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Procedura : 2009/2214(INI)
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Ciclo del documento : A7-0377/2010

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A7-0377/2010

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PV 20/01/2011 - 4
CRE 20/01/2011 - 4

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PV 20/01/2011 - 7.5
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Giovedì 20 gennaio 2011 - Strasburgo
Una politica sostenibile nell'UE per il Grande Nord
P7_TA(2011)0024A7-0377/2010

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord (2009/2214(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), conclusa il 10 dicembre 1982 e in vigore dal 16 novembre 1994,

–  vista la commissione delle Nazioni Unite sui limiti della piattaforma continentale,

–  vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la convenzione sulla diversità biologica (CBD),

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 13 settembre 2007,

–  vista la dichiarazione sull'istituzione del Consiglio artico (AC), firmata il 19 settembre 1996,

–  visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare la parte quarta, e l'accordo sullo spazio economico europeo (SEE),

–  vista la dichiarazione sulla cooperazione nella regione euroartica del Mare di Barents, firmata a Kirkenes l'11 gennaio 1993,

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sull'Unione europea e la regione artica (COM (2008)0763),

–  vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla governance artica(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio sulle questioni artiche dell'8 dicembre 2009(2) e sull'Unione europea e la regione artica dell'8 dicembre 2008(3),

–  vista la dichiarazione di Ilulissat adottata il 28 maggio 2008 alla conferenza sull'Oceano Artico,

–  visto il trattato tra la Norvegia, gli Stati Uniti d'America, la Danimarca, la Francia, l'Italia, il Giappone, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, l'Irlanda, i domini d'oltremare britannici e la Svezia relativo alle isole Spitsbergen/Svalbard del 9 febbraio 1920,

–  visti la politica della dimensione settentrionale e i suoi partenariati, nonché gli spazi comuni UE-Russia,

–  visto l'accordo di partenariato UE-Groenlandia per il periodo 2007-2012,

–  visti il quinto, sesto e settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'UE,

–  vista la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro adottata il 27 giugno1989,

–  vista la convenzione del novembre 2005 sul popolo nordico dei Sami,

–  vista la dichiarazione 61/295 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, del 13 settembre 2007,

–  viste le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite 6/12 del 28 settembre 2007, 6/36 del 14 dicembre 2007, 9/7 del 24 settembre 2008, 12/13 del 1° ottobre 2009 e 15/7 del 5 ottobre 2010,

–  vista la strategia finlandese per la regione artica, adottata il 4 giugno 2010,

–  visto il parere della commissione affari esteri del Parlamento svedese sulla comunicazione della Commissione COM(2008)0763(4),

–  vista la strategia comune danese e groenlandese per l'Artico in un momento di transizione, del maggio 2008,

–  visti la strategia del governo norvegese per il Grande Nord del 2007 e il suo seguito del marzo 2009,

–  visto il rapporto Nordregio 2009:2, «Strong, Specific and Promising – Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020»,

–  visti il programma del Consiglio nordico dei ministri per la cooperazione artica 2009-2011, il programma del Consiglio euroartico di Barents (BEAC) e il programma della presidenza dell'AC,

–  viste la strategia per il Nord canadese dell'agosto 2009 e la dichiarazione di seguito sulla politica estera artica del Canada, del 20 agosto 2010,

–  vista la legge canadese dell'agosto 2009 che modifica la legge sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque artiche,

–  visti i principi fondamentali della politica nazionale della Federazione russa nell'Artico per il periodo fino al 2020 e oltre adottati il 18 settembre 2008, nonché la strategia di sicurezza nazionale russa fino al 2020, del maggio 2009,

–  viste le direttive presidenziali americane del 9 gennaio 2009 sulla sicurezza nazionale e la sicurezza interna,

–  vista la legge statunitense del 2010 su uno sviluppo responsabile dell'energia nell'Artico,

–  vista la legge statunitense del 2009 sulla ricerca e la prevenzione delle fuoriuscite di petrolio,

–  vista la legge statunitense del 2009 sull'applicazione della valutazione del trasporto marittimo nell'Artico,

–  vista la dichiarazione di Monaco del novembre 2008,

–  vista la dichiarazione finale adottata dal primo forum parlamentare sulla dimensione settentrionale il 26 settembre 2009 a Bruxelles,

–  vista la dichiarazione della nona conferenza dei parlamentari della regione artica del 15 settembre 2010,

–  vista la nuova dottrina strategica della NATO, approvata dai capi di Stato e di governo al vertice di Lisbona del novembre 2010 e le sue implicazioni per le prospettive di sicurezza della regione artica, in particolare gli aspetti militari relativi al Grande Nord,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0377/2010),

A.  considerando che la comunicazione della Commissione costituisce un primo passo ufficiale per soddisfare la richiesta di formulazione di una politica dell'UE per l'Artico avanzata dal Parlamento europeo, e che le conclusioni del Consiglio sulle questioni artiche vanno riconosciute come un ulteriore passo avanti nella definizione di una politica dell'UE sull'Artico,

B.  considerando che il Parlamento europeo, tramite la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia, ha partecipato attivamente ai lavori della commissione permanente di parlamentari artici per un periodo di circa vent'anni, attività che ha avuto il suo culmine quando ha ospitato la conferenza plenaria dei parlamentari artici nel settembre 2010 a Bruxelles,

