Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico
Il Parlamento europeo,
– viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio di Cancun(1), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1° agosto 2004(2), del 1° dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong(3), del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE)(4), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(5), del 1° giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà(6), del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo(7) (ADS), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico(8), del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico(9), la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione(10); e la sua risoluzione del 25 marzo 2009 sull'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra(11),
– visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra,
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),
– visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano ad istituire, accordi di partenariato economico(12),
– vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),
– visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,
– vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC, adottata a Doha il 14 novembre 2001,
– vista la dichiarazione ministeriale della Sesta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC, adottata a Hong Kong il 18 dicembre 2005,
– viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, adottate dal Consiglio generale dell'OMC il 10 ottobre 2006,
– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,
– vista la dichiarazione di Kigali adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE a Kigali (Ruanda), il 22 novembre 2007,
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 sulla situazione nelle Isole Figi(13), in cui condanna fermamente il colpo di Stato da parte delle forze militari delle Figi,
– visto il catalogo di 103 raccomandazioni del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, pubblicato nella relazione del 23 marzo 2010 del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico, e vista la risposta ufficiale del governo delle Figi, del 10 giugno 2010, in cui si dichiara che le elezioni generali a lungo attese e spesso rinviate sono ora previste per il 2014 e che tale data non è negoziabile,
– viste le interrogazioni del 16 dicembre 2010 alla Commissione sulla conclusione dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (O-0212/2010 – B7-0807/2010),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che le relazioni commerciali precedentemente intervenute tra l'UE e i paesi ACP – che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati UE su base non reciproca – non sono più conformi alle norme dell'OMC dal 1° gennaio 2008,
B. considerando che gli accordi di partenariato economico (APE) sono accordi compatibili con l'OMC, tesi a sostenere l'integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nell'ambito dell'economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà in detti paesi,
C. considerando che gli APE andrebbero utilizzati per costruire un rapporto a lungo termine nel quale il commercio sostenga lo sviluppo,
D. considerando che il protocollo sullo zucchero, nel quadro delle successive convenzioni di Lomé e dell'accordo di Cotonou, prevedeva un reddito regolare per le piccole isole del Pacifico, che dispongono di un potenziale di diversificazione limitato nel settore agricolo,
E. considerando che gli APE interinali (APEI) sono accordi sugli scambi di merci tesi ad evitare turbative degli scambi commerciali fra i paesi ACP e l'Unione europea,
F. considerando che l'attuale crisi economica e finanziaria fa sì che la politica commerciale assuma un ruolo quanto mai rilevante per i paesi in via di sviluppo,
G. considerando che degli Stati ACP del Pacifico solo la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi hanno sinora firmato un APEI (alla fine del 2009); che tutti gli altri Stati del Pacifico del gruppo ACP rientrano nell'iniziativa «Tutto tranne le armi», che offre esenzioni doganali e un accesso non contingentato al mercato dell'Unione europea, o nel normale Sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell'UE,
H. considerando che, nel caso della Papua Nuova Guinea, è applicato a titolo provvisorio dal 20 dicembre 2009 e che, nel caso della Repubblica delle Isole Figi, l'applicazione è in attesa di notifica, da parte di quest'ultima, dell'applicazione provvisoria o della ratifica dell'accordo,
I. considerando che con tutti i 14 Stati ACP del Pacifico sono in corso negoziati per un'APE globale,
J. considerando che l'APEI contiene tutte le principali disposizioni di un accordo sugli scambi di merci,
K. considerando che l'impatto sui paesi interessati e sulla regione del Pacifico degli impegni previsti negli accordi potrebbe risultare molto rilevante,
