Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0471),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0270/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 febbraio 2011(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0151/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 maggio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. .../2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(3) stabilisce che la Commissione può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità alle direttive applicabili alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche. Tali orientamenti politici e obiettivi dovrebbero far riferimento alla disponibilità e all'utilizzazione efficace delle frequenze dello spettro radio necessarie all'attuazione e al funzionamento del mercato interno. Il programma strategico in materia di spettro radio sostiene gli obiettivi e le azioni prioritarie delineati nella strategia Europa 2020 e nell'agenda digitale ed è inserito tra le cinquanta azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico. La presente decisione non pregiudica la normativa vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(4), 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)(5), 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)(6), 2002/21/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(7), che modifica le direttive 2002/21/CE, 2002/19/CE e 2002/20/CE nonché la decisione n. 676/2002/CE del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)(8). Inoltre, la presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in conformità al diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa. [Em. 1]
(2) Lo spettro radio è una risorsa pubblica fondamentale per settori e servizi essenziali come le comunicazioni mobili, a banda larga senza fili e via satellite, la radiodiffusione televisiva e sonora, i trasporti, la radiolocalizzazione e applicazioni come gli allarmi, i telecomandi, le protesi uditive, i microfoni e le apparecchiature mediche. Esso è altresì alla base dei servizi pubblici come i servizi di sicurezza, compresa la protezione civile e attività scientifiche come la meteorologia, l'osservazione della Terra, la radioastronomia e la ricerca spaziale. Un uso efficace dello spettro radio inoltre contribuisce all'accesso universale alle comunicazioni elettroniche, favorendo in particolare i cittadini e le aziende situati in zone isolate o a scarsa densità abitativa, quali le regioni rurali o le isole. Le misure regolamentari relative allo spettro radio comportano delle conseguenze nel settore dell'economia, della sicurezza, della salute, dell'interesse generale, della cultura, della scienza, della società, dell'ambiente e della tecnologia. [Em. 2]
(3)É opportuno adottare un nuovo approccio economico e sociale per quanto riguarda la gestione, l'assegnazione e l'uso dello spettro, riservando particolare attenzione all'articolazione della regolamentazione, onde assicurare una maggiore efficienza dello spettro, una migliore pianificazione delle frequenze e delle salvaguardie contro i comportamenti anticoncorrenziali e l'adozione di misure antisociali in materia di uso dello spettro.[Em. 3]
(4) La pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio a livello dell'Unione dovrebbe rafforzare il mercato unico per i servizi e le apparecchiature relativi alle comunicazioni elettroniche senza fili nonché le politiche dell'Unione che richiedono l'uso dello spettro radio, in tal modo creando nuove opportunità per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, e contribuendo nel contempo alla ripresa economica e all'integrazione sociale nell'ambito dell'Unione e al tempo stesso rispettando il rilevante valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio. L'armonizzazione dell'uso dello spettro radio è essenziale anche per garantire la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e di creare economie di scala che riducano il costo dell'installazione di reti senza fili e il costo dei dispositivi senza fili per i consumatori. A tal fine, l'Unione necessita pertanto di un programma strategico che copra il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca e lo sviluppo, i trasporti, la cultura e l'energia. É opportuno evitare ad ogni costo che gli attuali titolari di diritti provochino un ritardo della necessaria riforma. [Em. 4]
(5)Questo primo programma dovrebbe promuovere la concorrenza, creare condizioni di parità a livello paneuropeo e gettare le fondamenta per un vero e proprio mercato digitale unico. Al fine di garantire il pieno utilizzo del suo potenziale e benefici per i consumatori e per il mercato unico, il programma dovrebbe essere integrato da future nuove proposte che consentano lo sviluppo dell'economia online, come, ad esempio sulla protezione dei dati e un sistema europeo di licenze per il contenuto online.[Em. 5]
(6) Questo primo programma dovrebbe sostenere in particolare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva considerato l'enorme potenziale offerto dai servizi senza fili per promuovere un'economia basata sull'informazione, sviluppare e assistere settori basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e colmare il divario digitale. L'esplosione, in particolare, dei servizi media audiovisivi e del contenuto online sta aumentando la domanda di velocità e copertura. Si tratta anche di un'azione essenziale nell'ambito dell'agenda digitale europea(9) che mira a garantire la disponibilità di internet rapido a banda larga nella futura economia della conoscenza basata sulle reti, prefiggendosi l'obiettivo ambizioso di offrire a tutti gli europei la copertura universale a banda larga. Fornire una banda larga con una velocità e una capacità il più elevate possibile, garantendo almeno 30 Mbps per tutti gli europei entro il 2020 e assicurando ad almeno la metà dei nuclei familiari europei un accesso alla banda larga con una velocità di almeno 100 Mbps è importante per promuovere la crescita economica e la competitività a livello globale, ed è necessario per realizzare i benefici sostenibili economici e sociali di un mercato digitale unico. Inoltre, il programma dovrebbe anche sostenere e promuovere altre politiche settoriali dell'Unione, come un ambiente sostenibile e l'inclusione economica e sociale per tutti i cittadini dell'Unione. Data l'importanza delle applicazioni senza fili per l'innovazione, questo programma è anche un'iniziativa essenziale a sostegno delle politiche dell'Unione sull'innovazione. [Em. 6]
(7)Il primo programma deve gettare le fondamenta per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga. Tale ruolo guida è essenziale al fine di istituire un mercato unico digitale competitivo che funga da elemento trainante per aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione. [Em. 7]
(8) Il primo programma dovrebbe fissare i principi ▌ e gli obiettivi fino al 2015 per gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione e stabilire specifiche iniziative di attivazione. Pur essendo ancora ampiamente di competenza nazionale, la gestione dello spettro radio dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e consentire di perseguire le politiche dell'Unione. [Em. 8]
(9) Inoltre, il programma dovrebbe tener conto della decisione n. 676/2002/CE e della consulenza tecnica della CEPT cosicché le politiche dell'Unione che fanno riferimento allo spettro radio e sono state approvate del Parlamento e dal Consiglio possano essere attuate con misure tecniche d'applicazione, sottolineando che tali misure si possono adottare ogniqualvolta sia necessario attuare politiche dell'Unione già esistenti.
