Indice 
Testi approvati
Giovedì 11 novembre 2010 - Bruxelles
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Irlanda - SR Technics
 Richiesta di revoca dell'immunità di Krzysztof Lisek
 Gestori di fondi d'investimento alternativi ***I
 Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ***I
 Modifica del regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia ***I
 Prossimo Vertice UE-USA e Consiglio economico transatlantico
 Strategia esterna dell'UE relativamente ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)
 Partenariati per l'innovazione
 Rafforzamento dell'OSCE – Ruolo dell'Unione europea
 La sfida demografica e la solidarietà tra generazioni
 Attuazione dei programmi quadro di ricerca
 La crisi nel settore dell'allevamento dell'UE

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Irlanda - SR Technics
PDF 207kWORD 43k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/021 IE/SR Technics, Irlanda) (COM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
P7_TA(2010)0391A7-0297/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0489 – C7-0280/2010),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci (A7-0297/2010),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del FEG,

D.  considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza in relazione a 850 esuberi nell'impresa SR Technics Ireland Ltd, operante nel settore dei trasporti aerei nella regione NUTS III di Dublino,

E.  considerando che la domanda di assistenza presentata soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.  ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.  accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi a titolo del Fondo sociale europeo non utilizzati, a seguito delle numerose occasioni in cui il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.  osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per il caso in esame, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.  ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione di bilancio intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.  plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che illustra nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2009/021 IE/SR Technics, Irlanda)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)  L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3)  L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)  Il 9 ottobre 2009 l'Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti intervenuti presso la SR Technics e ha fornito ulteriori informazioni a complemento della stessa fino al 18 maggio 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di stanziare un importo pari a 7 445 863 EUR.

(5)  Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dall'Irlanda,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 7 445 863 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Richiesta di revoca dell'immunità di Krzysztof Lisek
PDF 110kWORD 32k
Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Krzysztof Lisek (2009/2244(IMM))
P7_TA(2010)0392A7-0301/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Krzysztof Lisek, trasmessa dalle autorità giudiziarie polacche in data 5 novembre 2009 e comunicata in seduta plenaria il 14 dicembre 2009,

–  avendo ascoltato Krzysztof Lisek, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato ai trattati,

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),

–  visto l'articolo 151 della Costituzione della Repubblica di Polonia,

–  visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0301/2010),

A.  considerando l'azione penale avviata dalle autorità giudiziarie polacche nei confronti di Krzysztof Lisek, deputato al Parlamento europeo, accusato di reati ai sensi dell'articolo 296, paragrafi 1 e 3, del codice penale del 6 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88/1997, voce 553, e successive modifiche; dell'articolo 586 del codice delle società commerciali del 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 94/2000, voce 1037, e successive modifiche; dell'articolo 77, paragrafi 1 e 2, della legge sulla contabilità del 29 settembre 1994 (versione consolidata, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 76/2002, voce 694), e successive modifiche,

B.  considerando che, in conformità dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e che questo non pregiudica il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità a uno dei suoi membri,

C.  considerando che le accuse contro il sig. Lisek non riguardano opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo,

D.  considerando che, ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione della Repubblica di Polonia, un deputato al parlamento nazionale (Sejm) non è soggetto a responsabilità penale senza il consenso del parlamento,

E.  considerando che l'articolo 105 della Costituzione stabilisce inoltre che un deputato al parlamento nazionale non può essere chiamato a rispondere di atti compiuti nell'esercizio del suo mandato, né durante il mandato stesso né successivamente alla sua scadenza,

F.  considerando che l'on. Lisek è essenzialmente accusato di reati in relazione alla sua attività contabile e di gestione in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione polacca della Carta dei giovani e di Campus Sp., concernenti un periodo precedente la sua elezione al Parlamento europeo, e che i reati di cui l'on. Lisek è accusato non hanno nulla a che vedere con la sua attività in quanto deputato al Parlamento europeo,

G.  considerando che non è stata fornita alcuna prova convincente per quanto riguarda l'esistenza di «fumus persecutionis»,

H.  considerando che è pertanto opportuno revocare la sua immunità,

1.  decide di revocare l'immunità di Krzysztof Lisek;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia.

(1) Causa 101/63, Wagner contro Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot contro Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.


Gestori di fondi d'investimento alternativi ***I
PDF 190kWORD 42k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
P7_TA(2010)0393A7-0171/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0207),

–  visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0040/2009),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0171/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi,che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

P7_TC1-COD(2009)0064


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/61/UE)


Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ***I
PDF 189kWORD 33k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
P7_TA(2010)0394A7-0294/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0358),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0162/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0294/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

P7_TC1-COD(2010)0192


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1211/2010)


Modifica del regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia ***I
PDF 191kWORD 35k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
P7_TA(2010)0395A7-0246/2010

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2010)0283),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 1, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0139/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 22 ottobre 2010 di approvare la posizione del Parlamento, in conformità con l'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0246/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

P7_TC1-COD(2010)0150


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1233/2010)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Prossimo Vertice UE-USA e Consiglio economico transatlantico
PDF 148kWORD 66k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sul prossimo Vertice UE-USA e il Consiglio economico transatlantico
P7_TA(2010)0396RC-B7-0608/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sullo stato delle relazioni transatlantiche all'indomani delle elezioni negli Stati Uniti(1),

–  viste le sue risoluzioni sul Consiglio economico transatlantico, nonché la sua risoluzione del 22 ottobre 2009 sul prossimo vertice UE-USA e sulla riunione del Consiglio economico transatlantico(2),

–  visto l'esito del vertice UE-USA tenutosi il 3 novembre 2009 a Washington,

–  viste la relazione sullo stato di avanzamento adottata in occasione della quarta riunione del Consiglio economico transatlantico del 27 ottobre 2009, la dichiarazione congiunta adottata durante la riunione del Dialogo legislativo transatlantico (DLT) nonché le riunioni tenutesi a New York dal 4 al 9 dicembre 2009 e a Madrid dal 4 al 6 giugno 2010,

–  vista la dichiarazione congiunta UE-USA sul rafforzamento della cooperazione transatlantica nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, del 28 ottobre 2009,

–  vista la dichiarazione congiunta UE-USA sulla lotta contro il terrorismo del 3 giugno 2010,

–  viste le conclusioni del vertice G20 di Toronto del 26-27 giugno 2010 e del vertice di Seoul del 21-23 ottobre 2010,

–  viste la riunione plenaria ad alto livello delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di sviluppo del millennio del 20-22 settembre 2010 e le relative conclusioni,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che le relazioni transatlantiche sono uniche e di vasta portata e contemplano l'impegno reciproco per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la lotta al terrorismo e la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa; rilevando, alla luce degli interessi e dei valori comuni dell'UE e degli USA, la necessità di un ascolto reciproco tra l'UE e gli USA e la disponibilità del Parlamento europeo ad ascoltare il Presidente e il Congresso degli Stati Uniti,

B.  considerando che l'UE e gli USA lavorano fianco a fianco in tutto il mondo per portare avanti un programma comune basato sulla condivisione di storia, cultura, interessi e valori, e che le relazioni UE-USA debbono svolgere un ruolo fondamentale per garantire che le questioni globali e le nuove sfide siano affrontate nel quadro del diritto internazionale e delle istituzioni multilaterali esistenti, in particolare l'ONU, l'OSCE e la NATO,

C.  considerando che, insieme, i due partner transatlantici rappresentano la metà dell'economia globale, che il loro partenariato da 4 280 miliardi di dollari, oltre a costituire il rapporto economico più grande, più integrato e di più lunga durata nel mondo, è anche un fattore chiave della prosperità economica globale; che, in considerazione dell'attuale crisi finanziaria ed economica globale, la solidità delle relazioni transatlantiche e l'impegno nei loro confronti risultano di rilevanza ancora maggiore; considerando che le politiche monetarie coordinate dovrebbero assumere un'importanza maggiore nel partenariato transatlantico,

D.  considerando che i due partner sono impegnati a cooperare al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nelle loro rispettive economie e che il Parlamento europeo continua a sostenere il completamento di un mercato transatlantico entro il 2015, basato sul principio di un'economia sociale di mercato, la cui realizzazione - accanto al completamento del mercato unico dell'UE - costituirà un elemento fondamentale per rilanciare la crescita e la ripresa economica globale,

E.  considerando che i paesi in via di sviluppo, pur avendo contribuito in misura minore agli effetti dei cambiamenti climatici imputabili alle attività umane, ne stanno affrontando le conseguenze più gravi e che le esternalità negative del cambiamento climatico stanno mettendo a repentaglio gli investimenti internazionali a favore della lotta contro la povertà, minacciando così il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio; prendendo altresì atto della necessità di un dialogo costante sull'iniziativa concernente un partenariato transatlantico per lo sviluppo,

Vertice UE-USA

1.  insiste sull'importanza che l'UE e l'amministrazione statunitense intensifichino il dialogo strategico, la cooperazione e il coordinamento quando si tratta di affrontare le sfide globali e i conflitti regionali;

2.  invita entrambi i partner a promuovere il rispetto della democrazia e dei diritti umani nel mondo quale componente essenziale delle rispettive politiche; sottolinea la necessità di coordinare strettamente le iniziative diplomatiche a livello di prevenzione e gestione delle crisi; invita nuovamente l'amministrazione statunitense a ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e ad aderirvi; rinnova la sua richiesta di abolizione universale della pena di morte;

3.  ritiene essenziale che al vertice UE-USA entrambe le parti assumano un ruolo guida nell'adempimento degli impegni del G20;

4.  sottolinea l'importanza della cooperazione UE-USA per concordare obiettivi concreti finalizzati al conseguimento di un accordo internazionale alla Conferenza ONU sul cambiamento climatico (COP 16) a Cancùn, che si basi su dati scientifici e includa un'adeguata assistenza internazionale ai fini del finanziamento di misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adeguamento nei paesi in via di sviluppo;

5.  accoglie con favore il nuovo approccio dell'amministrazione USA nei confronti di Israele e auspica un partenariato euro-americano rinvigorito per affrontare il conflitto israelo-palestinese; è favorevole a tale proposito all'avvio di negoziati diretti tra Israele e l'Autorità palestinese, annunciato a Washington il 2 settembre 2010; evidenzia che sono necessari ulteriori negoziati che conducano, entro un termine concordato, a una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, lo Stato di Israele e uno Stato di Palestina indipendente, democratico e vitale, che vivano fianco a fianco in condizioni di pace e sicurezza; sottolinea che occorre raggiungere una pace globale, di interesse fondamentale per tutte le parti nella regione e per l'UE, sulla base delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei principi di Madrid, compreso quello della «terra in cambio della pace», della tabella di marcia e degli accordi precedentemente raggiunti dalle parti, ed evidenzia che è necessario sostenere il coinvolgimento attivo del Quartetto per il Medio Oriente nel processo di pace, riconoscendo l'importanza dell'iniziativa di pace araba e di una cooperazione costante con i partner arabi; esorta il governo israeliano a rinnovare la moratoria sulla costruzione di insediamenti; chiede, in questo contesto, un impegno più attivo dell'Europa nei confronti di Siria e Libano;

6.  sottolinea che le incertezze circa la natura del programma nucleare iraniano stanno mettendo a rischio il sistema di non proliferazione e la stabilità della regione e del mondo; esprime delusione per il perdurante rifiuto dell'Iran di collaborare pienamente con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), intralciandone il lavoro, negandole l'accesso ai principali impianti nucleari e ponendo il veto alla nomina degli ispettori; chiede ai governanti dell'Iran di garantire che il paese ottemperi agli obblighi previsti dal trattato di non proliferazione nucleare; chiede che Teheran proceda a ratificare e applicare il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia e invita gli Stati Uniti e l'Unione europea a coordinare le loro politiche estere al fine di raggiungere questo obiettivo;

7.  chiede una maggiore cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti in Afghanistan e in Pakistan, con l'obiettivo di contribuire alla pace e alla stabilità, alla democrazia, ai diritti umani e allo sviluppo nella regione; sottolinea l'importanza della partecipazione dei paesi vicini e di altri attori chiave della regione a questo processo, che può apportare un notevole contributo alla stabilizzazione regionale;

8.  è consapevole del fatto che la fuga di documenti militari riservati rischia di mettere in pericolo il personale militare, ma si dichiara comunque profondamente preoccupato per le recenti, gravi accuse che in Iraq la pratica della tortura sarebbe stata tollerata; chiede che la questione venga sollevata durante il vertice UE-USA in vista di un'inchiesta transatlantica indipendente;

9.  esorta vivamente la Repubblica popolare democratica di Corea a rispettare gli impegni assunti nell'ambito dei colloqui a sei, compresa la rinuncia completa e verificabile a tutte le armi nucleari e ai programmi nucleari esistenti; invita la Repubblica popolare democratica di Corea a rispettare pienamente tutti gli obblighi pertinenti in materia di non proliferazione e disarmo nucleare; ribadisce il proprio fermo sostegno ai colloqui a sei e rimane determinato a raggiungere una soluzione soddisfacente e completa delle problematiche attraverso mezzi diplomatici;

10.  accoglie con favore l'esito del vertice sulla sicurezza nucleare dell'aprile 2010 che ha sottolineato l'importanza mondiale di prevenire il terrorismo nucleare, di mettere in sicurezza tutto il materiale nucleare vulnerabile in quattro anni e di raggiungere un accordo su un piano di lavoro per il miglioramento e l'universalizzazione degli attuali accordi e programmi di sicurezza nucleare; appoggia le iniziative adottate dai singoli paesi per migliorare la sicurezza interna e incoraggia gli altri paesi ad aderire a tale processo;

11.  sottolinea l'importanza della NATO quale pietra angolare della sicurezza transatlantica e sollecita la cooperazione strategica tra Stati Uniti e gli Stati membri dell'UE al fine di affrontare le sfide della sicurezza globale; prende atto del lavoro svolto per raggiungere l'accordo su un nuovo Concetto strategico; ritiene che gli sviluppi di rilievo in questa più ampia struttura di sicurezza dovrebbero essere affrontati in dialogo con la Russia e con gli Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'UE; sottolinea l'importanza della PSDC e il valore di una maggiore capacità di difesa europea nel rafforzamento della sicurezza transatlantica;

12.  prende atto del crescente numero di sfide diverse che stanno emergendo e che sono comuni sia all'UE che agli USA; esorta le parti a dare avvio ad una strategia globale comune in base a cui valutare e sviluppare tutte le misure di politica transatlantica al fine di elaborare un'unica strategia coerente e di ampio respiro per affrontare efficacemente dette problematiche;

13.  sottolinea l'importanza di un referendum equo e democratico sull'indipendenza del Sudan meridionale per la stabilità della regione; invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a cooperare strettamente con le autorità sudanesi al fine di garantire che il referendum del gennaio 2011 sul futuro del Sudan sia pacifico, equo e trasparente;

14.  accoglie con favore la firma del nuovo trattato START, l'8 aprile 2010 a Praga, da parte del presidente statunitense Barack Obama e del presidente russo Dimitri Medvedev e auspica che sia rapidamente ratificato da entrambe le parti;

15.  riconosce la sovrapposizione degli interessi commerciali e politici di UE e USA in America latina, dove l'UE ha istituito partenariati strategici con il Messico e il Brasile e accordi di libero scambio con il Cile e il Messico e ne sta negoziando uno analogo con la Colombia;

Riunione del Consiglio economico transatlantico (CET) e rafforzamento del CET

16.  è convinto che il CET costituisca il meccanismo più appropriato per gestire la relazione economica transatlantica; esorta i partner a utilizzare l'intero potenziale del CET per superare gli ostacoli esistenti all'integrazione economica e per realizzare un mercato transatlantico entro il 2015, basato sul principio di un'economia sociale di mercato, il che costituirà una risposta positiva alle attuali crisi economica e sociale;

17.  invita il CET ad adottare un approccio più strategico al fine di affrontare le problematiche di tutte le parti interessate; ribadisce la sua richiesta che gli orari delle riunioni, gli ordini del giorno, le tabelle di marcia e le relazioni di avanzamento del CET siano distribuiti per tempo, e siano messi a disposizione degli interessati ben prima delle riunioni, per poi essere pubblicati al fine di aumentare la trasparenza;

18.  ritiene positivo che il CET benefici della consulenza delle varie parti interessate, fra cui i rappresentanti dell'imprenditoria, e chiede nuovamente che un ruolo analogo sia riconosciuto ai rappresentanti sindacali di entrambe le sponde dell'Atlantico, in modo da escludere appieno la dimensione sociale; chiede che i responsabili del Dialogo transatlantico sul lavoro e del Dialogo transatlantico sull'energia siano inclusi nel gruppo dei consulenti;

19.  chiede alla Commissione di proseguire, in vista della prossima riunione del CET, l'approvazione formale delle procedure per il riconoscimento reciproco delle dichiarazioni di conformità quanto ai prodotti soggetti a test obbligatori da parte di terzi, in particolare per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e le apparecchiature elettriche, così come di insistere sul riconoscimento reciproco delle unità di misura legali, in particolare l'accettazione dell'etichettatura esclusiva nel sistema metrico decimale dei prodotti UE negli USA, nonché di esaminare la normalizzazione con le autorità statunitensi, di organizzare tavole rotonde sulle norme concentrandosi su soluzioni innovative e di procedere a un coordinamento a livello internazionale; ritiene che l«Innovation Action Partnership debba guardare oltre l'attuazione in materia di PI e affrontare il dialogo strategico concernente la politica di concorrenza, il trasferimento della tecnologia e la convergenza delle norme;

20.  ritiene della massima importanza procedere a un dialogo in seno al CET sui nuovi prodotti alimentari e sull'utilizzazione delle nuove tecnologie nella produzione alimentare; sottolinea la preoccupazione per quanto riguarda la clonazione nella zootecnia;

21.  invita a cooperare in seno al CET su tutte le questioni riguardanti il contesto normativo applicabile alle industrie, in particolare alle PMI, seguendo l'approccio adottato nella «Legge sulle piccole imprese dell'UE – pensare anzitutto in piccolo –» in sede di esame della legislazione avente un impatto transatlantico;

22.  accoglie con favore la sottoscrizione, nel giugno 2010, della seconda fase dell'accordo UE-USA «Open Skies» sull'aviazione come pietra angolare di una cooperazione efficace, e la conclusione, l'8 ottobre 2010, del recente accordo dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) come un importante progresso per il mercato aereo transatlantico; invita, tuttavia, le autorità degli Stati Uniti e la Commissione ad impegnarsi per una maggiore libertà di investimento e di proprietà di vettori aerei oltre Atlantico indipendentemente dalla cittadinanza;

23.  rileva che l'UE e gli Stati Uniti affrontano sfide analoghe in qualità di principali produttori, esportatori e importatori al mondo di prodotti agricoli e che hanno un ruolo importante nel garantire la sicurezza alimentare a livello mondiale; invita a una maggiore cooperazione tra il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti sul processo di riforma parallelo delle rispettive politiche agricole;

24.  sottolinea l'importanza di utilizzare il CET anche come un quadro di cooperazione macroeconomica tra le parti, alla luce della loro collaborazione senza precedenti durante la crisi, e incoraggia le istituzioni monetarie competenti a rafforzare il loro coordinamento, in particolare nel settore della vigilanza e della prevenzione del rischio sistemico; riconosce l'importanza del ruolo svolto da UE e USA in seno alle istituzioni finanziarie mondiali, tra cui il FMI, la Banca Mondiale e la Banca per i regolamenti internazionali (BRI);

Ruolo del DLT nel CET

25.  invita ancora una volta i leader dell'Unione europea e degli Stati Uniti, nonché i copresidenti del CET, a tenere conto del ruolo cruciale dei legislatori per il successo del Consiglio economico transatlantico; sollecita i medesimi a coinvolgere pienamente e direttamente nel CET i rappresentanti del DLT, dal momento che i legislatori condividono con i rispettivi esecutivi la responsabilità di attuare molte delle decisioni del CET e di garantire la vigilanza sul rispetto delle medesime;

26.  ritiene essenziale garantire che membri rappresentativi del Congresso e del Parlamento europeo siano coinvolti nel Dialogo legislativo e nell'attività del CET, onde assicurare che la legislazione non abbia effetti collaterali per gli scambi commerciali e gli investimenti transatlantici; auspica la graduale trasformazione del nuovo DLT in un'assemblea interparlamentare transatlantica, così come richiesto dal Parlamento attraverso le raccomandazioni contenute nella summenzionata risoluzione del 26 marzo 2009;