L. considerando che l'APEI condizionerà la portata e il contenuto dei futuri accordi conclusi fra la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi e altri partner commerciali nonché la posizione della regione nell'ambito dei negoziati sull'APE,
M. considerando che vi è una concorrenza limitata tra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico, dal momento che la grande maggioranza delle esportazioni dell'UE consiste in beni che gli Stati del Pacifico non producono, ma di cui necessitano per i loro consumi diretti o come mezzi di produzione per le industrie nazionali,
N. considerando che la pesca e le connesse attività economiche ed industriali presentano un grandissimo potenziale per un futuro aumento delle esportazioni, a condizione che le attività di pesca siano attuate in modo sostenibile sul piano ambientale,
O. considerando che nuove norme commerciali devono essere concepite al fine di sostenere lo sviluppo delle industrie nazionali ed offrire una protezione contro l'esaurimento delle risorse e il cambiamento climatico e che dette norme devono essere accompagnate da un maggiore sostegno all'assistenza in materia commerciale,
P. considerando che gli aiuti al commercio hanno come obiettivo di rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio da nuove opportunità commerciali,
Q. considerando che l'UE e i paesi ACP hanno negoziato norme d'origine nuove, migliorate e rese più flessibili, che, se attuate in modo adeguato, nel pieno rispetto dell'obiettivo dell'accordo e tenendo nel debito conto i loro ridotti livelli di capacità, risulteranno molto vantaggiose,
R. considerando che la deroga alle norme di origine dell'APE interinale copre l'intera catena di produzione, dall'estrazione delle materie prime alla loro lavorazione, commercializzazione ed esportazione,
S. considerando che la domanda elevata di prodotti del tonno conferisce a tali prodotti caratteristiche specifiche – tra cui una risposta rapida alle variazioni di prezzo – che ne hanno determinato la classificazione come «prodotti sensibili» sul mercato internazionale, elemento di cui si dovrebbe tenere conto in tutti i negoziati commerciali,
T. considerando che – secondo i dati della Commissione per la pesca nel Pacifico centrale e occidentale (WCPFC), organizzazione internazionale incaricata di vigilare sulla sostenibilità delle risorse di pesca in tale zona – i paesi terzi, in particolare la Cina, che hanno investito in progetti industriali su larga scala in Papua Nuova Guinea dopo l'istituzione delle nuove norme di origine, hanno aumentato in modo esponenziale la propria capacità di pesca nella regione, con una tendenza al rialzo e con il conseguente aumento del rischio di uno sfruttamento eccessivo delle risorse,
1. ritiene che le relazioni commerciali tra tale regione e l'Unione europea debbano promuovere e incoraggiare il commercio, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione regionale, sostenendo nel contempo la diversificazione economica e la riduzione della povertà; sottolinea che l'APEI deve contribuire alla realizzazione degli OSM;
2. sottolinea che l'esito positivo dei negoziati dell'APEI con la Papua Nuova Guinea e le Isole Figi dimostra il forte interesse dell'Unione europea a continuare a mantenere relazioni economiche strette e di alto livello con gli Stati del Pacifico; auspica che tale APEI, attualmente limitato a due paesi, possa aprire la strada ad un accordo più ampio che includa altri paesi dell'area del Pacifico;
3. sottolinea che l'APEI si propone di mantenere aperto il mercato per le esportazioni provenienti dalla Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica delle Isole Figi e di agevolare i negoziati su un APE globale, se gli Stati interessati lo desiderano;
4. rileva che la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi – i due Stati ACP del Pacifico con un certo livello di esportazioni verso l'UE – sono ad oggi gli unici membri raggruppamento regionale del Pacifico ad aver siglare l'accordo, mentre altri membri di detto raggruppamento hanno scelto di non firmare, avendo scarsi volumi di scambi commerciali con l'Unione europea;
5. ricorda che, sebbene l'APEI possa essere considerato la prima fase del processo, in termini giuridici si tratta di un accordo internazionale totalmente indipendente, che può anche non portare automaticamente ad un APE globale o alla firma dell'APE globale da parte di tutti i firmatari iniziali dell'APEI;
6. ricorda alle istituzioni ed ai governi dell'Unione europea che né la stipulazione né la rinuncia a un APE devono creare una situazione tale da costringere un paese ACP in una posizione meno favorevole rispetto a quella in cui si trovava in base alle disposizioni commerciali dell'accordo di Cotonou;
