– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Ana Gomes a nome del gruppo S&D sui negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-Libia (B7-0615/2010),
– viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 15 ottobre 2007 sull'apertura di negoziati in vista di un accordo quadro tra l'UE e la Libia, nonché le conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno e del 29-30 ottobre 2009 sulle politiche correlate alla migrazione,
– visto il memorandum d'intesa firmato congiuntamente dal Commissario Ferrero-Waldner e dal Segretario di Stato agli affari europei Al Obeidi il 23 luglio 2007,
– visti i negoziati in corso fra l'UE e la Libia su un accordo quadro,
– visto il piano d'azione per la lotta all'HIV a Bengasi, varato nel novembre 2004,
– viste l'attuale cooperazione pratica in materia di migrazione UE-Libia e l'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione firmata dalla Commissione e dalla Libia il 4 ottobre 2010,
– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
– visti la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati,
– visti diversi strumenti in materia di diritti dell'uomo sottoscritti dalla Libia, quali il patto internazionale sui diritti civili e politici (1970), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1970), la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1968), la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (1989), la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1989), la convenzione sui diritti del fanciullo (1993) e la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (2004),
– viste la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, in cui si chiede una moratoria sul ricorso alla pena di morte, e la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008, in cui si sollecita l'applicazione della suddetta risoluzione 62/149 del 2007 dell'Assemblea generale,
– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il suo protocollo che istituisce una Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, ratificati dalla Libia rispettivamente il 26 marzo 1987 e il 19 novembre 2003,
– vista la convenzione dell'Unione africana, del settembre 1969, che disciplina gli aspetti specifici dei rifugiati in Africa, sottoscritta dalla Libia il 17 luglio 1981,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– viste le sue risoluzioni del 18 gennaio 2007 sulla condanna e l'incarcerazione da parte della Libia di cinque infermiere bulgare e di un medico palestinese(1) e del 17 giugno 2010 sulle esecuzioni in Libia(2),
– visti l'articolo 121, paragrafo 3, e l'articolo 97 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0368/2010),
A. considerando che, malgrado il persistere di un regime autoritario e le sistematiche violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti e le libertà fondamentali, la Libia ha relazioni commerciali e politiche in espansione con gli Stati membri dell'UE e svolge il ruolo di partner dell'UE nel bacino del Mediterraneo e in Africa in una vasta gamma di settori aventi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità, in particolare la migrazione, la sanità pubblica, lo sviluppo, le relazioni economiche e commerciali, il cambiamento climatico, l'energia e il patrimonio culturale,
B. considerando che vari Stati membri dell'UE hanno strette relazioni con la Libia, con le imprese e con le banche nazionali che sono strumentali per gli investimenti finanziari libici in Europa, considerando che il 30 agosto 2008 l'Italia ha firmato un accordo di amicizia con la Libia che disciplina le relazioni in diversi settori, tra cui la cooperazione in materia di gestione della migrazione e la compensazione finanziaria per la guerra e il dominio coloniale, e considerando che il 9 novembre 2010 il parlamento italiano ha invitato il governo a riesaminare tale trattato,
C. considerando che l'accordo quadro UE-Libia attualmente in fase negoziale contempla una vasta gamma di settori, che vanno dal rafforzamento del dialogo politico alla gestione della migrazione, allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento della cooperazione in vari comparti, e considerando che si prevede che l'accordo quadro fornisca l'opportunità di intensificare il dialogo politico tra la Libia e l'UE,
D. considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto nonché l'opposizione alla pena di morte sono principi fondamentali dell'UE, e considerando che il Parlamento è energicamente impegnato a favore dell'abolizione universale della pena di morte e ha ripetutamente sollecitato la revoca della condanna a morte e la scarcerazione delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese che sono stati imprigionati in Libia per diversi anni, oltre a condannare le esecuzioni di cittadini libici e di altri paesi che hanno avuto luogo in Libia,
E. considerando che la Libia ha ratificato la convenzione dell'Unione africana che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa, in cui si sottolinea, all'articolo 8, che «la presente Convenzione costituirà per l'Africa il complemento regionale efficace della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati» e che «gli Stati membri collaboreranno con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati», considerando tuttavia che la Libia non ha ratificato la Convenzione ONU sui rifugiati del 1951, che è l'unica convenzione internazionale contenente una definizione globale del termine «rifugiato», corredata di misure di protezione vincolanti e da un meccanismo specifico di monitoraggio da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
F. considerando che esistono prove concrete del fatto che in Libia è diffusa la pratica della discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti sulla base della loro origine nazionale o etnica e in particolare della persecuzione razziale dei lavoratori migranti africani, e considerando che il Parlamento europeo è profondamente preoccupato per le notizie di violenze sessuali contro le donne,
G. considerando che l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti,
H. considerando che il 13 maggio 2010 la Libia è stata eletta al Consiglio ONU per i diritti dell'uomo e ha ratificato diversi strumenti in materia di diritti umani e che, di conseguenza, la Libia è soggetta a specifici obblighi di diritto internazionale in materia di rispetto dei diritti dell'uomo, ma che finora non ha adottato misure concrete volte a migliorare la situazione dei diritti umani nel paese né ha avviato un'autentica cooperazione con gli organi dei trattati e delle procedure speciali dell'ONU, considerando che i diritti umani sono indivisibili eppure i libici e gli stranieri in Libia, nonostante godano di alcuni benefici economici e sociali dovuti alla distribuzione del reddito nazionale da parte dello Stato, non godono della maggior parte dei diritti civili e politici – tra cui la libertà di espressione, di riunione e di associazione, il diritto a un processo equo, i diritti del lavoro, i diritti delle donne e il diritto di libere elezioni – e considerando che spesso si verificano casi di detenzione arbitraria, tortura, scomparse involontarie e discriminazioni, in particolare nei confronti dei migranti,
I. considerando che l'esercizio del potere di Stato in Libia non è ancorato allo Stato di diritto o all'obbligo di rendiconto democratico e ha portato a comportamenti arbitrari e imprevedibili nei confronti di persone e interessi stranieri, come si è verificato di recente nel caso di uomini d'affari svizzeri e di alcuni stranieri giustiziati per reati comuni, la cui identità non è stata comunicata,
1. rivolge al Consiglio, nel contesto dei negoziati in corso riguardanti l'accordo quadro UE-Libia, le seguenti raccomandazioni:
a)
prende atto della recente decisione del Consiglio di consentire finalmente a un numero limitato di deputati al PE di leggere il mandato conferito alla Commissione relativo ai negoziati su un accordo quadro tra l'UE e la Libia; deplora tuttavia il ritardo con cui tale decisione è stata adottata e chiede che al Parlamento europeo sia concesso di accedere ai mandati relativi a tutti gli accordi internazionali in via di negoziazione, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10 TFUE, il quale stabilisce che il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;
b)
si compiace dell'apertura dei negoziati tra l'UE e la Libia in quanto si tratta di un passo avanti verso lo sviluppo di nuove relazioni per l'UE nella regione del Mediterraneo e in Africa; ritiene che la cooperazione con la Libia sia utile per affrontare questioni come la sicurezza e la stabilità, la migrazione, la sanità pubblica, lo sviluppo, il commercio, il cambiamento climatico, l'energia e la cultura;
c)
esorta il Consiglio e la Commissione a raccomandare energicamente alla Libia di ratificare e applicare la convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967, compresa la piena cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) al fine di garantire l'adeguata protezione e i diritti dei migranti, e di adottare una legislazione in materia di asilo che riconosca di conseguenza lo status e i diritti dei rifugiati, in particolare il divieto di espulsione collettiva e il principio di non respingimento;
d)
ricorda al Consiglio e alla Commissione il loro obbligo di garantire che la politica esterna dell'UE rispetti pienamente la Carta dei diritti fondamentali, segnatamente l'articolo 19, il quale vieta le espulsioni collettive e riconosce il principio di non respingimento;
e)
esorta il Consiglio e la Commissione a chiedere alle autorità libiche di firmare un memorandum d'intesa che conceda all'UNHCR di essere legittimamente presente nel paese, con il mandato di svolgere tutte le sue attività in materia di accesso e di protezione;
f)
esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che un accordo di riammissione con la Libia potrà essere previsto soltanto per gli immigrati illegali, ad esclusione pertanto di coloro che si dichiarano richiedenti asilo, rifugiati o persone bisognose di protezione, e ribadisce che il principio di non respingimento si applica a chiunque rischi di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti inumani;
g)
invita inoltre il Consiglio ad offrire un programma di reinsediamento ai rifugiati riconosciuti come tali e individuati in Libia dall'UNHCR, conformemente all'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione firmata il 4 ottobre 2010;
h)
invita il Consiglio e la Commissione a potenziare il loro sostegno alle attività dell'UNHCR, incoraggiando nel contempo le autorità libiche a rispettare le norme umanitarie internazionali nei confronti dei migranti non documentati presenti nel paese e in particolare a concedere all'UNHCR l'accesso sistematico ai centri di detenzione;
i)
invita il Consiglio e la Commissione a proporre un'assistenza alla Libia, con la partecipazione di UNHCR, IOM, ICMPD e di altre agenzie specializzate, al fine di affrontare il problema della tratta di esseri umani nella regione, con particolare attenzione alla protezione delle donne e dei bambini, compresi aiuti volti a favorire l'integrazione degli immigrati legali e a migliorare le condizioni per i migranti che si trovano illegalmente nel paese; si compiace al riguardo dell'accordo relativo all'agenda sulla cooperazione in materia di migrazione sottoscritto dai Commissari Mälmstrom e Füle e dalle autorità libiche nell'ottobre 2010;
j)
esorta la Commissione a comunicare al Parlamento tutte le informazioni dettagliare relative agli strumenti finanziari esterni utilizzati per l'accordo di partenariato UE-Libia;
k)
esorta il Consiglio a incoraggiare la Libia ad aderire a una moratoria sulla pena di morte, in conformità delle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate il 18 dicembre 2007 e il 18 dicembre 2008, in vista dell'abolizione della pena capitale, nonché a pubblicare statistiche su tutte le persone giustiziate in Libia dal 2008 e a divulgare l'identità delle persone interessate così come le accuse in base alle quali sono state condannate; invita l'Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione a dimostrare la priorità politica che l'UE attribuisce all'abolizione della pena di morte sollevando sistematicamente la questione presso le autorità libiche;
l)
invita il Consiglio a insistere sull'inclusione nell'accordo quadro di una clausola relativa al Tribunale penale internazionale, inducendo la Libia a prendere in considerazione la possibilità di ratificare lo Statuto di Roma;
m)
invita il Consiglio a proporre alla Libia di cooperare su programmi volti a rafforzare le sinergie regionali in materia di sviluppo sostenibile e di questioni ambientali quali il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse idriche e la desertificazione;
n)
invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare, nel corso dei negoziati sull'accordo quadro, la partecipazione della Libia al partenariato euromediterraneo come pure alle attività e ai progetti principali dell'Unione concernenti il Mediterraneo;
o)
invita la Commissione a rispettare pienamente l'obbligo che le incombe ai sensi dell'articolo 218 TFEU informando debitamente il Parlamento su quali siano gli obiettivi dell'UE in materia di «cooperazione nucleare» con la Libia nell'ambito del capitolo «Energia» dei negoziati sull'accordo quadro, comprese tutte le implicazioni sul piano politico e della sicurezza;
p)
si compiace con le autorità e gli operatori del settore sanitario libico per il notevole miglioramento delle capacità mediche e scientifiche al fine di combattere il virus HIV-AIDS che si è conseguito grazie al piano d'azione di Bengasi, attuato congiuntamente dall'UE e dalla Libia, e appoggia la richiesta di estendere tale cooperazione ad altre malattie infettive e ad altri centri medici in Libia; invita gli Stati membri ad offrire un'assistenza medica specializzata ai pazienti libici, in particolare agevolandone il trattamento temporaneo presso istituzioni specializzate in Europa;
q)
ritiene che l'accordo quadro debba comprendere un'assistenza per la creazione di capacità istituzionali al fine di rafforzare la società civile, sostenere la modernizzazione, favorire le riforme democratiche e l'indipendenza dei media e del sistema giudiziario nonché incoraggiare altri sforzi volti ad aprire spazi per le attività commerciali, il mondo accademico, le ONG e altri soggetti interessati in Libia;
r)
invita il Consiglio e la Commissione a garantire che i programmi destinati al commercio siano incentrati sulla concessione di un sostegno reale alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, al fine di ottimizzare il loro potenziale di esportazione;
s)
chiede al Consiglio e alla Commissione di incoraggiare la Libia a rispettare pienamente gli impegni assunti al momento di accedere all'UNHRC ed esorta pertanto la Libia a rivolgere inviti permanenti alle persone nominate nel quadro delle procedure speciali dell'ONU – quali il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, il relatore speciale sulla tortura, il relatore speciale sulla libertà di espressione e il relatore speciale sulle forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, così come il gruppo di lavoro sulle scomparse forzate e involontarie e il gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie – come richiesto nella recente revisione periodica universale sulla Libia; sollecita, nello stesso spirito, la concessione di un accesso senza restrizioni al paese per consentire un controllo indipendente della situazione generale dei diritti umani;
t)
invita il Consiglio a garantire che i visti Schengen per i cittadini libici siano rilasciati senza inutili ritardi, ad esaminare altre procedure di agevolazione e a persuadere le autorità libiche a facilitare la concessione di visti per i cittadini europei che risiedono o svolgono attività professionali in Libia;
u)
raccomanda l'istituzione di una delegazione dell'UE a Tripoli il più presto possibile;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri dell'Unione europea.
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quelle del 15 novembre 2007 su gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose(1), del 21 gennaio 2010 sui recenti attacchi contro comunità cristiane(2), del 6 maggio 2010 sugli eccidi a Jos, Nigeria(3), del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan(4) e del 25 novembre 2010 sull'Iraq, la pena di morte (in particolare il caso di Tariq Aziz) e gli attacchi nei confronti delle comunità cristiane(5),
– viste le relazioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo e, in particolare, la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale 2009 sui diritti umani nel mondo nel 2009 e politica dell'Unione europea in materia(6),
– visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– visto l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981,
– viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, in particolare quelle del 29 dicembre 2009, del 16 febbraio 2010 e del 29 luglio 2010,
– visto l'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950,
– visto l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la dichiarazione del portavoce di Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione, in seguito all'attentato contro i fedeli presenti in una chiesa copta di Alessandria d'Egitto il 1° gennaio 2011,
– vista la dichiarazione di Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento europeo, sull'esplosione mortale occorsa il 1° gennaio 2011 in una chiesa egiziana,
– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea ha ripetutamente espresso il suo impegno a favore della libertà di religione, della libertà di coscienza e della libertà di pensiero e ha sottolineato che i governi hanno il dovere di garantire tali libertà in tutto il mondo; che lo sviluppo dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà civili è la base comune su cui l'Unione europea fonda le sue relazioni con i paesi terzi ed è stato contemplato dalla clausola democratica figurante negli accordi conclusi tra l'UE e detti paesi,
B. considerando che, secondo l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; che tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o convinzione di propria scelta, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti,
C. considerando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione vale per i credenti ma anche per gli atei, gli agnostici e le persone senza credo,
D. considerando che nel 2010 il numero di attentati contro le comunità cristiane nel mondo è aumentato, così come il numero di processi e di sentenze di condanna a morte per blasfemia, che spesso interessano le donne; che dalle statistiche sulla libertà religiosa negli ultimi anni risulta che la maggior parte degli atti di violenza religiosa sono perpetrati contro cristiani, come indicato nel rapporto sulla libertà religiosa nel mondo 2009 elaborato dall'organizzazione «Aiuto alla Chiesa che soffre»; che in alcuni casi la situazione delle comunità cristiane è tale da compromettere la loro sopravvivenza e che, qualora esse scomparissero, una parte significativa del patrimonio religioso dei paesi in questione andrebbe perduta,
E. considerando che in Nigeria, l'11 gennaio 2011, ancora una volta vittime innocenti sono cadute in atroci attacchi volti a colpire la comunità cristiana; che il 24 dicembre 2010 sono stati perpetrati attacchi contro alcune chiese a Maiduguri e il 25 dicembre 2010 sono stati sferrati attacchi dinamitardi nella città nigeriana di Jos, con un bilancio di 38 civili uccisi e di diverse dozzine di feriti; che il 21 dicembre 2010 uomini armati di spade e machete hanno assalito un gruppo di abitanti cristiani di un villaggio locale uccidendone tre e ferendone due a Turu, in Nigeria; che il 3 dicembre 2010 sette cristiani, tra cui donne e bambini, sono stati trovati morti, mentre altri quattro sono rimasti feriti in un attentato nella città di Jos, in Nigeria,
F. considerando che l'assassinio di Salmaan Taseer, governatore del Punjab, il 4 gennaio 2011, e il caso di Asia Noreen in Pakistan hanno dato adito a proteste da parte della comunità internazionale,
G. considerando che il 1° gennaio 2011 l'attentato terroristico contro cristiani copti perpetrato ad Alessandria ha provocato la morte e il ferimento di civili innocenti,
H. considerando che il 25 dicembre 2010 un sacerdote e una bambina di 9 anni figurano nel bilancio degli 11 feriti causato da una bomba fatta esplodere all'interno di una cappella il giorno di Natale a Sulu, nelle Filippine,
I. considerando che il 25 dicembre 2010 la celebrazione della messa di Natale nei villaggi di Rizokarpaso e Ayia Triada (Cipro settentrionale) è stata interrotta con la forza,
J. considerando che il 30 dicembre 2010 attacchi terroristici di matrice jihadista contro famiglie di cristiani assiri hanno fatto almeno due morti e 14 feriti in una serie di attentati dinamitardi coordinati contro le abitazioni di cristiani a Baghdad, in Iraq; che il 27 dicembre 2010 una bomba esplosa sulla strada ha ucciso una cristiana assira e ferito suo marito a Dujail, in Iraq; che il 22 novembre 2010 due cristiani iracheni sono stati uccisi a Mosul; che il 10 novembre 2010 a Baghdad una serie di attentati aventi per oggetto zone cristiane hanno causato la morte di civili innocenti; che nel massacro compiuto il 1° novembre 2010 nella chiesa siro-cattolica di Nostra Signora della Salvezza a Bagdad sono morte 52 persone, fra cui donne e bambini,
K. considerando che il governo iraniano ha intensificato la sua campagna contro i cristiani nella Repubblica islamica arrestando 100 persone il mese scorso e costringendo molti a fuggire dal paese o ad andare incontro a un processo penale e a una possibile sentenza di condanna a morte,
L. considerando che anche in Vietnam le attività della chiesa cattolica e di altre comunità religiose sono state gravemente represse, come dimostra la grave situazione in cui versano le comunità dei «montagnard» vietnamiti; che, tuttavia, il cambiamento di opinione del regime vietnamita in merito al caso di padre Nguyen Van Ly, che ha portato alla sua liberazione, può essere valutato positivamente,
M. considerando che gli attacchi da parte di estremisti islamici violenti sono altresì attacchi all'attuale regime degli Stati in questione, volti a creare disordini e a scatenare la guerra civile tra i diversi gruppi religiosi,
N. considerando che l'Europa, come altre parti del mondo, non è immune da casi di violazione della libertà di religione, attacchi a membri delle minoranze religiose sulla base delle loro convinzioni, e da discriminazioni per motivi religiosi,
O. considerando che il dialogo intercomunitario è essenziale per promuovere la pace e la comprensione reciproca tra i popoli,
1. condanna i recenti attacchi contro le comunità cristiane in diversi paesi ed esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime; si dichiara vivamente preoccupato per il moltiplicarsi di episodi di intolleranza e repressione e per gli atti di violenza ai danni di comunità cristiane, in particolare nei paesi dell'Africa, dell'Asia e del Medio Oriente;
2. valuta positivamente gli sforzi esplicati dalle autorità dei paesi interessati per individuare gli autori e i responsabili degli attacchi contro le minoranze cristiane; esorta vivamente i governi a garantire che gli autori di tali reati e tutti i responsabili degli attentati e di altri atti di violenza contro cristiani o altre minoranze religiose o di altro tipo siano tradotti dinanzi alla giustizia e sottoposti a un giusto processo;
3. condanna fermamente ogni atto di violenza contro cristiani e altre comunità religiose, come pure tutti i tipi di discriminazione e intolleranza basati sulla religione e la fede contro chi pratica una religione, gli apostati e i non credenti; sottolinea ancora una volta che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale;
4. è preoccupato per l'esodo dei cristiani da diversi paesi, in particolare del Medio Oriente, registrato negli ultimi anni;
5. esprime la propria preoccupazione per il fatto che la legge pakistana sulla blasfemia, cui il defunto governatore Salman Taseer si era pubblicamente opposto, sia ancora utilizzata per perseguitare comunità religiose fra cui i cristiani, e segnatamente Asia Noreen, una madre di cinque figli condannata a morte, e che l'assassino del governatore Salman Taseer sia considerato un eroe da vaste fasce della società pakistana;
6. si compiace della reazione dell'opinione pubblica egiziana, che ha condannato con vigore l'atto terroristico e ha rapidamente compreso che l'attentato mirava a compromettere i vincoli tradizionali saldamente radicati tra cristiani e musulmani in Egitto; accoglie positivamente le dimostrazioni congiunte di cristiani copti e musulmani in Egitto, organizzate per protestare contro l'attentato; plaude altresì alla pubblica condanna dell'attentato da parte del presidente egiziano Hosny Mubarak, del Gran sceicco di Al-Azhar e del Gran Muftì d'Egitto;
7. condanna l'interruzione con la forza, da parte delle autorità turche, della messa celebrata il giorno di Natale per i 300 cristiani residenti nella parte settentrionale di Cipro;
8. esprime grave preoccupazione per l'abuso della religione da parte dei responsabili di atti terroristici in numerose regioni del mondo; denuncia la strumentalizzazione della religione in diversi conflitti politici;
9. sollecita le autorità degli Stati che registrano un numero allarmante di attacchi contro comunità religiose ad assumersi le loro responsabilità garantendo a tutte le confessioni religiose lo svolgimento normale e pubblico delle loro pratiche, ad adoperarsi maggiormente per assicurare una protezione affidabile ed efficace alle comunità religiose presenti nei loro paesi e a garantire la sicurezza personale e l'incolumità fisica dei membri delle comunità religiose presenti nel paese, rispettando in tal modo gli impegni che esse stesse hanno già contratto sulla scena internazionale;
10. sottolinea ancora una volta che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà civili, comprese la libertà di religione o di credo, sono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea e costituiscono una base comune nelle sue relazioni con i paesi terzi;
11. invita il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea a prestare maggiore attenzione al tema della libertà di religione o di credo e alla situazione delle comunità religiose, inclusi i cristiani, negli accordi e nella cooperazione con i paesi terzi nonché nelle relazioni sui diritti dell'uomo;
12. invita il prossimo Consiglio affari esteri del 31 gennaio 2011 a discutere la questione della persecuzione dei cristiani e del rispetto della libertà di religione o di credo, discussione che dovrebbe portare a risultati concreti soprattutto per quanto riguarda gli strumenti che si possono utilizzare per offrire sicurezza e protezione alle comunità cristiane religiose minacciate in qualunque parte del mondo;
13. invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione a sviluppare con urgenza una strategia dell'UE sull'esercizio del diritto umano alla libertà di religione, che preveda un elenco di misure contro gli Stati che intenzionalmente non tutelano le confessioni religiose;
14. chiede all'alto rappresentante dell'Unione, alla luce dei recenti eventi e della necessità crescente di analizzare e comprendere l'evoluzione delle questioni culturali e religiose nelle relazioni internazionali e nelle società contemporanee, di predisporre in seno alla Direzione diritti umani del Servizio europeo per l'azione esterna una capacità permanente per seguire la situazione delle restrizioni governative e sociali alla libertà religiosa e ai diritti ad essa correlati e di riferire annualmente in merito al Parlamento;
15. invita il Consiglio, la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione e il Parlamento a inserire un capitolo sulla libertà religiosa nella loro relazione annuale sui diritti dell'uomo;
16. esorta vivamente le istituzioni dell'UE a tener fede all'obbligo di cui all'articolo 17 TFUE di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e le organizzazioni religiose, filosofiche e laiche, in modo da garantire che la persecuzione dei cristiani e di altre comunità religiose sia una questione prioritaria oggetto di una discussione sistematica;
17. invita i leader di tutte le comunità religiose in Europa a condannare gli attacchi ai danni delle comunità cristiane e di altri gruppi religiosi sulla base del pari rispetto per ciascuna confessione;
18. ribadisce il proprio sostegno a tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra comunità religiose e di altro tipo; invita tutte le autorità religiose a promuovere la tolleranza e ad assumere iniziative contro l'odio nonché la radicalizzazione violenta e di stampo estremistico;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al parlamento e al governo dell'Egitto, al parlamento e al governo dell'Iran, al parlamento e al governo dell'Iraq, al parlamento e al governo della Nigeria, al parlamento e al governo del Pakistan, al parlamento e al governo delle Filippine, al parlamento e al governo del Vietnam e all'Organizzazione della Conferenza islamica.
