– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Tamás Deutsch, trasmessa dalle autorità giudiziarie ungheresi in data 9 giugno 2010 e comunicata in seduta plenaria l'8 luglio 2010,
– avendo ascoltato Tamás Deutsch, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008(1),
– visti l'articolo 10, paragrafo 2, della Legge LVII del 2004 sullo stato giuridico dei membri ungheresi del Parlamento europeo, l'articolo 5, paragrafo 1, della Legge LV del 1990 sullo stato giuridico dei membri del Parlamento ungherese e l'articolo 12, paragrafo 1, della Legge LVII del 2004,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0015/2011),
A. considerando che un cittadino ungherese ha intentato un'azione penale contro Tamás Deutsch, deputato al Parlamento europeo, il quale è imputato dinanzi al Tribunale del secondo e del terzo distretto di Budapest del reato di diffamazione ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 2, lettere b-c, del codice penale ungherese,
B. considerando che, in conformità dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto; che l'immunità non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri,
C. considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della Legge LVII del 2004 sullo stato giuridico dei membri ungheresi del Parlamento europeo, ai deputati al Parlamento europeo è riconosciuta la stessa immunità di cui beneficiano i membri del Parlamento ungherese,
D. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della Legge LV del 1990 sullo stato giuridico dei membri del Parlamento ungherese, un procedimento penale può essere iniziato o proseguito contro un membro del Parlamento solo col previo consenso del Parlamento ungherese e che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della Legge LVII del 2004, è il Parlamento europeo a decidere in merito alla sospensione dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo,
E. considerando che l'on. Deutsch è imputato del reato di diffamazione, che avrebbe commesso rilasciando dichiarazioni riguardanti il querelante nel corso di un programma radiofonico trasmesso il 25 marzo 2010 al quale era invitato nella sua qualità di uomo politico e di deputato al Parlamento europeo,
F. considerando che è pertanto appropriato affermare che l'on. Deutsch ha espresso opinioni nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento europeo,
1. decide di non revocare l'immunità di Tamás Deutsch;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Ungheria.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta [1964], pag. 195, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta [1986], pag. 2391, e cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora inserite nella Raccolta.
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16447/1/2010 – C7-0424/2010),
– visti i contributi dei parlamenti nazionali sul progetto di atto legislativo,
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0102),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo (A7-0009/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) La politica di sviluppo dell'Unione persegue la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà.
(2) L'Unione, quale membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà, a lungo termine eliminandola, in tutto il mondo.
(3) L'Unione sostiene il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l'importanza dei suoi settori dei prodotti di base.
(4) L'Unione si è impegnata a sostenere l'integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall'evoluzione dei regimi commerciali, specialmente la liberalizzazione della tariffa della nazione più favorita (NPF) nel quadro dell'OMC e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. È pertanto opportuno aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP («il programma») al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(3).
(5) È opportuno che le misure di assistenza finanziaria da adottare nell'ambito del programma migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell'ambiente, in particolare quelle che riguardano l'impiego dei pesticidi e l'esposizione agli stessi. Tali misure dovrebbero pertanto facilitare l'adeguamento e includere, se del caso, la riorganizzazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, ove ciò risulti attuabile, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio(4), e la disciplina speciale per l'assistenza (RSA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, istituita a norma del regolamento (CE) n. 856/1999(5) del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1609/1999(6) della Commissione. L'Unione riconosce l'importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane.
(6) Il programma dovrebbe accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nell'Unione negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane(7) o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. Il programma si fonda sulla RSA ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell'Unione nell'ambito dell'OMC, persegue un obiettivo di ristrutturazione e di miglioramento della competitività ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata di quattro anni (2010-2013).
(7) Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2010, intitolata «Relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane», i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l'impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permanga fragile.
(8) La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma RSA, senza realizzare alcuna analisi d'impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana.
(9) La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale.
(10) Circa il 2% del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei «costi sostenibili di produzione», determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e di generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possano investire nella stabilità di lungo termine della loro attività,
(11) Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, gli attori nella filiera di produzione del settore bananiero dovrebbero accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore.
(11 bis)La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a documenti di strategia geografici, programmi indicativi pluriennali e documenti di strategia per i programmi tematici nonché misure di accompagnamento, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.
(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:
1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Attuazione dell'assistenza dell'Unione
Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza dell'Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.
"
2) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 17 bis
Principali paesi ACP fornitori di banane
1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell'allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L'assistenza dell'Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell'Unione nel quadro dell'OMC. L'assistenza dell'Unione è utilizzata in particolare per lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate, se del caso delle piccole entità, incluso il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e all'esposizione agli stessi. L'assistenza dell'Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare) e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:
a)
aumento della competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena;
b)
promozione della diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, qualora una tale strategia sia praticabile;
c)
risoluzione delle più vaste conseguenze del processo di adeguamento, eventualmente collegate all'occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale e alla stabilità macroeconomica, ma non limitate a tali settori.
2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei seguenti indicatori oggettivi e ponderati:
a)
il commercio di banane con l'Unione;
b)
l'importanza delle esportazioni di banane per l'economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese.
La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2010 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP dell'accordo concluso in seno all'OMC e degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina, che sono i principali paesi esportatori di banane.
3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l'articolo 19 e in conformità dell'articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.
Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:
a)
un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l'attenzione tra l'altro sui pesticidi;
b)
informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;
c)
indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;
d)
i risultati attesi grazie all'aiuto;
e)
un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione per ciascun paese beneficiario;
f)
la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell'OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.
Entro diciotto mesi dalla scadenza il programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero e i progressi fatti dai paesi interessati formano oggetto di una valutazione che comprende raccomandazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e il loro carattere.
"
3) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"
Articolo 21
Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali
I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter
"
3 bis)all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo in considerazione i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
"
3 ter)all'articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
3.Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo in considerazione i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Consiglio e al Parlamento europeo entro un mese dalla sua decisione.
4.Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese sempre che dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione.
"
4) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. L'assistenza dell'Unione di regola non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.
"
5) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 1.
"
6) all'articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall'OCSE/DAC e nell'allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l'allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.
"
6 bis)all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.
"
6 ter)l'articolo 35 è sostituito dal seguente:"
Articolo 35
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.
Articolo 35 bis
Revoca della delega
1.La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e agli articoli 17 bis e 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 35 ter
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.
"
7) all'articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"
1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni EUR.
2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell'allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.
"
8) è inserito l'allegato III bis, che figura nell'allegato I del presente regolamento;
9) l'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
«ALLEGATO III bis
Principali paesi ACP fornitori di banane
1. Belize
2. Camerun
3. Costa d'Avorio
4. Dominica
5. Repubblica dominicana
6. Ghana
7. Giamaica
8. Santa Lucia
9. Saint Vincent e Grenadine
10. Suriname«
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2007-2013 (milioni di EUR)
Totale
17 087
Programmi geografici:
10 057
America latina
2 690
Asia
5 187
Asia centrale
719
Medio Oriente
481
Sudafrica
980
Programmi tematici:
5 596
Investimento nelle persone
1 060
Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali
804
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo
Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag 17) e posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16446/1/2010 – C7-0427/2010),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per gli affari esteri (A7-0014/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)(3), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato(4), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito(5), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità(6), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare(7), il regolamento (CE) n. 1889/2006(8) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(9).
(2) Dall'attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1889/2006 per allinearlo con gli altri strumenti.
(3) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
(3 bis)La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia, in quanto tali documenti integrano il regolamento (CE) n. 1889/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1889/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1889/2006 è così modificato:
-1)all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.I documenti di strategia, e le eventuali revisioni o estensioni dei medesimi, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter.
"
-1 bis)all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.I programmi di azione annuali, e le eventuali revisioni o estensioni dei medesimi, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
"
-1 ter)all'articolo 7, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
3.I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
4.Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.
"
-1 quater)all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle misure ad hoc adottate.
"
1) all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6. L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.
"
1 bis)all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati.
"
1 ter)l'articolo 17 è sostituito dai seguenti:"
Articolo 17
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater.
Articolo 17 bis
Revoca della delega
1.La delega di poteri di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 17 ter
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 14) e posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16442/1/2010 – C7-0426/2010),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo (A7-0006/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)(3), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato(4), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito(5), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità(6), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare(7), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(8) e il regolamento (CE) n. 1905/2006(9).
(2) Dall'attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti di tale regolamento per allinearle con quelle degli altri strumenti.
(2 bis)La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia geografici, i programmi indicativi pluriennali e i documenti di strategia per i programmi tematici, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(3) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:
-1)all'articolo 17, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i beneficiari sono definite dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.
"
-1 bis)l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"
'Articolo 21
Adozione di documenti di strategia e programmi indicativi pluriennali
I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui all'articolo 17, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.“;
"
-1 ter)all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.
"
-1 quater)all'articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
3.Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua decisione.
4.Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20% del bilancio iniziale, purché non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione, sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
"
1) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.
"
1 bis)all'articolo 33, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"
1.La Commissione procede al regolare monitoraggio e riesame dei suoi programmi e alla valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Le proposte del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali o del Consiglio relative a valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.
2.La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati sono presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi e di attribuzione delle risorse.
"
1 ter)all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle principali conseguenze e incidenze degli aiuti. La relazione è inoltre trasmessa ai parlamenti nazionali, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
"
1 quater)l'articolo 35 è sostituito dai seguenti:"
Articolo 35
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.
Articolo 35 bis
Revoca della delega
1.La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 35 ter
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (16440/1/2010 – C7-0425/2010 – 2009/0059(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16440/1/2010 – C7-0425/2010),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0197),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0005/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Dal 2007 la Comunità ha razionalizzato la sua cooperazione geografica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'Asia centrale e dell'America latina, nonché con l'Iraq, l'Iran, lo Yemen e il Sudafrica, mediante il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(3).
(2) L'obiettivo primario e generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 è l'eliminazione della povertà mediante il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, per i programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo istituiti a norma di tale regolamento la cooperazione si limita materialmente al finanziamento delle misure destinate a rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo («criteri APS») stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC).
(3) È nell'interesse dell'Unione approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi in via di sviluppo in questione, che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei consessi multilaterali e nell'ambito della governance globale. L'Unione ha un interesse strategico a promuovere contatti diversificati con tali paesi, specie in settori come gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici. Occorre pertanto uno strumento finanziario che permetta di finanziare le misure che, in linea di principio, non possono beneficiare dell'aiuto pubblico allo sviluppo conformemente ai criteri APS, pur rivestendo un'importanza fondamentale per il consolidamento delle relazioni e contribuendo in modo decisivo al progresso dei paesi in via di sviluppo interessati.
(4) A tal fine, le procedure di bilancio 2007 e 2008 hanno istituito quattro azioni preparatorie per avviare questa cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4). Tali quattro azioni preparatorie sono: scambi aziendali e scientifici con l'India; scambi aziendali e scientifici con la Cina; cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia; e cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina. A norma dello stesso articolo, la procedura legislativa a seguito delle azioni preparatorie deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio.
(5) Gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1934/2006(5) permettono di portare avanti questa cooperazione rafforzata con i paesi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre pertanto estendere la copertura geografica del regolamento (CE) n. 1934/2006 e prevedere una dotazione finanziaria per coprire la cooperazione con questi paesi in via di sviluppo.
(6) In conseguenza dell'estensione dell'ambito geografico di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, i paesi in via di sviluppo interessati rientrano in due strumenti di finanziamento diversi a titolo della politica estera. È opportuno provvedere a che i due strumenti di finanziamento restino strettamente distinti l'uno dall'altro. Nel quadro del regolamento (CE) n. 1905/2006 saranno finanziate le misure che soddisfano i criteri APS, mentre il regolamento (CE) n. 1934/2006 si applicherà solo alle misure che, in linea di principio, non soddisfano tali criteri. È inoltre necessario garantire che l'estensione dell'ambito di applicazione geografico non abbia per effetto di collocare in una posizione meno favorevole, in particolare dal punto di vista finanziario, i paesi finora rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, ossia i paesi e i territori industrializzati nonché i paesi e i territori ad alto reddito.
(7) Poiché la crisi economica ha creato in tutta l'Unione una situazione di bilancio estremamente tesa e l'estensione proposta riguarda paesi che hanno talvolta raggiunto un livello di competitività paragonabile a quello dell'Unione ed un livello di vita medio prossimo a quello di taluni Stati membri, la cooperazione dell'Unione dovrebbe tener conto degli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispettare gli accordi internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e partecipare agli obiettivi generali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
(8) Il riesame dell'attuazione degli strumenti finanziari dell'azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.
