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Testi approvati
Martedì 19 ottobre 2010 - Strasburgo
Rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ***I
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Nordjylland/Danimarca
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: NXP Semiconductors/Paesi Bassi
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Qimonda/Portogallo
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Cataluña automoción/Spagna
 Regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ***I
 Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ***
 Lavoratrici precarie

Rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare ***I
PDF 188kWORD 34k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))
P7_TA(2010)0358A7-0217/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0065),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0068/2010),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 settembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0217/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

P7_TC1-COD(2010)0041


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1090/2010)


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Nordjylland/Danimarca
PDF 285kWORD 44k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danimarca) (COM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))
P7_TA(2010)0359A7-0270/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0451 – C7-0222/2010),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG)(2),

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0270/2010),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.  considerando che la Danimarca ha richiesto assistenza in relazione a 951 esuberi in 45 imprese operanti nella divisione 28 NACE Rev. 2 (fabbricazione di macchinari e apparecchiature) nella regione NUTS II del Nordjylland,

E.   considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.  ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.  accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi a titolo del FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.  osserva che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.  rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.  plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Danimarca)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)  L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)  L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)  Il 22 gennaio 2010 la Danimarca ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature nella regione del Nordjylland, e ha fornito informazioni supplementari fino al 28 aprile 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 7 521 359 EUR.

(5)  Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 7 521 359 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 406 del 30.12.2006, pag.1.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: NXP Semiconductors/Paesi Bassi
PDF 209kWORD 42k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Paesi Bassi) (COM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))
P7_TA(2010)0360A7-0269/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0446 – C7-0210/2010),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG)(2),

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0269/2010),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.  considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 512 esuberi nella NXP Semiconductors Netherlands operante nel settore elettronico nelle regioni NUTS II di Gelderland e Eindhoven,

E.  considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.  ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.  accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi a titolo del FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.  prende atto che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio dedicata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.  rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007–2013;

8.  plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)  L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)  L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)  Il 26 marzo 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nella NXP Semiconductors Netherlands BV, e hanno fornito informazioni supplementari fino al 3 giugno 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 1 809 434 EUR.

(5)  Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 1 809 434 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell«Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Qimonda/Portogallo
PDF 207kWORD 44k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portogallo) (COM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))
P7_TA(2010)0361A7-0271/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0452 – C7-0223/2010),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG)(2),

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0271/2010),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.  considerando che il Portogallo ha richiesto assistenza in relazione a 839 esuberi nella multinazionale Qimonda AG operante nel settore elettronico nella regione NUTS II del Nord,

E.  considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.  ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.  sottolinea che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.  accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi a titolo del FSE non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto identificare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.  rileva che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.  rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.  plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portogallo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3), e in particolare il punto 28 dello stesso,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)  L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)  L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)  Il 17 dicembre 2009 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nella Qimonda Portugal S.A., e ha fornito informazioni supplementari fino al 28 aprile 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 405 671 EUR.

(5)  Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dal Portogallo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 2 405 671 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell«Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Cataluña automoción/Spagna
PDF 283kWORD 43k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/002 ES/Cataluña automoción) (COM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))
P7_TA(2010)0362A7-0272/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0453 – C7-0224/2010),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (regolamento FEG)(2),

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0272/2010),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni per la mobilitazione del FEG,

D.  considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 1429 esuberi in 23 imprese operanti nel settore 29 NACE Rev. 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione NUTS II della Catalogna,

E.  considerando che le domande di assistenza presentate soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.  ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.  accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi non utilizzati a titolo del Fondo sociale europeo, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto con obiettivi e scadenze proprie e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.  prende atto che, ai fini della mobilitazione del FEG in questo caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica, che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

7.  rammenta che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.  plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda FEG/2010/002 ES/Cataluña automoción)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)  L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)  L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)  Il 29 gennaio 2010 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in 23 imprese operanti nel settore 29 NACE Rev. 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) in un'unica regione NUTS II, la Catalogna (ES51) e ha fornito informazioni supplementari fino al 26 aprile 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 2 752 935 EUR.

