Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo (2010/2300(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti gli impegni sul volume di aiuto, l'aiuto all'Africa subsahariana e la qualità dell'aiuto assunti nel 2005 dal G8 al vertice di Gleneagles e in tutte le successive riunioni del G8 e del G20,
– vista la dichiarazione del Millennio adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite l'8 settembre 2000,
– visto il consenso europeo in materia di sviluppo(1) e il codice di condotta dell'Unione europea sulla complementarietà e la divisione del lavoro nella politica di sviluppo(2),
– vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia dello sviluppo e il programma d'azione di Accra,
– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che dispone che «l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»,
– visto l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo(3) («strumento di cooperazione allo sviluppo» (SCS)),
– visto l'articolo 61, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou,
– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sull'efficacia dell'aiuto e la corruzione nei paesi in via di sviluppo(4),
– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 contenente le osservazioni che formano parte integrante della decisione relativa al discarico sull'esecuzione del bilancio del settimo, ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2008(5),
– vista la sua posizione del 3 febbraio 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo(6),
– vista la relazione speciale n.11/2010 della Corte dei conti europea dal titolo «La gestione, da parte della Commissione, del sostegno finanziario generale ai paesi ACP nonché ai paesi dell'America latina e dell'Asia»,
– visto il Libro verde della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Futuro del sostegno finanziario dell'UE a favore dei paesi terzi» (COM(2010)0586),
– visto il documento della Commissione del 2007 dal titolo «Guidelines on the Programming, Design & Management of General Budget Support»,
– vista la relazione della Commissione del 2008 dal titolo «Aiuto finanziario: un modo efficace di finanziare lo sviluppo?»,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sul sostegno finanziario come mezzo per erogare un aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ai paesi ACP,
– visto l'articolo 48 del suo documento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0206/2011),
A. considerando che la riduzione della povertà e, in prospettiva, la sua eliminazione costituiscono l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione europea a norma del trattato di Lisbona,
B. considerando che il sostegno finanziario (SF) è diventato una delle più importanti modalità di aiuto,
C. considerando che numerosi erogatori di fondi vedono nel sostegno finanziario (SF) generale e settoriale un mezzo per promuovere l'appropriazione, da parte dei paesi partner, delle politiche di sviluppo e del processo di riforma sostenibile, rafforzare le istituzioni e i sistemi nazionali di responsabilizzazione e facilitare la crescita, la riduzione della povertà e la realizzazione degli obiettivi in materia di sviluppo,
D. considerando che uno sviluppo delle capacità operative è necessario anche solo per creare, in un primo momento, le condizioni necessarie per l'attuazione di azioni fondate su programmi, ivi inclusi il SF o altri modelli,
E. considerando che il SF consente di porre rimedio a talune carenze dell'approccio per progetto tradizionale (costi di transazione elevati, sistemi paralleli frammentati) e, di conseguenza, di rafforzare la coerenza e l'efficacia delle misure dell'Unione messe in evidenza dal trattato di Lisbona,
F. considerando che il SF dovrebbe contribuire al miglioramento della qualità e dell'efficacia degli aiuti, in particolare per quanto concerne i principi della titolarità e dell'armonizzazione, visto che, attraverso il dialogo politico tra donatori e beneficiari, è possibile adeguare i contributi alle priorità stabilite dai paesi nel quadro delle loro strategie nazionali per la riduzione della povertà,
G. considerando che nonostante i rischi evocati dalla Corte dei conti europea nelle sue relazioni sul SF, l'approccio dinamico nella condizionalità generale del SF resta uno strumento molto importante di dialogo politico; che tuttavia il SF non può in nessun caso essere considerato come un «assegno in bianco»,
H. considerando che tutti gli impegni assunti dai paesi beneficiari nei confronti di tutti i loro partner possono nel tempo renderne difficile l'utilizzazione stante che le condizionalità degli erogatori di fondi risultano talvolta contraddittorie,
