Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 - Sezione III - Commissione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD))
– visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente adottato il 15 dicembre 2010(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011 presentato dalla Commissione il 14 gennaio 2011 (COM(2011)0009),
– vista la posizione del Consiglio, del 15 marzo 2011, sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 (07704/2011 – C7-0072/2011),
– visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0115/2011),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 al bilancio generale 2011 ha lo scopo di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 182,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, al fine di mitigare le conseguenze delle inondazioni causate dai nubifragi abbattutisi su Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Ungheria, Croazia e Romania,
B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2011,
C. considerando che la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento allegata al bilancio per l'esercizio 2011 prevedeva la presentazione di un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel medesimo bilancio si fossero rivelati «insufficienti per coprire le spese»,
D. considerando che il Consiglio ha deciso di creare una «riserva negativa», come previsto dall'articolo 44 del regolamento finanziario,
E. considerando che la decisione del Consiglio è puramente pragmatica e non costituisce una soluzione sostenibile e valida dal punto di vista finanziario per far fronte ai potenziali fabbisogni imprevisti in futuro, per cui dovrebbe essere considerata come un'opzione una tantum,
F. considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare «al più presto» una proposta per l'utilizzazione della riserva negativa,
G. considerando che il prossimo progetto di bilancio rettificativo relativo all'iscrizione in bilancio dell'eccedenza dell'esercizio 2010 offrirà un'ottima opportunità per utilizzare la riserva negativa,
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011;
2. è del parere che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea debba essere attivato in tempi quanto più possibile rapidi dopo una catastrofe naturale, e che sia necessario non solo evadere le richieste di assistenza finanziaria ma anche procedere alla valutazione e all'elaborazione delle proposte nonché all'adozione dei necessari atti legislativi e di bilancio in maniera rapida ed efficace;
3. invita la Commissione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, a fare ricorso al progetto di bilancio rettificativo relativo all'iscrizione in bilancio dell'eccedenza dell'esercizio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento finanziario, al fine di utilizzare la riserva negativa;
4. approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2011 e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 1/2011 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0010 – C7-0023/2011),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1), (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 26,
– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(2),
– vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea,
– vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0114/2011),
1. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
2. ricorda che il punto 26 dell'AII del 17 maggio 2006 prevede che nei casi in cui esiste un margine per riassegnare stanziamenti nell'ambito della rubrica che richiede spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria;
3. osserva che la Commissione, chiedendo stanziamenti di impegno e di pagamento addizionali per coprire i bisogni del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in questa fase iniziale dell'esercizio, non ha trovato alcuna possibilità di rassegnazione o di ridistribuzione nelle rubriche interessate o fra di esse;
4. è pronto a considerare la situazione globale dei pagamenti nell'ambito dell'esecuzione del bilancio 2010;
5. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/286/UE)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (15572/2010),
– visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore (15571/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0020/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A7-0056/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento le conclusioni delle riunioni e dei lavori della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore(1), il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e i risultati delle valutazioni annuali; chiede che sia accordata a rappresentanti del Parlamento l'opportunità di presenziare, in veste di osservatori, alle riunioni e ai lavori della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il rinnovo dell'accordo, una relazione sulla relativa applicazione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Unione delle Comore.
Approvato con il regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006 (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).
Dispositivo di risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Giordania ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (13758/2010 – C7-0057/2011 – 2010/0173(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13758/2010),
– visto il progetto di accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall'altra (13974/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0057/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0067/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno hashemita di Giordania.
Accordo tra l'UE/Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (13754/2010 – C7-0431/2010 – 2010/0181(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13754/2010),
– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie (13973/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0431/2010),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0066/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.
Dispositivo di risoluzione delle controversie nel quadro dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Egitto ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (13762/2010 – C7-0372/2010 – 2010/0229(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13762/2010),
– visto il progetto di accordo in forma di un protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (13975/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0372/2010),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0068/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica araba d'Egitto.
Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (13604/2010 – C7-0401/2010 – 2010/0218(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13604/2010),
– visto il progetto di protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso il 14 giugno 1994(1), riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione (13962/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 114, 168, 169, 172, 173, paragrafo 3, 188 e 192 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0401/2010),
– visti l'articolo 81, l'articolo 90, paragrafo 8 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0063/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0176),
– visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0136/2010),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano in merito alla mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0057/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla disciplina dell'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia [Em. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 204,[Em. 2]
visto l'articolo unico del protocollo (n. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [Em. 3]
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2), [Em. 2]
considerando quanto segue:
(1) La Groenlandia figura nell'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In conformità dell'articolo 198 TFUE, l'associazione mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori d'oltremare e ad instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme.