(5)  Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 2 752 935 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0151),

–  visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0009/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0260/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 ottobre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio

P7_TC1-COD(2009)0051


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1236/2010)

ALLEGATO

Dichiarazioni relative all'articolo 48

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione osservano che ognuna delle disposizioni di carattere non essenziale dell'atto legislativo di base, ora elencate all'articolo 51 del regolamento (delega di poteri), può diventare in futuro, in qualunque momento, un elemento politicamente significativo del vigente regime di controllo della NEAFC, nel qual caso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che entrambi i legislatori, il Consiglio o il Parlamento europeo, possono immediatamente esercitare il diritto di sollevare obiezioni a un progetto di atto delegato della Commissione o il diritto di revocare i poteri delegati, ai sensi rispettivamente degli articoli 48 e 49 del regolamento.

Il Consiglio e il Parlamento convengono che l'inserimento di una qualsivoglia disposizione del regime di controllo della NEAFC nel presente regolamento tra gli elementi non essenziali, ora elencati all'articolo 51, non implica di per sé che tale disposizione sarà automaticamente considerata dai legislatori come avente carattere non essenziale in eventuali futuri regolamenti.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 TFUE o singoli atti legislativi contenenti disposizioni siffatte.

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))
P7_TA(2010)0364A7-0262/2010

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (11076/2010),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0181/2010),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0262/2010),

1.  dà la sua approvazione alla modifica della convenzione;

2.  chiede al Consiglio e alla Commissione di istituire, prima dell'apertura dei negoziati sulla revisione delle disposizioni nel quadro delle organizzazioni regionali della pesca che deve essere eseguita dall'Unione europea, i meccanismi necessari a garantire la debita partecipazione degli osservatori del Parlamento a tali negoziati;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale.


Lavoratrici precarie
PDF 140kWORD 61k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie (2010/2018(INI))
P7_TA(2010)0365A7-0264/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione della Commissione del 18 dicembre 2009 sulla parità tra donne e uomini – 2010 (COM(2009)0694),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2003 «Un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata: un'analisi degli ultimi progressi (COM(2003)0728),

–  vista la relazione della Commissione del 2004 dal titolo «Lavoro precario in Europa: uno studio comparativo dei rischi connessi sul mercato del lavoro nelle economie flessibili,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione - Parte II degli orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009 (flessicurezza in tempi di crisi),

–  vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente le agenzie di lavoro temporaneo(1),

–  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego(2),

–  vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato(3),

–  vista la direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES(4),

–  visto il documento di base 2010 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dal titolo «lavoro molto atipico»,

–  vista la relazione del 2008 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro su «misure per lottare contro il lavoro nero nell'Unione europea»,

–  vista la relazione del 2007 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro su «condizioni di lavoro nell'Unione europea: la prospettiva di genere»,

–  vista la relazione del 1998 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro su «precariato e condizioni di lavoro nell'Unione europea»,

–  vista la relazione di Eurobarometro di ottobre 2007 dal titolo «Il lavoro sommerso nell'Unione europea»,

–  vista la relazione 2009 del Gruppo di esperti sulle questioni di genere e l'occupazione della Commissione europea (EGGE) dal titolo «La segregazione di genere nel mercato del lavoro»,

–  vista la relazione 2006 del gruppo di esperti sul genere, l'inclusione sociale e occupazione della Commissione europea intitolata «le disuguaglianze di genere nel rischio di povertà e di esclusione sociale per gruppi svantaggiati in trenta paesi europei»,

–  vista la relazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (OIL) intitolata «Un lavoro dignitoso per i lavoratori domestici», elaborata per la 99a sessione della Conferenza internazionale del lavoro a giugno 2010,

–  vista la relazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (OIL) del 2009 intitolata «La dimensione di genere del lavoro domestico in Europa occidentale»,

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sugli aspetti di genere della recessione economica e della crisi finanziaria(5),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro(6),

–  vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini(7),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul futuro della Strategia di Lisbona per quanto riguarda la prospettiva di genere(8),

–  vista la sua risoluzione del 18 settembre 1998 sul ruolo delle cooperative nella crescita dell'occupazione femminile(9),

–  vista la sua risoluzione del 17 febbraio 1998 su «rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1996)»(10),

–  visto il parere della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza del Comitato economico e sociale europeo del 12 maggio 2010 su «La professionalizzazione del lavoro domestico» (SOC/372 - CESE 336/2010 fin),

–  viste le statistiche di Eurostat in focus n. 12/2010, dal titolo «Mercati del lavoro nell'UE-27 ancora in crisi»,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0264/2010),