Commercio bilaterale e internazionale

27.  è deciso a ribadire il suo invito al legislatore degli Stati Uniti, ed esorta la Commissione a fare altrettanto nell'ambito del CET, a riconsiderare l'obbligo di controllo della totalità delle merci, e a sviluppare una cooperazione con gli USA basata sulla gestione dei rischi che comprenda altresì il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale di UE e USA, secondo il quadro normativo SAFE dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

28.  sottolinea l'urgente necessità di concludere quanto prima il ciclo di Doha per lo sviluppo; chiede un approccio comune in materia di sviluppo di norme e negoziati commerciali multilaterali, coinvolgendo economie emergenti quali Cina, India e Brasile;

29.  è convinto che il CET possa svolgere un ruolo importante nel promuovere un approccio comune da parte dell'Unione europea e degli Stati Uniti nell'ambito delle rispettive relazioni commerciali con i paesi terzi, affrontando al contempo le problematiche di accesso al mercato;

Sviluppo

30.  ricorda che gli impegni internazionali assunti in relazione agli OSM, la cui attuazione in molti casi presenta un ritardo rispetto al calendario previsto, potranno essere rispettati solo se i paesi industrializzati manterranno le proprie promesse e verseranno lo 0,7% dei rispettivi PIL a favore dell'APS entro il 2015; invita pertanto l'UE, gli Stati Uniti e gli altri donatori internazionali a onorare i propri impegni e ad adottare apposite misure per accelerare i progressi in vista del conseguimento degli OSM entro il 2015;

Crisi economica e finanziaria

31.  ricorda che l'accordo Basilea II, così come la sua imminente versione rivista, vuole assurgere a norma globale e invita gli Stati Uniti a dare rapidamente attuazione a Basilea II; esprime quindi profonda preoccupazione per la possibilità che le deroghe stabilite dalle diverse legislazioni nazionali adottate in risposta alla crisi (in particolare la legge americana di riforma di Wall Street e quella per la protezione dei consumatori, che limitano il riconoscimento dei rating esterni) comportino una grave frammentazione nell'applicazione di tale norma globale; rileva altresì che la coerenza tra le norme contabili a livello globale è un elemento essenziale in vista della creazione di un contesto paritario e invita gli Stati Uniti ad adottare i principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standards - IFRS);

32.  rileva che la crisi ha rappresentato la più grave recessione a livello globale dai tempi della Grande depressione e che, per rispondere alla stessa, i governi del mondo, in particolare quelli dell'UE e degli Stati Uniti, hanno dato vita a un'inedita collaborazione in vista di una riforma dei mercati e delle istituzioni finanziarie; esorta il Dialogo normativo sui mercati finanziari tra UE e USA, nel suo ruolo di coordinamento degli approcci tra i regolatori, a individuare i divari e a lavorare al potenziamento della convergenza;

33.  è del parere che le strutture di governance economica e finanziaria in essere all'inizio della crisi, a livello sia globale che di Stati Uniti o di Unione europea, non abbiano conferito sufficiente stabilità al sistema finanziario mondiale; ritiene che, alla luce della crescente interdipendenza economica e dei mercati finanziari, la cooperazione tra le principali economie in materia di politiche macroeconomiche e di vigilanza debba essere rafforzata; riconosce altresì che l'UE deve affrontare il problema della propria rappresentanza in seno al FMI;

34.  invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a cooperare con la Cina in vista di una risoluzione della controversia globale sui tassi di cambio che non preveda il ricorso a misure protezionistiche o di ritorsione; è del parere che gli Stati membri dell'UE siano soggetti a pressioni di mercato diverse rispetto agli Stati Uniti, in particolare per quanto concerne i titoli sovrani e l'esistenza di un'unione monetaria; invita gli Stati Uniti ad attuare le loro politiche monetarie interne per non esacerbare il problema dell'equilibrio globale dei tassi di cambio;

35.  osserva che sia il Frank-Dodd Bill sia il programma di riforma della normativa attuato nell'UE sono coerenti con le iniziative del G20; è del parere che sia importante portare avanti tale tipo di cooperazione per tutta la durata del processo di regolamentazione e che si tratti di una necessità particolarmente evidente in relazione alle norme sui mercati dei derivati OTC; sottolinea che molte divergenze sono legate alle differenze a livello di natura della legislazione e di ruolo delle autorità di vigilanza nell'ambito del processo normativo;

Energia, ambiente, trasporti, industria, ricerca e scienza

36.  plaude all'istituzione di un Consiglio per l'energia UE-USA che fornisca un nuovo contesto per l'approfondimento del dialogo transatlantico sulle questioni energetiche, come ad esempio la sicurezza dell'approvvigionamento o le politiche finalizzate alla transizione verso fonti di energia a basse emissioni di carbonio, rafforzando nel contempo l'attuale collaborazione scientifica sulle tecnologie energetiche; accoglie favorevolmente la sigla di un nuovo accordo Energy Star UE-USA, sul coordinamento dei programmi di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature da ufficio, e la cooperazione in merito allo sviluppo delle tecnologie energetiche;

37.  incoraggia il CET a sviluppare la cooperazione per la definizione di una strategia comune per l'energia esterna e le materie prime che sostenga la diversificazione delle fonti, delle rotte di approvvigionamento e delle infrastrutture e promuova un'economia efficiente sotto il profilo energetico in modo da aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e da rafforzare l'indipendenza energetica; incoraggia inoltre il CET a contribuire alla ricerca di criteri di sostenibilità convergenti per il mix energetico e a intensificare le attività di ricerca e sviluppo, anche nel settore dei biocarburanti; ritiene fondamentale una politica adeguata sulle materie prime e le terre rare al fine di ridurre la dipendenza al riguardo;

38.  rileva che il cambiamento climatico è una sfida globale per la quale non esiste un'unica soluzione politica e tecnologica e che, invece, la combinazione delle opportunità esistenti e un forte incremento dell'efficienza in tutti i settori dell'economia e della società, nei paesi sviluppati e nei paesi in via di sviluppo, potrebbero contribuire a risolvere il problema delle risorse e della distribuzione, nonché spianare la strada a una terza rivoluzione industriale;

39.  sollecita la Presidenza dell'UE ad adoperarsi per ottenere, in occasione del prossimo vertice di Cancún, un impegno ambizioso da parte degli Stati Uniti e la cooperazione di questi ultimi per promuovere una connessione tra il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'UE (EU-ETS) e i sistemi di scambio a livello regionale o federale degli USA; rileva, a tale proposito, l'importanza di garantire norme e indicatori comuni in tutti i mercati ETS emergenti in modo da evitare inutili ostacoli di carattere normativo nei medesimi;

40.  invita gli Stati Uniti ad agevolare la piena e concreta attuazione dell'accordo UE-USA di prima fase sull'aviazione e dell'accordo UE-USA sulla sicurezza aerea; ricorda sia alla Commissione sia alle autorità statunitensi che la mancata conclusione di un accordo di seconda fase potrebbe portare alla cancellazione dell'accordo di prima fase da parte di alcuni Stati membri;

41.  esorta il CET a incentivare la cooperazione nel campo della ricerca al fine di sfruttare in modo più efficiente il potenziale dell'accordo UE-USA, recentemente ampliato, sulla scienza e la tecnologia, in particolare estendendo un approccio coordinato nei settori di reciproco interesse strategico e rafforzando la cooperazione nel campo della ricerca energetica;

Proprietà intellettuale e protezione dei consumatori

42.  sottolinea l'importanza di una stretta cooperazione transatlantica sull'agenda digitale, ad esempio per quanto concerne il mercato digitale, la libertà su internet in tutto il mondo, la neutralità della rete, il diritto alla sfera privata, le norme comuni, la trasparenza e la prevalenza del diritto in relazione all'accordo internazionale anticontraffazione (ACTA);

43.  considera essenziale sviluppare un'azione strategica congiunta UE-USA per imporre il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale al fine di contrastare l'espansione del commercio globale di merci contraffatte e usurpative; sollecita la creazione di una task force transatlantica volta a combattere la contraffazione quale indispensabile segnale della volontà politica di contrastare le attività illecite che minano la competitività delle aziende innovative e creative, nel rispetto delle libertà civili, della libertà di espressione, della sfera privata e del principio del giusto processo;

Cooperazione giudiziaria e di polizia, visti

44.  insiste sulla necessità che l'UE partecipi in quanto singola entità ai negoziati sull'ammissione al programma di esenzione dal visto degli Stati Uniti, in modo da evitare che i quattro Stati membri esclusi da tale programma (Bulgaria, Cipro, Polonia e Romania) concludano accordi bilaterali con gli Stati Uniti per conseguire l'esenzione dall'obbligo del visto; ribadisce che la Commissione ha il dovere di continuare a segnalare agli Stati Uniti, nelle sedi politiche e tecniche, l'importanza attribuita dall'UE all'ammissione quanto più possibile rapida degli ultimi quattro Stati membri al programma di esenzione dal visto;

45.  evidenzia lo spirito di collaborazione tra l'UE e gli USA nella lotta al terrorismo mondiale ed esorta l'Unione europea e gli Stati Uniti a continuare a cooperare per portare avanti la lotta alla rinnovata minaccia del terrorismo; ribadisce la propria determinazione in tale ambito e la ferma convinzione della necessità di garantire che le misure di sicurezza non pregiudichino la tutela delle libertà civili e dei diritti fondamentali, né il massimo rispetto della sfera privata e della protezione dei dati; ribadisce che la necessità e la proporzionalità sono principi fondamentali senza i quali la lotta contro il terrorismo non sarà mai efficace;

46.  si compiace del fatto che l'intenzione degli Stati Uniti di rispondere positivamente alle richieste in materia di protezione dei dati avanzate dal Parlamento europeo in merito alla ricevuta SWIFT abbia trovato riscontro nell'accordo UE-USA sul trasferimento dei dati bancari;

47.  invita il Consiglio ad adottare senza indugio un ambizioso mandato negoziale per la conclusione di un accordo UE-USA sulla protezione dei dati; sollecita il negoziatore dell'Unione a portare avanti i negoziati in modo da garantire l'assoluta tutela dei diritti fondamentali; condivide l'approccio della Commissione finalizzato a disporre di un accordo quadro che si applichi a tutti gli accordi, futuri e in vigore, in materia di trasferimento e trattamento dei dati personali sottoscritti dall'UE o dagli Stati membri con gli USA nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia;

48.  invita UE e Stati Uniti a limitare la raccolta e il trattamento dei dati allo stretto necessario ai fini della sicurezza, in modo da ridurre al minimo le minacce per la libertà e i diritti civili, e chiede che, come regola generale, le richieste di trasferimento di dati nonché gli altri accordi nel settore giustizia e affari interni siano esaminati in un quadro multilaterale UE-USA, piuttosto che a livello bilaterale con singoli Stati membri;

49.  sottolinea la sua profonda preoccupazione in merito al cosiddetto Travel Promotion Act (legge sulla promozione del turismo) e al suo effetto discriminatorio, derivante dalla sua applicazione ai soli viaggiatori che beneficiano del programma USA di esenzione dal visto; evidenzia altresì la propria apprensione per i problemi di protezione dei dati legati al fatto che i pagamenti possono essere effettuati solo con le quattro principali carte di credito, le cui società di emissione hanno tutte sede negli Stati Uniti; invita a sollevare la questione dell'imposta ESTA (sistema elettronico di autorizzazione di viaggio) in occasione del prossimo vertice ministeriale UE-USA sul tema della giustizia e degli affari interni che si terrà a dicembre;

50.  invita ad avviare un dialogo aperto tra i governi e le società di UE e USA – alla luce degli ultimi sviluppi su entrambe le sponde dell'Atlantico e delle sfide che essi impongono alla creazione di società diversificate ma armoniose – in merito alle possibili soluzioni per promuovere maggiori livelli di tolleranza e rispetto della diversità nell'ambito delle rispettive comunità, in un contesto di rispetto generalizzato dei diritti umani fondamentali;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Congresso degli Stati Uniti d'America, ai copresidenti del Dialogo legislativo transatlantico, nonché ai copresidenti e al segretariato del Consiglio economico transatlantico.

(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0193.
(2) Testi approvati, P7_TA(2009)0058.


Strategia esterna dell'UE relativamente ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR)
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, e sulle raccomandazioni della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti
P7_TA(2010)0397B7-0604/2010

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 16 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 8, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare i suoi articoli 6, 8 e 13,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (COM(2010)0492),

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Australia per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale,

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale,

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Canada per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale,

–  vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle questioni relative ai dati PNR UE-USA, in particolare le risoluzioni del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada(1), del 13 marzo 2003 sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici(2), del 9 ottobre 2003 sul trasferimento dei dati da parte delle compagnie aeree in caso di voli transatlantici: stato dei negoziati con gli Stati Uniti(3), del 31 marzo 2004 sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR - Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti(4), la sua raccomandazione al Consiglio del 7 settembre 2006 sui negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America sull'impiego dei dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata(5), la risoluzione del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni(6) e la risoluzione del 12 luglio 2007 sull'accordo PNR con gli Stati Uniti d'America(7),

–  vista la richiesta di approvare la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS)(8) e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana(9),

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009,

B.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata vincolante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009,

C.  considerando che la Commissione, il 26 maggio 2010, ha presentato al Consiglio una raccomandazione intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale,

D.  considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento è chiamato ad approvare gli accordi tra l'Unione europea e, rispettivamente, gli Stati Uniti e l'Australia sul trasferimento dei dati PNR, ai fini della conclusione di tali accordi,

E.  considerando che il Parlamento ha deciso, il 5 maggio 2010, di rinviare la votazione sulla richiesta di approvazione degli accordi con gli Stati Uniti e l'Australia,

F.  considerando che la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi e le raccomandazioni della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti riflettono elementi importanti contenuti nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo sulla questione,

G.  considerando che l'accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento dei dati PNR non è più valido a causa della scadenza della decisione sull'adeguatezza della protezione del settembre 2009 e che, successivamente a tale data, il trasferimento dei dati PNR avviene sulla base di impegni unilaterali da parte del Canada nei confronti degli Stati membri,

H.  considerando che altri paesi terzi stanno chiedendo fin d'ora il trasferimento dei dati PNR o hanno annunciato l'intenzione di farlo nel prossimo futuro,

I.  considerando che, nell'attuale era digitale, la protezione dei dati, il diritto all'autodeterminazione informativa, i diritti personali e il diritto alla privacy sono diventati valori che svolgono un ruolo sempre maggiore e devono pertanto essere tutelati con particolare attenzione,

J.  considerando che, in un mondo in cui la mobilità è fondamentale, una maggiore sicurezza e maggiori sforzi per lottare contro la criminalità e il terrorismo devono andare di pari passo con uno scambio di dati più efficace, mirato e più rapido all'interno dell'Europa e a livello globale,

1.  rammenta la sua determinazione nel combattere il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale e, allo stesso tempo, la sua ferma convinzione della necessità di proteggere le libertà civili e i diritti fondamentali, inclusi i diritti alla privacy, all'autodeterminazione informativa e alla protezione dei dati; ribadisce che i principi di necessità e di proporzionalità, sanciti dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono fondamentali per condurre con efficacia la lotta al terrorismo;

2.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi;

3.  plaude alla raccomandazione della Commissione al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti per il trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale; accoglie con favore la decisione del Consiglio di avviare tutti i negoziati contemporaneamente, pur prendendo atto del fatto che la durata dei negoziati potrebbe variare;

4.  sottolinea l'importanza dello spirito di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia nella lotta al terrorismo globale e sollecita l'Unione europea e gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia a continuare a cooperare per contrastare la minaccia terroristica;

5.  invita a ricordare che l'obiettivo degli accordi è di garantire che il trasferimento dei dati sia in linea con le norme europee in materia di protezione dei dati; sottolinea pertanto che la base giuridica deve includere l'articolo 16 TFUE;

6.  rileva che la proporzionalità resta un principio essenziale delle politiche di protezione dei dati e che qualsiasi accordo o misura politica deve superare anche la prova della proporzionalità giuridica, per dimostrare che intende conseguire obiettivi dei trattati e non supera quanto necessario per raggiungere detti obiettivi; ribadisce il suo invito alla Commissione a fornire prove valide che dimostrino che la raccolta, l'archiviazione e il trattamento dei dati PNR è necessario per ogni obiettivo dichiarato; reitera altresì il suo invito alla Commissione ad esaminare alternative meno invasive;

7.  ribadisce la sua posizione secondo cui i dati PNR non devono in alcun caso essere utilizzati a scopo di estrazione dei dati o di «profiling» (studio dei profili); reitera, a tale riguardo, la sua richiesta alla Commissione di chiarire le differenze tra i concetti di «valutazione del rischio» e «studio dei profili» nel contesto dei dati PNR;

8.  sottolinea la necessità di essere pienamente informato su tutti gli sviluppi pertinenti relativi ai dati PNR, al fine di poter valutare l'approvazione degli accordi in corso di negoziazione; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a chiarire pienamente lo stato attuale degli accordi bilaterali e dei protocolli di intesa tra gli Stati membri e gli Stati Uniti relativi allo scambio di dati a carattere giudiziario e la partecipazione al programma USA di esenzione dal visto nonché al programma sul «sistema di sicurezza unico»;

9.  sottolinea che i protocolli di intesa bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti, insieme ai negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, sono contrari al principio di cooperazione leale tra le istituzioni dell'Unione europea; invita il Consiglio a fornire ulteriori informazioni e maggiore chiarezza giuridica sulla situazione concernente la base giuridica e la competenza dei protocolli di intesa bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti in materia di scambio di informazioni relative ai dati PNR;

10.  accoglie con favore e sostiene con forza la raccomandazione rivolta dalla Commissione al Consiglio affinché autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, sostiene l'approccio della Commissione inteso ad applicare tale accordo quadro a tutti gli accordi esistenti e futuri dell'Unione europea o degli Stati membri con gli Stati Uniti in materia di trasferimento e trattamento dei dati personali al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale;

11.  evidenzia che i severi obiettivi stabiliti nella raccomandazione della Commissione al Consiglio, affinché esso autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, sono essenziali per qualsiasi accordo di condivisione dei dati con gli Stati Uniti, così come per un rapido avvio dei negoziati sui diritti applicabili in materia di protezione dei dati, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la direttiva 95/46/CE;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Garante europeo della protezione dei dati, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Canada, al governo dell'Australia, al Congresso e al governo degli Stati Uniti.

(1) GU C 281 E del 15.3.2011, pag. 70.
(2) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 381.
(3) GU C 81 E del 31.3.2004, pag. 105.
(4) GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 665.
(5) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250.
(6) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 349.
(7) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 564.
(8) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) (COM(2009)0702).
(9) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record ‐ PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (COM(2009)0701).