C.  considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici e che la Finlandia e la Svezia hanno territori parzialmente situati nel Circolo polare artico; che l'unico popolo indigeno dell'UE, i Sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia,

D.  considerando che la candidatura dell'Islanda a far parte dell'UE aumenterà la necessità per quest'ultima di tener conto della regione artica nella sua prospettiva geopolitica,

E.  considerando che la Norvegia, in quanto partner affidabile, è associata all'UE mediante l'accordo SEE,

F.  considerando che vi è stato un impegno di lungo respiro dell'UE nella regione artica per via del suo coinvolgimento nella politica comune della dimensione settentrionale con la Russia, la Norvegia e l'Islanda, compresa la sua finestra artica, nella cooperazione di Barents e in particolare nel Consiglio euroartico di Barents, le implicazioni dei partenariati strategici con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia e la sua partecipazione come osservatore attivo ad hoc nel Consiglio artico,

G.  considerando che la formulazione progressiva di una politica dell'UE sull'Artico va basata sul riconoscimento degli attuali contesti giuridici internazionali, multilaterali e bilaterali come la serie completa di norme stabilite nella UNCLOS e i vari accordi settoriali bilaterali e multilaterali che già disciplinano talune questioni importanti per l'Artico,

H.  considerando che l'UE e i suoi Stati membri forniscono un importante contributo alla ricerca nell'Artico e che i programmi UE, fra cui l'attuale settimo programma quadro, sostengono grandi progetti di ricerca nella regione,

I.  considerando che si stima che circa un quinto delle risorse di idrocarburi ancora non scoperte nel mondo si trovano nella regione artica, anche se occorrono ricerche più approfondite per stabilire con maggiore precisione la consistenza dei giacimenti di gas e petrolio nella regione e la fattibilità economica dello sfruttamento di tali riserve,

J.  considerando che vi è anche un forte interesse internazionale per le altre risorse dell'Artico, rinnovabili e non, come minerali, foreste, risorse ittiche e paesaggi incontaminati sfruttabili a scopi turistici,

K.  considerando che il crescente interesse per la regione artica di altri attori non artici come la Cina, dimostrato dal fatto che la Cina ha commissionato il suo primo rompighiaccio, dallo stanziamento di fondi per la ricerca polare e non ultimo dalle richieste presentate da Corea del Sud, Cina, Italia, UE, Giappone e Singapore per ottenere lo status di osservatori permanenti in seno all'AC, indica un nuovo apprezzamento geopolitico dell'Artico su più ampia scala,

L.  considerando che l'autonomia di governo recentemente raggiunta dalla Groenlandia in un settori politici pertinenti fra cui la legislazione ambientale e le risorse naturali e il recente aggiornamento dell'accordo di partenariato UE-Groenlandia hanno determinato un accresciuto interesse per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse in Groenlandia e nella sua piattaforma continentale,

M.  considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici provenienti soprattutto dall'esterno della regione artica e la globalizzazione dell'economia mondiale avranno un impatto sulla regione e in particolare che la ritirata dei ghiacci marini, il potenziale di risorse e il possibile uso di nuove tecnologie sono tali da produrre effetti imprevedibili sull'ambiente e ripercussioni in altre parti del pianeta, come pure un aumento del trasporto marittimo, in particolare tra Europa, Asia e Nord America, dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, vale a dire di gas, petrolio e altri minerali, ma anche di altre risorse naturali, come quelle ittiche, lo sfruttamento delle risorse genetiche marine, una crescita delle attività di estrazione e di navigazione, del turismo e delle attività di ricerca; considerando che tali effetti produrranno nuove sfide ma anche nuove opportunità nell'Artico e in altre aree,

N.  considerando che il cambiamento climatico è gestito mediante metodi di monitoraggio, mitigazione e adattamento e che la promozione dello sviluppo sostenibile nell'utilizzo delle risorse naturali e nella realizzazione di nuove infrastrutture è gestita con processi di pianificazione strategica,

L'Unione europea e l'Artico

1.  ricorda che tre Stati membri dell'UE, Danimarca, Finlandia e Svezia, sono Stati artici; riconosce che l'UE non ha ancora coste sull'Oceano Artico; ribadisce l'interesse legittimo dell'UE e di altri paesi terzi come soggetti interessati in virtù dei loro diritti e obblighi nel quadro del diritto internazionale, il suo impegno per l'ambiente, il clima e altre politiche e i suoi finanziamenti, attività di ricerca e interessi economici, compreso il trasporto marittimo e lo sfruttamento delle risorse naturali; ricorda inoltre che all'interno dell'UE, in Finlandia e in Svezia, vi sono vaste estensioni di terra artica abitate dall'unica popolazione indigena d'Europa, i Sami;

2.  tiene conto del fatto che l'UE, tramite i suoi Stati membri e i paesi candidati settentrionali, è interessata dalle politiche artiche e influisce a sua volta su queste politiche, e riconosce le attività attualmente condotte nei vari partenariati della dimensione settentrionale, una politica che l'UE svolge congiuntamente con la Russia, la Norvegia e l'Islanda;

3.  sottolinea che alcune politiche rilevanti per l'Artico sono di esclusiva competenza dell'Unione, come la conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca, altre sono in parte condivise con gli Stati membri;

4.  sottolinea che l'UE è impegnata a definire le sue risposte programmatiche nell'Artico basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e sulla comprensione dei processi che interessano l'Artico e sta conseguentemente già destinando importanti sforzi di ricerca volti a elaborare valide conoscenze scientifiche a sostegno del processo di definizione delle politiche;

