Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell'UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti - attuazione e prospettive (2010/2249(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 luglio 2010 dal titolo «Piano per le TSE – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (COM(2010)0384),
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 agosto 2010, sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri (COM(2010)0441),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 dicembre 2010 sulla necessità e l'uso futuri di carne separata meccanicamente nell'Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori (COM(2010)0704),
– visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1),
– visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale(2) e la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (COM(2009)0403),
– vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(3),
– visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(4) e la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione di detto regolamento (COM(2009)0334),
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(5),
– vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio(6),
– visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002(7),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico dell'UE: quale soluzione per questo annoso problema?(8),
– vista la decisione della Commissione recante modifica alla decisione 2009/719/CE che autorizza taluni Stati membri a rivedere i loro programmi di monitoraggio annuale sull'encefalopatia spongiforme bovina,
– viste le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2010 sulla summenzionata comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2010, dal titolo: «Piano per le TSE – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015»,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0195/2011),
A. considerando che la presenza di BSE nell'Unione europea aveva raggiunto proporzioni epidemiche a metà anni Novanta portando all'introduzione di una serie di misure intese a eradicare la BSE e altre encefalopatie spongiformi trasmissibili,
B. considerando che il numero di casi positivi di BSE nell'UE è sceso da 2 167 nel 2001 a 67 nel 2009; considerando che, alla luce di tale diminuzione del numero di casi, si può ritenere che la normativa applicata in tale periodo abbia contribuito all'eradicazione della BSE e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'UE e che, contestualmente a tale tendenza al declino epidemiologico, le disposizioni legislative andrebbero adeguate alla situazione reale in termini di rischio,
C. considerando che, alla luce della continua diminuzione di casi di BSE, la normativa sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili è stata modificata negli ultimi anni e che possono essere presi in considerazione futuri cambiamenti, garantendo e mantenendo l'elevato livello di salute animale e di sanità pubblica nell'Unione europea; considerando che tali cambiamenti possono comprendere misure concernenti la rimozione di materiale specifico a rischio, il riesame delle disposizioni sul divieto totale di somministrazione dei mangimi, l'eradicazione della scrapie, l'abbattimento delle coorti e la vigilanza,
D. considerando che un aumento della produzione nazionale delle colture proteiche è indispensabile al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di soia e altre fonti di proteine,
Considerazioni generali
1. accoglie con favore il «Piano per le EST – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili» della Commissione e le sue proposte per alcune revisioni dell'attuale regime normativo sulle EST nell'Unione europea; sottolinea, tuttavia, che determinate disposizioni necessitano di una valutazione completa e saranno sostenute solo a determinate condizioni;
2. sottolinea l'importanza di garantire che la significativa diminuzione di casi di BSE nell'Unione europea non porti a misure meno severe per le EST o a una riduzione dei rigidi meccanismi di controllo e sorveglianza nell'UE; prende atto del contributo della normativa passata e attuale in materia di EST per l'eradicazione delle EST nell'UE;
Sorveglianza della BSE
3. prende atto dell'innalzamento dei limiti d'età per l'accertamento delle EST nei bovini di età superiore a 72 mesi in 22 Stati membri come previsto dalla summenzionata decisione della Commissione recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina;
4. esorta la Commissione a innalzare i limiti di età nei rimanenti Stati membri solo se tale iniziativa è sostenuta da una solida valutazione dei rischi al fine di non compromettere un livello di salute degli animali e di protezione dei consumatori elevato;
5. sottolinea che il meccanismo di sorveglianza è uno strumento importante per il monitoraggio delle EST nell'UE; esprime la propria preoccupazione circa un ulteriore innalzamento dei limiti di età per gli accertamenti nei bovini, in particolare alla luce dei test a campione che regoleranno il sistema di monitoraggio della BSE nei bovini da gennaio 2013; invita la Commissione a informare il Parlamento sui progressi e sulle nuove scoperte in merito alla selezione delle dimensioni del campione;
6. esorta la Commissione a mantenere gli accertamenti sugli animali a rischio come un elemento importante per continuare a monitorare l'andamento dei casi di BSE nell'UE e per garantire la tempestiva individuazione di un'eventuale ricomparsa in futuro;
Revisione del divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali
7. sostiene – in particolare alla luce dell'attuale deficit proteico dell'UE – la proposta della Commissione di revocare le disposizioni relative al divieto di alimentare le specie diverse dai ruminanti con proteine animali trasformate, a condizione che ciò si applichi esclusivamente alle specie non erbivore e che:
–
le proteine animali trasformate siano solamente derivate da specie che non sono collegate alle EST,
–
i metodi di produzione e sterilizzazione impiegati per le proteine animali trasformate rispettino i più elevati standard di sicurezza e le norme stabilite nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale nonché l'utilizzo della tecnologia più recente e sicura disponibile;
–
i divieti esistenti sul riciclaggio all'interno della stessa specie («cannibalismo») rimangano in vigore;
–
i canali di produzione per le proteine animali trasformate derivate da specie diverse siano completamente separati,
–
la separazione di tali canali di produzione sia controllata dalle autorità competenti degli Stati membri e verificata dalla Commissione;
–
