Indice 
Testi approvati
Martedì 18 gennaio 2011 - Strasburgo
Fusioni di società per azioni ***I
 Protocollo dell'accordo euromediterraneo CE/Giordania, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea ***
 Accordo CE-Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale relativo ai servizi aerei ***
 Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***II
 Consenso europeo in materia di aiuto umanitario
 Agricoltura come settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare

Fusioni di società per azioni ***I
PDF 188kWORD 35k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione) (COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – 2008/0009(COD))
P7_TA(2011)0001A7-0363/2010

(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–  viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0026) e la proposta modificata (COM(2010)0391),

–  vista la sua posizione definita in prima lettura il 17 giugno 2008(1),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0209/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 ottobre 2010(2),

–  visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(3),

–  visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0363/2010),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 gennaio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione)

P7_TC1-COD(2008)0009


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/35/UE)

(1) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 60.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


Protocollo dell'accordo euromediterraneo CE/Giordania, per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea ***
PDF 187kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (06903/2010 – C7-0384/2010 – 2007/0231(NLE))
P7_TA(2011)0002A7-0373/2010

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (06903/2010),

–  visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (09373/2008),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell' articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0384/2010),

–  visto l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0373/2010),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hascemita di Giordania.


Accordo CE-Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale relativo ai servizi aerei ***
PDF 184kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))
P7_TA(2011)0003A7-0361/2010

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (06646/2010),

–  visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (06190/2009),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0103/2010),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0361/2010),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale.


Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ***II
PDF 191kWORD 40k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE (10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))
P7_TA(2011)0004A7-0343/2010

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0311) e la proposta modificata (COM(2009)0579),

–  visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0203/2008),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la sua posizione in prima lettura(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 febbraio 2009(2),

–   visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0343/2010),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 gennaio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE

P7_TC2-COD(2008)0098


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 305/2011)

(1) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 441.
(2) GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 15.


Consenso europeo in materia di aiuto umanitario
PDF 145kWORD 66k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sull'attuazione del consenso europeo sull'aiuto umanitario: bilancio di metà percorso del suo piano d'azione e prospettive future (2010/2101(INI))
P7_TA(2011)0005A7-0375/2010

Il Parlamento europeo,

–  visto il consenso europeo sull'aiuto umanitario, firmato il 18 dicembre 2007 dai presidenti del Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 29 maggio 2008, che istituisce un piano d'azione comprendente misure concrete per l'attuazione del consenso (SEC(2008)1991),

–  visto l'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dedicato all'aiuto umanitario,

–  visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario(1),

–  viste le linee direttrici dell'Unione europea, del 23 dicembre 2005, concernenti la promozione del diritto umanitario internazionale, aggiornate nel dicembre 2009, nonché le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2009,

–  vista la decisione 2007/162/CE del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile(2),

–  vista la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile(3),

–  viste le conclusioni del Consiglio del dicembre 2007, in cui la Commissione è invitata a utilizzare al meglio il meccanismo comunitario di protezione civile e a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri,

–  visto il documento congiunto di Catherine Ashton, Alto rappresentante/vicepresidente della Commissione europea, e di Kristalina Georgieva, membro della Commissione europea, sulle lezioni da trarre dalla reazione dell'Unione europea alla catastrofe di Haiti,

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 settembre 2003, intitolata «Unione europea e Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo» (COM(2003)0526), che chiede il rafforzamento e l'integrazione generalizzati delle relazioni UE-ONU attraverso un dialogo politico sistematico, una maggiore cooperazione nel settore, una migliore gestione e prevenzione delle crisi e un partenariato strategico tra la Commissione e determinati organismi dell'ONU,

–  viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 5 marzo 2008, relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi (COM(2008)0130) e la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 giugno 2008, sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi(4),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 febbraio 2009, intitolata «Strategia dell'Unione europea a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo» (COM(2009)0084),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 31 marzo 2010, sull'assistenza alimentare e umanitaria (COM(2010)0126),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla strategia operativa 2010 della DG ECHO,

–  vista la relazione di Michel Barnier intitolata «Per una forza europea di protezione civile: EuropeAid», pubblicata nel maggio 2006,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

–  viste le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro Protocolli addizionali del 1977,

–  vista la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati adottata nel luglio 1951,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e il suo protocollo opzionale in merito al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989,

–  vista la Convenzione sull'aiuto alimentare, firmata a Londra il 13 aprile 1999, che istituisce un impegno dell'UE inteso a rispondere alle situazioni di emergenza alimentare e ad altri bisogni alimentari dei paesi in via di sviluppo(5),

–  visto il Codice di condotta per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e per le ONG nei programmi di risposta alle catastrofi, adottato nel 1994,

–  visti i principi e le buone prassi nella donazione umanitaria (GHD) approvati a Stoccolma il 17 giugno 2003,

–  visti i principi in materia di partenariato approvati nel 2007 dalla Global Humanitarian Platform (GHP) tra le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie,

–  visti gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili nel quadro di operazioni di soccorso in caso di catastrofi (orientamenti di Oslo), rivisti il 27 novembre 2006,

–  visti gli orientamenti del marzo 2003 sull'utilizzo dei mezzi di difesa militari e civili a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite in situazioni di emergenza complesse (orientamenti MCDA),

–  visto il quadro di azione di Hyogo, approvato durante la Conferenza Mondiale dell'ONU sulla riduzione delle calamità, tenutasi a Kobe (Hyogo, Giappone) dal 18 al 22 gennaio 2005,

–  visto lo studio sulla risposta umanitaria commissionato dal Coordinatore delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza e dal sottosegretario ungherese agli Affari umanitari nell'agosto 2005,

–  visto l'indice di risposta umanitario 2010 messo a punto dall'organizzazione DARA (Development Assistance Research Associates), che analizza e classifica il modo in cui i principali paesi donatori rispondono ai bisogni delle persone colpite da catastrofi, conflitti ed emergenze,

–  visto il programma internazionale di regole, leggi e principi applicabili alle azioni internazionali in caso di catastrofe (le «linee direttrici IDRL»), approvati nel 2007 a Ginevra in occasione della 30a conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa e l'impegno congiunto degli Stati membri dell'Unione europea per sostenerli,

–  vista la sua risoluzione, del 14 novembre 2007, su un consenso europeo in materia di aiuto umanitario(6),

–  vista la sua risoluzione, del 10 febbraio 2010, sul recente terremoto a Haiti(7),