A.  considerando che l'individualizzazione e la crescente flessibilità del mercato del lavoro – comportando una riduzione della contrattazione collettiva – pone i lavoratori, in particolare le donne, che spesso devono conciliare il lavoro con gli impegni familiari, in una posizione più debole che può portare a posti di lavoro precari, in quanto essa rende più facile per i datori di lavoro offrire condizioni lavorative peggiori,

B.  considerando che le donne sono sovrarappresentate nell'occupazione precaria sul mercato del lavoro e che certe forme di lavoro precario svolte dalle donne, come il lavoro domestico retribuito e il lavoro di assistenza, sono lavori invisibili sul mercato del lavoro, e considerando che nonostante l'attuale quadro legislativo, nell'UE le donne sono come sempre soggette a disparità per quanto riguarda le opportunità occupazionali, la qualità del lavoro, il salario di sussistenza nonché la parità di retribuzione per pari lavoro e per lavoro di pari valore,

C.  considerando che la sovrarappresentazione delle donne nei posti di lavoro precari è uno dei principali fattori che contribuiscono al divario di genere a livello retributivo, che continua a essere elevato; considerando che, di conseguenza, attraverso il miglioramento della qualità del lavoro femminile si otterrà una riduzione del divario di genere a livello retributivo,

D.  considerando che il lavoro a tempo parziale imposto è diffuso nel settore dei servizi, in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione, nell'istruzione, nella sanità, nei servizi sociali e in altri servizi di assistenza comunitaria, sociale e personale, ove la maggior parte dei dipendenti è di sesso femminile,

E.  considerando che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro riflette il ruolo di queste ultime all'interno della famiglia e che tendono infatti ad accettare posti di lavoro che consentano loro di conciliare le attività retribuite con quelle che non lo sono,

F.  considerando che la crisi economica e finanziaria ha avuto un duplice effetto sull'occupazione precaria, dato che la prima reazione di molte imprese è stata quella di ridurre l'occupazione temporanea e considerando inoltre che si teme che molti dei posti di lavoro permanenti persi durante la recessione non saranno ripristinati ma sostituiti da regimi occupazionali atipici, per non dire precari,

G.  considerando che il lavoro precario si riferisce a forme occupazionali non standardizzate con una delle seguenti caratteristiche:

   scarsa o nessuna sicurezza del posto di lavoro a causa del carattere non permanente, spesso di tipo casuale del lavoro, con contratti che hanno basse condizioni oppure senza neanche un contratto scritto, ad esempio nel caso di contratti temporanei, part time imposto, orari e mansioni non definiti che variano a piacimento del datore di lavoro;
   un basso livello di stipendio che può anche essere indefinito e al nero;
   nessun diritto di tutela sociale o di prestazioni connesse con il lavoro;
   nessuna protezione dalle discriminazioni;
   nessuna prospettiva o prospettive limitate di avanzamento sul mercato del lavoro;
   nessuna rappresentanza collettiva dei lavoratori;
   un ambiente di lavoro che non osserva nessuno standard minimo sanitario e di sicurezza,

H.  considerando che la condizioni di lavoro precario, come i contratti non scritti, il lavoro a tempo parziale imposto e il persistente divario nelle retribuzioni hanno un effetto a lungo termine sulla tutela di sicurezza sociale e sulle pensioni ed espongono i lavoratori ad un maggiore rischio di povertà,

I.  considerando che in alcuni contesti le donne rischiano di essere soggette a condizioni non dignitose di lavoro e meritano quindi una particolare attenzione al riguardo, soprattutto le gestanti e le donne che allattano,

J.  considerando che la globalizzazione e l'attuale contesto economico, unitamente ai progressi tecnologici, stanno comportando cambiamenti nei rapporti di lavoro e nel contenuto delle mansioni dei lavoratori,

K.  considerando che le lavoratrici precarie hanno meno possibilità di essere informate in merito ai loro diritti e sono più esposte al rischio di essere private della tutela giuridica e/o di essere licenziate ingiustamente,

L.  considerando che occorre sottolineare l'importanza del diritto di tutti i lavoratori, incluse le lavoratrici precarie, alla formazione e al perfezionamento professionali,

M.  considerando che definire le donne come seconda fonte di reddito famigliare non rende giustizia alla rilevante percentuale di lavoratrici che da sole sostentano la famiglia,