Partenariati per l'innovazione
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sui partenariati per l'innovazione europea nell'ambito dell'iniziativa faro l'Unione dell'innovazione
P7_TA(2010)0398B7-0602/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020, l'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'iniziativa l'Unione dell'innovazione è finora il tentativo concreto più significativo di una politica integrata per l'innovazione europea, il cui successo dipende da una cooperazione ben coordinata a livello regionale, nazionale ed europeo con la massima partecipazione di tutti gli operatori interessati ad ogni livello,

B.  considerando che i partenariati per l'innovazione europea rappresentano un concetto innovativo volto a creare sinergie tra iniziative esistenti e, se del caso, nuove iniziative europee e degli Stati membri in materia di innovazione, ottimizzazione e accelerazione nel dare risultati e benefici alla società,

1.  plaude al primo argomento proposto per il partenariato per l'innovazione europea sull'invecchiamento attivo e in buona salute e alla proposta impostazione da parte della Commissione di svolgere un primo progetto pilota per vagliare quale sia il formato più idoneo per questi partenariati prima di lanciarne altri;

2.  invita la Commissione, allorché esegue il primo progetto pilota in materia di invecchiamento attivo e sano, ad inserire l'innovazione sociale che porta ad una migliore qualità della vita, previene malattie, migliora le reti sociali all'interno dei settori pubblici e tra le parti sociali e promuove l'introduzione di nuove tecnologie a sostegno della qualità della vita;

3.  sottolinea che il successo di questa nuova impostazione sta nella chiara definizione della portata, della delimitazione delle responsabilità tra i vari partner coinvolti, scadenze precise per la realizzazione di singoli progetti, obiettivi misurabili e realizzabili orientati il più possibile al mercato, con procedure amministrative semplificate per la realizzazione e la diffusione ottimale; al proposito sottolinea inoltre il ruolo centrale della Commissione nel fornire il giusto ambito operativo e di orientamento per i singoli progetti nell'ambito di un unico partenariato;

4.  invita la Commissione, allorché stabilisce il quadro di governance per questi partenariati, a fare un inventario delle attuali strutture europee e nazionali e a valutare come effettivamente inserirle nei partenariati senza crearne inutilmente di nuovi; garantendo un'adeguata partecipazione delle più piccole imprese innovative, università e istituzioni di ricerca;

5.  sollecita la Commissione a garantire un finanziamento adeguato ed efficiente dei partenariati attraverso una efficace condivisione delle risorse dell'Unione europea, degli Stati membri, delle regioni e di altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto di chiari criteri e principi di trasparenza, apertura e pari opportunità per quanto riguarda la loro assegnazione; si compiace al proposito della comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea con la forte attenzione alla ricerca, all'innovazione e all'istruzione;

6.  appoggia i settori individuati dalla Commissione per i partenariati proposti; invita la Commissione, allorché avvia un partenariato, a valutare il livello e la portata dei lavori in corso e le potenzialità del partenariato per fornire risultati e benefici per la competitività e la società quanto più veloci e più ampi;

7.  ritiene che i partenariati seguenti trarrebbero vantaggi più immediati dal valore aggiunto creato e che il principio informatore di questi partenariati dovrebbe essere l'intelligenza delle risorse, favorendo così l'efficienza delle risorse e al tempo stesso l'efficiente produzione attraverso tutta la filiera, nonché il consumo intelligente:

   a) città intelligenti – con particolare attenzione al miglioramento dell'energia, dei trasporti e dell'efficienza delle infrastrutture e di gestione, oltre a fornire la base per un rapido progresso verso l'efficienza energetica dell'UE, energie rinnovabili ed obiettivi climatici a livello locale, e
   b) materie prime – sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime, compresa l'estrazione e la trasformazione sostenibile, il riciclaggio e la sostituzione, mentre i possibili aspetti di pianificazione territoriale richiedono studi approfonditi;

8.  invita la Commissione a tenere opportunamente al corrente il Parlamento sui progressi e sui risultati di questo progetto pilota delineando con chiarezza il coinvolgimento del Parlamento nel determinare l'orientamento strategico di futuri partenariati, conformemente all'urgenza delle grandi sfide della società; propone di rivalutare semestralmente la tabella di marcia delle azioni dei partenariati e chiede alla Commissione di riferire eventuali modifiche alla tabella di marcia delle azioni;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Rafforzamento dell'OSCE – Ruolo dell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sul rafforzamento dell'OSCE – ruolo dell'UE
P7_TA(2010)0399B7-0603/2010

Il Parlamento europeo,

–  visti l'atto finale di Helsinki del 1975, la carta di Parigi e il documento di Copenhagen del 1990, la carta sulla sicurezza europea e il documento di Vienna del 1999, e altri documenti che rappresentano pietre miliari della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa/Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE/OSCE),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1999 sull'OSCE(1),

–  vista la strategia di sicurezza europea denominata «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

–  vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla strategia europea in materia di sicurezza(2),

  viste la relazione finale e le raccomandazioni del gruppo di personalità eminenti dal titolo «Common Purpose - Towards a More Effective OSCE» (Obiettivo comune - verso un'OSCE più efficace) del 27 giugno 2005,

–  vista la propria risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla dimensione esterna della lotta contro il terrorismo internazionale(3),

–  vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle missioni di osservazione elettorale dell'UE: obiettivi, prassi e sfide future(4),

  vista la sua risoluzione del 17 settembre 2009 sul caso di Yevgeny Zhovtis in Kazakistan(5),

–  viste la decisione del Consiglio dei ministri n. 4/08 del 5 dicembre 2008 dal titolo «Rafforzamento del quadro giuridico dell'OSCE» e le precedenti decisioni sulla capacità giuridica, i privilegi e le immunità dell'OSCE,

–  visti il discorso tenuto dal Presidente russo Medvedev a Berlino il 5 giugno 2008 sulla necessità di organizzare una conferenza paneuropea di riflessione sulla sicurezza europea e la sua proposta del 29 novembre 2009 per un trattato sulla sicurezza europea,

–  viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, che avallano la relazione dell'11 dicembre 2008 del Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione,

–  viste la dichiarazione del Consiglio ministeriale dell'OSCE sul processo di Corfù «Reconfirm-Review-Reinvigorate Security and Co-operation from Vancouver to Vladivostok» (riconfermare-riesaminare-rafforzare la sicurezza e la cooperazione da Vancouver a Vladivostok) e la decisione n. 1/09 su ' Furthering the Corfu Process' (portare avanti il processo di Corfù) del 2 dicembre 2009,

–  viste l'analisi e le raccomandazioni del gruppo d'esperti per un nuovo concetto strategico della NATO dal titolo «NATO 2020: Assured Security, Dynamic Engagement» (NATO 2020: sicurezza assicurata, impegno dinamico) del 17 maggio 2010,

–  vista la relazione interlocutoria della presidenza in esercizio dell'OSCE del 21 giugno 2010, che sintetizza le proposte formulate dagli Stati partecipanti nel quadro del processo di Corfù,

–  vista la decisione del Consiglio permanente dell'OSCE facente seguito all'accordo raggiunto al Consiglio ministeriale informale di Almaty del 16-17 luglio di tenere un Summit dell'OSCE ad Astana nel dicembre 2010 e, in preparazione di tale vertice, una conferenza di riesame,

–  visto il discorso pronunciato da Catherine Ashton, vicepresidente della Commissione/alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) alla riunione informale di Almaty (SPEECH/10/393) sulle priorità dell'UE in vista del vertice di Astana,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'OSCE è parte integrante dell'architettura di sicurezza euroatlantica ed euroasiatica ed è caratterizzata dal suo ampio concetto di sicurezza, comprendente una dimensione politico-militare, una economica e ambientale e una umana, dal gran numero di paesi partecipanti, che vanno da Vancouver a Vladivostok, e dalla varietà e flessibilità dei suoi meccanismi,

B.  considerando che l'UE e l'OSCE, benché con natura e strutture differenti, condividono identici principi e valori; che tutti gli Stati membri dell'UE partecipano anche all'OSCE; che entrambe le organizzazioni esercitano responsabilità concernenti il consolidamento istituzionale, la promozione della democrazia e i diritti umani, nonché nel campo della prevenzione e della gestione dei conflitti con pieno riconoscimento del ruolo primario del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di pace e sicurezza internazionale,

C.  considerando che l'atto finale di Helsinki, di cui quest'anno si celebra il 35° anniversario, ha costituito la base del processo di Helsinki, il quale ha prodotto importanti mutamenti democratici in Europa,

D.  considerando che l'ultimo Summit dell'OSCE si è svolto a Istanbul nel 1999 e ha avuto come risultato l'adozione della carta sulla sicurezza europea; che da allora si sono verificati profondi mutamenti nella regione OSCE e che l'organizzazione è stata testimone di un declino del suo ruolo,

E.  considerando che l'OSCE è l'unica organizzazione priva di personalità giuridica internazionale tra quante intervengono sulle questioni legate alla sicurezza nella regione europea; che tale situazione comporta numerose conseguenze politiche e giuridiche concrete; che nell'ottobre 2007 era stata conclusa una convenzione per stabilire lo statuto giuridico, i privilegi e le immunità dell'OSCE e che il testo dei suoi articoli non ha sollevato poi contestazioni degli Stati aderenti,

F.  considerando che il processo di Corfù trae le sue origini dalla proposta formulata il 5 giugno 2008 dal Presidente russo Medvedev riguardo alla necessità di discutere la questione della sicurezza europea in vista dell'elaborazione di un trattato giuridicamente vincolante sulla sicurezza europea; che l'OSCE costituisce un forum importante per discutere la proposta,

G.  considerando che il processo di Corfù ha contribuito alla nascita di nuove energie in seno all'OSCE e che il Summit dovrebbe riconfermare l'adesione ai principi e allo spirito dell'atto finale di Helsinki e definire una chiara visione strategica per il futuro, compreso il miglioramento e l'aggiornamento degli strumenti esistenti,

H.  considerando che gli sforzi vanno diretti verso una modifica del meccanismo decisionale il quale non sempre ha consentito all'OSCE di reagire alle crisi in modo tempestivo; che occorre sviluppare strumenti più efficaci di gestione delle crisi e attribuire maggiore rilevanza alla mediazione e alla risoluzione dei conflitti,

I.  considerando che l'OSCE, in quanto forum più inclusivo per la consultazione nella regione euroatlantica ed euroasiatica, ha ancora un ruolo essenziale da svolgere in merito a molte questioni, compresa la non proliferazione, il disarmo, la cooperazione economica, la protezione e la promozione dei diritti umani nonché lo Stato di diritto,

J.  considerando che il trattato di Lisbona attribuisce all'UE una voce più chiara e più forte nel mondo e incoraggia tutti i tipi di proficua cooperazione dell'UE con le competenti organizzazioni internazionali e regionali, compresa quella con l'OSCE,

1.  sottolinea l'importanza delle intense discussioni sulla sicurezza europea attualmente in corso in seno all'OSCE, alla NATO e all'UE poiché la riaffermazione dei valori comuni e il potenziamento dei meccanismi potrebbero rafforzare la fiducia reciproca nella regione euroatlantica ed euroasiatica e rendere più solida l'architettura di sicurezza europea;

Valore aggiunto dell'OSCE
Questioni trasversali

2.  pone l'accento sulla necessità di mantenere un equilibrio fra le tre dimensioni dell'OSCE, sviluppandole in modo coerente e globale, a partire dai risultati che sono stati già raggiunti; sottolinea che nessuna di dette dimensioni può essere rafforzata a scapito delle altre; sottolinea inoltre che, ai fini di un'azione realmente efficace, in tutte e tre le dimensioni dovrebbero essere affrontate le minacce e le sfide per la sicurezza, comprese quelle contemporanee quali la criminalità organizzata, il terrorismo, le minacce cibernetiche, la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti, i problemi della sicurezza energetica nonché le attività di allerta rapida e di prevenzione e risoluzione dei conflitti;

3.  sottolinea che il rafforzamento dell'OSCE non deve avvenire al prezzo di indebolire le istituzioni e i meccanismi esistenti o di intaccare la loro indipendenza, fino a quando non saranno riformati o non saranno concordate alternative, in particolare l'attività dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR);

4.  invita l'OSCE a rafforzare ulteriormente la sua capacità di garantire il rispetto e l'attuazione dei principi e degli impegni assunti in tutte e tre le dimensioni dagli Stati partecipanti, tra l'altro rafforzando i meccanismi di follow-up;

5.  ritiene che il rafforzamento dell'interazione e la promozione delle sinergie con le altre organizzazioni regionali pertinenti non possa che andare a beneficio dell'attività dell'OSCE e sollecita la creazione di schemi di cooperazione più chiari e flessibili, mirati ad agevolare e accelerare dette sinergie;

Dimensione politico-militare

6.  ritiene che l'OSCE abbia svolto un ruolo essenziale nella promozione della sicurezza, avvalendosi di una rete unica di trattati, impegni, norme e misure, quali il trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE), il trattato sui cieli aperti e il documento di Vienna del 1999 su misure volte a promuovere la fiducia e la sicurezza, riconoscendo, tuttavia, che nella dimensione politico-militare non sono stati compiuti progressi, in particolare con il conflitto in Georgia del 2008, con l'incapacità di affrontare efficacemente gli annosi conflitti nel Caucaso e in Transnistria, con la sospensione del trattato CFE da parte della Russia e con il rifiuto ad oggi degli Stati membri della NATO di ratificare il trattato CFE aggiornato; sollecita gli Stati membri della NATO e la Federazione russa a ratificare e attuare i trattati esistenti nonché a ottemperare ai loro obblighi, compresa l'attuazione degli impegni di Istanbul del 1999;

7.  ritiene che l'OSCE costituisca il contesto opportuno per negoziati sui conflitti regionali nel suo ambito di competenza; deplora la mancanza di volontà dell'UE e degli Stati membri di utilizzare le potenzialità dell'OSCE in questo settore con maggiore efficacia; è favorevole al rafforzamento degli strumenti dell'OSCE per la prevenzione dei conflitti; deplora gli approcci non innovativi ai processi di pace e osserva che il conseguimento di progressi nella soluzione di questi conflitti che si protraggono da molto tempo contribuirebbe in misura significativa ad accrescere la credibilità dell'OSCE e che non va trascurato nel quadro del processo di Corfù; ritiene pertanto che tale obiettivo vada affrontato nelle conclusioni del Summit;

8.   prende atto della missione OSCE in Transnistria (Moldova); deplora il declassamento della missione e l'interruzione delle attività di disarmo nel deposito di Colbasna dal 2004; ribadisce la ferma determinazione dell'UE di pervenire a una composizione del conflitto in Transnistria sulla base del rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità della Repubblica di Moldova; sollecita la ripresa, il prima possibile e senza precondizioni, dei negoziati nello schema 5 + 2; chiede sforzi concertati dell'UE per orientare l'iniziativa germano-russa di Meseberg con gli sforzi della missione OSCE in Transnistria;

9.  ricorda l'importante impegno assunto dall'UE di bloccare le ostilità e negoziare accordi di cessate il fuoco nel corso del conflitto del 2008 in Georgia e ritiene a tal proposito che l'UE abbia un ruolo da svolgere, assieme all'OSCE, nella prevenzione e nell'attenuazione dei conflitti e delle tensioni interetnici nell'area dell'OSCE; sottolinea che detti conflitti hanno non solo una notevole importanza locale e regionale, ma anche un'incidenza diretta sulla struttura di sicurezza dell'UE; sollecita un nuovo accordo per rilanciare una missione dell'OSCE di monitoraggio della pace in Georgia al fine di prevenire ulteriori violenze, proteggere le minoranze e promuovere i negoziati, assicurando la sicurezza e la stabilità nella regione del Caucaso meridionale;

10.  prende atto del ruolo svolto dall'OSCE nel conflitto nel Nagorno-Karabakh, specialmente per quanto riguarda il cessate il fuoco e i negoziati in corso; osserva che, sebbene non sia direttamente coinvolta nei colloqui di pace del gruppo di Minsk dell'OSCE sul conflitto nel Nagorno-Karabach, l'UE può dare importanti contributi pratici e politici a sostegno degli sforzi del gruppo, compresa l'offerta di un mandato UE per la sua copresidenza francese, come enunciato nella risoluzione del PE sulla necessità di una strategia dell'UE per il Caucaso meridionale;

11.  sollecita la ripresa del processo di limitazione degli armamenti convenzionali e del disarmo nel quadro dell'OSCE; auspica l'avvio di negoziati su ulteriori passi per la riduzione delle truppe e degli armamenti (CFE II) e invita l'UE e i suoi Stati membri a lanciare iniziative adeguate nel quadro dell'OSCE;

12.  invita l'UE e i suoi Stati membri a mettere a disposizione nel quadro dell'OSCE le proprie esperienze e capacità in materia di conversione degli armamenti e a far avanzare attivamente i corrispondenti accordi dell'OSCE;

13.  sottolinea la grande importanza di ripristinare la fiducia reciproca e la consapevolezza di finalità comuni; osserva che occorre sviluppare ulteriormente misure per la costruzione della fiducia e della sicurezza e che è necessario un regime solido ed efficiente di controllo delle armi convenzionali, sottolineando l'importanza cruciale di trovare una soluzione alla crisi del CFE e di aggiornare il documento di Vienna; accoglie con favore il tenore della dichiarazione rilasciata dai presidenti Obama e Medvedev nel giugno 2010 sul futuro del controllo delle armi convenzionali e del trattato CFE; accoglie con favore la decisione adottata dal governo degli USA nel gennaio 2010 di designare un inviato speciale per il trattato CFE; sostiene le preziose attività dell'OSCE in materia di antiterrorismo, gestione delle frontiere e interventi collegati alle forze di polizia; sottolinea che dette attività sono essenziali specialmente in Asia centrale, dove contribuiscono a stabilizzare la situazione della sicurezza nell'intera regione;

14.  osserva che lo sviluppo da parte dell'UE delle proprie capacità non dovrebbe essere percepito come un qualcosa che sminuisce il ruolo dell'OSCE, ma come un passo necessario per migliorare anche la cooperazione tra gli Stati partecipanti all'OSCE e sottolinea che incontri regolari al massimo livello e costanti conversazioni, scambi di informazioni e consultazioni reciproche tra l'UE e l'OSCE potrebbero favorire una simile comprensione;

Dimensione economico-ambientale

15.  mette in risalto le conclusioni del Consiglio ministeriale dell'OSCE sul documento di strategia per la dimensione economica e ambientale, riconoscendo che una cooperazione più efficace degli Stati partecipanti all'OSCE nel contrastare le minacce e le sfide causate da fattori ambientali ed economici può dare un contributo fondamentale alla sicurezza, alla stabilità, alla democrazia e alla prosperità nella regione e evidenzia altresì il fatto che i fattori economici e ambientali possono essere le cause scatenanti dei conflitti;

16.  è fermamente convinto che la cooperazione e la promozione di meccanismi di allerta rapida su questioni economiche e ambientali – quali energia, scambi commerciali, cambiamenti climatici o sicurezza idrica – possono fungere da strumenti per ridurre le tensioni, prevenire i conflitti, costruire la fiducia e promuovere relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale multilaterale nell'area OSCE; incoraggia pertanto il forum economico dell'OSCE ad affrontare tali questioni rafforzando la capacità di fornire consulenza e assistenza e mobilitando efficacemente competenze e risorse di altre organizzazioni internazionali e agevolandone la messa a disposizione; invita il Consiglio a farsi portatore di queste posizioni nell'ambito del processo di Corfù e al Summit;

17.  ritiene che, visto che non soltanto l'UE e la Federazione russa, ma anche tutti gli Stati partecipanti all'OSCE si trovano in una relazione di reciproca dipendenza in quanto importatori ed esportatori di energia e di materia prime energetiche e che negli ultimi anni si sono intensificati i conflitti nel settore degli approvvigionamenti energetici a scapito della popolazione civile nell'intera zona dell'OSCE, occorra riservare un ruolo centrale al dialogo in materia di politica energetica per l'intera regione;

18.  ritiene che le sfide del cambiamento climatico in tutti gli ambiti di vita si prolungheranno nel tempo e i relativi oneri saranno rilevanti, in talune regioni più che in altre: invita l'OSCE a intensificare i propri sforzi per attenuare l'apporto delle attività umane al surriscaldamento globale e promuovere la stabilità e la sicurezza sostenibile nelle zone in cui è più probabile che si facciano sentire gli effetti dei cambiamenti climatici;

Dimensione umana

19.  sottolinea che i diritti umani e delle minoranze e le libertà fondamentali sono al centro dell'ampio concetto di sicurezza dell'OSCE, come testimonia la vasta gamma di impegni e meccanismi esistenti, da applicare integralmente; sottolinea che il processo di Corfù e il Summit dovrebbero puntare all'ulteriore rafforzamento del monitoraggio e dell'attuazione degli impegni e dei meccanismi corrispondenti;

20.  riconosce il ruolo essenziale svolto dall'ODIHR nell'osservazione delle elezioni e nel promuovere i diritti umani, la democratizzazione e i diritti delle minoranze, tra cui rom e sinti; sottolinea il ruolo e i compiti dell'alto commissario per le minoranze nazionali nell'impegno volto a migliorare la coesistenza pacifica delle comunità minoritarie e a prevenire i conflitti etnici con tutti i meccanismi di allerta rapida necessari; plaude al lavoro del rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e a quello del rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani; sollecita la partecipazione attiva del Parlamento europeo alle attività dell'ODIHR;

21.  invita l'OSCE, in particolare rispetto all'osservazione delle elezioni, funzione che dovrebbe essere potenziata e accettata quale segno di fiducia in ciascuno Stato membro dell'OSCE, a riaffermare e preservare l'indipendenza dell'ODIHR e a rafforzare ulteriormente il suo ruolo e le sue capacità in quanto principale organo dell'OSCE competente per l'osservazione delle elezioni, con cui il Parlamento europeo ha sviluppato una cooperazione intensa ed efficace in materia; chiede il rafforzamento di detta cooperazione e del coordinamento tra OSCE/ODIHR e Parlamento europeo nella fase preparatoria delle missioni internazionali di osservazione delle elezioni nei paesi OSCE, durante il loro svolgimento e dopo la loro conclusione;

22.  invita il Consiglio ad assicurare che l'OSCE rafforzi ulteriormente e diversifichi le attività rientranti in questa dimensione, prendendo in considerazione anche altri problemi che possono essere affrontati con le competenze esistenti, come l'antiterrorismo e l'impatto dei movimenti delle popolazioni, tra cui gli sfollati interni e i rifugiati;

