificare tali rischi in ordine di priorità, il CERS elabora, in collaborazione con l'ESFS, un sistema basato su un codice cromatico corrispondente a situazioni con diversi livelli di rischio.
Una volta definiti i criteri di detta classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS indicheranno, in modo puntuale e ove opportuno, a quale categoria appartiene il rischio.
Articolo 16 bis
Intervento in situazioni di emergenza
Qualora individui un rischio che potrebbe mettere gravemente in pericolo il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità della totalità o di parte del sistema finanziario dell'Unione, il CERS dovrebbe emettere una segnalazione di emergenza.
La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta del CERS, di un'Autorità del Parlamento europeo o del Consiglio, adottare una decisione destinata all'Autorità constatando l'esistenza di una situazione d'urgenza. La Commissione riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese e dichiara la cessazione della situazione di emergenza, non appena opportuno.
Se la Commissione constata l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 17
Seguito dato alle raccomandazioni del CERS
1. Qualora una raccomandazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati il Parlamento europeo, il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza.
2. Qualora il CERS fosse del parere che il destinatario di una delle sue raccomandazioni ha omesso di seguire o ha seguito in modo inadeguato tale raccomandazione, e che il destinatario non ha giustificato tale omissione, il CERS ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate.
2 bis.Qualora il CERS abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 2, il Parlamento europeo può invitare un destinatario a uno scambio di opinioni con la sua commissione competente. Tale scambio di opinioni, in presenza del CERS, è in particolare pertinente quando le decisioni nazionali abbiano conseguenze su uno o più Stati membri (effetto domino).
Articolo 18
Segnalazioni e raccomandazioni pubbliche
1. Il consiglio generale del CERS decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti perché una segnalazione o una raccomandazione sia resa pubblica. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, il quorum di due terzi è sempre d'applicazione per le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.
2. Laddove il consiglio generale del CERS decidesse di rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione ne informerà in anticipo il destinatario/i destinatari.
2 bis.I destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni emesse dal CERS dovrebbero avere il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta alla segnalazione e alla raccomandazione pubblicate dal CERS.
3. Qualora il consiglio generale del CERS decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza. ▌
3 bis.Tutti i dati su cui il consiglio generale del CERS basa la propria analisi prima di emettere una segnalazione o una raccomandazione sono resi pubblici in forma adeguatamente anonima. In caso di segnalazioni riservate, le informazioni sono rese disponibili entro un adeguato lasso di tempo, da definirsi nel regolamento del CERS.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Obbligo di rendicontazione e di presentare relazioni
1. Almeno una volta l'anno, ma più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato ad un'audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione annuale della relazione del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali audizioni sono effettuate in un diverso contesto rispetto a quello del dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il Presidente della BCE.
1 bis.Le relazioni di cui al presente articolo contengono le informazioni che, conformemente all'articolo 18, il Consiglio generale del CERS decide di rendere pubbliche. Tali relazioni sono rese pubbliche.
2. Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione il CERS esamina altresì questioni specifiche.
2 bis.Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del CERS e agli altri membri del comitato direttivo di partecipare ad un'audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo.
Articolo 20
Clausola di riesame
Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano, entro …(15), il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, determinano se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS necessitano di modifiche.
La relazione valuta, in particolare:
a)
se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS, al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macro e micro nonché tra le autorità di vigilanza europee;
b)
se sia opportuno accrescere i poteri di regolamentazione delle autorità di vigilanza europee;
c)
se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi globali del settore;
d)
se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;
e)
se la responsabilità e la trasparenza in riferimento agli obblighi di pubblicazione risultano adeguate.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0168/2010).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(1 bis)Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione»(7), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea(8), dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco(9), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity(10), e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza(11), e nelle sue posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)(12) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito(13)).
(2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un consiglio europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni della relazione rappresentano le modifiche minime che gli esperti reputano necessarie per scongiurare una crisi analoga in futuro.
(3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» ▌, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ▌ ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, senza tuttavia includervi tutte le raccomandazioni formulate nella relazione de Larosière.
(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
(4 bis)Nella relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 aprile 2010 dal titolo «Un contributo equo e fattivo del settore finanziario», elaborata in risposta alla richiesta del vertice del G-20 di Pittsburgh, si afferma che i costi delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti da un contributo di stabilità finanziaria (Financial Stability Contribution - FSC) connesso a un meccanismo di risoluzione credibile ed efficace. Se adeguatamente definiti, i meccanismi di risoluzione scongiureranno in futuro il verificarsi di situazioni in cui i governi saranno costretti a salvare istituti troppo importanti, troppo grandi o troppo interconnessi per fallire.
(4 ter)La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 «Europa 2020» ha altresì dichiarato che una priorità fondamentale nel breve termine sarà quella di «prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e che valuti la possibilità – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi.».
(4 quater)Il Consiglio europeo ha dichiarato chiaramente il 25 marzo 2010 che «è particolarmente necessario compiere progressi in ordine a una serie di questioni, tra le altre: […] istituti di importanza sistemica, strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi».
(4 quinquies)Il Consiglio europeo ha infine sostenuto il 17 giugno 2010 la necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile».
(5) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
(6) L'Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee ▌. L'Unione non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti; in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo ▌ di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete dell'Unione.
(7) Occorre che il ESFS sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale. Un'Autorità di vigilanza europea (l'Autorità) dovrebbe svolgere un ruolo guida nei collegi delle autorità di vigilanza che controllano gli istituti finanziari transfrontalieri e dovrebbero essere definite norme di vigilanza chiare per detti collegi. L'Autorità dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli istituti che possono porre un rischio sistemico in quanto il loro fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione, quando un'autorità nazionale abbia omesso di esercitare i suoi poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) e un'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati), nonché un'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto). Il CERS fa parte dell'ESFS.
(8) Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione(14), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione(15) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione(16), e assumano tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati incluso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.
(9) Occorre che l'Autorità ▌ operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della natura diversa degli istituti finanziari. L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la solvibilità e la liquidità degli istituti finanziari, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio previdenziale e garantire condizioni di parità e rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti ▌. Essa dovrebbe avere anche il compito di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell'Unione europea nei settori della regolamentazione e vigilanza dell'attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica e nelle connesse aree della governance delle imprese, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità sia affidata una responsabilità di vigilanza generale per i prodotti finanziari/tipi di transazione esistenti o nuovi.
(9 bis)L'Autorità tiene debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
(9 ter)Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. All'Autorità dovrebbero essere concessi «poteri di intervento in caso di violazione di norme, in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri» (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria).
(9 quater)Il rischio sistemico è definito dalle autorità internazionali (FMI, Comitato di stabilità finanziaria (FSB), Banca dei regolamenti internazionali (BRI)) come «un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è (i) causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è (ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, di infrastrutture e di mercati finanziari possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.»
(9 quinquies)Il rischio transfrontaliero, secondo dette istituzioni, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o dagli insuccessi finanziari in tutta l'Unione o in parti di essa, che possono comportare conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
(10) Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito e Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito quanto segue: «nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE [adesso articolo 114 TFUE] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere, sulla scorta di una valutazione rimessa al detto legislatore, l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti». La finalità e i compiti dell'Autorità - assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria - sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell«articolo 114 TFUE.
(11) Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità competenti degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio(17), la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi(18) e la direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi(19).
(12) Rientrano anche nella vigente normativa dell'Unione di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario(20), il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi(21), la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica(22) e le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(23), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori(24)e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno(25).
(13) È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta l'Unione. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore. Il ruolo dell'Autorità deve essere riesaminato una volta istituito il Fondo europeo di garanzia dei depositi.
(14) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici di regolamentazione armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell'Unione europea dei progetti di standard tecnici di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi standard tecnici di regolamentazione e di attuazione conformemente all'articolo 290 TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.
(15) Occorre che i progetti di standard tecnici di regolamentazione siano soggetti a modifiche solo in circostanze molto limitate e straordinarie, a condizione che l'Autorità sia in stretto contatto con i mercati finanziari e che ne riconosca le attività quotidiane. I progetti di standard di regolamentazione possono essere modificati qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o violino i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro omologazione.
(15 bis)La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di attuare atti giuridicamente vincolanti in conformità dell'articolo 291 TFUE. Gli standard tecnici di regolamentazione e attuazione devono tenere conto del principio di proporzionalità, ossia le disposizioni contenute in detti standard dovrebbero essere proporzionate alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi attinenti alle attività degli istituti finanziari interessati.
(16) Nei settori non coperti da standard tecnici di regolamentazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni sull'applicazione della normativa dell'Unione. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare le motivazioni della loro eventuale inosservanza, onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato.
(17) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di non applicazione o di applicazione errata ▌ e costituenti quindi casi di violazione della normativa dell'Unione. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
(18) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione. Qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale che tiene conto della raccomandazione dell'Autorità e impone all'autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa dell'Unione.
(19) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro il termine stabilito dall'Autorità, occorre che quest'ultimo adotti senza indugi una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 258 TFUE.
(20) Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti dell'Unione europea. A questo proposito, il Parlamento europeo e il Consiglio attendono con interesse l'attuazione del programma della Commissione per il 2010, in particolare per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali.
(21) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Alla luce del carattere sensibile della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito alla Commissione su sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del CESR o dell'Autorità. Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio, il CESR o l'Autorità di vigilanza europea ritengano che esiste la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, essi dovrebbero contattare la Commissione. In detto processo, un'opportuna attenzione alla riservatezza è della massima importanza. Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, dovrebbe debitamente informare il Parlamento europeo e il Consiglio.
(22) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace ed una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. Qualora non sia raggiunto un siffatto accordo, l'Autorità dovrebbe prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità alla normativa dell'Unione europea, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui la pertinente normativa UE conferisca alle autorità competenti degli Stati membri un potere discrezionale, le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza europea non possono sostituire l'esercizio conforme al diritto dell'Unione europea di tale potere discrezionale. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione europea a loro direttamente applicabile.
(22 bis)La crisi ha dimostrato che la mera cooperazione tra autorità nazionali la cui giurisdizione termina alle frontiere nazionali è chiaramente inadeguata ai fini della vigilanza degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.
(22 ter)Inoltre, «gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza da parte dello Stato di origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale non sono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche al dettaglio europee operanti su base transfrontaliera» (Turner Review).
(22 quater)Secondo le conclusioni della Turner Review «accordi più efficaci esigono accresciuti poteri nazionali, implicanti un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore livello di integrazione europea». La soluzione «nazionale» implica che al paese ospitante viene riconosciuto il diritto di obbligare gli istituti stranieri ad operare solo tramite le società figlie e non attraverso le filiali e di controllare il capitale e la liquidità delle banche operanti nel rispettivo paese, il che significherebbe maggiore protezionismo. La soluzione «europea» chiede il rafforzamento dell'Autorità nel collegio delle autorità di vigilanza e del controllo degli istituti finanziari che comportano un rischio sistemico.
(23) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l'Autorità svolga un ruolo guida e goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio prudenziale dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, tra l'altro incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un debole sistema di vigilanza. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato».
(23 bis)L'Autorità e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero rafforzare la vigilanza degli istituti finanziari che soddisfano i criteri di rischio sistemico dato che il loro fallimento può pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e danneggiare l'economia reale.
(23 ter)Occorre identificare il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli introdotti dal Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), dal FMI, dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G-20. L'interconnettività, la sostituibilità e il tempo sono i criteri più comunemente usati per identificare il rischio sistemico.
(23 quater)Occorre creare un quadro per far fronte al problema degli istituti in difficoltà al fine della loro stabilizzazione o liquidazione poiché «è stato chiaramente dimostrato che la posta in gioco nella crisi del settore bancario è molto alta per i governi e per la società nel suo complesso perché situazioni del genere possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'economia reale» (relazione de Larosière). La Commissione dovrebbe presentare opportune proposte per la definizione di un nuovo quadro normativo per la gestione delle crisi finanziarie. Gli elementi chiave della gestione della crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari da attivare in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o collegati).
(23 quinquies)Occorre istituire un Fondo europeo di garanzia dei depositi per garantire la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, tutelare gli interessi dei depositanti dell'Unione e ridurre i costi di una crisi finanziaria sistemica per il contribuente. Un fondo a livello di Unione europea sembra costituire la modalità più efficiente di tutela degli interessi dei depositanti e la migliore difesa contro le distorsioni di concorrenza. Risulta tuttavia ovvio che gli approcci a livello di Unione europea sono inevitabilmente più complessi e che alcuni Stati membri hanno già iniziato a progettare tali sistemi o persino ad utilizzarli. Pertanto, l'Autorità dovrebbe garantire come minimo che le caratteristiche più importanti dei sistemi nazionali siano armonizzate. Dovrebbe anche essere in grado di garantire che gli istituti finanziari siano tenuti a contribuire economicamente soltanto a un sistema.
(23 sexies)È opportuno che il Fondo europeo per la stabilità bancaria finanzi gli opportuni interventi di liquidazione o di salvataggio di istituti finanziari che attraversano difficoltà, qualora queste rischino di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario interno dell'Unione. Il Fondo dovrebbe essere finanziato da congrui contributi del settore finanziario. I contributi versati al Fondo dovrebbero sostituire quelli ai fondi nazionali di analoga natura.
(24) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari, in particolar modo per quelli che non hanno una dimensione a livello dell'Unione. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un'autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un'autorità di vigilanza nazionale (l'autorità delegata) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza a nome dell'Autorità o di un'altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze potrebbe essere opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa dell'Unione pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine identificare e diffondere buone prassi in materia di delega e accordi di delega.
(25) Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione europea per instaurare una cultura comune della vigilanza.
(26) L'esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l'applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l'esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti. Occorre infine rendere pubblici i risultati delle peer review ed identificare e rendere pubbliche le migliori prassi.
(27) Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello di Unione europea in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito dell'ESFS. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell'Autorità.
(28) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e il CERS, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. Al fine di svolgere le sue funzioni in modo adeguato, occorre che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell'impatto dell'andamento potenziale del mercato.
(29) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità rappresenti l'Unione europea nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi.
(30) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE.
(31) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie relative alla vigilanza prudenziale. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, come ultima risorsa, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente all'istituto finanziario quando un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto sono essenziali i lavori sui formati comuni di informativa.
(31 bis)Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(26) e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(27).
(32) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e il CERS è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità condivida ogni informazione pertinente con il CERS e viceversa. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dal CERS all'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l'Autorità deve assicurare che vi venga dato opportuno seguito.
(33) Occorre che ▌ l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard di regolamentazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore bancario, che rappresenti in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento dell'Unione (e che sia rappresentativo delle varie tipologie e dimensioni di imprese ed istituti finanziari, tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), le PMI, i sindacati, il mondo accademico, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi bancari. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore bancario abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.
(33 bis)Le organizzazioni senza scopo di lucro, diversamente dai rappresentanti dell'industria ben finanziati e inseriti, risultano marginalizzate nel dibattito sul futuro dei servizi finanziari e nei relativi processi decisionali. Occorre che tale svantaggio sia compensato da un adeguato finanziamento dei loro rappresentanti nel gruppo delle parti in causa nel settore bancario.
(34) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. I loro interventi dovrebbero essere strettamente coordinati con il quadro e i principi dell'Unione economica e monetaria. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.
(34 bis)Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo di tale meccanismo, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita, dovrebbe fornire chiare e valide indicazioni a livello di Unione europea circa i casi in cui gli Stati membri applicano o meno la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia dovrebbe essere valutato sulla scorta di queste indicazioni.
(34 ter)Occorre che, fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, se uno Stato membro decide di invocare questa salvaguardia, ne informi il Parlamento europeo contemporaneamente all'Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. È opportuno che l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, definisca i passi successivi da compiere.
(35) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di essere ascoltati dei destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione.
(36) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, del CERS, della Banca centrale europea, dell'Autorità di vigilanza europea (Assicurazioni e pensioni) e dell'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) dovrebbero poter partecipare in qualità di osservatori ▌. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard di regolamentazione, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, sarebbe opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dall'articolo 16 TFUE, mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.
(36 bis)Come regola generale, il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio «una persona, un voto». Tuttavia per gli atti legati all'adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato sull'Unione europea, nel TFUE e nel protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie ad essi allegato. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto ed imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e che non hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che costituiscano una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
(37) Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.
(38) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo a seguito di una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e la presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei. Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
(39) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso le Autorità di vigilanza europee (Comitato congiunto) («il Comitato congiunto») ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee in relazione ai conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali) o dell'Autorità europea di vigilanza (Strumenti finanziari e mercati) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. I presidenti delle tre autorità di vigilanza europee dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del Comitato congiunto. Il presidente del Comitato congiunto dovrebbe essere un vicepresidente del CERS. Il Comitato congiunto dovrebbe disporre di una segreteria permanente, con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.
(40) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
(41) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno che il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione sia subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(28) (AII). Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell'Unione. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio dovrebbe essere soggetto alla procedura di discarico.
(42) Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(29). Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(30).
(43) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee(31).
(44) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. La riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete dovrebbe essere soggetta a norme rigorose ed effettive.
(45) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(32), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(33), che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
(46) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(34).
(47) Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione.
(48) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione europea può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(49) L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria; pertanto occorre abrogare la decisione 2009/78/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e modificare conformemente la decisione 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile(35).
(50) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO
Articolo 1
Istituzione e ambito di intervento
1. Il regolamento istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea,'l«Autorità»).
2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nel campo di applicazione delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006, della direttiva 94/19/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE, 2002/65/CE, 2007/64/CE e 2009/110/CE nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto dell'Unione europea che attribuisca compiti all'Autorità.
2 bis.L'Autorità opera altresì nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione effettiva e coerente della normativa di cui al paragrafo 2.
3. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 258 TFUE, di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
4. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L'Autorità contribuisce a:
i)
migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme,
▌
iii)
garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari,
▌
v)
rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza,
v bis)
impedire l'arbitraggio prudenziale e contribuire a creare pari condizioni di concorrenza,
v ter)
assicurare che l'assunzione di crediti e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto dell'opportuna vigilanza, e
v quater)
contribuire ad aumentare la protezione dei consumatori.
A tali fini, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione di cui al paragrafo 2, a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ad effettuare analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.
Nell'esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti sistemici il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.
Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1.L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS). Lo scopo principale dell'ESFS è di garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, di preservare la stabilità finanziaria e di creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per i consumatori dei servizi finanziari.
2.Il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprende:
a)
il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. …/2010 [CERS] e nel presente regolamento;
b)
l'Autorità;
c)
l'Autorità europea di vigilanza (Valori e i mercati mobiliari), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [ESMA];
d)
l'Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali), istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EIOPA];
e)
l'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 40 a 43 (il «Comitato congiunto»);
f)
le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del presente regolamento;
g)
la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.
3.L'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS così come con l'EIOPA e l'ESMA attraverso il Comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.
4.In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti dell'ESFS cooperano con piena fiducia e rispetto reciproci, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.
5.Le autorità di vigilanza facenti parte dell'ESFS sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione europea conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 1 ter
Responsabilità dinanzi al Parlamento europeo
Le Autorità di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«istituti finanziari», gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE e i conglomerati finanziari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE nonché gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;
2)
«autorità competenti»:
i) le autorità competenti ai sensi delle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE e di cui alla direttiva 2009/110/CE;
ii)
in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli istituti finanziari;
iii)
in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di questi sistemi conformemente alla direttiva 94/19/CE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi della direttiva 94/19/CE.
Articolo 3
Status giuridico
1. L'Autorità è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.
Articolo 4
Composizione
L'Autorità è composta da:
1)
un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 28;
2)
un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;
3)
un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;
4)
un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;
5)
una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.
Articolo 5
Sede e uffici
L'Autorità ha sede a Francoforte.
Essa può avere uffici di rappresentanza nei centri finanziari più importanti dell'Unione europea.
CAPO II
COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ
Articolo 6
Compiti e poteri dell'Autorità
1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a)
contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione europea ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b)
contribuisce all'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio prudenziale, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari e garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure, anche in situazioni di emergenza;
c)
incoraggia e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
d)
coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;
e)
organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti, inclusa la formulazione di pareri, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
f)
sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;
f bis)
svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l'Autorità nell'espletamento dei propri compiti;
f ter)
promuove la tutela di depositanti e investitori;
f quater)
gestisce le crisi degli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico, di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per conto di tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione bancaria di cui all'articolo 12 quater;
g)
esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
g bis)
sorveglia gli istituti finanziari che non sono sottoposti alla vigilanza delle autorità competenti;
g ter)
pubblica sul sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, entro il suo settore di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
g quater)
assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS).
2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
a)
elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 7;
a bis)
elaborare progetti di standard tecnici di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 7 sexies;
b)
emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;
c)
formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
d)
prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;
e)
prendere decisioni individuali nei confronti di istituiti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 4;
f)
emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all'articolo 19;
f bis)
raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all'articolo 20;
f ter)
sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;
f quater)
fornire una banca dati degli istituti finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale;
f quinquies)
elaborare uno standard tecnico di regolamentazione che fissi le informazioni minime da mettere a disposizione dell'Autorità sulle transazioni e sui partecipanti al mercato e che stabilisca il modo in cui il coordinamento della raccolta deve essere effettuato, sottolineando anche il modo in cui le esistenti banche dati nazionali devono essere collegate, al fine di garantire che l'Autorità sia sempre in grado di accedere alle informazioni necessarie e pertinenti sulle transazioni e sul mercato;
3. L'Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche aventi portata in tutta l'Unione che le sono attribuiti in virtù degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
4.Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta cooperazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.
Articolo 6 bis
Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie
1.Al fine di promuovere la tutela dei depositanti e degli investitori, l'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità nel mercato per i consumatori di prodotti o servizi finanziari in tutto il mercato interno, anche tramite:
i)
la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,
ii)
il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative educative,
iii)
l'elaborazione di norme di formazione per l'industria,
iv)
il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione, e
v)
la valutazione, in particolare, dell'accessibilità, della disponibilità e del costo del credito per le famiglie e le imprese, in particolare le PMI.
2.L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove o esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.
3.L'Autorità può altresì emettere segnalazioni nei casi di un'attività finanziaria che costituisce una seria minaccia agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
4.L'Autorità istituisce, quale parte integrale dell'Autorità stessa, un Comitato sull'innovazione finanziaria che raccoglie tutte le pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti al fine di conseguire un approccio coordinato per il trattamento di regolamentazione e di vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
5.L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente taluni tipi di attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto il sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso nei casi o alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10.
L'Autorità rivede tale decisione a intervalli debiti e regolari.
L'Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, ne informa la Commissione per facilitare l'adozione di un eventuale divieto o limitazione.
Articolo 7
Standard tecnici di regolamentazione
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono delegare alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione a norma dell'articolo 290 TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Detti standard di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. I progetti di standard tecnico di regolamentazione sono elaborati dall'Autorità e presentati alla Commissione per l'approvazione. Qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può adottare uno standard tecnico di regolamentazione.
2. L'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di regolamentazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto degli standard tecnici di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione, prima di presentarli alla Commissione. L'Autorità chiede altresì il parere o la consulenza al gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22.
3.Quando la Commissione riceve un progetto di standard tecnico di regolamentazione dall'Autorità, lo trasmette immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di standard tecnico di regolamentazione, la Commissione decise se adottarlo o meno. Gli standard tecnici di regolamentazione sono adottati tramite regolamento o decisione. Se la Commissione non intende adottare lo standard, essa ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio, indicandone le regioni.