7. sottolinea che l'eventuale approvazione di un APEI da parte del Parlamento non determina a priori la posizione del Parlamento sull'approvazione di un APE globale, dal momento che la procedura di conclusione riguarda due accordi internazionali distinti;
8. ricorda che un autentico mercato regionale è la base fondamentale per attuare con successo un APEI – e analogamente qualsiasi futuro APE globale – e che l'integrazione regionale e la cooperazione sono indispensabili per lo sviluppo economico e sociale degli Stati del Pacifico; ritiene che si debba tener conto di questo aspetto nel contesto dell'attuazione dell'accordo;
9. sottolinea che l'obiettivo delle disposizioni specifiche in materia di norme d'origine per i prodotti della pesca è quello di sviluppare le capacità di trasformazione del pesce a terra negli Stati ACP del Pacifico in modo da creare occupazione e reddito in loco;
10. sottolinea che l'APE interinale ha aperto la strada allo sviluppo, in Papua Nuova Guinea, di progetti industriali quali PMIZ (Pacific Marine Industrial Zone) a Madang, che dovrebbe produrre più di 400 000 tonnellate di tonno in scatola in due anni;
11. è altresì preoccupato ed allarmato, in tale contesto, per le misure quali la recente modifica della legislazione ambientale da parte delle autorità della Papua Nuova Guinea, che in pratica revoca l'obbligo di presentare relazioni ambientali per tali progetti e ostacola le procedure di reclamo;
12. sottolinea l'importanza dell'industria della pesca quale fonte primaria di occupazione per le donne nella regione del Pacifico; ritiene che la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica, politica e finanziaria in modo da migliorare le opportunità di lavoro per le donne negli Stati del Pacifico;
13. osserva con preoccupazione che i dati della WCPFC indicano un aumento della capacità di pesca dei paesi terzi in tali acque del Pacifico e che esiste pertanto un rischio di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e di pesca eccessiva, che va a scapito dello sviluppo sostenibile dell'industria locale della pesca;
14. sottolinea che, benché la Papua Nuova Guinea e le Isole Figi dispongano di limitate capacità di pesca e pertanto di limitate forniture di pesce interamente ottenuto e di una limitata capacità di trasformazione a terra, la deroga alle norme di origine per i prodotti della pesca lavorati, cui la Papua Nuova Guinea fa attivamente ricorso, ha reso tale paese un vero e proprio centro di lavorazione di enormi quantità di tonno di diversa provenienza (comprese Filippine, Thailandia, Cina, Stati Uniti e Australia); richiama l'attenzione sul fatto che la deroga alle norme di origine può avere un effetto destabilizzante sull'industria di trasformazione e conservazione del pesce dell'Unione europea;
15. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento, il prima possibile, una relazione su questi aspetti specifici del settore della pesca negli Stati del Pacifico e sulla gestione degli stock ittici nel Pacifico, comprese le pratiche di sviluppo sostenibile; invita la Commissione ad avviare senza indugio le consultazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, lettera d), del protocollo II, allegato all'APEI e ad attuare la sospensione degli accordi eccezionali concernenti le norme di origine nei casi in cui la relazione di valutazione dimostri l'effetto destabilizzante sull'industria di trasformazione e di conservazione del pesce dell'Unione europea;
16. ribadisce che detta relazione sull'attuazione delle norme speciali di origine deve essere preparata nel corso del 2011, ossia tre anni dopo la notifica alla Papa Nuova Guinea dell'adozione delle norme di cui al regolamento (CE) 1528/2007, e che in essa si deve esaminare l'impatto economico, sociale ed ambientale della deroga all'approvvigionamento globale per la popolazione della Papa Nuova Guinea, in particolare per le comunità costiere; chiede, a tal proposito, di essere informato con estrema urgenza in merito al mandato di detta relazione e desidera sapere se nella fase preparatoria della relazione saranno consultate tutte le parti interessate e coinvolte, tra cui le organizzazioni della società civile della Papa Nuova Guinea;
17. incoraggia le Isole Figi a recepire le raccomandazioni della comunità internazionale e ad attuare pratiche di buon governo; ritiene che tali misure dovrebbero portare all'erogazione dell'assistenza finanziaria per il settore dello zucchero nelle Figi; riconosce che questi fondi sono indispensabili per sostenere il settore dello zucchero, che rappresenta una fonte essenziale di occupazione nelle Figi;
18. sottolinea che tutti gli accordi regionali APE devono essere concepiti in funzione di un calendario concordato verso elezioni democratiche approvato da tutti i pertinenti gruppi politici delle Figi;
