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Procedura : 2011/2752(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0396/2011

Discussioni :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

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PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
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P7_TA(2011)0335

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Giovedì 7 luglio 2011 - Strasburgo
Preparazione delle elezioni alla Duma russa in dicembre
P7_TA(2011)0335RC-B7-0396/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011 sui preparativi per le elezioni alla Duma di Stato russa del prossimo dicembre

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa, entrato in vigore nel 1997 e prorogato in attesa della sua sostituzione con un nuovo accordo,

–  visti i negoziati in corso in merito a un nuovo accordo sulla creazione di un nuovo quadro globale per le relazioni tra l'Unione europea e la Russia, nonché il «partenariato per la modernizzazione» avviato nel 2010,

–  viste le sue precedenti relazioni e risoluzioni sulla Russia e sulle relazioni UE-Russia, in particolare la risoluzione del 9 giugno 2011 sul vertice UE-Russia(1), la risoluzione del 17 febbraio 2011 sullo Stato di diritto in Russia(2), la risoluzione del 17 giugno 2010 sulle conclusioni del vertice UE-Russia(3), la risoluzione del 12 novembre 2009 sulla preparazione del vertice UE-Russia in programma il 18 novembre 2009 a Stoccolma(4), e le risoluzioni del 17 settembre 2009 sull'assassinio di attivisti per i diritti umani in Russia(5) e sugli aspetti esterni della sicurezza energetica(6),

–  viste le consultazioni UE-Russia sui diritti umani, in particolare l'ultima riunione tenutasi in tale contesto il 4 maggio 2011,

–   visti la decisione adottata dal Ministero della Giustizia russo il 22 giugno 2011 di respingere la domanda di registrazione ufficiale del Partito delle Libertà popolari (PARNAS) e casi analoghi in passato, il che impedirà ai partiti in questione di partecipare alle elezioni,

–   vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, del 22 giugno 2011 sulla registrazione dei partiti in Russia,

–  visto l'obbligo per la Russia di rispettare i principi democratici, derivante dalla sua adesione al Consiglio d'Europa e dal fatto di essere firmataria della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

–  visto l'esito del vertice UE-Russia tenutosi a Nižnij Novgorod il 9 e 10 giugno 2011,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il pluralismo politico è uno dei fondamenti della democrazia e di una società moderna, nonché fonte di legittimità politica,

B.  considerando che il 12 aprile 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha espresso critiche sulle farraginose procedure di registrazione dei partiti politici in Russia, che non sono conformi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

C.  considerando che osservatori dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) hanno visitato la Russia durante le elezioni politiche del 2003, raccomandando che una missione standard dell'OSCE avvii i lavori sei settimane prima dello svolgimento delle elezioni e che tale missione sia composta da 60 osservatori a lungo termine e 400 osservatori a breve termine,

D.  considerando che permangono preoccupazioni dinanzi all'evoluzione della situazione nella Federazione russa riguardo al rispetto e alla tutela dei diritti umani e all'osservanza dei principi, delle regole e delle procedure democratici universalmente accettati; che la Federazione russa è membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e delle Nazioni Unite e si è pertanto impegnata ad aderire ai principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani promossi da tali organizzazioni,

1.  riafferma il proprio convincimento che la Russia resta uno dei partner più importanti dell'Unione europea per lo sviluppo di una cooperazione strategica, un partner con il quale l'Unione condivide non soltanto interessi economici e commerciali, ma anche l'obiettivo di un'azione strettamente concertata nelle zone del vicinato comune e sulla scena mondiale;

2.  riconferma la propria risoluzione del 9 giugno 2011 sul vertice UE-Russia di Nižnij Novgorod;

3.  deplora la decisione delle autorità russe di respingere la registrazione del Partito delle Libertà popolari (PARNAS) per le prossime elezioni alla Duma di Stato del dicembre 2011; invita le autorità russe a garantire lo svolgimento di elezioni libere ed eque e a revocare qualsiasi decisione o norma che sia contraria a tale principio;

4.   ribadisce la propria preoccupazione per le difficoltà incontrate dai partiti politici con le procedure di registrazione per le elezioni, difficoltà che di fatto limitano la competizione politica in Russia, riducono la scelta a disposizione dell'elettorato e dimostrano la presenza a tutt'oggi di effettivi ostacoli al pluralismo politico nel paese;

5.  sottolinea che le elezioni alla Duma di Stato dovrebbero basarsi sull'applicazione delle norme elettorali stabilite dal Consiglio d'Europa e dall'OSCE; esorta le autorità russe ad autorizzare la missione di monitoraggio elettorale a lungo termine dell'OSCE/Consiglio d'Europa e a cooperare pienamente con essa sin dalle prime fasi e invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante a insistere sull'istituzione di una tale missione; chiede che la missione di monitoraggio elettorale collabori strettamente con la società civile e con i gruppi di controllo;

6.  deplora l'interdizione di viaggiare per sei mesi imposta il 5 luglio 2011 a Boris Nemtsov e ne chiede l'immediata cessazione;

7.  manifesta inquietudine per il progetto di legge da discutersi alla Duma, che consentirebbe ai tribunali russi di ignorare le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in taluni settori, dal momento che una siffatta iniziativa contraddice i principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; plaude alla recente decisione della Duma russa di non prendere in considerazione per il momento detto progetto di legge e si augura che rinuncerà infine a tale iniziativa;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, all'OSCE, al Consiglio d'Europa, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0268.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0066.
(3) Testi approvati, P7_TA(2010)0234.
(4) GU C 271 E del 7.10.2010, pag. 2.
(5) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 27.
(6) GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 23.

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