I. considerando che finora la violazione dei diritti dell'uomo (cosiddetti di prima generazione) è stata invocata dall'Unione europea nell'ambito degli accordi di partenariato più della violazione dei diritti sociali, economici e culturali (cosiddetti di seconda generazione),
J. considerando che tutti gli erogatori di fondi dovrebbero consultarsi per prevenire qualsiasi incoerenza a livello di condizionalità,
K. considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di Lisbona, uno degli obiettivi dell'Unione europea è di promuovere un'economia sociale di mercato sostenibile e che tale approccio si applica anche alla politica di sviluppo e alla politica di vicinato,
L. considerando che la responsabilizzazione del governo partner in materia di gestione finanziaria rispetto ai suoi cittadini costituisce un fattore essenziale per svilupparne le capacità grazie al controllo esercitato dal rispettivo parlamento nonché all'informazione della sua società civile nel settore delle finanze pubbliche,
1. plaude all'iniziativa della Commissione intrapresa attraverso il Libro verde sul SF, che mira in primo luogo a promuovere lo sviluppo endogeno nei paesi partner, e chiede che siano precisati i criteri di ammissibilità al SF in modo tale da evitare il rischio di eventuali errori o di un utilizzo indebito di tale tipo di aiuti, tenendo conto di taluni elementi, come gli indici di corruzione dei paesi interessati;
2. accoglie con favore il processo di consultazione a livello europeo; auspica che la prassi per la concessione del SF sia analizzata e migliorata in maniera oggettiva al fine di aumentarne l'efficacia;
3. ricorda che, in base al trattato di Lisbona, la riduzione e l'eradicazione della povertà costituiscono l'obiettivo primario della politica di sviluppo dell'UE; sottolinea che la povertà è caratterizzata da molteplici dimensioni (segnatamente quelle umana, economica, socioculturale, politica, di genere e ambientale) che devono essere considerate nella loro totalità dalla politica di sviluppo dell'UE;
4. ritiene che gli aiuti dell'Unione europea debbano generare un vero cambiamento qualitativo nei paesi partner e riconosce il SF quale strumento efficace per il conseguimento di tale obiettivo, purché, al pari della condizionalità che implica, sia utilizzato nell'ambito di un efficace dialogo politico e strategico;
5. sottolinea l'importanza e l'assoluta necessità della coerenza strategica nell'attuazione di una politica di sviluppo che risulti fortemente incisiva; chiede inoltre che la politica estera e di sicurezza dell'UE si concentri sulla promozione della democrazia e dei diritti umani nonché della pace e della sicurezza, ovvero requisiti fondamentali per lo sviluppo sostenibile; auspica sforzi più sistematici in vista dell'integrazione delle misure relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e di quelle finalizzate alla riduzione del rischio di catastrofi;
6. ritiene che la fiscalità garantisca una fonte indipendente di finanziamenti per lo sviluppo sostenibile e costituisca un legame importante tra i governi e i cittadini nei paesi in via di sviluppo; sollecita che uno dei principali obiettivi sia lo sviluppo di un'amministrazione fiscale sostenibile e di un sistema di riscossione delle imposte globale; raccomanda a tal fine che la politica di sostegno finanziario comprende anche la lotta contro i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e la fuga illecita dei capitali;
7. sottolinea la necessità di ricorrere, se del caso, alla formula del SF settoriale, al fine di supportare in misura maggiore i settori sociali di base come la sanità, l'istruzione e il sostegno alle persone più vulnerabili, in particolare i disabili;
8. sottolinea che il SF non deve essere utilizzato al servizio degli interessi economici e strategici particolari dell'Unione europea, bensì per conseguire gli obiettivi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo e per aiutarli a realizzare tali obiettivi, in particolare al fine di eliminare la povertà e la fame;
9. ricorda il ruolo innovatore dell'Unione europea nel settore del SF come pure il valore aggiunto apportato dalla Commissione grazie alle sue competenze in materia;
10. rileva che il SF può rafforzare non solo la responsabilità dei governi, ma anche il coordinamento tra gli erogatori di fondi grazie al conseguente dialogo sulle questioni di bilancio; sottolinea che si tratta di un eventuale modo per migliorare il coordinamento con gli erogatori di fondi emergenti;
11. sottolinea inoltre la vocazione dell'Unione europea a consentire agli altri attori istituzionali di trarre beneficio dalla sua esperienza, in particolare in occasione del Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan;