(10) Per garantire una utilizzazione ottimale e produttiva dello spettro in quanto bene pubblico potrebbe essere necessario che la Commissione e gli Stati membri mettano in atto nuove soluzioni in materia d'autorizzazione, come l'utilizzazione collettiva dello spettro radio, le autorizzazioni generali o l'uso condiviso delle infrastrutture oltre alle soluzioni tradizionali quali le aste. L'applicazione di tali principi nell'Unione potrebbe essere agevolata dalla determinazione delle buone prassi e dall'incoraggiamento alla condivisione delle informazioni, nonché dalla definizione di talune condizioni comuni o convergenti per l'uso dello spettro radio. Le autorizzazioni più appropriato e meno oneroso, sono di particolare interesse nei casi in cui l'interferenza non rischia di ostacolare lo sviluppo di altri servizi, nonché le più adatte conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/20/CE. [Em. 9]
(11) Lo scambio di diritti dello spettro radio combinato con l'uso flessibile delle condizioni dovrebbe rivelarsi molto positivo per la crescita economica. Pertanto, le bande per le quali la legislazione dell'Unione ha già introdotto una certa flessibilità nell'uso dovrebbero già poter essere oggetto di scambi, conformemente alla direttiva 2002/21/CE. Inoltre, l'adozione di principi comuni relativi al formato e al contenuto di tali diritti negoziabili e di misure comuni destinate a evitare il cumulo delle frequenze, che potrebbe condurre a stabilire posizioni dominanti, o una ingiustificata mancata utilizzazione delle frequenze acquisite faciliterebbe l'introduzione coordinata di tali misure da parte di tutti gli Stati membri e l'acquisizione di tali diritti in tutta l'Unione. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, una parte dei proventi derivanti dalla messa all'asta dei diritti dello spettro radio («dividendo digitale») dovrebbe essere utilizzata per accelerare l'espansione della copertura a banda larga.[Em. 11]
(12) Come sottolineato nell'agenda digitale europea, la banda larga senza fili è importante per stimolare la concorrenza, creare condizioni a livello paneuropeo, allargare le possibilità di scelta per il consumatore e l'accesso nelle zone rurali e in altre zone in cui l'installazione della banda larga senza fili è difficile o non è conveniente dal punto di vista economico. Tuttavia, la gestione dello spettro radio può incidere sulla concorrenza modificando il ruolo e il potere degli operatori di mercato, ad esempio nel caso in cui taluni utenti esistenti ricevano vantaggi ingiustificati dal punto di vista concorrenziale. La limitazione dell'accesso allo spettro radio, in particolare allorché le frequenze appropriate diventano più rare, rischia di creare un ostacolo all'entrata sul mercato di nuovi servizi o applicazioni e di ostacolare l'innovazione e la concorrenza. L'acquisizione di nuovi diritti d'uso compreso lo scambio di diritti, le fusioni o altre operazioni tra gli utenti, nonché l'introduzione di nuovi criteri per l'uso dello spettro radio può incidere sulla situazione concorrenziale esistente. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero, prima di procedere a nuove assegnazioni delle frequenze dello spettro, effettuare un'analisi approfondita delle ripercussioni sulla concorrenza e prendere misure regolamentari adeguate ex ante o ex post (come ad esempio azioni volte a modificare i diritti esistenti, vietare determinate acquisizioni di diritti relativi allo spettro radio, imporre condizioni concernenti l'accumulo delle frequenze e la relativa utilizzazione efficace come quelle che figurano all'articolo 9, della direttiva 2002/21/CE, a limitare la quantità dello spettro radio di ciascun operatore o a evitare l'accumulo eccessivo di frequenze) per evitare distorsioni della concorrenza in linea con i principi su cui si basa l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2002/20/CE e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità(10) (direttiva «GSM»). Gli Stati membri possono altresì adottare misure intese a conseguire una ripartizione più equa dello spettro tra gli operatori economici riservando per i nuovi partecipanti una banda di frequenza o un gruppo di bande dello spettro con caratteristiche simili. [Em. 12]
(13) Un uso ottimale ed efficiente dello spettro radio richiede un monitoraggio continuo dell'evoluzione della situazione e informazioni trasparenti nonché aggiornamenti sull'uso dello spettro radio in tutta l'Unione. Se da un lato la decisione 2007/344/CE della Commissione del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità(11) impone agli Stati membri di pubblicare informazioni relative ai diritti di uso, dall'altro è necessario disporre, nell'Unione europea, di un inventario dettagliato delle modalità d'uso dello spettro radio esistenti e della sua efficienza, seguendo un metodo di esame ▌ e ▌ di valutazione comune per migliorare l'efficacia dell'uso dello spettro radio e delle attrezzature radio, in particolare tra 300 MHz e 6 GHz, ma anche tra 6 GHz e 70 GHz poiché tali frequenze diventeranno sempre più importanti in seguito al rapido sviluppo tecnologico. L'inventario dovrebbe essere sufficientemente dettagliato per individuare le tecnologie e gli usi inefficienti nel settore privato e nel settore pubblico, come le assegnazioni e le possibilità di condividere non utilizzate e di valutare le future esigenze dei consumatori e delle imprese. Inoltre, tenendo conto del costante aumento del numero di applicazioni che utilizzano la trasmissione di dati senza fili, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso efficiente dello spettro per le applicazioni degli utenti.[Em. 13]
(14)Pur essendo ancora in fase di sviluppo sotto il profilo tecnologico, le cosiddette «tecnologie cognitive» dovrebbero essere già sin d'ora maggiormente studiate e applicate mediante un'informazione geolocalizzata sull'uso dello spettro radio, che dovrebbe essere mappata nell'inventario. [Em. 89]
(15) Le norme armonizzate menzionate nella direttiva 1999/5/CE sono essenziali per una utilizzazione dello spettro radio efficace e dovrebbero tener conto delle condizioni di condivisione definite dal punto di vista giuridico. Le norme europee relative alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche non radioelettriche dovrebbero inoltre mirare ad evitare i disturbi dell'uso dello spettro radio. L'impatto cumulato del volume e della densità crescenti degli apparecchi e delle applicazioni senza fili, insieme alla diversità delle utilizzazioni dello spettro radio rimette in discussione gli approcci della gestione delle interferenze. Queste ultime dovrebbero essere esaminate e rivalutate insieme alle caratteristiche dei ricevitori e dei meccanismi più sofisticati che permettono di evitare interferenze, al fine di evitare le interferenze nocive o i disturbi agli utenti attuali e futuri dello spettro. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre, se del caso, misure compensative, conformi al diritto nazionale, connesse al costo diretto della risoluzione dei problemi relativi alle interferenze e ai costi della migrazione. [Em. 14]