Missioni sul campo

23.  invita gli Stati membri a porre l'accento sull'importanza delle missioni sul campo dell'OSCE - grazie alle quali si sono sviluppate importanti competenze - che svolgono un ruolo essenziale nel promuovere progressi in tutte e tre le dimensioni, affiancandosi alle delegazioni dell'UE nel promuovere la democratizzazione e i processi di riforma con il monitoraggio dei processi per crimini di guerra, nel favorire la riconciliazione nazionale e nel sostenere lo sviluppo della società civile, e che sono uno strumento fondamentale di allerta rapida e di prevenzione dei conflitti, e a garantire che i finanziamenti per tali missioni non subiscano riduzioni; sollecita l'UE a fare tesoro di dette esperienze nelle proprie missioni sul campo;

24.  prende atto dell'impegno dell'OSCE in Kirghizistan, che dimostra le sue potenzialità di risposta rapida a situazioni di crisi là dove l'organizzazione è presente sul terreno; plaude in tal senso alla decisione del Consiglio permanente dell'OSCE del 22 luglio 2010 di inviare una missione di consulenza in materia di polizia; sottolinea che l'attuale instabilità del paese esige una presenza internazionale più forte e sostanziale, mirata a fornire assistenza e supporto alle forze locali e a potenziare l'azione delle forze di polizia; ritiene che l'OSCE possa svolgere un ruolo guida in Asia centrale e riassumere il suo ruolo in Georgia; deplora il fatto che la missione di consulenza in materia di polizia non sia stata attuata come previsto all'inizio di settembre 2010 a causa della resistenza del governo del Kirghizistan; sollecita gli Stati partecipanti all'OSCE e il governo del Kirghizistan a consentire l'immediato spiegamento nel paese di forze di polizia neutrali e internazionali, a incrementare notevolmente il numero degli agenti sul posto e a provvedere a che il loro mandato sia esecutivo invece di puramente consultivo;

Processo di Corfù

25.  plaude al processo di Corfù, lanciato dalla presidenza greca dell'OSCE e prontamente ripreso dalla presidenza kazaka, che mira a ricreare fiducia e rinnovare l'adesione ai principi dell'OSCE nonché ad affrontare le sfide per la sicurezza attraverso il dialogo multilaterale e la cooperazione e mediante l'attenzione alle sensibilità e alle preoccupazioni di tutti gli Stati partecipanti all'OSCE;

26.  ricorda che il processo deriva dall'appello del giugno 2008 per un dialogo rinnovato sulla sicurezza paneuropea e dall'appello dell'8 ottobre 2008 per la modernizzazione della sicurezza europea nel quadro dell'OSCE e che detta organizzazione costituisce la sede appropriata per discutere le questioni contenute nella proposta di un nuovo trattato sulla sicurezza; considera necessari un maggiore coordinamento e una più intensa cooperazione con la Russia dato che essa riveste un ruolo cruciale per la sicurezza europea;

27.  ritiene che lo scopo finale del processo di Corfù debba essere il rafforzamento dell'OSCE, a partire dagli impegni già esistenti e dai principi e dallo spirito dell'atto finale di Helsinki, per garantire che l'organizzazione possa svolgere un ruolo significativo nell'affrontare le sfide attuali e future, tra cui una procedura decisionale più flessibile, nel tenere un dialogo ad ampio raggio sui problemi della sicurezza nell'area euroatlantica ed euroasiatica e in particolare nel contribuire alla loro soluzione, e per accrescerne la visibilità;

28.  plaude all'iniziativa del Kazakistan, quale detentore della presidenza in esercizio dell'OSCE, di tenere un Summit dell'OSCE con l'obiettivo di dare impulso politico alle discussioni in corso sulla sicurezza all'interno dell'OSCE e sul rafforzamento dell'organizzazione; invita la Commissione e gli Stati partecipanti all'OSCE a sollecitare il Kazakistan, in vista del Summit, a compiere passi concreti per salvaguardare e rispettare i valori base dell'OSCE, quali i diritti umani, lo Stato di diritto, la libertà di espressione, tra cui l'abrogazione delle restrizioni legali in materia, e a garantire l'accesso alla giustizia; sottolinea che le priorità centrali all'ordine del giorno del Summit dovrebbero riguardare il rafforzamento del quadro per il controllo degli armamenti convenzionali, il potenziamento dell'attuazione degli impegni rientranti nella dimensione umana e l'incremento delle capacità dell'OSCE in tutte e tre le dimensioni per promuovere la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione dopo i conflitti, segnatamente in relazione a quelli più prolungati;

29.  invita gli Stati membri dell'UE, la Commissione e l'alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza a cooperare con i membri dell'OSCE durante il Summit del dicembre 2010 al fine di delineare un piano d'azione in cui sia stabilita una tabella di marcia verso una carta per una comunità di sicurezza nell'area OSCE e a definire il mandato per preparare un summit di verifica entro un periodo tra i due e i quattro anni da oggi;

30.  invita gli Stati partecipanti all'OSCE e gli Stati membri dell'UE ad inserire nell'ordine del giorno del Summit la proposta presentata dal vicepresidente degli USA Biden in merito a un meccanismo OSCE di prevenzione delle crisi; è favorevole a basarsi su un'iniziativa degli USA nel contesto del processo di Corfù volta a potenziare il ruolo del Segretario generale dell'OSCE e delle presidenze dell'OSCE, oppure di una troika della presidenza attuale, passata e futura, nella gestione delle crisi dell'OSCE;

Ruolo dell'UE

31.  considera che il lavoro dell'OSCE sia molto prezioso e pertanto chiama a una seria riflessione su come l'UE possa assumersi maggiori responsabilità e partecipare più efficientemente alla realizzazione degli obiettivi comuni; ritiene che, a tal fine, l'attuazione di un sistema di dialogo costante, un consenso in merito a iniziative comuni e il coordinamento delle attività in loco potrebbero costituire strumenti adatti nel quadro di un accordo ufficiale tra l'OSCE e l'UE; invita il Consiglio «Affari esteri» dell'UE, l'alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il consiglio permanente dell'OSCE ad adoperarsi per creare un meccanismo mirato a aumentare la cooperazione, il coordinamento e le consultazioni tra le due organizzazioni; invita gli Stati membri dell'UE, la Commissione e l'alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza a presentare proposte concernenti la volontà e la capacità dell'UE di partecipare alle missioni con mandato dell'OSCE;

32.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza a esaminare come il futuro SEAE potrebbe istituire adeguate procedure di cooperazione con l'ODIHR al fine di rafforzare, senza sovrapposizioni, il ruolo dell'UE in materia di osservazione delle elezioni nell'area OSCE;

33.  ritiene che l'UE, attraverso l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, i suoi Stati membri e il Presidente del Consiglio europeo, debba garantire, approvando tempestivamente una posizione comune dell'UE sulle riforme dell'OSCE, che il Summit definisca un piano d'azione per un ulteriore impegno sul rafforzamento dell'OSCE, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione dopo i conflitti, assicurando fra l'altro lo svolgimento a intervalli regolari di vertici ad alto livello che diano impulso politico al lavoro dell'OSCE; apprezza la nuova prassi di tenere riunioni informali a livello ministeriale;

34.  valuta positivamente e approva l'articolazione e la definizione delle priorità dell'UE in seno all'OSCE, ritenendo essenziale concentrarsi sulle questioni fondamentali affinché il Summit realizzi pienamente le sue potenzialità;

35.  incoraggia gli Stati membri e la delegazione a Vienna dell'UE a continuare a dare un contributo sostanziale al processo di Corfù; invita la Lituania, prossima titolare della Presidenza OSCE, ad assicurare la continuità e l'ottenimento di progressi nel processo di rafforzamento dell'OSCE;

36.  invita l'UE, i suoi Stati membri, l'attuale presidenza in carica dell'OSCE e quella che la seguirà a proseguire il dialogo sul quadro giuridico dell'OSCE e a ribadire la necessità di una rapida adozione del progetto di convenzione sulla personalità giuridica internazionale, la capacità giuridica e i privilegi e le immunità, un accordo che non tocca l'attuale natura degli impegni dell'OSCE, ma ne rafforza l'identità e il profilo, risolvendo altresì una serie di problemi pratici del suo personale, specialmente quando è inviato in aree di crisi;

37.  ritiene che il suo Presidente debba essere invitato a partecipare al Summit e chiede al Consiglio europeo di provvedere in tal senso;

38.  ritiene che, al fine di intensificare le relazioni con l'OSCE, dovrebbe riflettere sulla propria partecipazione all'Assemblea parlamentare dell'OSCE e valutare la possibilità di istituire una delegazione permanente presso tale assemblea, al fine di seguire più da vicino le attività dell'OSCE e dell'Assemblea parlamentare;

o
o   o

39.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri e al Segretario generale dell'OSCE.

(1) GU C 296 del 18.10.2000, pag. 126.
(2) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 580.
(3) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 524.
(4) GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 31.
(5) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 30.


La sfida demografica e la solidarietà tra generazioni
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra le generazioni (2010/2027(INI))
P7_TA(2010)0400A7-0268/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 1997 sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione demografica nell'Unione europea (1995)(1),

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 1998 sulla «Relazione demografica 1997» della Commissione(2),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2000 sulla comunicazione della Commissione «Verso un'Europa di tutte le età - Promuovere la prosperità e la solidarietà tra le generazioni»(3),

–  visto il Libro verde della Commissione «Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici» (COM(2005)0094),

–  vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni(4),

–  vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro(5),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/EC)(6),

–  vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul futuro demografico dell'Europa(7),

–  vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, compresa la povertà infantile, nell'Unione europea(8),

–  vista la sua posizione del 2 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale(9),

–  vista la comunicazione della Commissione «Il futuro demografico dell'Europa - trasformare una sfida in un'opportunità» (COM(2006)0571),

–  vista la comunicazione della Commissione «Promuovere la solidarietà tra le generazioni» (COM(2007)0244),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 2007 su «La famiglia e l'evoluzione demografica»(10), con la sua proposta fondamentale che gli Stati membri dovrebbero stipulare un Patto europeo per la famiglia,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa: fatti e cifre» (SEC(2007)0638),

–  viste le pubblicazioni del Cedefop «Innovative learning measures for older workers»(11), «Working and ageing. Emerging theories and empirical perspectives»(12), «Modernising vocational education and training. Fourth report on vocational education and training research in Europe: Synthesis report»(13) e «Skills supply and demand in Europe. Medium-term forecast up to 2020»(14),

–  vista la relazione 2008 della Commissione sulla demografia: far fronte ai bisogni di natura sociale in una società in via di invecchiamento, (SEC(2008)2911),

–  vista la relazione comune elaborata dalla Commissione e dal Comitato di politica economica (Gruppo di lavoro sull'invecchiamento) sulla «Relazione 2009 sull'invecchiamento demografico: proiezioni economiche e di bilancio per l'UE a 27» (2008–2060),

–  visti gli articoli 25 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che definiscono esplicitamente i diritti degli anziani a una vita indipendente e a partecipare alla vita sociale e culturale e il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che garantiscono una protezione nella vecchiaia,

–  visto l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che vieta esplicitamente qualsiasi discriminazione fondata sull'età,

–  viste la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento al riguardo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(15),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0268/2010),

A.  convinto che una società degna dell'uomo debba fondarsi sul principio della giustizia generazionale,

B.  considerando la necessità di tener conto della dimensione specifica di genere che caratterizza le relazioni tra generazioni,

C.  considerando che molto resta ancora da fare per porre fine all'ingiusta discriminazione ampiamente diffusa di cui sono spesso vittima gli anziani per il semplice fatto della loro età sia sul mercato del lavoro sia per quanto riguarda l'accesso a beni, infrastrutture e servizi,

D.  considerando che esistono stretti legami tra la discriminazione fondata sull'età nei confronti degli anziani e l'esclusione sociale e la povertà tra gli stessi,

E.  notando che numerosi anziani soffrono altresì di disabilità e che possono quindi formare oggetto di molteplici discriminazioni,

F.  considerando che i cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla vita personale e lavorativa delle persone, soprattutto delle donne, mentre la scarsità di servizi, i bassi livelli contributivi, il lento e difficile inserimento nel mercato del lavoro regolare, la lunga permanenza in occupazioni precarie e a termine e i sostegni insufficienti alle giovani coppie sono tra le ragioni che inducono i giovani a posporre nel tempo la creazione di un nucleo familiare e la nascita di figli,

G.  considerando che, per raggiungere i loro obiettivi, l'economia e la società hanno bisogno dell'esperienza, dell'impegno e del patrimonio di idee di tutte le generazioni,

H.  considerando che tali cambiamenti demografici potrebbero, secondo le stime della Commissione, modificare in profondità la struttura della popolazione e la piramide delle età; che il numero dei giovani di età compresa fra 0 e 14 anni passerebbe da 100 milioni (indice 1975) a 66 milioni nel 2050, che la popolazione in età lavorativa raggiungerebbe i 331 milioni verso il 2010 per poi diminuire costantemente (circa 268 milioni nel 2050), a fronte di un aumento della speranza di vita di 6 anni per gli uomini e di 5 anni per le donne nel periodo 2004-2050, il numero degli anziani di oltre 80 anni passerebbe dal 4,1% nel 2005 all'11,4% nel 2050,

I.  considerando che, nel quadro degli ambiziosi obiettivi di occupazione contenuti nella strategia UE 2020, si prevede di innalzare al 75%, entro il 2020, il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa fra i 20 e i 64 anni, affrontando al contempo una sfida demografica,

J.  considerando che l'evoluzione demografica è gestibile e sostenibile se correttamente prevista e presa sul serio da tutti e che la questione demografica deve essere affrontata in una prospettiva strategica a lungo termine e devono essere intraprese azioni per lottare contro l'ingiusta discriminazione basata sull'età,

K.  considerando che in tempi di evoluzione demografica il ruolo dei genitori assume particolare rilevanza, dal momento che entrambi sono indispensabili sia in quanto lavoratori sia in qualità di (co-)madri e padri e che il rischio di questa doppia responsabilità che pesa unicamente sulle madri deve essere evitato,

L.  considerando che oggi ci troviamo di fronte a una duplice crisi, ossia un forte tasso di disoccupazione giovanile e a un ripensamento del finanziamento dei sistemi pensionistici, e che questi due fenomeni devono essere trattati congiuntamente operando per un accrescimento dei diritti sociali e una migliore partecipazione dei giovani alla creazione di ricchezza e al rilancio dell'economia; che, come ricordato dal Comitato delle regioni (CdR 97/2009), nella nostra società in via di invecchiamento la gioventù deve essere considerata come una risorsa preziosa e essenziale che può e deve essere mobilitata per raggiungere obiettivi sociali ed economici,

M.  considerando che gli Stati membri dispongono degli strumenti principali per promuovere l'equità tra le generazioni (sistemi pensionistici, bilancio, indebitamento e prestazione di assistenza sanitaria e di riabilitazione complessa) e per porre fine alla discriminazione ingiusta, ma che l'Unione può prendere iniziative importanti in materia di monitoraggio, di scambi di buone pratiche e di programmi d'azione e controllare l'attuazione della normativa europea relativa alla lotta contro le discriminazioni basate sull'età nonché adottare nuove proposte legislative importanti in tale settore, che vieteranno la discriminazione basata sull'età nell'accesso ai beni, alle strutture e ai servizi,

N.  considerando che la proporzione di persone con più di 60 anni nell'Unione europea conoscerà un aumento senza precedenti, il cui picco massimo sarà registrato tra il 2015 e il 2035 allorché 2 milioni di persone verranno ogni anno a ingrossare questo gruppo di popolazione,

O.  considerando che la discriminazione fondata sull'età pregiudica la solidarietà tra generazioni; che tale discriminazione è vietata dal trattato, ma resta ampiamente diffusa e restringe gravemente l'accesso dei lavoratori più anziani e di quelli più giovani al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e a taluni servizi,

Principi e obiettivi

1.  ritiene che giustizia e solidarietà fra le generazioni siano sinonimi e definisce la giustizia intergenerazionale come la ripartizione equilibrata, ragionevole e consapevole delle necessità e degli oneri fra le generazioni, e la solidarietà, in generale, come uno dei valori fondamentali della cooperazione europea;

2.  sostiene che una cooperazione funzionale fra le generazioni poggia sui valori fondamentali della libertà, del rispetto dei diritti e della solidarietà, della giustizia e del sostegno disinteressato nei confronti delle generazioni future, che deve essere caratterizzato dal rispetto reciproco, dalla responsabilità condivisa e dalla volontà di ammettere i diritti fondamentali di tutte le persone, in quanto esseri umani e cittadini europei, e di far prova di sollecitudine, così come di farsi carico del proprio futuro, compreso un maggiore impegno ai fini di un comportamento basato sulla prevenzione sanitaria;

3.  ritiene che la prospettiva di una contrazione demografica entro il 2050 possa implicare una riduzione della pressione sull'ambiente e offrire un'opportunità di sviluppo sostenibile, che a sua volta richiede politiche proattive per adattare di conseguenza l'assetto territoriale, gli alloggi, i trasporti e tutti gli altri tipi di infrastrutture;

4.  si compiace del fatto che l'aspettativa di vita sia in aumento e che le persone siano attive più a lungo e partecipino in modo indipendente e determinato alla vita sociale; è del parere che l'aumento della speranza di vita sia uno sviluppo positivo che non deve tradursi in una riduzione dei diritti dei lavoratori; riconosce d'altronde che negli Stati membri i tassi di natalità sono a livelli molto bassi da vari anni, una situazione che, se non affrontata in modo tempestivo, sarà all'origine di un pesante onere sulle generazioni future e provocherà conflitti in termini di ripartizione degli oneri; rammenta che tali sfide possono essere un fattore chiave ai fini di una più equa ripartizione degli oneri e di sistemi di sicurezza sociale più inclusivi e di qualità migliore;

5.  ritiene che l'obiettivo di una politica che tratti in modo equo le generazioni debba essere quello di puntare a creare le basi necessarie di un dialogo aperto e franco fra le generazioni, di definire i diritti e di creare gli strumenti necessari affinché tutti ne traggano vantaggio e le misure adottate favoriscano un'equa ripartizione degli oneri fra le generazioni;

6.  reputa importante affermare con chiarezza che le persone anziane, con o senza disabilità, e i lavoratori in età prossima alla pensione non sono un onere per l'economia e la società, né costituiscono un ostacolo alla modernizzazione dei processi di lavoro, ma sono piuttosto, grazie alla loro esperienza, le loro realizzazioni, le loro conoscenze e la loro maggiore fedeltà al posto di lavoro, un bene prezioso e un valore aggiunto notevole; ritiene importante combattere i pregiudizi e la discriminazione in tutte le sue forme e nei confronti di tutti i gruppi della società e procedere verso per una società in cui gli anziani vengano trattati in modo equo, come esseri umani che godono dei diritti fondamentali; rileva che la politica dell'UE nei confronti degli anziani si basa sul principio di una «società per tutti» e che tutte le misure previste nel quadro di tale politica devono puntare a rafforzare tale concetto; è convinto che tutti gli Stati membri devono garantire alle varie categorie di persone anziane piene possibilità per partecipare attivamente alla vita della società, a prescindere dalla loro età; sottolinea che il futuro dipende dai giovani e che i responsabili politici devono tener conto della modernizzazione della società e dell'impegno di tutti;

7.  chiede di prestare particolare attenzione alla prospettiva di genere nell'affrontare la sfida demografica e la questione della solidarietà, dal momento che le relazioni di genere scandiscono l'intero ciclo della vita, dalla nascita alla vecchiaia, incidendo sull'accesso alle risorse e alle opportunità e modellando le strategie di vita in ogni sua fase;

8.  sottolinea che le economie europee poste di fronte alle sfide demografiche hanno bisogno di imprese competitive e che a tal fine devono ridurre gli oneri fiscali e amministrativi e riformare i rispettivi settori pubblici; ritiene che un settore privato competitivo e innovatore costituisca un elemento chiave per la creazione di nuove possibilità di occupazione per le future generazioni;

9.  considerando che la società civile, le chiese e le organizzazioni senza scopo di lucro sono favorevoli a misure di sostegno e sviluppo sociale sia a favore della famiglia sia per tutte le categorie di cittadini in stato di bisogno; considerando che la loro partecipazione alla programmazione e attuazione di misure di sostegno e di sviluppo sociale costituirà un arricchimento delle politiche in tema di solidarietà sociale e intergenerazionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

