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Procedura : 2011/2586(RSP)
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RC-B7-0193/2011

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PV 12/05/2011 - 12.3

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P7_TA(2011)0232

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Giovedì 12 maggio 2011 - Strasburgo
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Mauritania
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Mauritania

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 208 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare,

–  visto il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania(1),

–  vista la visita della commissione per la pesca in Mauritania svoltasi nel novembre 2010,

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sui negoziati concernenti il rinnovo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Mauritania (O-000038/2011 - B7-0018/2011),

–  visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che l'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) con la Repubblica islamica di Mauritania scade il 31 luglio 2012, e che la Commissione intende avviare negoziati per il suo rinnovo sulla base del mandato normativo conferitole dal Consiglio,

B.  considerando che l'APP, con un contributo finanziario previsto pari a 305 milioni di EUR in quattro anni, rappresenta un importante accordo internazionale per la Mauritania, dal momento che i pagamenti e i diritti di licenza dell'UE costituiscono circa un terzo delle entrate pubbliche complessive,

C.  considerando che il settore della pesca riveste un'importanza fondamentale per l'economia della Mauritania, in quanto rappresenta il 10% del PIL e una percentuale compresa tra il 35% e il 50% delle esportazioni del paese, contribuendo altresì alle entrate in bilancio per una quota pari al 29%,

D.  considerando che la Mauritania è uno dei paesi più poveri dell'Africa, classificato come paese povero fortemente indebitato (HIPC) e finanziariamente dipendente dagli aiuti stranieri nonché caratterizzato da una notevole instabilità politica,

E.  considerando che la cooperazione deve essere basata sul reciproco interesse e la complementarità delle iniziative e dei provvedimenti adottati dalle parti, congiuntamente o separatamente, in modo da assicurare la coerenza delle politiche,

F.  considerando che, durante la sua recente visita in Mauritania, la commissione per la pesca non è stata in grado di chiarire diverse questioni importanti relative alla politica della pesca del paese, tra cui lo stato degli stock e il livello delle attività di pesca condotte dalla flotta mauritana e di altri paesi,

G.  considerando che, a norma degli articoli 61 e 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la pesca deve essere gestita in modo da mantenere o ricostituire le specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile, nel rispetto dei fattori ecologici ed economici pertinenti,

H.  considerando che l'APP ha contribuito allo sfruttamento eccessivo di determinati stock, in particolare quelli di polpo, portando a una riduzione delle possibilità di pesca dei mauritani e garantendo al settore ittico dell'UE un vantaggio competitivo grazie al sovvenzionamento dei canoni di accesso per i pescherecci dell'Unione,

I.  considerando che, in sede di negoziazione delle possibilità di pesca assegnate dal nuovo protocollo, è essenziale tenere conto delle relazioni della Mauritania con gli altri paesi terzi che pescano nella sua zona economica esclusiva (ZEE) in virtù di accordi bilaterali o privati,

J.  considerando che l'articolo 218 TFUE prevede condizioni chiare per il coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni sugli accordi di pesca, e che tali condizioni legittimano il desiderio del Parlamento europeo di contribuire al processo indicando le sue priorità per i nuovi protocolli da negoziare,

K.  considerando che l'allegato II dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione, quali definite al punto 1.2 dell'allegato stesso, nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parlamento; che le due istituzioni sono tenute ad agire nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati,

L.  considerando che, a causa dello scarso sviluppo del settore della pesca in Mauritania, dimostrato anche dalla mancanza di importanti porti di sbarco al di fuori di Nouadhibou, il paese è privo del valore aggiunto che potrebbe ottenere se sfruttasse direttamente le proprie risorse alieutiche (anche a livello di attività di trasformazione e vendita del pesce),

M.  considerando che non sono state attuate in maniera soddisfacente le seguenti linee di sostegno al settore della pesca in Mauritania: modernizzazione e sviluppo della pesca costiera su piccola scala e delle industrie legate alla pesca, sviluppo di progetti riguardanti le infrastrutture portuali e miglioramento delle condizioni di sbarco delle catture, sviluppo di progetti di acquacoltura nonché potenziamento dei controlli e della vigilanza in mare,

1.  accoglie positivamente la proposta della Commissione di avviare i negoziati per il rinnovo del protocollo tra l'UE e la Repubblica islamica di Mauritania, ma sottolinea nel contempo che occorre mantenere l'accordo solo se vantaggioso per entrambe le parti e applicato correttamente, con i dovuti adeguamenti;

2.  plaude alla proposta della Commissione di introdurre una clausola sui diritti umani;