5.  consapevole della necessità di proteggere il fragile ambiente dell'Artico, sottolinea l'importanza della stabilità globale e della pace nella regione; sottolinea che l'UE dovrebbe perseguire politiche che garantiscano che le misure volte a risolvere problemi ambientali tengano conto degli interessi degli abitanti della regione artica, comprese le sue popolazioni indigene, nella tutela e nello sviluppo della regione; sottolinea l'analogia di impostazione, analisi e priorità tra la comunicazione della Commissione e documenti politici degli Stati artici; sottolinea la necessità di impegnarsi in politiche che rispettino l'interesse per la gestione e l'uso sostenibile delle risorse naturali terrestri e marine, rinnovabili e non, della regione artica, che a loro volta forniscono importanti risorse per l'Europa e sono una fonte importante di reddito per gli abitanti della regione;

6.  sottolinea che una futura adesione dell'Islanda all'UE trasformerebbe l'Unione in un'entità costiera artica e osserva come lo status dell'Islanda di paese candidato all'adesione all'UE sottolinei la necessità di una politica artica coordinata a livello dell'Unione e rappresenti per l'UE un'opportunità strategica per assumere un ruolo più attivo e per contribuire alla governance multilaterale della regione artica; ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE consoliderebbe ulteriormente la presenza dell'UE nel Consiglio artico;

7.  sottolinea l'importanza di interagire con le comunità dell'Artico e di sostenere programmi di sviluppo delle capacità, al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità locali e indigene della regione e di comprendere meglio le condizioni di vita e la cultura di queste comunità; invita l'UE a promuovere un dialogo più intenso con i popoli indigeni e con la popolazione locale dell'Artico;

8 sottolinea la necessità di una politica dell'UE per la regione artica coesa e coordinata, in cui siano chiaramente definite le priorità dell'Unione, le sfide potenziali e la strategia;
Nuove rotte di trasporto mondiali

9.  sottolinea l'importanza della sicurezza di nuove rotte del commercio mondiale attraverso il mare della regione artica, in particolare per l'UE e le economie dei suoi Stati membri, dato che questi paesi controllano il 40% del trasporto marittimo commerciale mondiale; si compiace del lavoro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) su un codice polare obbligatorio per la navigazione e dell'attività dei gruppi di lavoro dell'AC, in particolare la task force sulla ricerca e il soccorso (SAR); sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri difendano attivamente la libertà dei mari e il diritto di libero transito in acque internazionali;

10.  sottolinea l'importanza di sviluppare nuovi corridoi ferroviari e di trasporto nell'area di trasporto euroartica del mare di Barents (BEATA) per venire incontro alla crescente necessità di scambi internazionali, di attività minerarie e di altre attività di sviluppo economico nonché di collegamenti aerei con il Grande Nord; richiama al riguardo l'attenzione sul nuovo partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica;

11.  propone che alcune importanti nazioni marittime non artiche che si servono dell'Oceano Artico siano incluse nei risultati dell'iniziativa del Consiglio artico relativa alle operazioni di ricerca e salvataggio; raccomanda pertanto alla Commissione e al Consiglio nonché all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) di coordinare le politiche dell'UE e degli Stati membri in questo specifico settore in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al Consiglio artico e ad altre organizzazioni;

12.  sottolinea che, malgrado gli sforzi per elaborare un codice polare obbligatorio per la navigazione, una soluzione più rapida al problema della sicurezza della navigazione nell'Artico potrebbe essere individuata attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, e invita l'EMSA a impegnarsi al massimo in materia di navigazione nell'Artico;

13.  accoglie con favore altre iniziative di cooperazione sui trasporti marittimi sicuri nella regione artica e su un migliore accesso alle varie rotte del Mare del Nord; sottolinea che questo non riguarda solo il traffico commerciale ma anche un elevato e crescente volume di navi passeggeri a scopo turistico per i cittadini europei; chiede che sia intensificata la ricerca sugli effetti che il cambiamento climatico produce sulla navigazione nell'Artico e sulle rotte marittime; chiede altresì valutazioni dell'impatto che l'aumento della navigazione e delle attività commerciali, incluse le attività offshore, producono sull'ambiente artico e sui suoi abitanti;

14.  invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto – e quelle che potranno essere create in futuro – siano aperte alla navigazione internazionale, e ad astenersi dall'introdurre oneri unilaterali e arbitrari, siano essi finanziari o amministrativi, che possano ostacolare la navigazione nell'Artico, ad eccezione delle misure concordate in sede internazionale al fine di accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente;

Risorse naturali

15.  è consapevole della necessità di risorse per una popolazione mondiale in crescita e riconosce l'aumentato interesse nei loro confronti, così come riconosce i diritti sovrani degli Stati Artici nel quadro del diritto internazionale; raccomanda a tutte le parti interessate di adottare misure per garantire la massima sicurezza e le più severe norme sociali e ambientali nell'esplorazione e nello sfruttamento delle risorse naturali;

16.  sottolinea che la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e i processi di valutazione dell'impatto strategico e sociale saranno strumenti essenziali nella gestione di progetti e programmi concreti nell'Artico; richiama l'attenzione sulla direttiva 2001/42/CE(5) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sul fatto che Finlandia, Svezia e Norvegia hanno ratificato la convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo), il che fornirà una solida base per la promozione attiva delle procedure di valutazione d'impatto nell'Artico; rinvia in proposito alla dichiarazione di Bergen resa a conclusione della riunione ministeriale della Commissione OSPAR del 23 e 24 settembre 2010;