Articolo 7 bis
Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione
1.Ove non intenda approvare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o intenda adottarli in parte o modificandoli, la Commissione rinvia all'Autorità i progetti di standard tecnici di regolamentazione, proponendo modifiche motivate.
2.Entro un termine di sei settimane, l'Autorità può modificare i progetti di standard tecnici di regolamentazione in base alle proposte della Commissione e sottoporli nuovamente all'approvazione di quest'ultima. L'Autorità notifica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
3.Ove l'Autorità non convenga con la decisione della Commissione di respingere o modificare le sue proposte iniziali, il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare entro un mese il Commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le divergenze.
Articolo 7 ter
Esercizio della delega
1.I poteri di adottare gli standard di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 quater.
2.Non appena adotta uno standard di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati ma non rispettati dalle autorità competenti.
Articolo 7 quater
Obiezioni agli standard di regolamentazione
1.Quando la Commissione adotta un atto delegato nei settori specificati di cui agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a)Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica dello standard di regolamentazione adottato dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di ulteriori tre mesi.
b)L'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se, allo scadere del termine in oggetto, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
c)Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
2.Quando la Commissione adotta uno standard di regolamentazione invariato rispetto al progetto di standard di regolamentazione presentato dall'Autorità, si applicano le lettere a), b) e c) del paragrafo 1, ad esclusione dei casi in cui il periodo durante il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni corrisponda a un mese dallo scadere del termine di tre mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Per iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere esteso di un ulteriore mese.
3.Non appena la Commissione ha trasmesso il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una dichiarazione di non obiezione, anticipata e contenente determinate condizioni, che entra in vigore quando la Commissione adotta lo standard tecnico di regolamentazione senza modificarne il progetto.
4.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard di regolamentazione, esso non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 TFUE, l'istituzione che solleva obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione ne motiva le ragioni.
Articolo 7 quinquies
Revoca della delega
1.La delega di cui all'articolo 7 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.La decisione di revoca pone fine alla delega.
3.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri dello standard tecnico di regolamentazione che potrebbero essere oggetto della revoca.
Articolo 7 sexies
Standard tecnici di attuazione
1.Ove il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscano alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di attuazione a norma dell'articolo 291 TFUE, nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi ai fini dell'adozione di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a)ove, in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità elabori standard tecnici di attuazione per sottoporli alla Commissione, detti standard sono di carattere tecnico, non includono scelte politiche e si limitano alla fissazione delle condizioni di applicazione degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.
b)ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o indicato in una richiesta rivolta all'Autorità dalla Commissione conformemente all'articolo 19, quest'ultima può adottare uno standard tecnico di attuazione per mezzo di un atto di esecuzione.
2.Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto alla sfera d'applicazione e all'impatto degli standard tecnici considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione.
L'Autorità chiede altresì il parere o la consulenza al gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22.
3.L'Autorità presenta i suoi progetti di standard tecnico di attuazione all'approvazione della Commissione in conformità dell'articolo 291 TFUE e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard tecnico di attuazione la Commissione decide se approvarlo o meno. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario, per tutelare gli interessi dell'Unione.
Ogniqualvolta adotti uno standard tecnico di attuazione che modifica il progetto di standard di attuazione presentato dall'Autorità, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
5.Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Orientamenti e raccomandazioni
1.Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.
1 bis.L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Ove opportuno, l'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti in causa nel settore bancario contemplato all'articolo 22. Dette consultazioni, analisi e pareri e detta consulenza sono proporzionati rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.
2.Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni. Entro due mesi dall'emissione di un orientamento e una raccomandazione, ciascuna autorità di vigilanza nazionale competente conferma se intende rispettare l'orientamento o la raccomandazione in parola. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli, ne informa l'Autorità motivando la decisione. L'Autorità pubblica tali motivazioni.
Se un'autorità competente non applica un orientamento o una raccomandazione, l'Autorità rende pubblica tale circostanza.
L'Autorità può decidere, valutando caso per caso, di pubblicare le ragioni addotte da un'autorità competente per motivare la mancata conformità a un orientamento o a una raccomandazione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.
Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.
2 bis.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.
Articolo 9
Violazione del diritto dell'Unione
1. Se un'autorità competente non ha applicato gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione stabiliti ai sensi degli articoli 7 e 7 sexies, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del gruppo delle parti in causa nel settore bancario o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.
2 bis. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.
3. L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio dell'indagine, trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.
3 bis.Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
4. Se l'autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare la normativa dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.
La Commissione esprime il parere formale entro il termine di tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.
▌
L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell«articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 ▌ entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all'inosservanza ▌ al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.
7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.
In fase di adozione dei una misura ▌ in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi.
7 bis.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.
Articolo 10
Intervento in situazioni di emergenza
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.
Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore agli incontri in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.
1 bis.La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, del CERS o dell'Autorità, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento. La Commissione riesamina la decisione a intervalli mensili e dichiara la cessazione della situazione di emergenza nel momento più idoneo.
Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell«articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
4. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.
Articolo 11
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti
1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impongono la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, si fa parte diligente per prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'Autorità funge da mediatore.
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia ed impone loro di adottare misure specifiche conformi al diritto dell'Unione europea, con valore vincolante nei loro confronti.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall«articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
4 bis.Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata precedentemente dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
4 ter.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, il presidente espone le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni prese per risolvere tali dispute.
Articolo 11 bis
Risoluzione delle controversie inter-settore tra autorità competenti
Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 42, risolve le controversie inter-settore che dovessero sorgere fra una o più autorità competenti come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA].
Articolo 12
Collegi delle autorità di vigilanza
1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Il personale dell'Autorità deve poter partecipare a qualsiasi attività, comprese le indagini in loco, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.
2. L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno.
A tal fine, l'Autorità viene considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.
3.Come minimo, l'Autorità:
a)raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;
b)
avvia e coordina le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove;
c)
pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti; nonché
d)
supervisiona i compiti svolti dalle autorità competenti.
3 bis.L'Autorità può emettere standard di regolamentazione ed attuazione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 per armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano delle modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, al fine di garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.
3 ter.Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.
Articolo 12 bis
Disposizioni generali
1.L'Autorità presta una speciale attenzione ai rischi di perturbazione dei servizi finanziari e li affronta quando il rischio è i) causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e per l'economia reale (rischio sistemico). In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziarie possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.
2.L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri identificati all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini di una decisione in merito alla vigilanza diretta o all'intervento in un istituto in difficoltà.
3.Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di standard di regolamentazione e di attuazione, così come orientamenti e raccomandazioni per gli istituti identificati all'articolo 12 ter.
4.L'Autorità esercita la vigilanza degli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto nell'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.
5.L'Autorità istituisce un'Unità di risoluzione bancaria avente mandato di porre in atto la governance e il modus operandi, chiaramente definiti, della gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e insolvenza, e di guidare dette procedure.
Articolo 12 ter
Identificazione degli istituti transfrontalieri che possono potenzialmente comportare un rischio sistemico
1.Previa consultazione delCERS, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, identificare gli istituti transfrontalieri che, a causa del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione bancaria di cui all'articolo 12 quater.
2.I criteri per individuare tali istituti finanziari sono conformi ai criteri stabiliti dal FSB, dal FMI e dalla BRI.
Articolo 12 quater
Unità di risoluzione bancaria
1.L'Unità di risoluzione bancaria preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.
2.L'Unità di risoluzione bancaria è abilitata a svolgere i compiti indicati al paragrafo 1 al fine di risanare gli istituti in difficoltà o di decidere di liquidare gli istituti irrecuperabili (di importanza critica per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità, adattare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire i membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una buona banca/cattiva banca o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con i dovuti scarti di garanzia) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.
3.L'Unità di risoluzione bancaria comprende esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza aventi conoscenza e competenza in materia di ristrutturazione, risanamento e liquidazione di istituti finanziari.
Articolo 12 quinquies
Regimi europei di garanzia dei depositi
1.L'Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei regimi nazionali di garanzia dei depositi (RGD) agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE con l'obiettivo di garantire che i regimi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell'Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell'Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l'Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei regimi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino gli standard dell'Unione.
2.L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai regimi di garanzia dei depositi.
3.La Commissione può adottare standard tecnici di regolamentazione e attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.
Articolo 12 sexies
Fondo europeo di stabilità bancaria
1.È istituito un Fondo europeo di stabilità bancaria (il Fondo) per rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario e per contribuire alla risoluzione delle crisi degli istituti finanziari transfrontalieri in fallimento. Gli istituti finanziari operanti in un solo Stato membro hanno la possibilità di scegliere se partecipare al Fondo. Il Fondo adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.
2.Il Fondo europeo di stabilità bancaria è finanziato con i contributi diretti di tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1. Tali contributi sono proporzionali al livello di rischio e all'apporto al rischio sistemico che ciascuno di essi comporta nonché alle variazioni del rischio complessivo nel tempo, come identificato tramite il quadro operativo dei rischi. I livelli di contributi richiesti tengono in considerazione le condizioni economiche più ampie e la necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri obblighi di regolamentazione e commerciali.
3.Il Fondo europeo di stabilità bancaria è gestito da un consiglio nominato dall'Autorità per un periodo di cinque anni. I membri del consiglio sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo istituisce altresì un consiglio consultivo comprendente la rappresentanza senza diritto di voto degli istituti finanziari che partecipano al Fondo. Il consiglio del Fondo può proporre che l'Autorità esternalizzi la gestione della liquidità del Fondo a istituti di nota affidabilità (quali la BEI). Detta liquidità è investita in strumenti liquidi e sicuri.
4.Quando le risorse cumulate provenienti dai contributi versati dalle banche si rivelano insufficienti per far fronte alle difficoltà, il Fondo può incrementare le proprie risorse facendo ricorso all'emissione di debito o altri strumenti finanziari.
Articolo 13
Delega di compiti e responsabilità
1. ▌ Le autorità competenti, con il consenso dell'autorità delegata, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.
2. L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.
2 bis.La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata disciplina la procedura, l'applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.
3. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.
L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.
Articolo 14
Cultura comune della vigilanza
1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea, e svolge almeno le attività seguenti:
a)
fornisce pareri alle autorità competenti;
b)
promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa comunitaria;
c)
contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 bis;
d)
esamina l'applicazione degli standard di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e propone modifiche, se necessario;
e)
stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.
2. L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.
Articolo 15
Esame tra pari delle autorità competenti
1. L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. Negli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.
2. L'esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:
a)
l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli da 7 a 7 sexies e degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
b)
il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
c)
le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;
c bis)
l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni amministrative imposte ai responsabili ove tali disposizioni non siano state rispettate.
3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 8 da presentare alle autorità competenti ▌. L'Autorità tiene conto dei risultati dell'esame tra pari nello sviluppare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies. Le autorità competenti si adoperano per dare seguito alla consulenza fornita dall'Autorità. Se non danno seguito a detta consulenza, ne comunicano le ragioni all'Autorità.
L'Autorità rende pubbliche le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso gli esami tra pari. In aggiunta, tutti gli altri risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.
Articolo 16
Funzione di coordinamento
L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l'altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione.
L'Autorità promuove la risposta ▌ coordinata dell'Unione, in particolare:
1)
facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
2)
determinando la portata e, ove possibile e appropriato, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
3)
fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
4)
informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza;
4 bis)
adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
4 ter)
centralizzando le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma degli articoli 12 e 20 conseguentemente agli obblighi normativi di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.
Articolo 17
Valutazione degli sviluppi del mercato
1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l«EIOPA, l»ESMA, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su di essi.
1 bis.In particolare, l'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione della resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:
a)
metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
b)
strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza degli istituti finanziari;
b bis)
metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sui depositanti, sugli investitori e sull'informazione dei clienti.
2. Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.
Queste valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.
3. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l«EIOPA e con l'ESMA attraverso il Comitato congiunto.
Articolo 18
Relazioni internazionali
1. Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.
2.L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità definisce gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l'assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.
Articolo 19
Altri compiti
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
1 bis.Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di standard tecnico di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non sia stato fissato un termine, la Commissione può richiedere il progetto in questione e fissare un termine per la sua presentazione.
Data l'urgenza della questione, la Commissione può chiedere che un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di attuazione sia presentato prima del termine fissato atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tal caso, la Commissione fornisce una motivazione appropriata.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/44/CE e secondo la quale richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, ▌ su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/48/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2007/44/CE. L'articolo 20 si applica ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere.
Articolo 20
Raccolta di informazioni
1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▌ degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria rispetto alla natura del compito in questione.
1 bis.L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni di informativa.
1 ter.Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente di uno Stato membro, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 56.
1 quater.Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo e per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche pertinenti esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal Sistema statistico europeo che dal Sistema europeo di banche centrali.
2. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti ▌ non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.
2 bis.In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 tempestivamente, l'Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessari i dati concernenti i rispettivi singoli istituti finanziari.
L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del paragrafo 2 e del presente paragrafo.
Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti ▌ assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.
3. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.
Articolo 21
Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico
2. L'Autorità ▌ coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico su base periodica.
L'Autorità ▌ comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento (UE) n. .../2010 [CERS]. L'Autorità, in cooperazione con l'CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate concernenti, in particolare, i singoli istituti finanziari.
3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) n…/2010 [CERS].
4. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.
Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati negli allarmi e nelle raccomandazioni.
Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.
5. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità di vigilanza nazionale competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.
Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.
L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo [17] del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS].
6. Nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.
Articolo 22
Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario
1. Per facilitare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, è istituito un gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è consultato sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7 sugli standard tecnici di regolamentazione e agli standard tecnici di attuazione e, e ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 8 sugli orientamenti e sulle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti in causa nel settore bancario è informato quanto prima possibile.
Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si riunisce almeno quattro volte all'anno.
2. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti nell'Unione, i rappresentanti del personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le banche cooperative e di risparmio.
▌
3. I membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l'Unione europea.
▌
4. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti in causa nel settore bancario. Ai membri dei gruppi delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso delle spese di viaggio. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti in causa nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.
5. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 14, 15 e 17.
6. Il gruppo delle parti in causa nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno con l'accordo della maggioranza dei due terzi dei membri.
7. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti in causa nel settore bancario e i risultati delle sue consultazioni.
Articolo 23
Salvaguardie
▌
2. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo considerevole sulle sue competenze in materia di bilancio, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente, ne informa l'Autorità, il Parlamento europeo e la Commissione ▌.
Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
2 bis. Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.
3. Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri. La decisione di annullare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame, si tiene conto del voto dei membri interessati.
3 bis.Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 10 e entro un mese nel caso dell'articolo 11, la decisione dell'Autorità è considerata mantenuta.
3 ter.Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 porta a un utilizzo dei fondi istituito conformemente agli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri non invitano il Consiglio a mantenere o annullare una decisione presa dall'Autorità.
Articolo 24
Procedure decisionali
1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Autorità informa qualsiasi destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.
4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.
5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l«interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
Sezione 1
IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Articolo 25
Composizione
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
a)
il presidente, che non ha diritto di voto;
b)
il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all'anno;
c)
un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
d)
un rappresentante della Banca centrale europea, senza diritto di voto;
e)
un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;
f)
un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.
1 bis.Il Consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti in causa nel settore bancario su base periodica, almeno due volte l'anno.
2. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell'ambito dell'autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.
3. Quando l'autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può decidere di portare un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.
3 bis.Negli Stati membri in cui vi è più di un'autorità responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1 lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.
4. Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.
Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.
Articolo 26
Comitati e gruppi di esperti interni
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell'articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, che presenta una composizione equilibrata, incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.
2 bis.Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma.
2 ter.Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.
Articolo 27
Indipendenza
1.Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
2.Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.
Articolo 28
Compiti
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
4 bis.Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità e sull'esecuzione dei compiti del presidente sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il ▌ bilancio ai sensi dell'articolo 49.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all'articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.
Articolo 29
Processo decisionale
1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri secondo il principio di un voto per membro.
Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al Capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, nel caso di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo di esperti si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 TFUE e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza secondo il principio di un voto per membro.
2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Sezione 2
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 30
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i ▌ membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.
Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.
Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.
Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all'articolo 49.
Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e con la frequenza ritenuta necessaria. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno in sessione ▌.
4. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituiti finanziari.
Articolo 31
Indipendenza
I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.
Articolo 32
Compiti
1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.
3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee («lo statuto dei funzionari»).
5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.
▌
6 bis.Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 38, paragrafo 7, affinché sia sottoposta al Parlamento europeo.
7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.
Sezione 3
IL PRESIDENTE
Articolo 33
Nomina e compiti
1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle autorità di vigilanza.
La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo, il quale, dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati, ne seleziona uno. Il candidato prescelto viene nominato dal Consiglio delle autorità di vigilanza.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo. Il sostituto non deve essere eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:
a)
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b)
le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.
5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo ▌ dal Parlamento europeo su decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.
Articolo 34
Indipendenza
Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi comunitari, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.
Articolo 35
Relazioni
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare ▌ una dichiarazione. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde alle eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che gli viene richiesto.
2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
2 bis Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione deve includere anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.
Sezione 4
IL DIRETTORE ESECUTIVO
Articolo 36
Nomina
1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta previa conferma del Parlamento europeo.
3. Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.
Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:
a)
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b)
le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.
Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.
5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Articolo 37
Indipendenza
1.Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.
1 bis.Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell'assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine e altri benefici.
Articolo 38
Compiti
1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
5. Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione ▌ il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.
CAPITOLO IV
IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA ▌
Sezione 2
▌ AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE (COMITATO CONGIUNTO)
Articolo 40
Istituzione
1. È istituito il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee.
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con le altre autorità di vigilanza europee e assicura l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:
–
i conglomerati finanziari;
–
la contabilità e la revisione dei conti;
–
le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
–
i prodotti di investimento al dettaglio;
–
le misure di contrasto al riciclaggio di denaro nonché
–
scambio di informazioni con Il CERS e sviluppo dei rapporti tra il CERS e le Autorità di vigilanza europee.
3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle tre autorità di vigilanza europee, che svolge funzioni di segreteria. L'Autorità fornisce ▌ un adeguato contributo di risorse ▌ per le spese ▌ amministrative, di infrastruttura e operative.
Articolo 40 bis
Vigilanza
Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 42.
Articolo 41
Composizione
1. Il comitato congiunto è composto ▌ dai presidenti delle autorità di vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto ▌, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto ▌ è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il presidente del comitato congiunto nominato a norma del presente paragrafo è designato altresì vicepresidente del CERS.
4. Il comitato congiunto ▌ adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.
Il comitato congiunto ▌ si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Articolo 42
Posizioni congiunte e atti comuni
Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, se necessario.
Articolo 43
Sottocomitati
1. Ai fini dell'articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto ▌.
2.Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente pertinente di ogni Stato membro.
3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto ▌.
4.Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.
Sezione 3
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
Articolo 44
Composizione
1. La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee.
2. La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, ▌ persone di buona reputazione, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale ancora in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione europea coinvolte nelle attività dell'Autorità. Un congruo numero di membri della commissione dei ricorsi è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.
La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.
Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi nominati dall'Autorità.
La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.
3. Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
4. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. L'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi tramite il Comitato congiunto.
Articolo 45
Indipendenza e imparzialità
1. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.
4. Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.
La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.
5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
6. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.
A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.
CAPITOLO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 46
Ricorsi
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
2. Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.
La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.
La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. ▌ Invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi ▌ può confermare la decisione presa dall«organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sul caso in questione.
6. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.
Articolo 47
Azione dinanzi al Tribunale ▌ e alla Corte di giustizia
1. Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ▌ o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 263 TFUE.
1 bis.Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell'Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 TFUE.
2. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale ▌ o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 265 TFUE.
3. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ▌ o della Corte di giustizia.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 48
Bilancio dell'Autorità
1. Le entrate dell'Autorità, un organismo europeo in conformità dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, sono costituite in particolare da una combinazione di:
a)
contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE;
b)
una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione); il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione europea è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto stabilito al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;
c)
le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione.
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.
Articolo 49
Elaborazione del bilancio
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, viene trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo viene approvato dal consiglio di amministrazione.
2. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.
4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.
5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.
6 bis.Per il primo anno di attività dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato dai membri del comitato di livello 3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per l'avallo.
Articolo 50
Esecuzione e controllo del bilancio di previsione
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.
2. Entro il 1º marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002 del Consiglio(36) (di seguito «regolamento finanziario»).
3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.
5. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio (inclusi tutti i costi e le entrate dell'Autorità) dell'esercizio finanziario N.
Articolo 51
Regolamento finanziario
Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(37) della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.
Articolo 52
Misure antifrode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(38) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 53
Privilegi e immunità
All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
Articolo 54
Personale
1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari ▌ e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.
Articolo 55
Responsabilità dell'Autorità
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.
Articolo 56
Obbligo del segreto professionale
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il personale, dopo la cessazione dal servizio, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettazione di nomine o altri benefici.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell'Autorità.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.
Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi comunitari applicabili agli istituti finanziari.
Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione(39).
Articolo 57
Protezione dei dati
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.
Articolo 58
Accesso ai documenti
1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.
3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.
Articolo 59
Regime linguistico
1. Le disposizioni del regolamento n. 1(40) del Consiglio si applicano all'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.
Articolo 60
Accordo sulla sede
Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.
Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Articolo 61
Partecipazione di paesi terzi
1.La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nel settore di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
1 bis.L'Autorità può autorizzare la partecipazione con paesi terzi che applichino la legislazione riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 TFUE.
2.Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 62
Azioni preparatorie
-1.Durante il periodo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CEBS con l'Autorità.
1. Una volta istituita l'Autorità, la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.
A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo, fino al momento in cui l'Autorità abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.
2. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
3 bis.L'Autorità succede giuridicamente al CEBS. Tutto l'attivo e il passivo ammissibili e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferite all'Autorità. Un revisore dei conti indipendente redige un documento attestante lo stato patrimoniale del CEBS, che sarà sottoposto a revisione contabile e approvato dai suoi membri e dalla Commissione prima del trasferimento dell'attivo o del passivo.
Articolo 63
Disposizioni transitorie in materia di personale
1. In deroga all'articolo 54, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEBS o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.
2. Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.
Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale del CEBS o del suo segretariato, di cui al paragrafo 1, al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell'esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.
3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.
4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
Articolo 63 bis
Disposizioni nazionali
Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.
Articolo 64
Modifiche
La decisione n. 716/2009/CE viene modificata in quanto il CEBS viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.
Articolo 65
Abrogazione
La decisione 2009/78/CE ▌ che istituisce il CEBS è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.
Articolo 66
Clausola di revisione
-1.Entro …(41), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per il rafforzamento della vigilanza degli istituti che possono presentare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter e per l'istituzione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie che includa le modalità di finanziamento.
1. Entro il …(42)+ e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta ▌ tra l'altro:
a)
la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;
b)
il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
c)
i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi europei di finanziamento;
d)
alla luce, in particolare, dei progressi compiuti in relazione alle questioni di cui alla lettera c), la necessità di rafforzare il ruolo dell'Autorità nella vigilanza degli istituti finanziari che presentano un potenziale rischio sistemico e l'opportunità che essa eserciti poteri di vigilanza supplementari su tali istituti;
e)
l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23.
1 bis.La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:
a)
se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
b)
se sia opportuno supervisionare la vigilanza prudenziale e l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;
c)
se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del'ESFS onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le autorità di vigilanza europee.
d)
se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale;
e)
se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;
f)
se siano adeguate la rendicontazione e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.
g)
se sia opportuno che la sede dell'Autorità rimanga a Francoforte.
2. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 67
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. L'Autorità è istituita alla data di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0166/2010).
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato gravi lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.
(1 bis)Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva regolarmente esortato a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello dell'Unione sottolineando al contempo le notevoli carenze della vigilanza dell'Unione su mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione»(7), del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea(8), dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco(9), del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity)(10), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza(11); del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)(12) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito(13)).
(2) La relazione, commissionata dalla Commissione, pubblicata il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da J. de Larosière (relazione de Larosière) ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità. Essa ha raccomandato riforme della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. Il gruppo di esperti ha anche concluso che occorrerebbe creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità di vigilanza europee, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nonché un Comitato europeo per il rischio sistemico. Le raccomandazioni della relazione rappresentano le modifiche minime che gli esperti reputano necessarie per scongiurare una crisi analoga in futuro.
(3) Nella sua comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa» ▌, la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo mirante a istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), e nella sua comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ▌ ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza, senza tuttavia includervi tutte le raccomandazioni formulate nella relazione de Larosière.
(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi, sottolineando allo stesso tempo che occorre che le decisioni prese dalle autorità di vigilanza europee non incidano sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.
(4 bis)Nella relazione del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 aprile 2010 dal titolo «Un contributo equo e fattivo del settore finanziario», elaborata in risposta alla richiesta del Vertice del G-20 di Pittsburgh, si afferma che i costi delle carenze del settore finanziario dovrebbero essere contenuti e coperti da un contributo di stabilità finanziaria (FSC) connesso a un meccanismo di gestione dei fallimenti (resolution mechanism) credibile ed efficace. Se adeguatamente definiti, tali meccanismi scongiureranno in futuro il verificarsi di situazioni in cui i governi saranno costretti a salvare istituti troppo importanti, grandi o interconnessi per fallire.
(4 ter)La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 «Europa 2020» dichiara altresì che una priorità fondamentale nel breve termine sarà quella di «prevenire più efficacemente e, se necessario, gestire meglio le eventuali crisi finanziarie e che valuti la possibilità – in considerazione della specifica responsabilità del settore finanziario nell'attuale crisi – che dal settore finanziario giungano adeguati contributi.»
(4 quater)Il Consiglio europeo ha affermato chiaramente, il 25 marzo 2010, che è «particolarmente necessario compiere progressi in ordine a una serie di questioni, tra le altre: [...] istituzioni di importanza sistemica, strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi».
(4 quinquies)Il Consiglio europeo ha infine espresso, il 17 giugno 2010, la necessità che «gli Stati membri introducano sistemi di prelievi e tasse a carico degli istituti finanziari per assicurare un'equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico. Tali prelievi o tasse dovrebbero essere parte di un quadro di risoluzione credibile».
(5) La crisi finanziaria ed economica ha creato rischi seri e reali per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento del mercato interno. Il ripristino e il mantenimento di un sistema finanziario stabile e affidabile è un prerequisito essenziale per rinsaldare la fiducia e la coerenza del mercato interno e pertanto per preservare e migliorare le condizioni necessarie per la creazione di un mercato interno pienamente integrato e funzionante nel settore dei servizi finanziari. Inoltre, mercati finanziari più profondi e integrati offrono opportunità migliori per i finanziamenti e la diversificazione del rischio e pertanto contribuiscono a migliorare la capacità delle economie di assorbire gli shock.
(6) L'Unione ha raggiunto i limiti di quanto poteva essere ottenuto con l'attuale sistema dei comitati delle autorità di vigilanza europee ▌. L'Unione non può continuare in una situazione in cui non esistono meccanismi che garantiscano che le autorità di vigilanza nazionali prendano le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza degli istituti finanziari transfrontalieri, in cui la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza nazionali sono insufficienti, in cui un'azione comune delle autorità nazionali impone meccanismi complessi per tenere conto del mosaico di requisiti in materia di regolamentazione e di vigilanza, in cui le soluzioni nazionali sono molto spesso l'unica opzione possibile per far fronte a problemi europei e in cui lo stesso testo normativo è oggetto di interpretazioni divergenti. Occorre che il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) venga concepito in modo da colmare queste lacune e da creare un sistema in linea con l'obiettivo di un mercato finanziario unico per i servizi finanziari nell'Unione, che colleghi le autorità di vigilanza nazionali in una robusta rete UE.
(7) Occorre che l«ESFS sia costituito da una rete integrata di autorità di vigilanza nazionali e dell'Unione, in cui la vigilanza corrente degli istituti finanziari continui a essere esercitata a livello nazionale. L'Autorità dovrebbe svolgere un ruolo guida nei collegi delle autorità di vigilanza che controllano gli istituti finanziari transfrontalieri e dovrebbero essere definite chiare norme di vigilanza per tali collegi. L'Autorità dovrebbe prestare un'attenzione particolare agli istituti finanziari che possono rappresentare un rischio sistemico, in quanto il loro fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione qualora un'autorità nazionale non sia stata in grado di esercitare i propri poteri. Occorre anche armonizzare maggiormente le norme che disciplinano gli istituti e i mercati finanziari nell'Unione e garantirne l'applicazione uniforme. Oltre all'Autorità, occorre istituire un'Autorità di vigilanza europea (Banche) e un'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) nonché un'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto). L'ESRB dovrebbe far parte dell'ESFS.
(8) Occorre che l'Autorità di vigilanza europea sostituisca il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione(14), il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione(15) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione(16), e assuma tutti i compiti e tutte le competenze di questi comitati compreso il proseguimento dei lavori e dei progetti in corso, se del caso. Occorre definire chiaramente il campo di azione di ogni Autorità. Se richiesto da ragioni istituzionali o imposto dalle competenze che le sono attribuite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre che anche la Commissione sia integrata nella rete delle autorità di vigilanza.
(9) Occorre che l'Autorità ▌operi per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, efficace e uniforme, tenuto conto degli interessi diversi di tutti gli Stati membri e della diversa natura degli istituti finanziari. L'Autorità dovrebbe tutelare i valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori. L'Autorità dovrebbe altresì prevenire l'arbitraggio regolamentare e garantire condizioni di parità, come pure rafforzare il coordinamento internazionale della vigilanza, nell'interesse dell'economia nel suo complesso, e degli istituti finanziari e delle altre parti in causa, dei consumatori e dei dipendenti. Tra i suoi compiti dovrebbe esservi quello di promuovere la convergenza in materia di vigilanza e di fornire consulenza alle istituzioni dell'UE nei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e della fornitura e intermediazione di pensioni aziendali e professionali, nonché nei settori connessi della governance delle imprese, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria. Occorre altresì che all'Autorità sia affidata una responsabilità di vigilanza generale per i prodotti finanziari/tipi di transazione esistenti o nuovi.
(9 bis)L'Autorità tiene debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria e sulla nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
(9 ter)Per conseguire i suoi obiettivi, l'Autorità dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e finanziaria. All'Autorità dovrebbero essere concessi «poteri di intervento in caso di violazione di norme, in particolare se connessi con il rischio sistemico o i rischi transfrontalieri».
(9 quater)Il rischio sistemico è definito dalle autorità internazionali (FMI, Comitato di stabilità finanziaria (FSB), Banca dei regolamenti internazionali (BIS)) come «un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è i) causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l'economia reale. In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, di infrastrutture e di mercati finanziari possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.»
(9 quinquies)Il rischio transfrontaliero, secondo le istituzioni di cui sopra, comprende tutti i rischi causati dagli squilibri economici o dagli insuccessi finanziari in tutta l'Unione o in parti di essa, che possono comportare conseguenze negative significative per le transazioni fra operatori economici di due o più Stati membri, per il funzionamento del mercato interno, o per le finanze pubbliche dell'Unione europea o di uno dei suoi Stati membri.
(10) Nella sentenza del 2 maggio 2006 nella causa C-217/04 (Regno Unito/Parlamento europeo e Consiglio) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che: «nulla nel tenore testuale dell'art. 95 CE [adesso articolo 114 del TFUE] permette di concludere che i provvedimenti adottati dal legislatore comunitario sul fondamento di tale disposizioni debbano limitarsi, quanto ai loro destinatari, ai soli Stati membri. Può infatti rendersi necessario prevedere l'istituzione di un organismo comunitario incaricato di contribuire alla realizzazione di un processo di armonizzazione nelle situazioni in cui, per agevolare l'attuazione e l'applicazione uniformi di atti fondati su tale norma, appaia appropriata l'adozione di misure di accompagnamento e di inquadramento non vincolanti». La finalità e i compiti dell'Autorità – assistere le autorità di vigilanza nazionali competenti nell'interpretazione e nell'applicazione uniformi delle norme dell'Unione e contribuire alla stabilità finanziaria necessaria per l'integrazione finanziaria – sono strettamente legati agli obiettivi dell'acquis dell'Unione sul mercato interno dei servizi finanziari. Pertanto, occorre istituire l'Autorità sulla base dell«articolo 114 del trattato FUE.
(11) Gli atti giuridici che fissano i compiti delle autorità di vigilanza nazionali degli Stati membri, tra cui la cooperazione reciproca e con la Commissione, sono i seguenti(17): direttiva 64/225/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi(18), prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell' assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita(19), direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dell'assicurazione sulla vita(20), direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita(21), direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria(22), direttiva 84/641/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita(23), direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria(24), seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE(25), direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita)(26), direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo(27), direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione(28), direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita(29), direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa(30) e direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali(31).
(12) Rientrano anche nella vigente normativa dell'Unione di disciplina delle materie oggetto del presente regolamento: la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario(32), il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi(33), la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica(34) e le parti pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo(35), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori(36)e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno(37).
(12 bis)È auspicabile che l'Autorità promuova un approccio uniforme nel settore della garanzia dei depositi, per assicurare condizioni di parità e il pari trattamento dei depositanti in tutta l'Unione. Dato che i sistemi di garanzia dei depositi sono soggetti alla sorveglianza nel loro Stato membro piuttosto che ad una vera e propria vigilanza regolamentare, è opportuno che l'Autorità possa esercitare i poteri che le sono attribuiti dal presente regolamento in relazione al sistema di garanzia dei depositi stesso e al suo gestore. Il ruolo dell'Autorità deve essere riesaminato una volta istituito il Fondo europeo di garanzia dei depositi.
(13) È necessario introdurre uno strumento efficace per fissare standard tecnici di regolamentazione armonizzati in materia di servizi finanziari, in modo da assicurare, in particolare grazie ad un corpus unico di norme, condizioni di parità ed una tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. È efficace e opportuno incaricare l'Autorità, in quanto organismo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione in settori definiti dalla normativa dell'Unione europea dei progetti di standard tecnici di regolamentazione che non comportano scelte politiche. Occorre che la Commissione approvi questi standard tecnici di regolamentazione e di attuazione conformemente all'articolo 290 del TFUE per conferire loro valore giuridico vincolante.
(14) Occorre che i progetti di standard tecnici di regolamentazione siano soggetti a modifiche solo in circostanze alquanto limitate ed eccezionali, a condizione che l'Autorità sia in stretto contatto con i mercati finanziari e che ne riconosca le attività quotidiane. Tali progetti sarebbero modificabili qualora, ad esempio, si rivelino incompatibili con il diritto dell'Unione, non rispettino il principio di proporzionalità o siano in contrasto con i principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari sanciti nell'acquis dell'Unione in materia di servizi finanziari. La Commissione dovrebbe modificare il contenuto degli standard tecnici elaborati dall'Autorità solo previo coordinamento con l'Autorità stessa. Per facilitare e accelerare l'iter di adozione degli standard, occorre imporre alla Commissione un termine per deliberare sulla loro approvazione.
(14 bis)La Commissione dovrebbe altresì avere la facoltà di attuare atti giuridicamente vincolanti in conformità dell'articolo 291 del TFUE. Gli standard tecnici di regolamentazione e attuazione devono tenere conto del principio di proporzionalità, ossia le disposizioni contenute in detti standard dovrebbero essere proporzionate alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi attinenti alle attività degli istituti finanziari interessati.
(15) Nei settori non coperti da standard tecnici di regolamentazione, occorre che l'Autorità abbia il potere di emanare orientamenti e formulare raccomandazioni sull'applicazione della normativa dell'Unione. Per garantire la trasparenza degli orientamenti e delle raccomandazioni e rafforzarne il rispetto da parte delle autorità di vigilanza nazionali, occorre obbligare le autorità nazionali a pubblicare le motivazioni della loro eventuale inosservanza, onde garantire la piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato.
(16) Assicurare la corretta e integrale applicazione della normativa dell'Unione è un prerequisito essenziale per l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, per la stabilità del sistema finanziario e per instaurare pari condizioni di concorrenza per gli istituti finanziari dell'Unione. Occorre quindi istituire un meccanismo che permetta all'Autorità di trattare i casi di non applicazione o di applicazione errata ▌e costituenti quindi casi di violazione della normativa dell'Unione. Occorre che detto meccanismo venga applicato nei casi in cui la normativa dell'Unione definisce obblighi chiari e incondizionati.
(17) Per permettere una risposta proporzionata nei casi di applicazione errata o insufficiente della normativa dell'Unione, occorre applicare un meccanismo articolato in tre fasi. Nella prima fase, occorre autorizzare l'Autorità a condurre indagini sui casi di applicazione asseritamente errata o insufficiente della normativa dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, al termine delle quali venga emanata una raccomandazione. Qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di formulare un parere formale che tenga conto della raccomandazione dell'Autorità e imponga all'autorità competente di prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa dell'Unione.
(18) Se l'autorità nazionale non si conforma alla raccomandazione entro il termine stabilito dall'Autorità, occorre che questa prenda senza indugio una decisione indirizzata all'autorità di vigilanza nazionale interessata per far rispettare la normativa dell'Unione, decisione che crei effetti giuridici diretti che possano essere invocati dinanzi ai giudici e alle autorità nazionali e che possa essere oggetto della procedura di cui all'articolo 258 del TFUE.
(19) Per porre fine a situazioni eccezionali di omissione persistente da parte dell'autorità competente interessata, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare in caso estremo decisioni indirizzate a singoli istituti finanziari. Occorre che questo potere sia limitato a casi eccezionali nei quali un'autorità competente non si conformi al parere formale adottato nei suoi confronti e nei quali la normativa dell'Unione sia direttamente applicabile agli istituti finanziari conformemente ai vigenti o futuri regolamenti UE. A questo proposito, il Parlamento europeo e il Consiglio attendono con interesse l'attuazione del programma della Commissione per il 2010, in particolare per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali.
(20) Le minacce gravi al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea impongono una risposta rapida e concertata a livello di Unione. Occorre che l'Autorità possa pertanto imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche per rimediare ad una situazione di emergenza. Alla luce del carattere sensibile della questione, il potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito alla Commissione su sua iniziativa o su richiesta del Consiglio, dell'ESRB, del Parlamento europeo o dell'Autorità. Qualora il Parlamento europeo, il Consiglio, l'ESRB o le Autorità di vigilanza europea ritengano che esiste la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, essi dovrebbero contattare la Commissione. In tale processo è della massima importanza prestare la debita attenzione alla riservatezza. Qualora la Commissione determini l'esistenza di una situazione di emergenza, dovrebbe informarne debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
(21) Per assicurare una vigilanza efficiente ed efficace nonché una considerazione equilibrata delle posizioni delle autorità competenti di Stati membri diversi, occorre che l'Autorità sia autorizzata a risolvere le controversie tra le autorità competenti con valore vincolante, anche nei collegi delle autorità di vigilanza. Occorre prevedere una fase di conciliazione, durante la quale le autorità competenti possano raggiungere un accordo. Qualora non sia raggiunto un siffatto accordo, l'Autorità dovrebbe prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione assicurando così la conformità alla normativa dell'UE, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. In caso di inerzia delle autorità di vigilanza nazionali interessate, occorre che l'Autorità sia autorizzata ad adottare, in caso estremo, decisioni indirizzate direttamente agli istituti finanziari nei settori disciplinati dalla normativa dell'Unione a loro direttamente applicabile.
(21 bis)La crisi ha dimostrato che la mera cooperazione tra autorità nazionali la cui giurisdizione finisce alle frontiere nazionali è chiaramente inadeguata ai fini della vigilanza degli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero.
(21 ter)Inoltre, «gli attuali accordi, combinando diritti conferiti dal passaporto europeo per l'apertura di succursali, vigilanza da parte dello Stato di origine e garanzia sui depositi esclusivamente nazionale non sono una solida base per la futura regolamentazione e vigilanza delle banche al dettaglio europee operanti su base transfrontaliera» (Turner Review).
(21 quater)Secondo le conclusioni della Turner Review «accordi più efficaci esigono accresciuti poteri nazionali, implicanti un mercato unico meno aperto, oppure un maggiore livello di integrazione europea».
(21 quinquies)La soluzione «nazionale» implica che al paese ospitante viene riconosciuto il diritto di obbligare gli istituti stranieri ad operare solo tramite le società controllate e non attraverso le filiali e di controllare il capitale e la liquidità delle banche operanti sul proprio territorio, il che significherebbe maggiore protezionismo.
(21 sexies)La soluzione «europea» prevede il rafforzamento dell'Autorità in seno al collegio delle autorità di vigilanza e un controllo più rigoroso degli istituti finanziari che comportano un rischio sistemico.
(22) I collegi delle autorità di vigilanza hanno un ruolo importante nella vigilanza efficiente, efficace e uniforme degli istituti finanziari che operano in un contesto transfrontaliero. Occorre che l'Autorità svolga un ruolo guida e goda di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza al fine di semplificare il processo di scambio di informazioni e il suo funzionamento nei collegi e al fine di promuovere la convergenza e l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione da parte dei collegi. Come rileva la relazione de Larosière, «le distorsioni di concorrenza e l'arbitraggio regolamentare dovuto alle diversità nelle prassi di vigilanza sono da evitare, in quanto rischiano di minare la stabilità finanziaria, tra l'altro incoraggiando il trasferimento dell'attività finanziaria verso paesi caratterizzati da un debole sistema di vigilanza. Il sistema di vigilanza deve essere percepito come equo ed equilibrato».
(22 bis)L'Autorità e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero rafforzare la vigilanza degli istituti finanziari che rispondono ai criteri di rischio sistemico, dato che il loro fallimento può pregiudicare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e danneggiare l'economia reale.
(22 ter)Occorre identificare il rischio sistemico, tenendo conto degli standard internazionali, in particolare quelli introdotti dal Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), dal FMI, dall'International Association of Insurance Supervisors (IAIS) e dal G-20. L'interconnettività, la sostituibilità e il tempo sono i criteri più comunemente usati per identificare il rischio sistemico.
(22 quater)Occorre creare un quadro per far fronte al problema degli istituti in sofferenza al fine della loro stabilizzazione o liquidazione, dato che «è stato chiaramente dimostrato che la posta in gioco nella crisi del settore bancario è molto alta per i governi e per la società nel suo complesso, poiché simili situazioni possono mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'economia reale» (relazione de Larosière). La Commissione dovrebbe presentare opportune proposte volte alla definizione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie. Gli elementi fondamentali della gestione delle crisi sono una serie di regole comuni e strumenti finanziari da attivare in caso di fallimenti (esecuzione e finanziamenti per affrontare le situazioni di crisi di grandi istituti transfrontalieri e/o interconnessi).
(22 quinquies)Al fine di garantire la corresponsabilità degli istituti finanziari transfrontalieri, di proteggere gli interessi dei titolari di polizze europei e di ridurre il costo di una crisi finanziaria sistemica per i contribuenti, è istituito un Fondo europeo di protezione finanziaria (Fondo). È opportuno istituire il Fondo europeo di garanzia assicurativa (Fondo) per finanziare regolari interventi di liquidazione o risanamento degli istituti finanziari transfrontalieri in sofferenza, il cui impatto rischia di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario unico dell'Unione e al fine di internalizzare i costi di detti interventi, a condizione che il contributo di tali istituti ai regimi nazionali di garanzia assicurativa non sia sufficiente. Il Fondo deve essere finanziato con contributi di tali istituti, con debito emesso dal Fondo o, in casi eccezionali, con contributi degli Stati membri coinvolti, secondo criteri precedentemente concordati (Memorandum di intesa riveduto). I contributi al Fondo dovrebbero sostituire quelli versati a favore dei regimi nazionali di garanzia assicurativa.
(22 sexies)È istituito un Fondo europeo di stabilità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per finanziare regolari interventi di liquidazione o di salvataggio degli istituti finanziari in difficoltà suscettibili di minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario unico dell'Unione. Il Fondo dovrebbe essere finanziato tramite adeguati contributi del settore assicurativo e delle pensioni aziendali e professionali. I contributi al Fondo dovrebbero sostituire quelli di analoga natura versati ai fondi nazionali.
(23) La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento utile nel funzionamento della rete di autorità di vigilanza per ridurre la duplicazione di compiti di vigilanza, promuovere la cooperazione e, pertanto, per semplificare il processo di vigilanza e ridurre gli oneri a carico degli istituti finanziari, in particolare per quelli che non hanno una dimensione UE. Occorre pertanto che il presente regolamento crei una base giuridica chiara per questo tipo di delega. La delega di compiti implica che i compiti sono eseguiti da un'autorità di vigilanza diversa dall'autorità responsabile ma che la responsabilità delle decisioni in materia di vigilanza resti in capo all'autorità delegante. Con la delega di responsabilità, un'autorità di vigilanza nazionale (l'autorità delegata) dovrebbe poter decidere su talune questioni di vigilanza a nome dell'Autorità o di un'altra autorità di vigilanza nazionale. La delega deve basarsi sul principio dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza all'autorità di vigilanza che si trova nella posizione migliore per adottare misure nel caso specifico. La ridistribuzione delle competenze sarebbe opportuna ad esempio per ragioni di economie di scala o di scopo, di coerenza nella vigilanza di gruppo e di utilizzo ottimale delle competenze tecniche fra le autorità di vigilanza nazionali. La normativa dell'Unione pertinente può precisare i principi della ridistribuzione delle competenze mediante accordo. Occorre che l'Autorità faciliti e verifichi gli accordi di delega tra autorità di vigilanza nazionali con tutti i mezzi idonei. Occorre che venga preventivamente informata degli accordi di delega previsti per essere in grado di esprimere un parere se necessario. Deve centralizzare la pubblicazione di tali accordi per assicurare che tutte le parti interessate abbiano accesso facilmente, tempestivamente e in modo trasparente alle informazioni sugli accordi. Dovrebbe infine individuare e diffondere prassi eccellenti in materia di delega e accordi di delega.
(24) Occorre che l'Autorità promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l'Unione europea per instaurare una cultura comune della vigilanza.
(25) L'esame tra pari costituisce uno strumento efficiente ed efficace per favorire l'applicazione uniforme nell'ambito della rete delle autorità di vigilanza finanziaria. Occorre pertanto che l'Autorità elabori il quadro metodologico di tali esami tra pari e li effettui su base regolare. Occorre che l'esame si concentri non soltanto sulla convergenza delle pratiche di vigilanza ma anche sulla capacità delle autorità di vigilanza di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull'indipendenza delle autorità competenti. Occorre infine rendere pubblici i risultati degli esami tra pari e individuare e divulgare prassi eccellenti.
(26) Occorre che l'Autorità promuova attivamente una risposta coordinata a livello di Unione europea in materia di vigilanza, in particolare per garantire il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea. Oltre ai suoi poteri di azione in situazioni di emergenza, occorre pertanto incaricarla del coordinamento generale nell'ambito dell'ESFS. Il flusso regolare di tutte le informazioni pertinenti tra le autorità competenti dovrebbe essere oggetto di un'attenzione particolare dell'Autorità.