3.  insiste sul fatto che qualsiasi tipo di accesso negoziato per i pescherecci battenti bandiera UE e volto a consentire loro di pescare nelle acque della Mauritania deve essere basato sul principio delle risorse eccedenti quale illustrato nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; evidenzia, in particolare, la necessità di un'attenta valutazione di tutti gli stock per i quali è richiesto l'accesso o che comunque possono essere oggetto di catture accessorie da parte dei pescherecci dell'UE; fa notare che tutti i diritti di accesso assegnati all'UE devono fare riferimento a risorse che la flotta mauritana non è in grado di pescare; pone l'accento sul fatto che, qualora si rendano necessarie riduzioni dello sforzo, le flotte dei paesi terzi (UE e altri) che causano i danni ambientali maggiori dovranno essere le prime ad attuare riduzioni;

4.  insiste sulla necessità di ricevere dati attendibili riguardo alle possibilità di pesca e alle catture dei paesi terzi nelle acque della Mauritania, in modo da poter individuare eventuali eccedenze; ritiene che, nel caso degli stock condivisi con altri paesi dell'Africa occidentale, i livelli di accesso alla pesca nelle acque mauritane debbano essere negoziati tenendo debitamente conto dei livelli negli altri paesi;

5.  osserva con notevole preoccupazione che, secondo le conclusioni della valutazione ex-post, in Mauritania gran parte degli stock è pienamente o eccessivamente sfruttata ed è quindi raccomandabile una riduzione degli sforzi di pesca relativi agli stock interessati; è del parere che il comitato scientifico congiunto debba disporre di risorse sufficienti per poter svolgere le proprie funzioni; esorta la Commissione a discutere con la Mauritania in merito all'elaborazione di piani di gestione della pesca a lungo termine che includano tutte le concessioni di diritti di pesca effettuate dalle autorità mauritane (a favore sia delle flotte nazionali che di quelle dei paesi terzi) contemplando altresì l'eliminazione di eventuali sovraccapacità delle flotte;

6.  è del parere che tutte le informazioni scientifiche pertinenti (ad esempio le relazioni del comitato scientifico congiunto, i dati sulle catture da parte della flotta dell'UE e quelli sulle condanne per violazioni delle norme vigenti) debbano essere non solo trasmesse al Parlamento ma anche rese pubbliche;

7.  esorta la Commissione a invitare le autorità mauritane a fornire garanzie circa l'interpretazione delle misure di controllo; ribadisce in particolare che le imbarcazioni dell'UE sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) e che è quest'ultimo lo strumento da utilizzare per determinare la posizione delle imbarcazioni; pone l'accento sulla necessità di vietare il ricorso a stime visuali approssimative della distanza dalla costa in quanto è ormai dimostrato che non sono affidabili e che comportano incertezza giuridica per la flotta; fa notare che qualunque sistema alternativo dovrebbe essere preventivamente concordato dalle parti; è del parere che i segnali di posizione debbano essere trasmessi direttamente alle autorità mauritane in tempo reale; ritiene inoltre che il protocollo dovrebbe prevedere un termine perentorio di due settimane per la riparazione dell'SCP non funzionante di un peschereccio, pena la sospensione dell'autorizzazione di pesca fino al completamento della riparazione stessa;

8.  esprime preoccupazione per il problema ricorrente legato alle procedure in caso di fermo applicate ai pescherecci dell'Unione da parte delle autorità mauritane; mette in dubbio l'osservanza, da parte delle autorità mauritane, del capo VI dell'allegato II del protocollo, in particolare del paragrafo 3 relativo alle procedure in caso di fermo dei pescherecci;

9.  chiede alla Commissione di negoziare simultaneamente le possibilità di pesca per le diverse categorie di pescherecci e le misure tecniche da applicare in ciascun caso, al fine di evitare sottoutilizzi o situazioni in cui la pesca risulta impossibile a causa di misure tecniche, ovvero circostanze che determinano consistenti perdite di reddito; esorta la Commissione a garantire che le attività di pesca regolamentate dall'APP soddisfino i medesimi criteri di sostenibilità delle attività di pesca svolte nelle acque dell'UE, anche in termini di selettività; invita la Commissione a instaurare un dialogo con la Mauritania al fine di aiutare il paese a sviluppare ulteriormente una politica della pesca responsabile che soddisfi sia le esigenze di conservazione sia l'obiettivo nazionale di promuovere lo sviluppo economico delle risorse della pesca;

10.  invita la Commissione a garantire il rispetto del codice di condotta della FAO per la pesca responsabile, in particolare per quanto riguarda la raccomandazione di concedere ai pescatori artigianali locali un accesso preferenziale alle risorse presenti nelle acque mauritane;