17.  invita gli Stati della regione a risolvere ogni attuale o futuro conflitto per l'accesso alle risorse naturali dell'Artico mediante il dialogo costruttivo, possibilmente in seno al Consiglio artico, che rappresenta una valida sede di dibattito; sottolinea il ruolo della commissione delle Nazioni Unite sui limiti della piattaforma continentale (UNCLCS) ai fini dell'individuazione di soluzioni ai conflitti fra gli Stati artici relativamente alla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive;

18.  rileva in particolare la responsabilità degli Stati artici di garantire che le compagnie petrolifere che hanno in programma trivellazioni offshore entro i loro confini marittimi dispongano in loco delle necessarie tecnologie e know-how in fatto di sicurezza e siano finanziariamente pronte a impedire ed eventualmente a far fronte a incidenti sulle piattaforme e a fuoruscite di petrolio; nota che l'estremo rigore delle condizioni meteorologiche e l'elevata fragilità ecologica della regione artica fanno sì che le compagnie petrolifere debbano sviluppare competenze specifiche per la prevenzione e la gestione delle fuoriuscite di petrolio nella regione;

19.  accoglie con favore l'accordo di nuova delimitazione(6) tra la Norvegia e la Russia, in particolare la volontà esplicita di impegnarsi in una più stretta cooperazione sulla gestione comune delle risorse e sulla prosecuzione della gestione congiunta degli stock ittici nel Mare di Barents, anche in termini di sostenibilità; considera in particolare la cooperazione bilaterale tra la Norvegia e la Russia come un esempio di applicazione congiunta delle più elevate norme tecniche disponibili nel campo della protezione ambientale, nella prospezione di petrolio e gas nel Mare di Barents; sottolinea in particolare l'importanza dello sviluppo controverso di nuove tecnologie specialmente concepite per l'ambiente artico, come le tecnologie di impianto nel sottosuolo marino;

20.  è consapevole delle divergenti interpretazioni del trattato relativo alle isole Svalbard/Spitsbergen riguardo alla sua applicabilità alla piattaforma continentale e alle zone marittime di tali isole e, data l'accessibilità relativamente buona delle risorse nella piattaforma continentale, vedrebbe volentieri un accordo sullo status legale della piattaforma che sancisca i diritti e i doveri, di fronte alla legge, degli Stati che vi si affacciano; confida che eventuali dispute che potrebbero sorgere saranno gestite in modo costruttivo;

21.  ricorda la posizione dell'UE quale principale consumatore di risorse naturali dell'Artico e il coinvolgimento degli attori economici europei; chiede alla Commissione di impegnarsi ulteriormente nel promuovere la cooperazione e il trasferimento di tecnologia per garantire i più alti standard e procedure amministrative adeguate, di istituire una solida base scientifica per le future tendenze ed esigenze di governance per le risorse dell'Artico, come la pesca, le attività estrattive, la silvicoltura e il turismo, e di avvalersi appieno delle competenze regolamentari dell'UE in materia; invita l'UE a promuovere i principi dello sviluppo sostenibile, dal momento si registrerà un aumento delle attività economiche nell'Artico;

22.  insiste sul fatto che prima di avviare nuove attività commerciali di pesca nella regione artica, si proceda a valutazioni scientifiche prudenziali e affidabili degli stock, al fine di determinare livelli di pesca che permettano di conservare gli stock ittici voluti e di non depauperare le altre specie o danneggiare seriamente l'ambiente marino, e che ogni attività di pesca d'altura deve essere disciplinata da un'organizzazione regionale di gestione della pesca che rispetti i pareri scientifici e disponga di un solido programma di controllo e sorveglianza che assicuri la conformità con i provvedimenti di gestione, mentre la pesca nelle zone economiche esclusive (ZEE) deve rispettare gli stessi criteri;

23.  ritiene che la creazione e l'imposizione di zone marine protette di estensione e diversità sufficienti costituiscano un importante strumento per la conservazione dell'ambiente marino;

Effetti del cambiamento climatico e dell'inquinamento sull'Artico

24.  riconosce che l'UE, come altre aree sviluppate del mondo, contribuisce sostanzialmente al cambiamento climatico e ne ha quindi una responsabilità speciale, donde la necessità che assuma un ruolo leader nella lotta al fenomeno;

25.  riconosce che la migliore protezione per l'Artico consiste in un accordo ambizioso e di lungo periodo sul clima globale, ma è consapevole che il rapido riscaldamento dell'Artico può rendere altresì necessaria l'elaborazione di eventuali provvedimenti a breve termine per limitare tale fenomeno;

26.  considera l'Artico una regione sensibile in cui gli effetti del cambiamento climatico sono particolarmente visibili, con gravi ripercussioni sulle altre regioni del mondo; sostiene pertanto le conclusioni del Consiglio su una maggiore cooperazione con l'UNFCCC e le reti di sostegno dell'osservazione dell'Artico (SAON) e gli sforzi volti a realizzare il sistema integrato di osservazione delle isole Svalbard (SIOS) e i componenti artici dell'osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino (EMSO), dal momento che tali iniziative assicurano un contributo europeo prezioso per comprendere il cambiamento climatico e ambientale nella regione artica;

