Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2010/2295(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0232/2011

Testi presentati :

A7-0232/2011

Discussioni :

PV 13/09/2011 - 16
CRE 13/09/2011 - 16

Votazioni :

PV 14/09/2011 - 7.2
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2011)0382

Testi approvati
PDF 136kWORD 54k
Mercoledì 14 settembre 2011 - Strasburgo
Attività 2010 della commissione per le petizioni
P7_TA(2011)0382A7-0232/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2010 (2010/2295(INI))

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

–  visti gli articoli 24, 227, 258 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea,

–  visti l'articolo 48 e l'articolo 202, paragrafo 8, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0232/2011),

A.  considerando l'importanza della procedura di petizione e le attribuzioni specifiche che dovrebbero consentire alla commissione competente di cercare e offrire soluzioni e di difendere i cittadini europei che presentano petizioni al Parlamento,

B.  considerando che occorre accrescere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione europea, con l'obiettivo di rafforzare la sua legittimità e responsabilità,

C.  considerando che i cittadini dell'UE sono direttamente rappresentati dal Parlamento e che il diritto di petizione offre loro la possibilità di rivolgersi ai propri rappresentanti qualora ritengano che i loro diritti siano stati violati, rientrando la loro richiesta nelle competenze dell'Unione europea,

D.  considerando che l'applicazione della legislazione europea ha un impatto diretto sui cittadini e i residenti dell'UE, i quali possono meglio di chiunque valutarne l'efficacia e le carenze, nonché segnalare le lacune da colmare per garantire una migliore applicazione di tale legislazione da parte dei diversi Stati membri, e che la commissione per le petizioni deve diventare un interlocutore privilegiato,

E.  considerando che il Parlamento, attraverso la sua commissione per le petizioni, ha l'obbligo di indagare tali questioni e offrire ai cittadini le migliori soluzioni, e che a tale scopo continua a rafforzare la sua collaborazione con la Commissione europea, con il Mediatore europeo, con altre commissioni parlamentari e con organismi, agenzie e reti europee, così come con gli Stati membri,

F.  considerando, tuttavia, che in certi casi gli Stati membri si mostrano ancora restii a collaborare attivamente con la commissione competente, ad esempio non partecipando alle sue riunioni o non rispondendo alle lettere loro inviate; considerando che ciò denota una mancanza di cooperazione leale con l'istituzione,

G.  riconoscendo peraltro che molti Stati membri mostrano un buon livello di cooperazione e collaborano con il Parlamento nello sforzo di rispondere alle preoccupazioni espresse dai cittadini attraverso la procedura di petizione,

H.  riconoscendo il contributo che alla procedura di petizione danno i servizi della Commissione europea, che forniscono valutazioni preliminari su molte delle petizioni ricevute,

I.  considerando che il grado di specializzazione delle petizioni e la diversità dei temi trattati richiedono un rafforzamento della collaborazione con le altre commissioni parlamentari quando ne viene chiesto il parere, indispensabile per il buon trattamento delle petizioni,

J.  considerando che il numero di petizioni ricevute dal Parlamento nel 2010 è stato leggermente inferiore a quello registrato nel 2009 (1655 contro 1924, ovvero una flessione del 14%),

K.  considerando che la valida cooperazione instaurata con i servizi competenti del Parlamento nel 2010 ha permesso di evitare di registrare 91 denunce (4,7%) presentate dai cittadini, non ritenendosi soddisfatte le condizioni minime per considerarle petizioni, conformemente alla raccomandazione formulata nella relazione annuale 2009 di non registrare le petizione prive dei requisiti minimi,

L.  considerando che, alla luce del numero di petizioni dichiarate irricevibili nel 2010 (il 40%), occorre continuare ad adoperarsi per informare meglio i cittadini sulle competenze della commissione per le petizioni e sulle funzioni svolte dalle diverse istituzioni dell'Unione,

M.  considerando che la procedura di petizione può essere complementare ad altri strumenti a disposizione dei cittadini a livello dell'Unione, come la presentazione di denunce al Mediatore europeo o alla Commissione,