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 17 dicembre 2009 sulla Bielorussia(1),
– vista la decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia(2), che proroga sia le misure restrittive sia la sospensione fino al 31 ottobre 2011,
– viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 25 ottobre 2010,
– vista la dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione delle elezioni presidenziali in Bielorussia resa dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) e dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE (OSCE PA) in data 20 dicembre 2010,
– visto l'articolo 110 del suo regolamento,
A. considerando che la dichiarazione del Vertice di Praga sul partenariato orientale ribadisce gli impegni, anche da parte della Bielorussia, nei confronti dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
B. considerando che il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha «invitato le autorità bielorusse a garantire che le elezioni si svolgano in conformità delle regole e delle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, nonché degli impegni assunti dalla Bielorussia nell'ambito dell'OSCE e dell'ONU»,
C. considerando che la Bielorussia si è impegnata a tenere conto delle raccomandazioni formulate dall'OSCE e dal suo ODIHR per quanto riguarda i miglioramenti da apportare alla propria legge elettorale al fine di allinearla alle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, e a consultare l'OSCE in merito alle modifiche previste; che l'Assemblea nazionale bielorussa ha approvato una riforma del codice elettorale senza aver preventivamente consultato l'OSCE,
D. considerando che il Consiglio ha ribadito la propria disponibilità ad approfondire le relazioni con la Bielorussia subordinatamente al raggiungimento in Bielorussia di sviluppi positivi verso la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, così come la disponibilità ad assistere il paese nel conseguimento di questi obiettivi, e che, fatti salvi i progressi compiuti in Bielorussia in tali settori, il Consiglio si è detto disposto ad adottare misure volte a migliorare le relazioni contrattuali con la Bielorussia,
E. considerando che il Consiglio, dopo aver valutato gli sviluppi in Bielorussia, ha deciso di estendere le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorussi, ma di sospendere l'applicazione delle restrizioni di viaggio verso l'Unione europea, in entrambi i casi fino al 31 ottobre del 2011,
F. considerando che, stando alla dichiarazione dell'Assemblea parlamentare e dell'ODIHR dell'OSCE circa i risultati e le conclusioni preliminari riguardo alle elezioni presidenziali in Bielorussia, i pochi miglioramenti intervenuti nel periodo preelettorale sono stati messi in secondo piano dalle gravi irregolarità constatate nella giornata elettorale e dalle violenze scoppiate nella notte del 19 dicembre 2010,
G. considerando che oltre 700 persone sono state arrestate per aver partecipato alla manifestazione del 19 dicembre 2010 a Minsk e che la maggior parte di esse sono state rilasciate dopo aver scontato brevi pene amministrative mentre 24 militanti e giornalisti dell'opposizione, tra cui 6 candidati presidenziali, sono stati accusati di aver «organizzato disordini di massa», oltre ad attacchi violenti e alla resistenza armata, il che potrebbe comportare pene detentive fino a 15 anni; considerando che potrebbero essere presto incriminate altre 14 persone,
H. considerando che il Presidente del Parlamento europeo, l'Alto rappresentante dell'Unione europea e il Segretario generale dell'ONU hanno condannato la repressione della manifestazione del 19 dicembre 2010 e le ulteriori misure adottate dalle forze di polizia nei confronti dell'opposizione democratica, dei mezzi di comunicazione indipendenti e degli attivisti della società civile,
I. considerando che gli avvocati che rappresentano i manifestanti, gli oppositori politici o le loro famiglie sono minacciati di perdere la loro licenza o essere radiati,
1. ritiene, in linea con le risultanze delle conclusioni preliminari dell'Assemblea parlamentare e dell'ODIHR dell'OSCE, che le elezioni presidenziali del 19 dicembre 2010 non si siano svolte nel rispetto delle norme internazionali in materia di elezioni libere, eque e trasparenti; è del parere che si tratti dell'ennesima occasione perduta per avviare una transizione democratica in Bielorussia e, viste le numerose e gravi irregolarità denunciate dall'ODIHR dell'OSCE, chiede che si tengano nuove elezioni in condizioni libere e democratiche in conformità delle norme dell'OSCE;
2. condanna il ricorso alla violenza da parte della polizia e dei servizi del KGB nei confronti dei manifestanti durante la giornata elettorale e, in particolare, esprime la propria indignazione per la brutale aggressione a Vladimir Nekljaev, in quanto in entrambi i casi si tratta di gravi violazioni dei principi democratici fondamentali, come quelli della libertà di riunione e della libertà di espressione, nonché dei diritti umani; esprime preoccupazione per i tentativi delle autorità bielorusse di affidare alla custodia dello Stato Danil Sannikov, figlio di tre anni del candidato alle elezioni presidenziali Andrej Sannikov e di Irina Chalip, una giornalista investigativa, che dalle elezioni del 19 dicembre 2010 si trovano entrambi in carcere; è particolarmente preoccupato per le condizioni di salute di Mikalay Statkevich, che è in sciopero della fame da 31 giorni;
3. condanna con fermezza l'arresto e la detenzione dei manifestanti pacifici e di gran parte dei candidati presidenziali (quali Uladzimir Niakliayeu, Andrei Sannikov, Mikalay Statkevich and Aleksey Michalevich), dei leader dell'opposizione democratica (quali Pavel Sevyarynets, Anatoly Lebedko) e di numerosi attivisti della società civile, giornalisti, insegnanti e studenti, che potrebbero dover scontare pene detentive fino a un massimo di 15 anni; chiede che sia svolta un'indagine internazionale indipendente e imparziale sui fatti sotto gli auspici dell'OSCE; chiede che le accuse mosse per ragioni politiche siano immediatamente annullate;
4. condanna la repressione e sollecita le autorità bielorusse a cessare immediatamente tutte le forme di maltrattamento, intimidazione o minaccia nei confronti degli attivisti della società civile, comprese le incursioni, perquisizioni e sequestro di materiali in appartamenti privati, in punti vendita dei media indipendenti e nelle sedi di organizzazioni della società civile, nonché le espulsioni dalle università e i licenziamenti;
5. chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone arrestate durante la giornata elettorale e all'indomani della stessa nonché dei prigionieri di coscienza riconosciuti da Amnesty International; chiede alle autorità bielorusse di fornire ai detenuti accesso senza restrizioni ai propri familiari, all'assistenza legale e alle cure mediche;
6. deplora la decisione delle autorità bielorusse di porre fine alla missione dell'ufficio dell'OSCE in Bielorussia e invita le autorità di tale paese a riconsiderare la loro decisione;
7. condanna il blocco, durante la giornata elettorale in Bielorussia, di una serie di importanti siti Internet, tra cui canali di networking e siti dell'opposizione; sottolinea che l'attuale normativa sui media nel paese non è conforme alle norme internazionali; invita pertanto le autorità bielorusse a rivederla e a modificarla;
8. invita il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione europea a rivedere la politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, tra l'altro esaminando la possibilità di imporre sanzioni economiche mirate e di congelare tutti gli aiuti macrofinanziari forniti attraverso prestiti del FMI e operazioni di prestito della BEI e della BERS; rileva la necessità di modificare l'orientamento della politica europea di vicinato e dell'assistenza nazionale a favore della Bielorussia in modo da garantire un adeguato sostegno alla società civile; ribadisce l'importanza di un utilizzo efficace dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani;
9. invita la Commissione a sostenere, con tutti i mezzi finanziari e politici, gli sforzi della società civile, dei media indipendenti (ad esempio Belsat TV, la radio europea per la Bielorussia, Radio Racja e altri) e delle organizzazioni non governative della Bielorussia tesi a promuovere la democrazia e a opporsi al regime; reputa necessario intensificare e facilitare le relazioni tra le ONG bielorusse e la comunità delle ONG internazionali; invita nel contempo la Commissione a porre fine alla cooperazione in corso e a sospendere l'assistenza a favore degli organi d'informazione statali in Bielorussia; allo stesso tempo la Commissione dovrebbe finanziare la ristampa e la distribuzione dei libri di poesia di Uladzimir Niakliayeu, che sono stati recentemente confiscati e bruciati dalle autorità bielorusse;
10. invita la Commissione a elaborare un meccanismo di registrazione delle ONG cui viene negata la registrazione in Bielorussia per ragioni politiche, in modo che queste ultime possano beneficiare dei programmi dell'Unione europea;
11. esorta la Commissione a proseguire e a potenziare gli aiuti finanziari a favore dell'Università europea di studi umanistici (EHU) con sede a Vilnius, in Lituania, ad accrescere il numero di borse di studio per gli studenti bielorussi oppressi per le loro attività civiche ed espulsi dalle università, nonché a contribuire alla conferenza dei donatori «Solidarietà con la Bielorussia», prevista per il 2 febbraio 2011 a Varsavia, e alla successiva conferenza di Vilnius, prevista per il 3 e 4 febbraio 2011;
12. invita il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione europea a reintrodurre immediatamente il divieto di visto per i dirigenti bielorussi, estendendolo anche ai funzionari pubblici, ai magistrati e agli ufficiali di sicurezza potenzialmente responsabili dei brogli e delle rappresaglie postelettorali, nonché dell'arresto degli esponenti dell'opposizione, e a congelare i beni di tali persone; sottolinea che le sanzioni dovrebbero restare in vigore quanto meno fintantoché tutti i prigionieri e detenuti politici non saranno stati liberati e scagionati da ogni accusa; plaude al buon esempio dato dal governo polacco che ha imposto restrizioni di viaggio ai rappresentanti del regime di Minsk e nel contempo semplificato l'accesso all'Unione europea per i cittadini bielorussi;
13. invita il Consiglio a considerare la possibilità di sospendere la partecipazione della Bielorussia alle attività del partenariato orientale non oltre il vertice di tale partenariato a Budapest, qualora non sia fornita una spiegazione accettabile e non si producano sostanziali cambiamenti della situazione in Bielorussia; precisa che tale sospensione non dovrebbe essere applicata ai rappresentanti di ONG e della società civile;
14. chiede alla Commissione e al Consiglio di intensificare le attività negoziali sulle direttive concernenti gli accordi di riammissione e l'agevolazione dei visti, includendo costi sostenibili per questi ultimi al fine di migliorare i contatti diretti tra le persone;
15. si attende che gli Stati membri dell'UE non indeboliscano l'azione di quest'ultima con iniziative bilaterali con il regime bielorusso, che minano la credibilità e l'efficacia della politica estera europea;
16. è del parere che eventi sportivi quali il campionato mondiale di hockey su ghiaccio del 2014 non debbano svolgersi in Bielorussia fintantoché esistano prigionieri politici nel paese;
17. deplora la mossa della Federazione russa, che ha riconosciuto le elezioni e descritto la repressione come un «affare interno»; raccomanda alla Commissione di avviare un processo di dialogo, consultazione e coordinamento politico con i paesi terzi limitrofi della Bielorussia, che intrattengono tradizionalmente relazioni speciali con tale paese, oltre ad essere partner dell'Unione europea, segnatamente la Russia e l'Ucraina, onde massimizzare l'efficienza della politica UE nei confronti della Bielorussia e cooperare al fine di coniugare opportunamente la risposta al deficit democratico e alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia con la necessità di evitare l'isolamento internazionale del Paese;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione europea, ai governi degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento della Bielorussia, nonché alle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
– visti la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2009 (COM(2010)0282) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna (SEC(2010)0666),
– visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(1),
– visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)(2),
– vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2008 sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale(3) (comunicazione sul settore bancario),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza(4) (comunicazione sulla ricapitalizzazione),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario(5) (comunicazione sulle attività deteriorate),
– vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato(6) (comunicazione sulla ristrutturazione), la quale di seguito sarà citata insieme alle tre precedenti con l'espressione collettiva «le quattro comunicazioni concernenti il settore finanziario»,
– vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 su un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica(7) (quadro di riferimento temporaneo),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2009 intitolata «Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti»(8),
– viste la comunicazione della Commissione su un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato(9), la comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato(10) e la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali(11) (pacchetto di semplificazione),
– vista la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale(12),
– visti i quadri di valutazione degli aiuti di Stato per la primavera 2009 (COM(2009)0164), per l'autunno 2009 (COM(2009)0661) e per la primavera 2010 (COM(2010)0255),
– viste le sue risoluzioni del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007(13) e del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008(14),
– vista la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa(15),
– vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea(16),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0374/2010),
A. considerando che le circostanze eccezionali della crisi finanziaria ed economica degli ultimi due anni hanno richiesto interventi altrettanto eccezionali; che gli sforzi della Commissione hanno contribuito a stabilizzare i mercati finanziari, salvaguardando nel contempo l'integrità del mercato unico,
B. considerando che in tempi di crisi, per un buon funzionamento dei mercati, è essenziale assicurare la stabilità finanziaria, ripristinare i flussi di credito e riformare il sistema finanziario e che pertanto le regole di concorrenza vanno applicate in modo flessibile ma rigoroso,
C. considerando che il protezionismo e la mancata applicazione delle regole di concorrenza non farebbero che approfondire e prolungare la crisi,
D. considerando che la politica di concorrenza costituisce uno strumento essenziale per dotare l'Unione europea di un mercato interno dinamico, efficiente e innovativo e renderla competitiva su scala mondiale, nonché per superare la crisi finanziaria,
E. considerando che i crescenti deficit di bilancio e l'aumento dei livelli di debito pubblico in molti Stati membri rischiano di rallentare la ripresa economica e la crescita economica per gli anni a venire,
F. considerando che i governi degli Stati membri, in risposta alla crisi finanziaria, hanno concesso aiuti di Stato per un importo considerevole sotto forma, ad esempio, di regimi di garanzia, regimi di ricapitalizzazione e forme complementari di sostegno alla liquidità per i crediti bancari; che queste misure hanno fornito alle banche una fonte importante di finanziamenti assicurando protezione contro i rischi che solitamente minacciano il settore finanziario,
G. considerando che da analisi empiriche emerge che questi aiuti di Stato hanno prodotto una serie di effetti e di distorsioni, come la riduzione dello spread dei titoli privati, dei quali si dovrà tenere conto al momento di decidere se prorogare gli aiuti o le norme eccezionali attualmente in vigore,
H. considerando che la governance fiscale è un fattore importante per mantenere condizioni favorevoli alla concorrenza e per migliorare il funzionamento del mercato interno,
I. considerando che la concorrenza nel settore energetico, nella produzione agricola e in altri settori è ancora imperfetta,
J. considerando che l'adeguato sviluppo delle PMI in condizioni di libera concorrenza è una delle condizioni preliminari assolutamente essenziali per superare efficacemente la crisi finanziaria,
Osservazioni generali
1. valuta positivamente la relazione sulla politica di concorrenza 2009;
2. nota con soddisfazione che la Commissione ha reagito rapidamente alla crisi; si felicita con la Commissione per l'efficace ricorso a misure in materia di politica di concorrenza in circostanze eccezionali;
3. continua a sostenere un ruolo più attivo per il Parlamento nella definizione della politica di concorrenza mediante l'introduzione di un ruolo colegislativo; chiede che il Parlamento sia regolarmente informato su qualsiasi iniziativa in tale ambito;
4. invita ancora una volta la Commissione, in quanto unica autorità competente in materia di concorrenza a livello di Unione europea, a rendere conto annualmente e in maniera dettagliata al Parlamento sul seguito dato alle raccomandazioni da esso formulate e a spiegare ogni divergenza rispetto a queste ultime; osserva che la risposta della Commissione alla relazione sulla politica di concorrenza 2008 del Parlamento è una mera sintesi delle azioni intraprese e non fornisce alcuna informazione circa l'efficacia delle misure;
5. sottolinea che una politica di concorrenza dell'UE basata sui principi dei mercati aperti e della parità di condizioni in tutti i settori è un elemento fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno e un presupposto essenziale per la creazione di posti di lavoro sostenibili e basati sulla conoscenza;
6. ribadisce i propri inviti alla coerenza fra tutte le politiche dell'UE e le priorità enunciate nella strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione; sottolinea che ciò ha particolare importanza riguardo alla politica di concorrenza;
7. sottolinea l'importanza dei servizi d'interesse generale onde soddisfare le necessità fondamentali dei cittadini; chiede alla Commissione di prendere in considerazione il quadro definito dal trattato di Lisbona al momento di concludere i suoi lavori sull'applicazione delle norme di concorrenza dell'Unione europea sui servizi di interesse economico generale e chiede di essere strettamente associato nel seguito dato dalla Commissione europea alla consultazione aperta sulle norme relative agli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale;
8. sottolinea la necessità di elaborare regole di concorrenza chiare, favorevoli e utili alle PMI;
9. ricorda la particolare importanza che rivestono le PMI per l'intera economia europea; sottolinea inoltre il grande potenziale d'innovazione delle PMI e rinnova la sua precedente richiesta alla Commissione di inserire un capitolo specifico incentrato sulle condizioni di concorrenza eque e non discriminatorie per le PMI;
10. invita la Commissione a ricorrere a esperti indipendenti e affidabili per le valutazioni e gli studi necessari allo sviluppo della politica di concorrenza e la invita a renderne pubblici i risultati;
11. chiede alla Commissione di garantire che, ai sensi della futura legislazione sul mercato interno, sia applicato l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»;
12. invita la Commissione a porre maggiormente l'accento, nella sua relazione annuale sulla politica di concorrenza, sui vantaggi della concorrenza per i consumatori;
13. accoglie con favore la relazione sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio presentata dalla Commissione a cinque anni dalla sua entrata in vigore e, pur concorde nel considerarlo una pietra angolare del processo di modernizzazione delle regole di concorrenza dell'Unione e del coordinamento dell'azione delle autorità nazionali e dell'Unione, ravvisa la necessità di superare le divergenze di opinione riguardanti la definizione delle priorità, aspetti importanti per lo sviluppo della politica di concorrenza e il funzionamento dei meccanismi di collaborazione onde assicurare un'applicazione più efficace;
14. sottolinea la necessità di sviluppare sinergie tra le politiche di concorrenza e di tutela del consumatore, compresa la creazione di un sistema europeo di ricorso collettivo per le vittime di violazioni delle norme sulla concorrenza, basato sul principio dell'approvazione preventiva (opt-in) e tenendo conto dei criteri fissati nella risoluzione del Parlamento del 26 marzo 2009, in base ai quali il risarcimento esclusivo del danno realmente subito va corrisposto al gruppo di persone individuato o a persone da queste designate; invita la Commissione ad esaminare le modalità in cui tale meccanismo potrebbe essere inserito nel vigente ordinamento giuridico nazionale;
15. fa riferimento alla risoluzione del 25 aprile 2007 sul Libro verde «Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie»(17) e sottolinea che nella proposta legislativa pendente ad essa collegata è necessario inserire il contenuto della risoluzione del Parlamento del 26 marzo 2009 sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie(18); ribadisce la necessità che la Commissione presenti, senza inutili ritardi, un'iniziativa legislativa per agevolare la realizzazione di azioni individuali e collettive onde ottenere un effettivo indennizzo per danni legati alla violazione del diritto della concorrenza dell'Unione e garantisca che tale iniziativa seguirà un approccio orizzontale, eviterà gli eccessi del sistema nordamericano e sarà adottata mediante la procedura legislativa ordinaria di codecisione;
16. sottolinea che ha appoggiato la richiesta della Commissione di assegnare, nel bilancio 2011, maggiori risorse al personale di quest'ultima impiegato nel settore della concorrenza; chiede di essere informato su come sono state utilizzate le risorse supplementari; ricorda la sua richiesta di ridistribuzione del personale attualmente in forza presso la Commissione verso le principali aree di competenza di quest'ultima;
17. sottolinea che l'attuazione di una politica di concorrenza efficace e il funzionamento senza restrizioni del mercato interno costituiscono condizioni preliminari essenziali per la crescita economica sostenibile nell'Unione europea;