(8 bis)La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di programmi di cooperazione pluriennali, in quanto tali programmi integrano il regolamento (CE) n. 1934/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1934/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1934/2006
Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato:
1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:"
Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito nonché, per le attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006
"
2) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:"
Articolo 1
Obiettivo
1. Ai fini del presente regolamento, l'espressione “paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito” comprende i paesi e territori elencati nell'allegato I del presente regolamento e l'espressione “paesi in via di sviluppo” comprende i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo*, ed elencati nell'allegato II del presente regolamento. Essi sono collettivamente denominati in prosieguo “paesi partner”.
I finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento sovvenzionano la cooperazione economica, finanziaria, tecnica, culturale e accademica con i paesi partner nei settori di cui all'articolo 4 che rientrano nella sua sfera di competenza. Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (“criteri APS”) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC).
2. Il principale obiettivo della cooperazione con i paesi partner è quello di provvedere in via prioritaria a fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione e i paesi partner, conformemente ai principi che informano l'azione esterna dell'Unione quali stabiliti nel trattato. Ciò riguarda tra l'altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, il lavoro dignitoso, il buongoverno e la salvaguardia dell'ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili. L'Unione mira altresì ad intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell'ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l'Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dal trattato.
2. In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all'articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possano beneficiare delle misure previste dal presente regolamento qualora il progetto o programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5.
3. La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell'elenco di paesi in via di sviluppo dell'OCSE/DAC e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. Ai fini dei finanziamenti dell'Unione nel quadro del presente regolamento, si presta particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
5. In relazione ai paesi elencati nell'allegato II del presente regolamento, è rigorosamente osservata la coerenza politica con le misure finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1905/2006 e del regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo**.
Articolo 3
Principi generali
1. L'Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e cerca di promuovere, sviluppare e consolidare l'impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.
2. Nell'attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità dell'Unione.
3. Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano e sono coerenti con i settori di cooperazione contemplati, segnatamente, negli strumenti, negli accordi, nelle dichiarazioni e nei piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner nonché con i settori che rappresentano interessi e priorità specifici dell'Unione.
4. Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, l'Unione intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche dell'Unione, in particolare la cooperazione allo sviluppo. Questo è assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.
5. Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici dell'Unione nel settore delle relazioni commerciali e negli scambi culturali, accademici e scientifici.
6. La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.
Articolo 4
Settori di cooperazione
Il finanziamento dell'Unione sostiene le azioni di cooperazione a norma dell'articolo 1 ed è conforme alle finalità globali, all'ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Il finanziamento dell'Unione riguarda azioni che, in via di principio, non soddisfano i criteri APS, e che possono includere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione:
1)
la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell'Unione e nei paesi partner;
2)
l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, tra cui una particolare attenzione alle piccole e medie imprese;
3)
la promozione del dialogo tra attori politici, economici, sociali e culturali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti dell'Unione e dei paesi partner;
4)
la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture, in particolare a livello familiare, comprese le misure per garantire e rafforzare la partecipazione dell'Unione al programma Erasmus Mundus e la partecipazione a simposi europei in materia di istruzione;
5)
la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, lo sport e la cultura, l'energia (in particolare l'energia rinnovabile), i trasporti, le questioni ambientali (compresi i cambiamenti climatici), il settore doganale, le questioni finanziarie, giuridiche e relative ai diritti umani e altre materie di comune interesse tra l'Unione e i paesi partner;
6)
il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell'Unione europea e della sua visibilità nei paesi partner;
7)
il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.
_______________
* GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
** GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.
"
3) all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:"
2. I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi e le priorità specifici, gli obiettivi generali e i risultati previsti che l'Unione si prefigge. Per quanto riguarda in particolare Erasmus Mundus, i programmi mirano ad una ripartizione geografica il più equilibrata possibile. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento dell'Unione e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione, con l'indicazione, ove opportuno, di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti ad una revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc.
3.I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 14 bis e alle condizioni previste agli articoli 14 ter e 14 quater.
"
4) ▌ l'articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. La Commissione adotta annualmente programmi d'azione elaborati in base ai programmi pluriennali di cooperazione di cui all'articolo 5 e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3.I programmi d'azione pluriennali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Non è necessario avvalersi di questa procedura per le modifiche ai programmi d'azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20% del bilancio iniziale, purché dette modifiche siano conformi con gli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.“;"
5) l'articolo 7 è così modificato:
a)
il primo comma diventa paragrafo 1;
b)
al paragrafo 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:"
“e)
organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dall'Unione;
f)
istituzioni e organismi dell'Unione, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all'articolo 9;
"
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:" 2. Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario*, nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità**, o nel regolamento (CE) n. 1905/2006 e ammissibili a un finanziamento a tale titolo non sono finanziate a titolo del presente regolamento. 3. Il finanziamento dell'Unione a titolo del presente regolamento non può essere destinato all'acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa. _______________ * GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. ** GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1."
6) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. In linea di massima, i finanziamenti dell'Unione non sono usati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.
"
7) l'articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento."
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali di cooperazione e le trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio."
8) l'articolo 12 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:" Tutela degli interessi finanziari dell'Unione"
b)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:" 1. Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità*, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità**, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)***. 2. Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi dell'Unione. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. _______________ * GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. ** GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. *** GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1."
9) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:"
Articolo 13
Valutazione
1. La Commissione procede regolarmente ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.
2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione dell'Unione prevista a norma del presente regolamento.
Articolo 14
Relazione annuale
La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e tutti i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.
"
9 bis)sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 14 bis
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e alle condizioni previste agli articoli 14 ter e 14 quater.
Articolo 14 ter
Revoca della delega
1.La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si impegna a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali relative motivazioni.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato in detta decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14 quater
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica.
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, l'atto non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
"
9 ter) l'articolo 15 è soppresso;
10) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"
Articolo 16
Disposizioni finanziarie
L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato I e a 176 milioni di EUR per i paesi elencati nell'allegato II. Gli stanziamenti annuali per il periodo 2010-2013 saranno decisi dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale. La Commissione fornisce all'autorità di bilancio informazioni dettagliate su tutte le linee di bilancio e gli stanziamenti annuali da utilizzare per il finanziamento delle misure ai sensi del presente regolamento. Tali stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Si assicura inoltre che i paesi e territori industrializzati nonché gli altri paesi e territori ad alto reddito elencati nell'allegato I non siano penalizzati dall'applicazione del presente regolamento ai paesi partner elencati nell'allegato II.
Gli stanziamenti programmati per essere utilizzati nel quadro del regolamento (CE) n. 1905/2006 non sono utilizzati per tale fine.
"
11) il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:"
ALLEGATO I – Elenco dei paesi e territori industrializzati e degli altri paesi e territori ad alto reddito contemplati dal presente regolamento
"
12) è aggiunto un nuovo allegato, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ..., il
Per il Parlamento europeoPer il Consiglio
Il presidenteIl presidente
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco dei paesi in via di sviluppo contemplati dal presente regolamento
Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011).
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
– viste le sue risoluzioni del 1° dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong(1), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(2), del 27 aprile 2006 su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina(3), del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo(4), del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale(5), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico(6), del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico(7), del 24 aprile 2008 sul quinto Vertice ALC-UE di Lima(8) e Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio(9), del 9 ottobre 2008 sulla sospensione del ciclo dei negoziati di Doha dell'OMC e sul futuro dell'agenda di Doha per lo sviluppo(10), del 25 marzo 2009 sull'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra(11), la sua posizione del 25 marzo 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra(12), e le sue risoluzioni del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina(13) e del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America latina(14),
– visti l'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e l'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in appresso «gli accordi sul commercio delle banane»),
– visto l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou),
– visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
– vista la conclusione dei negoziati su un accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale,
– vista la conclusione dei negoziati tra l'UE, la Colombia e il Perù su un accordo commerciale multilaterale,
– viste le dichiarazioni delle conferenze ministeriali dell'OMC adottate a Doha il 14 novembre 2001 e a Hong Kong il 18 dicembre 2005 e la relazione di sintesi della presidenza adottata a Ginevra il 2 dicembre 2009,
– vista la deroga all'applicazione dell'articolo I del GATT concessa a Doha nel novembre 2001 («la deroga di Doha») per le preferenze commerciali dell'accordo di Cotonou, con una durata corrispondente a tali preferenze commerciali, vale a dire fino al 31 dicembre 2007,
– vista l'intesa USA-CE sulle banane dell'11 aprile 2001,
– vista la relazione del Direttore generale dell'OMC, del 22 dicembre 2009, sull'uso dei suoi buoni uffici (a norma dell'articolo 3.12 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU)) nelle controversie CE – Regime per l'importazione di banane (DS361) avviata dalla Colombia CE – Regime per l'importazione di banane (DS364) avviata da Panama,
– visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana,
– vista la dichiarazione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 1° aprile 2010 sull'accordo UE-America latina sulle banane e le sue conseguenze per i produttori ACP e UE,
– viste le interrogazioni del 24 gennaio 2011 al Consiglio (O-0012/2011 – B7-0007/2011) e alla Commissione (O-0013/2011 – B7-0008/2011) sulla conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane,
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che gli accordi sul commercio delle banane pongono fine alla controversia più annosa che si sia mai avuta tra l'UE e i fornitori NPF (nazione più favorita) di banane latino-americani; che tali accordi pongono altresì termine a una controversia particolarmente acrimoniosa, connessa alla prima, tra gli USA e l'UE; e permettono di evitare eventuali sanzioni pregiudizievoli da parte degli USA e che essi mettono anche fine a tutti i reclami dei fornitori NPF latino-americani legati agli ultimi tre ampliamenti dell'UE,
B. considerando che, fino al 1° luglio 1993, ciascuno Stato membro dell'UE ha mantenuto il proprio regime di importazione delle banane, e che alcuni Stati membri hanno beneficiato di disposizioni speciali che favorivano paesi con cui avevano forti legami storici,
C. considerando che, in seguito all'adozione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, numerosi paesi dell'America latina membri dell'OMC, fornitori di banane all'UE in base alla clausola della nazione più favorita, così come gli Stati Uniti d'America, hanno avviato contro l'UE procedure di composizione delle controversie nel quadro dell'OMC, in relazione al diverso trattamento riservato alle banane immesse sul mercato dell'Unione europea da diversi fornitori,
D. considerando che determinati aspetti del regime di importazione delle banane delle Comunità europee sono risultati incompatibili con il diritto dell'OMC,
E. considerando che diverse proposte delle Comunità europee di modificare il loro regime per renderlo conforme alle raccomandazioni e alle decisioni dell'organo di composizione delle controversie sono state respinte dai paesi autori dei reclami,
F. considerando che il nuovo regime CE sulle banane introdotto il 1° gennaio 2006 è stato giudicato ancora incompatibile con gli obblighi dell'UE nei confronti dell'OMC,
G. considerando che solo il 20% circa della produzione mondiale di banane è destinata all'esportazione, dal momento che la maggior parte di essa è destinata ai mercati nazionali,
H. considerando che, per quanto riguarda la produzione di banane, tra i vari paesi e all'interno di essi esistono forti variazioni in termini di produttività e di livello di competitività; che i paesi dell'America latina e le Filippine sono i produttori più competitivi e i principali esportatori,
I. considerando che l'UE ha concluso i negoziati con la Colombia e il Perù su un accordo commerciale multilaterale, come anche i negoziati con sei paesi dell'America centrale su un accordo di associazione,
