Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0184),
– vista la consultazione del Parlamento da parte del Consiglio (C7-0137/2010),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010(1),
– visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),
– vista la lettera del 29 giugno 2010 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 87, 55 e 37 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0001/2011),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (rifusione)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva(4), è stato modificato in modo sostanziale(5). Poiché devono essere apportate ulteriori modificazioni, a fini di chiarezza occorre provvedere alla rifusione di tale regolamento, unitamente al regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva(6) e al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione(7).
▌
[Emendamento 2]
(2)Ai sensi dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
[Emendamento 3]
(3) In data 2 febbraio 1959, il Consiglio ha adottato le direttive(8) che fissano le norme fondamentali di sicurezza e il cui testo è stato sostituito dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti(9). L'articolo 50, paragrafo 2 di tale direttiva impone agli Stati membri di fissare i livelli di intervento in caso di incidenti.
(4) A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobil, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che hanno contaminato in numerosi paesi europei i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Anche il suolo era stato contaminato a causa della ricaduta radioattiva, il che ha aumentato la radioattività dei prodotti silvicoli e agricoli destinati all'alimentazione provenienti dalle aree colpite.
[Emendamento 4]
(5) Delle misure sono state adottate(10) al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico.
(6)Un livello elevato di protezione della salute umana è uno degli obiettivi che l'Unione intende realizzare quando definisce ed attua le sue politiche. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE prevede l'adozione di misure comuni nel settore veterinario il cui obiettivo primario è la protezione della salute umana. Gli Stati membri sono responsabili di verificare la conformità con i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva stabiliti nel presente regolamento, in particolare attraverso la sorveglianza delle norme di sicurezza relative ai prodotti alimentari e gli alimenti per animali.
[Emendamento 5]
(7) È necessario istituire un sistema che consenta all'Unione, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva onde assicurare un livello elevato di protezione della salute pubblica.
[Emendamento 6]
(8) La Commissione va informata di ogni incidente nucleare o del rilevamento di livelli insolitamente elevati di radioattività conformemente alla decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva(11) o in applicazione della convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare.
(9) La Commissione, ▌ dovrebbe applicare immediatamente i livelli massimi ammissibili prestabiliti di contaminazione radioattiva a una situazione specifica successiva ad un incidente nucleare o ad una emergenza radiologica.
[Emendamento 7]
(10)La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di prodotti alimentari e alimenti per animali e dell'elenco dei prodotti alimentari secondari. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
[Emendamento 8]
▌
[Emendamento 9]
(11) I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero essere regolarmente rivisti per tener debitamente conto dei più recenti progressi e pareri scientifici disponibili a livello internazionale, rispecchiare l'esigenza di rassicurare il pubblico e garantire allo stesso un livello elevato di protezione, e evitare divergenze nelle prassi normative internazionali.
[Emendamento 10]
(12)I livelli di radioattività dovuti a contaminazione in seguito ad un incidente nucleare o ad ogni altro caso di emergenza radiologica dovrebbero essere presi in considerazione insieme ai livelli naturali di radioattività già presenti, che talvolta possono essi stessi superare i limiti di sicurezza stabiliti.
[Emendamento 11]
(13)Gli allegati I, II e III dovrebbero tenere presente l'effetto del decadimento parziale degli isotopi radioattivi durante la durata di validità dei prodotti alimentari conservati. A seconda del tipo di contaminazione, per esempio contaminazione da isotopi di iodio, la radioattività di prodotti alimentari conservati dovrebbe essere costantemente monitorata.
[Emendamento 12]
▌
[Emendamenti 13, 14 e 15]
(14) I prodotti alimentari da considerare prodotti alimentari secondari sono di relativa importanza dietetica e rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo di alimenti da parte della popolazione.▌
[Emendamento 16]
(15) Si applicano i principi generali della legislazione alimentare di cui agli articoli da 5 a 21 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(12). Il rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbe essere sottoposto ad adeguate verifiche e a controlli ufficiali da parte degli Stati membri, come previsto all'articolo 17 di tale regolamento,
[Emendamento 17]
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in ogni altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «prodotti alimentari» si intendono i prodotti destinati all'alimentazione umana sia direttamente sia dopo trasformazione;
b)
per «alimenti per animali» si intendono i prodotti destinati alla sola alimentazione animale.
Articolo 2
1. La Commissione, qualora riceva - in particolare in virtù del sistema della Comunità europea dell'energia atomica per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'AIEA del 26 settembre 1986 sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare - una comunicazione ufficiale di incidente nucleare o di ogni altro caso di emergenza radiologica che comporti che i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari di cui all'allegato I, o i livelli massimi ammissibili per gli alimenti per animali di cui all'allegato III, rischino di essere raggiunti o siano stati raggiunti, adotta immediatamente una decisione che dichiara il verificarsi dell'incidente nucleare o dell'emergenza radiologica e applica detti livelli massimi ammissibili.
[Emendamento 18]
2. Il periodo di validità della decisione di cui al paragrafo 1 ▌ non supera tre mesi ▌.
[Emendamento 19]
3.Ai fini del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato di esperti scientifici indipendenti competenti in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare. I membri del comitato sono scelti in base a criteri scientifici. La Commissione rende pubblica la composizione del comitato di esperti e le dichiarazioni d'interesse dei suoi membri.