27.  constata l'impatto sproporzionato del riscaldamento dell'Artico causato dalle emissioni di fuliggine provenienti dall'UE e da altre regioni dell'emisfero settentrionale, e sottolinea la necessità di includere le emissioni di fuliggine nei pertinenti quadri normativi dell'UNECE e dell'UE, come la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e la direttiva sui limiti nazionali delle emissioni;

28.  saluta con favore l'interdizione di utilizzo e di trasporto di olio combustibile pesante su navi operanti nella zona antartica, approvata dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'OMI (MEPC) e che dovrebbe entrare in vigore il 1° agosto 2011; sottolinea che un'analoga interdizione potrebbe essere adatta anche per le acque dell'Artico, onde ridurre i rischi ambientali in caso di incidenti;

29.  appoggia una maggiore cooperazione con gli Stati artici e non artici sullo sviluppo delle reti di sostegno dell'osservazione dell'Artico (SAON) ed esorta l'Agenzia europea per l'ambiente a proseguire la sua preziosa opera e a promuovere la cooperazione attraverso la rete europea d'informazione e osservazione ambientale (Eionet), sulla base dei principi direttivi del sistema comune di informazioni ambientali (SEIS);

30.  sottolinea il ruolo importante che l'UE e le nazioni circumpolari devono svolgere nella riduzione dell'inquinamento della regione artica causato dai trasporti a lungo raggio, ad esempio il trasporto marittimo; sottolinea a questo proposito l'importanza dell'attuazione della legislazione europea quale il regolamento (CE) n. 1907/2006(7); sottolinea che i cambiamenti climatici nell'Artico avranno un impatto notevole sulle regioni costiere in Europa e altrove e sui settori dipendenti dal clima in Europa, come l'agricoltura e la pesca, le energie rinnovabili, l'allevamento della renna, la caccia, il turismo e i trasporti;

Sviluppo socioeconomico sostenibile

31.  riconosce che gli effetti della fusione dei ghiacci e l'innalzamento delle temperature non solo provocano spostamenti di popolazioni indigene, minacciandone lo stile di vita, ma stanno creando anche opportunità di sviluppo economico nella regione artica; riconosce il desiderio degli abitanti e dei governi della regione artica titolari di diritti e competenze sovrane di continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile e al tempo stesso tutelare le fonti tradizionali dello stile di vita dei popoli indigeni e la natura estremamente sensibile degli ecosistemi artici, tenendo conto della loro esperienza nell'uso e nello sviluppo delle varie risorse della regione in modo sostenibile; raccomanda di applicare i principi di gestione basati sugli ecosistemi per integrare fra loro conoscenze scientifiche in campo ecologico e valori e bisogni sociali;

32.  sottolinea l'importanza che l'UE discuta insieme ai rappresentanti delle regioni dell'area della centralità dei Fondi strutturali per lo sviluppo e la cooperazione, al fine di fronteggiare le future sfide globali per il progresso e di saper sfruttare il potenziale di sviluppo dell'area;

33.  è del parere che, per identificare il potenziale specifico di ciascuna località e sviluppare idonee strategie di insediamento con riguardo alle diversità regionali, occorra un processo inclusivo che benefici di assistenza a livello nazionale e di UE; ritiene che i partenariati e il dialogo fra i livelli di governo interessati possano garantire che le politiche siano attuate al livello più efficace;

34.  nota la posizione speciale e riconosce i diritti dei popoli indigeni dell'Artico e indica in particolare la situazione giuridica e politica delle popolazioni indigene negli Stati artici e nella loro rappresentanza in seno al Consiglio artico; chiede una maggiore partecipazione dei popoli indigeni al processo politico-decisionale; sottolinea la necessità di adottare speciali misure di salvaguardia della cultura, della lingua e dei diritti alla terra dei popoli indigeni come definiti nella convenzione 169 dell'OIL; chiede un dialogo regolare fra i rappresentanti dei popoli indigeni e le istituzioni dell'UE e invita inoltre l'UE a tenere conto delle speciali esigenze della aree periferiche scarsamente popolate, in termini di sviluppo regionale, mezzi di sussistenza e istruzione; sottolinea l'importanza di sostenere le attività di promozione della cultura, della lingua e dei costumi dei popoli indigeni;

35.  nota che le economie dei popoli indigeni dipendono in larga misura dall'uso sostenibile delle risorse naturali, per cui l'attenuazione del cambiamento climatico e dei suoi effetti e il diritto dei popoli indigeni a un ambiente non inquinato sono pure questioni di pertinenza dei diritti umani;

36.  accoglie con favore l'opera svolta dal relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali presso i popoli indigeni e dal meccanismo di esperti dell'ONU sui diritti delle popolazioni autoctone;

37.  saluta con favore il completamento da parte del meccanismo di esperti della relazione sull'avanzamento dello studio sui popoli autoctoni e il loro diritto a partecipare alla formazione delle decisioni;

38.  esorta gli Stati membri artici ad avviare negoziati che portino a una nuova convenzione sul popolo nordico dei Sami e alla sua ratifica;

39.  sollecita l'UE a promuovere attivamente i diritti culturali e linguistici delle popolazioni ugrofinniche che vivono nella Russia settentrionale;