J. considerando che il programma di sostegno interno dell'Unione europea POSEI («Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità») assiste i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'UE,
K. considerando che le banane rappresentano il quarto più grande mercato per le esportazioni agricole su scala mondiale e che l'UE è il principale importatore (netto) di banane al mondo, con quasi 5 milioni di tonnellate importate nel 2007,
L. considerando che la produzione di banane ha un impatto di rilievo sulle comunità locali, non solo in termini economici, ma anche per quanto riguarda l'ambiente, le migrazioni e le norme sul lavoro,
M. considerando che le multinazionali che operano in America latina controllano più dell'80% del mercato mondiale,
N. considerando che il regime di contingenti tariffari in vigore nell'UE ha creato le condizioni che permettono ai paesi ACP di esportare quantità considerevoli di banane nell'UE e ha altresì limitato gli effetti degli accordi commerciali sui produttori europei e salvaguardato un elevato numero di posti di lavoro legati alla produzione di banane,
O. considerando che l'accordo si tradurrà in importanti riduzioni tariffarie (del 35% tra il 2010 e il 2017) per le importazioni di banane dei paesi non ACP e che, di conseguenza, i produttori ACP e UE dovranno sicuramente adattarsi alla nuova realtà del mercato internazionale,
1. prende atto degli accordi sul commercio delle banane e si compiace del fatto che una delle controversie giuridiche più complesse tecnicamente, sensibili politicamente e significative dal punto di vista commerciale mai portate dinanzi all'OMC abbia avuto termine;
2. ritiene che l'accordo raggiunto costituisca una soluzione, ma che non abbia permesso di conciliare completamente gli interessi legittimi di tutte le parti; invita quindi la Commissione a presentare quanto prima uno studio d'impatto riguardante gli effetti fino al 2020 degli accordi in parola sui paesi in via di sviluppo e sulle regioni ultraperiferiche dell'Europa che producono banane;
3. si compiace del fatto che gli accordi sul commercio delle banane costituiranno l'impegno definitivo dell'UE in materia di accesso al mercato per le banane e saranno inseriti nei risultati finali dei prossimi negoziati multilaterali sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli conclusi con esito positivo nell'ambito dell'OMC (ciclo di Doha);
4. sottolinea che l'accordo raggiunto rappresenta un passo avanti nei negoziati del ciclo di Doha, ma che si tratta di un progresso limitato, dal momento che le difficoltà incontrate vanno ben al di là della semplice questione delle banane;
5. sottolinea che, all'atto della certificazione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane, tutte le controversie aperte e tutti i reclami presentati entro il 15 dicembre 2009 da tutti i fornitori NPF latino-americani di banane riguardo al regime commerciale dell'UE per le banane saranno considerate composte;
6. osserva che le cifre del 2010 indicano una certa stabilità o un leggero aumento dei prezzi delle banane per i consumatori dell'UE;
7. sottolinea che l'UE ridurrà progressivamente i suoi dazi all'importazione delle banane provenienti dall'America latina, da 176 EUR/t a 114 EUR/t entro il 2017, danneggiando pertanto i piccoli e medi produttori dei paesi ACP, dell'UE e delle sue regioni ultraperiferiche (che già figurano tra quelle con il tasso di disoccupazione più elevato);
8. sottolinea che gli accordi sul commercio delle banane permetteranno di svincolare il settore delle banane dai negoziati del ciclo di Doha sui «prodotti tropicali»; sottolinea altresì che, mentre i «prodotti tropicali» saranno oggetto di riduzioni tariffarie più significative, le riduzioni tariffarie sui «prodotti soggetti all'erosione delle preferenze» che presentano un interesse per i paesi ACP saranno attuate nell'arco di un periodo relativamente più lungo di quanto accadrebbe con la formula generale applicata nei negoziati; sottolinea tuttavia che è poco probabile che gli accordi sul commercio delle banane favoriscano un accordo accettabile per i paesi ACP sui prodotti tropicali e sull'erosione delle loro preferenze tariffarie, dal momento che le proposte formulate all'epoca degli accordi sul commercio delle banane sono già state respinte da alcune grandi economie emergenti, come hanno dimostrato le reazioni di India e Pakistan durante la riunione del Consiglio generale dell'OMC del dicembre 2009;
9. evidenzia che l'UE ha tradizionalmente accordato preferenze tariffarie speciali per le banane provenienti dai paesi ACP; ricorda che alcuni membri dell'OMC hanno contestato a più riprese la compatibilità di questo trattamento preferenziale con le regole dell'OMC; sottolinea che numerose decisioni giuridiche emanate dai panel dell'OMC per la composizione delle controversie, dall'organo di appello e da arbitri speciali hanno chiesto una modifica del regime attuale;
10. constata con rammarico l'impossibilità di mantenere l'approccio regionale iniziale nei negoziati sull'accordo multilaterale con i paesi andini, cosa che ha messo l'Ecuador nella situazione di non poter beneficiare delle stesse tariffe di Colombia e Perù;
11. sottolinea che, dal 2008, le banane provenienti dai paesi ACP entrano nell'UE senza dazi né quote, grazie agli accordi attuali;
12. sottolinea che le discussioni condotte parallelamente con i paesi ACP hanno portato a un accordo in virtù del quale, oltre all'aiuto regolare dell'UE, i principali paesi ACP esportatori di banane beneficeranno di un ulteriore sostegno attraverso un nuovo programma, il cosiddetto «Misure di accompagnamento per le banane» (MAB); sottolinea che il regime di finanziamento del MAB potrebbe essere insufficiente in termini di risorse e troppo breve in termini di periodo di applicazione per poter aiutare efficacemente i produttori ACP di banane ad adeguarsi agli effetti dei cambiamenti intervenuti nel regime di importazione dell'UE; chiede alla Commissione di indicare chiaramente che le risorse che il regime di finanziamento comporta vanno ad aggiungersi ai fondi attualmente destinati alla cooperazione e che non si tratta solo di un contributo ai bilanci nazionali che non può essere destinato a programmi specifici, quali l'istruzione e la diversificazione; chiede alla Commissione di presentare un nuovo schema finanziario pluriennale;
13. invita la Commissione a procedere a una valutazione del MAB 18 mesi prima della scadenza del programma, prevedendo anche le raccomandazioni su ulteriori misure da adottare e sulla natura delle medesime;
14. respinge con fermezza qualsiasi tentativo di finanziare il programma a favore dei paesi ACP produttori di banane attraverso la riassegnazione di risorse a titolo delle linee di bilancio destinate alla cooperazione allo sviluppo;
15. sottolinea l'importanza di assegnare le risorse del MAB ai vari paesi in funzione delle perdite previste in termini di esportazione e produzione di banane, e del loro livello di sviluppo, degli indicatori di ponderazione e del volume del loro commercio di banane con l'UE; sottolinea la necessità di trovare il giusto equilibrio fra tre tipi di interventi che possono essere forniti e che non si escludono a vicenda, ovvero quelli volti a migliorare l'efficacia della produzione esistente, quelli volti ad aumentare il valore aggiunto a livello locale e quelli volti a contribuire alla diversificazione della produzione dei paesi interessati, evitando che sia limitata alla banana;
16. invita l'UE e gli Stati ACP a proporre misure volte ad aiutare gli Stati fortemente dipendenti dalla banana a diversificare le loro economie, anche aumentando gli aiuti al commercio;
17. sottolinea che la coltura della banana è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie;
18. raccomanda che si tenga in debita considerazione l'importanza socioeconomica del settore della banana per le regioni ultraperiferiche dell'UE e il contributo che esso fornisce alla realizzazione della coesione economica e sociale, per via del reddito e dell'occupazione che genera, delle attività economiche che alimenta e dell'effetto che ha sulla conservazione dell'equilibrio ecologico e paesaggistico, cosa che favorisce lo sviluppo del turismo;
19. rileva che il programma di sostegno POSEI è stato adottato nel 2006 alla luce della tariffa di accesso al mercato europeo di 176 EUR/t approvata dall'OMC, il che significa che la tariffa figurante negli accordi OMC sul commercio delle banane non è stata ancora presa in considerazione nella dotazione POSEI; esorta le competenti autorità dell'UE ad adeguare il pacchetto di sostegno previsto per i produttori interni dell'UE nella dotazione POSEI e ad adottare altre misure volte a garantire che, parallelamente alla tendenza alla liberalizzazione del commercio globale di banane, i produttori interni dell'UE siano in grado di restare sul mercato e di promuovere le loro attività tradizionali;
20. ritiene che i produttori dei paesi ACP, dell'UE e delle sue regioni ultraperiferiche potrebbero risentire fortemente degli effetti degli accordi sul commercio delle banane; invita quindi la Commissione a potenziare gli aiuti destinati a tali paesi e a prorogarli fino al 2020 se necessario;
21. osserva che la produzione di banane nelle regioni ultraperiferiche dell'UE rispetta standard sociali e ambientali più elevati rispetto a quella della maggior parte dei paesi latino-americani; richiama l'attenzione sul fatto che nelle regioni ultraperiferiche l'impiego di sostanze attive, quali i pesticidi, avviene in concentrazioni da 20 a 40 volte inferiori a quelle delle produzioni dei paesi dell'America meridionale e centrale, mentre nel settore fitosanitario la maggior parte delle sostanze attive vietate dalle norme europee in materia di sicurezza alimentare è ampiamente utilizzata in tutte le piantagioni dell'America meridionale e centrale;
22. rileva che, nei suoi più recenti accordi bilaterali conclusi con i produttori di banane (l'accordo commerciale multilaterale con la Colombia e il Perù e l'accordo di associazione con l'America centrale), l'UE ha accettato di ridurre progressivamente i suoi dazi alle importazioni di banane provenienti da tali paesi a 75 EUR/t entro il 1° gennaio 2020;
23. osserva che il margine preferenziale di 39 EUR/t concesso in definitiva dagli accordi sul commercio delle banane migliorerà in modo significativo la competitività degli otto paesi dell'America andina e dell'America centrale interessati, e delle società transnazionali presenti nella regione, sul mercato dell'UE rispetto ad altri esportatori; sottolinea che, a partire dal 2020, i vantaggi per i paesi che già esportano banane nell'UE saranno evidenti, dal momento che aumenteranno sia le loro esportazioni che il prezzo pagato per le loro banane;
24. sottolinea che altri esportatori NPF (fra cui l'Ecuador che è di gran lunga il più importante), così come i paesi ACP e i PMA, potrebbero registrare un calo della loro competitività relativa sul mercato dell'Unione rispetto ai firmatari degli accordi sul commercio delle banane;
25. ritiene che l'accesso al mercato dell'UE dovrebbe essere concesso solo ai produttori che rispettano l'agenda dell'OIL sul lavoro dignitoso nonché le norme in materia di diritti dell'uomo e di ambiente;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, degli Stati Uniti d'America e dei paesi ACP.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l'Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell'accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (07782/2010 – C7-0148/2010 – 2010/0057(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (07782/2010),
– visti il progetto di accordo di Ginevra sul commercio delle banane (07968/2010) e il progetto di accordo sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (07970/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0148/2010),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0002/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione degli accordi;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e degli Stati Uniti d'America.
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0096),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0074/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0003/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 306/2011)
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0810),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0472/2008),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2009(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009(2),
– visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(3),
– vista la lettera del 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0229/2010),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(6),
considerando quanto segue:
(1) Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(7), devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
(2) Gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Tale politica è fondata sui principi di precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga».
(3) Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente»)(8), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da disciplinare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.
(4) La presente direttiva integra la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti(9). Essa fa riferimento alle definizioni utilizzate nella suddetta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e le operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione di raccolta di cui alla direttiva 2008/98/CE comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e consente l'adozione di particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all'energia e che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2009/125/CE e le relative misure di attuazione adottate fanno salva la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti. La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche(11), prevede la sostituzione delle sostanze vietate in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: AEE) che rientrano nel suo ambito di applicazione.
(5) La direttiva 2008/98/CE prevede la possibilità di adottare, mediante direttive dettagliate, disposizioni specifiche o complementari a quelle della suddetta direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti.
(6) Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso di RAEE. Sebbene la direttiva 2002/95/CE contribuisca in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle nuove AEE, alcune sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. La presenza di componenti pericolose nelle AEE solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose.
(7) Scopo della presente direttiva è contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei RAEE e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime strategiche. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello unionale e dovrebbero essere elaborate norme armonizzate per la raccolta e il trattamento dei RAEE.
(8) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, a motivo dell'entità dell'intervento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese le televendite e le vendite elettroniche. In tale contesto, gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e di vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi derivanti dalla presente direttiva relativamente a RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.
(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE ad uso domestico e professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare fatta salva la normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori(12), e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE. Dovrebbero essere, tra l'altro, esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli impianti fissi di grandi dimensioni, in quanto sono installati e utilizzati in modo permanente in un luogo determinato e sono montati e smontati da personale esperto, il che comporta un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere altresì esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni installati per operare in un luogo determinato. Parimenti, dovrebbero essere esclusi i macchinari mobili utilizzati esclusivamente da utilizzatori professionali, in quanto sono anche essi smontati e smaltiti da personale esperto, il che comporta, quindi, un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere esclusi altresì i moduli fotovoltaici, che parimenti sono installati e rimossi da personale esperto e sono funzionali a raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, contribuendo a ridurre il CO2. Inoltre, l'industria dell'energia solare ha concluso un accordo ambientale volontario al fine di riciclare l'85% dei moduli fotovoltaici. La Commissione dovrebbe verificare se detto accordo consenta di raggiungere risultati almeno equivalenti a quelli della presente direttiva e se esso copra tutti i moduli fotovoltaici immessi in commercio, e dovrebbe, se del caso, sulla base di una relazione, presentare una proposta per includere i moduli fotovoltaici nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
(11) L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio.