18. sottolinea che l'attuale spinta al consolidamento fiscale e alla ripresa sostenibile andrebbe utilizzata dagli Stati membri per compiere passi in avanti verso condizioni fiscali più paritarie;
19. ritiene che la politica di concorrenza debba contribuire alla promozione e all'applicazione di standard aperti e interoperabilità, al fine di prevenire l'agganciamento tecnologico di consumatori e clienti da parte di una minoranza di soggetti che operano sul mercato;
Capitolo di approfondimento: la politica di concorrenza e la crisi economica e finanziaria
20. si compiace delle norme temporanee sugli aiuti di Stato istituite in risposta alla crisi economica e finanziaria, in particolare le quattro comunicazioni concernenti il settore finanziario e il quadro temporaneo destinato agli altri settori; rileva che l'applicazione delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato è stata prorogata di un anno;
21. esprime preoccupazione per il fatto che queste misure, che sono di natura temporanea, alla fine non si rivelino propriamente tali; sottolinea la necessità di porre fine quanto prima possibile a misure ed esenzioni temporanee, particolarmente nel settore automobilistico; esorta la Commissione a fare chiarezza sui criteri di eliminazione graduale che saranno utilizzati per decidere una loro possibile proroga;
22. chiede alla Commissione di riesaminare se il vigente quadro temporaneo stia effettivamente contribuendo ad assicurare condizioni paritarie di concorrenza in tutta l'Unione e se l'applicazione discrezionale del piano consenta di ottenere risultati ottimali a tal riguardo;
23. sollecita la Commissione a elaborare una valutazione dettagliata delle decisioni adottate nel quadro dell'applicazione delle misure in materia di aiuti di Stato temporanei in risposta alla crisi economica e finanziaria, tenendo conto della portata, del livello di trasparenza e della coerenza delle diverse misure che hanno per base tale quadro, e di allegare tale valutazione alla sua prossima relazione annuale in materia di concorrenza;
24. chiede nuovamente alla Commissione di pubblicare nel corso del 2010 una relazione completa sull'efficacia degli aiuti di Stato concessi per la «ripresa verde» e per la protezione ambientale;
25. sottolinea la necessità di ripristinare la posizione competitiva degli istituti finanziari che non si sono avvalsi delle norme temporanee sugli aiuti di Stato;
26. invita la Commissione a garantire che le banche rimborsino gli aiuti di Stato subito dopo la ripresa del settore finanziario, assicurando una concorrenza equa nell'ambito del mercato interno e pari condizioni di uscita;
27. sollecita la Commissione a precisare i provvedimenti di ristrutturazione obbligatori in relazione ai potenziali effetti distorsivi in termini di differenti condizioni di rimborso tra i vari Stati membri;
28. sottolinea, tuttavia, che il consolidamento in atto nel settore bancario ha di fatto incrementato la quota di mercato di alcuni importanti istituti finanziari e sollecita quindi la Commissione a vigilare sul settore, al fine di rafforzare la concorrenza nei mercati bancari europei, anche con piani di ristrutturazione che prevedano la separazione delle attività bancarie nel caso in cui i depositi al dettaglio siano stati utilizzati per sovvenzioni incrociate ad attività bancarie di investimento maggiormente rischiose;
Riesame delle norme temporanee sugli aiuti di Stato approvate in risposta alla crisi
29. sollecita la Commissione a realizzare uno studio che illustri l'impatto delle misure in materia di aiuti di Stato sull'economia;
30. sollecita la Commissione a fornire al Parlamento un'analisi approfondita degli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza durante la crisi;
31. sollecita la Commissione, dopo tale valutazione d'impatto completa, ad attuare misure correttive, laddove necessarie a garantire parità di condizioni all'interno del mercato interno;
32. invita la Commissione a eseguire un'analisi approfondita delle conseguenze dei meccanismi rivisti di aiuti di Stato adottati in risposta crisi per quanto riguarda la concorrenza e il mantenimento della parità di condizioni nell'UE, la riforma finanziaria e la creazione di posti di lavoro;
33. invita gli Stati membri a cooperare attivamente con la Commissione nell'elaborazione e nella valutazione delle norme temporanee in risposta alla crisi finanziaria ed economica, presentando relazioni puntuali e dettagliate sulla loro attuazione ed efficacia; esorta la Commissione a valutare il loro funzionamento e a redigere uno studio sull'impatto nell'Unione europea delle misure adottate dai paesi terzi;
34. invita la Commissione a garantire la massima trasparenza e ad aderire rigorosamente al principio di non discriminazione nell'approvazione degli aiuti di Stato e nella prescrizione di misure in materia di dismissioni;
35. chiede alla Commissione di condurre uno studio sul possibile impatto del sostegno della BCE alla liquidità in termini di distorsione della concorrenza;
36. invita la Commissione a monitorare da vicino la massa monetaria M3 con riferimento agli aiuti di Stato che sono stati approvati, per prevenire un'involontaria sovracapitalizzazione delle imprese, che di conseguenza provocherebbe una distorsione della concorrenza;
Controllo degli aiuti di Stato
37. osserva che la politica degli aiuti di Stato è parte integrante della politica di concorrenza e che il controllo degli aiuti di Stato riflette la necessità di mantenere condizioni concorrenziali omogenee per tutte le imprese che operano nel mercato unico;
38. sottolinea che è importante che la Commissione sorvegli attentamente l'utilizzo degli aiuti di Stato per assicurare che tali misure di sostegno non siano impiegate per proteggere le industrie nazionali a detrimento del mercato interno e dei consumatori europei;
39. ritiene essenziale, in sede di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il trattato, trovare il giusto equilibrio tra gli effetti negativi di tali aiuti sulla concorrenza e sulle finanze pubbliche e i loro effetti positivi in termini di interessi comuni;
40. chiede che siano istituiti criteri chiari in materia di dismissioni, tenendo conto dell'impatto che esse hanno a medio termine sulle imprese interessate, in particolare sulla crescita, l'innovazione e l'occupazione nonché in termini di riduzione del ruolo di tali imprese sul mercato mondiale;
41. esorta la Commissione a esaminare con attenzione i regimi fiscali degli aiuti di Stato vigenti in alcuni Stati membri, al fine di verificarne la natura non discriminatoria e trasparente;
42. invita la Commissione a ricostituire e rafforzare la sua unità specializzata negli aiuti di Stato fiscali;
43. ritiene che per consentire alla Commissione di identificare meglio regimi di concorrenza fiscale pregiudizievoli, sia essenziale che la decisione relativa alla notifica automatica delle decisioni fiscali presa dal gruppo di lavoro per il codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese nel 2002 (documento del Consiglio 11077/02) sia interamente attuata dagli Stati membri;
44. osserva con preoccupazione che il recupero degli aiuti di Stato illegali è un processo lungo e gravoso; incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente le procedure e a mantenere la pressione sugli Stati membri, in particolare su quelli recidivi;
45. esorta la Commissione a valutare in quale misura la concessione eccessivamente generosa di certificati di emissione EUA (European Union Allowance) gratuiti in alcuni settori possa indurre distorsioni della concorrenza, considerato che tali certificati, la cui efficacia è diminuita con il rallentamento dell'attività economica, hanno generato profitti inattesi per alcune società, le quali nel contempo sono state meno stimolate a svolgere il loro ruolo nella transizione verso un'economia ecoefficiente;
46. sottolinea che gli aiuti di Stato andrebbero indirizzati innanzitutto alla promozione di progetti di interesse comune all'interno dell'Unione, tra cui la realizzazione della banda larga e delle infrastrutture energetiche;
47. plaude all'adozione degli orientamenti sulle reti a banda larga relativi agli aiuti di Stato alle reti di base a banda larga (servizi a banda larga ADSL, via cavo, mobili, wireless o satellitari) e apprezza il sostegno alle reti di prossima generazione (NGA) ad altissima velocità (nella fase attuale, reti a fibre ottiche o via cavo avanzate), e chiede alla Commissione e agli Stati membri di diffondere e promuovere le migliori pratiche e di aumentare la concorrenza;
48. invita la Commissione, tenendo presente che è necessario il completamento del mercato interno per tutti i modi di trasporto, a pubblicare una relazione che riporti una panoramica di tutti gli aiuti di Stato concessi complessivamente al settore del trasporto pubblico;
49. rinnova il sostegno alle linee guida della Commissione sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente nel settore dei trasporti, in vista del rafforzamento della sostenibilità nel settore europeo dei trasporti; esorta la Commissione a rafforzare il carattere di incentivo degli aiuti di Stato autorizzati in questo settore;
Antitrust
50. plaude alla salda posizione adottata negli ultimi anni dalla Commissione riguardo al comportamento anticoncorrenziale;
51. accoglie con favore la proroga del regolamento di esenzione verticale per categoria, poiché garantisce un equilibrio tra produttori e distributori; rileva, tuttavia, che la Commissione non ha tenuto in debita considerazione le caratteristiche specifiche del commercio elettronico, in particolare rispetto all'agenda digitale e alla luce degli sforzi attualmente profusi al fine di completare il mercato interno per il commercio elettronico;
52. rileva in particolare che, alla luce delle misure di sorveglianza del mercato da parte della Commissione, i gruppi di acquisto costituiti dalle grandi catene attive a livello internazionale sollevano dei dubbi sotto il profilo del diritto della concorrenza;
53. ricorda nondimeno che nella prassi non è affatto inusuale l'inosservanza del vincolo temporale delle clausole sulla concorrenza e invita la Commissione a prestare particolare attenzione a tali prassi inammissibili;
54. invita la Commissione a prendere in considerazione, nell'ambito del quadro normativo integrato sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, l'opportunità di usare la legislazione sulla concorrenza come strumento per impedire abusi di tali diritti;
55. esorta la Commissione, nell'interesse del buon funzionamento del mercato interno e al fine di garantire l'applicazione omogenea delle regole di concorrenza all'interno dell'UE, a monitorare le decisioni delle corti nazionali in applicazione del diritto della concorrenza e ad adottare le misure necessarie a raggiungere tale obiettivo.
56. ricorda che i cartelli rappresentano una delle più gravi violazioni del diritto della concorrenza; ritiene che tali infrazioni del diritto della concorrenza siano contrarie agli interessi dei cittadini dell'Unione europea, dal momento che non consentono ai consumatori di beneficiare di prezzi più bassi;
57. ribadisce il suo invito alla Commissione a migliorare, nel quadro delle sue iniziative, il coordinamento tra l'approccio basato sul diritto della concorrenza e l'approccio basato sul diritto dei consumatori;
58. invita la Commissione a valutare gli effetti sulla concorrenza delle misure orientate al comportamento e le conseguenze di tali misure per i clienti e i consumatori;
59. esorta la Commissione a esaminare più accuratamente l'economia del trickle-down (effetto a cascata) nel momento in cui analizza i possibili abusi di posizioni dominanti e scopre che la posizione dominante non è stata utilizzata in modo abusivo;
60. ritiene che il ricorso ad ammende sempre più elevate quale unico strumento antitrust possa essere troppo poco mirato, in particolare considerando le perdite di posti di lavoro che possono risultare dall'incapacità di effettuare pagamenti, e chiede lo sviluppo di un'ampia gamma di strumenti più sofisticati, che affrontino questioni quali la responsabilità individuale, la trasparenza e la responsabilità delle imprese, procedure più brevi, il diritto alla difesa e a un giusto processo, meccanismi per garantire una gestione efficace delle richieste di trattamento favorevole (in particolare per superare l'interferenza causata dai processi di scoperta negli Stati Uniti), programmi di conformità delle imprese e lo sviluppo di norme europee; è favorevole a un approccio «bastone-carota» con sanzioni che fungano da vero deterrente, in particolare per i recidivi, incoraggiando al contempo il rispetto delle regole;
61. chiede nuovamente alla Commissione di incorporare, se del caso, la base di calcolo delle ammende e i nuovi principi in materia di ammende nel regolamento (CE) n. 1/2003;
62. invita la Commissione ad avviare un'indagine generale sul prezzo del minerale di ferro;
Controllo delle concentrazioni
63. richiama l'attenzione, a più di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, sull'importanza di identificare i settori che necessitano di miglioramenti per ottenere una maggiore semplificazione amministrativa e una maggiore convergenza delle norme nazionali applicabili in relazione a quelle dell'Unione;
64. sottolinea che l'attuale crisi economica non giustifica un rilassamento delle politiche UE di controllo delle concentrazioni;
65. sottolinea che l'applicazione delle regole di concorrenza alle concentrazioni deve essere valutata dal punto di vista dell'intero mercato interno;
Sviluppi nei vari settori
66. invita la Commissione a monitorare gli sviluppi nei mercati legati alle materie prime in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2008 (paragrafo 40) e, se del caso, a contrastare la speculazione;
67. riconosce che una forte concentrazione di mercato e una mancanza di trasparenza nei mercati delle materie prime possono ostacolare in maniera significativa la concorrenza e avere conseguenze negative per l'industria europea; invita pertanto la Commissione a svolgere un'analisi dei mercati delle materie prime, ad esempio quelli del minerale di ferro e in particolare delle 14 materie prime critiche individuate dalla Commissione, allo scopo di stabilire in che misura tali mercati richiedano più trasparenza e più concorrenza, dato che alcune di queste materie prime rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo di tecnologie ecoefficienti (quali pannelli fotovoltaici e batterie agli ioni di litio);
68. afferma che la trasparenza è un presupposto essenziale per l'adeguato funzionamento dei mercati finanziari; chiede alla Commissione di adoperarsi con il massimo impegno affinché nella diffusione dei dati sui mercati finanziari vengano scrupolosamente rispettate le esigenze derivanti dalla legislazione dell'Unione in materia di concorrenza e, in tal senso, valuta positivamente le iniziative volte a prevenire gli abusi in relazione all'utilizzo dei codici ISIN e RIC per l'identificazione dei titoli;
69. insiste affinché la Commissione vigili sul funzionamento della SEPA (area unica dei pagamenti in euro) onde rendere il sistema dei pagamenti accessibile, non discriminatorio, trasparente, efficiente e privo di altri ostacoli alla concorrenza; chiede di realizzare un attento controllo degli aspetti del suo funzionamento rilevanti ai fini della politica di concorrenza dell'Unione;
70. chiede alla Commissione di proseguire negli sforzi affinché la concorrenza tra i mercati delle carte di pagamento sia efficace e in linea con i principi della SEPA onde facilitare i pagamenti transfrontalieri e sfruttare tutte le potenzialità del mercato interno; chiede di realizzare un controllo sistematico dell'evoluzione di tali mercati e di aggiungere i relativi indicatori di progresso nelle prossime relazioni annuali sulla concorrenza;
71. ritiene che le violazioni del diritto della concorrenza sul mercato delle carte di pagamento si ripercuotano negativamente sui consumatori; appoggia la Commissione nei suoi sforzi intesi a procedere contro le commissioni di cambio multilaterali transfrontaliere eccezionalmente elevate, che si traducono in un aumento dei prezzi dei prodotti per i consumatori;
72. si rammarica che i consumatori di energia nell'Unione europea subiscano ancora le conseguenze negative di un mercato dell'energia distorto; sottolinea che un'effettiva concorrenza nei mercati dell'energia conduce a una maggiore innovazione, a un approvvigionamento energetico più sicuro e più conveniente e a un minore impatto ambientale; rileva che nel settore dell'energia continuano a persistere ostacoli quali interconnessioni insufficienti, mancanza di trasparenza nei sistemi di trasmissione mediante i quali gli operatori assegnano capacità ai produttori e discrepanza tra gli Stati membri per quanto riguarda le definizioni delle categorie di destinatari dei servizi;
73. invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione da parte degli Stati membri del terzo pacchetto di liberalizzazione del settore dell'energia e a valutarne l'efficacia nella creazione di un mercato interno funzionante; incoraggia la Commissione, qualora la conclusione della valutazione fosse negativa, ad avviare una nuova indagine nel settore dell'energia;
74. sottolinea la particolare importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito dell'innovazione, dello sfruttamento del potenziale dell'economia digitale e dello sviluppo della società della conoscenza; ritiene estremamente importante garantire l'interoperabilità, agevolare lo sviluppo delle reti e mantenere i mercati aperti affinché gli operatori economici possano concorrere sulla base dei meriti dei loro prodotti;
75. ricorda che la convergenza digitale e la crescente importanza dell'interoperabilità e delle norme sono questioni fondamentali per le TIC nell'ambiente globale sempre più interconnesso; sottolinea inoltre quanto sia importante assicurare costantemente la libera concorrenza nel campo delle TIC a mano a mano che compaiono sul mercato nuovi prodotti e servizi digitali; invita pertanto la Commissione ad affrontare tali questioni nelle imminenti linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale;
76. appoggia gli incentivi della Commissione a favore di misure di aiuto finalizzate alla realizzazione di una copertura adeguata della banda larga a tariffe accessibili per tutti i cittadini europei ed esorta la Commissione a raddoppiare gli sforzi per tenere sotto controllo l'evoluzione delle tariffe di roaming nelle comunicazioni elettroniche transfrontaliere nonché a renderne noti i progressi nelle prossime relazioni annuali sulla concorrenza;
77. sottolinea il ruolo nuovo e importante della politica di concorrenza nell'economia digitale; chiede alla Commissione di seguire da vicino gli sviluppi tecnologici nel mercato digitale e di reagire rapidamente, quando necessario, al fine di mantenere le piattaforme digitali il più aperte possibile grazie alla rigorosa applicazione delle regole di concorrenza;
78. sottolinea l'importanza di promuovere un mercato interno digitale; pone l'accento, a tale riguardo, sull'importanza di promuovere la fiducia dei consumatori nei servizi online e l'accesso a tali servizi, in particolare migliorando i diritti dei consumatori e la tutela delle informazioni private ed eliminando eventuali ostacoli residui alle transazioni e agli scambi transfrontalieri online;
79. invita la Commissione a garantire che nel settore delle telecomunicazioni le autorità nazionali di regolamentazione seguano le sue raccomandazioni sulle tariffe di fine chiamata per eliminare le distorsioni alla concorrenza; incita la Commissione a prendere in esame ulteriori misure qualora i risultati attesi, ossia prezzi inferiori per il consumatore, non dovessero realizzarsi;
80. prende atto del regolamento (CE) n. 544/2009 sulle tariffe di roaming intracomunitarie, entrato in vigore il 1° luglio 2010, che apporta benefici ai consumatori grazie a riduzioni dei prezzi per i servizi di roaming vocale e SMS; rileva tuttavia che la concorrenza sui mercati del roaming non si è ancora sviluppata a sufficienza e che persistono problemi strutturali; chiede alla Commissione di prevedere, nel suo riesame del 2011, l'opzione di abolire totalmente le tariffe di roaming all'interno dell'UE;
81. si rammarica dei casi di scarsa trasparenza nelle aste delle nuove frequenze mobili di quarta generazione in alcuni Stati membri; esorta la Commissione a continuare ad esercitare uno stretto controllo delle attività degli Stati membri a questo riguardo, nonché ad obbligare gli Stati membri a condurre un'analisi approfondita dell'impatto delle decisioni in materia di spettro sulla concorrenza e a prendere misure appropriate per impedire esiti anticoncorrenziali, in linea con la direttiva GSM modificata, garantendo così condizioni di parità agli operatori del mercato e ai nuovi concorrenti;
82. prende atto della comunicazione modificata sull'emittenza radiotelevisiva, del luglio 2009, che riafferma la competenza degli Stati membri a definire la missione, il finanziamento e l'organizzazione del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, pur riconoscendo il compito della Commissione di controllare gli errori manifesti, e invita gli Stati membri a mantenere un equilibrio tra i servizi di media digitali offerti e garantire una concorrenza equa e in tal modo preservare un panorama mediatico dinamico nel contesto online;
83. invita la Commissione a rendere conto dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore postale e ad accelerare i progressi delle sue indagini in merito;
84. sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di mettere a punto una strategia comune per la concorrenza sul mercato dei prodotti alimentari basata sullo scambio continuo di informazioni, sulla tempestiva identificazione di settori problematici e sull'efficiente ripartizione dei compiti tra i membri della rete europea di autorità garanti della concorrenza, dato che i mercati dei prodotti alimentari tendono ad avere una dimensione più nazionale e operano in condizioni diverse dal punto di vista giuridico, economico e culturale;
85. sottolinea che questa cooperazione rafforzata deve mirare alla messa a punto di un approccio coerente per quanto riguarda la tutela, la sorveglianza e l'applicazione delle regole di concorrenza onde garantire condizioni paritarie di concorrenza sui mercati dei prodotti alimentari e un funzionamento ottimale della catena di approvvigionamento alimentare a favore dei consumatori;