(16) In linea con gli obiettivi dell'iniziativa faro «Agenda digitale europea», i servizi di banda larga senza fili contribuiscono in modo sostanziale alla ripresa economica e alla crescita nel caso in cui lo spettro radio sia reso disponibile, qualora i diritti di uso siano concessi rapidamente e qualora gli scambi siano autorizzati per seguire l'evoluzione del mercato. L'agenda digitale auspica che tutti i cittadini dell'Unione dispongano di un accesso a banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. Pertanto, lo spettro radio che è già stato armonizzato dev'essere autorizzato entro il 2012 per le comunicazioni terrestri per garantire un accesso agevole a banda larga a tutti i cittadini, in particolare per quanto riguarda le bande designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE(12), 2008/411/CE(13) e 2009/766/CE(14). Per integrare i servizi terrestri a banda larga e assicurare la copertura delle regioni dell'Unione più isolate, un accesso a prezzo ragionevole alla banda larga satellitare potrebbe essere una soluzione rapida e fattibile. [Em. 15]
(17)Secondo quanto risulta da molteplici studi convergenti, il traffico mobile di dati sta aumentando rapidamente e attualmente raddoppia ogni anno. A questo ritmo, che è probabile prosegua nei prossimi anni, il traffico mobile aumenterà di quasi 40 volte tra il 2009 e il 2014. Al fine di gestire questa crescita esponenziale, sarà necessario che i regolatori e gli operatori di mercato intraprendano un certo numero di azioni intese, fra l'altro, a migliorare l'efficienza dello spettro in generale, ad assegnare eventualmente ulteriori frequenze armonizzate dello spettro alla banda larga senza fili e a scaricare il traffico su altre reti attraverso apparecchiature multimodali. [Em. 16]
(18)É opportuno introdurre delle misure di regolamentazione dell'uso dello spettro più flessibili, per favorire l'innovazione e la promozione di servizi di connessioni veloci a banda larga che consentano alle imprese di ridurre i costi e accrescere la competitività e che rendano possibile sviluppare nuovi servizi interattivi online, ad esempio, nei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi di interesse generale alle persone. [Em. 17]
(19)Un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, creando una massa critica unica di utenti a livello globale ed offre nuove opportunità a tutte le regioni, e fornendo a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza tra le migliori al mondo. Una rapida applicazione della banda larga è indispensabile per lo sviluppo della produttività nell'Unione e per la nascita di nuove e piccole imprese che possono essere imprese guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi. [Em. 18]
(20)Secondo le stime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), le future esigenze in materia di larghezza della banda dello spettro per lo sviluppo dei sistemi internazionali di telefonia mobile come IMT-2000 e dei sistemi più avanzati di comunicazione mobile (3G e 4G) saranno comprese tra 280 e 1720 MHz nel 2020 per il settore della telefonia mobile per ogni regione UIT, incluso l'Europa. In mancanza di un'ulteriore disponibilità dello spettro, possibilmente in un modo armonizzato a livello globale, lo sviluppo di nuovi servizi e la crescita economica saranno ostacolati dalle capacità limitate delle reti mobili. [Em. 19]
(21) Oltre a un'apertura tempestiva e favorevole alla concorrenza della banda di 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) in conformità della direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15), la banda di 790-862 MHz (la banda di 800 MHz) può essere utilizzata in modo ottimale per la copertura di zone estese da servizi a banda larga senza fili. Tenuto conto dell'armonizzazione delle condizioni tecniche di cui alla decisione 2010/267/UE, della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea(16) e della raccomandazione 2009/848/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009 agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea(17), che auspica l'abbandono della radiodiffusione analogica entro il 1° gennaio 2012, data la rapidità dell'evoluzione delle normative nazionali, tale banda in linea di principio dovrebbe essere resa disponibile per le comunicazioni elettroniche nell'Unione entro il 2013. Una rapida attuazione della banda in questione è necessaria per evitare le anomalie tecniche, in particolare nelle regioni frontaliere tra Stati membri. Visto che la banda di 800 MHz ha la capacità di trasmettere su zone estese, occorrerebbe che tali diritti siano condizionati dall'assolvimento, nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, di obblighi in materia di copertura. Dovrebbero essere liberate frequenze supplementari per i servizi a banda larga senza fili nella banda 1 452-1 492 MHz (banda 1,5 GHz) e 2 300-2 400 MGz (banda 2,3 GHz, al fine di soddisfare la crescente domanda di traffico mobile, garantendo condizioni di parità tra le diverse soluzioni tecnologiche e sostenendo l'emergere di operatori paneuropei nell'ambito dell'Unione. Dovrebbe inoltre essere valutata l'assegnazione ai servizi mobili di frequenze supplementari come la banda di 694-790 MHz (banda 700 MHz), in funzione delle future esigenze di capacità per i servizi a banda larga senza fili e la TV terrestre.[Em. 20]
(22)Maggiori opportunità in termini di banda larga mobile sono essenziali per offrire al settore della cultura nuove piattaforme di distribuzione, che aprano la strada ad un prospero sviluppo del settore in futuro. È importante che i servizi di televisione digitale terrestre e altri soggetti possano mantenere i servizi esistenti nel momento in cui saranno messe a disposizione frequenze supplementari per i servizi senza fili. I costi di migrazione risultanti dall'apertura di spettro supplementare possono essere coperti mediante i canoni delle licenze, al fine di consentire alle emittenti di disporre delle stesse opportunità offerte oggigiorno in altre parti dello spettro. [Em. 21]
(23)I sistemi di accesso senza fili, incluse le reti accessibili localmente in radiofrequenza, stanno superando, senza autorizzazioni, le frequenze loro assegnate di 2,4 GHz e 5 GHz. Per ricevere la prossima generazione di tecnologie senza fili, sono necessari canali più ampi, che consentano una velocità superiore a 1 Gbps. Inoltre, la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di frequenze che non richiedono licenze ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza, introdotte con la decisione della Commissione 2005/513/CE(18), dovrebbe essere valutata in relazione all'inventario degli usi attuali e delle esigenze emergenti dello spettro nonché in funzione del suo uso per altri fini. [Em. 22 e 25]
(24)Se da un lato la radiodiffusione continuerà ad essere un'importante piattaforma di diffusione di contenuti, dal momento che si tratta ancora della piattaforma più economica per la diffusione di massa, dall'altro la banda larga, sia fissa che mobile, e altri nuovi servizi offrono al settore della cultura nuove occasioni di diversificare la sua gamma di piattaforme di diffusione, di assicurare servizi a richiesta e di sfruttare il potenziale economico rappresentato da un aumento considerevole del traffico di dati. [Em. 23]
(25)Sul modello dello standard «GSM», che è stato adottato con successo in tutto il mondo grazie ad una rapida e decisiva armonizzazione a livello paneuropeo, l'Unione dovrebbe cercare di fissare l'agenda a livello globale per le future riassegnazioni delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la parte più efficiente dello spettro. Nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) del 2016, sarà essenziale garantire l'armonizzazione a livello globale ed il coordinamento con i paesi terzi vicini. [Em. 24]