(12) Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.
(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a restituire i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori, i comuni e gli operatori che effettuano il riciclaggio possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta e del trattamento dei RAEE e dovrebbero pertanto essere soggetti alle prescrizioni della presente direttiva.
(14) Al fine di raggiungere il livello prestabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto il loro elevato impatto ambientale e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(13) e dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra(14). I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle AEE immesse sul mercato è già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente, oppure è trattata adeguatamente senza però che siano indicate le quantità trattate. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale e la fornitura di dati incoerenti. Per evitare ciò, è necessario stabilire un obiettivo di raccolta ambizioso e obbligare tutti gli operatori che raccolgono RAEE a garantirne un trattamento ecocompatibile e a comunicare i volumi raccolti, gestiti e trattati. È di fondamentale importanza che gli Stati membri garantiscano che la presente direttiva sia applicata in modo efficace, segnatamente per quanto concerne i controlli sulle AEE usate spedite fuori dall'Unione.
(15) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente dell'Unione prestabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta, riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure di cui alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(15).
(16)Nel suo parere sulla valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia del 19 gennaio 2009, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di mantenere sotto controllo gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal trattamento dei RAEE contenenti nanomateriali, può rivelarsi necessario un trattamento selettivo. È opportuno che la Commissione valuti se il trattamento selettivo debba essere applicato ai relativi nanomateriali.
(17) Ove opportuno, dovrebbe essere attribuita priorità al riutilizzo dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove il riutilizzo non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare il materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.
(18) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi stabiliti nella presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative dell'Unione o nazionali applicabili a dette apparecchiature. Garantire il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature in condizioni adeguate è importante ai fini di una gestione efficace delle risorse e ottimizzerà l'approvvigionamento delle risorse.
(19) É necessario che i principi di base concernenti il finanziamento della gestione dei RAEE siano definiti a livello di Unione e che i regimi di finanziamento contribuiscano a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.
(20) I nuclei domestici utenti delle AEE dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare ▌ la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti coloro che trattano dei RAEE a contribuire al conseguimento della finalità della presente direttiva per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente. Al fine di trasferire la sopportazione dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE conformemente al principio «chi inquina paga», gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori a trattare tutti i RAEE raccolti. Per consentire un trattamento adeguato, i consumatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le AEE fuori uso siano portate nei centri di raccolta. Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, o terzo che agisce per suo conto, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati.
▌
(21) L'informazione agli utenti sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE in maniera differenziata, nonché sui sistemi di raccolta e sul loro ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle AEE che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.
(22) L'informazione sull'identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o riciclaggio dei RAEE.
(23) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri(16).
(24) L'informazione sul peso delle AEE immesse in commercio nell'Unione e sui tassi di raccolta, riutilizzo (compreso per quanto possibile il riutilizzo di interi apparecchi), recupero o riciclaggio ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
(25) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
▌
(26)Per ridurre gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti standardizzando le procedure di registrazione e di rendicontazione ed evitando addebiti multipli per registrazioni multiple nei singoli Stati membri. In particolare, un produttore non dovrebbe più essere obbligato ad avere sede legale in uno Stato membro per potervi commercializzare AEE. Viceversa, dovrebbe essere sufficiente la nomina di un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione. Per consentire l'applicazione concreta della presente legislazione, deve essere possibile per gli Stati membri di individuare il produttore che ha la responsabilità del prodotto e risalire la catena di approvvigionamento a partire dal distributore finale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un distributore che rende disponibile per la prima volta sul territorio di uno Stato membro un'apparecchiatura (commercio interno all'Unione) concluda un accordo con il produttore o provveda alla registrazione e al finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da tale apparecchiatura.
(27) Per adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e adottare le altre misure necessarie, ▌ la Commissione dovrebbe essere autorizzata ▌ ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le misure transitorie, l'adeguamento degli allegati, le norme dettagliate per la verifica e il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti, le prescrizioni minime e le metodologie per calcolare l'ammontare della garanzia finanziaria, la definizione di «RAEE di volume molto piccolo» e di «microimpresa che opera in un ambito molto ridotto», il formato per la registrazione e la rendicontazione così come la frequenza di quest'ultima, nonché le modifiche delle norme in materia di relazioni sull'attuazione della presente direttiva. ▌
(28) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
(29) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato VI, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione di RAEE e riducendo gli impatti negativi complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, secondo gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE. La presente direttiva impone a tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita di un prodotto di migliorare le proprie norme ambientali, così contribuendo alla produzione e al recupero sostenibili.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente direttiva si applica a tutte le AEE ▌.
2. La presente direttiva si applica fatte salve le prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(17), e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.
3. La presente direttiva non si applica ▌:
a)
alle AEE necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
b)
alle AEE progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
▌
c)
agli impianti fissi di grandi dimensioni;
d)
agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e)
ai macchinari mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali;
f)
ai mezzi adibiti al trasporto di persone o merci;
g)
ai moduli fotovoltaici;
h)
alle lampade a incandescenza;
i)
ai dispositivi medici impiantati e infettati.
Entro e non oltre il ...(18), e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, valutando, in particolare, l'opportunità di farvi rientrare i moduli fotovoltaici. La parte della relazione sui moduli fotovoltaici valuta in particolare i tassi effettivi di raccolta e di riciclo raggiunti. All'occorrenza, sulla base di detta relazione, la Commissione presenta una proposta.
▌
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o (AEE): le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, ▌ progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b)
«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o RAEE: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
c)
«dispositivi medici»: le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici(19), o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro(20).
d)
«prevenzione»: la prevenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2008/98/CE;
e)
«riutilizzo»: il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE;
f)
«preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 16, della direttiva 2008/98/CE;
g)
«riciclaggio»: il riciclaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva 2008/98/CE;
h)
«recupero»: il recupero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2008/98/CE;
i)
«smaltimento»: lo smaltimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 19, della direttiva 2008/98/CE;
j)
«trattamento»: il trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2008/98/CE;
k)
«produttore»: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza(21):
i)
fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le immette in commercio apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica,
ii)
rivende con il suo nome o marchio di fabbrica apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i), o
iii)
è stabilito nell'Unione e immette in commercio nell'Unione AEE provenienti da un paese terzo, nell'ambito di un'attività professionale.
Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iii);
l)
«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che rende disponibile sul mercato una AEE;
m) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici e i RAEE che possono essere utilizzati come AEE sia dai nuclei domestici sia da utenti diversi dai nuclei domestici;
n)
«rifiuto pericoloso»: un rifiuto pericoloso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE;
o)
«accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
p)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
q)
«immissione in commercio»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
r)
«rimozione»: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, i preparati e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o nella parte identificabile di un flusso al termine del processo di trattamento. Una sostanza, un preparato o un componente sono identificabili se possono essere monitorati per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;
s)
«raccolta»: la raccolta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE;
t)
«raccolta differenziata»: la raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2008/98/CE;
u)
'impianto industriale fisso di grandi dimensioni«: una particolare combinazione di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati in modo permanente in un luogo prestabilito. Tale impianto non include prodotti per illuminazione;
v)
»utensili industriali fissi di grandi dimensioni«: un insieme di macchine, apparecchi e/o componenti destinati ad essere utilizzati congiuntamente nell'industria per l'esecuzione di una funzione specifica, che sono installati da personale esperto e hanno un'ubicazione fissa in fase di esercizio;
w)
»macchinario mobile non stradale«: un macchinario il cui funzionamento richiede la mobilità durante il lavoro oppure un movimento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o un macchinario utilizzato senza spostamenti ma che può essere equipaggiato in modo tale da consentirne uno spostamento più agevole da un luogo all'altro;
x)
»mezzo di trasporto«: un veicolo utilizzato per il trasporto di persone o merci, quali autovetture, autobus, camion, tram, navi e aeroplani;
y)
»moduli fotovoltaici«: i moduli fotovoltaici destinati unicamente ad essere utilizzati in un sistema progettato, assemblato e installato per il funzionamento permanente in un luogo specifico a fini di generazione di energia a uso pubblico, commerciale o privato.
Articolo 4
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri, in conformità alla legislazione dell'Unione sui prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra i produttori e gli operatori che si occupano del riciclaggio e l'adozione di misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. Le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile per agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE e per ridurre le emissioni di sostanze pericolose sono definite non oltre il 31 dicembre 2014 nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE.
Articolo 5
Raccolta differenziata
1. Al fine di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE e garantire il corretto trattamento di tutte le tipologie di RAEE, in particolare per quanto riguarda le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, le lampade contenenti mercurio e i piccoli apparecchi, gli Stati membri garantiscono che tutti i RAEE siano raccolti separatamente e non mischiati con i rifiuti ingombranti o misti dei nuclei domestici, e che i RAEE non trattati non siano inviati nelle discariche o negli inceneritori.
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché:
a)
siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
b)
quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;
c)
fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;
d)
tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.
Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.
3. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.
Articolo 6
Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti
1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati e sorvegliano l'applicazione di detto divieto.
2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. Ai fini del massimo riutilizzo degli apparecchi interi, gli Stati membri garantiscono inoltre che, prima di qualsiasi trasporto, i sistemi di raccolta prevedano la differenziazione nei punti di raccolta delle apparecchiature riutilizzabili provenienti dai RAEE raccolti separatamente.
Articolo 7
Obiettivi di raccolta
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, ogni Stato membro garantisce che, entro il 2016, sia raccolto almeno l'85% dei RAEE generati nel suo territorio.
Ogni Stato membro garantisce che entro il 2012 siano raccolti almeno 4 kg di RAEE pro capite o, qualora superiore, un peso di RAEE equivalente a quello raccolto nel medesimo Stato membro nel 2010.
Gli Stati membri garantiscono che il volume dei RAEE raccolti sia gradualmente incrementato nel periodo che intercorre tra il 2012 e il 2016.
Gli Stati membri possono stabilire obiettivi individuali più ambiziosi e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.
Gli obiettivi di raccolta sono raggiunti annualmente ▌.
Gli Stati membri presentano i propri piani di miglioramento alla Commissione non oltre il ...(22).
2.Per determinare se il tasso minimo di raccolta è stato raggiunto, gli Stati membri garantiscono che i soggetti interessati comunichino, senza alcun costo per gli Stati membri in conformità all'articolo 16 e su base annuale, le informazioni sui RAEE, che sono stati:
a)
preparati per il riutilizzo o inviati ai centri di trattamento da qualsiasi operatore;
b)
portati a centri di raccolta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);
c)
portati a distributori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b);
d)
oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome; o
e)
raccolti separatamente in altro modo.
3. Mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, possono essere stabilite disposizioni transitorie per il periodo che termina il 31 dicembre 2015 per risolvere le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 a causa di circostanze nazionali specifiche.
4. Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, una metodologia comune per determinare la quantità di RAEE, in termini di peso, generata in ciascuno Stato membro. Tale metodologia include norme dettagliate sui metodi di applicazione e calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi di cui al paragrafo 1.
▌
5. Sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, al più tardi entro il 31 dicembre 2012, il tasso di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, delle lampade, comprese quelle a incandescenza, e dei piccoli apparecchi.
Articolo 8
Trattamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamento.
Entro ...(23), la Commissione richiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare e adottare norme europee per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo.Tali norme rispecchiano il più recente livello tecnico.
Il riferimento a tali norme è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo, sono effettuati con un approccio imperniato sulla preservazione delle materie prime e mirante a riciclare le preziose risorse contenute nelle AEE al fine di assicurare un migliore approvvigionamento di materie prime nell'Unione.
2. I trattamenti diversi dalla preparazione per il riutilizzo includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato III.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato IV.
4. ▌ Al fine di introdurre altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, modifiche dell'allegato III. ▌ La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione esamina la necessità di apportare modifiche all'allegato III per trattare i relativi nanomateriali.
5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.
Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)(24).
Articolo 9
Autorizzazioni e ispezioni
1 Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE.
2. La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 24, lettera b), della direttiva 2008/98/CE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 13 della suddetta direttiva.
L'ispezione verifica quanto segue:
a)
il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
b)
i requisiti tecnici generali da rispettare;
c)
le misure di sicurezza da adottare.
L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11.
Articolo10
Spedizione di RAEE
1. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti(25).
2. I RAEE esportati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti(26) sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare, presentando prove inconfutabili prima della spedizione, che il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio avverranno in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva. Una volta avvenuti il recupero, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, va confermata l'osservanza di tali condizioni equivalenti.