86. ritiene che, in occasione dell'attuale verifica del mercato, la Commissione dovrebbe sottoporre ad attento esame le attività dei raggruppamenti internazionali degli acquisti, i quali evidentemente non trasferiscono ai consumatori, sotto forma di riduzione dei prezzi al dettaglio, gli sconti sui prezzi conseguiti grazie alla loro capacità d'acquisto;
87. ricorda che il gruppo ad alto livello, istituito nell'ottobre 2009 dopo la crisi del settore lattiero-caseario che ha gravemente danneggiato i produttori, ha presentato le sue raccomandazioni che, tra l'altro, menzionano le relazioni contrattuali e il potere di negoziazione dei produttori; esorta la Commissione a favorirne lo sviluppo immediato secondo modalità conformi alle norme del diritto dell'Unione in materia di concorrenza;
88. esorta la Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali di concorrenza, a esaminare più in dettaglio la concorrenza nel settore agroindustriale in termini di trasparenza ed evoluzione dei prezzi al consumo; chiede alla Commissione di elaborare uno studio riguardante in particolare gli effetti del potere di mercato detenuto dai principali fornitori alimentari e distributori all'ingrosso che permette loro di influenzare il funzionamento del mercato alimentare;
89. ribadisce in tale contesto le sue precedenti richieste riguardo a indagini settoriali sulla pubblicità online, sui motori di ricerca e sulle industrie alimentari; chiede un'indagine sulle concentrazioni nei mezzi di informazione, compresi tutti i canali per la distribuzione di contenuti quali la stampa, la televisione, la radio e Internet; chiede che la Commissione presenti un'analisi della concorrenza nei settori delle telecomunicazioni e automobilistico;
90. ritiene che la concorrenza nella produzione agricola sia una condizione preliminare per ridurre i prezzi al consumo nei paesi europei ed esorta la Commissione a esaminare più in dettaglio la concorrenza nel settore agroindustriale in termini di sostegno, trasparenza ed evoluzione dei prezzi al consumo;
91. esprime rammarico per l'assenza di passi avanti nel miglioramento della concorrenza nel settore farmaceutico e invita la Commissione ad accelerare il completamento del mercato interno dei medicinali, attribuendo ad esempio un ruolo più importante all'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) in ordine ai medicinali autorizzati attraverso procedure centralizzate; chiede alla Commissione di battersi contro eventuali abusi derivanti dalla prassi sistematica della presentazione di numerose richieste di brevetto per lo stesso farmaco, che ritarda l'immissione sul mercato di medicinali generici e limita per i pazienti l'accesso a medicinali a buon mercato; sollecita la Commissione ad adottare misure punitive in risposta a campagne di disinformazione contro i medicinali generici;
92. ritiene che la concorrenza nel settore sanitario possa migliorare la qualità dei servizi sanitari a beneficio dei pazienti nell'UE; invita la Commissione a sorvegliare il settore sanitario e in particolare la concorrenza tra ospedali pubblici e privati; invita la Commissione a esaminare più da vicino i casi in cui gli ospedali privati nei paesi che hanno liberalizzato il sistema sanitario lamentano sovvenzioni interne incrociate per ospedali pubblici;
93. sottolinea la necessità di creare e monitorare una concorrenza leale all'interno e tra i modi di trasporto al fine di pervenire a strutture di definizione dei prezzi e politiche dei prezzi semplici e trasparenti;
94. invita la Commissione ad analizzare le conseguenze sulla concorrenza tra i diversi modi di trasporto della sostanziale assistenza fornita in anni recenti, tra gli altri settori, all'industria automobilistica;
95. invita la Commissione ad assicurare trasparenza nell'attribuzione e nell'utilizzo efficace degli slot, al fine di garantire la reale concorrenza nel settore aereo;
96. invita la Commissione a fornire una descrizione dei casi in cui vettori aerei a basso costo hanno beneficiato di assistenza statale rispetto ad altri vettori, grazie a condizioni speciali garantite loro durante l'utilizzo di determinati aeroporti, oltre il periodo di tre anni prescritto per gli aiuti all'avviamento concessi alle compagnie aeree;
97. evidenzia la necessità di limitare in modo adeguato la quota di mercato dei consorzi marittimi per il trasporto mediante container e di condividere i vantaggi operativi – sia nei servizi marittimi sia in quelli interni – in conformità alle norme generali dell'UE in materia di concorrenza leale e alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 906/2009, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sottolinea inoltre la necessità di garantire la cooperazione operativa ai fini della fornitura congiunta di servizi di trasporto marittimo di linea da parte delle compagnie marittime nell'intento di salvaguardare l'efficienza e la qualità dei servizi marittimi;
98. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il completamento del mercato interno per i trasporti e un'equa concorrenza nel settore dei trasporti, tenendo in debito conto gli altri obiettivi della politica dell'Unione europea, quali l'adeguato funzionamento dei servizi di trasporto e di mobilità, gli obiettivi della politica in materia di servizi pubblici, sicurezza e salvaguardia dell'ambiente e gli obiettivi della strategia UE 2020 in materia di riduzione delle emissioni di CO2 e dipendenza dal petrolio;
99. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una parità di condizioni sia per i vari modi di trasporto sia per le imprese pubbliche e private che operano in un determinato modo di trasporto;
100. invita la Commissione a garantire maggiore trasparenza nelle relazioni tra lo Stato e le imprese ferroviarie pubbliche, incluse le loro consociate per il trasporto su strada, nonché nel trasferimento di fondi;
101. invita la Commissione a fornire una panoramica della tassazione, dei prelievi fiscali, del finanziamento e della tariffazione dell'infrastruttura e dei regimi IVA per i diversi modi di trasporto e per ogni singolo Stato membro nonché degli effetti sulla concorrenza all'interno e tra i diversi modi di trasporto, e a indicare in tale panoramica le conseguenze delle tasse obbligatorie e non soggette a massimali per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle tasse non obbligatorie e soggette a massimali per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale;
102. invita la Commissione, in sede di revisione della legislazione sui diritti dei passeggeri e sui rimborsi in seguito a ritardi, a garantire schemi di risarcimento equi e paritari per i ritardi di tutti i modi di trasporto e a costituire organismi di arbitrato indipendenti per dirimere le controversie tra operatori e clienti;
103. sottolinea la necessità di evitare la concorrenza sleale nel settore liberalizzato del trasporto su strada, garantendo la corretta applicazione delle norme sociali, ambientali e di sicurezza e prestando particolare attenzione all'apertura di questo mercato al cabotaggio e alle pratiche di dumping;
104. chiede alla Commissione europea di perseguire il completamento del mercato unico ferroviario attraverso l'apertura dei mercati nazionali del trasporto passeggeri; invita altresì gli Stati membri e la Commissione, nel periodo di transizione, a proporre clausole di reciprocità per gli Stati membri che decidono di aprire i propri mercati in anticipo;
105. richiama l'attenzione della Commissione sugli ostacoli indiretti alla concorrenza derivanti dalle disparità, nel settore dei trasporti, delle norme in materia di sicurezza, di interoperabilità e di omologazione;
106. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché, attraverso le decisioni adottate sia a livello dell'UE che a livello nazionale, sia garantita un'attuazione coerente e armonizzata delle norme del diritto della concorrenza nel settore ferroviario; sottolinea, in particolare, la necessità di coesione tra le autorità ferroviarie di controllo (regolatori) e le autorità nazionali ed europee della concorrenza;
107. sostiene energicamente l'istituzione di un brevetto UE e di un meccanismo di composizione delle controversie connesse con i brevetti a livello UE per affrontare le distorsioni provocate dalle attuali norme sui brevetti;
108. sottolinea che l'innovazione scientifica e tecnica, i brevetti e le industrie culturali contribuiscono immensamente alla competitività dell'economia europea; sollecita pertanto gli Stati membri a trovare rapidamente una soluzione alle questioni ancora in sospeso riguardanti il sistema di brevetto unico dell'UE; si compiace per tale ragione dell'obiettivo, enunciato nell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione», di rilasciare nel 2014 i primi brevetti UE;
109. ribadisce che la competitività dell'UE dipende in grandissima misura dalla capacità di innovazione, dalle risorse nel campo della ricerca e dello sviluppo e dal collegamento tra innovazione e processo produttivo;
110. mette in risalto il ruolo chiave svolto dalla ricerca nel miglioramento della competitività europea; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a garantire il raggiungimento dell'obiettivo del 3% a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo;
o o o
111. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), conclusa il 10 dicembre 1982 e in vigore dal 16 novembre 1994,
– vista la commissione delle Nazioni Unite sui limiti della piattaforma continentale,
– vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e la convenzione sulla diversità biologica (CBD),
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 13 settembre 2007,
– vista la dichiarazione sull'istituzione del Consiglio artico (AC), firmata il 19 settembre 1996,
– visti il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare la parte quarta, e l'accordo sullo spazio economico europeo (SEE),
– vista la dichiarazione sulla cooperazione nella regione euroartica del Mare di Barents, firmata a Kirkenes l'11 gennaio 1993,
– vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2008 sull'Unione europea e la regione artica (COM (2008)0763),
– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla governance artica(1),
– viste le conclusioni del Consiglio sulle questioni artiche dell'8 dicembre 2009(2) e sull'Unione europea e la regione artica dell'8 dicembre 2008(3),
– vista la dichiarazione di Ilulissat adottata il 28 maggio 2008 alla conferenza sull'Oceano Artico,
– visto il trattato tra la Norvegia, gli Stati Uniti d'America, la Danimarca, la Francia, l'Italia, il Giappone, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, l'Irlanda, i domini d'oltremare britannici e la Svezia relativo alle isole Spitsbergen/Svalbard del 9 febbraio 1920,
– visti la politica della dimensione settentrionale e i suoi partenariati, nonché gli spazi comuni UE-Russia,
– visto l'accordo di partenariato UE-Groenlandia per il periodo 2007-2012,
– visti il quinto, sesto e settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'UE,
– vista la convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro adottata il 27 giugno1989,
– vista la convenzione del novembre 2005 sul popolo nordico dei Sami,
– vista la dichiarazione 61/295 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, del 13 settembre 2007,
– viste le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite 6/12 del 28 settembre 2007, 6/36 del 14 dicembre 2007, 9/7 del 24 settembre 2008, 12/13 del 1° ottobre 2009 e 15/7 del 5 ottobre 2010,
– vista la strategia finlandese per la regione artica, adottata il 4 giugno 2010,
– visto il parere della commissione affari esteri del Parlamento svedese sulla comunicazione della Commissione COM(2008)0763(4),
– vista la strategia comune danese e groenlandese per l'Artico in un momento di transizione, del maggio 2008,
– visti la strategia del governo norvegese per il Grande Nord del 2007 e il suo seguito del marzo 2009,
– visto il rapporto Nordregio 2009:2, «Strong, Specific and Promising – Towards a Vision for the Northern Sparsely Populated Areas in 2020»,
– visti il programma del Consiglio nordico dei ministri per la cooperazione artica 2009-2011, il programma del Consiglio euroartico di Barents (BEAC) e il programma della presidenza dell'AC,
– viste la strategia per il Nord canadese dell'agosto 2009 e la dichiarazione di seguito sulla politica estera artica del Canada, del 20 agosto 2010,
– vista la legge canadese dell'agosto 2009 che modifica la legge sulla prevenzione dell'inquinamento delle acque artiche,
– visti i principi fondamentali della politica nazionale della Federazione russa nell'Artico per il periodo fino al 2020 e oltre adottati il 18 settembre 2008, nonché la strategia di sicurezza nazionale russa fino al 2020, del maggio 2009,
– viste le direttive presidenziali americane del 9 gennaio 2009 sulla sicurezza nazionale e la sicurezza interna,
– vista la legge statunitense del 2010 su uno sviluppo responsabile dell'energia nell'Artico,
– vista la legge statunitense del 2009 sulla ricerca e la prevenzione delle fuoriuscite di petrolio,
– vista la legge statunitense del 2009 sull'applicazione della valutazione del trasporto marittimo nell'Artico,
– vista la dichiarazione di Monaco del novembre 2008,
– vista la dichiarazione finale adottata dal primo forum parlamentare sulla dimensione settentrionale il 26 settembre 2009 a Bruxelles,
– vista la dichiarazione della nona conferenza dei parlamentari della regione artica del 15 settembre 2010,
– vista la nuova dottrina strategica della NATO, approvata dai capi di Stato e di governo al vertice di Lisbona del novembre 2010 e le sue implicazioni per le prospettive di sicurezza della regione artica, in particolare gli aspetti militari relativi al Grande Nord,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0377/2010),
A. considerando che la comunicazione della Commissione costituisce un primo passo ufficiale per soddisfare la richiesta di formulazione di una politica dell'UE per l'Artico avanzata dal Parlamento europeo, e che le conclusioni del Consiglio sulle questioni artiche vanno riconosciute come un ulteriore passo avanti nella definizione di una politica dell'UE sull'Artico,
B. considerando che il Parlamento europeo, tramite la sua delegazione per le relazioni con la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia, ha partecipato attivamente ai lavori della commissione permanente di parlamentari artici per un periodo di circa vent'anni, attività che ha avuto il suo culmine quando ha ospitato la conferenza plenaria dei parlamentari artici nel settembre 2010 a Bruxelles,
C. considerando che la Danimarca, la Finlandia e la Svezia sono paesi artici e che la Finlandia e la Svezia hanno territori parzialmente situati nel Circolo polare artico; che l'unico popolo indigeno dell'UE, i Sami, vive nelle regioni artiche della Finlandia e della Svezia, come pure della Norvegia e della Russia,
D. considerando che la candidatura dell'Islanda a far parte dell'UE aumenterà la necessità per quest'ultima di tener conto della regione artica nella sua prospettiva geopolitica,
E. considerando che la Norvegia, in quanto partner affidabile, è associata all'UE mediante l'accordo SEE,
F. considerando che vi è stato un impegno di lungo respiro dell'UE nella regione artica per via del suo coinvolgimento nella politica comune della dimensione settentrionale con la Russia, la Norvegia e l'Islanda, compresa la sua finestra artica, nella cooperazione di Barents e in particolare nel Consiglio euroartico di Barents, le implicazioni dei partenariati strategici con il Canada, gli Stati Uniti e la Russia e la sua partecipazione come osservatore attivo ad hoc nel Consiglio artico,
G. considerando che la formulazione progressiva di una politica dell'UE sull'Artico va basata sul riconoscimento degli attuali contesti giuridici internazionali, multilaterali e bilaterali come la serie completa di norme stabilite nella UNCLOS e i vari accordi settoriali bilaterali e multilaterali che già disciplinano talune questioni importanti per l'Artico,
H. considerando che l'UE e i suoi Stati membri forniscono un importante contributo alla ricerca nell'Artico e che i programmi UE, fra cui l'attuale settimo programma quadro, sostengono grandi progetti di ricerca nella regione,
I. considerando che si stima che circa un quinto delle risorse di idrocarburi ancora non scoperte nel mondo si trovano nella regione artica, anche se occorrono ricerche più approfondite per stabilire con maggiore precisione la consistenza dei giacimenti di gas e petrolio nella regione e la fattibilità economica dello sfruttamento di tali riserve,
J. considerando che vi è anche un forte interesse internazionale per le altre risorse dell'Artico, rinnovabili e non, come minerali, foreste, risorse ittiche e paesaggi incontaminati sfruttabili a scopi turistici,
K. considerando che il crescente interesse per la regione artica di altri attori non artici come la Cina, dimostrato dal fatto che la Cina ha commissionato il suo primo rompighiaccio, dallo stanziamento di fondi per la ricerca polare e non ultimo dalle richieste presentate da Corea del Sud, Cina, Italia, UE, Giappone e Singapore per ottenere lo status di osservatori permanenti in seno all'AC, indica un nuovo apprezzamento geopolitico dell'Artico su più ampia scala,
L. considerando che l'autonomia di governo recentemente raggiunta dalla Groenlandia in un settori politici pertinenti fra cui la legislazione ambientale e le risorse naturali e il recente aggiornamento dell'accordo di partenariato UE-Groenlandia hanno determinato un accresciuto interesse per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse in Groenlandia e nella sua piattaforma continentale,
M. considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici provenienti soprattutto dall'esterno della regione artica e la globalizzazione dell'economia mondiale avranno un impatto sulla regione e in particolare che la ritirata dei ghiacci marini, il potenziale di risorse e il possibile uso di nuove tecnologie sono tali da produrre effetti imprevedibili sull'ambiente e ripercussioni in altre parti del pianeta, come pure un aumento del trasporto marittimo, in particolare tra Europa, Asia e Nord America, dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali, vale a dire di gas, petrolio e altri minerali, ma anche di altre risorse naturali, come quelle ittiche, lo sfruttamento delle risorse genetiche marine, una crescita delle attività di estrazione e di navigazione, del turismo e delle attività di ricerca; considerando che tali effetti produrranno nuove sfide ma anche nuove opportunità nell'Artico e in altre aree,
N. considerando che il cambiamento climatico è gestito mediante metodi di monitoraggio, mitigazione e adattamento e che la promozione dello sviluppo sostenibile nell'utilizzo delle risorse naturali e nella realizzazione di nuove infrastrutture è gestita con processi di pianificazione strategica,
L'Unione europea e l'Artico
1. ricorda che tre Stati membri dell'UE, Danimarca, Finlandia e Svezia, sono Stati artici; riconosce che l'UE non ha ancora coste sull'Oceano Artico; ribadisce l'interesse legittimo dell'UE e di altri paesi terzi come soggetti interessati in virtù dei loro diritti e obblighi nel quadro del diritto internazionale, il suo impegno per l'ambiente, il clima e altre politiche e i suoi finanziamenti, attività di ricerca e interessi economici, compreso il trasporto marittimo e lo sfruttamento delle risorse naturali; ricorda inoltre che all'interno dell'UE, in Finlandia e in Svezia, vi sono vaste estensioni di terra artica abitate dall'unica popolazione indigena d'Europa, i Sami;
2. tiene conto del fatto che l'UE, tramite i suoi Stati membri e i paesi candidati settentrionali, è interessata dalle politiche artiche e influisce a sua volta su queste politiche, e riconosce le attività attualmente condotte nei vari partenariati della dimensione settentrionale, una politica che l'UE svolge congiuntamente con la Russia, la Norvegia e l'Islanda;
3. sottolinea che alcune politiche rilevanti per l'Artico sono di esclusiva competenza dell'Unione, come la conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca, altre sono in parte condivise con gli Stati membri;
4. sottolinea che l'UE è impegnata a definire le sue risposte programmatiche nell'Artico basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e sulla comprensione dei processi che interessano l'Artico e sta conseguentemente già destinando importanti sforzi di ricerca volti a elaborare valide conoscenze scientifiche a sostegno del processo di definizione delle politiche;
5. consapevole della necessità di proteggere il fragile ambiente dell'Artico, sottolinea l'importanza della stabilità globale e della pace nella regione; sottolinea che l'UE dovrebbe perseguire politiche che garantiscano che le misure volte a risolvere problemi ambientali tengano conto degli interessi degli abitanti della regione artica, comprese le sue popolazioni indigene, nella tutela e nello sviluppo della regione; sottolinea l'analogia di impostazione, analisi e priorità tra la comunicazione della Commissione e documenti politici degli Stati artici; sottolinea la necessità di impegnarsi in politiche che rispettino l'interesse per la gestione e l'uso sostenibile delle risorse naturali terrestri e marine, rinnovabili e non, della regione artica, che a loro volta forniscono importanti risorse per l'Europa e sono una fonte importante di reddito per gli abitanti della regione;
6. sottolinea che una futura adesione dell'Islanda all'UE trasformerebbe l'Unione in un'entità costiera artica e osserva come lo status dell'Islanda di paese candidato all'adesione all'UE sottolinei la necessità di una politica artica coordinata a livello dell'Unione e rappresenti per l'UE un'opportunità strategica per assumere un ruolo più attivo e per contribuire alla governance multilaterale della regione artica; ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE consoliderebbe ulteriormente la presenza dell'UE nel Consiglio artico;
7. sottolinea l'importanza di interagire con le comunità dell'Artico e di sostenere programmi di sviluppo delle capacità, al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità locali e indigene della regione e di comprendere meglio le condizioni di vita e la cultura di queste comunità; invita l'UE a promuovere un dialogo più intenso con i popoli indigeni e con la popolazione locale dell'Artico;
8 sottolinea la necessità di una politica dell'UE per la regione artica coesa e coordinata, in cui siano chiaramente definite le priorità dell'Unione, le sfide potenziali e la strategia; Nuove rotte di trasporto mondiali