(27) Per salvaguardare la stabilità finanziaria, è necessario individuare, in una fase precoce, le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità derivanti dal livello microprudenziale, transfrontaliero e intersettoriale. Occorre che l'Autorità sorvegli e valuti queste evoluzioni nel suo settore di competenza e, se necessario, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le altre autorità di vigilanza europee e l'ESRB, regolarmente e, se necessario, in casi specifici. Occorre anche che l'Autorità avvii e coordini le prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per queste prove. A supporto dell'assolvimento dei propri compiti, occorre che l'Autorità effettui analisi economiche dei mercati e dell'impatto dell'andamento potenziale del mercato.
(28) Data la globalizzazione dei servizi finanziari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre altresì che l'Autorità rappresenti l'Unione europea nell'ambito del dialogo e della cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi.
(29) Occorre che l'Autorità operi come organismo consultivo indipendente del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel settore di sua competenza. Occorre che sia in grado di esprimere un parere sulla valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE.
(30) Per svolgere efficacemente i suoi compiti, occorre che l'Autorità abbia il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie relative alla vigilanza prudenziale. Per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa a carico degli istituti finanziari, occorre che queste informazioni siano fornite di norma dalle autorità di vigilanza nazionali più prossime ai mercati e agli istituti finanziari e che tengano conto delle statistiche disponibili. Tuttavia, come ultima risorsa, occorre che l'Autorità sia in grado di rivolgere una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente a un istituto finanziario quando un'autorità competente nazionale non fornisca, o non possa fornire, dette informazioni tempestivamente. Occorre che le autorità degli Stati membri siano tenute a prestare assistenza all'Autorità nel far rispettare queste richieste dirette. In tale contesto sono essenziali i lavori sui formati comuni per le relazioni.
(30 bis)Le misure per la raccolta di informazioni dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore statistico. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(38) e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(39).
(31) Una stretta cooperazione tra l'Autorità e l'ESRB è essenziale per rendere pienamente efficace il funzionamento di quest'ultimo e garantire un seguito effettivo delle sue segnalazioni e delle sue raccomandazioni. Occorre che l'Autorità condivida ogni informazione pertinente con l'ESRB e viceversa. Occorre che i dati relativi ad una singola impresa siano trasmessi soltanto su domanda motivata. Quando riceve segnalazioni o raccomandazioni indirizzate dall'ESRB all'Autorità o ad un'autorità di vigilanza nazionale, l'Autorità deve assicurare, se del caso, che vi venga dato seguito.
(32) Occorre che ▌l'Autorità consulti le parti interessate in merito agli standard di regolamentazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni e dia loro una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte. Prima di adottare progetti di standard di regolamentazione, orientamenti o raccomandazioni, l'Autorità dovrebbe procedere a un'analisi di impatto. Per ragioni di efficacia, occorre istituire a tale scopo un gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali, che rappresenti in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione e i fondi pensione aziendali e professionali (tra cui, se necessario, gli investitori istituzionali e altri istituti finanziari i quali siano essi stessi utenti di servizi finanziari), i sindacati, il mondo accademico, i consumatori e gli altri utenti al dettaglio dei servizi assicurativi, riassicurativi e dei fondi pensionistici aziendali e professionali, fra cui le PMI. Occorre che il gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione, della riassicurazione e dei fondi pensionistici aziendali e professionali abbia un ruolo attivo di interfaccia con altri gruppi di utenti nel settore dei servizi finanziari secondo quanto stabilito dalla Commissione o dalla normativa dell'Unione.
(32 bis)Le organizzazioni senza scopo di lucro sono emarginate dal dibattito sul futuro dei servizi finanziari e dal relativo processo decisionale rispetto ai rappresentanti dell'industria, che possono contare su buoni finanziamenti e buone connessioni. Tale svantaggio dovrebbe essere controbilanciato da un adeguato finanziamento dei loro rappresentanti in seno al Gruppo delle parti in causa.
(33) Gli Stati membri hanno una responsabilità essenziale nel garantire una gestione coordinata delle crisi e nell'assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria in situazioni di crisi, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione e il risanamento di singoli istituti finanziari in sofferenza. I loro interventi dovrebbero essere strettamente coordinati con il quadro e i principi dell'Unione economica e monetaria. Occorre che le misure adottate dall'Autorità in situazioni di emergenza o per risolvere controversie che influiscono sulla stabilità di un istituto finanziario non incidano significativamente sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio. Occorre istituire un meccanismo che permetta agli Stati membri di invocare questa salvaguardia e di rivolgersi in ultima istanza al Consiglio perché deliberi sulla questione. È opportuno conferire al Consiglio un ruolo in materia, date le competenze specifiche degli Stati membri a tale riguardo.
(33 bis)Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo di tale meccanismo, la Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita, dovrebbe fornire chiare e valide indicazioni a livello UE riguardo ai casi in cui gli Stati membri applicano o meno la clausola di salvaguardia. Il ricorso da parte degli Stati membri alla clausola di salvaguardia dovrebbe essere valutato sulla scorta di tali indicazioni.
(33 ter)Fatte salve le competenze specifiche degli Stati membri in situazioni di crisi, qualora uno Stato membro decida di invocare la salvaguardia dovrebbe informarne il Parlamento europeo contemporaneamente all'Autorità, al Consiglio e alla Commissione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre precisare le ragioni per cui invoca la clausola di salvaguardia. L'Autorità, in collaborazione con la Commissione, dovrebbe definire i passi successivi da compiere.
(34) Nelle sue procedure decisionali, occorre che l'Autorità sia soggetta alle norme comunitarie e ai principi generali in materia di diligenza dovuta e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto di essere ascoltati dei destinatari delle decisioni dell'Autorità. Gli atti dell'Autorità formano parte integrante del diritto dell'Unione.
(35) Occorre che il principale organo decisionale dell'Autorità sia un consiglio delle autorità di vigilanza composto dai capi delle autorità competenti di ogni Stato membro e presieduto dal presidente dell'Autorità. Rappresentanti della Commissione, dell'ESRB, della Banca centrale europea, dell'Autorità di vigilanza europea (Banche) e dell'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) devono poter partecipare in qualità di osservatori. Occorre che i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscano in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione. Per gli atti di natura generale, tra i quali quelli legati all'adozione di standard di regolamentazione, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, sarebbe opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste dall'articolo 16 del TFUE, mentre per tutte le altre decisioni, occorre applicare il voto a maggioranza semplice dei membri. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali devono essere esaminati da un gruppo ristretto di esperti.
(35 bis)Come regola generale il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare le decisioni a maggioranza semplice secondo il principio «una persona, un voto». Tuttavia per gli atti legati all'adozione di standard tecnici, di orientamenti e di raccomandazioni, nonché in materia di bilancio, è opportuno applicare le norme in materia di maggioranza qualificata previste nel trattato sull'Unione europea, nel TFUE e nel protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie ad essi allegato. I casi di risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali dovrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto imparziale di esperti, composto di membri che non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia né hanno interessi nel conflitto o legami diretti con l'autorità competente interessata. La composizione del gruppo dovrebbe essere adeguatamente equilibrata. La decisione presa dal gruppo dovrebbe essere approvata dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice secondo il principio di un voto per ciascun membro. Tuttavia, per quanto riguarda le decisioni adottate dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo potrebbe essere respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
(36) Il consiglio di amministrazione, composto del presidente dell'Autorità, dai rappresentanti delle autorità di vigilanza nazionali e della Commissione, assicura che l'Autorità compia la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati. Occorre che il consiglio di amministrazione sia dotato dei poteri necessari, in particolare per proporre i programmi di lavoro annuali e pluriennali, esercitare alcune competenze di bilancio, adottare il piano dell'Autorità in materia di politica del personale, adottare alcune disposizioni speciali riguardanti il diritto di accesso ai documenti e la relazione annuale.
(37) Occorre che l'Autorità sia rappresentata da un presidente a tempo pieno, scelto dal Parlamento europeo in seguito a una procedura di selezione aperta gestita dalla Commissione e alla presentazione da parte di quest'ultima di una rosa di candidati idonei. Occorre che la gestione dell'Autorità sia affidata ad un direttore esecutivo, che abbia il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
(38) Per garantire la coerenza intersettoriale delle loro attività, occorre che le autorità di vigilanza europee si coordinino strettamente attraverso le Autorità di vigilanza europee - Comitato congiunto («il Comitato congiunto») ed elaborino posizioni comuni, se del caso. Occorre che il comitato congiunto ▌coordini le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee in relazione ai conglomerati finanziari. Se del caso, occorre che gli atti che dipendono anche dal settore di competenza dell'Autorità di vigilanza europea (Banche) o dell'Autorità di vigilanza europea (Strumenti finanziari e mercati) siano adottati in parallelo dalle autorità di vigilanza europee interessate. I presidenti delle tre autorità di vigilanza europee dovrebbero avvicendarsi a rotazione annuale alla presidenza del Comitato congiunto. Il presidente del Comitato congiunto deve essere un vicepresidente dell'ESRB. Il Comitato congiunto dovrebbe disporre di una segreteria permanente con personale distaccato dalle tre autorità di vigilanza europee, onde consentire uno scambio informale di informazioni e la definizione di una cultura comune tra le tre autorità di vigilanza europee.
(39) È necessario assicurare che le parti interessate dalle decisioni dell'Autorità possano esperire le necessarie vie di ricorso. Per tutelare efficacemente i diritti delle parti e per ragioni di semplificazione delle procedure, occorre che le parti possano far ricorso dinanzi ad una commissione dei ricorsi nei casi in cui l'Autorità dispone di poteri di decisione. Per ragioni di efficacia e di uniformità, occorre che la commissione dei ricorsi sia un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza europee, indipendente dalle loro strutture amministrative e regolamentari. Le decisioni della commissione dei ricorsi possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
(40) Per garantirne la completa autonomia e indipendenza, occorre che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, con entrate provenienti principalmente da contributi obbligatori delle autorità di vigilanza nazionali e del bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno che il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione sia subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio in conformità del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(40) (AII). Occorre che si applichi la procedura di bilancio dell'Unione ▌. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti. L'intero bilancio dovrebbe essere soggetto alla procedura di discarico.
(41) Occorre che all'Autorità si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(41). Occorre che l'Autorità aderisca anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(42).
(42) Per assicurare condizioni di lavoro aperte e trasparenti e il pari trattamento del personale occorre che al personale dell'Autorità si applichi lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee(43).
(43) È essenziale proteggere i segreti commerciali e altre informazioni riservate. Occorre che la riservatezza delle informazioni messe a disposizione dell'Autorità e scambiate in seno alla rete sia soggetta a norme rigorose ed efficaci.
(44) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(44), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(45), che sono pienamente applicabili al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.
(45) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Autorità, occorre che a questa si applichi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(46).
(46) Occorre consentire la partecipazione di paesi non membri della Comunità europea all'attività dell'Autorità sulla base di opportuni accordi che dovranno essere conclusi dall'Unione.
(47) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti e gli investitori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione europea, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(48) L'Autorità assume tutti i compiti correnti e i poteri del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS); pertanto occorre abrogare la decisione 2009/79/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, e modificare conformemente la decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile(47).
(49) È opportuno fissare un termine per l'applicazione del presente regolamento, affinché l'Autorità sia adeguatamente preparata a iniziare la sua attività e per facilitare la transizione dal (CEIOPS),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO
Articolo 1
Istituzione e ambito di intervento
1. Il regolamento istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) (di seguito «l'Autorità»).
2. L'Autorità opera in base alle competenze previste dal regolamento e nel campo di applicazione delle direttive 2009/138/CE, 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2005/60/CE e 2002/65/CE, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali, agli intermediari assicurativi e alle autorità preposte alla loro vigilanza, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto legislativo dell'Unione europea che attribuisca compiti all'Autorità.
2 bis.L'Autorità opera altresì nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, incluse le questioni relative alla governance delle imprese, alla revisione contabile e all'informativa finanziaria, purché tali azioni dell'Autorità siano necessarie per assicurare l'applicazione efficace e coerente degli atti legislativi di cui al paragrafo 2.
3. Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare dall'articolo 258 del TFUE, di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
4. L'obiettivo dell'Autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L'Autorità contribuisce a:
i)
migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme,
▌
iii)
garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari,
▌
v)
rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza,
v bis)
impedire l'arbitraggio regolamentare e contribuire a creare pari condizioni di concorrenza,
v ter)
assicurare che l'assunzione di rischi in materia di assicurazioni, pensioni e di altra natura siano adeguatamente regolamentati e oggetto dell'opportuna vigilanza, e
v quater)
contribuire ad aumentare la protezione dei consumatori.
Per tali scopi, l'Autorità contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi dell'Unione europea di cui al paragrafo 2, a favorire la convergenza in materia di vigilanza e a fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ad effettuare analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Autorità.
5. Nell'esercizio dei compiti conferitile dal presente regolamento, l'Autorità presta particolare attenzione a eventuali rischi sistemici posti dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.
Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Autorità agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'unico ed esclusivo interesse dell'Unione.
▌
Articolo 1 bis
Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
1.L'Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), il cui scopo principale consiste nel garantire la corretta attuazione delle norme applicabili al settore finanziario, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario, garantendo una sufficiente tutela dei consumatori dei servizi finanziari.
2.Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria comprende:
a)il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. .../2010 (ESRB) e nel presente regolamento;
b)
l'Autorità;
c)l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita con regolamento (UE) n. …/2010 [EBA];
d)l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. .../2010; [ESMA];
e)l'Autorità di vigilanza europea (Comitato congiunto), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 40 a 43 (il «Comitato congiunto»);
f)le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n…/2010 [EBA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA];
g)la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9.
3.Tramite il Comitato congiunto, l'Autorità collabora regolarmente e strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, nonché con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), assicurando la coerenza intersettoriale delle attività ed elaborando posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.
4.In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le parti dell'ESFS cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo un adeguato e vicendevole scambio di informazioni affidabili.
5.Le autorità di vigilanza facenti parte dell'ESFS sono tenute a esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'Unione europea conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 1 ter
Responsabilità dinanzi al Parlamento europeo
Le Autorità di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(1)
«istituti finanziari», le imprese, entità e persone fisiche e giuridiche soggette agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per «istituti finanziari» si intendono le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi quali definiti in tale direttiva;
(2)
«autorità competenti»:
i)
autorità di vigilanza quali definite dalla direttiva 2009/138/CE e autorità competenti quali definite dalle direttive 2003/41/CE e 2002/92/CE;
ii)
in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di tali direttive da parte degli istituti finanziari di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Status giuridico
1. L'Autorità è un organismo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica.
2. L'Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Autorità è rappresentata dal presidente.
Articolo 4
Composizione
L'Autorità è composta da:
(1)
un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all'articolo 28;
(2)
un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 32;
(3)
un presidente, che svolge i compiti di cui all'articolo 33;
(4)
un direttore esecutivo, che esercita i compiti di cui all'articolo 38;
(5)
una commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 44, che svolge i compiti di cui all'articolo 46.
Articolo 5
Sede
L'Autorità ha sede a Francoforte.
Essa può disporre di uffici di rappresentanza nei principali centri finanziari dell'Unione europea.
CAPO II
COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ
Articolo 6
Compiti e poteri dell'Autorità
1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a)
contribuisce all'elaborazione di norme e pratiche tecniche comuni di elevata qualità in materia di regolamentazione tecnica e vigilanza, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'UE ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di standard tecnici di regolamentazione e di attuazione basati sugli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
b)
contribuisce all'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione europea, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impedendo l'arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo misure anche in situazioni di emergenza;
c)
stimola e facilita la delega dei compiti e delle responsabilità tra autorità competenti;
d)
coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;
e)
organizza ed effettua esami tra pari delle autorità competenti, compresa l'emissione di pareri, al fine di rafforzare l'uniformità dei risultati di vigilanza;
f)
sorveglia e valuta gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza;
(f bis) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare Autorità nell'espletamento dei propri compiti;
(f ter)
promuove la tutela dei titolari di polizze e dei beneficiari;
(f quater)
contribuisce a gestire le crisi degli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter, conducendo ed eseguendo tutti gli interventi precoci, le procedure di risoluzione o di insolvenza per conto di tali istituti attraverso la sua Unità di risoluzione assicurativa e pensionistica di cui all'articolo 12 quater;
g)
esegue ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
(g bis)
esercita la vigilanza sugli istituti finanziari che non sono sottoposti alla vigilanza delle autorità competenti;
(g ter)
pubblica sul suo sito web e aggiorna regolarmente le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare entro il suo settore di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico;
(g quater)
assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del comitato delle autorità di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
2. Per l'esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l'Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:
a)
elaborare progetti di standard tecnici di regolamentazione nei casi specifici di cui all'articolo 7;
(a bis) elaborare progetti di standard tecnici di attuazione nei casi specifici di cui all'articolo 7 sexies;
b)
emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all'articolo 8;
c)
formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
d)
prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui agli articoli 10 e 11;
e)
prendere decisioni individuali nei confronti di istituiti finanziari nei casi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 4;
f)
emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come stabilito all'articolo 19;
(f bis)
raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all'articolo 20;
(f ter)
sviluppare metodologie comuni per valutare l'effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;
(f quater)
fornire una banca dati degli istituti finanziari registrati nel settore di sua competenza e, ove specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a livello centrale;
(f quinquies)
elaborare uno standard tecnico di regolamentazione che fissi le informazioni minime da mettere a disposizione dell'Autorità sulle transazioni e sui partecipanti al mercato e che stabilisca le modalità per il coordinamento della raccolta, sottolineando altresì il modo in cui le esistenti banche dati nazionali devono essere collegate al fine di garantire che l'Autorità sia sempre in grado di accedere alle informazioni sulle transazioni e sul mercato pertinenti e necessarie allo svolgimento dei compiti conferitile dal presente regolamento;
(f sexies)
eseguire ogni altro compito specifico fissato dal presente regolamento o dagli atti legislativi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3. L'Autorità esercita i poteri esclusivi di vigilanza su soggetti o su attività economiche a dimensione di Unione europea che le sono attribuiti dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3 bis.Ai fini dell'esercizio dei suoi poteri esclusivi di vigilanza di cui al paragrafo 3, l'Autorità dispone di idonei poteri di indagine e di esecuzione specificati nella normativa in materia, e può chiedere il pagamento di commissioni. L'Autorità agisce in stretta cooperazione con le autorità competenti e si avvale delle loro competenze e dei loro servizi e poteri per svolgere i suoi compiti.
Articolo 6 bis
Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie
1.Al fine di promuovere la tutela dei titolari di polizze e dei beneficiari, l'Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell'equità sul mercato per i consumatori di prodotti o servizi finanziari nell'intero mercato interno, anche tramite:
i)la raccolta, l'analisi e l'informativa sulle tendenze dei consumatori,
ii)il riesame e il coordinamento dell'alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative educative,
iii)
l'elaborazione di standard relativi alla formazione per l'industria,
iv)il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione, e
v)
la valutazione, in particolare, dell'accessibilità, della disponibilità e del costo dell'assicurazione per le famiglie e le imprese, in particolare le PMI.
2.L'Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove o esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.
3.L'Autorità può altresì emettere segnalazioni qualora un'attività finanziaria costituisca una seria minaccia agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
4.L'Autorità istituisce al proprio interno un Comitato sull'innovazione finanziaria che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti al fine di conseguire un approccio coordinato per il trattamento di regolamentazione e vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire consulenza al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione.
5.L'Autorità può proibire o limitare temporaneamente taluni tipi di attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto il sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oppure in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all'articolo 10. L'Autorità può altresì attuare un siffatto divieto o una siffatta limitazione tramite l'adozione di standard tecnici di regolamentazione conformemente all'articolo 7.
L'Autorità riesamina tale decisione a intervalli debiti e regolari.
Articolo 7
Standard tecnici di regolamentazione
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono delegare alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione a norma dell'articolo 290 del TFUE al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tali standard sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano. I progetti di standard tecnici di regolamentazione sono elaborati dall'Autorità e sottoposti all'approvazione della Commissione.
Qualora l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può adottare uno standard tecnico di regolamentazione.
1 bis.Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di regolamentazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto al campo d'applicazione e all'impatto degli standard tecnici di regolamentazione considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione. L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del Gruppo delle parti in causa di cui all'articolo 22.
1 ter.Quando la Commissione riceve un progetto di standard tecnico di regolamentazione dall'Autorità, lo trasmette immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
1 quater.Entro tre mesi dalla presentazione di un progetto di standard tecnico di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo o meno. Gli standard tecnici di regolamentazione sono adottati tramite regolamento o decisione. Se la Commissione non intende adottare lo standard, essa ne informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio, indicandone le ragioni.
Articolo 7 bis
Mancata approvazione o modifica dei progetti di standard di regolamentazione
1.Ove non intenda approvare i progetti di standard tecnici di regolamentazione, oppure intenda adottarli in parte o previa modifica, la Commissione rinvia all'Autorità i progetti di standard tecnici di regolamentazione, proponendo modifiche motivate.
2.Entro un termine di sei settimane l'Autorità può modificare i progetti di standard tecnici di regolamentazione in base alle proposte di modifica della Commissione e sottoporli nuovamente all'approvazione di quest'ultima. L'Autorità notifica la propria decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
3.Ove l'Autorità non convenga con la decisione della Commissione di respingere o modificare le sue proposte iniziali, il Parlamento europeo o il Consiglio possono convocare entro un mese il Commissario competente, insieme al presidente dell'Autorità, a una riunione ad hoc della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio, per presentare e illustrare le divergenze.
Articolo 7 ter
Esercizio della delega
1.I poteri di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui all'articolo 7 sono conferiti alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 quater.
2.Non appena adotta uno standard tecnico di regolamentazione, la Commissione ne dà notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente dell'Autorità informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli standard di regolamentazione approvati ma non rispettati dalle autorità competenti.
Articolo 7 quater
Obiezioni agli standard tecnici di regolamentazione
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione entro tre mesi dalla data di notifica della Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere prorogato di ulteriori tre mesi.
2.Lo standard tecnico di regolamentazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Se, allo scadere del termine in oggetto, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.Non appena la Commissione ha trasmesso il progetto, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare una dichiarazione anticipata e condizionata di non obiezione, che entra in vigore quando la Commissione adotta lo standard di regolamentazione senza modificarne il progetto.
4.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a uno standard tecnico di regolamentazione, quest'ultimo non entra in vigore. Conformemente all'articolo 296 del TFUE, l'Istituzione che solleva obiezioni allo standard tecnico di regolamentazione ne precisa le ragioni.
Articolo 7 quinquies
Revoca della delega
1.La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.La decisione di revoca pone fine alla delega.
3.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri dello standard tecnico di regolamentazione che potrebbero essere oggetto della revoca.
Articolo 7 sexies
Standard tecnici di attuazione
1.Ove il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscano alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di attuazione a norma dell'articolo 291 del TFUE, nei casi in cui siano necessarie condizioni uniformi ai fini dell'adozione di atti dell'Unione giuridicamente vincolanti nei settori specificati negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
ove, in conformità delle norme sopra indicate, l'Autorità elabori standard tecnici di attuazione per sottoporli alla Commissione, tali standard sono di carattere tecnico, non includono scelte politiche e si limitano alla fissazione delle condizioni di applicazione degli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti;
b)
ove l'Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro il termine stabilito negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o indicato in una richiesta rivolta all'Autorità dalla Commissione conformemente all'articolo 19, quest'ultima può adottare uno standard tecnico di attuazione per mezzo di un atto di esecuzione.