N.  considerando che i cittadini hanno diritto a una riparazione rapida e incentrata sulla proposta di soluzioni, e che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione ad avvalersi delle sue prerogative di custode del trattato per reagire alle violazioni della legislazione europea denunciate dagli autori delle petizioni, specialmente quando la violazione è conseguenza della trasposizione della legislazione dell'UE a livello nazionale,

O.  considerando che molte petizioni continuano a manifestare preoccupazione in merito alla trasposizione e all'applicazione della legislazione europea sull'ambiente e sul mercato interno, e che la commissione per le petizioni ha già chiesto in precedenti occasioni alla Commissione di rafforzare e rendere più efficace il controllo in materia,

P.  considerando che, sebbene la Commissione possa svolgere pienamente la sua opera di supervisione dell'osservanza della legislazione europea solo dopo che le autorità nazionali hanno adottato una decisione definitiva, è opportuno verificare quanto prima possibile, soprattutto per quanto riguarda le questioni ambientali, che le autorità locali, regionali e nazionali applichino correttamente tutti i pertinenti requisiti procedurali previsti dalla normativa dell'UE, anche applicando il principio di precauzione,

Q.  considerando che, dato il numero molto elevato di petizioni relative a progetti che possono ipoteticamente incidere sull'ambiente, sarebbe auspicabile avviare una riflessione in seno alla commissione per le petizioni sul trattamento di queste petizioni riguardanti progetti che sono oggetto d'inchiesta pubblica, in modo che la commissione stessa possa decidere al meglio in termini di tempi, sia nei riguardi del firmatario che riguardo allo stato di avanzamento del progetto in questione,

R.  considerando l'importanza di evitare ulteriori irreparabili perdite di biodiversità, specialmente nei siti designati nel quadro di Natura 2000, e l'impegno degli Stati membri di garantire la protezione delle zone speciali di conservazione previste dalla direttiva sugli habitat (92/43/CEE) e della direttiva sugli uccelli (79/409/CEE),

S.  considerando che le petizioni evidenziano l'impatto della legislazione europea sulla vita quotidiana dei cittadini dell'UE, e riconoscendo che si devono adottare tutte le misure necessarie per consolidare i progressi ottenuti nel rafforzamento dei diritti dei cittadini europei,

T.  considerando che, tenuto conto del notevole numero di petizioni in sospeso che formano l'oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione, la commissione per le petizioni, nella sua precedente relazione d'attività e nel suo parere sulla relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, ha chiesto di essere periodicamente informata sullo stato di avanzamento delle procedure d'infrazione aventi relazione con petizioni,

U.  viste le raccomandazioni formulate dalla commissione per le petizioni a seguito delle missioni conoscitive effettuate a Huelva (Spagna), in Campania (Italia) e nel Vorarlberg (Austria) sulla gestione dei rifiuti sia tossici che urbani e sul recepimento nella legislazione nazionale della direttiva sull'impatto ambientale,

V.  visto il paragrafo 32 della propria risoluzione del 6 luglio 2010 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2009(1), in cui il Parlamento chiede di rivedere la procedura di registrazione delle petizioni,

W.  considerando che la commissione giuridica ha emesso un parere sulla petizione 0163/2010, presentata da P.B., cittadino tedesco, sull'accesso di terzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per pronunce pregiudizievoli,

1.   si attende che il Parlamento e la sua commissione per le petizioni siano attivamente coinvolti nello sviluppo dell'iniziativa dei cittadini, affinché si possano pienamente realizzare gli obiettivi perseguiti e si garantisca maggior trasparenza nel processo decisionale dell'UE, offrendo ai cittadini l'opportunità di proporre miglioramenti, modifiche o aggiunte alla legislazione dell'Unione, evitando che questa tribuna che è loro offerta sia utilizzata unicamente a fini mediatici;