3.Gli Stati membri non autorizzano la spedizione di AEE destinate al riutilizzo a meno che una persona giuridica o fisica identificata competente non ne abbia certificato il perfetto funzionamento attribuendole a tal fine un'etichetta specifica.
4. Onde consentire le operazioni di trattamento fuori dall'Unione con un livello equivalente di protezione, la Commissione adotta, entro il ...(27), mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le norme dettagliate relative ai paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.
Articolo 11
Obiettivi di recupero
1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 o per la preparazione per il riutilizzo gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi minimi entro il 31 dicembre 2011:
a)
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 4 dell'allegato IA,
–
recupero dell'85%, ▌
–
riciclaggio del 75%, e
–
preparazione per il riutilizzo del 5%;
b)
per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato IA:
–
recupero dell'80%, ▌
–
riciclaggio del 65%, e
–
preparazione per il riutilizzo ▌ del 5%;
c)
per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato IA:
–
recupero del 75%, e
–
riciclaggio del 50%;
d)
per i RAEE che rientrano nella categoria 5 dell«allegato IA:
–
recupero del 75%, e
-
▌ riciclaggio del 50%, e
–
preparazione per il riutilizzo del 5%;
e)
per i RAEE che rientrano nella categoria 6 dell'allegato IA:
–
recupero dell'85%,
–
riciclaggio del 75%, e
–
preparazione per il riutilizzo del 5%;
f)
per tutti i rifiuti di lampade a scarica, ▌ riciclaggio dell«80%.
2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente e inviati ai punti di recupero ed effettivamente recuperati, riutilizzati e riciclati. Lo stoccaggio, la cernita e le operazioni di pretrattamento negli impianti di recupero non sono inclusi nel calcolo volto a valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume delle AEE usate, dei RAEE, dei loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e in uscita (uscita in termini di percentuale complessiva) dai centri di recupero o di riciclaggio.
4. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.
Articolo 12
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Inoltre, quando necessario, gli Stati membri, allo scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, provvedono affinché siano disponibili adeguate risorse finanziarie, ottenute al momento della vendita di nuove AEE, in base al principio «chi inquina paga» (dove si considera che a inquinare siano i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti), onde coprire i costi ▌ di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici, incluse le spese di funzionamento degli impianti di raccolta e i costi delle relative campagne di sensibilizzazione dedicate alla gestione dei RAEE. Dette risorse finanziarie sono a disposizione soltanto degli operatori giuridicamente tenuti a raccogliere i RAEE.
Quando i costi degli operatori sono totalmente coperti attraverso le risorse finanziarie di cui al primo comma, tali operatori, che si tratti sia di amministrazioni comunali sia di punti di raccolta privati, consegnano tutti i RAEE raccolti ai regimi di responsabilità del produttore.
Il finanziamento della raccolta dei RAEE provenienti da nuclei domestici e conferiti agli impianti di raccolta non rientra nell'ambito della responsabilità finanziaria individuale del produttore di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari riguardo ai metodi di calcolo dei costi legati alla raccolta e agli impianti di raccolta.
2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Il produttore può adempiere al proprio obbligo ricorrendo a una delle due modalità o a una combinazione di entrambe. I regimi collettivi introducono oneri differenziati a carico dei produttori a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime strategiche in essi contenuti.
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. La garanzia finanziaria per la fine del ciclo di vita dei prodotti è calcolata in modo da garantire l'internalizzazione dei costi reali legati alla fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio di cui all'articolo 8.
3.Onde consentire un approccio armonizzato con riferimento al rispetto dei requisiti della garanzia finanziaria, come stabilito al paragrafo 2, la Commissione, entro il ...(28), mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, stabilisce i requisiti minimi e la metodologia per calcolare il livello di tali garanzie e definisce gli orientamenti per verificarle e valutarle.
Tali requisiti minimi assicurano almeno che:
a)
la garanzia determini l'internalizzazione dei costi reali della fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio;
b)
i costi connessi all'obbligo del produttore non ricadano su altri operatori;
c)
la garanzia si mantenga per il futuro e possa essere utilizzata per adempiere all'obbligo pendente di riciclaggio da parte di un produttore, in caso di insolvenza.
4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente al 13 agosto 2005 (in prosieguo: «rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.
5.Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome riferiscano annualmente in merito al finanziamento, ai costi e all'efficienza dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento.
Articolo 13
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.
Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.
2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.
Articolo 14
Sistema di raccolta e di informazione degli utenti
▌
1.Al fine di una maggiore sensibilizzazione degli utenti, gli Stati membri provvedono affinché i distributori introducano adeguati sistemi di raccolta per quanto concerne i RAEE di volume molto piccolo. Detti regimi di raccolta:
a)
consentono agli utenti finali di disfarsi di RAEE di volume molto piccolo in un punto di raccolta accessibile e visibile all'interno del negozio del dettagliante;
b)
impongono ai dettaglianti di ritirare gratuitamente RAEE di volume molto piccolo, quando forniscono AEE dello stesso volume;
c)
non comportano oneri a carico dell'utente finale nel momento in cui si sbarazza di RAEE di volume molto piccolo, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso genere.
Gli Stati membri garantiscono inoltre che le lettere b) e c) di cui al primo paragrafo, si applichino ai venditori a distanza, vale a dire alle persone fisiche o giuridiche che, attraverso tecniche di comunicazione a distanza conformemente alla direttiva 97/7/CE, commercializzano o rendono disponibili AEE sul mercato. Il sistema di raccolta applicato dai venditori a distanza consente agli utenti finali di restituire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali.
Entro ...(29) la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, una definizione di «RAEE di volume molto piccolo», tenendo conto del rischio che comporta la mancata raccolta differenziata di tali rifiuti a causa della loro dimensione molto ridotta.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle microimprese che operano in un ambito molto ridotto. Entro ...* la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, ai fini della presente direttiva, una definizione di «microimprese che operano in un ambito molto ridotto».
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di AEE nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:
a)
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE;
b)
i sistemi di ritiro e raccolta disponibili, incoraggiando il coordinamento delle informazioni volte a segnalare tutti i punti di riconsegna a disposizione, a prescindere dal produttore che li istituisce;
c)
il proprio ruolo nel riutilizzo, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;
d)
gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE;
e)
il significato del simbolo indicato nell'allegato V.
3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.
4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, in conformità alla norma europea EN 50419(30), con il simbolo indicato nell'allegato V le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Articolo 15
Informazione degli impianti di trattamento
1. Al fine di agevolare l'utilizzo e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano a titolo gratuito, informazioni in materia di riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici, come ad esempio CD-Rom e servizi on-line.
2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi AEE immessi in commercio siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso in commercio venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso in commercio successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 viene applicata a tal fine.
Articolo 16
Registrazione, informazione e rendicontazione
1. Gli Stati membri stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del paragrafo 2.
Il registro ha lo scopo di verificare l'osservanza degli obblighi finanziari previsti dagli articoli 12 e 13.
2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire in formato elettronico nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.
I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di AEE immesse sul mercato nazionale e le informazioni che consentono il trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.
3.Ogni Stato membro garantisce che un produttore che immette in commercio AEE sul suo territorio senza essere residente possa nominare responsabile delle obbligazioni derivanti dalla presente direttiva un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione.
4. Onde assicurare il corretto funzionamento del sistema di registrazione, informazione e comunicazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le misure che stabiliscono il formato per la registrazione e la rendicontazione e la frequenza di quest'ultima. Il formato per la registrazione e la rendicontazione comprende almeno le seguenti informazioni:
a)
la quantità di AEE immesse sul mercato nazionale;
b)
i tipi di apparecchiatura;
c)
le marche;
d)
le categorie;
e)
la garanzia, se applicabile.
5. Il registro può essere gestito tramite i regimi di responsabilità collettiva del produttore istituiti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.
7. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulle informazioni di cui al paragrafo 5 ogni tre anni. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario stabilito nella decisione 2004/249/CE della Commissione, dell'11 marzo 2004, relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(31) e nella decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(32). La relazione è messa a disposizione della Commissione non oltre nove mesi dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.
La prima relazione triennale verte sul periodo dal 20xx al 20xx.
La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
Articolo 17
Identificazione degli operatori economici
Gli Stati membri istituiscono sistemi di informazione che consentono alle autorità di regolamentazione, ai produttori e ai distributori, di identificare:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito AEE;
b)
qualsiasi operatore economico cui sia stato fornito AEE.
Articolo 18
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Onde adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le modifiche dell«articolo 16, paragrafo 7, e degli allegati. ▌
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di AEE, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
▌
Articolo 19
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 23 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.
2.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 20 e 21.
Articolo 20
Revoca della delega
1.La delega di potere di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3.La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Obiezioni agli atti delegati
1.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
2.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
Articolo 22
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 24 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 23
Ispezione e monitoraggio
1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.
Tali ispezioni comprendono almeno le quantità di AEE usate immesse in commercio, al fine di valutare l'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, le esportazioni di RAEE sui mercati esterni all'Unione, come previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall«allegato III della presente direttiva.
2. Gli Stati membri garantiscono che le spedizioni di AEE usate che siano sospettate di essere RAEE avvengano in conformità dei requisiti minimi di cui all'allegato II e provvedono ai debiti controlli di tali spedizioni.
3. Per assicurare il buon funzionamento delle ispezioni e del monitoraggio, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.
▌
4.Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale degli impianti di raccolta e di trattamento riconosciuti. Solo gli impianti i cui operatori rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 8, paragrafo 3, sono ammessi in tale registro nazionale. Gli Stati membri rendono pubblico il contenuto del registro.
5.Gli operatori degli impianti forniscono annualmente alle autorità competenti la prova del rispetto della presente direttiva e presentano alle autorità competenti delle relazioni in conformità dei paragrafi 6 e 7, allo scopo di mantenere il proprio status di impianti di trattamento riconosciuti.
6.Gli operatori degli impianti di raccolta presentano alle autorità competenti delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare il volume dei RAEE raccolti con il volume dei RAEE di fatto trasferiti agli impianti di recupero o di riciclaggio. I RAEE sono trasferiti esclusivamente verso impianti di recupero e di trattamento riconosciuti.
7.Gli operatori degli impianti di trattamento presentano alle autorità competenti delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare la quantità di RAEE raccolti provenienti da proprietari o da impianti di raccolta riconosciuti con la quantità di RAEE di fatto recuperati, riciclati o, in conformità dell'articolo 10, esportati.
8.Gli Stati membri provvedono affinché i RAEE siano consegnati esclusivamente a impianti di raccolta, recupero e/o riciclo registrati e riconosciuti.
Articolo 24
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 22, 23 e all'allegato II non oltre ...(33). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 12, paragrafo 2, di modo che ciascun produttore finanzi soltanto le operazioni relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che siano fornite le adeguate garanzie finanziarie di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 15 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a)
avere forza vincolante;
b)
specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
c)
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
d)
i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
e)
le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
f)
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
4.Oltre ai riesami di cui agli articoli 2 e 7, la Commissione presenta non oltre il ...(34), una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite in merito all'applicazione della presente direttiva. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
Articolo 25
Abrogazione
La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato VI, parte A, è abrogata con effetto dal ...(35)*, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 5, che è abrogato con effetto al 31 dicembre 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato VI, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ...,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO IA
Categorie di apparecchiature per determinare gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11
1)Apparecchi di refrigerazione e radiatori,
2)Schermi e monitor,
3)Lampade,
4)Grandi apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor e lampade. Per grandi apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinati a rimanere nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile,
5)Piccoli apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor, lampade e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Per piccoli apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinati a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile,
6)Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
ALLEGATO IB
Elenco non esaustivo di apparecchi che rientrano nelle categorie dell'allegato IA
1.Apparecchi di refrigerazione e radiatori
–
Frigoriferi
–
Congelatori
–
Distributori automatici di prodotti freddi
–
Apparecchi per il condizionamento
–
Radiatori a olio e altri scambiatori di calore contenenti mezzi di trasmissione del calore diversi dall'acqua (come pompe di calore e deumidificatori)
2.Schermi e monitor
–
Schermi
–
Apparecchi televisivi
–
Cornici digitali
–
Monitor
3.Lampade
–
Tubi fluorescenti
–
Lampade fluorescenti compatte
–
Lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
–
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
–
Lampade a LED
4.Grandi apparecchi
–
Grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre riscaldanti, forni, cucine, forni a microonde, macchine da caffè fisse)
–
Cappe aspiranti
–
Grandi apparecchi per la pulizia (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)
–
Grandi apparecchi di riscaldamento (come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi)
–
Grandi apparecchi per la cura del corpo (come lampade solari, saune, sedie da massaggio)
–
Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, stampanti, copiatrici, telefoni a gettone)
–
Grandi apparecchiature per lo sport e per il tempo libero (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, slot machine)
–
Grandi apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce
–
Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici, ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali
–
Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori)
–
Grandi apparecchiature mediche
–
Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
–
Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse)
–
Grandi distributori automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto)
5.Piccoli apparecchi
–
Piccoli apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, piastre riscaldanti, coltelli elettrici, riscaldatori a immersione, macchine per tagliare)
–
Piccoli apparecchi per la pulizia (come aspirapolvere, ferri da stiro, ecc.)