2.Prima di presentarli alla Commissione, l'Autorità effettua consultazioni pubbliche sugli standard tecnici di attuazione e ne analizza i potenziali costi e benefici, a meno che simili consultazioni e analisi non siano sproporzionate rispetto al campo d'applicazione e all'impatto degli standard tecnici considerati o rispetto alla particolare urgenza della questione.
L'Autorità richiede inoltre il parere o la consulenza del Gruppo delle parti in causa di cui all'articolo 22.
3.L'Autorità sottopone i suoi progetti di standard tecnici di attuazione all'approvazione della Commissione in conformità dell'articolo 291 del TFUE e, contemporaneamente, al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di standard tecnico di attuazione la Commissione decide se approvarlo o meno. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare i progetti di standard in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione europea.
Ogniqualvolta adotta uno standard tecnico di attuazione che modifica il progetto di standard tecnico di attuazione presentato dall'Autorità, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
5.Gli standard sono adottati dalla Commissione tramite regolamento o decisione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Orientamenti e raccomandazioni
1.Al fine di istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed effettive nell'ambito del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, e per assicurare l'applicazione comune e uniforme della normativa dell'Unione europea, l'Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.
1 bis.L'Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e ne analizza i potenziali costi e benefici. Se del caso, l'Autorità richiede altresì il parere o la consulenza dei Gruppi delle parti in causa di cui all'articolo 22. Le consultazioni, analisi e pareri e la consulenza sono proporzionati rispetto all'ambito d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.
2.Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per rispettare gli orientamenti e le raccomandazioni. Entro due mesi dall'emissione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità competente conferma se intende rispettare l'orientamento o la raccomandazione in parola. Nel caso in cui un'autorità competente non intenda rispettarli, ne informa l'Autorità precisandone le motivazioni. L'Autorità pubblica tali motivazioni.
Se un'autorità competente non applica un orientamento o una raccomandazione, l'Autorità rende pubblica tale circostanza.
L'Autorità può decidere, valutando caso per caso, di pubblicare le motivazioni addotte da un'autorità competente per il mancato rispetto di un orientamento o di una raccomandazione. L'autorità competente riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.
Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono annualmente, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano o meno all'orientamento o alla raccomandazione in parola.
2 bis.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che ha emesso, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l'Autorità intende garantire che detta autorità competente si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.
Articolo 9
Violazione del diritto dell'Unione
1. Se un'autorità competente non ha applicato, o ha applicato in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione stabiliti ai sensi degli articoli 7 e 7 sexies, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti nella predetta normativa, l'Autorità esercita i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.
2. Su richiesta di una o più autorità competenti, della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio, dei Gruppi delle parti in causa o di propria iniziativa, e dopo averne informato l'autorità competente interessata, l'Autorità può effettuare indagini sull'asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione.
2 bis. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 20, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini.
3. L'Autorità può, entro due mesi dall'avvio dell'indagine, trasmettere all'autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione.
3 bis. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione l'autorità competente informa l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.
4. Se l'autorità competente non rispetta il diritto dell'Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell'Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall'Autorità o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all'autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare la normativa dell'Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell'Autorità.
La Commissione esprime il parere formale entro il termine di tre mesi dall'adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare il termine di un mese.
▌
L'Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
5. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l'autorità competente informa la Commissione e l'Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al parere formale della Commissione.
6. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell«articolo 258 del TFUE, se un'autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 ▌ entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente all'inosservanza ▌al fine di mantenere o di ripristinare pari condizioni di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari in conformità degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
La decisione dell'Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.
7. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6 è compatibile con il parere formale o la decisione, secondo i casi.
7 bis.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6.
Articolo 10
Intervento in situazioni di emergenza
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario o di parte di esso nell'Unione europea, l'Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.
Per essere in grado di svolgere questo ruolo di facilitazione e coordinamento, l'Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi pertinenti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore agli incontri in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza nazionali competenti.
1 bis.La Commissione, di propria iniziativa, o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, dell'ESRB o dell'Autorità, può adottare una decisione indirizzata all'Autorità con la quale determina l'esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento. La Commissione riesamina tale decisione a intervalli mensili e dichiara la cessazione della situazione di emergenza nel momento più idoneo.
Se la Commissione determina l'esistenza di una situazione di emergenza, ne informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio.
2. Se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1 bis, e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso, l'Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati dalla predetta normativa.
3. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell«articolo 258 del TFUE, se un'autorità competente non dà esecuzione alla decisione dell'Autorità di cui al paragrafo 2 entro il termine ivi specificato, l'Autorità può, se i pertinenti obblighi fissati dagli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, prendere una decisione individuale indirizzata ad un istituto finanziario imponendogli di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dalla predetta normativa, tra cui la cessazione di eventuali pratiche.
4. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti nella stessa materia.
Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione alle questioni oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 2 o 3 è compatibile con dette decisioni.
Articolo 11
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti
1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 9, se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, impongono la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità competenti di più di uno Stato membro, l'Autorità, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti interessate, assume un ruolo guida nel prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. L'Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In questa fase l'Autorità funge da mediatore.
3. Se, al termine della fase di conciliazione, le autorità competenti interessate non hanno trovato un accordo, l'Autorità, in conformità della procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, adotta una decisione per risolvere la controversia e imporre loro di adottare misure specifiche conformi al diritto dell'Unione, con valore vincolante nei loro confronti.
4. Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall«articolo 258 del TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità adotta nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.
4 bis.Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti nella stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione conformemente ai paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.
4 ter.Nella relazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il presidente delinea le controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.
Articolo 11 bis
Risoluzione delle controversie inter-settore tra autorità competenti
Il Comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 42, risolve le controversie inter-settore che dovessero sorgere fra una o più autorità competenti come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento come pure del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA].
Articolo 12
Collegi delle autorità di vigilanza
1. L'Autorità contribuisce a promuovere e a monitorare il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui alla direttiva 2006/48/CE e a promuovere l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti i collegi. Il personale dell'Autorità deve poter partecipare a qualsiasi attività, comprese le indagini in loco, effettuata congiuntamente da due o più autorità competenti.
2. L'Autorità dirige i collegi delle autorità di vigilanza nel modo che ritiene opportuno. A tal fine, viene considerata un'«autorità competente» ai sensi della normativa applicabile. Come minimo, essa:
a)
raccoglie e condivide tutte le informazioni pertinenti in situazioni normali e in situazioni di emergenza in modo da facilitare i lavori dei collegi delle autorità di vigilanza e istituisce e gestisce un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nei collegi delle autorità di vigilanza;
b)
avvia e coordina prove di stress su scala dell'Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare di quelli contemplati all'articolo 12 ter, a evoluzioni negative dei mercati, assicurando che a livello nazionale venga applicata la metodologia più uniforme possibile per tali prove;
c)
pianifica e conduce attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti; nonché
d)
supervisiona i compiti svolti dalle autorità competenti.
3 bis.L'Autorità può emettere standard di regolamentazione e di attuazione, orientamenti e raccomandazioni emanati ai sensi degli articoli 7, 7 sexies e 8 al fine di armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza. Le autorità approvano modalità di funzionamento scritte per ciascun collegio, onde garantire un funzionamento convergente tra tutti i collegi.
3 ter.Un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante dovrebbe permettere all'Autorità di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 11. Qualora non sia possibile giungere a un accordo in seno al collegio delle autorità di vigilanza competente, l'Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all'istituto interessato.
Articolo 12 bis
Disposizioni generali
1.L'Autorità presta particolare attenzione ai rischi di perturbazione dei servizi finanziari e li affronta quando il rischio è i) causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è ii) potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per il mercato interno e per l'economia reale (rischio sistemico). In una certa misura, tutti i tipi di intermediari, mercati e strutture finanziarie possono potenzialmente rivestire importanza sistemica.
2.L'Autorità, in collaborazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per attribuire un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri identificati all'articolo 12 ter. Tale rating è oggetto di una revisione periodica al fine di tenere conto dei cambiamenti sostanziali del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituisce un elemento cruciale ai fini della decisione di controllare o intervenire direttamente in un istituto in sofferenza.
3.Fatti salvi gli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità propone, ove necessario, progetti supplementari di standard di regolamentazione e attuazione, come pure orientamenti e raccomandazioni per gli istituti di cui all'articolo 12 ter.
4.L'Autorità esercita la vigilanza degli istituti transfrontalieri che possono comportare un rischio sistemico come previsto all'articolo 12 ter. In tali casi, l'Autorità agisce tramite le autorità competenti.
5.L'Autorità istituisce un'Unità di risoluzione delle crisi incaricata di porre in atto la governance e il modus operandi chiaramente definiti in materia di gestione delle crisi, dall'intervento rapido alla risoluzione e all'insolvenza, e di guidare dette procedure.
Articolo 12 ter
Identificazione degli istituti transfrontalieri suscettibili di comportare un rischio sistemico
1.Previa consultazione dell'ESRB, il consiglio delle autorità di vigilanza può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, identificare gli istituti transfrontalieri che, a causa del rischio sistemico che potrebbero comportare, devono essere soggetti alla vigilanza diretta dell'Autorità o essere posti sotto il controllo dell'Unità di risoluzione delle crisi di cui all'articolo 12 quater.
2.I criteri per individuare tali istituti finanziari sono conformi ai criteri stabiliti dal FSB, dal FMI e dalla BRI.
Articolo 12 quater
Unità di risoluzione delle crisi
1.L'Unità di risoluzione delle crisi per il settore bancario preserva la stabilità finanziaria e riduce al minimo l'effetto di contagio propagantesi dagli istituti in difficoltà di cui all'articolo 12 ter al resto del sistema e all'economia nel suo complesso, nonché limita i costi per i contribuenti, rispettando il principio di proporzionalità e la gerarchia dei creditori e garantendo la parità di trattamento a livello transfrontaliero.
2.All'Unità di risoluzione delle crisi sono conferiti i poteri per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 onde risanare gli istituti in difficoltà o decidere in merito alla liquidazione degli istituti non solvibili (di importanza critica per limitare il rischio morale). Essa potrebbe, tra l'altro, richiedere adeguamenti del capitale o della liquidità, adattare la combinazione delle attività, migliorare procedure, nominare o sostituire membri della direzione, raccomandare garanzie, prestiti, sostegno alla liquidità e vendite totali o parziali, creare una banca «buona/cattiva'o una banca ponte, convertire debiti in capitale proprio (con i dovuti scarti di garanzia) o porre temporaneamente l'istituto sotto proprietà pubblica.
3.L'Unità di risoluzione delle crisi per il settore bancario comprende esperti nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza aventi conoscenza e competenza in materia di ristrutturazione, risanamento e liquidazione di istituti finanziari.
Articolo 12 quinquies
Quadro europeo dei regimi nazionali di garanzia assicurativa
1.L'Autorità contribuisce a sviluppare un quadro europeo dei regimi nazionali di garanzia assicurativa agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire che i regimi nazionali di garanzia assicurativa siano adeguatamente finanziati dai contributi dei pertinenti istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti nell'Unione pur avendo la sede centrale in un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti gli assicurati in un quadro armonizzato per tutta l'Unione.
2.L'articolo 8 relativo ai poteri dell'Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai regimi di indennizzo assicurativo.
3.La Commissione può adottare standard tecnici di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 7 a 7 quinquies del presente regolamento.
Articolo 12 sexies
Fondo europeo di stabilità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
1.È istituito un Fondo europeo di stabilità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (il Fondo di stabilità) per rafforzare l'internalizzazione dei costi del sistema finanziario, compreso il pieno recupero dei costi fiscali, e per contribuire alla risoluzione delle crisi degli istituti finanziari transnazionali in fallimento. Gli istituti finanziari operanti in un solo Stato membro hanno la possibilità di scegliere se partecipare al Fondo. Il Fondo di stabilità adotta le misure opportune per evitare che la disponibilità di aiuti generi un rischio morale.
2.Il Fondo di stabilità viene finanziato con i contributi diretti di tutti gli istituti finanziari di cui all'articolo 12 ter. Tali contributi sono proporzionali al livello di rischio e all'apporto al rischio sistemico che ciascuno di essi comporta nonché alle variazioni del rischio complessivo nel tempo, come identificato tramite il quadro operativo dei rischi. I livelli di contributi richiesti tengono in considerazione le condizioni economiche più ampie e la necessità degli istituti finanziari di mantenere capitale per altri obblighi di regolamentazione e commerciali.
3.Il Fondo di stabilità è gestito da un consiglio nominato dall'Autorità per un periodo di cinque anni. I membri del consiglio sono selezionati fra il personale proposto dalle autorità nazionali. Il Fondo di stabilità istituisce altresì un consiglio consultivo comprendente la rappresentanza senza diritto di voto degli istituti finanziari che partecipano al Fondo di stabilità. Il consiglio del Fondo di stabilità può proporre all'Autorità di esternalizzare la gestione della liquidità del Fondo a istituti di nota affidabilità (come la BEI), che la investono in strumenti sicuri e liquidi.
4.Quando le risorse cumulate provenienti dai contributi versati dagli istituti finanziari si rivelano insufficienti per far fronte alle difficoltà, il Fondo di stabilità può incrementare le proprie risorse facendo ricorso all'emissione di debito o ad altri strumenti finanziari.
Articolo 13
Delega di compiti e responsabilità
1. ▌ Le autorità competenti, con il consenso dell'autorità delegata, possono delegare compiti e responsabilità all'Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire modalità specifiche per la delega di responsabilità che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli istituti e dei gruppi finanziari transfrontalieri.
2. L'Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, identificando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori pratiche.
2 bis.La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La normativa dell'autorità delegata governa la procedura, l'applicazione e la revisione amministrativa e giudiziaria delle responsabilità delegate.
3. Le autorità competenti informano l'Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Autorità.
L'Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
L'Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutte le parti interessate siano informate adeguatamente.
Articolo 14
Cultura comune della vigilanza
1. L'Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura europea comune e pratiche uniformi in materia di vigilanza, assicura l'uniformità delle procedure e degli approcci in tutta l'Unione europea, e svolge almeno le attività seguenti:
a)
fornisce pareri alle autorità competenti;
b)
promuove lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale che multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati fissate dalla pertinente normativa dell'Unione europea;
c)
contribuisce a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l'altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 bis;
d)
esamina l'applicazione degli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottati dalla Commissione, degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e propone modifiche, se necessario;
e)
stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale e incoraggia le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.
2. L'Autorità può, se del caso, sviluppare nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci e pratiche comuni in materia di vigilanza.
Articolo 15
Esame tra pari delle autorità competenti
1. L'Autorità organizza ed effettua regolarmente esami tra pari di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità esaminate. Negli esami tra pari si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all'autorità competente in questione.
2. L'esame tra pari include una valutazione dei seguenti elementi, pur non limitandosi ad essi:
a)
l'adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell'autorità competente, in particolare dal punto di vista dell'applicazione efficace degli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione di cui agli articoli da 7 a 7 sexies nonché degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e della capacità di reagire agli sviluppi del mercato;
b)
il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui gli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli 7 e 8, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione;
c)
le buone pratiche sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;
d) l'efficacia e il grado di convergenza raggiunti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni adottate nell'attuazione del diritto dell'Unione, incluse le misure e le sanzioni amministrative imposte ai responsabili ove tali disposizioni non siano state osservate.
3. Sulla base dell'esame tra pari, l'Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 8 da presentare alle autorità competenti. L'Autorità tiene conto dei risultati dell'esame tra pari nello sviluppare i progetti di standard tecnici di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 7 a 7 sexies. Le autorità competenti si sforzano di seguire i pareri forniti dall'Autorità. Se non li seguono, ne comunicano le ragioni all'Autorità.
L'Autorità rende pubbliche le migliori pratiche che possono essere individuate attraverso gli esami tra pari. In aggiunta, tutti gli altri risultati degli esami tra pari possono essere resi pubblici, previo l'accordo dell'autorità competente oggetto dell'esame.
Articolo 16
Funzione di coordinamento
1.L'Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, tra l'altro quando sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell'Unione europea.
2.L'Autorità promuove la risposta ▌ coordinata dell'Unione europea, in particolare:
1)
facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;
2)
determinando la portata e, ove possibile e opportuno, verificando l'affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;
3)
fatto salvo l'articolo 11, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;
4)
informando senza indugio il Comitato europeo per il rischio sistemico di ogni potenziale situazione di emergenza;
4 bis)
adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di facilitare il coordinamento delle misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;
4 ter)
centralizzando le informazioni ricevute a norma degli articoli 12 e 20 dalle autorità competenti conseguentemente agli obblighi normativi di informativa a carico degli istituti attivi in più di uno Stato membro. L'Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.
Articolo 17
Valutazione degli sviluppi del mercato
1. L'Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercati nel suo settore di competenza e, se necessario, informa l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea), l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il Comitato europeo per il rischio sistemico e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L'Autorità include nelle sue valutazioni un'analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell'impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su di essi.
1 bis. In particolare, l'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, avvia e coordina le valutazioni in tutta l'Unione europea della resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo, elabora gli elementi seguenti, che dovranno essere applicati dalle autorità competenti:
a)
metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;
b)
strategie comuni di comunicazione dei risultati di queste valutazioni della resilienza degli istituti finanziari;
b bis)
metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sugli assicurati, sui beneficiari e sull'informazione dei clienti.
2. Fatti salvi i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico definiti nel regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB], l'Autorità fornisce, almeno una volta all'anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel suo settore di competenza.
Queste valutazioni dell'Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, eventualmente, misure preventive o correttive.
3. L'Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il Comitato congiunto.
Articolo 18
Relazioni internazionali
1.Fatte salve le competenze delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri, l'Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione europea e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi.
2. L'Autorità fornisce assistenza nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3.Nella relazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4 bis, l'Autorità espone gli accordi amministrativi e le decisioni di equivalenza nonché l'assistenza fornita nell'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza concordati con le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi.
Articolo 19
Altri compiti
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa, l'Autorità può emanare pareri o formulare raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.
1 bis.Nei casi in cui l'Autorità non abbia presentato un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o qualora non sia stato fissato un termine, la Commissione può richiedere tale progetto e stabilire un termine per la sua presentazione.
Data l'urgenza della questione, la Commissione può chiedere che un progetto di standard tecnico di regolamentazione o di attuazione sia presentato prima del termine fissato negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tal caso, la Commissione fornisce una motivazione appropriata.
2. Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di concentrazioni e acquisizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/138/CE e che, secondo tale direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l'Autorità può, ▌ su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale ▌. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2009/138/CE. L'articolo 20 si applica ai settori per i quali l'Autorità può emanare un parere.
Articolo 20
Raccolta di informazioni
1. Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti degli Stati membri forniscono all'Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento,a condizione che il destinatario abbia accesso legale ai dati in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria rispetto alla natura dell'adempimento.
1 bis. L'Autorità può anche chiedere che le vengano fornite informazioni a scadenza regolare. Le richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni per le relazioni.
1 ter.Su richiesta debitamente giustificata di un'autorità competente di uno Stato membro, l'Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di adempiere alle sue funzioni, conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e dall'articolo 56.
1 quater.Prima di richiedere le informazioni conformemente al presente articolo e per evitare duplicazioni degli obblighi di informativa, l'Autorità si avvale innanzi tutto delle statistiche pertinenti esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.
2. In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti degli Stati membri non forniscono le informazioni tempestivamente, l'Autorità può presentare una domanda debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero delle finanze ove quest'ultimo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale o all'istituto statistico dello Stato membro interessato.
2 bis.In mancanza di informazioni o quando le informazioni non sono fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 tempestivamente, l'Autorità può presentare una domanda debitamente giustificata e motivata direttamente agli istituti finanziari interessati. La richiesta motivata spiega perché sono necessari i dati concernenti i rispettivi singoli istituti finanziari.
L'Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis.
Su richiesta dell'Autorità, le autorità competenti assistono l'Autorità nella raccolta delle predette informazioni.
3. L'Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.
Articolo 21
Rapporti con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)
1. L'Autorità ▌ coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico su base periodica.
2. L'Autorità ▌ comunica regolarmente al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni attualizzate di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sommaria o aggregata sono forniti senza indugio al Comitato europeo per il rischio sistemico su richiesta motivata, secondo le modalità definite all'articolo [15] del regolamento (UE) n. .../2010 [ESRB]. L'Autorità, in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate concernenti, in particolare, i singoli istituti finanziari.
3. Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l'Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB].
4. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviate dal Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l'esecuzione dei suoi compiti.
Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che gli sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati negli allarmi e nelle raccomandazioni.
Se l'Autorità non dà seguito ad una raccomandazione, comunica le sue ragioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato europeo per il rischio sistemico.
5. Subito dopo il ricevimento di una segnalazione o di una raccomandazione inviata dal Comitato europeo per il rischio sistemico ad un'autorità competente, l'Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.
Quando il destinatario non intende seguire la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, comunica e discute le sue ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.
L'Autorità competente tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza nell'informare il Consiglio e il Comitato europeo per il rischio sistemico ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. …/2010 [ESRB].
6. Nell'esecuzione dei compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento, l'Autorità tiene nel debito conto le segnalazioni e le raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico.
Articolo 22
Gruppi delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali
1. Per contribuire ad agevolare la consultazione delle parti in causa nei settori pertinenti per i compiti dell'Autorità, sono istituti un gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e un gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali («i gruppi delle parti in causa»). I gruppi delle parti in causa sono consultati sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7 riguardo agli standard tecnici di regolamentazione e di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell'articolo 8 riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, i gruppi delle parti in causa sono informati il prima possibile.
I gruppi delle parti in causa si riuniscono almeno quattro volte l'anno, nella stessa data e nello stesso luogo, e si informano reciprocamente delle questioni esaminate che non sono oggetto di discussione comune.
I membri di un gruppo delle parti in causa possono far parte anche dell'altro gruppo.
2. Il gruppo delle parti in causa nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione ▌ si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nell'Unione, il loro personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le compagnie di assicurazione o riassicurazione cooperative e mutualistiche.
2 bis.Il gruppo delle parti in causa nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali che operano nell'Unione, i rappresentanti del loro personale, nonché i consumatori, gli altri utenti dei servizi pensionistici aziendali e professionali e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari.
3. I membri dei gruppi delle parti in causa ▌ sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità su proposta delle parti in causa. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti in causa di tutta l'Unione europea.
Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede a che tutti i membri che non rappresentano operatori professionali di mercato o i loro dipendenti dichiarino ogni potenziale conflitto di interessi.
3 bis. L'Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie e assicura il segretariato dei gruppi delle parti in causa ▌. Un adeguato rimborso delle spese di viaggio è fornito ai membri dei gruppi delle parti in causa che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro. I gruppi possono istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche.
4. La durata del mandato dei membri dei gruppi delle parti in causa ▌ è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.
I membri possono essere nominati per due mandati consecutivi.
5. I gruppi delle parti in causa ▌ possono emanare pareri e fornire consulenze all'Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell'Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti definiti agli articoli da 7 a 7 sexies e agli articoli 8, 14, 15 e 17.
6. I gruppi delle parti in causa ▌ adottano il proprio regolamento interno con l'accordo della maggioranza dei due terzi dei membri.
7. L'Autorità pubblica i pareri e le consulenze dei gruppi delle parti in causa ▌ e i risultati delle loro consultazioni.
Articolo 23
Salvaguardie
1. Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 11 incida direttamente e in modo considerevole sulle sue competenze in materia di bilancio, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'Autorità all'autorità competente, ne informa l'Autorità, la Commissione e il Parlamento europeo. Nella sua notifica, lo Stato membro espone i motivi e, sulla scorta di una valutazione d'impatto, precisa in che misura la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.
2. Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l'Autorità informa quest'ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l'annulla.
3. Se l'Autorità mantiene o modifica la sua decisione, il Consiglio decide se mantenere o annullare la decisione dell'Autorità. La decisione di mantenere la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza semplice dei membri. La decisione di annullare la decisione dell'Autorità è presa a maggioranza qualificata dei membri. In nessuno dei casi in esame si tiene conto del voto dei membri interessati.
3 bis.Se il Consiglio non si pronuncia entro dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 10 ed entro un mese nel caso dell'articolo 11, la decisione dell'Autorità è considerata mantenuta.
3 ter.Se una decisione adottata a norma dell'articolo 10 comporta un utilizzo dei fondi istituiti conformemente agli articoli 12 quinquies o 12 sexies, gli Stati membri possono non invitare il Consiglio a mantenere o annullare una decisione presa dall'Autorità.
Articolo 24
Procedure decisionali
1. Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l'Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell'urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale anche nel caso delle raccomandazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
2. Le decisioni dell'Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.
3. I destinatari delle decisioni dell'Autorità sono informati dei ricorsi giuridici disponibili ai sensi del presente regolamento.
4. Quando l'Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, riesamina la decisione a intervalli opportuni.
5. Le decisioni prese dall'Autorità ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 sono pubblicate menzionando l'autorità competente o l'istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con l'interesse legittimo degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione europea o di parte di esso.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
Sezione 1
IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA
Articolo 25
Composizione
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:
a)
il presidente, che non ha diritto di voto;
b)
il capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli istituti finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all'anno;
c)
un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;
d)
un rappresentante del Comitato europeo per il rischio sistemico, senza diritto di voto;
e)
un rappresentante per ognuna delle altre due autorità di vigilanza europee, senza diritto di voto.
1 bis.Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con i gruppi delle parti in causa su base periodica, almeno due volte l'anno.
2. Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un sostituto di alto livello scelto nell'ambito dell'autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.
2 bis.Negli Stati membri in cui vi è più d'una autorità competente per la vigilanza ai sensi del presente regolamento, queste si accordano su come esercitare la loro rappresentanza, compresi i voti di cui all'articolo 29.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza può ammettere osservatori.
Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza senza diritto di voto.
Articolo 26
Comitati e gruppi di esperti interni
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti dal consiglio delle autorità di vigilanza e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.
2. Ai fini dell'articolo 11, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, che presenta una composizione equilibrata, incaricato di facilitare una risoluzione imparziale delle controversie, comprendente il suo presidente e due dei suoi membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e che non abbiano alcun interesse nella disputa né legami diretti con le autorità competenti interessate.
2 bis.Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione definitiva, secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma.
2 ter.Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2.
Articolo 27
Indipendenza
1.Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il Presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
2.Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'UE né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.
Articolo 28
Compiti
1. Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell'Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.
2. Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana il parere di cui al capo II.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
4 bis.Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresa l'esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all'articolo 38, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.
5. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell'Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.
6. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il ▌ bilancio ai sensi dell'articolo 49.
7. Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l'autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall'incarico conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, o all'articolo 36, paragrafo 5, rispettivamente.
Articolo 29
Processo decisionale
1. ▌ Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono prese a maggioranza semplice dei suoi membri secondo il principio di un voto per membro.
Per gli atti di cui agli articoli 7 e 8 e le misure e decisioni adottate in base al capo VI e in deroga al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza prende le decisioni a maggioranza qualificata dei membri, secondo quanto disposto nell'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, quando si tratta di decisioni prese dall'autorità di vigilanza su base consolidata, la decisione proposta dal gruppo si considera adottata se è approvata a maggioranza semplice, a meno che non sia respinta da membri che rappresentino una minoranza di blocco quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
Per tutte le altre decisioni adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, la decisione proposta dal gruppo è adottata a maggioranza semplice dei membri del consiglio delle autorità di vigilanza secondo il principio di un voto per membro.
2. Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
3. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
4. Il regolamento interno fissa nel dettaglio le modalità di voto, tra cui, se del caso, le regole in materia di quorum. I membri non votanti e gli osservatori, a eccezione del presidente e del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituiti finanziari, salvo diversamente disposto all'articolo 61 o negli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Sezione 2
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 30
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i ▌ membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.
Ogni membro del consiglio di amministrazione, tranne il presidente, ha un sostituto che potrà sostituirlo se ha un impedimento.
Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l'insieme dell'Unione europea. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.
Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto sulle questioni di cui all'articolo 49.
Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.
Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e con la frequenza ritenuta necessaria. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno in sessione ▌.
4. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituiti finanziari.
Articolo 31
Indipendenza
I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione europea né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione.
Articolo 32
Compiti
1. Il consiglio di amministrazione assicura che l'Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione propone all'adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.
3. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 49 e 50.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, stabilisce le necessarie modalità di applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito «lo statuto dei funzionari»).
5. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Autorità, conformemente all'articolo 58.
6. ▌ Il consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza e presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività dell'Autorità, compresi i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all'articolo 38, paragrafo 7 ▌.
7. Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
8. Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 5.
Sezione 3
IL PRESIDENTE
Articolo 33
Nomina e compiti
1. L'Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituiti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dalla Commissione.
La Commissione presenta una rosa di tre candidati al Parlamento europeo, il quale, dopo aver proceduto alle audizioni di tali candidati, ne seleziona uno. Il candidato prescelto viene nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza.
Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un sostituto che assume le funzioni del presidente in assenza di quest'ultimo. Il sostituto non deve essere membro del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del presidente ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione riguardante:
a)
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b)
le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.
Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.
5. Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo su decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Il presidente non può impedire al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a queste questioni.
Articolo 34
Indipendenza
Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell'Unione europea, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell'assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il presidente, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.
Articolo 35
Relazioni
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente o il suo sostituto, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare ▌ una dichiarazione. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che gli viene richiesto.
2. Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell'Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
2 bis.Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis e 18, la relazione deve includere anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.
Sezione 4
IL DIRETTORE ESECUTIVO
Articolo 36
Nomina
1. L'Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza sulla base delle sue qualificazioni, delle sue competenze, della sua conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché della sua esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e della sua esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta previa conferma del Parlamento europeo.
3. Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale ed è rinnovabile una volta.
4. Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato quinquennale del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza procede ad una valutazione.
Nella valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza esamina in particolare:
a)
i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;
b)
le missioni e le esigenze dell'Autorità per gli anni successivi.
Sulla base della valutazione il consiglio delle autorità di vigilanza può rinnovare una volta il mandato del direttore esecutivo.
5. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Articolo 37
Indipendenza
1.Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne all'Autorità.
2.Né gli Stati membri, né le istituzioni dell'Unione né altri organismi pubblici o privati cercano di influenzare il direttore esecutivo nell'assolvimento dei suoi compiti.
Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il direttore esecutivo, terminato l'incarico, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.
Articolo 38
Compiti
1. Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell'Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Autorità sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Autorità conformemente al presente regolamento.
4. Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
5. Ogni anno, il direttore esecutivo elabora, entro il 30 giugno, un programma di lavoro per l'esercizio successivo, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2.
6. Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 49 e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 50.
7. Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
8. Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell'Autorità le competenze di cui all'articolo 54 e gestisce le questioni relative al personale.
CAPITOLO IV
IL SISTEMA EUROPEO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA FINANZIARIA ▌
Sezione 2
IL COMITATO CONGIUNTO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA EUROPEE
Articolo 40
Istituzione
1. È istituita l'Autorità di vigilanza europea (comitato congiunto).
2. Il comitato congiunto funge da forum in cui l'Autorità coopera regolarmente e strettamente con le altre autorità di vigilanza europee e assicura l'uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:
–
i conglomerati finanziari;
–
la contabilità e l'audit;
–
le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
–
i prodotti di investimento al dettaglio;
–
le misure di contrasto al riciclaggio di denaro nonché
–
lo scambio di informazioni con il Comitato europeo per il rischio sistemico e lo sviluppo dei rapporti tra detto comitato e le autorità di vigilanza europee.
3. Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle tre autorità di vigilanza europee, che svolge funzioni di segreteria. L'Autorità fornisce ▌ un adeguato contributo di risorse ▌ per le spese ▌ amministrative, di infrastruttura e operative.
Articolo 40 bis
Vigilanza
Qualora un istituto finanziario svolga un'attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell'articolo 42 del presente regolamento.
Articolo 41
Composizione
1. Il comitato congiunto è composto ▌ dai presidenti delle autorità di vigilanza europee e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 43.
2. Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il Comitato europeo per il rischio sistemico sono invitati alle riunioni del comitato congiunto ▌, nonché dei sottocomitati di cui all'articolo 43, in qualità di osservatori.
3. Il presidente del comitato congiunto ▌ è nominato sulla base di una rotazione annuale fra i presidenti dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il presidente del comitato congiunto nominato al paragrafo 3 del presente articolo è designato altresì vicepresidente del Comitato europeo per il rischio sistemico.
4. Il comitato congiunto ▌ adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.
Il comitato congiunto ▌ si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Articolo 42
Posizioni congiunte e atti comuni
Nel quadro dei compiti che gli sono attribuiti ai sensi del capo II, e in particolare in relazione all'attuazione della direttiva 2002/87/CE, se del caso, l'Autorità adotta posizioni comuni con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Gli atti di cui agli articoli 7, 9, 10 o 11 del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che rientra anche nel settore di competenza dell'Autorità bancaria europea o dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sono adottati in parallelo dall'Autorità, dall'Autorità bancaria europea e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, se necessario.
Articolo 43
Sottocomitati
1. Ai fini dell'articolo 42, viene creato un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto ▌.
2. Il sottocomitato si compone delle persone citate all'articolo 41, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio dell'autorità competente pertinente di ogni Stato membro.
3. Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è anche membro del comitato congiunto ▌.
4.Il comitato congiunto può creare altri sottocomitati.
Sezione 3
COMMISSIONE DEI RICORSI
Articolo 44
Composizione
1. La commissione dei ricorsi è un organo comune delle tre autorità di vigilanza europee.
2. La commissione dei ricorsi è composta di sei membri e sei supplenti, ▌ persone di buona reputazione, che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione dell'attuale personale delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione europea coinvolte nelle attività dell'Autorità. Un congruo numero di membri della commissione dei ricorsi è in possesso di sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri dell'Autorità.
La commissione dei ricorsi designa il suo presidente.
Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza di quattro membri comprende almeno uno dei due membri della commissione dei ricorsi nominati dall'Autorità.
La commissione dei ricorsi viene convocata dal suo presidente quando necessario.
3. Due membri della commissione dei ricorsi e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Autorità da una rosa di candidati proposta dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.
Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] e al regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA].
4. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Può essere rinnovato una volta.
5. Il membro della commissione dei ricorsi nominato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità può essere rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del consiglio delle autorità di vigilanza.
6. ▌ L'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati assicurano un adeguato sostegno operativo e di segretariato alla commissione dei ricorsi tramite il comitato congiunto.
Articolo 45
Indipendenza e imparzialità
1. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Autorità, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo consiglio delle autorità di vigilanza.
2. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
3. Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la commissione dei ricorsi.
4. Una delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.
La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando una delle parti nel procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto tuttavia atti procedurali diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi.
5. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 senza la partecipazione del membro interessato.
Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.
6. I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.
A tal fine essi rendono una dichiarazione di impegno e una dichiarazione di interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.
Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno e per iscritto.
CAPITOLO V
MEZZI DI RICORSO
Articolo 46
Ricorsi
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell'Autorità di cui agli articoli 9, 10 e 11, e contro ogni altra decisione adottata dall'Autorità sulla base degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.
2. Il ricorso, insieme alla memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all'Autorità entro due mesi dal giorno della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza, dal giorno in cui l'Autorità ha pubblicato la sua decisione.
La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il ricorso proposto conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.
La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. ▌ Invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi ▌ può confermare la decisione presa dall'organo competente dell'Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi e adotta una decisione modificata sulla questione in parola.
6. La commissione dei ricorsi adotta e pubblica il proprio regolamento interno.
7. Le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi sono motivate e pubblicate dall'Autorità.
Articolo 47
Azione dinanzi al Tribunale ▌ e alla Corte di giustizia
1. Le decisioni della commissione dei ricorsi e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi, le decisioni dell'Autorità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale ▌ o alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 263 del TFUE.
1 bis.Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono impugnare le decisioni dell'Autorità direttamente dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 del TFUE.
2. Quando l'Autorità ha l'obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi al Tribunale ▌ o alla Corte di giustizia un procedimento a norma dell'articolo 265 del TFUE.
3. L'Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale ▌ o della Corte di giustizia.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 48
Bilancio dell'Autorità
1. Le entrate dell'Autorità, organismo europeo a norma dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, sono costituite in particolare da una combinazione di:
a)
contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi, che sono erogati secondo una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE;
b)
una sovvenzione dell'Unione europea iscritta nel bilancio generale ▌ (sezione Commissione); il finanziamento dell'Autorità da parte dell'Unione è subordinato all'accordo dell'autorità di bilancio secondo quanto previsto al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;
c)
le eventuali commissioni pagate all'Autorità nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione europea.
2. Le spese dell'Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell'Autorità vengono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Autorità.
Articolo 49
Elaborazione del bilancio
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo e trasmette questo progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell'organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto preliminare redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.
2. Lo stato di previsione viene trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «l'autorità di bilancio») assieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e all'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea conformemente agli articoli 313 e 314 del TFUE.
4. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.
5. Il bilancio dell'Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
6. Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all'autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intende emanare un parere, esso informa l'Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l'Autorità può procedere con l'operazione prevista.
6 bis.Per il primo anno di attività dell'Autorità, che si conclude il 31 dicembre 2011, il bilancio è approvato dai membri del comitato di livello 3, previa consultazione della Commissione, e successivamente trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per l'avallo.
Articolo 50
Esecuzione e controllo del bilancio di previsione
1. Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'Autorità.
2. Entro il 1º marzo successivo al completamento dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.
Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(48) (di seguito «regolamento finanziario»).
3. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell'Autorità.
5. Entro il 1° luglio successivo al completamento dell'esercizio finanziario il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati.
7. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N+2, all'Autorità sull'esecuzione del bilancio (inclusi tutti i costi e le entrate dell'Autorità) dell'esercizio finanziario N.
Articolo 51
Regolamento finanziario
Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Il regolamento può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(49) della Commissione solo se lo richiedono esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.
Articolo 52
Misure antifrode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all'Autorità si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Autorità accede all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(50) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Autorità.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 53
Privilegi e immunità
All'autorità e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
Articolo 54
Personale
1. Al personale dell'Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea ai fini dell'applicazione dello statuto e del regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.
4. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Autorità.
Articolo 55
Responsabilità dell'Autorità
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dall'Autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Autorità nei confronti dell'Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Autorità.
Articolo 56
Obbligo del segreto professionale
1. I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell'Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l'Autorità su base contrattuale, sono soggetti all'obbligo del segreto professionale conformemente all'articolo 339 del TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.
Conformemente allo statuto di cui all'articolo 54, il personale, dopo la cessazione dal servizio, continua ad essere tenuto ad agire con integrità e discrezione nell'accettare determinati incarichi o benefici.
Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione né altri organi pubblici o privati cercano di influenzare i membri dell'Autorità.
2. Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell'esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti.
Inoltre, l'obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all'Autorità e alle autorità di vigilanza nazionali di utilizzare le informazioni per garantire l'osservanza degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano al fatto che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza nazionali previsto dal presente regolamento e da altri atti normativi dell'Unione applicabili agli istituti finanziari.
Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento procedurale interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L'Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione(51).
Articolo 57
Protezione dei dati
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell'Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'esercizio delle sue competenze.
Articolo 58
Accesso ai documenti
1. Ai documenti detenuti dall'Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 31 maggio 2011.
3. Le decisioni prese dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia, previo ricorso alla commissione dei ricorsi, a seconda dei casi, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del TFUE.
Articolo 59
Regime linguistico
1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1(52) del Consiglio si applicano all'Autorità.
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità vengono forniti dal Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea.
Articolo 60
Accordo sulla sede
Le necessarie disposizioni relative all'ubicazione dell'Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Autorità e il predetto Stato membro.
Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
Articolo 61
Partecipazione di paesi terzi
1.La partecipazione ai lavori dell'Autorità è aperta ai paesi non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi con l'Unione, in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nel settore di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
1 bis.L'Autorità può autorizzare la partecipazione di paesi terzi che applichino la legislazione riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo 216 del TFUE.
2.Conformemente alle pertinenti disposizioni di detti accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 62
Azioni preparatorie
-1.Durante il periodo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e prima dell'istituzione dell'Autorità, il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), in stretta cooperazione con la Commissione, prepara la sua sostituzione con l'Autorità.
1. Una volta istituita l'Autorità, la Commissione è responsabile dell'istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell'Autorità fino al momento in cui questa abbia la capacità operativa ▌.
A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 36, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo, fino al momento in cui l'Autorità abbia la capacità operativa di dare esecuzione al proprio bilancio.
2. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Autorità.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.
3 bis.L'Autorità succede giuridicamente al CEIOPS. Tutto l'attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEIOPS rimaste in sospeso sono trasferite all'Autorità. Un revisore dei conti indipendente redige un documento attestante lo stato patrimoniale del CEIOPS, che è sottoposto a revisione contabile e approvato dai membri del comitato e dalla Commissione prima del trasferimento dell'attivo o del passivo.
Articolo 63
Disposizioni transitorie in materia di personale
1. In deroga all'articolo 54, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEIOPS o dal suo segretariato e in vigore alla data di applicazione del presente regolamento saranno onorati fino alla scadenza. Non possono essere prorogati.
2. Al personale ▌ di cui al paragrafo l viene offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell'organico dell'Autorità.
Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento l'autorità autorizzata a concludere contratti effettuerà una selezione interna riservata al personale del CEIOPS o del suo segretariato di cui al paragrafo 1, al fine di verificare le capacità, l'efficienza e l'integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna deve tener conto delle capacità e dell'esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell'assunzione.
3. A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione verrà offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al tempo restante ai sensi del precedente contratto.
4. La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
Articolo 63 bis
Disposizioni nazionali
Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.
Articolo 64
Modifiche
La decisione n. 716/2009/CE ▌ viene modificata in quanto il CEIOPS viene eliminato dall'elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell'allegato alla decisione.
Articolo 65
Abrogazione
La decisione 2009/79/CE della Commissione ▌ che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2011.
Articolo 66
Clausola di revisione
-1.Entro …(53) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per il rafforzamento della vigilanza degli istituti che possono presentare un rischio sistemico di cui all'articolo 12 ter e per l'istituzione di un nuovo quadro per la gestione delle crisi finanziarie che includa le modalità di finanziamento.
1.Entro …(54)* e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per assicurare l'istituzione di un quadro di risoluzione credibile comprendente i sistemi di contributi degli istituti finanziari volti a contenere i rischi sistemici e pubblica una relazione generale sull'esperienza acquisita grazie all'operato dell'Autorità e al funzionamento delle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta fra l'altro:
a)
la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;
b)
il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
c)
i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi europei di finanziamento;
d)
se, in particolare alla luce dei progressi compiuti riguardo alle questioni di cui alla lettera c), sia necessario rafforzare il ruolo dell'Autorità nella vigilanza degli istituti finanziari che presentano un potenziale rischio sistemico e se sia opportuno che questa eserciti poteri di vigilanza supplementari su tali istituti;
e)
l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23.
1 bis.La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:
a)
se sia opportuno trasferire le autorità in un'unica sede al fine di migliorare il loro coordinamento;
b)
se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
c)
se sia opportuno supervisionare la vigilanza prudenziale e l'esercizio dell'attività in modo distinto o tramite un'unica autorità di vigilanza;
d)
se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macroeconomico e microeconomico e tra le autorità di vigilanza europee;
e)
se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale;
f)
se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello;
g)
se siano adeguate la rendicontazione e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione.
h)
se la sede dell'Autorità sia adeguata;
i)
l'istituzione, a livello di UE, di un Fondo di stabilità delle assicurazioni quale migliore difesa contro la distorsione della concorrenza e quale maniera più efficace di affrontare il fallimento di un istituto transfrontaliero.
2. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 67
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad eccezione dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore. L'Autorità è istituita alla data dell'applicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0170/2010).
Si ricorda che le direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE sono parte della rifusione di Solvibilità II (proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (rifusione) (COM(2008)0119 ‐ C6-0231/2007 ‐ 2007/0143(COD)), e saranno pertanto abrogate con effetto dal 1° novembre 2012.
** Tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.
Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0362),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 12 novembre 2009(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010(2),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7–0205/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
Missioni specifiche della Banca centrale europea relative al funzionamento del comitato europeo del rischio sistemico *
396k
88k
Proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))
La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 luglio 2010(1):
Testo del Consiglio
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente esortato a rafforzare l'effettiva parità di condizioni tra tutti gli attori a livello di Unione, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione»1; del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea2; dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco3; del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity4; del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza5; del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)6 e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito7).
___________ 1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453. 2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394. 3 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx. 4 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26. 5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48. 6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251. 7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 8 bis
(8 bis) Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore delle statistiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.
(8 bis) Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire assistenza statistica al CERS. La raccolta e l'elaborazione di informazioni quali stabilite nel presente regolamento e quali necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS dovrebbero pertanto usufruire delle disposizioni dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE e di quelle del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1. Di conseguenza, le informazioni statistiche riservate raccolte dalla BCE o dal SEBC dovrebbero essere condivise con il CERS.
________________ 1 GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.Il presidente del CERS è il presidente della BCE. Il suo mandato coincide con il suo mandato di presidente della BCE.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato di durata pari a quello ricoperto in seno al consiglio generale, nel rispetto di una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri e tra quelli rispettivamente interni e esterni all'area euro. Può essere rieletto.
1 quater.Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), istituito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] (il «comitato congiunto»).
1 quinquies.Prima di assumere le loro funzioni, il presidente e il primo vicepresidente espongono al Parlamento europeo, nel corso di un'audizione pubblica, in che modo intendono assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento. Il secondo vicepresidente è ascoltato dal Parlamento europeo nella sua qualità di presidente del comitato congiunto.
1 septies.I vicepresidenti, in ordine di precedenza, presiedono le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo qualora il presidente non possa parteciparvi.
1 octies.Se i vicepresidenti sono impossibilitati ad adempiere alle loro funzioni, si eleggono nuovi vicepresidenti in conformità dei paragrafi 1 ter e 1 quater.
1 decies.Il presidente è invitato a un'audizione annuale presso il Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS, che avviene in un contesto diverso da quello del dialogo monetario fra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – frase introduttiva
La Banca centrale europea assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento XXXX, comprende in particolare:
La BCE assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. Il segretariato riceve anche la consulenza tecnica dalle autorità europee di vigilanza, dalle banche centrali nazionali e dalle autorità di vigilanza nazionali. Esso è altresì competente per tutte le questioni relative al personale. I compiti del segretariato, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], comprendono in particolare:
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e
(e) l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo.
(e) l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e bis (nuova)
e bis) la trasmissione di informazioni, ove richieste, alle autorità europee di vigilanza.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato del CERS.
1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere i compiti del segretariato del CERS. La BCE garantisce che il segretariato abbia un personale di elevata qualità che rispecchi, l'ampio campo di azione del CERS e la composizione del consiglio generale. La BCE garantisce un adeguato finanziamento del segretariato attraverso le proprie risorse.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.