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 14 dicembre 2010, sull'istituzione di una capacità di risposta rapida dell'UE(8),

–  vista la sua risoluzione, del 17 giugno 2010, sull'operazione militare israeliana contro la flottiglia umanitaria e sul blocco di Gaza(9),

–  vista la proposta di risoluzione sulla crisi umanitaria in Somalia, presentata dall'on. Oreste Rossi conformemente all'articolo 120 del regolamento (B7-0489/2010),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla distribuzione dell'aiuto umanitario a paesi terzi,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7–0375/2010),

A.  ricordando la visione comune dell'aiuto umanitario consacrata dal consenso europeo sull'aiuto umanitario, che sottolinea la volontà dell'Unione europea di cooperare strettamente in questo ambito onde massimizzare la propria efficacia, di difendere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità ed indipendenza e di adoperarsi energicamente a favore del rispetto del diritto umanitario internazionale,

B.  rammentando che gli impegni derivanti dal consenso valgono sia per gli Stati membri che per la Commissione e che le azioni elencate nel piano d'azione debbono essere attuate, nella maggior parte dei casi, dalla Commissione e dagli Stati membri che agiscono di concerto,

C.  considerando l'aumento esponenziale del numero e dell'intensità delle catastrofi naturali dovute segnatamente all'impatto del cambiamento climatico imputabile all'intervento dell'uomo e la responsabilità storica dei paesi industrializzati al riguardo; considerando la moltiplicazione delle crisi complesse – legata a diversi fattori, tra cui la mutevole natura dei conflitti, il malgoverno e le condizioni di fragilità –, l'aggravamento delle violazioni del diritto umanitario internazionale e il restringimento dello spazio umanitario,

D.  considerando che la fornitura di aiuti diventa sempre più difficile e pericolosa, che aumenta l'insicurezza del personale umanitario e che nel 2008 sono stati uccisi 122 operatori umanitari,

E.  considerando che occorrerebbe prestare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, quali le donne, i minori e i deportati con la forza, e che l'aggravarsi della violenza fondata sul genere e delle violenze sessuali rappresenta un grave problema nei contesti umanitari, in cui lo stupro sistematico è talvolta utilizzato come arma di guerra,

F.  considerando che il crescente coinvolgimento di attori non umanitari nella risposta alle crisi umanitarie comporta un grave rischio di confusione dei ruoli tra attori militari e umanitari e confonde i limiti dell'aiuto umanitario neutrale, imparziale ed indipendente,

G.  considerando che le recenti tragedie a Haiti e in Pakistan hanno nuovamente dimostrato la necessità di rafforzare gli strumenti di cui dispone l'Unione europea per far fronte alle catastrofi (aiuto umanitario e meccanismo comunitario di protezione civile) in termini di efficacia, rapidità, coordinamento e visibilità e che tali catastrofi hanno evidenziato ancora una volta la necessità di creare una capacità di reazione rapida a livello europeo,

H.  considerando che il contesto umanitario globale si è deteriorato, che le sfide e i bisogni umanitari sono immensi e che è imperativo operare per il rafforzamento dell'attuazione del consenso e del suo piano d'azione nonché per garantire un coordinamento e una perequazione degli oneri a livello mondiale, tenendo conto delle responsabilità regionali dei paesi che hanno la capacità di contribuire in maniera sostanziale agli aiuti umanitari,

I.  considerando che la dotazione della Commissione per le catastrofi umanitarie e, in concreto, quella della DG ECHO, è stata non solo congelata ma è addirittura diminuita in termini reali nel corso degli ultimi cinque anni,

Il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il suo piano d'azione

1.  deplora che il consenso umanitario resti ancora troppo misconosciuto al di fuori dei partner umanitari e chiede che esso formi oggetto di formazioni specifiche, in particolare presso il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), i diplomatici degli Stati membri e gli attori militari;

2.  deplora il mancato coinvolgimento degli Stati membri nell'attuazione del consenso e ritiene che il ruolo del gruppo di lavoro sull'aiuto umanitario e l'aiuto alimentare in seno al Consiglio (COHAFA) dovrebbe essere rafforzato, onde assicurare un migliore monitoraggio dell'attuazione del consenso – ad esempio, organizzando sessioni specifiche sull'integrazione del consenso nelle strategie umanitarie nazionali o presentando una relazione annuale di attività – e applicare il suo mandato di perorare più attivamente l'aiuto umanitario presso gli altri gruppi di lavoro del Consiglio e del Comitato politico e di sicurezza (COPS), avendo sempre attenzione all'efficacia e alla rapidità del coordinamento;

3.  incoraggia la promozione attiva, da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, della diffusione e dell'attuazione del consenso e del suo piano d'azione tra le rappresentanze degli Stati membri;

4.  invita la Commissione a studiare la possibilità di uno scambio annuale di prassi eccellenti con i parlamenti nazionali dell'Unione europea circa l'attuazione degli impegni del consenso;

5.  raccomanda un aumento del finanziamento dell'aiuto umanitario a motivo della moltiplicazione dei campi di intervento e chiede all'autorità di bilancio di trasferire direttamente la totalità o una parte dell'importo della riserva per aiuti urgenti alla dotazione originaria iscritta nel bilancio della DG ECHO; sottolinea l'importanza di conseguire l'obiettivo fissato dal CAS dell'OCSE dello 0,7% del RNL entro il 2015;

6.  chiede altresì la stesura di bilanci realistici, che prevedano la destinazione degli stanziamenti per le calamità naturali o per gli interventi umanitari sulla base di esperienze di spesa maturate negli anni precedenti;

7.  chiede con insistenza l'intensificazione degli sforzi per accelerare il finanziamento degli interventi a seguito di calamità naturali o di altri disastri e la semplificazione dell'iter decisionale e delle procedure di autorizzazione per l'esecuzione del bilancio; sottolinea la necessità che i servizi competenti della Commissione collaborino strettamente con il SEAE in modo da consentire un rapido avvio del finanziamento delle operazioni;

8.  ricorda l'importanza di mantenere una risposta globale equilibrata, prestando nel contempo particolare attenzione alle cosiddette «crisi dimenticate»;

9.  chiede un aumento degli stanziamenti e un rafforzamento delle capacità e delle risorse al fine di garantire che l'aiuto umanitario e la protezione civile restino compiti prettamente civili;