(2) La Danimarca e la Groenlandia hanno chiesto che le relazioni commerciali tra l'Unione e la Groenlandia per quanto riguarda i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini e i loro sottoprodotti originari della Groenlandia conformemente alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea(3), siano autorizzate conformemente alle norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.
(3) Occorre che in tali relazioni commerciali sia garantito il rispetto, oltre che delle norme sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca, anche delle norme in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare stabilite dalla normativa dell'Unione.
(4) Di conseguenza, la Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi affinché le spedizioni nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia siano conformi alla normativa dell'Unione applicabile in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti ammissibili dovrebbero essere registrati e inseriti in un elenco conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(4).
(5) L'autorità competente della Groenlandia ha fornito ufficialmente garanzie alla Commissione sul controllo del rispetto delle norme dell'Unione e delle prescrizioni zoosanitarie per i prodotti in questione. Tali garanzie riguardano, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(5), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale(6) e della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie(7), e contengono un impegno a rispettare le norme che regolano il commercio all'interno dell'Unione.
(6) La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti(8) prevede l'elaborazione di piani nazionali di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura. Di conseguenza, é opportuno estendere l'applicazione di tali disposizioni anche alla Groenlandia.
(7) L'importazione nell'Unione europea di prodotti originari della Groenlandia in conformità delle disposizioni della normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione dovrebbe essere autorizzata unicamente se la Danimarca e la Groenlandia si impegnano a recepire e ad attuare le disposizioni pertinenti in Groenlandia, prima della data d'adozione del presente regolamento. [Em. 1] La Danimarca e la Groenlandia dovrebbero impegnarsi affinchè le importazioni dei prodotti in questione da paesi terzi in Groenlandia siano conformi alle norme dell'Unione in materia di salute degli animali e di sicurezza alimentare. I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia dovrebbero essere effettuati conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(9). I controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri sono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari della dogana. Per semplificare tale compito è opportuno fornire alle autorità competenti i pertinenti riferimenti alla nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio(10).
(8) La direttiva 90/425/CEE del Consigliodel 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(11) dispone l'introduzione di un sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie al fine, in particolare, di facilitare lo scambio rapido di informazioni in materia di salute e benessere degli animali tra le autorità competenti (TRACES). La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES(12) prevede che gli Stati membri utilizzino TRACES a partire dal 1° aprile 2004. TRACES è essenziale ai fini dell'efficace controllo degli scambi commerciali di animali e prodotti d'origine animale; di conseguenza, occorre utilizzare tale sistema per la trasmissione di dati sulla circolazione e sugli scambi commerciali dei prodotti in Groenlandia.
(9) I focolai di malattie degli animali di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità(13) dovrebbero essere notificati alla Commissione attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) conformemente alla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1° marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio(14). Per i prodotti in questione, el'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere estesa anche alla Groenlandia.
(10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(15) istituisce un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi (RASFF). Per i prodotti in questione, l'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere estesa anche alla Groenlandia.
(11) Prima che la Groenlandia possa effettuare i controlli veterinari sui prodotti che sono importati da paesi terzi, l'Unione europea dovrebbe condurre un'ispezione in Groenlandia per verificare che i posti d'ispezione frontalieri di tale paese siano conformi alle condizioni prescritte dalla direttiva 97/78/CE, dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi(16) e dalla decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità(17).
(12) Sulla scorta dei risultati positivi di detta ispezione, i posti d'ispezione frontalieri della Groenlandia dovrebbero essere inseriti nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES(18). Al fine di garantire un controllo efficace dei prodotti della pesca introdotti in Groenlandia e nell'Unione europea, è opportuno che il presente regolamento[Em. 1] sia applicato a decorrere dalla data in cui i posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia sono aggiunti all'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.
(13) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento[Em. 1] dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (19),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO[Em. 1] :
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento[Em. 1] si applica ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti («i prodotti»), originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia e successivamente introdotti nell'Unione europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento[Em. 1] si intende per:
a)
«molluschi bivalvi»: i molluschi di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
«prodotti della pesca»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
«sottoprodotti»: i sottoprodotti animali come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002, derivati da prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini;
d)
«prodotti originari della Groenlandia»: i prodotti di cui alla definizione contenuta nelle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE.
Articolo 3
Norme generali applicabili agli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Groenlandia di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti
1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione europea dei prodotti originari della Groenlandia, conformemente alla normativa dell'Unione relativa al commercio all'interno dell'Unione.