(26) Poiché un approccio comune ed economie di scala sono essenziali per sviluppare le comunicazioni a banda larga in tutta l'Unione, evitando le distorsioni della concorrenza e la frammentazioni dei mercati tra gli Stati membri, determinate condizioni di autorizzazione e procedurali dovrebbero essere definite in un'azione concertata tra gli Stati membri e la Commissione. Tali condizioni dovrebbero in primo luogo garantire l'accesso di nuovi operatori alle bande di frequenza più basse attraverso aste o altre procedure di messa in concorrenza. Tra le condizioni potrebbero figurare gli obblighi in materia di copertura, la dimensione dei blocchi delle frequenze, il calendario della concessione dei diritti, l'accesso agli operatori di virtuali reti mobili (MVNO) e la durata dei diritti d'uso. Tali condizioni che mostrano a che punto gli scambi di frequenze sono importanti per il miglioramento dell'uso efficace dello spettro radio, per un emergere più agevole di nuovi servizi paneuropei e per lo sviluppo del mercato interno dei servizi e delle apparecchiature senza fili, dovrebbero applicarsi alle bande di frequenze attribuite alle comunicazioni senza fili e per quei diritti d'uso che possono essere trasferiti o affittati. [Em. 26]
(27) Altri settori come i trasporti (sistemi di sicurezza, informazione e gestione), la ricerca e sviluppo (R&S), la cultura, la sanità on-line, l'inclusione elettronica e la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe (PPDR) – questi ultimi per via del loromaggiore ricorso alla trasmissione video e dati ai fini di interventi rapidi e più efficienti – possono aver bisogno delle frequenze supplementari. L'innovazione dovrebbe essere rafforzata da una ottimizzazione delle sinergie e dei legami diretti tra la politica dello spettro radio e le attività di R&S, nonché da studi concernenti la compatibilità radioelettrica tra i vari utilizzatori dello spettro radio. Organismi rilevanti nel settore della ricerca dovrebbero contribuire all'approfondimento degli aspetti tecnici della normativa relativa allo spettro radio, fornendo in particolare strutture di prova per verificare i modelli di interferenza pertinenti nell'ambito della legislazione dell'Unione europea. Inoltre, i risultati della ricerca effettuata nell'ambito del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione(19) rendono necessario un esame delle esigenze in materia di spettro radio di progetti che possono avere un forte potenziale sul piano dell'economia o degli investimenti, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), come ad es. la radio cognitiva o la sanità on line. Occorre dunque garantire una tutela adeguata contro le interferenze nocive per sostenere la R&S e le attività scientifiche. [Em. 27]
(28) La strategia Europa 2020 fissa obiettivi ambientali per un'economia sostenibile, competitiva e per un uso efficace delle risorse aumentato fino al 20%. A tal proposito, come sottolinea la comunicazione agenda digitale europea, il ruolo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) sarà di capitale importanza. Le azioni proposte includono l'accelerazione dell'installazione nell'Unione di sistemi intelligenti di gestione dell'energia (reti e sistemi di misurazione intelligenti) utilizzando le capacità di comunicazione per ridurre il consumo di energia e lo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e sistemi di gestione della circolazione destinati a far diminuire le emissioni di diossido di carbonio nel settore dei trasporti. L'uso efficace delle tecnologie dello spettro radio potrebbe inoltre contribuire alla riduzione del consumo di energia delle attrezzature radio e a limitare l'incidenza sull'ambiente nelle zone rurali e isolate.
(29) La protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici è essenziale, sia per il benessere dei cittadini che per la coerenza dell'approccio nel settore delle autorizzazioni legate allo spettro radio nell'Unione. Sebbene la protezione del pubblico contro l'esposizione ai campi elettromagnetici sia già oggetto della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz(20), è essenziale approfondire la comprensione delle reazioni degli organismi viventi ai campi elettromagnetici e garantire un monitoraggio costante degli effetti di ionizzanti e non ionizzanti legati all'utilizzazione delle frequenze e dei loro effetti sulla salute, compresi gli effetti cumulati, in situazione reale, dell'uso di varie frequenze dello spettro radio da un numero crescente di tipi di attrezzature. Nel garantire una sicurezza pubblica adeguata, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le misure di protezione siano neutre sotto il profilo tecnologico e dei servizi.[Em. 28]
(30) Alcuni obiettivi d'interesse generale come la sicurezza della vita umana spingono a cercare soluzioni tecniche coordinate perché i servizi d'urgenza e di sicurezza tra gli Stati membri possano collaborare. Occorre assicurare, in un blocco di frequenze radio paneuropeo coordinato, la disponibilità di una porzione dello spettro radio che sia sufficiente a permettere lo sviluppo e la libera circolazione di attrezzature e di servizi legati alla sicurezza e soluzioni innovative paneuropee o interoperabili nel settore della sicurezza e dei servizi d'urgenza. Alcuni studi hanno già dimostrato che frequenze armonizzate supplementari situate sotto 1 GHz sarebbero necessarie per fornire servizi mobili a banda larga per il PPDR nell'Unione nei prossimi 5-10 anni. L'assegnazione armonizzata di frequenze supplementari situate sotto 1 GHz al settore PPDR dovrebbe altresì essere accompagnata da un esame del potenziale di liberazione o di condivisione di altre frequenze detenute dai sistemi PPDR. [Em. 29]
(31) La regolamentazione dello spettro radio ha caratteristiche fortemente transfrontaliere e internazionali, per le caratteristiche di propagazione, la natura internazionale dei mercati dipendenti da servizi basati sulle radiocomunicazioni e la necessità di evitare interferenze nocive tra i paesi. Inoltre, i riferimenti agli accordi internazionali nelle direttive 2002/21/CE e 2002/20/CE come modificate dalla direttiva 2009/140/CE stanno a significare che gli Stati membri non sottoscrivono obblighi internazionali che impediscano o limitino l'adempimento degli obblighi dell'Unione. Gli Stati membri in base alla giurisprudenza dovrebbero intraprendere tutti gli sforzi necessari per permettere una rappresentazione adeguata dell'Unione in materie di sua competenza nell'ambito degli organismi internazionali responsabili del coordinamento dello spettro radio. Inoltre, nel caso in cui sia in gioco una politica o competenza dell'Unione, quest'ultima deve dare impulso alla preparazione di trattative e fare in modo di parlare con una sola voce nelle trattative multilaterali, onde creare sinergie ed economie di scala globali nell'uso dello spettro, in particolare nell'ambito dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), che corrisponde al suo livello di responsabilità per le materie dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione. [Em. 30]
(32) Per progredire rispetto alla pratica attuale e in base ai principi definiti nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 sulle procedure da seguire alla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992, e quando le WRC e altre trattative multilaterali riguardano principi e istanze politiche con una dimensione dell'Unione importante, l'Unione dovrebbe poter stabilire nuove procedure per difendere i suoi interessi in trattative multilaterali, oltre all'obiettivo a lungo termine di divenire membro dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni insieme agli Stati membri; a tal fine, la Commissione, tenendo conto del parere del Gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), può anche proporre obiettivi di politica comune al Parlamento europeo e al Consiglio come stabilito nella direttiva 2002/21/CE.