2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE su proposta del consiglio generale del CERS.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Tutti i membri del segretariato sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../2010 [CERS], per garantire lo scopo di cui al'articolo 6 del presente regolamento.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2
2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo del CERS.
2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo del CERS.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Il segretariato può chiedere informazioni, in forma particolare, sommaria o aggregata, utili per i compiti del CERS, relative a istituti o mercati finanziari, alle autorità europee di vigilanza e, nei casi specificati all'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali, ad altre autorità degli Stati membri o, sulla base di una richiesta motivata, direttamente agli istituti finanziari.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter.Le informazioni di cui al paragrafo 2 possono comprendere dati relativi allo Spazio economico europeo, all'Unione o all'area dell'euro, ovvero dati nazionali in forma aggregata o particolare. I dati nazionali sono raccolti unicamente su richiesta motivata. Prima di presentare una richiesta di dati, il segretariato si avvale innanzitutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo sia dal SEBC, e inoltre consulta la competente autorità europea di vigilanza, al fine di garantire il carattere proporzionato della richiesta.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 7
Il Consiglio esamina il presente regolamento tre anni dopo la data indicata all'articolo 8 sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, decide se il presente regolamento deve essere riveduto.
Entro il …* il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE, decidono se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS debbano essere riveduti.
La relazione valuta, in particolare:
a) se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), al fine di migliorare la coerenza fra i livelli «macro» e «micro», come anche tra le autorità europee di vigilanza;
b) se sia opportuno accrescere i poteri di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza;
c) se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi generali in questo settore;
d) se nell'ambito dell'ESFS vi siano diversità ed eccellenza sufficienti;
e) se la responsabilità e la trasparenza in relazione ai requisiti di pubblicazione siano adeguate.
___________ * Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7–0167/2010).
Gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione delle crisi transfrontaliere nel settore bancario (2010/2006(INI))
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione»(1), del 13 aprile 2000,
– vista la comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Un quadro europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario» (COM(2009)0561),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2009, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499),
– vista la proposta di decisione del Consiglio, del 23 settembre 2009, che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0500),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2009, che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM(2009)0501),
– vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)(2),
– vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)(3),
– vista la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi(4),
– vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi(5),
– viste la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa(6), la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, relativa alle fusioni delle società per azioni(7), e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni(8),
– visto il memorandum d'intesa del 1° giugno 2008 sulla cooperazione tra le autorità di vigilanza finanziarie, la banche centrali e i ministeri delle finanze dell'Unione europea in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera,
– vista la raccomandazione 13 della relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria presieduto da Jacques de Larosière, consegnata al Presidente Barroso il 25 febbraio 2009, in cui il gruppo chiede l'istituzione di un quadro normativo coerente e funzionale di gestione delle crisi nell'UE,
– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7–0213/2010),
A. considerando che nell'Unione europea esiste un mercato interno dei servizi bancari, e non un insieme di servizi indipendenti l'uno dall'altro, e che detto mercato interno è decisivo per garantire la competitività globale dell'Unione,
B. considerando che la regolamentazione vigente a livello internazionale in materia di gestione delle crisi nel settore bancario è insufficiente,
C. considerando che i meccanismi di vigilanza esistenti nell'Unione europea e a livello internazionale per il settore finanziario si sono dimostrati inefficaci sia nel prevenire che nel contenere a sufficienza il contagio,
D. considerando che il costo della gestione delle crisi grava troppo pesantemente su contribuenti, crescita e posti di lavoro,
E. considerando che la partecipazioni degli azionisti prima e dei creditori poi nella ripartizione degli oneri è fondamentale per ridurre al minimo i costi a carico dei contribuenti derivanti da eventuali crisi dei mercati e degli istituti finanziari,
F. considerando che l'assenza o l'insufficienza di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Unione è sfociata in azioni non coordinate delle autorità nazionali e ha accresciuto il rischio di comportamenti protezionistici e distorsivi della concorrenza, anche attraverso aiuti di stato, e ha messo in pericolo la costruzione di un mercato interno dei servizi finanziari,
G. considerando che un approccio uniforme per evitare il fallimento di gruppi bancari sarebbe più in linea con il concetto di mercato interno,
H. considerando che un forte mercato interno dei servizi finanziari è fondamentale per la competitività globale dell'Unione,
I. considerando che la necessaria responsabilizzazione degli operatori del settore bancario dovrebbe contribuire al raggiungimento dell'obiettivo cruciale di ricostruzione dei mercati finanziari al servizio del finanziamento dell'economia,
J. considerando che, in conseguenza della crisi, è necessario - e i cittadini lo richiedono - che le istituzioni dell'Unione europea, lavorando in dialogo con il G20 e con altri consessi internazionali, creino con urgenza un quadro adeguato che, in caso di crisi, salvaguardi la stabilità finanziaria, riduca al minino il costo per i contribuenti, preservi i servizi bancari di base e tuteli i depositanti,
K. considerando che la stabilità finanziaria e i mercati finanziari integrati richiedono una vigilanza transfrontaliera delle istituzioni finanziarie transfrontaliere e sistemiche,
L. considerando che un quadro legislativo dell'Unione europea per la gestione transfrontaliera delle crisi si prefigge lo scopo di conferire alle autorità la facoltà di adottare laddove necessario misure che includono interventi nella gestione dei gruppi bancari (in particolare, ma non solo, negli istituti di depositi, qualora sussista una possibilità di rischio sistemico),
M. considerando che un quadro legislativo dell'Unione europea per la gestione transfrontaliera delle crisi si prefigge altresì lo scopo di regolamentare i gruppi bancari transfrontalieri e le singole banche che effettuano operazioni transfrontaliere unicamente attraverso succursali; considerando inoltre che dovrebbe esistere una regolamentazione uniforme per quanto riguarda i gruppi bancari transfrontalieri,
N. considerando che una risposta energica alla crisi necessita di un approccio coerente e completo che contempli una vigilanza più adeguata (attuazione della nuova architettura di vigilanza UE), regolamentazioni migliori (iniziative in corso come quelle relative alle direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 94/19/CE e alla retribuzione dei dirigenti) e un quadro UE efficace in materia di gestione delle crisi per gli istituti finanziari,
O. considerando che occorre estendere il principio «chi inquina paga» al settore finanziario, a causa del devastante impatto di un fallimento sui differenti paesi e settori e sull'economia nel suo insieme,
P. considerando che l'intervento preventivo nelle crisi bancarie e la loro risoluzione dovrebbero essere intrapresi in presenza di criteri chiaramente definiti, tra cui la sottocapitalizzazione, una liquidità ridotta o il deterioramento della qualità e del valore dell'attività; considerando che l'intervento dovrebbe essere legato ai sistemi di garanzia dei depositi,
Q. considerando che si rendono necessari un rigoroso codice di condotta UE in materia di gestione nonché meccanismi atti a scoraggiare comportamenti inappropriati, da elaborare in linea con iniziative internazionali analoghe,
R. considerando che è importante che la Commissione esegua valutazioni d'impatto complete in fase di analisi dell'eventuale opportunità di elaborare nuovi orientamenti per la gestione delle società,
S. considerando che entro tre anni dall'inizio dell'operatività di un'Autorità bancaria europea (EBA), di un regime UE di risoluzione per il settore bancario, di un fondo UE di stabilità finanziaria e di un'unità di risoluzione, la Commissione dovrebbe esaminare se è opportuno espandere il campo di applicazione del quadro di gestione delle crisi ad altri istituti finanziari non bancari, tra cui, ma non solo, le compagnie di assicurazione e i gestori di patrimoni e di fondi, e altresì se è opportuno e fattibile istituire una rete di fondi di stabilità nazionali per tutti gli istituti che non partecipano al fondo UE di stabilità finanziaria, come proposto alla raccomandazione 3 nell'allegato,
T. considerando che occorre evitare l'azzardo morale onde prevenire l'assunzione di rischi eccessivi, che è necessario un quadro che protegga il sistema, e non i suoi partecipanti disonesti e che, in particolare i fondi di risoluzione non dovrebbero essere utilizzati per salvare gli azionisti delle banche o per premiare la dirigenza per il suo proprio fallimento; considerando che gli istituti che utilizzano un regime UE di risoluzione per il settore bancario in tale contesto dovrebbero sopportare le conseguenze, come le misure di tipo amministrativo e di risarcimento; considerando che pertanto l'eliminazione dell'azzardo morale dovrebbe diventare un principio guida della futura vigilanza finanziaria,
U. considerando che gli attuali problemi economici, finanziari e sociali nonché le molteplici istanze per una nuova regolamentazione del settore bancario richiedono un approccio graduale e ragionevole, che non per questo deve scoraggiare dall'adottare un programma di azioni urgente e ambizioso,
V. considerando che il trasferimento dell'attivo all'interno di un gruppo bancario non dovrebbe in alcun caso mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e la stabilità della liquidità del cedente e dovrebbe essere effettuato secondo una giusta stima o un giusto prezzo di mercato; considerando che occorre sviluppare chiari principi per la valutazione degli attivi oggetto di svalutazione e per il trattamento delle controllate e delle filiali domiciliate in paesi ospitanti,
W. considerando che l'Unione dovrebbe sviluppare una comprensione comune di «chi» debba fare «cosa», «quando» e «come» in caso di crisi degli istituti finanziari,
X. considerando che le misure applicabili al settore bancario dovrebbero promuovere l'economia reale nelle sue esigenze di finanziamento e di investimento a breve e lungo termine,
Y. considerando che occorre colmare l'ampio divario tra sistemi nazionali di regolamentazione e di insolvenza mediante un quadro armonizzato e un dialogo rafforzato tra le autorità nazionali di vigilanza e le autorità in seno ai gruppi di stabilità transfrontaliera,
Z. considerando che le dimensioni, complessità e interconnessioni crescenti a livello sia regionale sia globale degli istituti finanziari hanno dimostrato che il fallimento di questi ultimi, a prescindere dalle loro dimensioni, può avere effetti di ricaduta su tutto il sistema finanziario, con la conseguenza che nasce la necessità di istituire un quadro efficace di risoluzione delle crisi applicabile a tutte le banche, secondo un processo graduale e per fasi, con la raccomandazione che l'attenzione sia inizialmente concentrata sugli istituti con una più elevata concentrazione di rischio; considerando che tale quadro di risoluzione delle crisi dovrebbe tenere conto, nella più ampia misura possibile, delle azioni analoghe intraprese in sede internazionale,
AA. considerando che un numero ristretto di banche (banche sistemiche transfrontaliere) presenta un livello estremamente elevato di rischio sistemico a causa della loro dimensione, complessità e interconnessione a livello dell'Unione, il che richiede un regime speciale urgente e mirato; che più in generale, sistemi di risoluzione più equi sono necessari per gli altri istituti finanziari transfrontalieri,
AB. considerando che per essere efficace nel sostenere gli interventi, un quadro legislativo UE per la gestione delle crisi ha bisogno di un insieme comune di norme, di competenze adeguate e di risorse finanziarie, elementi che dovrebbero pertanto costituire i pilastri portanti del proposto regime prioritario per le banche sistemiche transfrontaliere,
AC. considerando che la vigilanza, i poteri di intervento preventivo e le misure di risoluzione dovrebbero essere considerati come tre fasi interconnesse di un quadro legislativo comune,
AD. considerando che il regime speciale rapido per le banche sistemiche transfrontaliere dovrebbe evolversi nel medio o lungo termine nel senso di un regime universale, che contempli tutti gli istituti finanziari transfrontalieri dell'Unione e comprenda un regime armonizzato UE in materia di insolvenza,
AE. considerando che qualsiasi fondo di stabilità sviluppato su base paneuropea dovrebbe essere circoscritto unicamente alla risoluzione di crisi future e non dovrebbe essere utilizzato per rimborsare interventi passati o problemi risultanti dalla crisi finanziaria del 2007/2008,
1. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento entro il 31 dicembre 2010, sulla base degli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una o più proposte legislative concernenti un quadro UE di gestione delle crisi, un fondo UE di stabilità finanziaria (fondo) e un'unità di risoluzione, attenendosi alle raccomandazioni dettagliate indicate nell'allegato in appresso, tenendo conto delle iniziative prese da organismi internazionali come il G20 e il Fondo monetario internazionale, al fine di garantire condizioni eque a livello globale, e basandosi su un'analisi approfondita di tutte le alternative disponibili, compresa una valutazione d'impatto;
2. conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
3. ritiene che le implicazioni finanziarie della presente proposta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio (esclusi i contributi al fondo, che devono essere a carico delle banche partecipanti);
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dettagliate raccomandazioni in allegato alla Commissione, al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
ALLEGATO
alla risoluzione: raccomandazioni dettagliate in ordine al contenuto della proposta richiesta
Raccomandazione 1 sul quadro comune UE di gestione delle crisi
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
1. Istituire un quadro UE di gestione delle crisi con un insieme minimo di norme comuni e, da ultimo, una legislazione comune in materia di risoluzione e di insolvenza, applicabile a tutti gli istituti bancari attivi nell'Unione, con gli obiettivi seguenti:
–
promuovere la stabilità del sistema finanziario;
–
limitare o prevenire il contagio finanziario;
–
limitare il costo pubblico degli interventi;
–
ottimizzare la posizione dei depositanti garantendone il pari trattamento in tutta l'Unione;
–
salvaguardare l'offerta di servizi bancari essenziali;
–
evitare l'azzardo morale, l'aggravio di costi a carico di industria e azionisti e l'internalizzazione delle esternalità negative create dai mercati finanziari e dalle istituzioni;
–
garantire il pari trattamento di tutte le categorie di creditori nell'Unione e il trattamento equo di tutte le controllate e le filiali di un medesimo istituto transfrontaliero in tutti gli Stati membri;
–
assicurare il rispetto dei diritti dei dipendenti;
–
rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari e la sua competitività.
2. Armonizzare gradualmente le vigenti norme nazionali in materia di risoluzione e insolvenza e poteri di vigilanza e, entro un calendario ragionevole, istituire un efficace regime unico UE.
3. Istituire un'unica autorità UE di risoluzione, quale organo distinto o in seno all'unità EBA, una volta completato il processo di armonizzazione delle disposizioni in materia di insolvenza e di vigilanza, al termine di un periodo di transizione.
4. Effettuare revisioni paritetiche periodiche delle autorità di vigilanza, sotto la guida dell'EBA e in base a una previa autovalutazione, al fine di migliorare la cooperazione e la trasparenza.
5. Effettuare un'indagine approfondita, (da parte di esperti indipendenti designati dall'EBA), in caso di risoluzione o liquidazione di un istituto transfrontaliero al fine di evidenziare le cause e le responsabilità. Assicurare che il Parlamento sia informato dei risultati di tali indagini.
6. Attribuire all'autorità di vigilanza pertinente responsabilità della gestione delle crisi (inclusi poteri di intervento preventivo) e autorizzazione di un piano di emergenza di ciascuna banca, secondo quanto indicato di seguito:
–
per banche sistemiche transfrontaliere: l'EBA, in stretta cooperazione con il collegio delle autorità nazionali di vigilanza e i gruppi di stabilità transfrontaliera (quali definiti nel memorandum d'intesa del 1° giugno 2008);
–
per tutte le altre banche transfrontaliere non sistemiche: l'autorità di vigilanza consolidata in seno al collegio (sotto la sua governance concordata), sotto il coordinamento dell'EBA e in consultazione con i gruppi di stabilità transfrontaliera;
–
per le banche locali: l'autorità locale di vigilanza.
7. Elaborare un insieme comune di norme per la gestione delle crisi, che comprenda metodologie, definizioni e terminologia comuni, nonché un insieme di criteri pertinenti per le prove di stress delle banche transfrontaliere.
8. Assicurare che i piani di risoluzione divengano un requisito regolamentare obbligatorio. I piani di risoluzione dovrebbero includere un'autovalutazione approfondita dell'istituto e dettagli relativi a un'equa distribuzione degli attivi e del capitale, con un adeguato recupero dei trasferimenti dalle controllate e dalle succursali ad altre unità, e l'individuazione di piani di clivaggio che consentano la separazione di moduli indipendenti, in particolare di quelli che forniscono infrastrutture essenziali come i servizi di pagamento. Il requisito relativo al contenuto di detti piani dovrebbe essere proporzionato alle dimensioni, alle attività e alla diffusione geografica della banca. Assicurare che tali piani di risoluzione vengano regolarmente aggiornati.
9. Elaborare, entro dicembre 2011, un rating europeo di vigilanza per le banche (quadro operativo dei rischi) basato su un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi. Gli indicatori del quadro operativo dei rischi dovrebbero essere valutati in base alla natura, alla portata e alla complessità dell'istituto in questione, ferma restando la riservatezza. Il quadro operativo dei rischi dovrebbe contemplare almeno:
–
capitale;
–
leva finanziaria;
–
liquidità;
–
disallineamenti di scadenza, tasso di interesse e valuta;
–
liquidità degli attivi;
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grandi fidi e concentrazioni di rischio;
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perdite previste;
–
sensibilità a prezzi di mercato, tassi di interesse e di cambio;
–
accesso a finanziamenti;
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risultati di prove di stress;
–
efficacia dei controlli interni;
–
qualità della gestione e del governo societario
–
complessità e opacità;
–
prospettive di rischio;
–
rispetto del diritto o degli obblighi regolamentari.
10. Conferire alle autorità di vigilanza la facoltà di intervenire sulla base delle soglie del rating di vigilanza, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, e prevedere periodi correttivi ragionevoli affinché siano gli istituti stessi a far fronte alle carenze rilevate.
11. Conferire alle autorità di vigilanza strumenti giuridici adeguati per intervenire modificando la pertinente normativa di settore o introducendo una nuova normativa di settore al fine di:
–
richiedere adeguamenti di capitale (oltre requisiti normativi minimi) o di liquidità e modifiche nella combinazione di attività economiche e nel processo interno;
–
raccomandare o imporre cambiamenti nella gestione;
–
imporre sospensioni e restrizioni dei dividenti al fine di consolidare i requisiti di capitale; limitare le scadenza delle licenze bancarie;
–
consentire alle autorità di vigilanza di attivare il distacco dall'istituto di moduli indipendenti, sia prosperi sia in difficoltà, per assicurare che le attività fondamentali continuino a funzionare;
–
imporre una cessione totale o parziale;
–
trasferire attivi e passivi ad altri istituti con l'obiettivo di assicurare la continuità di operazioni importanti sul piano sistemico;
–
creare una «banca ponte» o una «good bank»/«bad bank»;
–
richiedere conversioni del debito in azioni, o altro capitale convertibile, a seconda della natura dell'istituto, con opportuni scarti di garanzia;
–
assumere il controllo pubblico temporaneo;
–
imporre una sospensione temporanea (moratoria) di determinati tipi di istanze creditizie rivolte alla banca;
–
controllare il processo di trasferimento di attivi all'interno di un gruppo;
–
nominare un amministratore speciale a livello di gruppo;
–
regolamentare la liquidazione;
–
consentire all'EBA di autorizzare l'intervento del fondo UE di stabilità finanziaria anche per la fornitura in via di urgenza di finanziamenti a medio termine, apporti di capitale e garanzie;
–
imporre misure di tipo amministrativo e di risanamento agli istituti che fanno ricorso fondo.
12. Tutti gli strumenti di cui al punto 11 sono applicati nel pieno rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e assicurano la parità di trattamento di creditori e depositanti negli Stati membri.
Raccomandazione 2 riguardante le banche sistemiche transfrontaliere
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
1. Le banche sistemiche transfrontaliere, dato il loro specifico ruolo nel mercato interno dei servizi finanziari, devono essere urgentemente oggetto di un nuovo regime speciale, che sarà denominato diritto europeo delle società bancarie, da elaborare entro la fine del 2011. Si deve altresì proporre un regime più generale per le altre banche transfrontaliere.
2. Le banche sistemiche transfrontaliere aderiscono al nuovo regime speciale rafforzato; tale regime supera gli impedimenti giuridici che ostacolano un'azione transfrontaliera efficace, garantendo un trattamento chiaro, equo e prevedibile di azionisti, depositanti, creditori, dipendenti e altre parti interessate, in particolare dopo trasferimenti di attivi all'interno di un gruppo. Ciò include uno speciale «ventottesimo regime» per le procedure di insolvenza per le banche sistemiche transfrontaliere, che può essere esteso successivamente a tutte le banche transfrontaliere.
3. La Commissione adotta entro aprile 2011 una misura che stabilisce i criteri per la definizione delle banche sistemiche transfrontaliere. In base a tali criteri, dette banche saranno periodicamente identificate dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa consultazione del Consiglio europeo per il rischio sistemico (articolo 12 ter della relazione del 17 maggio 2010 della commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (relazione sull'EBA));
4. Per ciascuna delle banche sistemiche transfrontaliere, l'EBA esercita la vigilanza e opera attraverso le autorità nazionali competenti (conformemente alla relazione sull'EBA).
5. La Commissione adotta una misura intesa a proporre un meccanismo per il trasferimento dell'attivo in seno alle banche sistemiche transfrontaliere, tenendo in debito conto la necessità di tutelare i diritti dei paesi ospitanti.
6. Un fondo UE di stabilità finanziaria e un'unità di risoluzione sostengono gli interventi condotti dall'EBA in materia di gestione delle crisi, risoluzione o insolvenza per quanto riguarda le banche transfrontaliere.
Raccomandazione 3 riguardante un fondo UE di stabilità finanziaria
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
1. È istituito un fondo UE di stabilità finanziaria (fondo), sotto la responsabilità dell'EBA, inteso a finanziare interventi (risanamento o liquidazione ordinata) finalizzati a salvaguardare la stabilità del sistema e a limitare il contagio provocato dalle banche in difficoltà. La Commissione presenta al Parlamento, entro aprile 2011, una proposta dettagliata sullo statuto, la struttura, la governance, le dimensioni e il modello operativo del fondo, e un calendario preciso di attuazione (in conformità ai punti 2 e 3 in appresso).
2. Il fondo è:
–
paneuropeo;
–
prefinanziato dalle banche sistemiche transfrontaliere secondo criteri anticiclici basati sul rischio e tenendo conto del rischio sistemico rappresentato dalla singola banca; Le banche che contribuiscono al fondo non sono obbligate a contribuire a fondi di stabilità o unità di risoluzione analoghi nei propri paesi;
–
distinto e indipendente dai sistemi di garanzia dei depositi;
–
adeguatamente dimensionato per sostenere interventi temporanei (quali prestiti, acquisti di attivi e apporti di capitale) e copre i costi delle procedure di risoluzione o insolvenza;
–
strutturato gradualmente, riconoscendo il contesto economico vigente.
–
concepito in modo tale da non dar luogo ad azzardo morale e da non essere utilizzato per salvare gli azionisti delle banche o per premiare la dirigenza per il suo proprio fallimento;
3. La Commissione esamina altresì:
–
orientamenti relativi agli investimenti per gli attivi del fondo (rischi, liquidità, allineamento con gli obiettivi UE);
–
criteri di selezione per il gestore dell'attivo del fondo (interno o tramite terzo privato o pubblico come, ad esempio la Banca europea per gli investimenti);
–
la possibilità di contributi per il calcolo degli indici di capitale obbligatori;
–
misure di tipo amministrativo (sanzioni o sistemi di compensazione) per le banche sistemiche transfrontaliere che ricorrono al fondo;
–
condizioni per l'eventuale ampliamento del campo di applicazione del fondo onde includere tutte le banche transfrontaliere oltre alle banche sistemiche transfrontaliere;
–
portata (e pertinenza) della creazione di una rete di fondi nazionali rivolta a tutti gli istituti che non partecipano al fondo. Occorre poi istituire un quadro legislativo dell'Unione europea per regolamentare i fondi nazionali esistenti e futuri, che rispetti una serie di norme comuni uniformi e vincolanti.