2. L'importazione dei prodotti nell'Unione è soggetta alle seguenti condizioni:
a)
l'efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute animale, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, relative ai prodotti in questione;
b)
l'elaborazione e l'aggiornamento costante da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;
c)
la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea alle norme applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca;
d)
la corretta applicazione delle norme stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di salute degli animali, sicurezza alimentare e organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca all'introduzione dei prodotti in Groenlandia.
Articolo 4
Piani di sorveglianza per gli animali d'acquacoltura
Conformemente alla direttiva 96/23/CE, la Danimarca e la Groenlandia sottopongono all'approvazione della Commissione i piani di sorveglianza per la ricerca di residui e sostanze negli animali d'acquacoltura in Groenlandia.
Articolo 5
Controlli relativi ai prodotti importati in Groenlandia da paesi terzi
1. Le partite di prodotti introdotti in Groenlandia da paesi terzi sono sottoposte a controlli veterinari conformemente alle disposizioni della direttiva 97/78/CE.
Per facilitare tali controlli veterinari la Commissione fornirà alle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia i riferimenti ai codici NC di cui all'allegato I della decisione 2007/275/CE della Commissione relativi ai prodotti.
2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE, sono sottoposte all'approvazione della Commissione proposte relative ai posti d'ispezione frontalieri in Groenlandia.
L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia è incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE.
Articolo 6
Sistema informativo
1. Conformemente alla decisione 2004/292/CE, le informazioni relative alla circolazione e agli scambi dei prodotti in Groenlandia sono trasmesse in lingua danese, tramite il sistema TRACES.
2. Conformemente alla direttiva 82/894/CEE e alla decisione 2005/176/CE, le malattie degli animali acquatici relativamente ai prodotti della Groenlandia sono segnalate tramite il sistemaADNS.
3. I rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti dai prodotti in Groenlandia sono notificati tramite il sistema RASFF istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
Articolo 7
Marchio di identificazione
Conformemente alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I.B, le partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell'Unione europea sono contrassegnate con il marchio d'identificazione relativo alla Groenlandia, «GL».
Articolo 8
Conferma del rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento[Em. 1]
La Danimarca e la Groenlandia confermano per iscritto, prima della data d'applicazione del presente regolamento[Em. 1] di cui all'articolo 11, che sono state adottate le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento[Em. 1] .
Articolo 9
Misure di esecuzione
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.
Articolo 10
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5del regolamento (UE) n. 182/2011
Articolo 11
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento[Em. 1] entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. [Em. 1]
Essa si applica a decorrere dalla data in cui il primo posto di ispezione transfrontaliero della Groenlandia è inserito nell'elenco di cui alla decisione 2009/821/CE.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0554),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera d), e punto 2), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0248/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010(1),
– visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo(3),
– vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0085/2011),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),
considerando quanto segue:
(1) È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato(6). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.
(3) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (in prosieguo «convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non refoulement» («non respingimento») e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.
(4) Le conclusioni di Tampere prevedono che un regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme dell'Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione europea.
(5) La direttiva 2005/85/CE costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.
(6) Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell'Aia, che determina gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010. Conformemente al programma dell'Aia l'obiettivo che sottende la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è l'instaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l'Unione.
(7) Nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l'istituzione, prevista dal programma dell'Aia, del sistema europeo comune di asilo.
(8) Risulta necessario mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo per fornire, tra l'altro, sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. E' inoltre necessario, negli Stati membri che ricevono un numero di domande di asilo sproporzionato rispetto alle dimensioni della loro popolazione, mobilitare immediatamente un sostegno finanziario e amministrativo/tecnico, rispettivamente nel quadro del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di consentire loro di conformarsi alla presente direttiva.[Em. 1]
(9) Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva [.../.../UE] [recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)], è opportuno che il quadro dell'Unione disciplinante la concessione della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica in materia di asilo.
(10) Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura come di asilo nell'Unione.
(11) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l'applicazione negli Stati membri della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche].
(12) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche].
(13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. [Em. 2]
(14) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.
(15)Gli Stati membri sono obbligati a rispettare pienamente il principio di non respingimento («non-refoulement») e il diritto di asilo, che comprende l'accesso a una procedura di asilo per qualsiasi persona che desideri chiedere asilo e che rientri nella loro giurisdizione, incluse le persone poste sotto il controllo effettivo di un organismo dell'Unione europea o di uno Stato membro.[Em. 3]
(16) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate e riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. [Em. 4]
(17) È nell'interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo un esame adeguato e completo.
(18) La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.