12. sottolinea che l'approccio dinamico adottato dalla Commissione nonché dalla maggioranza dei fornitori di SF comporta una serie di rischi che devono essere presi in debita considerazione; chiede alla Commissione di effettuare valutazioni a livello nazionale per quanto concerne gli eventuali rischi e benefici del sostegno finanziario nei paesi partner;
13. esorta l'UE a gestire il SF con l'obiettivo di sfruttare le sue complementarità con altre modalità di aiuto;
14. sottolinea la necessità di rafforzare tutti i meccanismi di controllo della Commissione nonché il controllo parlamentare e l'informazione della società civile nei paesi beneficiari di SF; sottolinea altresì che l'instaurazione di un controllo ottimale delle finanze pubbliche dei paesi beneficiari deve costituire una condizione preliminare a qualsiasi esborso di fondi;
15. ricorda che indicatori chiaramente definiti, ampiamente sostenuti e attentamente monitorati sono essenziali al fine di dimostrare gli effetti concreti del SF nei paesi terzi, e che le competenti autorità di bilancio devono essere aggiornate regolarmente sugli indicatori e le linee guida che caratterizzano il processo decisionale in relazione al SF; sottolinea che tali indicatori vanno meglio adattati ai bisogni specifici dei paesi partner al fine di evitare l'approccio «one size fits all» («taglia unica») adottato dalla Commissione, che è potenzialmente controproducente;
16. esige che il SF sia vincolato al controllo democratico dei bilanci da parte dei parlamenti nei paesi beneficiari; invita a un'ampia partecipazione dei parlamenti e la consultazione della società civile dei paesi partner, onde garantire che le decisioni sull'utilizzo dei fondi destinati al SF siano adottate in modo democratico;
17. invita la Commissione a garantire, prima di erogare il SF, che gli obiettivi dell'intervento facciano parte dei programmi nazionali del paese beneficiario e che siano rispettati i principi di coordinamento, complementarità e coerenza rispetto agli altri donatori, nonché addizionalità rispetto alle risorse assegnate dal paese destinatario;
18. invita la Commissione, al fine di garantire la pertinenza del SF dell'UE, a semplificare da parte sua il processo di programmazione e di progettazione, migliorando la preparazione e la documentazione di decisioni di avvio delle operazioni di SF e, considerate le restrizioni delle risorse presso le delegazioni, che spesso ne limitano la capacità di svolgere determinate attività, invita la Commissione a fornire sufficiente personale qualificato per l'iter attuativo, poiché il SF richiede capacità analitiche diverse da quelle del finanziamento dei progetti e dei programmi;
19. sottolinea che i parlamenti nazionali dei paesi beneficiari, le organizzazioni della società civile e gli enti locali dovrebbero svolgere un ruolo di punta, poiché sono nella posizione migliore per individuare i settori prioritari, preparare i documenti strategici per paese e controllare gli stanziamenti di bilancio; chiede che i parlamenti nazionali adottino i documenti strategici per paese e il bilancio pluriennale, in consultazione con la società civile e previo un dialogo politico con i donatori sul SF, al fine di rafforzare il controllo parlamentare;
20. sottolinea l'importanza dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo dell'UE; chiede lo sviluppo, a livello di UE, di sistemi di valutazione indipendenti e di un meccanismo di ricorso destinato ai soggetti interessati dagli aiuti dell'Unione europea; invita inoltre a sostenere i meccanismi di responsabilizzazione nazionale;
21. chiede alla Commissione di fornire un bilancio globale che quantifichi il SF generale e settoriale concesso al governo locale, e di vagliare l'opportunità e i rischi connessi con il decentramento di una parte del SF ai fini di una reale appropriazione da parte degli attori del governo locale;
22. invita l'UE a rispettare e promuovere una reale appropriazione della loro strategia di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo e la sollecita a evitare di soffocare i responsabili politici nazionali attraverso il dialogo politico connesso al SF, in quanto ciò potrebbe mettere a repentaglio la responsabilità democratica e depoliticizzare le realtà politiche interne;
23. ritiene che il SF debba dare priorità ai settori governativi con la maggiore incidenza sulla riduzione della povertà, in sostanza, i ministeri della sanità e dell'istruzione;
24. ritiene inoltre che occorra integrare la prospettiva di genere nel SF, includendola in tutte le fasi della procedura di bilancio, incoraggiando il dialogo con le associazioni femminili e stabilendo indicatori disaggregati per genere;