(33) Per evitare la crescente pressione sulla banda di frequenza riservata alla navigazione e alla comunicazione via satellite, nella nuova pianificazione dell'uso dello spettro deve essere assicurata tale larghezza di banda. La conferenza WRC del 2012 affronterà questioni specifiche di interesse per l'Unione, tra queste il dividendo digitale, i servizi scientifici e meteorologici, lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, le comunicazioni via satellite e l'uso dello spettro radio per Galileo (stabilito dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002 relativo alla costituzione dell'l«impresa comune Galileo(21) e dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite)(22), così come il programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)(23) per migliorare l'uso dei dati di osservazione della Terra. [Em. 31]
(34) Gli Stati membri dovrebbero proseguire i negoziati bilaterali con i paesi terzi vicini, inclusi i paesi candidati ed i candidati potenziali, al fine di rispettare gli impegni assunti dall'Unione in materia di coordinamento delle frequenze e cercare di conseguire accordi che possano costituire precedenti positivi per gli altri Stati membri. L'Unione dovrebbe assistere gli Stati membri fornendo loro sostegno tecnico e politico nell'ambito delle trattative bilaterali e multilaterali con i paesi terzi, in particolare con i paesi vicini, compresi i paesi candidati e i candidati potenziali. Ciò dovrebbe contribuire anche a evitare interferenze nocive e a migliorare l'efficienza dello spettro radio e la convergenza nell'uso dello spettro radio anche oltre le frontiere dell'Unione. Tale azione è particolarmente urgente per le bande di 800 MHz e 3,4-3,8 GHz per il passaggio a tecnologie cellulari a banda larga e per l'armonizzazione dello spettro radio necessario per la modernizzazione del controllo del traffico aereo. [Em. 32]
(35) Per realizzare gli obiettivi del presente programma è importante sviluppare un quadro istituzionale adeguato per il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello dell'Unione, tenendo conto pienamente della competenza e delle conoscenze tecniche delle amministrazioni nazionali. Tale quadro istituzionale può inoltre aiutare il coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri si collocherebbe nell'ambito del mercato interno. La cooperazione e il coordinamento rivestono anche importanza capitale tra gli organi di normazione, i centri di ricerca e la CEPT.
(36) La Commissione deve informare su base annua il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati ottenuti con l'applicazione della presente decisione come sulle azioni future previste. [Em. 33]
(37) Al momento dell'elaborazione della proposta la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere del gruppo RSPG.
(38)La presente decisione non pregiudica la protezione riconosciuta agli operatori economici dalla direttiva 2009/140/CE, [Em. 34]
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1.La presente decisione stabilisce un programma strategico pluriennale in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno.
2.La presente decisione ricomprende il mercato interno in tutti i settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le comunicazioni elettroniche, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, i trasporti, l'energia e la politica audiovisiva.
3.La presente decisione è conforme al diritto dell'Unione vigente, in particolare alle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 1999/5/CE, nonché alla decisione n. 676/2002/CE così come alle misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione e degli accordi internazionali specifici, tenendo conto dei regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
4.La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, volto a perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare quelli relativi alla regolamentazione dei contenuti e alla politica audiovisiva.[Em. 35]
Articolo 2
▌ Principi normativi generali
1.Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione:
a)
incoraggiare l'uso efficiente dello spettro radio per soddisfare al meglio la domanda crescente di uso delle frequenze, rispettando l'importante valore sociale, culturale ed economico dello spettro;
▌
b)
applicare il sistema di autorizzazione non discriminatorio più appropriato e meno oneroso possibile in modo da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;
c)
garantire lo sviluppo del mercato interno e dei servizi digitaligarantendo una concorrenza effettiva e condizioni di parità a livello paneuropeo e promuovendo l'emergere di servizi paneuropei;
d)
promuovere l'innovazione;
e)
tenere conto pienamente della pertinente legislazione dell'Unione relativa agli effetti delle emissioni dei campi elettromagnetici sulla salute umana al momento della definizione delle condizione tecniche di uso dello spettro;
f)
promuovere i principi della neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro. [Em. 36]
2.Per le comunicazioni elettroniche, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE:
a)
applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze;
b)
promuovere l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione, in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo efficace ed efficiente di tali radio-frequenze;
c)
favorire un aumento del traffico mobile di dati e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità e promuovendo l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio;
d)
mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva prevenendo, tramite misure ex ante o ex post, la concentrazione eccessiva di radiofrequenze che nuoce in maniera significativa alla concorrenza.[Em. 37]
Articolo 3
Obiettivi strategici
Per focalizzare le priorità di questo primo programma, gli Stati membri e la Commissione cooperano per sostenere e attuare i seguenti obiettivi strategici:
a)
assegnare uno spettro radio sufficiente ed adeguato al traffico mobile di dati, corrispondente ad almeno 1 200 Mhz entro il 2015, a meno che non sia diversamente specificato nel programma strategico in materia di spettro radio, per sostenere gli obiettivi strategici dell'Unione e soddisfare al meglio la crescente domanda di traffico mobile di dati, consentendo in tal modo lo sviluppo di servizi commerciali e pubblici e tenendo nel contempo conto degli importanti obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei media; [Em. 38]
b)
colmare il divario digitale e conseguire gli obiettivi dell'agenda europea del digitale, garantendo che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso alla banda larga entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e consentendo all'Unione di disporre della capacità e della velocità di banda larga il più elevate possibile; [Em. 39]
c)
consentire all'Unione di assumere un ruolo guida nel settore dei servizi a banda larga di comunicazione elettronica senza fili, mettendo a disposizione frequenze supplementari sufficienti nelle bande più efficienti sul piano dei costi affinché tali servizi siano ampiamente disponibili;[Em. 40]
d)
garantire opportunità sia per il settore commerciale sia per i servizi pubblici mediante maggiori capacità di banda larga mobile;[Em. 41]
e)
potenziare al massimo la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere innovazione e investimenti, attraverso un«applicazione coerente in tutta l'Unione dei principi della neutralità tecnologica e dei servizi, in modo da garantire condizioni di parità a livello paneuropeo tra le soluzioni tecnologiche applicabili, e attraverso un'adeguata prevedibilità normativa, l'apertura dello spettro radio armonizzato a nuove tecnologie avanzate e la possibilità di scambio dei diritti dello spettro, creando così opportunità di sviluppo di servizi paneuropei; [Em. 42]
f)
migliorare l'uso efficiente dello spettro radio, sfruttando i benefici delle autorizzazioni generali e aumentando l'uso di questo tipo di autorizzazione;
g)
incoraggiare l'uso condiviso delle infrastrutture passive, nei casi in cui sia proporzionato e non discriminatorio, come previsto all'articolo 12 della direttiva 2002/21/CE;[Em. 43]