9. sottolinea l'importanza della sicurezza di nuove rotte del commercio mondiale attraverso il mare della regione artica, in particolare per l'UE e le economie dei suoi Stati membri, dato che questi paesi controllano il 40% del trasporto marittimo commerciale mondiale; si compiace del lavoro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) su un codice polare obbligatorio per la navigazione e dell'attività dei gruppi di lavoro dell'AC, in particolare la task force sulla ricerca e il soccorso (SAR); sottolinea la necessità che l'UE e i suoi Stati membri difendano attivamente la libertà dei mari e il diritto di libero transito in acque internazionali;
10. sottolinea l'importanza di sviluppare nuovi corridoi ferroviari e di trasporto nell'area di trasporto euroartica del mare di Barents (BEATA) per venire incontro alla crescente necessità di scambi internazionali, di attività minerarie e di altre attività di sviluppo economico nonché di collegamenti aerei con il Grande Nord; richiama al riguardo l'attenzione sul nuovo partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica;
11. propone che alcune importanti nazioni marittime non artiche che si servono dell'Oceano Artico siano incluse nei risultati dell'iniziativa del Consiglio artico relativa alle operazioni di ricerca e salvataggio; raccomanda pertanto alla Commissione e al Consiglio nonché all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) di coordinare le politiche dell'UE e degli Stati membri in questo specifico settore in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al Consiglio artico e ad altre organizzazioni;
12. sottolinea che, malgrado gli sforzi per elaborare un codice polare obbligatorio per la navigazione, una soluzione più rapida al problema della sicurezza della navigazione nell'Artico potrebbe essere individuata attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, e invita l'EMSA a impegnarsi al massimo in materia di navigazione nell'Artico;
13. accoglie con favore altre iniziative di cooperazione sui trasporti marittimi sicuri nella regione artica e su un migliore accesso alle varie rotte del Mare del Nord; sottolinea che questo non riguarda solo il traffico commerciale ma anche un elevato e crescente volume di navi passeggeri a scopo turistico per i cittadini europei; chiede che sia intensificata la ricerca sugli effetti che il cambiamento climatico produce sulla navigazione nell'Artico e sulle rotte marittime; chiede altresì valutazioni dell'impatto che l'aumento della navigazione e delle attività commerciali, incluse le attività offshore, producono sull'ambiente artico e sui suoi abitanti;
14. invita gli Stati della regione ad assicurare che tutte le attuali rotte di trasporto – e quelle che potranno essere create in futuro – siano aperte alla navigazione internazionale, e ad astenersi dall'introdurre oneri unilaterali e arbitrari, siano essi finanziari o amministrativi, che possano ostacolare la navigazione nell'Artico, ad eccezione delle misure concordate in sede internazionale al fine di accrescere la sicurezza o la protezione dell'ambiente;
Risorse naturali
15. è consapevole della necessità di risorse per una popolazione mondiale in crescita e riconosce l'aumentato interesse nei loro confronti, così come riconosce i diritti sovrani degli Stati Artici nel quadro del diritto internazionale; raccomanda a tutte le parti interessate di adottare misure per garantire la massima sicurezza e le più severe norme sociali e ambientali nell'esplorazione e nello sfruttamento delle risorse naturali;
16. sottolinea che la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e i processi di valutazione dell'impatto strategico e sociale saranno strumenti essenziali nella gestione di progetti e programmi concreti nell'Artico; richiama l'attenzione sulla direttiva 2001/42/CE(5) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sul fatto che Finlandia, Svezia e Norvegia hanno ratificato la convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo), il che fornirà una solida base per la promozione attiva delle procedure di valutazione d'impatto nell'Artico; rinvia in proposito alla dichiarazione di Bergen resa a conclusione della riunione ministeriale della Commissione OSPAR del 23 e 24 settembre 2010;
17. invita gli Stati della regione a risolvere ogni attuale o futuro conflitto per l'accesso alle risorse naturali dell'Artico mediante il dialogo costruttivo, possibilmente in seno al Consiglio artico, che rappresenta una valida sede di dibattito; sottolinea il ruolo della commissione delle Nazioni Unite sui limiti della piattaforma continentale (UNCLCS) ai fini dell'individuazione di soluzioni ai conflitti fra gli Stati artici relativamente alla delimitazione delle rispettive zone economiche esclusive;
18. rileva in particolare la responsabilità degli Stati artici di garantire che le compagnie petrolifere che hanno in programma trivellazioni offshore entro i loro confini marittimi dispongano in loco delle necessarie tecnologie e know-how in fatto di sicurezza e siano finanziariamente pronte a impedire ed eventualmente a far fronte a incidenti sulle piattaforme e a fuoruscite di petrolio; nota che l'estremo rigore delle condizioni meteorologiche e l'elevata fragilità ecologica della regione artica fanno sì che le compagnie petrolifere debbano sviluppare competenze specifiche per la prevenzione e la gestione delle fuoriuscite di petrolio nella regione;
19. accoglie con favore l'accordo di nuova delimitazione(6) tra la Norvegia e la Russia, in particolare la volontà esplicita di impegnarsi in una più stretta cooperazione sulla gestione comune delle risorse e sulla prosecuzione della gestione congiunta degli stock ittici nel Mare di Barents, anche in termini di sostenibilità; considera in particolare la cooperazione bilaterale tra la Norvegia e la Russia come un esempio di applicazione congiunta delle più elevate norme tecniche disponibili nel campo della protezione ambientale, nella prospezione di petrolio e gas nel Mare di Barents; sottolinea in particolare l'importanza dello sviluppo controverso di nuove tecnologie specialmente concepite per l'ambiente artico, come le tecnologie di impianto nel sottosuolo marino;
20. è consapevole delle divergenti interpretazioni del trattato relativo alle isole Svalbard/Spitsbergen riguardo alla sua applicabilità alla piattaforma continentale e alle zone marittime di tali isole e, data l'accessibilità relativamente buona delle risorse nella piattaforma continentale, vedrebbe volentieri un accordo sullo status legale della piattaforma che sancisca i diritti e i doveri, di fronte alla legge, degli Stati che vi si affacciano; confida che eventuali dispute che potrebbero sorgere saranno gestite in modo costruttivo;
21. ricorda la posizione dell'UE quale principale consumatore di risorse naturali dell'Artico e il coinvolgimento degli attori economici europei; chiede alla Commissione di impegnarsi ulteriormente nel promuovere la cooperazione e il trasferimento di tecnologia per garantire i più alti standard e procedure amministrative adeguate, di istituire una solida base scientifica per le future tendenze ed esigenze di governance per le risorse dell'Artico, come la pesca, le attività estrattive, la silvicoltura e il turismo, e di avvalersi appieno delle competenze regolamentari dell'UE in materia; invita l'UE a promuovere i principi dello sviluppo sostenibile, dal momento si registrerà un aumento delle attività economiche nell'Artico;
22. insiste sul fatto che prima di avviare nuove attività commerciali di pesca nella regione artica, si proceda a valutazioni scientifiche prudenziali e affidabili degli stock, al fine di determinare livelli di pesca che permettano di conservare gli stock ittici voluti e di non depauperare le altre specie o danneggiare seriamente l'ambiente marino, e che ogni attività di pesca d'altura deve essere disciplinata da un'organizzazione regionale di gestione della pesca che rispetti i pareri scientifici e disponga di un solido programma di controllo e sorveglianza che assicuri la conformità con i provvedimenti di gestione, mentre la pesca nelle zone economiche esclusive (ZEE) deve rispettare gli stessi criteri;
23. ritiene che la creazione e l'imposizione di zone marine protette di estensione e diversità sufficienti costituiscano un importante strumento per la conservazione dell'ambiente marino;
Effetti del cambiamento climatico e dell'inquinamento sull'Artico
24. riconosce che l'UE, come altre aree sviluppate del mondo, contribuisce sostanzialmente al cambiamento climatico e ne ha quindi una responsabilità speciale, donde la necessità che assuma un ruolo leader nella lotta al fenomeno;
25. riconosce che la migliore protezione per l'Artico consiste in un accordo ambizioso e di lungo periodo sul clima globale, ma è consapevole che il rapido riscaldamento dell'Artico può rendere altresì necessaria l'elaborazione di eventuali provvedimenti a breve termine per limitare tale fenomeno;
26. considera l'Artico una regione sensibile in cui gli effetti del cambiamento climatico sono particolarmente visibili, con gravi ripercussioni sulle altre regioni del mondo; sostiene pertanto le conclusioni del Consiglio su una maggiore cooperazione con l'UNFCCC e le reti di sostegno dell'osservazione dell'Artico (SAON) e gli sforzi volti a realizzare il sistema integrato di osservazione delle isole Svalbard (SIOS) e i componenti artici dell'osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino (EMSO), dal momento che tali iniziative assicurano un contributo europeo prezioso per comprendere il cambiamento climatico e ambientale nella regione artica;
27. constata l'impatto sproporzionato del riscaldamento dell'Artico causato dalle emissioni di fuliggine provenienti dall'UE e da altre regioni dell'emisfero settentrionale, e sottolinea la necessità di includere le emissioni di fuliggine nei pertinenti quadri normativi dell'UNECE e dell'UE, come la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e la direttiva sui limiti nazionali delle emissioni;
28. saluta con favore l'interdizione di utilizzo e di trasporto di olio combustibile pesante su navi operanti nella zona antartica, approvata dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'OMI (MEPC) e che dovrebbe entrare in vigore il 1° agosto 2011; sottolinea che un'analoga interdizione potrebbe essere adatta anche per le acque dell'Artico, onde ridurre i rischi ambientali in caso di incidenti;
29. appoggia una maggiore cooperazione con gli Stati artici e non artici sullo sviluppo delle reti di sostegno dell'osservazione dell'Artico (SAON) ed esorta l'Agenzia europea per l'ambiente a proseguire la sua preziosa opera e a promuovere la cooperazione attraverso la rete europea d'informazione e osservazione ambientale (Eionet), sulla base dei principi direttivi del sistema comune di informazioni ambientali (SEIS);
30. sottolinea il ruolo importante che l'UE e le nazioni circumpolari devono svolgere nella riduzione dell'inquinamento della regione artica causato dai trasporti a lungo raggio, ad esempio il trasporto marittimo; sottolinea a questo proposito l'importanza dell'attuazione della legislazione europea quale il regolamento (CE) n. 1907/2006(7); sottolinea che i cambiamenti climatici nell'Artico avranno un impatto notevole sulle regioni costiere in Europa e altrove e sui settori dipendenti dal clima in Europa, come l'agricoltura e la pesca, le energie rinnovabili, l'allevamento della renna, la caccia, il turismo e i trasporti;
Sviluppo socioeconomico sostenibile
31. riconosce che gli effetti della fusione dei ghiacci e l'innalzamento delle temperature non solo provocano spostamenti di popolazioni indigene, minacciandone lo stile di vita, ma stanno creando anche opportunità di sviluppo economico nella regione artica; riconosce il desiderio degli abitanti e dei governi della regione artica titolari di diritti e competenze sovrane di continuare a perseguire uno sviluppo economico sostenibile e al tempo stesso tutelare le fonti tradizionali dello stile di vita dei popoli indigeni e la natura estremamente sensibile degli ecosistemi artici, tenendo conto della loro esperienza nell'uso e nello sviluppo delle varie risorse della regione in modo sostenibile; raccomanda di applicare i principi di gestione basati sugli ecosistemi per integrare fra loro conoscenze scientifiche in campo ecologico e valori e bisogni sociali;
32. sottolinea l'importanza che l'UE discuta insieme ai rappresentanti delle regioni dell'area della centralità dei Fondi strutturali per lo sviluppo e la cooperazione, al fine di fronteggiare le future sfide globali per il progresso e di saper sfruttare il potenziale di sviluppo dell'area;
33. è del parere che, per identificare il potenziale specifico di ciascuna località e sviluppare idonee strategie di insediamento con riguardo alle diversità regionali, occorra un processo inclusivo che benefici di assistenza a livello nazionale e di UE; ritiene che i partenariati e il dialogo fra i livelli di governo interessati possano garantire che le politiche siano attuate al livello più efficace;
34. nota la posizione speciale e riconosce i diritti dei popoli indigeni dell'Artico e indica in particolare la situazione giuridica e politica delle popolazioni indigene negli Stati artici e nella loro rappresentanza in seno al Consiglio artico; chiede una maggiore partecipazione dei popoli indigeni al processo politico-decisionale; sottolinea la necessità di adottare speciali misure di salvaguardia della cultura, della lingua e dei diritti alla terra dei popoli indigeni come definiti nella convenzione 169 dell'OIL; chiede un dialogo regolare fra i rappresentanti dei popoli indigeni e le istituzioni dell'UE e invita inoltre l'UE a tenere conto delle speciali esigenze della aree periferiche scarsamente popolate, in termini di sviluppo regionale, mezzi di sussistenza e istruzione; sottolinea l'importanza di sostenere le attività di promozione della cultura, della lingua e dei costumi dei popoli indigeni;
35. nota che le economie dei popoli indigeni dipendono in larga misura dall'uso sostenibile delle risorse naturali, per cui l'attenuazione del cambiamento climatico e dei suoi effetti e il diritto dei popoli indigeni a un ambiente non inquinato sono pure questioni di pertinenza dei diritti umani;
36. accoglie con favore l'opera svolta dal relatore speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali presso i popoli indigeni e dal meccanismo di esperti dell'ONU sui diritti delle popolazioni autoctone;
37. saluta con favore il completamento da parte del meccanismo di esperti della relazione sull'avanzamento dello studio sui popoli autoctoni e il loro diritto a partecipare alla formazione delle decisioni;
38. esorta gli Stati membri artici ad avviare negoziati che portino a una nuova convenzione sul popolo nordico dei Sami e alla sua ratifica;
39. sollecita l'UE a promuovere attivamente i diritti culturali e linguistici delle popolazioni ugrofinniche che vivono nella Russia settentrionale;
40. prende atto dei recenti sviluppi giuridici riguardanti il divieto dell'UE in materia di prodotti derivati dalla foca, in particolare il ricorso per annullamento del regolamento (CE) n. 1007/2009(8) (causa T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami c. Parlamento e Consiglio) attualmente all'esame della Corte di giustizia; prende atto della procedura di consultazione sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) richiesta da Canada e Norvegia; esprime la speranza che i disaccordi tra le parti possano essere superati grazie alle sentenze della Corte di giustizia europea e ai risultati delle procedure dell'OMC;
41. è consapevole del crescente interesse allo sfruttamento delle risorse; sottolinea al riguardo la necessità di approcci ampi e organici basati sugli ecosistemi – probabilmente i più idonei ad affrontare le molteplici sfide che si pongono all'Artico in tema di cambiamento climatico, trasporto marittimo, inquinanti ambientali e rischi connessi, pesca e altre attività umane – in linea con la politica marittima integrata dell'UE o il piano norvegese di gestione integrata per il Mare di Barents e le acque al largo delle isole Lofoten; raccomanda agli Stati membri di avallare la versione riveduta degli orientamenti del Consiglio artico relativi allo sfruttamento offshore del petrolio e del gas del 2009;
Governance
42. riconosce le istituzioni e il quadro generale del diritto internazionale e degli accordi che regolano le aree importanti per l'Artico quali l'UNCLOS (compresi i principi fondamentali della libertà di navigazione e del diritto di passaggio inoffensivo), l'IMO, la convenzione OSPAR(9), la commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), la CITES(10) e la convenzione di Stoccolma, nonché i numerosi accordi bilaterali e quadro esistenti, in aggiunta alle regolamentazioni nazionali in vigore negli Stati artici; conclude quindi che la regione artica non è da considerarsi un vuoto giuridico, bensì uno spazio dotato di strumenti di governance ben sviluppati, tuttavia, fa notare che, a causa delle sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo economico crescente, le norme vigenti vanno ulteriormente sviluppate, rafforzate e attuate da tutte le parti interessate;
43. sottolinea che, sebbene gli Stati svolgano un ruolo essenziale nella governance dell'Artico, assolvono compiti importanti anche altri soggetti, come le organizzazioni internazionali, le popolazioni locali e indigene e i livelli substatali di governo; sottolinea l'importanza di accrescere la fiducia fra quanti hanno nella regione interessi legittimi adottando un approccio partecipativo e servendosi del dialogo come mezzo per sviluppare una visione comune dell'Artico;
44. ritiene che l'impressione data da alcuni osservatori di un tentativo di accaparrarsi l'Artico non contribuisce a generare comprensione e cooperazione costruttiva nella regione; rileva che gli Stati artici hanno più volte dichiarato il loro impegno a risolvere – e in alcuni casi si sono adoperati in tal senso – i possibili conflitti di interesse secondo i principi del diritto internazionale;
45. riconosce il ruolo importante dell'AC quale principale sede regionale di cooperazione per l'intera regione artica; rammenta che non solo la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, Stati membri dell'Unione, e l'Islanda, paese candidato all'adesione all'Unione, sono membri dell'AC, ma che anche la Germania, la Francia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Spagna e la Polonia, anch'essi Stati membri, sono osservatori permanenti attivi dell'AC; afferma il suo impegno a non sostenere accordi che escludano Stati membri artici dell'UE, paesi candidati o Stati EFTA/SEE dell'Artico; riconosce il lavoro concreto svolto nei gruppi di lavoro dell'AC con il coinvolgimento degli osservatori e invita la Commissione e le agenzie dell'UE a continuare ad impegnarsi attivamente in tutti i pertinenti gruppi di lavoro, ogni qualvolta sia possibile; è favorevole a rafforzare la base giuridica ed economica dell'AC;
46. riconosce che le sfide cui è confrontato l'Artico sono globali e dovrebbero pertanto coinvolgere tutti gli attori pertinenti;
47. accoglie favorevolmente i risultati delle principali relazioni prodotte dai gruppi di lavoro dell'AC negli ultimi anni sul petrolio e il gas dell'Artico, le conseguenze del riscaldamento e la necessità di contromisure d'urgenza;
48. plaude al grado di organizzazione politica degli interessi indigeni nel Nord Europa concretatasi nei parlamenti sami e successivamente nel Consiglio sami, e alla cooperazione fra varie organizzazioni indigene su base circumpolare; riconosce il ruolo imprescindibile dell'AC per quanto riguarda la partecipazione dei popoli indigeni; riconosce i diritti dei popoli indigeni dell'Artico quali sanciti nella dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni ed esorta la Commissione a servirsi dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per l'autodeterminazione dei popoli indigeni dell'Artico;
49. si compiace dell'ampia cooperazione su questioni come la protezione dell'ambiente marino artico (Gruppo di lavoro PAME), non solo a livello regionale ma anche a livello bilaterale e internazionale; interpreta in questo senso il lavoro svolto sul SAR nell'AC come un primo passo verso meccanismi che consentano anche di prendere decisioni vincolanti;
50. accoglie con favore la continua valutazione da parte dell'AC dell'ambito e della struttura della sua attività e confida nel fatto che l'AC continuerà ad ampliare la base dei processi di formazione delle decisioni per comprendere altri soggetti;
51. esprime l'auspicio che l'AC sviluppi ulteriormente il suo importante lavoro e ampli la base per processi decisionali che comprendano altri attori artici che stanno intensificando la loro presenza nella regione, per coinvolgere quindi le loro conoscenze e capacità e tener conto dei loro legittimi interessi nel quadro del diritto internazionale, sottolineando al tempo stesso l'importanza maggiore degli interessi degli Stati artici; si compiace delle procedure interne dell'AC in merito a una revisione dello status di osservatori e della possibile portata futura dei compiti dell'AC;
52. è del parere che un AC potenziato debba svolgere un ruolo di primo piano nella cooperazione sull'Artico e accoglierebbe dunque con favore il miglioramento politico e amministrativo delle sue capacità, ad esempio la segreteria permanente attualmente in discussione, una ripartizione più equa dei costi, riunioni ministeriali più frequenti e un vertice artico annuale ai massimi livelli, quale proposto dal ministro degli Affari esteri della Finlandia, Stato membro dell'UE e anche del Consiglio artico; valuterebbe inoltre positivamente una maggiore partecipazione dei parlamentari artici per sottolineare la dimensione parlamentare, assicurandosi anche di includere importanti attori non artici; insiste inoltre sul fatto che proseguire gli incontri ad alto livello fra un gruppo esclusivo di Stati non farà che indebolire lo status e il ruolo dell'AC nel suo complesso; auspica che l'AC mantenga il suo approccio aperto e inclusivo e resti così aperto a tutti le parti interessate;
53. considera la dimensione settentrionale un punto focale della cooperazione regionale nel Nord Europa; nota che i quattro partner, ossia UE, Islanda, Norvegia e Federazione russa, nonché il Consiglio artico, il Consiglio euroartico di Barents, il Consiglio degli Stati del Mar Baltico, il Consiglio nordico dei ministri, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca nordica per gli investimenti e la Banca Mondiale (IBRD) partecipano alla dimensione settentrionale e che Canada e Stati uniti vi detengono lo status di osservatori; sottolinea la necessità di uno stretto ravvicinamento tra la politica della dimensione settentrionale e la politica artica dell'UE, in costante evoluzione; prende atto della finestra artica della dimensione settentrionale; sottolinea la preziosa esperienza dei partenariati della dimensione settentrionale, in particolare il nuovo partenariato in materia di trasporti e logistica nel quadro della dimensione settentrionale e i suoi benefici per la cooperazione nell'Artico;