2.  ritiene che la commissione per le petizioni sia la più idonea a seguire le iniziative dei cittadini registrate presso la Commissione europea;

3.  auspica che le iniziative dei cittadini che non hanno raggiunto il milione di firme entro il termine stabilito possano essere trasmesse alla commissione per le petizioni del Parlamento per una discussione più approfondita;

4.  chiede che la commissione per le petizioni sia la commissione che rappresenterà il Parlamento europeo all'audizione pubblica, da parte del Parlamento e della Commissione europea, dei rappresentanti che avranno raccolto un milione di firme per le loro iniziative dei cittadini, così da apportare a tale audizione l'esperienza e la legittimazione di questa commissione parlamentare;

5.  richiama l'attenzione sul regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini(2), nuovo strumento di partecipazione per i cittadini dell'Unione;

6.  sottolinea che il Parlamento riceve petizioni legate a campagne con oltre un milione di firme, il che comprova la sua esperienza nelle relazioni con i cittadini, ma insiste sulla necessità di informare i cittadini circa la differenza fra questo tipo di petizioni e l'iniziativa dei cittadini;

7.  ricorda il carattere giuridicamente vincolante che la Carta dei diritti fondamentali ha acquistato con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e sottolinea la sua importanza nel dare nuovo impulso all'azione dell'Unione e degli Stati membri in questo campo; confida che la Commissione europea – quale custode dei trattati – farà quanto in suo potere per garantire l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

8.  prende atto della comunicazione della Commissione «Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», e ritiene che occorra sviluppare, promuovere e rafforzare una vera cultura dei diritti fondamentali, non solo nelle istituzioni dell'UE ma anche negli Stati membri, soprattutto quando essi applicano e mettono in pratica il diritto dell'Unione; ritiene che la «azione d'informazione sul ruolo e sulle competenze dell'Unione con riguardo ai diritti fondamentali», di cui si parla nella «Strategia», debba essere specifica e ampia, al fine di evitare in futuro un arbitrario palleggio delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri, soprattutto su questioni sensibili;

9.  sottolinea tuttavia che, nonostante il gran numero di petizioni presentate riguardo ai diritti contemplati dalla Carta, la Commissione europea rifiuta costantemente, per mancanza di strumenti giuridici, di agire per impedire violazioni flagranti dei diritti fondamentali negli Stati membri;

10.  accoglie con soddisfazione il fatto che l'Unione aderisca alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto ciò conferisce alla Corte europea dei diritti dell'uomo la competenza per esaminare gli atti dell'Unione;

11.  si compiace dell'iniziativa della Commissione di dichiarare il 2013 «Anno europeo della cittadinanza» al fine di dare impulso al dibattito sulla cittadinanza europea e informare i cittadini dell'UE in merito ai loro diritti e agli strumenti democratici a loro disposizione per farli valere; ritiene che l'«Anno europeo della cittadinanza» debba essere utilizzato per una più ampia diffusione di informazioni sulla nuova «iniziativa europea dei cittadini», onde cercare di evitare un alto tasso di irricevibilità, comparabile a quello che si osserva tuttora nel campo delle petizioni; ritiene che allo stesso tempo si debba aprire un dibattito sul limitato ambito d'applicazione della «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;

12.  accoglie con soddisfazione la creazione, nel portale «I tuoi diritti nell'UE», di uno sportello unico per i cittadini che desiderano avere informazioni o presentare una denuncia o un ricorso; si felicita delle misure adottate dalla Commissione per semplificare i servizi di assistenza al pubblico destinati a informare i cittadini dei loro diritti a livello europeo e dei mezzi di reclamo a loro disposizione in caso di violazione; sottolinea la necessità di più informazione e più trasparenza da parte delle istituzioni europee in particolare garantendo un facile accesso ai documenti;