N.  considerando che il numero di lavoratrici non dichiarate è in continuo aumento, specialmente nel settore domestico,

O.  considerando che la maggior parte dei lavoratori domestici che svolgono lavori come l'assistenza domestica, la pulizia e la ristorazione sono donne; considerando che il lavoro domestico nei paesi industriali assorbe fra il 5 e il 9% dell'occupazione totale, mentre tale lavoro è per la maggior parte precario, sottovalutato e non formalizzato; considerando inoltre che la vulnerabilità dei lavoratori domestici significa che sono spesso vittime di discriminazioni e che possono essere facilmente soggetti a un trattamento iniquo, sleale o abusivo,

P.  considerando che la dequalificazione di lavoratori altamente qualificati è un problema comune nel contesto dei lavori precari, in particolare nel caso di lavoratori che sono licenziati o lavoratori migranti che assumono posti poco qualificati per continuare a stare sul mercato del lavoro, e che tale situazione, che riguarda in particolare le donne, mette a rischio la progressione della carriera e il conseguimento di livelli retributivi adeguati alle competenze acquisite e possedute,

Q.  considerando che donne migranti che svolgono lavori temporanei di basso livello ai margini del mercato del lavoro o lavori di carattere domestico possono essere esposte a una doppia discriminazione in quanto, oltre al fatto che spesso lavorano in condizioni precarie, irregolari se non addirittura illegali, esse hanno più probabilità di essere maltrattate o sottoposte a violenze o abusi sessuali; considerando inoltre che esse spesso ignorano i loro diritti e hanno un accesso limitato ai servizi pubblici, hanno limitata conoscenza della lingua locale e non riescono ad aggregarsi; considerando altresì che i lavoratori irregolari non osano rivolgersi alle autorità per chiedere protezione temendo di essere rimpatriati,

R.  considerando che l'accordo del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1969 sul collocamento di lavori alla pari non è aggiornato e di conseguenza non affronta i problemi che attualmente si possono presentare in relazione all'uso dei lavoratori alla pari in molti Stati membri,

S.  considerando che l'UE continua ad adoperarsi per l'integrazione dell'uguaglianza di genere nelle diverse politiche; che, nell'ambito delle politiche occupazionali, occorre promuovere attivamente le pari opportunità tra uomini e donne;

Aspetti di genere del lavoro precario

1.  sottolinea il carattere di genere del lavoro precario e ricorda il passaggio nel mercato lavorativo da un tipo di lavoro conforme a standard a uno non conforme che rende necessari appositi interventi atti a evitare che le forme di occupazione atipiche si trasformino in lavoro precario; sottolinea inoltre che, per contrastare tali fenomeni, occorre sollecitare gli Stati membri e le parti sociali a procedere ad un sostanziale allineamento della regolamentazione legislativa e contrattuale tra lavoro standard e lavoro atipico, per eliminare gli effetti di «spiazzamento» della forma più conveniente e meno costosa, tenuto conto comunque dei rischi relativi al possibile aumento del ricorso al lavoro sommerso;

2.  esorta il Consiglio e la Commissione a individuare le caratteristiche del lavoro precario negli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri e nella nuova strategia per la parità di genere;

3.  invita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative volte a porre termine ai contratti a zero ore, che sono comuni in posti di lavoro tipicamente ricoperti da donne in settori come il lavoro domestico, l'assistenza, la ristorazione e l'industria alberghiera, nonché a regolamentare, prevedendo strumenti per un controllo diffuso, ogni forma di presenza nelle imprese e in altri luoghi di lavoro, consentita formalmente a fini di orientamento e di formazione ma che sta di fatto diventando un'ulteriore causa di abusi, nascondendo vere e proprie prestazioni senza retribuzioni e tutele;

4.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto strategie sul lavoro precario che mettano l'accento su attività dignitose e «verdi» e tengano conto dell'equilibrio di genere;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere iniziative volte a ridurre il doppio carico di lavoro che incombe sulle donne, che è una delle cause dell'eccessiva presenza di donne nel lavoro precario; invoca un migliore equilibrio tra l'attività lavorativa e la vita privata nell'occupazione regolare, al fine di ridurre il lavoro precario;