10.  sostiene il ruolo essenziale svolto da NOHA (la prima rete delle università che offrono corsi sugli aiuti umanitari a livello europeo) nel promuovere una maggiore consapevolezza del contesto umanitario mondiale e, in particolare, della politica europea in risposta alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, grazie all'educazione e alla formazione dei giovani europei;

Principi umanitari, diritto umanitario internazionale e protezione dello spazio umanitario

11.  ribadisce i principi e gli obiettivi dell'aiuto umanitario contenuti nel consenso; ricorda che l'aiuto umanitario dell'UE non è uno strumento di gestione di crisi e deplora la crescente politicizzazione dell'aiuto umanitario e le sue conseguenze sul rispetto dello spazio umanitario;

12.  afferma la necessità che l'azione esterna dell'Unione europea, sancita dal trattato di Lisbona, rispetti i principi espressi e gli impegni assunti nell'ambito del consenso sugli aiuti umanitari e ritiene che l'Unione, tenuto conto del suo peso politico e della sua influenza in quanto principale donatore internazionale, debba promuovere instancabilmente i principi umanitari;

13.  chiede altresì che il personale militare e civile e gli operatori umanitari che intervengono in caso di catastrofe o di operazione umanitaria agiscano secondo principi di neutralità, indipendenza e imparzialità;

14.  si compiace della revisione, effettuata nel dicembre 2009, delle linee direttrici dell'Unione europea concernenti la promozione del diritto umanitario internazionale (DUI) e ritiene che la Commissione e gli Stati membri abbiano un importante ruolo politico da svolgere nella loro attuazione; auspica inoltre che siano organizzate formazioni specifiche di diritto umanitario internazionale presso il SEAE;

15.  chiede alla Commissione di accertarsi che siano allocate risorse supplementari alle attività di promozione e di diffusione sul campo del DUI tra gli armati, i giovani, la classe politica e la società civile;

16.  rammenta che i principi e le buone prassi nel settore dell'aiuto umanitario approvati nel giugno 2003 evidenziano l'esigenza di incoraggiare la presentazione di rendiconti e la regolare valutazione delle risposte internazionali alle crisi umanitarie, compresa l'efficacia dei donatori, e segnala che dette valutazioni vanno sottoposte ad ampia consultazione, specialmente con gli operatori umanitari;

Un quadro comune per l'erogazione dell'aiuto
La qualità dell'aiuto

17.  ricorda che l'erogazione dell'aiuto deve fondarsi unicamente sui bisogni accertati e il grado di vulnerabilità e che la qualità e la quantità dell'aiuto sono determinate innanzitutto dalla valutazione iniziale, che deve ancora essere migliorata, in particolare per quanto riguarda il livello dell'applicazione dei criteri di vulnerabilità, specialmente per quanto riguarda donne, minori e portatori di disabilità;

18.  ricorda che il coinvolgimento effettivo e continuo – e ove possibile la partecipazione – dei beneficiari alla gestione dell'aiuto è una delle premesse essenziali della qualità della risposta umanitaria, segnatamente in caso di crisi di lunga durata;

19.  insiste sul fatto che l'assistenza dell'UE in caso di catastrofi naturali o provocate deve puntare a sostenere l'economia locale, per esempio, ove possibile, con l'acquisto di alimenti prodotti in loco o nella regione e con la fornitura dei materiali necessari agli agricoltori;

20.  chiede un'armonizzazione dei metodi impiegati dai vari attori e incoraggia l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) a proseguire i suoi lavori miranti a definire un quadro metodologico comune, che abbia come priorità l'efficacia e la rapidità degli interventi e che includa in modo permanente, quanto più possibile, gli attori locali, anche non statali;

21.  sollecita la prosecuzione dei lavori della Commissione in comparti settoriali quali la nutrizione, la protezione, le questioni di genere e la violenza sessuale, i rifugiati, i rimpatriati e gli sfollati interni e chiede l'integrazione sistematica della dimensione uomo-donna e della salute riproduttiva nella risposta umanitaria in materia di servizi sanitari di prima urgenza;

22.  chiede al Consiglio di concretizzare la raccomandazione della relazione Barnier, che invita a utilizzare le regioni ultraperiferiche europee, senza esclusioni, come punto di appoggio per facilitare il preposizionamento dei prodotti essenziali e della logistica allo scopo di facilitare l'inoltro delle risorse umane e materiali europee in caso di intervento umanitario di emergenza all'esterno dell'Unione europea;

23.  sollecita la Commissione a proseguire la propria riflessione sulle eventuali ripercussioni negative dell'aiuto umanitario nelle zone di intervento, segnatamente la possibile destabilizzazione delle strutture economiche e sociali e l'impatto sull'ambiente naturale, e la invita a delineare strategie appropriate per tenere conto di detto impatto fin dalla fase di ideazione dei progetti;

La diversità e la qualità dei partenariati

24.  invoca il rispetto della diversità degli attori nel quadro del finanziamento e dell'attuazione dei programmi umanitari internazionali – Nazioni Unite, Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, ONG – e incoraggia il lavoro di rafforzamento delle capacità degli attori locali; sollecita un corretto coordinamento e lo scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti;

25.  sollecita tutti gli organi governativi a rispettare il ruolo primario della ONG nella raccolta di fondi tramite donazioni private;

26.  sostiene il proseguimento delle riforme umanitarie nel quadro delle Nazioni Unite e chiede un rafforzamento del sistema dei coordinatori umanitari, una maggiore trasparenza, un approccio orientato soprattutto ai beneficiari, una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei «pooled funds» e un certo numero di miglioramenti dell'approccio per «cluster» (responsabilità settoriale), sulla base delle raccomandazioni che figurano nell'inchiesta sugli interventi umanitari delle Nazioni Unite e rafforzando i principi di trasparenza e responsabilità, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con le strutture locali e gli attori non statali, la considerazione degli aspetti intersettoriali e il coordinamento tra «cluster»;

Il coordinamento a livello internazionale ed europeo

27.  ribadisce il ruolo centrale svolto dalle Nazioni Unite, specialmente dall'OCHA, nel coordinamento dell'azione umanitaria internazionale;

28.  accoglie con favore le iniziative miranti a assicurare una maggiore coerenza dei vari strumenti europei di risposta alle crisi e si compiace del fatto che l'aiuto umanitario e la protezione civile siano stati raggruppati in una stessa direzione generale; insiste tuttavia perché i loro mandati, ruoli e mezzi rispettivi restino espressamente distinti;