–
Ventilatori, profumatori d'ambiente
–
Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche)
–
Orologi, orologi da polso e altri strumenti per misurare il tempo
–
Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi)
Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, mixer, auricolari e altoparlanti, microfoni)
–
Piccoli apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce
–
Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.)
–
Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.)
–
Piccole apparecchiature per il tempo libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.)
–
Utensili elettrici ed elettronici, compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba)
–
Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori)
–
Piccole apparecchiature mediche, comprese le apparecchiature veterinarie
–
Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo (come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi)
–
Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri)
–
Piccoli distributori automatici di prodotti
6.Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
–
Computer portatili
–
Notebook
–
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (come PC, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, cellulari, router, radio, baby phone, videoproiettori).
ALLEGATO II
Requisiti minimi ▌ per le spedizioni di AEE usate
1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:
a)
copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;
b)
prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 2;
c)
una dichiarazione del possessore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e
d)
un imballaggio adeguato e un corretto accatastamento del carico per proteggere i prodotti spediti da danni durante il trasporto, il carico o lo scarico.
Le lettere a) e b) non si applicano se le AEE usate sono rispedite al produttore come conseguenza collettiva di prodotti difettosi nel quadro della garanzia e destinate ad essere riutilizzate.
2. Per dimostrare che gli articoli spediti sono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione:
Fase 1: Prove
a) Testare la funzionalità e valutare le sostanze pericolose. Le prove da condurre dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali;
b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.
Fase 2: Documentazione
a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura;
b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:
–
nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura conformemente all«allegato -IB e categoria conformemente all»allegato IA;
–
numero di identificazione dell'articolo (n. matricola),
–
anno di produzione (se disponibile),
–
nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità,
–
risultato delle prove di cui al punto 1,
–
tipo di prove svolte.
3. In aggiunta ai documenti richiesti al punto 1, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:
a)
documento CMR;
b)
dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.
4. In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3, di un imballaggio adeguato o di un corretto accatastamento del carico, che il possessore dell'apparecchio destinato alla spedizione ha la responsabilità di fornire, le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. ▌
ALLEGATO III
Trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE di cui all'articolo 8, paragrafo 2
1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:
–
condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)(36),
–
componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori,
–
pile,
–
circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm2,
–
cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore,
–
plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati,
–
rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto,
–
tubi catodici,
–
clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC),
–
lampade a scarica,
–
schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica,
–
cavi elettrici esterni,
–
componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(37),
–
componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti(38),
–
condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).
Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.
2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
–
tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente,
–
apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009,
–
lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del riutilizzo e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il riutilizzo e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.
ALLEGATO IV
Requisiti tecnici di cui all'articolo 8, paragrafo 3
1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(39)):
–
Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,
–
Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.
2. Siti di trattamento dei RAEE.
–
Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati,
–
Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti,
–
Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati,
–
Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi,
–
Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.
ALLEGATO V
Simbolo per la marcatura delle AEE
Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.
ALLEGATO VI
Parte A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 25)
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24)
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106)
Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65)
Parte B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
* La tavola di concordanza non è stata ancora cambiata in rapporto alla posizione del Parlamento. La stessa sarà aggiornata una volta raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio.
Situazione in Tunisia
117k
40k
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla situazione in Tunisia
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell'uomo in Tunisia, in particolare le risoluzioni del 29 settembre 2005(1), 15 dicembre 2005(2) e 15 giugno 2006(3),
– visto l'accordo di associazione euro-mediterraneo siglato dalle Comunità europee e dai loro Stati membri, da una parte, e dalla Repubblica tunisina, dall'altra, nel marzo 1998,
– vista la politica dell'Unione sui diritti dell'uomo e la democratizzazione nei paesi terzi, adottata dal Consiglio nel dicembre 2005,
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(4),
– vista la comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),
– vista la comunicazione della Commissione «Bilancio della politica europea di vicinato nel 2009, relazione di monitoraggio sulla Tunisia» (COM(2010)0207 – SEC(2010)0513),
– visto il piano d'azione UE-Tunisia,
– vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla politica dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani(5),
– vista la dichiarazione dell'Unione europea a seguito dell'ottava riunione del Consiglio d'associazione UE-Tunisia svoltasi l'11 maggio 2010,
– viste le dichiarazioni di Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'Unione, e di Stefan Füle, Commissario europeo, sulla situazione in Tunisia, il 13 gennaio 2011 e il 17 gennaio 2011,
– vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo Buzek, sulla situazione in Tunisia, del 17 gennaio 2011,
– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che le massicce manifestazioni popolari svoltesi in tutto il paese dopo l'immolazione di Mohammed Bouazizi il 17 dicembre 2010 hanno portato, il 14 gennaio 2011, alla partenza del presidente Ben Ali e permesso al popolo tunisino di ritrovare la libertà e di porre fine al regime instaurato dal 1987 dal presidente, ora deposto, Ben Ali,
B. considerando che il movimento pacifico di protesta è stato represso con violenza dalle forze dell'ordine, che hanno fatto oltre un centinaio di vittime,
C. considerando l'incapacità dell'Unione europea di sviluppare una politica estera realmente coerente ed efficace nei confronti dei suoi partner; sottolineando in particolare la debolezza dei meccanismi di cooperazione tra l'UE e la Tunisia ed evidenziando ancora una volta la richiesta del Parlamento europeo di associare sistematicamente le «clausole sui diritti umani» degli accordi di associazione a un meccanismo per l'effettiva attuazione di tali clausole; considerando, a tale riguardo, la necessaria revisione della politica di vicinato in corso,
D. considerando le conclusioni del Consiglio di associazione dell'11 maggio 2010, che ricordano alla Tunisia che la riforma della giustizia costituisce un elemento essenziale di un autentico ravvicinamento verso l'Unione europea tanto quanto il pluralismo e la partecipazione democratica, le libertà di espressione e di associazione e la protezione dei difensori dei diritti umani; considerando che la autorità tunisine non hanno onorato alcuno di questi impegni,
E. considerando che la Tunisia e l'UE sono in procinto di formulare il piano d'azione per il periodo 2011-2016; che questo processo richiederà un maggiore impegno di entrambi i partner in tutte le questioni, in particolare nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
F. considerando che la speranza di una democrazia stabile, suscitata dalla fine del regime autoritario in Tunisia, può contribuire all'affermazione delle stesse aspirazioni per altri popoli,
1. esprime la propria solidarietà nei confronti del popolo tunisino che, spinto da aspirazioni democratiche legittime e dall'esigenza di un miglioramento delle condizioni sociali e di accesso al lavoro, ha portato il suo paese ad una svolta politica storica; plaude, a tal riguardo, al suo coraggio e alla sua determinazione durante le manifestazioni ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria solidarietà ai feriti;
2. condanna la repressione e l'uso sproporzionato della violenza da parte delle forze di sicurezza; si congratula, al contrario, per il comportamento adottato dalle forze armate, che hanno rifiutato di sparare sui dimostranti; chiede l'apertura di un'inchiesta indipendente sugli incidenti culminati nella morte di più persone e sull'uso eccessivo della violenza nelle scorse settimane nonché sulla corruzione, con conseguente consegna dei responsabili alla giustizia;
3. sottolinea l'importanza che tutte le forze politiche, sociali, civili e democratiche tunisine siano pienamente rappresentate, unico modo per dotare il governo provvisorio della fiducia della popolazione e della legittimità indispensabile per preparare le elezioni e la transizione democratica;
4. sostiene con forza il processo democratico; sottolinea l'importanza di creare le condizioni necessarie per lo svolgimento di elezioni, in tempi sufficienti per permettere a tutte le forze dell'opposizione e a tutti i media di strutturarsi su scala nazionale, di una nuova Assemblea parlamentare responsabile dell'elaborazione di una Costituzione democratica che rispetti l'equilibrio tra i poteri esecutivo e legislativo e l'indipendenza del potere giudiziario; auspica che tutte le forze democratiche, che si impegnano a rispettare il pluralismo, la libertà di coscienza e l'alternanza democratica, possano partecipare a tale elezione; si compiace, a tale riguardo, della dissoluzione del ministero dell'informazione e della garanzia della libertà di espressione;
5. accoglie con favore il progetto di legge sull'amnistia generale che deve permettere la liberazione dei prigionieri politici, il ritorno degli oppositori del regime, il riconoscimento di tutti i partiti dell'opposizione, nonché la possibilità di registrazione delle ONG;
6. chiede l'applicazione immediata, da parte dell'UE, delle decisioni relative al blocco dei beni acquisiti in modo improprio dalla famiglia Ben Ali e dai suoi amici; accoglie con favore l'annuncio delle autorità quanto alla restituzione allo Stato dei beni mobili e immobili del partito RCD;
7. sostiene la creazione di tre commissioni, ciascuna presieduta da personalità indipendenti e rinomate, sulla riforma legislativa e istituzionale, la lotta contro la corruzione e gli avvenimenti successivi al 17 dicembre 2010; sottolinea che queste devono poter agire in completa indipendenza e disporre di un reale potere di indagine; ritiene necessario che tali commissioni, ove lo desiderino, possano beneficiare delle competenze e del sostegno dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo e dei pertinenti meccanismi delle Nazioni Unite;
8. chiede all'Alto rappresentante di promuovere la costituzione di una «task force», con la partecipazione del Parlamento europeo, che permetta di rispondere alle necessità di accompagnamento del processo di transizione democratica espresse dagli attori del cambiamento democratico, in particolare per quanto riguarda la preparazione di elezioni libere e democratiche, il sostegno alla formazione di partiti politici e l'emergere di media indipendenti, nonché la ricostruzione di un apparato statale trasparente e indipendente dal potere pubblico e di una giustizia equa e indipendente;
9. invita la Vicepresidente/Alto rappresentante a sostenere il previsto processo elettorale inviando una missione di osservazione elettorale;
10 chiede pertanto al Consiglio, alla Commissione e all'Alto rappresentante dell'UE di tenersi pronti a reindirizzare i fondi – e, qualora necessario, ad aumentarli – dei vari strumenti finanziari di cooperazione UE-Tunisia;
11. chiede alla Commissione e alla BEI di prendere in considerazione il sostegno alla Tunisia attraverso prestiti a tasso agevolato, per consentire all'economia tunisina di diversificarsi e offrire prospettive di lavoro qualificato ai giovani tunisini, nel quadro di un autentico contratto di sviluppo che favorisca gli investimenti produttivi locali ed esteri;
12. chiede alla Commissione di favorire, anche a livello finanziario, il sostegno e l'assistenza che la società civile europea può apportare alla società civile tunisina, in particolare le associazioni di difesa dei diritti umani e le parti sociali;
13. esorta l'UE a trarre insegnamento dall'esempio della Tunisia e a rivedere la sua politica a sostegno della democrazia e dei diritti dell'uomo, mediante l'istituzione di un meccanismo per l'attuazione della clausola sui diritti umani in tutti gli accordi con i paesi terzi; insiste affinché la revisione della politica di vicinato privilegi i criteri relativi all'indipendenza della giustizia, al rispetto delle libertà fondamentali, al pluralismo e alla libertà di stampa, nonché alla lotta contro la corruzione; chiede un migliore coordinamento con le altre politiche perseguite dall'Unione europea con tali paesi;
14. ritiene che la lotta contro la corruzione e il rafforzamento dello Stato di diritto nei paesi terzi costituiscano criteri fondamentali per rispondere alle aspettative dei cittadini e per attrarre investimenti esteri;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo nonché al governo provvisorio e al parlamento tunisini.