54. conferma il suo sostegno allo status di osservatore permanente dell'UE in seno all'AC; riconosce che gli Stati membri dell'UE partecipano ai lavori dell'AC tramite varie organizzazioni internazionali (ad es. IMO, OSPAR, NEAFC e convenzione di Stoccolma) e sottolinea la necessità di assicurare la coerenza fra tutte le politiche dell'UE concernenti l'Artico; chiede alla Commissione di tenere il Parlamento debitamente informato sulle riunioni e l'attività dell'AC e dei suoi gruppi di lavoro; sottolinea intanto che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono già presenti in qualità di membri o osservatori in altre organizzazioni internazionali rilevanti per l'Artico, come l'IMO, l'OSPAR, la NEAFC e la convenzione di Stoccolma e dovrebbero pertanto prestare più coerentemente attenzione al lavoro in queste organizzazioni; sottolinea in particolare a questo proposito anche la necessità di coerenza di tutte le politiche dell'UE nei confronti dell'Artico; esorta l'AC a coinvolgere maggiormente la società civile e le organizzazioni non governative come osservatori ad hoc;
55. vede nel Consiglio euroartico di Barents (BEAC) un'importante piattaforma di cooperazione fra Danimarca, Finlandia, Norvegia, Russia, Svezia e Commissione europea; constata l'opera del BEAC in campo sociale e sanitario nonché in materia di istruzione e ricerca, energia, cultura e turismo; nota il ruolo consultivo del gruppo di lavoro sui popoli indigeni (WGIP) in seno al BEAC;
Conclusioni e richieste
56. chiede alla Commissione di trasformare l'attuale gruppo interservizi in una struttura interservizi permanente per garantire un'impostazione coerente, coordinata e integrata delle politiche dei diversi settori chiave rilevanti per l'Artico, quali ambiente, energia, trasporti e pesca; raccomanda di affidare la conduzione congiunta di questa struttura al SEAE e alla DG MARE, quest'ultima con funzioni di coordinamento inter-settoriale all'interno della Commissione; raccomanda inoltre, conseguentemente, anche la creazione di un'unità per l'Artico nel SEAE;
57. invita la Commissione a considerare, in sede di negoziazione di accordi bilaterali, che il sensibile ecosistema dell'Artico deve essere protetto, che gli interessi delle popolazioni artiche, compresi i popoli indigeni, devono essere salvaguardati e che le risorse naturali dell'Artico devono essere sfruttate in modo sostenibile; la esorta ad agire in conformità di questi principi in tutte le sue attività;
58. constata che i dati scientifici dimostrano chiaramente che l'ecosistema artico è attualmente interessato da profondi cambiamenti legati al clima e che tale situazione richiede un approccio basato sul principio di cautela e sul massimo rigore scientifico nei confronti di qualsiasi sviluppo futuro nelle regioni artiche; chiede che siano condotti studi scientifici ulteriori, nel quadro di un accordo multilaterale, per far meglio conoscere a livello internazionale l'ecosistema artico e chiarire le decisioni adottate, prima di qualsiasi importante evoluzione;
59. sottolinea il fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tra i maggiori finanziatori di ricerche rilevanti per l'Artico, della cooperazione regionale e dello sviluppo di tecnologie rilevanti dentro e fuori la regione, e chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di sviluppare iniziative circumpolari di cofinanziamento e coprogrammazione che consentano la cooperazione più agevole e efficace tra gli esperti dei paesi coinvolti; chiede all'UE di promuovere le attività di cooperazione con USA, Canada, Norvegia, Islanda, Groenlandia e Russia nel campo della ricerca multidisciplinare sull'Artico, istituendo meccanismi coordinati di finanziamento; chiede inoltre alla Commissione di creare strumenti che permettano di lavorare direttamente con gli Stati membri artici, con le organizzazioni dei popoli indigeni e con gli istituti artici di ricerca, per fornire all'UE informazioni su tematiche specifiche, su importanti aree di ricerca e sulle questioni che interessano quanti vivono e lavorano nell'Artico, in modo da contribuire alla definizione di future attività di ricerca;
60. è del parere che l'UE debba sviluppare ulteriormente le sue capacità e invita la Commissione a esplorare e riferire in merito alla creazione e al proseguimento di attività dell'Unione europea nell'Artico come il programma congiunto circumpolare di finanziamento multilaterale della ricerca che consenta una cooperazione più semplice e meno burocratica e progetti comuni della comunità di ricerca; chiede alla Commissione di esplorare, in via prioritaria, la possibilità di istituire un centro di informazione dell'UE sull'Artico, costituito come impresa in rete, tenendo conto delle proposte idonee; prende atto, a tale riguardo, della proposta dell'Università della Lapponia; ritiene che tale centro debba essere in grado di organizzare per l'UE la mobilitazione permanente dei principali attori dell'Artico e incanalare le informazioni e i servizi concernenti la regione artica verso le istituzioni dell'UE e i soggetti interessati;
61. sottolinea che per determinare in modo oggettivo il tipo e il ritmo dei mutamenti dell'ambiente naturale dell'Artico, è essenziale che alle équipe internazionali di scienziati sia accordato pieno accesso a quest'area particolarmente sensibile del nostro pianeta, per potervi condurre ricerche; rileva che l'UE sta intensificando la sua presenza e la sua partecipazione, specie nella zona europea dell'Artico, tramite la costruzione di infrastrutture comuni di ricerca e l'aumento del numero dei programmi di ricerca condotti nell'Artico; sostiene in particolare la costituzione di équipe di ricerca composte da scienziati specializzati in numerosi e diversi settori, in rappresentanza di tutti i paesi partecipanti; si compiace della cooperazione spesso buona e aperta nella ricerca e ritiene che questa attività di ricerca debba essere aperta, essendo nell'interesse di tutti e destinata all'intera comunità internazionale;
62. sottolinea il contributo dell'obiettivo UE di cooperazione territoriale europea, che rappresenta un evidente valore aggiunto europeo, in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC) «Kolarctic» e «Carelia» e il programma CBC «Bacino del Baltico» che comprende la regione del Mare di Barents; chiede alla Commissione di esplorare in che modo un programma per le zone periferiche settentrionali, opportunamente rafforzato potrebbe avere un impatto analogo sulla Strategia artica nel prossimo periodo di programmazione;
63. chiede alla Commissione di appoggiare gli sforzi volti a una realizzazione rapida ed efficiente degli osservatori SIOS ed EMSO quali contributi preziosi per una migliore comprensione e protezione dell'ambiente artico;
64. chiede alla Commissione di presentare proposte su come il progetto Galileo o altri progetti, come il sistema di monitoraggio mondiale dell'ambiente e della sicurezza, che potrebbero avere un impatto sulla regione artica possano essere sviluppati per permettere una navigazione più sicura e veloce nelle acque dell'Artico, in modo da investire, in particolare, nella sicurezza e nell'accessibilità del passaggio a Nord Est, per contribuire ad una più affidabile prevedibilità dei movimenti del ghiaccio, a una migliore mappatura del fondale marino artico e alla comprensione dei principali processi geodinamici dell'area, che sono di grande importanza per la geodinamica terrestre, per il ciclo delle acque nelle regioni polari e per l'approfondimento della conoscenza di ecosistemi unici come quelli artici;
65. invita tutti i governi della regione dell'Artico, in particolare quello della Russia, ad avallare e adottare la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni approvata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007;
66. sollecita gli Stati membri a ratificare tutti i principali accordi relativi ai diritti dei popoli indigeni, come la convenzione 169 dell'OIL;
67. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di proporre, nel quadro degli attuali lavori dell'OMI su un codice polare obbligatorio per il trasporto marittimo, che le emissioni di fuliggine e l'olio combustibile pesante siano soggette a norme specifiche; chiede alla Commissione, nel caso in cui detti negoziati restino infruttuosi, di presentare proposte normative per le navi dirette o provenienti da acque artiche che fanno scalo nei porti dell'UE, allo scopo di imporre rigide regole che limitino le emissioni di fuliggine e l'utilizzo e il trasporto di oli combustibili pesanti;
o o o
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati della regione dell'Artico.
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sinergia del Mar Nero – Una nuova iniziativa di cooperazione regionale» (COM(2007)0160),
– viste le conclusioni del Consiglio sull'iniziativa della sinergia del Mar Nero del 14 maggio 2007,
– vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero(1),
– vista la dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri dei paesi dell'Unione europea e della grande regione del Mar Nero, adottata a Kiev il 14 febbraio 2008,
– vista la relazione della Commissione sul primo anno di attuazione della strategia del Mar Nero adottata il 19 giugno 2008 (COM(2008)0391),
– vista la dichiarazione congiunta all'avvio del partenariato ambientale per la sinergia del Mar Nero (Bruxelles, 16 marzo 2010),
– viste la comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726) e la sua intenzione di presentare il riesame della politica europea di vicinato (PEV) nel 2011,
– visto il partenariato per l'adesione con la Turchia,
– visti gli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Repubblica moldova e l'Ucraina, i negoziati in corso sui nuovi accordi di associazione nonché i rispettivi piani di azione della PEV,
– viste le relazioni sui progressi compiuti nell'ambito della politica europea di vicinato da Armenia, Azerbaigian, Repubblica moldova, Georgia, approvate dalla Commissione il 12 maggio 2010,
– visto l'accordo di partenariato e cooperazione concluso con la Federazione russa e i negoziati in corso sul nuovo accordo UE-Russia,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 dicembre 2008, intitolata «Partenariato orientale» (COM(2008)0823),
– vista la dichiarazione comune del vertice sul partenariato orientale, svoltosi a Praga il 7 maggio 2009,
– visti i recenti progressi nell'ambito del dialogo inteso ad agevolare il rilascio di visti con i Paesi della regione,
– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato(2),
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica moldova, la Federazione russa, la Turchia, l'Ucraina e i paesi del Caucaso meridionale nonché sulla politica marittima integrata,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0378/2010),
A. considerando che la regione del Mar Nero è un ponte strategico che collega l'Europa alla regione del Mar Caspio, all'Asia centrale e al Medio Oriente, nonché alla regione del Sudest asiatico e alla Cina e che essa è caratterizzata da stretti legami e da grandi potenzialità, ma anche da divergenze e rivalità; considerando che la regione comprende Bulgaria, Grecia e Romania, che sono Stati membri dell'Unione europea, la Turchia, paese candidato all'adesione, e i partner PEV ossia Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina, nonché la Federazione russa, come partner strategico,
B. considerando che la regione del Mar Nero è di importanza strategica per l'UE e che il Mar Nero è in parte interno all'UE e, sotto il profilo geografico, si tratta fondamentalmente di un mare europeo, il che comporta sfide e opportunità comuni per l'UE e i paesi della regione, così come una comune esigenza per garantire una zona di pace, democrazia, sicurezza, stabilità, cooperazione regionale e prosperità sostenibile attorno al Mar Nero; considerando la necessità di un approccio più coerente, sostenibile e strategico nella regione del Mar Nero,
C. considerando che la regione del Mar Nero è un ambiente caratterizzato una da ricchezza sociale, culturale e religiosa, in cui il dialogo interculturale e interreligioso dovrebbe svolgere un ruolo centrale,
D. considerando che la sinergia del Mar Nero (BSS) ha avuto il merito di riconoscere la regione del Mar Nero come strategica per l'UE assieme alla necessità di un coinvolgimento rafforzato dell'Unione europea nella regione; considerando che i risultati della BSS finora sono stati piuttosto limitati e senza un quadro chiaro e concreto sui risultati dell'attuale applicazione del BSS, esponendo l'UE alle critiche per mancanza di visione strategia per la regione e per l'applicazione di un'impostazione frammentata nella realizzazione della strategia,
E. considerando che non vi è stata l'elaborazione di un piano di azione che preveda concreti obiettivi e criteri di riferimento, meccanismi di rendiconto, monitoraggio, valutazione e seguito, come chiesto nella prima risoluzione del Parlamento sulla regione del Mar Nero,
F. considerando che nel 2008 è stata redatta solo una relazione sull'andamento dei lavori cui non è seguito nessun meccanismo di relazioni periodiche; considerando che non molti progetti sono stati realizzati e fino ad oggi solo un partenariato in materia di ambiente è stato avviato,
G. considerando che dal 2008 non si è svolta nessuna conferenza ministeriale e che ciò ha messo in rilievo la mancanza di visibilità e di una visione strategica e di orientamenti politici per la BSS,
H. considerando che i pur lodevoli sforzi finora fatti sono stati gravemente ostacolati dalla scarsa organizzazione amministrativa, dalla mancanza di impegni istituzionali e politici e dalla mancanza di risorse umane e di apposite risorse finanziarie,
I. considerando che dal 2008 molti fatti sono avvenuti nella regione e che mentre la cooperazione regionale sembra avanzare in alcuni settori tecnici come l'ambiente, l'istruzione, la ricerca e la tecnologia, così come nel ravvicinamento normativo, numerosi problemi come conflitti cronici nel Caucaso e in Transnistria, la sicurezza marittima e le operazioni di ricerca e soccorso, la militarizzazione, le popolazioni sfollate, e il deterioramento della democrazia persistono e sono addirittura esacerbati,
J. considerando che l'Unione europea, grazie alla missione della Presidenza francese e all'intervento degli Stati membri, ha dimostrato il proprio impegno a circoscrivere e risolvere il conflitto in Georgia;
K. considerando che la regione del Mar Nero riveste un'importanza geostrategica per la sicurezza energetica dell'Unione europea, soprattutto in relazione alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico,
L. considerando che altre iniziative dell'Unione europea che coinvolgono i paesi della regione del Mar Nero non vanno considerate in concorrenza con la BSS, ma piuttosto complementari ad essa,
M. considerando che la Commissione è stata invitata a sviluppare una strategia dell'UE per la regione del Danubio, che dovrebbe tener conto della sua stretta interrelazione con la regione del Mar Nero,
1. ritiene che, visti l'importanza strategica della regione del Mar Nero per l'UE e i risultati alquanto limitati della BSS, debba esser avviata una strategia per rafforzare la coerenza e la visibilità dell'azione dell'UE nella regione e che la strategia per il Mar Nero debba rientrare pienamente in una più ampia visione di politica estera e di sicurezza dell'Unione europea;
2. invita la Commissione e il Servizio europeo di azione esterna (SEAE) ad elaborare una strategia per la regione del Mar Nero, in concomitanza con il riesame della politica europea di vicinato, in modo da definire un approccio integrato ed esaustivo dell'UE al fine di affrontare le sfide e cogliere le opportunità nella regione, con un dettagliato piano d'azione, obiettivi chiari, iniziative d'eccellenza e parametri di riferimento; ritiene che la strategia dovrà garantire in maniera efficace il coordinamento delle attività e la suddivisione dei compiti;
3. ribadisce il suo invito alla Commissione e al SEAE ad effettuare valutazioni periodiche dell'attuazione della strategia attraverso la creazione di autentici meccanismi di monitoraggio, valutazione, seguito e di rendiconto; chiede con sollecitudine che siano consultate le commissioni competenti del Parlamento europeo nei momenti chiave di tale processo;
4. raccomanda di garantire la coerenza tra la politica a livello di Unione e le strategie nazionali degli Stati membri dell'UE nella regione del Mar Nero;
5. sottolinea che gli Stati membri dell'Unione europea devono stabilire priorità chiare, sulla cui base poter elaborare successivamente un piano d'azione realistico e finanziariamente valido, unitamente a un meccanismo per valutarne l'efficacia;
6. sottolinea che risorse umane adeguate devono essere destinate al raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia, tenendo concretamente conto della strategia nella struttura organizzativa e nella dotazione di personale del SEAE;
7. accoglie con favore l'avvio del programma operativo comune di cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mar Nero nel quadro dell'ENPI e ritiene che l'elevato numero di richieste pervenute rispecchi il profondo interesse per i progetti comuni di cooperazione nella regione del Mar Nero; si compiace che la commissione mista di controllo abbia approvato 16 nuovi progetti nel novembre 2010; ritiene tuttavia che la lentezza del funzionamento del programma rifletta le carenze dei vigenti meccanismi di finanziamento; rileva, in particolare, le difficoltà giuridiche legate alla necessità di finanziare i partecipanti a titolo di diversi strumenti finanziari e invita la Commissione ad individuare soluzioni per superare tali ostacoli; è del parere che possano rientrare nel programma anche i progetti di investimento;
8. chiede l'elaborazione di un programma operativo comune per il bacino del Mar Nero per il prossimo periodo di programmazione, al fine di affrontare in maniera approfondita e proseguire gli sforzi volti a raggiungere tutti gli obiettivi previsti nel documento di strategia per la cooperazione transfrontaliera dell'ENPI 2007-2013; sottolinea la necessità di stabilire l'uniformità delle condizioni che disciplinano le candidature, consentendo a qualsiasi entità giuridica, in qualsiasi paese partecipante al programma, di presentare la propria candidatura in qualità di partecipante principale; ritiene che tutti i paesi interessati dal programma operativo comune per il bacino del Mar Nero debbano essere coinvolti e incoraggiati a partecipare attivamente al prossimo periodo di programmazione;
9. è persuaso quindi che il successo della strategia dipenda dalla disponibilità di adeguati e precisi finanziamenti; chiede la creazione di una linea di bilancio specifica per la strategia del Mar Nero nonché per l'elaborazione di efficienti metodi di erogazione adeguati alle peculiarità della regione e rigorosi controlli sull'impiego dei finanziamenti; raccomanda di privilegiare il finanziamento di progetti di sviluppo su piccola scala; invita la Commissione e le regioni a promuovere i progetti «people to people» nel quadro della cooperazione transfrontaliera e ad alimentare e potenziare lo strumento finanziario del Fondo per piccoli progetti;
10. rileva la necessità di un approccio basato sui progetti in vista di coinvolgere autorità locali, comunità imprenditoriali, ONG o altre organizzazioni della società civile (OSC) nella progettazione, gestione comune e attuazione delle attività nell'ambito della strategia per il Mar Nero; sottolinea l'importanza di monitorare le attività relative alla strategia per il Mar Nero mediante la definizione di parametri di riferimento o di altri indicatori appropriati;
11. incoraggia lo sviluppo di sinergie tra le varie politiche dell'Unione che entrano in gioco nella strategia, in particolare i Fondi strutturali, il programma quadro di ricerca e sviluppo e le reti di trasporto transeuropee, così da assicurare la sostenibilità delle azioni finanziate; in tal modo le opportunità create da un'iniziativa di sviluppo economico potranno essere colte da un'altra iniziativa complementare;
12. considera la piena inclusione e l'appartenenza regionale importanti principi per l'impostazione dell'Unione europea verso la regione e considera la Turchia e la Russia partner che dovrebbero essere adeguatamente coinvolti nella cooperazione regionale del Mar Nero; ritiene che il doppio ruolo di Bulgaria, Romania e Grecia, al contempo Stati rivieraschi e Stati membri dell'UE, sia essenziale per il successo della politica dell'UE nella regione del Mar Nero;
13. ritiene che, per dare visibilità, guida strategica e coordinamento ad alto livello, debbano essere organizzate periodiche riunioni ministeriali tra l'Unione europea e i paesi della grande regione del Mar Nero comprendendo tutti i protagonisti e i paesi della regione, compresa l'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (BSEC), la Commissione per la protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, la BERS e la BEI; ritiene che un dialogo istituzionale che unisca l'Unione europea e la BSEC potrebbe costituire un progresso verso la creazione di un partenariato a tutti gli effetti nella regione; osserva tuttavia che la BSEC sembra attualmente affrontare alcune difficoltà strutturali e necessita di un ringiovanimento e di una riforma per diventare un partner regionale efficace;
14. deplora il fatto che il forum del Mar Nero per il dialogo e il partenariato sia stato negativamente influenzato da tensioni regionali e che quindi non sia stato ancora istituito finora; ritiene che tale forum potrebbe avere un ruolo nell'elaborare nuove idee e promuovere il dialogo fra i protagonisti regionali;
15. ritiene che la strategia per il Mar Nero debba essere sviluppata a tutti i livelli della cooperazione regionale; si compiace della cooperazione parlamentare instaurata fra l'UE e i paesi del Mar Nero;
16. riconosce l'importanza delle autorità e delle parti interessate a livello regionale e locale per la programmazione e l'attuazione della strategia, considerando i loro stretti legami con il territorio e con la popolazione locale; chiede pertanto che siano individuate le loro esigenze e che esse siano pienamente coinvolte nella strategia;
17. plaude alla creazione del forum della società civile del Mar Nero e incoraggia il rafforzamento della cooperazione tra enti locali, società civile e imprese; invita la Commissione a rafforzare il sostegno alla società civile, incluso il sostegno alle reti delle organizzazioni della società civile; sottolinea il ruolo del settore non governativo per assicurare sia l'efficace attuazione delle attività della strategia per il Mar Nero, sia il successo delle misure volte all'instaurazione della fiducia;