h)
mantenere e sviluppare una concorrenza effettiva, in particolare nei servizi delle comunicazioni elettroniche, prevenendo ex ante, o rimediando ex post, al cumulo eccessivo di frequenze radio da parte di determinati operatori economici che nuoce in maniera significativa alla concorrenza mediante la revoca dei diritti relativi alle frequenze o mediante altre misure oppure assegnando le frequenze in modo tale da correggere le distorsioni del mercato; [Em. 44]
i)
ridurre la frammentazione e sfruttare appieno il potenziale del mercato interno, al fine di creare condizioni di parità a livello paneuropeo onde promuovere la crescita economica e le economie strutturali e di scala a livello dell'Unione, migliorando il coordinamento e, se opportuno,l'armonizzazione delle condizioni tecniche per l'uso e la disponibilità dello spettro radio, secondo ▌; [Em. 45]
j)
evitare le interferenze nocive o i disturbi dovuti ad altri apparecchi radioelettrici e non agevolando l'elaborazione di norme che permettano di utilizzare lo spettro radio in maniera più efficace e più flessibile, e accrescere l'immunità dei ricevitori alle interferenze, tenendo conto in particolare dell'impatto cumulato dei volumi crescenti degli apparecchi e delle applicazioni radioelettriche senza fili;
k)
in occasione della definizione delle condizioni tecniche relative all'assegnazione delle frequenze dello spettro radio, tenere conto pienamente dei risultati dei lavori di ricerca certificati dagli organismi internazionali pertinenti e concernenti gli effetti potenziali dei campi elettromagnetici sulla salute e applicarli in modo neutro sotto il profilo tecnologico e dei servizi;[Em. 46]
l)
garantire l'accessibilità dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di consumo affinché i consumatori sostengano il passaggio alla tecnologia digitale e utilizzino efficacemente il dividendo digitale;[Em. 47]
m)
ridurre l'impronta di carbonio dell'Unione rafforzando l'efficienza tecnica delle reti di comunicazione e delle applicazioni senza fili. [Em. 49]
Articolo 4
Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità
1. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2013 misure di autorizzazione e di assegnazione simili e adeguate allo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE, autorizzando ad esempio gli operatori, per quanto possibile e in base alle consultazioni previste all'articolo 12, ad accedere direttamente o indirettamente a blocchi di frequenze contigui di almeno 10 MHz, consentendo in tal modo di conseguire la massima capacità e volocità di banda larga e rendendo possibile un'effettiva concorrenza. [Em. 49]
2. Gli Stati membri favoriscono, in cooperazione con la Commissione, l'uso collettivo dello spettro radio come l'uso condiviso e senza licenza dello spettro radio. Essi promuovono inoltre lo sviluppo di tecnologie conosciute o nuove, quali le banche dati di geolocalizzazione e la radio cognitiva da sviluppare ad esempio negli «spazi bianchi» previe opportune valutazioni d'impatto. Tali valutazioni d'impatto sono effettuate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.[Em. 90]
3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per elaborare ed armonizzare norme relative alle attrezzature radioelettriche e ai terminali di telecomunicazioni nonché alle reti e alle attrezzature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normazione indirizzati dalla Commissione agli organi di normazione pertinenti. Un'attenzione particolare è inoltre rivolta alle norme relative alle apparecchiature utilizzate dalle persone disabili, senza tuttavia pregiudicare il loro diritto di utilizzare attrezzature non regolamentate, qualora lo preferiscano. A tale riguardo, sarà particolarmente importante un efficace coordinamento dell'armonizzazione e della normazione dello spettro in modo che i consumatori possano utilizzare apparecchiature che dipendono dallo spettro radio senza restrizioni e in tutto il mercato interno.[Em. 51]
4.Gli Stati membri intensificano le attività di ricerca e sviluppo in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive, dal momento che in futuro il loro sviluppo potrebbe in futuro rappresentare un valore aggiunto in termini di efficienza nell'uso dello spettro.[Em. 52]
5. Gli Stati membri vigilano affinché le procedure e le condizioni di selezione siano tali da promuovere la concorrenza e condizioni di parità a livello paneuropeo, l'investimento e l'uso efficace dello spettro quale bene pubblico e la coesistenza di servizi e dispositivi nuovi ed esistenti. Inoltre gli Stati membri promuovono costantemente l'uso efficiente dello spettro radio per le reti e le applicazioni destinate agli utenti. [Em. 53]
6. Per evitare una eventuale frammentazione del mercato interno dovuta alle diverse procedure e condizioni di selezione applicabili alle bande di frequenze armonizzate assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche e che possono essere oggetto di una trattativa ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, identifica le migliori prassi, incoraggia la condivisione di informazioni per tali bande ed, elabora linee guida sulle condizioni e le procedure di autorizzazione per tali bande, per esempio sulle condizioni di copertura e di uso condiviso dell'infrastruttura, per garantire condizioni di parità a livello paneuropeo, conseguite mediante i principi di neutralità tecnologica e dei servizi. [Em. 54]
7. Per garantire l'uso effettivo dei diritti dello spettro radio ed evitare l'accumulo di quest'ultimo, gli Stati membri adotteranno, ove necessario, misure adeguate, comprese sanzioni finanziarie, l'uso di commissioni di incentivo o il ritiro dei diritti. [Em. 55]
8.Le misure che gli Stati membri adottano a norma del paragrafo 1 sono adottate in aggiunta all'apertura della banda di 900 MHz in un prossimo futuro, in linea con la direttiva «GSM» e in modo tale da promuovere la concorrenza. Tali misure sono adottate in maniera non discriminatoria e non possono comportare distorsioni della concorrenza a vantaggio degli operatori già dominanti sul mercato.[Em. 56]
Articolo 5
Concorrenza
1. Gli Stati membri mantengono e promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni di concorrenza sul mercato interno sia sugli specifici mercati nazionali. [Em. 57]
2. Per assolvere pienamente agli obblighi che incombono loro ai sensi del paragrafo 1 e in particolare per garantire che l'assegnazione, il cumulo, la cessione o la modifica dei diritti d'uso di frequenze radio non comporti distorsioni della concorrenza, gli Stati membri, prima di procedere all'assegnazione dello spettro radio prevista, esaminano attentamente se l'assegnazione possa distorcere o ridurre la concorrenza sui mercati della telefonia mobile interessati, tenendo conto dei diritti già detenuti dagli operatori del mercato interessati. Quando è probabile che l'assegnazione dello spettro radio comporti la distorsione o la riduzione della concorrenza, gli Stati membri adottano le misure più appropriate per promuovere una concorrenza effettiva e almeno una delle seguenti misure, senza pregiudizio dell'applicazione delle norme sulla concorrenza: [Em. 58]
a)
gli Stati membri potranno limitare la quantità di spettro radio per il quale concedono diritti d'uso a un operatore ▌ o potranno imporre condizioni ai suddetti diritti d'uso come l'offerta di accesso all'ingrosso, il roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande con caratteristiche simili, ad esempio le bande sotto 1 GHz assegnate ai servizi di comunicazioni elettroniche; [Em. 59]
b)
gli Stati membri possono riservare l'assegnazione di una certa parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenze ai nuovi operatori ai quali non sia stato assegnato in precedenza uno spettro radio o ai quali sia stato assegnato uno spettro radio molto meno ampio, onde garantire parità di condizioni tra gli operatori esistenti e i nuovi operatori della telefonia mobile, garantendo l'accesso alle bande di frequenze più basse in modo equo;[Em. 60]