29.  chiede al Consiglio e alla Commissione di applicare regole precise e trasparenti per la cooperazione e il coordinamento tra il SEAE e la Commissione nella gestione di una crisi di vasta portata al di fuori del territorio dell'Unione europea e a operare attivamente sulla visibilità dell'UE in merito a dette risorse e capacità utilizzate in loco;

30.  ricorda che la strategia esterna dell'Unione europea in tema di diritti dell'infanzia dovrebbe fondarsi sui valori e sui principi definiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, segnatamente gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 e 29, e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e relativi protocolli facoltativi;

Uso dei mezzi e delle capacità militari e della protezione civile

31.  ribadisce che i mandati degli attori militari ed umanitari devono restare chiaramente distinti, specialmente in zone colpite da disastri naturali e da conflitti armati, e che è fondamentale che i mezzi e le capacità militari siano utilizzati solo in casi limitatissimi e quale ultima ratio per l'appoggio ad operazioni di aiuto umanitario, conformemente alle direttive delle Nazioni Unite (direttive MCDA e direttive di Oslo)(10);

32.  rammenta alla Commissione e agli Stati membri che l'aiuto umanitario e la protezione civile vanno ritenuti compiti esclusivamente civili e svolti di conseguenza;

33.  chiede alla Commissione di avviare azioni di sensibilizzazione alla specificità dell'aiuto umanitario nell'ambito della politica estera dell'Unione europea e chiede agli Stati membri di accertarsi che le loro forze armate rispettino e applichino le direttive delle Nazioni Unite; ritiene inoltre necessario un dialogo tra attori militari e umanitari onde favorire la comprensione reciproca;

34.  ribadisce che il ricorso ai mezzi della protezione civile in caso di crisi umanitarie debba fondarsi sulle necessità e essere complementare e coerente con l'aiuto umanitario, come pure che in caso di catastrofi naturali tali mezzi possono contribuire in parte alle azioni umanitarie, ove utilizzati in linea con i principi del Comitato permanente Inter-Agenzie (IASC) in questo settore;

35.  chiede alla Commissione di presentare proposte legislative ambiziose miranti a istituire una forza europea di protezione civile basata sull'ottimizzazione dell'attuale meccanismo comunitario di protezione civile e sulla messa in comune dei mezzi nazionali esistenti, che non comporti ingenti costi supplementari e si ispiri alle modalità testate nel quadro delle azioni preparatorie; il finanziamento della forza di protezione civile deve essere addizionale rispetto a quello per le emergenze umanitarie;

36.  ritiene che la forza europea di protezione civile potrebbe essere costituita dall'impegno di taluni Stati membri a mettere a disposizione volontariamente moduli essenziali di protezione civile, stabiliti previamente e pronti a intervenire immediatamente per operazioni dell'Unione coordinate dal MIC, che la maggior parte di tali moduli, già disponibili a livello nazionale, resterebbero sotto il controllo nazionale e infine che il loro dispiegamento in «stand-by» formerebbe il nocciolo della protezione civile dell'Unione intesa a rispondere alle catastrofi all'interno e all'esterno delle sue frontiere;

La continuità dell'aiuto
Riduzione dei rischi di catastrofe (RCC) e cambiamento climatico

37.  si compiace dell'adozione, nel febbraio 2009, di una nuova strategia europea per il sostegno alla riduzione dei rischi di catastrofe nei paesi in via di sviluppo; al riguardo chiede alla Commissione di elaborare programmi in materia di capacità di prevenzione delle catastrofi e di gestione della risposta, d'intesa con le autorità nazionali governative e locali e con la società civile dei paesi beneficiari, e chiede una rapida attuazione di tale strategia;

38.  chiede che sia compiuto uno sforzo significativo al fine di integrare in modo più sistematico la dimensione RCC nelle politiche di aiuto allo sviluppo e di aiuto umanitario;

39.  raccomanda un aumento significativo degli importi allocati alla suddetta dimensione ed insiste sull'importanza di mantenere finanziamenti su piccola scala, onde garantire un approccio rispettoso del contesto e un'appropriazione locale dei progetti;

40.  chiede che l'agenda relativa all'adeguamento al cambiamento climatico sia coordinata meglio con le attività RCC;

Rapporti tra aiuti d'urgenza, riabilitazione e sviluppo

41.  deplora che i progressi concreti per quanto riguarda i rapporti tra gli aiuti d'urgenza, la riabilitazione e lo sviluppo restino limitati malgrado la moltiplicazione degli impegni politici nel corso degli ultimi anni;

42.  sottolinea la rilevanza di una tempestiva transizione dall'emergenza allo sviluppo, sulla base di criteri specifici e di una valutazione approfondita delle necessità;

43.  chiede che siano destinate maggiori risorse a assicurare la continuità dell'aiuto e che la riflessione si orienti verso la flessibilità e la complementarità dei dispositivi finanziari esistenti durante le fasi di transizione dall'urgenza allo sviluppo;

44.  chiede un miglioramento del dialogo e del coordinamento tra le organizzazioni umanitarie e le agenzie di sviluppo sui campi d'intervento e in seno ai servizi corrispondenti a livello delle istituzioni europee e degli Stati membri;

o
o   o

45.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA).

(1) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
(2) GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.
(3) GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.
(4) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 15.
(5) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.
(6) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 273.
(7) GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 5.
(8) Testi approvati, P7_TA(2010)0465.
(9) Testi approvati, P7_TA(2010)0235.
(10) Direttive MCDA: direttive sull'utilizzo delle risorse militari e della protezione civile in appoggio ad operazioni umanitarie delle Nazioni Unite in situazioni di emergenza complesse; marzo 2003. Direttive di Oslo: direttive sull'utilizzo delle risorse militari e della protezione civile estere nel quadro delle operazioni di soccorso in caso di catastrofi; novembre 2007.