Condizioni sociali

6.  esprime delusione per il fatto che il pacchetto di diritto comunitario sull'occupazione e le succitate direttive riguardanti il lavoro a tempo determinato, a tempo parziale e il lavoro interinale non affrontano in maniera adeguata il carattere precario del lavoro; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di adottare ulteriori e specifiche misure legislative quali l'introduzione di norme minime vincolanti in materia sociale per i lavoratori e la concessione a tutti i dipendenti di parità di accesso ai servizi e alla tutela sociale, compreso il congedo di maternità, l'assistenza sanitaria e le pensioni di anzianità nonché l'istruzione e la formazione professionale, a prescindere dalle condizioni di lavoro; invita inoltre gli Stati membri ad attuare una legislazione volta a garantire un orario di lavoro ragionevole nonché periodi di riposo e tempo libero adeguati per i lavoratori;

7.  invita gli Stati membri ad accertarsi che i datori di lavoro che pongono in essere comportamenti abusivi o pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici siano perseguiti legalmente in tempi quanto più possibile brevi;

8.  sottolinea la necessità di fornire alle donne che occupano posti di lavoro precari l'opzione della tutela di diritti come una retribuzione decorosa, il congedo di maternità, un orario di lavoro equo e regolare e un ambiente di lavoro non discriminante, che sono fondamentali per queste donne e invita gli Stati membri a sanzionare l'imposizione di ostacoli alla partecipazione ai sindacati in generale e incoraggia inoltre gli Stati membri ad offrire servizi di consulenza facilmente accessibili alle donne che non possono beneficiare del sostegno di un comitato aziendale, ad esempio le donne che lavorano presso privati; incoraggia le parti sociali a migliorare la partecipazione delle donne nei loro organismi a tutti i livelli;

9.  sottolinea la necessità di provvedimenti legislativi al fine di garantire la parità di genere e ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro; ricorda quindi la sua succitata risoluzione del 18 novembre 2008 e sollecita la Commissione a presentare una proposta relativa all'applicazione del principio della parità di retribuzione per uomini e donne e ricorda agli Stati membri di recepire senza indugio la direttiva 2006/54/CE;

10.  invita gli Stati membri ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza ai figli al fine di migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e l'indipendenza economica delle donne; invita altresì gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di prestare il numero di ore lavorative da esse desiderato (tempo pieno o parziale);

11.  sottolinea la necessità di abbattere la segregazione professionale e settoriale sul mercato del lavoro attraverso la sensibilizzazione e l'educazione fin dalla tenera età, ad esempio promuovendo presso gli uomini posti di lavoro connessi con le competenze femminili, e viceversa incentivando le studentesse a studi scientifici e contrastando la percezione del lavoro femminile come fonte di reddito secondaria, in collaborazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a pianificare e attuare misure per facilitare alle ragazze e alle giovani donne l'accesso a un'istruzione, a una formazione e a studi universitari di buona qualità, offrendo un sostegno particolare alle ragazze e alle giovani donne migranti; sottolinea inoltre la necessità che le donne, dopo la sospensione dovuta alla maternità, possano rientrare attivamente nel mondo del lavoro;

13.  invita gli Stati membri a combattere il lavoro sommerso, trasformandolo in occupazione regolare, per mezzo di misure preventive come la concessione di immunità per procedimenti giudiziari per i dipendenti che abbiano segnalato il loro status illegale di occupazione e intraprendere azioni dissuasive nei confronti dei datori di lavoro; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a migliorare la raccolta dei dati e a monitorare i progressi in questo campo;

14.  sottolinea che la tutela sociale è una parte essenziale della flessicurezza; rileva che il concetto di flessicurezza ha ripercussioni diverse sugli uomini e sulle donne e che lo stesso tende a rafforzare gli attuali ruoli di genere; ricorda agli Stati membri e alle parti sociali le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2009 su «Flessicurezza in tempi di crisi», in particolare l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere nell'attuazione dei principi di flessicurezza;

15.  ritiene che la sostenibilità dei regimi pensionistici, l'accesso al prestito per i progetti di autosostegno nonché la creazione di posti di lavoro e di redditi alternativi possano migliorare le condizioni delle lavoratrici precarie;

16.  raccomanda che in futuro i posti di lavoro tradizionali siano organizzati in base ai principi del «buon lavoro» e non siano trasformati in posti di lavoro precari; ritiene opportuna una migliore regolamentazione dei mercati del lavoro, grazie ad ispezioni rigorose che consentano di ridurre il lavoro precario;