c)
gli Stati membri possono rifiutare di concedere tali nuovi diritti o di autorizzare tali nuovi usi per determinate bande o potranno imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti di uso o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio quando ciò comporti un cumulo di frequenze dello spettro radio da parte di determinati operatori economici, e quando tale concentrazione potrebbe pregiudicare significativamente la concorrenza; [Em. 61]
d)
gli Stati membri possono vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti di uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o comunitario delle operazioni di concentrazione, nel caso in cui ciò possa pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
e)
gli Stati membri potranno modificare i diritti esistenti, in conformità con l'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE quando ciò si renda necessario per rimediare ex post a un cumulo eccessivo di frequenze dello spettro radio per determinati operatori economici che possa distorcere la concorrenza. [Em. 62]
3.Qualora gli Stati membri intendano adottare una delle misure di cui al paragrafo 2, lo fanno stabilendo condizioni conformi alle procedure per l'attuazione o la modifica delle condizioni relative ai diritti di utilizzo delle radiofrequenze stabilite nella direttiva 2002/20/CE.[Em. 63]
4. Gli Stati membri vigileranno sul fatto che le procedure di autorizzazione e selezione evitino ritardi, non siano discriminatorie e promuovano la concorrenza effettiva prevenendo potenziali esiti anticoncorrenziali, nell'interesse dei cittadini e dei consumatori dell'Unione. [Em. 64]
Articolo 6
Lo spettro per comunicazioni su banda larga senza fili
1. Senza pregiudizio dei principi di neutralità tecnologica e dei servizi, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per garantire l'assegnazione di spettro radio armonizzato sufficiente per la copertura e capacità nell'Unione, per consentire a quest'ultima di disporre della velocità di banda larga più elevata al mondo, per garantire che le applicazioni senza fili e il ruolo guida a livello europeo nei nuovi servizi possano effettivamente contribuire alla crescita economica, e di realizzare l'obiettivo consistente nell'assicurare a tutti i cittadini un accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020. [Em. 65]
2. Gli Stati membri, ▌entro il 1° gennaio 2012, mettono a disposizionele bande di frequenza designate dalle decisioni della Commissione 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz), 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz) e 2009/766/CE (900/1 800 MHz), al fine di promuovere una più ampia disponibilità di servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni sopra citate. [Em. 66]
3.Gli Stati membri promuovono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi.[Em. 67]
4. Entro il 1° gennaio 2013 gli Stati membri mettono la banda a 800 MHz a disposizione dei servizi di comunicazione elettronici in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE. In casi eccezionali debitamente giustificati da ragioni tecniche e storiche, la Commissione può autorizzare deroghe specifiche fino alla fine del 2015 in risposta ad una domanda debitamente motivata dello Stato membro interessato. Se i problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze con uno o più paesi terzi ostacolano ulteriormente la disponibilità della banda, la Commissione può autorizzare deroghe annuali eccezionali, fino a quando tali ostacoli non siano stati rimossi. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila sull'utilizzazione delle frequenze inferiori a 1 GHz e valuta le eventuali possibilità di liberare frequenze supplementari e di metterle a disposizione ▌ . [Em. 68]
5.La Commissione è invitata ad adottare misure, in cooperazione con gli Stati membri, ai livelli appropriati per conseguire un'ulteriore armonizzazione e un uso più efficiente della banda di 1,5 GHz e di 2,3 GHz per i servizi di banda larga senza fili.
La Commissione sottopone a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili e, in cooperazione con gli Stati membri, valuta entro il 1° gennaio 2015 la necessità di misure intese ad armonizzare bande di frequenza supplementari, come la banda di 700 MHz. Tale valutazione tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie dello spettro, delle esperienze di mercato con i nuovi servizi, delle eventuali future esigenze di radiodiffusione terrestre televisiva e sonora e della mancanza di spettro radio in altre bande idonee alla copertura di servizi di banda larga senza fili.
Gli Stati membri possono garantire che, ove opportuno, il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro sia adeguatamente indennizzato in conformità del diritto nazionale.[Em. 69]
6. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, vigila affinché la fornitura d'accesso ai servizi e al contenuto a banda larga che utilizza la banda di 800 MHz sia incoraggiata nelle zone scarsamente popolate, ad esempio mediante gli obblighi relativi alla copertura conseguiti conformemente ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi.
Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, valutano quali siano i modi che permettano di garantire che la liberazione della banda di 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (PMSE) e, se del caso, adottano ▌ misure tecniche e regolamentari. [Em. 70]
7.La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la possibilità di estendere l'assegnazione di spettro non autorizzato per sistemi di accesso senza fili, incluse le reti locali in radiofrequenza di cui alla decisione 2005/513/CE a tutta la banda di frequenza 5 GHz.
La Commissione è invitata a perseguire il calendario adottato in materia di armonizzazione nei relativi forum internazionali, in particolare le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni della UIT.[Em. 71]
8. La Commissione è invitata ad adottare come priorità misure adeguate ai sensi dell'articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE per garantire che gli Stati membri autorizzino lo scambio dei diritti di uso delle frequenze nell'Unione per le bande armonizzate 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1 710-1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz, e 3,4-3,8 GHz e per le altre frequenze supplementari dello spettro che sono liberate per i servizi mobili, senza pregiudicare l'uso attuale e futuro di altri servizi che hanno uguale accesso a tale spettro in base alle condizioni di cui alle decisioni della Commissione adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE. [Em. 72]
9. Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare se sia disponibile spettro sufficiente per la fornitura di servizi ▌ via satellite di banda larga che permetta l'accesso a internet ▌. [Em. 73]
10.Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocell e femtocell. Essi tengono pienamente conto delle potenzialità di tali stazioni radio base di telefonia cellulare e dell'utilizzo condiviso e senza licenza dello spettro radio di fungere da base per le reti a maglie senza fili, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale.[Em. 92]
Articolo 7
Esigenze in materia di spettro di altre politiche di comunicazione senza fili
Per sostenere l'ulteriore sviluppo dei mezzi audiovisivi innovativi e altri servizi per i cittadini dell'Unione, tenendo conto dei benefici economici e sociali di un mercato unico digitale, gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, garantiscono la messa a disposizione di spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi.[Em. 75]
Articolo 8
Esigenze in materia di altre politiche specifiche dell'Unione [Em. 76]
1. Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per la sorveglianza dell'atmosfera e della superficie della Terra, per lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema mondiale di navigazione via satellite Galileo, il programma Monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza (GMES), i sistemi di trasporto intelligenti e di gestione dei trasporti.
2. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione esegue studi ed esamina la possibilità di concepire sistemi di autorizzazione che contribuirebbero all'attuazione di una politica di basse emissioni di carbonio, sia economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, sia mettendo frequenze radio a disposizione di tecnologie senza fili che potrebbero aumentare i risparmi di energia e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico, compresi le reti e i sistemi di misurazione intelligenti. [Em. 77]
3. ▌ La Commissione vigila affinché una porzione dello spettro radio sufficiente sia resa disponibile per il settore PPDR, con condizioni e in bande armonizzate, e adotta misure per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e alla libera circolazione delle attrezzature che sono correlate e allo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore PPDR. Onde garantire l'uso efficiente dello spettro, la Commissione esamina a tal proposito la possibilità di utilizzare frequenze militari da parte del settore PPDR. [Em. 78]
4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano le esigenze della comunità scientifica e accademica nel settore dello spettro radio e collaborano con essa, individuano un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere una incidenza socio economica rilevante e/o un certo potenziale per gli investimenti e per preparare l'assegnazione di una porzione di spettro radio sufficiente a tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con un onere amministrativo meno oneroso possibile. [Em. 79]
5.Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di trovare un insieme minimo di bande centrali primarie armonizzate per la realizzazione di PMSE nell'Unione, conformemente agli obiettivi di quest'ultima per migliorare l'integrazione del mercato interno e l'accesso alla cultura. La frequenza di tali bande armonizzate è pari a 1GHz o superiore. [Em. 80]
6.Gli Stati membri e la Commissione assicurano la disponibilità di spettro per RFID (identificazione a radio frequenza) e di IoT (Internet degli oggetti) e si adoperano per la normalizzazione dell'assegnazione dello spettro per le comunicazioni IoT negli Stati membri.[Em. 81]
Articolo 9
Inventario e monitoraggio degli usi attuali dello spettro radio e delle esigenze emergenti
1. La Commissione ▌ procede a un inventario degli usi attuali dell'intero spettro radio e gli Stati membri, a tal fine, le forniscono tutti i dati effettivi necessari.
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono sufficientemente dettagliate da permettere che nell'inventario figuri la valutazione dell'efficienza dell'uso dello spettro e la definizione delle eventuali opportunità future per l'armonizzazione dello spettro onde sostenere le politiche dell'Unione.
Nella fase iniziale l'inventario include le frequenze comprese nella gamma tra 300 MHz e 6 GHz, cui seguiranno le frequenze comprese tra 6 GHz e 70 GHz.
Se necessario, gli Stati membri forniscono informazioni su singole licenze specifiche, comprendenti gli utenti del settore commerciale e di quello pubblico, fatte salve le informazioni commerciali sensibili e riservate. [Em. 82]
2. L'inventario di cui al paragrafo 1 permette, in base a criteri e metodologie chiaramente definiti e trasparenti, di valutare l'efficacia tecnica degli usi esistenti dello spettro radio e individuare le tecnologie e le applicazioni inefficienti, nonché le frequenze e le possibilità di condivisione non utilizzate o utilizzate in modo inefficace, in base a criteri e metodologie di valutazione trasparenti, chiari e stabiliti congiuntamente. Esso garantisce altresì che, laddove l'uso dello spettro non sia ottimale, siano prese le misure necessarie al fine di massimizzarne l'efficienza e tiene conto delle esigenze future, anche a lungo termine, dello spettro radio basandosi sulle domande dei consumatori, degli enti locali, delle imprese e degli operatori e sulla possibilità di soddisfare tali esigenze. [Em. 83]
3. L'inventario di cui al paragrafo 1 elenca i vari tipi di utilizzazione dello spettro radio da parte del settore pubblico e del settore privato e permette di individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantire un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza sul mercato interno, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi sugli utenti esistenti di tali bande.
4.L'inventario include altresì una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri al fine di attuare le decisioni assunte a livello dell'Unione per quanto riguarda l'armonizzazione e l'uso di bande di frequenza specifiche.[Em. 84]
Articolo 10
Trattative internazionali
1. L'Unione partecipa alla trattative internazionali riguardanti lo spettro radio per difendere i propri interessi e garantire di avere una posizione unica, nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione per quanto riguarda in particolare le competenze interne ed esterne dell'Unione. [Em. 85]
2. Gli Stati membri vigilano affinché gli accordi internazionali dei quali fanno parte nell'ambito dell'UIT, siano conformi alla legislazione esistente dell'Unione e in particolare alle norme e ai principi pertinenti dell'ambito normativo dell'Unione relativo alle comunicazioni elettroniche.
3. Gli Stati membri vigilano affinché le norme internazionali permettano la piena utilizzazione delle bande di frequenze per gli usi per i quali sono state designate nell'ambito della legislazione dell'Unione e affinché una quantità sufficiente di frequenze radio adeguatamente protette sia disponibile per l'attuazione delle politiche settoriali dell'Unione. [Em. 86]
4. Per risolvere la questione del coordinamento dello spettro che impedirebbe altrimenti agli Stati membri di assolvere gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione in materia di politica e gestione dello spettro, l'Unione fornisce agli Stati membri ▌ un sostegno politico e tecnico nelle loro trattative bilaterali e multilaterali con paesi terzi, in particolare i paesi vicini non membri dell'Unione compresi i paesi in via di adesione e paesi candidati ▌. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio. [Em. 87]
5. Nel momento in cui trattano con i paesi terzi, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi a loro incombenti in base alla legislazione dell'Unione, Nel caso in cui firmino o accettino eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno il suddetto accordo o impegno conformemente agli obblighi a loro incombenti in base ai trattati.
Articolo 11
Cooperazione tra i vari organi
1. La Commissione e gli Stati membri cooperano per consolidare l'ambito istituzionale attuale e promuovere il coordinamento della gestione dello spettro radio a livello dell'Unione, in particolare per questioni concernenti direttamente due o più Stati membri, per sviluppare il mercato interno e assicurare la piena realizzazione degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dello spettro radio. Essi cercheranno di promuovere gli interessi dell'Unione nel settore dello spettro radio al di fuori dell'Unione, conformemente all'articolo 10.
2. La Commissione e gli Stati membri vigilano affinché gli organi di normazione, la CEPT e il Centro comune di ricerca cooperino strettamente sulle questioni tecniche ove necessario per garantire un'utilizzazione efficace dello spettro radio. In tal senso, essi assicurano il mantenimento di un collegamento coerente tra la gestione dello spettro radio e la normazione, in modo da rafforzare il mercato interno.
Articolo 12
Consultazione pubblica
La Commissione organizza, quando necessario, consultazioni pubbliche destinate a raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate e quelle dell'opinione pubblica sull'utilizzazione dello spettro radio nell'Unione.
Articolo 13
Relazioni
La Commissione esamina entro il 31 dicembre 2015 l'applicazione del presente programma in materia di spettro radio. La Commissione riferisce su base annua al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate in applicazione della presente decisione. [Em. 88]
Articolo 14
Notifica
Gli Stati membri applicheranno tali orientamenti politici ed obiettivi entro il 1° luglio 2015 salvo disposizioni contrarie negli articoli precedenti.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per procedere all'esame dell'applicazione della presente decisione.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37).
Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (GU L 144 del 4.6.2008, pag. 77).
Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32).
Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 22).
Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.).