Agricoltura come settore strategico per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare
PDF 141kWORD 64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare (2010/2112(INI))
P7_TA(2011)0006A7-0376/2010

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013(1),

–  vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sulla politica agricola comune e la sicurezza alimentare globale(2),

–  vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sull'agricoltura dell'Unione e il cambiamento climatico(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(4),

–  vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui derivati OTC, controparti centrali e depositi commerciali, SEC(2010)1058,

–  vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sull'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo(5),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare»,

–  visti gli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, tra cui figura quello di dimezzare entro il 2015 la quota della popolazione mondiale che soffre la fame rispetto ai livelli del 1990,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0376/2010),

A.  considerando che garantire la sicurezza alimentare ai cittadini europei, offrire ai consumatori alimenti sani e di elevata qualità a prezzi ragionevoli e salvaguardare il reddito degli agricoltori sono sempre stati gli obiettivi principali della politica agricola comune (PAC) e restano obiettivi essenziali dell'attuale Unione europea,

B.  considerando che la variabilità dei prezzi delle derrate alimentari e delle materie prime osservata recentemente ha suscitato profonde inquietudini sul buon funzionamento degli approvvigionamenti alimentari europei e mondiali, e che ad essere colpite più duramente dall'aumento dei prezzi dei generi alimentari sono state le popolazioni più vulnerabili,

C.  considerando che nell'agricoltura la volatilità dei prezzi ha carattere permanente, poiché i prezzi reagiscono in modo sproporzionato alle variazioni anche deboli dei livelli di produzione, molto spesso a causa della speculazione,

D.  considerando che, in una recente riunione del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale della FAO, l'UE ha evidenziato il problema dell'estrema volatilità dei prezzi e il nuovo gruppo di esperti ad alto livello è stato invitato a riferire sulle cause e i rimedi in relazione alle fluttuazioni dei prezzi,

E.  considerando che fenomeni climatici e di altro tipo possono indurre taluni paesi ad applicare misure protezionistiche, come illustrato dai recenti divieti imposti sulle esportazioni di grano dalla Russia e dall'Ucraina che, insieme, rappresentano il 30% delle esportazioni mondiali di grano,

F.  considerando che la produzione alimentare mondiale può essere periodicamente compromessa da una serie di fattori, tra cui l'impatto di parassiti e malattie, la disponibilità di risorse naturali e le calamità naturali, come hanno mostrato nel 2010 la persistente siccità e gli incendi che hanno colpito la Russia e le massicce inondazioni che hanno investito il Pakistan,

G.  considerando che i cambiamenti climatici provocheranno un aumento della frequenza di tali calamità naturali, destabilizzando così la sicurezza alimentare,

H.  considerando che la sfida è quella di produrre «di più con meno», ponendo l'accento sulla produzione sostenibile, a causa della pressione sulle risorse naturali,

I.  considerando che l'UE è il maggiore importatore netto di prodotti agricoli, ed è eccessivamente dipendente dalle importazioni di prodotti proteici, semi oleosi e mais per il suo settore dell'allevamento animale, nonché di prodotti ortofrutticoli, anche perché i nostri produttori non sono autorizzati a ricorrere alle stesse tecniche di produzione per tali prodotti,

J.  considerando che, stando alla FAO, il previsto aumento da 7 a 9,1 miliardi della popolazione mondiale renderà necessario aumentare del 70% gli approvvigionamenti alimentari entro il 2050,

K.  considerando che la povertà e la fame esistono ancora nell'Unione europea e che 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto del livello di povertà (60% del reddito medio del paese in cui la persona vive) e che lo scorso inverno 16 milioni di cittadini UE hanno percepito aiuti alimentari attraverso enti di beneficienza,

L.  considerando che la sicurezza alimentare non comporta soltanto la disponibilità delle risorse alimentari, ma comprende anche, secondo la FAO, il diritto al cibo e l'accesso a un'alimentazione sana per tutti, e che, diventando sempre più competitiva, l'Europa può contribuire alla sicurezza alimentare globale,

M.  considerando che per i membri più poveri della società l'insicurezza alimentare è stata aggravata dagli effetti della crisi economica finanziaria mondiale,

N.  considerando che i redditi degli agricoltori sono scesi drasticamente nel 2009 dopo un decennio di stagnazione, in gran parte a causa delle difficili condizioni di mercato e dell'aumento dei costi di produzione; considerando che i redditi agricoli sono significativamente più bassi (secondo le stime, del 40% circa per unità produttiva) che nel resto dell'economia, e il reddito per abitante nelle zone rurali è nettamente inferiore (di circa il 50%) rispetto alle zone urbane,

O.  considerando che gli agricoltori ricevono una quota in costante diminuzione del valore aggiunto generato dalla filiera alimentare, mentre la quota dell'industria alimentare è aumentata; considerando che il corretto funzionamento della filiera alimentare è un presupposto necessario per garantire che gli agricoltori ricevano un giusto compenso per i loro prodotti,

P.  considerando che, lungo l'intera filiera alimentare della produzione, della fornitura e del consumo, fino al 50% degli alimenti prodotti nell'UE vanno sprecati,

Q.  considerando che appena il 7% degli agricoltori dell'UE ha un'età inferiore a 35 anni,

R.  considerando che la sicurezza alimentare è un aspetto centrale per l'Europa e richiede coerenza e coordinamento tra varie aree d'intervento settoriale a livello di UE, vale a dire la PAC, la politica energetica, i programmi di ricerca, la politica di sviluppo e quella commerciale, e la regolamentazione finanziaria,

1.  sottolinea che l'esistenza nell'Unione europea di un settore agricolo solido e sostenibile e di un ambiente rurale prospero e sostenibile, garantito da una PAC decisa, sono elementi essenziali per far fronte alla sfida della sicurezza alimentare;

2.  afferma che l'UE vanta i più elevati standard di produzione agricola e alimentare al mondo, con un forte accento sulla sicurezza degli alimenti, sulla loro qualità e sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura;

3.  ritiene che occorrerà avvalersi di tutte le forme di agricoltura per poter nutrire l'Europa e i paesi terzi;

La sicurezza alimentare in Europa e nel mondo

4.  ritiene che la sicurezza alimentare sia un diritto umano fondamentale, che si realizza quando tutti dispongono, in qualsiasi momento, di un accesso fisico ed economico a un'alimentazione adeguata, sana (sotto il profilo della salute) e nutriente, per poter soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale e le proprie preferenze alimentari per una vita attiva e sana;

5.  afferma che l'UE ha il dovere di nutrire i suoi cittadini e che il mantenimento dell'attività agricola nell'UE è fondamentale a tale riguardo; richiama l'attenzione sul fatto che la diminuzione dei redditi agricoli nell'UE, dovuta all'aumento dei costi di produzione e alla volatilità dei prezzi, influisce negativamente sulla possibilità per gli agricoltori di mantenere la produzione; sottolinea i costi che gli agricoltori europei devono sostenere per poter rispettare gli standard più elevati del pianeta in materia di sicurezza alimentare, ambiente, benessere degli animali e lavoro; rileva la necessità di compensare gli agricoltori per i costi aggiuntivi e per la fornitura di beni pubblici alla società; evidenzia che gli alimenti provenienti da paesi terzi che entrano nell'UE devono rispettare gli stessi standard elevati, al fine di non mettere a repentaglio la competitività dei produttori europei;