13.  rammenta la propria risoluzione sulle attività del Mediatore europeo nel 2009 e sollecita quest'ultimo a far sì che siano garantiti l'accesso alle informazioni e il rispetto del diritto alla buona amministrazione, presupposti indispensabili perché i cittadini abbiano fiducia nelle istituzioni; approva la raccomandazione del Mediatore alla Commissione in relazione alla denuncia 676/2008/RT riguardo ai ritardi eccessivi nel rispondere al Mediatore;

14.  constata che le petizioni ricevute nel 2010 hanno continuato a essere incentrate sull'ambiente, i diritti fondamentali, il mercato interno e la giustizia; precisa che, in termini geografici, la maggior parte delle petizioni si riferivano a uno Stato membro – la Spagna (16%) – o all'Unione nel suo complesso (16%), seguite da Germania, Italia e Romania;

15.  riconosce l'importanza dell'opera svolta dai firmatari delle petizioni per la tutela dell'ambiente dell'Unione, poiché la maggior parte di esse riguardavano le valutazioni dell'impatto ambientale, la natura, le acque reflue, la gestione della qualità dell'acqua, la tutela delle risorse, la qualità dell'aria, il rumore, la gestione dei rifiuti e le emissioni industriali;

16.  sottolinea l'importanza della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, ed esprime disappunto per la negligenza di alcuni Stati membri nell'applicare e nel far rispettare la legislazione ambientale europea;

17.  ritiene che la Commissione europea dovrebbe controllare più energicamente il rispetto e l'attuazione della legislazione europea in materia di ambiente, e ciò in ogni momento della procedura e non solo dopo l'adozione di una decisione definitiva;

18.  condivide la preoccupazione espressa da molti firmatari in relazione all'insuccesso dell'Unione europea nel garantire l'effettiva attuazione del piano d'azione del 2010 per la biodiversità; accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2010 intitolata «Soluzioni per una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010» (COM(2010)0004);

19.  ritiene che la Commissione europea debba garantire la corretta applicazione delle direttive VIA, VAS, habitat e uccelli da parte degli Stati membri , prendendo come base le raccomandazioni della commissione competente del Parlamento, con la quale la commissione per le petizioni è pronta a collaborare strettamente per garantire che le preoccupazioni dei cittadini siano meglio tenute in considerazione nell'azione futura in materia di ambiente;

20.  accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2009)0313), che identifica i problemi spesso denunciati dai firmatari riguardo al recepimento di questa direttiva nel diritto nazionale e alla sua incidenza sulla vita quotidiana dei cittadini;

21.  riconosce il ruolo della rete SOLVIT, che rileva regolarmente i problemi di applicazione delle norme del mercato interno, denunciati dai firmatari delle petizioni, e chiede che nei casi di carente applicazione della legislazione UE sia informata la commissione per le petizioni del Parlamento, perché la procedura di petizione può dare un contributo positivo per il miglioramento della legislazione;

22.  riconosce il ruolo importante svolto dalla Commissione europea per il lavoro della commissione per le petizioni, che continua ad affidarsi alle sue conoscenze specializzate per valutare le petizioni, identificare le violazioni della legislazione europea e trovare una soluzione, e apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per ridurre il tempo complessivo di risposta (in media quattro mesi) alle richieste d'indagine formulate dalla commissione per le petizioni, affinché le situazioni denunciate dai cittadini possano essere risolte nel più breve tempo possibile;

23.  accoglie con soddisfazione la presenza alle sue riunioni dei vari Commissari che hanno collaborato con la commissione per le petizioni in maniera stretta ed efficace, stabilendo un importante canale di comunicazione tra i cittadini e le istituzioni dell'UE;

24.  si rammarica tuttavia che la Commissione non abbia ancora aderito ai ripetuti inviti della commissione per le petizioni ad informarla sullo stato di avanzamento delle procedure d'infrazione relative a petizioni pendenti, non essendo una risposta adeguata la pubblicazione mensile delle decisioni della Commissione sulle procedure d'infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del trattato ;

25.  ricorda che in molti casi le petizioni svelano problemi legati al recepimento e all'applicazione della legislazione europea, e riconosce che l'avvio di una procedura d'infrazione non apporta necessariamente soluzioni immediate ai problemi dei cittadini; osserva tuttavia che si potrebbero utilizzare altri strumenti di controllo e di pressione;