10.  fa notare che a causa dell'evoluzione demografica si conta un gran numero di potenziali volontari tra gli anziani che rappresentano una considerevole risorsa non utilizzata in seno alle nostre comunità; invita la Commissione a promuovere opportunità per i volontari più anziani e a sviluppare un programma «Anziani in azione», destinato al crescente numero di cittadini anziani dotati di grande esperienza che vogliono svolgere attività di volontariato, programma che potrebbe essere parallelo e complementare al citato programma «Gioventù in azione», e a promuovere inoltre programmi specifici per il volontariato intergenerazionale e il tutorato;

Iniziativa «Trasparenza»

11.  chiede alla Commissione e al Consiglio di introdurre bilanci generazionali quali strumenti di informazione e di affinamento di EUROSTAT Sustainable Development Indicators (SDIs) in tutti gli Stati membri e a livello UE al fine di registrare e pronosticare in modo attendibile le correnti di pagamento, le prestazioni e gli oneri di ogni generazione;

12.  chiede su una valutazione d'impatto (Check generazionale) obbligatoria che segnali a livello europeo e nazionale l'impatto delle leggi sulla giustizia generazionale, consentendo di valutare costi e benefici di lungo termine;

13.  invita la Commissione a presentare separatamente, per consentire una pianificazione delle strategie di vita delle generazioni attuali, le tendenze osservate oggi in materia di tassi di dipendenza, di diminuzione drammatica della fecondità tra i cittadini degli Stati membri, che hanno difficilmente l'accesso alla fecondazione in vitro a causa del costo elevato che rappresenta (nonché della legislazione relativa alla manodopera) e le ripercussioni finanziarie di tutti questi processi;

14.  chiede all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere di monitorare e analizzare le relazioni tra generazioni, basandosi su indicatori per genere e fascia d'età;

Politiche della formazione e del lavoro

15.  è convinto che il libero ed equo accesso di ogni classe d'età alle possibilità di formazione e ai mercati del lavoro sia un asse portante della politica della giustizia generazionale e la base del benessere, dell'indipendenza e dell'autosufficienza;

16.  ritiene che, di fronte all'invecchiamento della società in Europa, occorra sforzarsi attivamente di integrare le persone nel mercato del lavoro e di mantenervele, indipendentemente dalla loro classe d'età, e compresi perciò i più vecchi; ritiene essenziale trovare un equilibrio tra l'offerta di una sicurezza sufficiente per gli individui e il mantenimento della loro motivazione a lavorare per un salario; reputa che, per raggiungere un più alto livello di competenza, occorra offrire a tutte le categorie sociali una formazione iniziale della migliore qualità possibile e quindi le migliori possibilità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

17.  ritiene che una politica dell'occupazione che tenga conto della situazione dei lavoratori anziani implichi una riflessione su nuove forme di organizzazione del lavoro nelle imprese, sui mezzi per facilitare un passaggio progressivo alla pensione attraverso formule flessibili, sulla riduzione delle stesse, sul miglioramento delle condizioni di lavoro e sulla formazione di pratiche antidiscriminatorie in materia di assunzione e formazione professionale;

18.  sottolinea che i cambiamenti demografici pongono l'Unione europea di fronte alla sfida della gestione delle risorse umane, il che presuppone una politica volontarista verso la piena occupazione;

19.  riconosce che il lavoro significa più di una semplice occupazione retribuita e che tutti, giovani e anziani, contribuiscono in modo sostanziale attraverso il loro lavoro familiare e comunitario a rendere la nostra società più umana e a migliorare la stabilità dei servizi e dei posti di lavoro; chiede ai governi di facilitare e di riconoscere il volontariato, la creazione di comunità locali e l'assistenza della comunità e della famiglia e di risolvere rapidamente i problemi di responsabilità giuridica a tal riguardo;

20.  invita gli Stati membri a adottare delle misure a favore del riconoscimento del lavoro invisibile e informale, svolto nel quadro della solidarietà tra le generazioni da familiari (per la maggior parte dalle donne) di ogni età, che si prendono cura dei più anziani e dei più giovani, a livello giuridico, sociale e economico (in particolare in materia di sicurezza sociale, di status professionale, di reddito e di parità tra donne e uomini), come evidenziato nella relazione adottata l'8 dicembre 2008 dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere;

21.  è fermamente convinto che è ampiamente diffusa l'iniqua discriminazione fondata sull'età in materia di occupazione e che è opportuno combatterla maggiormente e in via prioritaria, in particolare applicando efficacemente in tutti gli Stati membri la direttiva 2000/78/CE (direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione) e adottando misure legislative supplementari intese a garantire che le persone anziane siano informate dei loro diritti e che abbiano accesso all'aiuto e alla consulenza giuridica, se necessario;

22.  è consapevole che le donne in età avanzata presenti sul mercato del lavoro sono spesso vittime di discriminazione diretta o indiretta e multipla, una situazione che deve essere opportunamente affrontata;

23.  rileva che per poter accedere a un'occupazione gli anziani devono potersi recare sul luogo di lavoro e ritiene che, di conseguenza, sia importante adottare e attuare quanto prima la proposta di direttiva intesa a vietare la discriminazione in materia di accesso ai beni, alle strutture e ai servizi;

24.  ritiene che una persona anziana non dovrebbe essere costretta a porre termine all'attività lavorativa contro la propria volontà a motivo di una decisione arbitraria sull'età di pensionamento obbligatorio; invita pertanto gli Stati membri a rivedere la possibilità di sopprimere l'età di pensionamento obbligatorio, che impedisce di continuare a lavorare a coloro che intendono farlo, pur mantenendo un'età di pensionamento per consentire, a coloro che lo desiderano, di andare in pensione e di percepire la propria pensione e le relative indennità;

25.  ritiene che le misure non equilibrate e volte a ridurre l'età del personale non abbiano l'effetto di aumentare il livello di innovazione, come spesso viene affermato, ma siano in realtà un modo per ridurre i costi, licenziando personale con esperienza e, pertanto, altamente rinumerato, fatto che rappresenta uno spreco di esperienze, conoscenze e competenze, soprattutto quando la formazione di persone anziane giustificherebbe una loro più lunga permanenza sul posto di lavoro;

26.  ritiene che tutte le misure concernenti l'età del pensionamento dovrebbero fondarsi sulle esigenze delle persone interessate; sottolinea la necessità di attuare misure più flessibili in materia di pensionamento che rispettino le esigenze di ciascuno nel contesto di una forza lavoro in progressivo invecchiamento e siano in linea con la domanda del mercato del lavoro; invita gli Stati membri a considerare prioritari lo sviluppo e il perfezionamento dei regimi di sicurezza sociale per far fronte a tali esigenze;

27.  deplora il fatto che l'aumento del lavoro temporaneo e a durata determinata, in alcuni Stati membri, senza salari decenti, né diritti alla sicurezza sociale, così come il lavoro in nero, il precariato, l'occupazione marginale e la disoccupazione, rendano i percorsi professionali di talune persone viepiù irregolari e incerti e che la maggioranza dei posti di lavoro sia di difficile accesso; riconosce che i periodi di lavoro, di formazione, di assunzione a carico o di volontariato sono complementari e forniscono una preziosa esperienza in tutte le età; rileva che l'aumento del lavoro precario ha anche un impatto sulla sicurezza finanziaria delle generazioni odierne e costituisce pertanto un onere maggiore sulle generazioni future; sottolinea anche che molte forme di attività e di lavoro autonomo, di lavoro flessibile, di lavoro a tempo parziale e di diversi tipi di lavoro temporaneo possono svolgere un ruolo assolutamente fondamentale per aiutare molte persone anziane ad aumentare le proprie risorse o per assicurarsi un reddito, ad esempio, se hanno a carico familiari o amici;

28.  è convinto che la flessicurezza possa contribuire a mercati del lavoro più aperti, più reattivi e inclusivi e a facilitare la transizione fra le diverse fasi della vita lavorativa delle persone, in particolare quando essa è basata sulla solidarietà e la responsabilità, è condivisa fra le generazioni e prende in considerazione le varie esigenze di tutte le classi di età e di reddito; ricorda l'importanza di adoperarsi per garantire l'attuazione di meccanismi armoniosi, che permettano una formazione adeguata, il monitoraggio del rispetto dei diritti dei lavoratori e il rispetto della vita familiare; rileva che la flessicurezza comporta anche strategie generali di apprendimento permanente e sistemi di sicurezza sociale aggiornati, appropriati e sostenibili;

29.  sottolinea che deve essere pienamente garantita la sicurezza dei percorsi professionali e di formazione; ogni persona deve avere la possibilità di svolgere una vita attiva completa lungo tutto l'arco della vita, con il diritto a una pensione a tasso pieno;

30.  sottolinea che l'apprendimento permanente deve essere un obiettivo fondamentale di tutte le misure in materia di istruzione e che tutte le generazioni, le autorità pubbliche e le imprese ne sono responsabili; invita di conseguenza gli Stati membri a sostenere azioni di formazione professionale, soprattutto se comprendono un periodo di formazione pratica, talvolta sotto forma di apprendistato;

31.  sollecita l'UE a condurre una politica efficace affinché i lavoratori più anziani abbiano la possibilità di restare nel mercato del lavoro e non siano oggetto di discriminazione a motivo dell'età;

32.  ritiene che sia opportuno promuovere una cultura della gestione dell'invecchiamento per quanto concerne sia l'ingresso dei giovani lavoratori sia l'uscita dei lavoratori anziani, e adeguarne i diversi aspetti, in particolare prevedendo la possibilità di un pensionamento progressivo, tenendo conto delle difficoltà legate al posto di lavoro e delle condizioni in termini di lavoro, salute e sicurezza;

33.  è convinto che la responsabilità della gestione ottimale delle risorse umane attraverso la formazione iniziale e la formazione lungo tutto l'arco della vita incombe agli attori economici, in particolare ai settori professionali che dovrebbero anticipare i propri bisogni in termini di occupazione e formazione;

34.  rileva che, affinché i lavoratori ne possano beneficiare pienamente, la formazione lungo tutto l'arco della vita deve poter essere comprovata da diplomi e certificazioni; richiama l'attenzione sulla necessità di generalizzare la pratica del riconoscimento delle conoscenze acquisite;

35.  propone che la partecipazione dei lavoratori anziani alle strutture di formazione lungo tutto l'arco della vita sia oggetto di sistematica vigilanza e di una rappresentazione statistica;

36.  propone che siano concessi degli incentivi supplementari ai lavoratori e ai disoccupati anziani per consentire loro di partecipare pienamente a programmi di formazione lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire un consolidamento del loro status o un rientro soddisfacente nel mercato del lavoro;

37.  chiede un maggior coinvolgimento delle donne di tutte le età nei programmi di formazione permanente;

38.  nota che per effetto dell'evoluzione demografica si stima che, nel 2030, il rapporto tra persone attive e inattive sarà di 2 a 1; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il futuro ruolo delle persone che si dedicano all'assistenza familiare, sviluppando politiche che consentano alle donne e agli uomini di raggiungere un equilibrio tra le responsabilità professionali e di assistenza;

39.  ribadisce che l'evoluzione demografica non può essere addotta a motivazione per lo smantellamento generale dei diritti e delle prestazioni sociali ma che essa rappresenta una sfida proprio per la società odierna e che tali prestazioni e tali diritti devono essere equilibrati nell'ottica delle generazioni sia attive che inattive; esorta gli Stati membri a semplificare la legislazione sociale per renderla più flessibile, più accessibile e più comprensibile per quanto riguarda sia i datori di lavoro sia i lavoratori;

40.  ritiene che la Commissione debba sostenere l'attuazione di nuove iniziative a favore di una vecchiaia caratterizzata da attività, salute e dignità, grazie agli strumenti e ai programmi dell'Unione europea;

Iniziativa «Garanzia europea per la gioventù»

41.  sottolinea che la disoccupazione giovanile è uno dei problemi più urgenti perché comporta l'assenza di prospettive per il futuro, l'emarginazione sociale, l'aumento dei costi sociali e uno spreco di preziose risorse umane, e che tutto ciò costituisce una ragione sociale essenziale ai fini del declino del tasso di natalità e alimenta la spirale della disuguaglianza fra le generazioni; sottolinea la necessità di ridurre il divario di tempo che sorge quando i giovani si trasferiscono da un istituto di istruzione a un altro, o prima di trovare un'occupazione dopo la laurea; rileva che è molto importante garantire l'integrazione sociale dei giovani, per fornire loro la possibilità di ottenere un lavoro adeguato e per sostenere l'imprenditorialità giovanile;

42.  sottolinea la necessità di definire delle prospettive a lungo termine per i giovani, e esorta la Commissione e gli Stati membri a adottare delle misure per incentivare la mobilità dei giovani durante il periodo degli studi e la loro partecipazione a stage di qualità; sottolinea altresì la necessità di creare un numero maggiore di posti di lavoro per i giovani e garantire la loro piena partecipazione alla società, di investire a favore della gioventù e favorirne la mobilità, affinché la generazione futura possa ampiamente beneficiare dei diritti e della dignità che le competono;

43.  sottolinea che la disoccupazione giovanile ma anche, e soprattutto, le disparità di sviluppo tra le regioni costituiscono degli ostacoli alla coesione territoriale;

44.  sottolinea che l'evoluzione demografica comporterà una carenza di mano d'opera qualificata, che in gran parte potrà essere compensata da mano d'opera femminile qualificata; a tale riguardo è indispensabile che Stato e datori di lavoro modifichino la propria linea di condotta e adottino misure per armonizzare maggiormente le condizioni quadro e le condizioni di lavoro con le esigenze delle donne;

45.  sottolinea la necessità di dedicare particolare attenzione all'inizio della carriera professionale dei giovani e di incoraggiarne caldamente un soddisfacente ingresso nel mercato del lavoro, perché un inizio insoddisfacente della carriera professionale può avere delle ripercussioni negative sull'intera vita dei giovani e sulla loro attività nel mercato del lavoro;

46.  chiede che il Consiglio e la Commissione dispieghino sforzi particolari ed elaborino misure concrete, fra le quali una «Garanzia europea per la gioventù», che permetta di offrire ai giovani, dopo un periodo di disoccupazione di non oltre quattro mesi, un posto di lavoro, di apprendistato, di formazione supplementare o una combinazione di lavoro e formazione, a condizione che gli interessati sostengano con sforzi propri il loro processo di inserimento;

47.  ritiene necessario fornire ai disoccupati la consulenza, gli orientamenti e l'aiuto di cui hanno bisogno per reintegrare il mercato del lavoro (o per trovare una prima occupazione) e agire nello stesso modo con gli studenti e i futuri studenti affinché possano scegliere il proprio percorso con piena consapevolezza delle possibili opportunità di lavoro;

Iniziativa «Patto europeo 50 plus»

48.  invita gli Stati membri e la Commissione UE a provvedere a che entro il 2020, a corollario della strategia Europa 2020, siano raggiunti i seguenti obiettivi:

   i) assicurare la piena occupazione fra la popolazione di oltre 50 anni di età, fino all'età legale di pensionamento e un tasso di occupazione minimo del 55%,
   ii) sopprimere gli incentivi finanziari, segnatamente al pensionamento anticipato, che nuoce ai sistemi di previdenza sociale, ripartisce gli oneri in modo disuguale e non è pertanto sostenibile,
   iii) lottare contro la discriminazione basata sull'età,
   iv) definire specificamente per ogni paese, per gruppo di età e genere, obiettivi di accesso alla formazione professionale e all'istruzione lungo tutto l'arco della vita per i lavoratori anziani, conseguendo in tal modo un aumento della percentuale di istruzione secondaria tra tutte le generazioni, agevolando l'accesso alla formazione professionale per i lavoratori anziani e introducendo incentivi/bonus dei datori di lavoro per i lavoratori anziani ultracinquantenni che decidono di proseguire la loro istruzione,
   v) lottare contro la discriminazione basata sull'età sul posto di lavoro e formazione e maggiori incentivi ai lavoratori oltre i 60 anni perché rimangano sul mercato del lavoro, affinché possano trasmettere le loro conoscenze ed esperienze alle generazioni successive, cosa che richiederà agli Stati membri l'adozione di una normativa adeguata, volta a promuovere l'assunzione di queste persone da parte delle imprese,
   vi) aiutare alla (re)integrazione degli anziani disabili sulla base della riabilitazione complessa e tenendo conto in modo indifferenziato del nuovo concetto di ambiente fisico e biologico, invece di quello di invalidità;

Iniziativa «AGE-Management»

49.  ritiene che l'occupazione delle persone anziane richieda iniziative anche in vari settori: sanità, livello di rimunerazione e dei contributi in denaro o in natura, rispetto alla pensione e ad altri assegni previdenziali, formazione permanente, organizzazione dei tempi di lavoro, autonomia e scelte individuali dei lavoratori, migliore equilibrio fra vita familiare e vita professionale, soddisfazione al lavoro; ritiene che l'occupazione dipenda anche dal comportamento dei quadri dirigenti, dalla garanzia di soluzioni ragionevoli, coerenti con le disposizioni della direttiva 2000/78/CE, nonché dall'accessibilità; reputa che tali iniziative dovrebbero essere elaborate congiuntamente con le parti sociali, se del caso, incoraggiate dalla Commissione e dagli Stati membri;

50.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le imprese ad introdurre strategie di gestione dell'età che potenzieranno la loro competitività sfruttando l'esperienza e le specifiche qualità dei lavoratori anziani;

51.  suggerisce alle parti sociali, ai datori di lavoro e agli Stati membri di garantire ai lavoratori ultracinquantenni la possibilità di beneficiare di promozioni professionali fino al termine della loro vita attiva;

Iniziativa «Tandem delle generazioni»

52.  chiede iniziative concrete per promuovere squadre intergenerazionali nel processo lavorativo e suggerisce di appoggiare questo tipo di imprese e di premiare i progetti migliori, dimostrando così che l'interazione tra le generazioni accresce la competitività e permette una crescita più armoniosa;

53.  propone che siano adottate iniziative concrete al fine di creare una nuova cultura imprenditoriale per la gestione delle risorse umane, onde orientarsi verso l'occupazione dei lavoratori anziani e stabilire un legame fra tale approccio e la responsabilità sociale delle imprese;

54.  è convinto che gli Stati membri potrebbero accrescere l'efficacia delle agenzie pubbliche per l'occupazione a favore dei disoccupati anziani, comprese le opzioni riguardanti le occupazioni sociali e i lavori di utilità pubblica;

Iniziativa «Per una pensione decente»

55.  è convinto che il diritto alla pensione sia un diritto che ogni lavoratore dipendente può far valere una volta raggiunta l'età pensionabile legale definita da ciascuno Stato membro di concerto con le parti sociali e nel rispetto delle tradizioni nazionali; ritiene che la decisione di non prolungare la loro vita attiva oltre l'età pensionabile non debba ripercuotersi affatto sul loro diritto a percepire una pensione né su alcun altro diritto sociale;

56.  invita il Consiglio e gli Stati membri ad esaminare senza preclusioni, entro e non oltre il 2012, i limiti di età posti all'esercizio di professioni e mandati o alla concessione di crediti e alla conclusione di polizze assicurative; invita il Consiglio e gli Stati membri ad esaminare le difficoltà di accesso al credito per le persone anziane;

Iniziativa «Invecchiare attivamente»

57.  invita la Commissione UE ad esaminare le attività per quanto riguarda un sano invecchiamento e a presentare un piano d'azione per il 2011 inteso a:

   promuovere la dignità, la salute e la qualità della vita degli anziani e la loro autonomia,
   permettere loro la parità di accesso all'assistenza sanitaria indipendentemente dal reddito,
   porre in evidenza, in particolare, i rischi per la salute per le persone che improvvisamente cessano di essere attive,
   sottolineare l'importanza della prevenzione dei problemi sanitari il che implica che gli Stati membri incoraggino uno stile di vita sano e adottino le misure necessarie per ridurre il tabagismo, l'alcolismo, l'obesità e i principali altri rischi sanitari;

58.  si compiace del fatto che molte organizzazioni di volontariato abbiano dichiarato il 29 aprile giornata della «Solidarietà fra le generazioni» e invita la Commissione a presentare una proposta per il 2012 come «Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della Solidarietà fra le generazioni», che sottolinei il contributo che gli anziani apportano alla società e affronti la possibilità di mettere giovani e anziani a lavorare insieme;

59.  reputa che gli Stati membri debbano includere la vecchiaia attiva tra le loro priorità per gli anni a venire; fa notare che ciò include, in particolare, la creazione di idonee condizioni quadro per mobilitare il potenziale rappresentato dagli anziani e lo sviluppo di approcci innovativi per le attività, oltre a una formazione adeguata per il personale dei servizi di assistenza;