6.  riconosce che garantire un adeguato approvvigionamento di cibo è una componente essenziale della sicurezza alimentare, ma riconosce altresì che l'accesso al cibo e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari richiedono che si dedichi attenzione ad assicurare un livello di vita soddisfacente, in particolare a coloro che dispongono di risorse economiche insufficienti, spesso bambini, persone anziane, migranti, rifugiati o disoccupati;

7.  sottoscrive la seguente formula: sicurezza alimentare - nutrizione - qualità - prossimità - innovazione - produttività; ritiene che, per realizzarla, la futura PAC debba prendere atto delle aspirazioni dei cittadini che auspicano una politica sia agricola che alimentare, finalizzata all'informazione del pubblico per un'alimentazione sana;

8.  ritiene che l'UE debba creare condizioni migliori per l'attuazione, negli Stati membri, di programmi sulla nutrizione quali i programmi Latte nelle scuole e Frutta nelle scuole, e che dovrebbe fornire un maggiore sostegno all'educazione e alla sensibilizzazione sull'origine dei prodotti e i principi nutritivi, dal momento che scelte alimentari informate possono prevenire le malattie e ridurre il fardello della spesa sociale in Europa; chiede inoltre maggiori programmi di supporto dietetico, i quali dovrebbero beneficiare di un onere amministrativo ridotto, e un aumento delle dotazioni di bilancio per questi programmi; invita la Commissione a esaminare gli aspetti pratici di tali programmi;

9.  ribadisce il suo sostegno al programma per le persone più indigenti; ricorda che attraverso la legge agricola gli Stati Uniti danno un notevole sostegno al programma supplementare di assistenza alla nutrizione che genera utili sostanziali per il settore e per l'economia in generale, oltre ad alleviare alcune delle esigenze alimentari dei più poveri;

10.  è consapevole della grande sfida rappresentata dai cambiamenti climatici per la sicurezza alimentare, in particolare con l'aumento della frequenza e della portata dei fenomeni climatici quali siccità, inondazioni, incendi e tempeste; rileva la crescente sfida costituita dalla scarsezza di risorse idriche e il suo impatto sulla produzione alimentare; sottolinea la necessità di affrontare con urgenza la gestione delle risorse idriche e il cambiamento climatico;

11.  ricorda che la sicurezza energetica e quella alimentare sono strettamente collegate; riconosce che i costi energetici sono un fattore chiave nel determinare il livello di redditività del settore agricolo, che, più degli altri, dipende dal petrolio; incoraggia misure volte a incentivare gli agricoltori ad una maggiore efficienza sotto il profilo energetico e a sviluppare fonti alternative di approvvigionamento energetico; rammenta la necessità di un sostegno più consistente per la ricerca, lo sviluppo e la consulenza;

12.  ritiene tuttavia che lo sforzo accresciuto per sviluppare fonti di energia rinnovabili e realizzare gli obiettivi del 2020 debba tenere conto dell'impatto sulla produzione e l'approvvigionamento alimentare; sottolinea il delicato equilibrio tra la sfida alimentare e quella dei carburanti;

13.  prende atto del livello di dipendenza dalle importazioni di prodotti proteici e semi oleosi provenienti da paesi terzi, che ha conseguenze negative per il settore alimentare e agricolo, e in particolare quello zootecnico, quando si verificano aumenti improvvisi di prezzo;

14.  invita la Commissione a proporre una soluzione tecnica al problema della presenza di piccole quantità di OGM nelle importazioni di prodotti non OGM e a proporre un processo di approvazione più rapido all'interno dell'Unione europea per l'importazione di nuove varianti di mangimi geneticamente modificati una volta dimostratane la sicurezza;

15.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il pubblico abbia accesso alle informazioni sui risultati dei controlli di sicurezza alimentare, in modo da aumentare la trasparenza a livello europeo;

16.  esprime preoccupazione per l'emergenza del fenomeno dell'appropriazione dei terreni e le sue implicazioni per la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, il futuro dell'agricoltura e degli agricoltori; invita la Commissione a indagare su questa situazione in relazione al possesso delle terre e delle risorse naturali;

17.  rileva che, a causa degli elevati costi dei mangimi, la situazione delle aziende di allevamento all'interno dell'Unione europea si è deteriorata; chiede pertanto il ricorso mirato agli strumenti disponibili nell'ambito del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, al fine di stabilizzare il mercato ed evitare una crisi;

18.  ritiene che i guadagni di produttività che verranno realizzati nei nuovi Stati membri aumenteranno la quantità di terreni disponibili e costituiranno l'occasione per incrementare la produzione di proteaginose ed oleaginose nell'UE;

19.  rileva che la sicurezza alimentare non può essere garantita se non è garantito il libero accesso alle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; riconosce il Trattato internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura quale importante strumento per la tutela della biodiversità agricola che evita pertanto le conseguenze del cambiamento climatico;

20.  ribadisce che gli incentivi attualmente previsti per le colture energetiche sostenibili non dovrebbero in alcun modo compromettere la sicurezza alimentare dei cittadini;

21.  invita gli Stati membri a sviluppare e attuare programmi che comprendano misure concrete per l'agricoltura, finalizzate all'adattamento al cambiamento climatico e alla sua mitigazione:

22.  sottolinea l'opportunità di promuovere il lancio di campagne d'informazione rivolte ai consumatori riguardo agli sforzi compiuti dagli agricoltori e dal settore agricolo in materia di ambiente e sicurezza alimentare;

Agricoltura, mercati finanziari e volatilità dei prezzi

23.  ritiene che i mercati finanziari e agricoli siano oggi quanto mai interconnessi; è persuaso che una risposta europea da sola non basti più e che l'Europa dovrebbe agire di concerto con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sui temi della volatilità dei prezzi e della sicurezza alimentare; appoggia le iniziative adottate a tal fine dalla presidenza del G20;