11.  esorta la Mauritania a ratificare i pertinenti strumenti internazionali relativi al settore della pesca, ad esempio l'accordo degli Stati di approdo e l'accordo dell'ONU sugli stock ittici;

12.  ritiene che gli accordi di pesca tra l'UE e i paesi terzi debbano essere preceduti da un ampio dibattito nei paesi interessati che consenta di coinvolgere la cittadinanza, le organizzazioni della società civile e i parlamenti nazionali e quindi promuova un incremento della democraticità e della trasparenza;

13.  reputa che gli importi versati a titolo di contropartita per l'accesso agli stock ittici nelle acque della Mauritania debbano essere chiaramente dissociati dal sostegno finanziario al programma pluriennale per la pesca mauritano, in modo che la riduzione delle possibilità di pesca non comporti una diminuzione dei pagamenti dell'Unione europea nel quadro del programma pluriennale;

14.  ritiene inoltre che il sostegno finanziario al programma pluriennale per la pesca mauritano debba essere in linea con le esigenze del paese in materia di sviluppo sostenibile della pesca, in particolare a livello di gestione (ricerca, controllo, meccanismi di partecipazione dei soggetti interessati, infrastrutture, ecc.), così come evidenziato nel quadro dello sviluppo e della cooperazione UE-Mauritania; è del parere che l'assistenza finanziaria nel quadro dell'APP dovrebbe sostenere e rafforzare gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell'UE, in modo che quest'ultima possa adempiere agli obblighi giuridici imposti dall'articolo 208 TFUE e quindi garantire la «coerenza delle politiche per lo sviluppo»;

15.  ritiene necessario valutare in modo approfondito ed esaustivo le cause della carente realizzazione degli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo e di diverse linee di sostegno al settore della pesca in Mauritania; sottolinea che tale valutazione deve coinvolgere le autorità mauritane;

16.  reputa necessario che l'APP preveda meccanismi di sorveglianza efficaci onde garantire che i fondi destinati allo sviluppo, e in particolare al miglioramento delle infrastrutture nel settore della pesca, siano utilizzati correttamente;

17.  accoglie con favore l'intenzione del Consiglio consultivo regionale per la flotta d'alto mare di addebitare agli armatori una quota equa del valore delle catture;

18.  prende atto dei significativi investimenti realizzati e portati avanti in Mauritania sia dall'UE che da alcuni Stati membri, ma chiede un maggiore impegno, da parte sia della Commissione che degli Stati membri, in vista di un miglior coordinamento delle rispettive contropartite finanziarie che consenta di giungere a una reale cooperazione nel contesto dello sviluppo del paese e di evitare duplicazioni per la mancanza di coordinamento;

19.  è favorevole all'erogazione di un sostegno dell'UE, così come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, dell'attuale protocollo, finalizzato alla costruzione quanto più rapida possibile di strutture adeguate per lo sbarco del pesce lungo le coste centrali e meridionali della Mauritania, comprese, tra le altre, quelle di Nouakchott, in modo che il pesce catturato nelle acque mauritane sia sbarcato in porti nazionali anziché all'estero come spesso avviene attualmente; ritiene che così facendo non solo si otterrà un aumento del consumo di pesce a livello locale ma si contribuirà anche all'occupazione nelle aree interessate;

20.  è del parere che queste migliorie, unite alla rimozione dei relitti e all'ammodernamento del grande porto di Nouadhibou, potrebbero consentire alla flotta dell'UE di operare meglio agevolando altresì i flussi di investimenti e potenziando l'impatto dell'APP sull'economia locale;

21.  sottolinea la necessità che il Parlamento sia pienamente coinvolto tanto nel processo di negoziazione quanto nel monitoraggio a lungo termine del funzionamento del nuovo protocollo onde rispettare gli obblighi imposti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla piena e tempestiva informazione del Parlamento; ribadisce la sua convinzione che il Parlamento debba essere rappresentato alle riunioni delle commissioni miste previste dagli accordi di pesca, e insiste sulla necessità che anche la società civile (compresi i rappresentanti del settore ittico sia mauritano che dell'UE) partecipi a dette riunioni;

22.  invita la Commissione a fornire al Parlamento la valutazione ex-post dell'attuale protocollo come documento non classificato, in modo da permettere ai deputati di esprimere un giudizio informato circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi fissati per l'accordo in questione e, di conseguenza, in merito all'opportunità di approvare il rinnovo del protocollo;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al governo della Mauritania.

(1) GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

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