40.  prende atto dei recenti sviluppi giuridici riguardanti il divieto dell'UE in materia di prodotti derivati dalla foca, in particolare il ricorso per annullamento del regolamento (CE) n. 1007/2009(8) (causa T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami c. Parlamento e Consiglio) attualmente all'esame della Corte di giustizia; prende atto della procedura di consultazione sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) richiesta da Canada e Norvegia; esprime la speranza che i disaccordi tra le parti possano essere superati grazie alle sentenze della Corte di giustizia europea e ai risultati delle procedure dell'OMC;

41.  è consapevole del crescente interesse allo sfruttamento delle risorse; sottolinea al riguardo la necessità di approcci ampi e organici basati sugli ecosistemi – probabilmente i più idonei ad affrontare le molteplici sfide che si pongono all'Artico in tema di cambiamento climatico, trasporto marittimo, inquinanti ambientali e rischi connessi, pesca e altre attività umane – in linea con la politica marittima integrata dell'UE o il piano norvegese di gestione integrata per il Mare di Barents e le acque al largo delle isole Lofoten; raccomanda agli Stati membri di avallare la versione riveduta degli orientamenti del Consiglio artico relativi allo sfruttamento offshore del petrolio e del gas del 2009;

Governance

42.  riconosce le istituzioni e il quadro generale del diritto internazionale e degli accordi che regolano le aree importanti per l'Artico quali l'UNCLOS (compresi i principi fondamentali della libertà di navigazione e del diritto di passaggio inoffensivo), l'IMO, la convenzione OSPAR(9), la commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), la CITES(10) e la convenzione di Stoccolma, nonché i numerosi accordi bilaterali e quadro esistenti, in aggiunta alle regolamentazioni nazionali in vigore negli Stati artici; conclude quindi che la regione artica non è da considerarsi un vuoto giuridico, bensì uno spazio dotato di strumenti di governance ben sviluppati, tuttavia, fa notare che, a causa delle sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo economico crescente, le norme vigenti vanno ulteriormente sviluppate, rafforzate e attuate da tutte le parti interessate;

43.  sottolinea che, sebbene gli Stati svolgano un ruolo essenziale nella governance dell'Artico, assolvono compiti importanti anche altri soggetti, come le organizzazioni internazionali, le popolazioni locali e indigene e i livelli substatali di governo; sottolinea l'importanza di accrescere la fiducia fra quanti hanno nella regione interessi legittimi adottando un approccio partecipativo e servendosi del dialogo come mezzo per sviluppare una visione comune dell'Artico;

44.  ritiene che l'impressione data da alcuni osservatori di un tentativo di accaparrarsi l'Artico non contribuisce a generare comprensione e cooperazione costruttiva nella regione; rileva che gli Stati artici hanno più volte dichiarato il loro impegno a risolvere – e in alcuni casi si sono adoperati in tal senso – i possibili conflitti di interesse secondo i principi del diritto internazionale;

45.  riconosce il ruolo importante dell'AC quale principale sede regionale di cooperazione per l'intera regione artica; rammenta che non solo la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, Stati membri dell'Unione, e l'Islanda, paese candidato all'adesione all'Unione, sono membri dell'AC, ma che anche la Germania, la Francia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Spagna e la Polonia, anch'essi Stati membri, sono osservatori permanenti attivi dell'AC; afferma il suo impegno a non sostenere accordi che escludano Stati membri artici dell'UE, paesi candidati o Stati EFTA/SEE dell'Artico; riconosce il lavoro concreto svolto nei gruppi di lavoro dell'AC con il coinvolgimento degli osservatori e invita la Commissione e le agenzie dell'UE a continuare ad impegnarsi attivamente in tutti i pertinenti gruppi di lavoro, ogni qualvolta sia possibile; è favorevole a rafforzare la base giuridica ed economica dell'AC;

46.  riconosce che le sfide cui è confrontato l'Artico sono globali e dovrebbero pertanto coinvolgere tutti gli attori pertinenti;

47.  accoglie favorevolmente i risultati delle principali relazioni prodotte dai gruppi di lavoro dell'AC negli ultimi anni sul petrolio e il gas dell'Artico, le conseguenze del riscaldamento e la necessità di contromisure d'urgenza;

48.  plaude al grado di organizzazione politica degli interessi indigeni nel Nord Europa concretatasi nei parlamenti sami e successivamente nel Consiglio sami, e alla cooperazione fra varie organizzazioni indigene su base circumpolare; riconosce il ruolo imprescindibile dell'AC per quanto riguarda la partecipazione dei popoli indigeni; riconosce i diritti dei popoli indigeni dell'Artico quali sanciti nella dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni ed esorta la Commissione a servirsi dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per l'autodeterminazione dei popoli indigeni dell'Artico;

49.  si compiace dell'ampia cooperazione su questioni come la protezione dell'ambiente marino artico (Gruppo di lavoro PAME), non solo a livello regionale ma anche a livello bilaterale e internazionale; interpreta in questo senso il lavoro svolto sul SAR nell'AC come un primo passo verso meccanismi che consentano anche di prendere decisioni vincolanti;

50.  accoglie con favore la continua valutazione da parte dell'AC dell'ambito e della struttura della sua attività e confida nel fatto che l'AC continuerà ad ampliare la base dei processi di formazione delle decisioni per comprendere altri soggetti;

