Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione) (COM(2010)0746 – C7-0428/2010 – 2010/0358(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0746),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0428/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011(1),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0096/2011),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (codificazione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote(3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese(4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) La direttiva 80/720/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE(5), stabilisce le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori agricoli o forestali per quanto concerne lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida, nonché gli sportelli e i finestrini. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.
(3) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato III, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai fini della presente direttiva per «trattore» si intende un trattore quale definito all'articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.
Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell'allegato II della direttiva 2003/37/CE.
2. La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell'allegato II della direttiva 2003/37/CE.
La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell'allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.
Articolo 2
1. Per quanto riguarda i trattori conformi alle prescrizioni dell'allegato I, gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la commercializzazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti:
a)
lo spazio di manovra,
b)
i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa),
c)
gli sportelli e i finestrini.
2. Gli Stati membri possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore nel quale lo spazio di manovra, i mezzi di accesso al posto di guida, gli sportelli e i finestrini non rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 3
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva 2003/37/CE.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La direttiva 80/720/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione e di applicazione indicati all'allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.