Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (2011/2029(INI))
– vista la sua posizione del 15 dicembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'iniziativa dei cittadini(2),
– vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura(3),
– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 su «Legiferare meglio» – 15a relazione annuale della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità(4),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sull'applicazione del diritto dell'Unione europea(5),
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sull'importanza di garantire valutazioni d'impatto indipendenti(6),
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE(7),
– visti gli «Orientamenti politici per la prossima Commissione» presentati dal presidente della Commissione il 3 settembre 2009,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),
– vista la relazione della Commissione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità (17a relazione «Legiferare meglio» relativa al 2009) (COM(2010)0547),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea» (COM(2009)0015),
– visto il documento di lavoro della Commissione intitolato «Riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea – Relazione sullo stato d'avanzamento delle attività nel 2008 e prospettive per il 2009» (COM(2009)0016),
– visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo «Terza relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo» (COM(2009)0017),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE – Piani settoriali di riduzione e azioni 2009» (COM(2009)0544),
– vista la relazione del 17 settembre 2009 del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti sugli oneri amministrativi,
– viste le conclusioni del Consiglio «Competitività» del 30 maggio 2011 sulla normativa intelligente,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0251/2011),
A. considerando che il programma per una legiferazione intelligente è stato introdotto nell'ambito della strategia UE 2020 che mira a conseguire una «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» entro il 2020, principalmente attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, garantendo una migliore qualità e la semplificazione della legislazione dell'UE in vigore,
B. considerando che la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità è estremamente importante per il buon funzionamento dell'Unione europea e per far sì che le attività delle istituzioni dell'Unione soddisfino le aspettative dei cittadini, delle imprese operanti nel mercato unico nonché delle amministrazioni nazionali e locali, e per far sì che le decisioni siano prese quanto più vicino possibile ai cittadini,
C. considerando che la problematica della legiferazione intelligente va interpretata non solo nel contesto del programma legislativo della Commissione ma anche in un senso più ampio, in relazione all'attuazione continua delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona che interessano le procedure legislative,
D. considerando che il trattato di Lisbona ha cercato di ristabilire l'equilibrio dei poteri tra le istituzioni europee e considera il Parlamento alla stregua del Consiglio nel processo legislativo a norma della procedura legislativa ordinaria,
E. considerando che, a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali sono formalmente associati al controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà, e che finora sono oltre 300 i contributi ricevuti,
F. considerando l'importanza fondamentale delle consultazioni con tutte le parti interessate, e in particolare con le piccole e medie imprese (PMI) e altri soggetti pertinenti, nell'elaborazione dei progetti di atti legislativi (incluse le valutazioni d'impatto),
G. considerando che un programma di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione dell'Unione europea è operativo dal 2005 e che esso mira a limitare detti oneri del 25% entro il 2012, limitazione che equivarrebbe a un aumento pari all'1,4% del PIL,
H. considerando che, stando alla relazione annuale 2010 del comitato per la valutazione d'impatto (IAB), la Commissione ha quantificato complessivamente solo il 27% delle valutazioni d'impatto effettuate in tale anno,
I. considerando che, sebbene la Commissione abbia proposto misure intese a ridurre gli oneri amministrativi superiori agli obiettivi fissati, il Parlamento e il Consiglio devono ancora adottare le precedenti misure che equivalgono a circa un quarto dell'obiettivo del 25%;
J. considerando che uno degli elementi fondamentali del programma è la misurazione degli oneri amministrativi basata sul modello di costi standard,
K. considerando che l'uso delle tecniche di rifusione e codificazione per semplificare e codificare il diritto vigente consente una migliore comprensibilità e una maggiore coesione dei cambiamenti effettuati,
