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Procedura : 2011/2104(IMM)
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A7-0267/2011

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PV 13/09/2011 - 5.1
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Martedì 13 settembre 2011 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin
P7_TA(2011)0343A7-0267/2011

Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, trasmessa dalla Procura di Vienna in data 29 aprile 2011 e comunicata in seduta plenaria il 12 maggio 2011,

–  avendo ascoltato Hans-Peter Martin in data 21 maggio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010(1),

–  visto il disposto dell'articolo 57 della costituzione austriaca;

–  visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0267/2011),

A.  considerando che la Procura di Vienna ha chiesto la revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, deputato al Parlamento europeo, onde consentire alle autorità austriache di effettuare le indagini del caso e di intraprendere azioni legali nei suoi confronti, richiedere la perquisizione dell'abitazione o degli uffici dell'interessato, sequestrare documenti, effettuare verifiche informatiche o qualunque altra ricerca elettronica risulti necessaria e avviare un procedimento penale contro il medesimo per appropriazione indebita di finanziamenti destinati ai partiti o qualunque altra qualifica giuridica possa essere attribuita al presunto reato/ai presunti reati dinanzi agli organi giudiziari penali competenti,

B.  considerando che la revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin riguarda presunte violazioni connesse ad appropriazione indebita di finanziamenti destinati ai partiti, questione disciplinata dalla sezione 2b della legge sui partiti politici,

C.  considerando che è pertanto consigliabile raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare nel caso di specie,

1.  decide di revocare l'immunità di Hans-Peter Martin;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità dell'Austria e a Hans-Peter Martin.

(1) Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/ Parlamento.

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