25. sottolinea che, per rafforzare la responsabilità reciproca, la Commissione dovrebbe potenziare il suo ruolo di facilitatore tra il governo, i parlamentari e la società civile, e ritiene a tal fine che una quota del SF, riservata all'assistenza tecnica per rafforzare i ministeri settoriali, potrebbe essere utilizzata anche per lo sviluppo delle capacità dei parlamenti e della società civile affinché possano esercitare pienamente il loro ruolo di controllo del SF;
26. evidenzia il ruolo primordiale dei donatori nell'aiutare i paesi partner a sviluppare le loro capacità e l'effetto positivo del sostegno ai progetti locali sulla riduzione della povertà, la crescita inclusiva e lo sviluppo sostenibile nei paesi partner;
27. è preoccupato per gli effetti di destabilizzazione macroeconomica e per l'impatto sulla popolazione più vulnerabile che potrebbe determinare una rottura bruttale del SF; propone di instaurare, nell'ambito di un'azione concertata con gli erogatori di fondi e previa consultazione della società civile e del parlamento del paese partner, un meccanismo di progressività nella riduzione degli esborsi del SF che potrebbe attenuarne gli impatti, favorire il dialogo politico e permettere di trovare soluzioni concertate di fronte alle difficoltà incontrate;
28. ritiene che il SF, al pari degli aiuti programmati, dovrebbe essere considerato uno strumento transitorio e non dovrebbe ostacolare gli sforzi volti a rafforzare le capacità dei paesi di contare su risorse proprie (ad esempio le entrate fiscali) che consentano loro di rendersi indipendenti dalle donazioni di paesi terzi;
29. invita i donatori a rafforzare il coordinamento e la prevedibilità del SF, e insiste sul fatto che i donatori devono essere pronti ad assumere un impegno a lungo termine nei confronti dei paesi partner;
30. invita l'UE ad adottare le misure necessarie per garantire che i paesi terzi si impegnino a investire in un meccanismo che promuova la loro stabilità finanziaria;
31. insiste, a questo proposito, sull'effettiva applicazione del requisito di cui all'articolo 25, lettera b), del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (regolamento DCI), il quale stabilisce che «la Commissione si avvale coerentemente di un approccio incentrato sui risultati e basato su indicatori di rendimento e ne fissa e controlla chiaramente la condizionalità; sostiene gli sforzi dei paesi partner volti a sviluppare il controllo parlamentare e le capacità di audit e ad aumentare la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni» ed esorta la Commissione a estendere tali disposizioni per comprendere il bilancio ai paesi beneficiari del fondo europeo di sviluppo (paesi ACP), per i quali - finora - si applicano solo i criteri più tecnici di cui all'articolo 61, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou;
32. reputa doverosa, alla luce del fatto che il ricorso al SF rappresenta un'importante decisione strategica nell'ambito delle relazioni dell'Unione con paesi partner, l'applicazione dell'articolo 290 TFUE (atti delegati) alla definizione dei criteri di ammissibilità per la modalità di aiuto in oggetto, in modo da conferire al Consiglio e al Parlamento, in qualità di colegislatori, pieni poteri di codecisione in merito all'adozione, ivi incluso - ove necessario - il diritto di revoca dell'atto delegato;
33. ricorda che importanti lacune in tema di capacità e soprattutto la scarsa governance sono suscettibili di privare numerosi paesi in via di sviluppo del SF;
34. è del parere che le decisioni di finanziamento del SF debbano essere guidate non solo dai benefici attesi ma anche dai rischi a breve e lungo termine in entrambi i paesi donatori e partner; rileva che la Corte dei conti, nella sua relazione speciale(7), è in pieno accordo con questa valutazione, e mette in evidenza che un solido quadro di gestione del rischio deve essere ancora sviluppato e attuato;
35. è preoccupato per il fatto che la Corte dei conti (la Corte), nella sua relazione annuale sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2009, ha accertato che le erogazioni del SF sono interessate da un'elevata frequenza di errori non quantificabili, dovuti alla mancanza di dimostrazione formale e strutturata del rispetto delle condizioni di pagamento; prende atto nel contempo e si compiace del sostanziale miglioramento nella dimostrazione di ammissibilità osservato dalla Corte per quanto riguarda il decimo FES, grazie al ricorso ormai diffuso a quadri di valutazione più chiari;