51.  esprime l'auspicio che l'AC sviluppi ulteriormente il suo importante lavoro e ampli la base per processi decisionali che comprendano altri attori artici che stanno intensificando la loro presenza nella regione, per coinvolgere quindi le loro conoscenze e capacità e tener conto dei loro legittimi interessi nel quadro del diritto internazionale, sottolineando al tempo stesso l'importanza maggiore degli interessi degli Stati artici; si compiace delle procedure interne dell'AC in merito a una revisione dello status di osservatori e della possibile portata futura dei compiti dell'AC;

52.  è del parere che un AC potenziato debba svolgere un ruolo di primo piano nella cooperazione sull'Artico e accoglierebbe dunque con favore il miglioramento politico e amministrativo delle sue capacità, ad esempio la segreteria permanente attualmente in discussione, una ripartizione più equa dei costi, riunioni ministeriali più frequenti e un vertice artico annuale ai massimi livelli, quale proposto dal ministro degli Affari esteri della Finlandia, Stato membro dell'UE e anche del Consiglio artico; valuterebbe inoltre positivamente una maggiore partecipazione dei parlamentari artici per sottolineare la dimensione parlamentare, assicurandosi anche di includere importanti attori non artici; insiste inoltre sul fatto che proseguire gli incontri ad alto livello fra un gruppo esclusivo di Stati non farà che indebolire lo status e il ruolo dell'AC nel suo complesso; auspica che l'AC mantenga il suo approccio aperto e inclusivo e resti così aperto a tutti le parti interessate;

53.  considera la dimensione settentrionale un punto focale della cooperazione regionale nel Nord Europa; nota che i quattro partner, ossia UE, Islanda, Norvegia e Federazione russa, nonché il Consiglio artico, il Consiglio euroartico di Barents, il Consiglio degli Stati del Mar Baltico, il Consiglio nordico dei ministri, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca nordica per gli investimenti e la Banca Mondiale (IBRD) partecipano alla dimensione settentrionale e che Canada e Stati uniti vi detengono lo status di osservatori; sottolinea la necessità di uno stretto ravvicinamento tra la politica della dimensione settentrionale e la politica artica dell'UE, in costante evoluzione; prende atto della finestra artica della dimensione settentrionale; sottolinea la preziosa esperienza dei partenariati della dimensione settentrionale, in particolare il nuovo partenariato in materia di trasporti e logistica nel quadro della dimensione settentrionale e i suoi benefici per la cooperazione nell'Artico;

54.  conferma il suo sostegno allo status di osservatore permanente dell'UE in seno all'AC; riconosce che gli Stati membri dell'UE partecipano ai lavori dell'AC tramite varie organizzazioni internazionali (ad es. IMO, OSPAR, NEAFC e convenzione di Stoccolma) e sottolinea la necessità di assicurare la coerenza fra tutte le politiche dell'UE concernenti l'Artico; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento debitamente informato sulle riunioni e l'attività dell'AC e dei suoi gruppi di lavoro; sottolinea intanto che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono già presenti in qualità di membri o osservatori in altre organizzazioni internazionali rilevanti per l'Artico, come l'IMO, l'OSPAR, la NEAFC e la convenzione di Stoccolma e dovrebbero pertanto prestare più coerentemente attenzione al lavoro in queste organizzazioni; sottolinea in particolare a questo proposito anche la necessità di coerenza di tutte le politiche dell'UE nei confronti dell'Artico; esorta l'AC a coinvolgere maggiormente la società civile e le organizzazioni non governative come osservatori ad hoc;

55.  vede nel Consiglio euroartico di Barents (BEAC) un'importante piattaforma di cooperazione fra Danimarca, Finlandia, Norvegia, Russia, Svezia e Commissione europea; constata l'opera del BEAC in campo sociale e sanitario nonché in materia di istruzione e ricerca, energia, cultura e turismo; nota il ruolo consultivo del gruppo di lavoro sui popoli indigeni (WGIP) in seno al BEAC;

Conclusioni e richieste

56.  chiede alla Commissione di trasformare l'attuale gruppo interservizi in una struttura interservizi permanente per garantire un'impostazione coerente, coordinata e integrata delle politiche dei diversi settori chiave rilevanti per l'Artico, quali ambiente, energia, trasporti e pesca; raccomanda di affidare la conduzione congiunta di questa struttura al SEAE e alla DG MARE, quest'ultima con funzioni di coordinamento inter-settoriale all'interno della Commissione; raccomanda inoltre, conseguentemente, anche la creazione di un'unità per l'Artico nel SEAE;

57.  invita la Commissione a considerare, in sede di negoziazione di accordi bilaterali, che il sensibile ecosistema dell'Artico deve essere protetto, che gli interessi delle popolazioni artiche, compresi i popoli indigeni, devono essere salvaguardati e che le risorse naturali dell'Artico devono essere sfruttate in modo sostenibile; la esorta ad agire in conformità di questi principi in tutte le sue attività;

58.  constata che i dati scientifici dimostrano chiaramente che l'ecosistema artico è attualmente interessato da profondi cambiamenti legati al clima e che tale situazione richiede un approccio basato sul principio di cautela e sul massimo rigore scientifico nei confronti di qualsiasi sviluppo futuro nelle regioni artiche; chiede che siano condotti studi scientifici ulteriori, nel quadro di un accordo multilaterale, per far meglio conoscere a livello internazionale l'ecosistema artico e chiarire le decisioni adottate, prima di qualsiasi importante evoluzione;