19. raccomanda di adottare un approccio flessibile, asimmetrico e pragmatico nei negoziati in corso su un APE globale; insiste sull'inclusione di un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo nell'APE globale;
20. rileva che l'accordo potrebbe anche avere ripercussioni sulle relazioni fra la regione del Pacifico e i suoi partner commerciali più vicini e più importanti, l'Australia e la Nuova Zelanda, e che è necessario garantire che le attuali clausole dell'accordo non rappresentino un ostacolo per i futuri accordi commerciali con tali paesi;
21. ricorda che l'APE deve sostenere gli obiettivi, le politiche e le priorità di sviluppo degli Stati del Pacifico, non solo in termini di struttura e contenuti ma anche nei modi e nello spirito della sua attuazione;
22. ricorda che nell'ottobre 2007 è stata adottata la strategia dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio, con l'impegno di aumentare l'assistenza collettiva dell'Unione europea in campo commerciale a 2 miliardi di euro l'anno entro il 2010 (1 miliardo di euro dalla Comunità e 1 miliardo di euro dagli Stati membri); ribadisce la necessità che la regione del Pacifico riceva una quota adeguata ed equa di tale assistenza;
23. chiede che sia rapidamente determinata e costituita la quota di risorse per l'Aiuto al commercio destinata alla regione del Pacifico; sottolinea che tali stanziamenti dovrebbero essere delle risorse aggiuntive e non semplicemente un mezzo per riconvogliare i finanziamenti del FES, che dovrebbero rispondere alle priorità della Papua Nuova Guinea e della Repubblica delle Isole Figi nonché a quelle della più ampia regione del Pacifico, e che la loro erogazione dovrebbe avvenire in modo tempestivo, prevedibile e in conformità dei calendari di attuazione dei piani di sviluppo strategici a livello nazionale e regionale;
24. invita la Commissione, in considerazione degli impegni assunti dal Consiglio nel settembre 2007 relativamente agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e all'accesso ai farmaci, a non negoziare disposizioni TRIPS-plus in materia di medicinali che incidano sulla salute pubblica e sull'accesso ai medicinali nell'APE, ad astenersi dal richiedere l'adesione al Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti e al Trattato sul diritto dei brevetti o l'accettazione dei relativi obblighi, ad astenersi dall'inserire i termini della direttiva 2004/48/CE(14) e dall'introdurre discipline come la protezione delle banche dati non originali nell'APE;
25. manifesta il proprio costante sostegno a un APE globale tra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico; riconosce che le questioni principali da affrontare comprendono:
a)
i diritti di proprietà intellettuale, comprendenti le conoscenze tradizionali così come i prodotti tecnologici occidentali;
b)
la trasparenza degli appalti pubblici, con l'apertura a contraenti dell'Unione europea innescata in un momento adeguato per le esigenze degli Stati del Pacifico;
c)
i visti di lavoro, che devono essere accessibili ai cittadini delle isole del Pacifico per periodi di almeno 24 mesi così da consentire loro di svolgere l'attività di «badanti» o professioni analoghe;
26. chiede nondimeno che la Commissione continui ad operare per un accordo più globale e cerchi possibili alternative che siano accessibili e fattibili e che garantiscano l'accesso al mercato, conformemente alle norme dell'OMC, ricorrendo in modo creativo a tutte le flessibilità disponibili in virtù di dette norme, comprese le rinunce, per quei paesi che non desiderano impegnarsi nell'accordo APE interinale o nell'APE globale o in nessuno dei due;
27. è del parere che, nel quadro dell'APE globale, dovrebbe essere istituita una commissione parlamentare incaricata di vigilare sull'attuazione dell'accordo e che la composizione della parte del PE in detta commissione dovrebbe essere in linea con quella della commissione parlamentare mista Cariforum-UE;
28. sottolinea che l'APEI e l'APE globale dovrebbero contenere una clausola di revisione che preveda una valutazione d'impatto globale e indipendente, che comprenda l'impatto economico, sociale ed ambientale ed i costi e le conseguenze della sua applicazione, da realizzare entro 3-5 anni dalla firma dell'accordo; sottolinea che la clausola di revisione dell'APEI, e quindi anche quella dell'APE, dovrebbe includere una disposizione secondo la quale tutti i firmatari sono autorizzati ad invocare detta clausola sulla base della suddetta valutazione di impatto; chiede che il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati del Pacifico siano associati a ogni revisione dell'accordo;
29. sostiene, in tale contesto, l'impegno della Commissione volto a garantire che tale deroga globale alle norme di origine rappresenti l'eccezione e non la regola nei futuri APE;
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.