36. ricorda che gli investimenti pubblici in beni pubblici quali l'istruzione, la sicurezza sociale, le infrastrutture e le capacità produttive, in particolare per quanto riguarda i piccoli agricoltori e il sostegno ai mercati locali, sono essenziali per il successo delle strategie di sviluppo;
37. invita la Commissione a fare in modo che le condizioni specifiche relative al versamento di quote variabili in base ai risultati specifichino chiaramente gli indicatori, gli obiettivi, i metodi di calcolo e le fonti che permettono di effettuare verifiche e a provvedere affinché le relazioni delle delegazioni forniscano una dimostrazione strutturata e formale dei progressi compiuti in materia di gestione delle finanze pubbliche, illustrando chiaramente i criteri in base ai quali tali progressi devono essere valutati, i progressi realizzati, e le ragioni per cui il programma di riforma non ha potuto essere attuato secondo i piani;
38. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie al fine di combattere la corruzione nei paesi beneficiari, anche sospendendo gli esborsi, se necessario; in tale contesto, invita la Commissione a mantenere uno stretto e approfondito dialogo con i governi partner sulle questioni relative alla corruzione e a prestare sufficiente attenzione alle esigenze di creazione di capacità dei paesi beneficiari in termini di meccanismi di rendiconto e anticorruzione;
39. considera la prevedibilità dei flussi degli aiuti uno dei fattori più importanti al fine di garantire la qualità della spesa, dato che consente ai paesi partner di intraprendere una pianificazione delle spese a lungo termine e di sostenere miglioramenti delle politiche settoriali; è del parere che siffatta impostazione sia potenziata dalle politiche fiscali dei paesi partner e dalla mobilitazione delle entrate fiscali interne onde poter ridurre, a lungo termine, la dipendenza dagli aiuti;
40. ricorda che la mancanza di progressi a livello di gestione di finanze pubbliche priva tuttora un importante numero di paesi del SF;
41. ritiene che il SF dovrebbe essere erogato gradualmente nei paesi in via di sviluppo, iniziando da un numero limitato di paesi che aumenterebbe con il migliorare delle capacità dei paesi partner;
42. ribadisce che il SF deve essere erogato ai fini della riduzione della povertà, anche in riferimento agli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e a principi quali il partenariato, l'efficacia degli aiuti e la coerenza delle politiche per lo sviluppo; si dichiara favorevole agli incentivi basati sui risultati, ma sottolinea che le variazioni di spesa devono essere, per quanto possibile, prevedibili, in modo da evitare incidenze negative sulla programmazione finanziaria; ribadisce inoltre che il SF dovrebbe essere concesso solo a paesi che abbiano raggiunto e mantenuto determinati standard minimi in materia di governance e rispetto dei diritti umani; sottolinea che le condizioni legate alle riforme macroeconomiche devono essere compatibili con lo sviluppo umano e sociale;
43. incoraggia i paesi in via di sviluppo e la Commissione a promuovere lo sviluppo partecipativo conformemente alle relative disposizioni dell'accordo di Cotonou, e ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1905/2006, in particolare per quanto riguarda la promozione e la consultazione della società civile e delle autorità locali e regionali;
44. sottolinea che in sede di concessione del SF ai paesi ACP fornitori di banane che beneficiano di misure di accompagnamento in tale settore è importante includere nella quota variabile basata su indicatori di governance le condizioni specifiche proposte nel nuovo articolo 17 bis che il Parlamento propone di inserire nel regolamento (CE) n. 1905/2006 (DCI), conformemente alla sua posizione summenzionata del 3 febbraio 2011;
45. esige che la Commissione renda pubblici gli accordi con i paesi in via di sviluppo in materia di SF nonché i contratti OSM;
46. fa notare che il SF settoriale può costituire, ove ricorrano determinate circostanze, un'utile soluzione intermedia per garantire ai governi e ai parlamenti interessati una maggiore titolarità degli aiuti di cui beneficiano, che vengono così contemporaneamente destinati al conseguimento degli OSM;
47. ritiene che i paesi ricchi di risorse petrolifere e minerarie abbiano il potenziale necessario per finanziare il proprio sviluppo e la lotta contro la povertà grazie a regimi fiscali trasparenti e a un'equa ridistribuzione della ricchezza;
48. ritiene che i contratti OSM rappresentino in linea di principio un esempio di SF di buona qualità (a lungo termine, prevedibile, concentrato sui settori sociali, ecc.) legato ai risultati; invita pertanto la Commissione a pubblicare nel 2011 una valutazione dei contratti OSM e a vagliare la possibilità di estenderli ad un maggior numero di paesi;