60.  ritiene che la vecchiaia attiva debba essere considerata nell'ottica più ampia di un'occupazione sostenibile di donne e uomini lungo tutto l'arco della vita lavorativa e che incoraggiare i lavoratori anziani a rimanere in attività richiede segnatamente il miglioramento delle condizioni di lavoro per preservarne la salute e la sicurezza o l'adeguamento dei posti di lavoro al loro stato di salute e alle loro necessità, combattendo la discriminazione dovuta all'età e al genere, aggiornando le loro competenze con un idoneo accesso all'apprendimento e alla formazione permanenti, e, ove necessario, un riesame dei sistemi fiscali e previdenziali per far sì che sussistano reali incentivi al prolungamento dell'attività lavorativa;

61.  è del parere che gli Stati membri e la Commissione europea debbano avvalersi delle possibilità offerte dal metodo aperto di coordinamento, dalla strategia per l'occupazione e da altri strumenti e programmi comunitari, tra cui il sostegno finanziario dei Fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo, per promuovere la vecchiaia attiva;

62.  ritiene che gli Stati membri e la Commissione europea debbano avvalersi dei comitati consultivi e politici esistenti, compresi il comitato per la protezione sociale, il comitato per l'occupazione, il Comitato di politica economica e il gruppo di esperti sulle questioni demografiche, per mantenere la vecchiaia attiva ad un elevato livello di priorità nell'agenda politica dell'UE e degli Stati membri;

63.  chiede al Consiglio e agli Stati membri di adottare rapidamente misure per garantire a tutti pensioni decenti, il cui importo non potrà essere in nessun caso inferiore a quello della soglia di povertà;

64.  invita la Commissione a realizzare uno studio sull'efficacia e i vantaggi della partecipazione attiva dei lavoratori anziani al mercato dell'occupazione sotto il profilo della sostenibilità dei regimi di previdenza sociale, della promozione della produttività e della crescita nonché della lotta contro l'esclusione sociale;

Politiche di conciliazione tra vita familiare e professionale

65.  sottolinea che per evitare di scaricare sulle donne un onere eccessivo a causa dell'aumento delle cure necessarie in una società che invecchia, la compatibilità tra lavoro e famiglia sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda le donne deve essere possibile in tutti gli Stati membri, provvedendo a che gli oneri familiari siano ripartiti in modo equilibrato tra uomini e donne; ciò presuppone anche l'esistenza di cure accessibili e di qualità, il miglioramento dell'offerta di custodia e di istruzione dei bambini, l'esistenza del congedo parentale, la promozione del lavoro a tempo parziale tra gli uomini;

66.  sottolinea che gli anziani assolvono spesso nella famiglia ad una funzione importante e molto preziosa in sé, occupandosi dei bambini e ospitandoli durante le vacanze scolastiche e dopo l'orario delle lezioni, funzione che riveste un notevole valore economico;

67.  riconosce la necessità di intervenire per migliorare i trattamenti riferiti non solo al congedo di maternità, ma anche a quello di paternità e ai congedi parentali per padri lavoratori;

68.  richiama l'attenzione sul fatto che occorre introdurre in tutta l'UE incentivi per l'incremento delle nascite senza le quali non si potrà risolvere il problema dell'invecchiamento in Europa;

69.  esorta gli Stati membri a intraprendere iniziative strutturali e a lungo termine a favore delle famiglie, compreso il diritto agli assegni supplementari per i genitori, in particolare, misure di sostegno supplementari a favore delle famiglie monoparentali, agevolazioni fiscali e sociali per asili nido e per organizzazioni di volontariato e cooperative senza scopo di lucro; analogamente, incoraggia lo scambio di buone pratiche tramite l'Alleanza europea per le famiglie e altre piattaforme e organizzazioni; invita gli Stati membri ad attuare sistemi di incentivi che consentano ai lavoratori di ottenere il congedo a tempo pieno o a tempo parziale per occuparsi dei propri figli e, al rientro sul posto di lavoro, trovino i loro diritti acquisiti intatti;

70.  invita gli Stati membri, al fine di ridurre l'onere che pesa su coloro che assistono persone anziane o persone disabili e permettergli di lavorare, a istituire fra di loro sistemi integrati di assistenza;

71.  ritiene che il diritto al lavoro a tempo parziale, un luogo di lavoro flessibile, orari di lavoro adeguati ai bisogni dei lavoratori, regolamentazioni adeguate relative alla maternità, alla gravidanza, al congedo parentale e agli assegni familiari e la condivisione del lavoro e il telelavoro, mantenendo elevati livelli di protezione sociale, contribuiscano a conciliare le responsabilità familiari e il lavoro;

72.  reputa necessario che la solidarietà tra generazioni, con particolare riferimento alla dimensione di genere, venga promossa mediante mirate politiche fiscali, misure per incoraggiare l'invecchiamento attivo, politiche abitative e la creazione di reti integrate di servizi per l'infanzia, le persone anziane, le persone disabili e non autosufficienti, valutandone l'impatto sulla conciliazione tra vita professionale, familiare e personale;

73.  osserva che è possibile conciliare vita professionale e famigliare solo grazie a una più equa ripartizione tra uomini e donne delle prestazioni di assistenza non remunerate e se alle famiglie sono forniti servizi di assistenza accessibili e di buona qualità; invita pertanto gli Stati membri a garantire servizi accessibili, poco onerosi, flessibili e di alta qualità e segnatamente l'accesso a strutture di custodia dell'infanzia, con l'obiettivo di coprire il 50% delle esigenze di assistenza ai bambini fino a 3 anni e il 100% dell'assistenza ai bambini di età compresa tra 3 e 6 anni; esorta inoltre gli Stati membri a migliorare l'accesso all'assistenza per le altre persone a carico e a introdurre disposizioni adeguate per i congedi di entrambi i genitori;

74.  rileva che molte persone anziane hanno ben pochi parenti, se non nessuno, su cui contare e invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente a favore di uno scambio delle migliori pratiche in termini di politiche atte a garantire che le persone anziane possano rimanere autonome il più a lungo possibile e che i servizi di supporto necessari siano disponibili e adattati ai bisogni di ciascuno;

75.  richiama l'attenzione sul fatto che, se sul mercato del lavoro non sussistono le condizioni per conciliare vita professionale, familiare e privata e se lo sviluppo di servizi completi destinati alle famiglie non viene incoraggiato, si faranno meno figli provocando un ulteriore invecchiamento della società europea;

76.  chiede alle imprese e allo Stato di fornire sostegno e consulenza di qualità ai familiari che si occupano dei loro parenti anziani o li assistono e di offrire la possibilità di tener conto di queste prestazioni nel calcolo dei loro diritti pensionistici e ottenere un compenso economico adeguato; ritiene che le cure dispensate dai membri della famiglia non debbano essere indebitamente utilizzate come modello di risparmio;

Politica economica e crescita

77.  ritiene che l'apertura di nuovi mercati nella «silver economy» rappresenti una grande opportunità per migliorare la competitività e l'innovazione e rafforzare la crescita e l'occupazione nonché estendere il volontariato; ritiene che opponendosi alla legislazione proposta relativa alla lotta contro la discriminazione in base all'età, varie organizzazioni professionali si siano lasciate sfuggire questa opportunità;

78.  sottolinea che – per affrontare il digital divide, che interessa in modo diffuso le donne, in particolare in età avanzata, e che è causa di esclusione lavorativa e sociale – è possibile ricorrere ad iniziative sperimentali di alfabetizzazione tecnologica organizzate dalle scuole;

79.  ritiene che l'adozione di nuove severe disposizioni legislative antidiscriminazione in relazione all'accesso ai beni e ai servizi offrirà un'importante opportunità di crescita economica ed occupazione, nella misura in cui vengano smantellati gli ostacoli che incontrano le persone anziane in relazione a determinati beni e servizi; chiede che si ponga fine a qualsiasi divieto generalizzato, eccessivo o abusivo, di accesso a beni e servizi basato unicamente sull'età, di cui sono vittime molte persone anziane nel momento in cui desiderano contrarre un'assicurazione, riservare delle vacanze o affittare un'automobile, ad esempio;

80.  invita gli Stati membri a creare le condizioni quadro, in particolare approcci innovativi e appropriati, che tengano conto delle diverse condizioni regionali;

81.  ritiene che bisogna agire maggiormente sul terreno, ad esempio creando organismi per l'occupazione a livello regionale, territoriale o locale, che riuniscano i decisori politici e le parti sociali;

82.  ritiene che gli Stati membri debbano prendere misure vigorose contro l'economia sommersa e illegale alimentata da una manodopera non dichiarata, i cui effetti sul mercato del lavoro europeo sono negativi, piuttosto che limitarsi a promuovere misure volte a proteggere la propria forza lavoro interna; rileva che la necessità di lottare contro il lavoro al nero tramite misure o sanzioni realmente dissuasive nei confronti dei datori di lavoro e/o degli intermediari;

83.  sollecita sforzi per migliorare la lotta contro il lavoro clandestino, in particolare aumentando le risorse umane e materiali a disposizione degli organismi di controllo (servizi dell'ispettorato del lavoro, tribunali del lavoro, ecc.);

Politica delle pensioni e dei bilanci

84.  ricorda che i sistemi di sicurezza sociale sono confrontati con grandi sfide e che gli Stati membri dovrebbero ottenere a riforme strutturali ambiziose e reperire nuovi mezzi di finanziamento sostenibile dell'assistenza sanitaria e delle pensioni;

85.  ritiene – in considerazione del fatto che il rapido invecchiamento della popolazione sta diventando o è diventato un problema a livello mondiale, ponendo sfide che i sistemi previdenziali degli Stati membri dovranno affrontare nei prossimi anni - che la Commissione dovrebbe assumere un ruolo di coordinamento nell'elaborazione di soluzioni comuni in materia di servizi sanitari e di assistenza per gli anziani e nella diffusione delle migliori prassi negli Stati membri;

86.  chiede che si faccia di più per informare le persone anziane sui loro diritti e i loro obblighi nei confronti dei regimi previdenziali e pensionistici e che questa informazione venga fornita in forma semplice e accessibile;

87.  sottolinea che il diritto a una vita dignitosa è un diritto umano e che le persone che hanno lavorato per tutta una vita non devono essere vittime della crisi economica;

88.  sottolinea la necessità di affrontare il divario retributivo tra donne e uomini (attualmente del 17% nell'UE a 27), che causa redditi inferiori a partire dalla nascita del primo figlio e finisce per determinare pensioni più basse, nonché un alto tasso di povertà tra le donne più anziane;

89.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconsiderare i sistemi previdenziali in cui permangono consistenti differenziali nei livelli pensionistici tra uomini e donne, e di esaminare la possibilità di introdurre fattori correttivi che tengano conto della discontinuità della prestazione contributiva collegata alla precarietà lavorativa e alle esigenze della maternità;

90.  sottolinea che bisogna tener conto, in questo settore di politica sociale, delle pratiche correnti di tutti gli Stati membri dell'UE, in quanto i sistemi pensionistici nazionali divergono negli Stati membri;

91.  evidenzia che la riduzione degli oneri sempre maggiori che attendono le generazioni future rappresenta una priorità fondamentale, in considerazione dell'aumento spettacolare del numero delle persone anziane di oltre 80 anni;

92.  segnala l'impatto della recessione globale sulle finanze pubbliche e l'economia nel suo insieme; ritiene inoltre che l'invecchiamento della popolazione, associato al declino dei tassi di natalità in Europa, costituisca una profonda svolta demografica, la quale esigerà una riforma dei sistemi previdenziali e fiscali dell'Europa, compresi i sistemi pensionistici, fornendo assistenza di qualità agli anziani e evitando al contempo di accumulare l'onere del debito per le generazioni più giovani; caldeggia la riforma del patto di stabilità e di crescita, al fine di permettere agli Stati membri di adempiere all'obbligo di rendere più sostenibili i loro sistemi pensionistici;

93.  rileva che numerose questioni relative al cambiamento demografico della società sono di competenza esclusiva degli Stati membri e che non esiste una competenza generale dell'Unione nel dettare norme europee per far fronte al cambiamento demografico; riconosce la necessità per ciascuno Stato membro di attivarsi al fine di garantire che le finanze pubbliche siano sostenibili e possano adeguatamente gestire il cambiamento demografico;

94.  rileva che negli ultimi anni sono stati utilizzati diversi metodi di contabilità intergenerazionale, proiettando lo sviluppo del debito pubblico sui prossimi decenni e i costi impliciti sulle generazioni future, il che ha evidenziato gli indicatori del divario di sostenibilità, come il necessario saldo primario, che rappresenta il saldo strutturale di bilancio necessario a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche;

95.  invita la Commissione a fornire costante contabilità intergenerazionale, comprendente stime sugli oneri futuri del debito e i divari di sostenibilità nelle finanze pubbliche degli Stati membri, e a rendere pubblicamente disponibili i risultati in modo che siano facilmente accessibili e comprensibili;

96.  rileva che le proiezioni del debito corrente sono allarmanti e accumulano enormi oneri debitori per le generazioni future, e invita pertanto gli Stati membri a ridurre il deficit primario e a puntare a un tasso di debito sostenibile;

97.  raccomanda agli Stati membri di presentare misure intese ad aumentare la produttività generale e, in particolare, la produttività dei servizi di assistenza, compresi i servizi sanitari e di assistenza agli anziani;

98.  rileva che, se tutti gli anni aggiuntivi della speranza di vita trascorressero in buona salute invece che in malattia, il divario di sostenibilità delle finanze pubbliche in base ad alcuni calcoli inciderebbe per l'1,5% in meno sul PIL e ritiene quindi sia estremamente importante prevenire le malattie e curarle ai primi sintomi;

99.  è preoccupato per il fatto che molti Stati membri non siano riusciti a riformare i propri sistemi pensionistici; invita la Commissione a presentare un'analisi della situazione in tutti gli Stati membri, evidenziando i rischi a lungo termine per ogni Stato membro;

100.  sottolinea la necessità per gli Stati membri di accrescere la partecipazione al mercato del lavoro attraverso orari di lavoro flessibili e agevolando il lavoro a tempo parziale e il telelavoro;

101.  esorta gli Stati membri a sostenere le famiglie nel quadro dei rispettivi sistemi fiscali e delle prestazioni sociali e a migliorare la fornitura di servizi per l'infanzia alle famiglie con bambini piccoli;

102.  incoraggia gli Stati membri a sopprimere tutte le misure, in particolare quelle di tipo tributario e previdenziale, che disincentivano i lavoratori più anziani dal continuare a lavorare oltre l'età della pensione, e supporta l'adozione di misure di incentivazione efficaci, in quanto l'impatto dell'invecchiamento dipende dal tasso occupazionale e dalla media delle ore lavorative;

103.  ritiene che, in considerazione dell'andamento demografico, il settore dei servizi sociali e sanitari presenti un notevole potenziale di creazione di posti di lavoro duraturi e dignitosi;

Politica della migrazione

104.  ritiene che la migrazione combinata con il successo dell'integrazione, inclusa quella economica, possa contribuire a controllare l'evoluzione demografica e che ancora troppe persone con un background migratorio non sentono di appartenere agli Stati membri in cui vivono;

105.  nutre la convinzione che un dibattito aperto e sincero sia essenziale per discutere le varie politiche in materia di immigrazione, le condizioni di ammissione per gli immigrati e le loro prospettive economiche, i problemi dell'immigrazione clandestina, il crescente tasso di disoccupazione fra gli immigrati a causa dell'attuale crisi economica e misure efficaci per scongiurare l'isolamento sociale e culturale dei nuovi arrivati;

106.  attira l'attenzione sul fatto che la mobilità sociale e la capacità di adattamento a un nuovo contesto è naturalmente più bassa fra gli anziani, nonostante la loro capacità di integrarsi più facilmente;

107.  è convinto che il successo dell'integrazione presupponga l'identificazione, nell'ambito di un processo democratico, in valori costituzionali fondamentali, una partecipazione basata su pari opportunità e responsabilità e che essa potrà riuscire solo grazie alla capacità di adattamento dell'immigrato e alla capacità di accoglienza della popolazione locale; ritiene che la solidarietà fra le generazioni sia arricchita dalla solidarietà fra le culture, il che presuppone che venga messo da parte qualsiasi pregiudizio nei confronti delle varie culture;

108.  ritiene che la creazione di un clima propizio all'accettazione degli immigrati legali da parte della popolazione del paese di accoglienza dipenda direttamente dalla divulgazione di informazioni esatte e esaustive e dalla creazione di una cultura antixenofoba;

109.  è convinto che un invecchiamento attivo presupponga una partecipazione integrale alla vita sociale e ai processi decisionali della democrazia partecipativa;

Politiche sanitarie e sociali

110.  ricorda che l'evoluzione demografica presenta gravi disparità regionali e genera processi di emigrazione dalle regioni rurali e periferiche talché occorre mettere a punto strategie per una trasformazione delle strutture di assistenza sociale e sanitaria, erogare sovvenzioni ed avviare un intenso scambio delle migliori pratiche relative al sostegno dei progressi e dei servizi basati sulle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

111.  ritiene che i servizi di assistenza a domicilio per le persone anziane possano essere promossi e organizzati incentivando forme di lavoro autonomo e cooperativo, in convenzione con le autonomie locali e attraverso l'erogazione di voucher specifici alle famiglie;

112.  invita gli Stati membri e la Commissione, tenuto conto dell'ineluttabile invecchiamento della popolazione, a instaurare una stretta cooperazione, segnatamente in relazione all'introduzione di meccanismi durevoli di finanziamento dei sistemi assistenziali, al fine di garantire la fornitura dell'assistenza indispensabile;

113.  sottolinea che la discriminazione nei confronti delle persone anziane nell'ambito dell'assistenza sanitaria è manifesta; rileva che i pazienti anziani hanno minori possibilità dei pazienti più giovani di ricevere tutte le cure necessarie a causa di una discriminazione basata unicamente sull'età e ritiene che queste differenze in termini di cure mediche possano avere conseguenze significative sulla salute delle persone anziane;

114.  richiama l'attenzione sul fatto che i paesi occidentali e i paesi orientali dell'Unione europea sono interessati in maniera diversa dal cambiamento demografico e dalle sue conseguenze e che è necessaria una politica atta a garantire una crescita uniforme ed equilibrata ed uno sviluppo regionale sostenibile;

115.  chiede agli Stati membri di assistere le regioni interessate dall'emigrazione garantendo un alto livello di servizi di interesse generale (come i servizi educativi, compresi i servizi di accoglienza prescolari, i servizi sanitari e i servizi postali), l'accessibilità (ad esempio, trasporti pubblici, infrastrutture di trasporto e reti di telecomunicazione) e la partecipazione economica e le competenze (ad esempio mediante la formazione, compresi metodi di apprendimento permanente, investimenti nelle nuove tecnologie ed uso delle stesse); chiede con insistenza che le condizioni di base per il conseguimento di questi obiettivi siano adeguate ai bisogni locali e agli operatori locali e che sia migliorata la loro capacità di adattamento; richiama in particolare l'attenzione sulla situazione delle regioni insulari, delle zone di frontiera, delle regioni di montagna e di altre regioni ultraperiferiche;

116.  invita gli Stati membri a riflettere su un'immigrazione della manodopera regolamentata (immigrazione da paesi terzi verso l'UE);

117.  sottolinea che indipendentemente dal reddito, dall'età, dallo status sociale o dal rischio sanitario le persone debbano beneficiare di assistenza sanitaria e cure mediche accessibili e di alta qualità e che, per raggiungere questo obiettivo, sia necessario approvare quanto prima la nuova proposta legislativa dell'UE contro le discriminazioni, che verte anche sull'accesso ai servizi sanitari;

118.  accoglie con favore il progetto PREDICT (miglioramento della partecipazione delle persone anziane ai test clinici), finanziato dall'Unione europea, che tenta di determinare per quale motivo la discriminazione nei confronti delle persone anziane persiste nell'ambito dei test clinici; ritiene che gli anziani debbano beneficiare di medicinali di cui è stata testata l'efficacia e l'innocuità per la loro fascia di età;

119.  riconosce la qualità delle prestazioni nella cura degli anziani negli Stati membri, ma chiede a questi ultimi di prestare maggiore attenzione che in passato alla fissazione di criteri qualitativi per i servizi forniti e al loro seguito; invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare anche la cooperazione nei settori del monitoraggio dei servizi di cura, cooperazione nel cui ambito gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione, per quanto concerne i servizi sanitari nazionali, la creazione di una rete di punti di contatto tramite la quale sia possibile, a livello sia nazionale che europeo, ottenere informazione sui servizi sanitari offerti e sul loro livello di qualità nonché formulare delle lamentele sulla qualità di tali servizi;