24.  rileva i problemi cui sono confrontati gli agricoltori in tempi di estrema volatilità dei mercati e dei prezzi; richiama l'attenzione sulle difficoltà che gli agricoltori incontrano a livello di pianificazione in momenti di estrema volatilità; esorta la Commissione a presentare misure permanenti e solide al fine di affrontare con urgenza la questione della volatilità dei mercati agricoli; ritiene che questo sarà un fattore determinante nel garantire il mantenimento della produzione nell'Unione europea;

25.  rileva che l'indice dei prezzi sui mercati finanziari per i prodotti agricoli primari non è stato mai così instabile e cita come esempio il recente aumento di prezzo dei contratti per il frumento, aumentato del 70% in due mesi, con un volume di negoziazione più che raddoppiato sul mercato parigino delle materie prime;

26.  sottolinea che questi fatti sono soltanto parzialmente provocati dai fondamentali del mercato come la domanda e l'offerta e sono in gran parte il risultato di speculazioni; rileva che il comportamento speculativo ha inciso fino al 50% sulle recenti impennate dei prezzi; approva le conclusioni del relatore speciale dell'ONU sul diritto all'alimentazione riguardo all'influenza esercitata dai grandi investitori istituzionali, quali i fondi d'investimento, i fondi pensione e le banche d'investimento (tutti generalmente indifferenti ai mercati agricoli), sugli indici dei prezzi delle materie prime attraverso le loro operazioni sui mercati dei derivati;

27.  sostiene, in tale contesto, una revisione della vigente legislazione in materia di strumenti finanziari, che dovrebbe prevedere una negoziazione più trasparente; ricorda che gli strumenti finanziari dovrebbero essere al servizio dell'economia e aiutare la produzione agricola a sormontare le crisi e i fenomeni climatici; sottolinea al contempo che non si deve permettere che la speculazione minacci aziende agricole altrimenti efficienti;

28.  plaude alla proposta di regolamento della Commissione sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; auspica l'introduzione di reti di sicurezza contro l'estrema volatilità dei prezzi quale strumento di reazione rapida alle crisi; si augura di vedere un coordinamento sulla legislazione fra l'UE e i paesi terzi, come ad esempio gli Stati Uniti, al fine di contenere le possibilità per gli speculatori di trarre un ingiusto vantaggio dalle divergenze tra i vari ordinamenti;

29.  è favorevole a provvedimenti europei più radicali per affrontare il problema della speculazione, anche attraverso un mandato concesso alle autorità di regolamentazione e agli organismi di controllo per limitare la speculazione; ritiene che i derivati su merci siano diversi da altri derivati finanziari e che i primi debbano essere trattati solo da operatori che hanno il legittimo interesse a proteggere i prodotti agricoli da rischi e da altre categorie di persone direttamente connesse con la produzione agricola vera e propria; invita la Commissione a garantire che la trattativa dei derivati delle materie prime alimentari sia limitata per quanto possibile agli investitori direttamente connessi con i mercati agricoli;

30.  esprime preoccupazione per l'elevato livello di concentrazione venutosi a creare nel commercio di cereali, in quanto tale situazione consente alle imprese interessate di influire sui prezzi di mercato; rileva che tali circostanze possono portare all'aumento della volatilità dei prezzi, dal momento che, a causa delle operazioni speculative realizzate dai commercianti di cereali, questi ultimi hanno tutto l'interesse a far fluttuare significativamente i prezzi; ritiene che la situazione descritta concorra a dimostrare la necessità di istituire riserve d'intervento o comunque altre reti di sicurezza, al fine di promuovere la stabilità dei prezzi e tutelare gli interessi di agricoltori e consumatori;

31.  sottolinea che non è possibile contrastare efficacemente le rilevanti fluttuazioni dei prezzi in assenza di riserve strategiche o d'intervento; è pertanto del parere che sia necessario rafforzare il ruolo degli strumenti di intervento sul mercato nell'ambito della PAC futura;

32.  pone l'accento sulla necessità di migliorare la trasparenza e l'equità della filiera alimentare, in modo da garantire un equo compenso agli agricoltori, profitti e prezzi equi lungo la filiera alimentare e la sostenibilità di un settore agricolo in grado di assicurare l'approvvigionamento alimentare; sollecita la Commissione a presentare proposte concrete ed efficaci per affrontare la questione;

33.  sottolinea che di fronte alla volatilità dei prezzi i paesi a basso reddito con un deficit alimentare (LIFDC) tendono ad essere più vulnerabili;

Scorte alimentari globali per la sicurezza alimentare globale

34.  rileva che attualmente l'offerta totale dei prodotti alimentari mondiali non è sufficiente e che sono piuttosto l'inaccessibilità e i prezzi elevati a impedire a molte persone di godere della sicurezza alimentare;

35.  osserva tuttavia che le scorte globali di prodotti alimentari sono molto più limitate rispetto al passato, infatti durante la crisi alimentare del 2007 si è arrivati al minimo storico dell'equivalente di 12 settimane di riserve alimentari globali; sottolinea che la produzione alimentare mondiale è sempre più esposta non solo ai fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, ma anche a una crescente pressione globale sui terreni dovuta al'urbanizzazione, e a un numero sempre maggiore di parassiti e malattie che possono provocare carenze di cibo improvvise e imprevedibili;

36.  ritiene pertanto che sarebbe utile un sistema globale mirato di riserve alimentari (riserve di emergenza per combattere la fame e riserve da utilizzare per regolare i prezzi delle materie prime) che contribuisca a facilitare il commercio mondiale allorché si verificano picchi di prezzo, scongiurare protezionismi ricorrenti e alleviare la pressione sui mercati alimentari mondiali; ritiene che queste riserve dovrebbero essere gestite da un organismo comune e sotto l'egida delle Nazioni Unite o della FAO, sfruttando appieno l'esperienza maturata dalla FAO e dal programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite; esorta la Commissione a vagliare con urgenza il modo più efficace per realizzare tale obiettivo e a riferire in merito al Parlamento, e la invita altresì a svolgere un ruolo guida nella promozione di questo sistema alimentare globale mirato di riserve alimentari;

37.  ricorda che l'Unione europea finora ha risposto con aiuti e denaro, anche attraverso lo strumento alimentare; si augura di vedere relazioni in merito all'efficacia di questo strumento, anche per quanto concerne i progressi nella lotta alle cause e ai sintomi, e invita la Commissione ad analizzare la possibilità di introdurre uno strumento che contribuisca a combattere la fame nel mondo;