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 su «Iniziativa sul vaccino contro la tubercolosi» (TBVI), applicazione concreta della strategia Europa 2020 al fine di contribuire a conseguire l'Obiettivo di sviluppo del millennio n. 6 e l'eradicazione della tubercolosi entro il 2050
– visti gli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) delle Nazioni Unite, che prevedono di bloccare, entro il 2015, l'espansione della tubercolosi nonché un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'incidenza della malattia,
– vista l'Iniziativa sul vaccino contro la tubercolosi (TBVI), un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro – l'unica organizzazione paneuropea di questo tipo, istituita con il sostegno della Commissione – che promuove lo sviluppo urgente di nuovi vaccini e nel contempo favorisce una rete europea integrata apportandovi la propria esperienza,
– vista la strategia di Lisbona volta a istituire una zona europea per la ricerca e l'innovazione, l'Europa dell'innovazione UE 2020 e l'iniziativa PHARE Europa 2020 per l'innovazione,
– visto il programma «stop alla tubercolosi», sotto l'egida dell'OMS, il quale si è fissato l'obiettivo di ridurre entro il 2015 del 50% rispetto al 1990 l'incidenza e la mortalità e di eliminare la tubercolosi entro il 2050,
– vista la relazione dell'OMS «Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB): 2010 global report on surveillance and response.WHO/HTM/TB/2010.3» sulla preoccupante diffusione di ceppi resistenti e molto resistenti alle terapie,
– vista la dichiarazione di Berlino rilasciata in occasione del Forum ministeriale europeo dell'OMS del 22 ottobre 2007, intitolata «Tutti contro la tubercolosi» (EUR/07/5061622/5, 74415),
– vista la relazione dell'EASAC (European Academies Science Advisory Council – Consiglio di consulenza scientifica delle Accademie europee), la quale calcola il costo delle sole terapie della tubercolosi nell'Unione europea in 2 miliardi di euro all'anno (EASAC Policy report 10, March 2009 ISBN: 9789-0-85403-746-9),
– vista la riunione del Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria svoltasi nell'ottobre 2010 a New York,
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sui sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e la sanità mondiale(1),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'accesso alle cure mediche è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e che i governi devono assolvere ai propri obblighi di erogare servizi di sanità pubblica a tutta la popolazione,
B. considerando che i medicinali non possono essere assimilati a prodotti puramente commerciali,
C. considerando che a quattro anni dalla scadenza della realizzazione degli Obiettivi del millennio, nonostante i progressi compiuti, l'incidenza della tubercolosi nel mondo resta preoccupante,
D. considerando che la tubercolosi resta tuttora tra le principali cause di mortalità nel mondo, dato che provoca ogni anno quasi due milioni di decessi,
E. considerando che gli OSM includono anche la riduzione della mortalità infantile e il miglioramento della salute materna,
F. considerando che l'iniziativa TBVI, messa a disposizione dei pazienti di tubercolosi ovunque nel mondo – specialmente nei paesi meno avanzati – è destinata a diventare un'applicazione concreta della strategia 2020 e potrà quindi rafforzare l'indipendenza strategica dell'UE nella lotta contro la tubercolosi e le altre malattie trasmissibili,
G. considerando l'obiettivo di investire il 3% del PIL in ricerca e sviluppo (COM(2010)2020 e COM(2010)0546) nonostante i vincoli di bilancio,
H. considerando che le malattie tropicali, come la malaria, la tubercolosi e la malattia del sonno, mietono ogni anno milioni di vite, soprattutto a causa dell'aumento delle resistenze delle malattie stesse – l'epidemia multiresistente o ultraresistente costituisce un grave problema – o dell'assenza di cure, ovvero fenomeni legati all'abbandono della ricerca, a sua volta dettato da semplici motivi di redditività commerciale,
I. considerando che la tubercolosi costituisce un esempio lampante delle disparità tra i popoli, in quanto malattia praticamente debellata nei paesi industrializzati,
J. considerando che in caso di infezione congiunta HIV/AIDS la tubercolosi è una patologia assai grave,
K. considerando che attualmente non viene condotta una sufficiente ricerca sulle malattie più trascurate che riguardano soltanto i paesi in via di sviluppo (PVS),
L. considerando che il successo dei fondi «verticali» concernenti malattie specifiche, come l'AIDS, la malaria o la tubercolosi, non deve essere sinonimo di salasso delle risorse delle infrastrutture sanitarie di base, cosiddette «orizzontali»,
M. considerando che, nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, i servizi sanitari sono ampiamente insufficienti per rispondere alle esigenze della popolazione,
N. considerando che il problema dell'accesso alla sanità riguarda sia l'accesso alle cure (per mancanza di strutture e di personale sanitario, oltre che per l'assenza di sistemi sanitari pubblici) che l'accesso all'assistenza,
1. sottolinea che soltanto un programma di vaccinazione comprendente una campagna di vaccinazione su ampia scala potrà avere un impatto positivo sulla realizzazione dell'Obiettivo del millennio n. 6, prevista dopo il 2015, e soprattutto ai fini dell'eradicazione della tubercolosi entro il 2050;
2. è del parere che, nella lotta alla tubercolosi, i vaccini, associati a migliori test di individuazione dell'infezione – affidabili, economici e sicuri – e a metodi diagnostici e trattamenti maggiormente efficaci, rappresentino uno strumento essenziale che rende necessario un radicale cambio di orientamento della ricerca e un finanziamento maggiore e sostenibile;
3. invita la Commissione europea a valutare soluzioni di finanziamento innovative, quali ad esempio l'istituzione di una garanzia finanziaria degli Stati membri e/o dell'UE, che consenta di ottenere finanziamenti per la TBVI presso la Banca europea per gli investimenti al fine di garantire il finanziamento della ricerca sulle malattie trascurate e poco redditizie nei paesi in via di sviluppo;
4. ricorda che la ricerca farmaceutica dovrebbe concentrare maggiormente i propri sforzi sulle malattie mortali come la tubercolosi;
5. sottolinea che, per rispondere alle esigenze delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, sarebbe opportuno adottare un approccio integrato comprendente i programmi verticali volti a combattere malattie come l'AIDS/HIV, la malaria o la tubercolosi e il consolidamento dei sistemi sanitari di base;
6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rispettare i propri impegni di finanziamento e di mettere tutto in opera affinché anche le persone più povere dei paesi in via di sviluppo possano beneficiare dei fondi destinati alle cure mediche; ricorda l'urgente necessità di disporre di servizi sanitari pubblici nelle aree più remote;
7. ritiene che la vaccinazione contro la tubercolosi dovrebbe avvenire prioritariamente nei dispensari e nelle cliniche dei paesi in via di sviluppo, e chiede quindi il ripristino dei servizi sanitari pubblici; è altresì del parere che gli aiuti europei debbano innanzitutto coadiuvare gli sforzi profusi a livello nazionale dai PVS per potenziare le risorse umane nonché le capacità istituzionali e delle infrastrutture;
8. sottolinea che l'accesso all'acqua potabile e a un'alimentazione equilibrata costituisce un elemento indispensabile per la salute delle popolazioni; insiste quindi sulla dimensione trasversale della sanità e sul fatto che il miglioramento delle condizioni di vita contribuisce all'aumento dell'aspettativa di vita nonché alla lotta contro la povertà e la tubercolosi;
9. invita l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo a favorire il libero accesso alla sanità;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, ai responsabili della fondazione TBVI e all'OMS.
– visti i conti dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2008, conformemente alle informazioni fornite nello stato finanziario definitivo del CEPOL per il 2009, in data 5 luglio 2010,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008, corredata delle risposte dell'Accademia(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 16 febbraio 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),
– viste la sua decisione del 5 maggio 2010(2) che rinvia la decisione sul discarico per l'esercizio 2008, e le risposte del direttore dell'Accademia europea di polizia,
– vista la sua decisione del 7 ottobre 2010(3) che rifiuta il discarico al direttore dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio 2008,
– visti l'articolo 276 del trattato CE e l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4), in particolare l'articolo 185,
– vista la decisione 2005/681/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL)(5), in particolare l'articolo 16,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002(6) della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare l'articolo 94,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento, in particolare l'articolo 5, punto 2, lettera b), primo comma, di tale allegato,
1. chiude i conti dell'Accademia europea di polizia relativi all'esercizio 2008;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Accademia europea di polizia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
– vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti(1), in particolare l'articolo 4,
– vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(2), in particolare l'articolo 2,
– vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(3), in particolare l'articolo 11 e l'allegato II,
– visto il quadro riveduto della direttiva relativa ai rifiuti (2008/98/CE)(4), in particolare gli articoli 17 e 18,
– vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 sulla relazione di seguito relativa alla direttiva del Consiglio 75/442/CEE (direttiva quadro sui rifiuti)(5),
– vista la sua risoluzione del 16 settembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione delle direttive sulla politica in materia di rifiuti(6),
– visto il documento di lavoro sulla missione d'inchiesta della commissione per le petizioni in Campania (Italia) dal 28 al 30 aprile 2010(7),
– vista la legge 123/2008 della Repubblica italiana, promulgata il 14 luglio 2008,
– vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente(8),
– vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-135/05 del 26 aprile 2007,
– vista la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-297/08 del 4 marzo 2010,
– visti gli articoli 191 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale(9), in particolare l'articolo 2,
– vista la convenzione di Aarhus,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l'emergenza rifiuti in Campania rappresenta il capitolo più complesso di una storia di gestione problematica dei rifiuti in varie parti d'Italia, fra cui il Lazio, la Calabria e la Sicilia, che un'emergenza rifiuti è stata dichiarata negli anni «90 e che sono stati nominati commissari governativi dotati di poteri e fondi speciali,
B. considerando che il decreto legge italiano n. 195 del 31 dicembre 2009 ha dichiarato ufficialmente chiuso lo stato d'emergenza e, da quella data in poi, delega alle autorità provinciali la responsabilità della gestione dei rifiuti,
C. considerando che il 5 ottobre 2010 la commissione per le petizioni del Parlamento ha approvato un documento di lavoro su una missione d'inchiesta in Campania (Italia) dal 28 al 30 aprile 2010, effettuata in risposta a varie petizioni presentate sui problemi di gestione dei rifiuti nella regione,
D. considerando che, dopo quella dell'estate 2007, una nuova crisi è scoppiata subito dopo l'adozione della relazione sulla missione da parte della commissione per le petizioni; che l'annuncio delle conseguenti misure eccezionali, quali l'apertura di nuove discariche, è stato seguito da proteste di massa,
E. considerando che la soluzione iniziale che prevedeva la produzione di «ecoballe» e rifiuti organici non è stata effettuata correttamente, per cui non è stato possibile eliminarle; che, per mancanza di procedimenti di filtraggio o selezione dei rifiuti, secondo le stime sono stati prodotti oltre sette milioni di tonnellate di ecoballe di qualità inferiore agli standard,
F. considerando che il primo inceneritore di Acerra è diventato operativo soltanto nel marzo 2010, che il suo funzionamento è stato ostacolato dalla mancanza di adeguate infrastrutture per la differenziazione e il trattamento dei rifiuti e che persistono preoccupazioni sull'eliminazione delle ceneri tossiche derivanti dall'incenerimento,
G. considerando che i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti e nel riciclaggio dei rifiuti domestici sono stati minimi e che rifiuti domestici e di altro tipo continuano ad essere portati nelle discariche indiscriminatamente, talvolta a quanto sembra mescolati a vari tipi di rifiuti industriali,
H. considerando che numerose discariche sono state dichiarate aree di interesse strategico per cui è stato impedito ai cittadini, ai sindaci e alle autorità locali, compresa la polizia, di verificare cosa vi venga effettivamente trasportato,
I. considerando che l'aspetto più importante della gestione della crisi dei rifiuti è la pratica di derogare a regolamenti e controlli, compresa ad esempio la concessione di deroghe alle valutazioni di impatto ambientale e alla normativa sugli appalti pubblici; che ai commissari è stata conferita l'autorità di decidere l'ubicazione di impianti, discariche e inceneritori nonché le società alle quali affidare i contratti, senza adeguata consultazione o informazione delle autorità locali e degli abitanti circa le decisioni assunte; che il sistema che prevede la gestione dei rifiuti da parte di commissari straordinari è stato oggetto di pesanti critiche e ha dato corso a inchieste giudiziarie, ed è attualmente considerato da gran parte della popolazione come parte del problema, per l'insita mancanza di trasparenza e di vigilanza istituzionale, anziché la soluzione,