120.  chiede che la Commissione elabori un Libro verde sugli abusi ai danni degli anziani e sulla tutela di questi ultimi in seno alla comunità e nelle strutture di cura;

121.  chiede che gli Stati membri procedano, secondo il metodo aperto di coordinamento, a uno scambio di informazioni e di migliori pratiche sulla prestazione di cure di lunga durata agli anziani e che, in particolare, adottino misure per tutelare gli anziani nella comunità e nelle strutture di cura e per combattere gli abusi di cui sono vittime;

122.  riconosce che molte donne migranti lavorano nel settore dell'assistenza alle persone anziane e propone, da un lato, di intensificare i controlli compiuti dagli Stati membri nell'ottica di limitare il lavoro non dichiarato in questo settore e, dall'altro, di consentire ai lavoratori di detto settore di poter accedere più facilmente a seminari in materia nel quadro dell'apprendimento permanente, in modo da garantire la prestazione di un'assistenza di elevata qualità;

123.  chiede agli Stati membri di proporre una soluzione ai problemi ai quali sono confrontate le persone che si dedicano alla cura dei familiari, tra cui il diritto di scegliere liberamente se dedicarsi a questo tipo di assistenza, la possibilità di combinare l'assistenza familiare con un lavoro retribuito e l'accesso ai regimi di sicurezza sociale e alle pensioni di vecchiaia onde evitare l'impoverimento come conseguenza dell'impegno familiare;

124.  sottolinea l'importanza di un sistema di sicurezza sociale su base individuale e di diritti alla pensione che riconoscano l'attività di assistenza non retribuita;

125.  ritiene che esista la necessità di elaborare una codice di comportamento a livello UE, adottato dal PE e del Consiglio, che definisca gli orientamenti e le prestazioni minime per quanto riguarda l'erogazione di cure di lungo periodo;

Politiche di impegno sociale

126.  ritiene che ciascun individuo debba avere l'opportunità e la possibilità di impegnarsi, preservando nel contempo il carattere volontario dell'impegno sociale;

127.  sottolinea che nel contesto dell'evoluzione demografica l'idea centrale di una cittadinanza attiva assume un'importanza sempre maggiore, al cui riguardo l'assunzione di compiti sociali rende necessaria una ridefinizione della relazione fra i cittadini e lo Stato;

128.  ritiene che le cure dispensate richiedano, da parte del personale infermieristico, un elevato livello di qualifiche e un notevole grado di responsabilità, che vanno riconosciuti sul piano finanziario e sociale, e che solo in questo modo sarà possibile mantenere a lungo i livelli di qualità e trovare un numero sufficiente di operatori sanitari ben qualificati e motivati;

o
o   o

129.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 115 del 14.4.1997, pag. 238.
(2) GU C 104 del 6.4.1998, pag. 222.
(3) GU C 232 del 17.8.2001, pag. 381.
(4) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 131.
(5) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.
(6) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 23.
(7) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 75.
(8) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.
(9) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
(10) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 66.
(11) Cedefop, serie Panorama, 159. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2008.
(12) Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010.
(13) Cedefop, serie Reference. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2009.
(14) Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010.
(15) GU L 303, del 2.12.2000, pag. 16.


Attuazione dei programmi quadro di ricerca
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (2010/2079(INI))
P7_TA(2010)0401A7-0274/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca» (COM(2010)0187),

–  vista la decisione della Commissione del 23 giugno 2009 su «Acceptability Criteria for Average Personnel Cost Methodologies» (Criteri di ammissibilità delle metodologie per il calcolo del costo medio del personale) (C(2009)4705),

–  vista la relazione del gruppo di esperti sulla valutazione ex post del Sesto programma quadro (2002-2006) («relazione Rietschel») e la successiva comunicazione della Commissione (COM(2009)0210),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 maggio 2010 dal titolo «Controlli più o meno numerosi? Il giusto equilibrio tra il costo amministrativo dei controlli e il rischio di errore» (COM(2010)0261),

–  viste le conclusioni del Consiglio sugli «orientamenti sulle priorità future della ricerca europea e dell'innovazione basata sulla ricerca nella strategia di Lisbona post 2010», adottate il 3 dicembre 2009, e le conclusioni del Consiglio Competitività su «programmi semplificati e più efficienti a sostegno della ricerca e dell'innovazione europee», adottate il 26 maggio 2010,

–  vista la dichiarazione di Berlino sul libero accesso alla conoscenza scientifica e umanistica,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0274/2010),

A.  considerando che il Settimo programma quadro (7° PQ) è il più importante programma transnazionale di ricerca e sviluppo al mondo ed è un elemento fondamentale per la realizzazione di uno spazio europeo per la ricerca e per il raggiungimento degli obiettivi della strategia EU2020,

B.  considerando che la ricerca dà un contributo fondamentale in termini di crescita economica, creazione di occupazione ed energia verde e sostenibile,

C.  considerando che il PQ richiede elevati standard di eccellenza, efficacia ed efficienza nella ricerca per attrarre e trattenere in Europa i migliori scienziati e dar vita a un'economia dell'UE più innovativa e basata sulla conoscenza in grado di competere in un'economia globale,

D.  considerando che il coordinamento tra politiche di ricerca nazionali, regionali ed europee è tuttora limitato, il che causa gravi ostacoli al conseguimento di soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi,

E.  considerando che l'attuale gestione del 7° PQ nonostante i miglioramenti fatti rispetto al 6° PQ è ancora caratterizzata da un'eccessiva burocrazia, da una bassa tolleranza al rischio, da una scarsa efficienza e da ritardi ingiustificati che scoraggiano la partecipazione della comunità della ricerca, del mondo accademico, delle organizzazioni della società civile, delle imprese e dell'industria (in particolare gli operatori della ricerca più piccoli, comprese le PMI),

F.  considerando che tutte le parti interessate invitano a una maggiore semplificazione e armonizzazione delle regole e delle procedure, laddove la semplificazione non sia un obiettivo in sé, quanto piuttosto un mezzo per garantire l'attrattiva e l'accessibilità dei finanziamenti della ricerca da parte dell'UE e ridurre il tempo che i ricercatori devono dedicare al processo stesso,

G.  considerando che un finanziamento basato sui risultati può limitare il campo dei progetti di ricerca a quelli meno rischiosi e alla ricerca orientata al mercato, con effetti negativi sul perseguimento da parte dell'UE dell'eccellenza nella ricerca di frontiera e nell'innovazione,

H.  considerando che è necessario distinguere chiaramente la ricerca e l'innovazione come due diversi processi (la ricerca è la trasformazione di un investimento in conoscenza, l'innovazione è la trasformazione della conoscenza in investimento),

I.  considerando che l'attuale processo di semplificazione giunge in un momento fondamentale, dando slancio alla valutazione intermedia del 7° PQ e alla predisposizione del prossimo 8° PQ,

J.  considerando che la progettazione e la realizzazione dell'attuale 7° PQ e dei futuri programmi quadro si devono basare sui principi di semplicità, stabilità, trasparenza, certezza giuridica, coerenza, eccellenza e fiducia,

1.  appoggia la comunicazione della Commissione sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca, che prevede importanti e innovativi interventi per risolvere le difficoltà affrontate dai partecipanti ai PQ;

2.  richiama l'attenzione sul fatto che, nonostante l'importanza del processo di semplificazione, esso è solo una delle riforme necessarie per migliorare il finanziamento della ricerca da parte dell'UE;

3.  sottolinea la necessità di stabilire, per ciascun intervento di semplificazione, se entra in vigore nell'ambito dell'attuale quadro giuridico o se invece sono necessarie modifiche delle norme del regolamento finanziario, delle norme per la partecipazione o delle norme specifiche applicabili ai programmi quadro;

4.  invita la Commissione a contribuire all'attuale riforma del regolamento finanziario, che persegue i seguenti obiettivi: maggiore coerenza dell'attuale quadro giuridico, riduzione delle disposizioni, chiarezza e mancanza di ambiguità, gestibilità; a tal fine, chiede l'inserimento delle norme di partecipazione nel corpo del regolamento finanziario;

5.   sottolinea che, in aggiunta alle semplificazioni proposte dalla Commissione, andrebbe elaborato un piano dettagliato per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca nei nuovi Stati membri, in modo da creare pari opportunità per tutti gli Stati membri in termini di accesso ai finanziamenti ai sensi dell'attuale 7° PQ e del futuro 8° PQ;

6.  rileva che la partecipazione del settore privato al PQ resta limitata a causa delle norme, complesse e richiedenti tempi lunghi, che disciplinano la partecipazione, degli elevati costi del personale e dell'eccesso di burocrazia;

Un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria

7.  accoglie con favore i crescenti sforzi verso la semplificazione amministrativa e finanziaria delle norme dei PQ in tutti i cicli di vita dei programmi e dei progetti (domanda, valutazione e gestione), iniziativa che dovrebbe portare importanti benefici alle parti interessate;

8.  sottolinea che il processo di semplificazione deve essere applicato all'attuale 7° PQ con molta attenzione, al fine di mantenere la stabilità, la coerenza e la certezza giuridica potenziando la fiducia reciproca fra tutte le parti interessate; a tale riguardo sottolinea che, data l'urgente necessità di un'interpretazione uniforme delle norme esistenti, è necessario evitare per i contratti in corso l'applicazione di orientamenti ex post;

9.  esprime preoccupazione per il fatto che il sistema e le pratiche attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente orientati ai controlli, con conseguente spreco di risorse, scarsa partecipazione e scenari di ricerca meno interessanti; osserva con preoccupazione che l'attuale sistema di gestione senza alcuna tolleranza al rischio sembra evitare piuttosto che gestire i rischi; invita pertanto a una revisione e/o a un'interpretazione estesa dello statuto dei funzionari dell'UE sulla questione della responsabilità personale nonché alla presentazione di proposte concrete sull'attuale riforma del regolamento finanziario (per esempio, regime assicurativo o di condivisione dei rischi);

10.  ritiene che sia necessario che il monitoraggio e il controllo finanziario effettuati dalla Commissione e dall'OLAF siano finalizzati in primo luogo alla tutela dei fondi pubblici e alla lotta alla frode, distinguendo chiaramente tra frode ed errori; a tale riguardo, ritiene necessario stabilire una definizione più chiara degli errori in tutti i documenti legalmente vincolanti, che includa i meccanismi di definizione degli stessi rispetto a interpretazioni divergenti; chiede pertanto accurate analisi e comunicazione degli errori e delle rispettive azioni riparatrici;

11.  ritiene importante che la gestione del finanziamento europeo della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante ai rischi nei confronti dei partecipanti in tutte le fasi dei progetti, garantendo nel contempo la rendicontabilità, con norme UE flessibili che possano adattarsi meglio, se del caso, alle diverse normative nazionali vigenti e alle prassi contabili riconosciute;

12.  appoggia appieno l'adozione di un tasso di rischio di errore tollerabile (Tolerable risk of error - TRE) più elevato, con conseguente riduzione della complessità e degli audit ex post, garantendo un adeguato equilibrio tra una sana gestione finanziaria e adeguati controlli; sottolinea la necessità di garantire che le norme sulla partecipazione siano interpretate e applicate in modo uniforme, con diminuzione del tasso di errori;

13.  chiede che i beneficiari di sovvenzioni ai sensi del PQ siano informati sulle pertinenti strategie di audit della Commissione; raccomanda la diffusione di queste strategie tramite punti di contatto nazionali, includendole nel servizio Cordis;

14.  sostiene e raccomanda una più ampia accettazione delle prassi contabili standard per i costi ammissibili dei partecipanti, una volta che siano state chiaramente definite e stabilite, in particolare i metodi di calcolo del costo medio del personale, purché tali procedure rispettino le norme nazionali e siano certificate da competenti autorità, con sufficiente flessibilità per ciascun beneficiario affinché possa utilizzare il metodo del costo effettivo del personale o in alternativa il metodo del costo medio del personale;

15.  esorta la Commissione a dare attivamente seguito alle richieste del Parlamento formulate nelle decisioni di discarico per gli esercizi 2007 e 2008, in particolare presentando proposte concrete di semplificazione dei calcoli relativi al costo medio del personale e dando loro applicazione;

16.  ritiene che le istituzioni europee, nel quadro del controllo della metodologia globale dei costi, debbano accettare le dichiarazioni di garanzia di affidabilità dei conti annuali dell'organizzazione e di legalità e regolarità delle transazioni compiute, emesse dalla Corte dei conti nazionale e/o dai revisori pubblici nazionali;

17.  appoggia l'ulteriore riduzione delle combinazioni tra tassi di finanziamento e metodi per la definizione dei costi indiretti nei diversi strumenti e tra attività (gestione, ricerca, dimostrazione e divulgazione) senza mettere a repentaglio l'attuale livello dei tassi di finanziamento; riconosce tuttavia che è opportuno mantenere la differenziazione attuale tra università/centri di ricerca, industria, organizzazioni senza scopo di lucro e PMI; invita la Commissione a mantenere l'utilizzazione dei costi reali come metodo di combinazione dei tassi di finanziamento e di definizione dei costi indiretti;

18.  ritiene che gli importi e i tassi forfettari debbano essere utilizzati in modo volontario e solo se necessario; invita la Commissione a chiarire ulteriormente la terminologia relativa all'utilizzo di importi o tassi forfettari;

19.  sostiene l'introduzione di importi forfettari a copertura degli «altri costi diretti» purché rimanga l'opzione dei costi reali; invita la Commissione a valutare rigorosamente l'utilizzo degli importi forfetari per i costi del personale; evidenzia come gli importi forfetari rappresentino l'alternativa più efficace per i paesi partner della cooperazione internazionale nell'ambito del PQ;

20.  riconosce che la riduzione delle dimensioni a consorzi più piccoli, laddove possibile, contribuisce a semplificare le procedure, ad abbreviare il calendario dei progetti e a contenere i costi amministrativi;

21.  è convinto che équipe di maggiori dimensioni dovrebbero essere giustificate dal carattere multidisciplinare dei lavori da eseguire;

22.  propone, per esempio con una procedura di approvazione tacita, di facilitare la modifica della convenzione di sovvenzione, in particolare per tenere conto dell'evoluzione della composizione del consorzio o delle disposizioni di natura amministrativa e finanziaria;

23.  accoglie con favore l'abolizione totale dei meccanismi di registrazione degli orari, quali i fogli presenze (l'abolizione non dovrebbe essere limitata all'utilizzo degli importi forfetari);

24.  accoglie con favore l'eliminazione immediata dell'obbligo di recuperare gli interessi sul prefinanziamento;

25.  concorda che sia necessario incoraggiare l'utilizzo di premi, tuttavia non in sostituzione di finanziamenti adeguatamente strutturati;

26.  invita la Commissione a permettere il rimborso dei costi sostenuti dopo la presentazione della proposta allorché è stata prescelta, onde facilitare la partecipazione dei partner industriali, e in particolare delle PMI;

27.  richiede un'interpretazione semplificata e ulteriori chiarimenti sulla definizione di costi ammissibili (quali imposte e oneri sui costi del personale, congedo di malattia e congedo di maternità) e sulla recuperabilità dell'IVA sui costi ammissibili; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di considerare l'IVA una voce di costo ammissibile, allorché non sia deducibile; richiede ulteriori chiarimenti sulle procedure relative ai tassi di cambio per partner con diverse valute;

28.  deplora che l'introduzione del codice di identificazione del partecipante (PIC) non abbia ridotto il numero di richieste reiterate di informazioni giuridiche e finanziarie (e di documenti giustificativi) e che il ricevimento del PIC durante la procedura di candidatura non sia sempre seguito da una procedura di convalida; invita pertanto gli attori interessati a migliorare il PIC e a renderne più efficace l'utilizzazione;

29.  chiede alla Commissione di presentare norme più precise, coerenti e trasparenti per le procedure di audit, compresi le regole e i principi che garantiscono il rispetto dei diritti dell'entità sottoposta ad audit e del contraddittorio, e di riferire sul rapporto costi/benefici degli audit;

30.  invita la Commissione ad adottare «l'approccio dell'audit unico» e a passare all'audit in tempo reale svolto da un unico soggetto, consentendo così ai beneficiari di correggere eventuali errori sistemici e presentare migliori prospetti dei costi l'anno successivo; ritiene che tale approccio dell'audit unico dovrebbe inoltre garantire che i progetti conclusi non siano sottoposti ad audit più di una volta da diversi revisori, in modo che la Commissione si fidi del parere del primo revisore indipendente designato e i documenti siano presentati una volta sola, a prescindere dal numero di audit effettuate;

31.  invita la Commissione a dare certezza giuridica astenendosi dall'applicare retroattivamente una definizione più rigorosa delle norme per la partecipazione e astenendosi dal chiedere ai beneficiari di ricalcolare i bilanci già approvati dai servizi della Commissione, riducendo così la necessità di audit ex post e correzioni retroattive; chiede alla Commissione di risolvere rapidamente le situazioni passate, derivanti dai controlli in corso, con discernimento e rispettando, al contempo, i principi di sana gestione finanziaria; propone che le situazioni litigiose generate dal passato siano risolte con un accordo di contraddittorio basato, per esempio, su un contro-audit indipendente e/o con l'intervento di un mediatore ad hoc indipendente;

32.  propone l'introduzione di una procedura di silenzio-assenso secondo cui, in assenza di reazione da parte della Commissione europea alle informazioni ricevute entro un termine da fissare, esse sono considerate convalidate dalla Commissione;

33.  invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sul costo amministrativo del 7° PQ, compresi i costi di gestione sia per la Commissione sia per i partecipanti, e sulle misure intraprese o pianificate al fine di ridurre i costi;

Un cambiamento radicale verso il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della trasparenza
Passaggio a un approccio «basato sugli aspetti scientifici»

34.  rammenta alla Commissione che si suppone che i beneficiari dei programmi dell'UE svolgano le attività finanziate in buona fede e facciano del proprio meglio per raggiungere i risultati previsti;

35.  esprime pertanto preoccupazione per l'attuale tendenza generale della Commissione verso i finanziamenti basati sui risultati (giustificati sostanzialmente dai principi di buona contabilità) ed è profondamente preoccupato per il possibile effetto dei finanziamenti basati sui risultati sulla qualità e sulla natura della ricerca, con possibili limitazioni sulla ricerca scientifica e un impatto negativo sui progetti con obiettivi non misurabili utilizzando parametri diversi dall'utilità immediata, nonché per il potenziale esito in termini di ulteriore valutazione ex ante ed ex post dei risultati/prodotti dei progetti e per l'individuazione dei criteri necessari a definirli;

36.  ritiene inappropriato, salvo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, l'utilizzo generale degli importi forfetari, quali gli importi forfetari negoziati specifici per progetto o importi forfetari predefiniti per progetto; sostiene invece un approccio basato sulla fiducia, adattato alla ricerca di frontiera; raccomanda l'avvio di sperimentazioni pilota di «finanziamenti basati sui risultati» con importi forfetari specifici per progetto erogati in funzione dei risultati/prodotti ottenuti per progetti di ricerca e dimostrazione in aree particolarmente difficili;

37.  sostiene invece un sistema di finanziamento «basato sugli aspetti scientifici», con enfasi su criteri scientifico-tecnici e sulla revisione paritetica basata sull'eccellenza, la pertinenza e l'impatto, con un controllo finanziario semplificato, efficiente e rispettoso del diritto contraddittorio; ritiene che tale approccio basato sugli aspetti scientifici porterà a un grande passaggio dagli aspetti finanziari a quelli tecnico-scientifici per quanto riguarda i meccanismi di controllo; ritiene che tale approccio consenta alle parti interessate di concentrare i propri sforzi sulle proprie competenze fondamentali, sugli aspetti scientifici/tecnici e sulla costruzione del SER;

Ottimizzazione dei tempi

38.  accoglie con favore la tendenza complessiva verso l'accorciamento dei tempi medi per la concessione e per l'erogazione, esprimendo tuttavia alcune riserve circa l'utilizzo generalizzato di inviti a più ampia portata e inviti con scadenze intermedie; riconosce tuttavia che tali inviti siano opportuni per le PMI quale mezzo per ridurre l'incertezza sulle possibilità di finanziamento e per promuovere l'ulteriore partecipazione;

39.  esprime preoccupazione circa il fatto che i tempi medi che intercorrono tra la scadenza della proposta e la firma del contratto (tempi per la firma del contratto) siano ancora troppo lunghi, con differenze tra i diversi servizi della Commissione; invita la Commissione ad abbreviare i tempi per la firma del contratto ad un massimo di sei mesi e a definire adeguate scadenze per la valutazione e la negoziazione del contratto, sulla base di un sistema di riferimento;