Raccomandazione 4 riguardante un'unità di risoluzione
Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare dovrebbe mirare a regolamentare gli aspetti seguenti:
È istituita un'unità di risoluzione indipendente in seno all'EBA, incaricata di condurre le procedure di risoluzione e insolvenza per le banche sistemiche transfrontaliere. L'unità in questione:
–
opera entro limiti rigorosamente definiti dal quadro giuridico e dalle competenze dell'EBA;
–
comprende un gruppo di consulenza giuridica e finanziaria con particolari competenze in materia di ristrutturazioni bancarie, risanamenti e liquidazioni;
–
coopera a stretto contatto con le autorità nazionali su attuazione, assistenza tecnica e condivisione di personale;
–
propone l'erogazione di risorse dal fondo;
–
qualora sia necessario procedere alla risoluzione o alla liquidazione di un istituto transfrontaliero, è opportuna l'effettuazione di un'indagine approfondita, da parte di esperti indipendenti designati dall'EBA, al fine di analizzarne ed evidenziarne le cause e le responsabilità. Il Parlamento dovrebbe essere informato dei risultati delle indagini.
Strumento europeo per la stabilità finanziaria, meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 122 e 143 dello stesso,
– visti i termini di riferimento dell'Eurogruppo, del 7 giugno 2010, su uno strumento europeo di stabilità finanziaria,
– vista la decisione del 7 giugno 2010 dei 16 Stati membri della zona euro,
– vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2010 intitolata «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» (COM(2010)0250),
– visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, del 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,
– visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri,
– vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo della zona euro, del 7 maggio 2010,
– viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 9 e10 maggio 2010,
– vista la dichiarazione dei Capi di Stato e di governo della zona euro, del 25 marzo 2010,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010,
– vista la dichiarazione degli Stati membri della zona euro, dell'11 aprile 2010, sul sostegno alla Grecia da parte degli Stati membri della zona euro,
– vista l'interrogazione del 24 giugno 2010 alla Commissione europea sullo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilizzazione e le future azioni (O-0095/2010 – B7-0318/2010),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che gli autori del trattato di Maastricht non avevano previsto la possibilità di una crisi del debito sovrano all'interno della zona euro,
B. considerando che il differenziale di tasso in materia di debito sovrano emesso dagli Stati membri della zona euro è aumentato più rapidamente nel corso dell'autunno 2009,
C. considerando che, nel caso di alcuni Stati membri, la situazione del mercato del debito sovrano è notevolmente peggiorata durante la primavera del 2010 e ha raggiunto una fase critica nel maggio 2010,
D. considerando che l'evoluzione dei mercati del debito sovrano deve essere meglio compresa,
E. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai fini del regolamento del Consiglio (UE) n. 407/2010, dell'11 maggio 2010, deve, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento stesso, essere limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione e gli Stati membri beneficiari concludono un memorandum d'intesa, dettagliando le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria dell'Unione, condizioni che la Commissione comunicherà al Parlamento e al Consiglio,
F. considerando che il 7 giugno 2010 gli Stati membri della zona euro, in linea con le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 9 e 10 maggio 2010, hanno creato lo strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF), come società a responsabilità limitata (société anonyme) ai sensi del diritto lussemburghese, e che gli Stati membri della zona euro si portano garanti per il rilascio, da parte del SESF, di un importo fino a 440 miliardi di euro su una base proporzionale,
1. si compiace delle azioni intraprese di recente a livello dell'UE e nazionale per salvaguardare la stabilità dell'euro; deplora il fatto che i responsabili politici europei non abbiano intrapreso un'azione decisiva in precedenza, nonostante il costante aggravarsi della crisi finanziaria;
2. sottolinea, tuttavia, che queste sono azioni di carattere temporaneo e che sono necessari progressi reali nell'ambito delle politiche fiscali e strutturali dei singoli Stati membri e per creare un nuovo quadro di governance economica più solido, volto a prevenire in futuro il verificarsi di crisi analoghe, nonché a favorire il potenziale di crescita e il riequilibrio macroeconomico sostenibile nell'UE;
3. ritiene che l'attuale crisi non possa essere risolta nel lungo termine semplicemente facendo affluire nuovi debiti in paesi fortemente indebitati;
4. è del parere che tutti gli Stati membri, in particolare quelli che fanno parte dell'Unione economica e monetaria (UEM), dovrebbero, nel momento in cui elaborano le proprie politiche economiche, tenere conto delle conseguenze di tali politiche a livello nazionale e delle loro implicazioni per l'Unione, soprattutto negli Stati membri dell'UEM;. reputa che le politiche economiche siano una questione di interesse comune e debbano essere coordinate in seno al Consiglio, conformemente alle procedure previste dal trattato;
5. ritiene che, nonostante il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, e il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, le norme che disciplinano le società veicolo (SPV), dovrebbero consentire ai paesi che non appartengono alla zona euro di aderire a tali società;
6. prende atto della comunicazione della Commissione COM(2010)0250 sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e la ritiene un importante contributo ai fini di un maggiore coordinamento delle politiche economiche nell'UE; è del parere che le proposte legislative sulla sorveglianza economica rafforzata dovrebbero comprendere nuove disposizioni del diritto secondario, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 6, del trattato; reputa che il futuro quadro di sorveglianza debba puntare alla sostenibilità delle finanze pubbliche e della crescita economica, alla competitività, alla coesione sociale e a una diminuzione degli squilibri commerciali;
7. ritiene che, al momento di stabilire nuovi strumenti e procedure UE, si debba tener conto dei rispettivi ruoli delle istituzioni europee, compresi il potere legislativo e di bilancio del Parlamento e il ruolo indipendente della BCE nel processo decisionale in materia di politica monetaria;
8. chiede alla Commissione di fornire una valutazione dell'impatto del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, in particolare sul bilancio e su altri strumenti finanziari dell'UE nonché sui prestiti accordati dalla BEI;
9. chiede alla Commissione di fornire una valutazione dell'impatto dello strumento europeo per la stabilità finanziaria, in particolare sul funzionamento dei mercati di eurobond e i loro differenziali; le chiede inoltre di valutare la praticabilità e l'affidabilità della procedura decisionale della società veicolo (SPV), nella prospettiva di una soluzione a lungo termine;
10. chiede maggiori dettagli su come funzionerà il coordinamento fra il SESF e l'FMI e se la ripartizione degli stanziamenti sarà determinata su una base parallela, mantenendo il rapporto di 2:1; desidera inoltre sapere se il tasso di interesse sarà coordinato con il tasso dell'FMI presumendo che sarà stabilito secondo la prassi consueta; qual è il tasso di interesse previsto, indipendentemente dai bund tedeschi, e se è probabile che sia pari a circa l'1%; se FMI e SESF avranno pari rango, dal momento che ciò consentirebbe al SESF di beneficiare automaticamente del privilegio di non essere incluso in qualsiasi ristrutturazione degli obblighi dei debitori, dato che, diversamente, avrebbe un'esposizione first-loss;
11. chiede se siano state previste misure per garantire la parità di trattamento; a tal riguardo nota, ad esempio, che il tasso di interesse del SESF sembra essere diverso dal pacchetto di misure concordato per la Grecia, dal momento che i mutuatari dell'SESF pagheranno il prezzo netto complessivo alle SPV per ottenere i fondi; chiede inoltre come possa essere garantita l'equità per i non membri dell'UEM, se l'SESF entrerà in vigore unicamente dopo che i 60 miliardi di euro saranno stati utilizzati;
12. constata che il debito sovrano nella zona euro non comporta necessariamente un rischio creditizio nominale pari a zero, contrariamente a quanto presuppone la direttiva sui requisiti patrimoniali, e che l'attuale evoluzione della situazione aumenta il rischio creditizio legato al debito a lungo termine emesso dagli Stati membri; reputa che l'Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico debbano affrontare tale problema;
13. rileva che la direttiva sui requisiti patrimoniali prevede una ponderazione zero del rischio per le obbligazioni sovrane;
14. chiede alla BCE di fornire una spiegazione dettagliata quanto alle sue recenti decisioni di acquistare titoli di Stato sul mercato secondario e ritiene che essa dovrebbe elaborare una strategia di uscita, dotata di un chiaro scadenzario, per porre fine a tale pratica;
15. ritiene che per giungere a una soluzione a lungo termine sia necessario affrontare il problema degli squilibri interni e del debito insostenibile e, pertanto, delle radici strutturali della crisi attuale; reputa che, a più lungo termine, tale visione implichi la correzione degli squilibri macroeconomici interni nella zona euro e nell'UE e quindi la necessità di affrontare le sostanziali differenze in termini di competitività fra gli Stati membri;
16. è del parere che un quadro più solido per la governance economica dell'UE dovrebbe comprendere un meccanismo comunitario permanente di risoluzione della crisi del debito sovrano, ad esempio, un fondo monetario europeo, un approccio coordinato per il riequilibrio macroeconomico e sinergie rafforzate fra il bilancio UE e i bilanci degli Stati membri, a complemento di un consolidamento fiscale sostenibile;
17. prende atto del fatto che, nonostante l'impatto potenzialmente significativo di questo meccanismo sul bilancio UE, al Parlamento non è stato attribuito alcun ruolo nel processo decisionale, in quanto il meccanismo è stato istituito con regolamento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE; reputa necessario assicurare che il Parlamento, in quanto autorità di bilancio, sia coinvolto in tale processo che, per il bilancio, può avere conseguenze di vasta portata;
18. invita la Commissione ad avviare, entro la fine del 2010, uno studio di fattibilità indipendente sulla questione degli strumenti di finanziamento innovativi, quali il rilascio congiunto di eurobond come mezzo per ridurre i differenziali e la liquidità crescente nei mercati del credito dominati dall'euro;
19. osserva che l'emissione di eurobond per le infrastrutture che presentano un interesse per l'UE dovrebbe essere coerente con il rispetto del Patto di stabilità e di crescita;
20. chiede alla Commissione di analizzare una serie di opzioni relativamente a un sistema a lungo termine volto a prevenire e a risolvere in modo efficace e sostenibile eventuali problemi legati al debito sovrano, approfittando al contempo di tutti i vantaggi della moneta unica; ritiene che tale analisi debba tener conto del fatto che il rischio creditizio dei titoli di Stato può differire da uno Stato membro all'altro e che esso debba riflettersi meglio nei coefficienti patrimoniali degli enti creditizi;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo nonché al Presidente dell'Eurogruppo e alla Banca centrale europea.
Domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea
– visto il regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che aggiunge l'Islanda alla lista dei paesi ammessi all'assistenza di preadesione dell'Unione europea, destinata ad aiutare i paesi candidati ad allinearsi al diritto europeo,
– visto il parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea (SEC(2010)0153),
– vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010,
– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia(1),
– vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM(2009)0588 – C7-0279/2009 – 2009/0163(COD))(2),
– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, in conformità dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, «ogni Stato europeo [...] può domandare di diventare membro dell'Unione»,
B. considerando che i progressi di ciascun paese verso l'adesione all'Unione europea sono basati sul merito e dipendono dagli sforzi compiuti per soddisfare i criteri di adesione, fermo restando che occorre rispettare anche la capacità di integrazione dell'Unione,
C. considerando che il 17 luglio 2009 l'Islanda ha presentato domanda di adesione all'Unione europea,
D. considerando che il 24 febbraio 2010 la Commissione ha presentato il suo parere in cui raccomanda l'avvio dei negoziati di adesione con l'Islanda,
E. considerando che, poiché i precedenti allargamenti sono stati un indubbio successo per l'UE e per gli Stati membri che vi hanno aderito, contribuendo alla stabilità, allo sviluppo e alla prosperità dell'Europa nel suo insieme, è essenziale creare le condizioni necessarie per completare il processo di adesione con l'Islanda e garantire che anche la sua adesione sia un successo, in linea con i criteri di Copenaghen,
F. considerando che le relazioni tra l'Islanda e l'UE risalgono al 1973, quando fu firmato un accordo bilaterale di libero scambio,
G. considerando che l'Islanda già coopera strettamente con l'Unione europea, in quanto membro dello Spazio economico europeo (SEE) e firmataria degli accordi di Schengen e del regolamento di Dublino, e quindi ha già adottato una parte significativa dell'acquis comunitario,
H. considerando che l'Islanda ha una salda tradizione democratica e un elevato livello di recepimento dell'acquis,
I. considerando che dal 1994 l'Islanda contribuisce in modo significativo alla coesione e alla solidarietà europea tramite il meccanismo finanziario previsto nell'ambito del SEE,
J. considerando che l'Islanda, in quanto paese di tradizione non militare, contribuisce alle missioni UE di mantenimento della pace con forze civili e si allinea regolarmente alle posizioni dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza comune,
K. considerando che l'Islanda e la sua popolazione sono state duramente colpite dalla crisi finanziaria ed economica mondiale, che ha portato nel 2008 al crollo del sistema bancario islandese,
L. considerando che i governi del Regno Unito e dei Paesi Bassi hanno firmato due accordi con il governo islandese, nel giugno e nell'ottobre 2009, sulle modalità di restituzione di un prestito di 1,3 miliardi di euro ai Paesi Bassi e di un prestito di 2,4 miliardi di sterline al Regno Unito; che, a seguito del referendum del 6 marzo 2010, l'accordo di ottobre è stato respinto e che si prevede che le parti interessate raggiungeranno un nuovo accordo relativo ai rimborsi da effettuare in base al sistema islandese di garanzia dei depositi,
M. considerando che, nella lettera di costituzione in mora del 26 maggio 2010, l'autorità di vigilanza dell'EFTA ha affermato che l'Islanda è obbligata a garantire il pagamento dell'indennizzo minimo ai depositanti della banca Icesave nel Regno Unito e nei Paesi Bassi,
N. considerando che in Islanda l'opinione pubblica e i partiti politici sono divisi sul tema dell'adesione all'UE; che dall'estate 2009, alla luce della crisi politica ed economica, si è prodotto un chiaro spostamento dell'opinione pubblica in senso negativo circa l'adesione all'UE,
Criteri politici
1. plaude alla decisione adottata dal Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda;
2. valuta positivamente la prospettiva di un nuovo Stato membro dell'UE caratterizzato da una profonda cultura democratica; sottolinea in tale contesto che l'adesione dell'Islanda può essere vantaggiosa sia per il paese sia per l'UE e rafforzerà ulteriormente il ruolo dell'Unione quale promotore e difensore a livello mondiale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
3. sottolinea l'eccellente cooperazione tra i deputati del Parlamento europeo e i deputati dell'Althing nel quadro della commissione parlamentare mista del SEE e si attende una collaborazione altrettanto fruttuosa in seno alla nuova commissione parlamentare mista PE-Islanda;
4. si compiace particolarmente dell'iniziativa islandese per i media moderni, che permette sia all'Islanda sia all'Unione europea di posizionarsi solidamente per quanto riguarda la tutela giuridica delle libertà d'espressione e d'informazione;
5. invita le autorità islandesi a prendere in esame l'attuale distinzione operata fra cittadini dell'UE per quanto concerne il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni locali in Islanda;
6. sottolinea che, nel quadro della nuova strategia di allargamento dell'Unione europea, il sistema giudiziario del paese candidato è uno degli ambiti a cui l'Unione presta particolare attenzione, anche in fase iniziale di preadesione; ritiene che il governo islandese debba adottare i provvedimenti necessari a garantire l'indipendenza della magistratura, in linea con le raccomandazioni della commissione di Venezia, affrontando in maniera adeguata la questione del ruolo predominante attribuito al ministro della Giustizia e dei diritti umani nella nomina dei giudici, dei procuratori e delle massime cariche giudiziarie; confida che le autorità islandesi adotteranno le necessarie riforme;
7. incoraggia l'Islanda a ratificare la convenzione dell'ONU contro la corruzione e la convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa;
8. elogia l'Islanda per i buoni risultati nell'ambito dei diritti umani; invita tuttavia le autorità islandesi a ratificare la convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, come pure la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone disabili;
9. incoraggia l'Islanda a seguire le raccomandazioni 2008 dell'OSCE-ODIHR sui reati dettati dall'odio;
Criteri economici
10. rileva che l'Islanda ha raggiunto livelli generalmente soddisfacenti quanto all'attuazione degli obblighi risultanti dall'adesione al SEE e alla capacità di sostenere le pressioni e le forze di mercato competitive all'interno dell'UE; rileva tuttavia la necessità di ulteriori sforzi da parte del paese per allinearsi con i principi generali e garantire il pieno recepimento dell'acquis per quanto concerne la valutazione della conformità, l'accreditamento e la vigilanza del mercato; prende atto della lettera di costituzione in mora nei confronti del governo islandese in data 26 maggio 2010 – prima fase di una procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi che incombono allo Stato in virtù dell'accordo SEE, con riferimento all'attuazione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi – e si compiace della reazione del governo islandese, che si è mostrato pronto a concludere al più presto i negoziati relativi a Icesave;
11. valuta positivamente le politiche volte a diversificare ulteriormente l'economia islandese, quale passo necessario verso un benessere economico a lungo termine del paese;
12. rileva che l'ambiente costituisce una priorità per l'Unione europea e si compiace del notevole impegno dell'Islanda in materia di politica ambientale;
13. rileva che, mentre il consolidamento fiscale resta una sfida chiave, l'Islanda mostra segni incoraggianti di stabilizzazione economica; considera i provvedimenti sinora adottati in ambito monetario quali passi nella giusta direzione per un miglioramento della stabilità finanziaria ed economica;
14. valuta positivamente la relazione della commissione speciale d'indagine, che può contribuire alla ricostruzione della fiducia nazionale; incoraggia misure che diano seguito all'attività di tale commissione al fine di affrontare i pressanti problemi politici, economici e istituzionali descritti nella relazione;
15. si compiace del fatto che l'associazione islandese dei fondi pensionistici (IPFA) abbia deciso di organizzare un'indagine indipendente sui metodi di lavoro e le politiche di investimento dei regimi pensionistici nel periodo precedente il crollo economico;
16. chiede la conclusione di un accordo bilaterale circa le modalità di rimborso dei prestiti per un totale di 3,9 miliardi di euro ai governi del Regno Unito e dei Paesi Bassi; sottolinea che il raggiungimento di un accordo accettabile per tutte le parti interessate ristabilirà la fiducia nella capacità dell'Islanda di onorare i propri impegni, compresi tutti gli obblighi derivanti dall'adesione al SEE, e rafforzerà il sostegno dell'opinione pubblica al processo di adesione dell'Islanda, sia all'interno del paese che nell'Unione europea;
17. prende atto del desiderio dell'Islanda di entrare nella zona euro, ambizione che potrà realizzarsi dopo l'adesione all'UE e una volta soddisfatte tutte le condizioni necessarie;
18. plaude all'approvazione della seconda revisione dell'accordo stand-by con l'FMI, volto a stabilizzare la valuta, ristrutturare il sistema bancario e consolidare il settore fiscale;
19. nutre preoccupazione per gli alti livelli di disoccupazione e inflazione nel paese, pur prendendo atto dei recenti segni di miglioramento;
20. elogia l'Islanda per l'elevato tasso di investimenti nel campo dell'istruzione, della ricerca e dello sviluppo;
Capacità di assumersi gli obblighi che comporta l'adesione
21. rileva che, come membro del SEE, l'Islanda ha raggiunto uno stadio avanzato per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti da 10 capitoli del negoziato e rispetta in parte i requisiti di 11 capitoli, per cui restano da negoziare integralmente soltanto 12 capitoli non rientranti nel SEE; sottolinea che la Commissione ha evidenziato la necessità che l'Islanda compia seri sforzi per allineare la sua legislazione all'acquis in una serie di ambiti e che attui e faccia rispettare efficacemente l'acquis nel medio termine, al fine di soddisfare i criteri di adesione; sottolinea che il rispetto degli obblighi incombenti all'Islanda in virtù del SEE e dell'accordo che associa il paese all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen costituiscono requisiti importanti nei negoziati di adesione;
22. invita le autorità islandesi ad affrontare le fondamentali debolezze istituzionali dell'economia del paese, segnatamente l'organizzazione e il funzionamento del sistema di supervisione finanziaria e il sistema di garanzia dei depositi;
23. incoraggia l'Islanda ad adottare una politica agricola e di sviluppo rurale in linea con le politiche dell'UE, nonché ad approntare le strutture amministrative necessarie per l'attuazione di tali politiche; sottolinea, a tale proposito, che le politiche UE devono tener conto della natura specifica dell'ambiente, della flora e della fauna islandesi, come pure della distanza geografica del paese dal territorio continentale europeo;
24. invita la Commissione a coinvolgere le autorità islandesi nei dibattiti in corso sulla riforma della politica agricola comune;
25. riconosce che l'Islanda ha gestito le sue risorse marine in modo responsabile e sostenibile e si attende un atteggiamento costruttivo, da parte sia dell'UE sia delle autorità islandesi, nei negoziati relativi al requisito per l'Islanda di adottare la politica comune della pesca, in modo da ottenere una soluzione reciprocamente soddisfacente che sia basata sulle migliori pratiche e che tuteli gli interessi di pescatori e consumatori dell'Unione europea, oltre che d'Islanda;
26. incoraggia l'Islanda a introdurre, in materia di pesca, misure che le consentano di compiere la transizione verso l'adozione della politica comune della pesca;
27. insiste sulla necessità che l'Islanda ponga termine a tutte le attività di caccia alla balena e abbandoni ogni riserva formulata nei confronti della Commissione baleniera internazionale;
28. rileva che l'Islanda può dare un prezioso contributo alle politiche dell'UE in materia di ambiente ed energia, grazie alla sua esperienza nel settore delle energie rinnovabili, in particolare quella geotermica, della protezione dell'ambiente e della lotta contro il cambiamento climatico;
Cooperazione regionale
29. ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE – elemento destinato a rafforzare ulteriormente la presenza europea in seno al Consiglio artico – rappresenti per l'UE un'opportunità strategica per svolgere un ruolo più attivo e costruttivo come anche per contribuire alla governance multilaterale nella regione artica; sottolinea che ciò aiuterà ad affrontare questioni ambientali comuni e potrebbe accentuare l'interesse dell'UE nei confronti dell'Artico e della sua protezione a livello regionale e internazionale;
30. esprime apprezzamento per il fatto che l'adesione dell'Islanda all'UE rafforzerebbe la dimensione nordatlantica delle politiche esterne dell'Unione;
Opinione pubblica e sostegno all'allargamento
31. incoraggia le autorità islandesi ad avviare un ampio dibattito pubblico sull'adesione all'Unione europea, coinvolgendo la società civile nel processo sin dall'inizio, fornendo risposte alle preoccupazioni dei cittadini in merito all'adesione all'UE e tenendo in considerazione la necessità di un saldo impegno per il successo dei negoziati; invita la Commissione a fornire sostegno materiale e tecnico alle autorità islandesi qualora queste ultime lo richiedano, in modo da aiutarle ad accrescere la trasparenza e la responsabilità relativamente al processo di adesione, e ad organizzare una vasta e approfondita campagna di informazione in tutto il paese sulle implicazioni dell'adesione all'UE, consentendo così ai cittadini islandesi di compiere una scelta informata nel futuro referendum sull'adesione;
32. considera essenziale fornire ai cittadini dell'UE informazioni chiare e complete sulle implicazioni dell'adesione dell'Islanda; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi a tal fine e ritiene parimenti importante ascoltare e affrontare le preoccupazioni e le domande dei cittadini, dando risposta alle opinioni e agli interessi che essi esprimono;
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33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione /Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Althing e al governo dell'Islanda.