J. considerando che, secondo la convenzione di Aarhus, i cittadini hanno il diritto di essere informati della situazione esistente sul proprio territorio e che è compito delle autorità fornire informazioni e motivare i cittadini a sviluppare un atteggiamento e forme di comportamento responsabili; che, conformemente alla direttiva 2003/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati,
K. considerando che i cittadini che hanno protestato contro questa situazione o che hanno cercato di proporre approcci alternativi non hanno ricevuto idonea attenzione; che le autorità politiche nazionali hanno posto i siti dei rifiuti e l'inceneritore di Acerra sotto lo stretto controllo delle forze armate; che, recentemente, sono stati operati alcuni arresti nel corso di manifestazioni pubbliche al riguardo, il che dimostra che la relazione tra i cittadini e le autorità è stata danneggiata e che sta crescendo lo scontento dei cittadini,
L. considerando che nel 2007 la Commissione ha deciso di sospendere, sino a quando non sia abolita la struttura commissariale, 135 milioni di euro di contributi per il periodo finanziario 2006-2013, a favore di progetti di gestione dei rifiuti, e un ulteriore importo pari a 10,5 milioni di euro per il periodo finanziario 2000-2006,
M. considerando che in gran parte delle città i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti e nel riciclaggio dei rifiuti domestici sono stati minimi; che, come è degno di nota, notevoli progressi sono stati compiuti in alcune città nella differenziazione e nella raccolta dei rifiuti domestici anche se l'attuale ciclo dei rifiuti si basa ancora ampiamente sulle discariche e sull'incenerimento, in contrasto con gli orientamenti della nuova direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE); che si sta esaminando un piano di gestione dei rifiuti che rispetti i principi della legislazione dell'UE in materia di rifiuti per quanto riguarda la gerarchia del trattamento e la sicurezza d'impiego delle discariche o dell'incenerimento,
N. considerando che non vengono effettuati controlli sulla qualità dei rifiuti domestici e lo scarico di rifiuti pericolosi in discariche illegali e il fatto che non siano tenuti nel debito conto fattori ideologici e idrologici al momento di decidere l'ubicazione delle discariche in siti quali Chiaiano ha portato a un elevato rischio di contaminazione del suolo e delle falde freatiche circostanti; che ciò viola gli articoli 17 e 18 della direttiva quadro sui rifiuti e la direttiva sulle discariche,
O. considerando che la Corte di giustizia nella sua sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 ha dichiarato che, omettendo di adottare tutte le misure necessarie per garantire, in particolare, che i rifiuti siano raccolti o smaltiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare procedure o metodi che possano danneggiare l'ambiente e, in secondo luogo, omettendo di vietare l'abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato di rifiuti la Repubblica italiana ha omesso di adempiere ai suoi obblighi nei confronti del diritto comunitario; che, nella sua recente sentenza del 4 marzo 2010 nella causa C-297/08, la Corte di giustizia ha dichiarato che, omettendo di adottare tutte le misure necessarie per la regione Campania, la Repubblica italiana ha omesso di adempiere ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE,
P. considerando che la Commissione non ha ricevuto la versione definitiva del piano di gestione dei rifiuti per la regione Campania nel rispetto della sentenza della Corte; che il Parlamento, ha comunque preso atto di una bozza di piano di gestione dei rifiuti presentato oltre la scadenza del 31 dicembre 2010,
Q. considerando che, nella sua risoluzione del 16 settembre 1998 relativa all'applicazione delle direttive sulla politica in materia di rifiuti, il Parlamento ha già chiesto l'avvio sistematico di procedure di infrazione contro gli Stati membri che omettano di osservare tutte le disposizioni di queste direttive e di redigere un elenco trimestrale delle cause contro gli Stati membri inadempienti intentate dinanzi alla Corte di giustizia, compreso un elenco delle cause già decise dalla Corte e un elenco delle sanzioni da essa imposte; che, nella sua risoluzione del 19 novembre 2003 sulla relazione di seguito sulla direttiva quadro sui rifiuti, ha chiesto un controllo approfondito e coerente e il coordinamento dell'attuazione della legislazione sui rifiuti in vigore,
1. chiede che venga individuata con urgenza una soluzione sostenibile rispondente ai criteri dell'Unione europea, ossia che venga attuato un piano per la gestione dei rifiuti nell'ambito del quale, in conformità della direttiva 2008/98/CE, il rispetto della gerarchia del ciclo dei rifiuti costituisca il fondamento centrale; chiede alla Commissione di tenerlo informato in merito agli sviluppi, compresa l'attuazione di un piano di gestione dei rifiuti, e il rispetto della sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2010 e delle regole UE;
2. ricorda che il rispetto della normativa dell'UE in materia di rifiuti in Campania richiede un impegno molto energico per ridurre il volume dei rifiuti e spostare l'ago della bilancia verso la prevenzione, la riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, attraverso la predisposizione di adeguate infrastrutture, e osserva che occorre porre maggiormente l'accento sul recupero dei rifiuti organici, soprattutto in questa regione a vocazione prevalentemente agricola; raccomanda che i dati siano verificati e che sia istituito un sistema per lo scambio delle migliori pratiche;
3. ritiene che le misure straordinarie applicate per lunghi periodi dalle autorità italiane, tra cui la nomina di commissari speciali o la designazione dei siti dei rifiuti quali aree «di interesse strategico» sotto il controllo dell'esercito, siano state controproducenti e teme che l'opacità instauratasi nella gestione dei rifiuti da parte delle autorità pubbliche abbia favorito una maggiore presenza di gruppi di criminalità organizzata, anziché ridurla, sia nella gestione ufficiale dei rifiuti a livello regionale che nello smaltimento illegale dei rifiuti industriali; chiede pertanto alle diverse autorità responsabili di assicurare un livello di trasparenza molto maggiore;
4. sottolinea l'importanza di ricostruire un clima di fiducia attraverso un dialogo strutturato tra i cittadini e le varie autorità nonché tra i diversi livelli di governo; deplora le accuse di ordine penale rivolte dalla autorità contro alcuni cittadini che stavano dimostrando pacificamente contro l'apertura di nuove discariche e la violenza usata dalle forze dell'ordine contro i dimostranti; è convinto che solo coinvolgendo attivamente i cittadini nell'intero processo si possa trovare col tempo una soluzione durevole ai problemi che la regione deve affrontare in materia di rifiuti;
5. ribadisce che la Commissione sta attualmente bloccando i fondi strutturali UE destinati alla Campania, fondi che saranno sbloccati non appena il piano per la gestione dei rifiuti sarà effettivamente conforme alle norme UE;
6. richiama l'attenzione sui sette milioni di tonnellate di ecoballe il cui contenuto è all'esame, ammassate nei siti di stoccaggio, specialmente a Taverna del Re, e sottolinea l'importanza di dare la priorità alla loro rimozione e al loro smaltimento, una volta che ne sia stato opportunamente accertato l'esatto contenuto; insiste sul fatto che lo smaltimento delle ecoballe deve avvenire utilizzando opportune forme di trattamento e affrontato nel quadro del piano per la gestione dei rifiuti, stabilendo chiaramente i siti in cui deve avvenire ogni trattamento e basandosi sulle prassi previste dalla legge;
7. osserva che occorre esaminare con urgenza lo scarico abusivo e a cielo aperto di rifiuti misti e non identificati nei pressi del sito di Ferrandelle e chiede che vengano eseguiti rigorosi controlli di gestione; ricorda alle autorità competenti che, per rispettare appieno la direttiva IED/IPPC (direttiva 2010/75/UE), esse devono predisporre rigorosi controlli sulla manipolazione di specifici tipi di rifiuti industriali, a prescindere dalla loro origine; evidenzia inoltre che devono essere approntati siti all'uopo designati che siano conformi alle disposizioni delle direttive UE applicabili, assicurando in tal modo la realizzazione di infrastrutture adeguate per i rifiuti industriali, speciali e tossici; domanda una spiegazione per il mancato utilizzo del sito destinato ad accogliere i rifiuti organici e chiede che ne venga disposta l'entrata in funzione, a condizione che la struttura soddisfi i criteri stabiliti dalla direttiva sulla gestione dei rifiuti; sollecita un monitoraggio delle discariche gestite privatamente senza idonea autorizzazione e un'idonea azione per garantire il rispetto delle regole UE;
8. deplora la precedente decisione di aprire discariche in aree protette all'interno del parco nazionale del Vesuvio, come a Terzigno; si oppone fermamente a qualsiasi progetto di ampliamento di queste discariche e accoglie positivamente la decisione di non aprire una seconda discarica a Terzigno (Cava Vitiello);
9. prende atto del fatto che la Commissione ha dichiarato che la localizzazione di discariche in siti della rete Natura 2000 non costituisce di per sé violazione del diritto dell'Unione e rileva inoltre che, nel rispetto del diritto dell'Unione, sono state selezionate o sono già utilizzate discariche situate in parchi naturali, in siti della rete Natura 2000 e in siti appartenenti al patrimonio dell'UNESCO; si domanda se ciò comporti rischi per l'ambiente o la salute; ritiene che situare discariche in zone culturali o protette sia inconciliabile con la normativa ambientale; chiede che la Commissione modifichi la normativa UE sui rifiuti in modo da vietare categoricamente la presenza di discariche in siti della rete Natura 2000; propone che la Commissione chieda alla Corte di giustizia di emanare un'ingiunzione in caso di ampliamento delle discariche esistenti in aree naturali protette o dell'apertura di nuove discariche in siti della rete Natura 2000;
10. esorta il governo italiano ad agire in questo settore conformemente al diritto UE, in particolare a osservare le due ultime sentenze della Corte di giustizia europea, a rispettare i termini di osservanza che ne derivano, fissati dalla Commissione, rettificando tutte le già ricordate violazioni del diritto UE, in linea con l'obbligo di prendere le misure necessarie a garantire il rispetto a tutti i livelli dell'acquis comunitario UE;
11. invita la Commissione a fare il tutto il possibile, nell'ambito delle sue competenze, per monitorare gli sforzi compiuti dalla autorità italiane competenti per garantire che i rifiuti siano adeguatamente raccolti, differenziati e trattati, ad esempio mediante ispezioni sistematiche, ed esorta le autorità regionali a presentare un piano credibile di gestione dei rifiuti; chiede alla Commissione di invitare la delegazione del Parlamento europeo a partecipare alle ispezioni;
12. sottolinea che la pianificazione e attuazione del ciclo dei rifiuti è di competenza delle autorità italiane; ritiene che l'onere di bonificare i siti campani che sono stati contaminati dall'inquinamento proveniente da varie forme di rifiuti non debba essere sostenuto dai contribuenti, ma dai responsabili dell'inquinamento conformemente al principio «chi inquina paga»;
13. rileva che l'Italia non ha notificato la trasposizione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente entro la scadenza del 26 dicembre 2010, ma si aspetta che l'Italia osservi pienamente la direttiva e applichi di conseguenza le sanzioni ai reati in materia di rifiuti elencati nella direttiva, anche a persone giuridiche, qualora esistano le condizioni;
14. invita la Commissione a monitorare gli sviluppi e a fare uso dei poteri che le sono conferiti, ivi incluso proponendo un nuovo ricorso volto alla condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie (ai sensi dell'articolo 260 TFUE), in maniera da garantire che le autorità campane ottemperino senza indugio alla relativa sentenza della Corte di giustizia, in linea con la decisione emessa dalla Corte di giustizia con la sentenza del 12 luglio 2005 nella causa C-304/02, Commissione/Francia, raccolta 2005, pagina I-06263, in particolare facendo sì che le discariche esistenti rispettino la legislazione dell'Unione;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo e al parlamento italiani.
A. considerando che il cancro continua a essere la prima causa di morte in Europa e che la ricerca sul cancro è condotta principalmente a livello nazionale ed è molto frammentata e disuguale e presenta notevoli discrepanze in tutta l'Unione europea, mancando quindi di un coordinamento a livello europeo,
B. riconoscendo l'urgenza di promuovere una cooperazione autonoma nella ricerca e un coordinamento autonomo della stessa,
1. invita la Commissione a migliorare il coordinamento, la cooperazione e la coerenza delle attività di ricerca sul cancro sia a livello paneuropeo e nazionale, che a livello regionale e locale, al fine di evitare doppioni e concentrarsi sulle necessità non soddisfatte nel trattamento del cancro;
2. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'adeguata mappatura e un finanziamento appropriato della ricerca sul cancro, nonché una maggiore cooperazione;
3. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una strategia globale di ricerca sul cancro basata su una matrice, attraverso strategie orizzontali quali la ricerca e le diagnosi su scala transnazionale, e strategie verticali come la ricerca sulla prevenzione, le ricerche di screening, e la ricerca sulla qualità della vita e l'assistenza;
4. invita la Commissione a avvalersi del partenariato europeo nella la lotta contro il cancro, al fine di organizzare diversi team di ricerca;
5. incoraggia la promozione di partenariati costituiti da gruppi di pazienti, al fine di utilizzare in tal modo le competenze e conoscenze specifiche di questi ultimi per accelerare il progresso della ricerca;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), ai Parlamenti degli Stati membri.