38.  ribadisce l'importanza dello sviluppo agricolo nei paesi emergenti e dell'assegnazione di una quota adeguata dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE al settore dell'agricoltura; si rammarica che dagli anni Ottanta sia diminuito considerevolmente il livello di aiuto allo sviluppo destinato all'agricoltura e accoglie favorevolmente il riconoscimento della necessità di invertire tale tendenza; invita la Commissione ad accordare priorità all'agricoltura nel suo aiuto allo sviluppo, compresa l'assistenza agli agricoltori in materia di accesso ai mercati;

39.  esprime rammarico per le conclusioni del Summit 2010 delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), sottolineando che i paesi sviluppati sono lungi dall'onorare gli impegni assunti in termini di aiuto pubblico allo sviluppo;

40.  plaude all'iniziativa assunta dalla Banca mondiale, in seno ai lavori del Summit 2010 delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG), di aumentare il suo sostegno al settore agricolo per stimolare i redditi, l'occupazione e la sicurezza alimentare in particolare nelle zone a basso reddito;

Una nuova PAC per rispondere alle sfide

41.  ribadisce la posizione espressa nella sua relazione sul futuro della PAC dopo il 2013; riafferma il suo impegno per una solida politica di sviluppo agricolo e rurale che garantisca la sicurezza alimentare per tutti, mantenga la vitalità dell'Europa rurale, aumenti la competitività dell'agricoltura, garantisca la continuità della produzione agricola in tutta l'UE, sia di sostegno all'innovazione, alla competitività e all'occupazione e dia il suo contributo per risolvere le grandi sfide globali quali i cambiamenti climatici; sottolinea altresì la necessità di semplificare e snellire ulteriormente la PAC dal punto di vista burocratico al fine di ridurre i costi di attuazione a carico dei beneficiari;

42.  sottolinea il ruolo che deve essere svolto dai giovani agricoltori nella futura PAC; ricorda che solo il 7% degli agricoltori europei ha meno di 35 anni, e, nel contempo, che non meno di 4,5 milioni di agricoltori andranno in pensione nei prossimi 10 anni; è favorevole a un rafforzamento di misure per i giovani quali i premi di installazione, i tassi d'interesse agevolati sui prestiti e altri incentivi che sono stati attuati dagli Stati membri attraverso i bilanci di sviluppo rurale; ribadisce la sostanza del suo emendamento di bilancio sul programma di scambi a favore dei giovani e auspica che sia attuato come un progetto pilota; chiede inoltre l'eliminazione degli ostacoli amministrativi che si frappongono all'accesso dei giovani all'attività agricola;

43.  è del parere che ricerca e innovazione siano fondamentali per affrontare la sfida della sicurezza alimentare in un contesto di aumento della produzione e contestuale riduzione delle risorse utilizzate; sottolinea l'importanza della promozione della formazione professionale, dell'accesso all'istruzione, della divulgazione della conoscenza e dello scambio di migliori prassi nel settore dell'agricoltura; ribadisce la necessità di un approccio coordinato tra la PAC e le altre politiche, al fine di agevolare l'accesso alla ricerca e all'innovazione in agricoltura;

44.  invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità offerte dal settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo in materia di ricerca e innovazione tecnologica al fine di migliorare la produttività, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e sostenibilità;

45.  rileva che ogni anno i cambiamenti climatici e l'urbanizzazione riducono la quantità di terra disponibile per la produzione agricola;

46.  desidera sottolineare in particolare l'importanza della diversità nell'agricoltura europea e di garantire la coesistenza di diversi modelli agricoli, compresa l'agricoltura su piccola scala, creatrice di occupazione nell'Europa rurale, come pure della diversità e della qualità del cibo, segnatamente dei prodotti locali e artigianali provenienti dalla filiera breve, e dell'alimentazione in tutta l'Europa, in un'ottica di promozione dello sviluppo delle zone rurali e di mantenimento del patrimonio enogastronomico delle regioni;

47.  rileva che le pratiche agricole tradizionali locali, compresa l'agricoltura familiare, l'agricoltura su piccola scala e l'agricoltura biologica, possono dare un valido contributo alla sicurezza alimentare, perché spesso rappresentano il modo più efficace di utilizzare terreni con metodi appositamente sviluppati nelle singole regioni per periodi di tempo piuttosto lunghi e permettono un legame profondo tra territorio d'origine e prodotto, legame simbolo di qualità e genuinità; sottolinea la necessità che queste pratiche agricole coesistano con le moderne aziende agricole sostenibili, in modo da combinare un'elevata produttività con un utilizzo sostenibile dei terreni;

48.  sottolinea, inoltre, che l'eccessiva frammentazione dei terreni agricoli in taluni Stati membri costituisce un ostacolo alla produttività agricola e che è necessario adottare provvedimenti per incoraggiare la fusione delle piccole aziende agricole;

49.  sottolinea la necessità di preservare la diversità dell'agricoltura nell'UE, riconosce che i mercati locali riforniti con prodotti agricoli freschi e coltivati localmente sono sostenibili sotto il profilo ambientale e contribuiscono a sostenere la stabilità delle comunità agricole; sottolinea l'importanza dell'agricoltura nelle zone svantaggiate; invita la Commissione ad occuparsi dei vari modelli agricoli europei nelle sue future proposte per la PAC, compreso un esame della possibilità di creare particolari incentivi finanziari e dispositivi d'identificazione;

50.  sottolinea la necessità di attuare una PAC più equa, che dovrebbe garantire una distribuzione equilibrata del sostegno agli agricoltori, sia tra gli Stati membri che al loro interno, una maggiore coesione territoriale e la progressiva eliminazione dei sussidi all'esportazione, in pieno parallelismo con la graduale eliminazione di tutte le forme di sussidi all'esportazione da parte dei partner commerciali dell'UE e l'imposizione di discipline su tutte le misure di esportazione con effetto equivalente;

51.  riconosce che le riforme della PAC, con le restituzioni all'esportazione pressoché eliminate, hanno notevolmente ridotto l'impatto della produzione agricola dell'UE sui paesi in via di sviluppo; invita l'UE a riconoscere l'importanza di sostenere i settori agricoli dei paesi in via di sviluppo, segnatamente facendo in modo che l'agricoltura sia privilegiata nei paesi in via di sviluppo e nel bilancio dell'aiuto pubblico allo sviluppo;

o
o   o

52.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0286.
(2) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 10.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0131.
(4) Testi approvati, P7_TA(2010)0302.
(5) GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 71.

Note legali - Informativa sulla privacy