L. considerando l'importanza fondamentale di una corretta e puntuale attuazione da parte degli Stati membri delle direttive dell'Unione europea, come anche la rilevanza del persistente problema della sovraregolamentazione («gold-plating») del diritto, intesa come l'introduzione di obblighi maggiori rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione,
M. considerando che le divergenze dovute alla diversa attuazione comportano sfide considerevoli per il funzionamento efficiente ed efficace del mercato unico, con il conseguente gruppo a tre livelli di Stati membri, compresi quelli con un'attuazione scorretta, incompleta o imprecisa, a discapito delle imprese e dei consumatori europei a scapito di un'ulteriore crescita,
N. considerando che la prova PMI è stata introdotta nello Small Business Act, ma che finora è stata applicata solo in una serie ridotta di circostanze,
O. considerando che in occasione dello scambio di opinioni avvenuto nel corso della riunione della commissione giuridica il 27 gennaio 2011 Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione, si è impegnato fermamente a favore del programma per una legiferazione intelligente,
P. considerando che il nuovo sistema, nell'ambito del trattato di Lisbona, di atti delegati e di esecuzione, definito agli articoli 290 e 291 del TFUE, è ora oggetto rispettivamente di un'intesa comune e di un regolamento,
Osservazioni di carattere generale
1. sottolinea l'assoluta necessità di elaborare una legislazione semplice, chiara e facilmente comprensibile, al fine di salvaguardare il principio di trasparenza della legislazione europea, di garantirne un'applicazione più efficace e di assicurare che i cittadini dell'UE siano in grado di esercitare i propri diritti più facilmente;
2. sottolinea che nel formulare proposte le istituzioni europee devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e devono attenersi ai criteri stabiliti nel protocollo n. 2 allegato al TFUE;
3. condivide l'approccio strategico della Commissione esposto nella sua comunicazione su una regolamentazione intelligente in seno all'Unione europea collocandola al centro del processo decisionale – dall'elaborazione di un atto giuridico alla sua revisione attraverso il suo recepimento, applicazione e valutazione;
4. rileva che tutti gli attori istituzionali europei hanno un ruolo nella promozione e nell'attuazione di una migliore procedura legislativa, a norma dei principi e degli orientamenti contenuti nel programma per una legiferazione intelligente e nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; ritiene che il rinnovato impegno a favore di questi principi debba essere dimostrato da tutte le parti coinvolte;
5. sottolinea che per ridurre il volume della legislazione ed aumentarne la qualità è opportuno, sulla falsariga della relazione Monti, ricorrere maggiormente ai regolamenti nelle proposte legislative;
6. esorta le prossime Presidenze e la Commissione ad avviare il processo di rinegoziazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»; richiama l'attenzione, a tal proposito, sui pertinenti paragrafi della risoluzione del 9 febbraio 2010 relativa all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, specialmente all'impegno congiunto delle due istituzioni di concordare cambiamenti chiave in preparazione dei futuri negoziati con il Consiglio dei ministri su un adeguamento dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona;
7. sottolinea la necessità di effettuare ogni sforzo possibile per assicurare che il Parlamento e il Consiglio siano trattati allo stesso livello nel processo legislativo, attuando così il principio della parità di trattamento tra le due istituzioni, nel rispetto del trattato di Lisbona;
8. accoglie con favore l'iniziativa dei cittadini europei come nuova forma di partecipazione pubblica all'elaborazione della politica dell'Unione europea; attende con interesse la sua messa in pratica nell'aprile 2012 e incoraggia la Commissione ad assicurare che i cittadini siano sensibilizzati sulle regole e i regolamenti applicabili in modo da permettere loro di utilizzare questo strumento in modo efficace sin dall'inizio;
9. esorta la Commissione a impegnarsi a rispettare le scadenze entro le quali dovrà dare seguito alle richieste del Parlamento, ai sensi dell'articolo 225 TFUE, in particolare onorando l'impegno assunto nell'accordo quadro di rendere conto del seguito concreto dato a tutte le richieste di iniziativa legislativa entro i tre mesi successivi all'approvazione di una relazione di iniziativa legislativa e di presentare una proposta legislativa al più tardi entro un anno;
Parlamenti nazionali
10. accoglie con favore un coinvolgimento maggiore dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in particolare nel processo di controllo della conformità delle proposte legislative al principio di sussidiarietà;
11. ricorda, nell'ambito dell'impiego degli strumenti di opposizione e di ricorso per violazione del principio di sussidiarietà, la mancanza di criteri concreti per accertare una violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e sottolinea la necessità di procedere a livello UE ad una concretizzazione delle condizioni di applicazione dei principi in questione;