[Emendamento 20]
▌
[Emendamenti 21 e 22]
Articolo 3
Per tener conto di qualsiasi nuovo dato scientifico disponibile, o, se necessario dopo un incidente nucleare o ogni altro caso di emergenza radiologica, la Commissione adegua gli allegati I, II e III mediante atti delegati conformemente all'articolo 4 e alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6
▌
[Emendamento 23]
Articolo 4
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal ...(13). La Commissione presenta una relazione sul potere delegato non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 5.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6.
[Emendamento 24]
Articolo 5
Revoca della delega
1.La delega di potere di cui all'articolo 3 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere, si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[Emendamento 25]
Articolo 6
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, questo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
[Emendamento 26]
Articolo 7
1. Non sono immessi sul mercato i prodotti alimentari o gli alimenti per animali non conformi ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, fissati negli allegati I e III.
Il presente regolamento si applica anche ai prodotti alimentari o agli alimenti per animali importati da paesi terzi, in transito doganale o destinati all'esportazione.
[Emendamento 27]
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
3.Gli Stati membri verificano la conformità ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva sul loro territorio. A tal fine, gli Stati membri organizzano un sistema di controlli ufficiali per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, e intraprendano altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione al pubblico in materia di sicurezza e di rischio dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.
[Emendamento 28]
4.Entro marzo 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza di un meccanismo per indennizzare gli agricoltori i cui prodotti alimentari siano stati contaminati oltre i livelli massimi ammissibili stabiliti di contaminazione radioattiva e non potendo quindi essere immessi sul mercato. Tale meccanismo dovrebbe essere basato sul principio «chi inquina paga». La relazione é corredata, se del caso, di una proposta legislativa che istituisca detto meccanismo.
[Emendamento 33]
Articolo 8
Un elenco dei prodotti alimentari secondari, è riportato nell'allegato II.
▌
[Emendamento 29]
Articolo 9
1.Entro marzo 2012, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'adeguatezza dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, figuranti agli allegati I e III, e sull'opportunità di mantenere l'elenco degli alimenti secondari figurante all'allegato II.
2.La relazione esamina in particolare la conformità dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva con il limite di dose efficace pari a 1 mSv/y per quanto concerne il pubblico, secondo le condizioni stabilite dalla direttiva 96/29/Euratom e prende in considerazione la possibile inclusione di ulteriori radionucleidi rilevanti negli allegati I e III. Nella valutazione di tali livelli massimi ammissibili, la relazione si focalizza sulla protezione dei gruppi di popolazione più vulnerabili, in particolare i bambini, ed esamina se, su tale base, sia opportuno fissare i livelli massimi ammissibili per tutte le categorie di popolazione.
[Emendamento 30]
Articolo 10
Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e n. 770/90 della Commissione sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato V.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamenti (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GU L 146 del 31.5.1986, pag. 88), (CEE) n. 3020/86 del Consiglio (GU L 280 dell'1.10.1986, pag. 79), (CEE) n. 624/87 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.1987, pag. 101) e (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 14).
Il livello massimo ammissibile applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.
Per alimenti per lattanti si intendono le formule per lattanti, compreso il latte di formula, le formule di proseguimento e i prodotti alimentari equivalenti destinati a lattanti di età inferiore ai dodici mesi, che corrispondono alle esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per lattanti».[Emendamento 31]
Per prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401, 0402 (salvo 0402 29 11).
Gli alimenti liquidi sono quelli definiti al codice NC 2009 e al capitolo 22. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori sono applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.
Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi in questo gruppo.
ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI
Per i prodotti alimentari secondari di cui al presente allegato, i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare sono dieci volte superiori a quelli applicabili agli «altri prodotti alimentari esclusi i prodotti alimentari secondari» di cui all'allegato I .
Codice NC
Designazione delle merci
0703 20 00
Agli (freschi e refrigerati)
0709 59 50
Tartufi (freschi e refrigerati)
0709 90 40
Capperi (freschi e refrigerati)
0711 90 70
Capperi (temporaneamente conservati, ma non confacenti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati)
ex 0712 39 00
Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)
0714
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0814 00 00
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0903 00 00
Mate
0904
Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati
0905 00 00
Vaniglia
0906
Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00
Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
1106 20
Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1108 14 00
Fecola di manioca
1210
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1211
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1504
Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1604 30
Caviale e suoi succedanei
1801 00 00
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto
1802 00 00
Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao
1803
Pasta di cacao, anche sgrassata
2003 20 00
Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)
2006 00
Verdura, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2102
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati
2936
Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti - in qualsiasi soluzione
3301
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; oleoresine di estrazione; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti
ALLEGATO III
LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA (CESIO-134 E CESIO-137) NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI
I presenti livelli massimi ammissibili costituiscono uno strumento per contribuire all'osservanza dei livelli massimi ammissibili per gli alimenti; essi non garantiscono da solitale osservanza in ogni circostanza e fanno salva la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.