prima dell'attuazione della revoca del divieto, sia attuato un metodo affidabile specifico per ciascuna specie per identificare la specie di origine delle proteine nei mangimi per animali contenenti proteine animali trasformate al fine di escludere il riciclaggio all'interno della stessa specie e la presenza di proteine animali trasformate derivate da ruminanti;
–
la produzione di proteine animali trasformate del materiale di categoria 1 o 2 sia vietata e solo il materiale di categoria 3 adatto al consumo umano sia utilizzato nella produzione di proteine animali trasformate;
8. sottolinea che tali misure devono andare di pari passo con una PAC volta a collegare la produzione vegetale e quella animale, promuovere l'utilizzo adeguato delle aree di pascolo, aumentare la produzione interna di proteine e sostenere i sistemi di rotazione delle colture;
9. esorta la Commissione a introdurre misure volte a garantire che, qualora venga revocato il divieto di somministrazione dei mangimi, sia esclusa la possibilità di una contaminazione incrociata nei canali di trasporto del materiale ottenuto da specie diverse dai ruminanti con il materiale ottenuto da ruminanti;
10. chiede alla Commissione di valutare l'esigenza di un'autorizzazione distinta per i macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati sia da ruminanti sia da specie diverse dai ruminanti, al fine di garantire una netta separazione di tali sottoprodotti;
11. si oppone all'uso di proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da specie diverse dai ruminanti nei mangimi per ruminanti;
12. chiede alla Commissione di valutare la necessità di controllare le importazioni di proteine animali trasformate al fine di garantire che possano essere esclusi il riciclaggio all'interno della stessa specie, l'utilizzo di materiali di categoria 1 e 2 e le violazioni delle norme igieniche; sottolinea la necessità a tal fine anche di controlli in loco periodici e senza preavviso;
13. è favorevole a sottoporre ad un esame critico la fissazione di un livello di tolleranza per quantità trascurabili di proteine animali non autorizzate provenienti da specie diverse dai ruminanti e presenti nei mangimi a motivo di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a condizione che sia disponibile un metodo per determinare la percentuale di queste proteine;
Elenco del materiale specifico a rischio
14. si attende che la Commissione mantenga le norme rigorose contenute nell'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE; sottolinea che tali norme rigorose non devono essere attenuate da eventuali tentativi dell'OIE di allineare le norme dell'UE all'elenco dell'OIE;
15. esorta la Commissione a considerare eventuali modifiche all'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE solo se sostenute da riscontri scientifici, applicando il principio di precauzione solo se possono essere esclusi rischi per la salute degli esseri umani e degli animali e se può essere garantita la sicurezza della catena alimentare umana ed animale;
Ricerca sulle EST
16. esorta la Commissione a incoraggiare ulteriormente il controllo genetico della scrapie negli ovini tramite programmi di riproduzione e allevamento volti ad evitare la consanguineità e la deriva genetica;
17. esorta la Commissione ad adottare misure per incentivare la ricerca in atto sulla resistenza alla scrapie nei caprini e sulla scrapie atipica poiché potrebbe contribuire all'eradicazione delle EST nell'UE;
18. chiede alla Commissione di incentivare la ricerca in atto sullo sviluppo di test rapidi ante mortem e post mortem per la diagnosi della BSE;
19. respinge la proposta della Commissione di ridurre i finanziamenti dell'UE per la ricerca sulle TSE;
Abbattimento delle coorti
20. prende atto della proposta della Commissione di riesaminare l'attuale politica di abbattimento delle coorti in caso di insorgenza della BSE nelle mandrie di bovini; sottolinea che, prima di apportare eventuali modifiche alla politica di abbattimento delle coorti, per mantenere un elevato livello di fiducia dei consumatori occorre valutare i seguenti aspetti: (1) la tutela dei consumatori, (2) eventuali rischi per la salute umana e animale e (3) il mantenimento della prassi di consentire ai responsabili della gestione del rischio e ai legislatori di adottare le azioni immediate necessarie nel caso di una ricomparsa della BSE nell'UE;
Sicurezza dei mangimi e degli alimenti
21. prende atto della summenzionata relazione della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri; sottolinea che la relazione evidenzia alcune carenze relative alla qualità delle relazioni degli Stati membri ed esorta gli Stati membri a migliorare la qualità delle relazioni, migliorando lo svolgimento dei controlli nazionali al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi, individuando i casi di non conformità e potenziando la performance delle autorità di controllo e degli operatori del settore alimentare; invita la Commissione ad eseguire un monitoraggio efficace dei controlli effettuati dagli Stati membri;
22. esprime la sua preoccupazione in merito alla contaminazione degli alimenti e dei mangimi, per esempio con la diossina, e chiede agli Stati membri di attuare e applicare con estremo rigore le normative esistenti sui controlli degli alimenti e dei mangimi e sulla gestione del rischio, e, se necessario, di rafforzare tali norme e garantirne un'applicazione armonizzata ricorrendo a orientamenti comuni in tutto il mercato interno;
23. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per garantire che vengano rispettate le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento di applicazione (UE) n. 142/2011, in materia di trattamento dei sottoprodotti di origine animale prima della loro trasformazione in biogas e l'utilizzo o l'eliminazione dei residui della digestione, e che venga evitato il dirottamento illegale verso la catena alimentare; esorta la Commissione a monitorare le modalità di attuazione delle norme attuali negli Stati membri al fine di garantire un circuito chiuso per tale attività;
Carni separate meccanicamente
24. esprime la sua preoccupazione circa l'attuale legislazione dell'UE e la sua attuazione negli Stati membri per le carni separate meccanicamente;
25. chiede agli Stati membri di riesaminare la loro applicazione delle definizioni concernenti le carni separate meccanicamente conformemente alle norme vigenti;
26. chiede un'etichettatura obbligatoria delle carni separate meccanicamente negli alimenti per garantire una migliore informazione dei consumatori e consentire loro di compiere scelte consapevoli;
27. invita la Commissione a informare i paesi terzi delle eventuali modifiche apportate al regolamento TSE e delle misure relative alle TSE;
o o o
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione di esecuzione al Consiglio e alla Commissione.