12. sottolinea che i parlamenti nazionali possono adempiere alla responsabilità derivante loro dai trattati in ordine all'esame della compatibilità dei progetti di atti legislativi con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella misura in cui la Commissione, da parte sua, adempie compiutamente all'obbligo di presentare una motivazione circostanziata e comprensibile, di cui all'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
13. mette in evidenza in questo contesto la necessità che i parlamenti nazionali, quando presentano un parere, distinguano per quanto possibile tra gli aspetti di sussidiarietà e quelli di proporzionalità;
Riduzione degli oneri amministrativi e garanzia di corretta attuazione
14. esprime preoccupazione per il fatto che il programma per la riduzione degli oneri amministrativi non raggiunga l'obiettivo di ridurre del 25% tali oneri entro il 2012, e sottolinea che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero agire tempestivamente al fine di esaminare e approvare le misure proposte; rileva a tale riguardo il valore del maggiore ricorso alle procedure accelerate per approvare le proposte; si impegna a esaminare attentamente le proposte legislative relative a tali misure e invita il Consiglio a fare il possibile per garantire l'adozione delle riduzioni degli oneri amministrativi previste dal programma;
15. prende atto del contributo positivo del Gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi apportato al programma di riduzione di tali oneri, che la Commissione sta realizzando; sottolinea tuttavia che la composizione del gruppo dovrebbe essere maggiormente equilibrata, inserendovi più esperti della società civile e di altri Stati membri;
16. esorta il Gruppo di alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi ad avviare un dialogo con le PMI europee per individuare gli ostacoli più frequenti per evitare che partecipino a scambi con altri Stati membri all'interno del mercato unico e propone misure intese a eliminare o ridurre tali ostacoli a una maggiore crescita;
17. sottolinea la necessità di definire un programma che vada oltre il 2012 per coprire il mandato dell'attuale Commissione, con un obiettivo chiaramente definito e un mandato potenziato, al fine di consentire al programma di non limitarsi ai semplici oneri amministrativi e di affrontare gli oneri e i costi normativi derivanti dalla normativa dell'Unione europea nel suo complesso, tra cui gli «elementi di disturbo» normativi;
18. invita gli Stati membri ad adoperarsi in modo coerente per ridurre gli oneri amministrativi e auspica una fruttuosa cooperazione con i parlamenti nazionali in questo campo;
19. richiama l'attenzione sul fatto che, al fine di garantire il successo dei programmi attuali e futuri per la riduzione degli oneri, è necessaria un'attiva collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, onde evitare divergenze di interpretazione e la cosiddetta sovraregolamentazione («gold-plating») della normativa (inserendo obblighi più rigorosi per l'attuazione nazionale della legislazione che derivi dal diritto dell'Unione europea);
20. invita la Commissione e gli Stati membri a inserire informazioni più esaustive negli obblighi di notifica in seguito all'attuazione della legislazione specifica, al fine di affrontare il problema della cosiddetta sovraregolamentazione («gold-plating»); ritiene che le divergenze possano essere ridotte in modo significativo se gli Stati membri sono tenuti a presentare pareri motivati a sostegno delle proprie decisioni, al fine di superare le norme stabilite dalle direttive in fase di attuazione;
21. incoraggia la Commissione a proseguire l'attuazione delle misure dei piani settoriali di riduzione degli oneri amministrativi;
22. ritiene che il processo di riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione della legislazione non debba generare un abbassamento degli standard stabiliti nella legislazione vigente;
Definizione delle politiche
23. invita la Commissione a servirsi meglio dei Libri bianchi per presentare i progetti di atti legislativi in esame, prassi che ridurrebbe la frequenza con cui le proposte devono essere soggette a una revisione sostanziale, se non totale, nel corso del processo legislativo; ritiene inoltre che tale prassi semplificherebbe la valutazione della proporzionalità della legislazione proposta che spesso risulta complessa quando solo le proposte di massima sono presentate in fase iniziale in forma di Libro verde;
24. ritiene che per conseguire un funzionamento più soddisfacente del diritto europeo sia opportuno migliorare la comunicazione sul processo legislativo e le proposte legislative in quanto la comunicazione delle istituzioni non permette alle imprese e ai cittadini di distinguere chiaramente quali normative sono state esattamente adottate;