40.  invita la Commissione ad ampliare i tempi medi che intercorrono tra la pubblicazione dell'invito a presentare proposte e il termine per presentare la candidatura;

41.  esprime forti riserve sugli effetti dell'abolizione del requisito giuridico che prevede l'espressione di un parere da parte dei comitati dei rappresentanti degli Stati membri sulle decisioni di selezione dei singoli progetti, soprattuto quelli che hanno un impatto su etica, sicurezza e difesa;

42.  è convinto che l'impostazione volta a favorire l'individuazione di principi fondamentali comuni non debba pregiudicare specificità e scelte etiche nazionali in materia di ricerca;

43.  sostiene la tendenza generale verso una procedura di domanda in «due fasi», in particolare nei casi in cui è molto probabile prevedere un numero troppo elevato di domande, a condizione che la valutazione sia intrapresa interamente nella prima fase (obiettivi, approccio basato sugli aspetti scientifici, competenze dei partecipanti, valore aggiunto della collaborazione scientifica e bilancio complessivo); sottolinea il fatto che ciò aumenta le possibilità di successo nella seconda fase, a condizione che ciò non comporti tempi di firma del contratto e di concessione più lunghi; ritiene che con questo approccio si riducano i costi delle domande;

Passaggio a un approccio in termini di accesso «incentrato sull'utente»

44.  sottolinea che l'amministrazione del PQ deve porre i beneficiari al centro delle proprie missioni e fornire un migliore accesso al PQ;

45.  invita a un sostanziale miglioramento della chiarezza e dell'accessibilità dei documenti di orientamento, che dovrebbero essere raccolti in un manuale e tradotti nelle lingue ufficiali dell'UE;

46.  sottolinea l'esigenza di aumentare la partecipazione dei nuovi Stati membri ai progetti del PQ, semplificando le procedure relative alle domande e ai contratti, che costituiscono grossi ostacoli all'accesso in fase di proposta, in particolare per i richiedenti che presentano domanda per la prima volta;

47.  raccomanda di migliorare la stabilità offerta alle parti interessate per mezzo di un unico responsabile di progetto per conto della Commissione, laddove possibile, fornendo assistenza personalizzata per tutta la durata del progetto con coerente applicazione delle norme, nonché un'impostazione basata sulla «presentazione unitaria nei confronti dell'utente», di modo che quest'ultimo possa ottenere consulenze su molteplici programmi rivolgendosi ad un unico punto di contatto;

48.  chiede che ogni documento fornito dalla Commissione e dai suoi servizi indichi chiaramente il proprio status giuridico, specificando chi è vincolato dal suo contenuto e secondo quali modalità;

49.  sostiene una maggiore presenza di strumenti di amministrazione elettronica e informatici, in particolare lo sviluppo di un portale dei partecipanti alla ricerca e l'introduzione della firma elettronica; invita la Commissione a realizzare un sistema online integrato e di utilizzo agevole; sostiene la messa a disposizione di tutte le informazioni elettroniche sull'amministrazione del programma (identificazione, domanda, negoziazione, rapporto); sostiene la messa a disposizione online di questo sistema contestualmente all'avvio del programma e l'accessibilità in tutte le fasi; ritiene che sia necessario promuovere le videoconferenze in sostituzione degli incontri di persona; raccomanda che i servizi di amministrazione elettronica utilizzino protocolli e formati aperti per comunicare, in modo da garantire la trasparenza, l'accessibilità e l'interoperatività;

50.  raccomanda alla Commissione di lanciare una campagna di informazione e sensibilizzazione in merito agli strumenti informatici disponibili nell'ambito del programma;

51.  si compiace del progetto pilota di libero accesso della Commissione, che mira a migliorare l'accesso ai risultati della ricerca sia mediante il sistema Cordis sia incoraggiando gli scienziati a registrare i loro lavori di ricerca in un archivio;

52.  rileva che l'accesso dei beneficiari ai progetti nei settori della ricerca e dell'innovazione esige una grande capacità tecnica e una conoscenza approfondita delle procedure amministrative e finanziarie e che, di conseguenza, tale accesso è estremamente difficile per i candidati di minori dimensioni come le PMI e i piccoli istituti di ricerca situati nelle regioni periferiche; ricorda che il 90% circa delle imprese in Europa sono PMI e che occorre garantire la loro piena ed effettiva partecipazione all'utilizzo delle risorse del Settimo PQ;

53.  sottolinea l'esigenza di una maggiore trasparenza nel processo di selezione delle tematiche destinate a formare oggetto degli inviti a presentare proposte, che dovrebbero garantire una considerevole partecipazione delle parti interessate;

54.  raccomanda la creazione di un sistema di revisione tra pari basato sul merito che sia più trasparente, coerente e armonizzato;

Sinergie dei programmi e degli strumenti

55.  sollecita la riduzione della complessità dei programmi dell'UE (ad es. PQ, CIP, fondi strutturali) e degli strumenti associati (ITC, iniziative secondo l'articolo 187, PPP, progetti secondo l'articolo 185, CCI, Era-net, ecc.); sottolinea come ciò porterà a un pieno sfruttamento delle sinergie derivanti dalla loro azione combinata;

56.  deplora l'estrema moltiplicazione degli organismi di ricerca, dei modelli di cooperazione e dei meccanismi di gestione nonché la complessità che ne risulta e che crea problemi di trasparenza all'autorità di bilancio oltre che una disparità di trattamento tra i beneficiari;

57.  raccomanda norme snelle e principi comuni di finanziamento per disciplinare il finanziamento della ricerca e dello sviluppo da parte dell'UE e invita a coerenza e armonizzazione nell'attuazione e nella interpretazione delle norme e delle procedure; sottolinea la necessità di applicare tali regole comuni in tutto il PQ e negli strumenti correlati e all'interno della Commissione, indipendentemente dall'organo o dall'agenzia esecutiva responsabile dell'attuazione;

58.  raccomanda la definizione di meccanismi volti a fornire orientamenti comuni all'interno della Commissione, prevedendo formazioni per i responsabili di progetto e i revisori interni; sollecita la creazione di un meccanismo di appello come un «mediatore PQ» per i partecipanti nei casi in cui si verifichi un'interpretazione incoerente delle norme e delle procedure; è convinto che le decisioni adottate da tale mediatore dovrebbero essere definitive e vincolanti;

59.  ritiene che il livello regionale sia quello più adatto per stimolare l'innovazione grazie alla prossimità tra le università, gli organismi pubblici di ricerca, le grandi imprese, le PMI e le autorità pubbliche regionali e locali – segnatamente in seno ai «clusters»; osserva inoltre che promuovere l'innovazione al livello regionale può contribuire a ridurre le disparità sociali e regionali; incoraggia cionondimeno i vari livelli (regionale, nazionale e comunitario) a coordinare più efficacemente i loro sforzi in vista di una programmazione a livello europeo delle attività di ricerca e sviluppo; rileva altresì la necessità di migliorare le relazioni tra università e industria;

Insegnamenti da trarre per il futuro 8° PQ

60.  ritiene che una revisione radicale dell'amministrazione del PQ sia una delle massime priorità da affrontare nella definizione del prossimo PQ;

61.  ritiene che la revisione del regolamento finanziario, dello statuto dei funzionari e l'applicazione di un rischio tollerabile di errori specifico per la ricerca abbiano un ruolo cardine nella ristrutturazione del programma quadro di finanziamento della ricerca e nel rendere possibile un'ulteriore semplificazione del finanziamento della ricerca;

62.  invita la Commissione a valutare l'efficacia di ciascun singolo strumento, nell'ambito di ciascun programma, ai fini della realizzazione di specifici obiettivi politici e sollecita una riduzione della pluralità di strumenti quando non ne è chiaramente dimostrata l'efficacia o il particolare contributo, mantenendo al contempo sufficiente flessibilità per far fronte alle specificità dei progetti secondo la dimensione;

63.  sostiene come base per l'8° PQ un sistema di finanziamento basato sugli aspetti scientifici e una divisione equilibrata tra la ricerca dall'alto verso il basso guidata dagli effetti e la ricerca dal basso verso l'alto, guidata dagli aspetti scientifici;

64.  ritiene che sia necessario che l'8° PQ si concentri sulla ricerca di frontiera, pur considerando l'intera catena dell'innovazione attraverso ricerca di frontiera, sviluppo tecnologico, dimostrazione, divulgazione, valorizzazione dei risultati e rapida integrazione dei risultati della ricerca nei mercati;

65.  ritiene che l'8° PQ debba incoraggiare la collaborazione tra i ricercatori europei mediante l'introduzione di un sistema di «buoni ricerca» grazie al quale i fondi destinati alla ricerca possano seguire i ricercatori che si spostano tra università negli Stati membri, apportando così un contributo ai centri di eccellenza e alle università indipendenti e favorendo la mobilità dei ricercatori;

66.  chiede alla Commissione di pubblicare un'analisi dei tassi di partecipazione dei vari Stati membri al 7° PQ e di tenere presenti le relative conclusioni, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato della ricerca in tutti gli Stati membri nell'ambito dell'8° PQ;

67.  ritiene che, nel definire le priorità dell'8° PQ, si debba prendere in considerazione una gamma più ampia di opzioni di finanziamento dell'innovazione non basate sulla concessione di borse, tra cui gli investimenti di capitale di rischio e di capitale di prestito pubblico-privato;

68.  raccomanda un'ulteriore internazionalizzazione dell'8° PQ tramite la cooperazione con paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, fornendo loro norme di gestione semplici e specifiche; incoraggia, in vista dell' imminente 8° PQ, lo scambio delle migliori prassi e norme con tutti gli altri partner internazionali;

69.  sostiene il ruolo di controllo della Commissione quando è necessario un finanziamento da parte delle autorità nazionali o regionali;

70.  si compiace dell'istituzione del sottogruppo «innovazione» in seno alla Commissione e del suo dibattito sul modo di misurare l'efficacia della politica dell'UE in materia di ricerca e sviluppo e della relativa spesa per progetti di R&S;

o
o   o

71.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


La crisi nel settore dell'allevamento dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla crisi nel settore dell'allevamento dell'UE
P7_TA(2010)0402RC-B7-0605/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013(1),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(2),

–  vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali 2006-2010(3),

–  visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che attualmente la sostenibilità di un gran numero di aziende zootecniche è seriamente minacciata da una combinazione di fattori, e precisamente:

   l'aumento dei costi dei fattori di produzione, quali il carburante e i fertilizzanti,
   gli elevati costi di conformità alla normativa dell'Unione europea,
   una maggiore concorrenza da parte delle importazioni provenienti dai paesi terzi,
   la dipendenza dai paesi terzi per quanto riguarda le materie prime per mangimi,
   la recente impennata dei prezzi dei cereali, dovuta in particolare a condizioni climatiche impreviste nonché all'impatto negativo della speculazione e della volatilità dei prezzi,
   i bassi prezzi ottenuti dagli agricoltori per i prodotti a base di carne,

B.  considerando che i produttori europei devono attenersi alle normative più rigorose al mondo in materia di sicurezza e qualità degli alimenti, ambiente, salute e benessere degli animali e condizioni di lavoro; considerando altresì che la necessità di rispettare questi standard estremamente elevati aumenta notevolmente i costi di produzione per i produttori europei, mettendoli in una posizione concorrenziale svantaggiosa rispetto ai produttori dei paesi terzi,

C.  considerando che la crisi di cui risente attualmente il settore dell'allevamento può portare a una notevole riduzione della produzione di carne in tutta l'Unione europea, che avrà gravi conseguenze non solo per i prezzi ma anche per la sicurezza alimentare nell'UE e che comporterà una maggiore dipendenza dalle importazioni,

D.  considerando che l'Unione europea dipende fortemente dalle importazioni di fagioli di soia e mais da paesi terzi e che un'eventuale interruzione della fornitura di tali prodotti dovuta a un'esigua presenza di OGM non autorizzati ha un impatto estremamente dispendioso sull'industria europea dei mangimi e sugli allevatori (ad esempio, dell'ordine di 1 miliardo di EUR per un'interruzione di sei mesi),

E.  considerando che le importazioni provenienti dai paesi terzi stanno conquistando quote di mercato nell'Unione europea ed esercitano ulteriori pressioni sui prezzi di mercato dei prodotti di origine animale,

F.  considerando che la domanda mondiale di carne e di altri prodotti di allevamento nei prossimi decenni aumenterà a causa dell'aumento della popolazione mondiale combinato con l'aumento del potere d'acquisto dei paesi in via di sviluppo, che li porterà ad una dieta occidentalizzata,

G.  considerando che gli investimenti su larga scala necessari nel settore zootecnico lo rendono particolarmente vulnerabile alle crisi di mercato,

H.  considerando che in alcuni dei nuovi Stati membri sono pochissimi gli allevatori che hanno beneficiato di pagamenti diretti e che pertanto essi hanno incontrato maggiori difficoltà nell'attenersi alle rigorose norme europee che richiedono costosi investimenti,

I.  considerando che i settori suinicolo e avicolo non ricevono alcun sostegno diretto dalla PAC, non hanno alcuna rete di sicurezza che attenui l'impatto della volatilità del mercato e sono soggetti alle più rigorose normative dell'Unione europea in materia di ambiente e di benessere degli animali,

J.  considerando che il divario tra i prezzi pagati dai consumatori e quelli ricevuti dai produttori si è notevolmente ampliato,

K.  considerando che i produttori primari sono messi alle strette, da una parte, dalle grandi imprese multinazionali di trasformazione e di distribuzione che ne acquistano i prodotti e, dall'altra, dalle grandi imprese multinazionali che li riforniscono,

L.  considerando che le piccole aziende zootecniche nell'Unione europea sono indissolubilmente legate all'economia delle aree rurali europee e apportano considerevoli benefici ambientali, e che molte di esse sono situate in regioni meno favorite dove non esistono produzioni alternative praticabili,

M.  considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è strettamente legata all'andamento del settore lattiero-caseario, dato che il 60% delle carni rosse prodotte nell'Unione europea proviene da vacche da latte,

N.  considerando l'estrema volatilità del mercato cui si trova confrontato il settore lattiero-caseario dell'Unione europea sin dal 2007, con effetti deleteri sia sui redditi dei produttori lattieri che sulla loro capacità di produrre in modo sostenibile alimenti di qualità per i consumatori europei,

O.  considerando che i dati della Commissione sul funzionamento del comparto alimentare dimostrano l'esigenza di maggiore trasparenza e di maggiori informazioni riguardo alla produzione e all'andamento dei mercati,

1.  invita la Commissione e il Consiglio a garantire che la PAC post-2013 disponga di una dotazione finanziaria sufficiente al fine di assicurare la sopravvivenza di tutti gli agricoltori dell'Unione, compresi gli allevatori; sottolinea, in tale contesto, la necessità di garantire una concorrenza equa tra gli agricoltori degli Stati membri;

2.  invita la Commissione a introdurre urgentemente meccanismi di mercato efficienti e flessibili nel settore zootecnico e a mettere in atto le misure necessarie per limitare, per il settore agricolo nel suo insieme, l'incidenza della volatilità dei prezzi e della speculazione;

3.  invita la Commissione ad avvalersi dei meccanismi di mercato esistenti per alleviare l'attuale crisi del comparto delle carni suine e di altri comparti zootecnici;

4.  prende atto dell'intenzione della Commissione di immettere sul mercato 2,8 milioni di tonnellate di cereali attualmente immagazzinati in regime di intervento entro la fine di novembre mediante una procedura di aggiudicazione;

5.  invita la Commissione a proporre meccanismi di mercato a garanzia di un'adeguata fornitura di cereali destinati all'alimentazione animale; ritiene che si debba applicare una rete di sicurezza nell'intero comparto cerealicolo con un prezzo minimo d'intervento per il sistema dell'aggiudicazione;

6.  invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per lottare contro la speculazione eccessiva sui mercati dell'Unione nonché sui mercati mondiali, in particolare nel quadro della nuova direttiva sugli strumenti finanziari;

7.  invita la Commissione a proporre meccanismi di mercato flessibili che consentano all'Unione di reagire con maggiore celerità a situazioni critiche all'interno dell'OCM unica (articolo 186);

8.  sostiene e considera urgente l'introduzione di un piano proteico per l'Unione europea che promuova la coltivazione di proteaginose e leguminose, il che potrebbe svolgere un ruolo importante anche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

9.  si dichiara seriamente preoccupato per il recente consolidamento del mercato dei fertilizzanti che in molti mercati nazionali ha creato una situazione nella quale di fatto esiste un unico fornitore senza nessuna concorrenza; invita pertanto la Commissione a chiedere alle autorità della concorrenza di esaminare la situazione e di prendere le misure necessarie per impedire intese sui prezzi e abusi della posizione dominante;

10.  chiede alla Commissione di garantire, nel contesto di un accresciuto consolidamento, l'esistenza di un mercato libero nel settore dei fattori di produzione, compresi i fertilizzanti, poiché l'energia e i fertilizzanti sono essenziali per la produzione agricola e la sicurezza alimentare;

11.  invita la Commissione a tener conto, nell'ambito della prossima riforma della PAC, della particolare vulnerabilità di determinati comparti zootecnici, ad esempio la produzione di carni bovine da animali da pascolo, e delle condizioni di concorrenza sleali con i paesi terzi;

12.  chiede alla Commissione di esaminare, nell'ambito della prossima riforma della PAC, misure specifiche intese a evitare che gli allevatori che utilizzano metodi di produzione sostenibili subiscano gravi perdite di sostegno da parte dell'Unione europea;

13.  invita la Commissione a potenziare le misure di sostegno al sottore zootecnico nelle regioni meno favorite;

14.  invita la Commissione a impegnarsi attivamente al fine di semplificare e alleggerire l'onere burocratico per gli allevatori;

15.  ritiene necessario dotare l'Unione europea di uno strumento in grado di prevedere l'evoluzione dei mercati mondiali;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto dei costi elevati generati dal rispetto della legislazione in materia di benessere degli animali, in particolare visto che tali costi non sono considerati nella determinazione dei prezzi di vendita; invita pertanto la Commissione a garantire che le importazioni dai paesi terzi rispettino le norme dell'Unione europea in materia di benessere degli animali al fine di evitare una concorrenza sleale; sottolinea che nei prossimi anni i settori suinicolo e avicolo dovranno conformarsi a requisiti sempre più rigorosi senza ricevere alcun sostegno finanziario da parte dell'Unione europea;

17.  invita la Commissione a valutare l'impatto economico dell'introduzione di nuove norme in materia di benessere degli animali e sottolinea che, prima di procedere all'elaborazione di nuovi testi legislativi, è necessario garantire una corretta applicazione delle norme già in vigore, sia generali che specifiche;

18.  ritiene che i produttori primari siano messi alle strette, da una parte, dagli elevati prezzi delle loro forniture e, dall'altra, dai bassi prezzi al consumo dovuti alla forte posizione detenuta nella catena dell'offerta alimentare dalle industrie di trasformazione, di distribuzione e di rifornimento e non possono pertanto beneficiare pienamente dell'aumento dei prezzi della produzione;

19.  invita la Commissione a proporre il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori in tutti i comparti zootecnici, onde consentire loro di negoziare prezzi migliori per i loro prodotti tenendo conto dei costi di produzione;

20.  chiede alla Commissione di garantire che le sue iniziative nei settori degli scambi e dell'agricoltura non siano in conflitto tra loro e di riconoscere l'esigenza di una serie equilibrata di obiettivi che garantiscano il progresso negli scambi e assicurino al tempo stesso un futuro sostenibile al settore dell'allevamento europeo;

21.  invita la Commissione a tutelare pienamente gli interessi dei produttori europei nei negoziati commerciali bilaterali con il Mercosur e con altri paesi terzi, evitando concessioni che potrebbero mettere a rischio la produzione zootecnica nell'Unione europea;

22.  chiede alla Commissione di garantire certezza giuridica per le importazioni di soia e di mais provenienti da paesi terzi mediante l'introduzione di una soglia pragmatica per la presenza accidentale di OGM non ancora autorizzati nell'Unione europea ma oggetto di esami scientifici;

23.  chiede alla Commissione europea di procedere a un riesame dell'attuale divieto riguardante le farine a base di carne e ossa per animali non ruminanti e di valutare la possibilità di revocare le restrizioni nelle situazioni che garantirebbero un livello massimo di sicurezza alimentare;

24.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0286.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0302.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0130.

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