18. sottolinea la natura complementare della BSS e del partenariato orientale e invita la Commissione a fare un uso positivo dei diversi approcci delle due iniziative e a chiarire, a tutti i livelli, come utilizzare sostanzialmente tale grado di complementarietà; invita il Vicepresidente della Commissione e Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a garantire che il SEAE coordini efficacemente le diverse iniziative e gli strumenti utilizzati dall'UE nella grande regione del Mar Nero;
19. plaude agli sviluppi della strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio, che deve essere completata entro la fine dell'anno, e invita ad approvarla e ad avviarne l'attuazione nella prima parte del 2011; evidenzia la necessità di estendere la strategia dell'UE per la regione del Danubio verso la regione del Mar Nero; rileva che lo sviluppo sostenibile della regione del Danubio rafforzerà ulteriormente l'importanza geostrategica della regione del Mar Nero; ritiene di conseguenza che, pur riconoscendo la diversità delle regioni e l'interesse geografico distinto delle due strategie, queste ultime dovrebbero essere complementari e rafforzarsi a vicenda;
20. sottolinea che nella strategia dell'UE per la regione del Mar Nero devono essere perseguiti due obiettivi principali da parte dell'Unione europea e degli Stati membri: garantire uno spazio di pace, democrazia, stabilità e prosperità, fondato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e fornire all'UE la sicurezza energetica; ritiene che buon governo, Stato di diritto, promozione del rispetto dei diritti umani, gestione delle migrazioni, energia, trasporti, ambiente, sviluppo economico e sociale dovrebbero costituire le azioni prioritarie;
Sicurezza e buon governo
21. ricorda che la regione del Mar Nero necessita di politiche attive e soluzioni durature per affrontare le notevoli sfide regionali e transnazionali, come i conflitti cronici, le popolazioni sfollate, le controversie bilaterali, la chiusura dei confini e le rivalità strategiche che portano alla militarizzazione e alla proliferazione di armi, deboli istituzioni e governi e il deterioramento dello stato di diritto, criminalità transfrontaliera e contrabbando, la gestione delle frontiere e della circolazione delle persone e uno scarso livello della sicurezza e della sicurezza marittima;
22. sottolinea che è estremamente importante instaurare, favorire e sviluppare relazioni di buon vicinato tra i paesi del Mar Nero, come condizione necessaria per una buona cooperazione e ritiene inaccettabile che la regione si trovi ancora ad affrontare il problema della chiusura dei confini tra paesi vicini;
23. ritiene che l'UE possa e debba svolgere un ruolo maggiore nella configurazione della sicurezza ambientale nella regione del Mar Nero; chiede un maggiore coinvolgimento dell'Unione nel dialogo strategico regionale e nella cooperazione con i suoi partner strategici in materia di sicurezza e di prevenzione e risoluzione di conflitti irrisolti, conformemente al diritto internazionale; sottolinea che il pieno sviluppo della strategia per il Mar Nero è direttamente collegato anche alla realizzazione di progressi concreti nella composizione pacifica dei conflitti irrisolti; sollecita pertanto l'UE ad assumere un impegno più diretto e un ruolo di guida nei negoziati e nei processi di pace, a potenziare le misure atte a creare un clima di fiducia e i programmi di assistenza, al fine di porre le basi per soluzioni globali e durature, e ad attenuare le conseguenze dei conflitti per la popolazione locale; plaude ai lavori di EUBAM e EUMM;
24. invita la Vicepresidente/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a intensificare gli sforzi volti a incoraggiare la Russia a rispettare i sei punti del piano Sarkozy, al fine di stabilizzare e risolvere il conflitto in Georgia;
25. sottolinea la necessità di rafforzare i sistemi di controllo e invita l'Unione europea a elaborare un sistema di allerta rapida come strumento utile a prevenire i conflitti e a instaurare la fiducia nella regione del Mar Nero; raccomanda di concentrare l'attenzione su casi concreti anziché sulla generale espressione di preoccupazioni; chiede che siano prese in considerazione misure volte all'instaurazione della fiducia, ad esempio la divulgazione pubblica della vendita di armi e delle attività militari navali; manifesta una preoccupazione particolare dinanzi alla proroga dell'accordo portuale per la flotta navale russa del Mar Nero, in Crimea, e al suo impatto sulla stabilità della regione;
26. invita l'UE a intraprendere iniziative concrete per istituire un quadro giuridico regionale e meccanismi per far fronte alla proliferazione di armi nella regione del Mar Nero;
27. chiede che la criminalità transfrontaliera e il contrabbando, in particolare il contrabbando di droghe e di esseri umani, nonché la migrazione illegale siano affrontati nella strategia del Mar Nero, così come un ulteriore rafforzamento della cooperazione in materia di gestione di frontiere e di circolazione delle persone;
28. sottolinea la necessità di una migliore gestione dei flussi migratori da e verso la regione del Mar Nero attraverso il potenziamento dell'integrazione politica, economica e sociale dei migranti, sulla base dei principi dell'approccio globale dell'UE in materia di migrazione;
29. osserva l'aumento, negli ultimi anni, di incidenti in mare che hanno provocato perdite umane e danni ambientali, e l'incapacità degli Stati rivieraschi di effettuare operazioni di salvataggio coordinate ed efficaci; a tale riguardo invita l'Unione europea a utilizzare la politica marittima integrata per coordinare le attività di ricerca, salvataggio e prevenzione degli incidenti nel Mar Nero e chiede di elaborare una strategia di vigilanza di tale mare;
30. ritiene che una strategia di sicurezza per la regione del Mar Nero debba anche includere gli obiettivi del miglioramento della governance, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle capacità dello Stato; invita a Commissione e il SEAE a promuovere iniziative generali sul rafforzamento delle istituzioni e della governance democratica, che sono indispensabili per qualsiasi paese che punti a uno sviluppo coronato da successo; sottolinea che l'obiettivo di migliorare la governance, il principio di legalità e le strutture dello stato negli Stati ex sovietici delle regione rappresenta di per sé una strategia di sicurezza, dal momento che il fallimento totale o parziale dello stato e la stagnazione politica creano le condizioni per ingerenze esterne e minacce transnazionali;
31. sottolinea che la strategia dell'UE per la regione del Mar Nero deve attribuire un'enfasi maggiore alla difesa dei diritti umani e al rafforzamento della democrazia nell'intera regione, e che ciò deve comprendere la promozione di una cooperazione vantaggiosa tra le organizzazioni non governative e i difensori dei diritti umani;
32. osserva che la promozione del rispetto dei diritti umani e della democrazia nel mondo è una delle priorità dell'UE; rileva che ogni giorno si registrano violazioni dei diritti umani nelle zone occupate dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia; invita dunque l'Unione, e in particolare il SEAE, a reagire attivamente a ogni sorta di violazioni dei diritti umani nella regione del Mar Nero;
33. sottolinea l'importanza del ruolo svolto dall'OSCE nella regione e ritiene essenziale che l'Unione europea cooperi con esso nei settori dello sviluppo istituzionale, dello Stato di diritto, dell'osservazione elettorale, della libertà dei media, come pure della democrazia e dei diritti umani;
Energia, trasporto e ambiente
34. ritiene, da un lato, che la regione del Mar Nero sia un'area di rilevanza strategica per la sicurezza energetica dell'UE e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, e a tale proposito ribadisce l'urgenza e l'importanza di una strategia coerente per la regione del Mar Nero; reputa, dall'altro, che la cooperazione in materia di energia, trasporti e ambiente sia essenziale per uno sviluppo armonioso e sostenibile della regione; accoglie con favore l'avvio del partenariato per l'ambiente, mentre attende con impazienza l'avvio delle altre due partnership in materia di trasporti e di energia; chiede che la loro attuazione sia rapida ed efficiente; ritiene che lo sviluppo di un quadro giuridico comune a livello regionale sarebbe di grande utilità in termini di cooperazione più efficace e di sinergie su questi argomenti; ritiene che la creazione di reti professionali e istituzionali dotate di adeguato sostegno, potrebbe migliorare la capacità di cooperazione e l'efficienza del processo decisionale;
35. rileva la necessità di rafforzare la cooperazione multilaterale in materia di energia nella regione del Mar Nero, per la quale l'Organizzazione internazionale del commercio e il Trattato sulla Carta dell'energia forniscono i principi fondamentali; sostiene la piena integrazione normativa e commerciale sulla base della legislazione dell'UE in materia di energia e ambiente, e incoraggia l'adesione dei paesi della regione allargata del Mar Nero al trattato che istituisce la Comunità dell'energia nonché l'assistenza da parte dell'UE, della BEI e della BERS ai fini della modernizzazione delle infrastrutture energetiche in tale regione;
36. sottolinea l'importanza del fatto che gli Stati membri adottino un approccio comune nei confronti della regione del Mar Nero, onde assicurare gli interessi a lungo termine dell'Unione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della stabilità del suo vicinato;
37. ricorda la necessità di un'azione più energica della Commissione a sostegno di misure per diversificare le forniture di gas e di un quadro normativo comune per promuovere un sistema di mercato del gas trasparente, competitivo e basato su regole; invita nel contempo l'Unione europea a sviluppare attivamente la cooperazione con i paesi della regione del Mar Nero e a offrir loro maggiori possibilità di promuovere progetti energetici che rispondano agli interessi dell'UE; accoglie favorevolmente, in tale contesto, l'adesione della Repubblica moldova e dell'Ucraina alla comunità dell'energia;
38. rileva l'urgenza di creare l'Assemblea parlamentare Euronest, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del partenariato orientale e avrà un impatto positivo sulle questioni relative alla sicurezza energetica;
39. ricorda l'obiettivo dell'UE di diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento e di definire una politica energetica comune dell'Unione; ribadisce l'importanza dei progetti del corridoio meridionale, in particolare l'importanza fondamentale per la sicurezza energetica dell'Europa del progetto prioritario UE Nabucco e della sua rapida realizzazione; prende atto del progetto South Stream; sottolinea inoltre la rilevanza del trasporto verso l'Europa di gas naturale liquefatto (GNL), attraverso il progetto AGRI e la costruzione di terminali GNL nei porti del Mar Nero, e dell'oleodotto paneuropeo Costanța-Trieste;
40. esorta la Commissione a concludere entro il 2011 accordi con i potenziali paesi fornitori per il gasdotto Nabucco;
41. ritiene che il pacchetto di infrastrutture energetiche di prossima presentazione da parte della Commissione debba porre grande enfasi sui progetti energetici proposti nella regione del Mar Nero; richiama l'attenzione sul fatto che le vie di transito attraverso gli Stati della regione possono migliorare sensibilmente la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea;
42. sottolinea il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili nella regione del Mar Nero, che potrebbero dare un contributo sostanziale ai fini di un futuro di energia sicura a livello globale e di una crescita economica sostenibile, e invita la Commissione e i paesi rivieraschi del Mar Nero a sbloccare questo potenziale;
43. chiede che il partenariato tra l'UE e la regione del Mar Nero includa il trasferimento di conoscenze e tecnologia nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del supporto tecnico per la progettazione di reti, e rileva che il risparmio energetico è la chiave per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento; sostiene la ricerca sulle fonti energetiche alternative, in particolare l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e il risparmio energetico, che sono requisiti essenziali per affrontare le sfide del cambiamento climatico e contribuire all'impegno globale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
44. sostiene il costante sviluppo di iniziative nell'ambito dei programmi TRACECA e INOGATE; invita l'UE a rafforzare ulteriormente il suo sostegno ai progetti infrastrutturali della regione, direttamente e attraverso il coordinamento di altri collaboratori e investitori;
45. ritiene che, ai fini del commercio internazionale e del trasporto di idrocarburi nella regione, sia essenziale sviluppare le infrastrutture portuali dell'Unione europea situate sulle rive del Mar Nero e nel delta del Danubio, compresi terminali di oleodotti e gasdotti e infrastrutture per il trasporto intermodale, nonché modernizzare le infrastrutture intermodali di trasporto nella regione del Mar Nero e garantire i collegamenti con i corridoi di trasporto europei; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare il completamento dei progetti prioritari di trasporto transeuropeo lungo gli assi 7, 18, 21 e 22 di cui all'allegato II della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nonché la loro progressiva assimilazione con il corridoio TRACECA, l'asse centrale, l'asse sudorientale e le vie di trasporto marittimo internazionale, come definito nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Estensione dei principali assi di trasporto transeuropei ai paesi confinanti – Orientamenti per i trasporti in Europa e nelle regioni confinanti» (COM(2007)0032), e dei corridoi di trasporto paneuropei 8 e 9;
46. invita gli Stati rivieraschi del Mar Nero a stipulare un protocollo d'intesa sullo sviluppo di corridoi marittimi del Mar Nero e chiede alla Commissione di aprire una linea di bilancio TEN-T per il finanziamento di corridoi marittimi del Mar Nero analoghi a quelli già esistenti per il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Mediterraneo;
47. accoglie con favore l'azione intrapresa per estendere lo spazio aereo comune dell'Unione europea ai paesi del Mar Nero; invita la Commissione a proseguire il dialogo con la Repubblica moldova in materia di liberalizzazione del settore del trasporto aereo e ad avviare rapidamente i negoziati di adesione della Repubblica moldova allo spazio aereo comune dell'Unione europea;
48. sottolinea l'importanza del Mar Nero in quanto risorsa naturale ed esprime viva preoccupazione per la situazione ambientale nella regione; pone l'accento sulla necessità di trovare un equilibrio tra sviluppo economico e protezione ambientale, così come sulla necessità di una strategia comune per affrontare questa sfida, e sottolinea dunque che occorre dare piena attuazione alla Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento;
49. invita la Commissione ad attribuire importanza prioritaria alle esigenze dell'efficienza energetica e della protezione dell'ambiente e della lotta contro il cambiamento climatico nel finanziare progetti di infrastrutture, che dovrebbero essere basati su una valutazione ambientale positiva; rammenta le sfide dovute alle ripercussioni del cambiamento climatico per la regione del Mar Nero ed esorta pertanto a promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra i paesi bagnati dal Mar Nero, soprattutto per prevenire le emergenze;
50. invita l'UE a includere la regione del Mar Nero nella politica marittima integrata, e in particolare nella politica comune della pesca (PCP), su un piede di parità con gli altri bacini europei; osserva che l'UE dovrebbe esplicare tutti gli sforzi diplomatici necessari per convincere gli Stati della regione del Mar Nero che non appartengono all'Unione a favorire il massimo ravvicinamento possibile ai principi della PCP; evidenzia che è importante creare un organismo ad hoc per il Mar Nero per la gestione comune degli stock nonché applicare il meccanismo dei piani di gestione pluriennali;
Economia, sviluppo sociale e umano
51. ritiene che si debba promuovere lo sviluppo economico, sociale ed umano della regione; annette particolare importanza al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella regione; rileva che la regione dispone di straordinarie risorse naturali che possono favorire una rapida crescita economica; sottolinea che la corretta gestione di tali risorse è essenziale per agevolare tale sviluppo;
52. sottolinea che l'ulteriore liberalizzazione degli scambi e l'intensificazione del commercio intraregionale sono essenziali per lo sviluppo economico della regione; evidenzia l'importanza, per la popolazione locale e per i partner commerciali della regione, di creare un'area di opportunità e prosperità economiche nella regione del Mar Nero; evidenzia la necessità di lottare contro la frode e la corruzione, onde rendere l'area più attraente per gli investitori; sottolinea l'importanza di cooperare nel campo dello sviluppo del turismo, dei porti e delle aree costiere; sostiene la politica marittima integrata dell'UE che ha come obiettivo lo sviluppo socioeconomico delle regioni marittime, deplora tuttavia il fatto che la sua dimensione del Mar Nero sia poco sviluppata; si compiace dei risultati raggiunti nel settore della cooperazione in materia di istruzione, ricerca e tecnologia; sostiene ancora una volta l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale e una forte società civile; evidenzia che l'UE dovrebbe portare avanti il dialogo con i paesi della regione in materia di agevolazione dei visti;
53. esprime la convinzione che l'Unione europea dovrebbe svolgere un maggiore ruolo nella regione del Mar Nero, offrendo ai paesi della regione maggiori prospettive di una più stretta integrazione con le politiche dell'Unione; sottolinea la necessità di considerare attentamente, esaminare approfonditamente e promuovere la possibilità di liberalizzare gli scambi commerciali e creare una zona di libero scambio conformemente ai principi dell'OMC;
54. richiama l'attenzione sullo storico partenariato strategico tra l'UE e la Russia e sull'interesse comune dei due paesi a rafforzare gli scambi e gli investimenti bilaterali, semplificare e liberalizzare le relazioni commerciali nel contesto economico mondiale nonché rafforzare e sviluppare la concorrenza, anche nella regione del Mar Nero;
55. riconosce che la crisi finanziaria globale ha colpito duramente la regione del Mar Nero, interrompendo brutalmente un periodo di crescita media del 6% su base annua e l'afflusso di capitale estero necessario per l'ulteriore sviluppo economico degli Stati rivieraschi del Mar Nero, e ha messo il sistema finanziario della regione in condizioni di estrema difficoltà; sottolinea che questa situazione dovrebbe essere affrontata con il rafforzamento della normativa finanziaria e bancaria, il potenziamento della credibilità e della trasparenza fiscali, la lotta alla frode, all'evasione fiscale e alla corruzione, l'intensificazione della cooperazione regionale e il miglioramento del coordinamento tra organizzazioni regionali come l'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero (BSEC);
56. incoraggia, nel contesto della strategia, lo sviluppo di un approccio integrato e l'applicazione dei principi consolidati della politica di coesione e della politica di vicinato dell'UE, che possono contribuire a dare risultati efficaci agevolando al tempo stesso il processo di sviluppo delle capacità delle regioni in ritardo; in particolare, ritiene che vada potenziata la cooperazione transfrontaliera tra regioni, al fine di affrontare problemi comuni attraverso un'azione coordinata; sottolinea che il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) offre un quadro di cooperazione appropriato per una governance strutturata a più livelli; invita la Commissione a studiare le modalità per coordinare meglio i vari strumenti europei relativi alla cooperazione transfrontaliera alle frontiere esterne dell'Unione;
57. ricorda che lo scambio delle migliori prassi fra regioni è d'importanza fondamentale per tutti i settori di cooperazione, in quanto le regioni con una lunga esperienza in fatto di sviluppo e attuazione di progetti potrebbero aiutare le altre a migliorare la loro performance;
58. ritiene che migliorare la capacità amministrativa di tutti i soggetti interessati a livello locale e regionale nella regione del Mar Nero sia d'importanza fondamentale per garantire l'attuazione efficiente e la sana gestione finanziaria dei progetti dell'UE, una maggiore trasparenza e responsabilità e uno sviluppo territoriale equilibrato in tutta la regione;
59. evidenzia l'importanza di un regime di agevolazione dei visti e della mobilità delle persone nella regione e sollecita la Commissione a prendere in considerazione la messa a punto di regimi di visto preferenziali per gli imprenditori, gli esponenti del mondo accademico, i giovani, i funzionari locali e altre categorie di persone, per accrescere i contatti nell'intera regione, in particolare per creare fiducia; incoraggia l'elaborazione di progetti comuni, patrocinati dall'UE, connessi alla promozione del patrimonio culturale e del turismo nella regione;
60. ritiene inoltre che occorra incoraggiare i programmi volti a promuovere il dialogo interculturale e interconfessionale al fine di promuovere la cooperazione nella regione; che sono estremamente necessarie iniziative comuni nel campo dell'istruzione e dei mezzi di comunicazione per instaurare e consolidare contatti significativi tra gli opinion former nella regione e che iniziative come quella della rete di università del Mar Nero costituiscono validi esempi di come le interconnessioni a livello accademico possano dar vita a sinergie positive nella regione; accoglie con favore l'iniziativa di istituire e sostenere un Collegio del Mar Nero per favorire l'emergere di una elite regionale che veda nella cooperazione un metodo naturale per affrontare problemi comuni;
61. riconosce i risultati del progetto BSI (Interconnessione del Mar Nero) per la creazione di una rete regionale di ricerca e formazione nella regione del Mar Nero e il suo collegamento a GEANT, e invita la Commissione a proseguire il finanziamento di progetti di ricerca nella regione del Mar Nero, quali HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN e BSRN;
o o o
62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e a tutti i paesi della regione del Mar Nero.
– viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani e la democrazia in Pakistan, in particolare quelle del 20 maggio 2010(1), del 12 luglio 2007(2), del 25 ottobre 2007(3) e del 15 novembre 2007(4),
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia(5),
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 16 novembre 2009 sulla libertà religiosa o di credo, in cui si sottolinea l'importanza strategica di tale libertà e del contrasto all'intolleranza religiosa,
– vista la dichiarazione congiunta UE-Pakistan del 4 giugno 2010, in cui entrambe le parti ribadiscono la propria volontà di affrontare insieme le questioni regionali e globali di sicurezza, di promuovere il rispetto dei diritti umani e di collaborare all'ulteriore consolidamento del governo e delle altre istituzioni democratiche del Pakistan,
– vista la dichiarazione del suo Presidente, del 19 novembre 2010, sulla condanna di Asia Bibi alla pena capitale,
– viste le dichiarazioni di Catherine Ashton, Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in data 4 gennaio 2011, sull'assassinio del governatore Salmaan Taseer, e del 12 novembre 2010 su un caso di condanna alla pena capitale in Pakistan,
– visto l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU) del 1948,
– vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione e sulle convinzioni personali,
– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che Salmaan Taseer, governatore della provincia del Punjab, era uno dei critici più accesi e in vista delle leggi sulla blasfemia e dell'abuso che ne fanno i gruppi estremisti in casi come quello di Asia Bibi, la cristiana condannata a morte per blasfemia in virtù della sezione 295-C del codice penale pakistano,
B. considerando che il 4 gennaio 2011 Salmaan Taseer è stato assassinato a Islamabad da una delle sue guardie del corpo, Malik Mumtaz Hussein Qadri, che non condivideva l'opposizione di Taseer alle leggi pakistane sulla blasfemia,
C. considerando che nessuna delle altre guardie del corpo che hanno assistito all'assassinio del Governatore Taseer ha tentato in alcun modo di bloccare l'assassino; che quest'ultimo è stato applaudito e sostenuto da centinaia di avvocati durante la sua comparizione in tribunale e che decine di migliaia di manifestanti hanno marciato per le strade di Karachi per dar prova del loro sostegno al suo gesto; considerando che uno dei principali imam avrebbe emesso una fatwa contro Sherry Rehman, ex ministro pakistano, politico riformista e nota giornalista, additandola quale prossimo obiettivo da eliminare,
D. considerando che, in seguito al tragico evento, un'ampia alleanza del clero del Paese, rappresentati dal Jamaate Ahle Sunnat Pakistan, un'organizzazione portavoce della setta moderata Barelvi, ha rilasciato una dichiarazione in cui si condona l'assassinio del governatore Taseer e se ne elogia l'assassino, asserendo che «nessun musulmano dovrebbe partecipare ai funerali o anche provare a pregare per Salmaan Taseer né addirittura esprimere alcun tipo di rammarico o di solidarietà per l'incidente», esigendo che nessun musulmano offra un'orazione funebre e che nessun religioso celebri i funerali del governatore assassinato,
E. considerando che il capitolo sui diritti fondamentali della Costituzione pachistana del 1973 garantisce la libertà di professare una religione e di gestire istituzioni religiose (articolo 20), l'uguaglianza di tutti i cittadini (articolo 25) e i diritti e gli interessi legittimi delle minoranze (articolo 26),
F. considerando che il 25 dicembre 2009 il Presidente Asif Ali Zardari ha ribadito l'impegno del Partito popolare pakistano a sostenere il diritto di tutte le minoranze ad essere trattate come cittadini a pari merito,
G. considerando che le disposizioni giuridiche note come «leggi sulla blasfemia», introdotte nel 1982 e nel 1986, compromettono i diritti religiosi fondamentali e i diritti delle minoranze sanciti dalla Costituzione, sono indebitamente utilizzate dai gruppi estremisti e da chi è interessato a regolamenti di conti personali e hanno provocato una recrudescenza delle violenze nei confronti dei membri di minoranze religiose e contro qualsiasi cittadino che osi criticare le ingiustizie,
H. considerando che, sebbene la stragrande maggioranza delle persone accusate in virtù delle leggi sulla blasfemia sia di fede musulmana, le accuse contro individui di fedi minoritarie possono scatenare violenze sproporzionate contro le loro intere comunità,
I. considerando che il 30 dicembre 2010 il governo pakistano ha pubblicamente rinnegato la sua promessa elettorale di rivedere le leggi discriminatorie, annunciando in una dichiarazione politica di non avere alcuna intenzione di abrogare o modificare le leggi sulla blasfemia,
J. considerando che l'assassinio del governatore Taseer solleva problemi di sicurezza per i giudici chiamati a esaminare casi di blasfemia, dato che i giudici dei tribunali di grado inferiore in Pakistan hanno già subito pressioni da parte di estremisti musulmani e che persino i giudici dei tribunali di grado superiore potrebbero essere riluttanti ad emettere sentenze imparziali nei casi di persecuzione religiosa, per timore di essere vittime di attentati terroristici,
K. considerando che da quando è stato assassinato il governatore Taseer, i moderati, le minoranze religiose e i difensori dei diritti umani si sentono sempre meno al sicuro,
L. considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea stabilisce che la promozione della democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili costituiscono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea e rappresentano la base comune delle sue relazioni con i paesi terzi; che il commercio e gli aiuti allo sviluppo dell'Unione sono subordinati al rispetto dei diritti umani e diritti delle minoranze,
1. esprime ferma condanna per il brutale assassinio di Salmaan Taseer, governatore della provincia del Punjab in Pakistan, avvenuto il 4 gennaio 2011 in un mercato di Islamabad; ne elogia il coraggio e la forza morale per aver preso posizione a favore della tolleranza religiosa e del trattamento umano dei più deboli, nonostante la polarizzazione del clima politico in Pakistan, ed esprime le sue condoglianze alla famiglia della vittima e al popolo pakistano;
2. esorta le autorità pakistane ad indagare scrupolosamente su tutti gli aspetti dell'omicidio e ad assicurare celermente alla giustizia tutti i responsabili del delitto, nel rispetto rigoroso dello stato di diritto;
3. constata che numerosi gruppi di difesa dei diritti umani hanno criticato il mancato sostegno per le posizioni coraggiose del governatore Taseer da parte dei leader pakistani – siano essi politici o membri delle forze armate – ed esprime costernazione e profonda preoccupazione per il grado di sostegno popolare, anche nell'ambito della professione legale, per l'intolleranza religiosa, e addirittura per l'omicidio, che è emerso durante le manifestazioni e per il sostegno pubblico dell'assassino; invita il governo pakistano a non lasciare che gli estremisti mettano a tacere le voci moderate del Paese;
4. esprime profonda preoccupazione per il fatto che alcuni segmenti delle forze armate, della magistratura e della classe politica sarebbero tacitamente o apertamente favorevoli all'acquiescenza nei confronti degli estremisti politici e religiosi in Pakistan;
5. esprime altresì preoccupazione per il fatto che l'assassino del governatore Taseer a Islamabad fosse un poliziotto della sua stessa scorta; invita il governo pakistano a eliminare gli elementi estremisti islamici dalle forze di sicurezza del Paese e a garantire che queste ultime rispettino la Costituzione e lo stato di diritto;
6. appoggia tutte le misure adottate dal governo pakistano per contrastare la diffusione dell'estremismo violento;
7. teme che le leggi pakistane sulla blasfemia, che l'ex governatore Taseer aveva pubblicamente avversato, siano ancora utilizzate per perseguitare le comunità religiose fra cui i cristiani come Asia Bibi, madre di cinque figli, che è stata condannata a morte;
8. invita le autorità pakistane a liberare immediatamente Asia Bibi e ad adottare provvedimenti per garantire la sicurezza dei suoi familiari, che sono stati costretti a nascondersi; chiede al Presidente Zadari di avvalersi delle sue prerogative costituzionali per concederle la grazia a seguito della conclusione dell'appello presentato a suo nome;
9. deplora il fatto che i due maggiori partiti politici religiosi in Pakistan abbiano dichiarato che Salmaan Taseer meritasse di essere ucciso per le sue opinioni, fomentando così ulteriormente la paura e accondiscendendo sia al terrorismo politico e religioso che alla criminalità;
10. teme che la libertà di parola, anche su Internet, possa essere limitata in Pakistan in seguito all'assassinio del governatore Taseer, giacché studiosi religiosi del Jamaat Ahl-e-Sunnat Pakistan stanno apertamente affermando che «i sostenitori sono altrettanto colpevoli quanto gli stessi blasfemi», aggiungendo che «i politici, i media e altri soggetti dovrebbero trarre insegnamento da questa morte esemplare»;
11. si compiace del fatto che importanti settori della stampa pakistana abbia condannato l'omicidio e prende atto delle misure adottate dall'organo pakistano di regolamentazione dei media contro talune stazioni televisive in risposta ad alcuni aspetti del modo in cui hanno trattato l'evento;
12. sostiene l'invito di autorevoli giornalisti pakistani a esaminare il ruolo dei media nel fungere da piattaforma per i predicatori radicali e altri estremisti che avevano apertamente minacciato Taseer e altri personaggi pubblici affini;
13. esprime profonda preoccupazione per il fatto che le leggi sulla blasfemia – che in Pakistan possono comportare la pena di morte e sono spesso usate per giustificare la censura, la criminalizzazione, la persecuzione e, in alcuni casi, l'uccisione di persone appartenenti a minoranze politiche, etniche o religiose – diano adito ad abusi che colpisco le persone di qualsiasi confessione in Pakistan;
14. rinnova il proprio invito al governo pakistano a procedere a un riesame approfondito delle leggi sulla blasfemia e della loro attuale applicazione, ivi inclusa la sezione 295 C del codice penale pakistano, che prescrive obbligatoriamente la pena capitale o l'ergastolo per chiunque sia giudicato colpevole di blasfemia contro il profeta Maometto allo scopo di attuare modifiche;
15. plaude in particolare all'impegno profuso da Shahbaz Bhatti, ministro delle Minoranze, che ha presentato un disegno di legge sull'abolizione della pena capitale per il reato di blasfemia; si attende dalle autorità pakistane che facciano tutto il possibile per proteggere la vita di tutti coloro che sono minacciati dagli estremisti islamici per le loro opinioni laiche o divergenti, in particolare avvocati, giudici e attivisti dei diritti umani che difendono lo stato di diritto;
16. si attende dal governo pakistano che adotti tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei giudici nel Paese, consentendo loro in tal modo di svolgere il proprio ruolo costituzionale senza timore di subire intimidazioni, violenze o vessazioni;
17. valuta positivamente la firma da parte del Pakistan degli strumenti di ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e della Convenzione contro la tortura (CAT) delle Nazioni Unite; invita il governo pakistano a ritirare le riserve sui due accordi succitati e a garantire la libertà di credo sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite, tutelando in tal modo la libertà dei propri cittadini di professare la loro fede;
18. invita il governo pakistano a garantire i diritti umani delle minoranze sanciti dalla Costituzione e dalla DUDU, in particolare all'articolo 18, che stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione»;
19. sostiene tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra le comunità; chiede alle autorità politiche e religiose del Pakistan di promuovere la tolleranza e di intraprendere iniziative contro l'odio e l'estremismo violento;
20. esorta il governo pakistano ad attuare le proposte di riforma del sistema d'istruzione e a regolamentare e controllare le madrasse; invita le autorità pakistane ad espungere qualsiasi propaganda che istighi all'odio, qualsiasi affermazione di superiorità religiosa e qualsiasi diffamazione della religione dai libri di testo approvati dall'organo del Ministero della Pubblica istruzione competente per i programmi didattici;
21. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a inserire la questione della tolleranza religiosa nella società nel dialogo politico con il Pakistan, giacché si tratta di un tema estremamente importante per il contrasto a lungo termine dell'estremismo religioso;
22. invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire il sostegno finanziario a favore delle organizzazioni e degli attivisti dei diritti umani e a delineare misure pratiche volte a sostenere il movimento civico pakistano contro le leggi sulla blasfemia e altre normative discriminatorie;
23. esorta il Servizio europeo per l'azione esterna a insistere presso il governo pakistano affinché osservi la clausola sulla democrazia e i diritti umani sancita nell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan; invita la Commissione a presentare una relazione sull'attuazione dell'accordo di cooperazione e della clausola sulla democrazia e i diritti umani;
24. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a sostenere il governo del Pakistan nello sviluppo del Ministero per i diritti umani e nell'istituzione di una Commissione nazionale per i diritti umani che sia efficace, indipendente ed autorevole;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Pakistan.
– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rifiuto di estradare Cesare Battisti dal Brasile(1),
– vista la sua raccomandazione al Consiglio del 12 marzo 2009 sul partenariato strategico Unione europea-Brasile(2), segnatamente il paragrafo1, lettera n), in cui si fa esplicito riferimento al riconoscimento reciproco delle sentenze definitive,
– visto l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile,
– visto il trattato sull'Unione europea e i principi ivi consacrati relativi alla democrazia e allo Stato di diritto, su cui è fondata l'Unione europea,
– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il partenariato tra l'UE e il Brasile è basato sulla reciproca fiducia e sul rispetto della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali,
B. considerando che le relazioni economiche, commerciali e politiche tra il Brasile e l'Unione europea sono eccellenti e dinamiche e si fondano, in particolare, su principi condivisi come il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto,
C. considerando che il cittadino italiano Cesare Battisti è stato riconosciuto colpevole in sette processi e condannato in contumacia due volte all'ergastolo, con sentenze definitive emesse dalle autorità giudiziarie italiane, per quattro omicidi e per partecipazione a banda armata, rapina e detenzione di armi da fuoco,
D. considerando che Cesare Battisti si è reso latitante, sino al suo arresto avvenuto in Brasile nel marzo 2007,
E. considerando che Cesare Battisti ha presentato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo un ricorso relativo alla sua estradizione in Italia e che tale ricorso è stato dichiarato irricevibile nel dicembre 2006,
F. considerando che le disposizioni e le norme del trattato di estradizione del 1989 tra l'Italia e la Repubblica federativa del Brasile hanno lo scopo di definire le modalità della cooperazione tra le autorità dei due Stati nel settore dell'estradizione, nel pieno rispetto delle garanzie previste nei rispettivi ordinamenti giuridici,
G. considerando che il 18 novembre 2009 il Tribunale supremo del Brasile ha deciso di accordare l'estradizione di Cesare Battisti e ha autorizzato il Presidente della Repubblica federativa del Brasile a consegnare il detenuto all'Italia, in conformità del trattato di estradizione tra Italia e Brasile,
H. considerando che il Presidente allora in carica ha deciso il 31 dicembre 2010 di rifiutare l'estradizione di Cesare Battisti,
I. considerando che detta decisione è stata contestata dal governo italiano dinnanzi al Tribunale supremo del Brasile,
J. considerando che i legali di Cesare Battisti hanno chiesto formalmente allo stesso tribunale la sua scarcerazione immediata,
K. considerando che il 6 gennaio 2011 il Presidente del Tribunale supremo del Brasile ha respinto la scarcerazione immediata di Cesare Battisti e ha riaperto ufficialmente il caso, che sarà esaminato in febbraio, alla ripresa dei lavori del Tribunale,
1. riconosce che il rispetto della legalità e dell'indipendenza del potere giudiziario, compreso un trattamento equo delle persone che sono state condannate, è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nonché del Brasile;
2. sottolinea che il partenariato tra Unione europea e Repubblica federativa del Brasile è fondato sul riconoscimento reciproco che entrambe le parti rispettano la legalità e i diritti fondamentali, tra cui il diritto alla difesa e il diritto a un processo giusto ed equo;
3. esprime la fiducia che, alla luce di tali considerazioni, le competenti autorità brasiliane esercitino il loro diritto – e compiano il loro dovere – di trattare la nuova richiesta del governo italiano relativa al riesame della decisione sull'estradizione di Cesare Battisti ed esplorino le modalità per garantire che il trattato bilaterale di estradizione sia correttamente interpretato;
4. invita il Servizio europeo per l'azione esterna a condurre un dialogo politico con il Brasile e ad assicurare che tutte le decisioni adottate siano pienamente conformi ai principi basilari dell'Unione europea e favoriscano le buone relazioni con gli Stati membri;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione europea / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e parlamenti degli Stati membri, al governo brasiliano, al Presidente della Repubblica federativa del Brasile, al presidente del Congresso brasiliano e al presidente della delegazione per le relazioni con il Mercosur.
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle riguardanti i diritti umani e, più specificatamente, le risoluzioni del 10 febbraio 2010(1) e dell'8 settembre 2010(2),
– vista la dichiarazione, resa il 23 novembre 2010 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo Navy Pillay, nella quale, oltre a esprimere preoccupazione per il caso di Nasrin Sotoudeh, ritenuto parte di una strategia repressiva di più ampia portata, si afferma che la situazione dei difensori dei diritti umani in Iran è sempre più difficile,
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU all'unanimità nel 1998, in base alla quale gli Stati sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei difensori dei diritti umani da parte delle competenti autorità nei confronti di qualsiasi violenza, minaccia, rappresaglia, discriminazione di fatto o di diritto, pressione o altra azione arbitraria legata al loro legittimo impegno per la promozione dei diritti umani,
– visti il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la convenzione sui diritti del fanciullo, di cui l'Iran è firmatario,
– vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran,
– visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che Nasrin Sotoudeh, nota avvocatessa per i diritti umani iraniana, è stata condannata a undici anni di reclusione per «atti contro la sicurezza dello Stato», «appartenenza al Centro per i difensori dei diritti umani», apparizione senza lo hijab (il velo islamico) in un videomessaggio e «propaganda contro il regime»; considerando che le è stato altresì vietato di esercitare la professione di avvocato e di lasciare il paese per vent'anni a decorrere dal termine della pena,
B. considerando che Sotoudeh, madre di due bambini, è stata arrestata il 4 settembre 2010, tenuta in isolamento per lunghi periodi e, secondo alcune fonti, torturata; considerando altresì che le sono stati preclusi i contatti con la famiglia e con il suo avvocato e che la donna ha rischiato di morire a causa dello sciopero della fame iniziato per protestare contro le condizioni di detenzione e la violazione del diritto al giusto processo,
C. considerando che il marito di Sotoudeh, Reza Khandan, ha ricevuto dalla polizia un ordine di comparizione in data 15 gennaio 2011 ed è stato sottoposto a fermo per una notte; considerando altresì che l'uomo è stato rilasciato su garanzia di una terza persona ed è sottoposto a procedimento penale a causa delle sue iniziative in difesa della moglie,
D. considerando che Nasrin Sotoudeh è stata l'avvocato della cittadina olandese Zahra Bahrami, arrestata a seguito delle proteste del giorno dell'Ashura (27 dicembre 2009) e recentemente condannata a morte,
E. considerando che la condanna di Nasrin Sotoudeh fa parte di una sistematica offensiva contro gli avvocati e gli attivisti impegnati nella promozione dei diritti umani in Iran, offensiva che comprende anche la condanna, avvenuta il 7 gennaio 2011, di Shiva Nazarahari, cofondatrice del Comitato dei reporter dei diritti umani e attivista di spicco, a quattro anni di reclusione e 74 frustate, nonché la condanna, in data 30 ottobre 2010, del noto avvocato Mohammad Seifzadeh a nove anni di reclusione e dieci di divieto di esercitare la professione; considerando che l'avvocato per i diritti umani Mohammad Oliyafar sta scontando una condanna di un anno per aver difeso i suoi clienti; considerando che prossimamente altri attivisti per i diritti umani - Mohammad Ali Dadkhah, Abdolfattah Soltani e Houtan Kian - saranno sottoposti a procedimenti penali,
F. considerando che, a oltre un anno dalle manifestazioni del giorno dell'Ashura nel dicembre 2009, centinaia di cittadini iraniani arrestati in quell'occasione sono tuttora detenuti e che le autorità hanno eseguito arresti per tutto l'anno, in particolare durante la Giornata degli studenti il 7 dicembre 2010; considerando altresì che, secondo quanto rivelato da Amnesty International, gli studenti tuttora detenuti sarebbero più di settanta,
G. considerando che giornalisti e blogger continuano a essere presi di mira e che, secondo alcune fonti, attualmente non soltanto sarebbero detenuti oltre 30 giornalisti, ma addirittura alcuni noti esponenti della cultura iraniana, come il regista cinematografico Jafar Panahi (condannato nel dicembre 2010 a sei anni di reclusione e al divieto di realizzare film per vent'anni), sarebbero privati della libertà di espressione,
H. considerando che le confessioni forzate, le torture e i maltrattamenti inflitti ai detenuti, la privazione del sonno, la detenzione in celle di isolamento, la detenzione illegittima, il ricorso a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, le violenze fisiche, compresa la violenza sessuale, e l'impunità per i funzionari dello Stato sono episodi tuttora ampiamente diffusi in Iran, situazione questa che dà adito a seri dubbi circa l'equità e la trasparenza dei processi giudiziari nel paese,
I. considerando che, invece di far luce sulle esecuzioni extragiudiziarie, in taluni casi si procede all'arresto dei familiari in lutto, come è avvenuto per Mahdi Ramazani, arrestato presso la tomba del figlio nel dicembre 2010 e invitato a versare una cauzione eccessivamente esosa che non è in grado di pagare,
J. considerando che l'Iran si è impegnato con la comunità internazionale a rispettare il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
1. invita il governo della Repubblica islamica dell'Iran a liberare Nasrin Sotoudeh e gli altri prigionieri di coscienza immediatamente e senza condizioni; ritiene che la condanna di Nasrin Sotoudeh sia di natura politica e abbia lo scopo di impedire a uno dei principali difensori dei diritti dell'uomo in Iran di portare avanti le sue attività;
2. condanna duramente non solo la sentenza, oltremodo severa, inflitta a Nasrin Sotoudeh, ma anche l'intimidazione nei confronti del marito; elogia la stessa Nasrin Sotoudeh per il coraggio e l'impegno dimostrati;
3. invita la Repubblica islamica dell'Iran a rispettare le norme sancite dai Principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ruolo degli avvocati, in base alle quali questi ultimi devono poter svolgere la propria attività in assenza di intimidazioni, ostacoli, persecuzioni e indebite interferenze; riconosce altresì che gli avvocati godono della libertà di espressione, che comprende anche la facoltà di partecipare a dibattiti pubblici relativi al diritto e all'amministrazione della giustizia nonché alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo;
4. deplora profondamente la mancanza di equità e trasparenza nei processi giudiziari in Iran e invita le autorità iraniane ad adoperarsi affinché il diritto al giusto processo sia affermato tanto nella legislazione quanto nella prassi; si rivolge al capo della magistratura iraniana, l'Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, affinché istituisca una commissione indipendente con il compito di esaminare i procedimenti penali a carico di avvocati per i diritti umani e obblighi i funzionari che hanno preso parte a procedure illegali a rispondere del loro operato;
5. invita le autorità a contrastare l'impunità dei membri delle forze dell'ordine responsabili di violazioni dei diritti umani; rinnova la richiesta di procedere a un'indagine indipendente sulle presunte esecuzioni extragiudiziali avvenute dopo le controverse elezioni presidenziali di giugno e di processare i probabili responsabili di tali violazioni;
6. invita il governo dell'Iran a collaborare pienamente con i vari meccanismi internazionali per i diritti dell'uomo, a valutare le ulteriori possibilità di cooperazione con le Nazioni Unite in materia di diritti umani e riforma della giustizia e ad attuare integralmente le raccomandazioni elaborate in sede di revisione periodica universale;
7. chiede un nuovo mandato ONU che conferisca a un relatore speciale l'incarico di indagare sulle violazioni dei diritti umani e di promuovere la punibilità dei responsabili di dette violazioni in Iran;
8. invita le autorità iraniane a garantire alla Mezzaluna Rossa l'accesso a tutti i prigionieri e a permettere alle organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani di seguire la situazione nel paese;
9. invita le autorità iraniane a riconsiderare la sentenza inflitta a Zahra Bahrami e a garantirle un processo equo nonché la possibilità di rivolgersi alle autorità dei Paesi Bassi, in virtù della cittadinanza olandese della donna, così come previsto dalle norme internazionali;
10. chiede al Servizio europeo per l'azione esterna di elaborare ulteriori misure nel contesto dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, in modo da proteggere attivamente i difensori dei diritti umani in Iran; esorta altresì gli Stati membri e le autorità locali a sostenere iniziative quali il Programma europeo Shelter City (città-rifugio) e International Cities of Refuge (rete città-rifugio);
11. chiede che l'attuale elenco delle persone e delle organizzazioni soggette al divieto di ingresso nell'UE e al congelamento dei beni sia esteso anche ai funzionari iraniani responsabili delle violazioni dei diritti umani, della repressione e della limitazione della libertà in Iran;
12. invita i rappresentanti dell'UE e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a riavviare il dialogo sui diritti umani con la Repubblica islamica dell'Iran;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, al presidente della Corte suprema iraniana nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.