59.  sottolinea il fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tra i maggiori finanziatori di ricerche rilevanti per l'Artico, della cooperazione regionale e dello sviluppo di tecnologie rilevanti dentro e fuori la regione, e chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di sviluppare iniziative circumpolari di cofinanziamento e coprogrammazione che consentano la cooperazione più agevole e efficace tra gli esperti dei paesi coinvolti; chiede all'UE di promuovere le attività di cooperazione con USA, Canada, Norvegia, Islanda, Groenlandia e Russia nel campo della ricerca multidisciplinare sull'Artico, istituendo meccanismi coordinati di finanziamento; chiede inoltre alla Commissione di creare strumenti che permettano di lavorare direttamente con gli Stati membri artici, con le organizzazioni dei popoli indigeni e con gli istituti artici di ricerca, per fornire all'UE informazioni su tematiche specifiche, su importanti aree di ricerca e sulle questioni che interessano quanti vivono e lavorano nell'Artico, in modo da contribuire alla definizione di future attività di ricerca;

60.  è del parere che l'UE debba sviluppare ulteriormente le sue capacità e invita la Commissione a esplorare e riferire in merito alla creazione e al proseguimento di attività dell'Unione europea nell'Artico come il programma congiunto circumpolare di finanziamento multilaterale della ricerca che consenta una cooperazione più semplice e meno burocratica e progetti comuni della comunità di ricerca; chiede alla Commissione di esplorare, in via prioritaria, la possibilità di istituire un centro di informazione dell'UE sull'Artico, costituito come impresa in rete, tenendo conto delle proposte idonee; prende atto, a tale riguardo, della proposta dell'Università della Lapponia; ritiene che tale centro debba essere in grado di organizzare per l'UE la mobilitazione permanente dei principali attori dell'Artico e incanalare le informazioni e i servizi concernenti la regione artica verso le istituzioni dell'UE e i soggetti interessati;

61.  sottolinea che per determinare in modo oggettivo il tipo e il ritmo dei mutamenti dell'ambiente naturale dell'Artico, è essenziale che alle équipe internazionali di scienziati sia accordato pieno accesso a quest'area particolarmente sensibile del nostro pianeta, per potervi condurre ricerche; rileva che l'UE sta intensificando la sua presenza e la sua partecipazione, specie nella zona europea dell'Artico, tramite la costruzione di infrastrutture comuni di ricerca e l'aumento del numero dei programmi di ricerca condotti nell'Artico; sostiene in particolare la costituzione di équipe di ricerca composte da scienziati specializzati in numerosi e diversi settori, in rappresentanza di tutti i paesi partecipanti; si compiace della cooperazione spesso buona e aperta nella ricerca e ritiene che questa attività di ricerca debba essere aperta, essendo nell'interesse di tutti e destinata all'intera comunità internazionale;

62.  sottolinea il contributo dell'obiettivo UE di cooperazione territoriale europea, che rappresenta un evidente valore aggiunto europeo, in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) «Kolarctic» e «Carelia» e il programma CBC «Bacino del Baltico» che comprende la regione del Mare di Barents; chiede alla Commissione di esplorare in che modo un programma per le zone periferiche settentrionali, opportunamente rafforzato potrebbe avere un impatto analogo sulla Strategia artica nel prossimo periodo di programmazione;

63.  chiede alla Commissione di appoggiare gli sforzi volti a una realizzazione rapida ed efficiente degli osservatori SIOS ed EMSO quali contributi preziosi per una migliore comprensione e protezione dell'ambiente artico;

64.  chiede alla Commissione di presentare proposte su come il progetto Galileo o altri progetti, come il sistema di monitoraggio mondiale dell'ambiente e della sicurezza, che potrebbero avere un impatto sulla regione artica possano essere sviluppati per permettere una navigazione più sicura e veloce nelle acque dell'Artico, in modo da investire, in particolare, nella sicurezza e nell'accessibilità del passaggio a Nord Est, per contribuire ad una più affidabile prevedibilità dei movimenti del ghiaccio, a una migliore mappatura del fondale marino artico e alla comprensione dei principali processi geodinamici dell'area, che sono di grande importanza per la geodinamica terrestre, per il ciclo delle acque nelle regioni polari e per l'approfondimento della conoscenza di ecosistemi unici come quelli artici;

65.  invita tutti i governi della regione dell'Artico, in particolare quello della Russia, ad avallare e adottare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni approvata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007;

66.  sollecita gli Stati membri a ratificare tutti i principali accordi relativi ai diritti dei popoli indigeni, come la convenzione 169 dell'OIL;

67.  chiede all'UE e ai suoi Stati membri di proporre, nel quadro degli attuali lavori dell'OMI su un codice polare obbligatorio per il trasporto marittimo, che le emissioni di fuliggine e l'olio combustibile pesante siano soggette a norme specifiche; chiede alla Commissione, nel caso in cui detti negoziati restino infruttuosi, di presentare proposte normative per le navi dirette o provenienti da acque artiche che fanno scalo nei porti dell'UE, allo scopo di imporre rigide regole che limitino le emissioni di fuliggine e l'utilizzo e il trasporto di oli combustibili pesanti;

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o   o

68.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione dell'Artico.

(1) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 41.
(2) 2985a sessione del Consiglio Affari esteri.
(3) 2914a sessione del Consiglio.
(4) 2009/10: UU4.
(5) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
(6) Firmato il 15 settembre 2010.
(7) GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
(8) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.
(9) Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.
(10) Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione.

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