49. chiede alla Commissione di pubblicare altresì le condizionalità e gli indicatori di riferimento nell'ambito dei «documenti di strategia per paese» in occasione della revisione di metà percorso; ritiene che gli indicatori di performance per il SF dovrebbero essere stabiliti in funzione della realizzazione degli obiettivi di riduzione della povertà e degli OSM;
50. ribadisce i suoi precedenti inviti alla Commissione a passare da un controllo sui fattori di produzione a un controllo dei risultati in base a determinati indicatori, migliorando il suo sistema di comunicazioni, in modo da concentrarsi sull'efficacia dei programmi;
51. esprime la propria convinzione che, per risultare efficaci, le misure della politica di sviluppo nei paesi partner debbano tenere pienamente conto delle condizioni locali e rispettare i valori dell'Unione europea enunciati dal trattato, ivi inclusi i principi relativi allo Stato di diritto e alla democrazia; sottolinea che le reali necessità devono rimanere un criterio fondamentale per l'assegnazione degli aiuti allo sviluppo dell'UE;
52. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un registro pubblico che elenchi in maniera trasparente gli accordi, le procedure e gli indicatori di sviluppo relativi al SF, al fine di rafforzare le istituzioni democratiche nazionali e garantire la reciproca responsabilizzazione;
53. invita gli Stati membri a dimostrare maggiore coerenza sul piano nazionale e unionale in materia di politica di aiuto allo sviluppo; chiede agli Stati membri di ricorrere al Servizio europeo per l'azione esterna al fine di rafforzare il loro coordinamento con la Commissione per quanto riguarda il SF onde evitare tagli e incoerenze;
54. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che devono armonizzare la loro cooperazione allo sviluppo e migliorare l'obbligo reciproco di rendicontazione, il quale vincola tutte le parti;
55. è fermamente convinto che una approfondita analisi del futuro del SF dell'UE dei paesi terzi debba affrontare la questione dell'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo; è a conoscenza del contesto storico e istituzionale della situazione attuale, ma ritiene che sia giunto il momento per il Consiglio, gli Stati membri e i paesi ACP di riconoscere che questo stato di cose va a detrimento di efficienza, trasparenza e difendibilità del SF dell'UE; sottolinea tuttavia che tale iscrizione in bilancio non deve comportare una diminuzione della dotazione finanziaria complessiva a favore delle politiche di sviluppo;
56. invita gli Stati membri, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in linea con la prassi consolidata in altre politiche, a migliorare il coordinamento del rispettivo SF dei paesi terzi per evitare e/o eliminare sovrapposizioni, incongruenze e incoerenze; deplora le valutazioni che hanno evidenziato come, a livello settoriale, la debolezza delle politiche, delle istituzioni e dei sistemi di prestazione dei servizi abbia spinto i donatori a realizzare progetti avvalendosi dei propri sistemi e ad agire in modo bilaterale anziché in modo coordinato, situazione tanto più inaccettabile in un contesto di risorse scarse e che oltretutto rende molto arduo per l'Unione europea mantenere le promesse fatte in relazione a una maggiore prevedibilità degli aiuti; sostiene che un accento su settori specifici che offrano il massimo valore aggiunto dovrebbe guidare il sostegno UE al bilancio in tutte le fasi di preparazione ed erogazione effettiva;
57. invita la Commissione a sensibilizzare l'opinione pubblica ai rischi inerenti alla pratica del SF ponendo in rilievo l'impatto positivo del SF in materia di emancipazione dei partner;
58. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a continuare a promuovere e mantenere il loro SF, fornendo al contempo sostegno sotto forma di consulenza, in materia di gestione tecnocratica delle finanze pubbliche;
59. sottolinea che un migliore coordinamento mira a ottimizzare l'assegnazione delle risorse, migliorando lo scambio di buone pratiche e potenziando l'efficacia del SF;
60. è del parere che l'Unione dovrebbe riconoscere e utilizzare il valore aggiunto generato dal suo enorme peso politico e dalla portata potenzialmente ampia della sua azione, assicurando influenza politica proporzionale al sostegno finanziario dato;
61. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Relazione speciale della Corte dei conti n. 11/2010: «La gestione della Commissione di sostegno al bilancio generale nei paesi ACP, paesi dell'America latina e dell'Asia».