25. valuta positivamente l'impegno assunto dalla Commissione e mirato a rivedere la procedura di consultazione e approva la decisione di estendere a 12 settimane il periodo minimo di consultazione; sottolinea tuttavia che occorre coinvolgere maggiormente tutte le parti interessate e ritiene che la Commissione debba esaminare metodi che introducano procedure di sensibilizzazione inclusive; ritiene che procedure analoghe possano includere l'individuazione delle parti interessate a livello nazionale ed europeo di interesse per i settori e le proposte politiche pertinenti e cercare di coinvolgerle direttamente nel processo di consultazione;
26. sottolinea che un dialogo aperto, trasparente e regolare rappresenta la premessa fondamentale perché la società civile partecipi maggiormente alla formazione della legislazione e alla conduzione del governo;
27. suggerisce che un metodo sistematico di questo tipo permetterebbe a tutte le parti interessate e a tutti i partecipanti pertinenti di fornire un'ampia analisi dei possibili impatti sociali, economici e ambientali della legislazione proposta, a beneficio della formulazione delle politiche, conformemente ai principi di un approccio integrato;
28. ritiene che le forme di consultazione e i metodi asimmetrici attuali non incoraggino le risposte di tutte le parti interessate coinvolte; rileva l'insoddisfazione espressa più volte dagli intervistati in merito alla forma e al contenuto dei questionari online; suggerisce che un approccio comune che preveda una forma standard per le risposte alle consultazioni semplificherebbe i problemi degli intervistati e favorirebbe la raccolta di una selezione più dettagliata e ragionata di risposte relative a svariate questioni politiche potenziali e alle opzioni esaminate al riguardo;
29. invita in particolare la Commissione a integrare efficacemente il multilinguismo nella realizzazione delle consultazioni pubbliche e nella consultazione dei risultati, come presupposto per un ampio coinvolgimento di tutte le parti interessate in Europa;
30. esprime preoccupazione per la crescente complessità dei documenti di consultazione e ritiene che si debbano compiere tutti gli sforzi necessari a semplificarli, compreso un uso più frequente dei Libri bianchi, al fine di favorire e promuovere le risposte delle parti interessate competenti, migliorandone nel contempo l'accessibilità da parte dei cittadini; suggerisce alla Commissione di esaminare l'eventuale introduzione di un «test di chiarezza» per assicurare la facilità di comprensione e risposta ai documenti di consultazione;
31. deplora il fatto che attualmente le risposte e il feedback forniti dalla Commissione alle consultazioni siano spesso considerati insoddisfacenti dalle persone intervistate; esorta la Commissione a migliorare la sua politica di comunicazione al termine del periodo di consultazione e a fornire un feedback sulle principali questioni sollevate da tutte le persone intervistate;
32. sottolinea l'importanza di garantire l'indipendenza e la credibilità delle analisi effettuate nelle valutazioni d'impatto della Commissione per assicurare gli obiettivi complessivi del programma per una legiferazione intelligente e ribadisce la posizione del Parlamento sulla questione, già esposta nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011;
33. propone che, nel contesto del rafforzamento della competitività dell'Europa, le valutazioni di impatto individuino gli effetti specifici, tanto positivi quanto negativi, delle misure adottate sia sulla competitività che sulla crescita all'interno dell'Unione europea; ritiene che tali effetti debbano, per quanto possibile, essere pienamente quantificabili;
34. condivide con forza la proposta per cui, in caso di nuove leggi che impongano un onere alle imprese, occorre identificare le compensazioni di costo equivalenti, per quanto possibile, al fine di ridurre altrove gli oneri normativi; ritiene che tale aspetto debba essere fondamentale per i programmi futuri per la riduzione degli oneri e il miglioramento del quadro normativo per le imprese nel suo insieme;
35. rileva l'opportunità che l'entità stimata degli oneri amministrativi e normativi sia espressa in cifre nette anziché lorde;
36. esorta la Commissione a dare la massima importanza alle possibili conseguenze sulle piccole e medie imprese, nell'elaborazione della nuova legislazione; invita la Commissione a cercare di esonerare le PMI dalla normativa le cui disposizioni le colpirebbero in modo sproporzionato e quando non vi siano serie ragioni per inserire tali aziende nel campo di applicazione della legislazione; è fermamente convinto che analoghe disposizioni di attenuazione avrebbero conseguenze positive sull'attuazione e l'utilizzabilità della normativa, in particolare per le piccole imprese e le microimprese; invita tutte le istituzioni dell'UE a rispettare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE ai sensi del quale devono evitare di emanare leggi che impongano vincoli amministrativi, finanziari e giuridici che intralcino la creazione e lo sviluppo delle PMI;