17.  esorta il Consiglio europeo ad adottare orientamenti chiari e misure concrete per salvaguardare l'occupazione e creare opportunità di lavoro nel quadro della Strategia UE 2020;

18.  invita la Commissione, sulla base dei risultati ottenuti sul terreno, a fornire agli Stati membri orientamenti sulle migliori pratiche per combattere la discriminazione diretta e indiretta, inserire l'uguaglianza di genere nelle diverse politiche e ridurre il lavoro precario fra le donne;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a regolamentare per legge la posizione sociale e giuridica dei lavoratori stagionali e a garantirne la sicurezza sociale; ricorda in tale contesto che, per lavoratori stagionali, si intendono i lavoratori che hanno concluso un contratto di lavoro formale o informale il cui inizio e la cui durata sono influenzati in modo determinante da fattori stagionali quali le condizioni metereologiche, le feste ufficiali e/o i periodi dei raccolti agricoli;

20.  ricorda che gli studi hanno mostrato che il lavoro precario, nell'ambito del quale i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sono potenzialmente ignorati, comporta un più alto tasso di infortuni e un maggiore rischio di malattia e di esposizione ai rischi; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la sorveglianza dei requisiti minimi di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, prestando una particolare attenzione ai rischi specifici per le lavoratrici;

Collaboratori domestici

21.  invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi e a fare pienamente uso delle opportunità di cofinanziamento offerte dai Fondi strutturali, in particolare dal Fondo sociale europeo, per garantire l'accesso più ampio a strutture di assistenza all'infanzia e agli anziani economicamente accessibili e di qualità in modo che le donne non siano costrette a svolgere tali mansioni in maniera non formalizzata; sottolinea inoltre la necessità di garantire che i posti di lavoro di assistenza a domicilio precari si trasformino, ove possibile, in posti di lavoro dignitosi a lungo termine;

22.  invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella messa a punto di una campagna finalizzata a una graduale trasformazione dei lavoratori precari in lavoratori regolari; invita la Commissione ad approvare un programma volto ad informare i lavoratori sugli effetti e le ripercussioni del lavoro precario, incluse la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;

23.  invita la Commissione a proporre un nuovo accordo europeo sulle norme concernenti i lavoratori alla pari che abbassi il limite di età dagli attuali 30 anni in modo che un capo famiglia vicino ai 30 anni non possa essere inserito tra i lavoratori alla pari e che ponga l'accento sul loro ruolo di collaborazione nell'ambito delle incombenze familiari quotidiane e sulla partecipazione alle attività della famiglia, senza superare le trenta ore a settimana, nonché sul fatto che l'obiettivo è di sviluppare la comprensione culturale e le competenze linguistiche del lavoratore alla pari;

Lavoratori migranti

24.  invita la Commissione, nella sua nuova strategia di parità di genere, a rafforzare il suo impegno per promuovere l'uguaglianza di genere nelle politiche di migrazione e d'integrazione, in particolare al fine di utilizzare completamente il potenziale occupazionale delle donne migranti;

25.  sottolinea che l'integrazione sociale delle donne migranti è ancora più difficile di quella dei loro omologhi maschi in quanto esse sono vittima di una duplice discriminazione; incoraggia pertanto i datori di lavoro ad adottare misure specifiche per agevolare l'integrazione sociale delle donne migranti, ad esempio l'organizzazione di appositi corsi di lingua e/o servizi di sostegno, e ad accertarsi che i lavoratori migranti siano debitamente registrati in modo che possano usufruire di tutte le prestazioni loro spettanti;

Ricerca in materia

26.  richiama in particolare l'attenzione sulla mancanza di ricerca sull'argomento del lavoro precario e invita la Commissione e Eurofound a cooperare con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e ad avviare ricerche mirate al fine di valutare, tra l'altro, il costo della dequalificazione e della perdita di benessere derivante dalla precarietà del lavoro, tenendo conto della dimensione di genere; sottolinea che i futuri programmi di ricerca europei dovrebbero prestare maggiore attenzione alle questioni sociali, come l'occupazione precaria;

27.  plaude agli obiettivi generali del progetto pilota per favorire la conversione del lavoro precario in lavoro dotato di diritti e sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla connotazione di genere del lavoro precario nell'attuazione del progetto;

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28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.
(2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(3) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
(4) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0231.
(6) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
(7) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.
(8) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 323.
(9) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 234.
(10) GU C 80 del 16.3.1998, pag. 43.

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