26.  chiede alla Commissione di riconoscere debitamente il ruolo delle petizioni nel controllo dell'effettiva applicazione del diritto comunitario, dal momento che le petizioni sono in genere i primi indicatori del fatto che gli Stati membri sono in ritardo nell'attuazione dei provvedimenti giuridici;

27.  si rallegra della presenza del Consiglio alle riunioni della commissione per le petizioni, ma lamenta che detta presenza non si traduca in una collaborazione più attiva, che potrebbe sbloccare petizioni per le quali la collaborazione degli Stati membri sarebbe decisiva;

28.  sottolinea che per il lavoro della commissione delle petizioni sono di primaria importanza la partecipazione e la cooperazione stretta e sistematica degli Stati membri; incoraggia questi ultimi a svolgere un ruolo proattivo nella risposta alle petizioni concernenti l'applicazione e il rispetto della legislazione europea, e attribuisce estrema importanza alla presenza e all'attiva cooperazione di loro rappresentanti alle riunioni della commissione per le petizioni;

29.  ritiene che la commissione per le petizioni debba instaurare rapporti di lavoro più stretti con le commissioni omologhe dei parlamenti regionali e nazionali degli Stati membri ed effettuare missioni d'informazione, per promuovere la comprensione reciproca delle petizioni riguardanti tematiche europee e anche viceversa, cioè per acquisire una certa conoscenza dei vari metodi di lavoro delle commissioni nazionali per le petizioni, in modo che la commissione per le petizioni del Parlamento europeo sia in grado di prendere una decisione consapevole e lungimirante quando respinge una petizione per ragioni di competenza;

30.  prende atto del numero di petizioni che i firmatari presentano al Parlamento alla ricerca di soluzioni per questioni che non rientrano nelle competenze dell'UE, ad esempio l'esecuzione delle sentenze dei tribunali nazionali o la passività delle varie amministrazioni nazionali, e sottolinea che il Parlamento cerca di rimediare a tale situazione trasmettendo i reclami in questione alle autorità competenti; accoglie con favore la nuova procedura messa in atto dalla DG Presidenza e dalla DG IPOL del Parlamento per quanto riguarda la registrazione delle petizioni;

31.  sottolinea la necessità di assicurare trasparenza nella gestione delle petizioni: internamente, tramite l'accesso diretto dei deputati agli archivi delle petizioni attraverso l'applicazione e-Petition e grazie a una semplificazione della procedura interna e a una stretta collaborazione tra i membri, la presidente e la segreteria della commissione per le petizioni, e all'esterno, attraverso la creazione di un portale web interattivo per coloro che presentano petizioni; ritiene inoltre che i deputati debbano avere accesso, nell'applicazione e-Petition, alle petizioni i cui firmatari hanno chiesto di mantenere l'anonimato;

32.  chiede che si crei immediatamente un portale web dedicato alle petizioni, che offra un modello interattivo per la loro registrazione, che informi i cittadini sulla missione del Parlamento e su quello che possono ottenere presentando una petizione a tale istituzione, che abbia dei link verso altri mezzi di riparazione alternativi a livello sia europeo che nazionale e che descriva in modo dettagliato le competenze dell'Unione europea, al fine di evitare confusione tra le competenze dell'Unione e quelle nazionali;

33.  esorta i servizi amministrativi competenti del Parlamento a collaborare attivamente con la commissione per le petizioni per trovare le soluzioni più adeguate, poiché un portale con queste caratteristiche contribuirebbe notevolmente a migliorare la comunicazione tra il Parlamento e i cittadini dell'UE e permetterebbe ai cittadini di associarsi oppure ritirare il proprio sostegno a una petizione (conformemente all'articolo 202 del regolamento);

34.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle loro commissioni per le petizioni e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0261.
(2) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

Note legali - Informativa sulla privacy