37. è dell'avviso, a tal proposito, che la prova PMI adottata nello Small Business Act abbia un ruolo fondamentale e si aspetta che la Commissione utilizzi tale prova in modo ottimale; sottolinea che la Commissione dovrebbe assicurare un'applicazione coerente della prova PMI nelle proprie direzioni ed esorta gli Stati membri a inserire considerazioni analoghe nei processi decisionali a livello nazionale; chiede a tutte le commissioni parlamentari di applicare i principi della «prova PMI» alle relazioni legislative, quando siano state sottoposte al voto della pertinente commissione e in fase di presentazione alla seduta plenaria per l'approvazione;
38. prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare nel corso del 2011 una proposta legislativa sul ricorso a modi alternativi di regolamento dei contenziosi al fine di garantire un rapido ed efficace accesso a meccanismi di regolamento extragiudiziario dei contenziosi;
Semplificazione e valutazione ex-post
39. chiede che il Consiglio, in conformità con la sua stessa dichiarazione di cui al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», esiga dagli Stati membri l'elaborazione e la pubblicazione di tabelle che illustrino la correlazione fra le direttive e le misure nazionali di recepimento; sottolinea che le tabelle di corrispondenza sono essenziali per garantire la trasparenza del recepimento nella normativa nazionale degli obblighi derivanti dalle direttive dell'UE; sottolinea che l'uso di tabelle di corrispondenza può rivelarsi utile per identificare discrepanze e casi di sovraregolamentazione («gold-plating»);
40. invita la Commissione a procedere ulteriormente sulla base dei programmi «legiferare meglio» e di quelli per la semplificazione amministrativa negli Stati membri, che hanno dato buoni risultati, anche puntando a un'estesa utilizzazione delle procedure elettroniche;
41. sottolinea che la modifica del diritto deve sempre svolgersi mediante rifusione; osserva e rispetta al contempo i diritti spettanti alla Commissione nell'ambito della procedura legislativa;
42. chiede che la base dati EUR-Lex sia migliorata e resa più trasparente e di facile impiego;
43. invita il Consiglio e la Commissione a collaborare con il Parlamento in modo costruttivo, al fine di garantire che il nuovo sistema di atti delegati e di esecuzione funzioni senza intoppi anche nella pratica;
44. plaude al ricorso più ampio alla valutazione a posteriori della normativa attuata; sottolinea tuttavia che tale valutazione dovrebbe essere utilizzata per tutta la legislazione importante e non solo nei settori chiave; rileva, a questo proposito, che anche gli atti delegati e di esecuzione dovrebbero essere prese in esame; invita la Commissione a estendere per quanto possibile la valutazione a posteriori a tutte le aree politiche, e suggerisce che una maggiore inclusione di clausole di limitazione temporale della validità - soprattutto sotto forma di date di revisione prescritte con carattere obbligatorio, che includa l'opzione, qualora opportuno e auspicabile, di stabilire la scadenza automatica di disposizioni contenute nella legislazione - potrebbe essere un mezzo utile per garantire che le regolamentazioni ancora in vigore siano necessarie e proporzionate;
45. chiede alla Commissione di rivedere in particolare tutte le norme in materia di finanziamento, al fine di ridurre l'onere amministrativo per i candidati ai sussidi UE e di rendere più efficiente l'intera procedura;
Garanzia di leadership e vigilanza continua
46. valuta positivamente il sostegno personale accordato dal Presidente della Commissione al programma per una legiferazione intelligente; ritiene che sia necessaria una reale leadership politica della Commissione per mantenere il carattere prioritario attribuito alla questione nell'ambito dell'agenda politica e, a tale riguardo, ritiene che il programma debba essere sviluppato quale elemento fondamentale del portafoglio del collegio dei commissari; rileva che, da parte sua, il Parlamento dovrebbe prendere in esame metodi mirati ad accrescere l'importanza attribuita a una migliore legiferazione nell'ambito delle sue commissioni e ritiene che si debba prendere in considerazione l'uso delle riunioni intercommissione per affrontare la questione;
47. apprezza il fatto che la Commissione continui a seguire il metodo di esaminare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle istituzioni dell'Unione e dei parlamenti nazionali sulla base di singoli «casi salienti», migliorando così la chiarezza della relazione «Legiferare meglio»;
48. si impegna a vigilare sull'attuazione da parte della Commissione del programma per una legiferazione intelligente e attende la relazione sullo stato di avanzamento del programma prevista per il secondo semestre 2012;
o o o
49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.