(19) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di effettive garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione definitiva dell'autorità accertante e, in caso di decisione negativa, di disporre del tempo necessario per presentare un ricorso dinanzi a un giudice, per tutto il tempo autorizzato dal giudice competente, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo «UNHCR») e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua a lui comprensibile o che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. [Em. 5]
(20) Al fine di garantire l'effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, dovrebbero ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, registrare e trasmettere all'autorità accertante competente le domande di protezione internazionale. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva. [Em. 6]
(21) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le donne incinte, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, come le violenze per motivi di genere e le pratiche tradizionali dannose, o i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale. [Em. 7]
(22) Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva dovrebbero tener conto, tra l'altro, del Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).
(23) Nell'intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate, qualora lo richiedano, con un interlocutore dello stesso sesso, che abbia una formazione specifica in materia di colloqui riguardanti la persecuzione per motivi di genere. Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata. [Em. 8]
(24) L'«interesse superiore del minore» dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.
(25) Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere organizzate in modo da consentire alle autorità accertanti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale. [Em. 9]
(26) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della res judicata.
(27) Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto.
(28) Un criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato un paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare come sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni.
(29) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.
(30) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per ritenere non sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.
(31) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può garantire che un altro paese proceda all'esame o fornisca una protezione effettiva. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se un primo paese di asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso una protezione accessibile ed efficace e il richiedente sarà riammesso in detto paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nei casi in cui il richiedente in questione sia sicuro nel paese terzo interessato. [Em. 10]
(32) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri. ▌ [Em. 11]
(33) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.
(34) È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.
(35) A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
(36) La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) n. …/… [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino)].
(37) I richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino] dovrebbero godere dei principi e delle garanzie fondamentali sanciti dalla presente direttiva e delle speciali garanzie introdotte dal richiamato regolamento.
(38) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche.
(39) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(40) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(41) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2005/85/CE. L'obbligo di recepire delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 2005/85/CE.
(42) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«convenzione di Ginevra», la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
b)
«»domanda' o «domanda di protezione internazionale», una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito d'applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e che possa essere richiesto separatamente;
c)
«richiedente» o «richiedente protezione internazionale », il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva; [Em. che non concerne tutte versioni linguistiche]
d)
«richiedente con esigenze particolari», il richiedente che, per motivi di età, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattie fisiche o psichiche o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva; [Em. 13]
e)
«decisione definitiva», una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] e che non è più impugnabile nell'ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;
f)
«autorità accertante», qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e ad adottare una decisione di primo grado al riguardo, soggetto all'allegato I;
g)
«rifugiato», un cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 2, lettera d), della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche];
h)
«persona ammissibile alla protezione sussidiaria», un cittadino di un paese terzo o l'apolide che soddisfa i requisiti dell'articolo 2, lettera f), della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche];
i)
«protezione internazionale», il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ovvero persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
j)
«status di rifugiato», il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
k)
«status di protezione sussidiaria», il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
l)
«minore», il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;
m)
«minore non accompagnato», il minore definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche];
n)
«rappresentante», la persona nominata dalle autorità competenti ad agire in qualità di tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto;
o)
«revoca della protezione internazionale», la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];
p)
«rimanere nello Stato membro», il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d'esame.
q)
«nuovi fatti e circostanze», i fatti a sostegno dell'essenza stessa della domanda, che possono contribuire alla revisione di una decisione precedente. [Em. 15]
Articolo 3
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.
2. La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale che esula dall'ambito di applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].
Articolo 4
Autorità responsabili
1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità disponga di personale competente e specializzato in numero sufficiente per assolvere ai propri compiti nei termini prescritti. A tal fine gli Stati membri predispongono programmi di formazione iniziale e successiva per il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito alla protezione internazionale.
2. La formazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
a)
le norme sostanziali e procedurali previste in materia di protezione internazionale e di diritti umani dai pertinenti strumenti internazionali e dell'Unione, compresi i principi di «non respingimento» e di non discriminazione;
b)
i richiedenti con esigenze particolari, quali definiti all'articolo 2, lettera d);[Em. 16]
c)
la consapevolezza di genere, di orientamento sessuale e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età, con particolare attenzione per i minori non accompagnati; [Em. 17]
d)
l'utilizzo delle informazioni sul paese d'origine;
e)
le tecniche di colloquio, compresa la comunicazione transculturale;
f)
l'identificazione e la documentazione di segni e sintomi di tortura;
g)
la valutazione degli elementi probatori, compreso il principio del beneficio del dubbio;
h)
la giurisprudenza relativa all'esame delle domande di protezione internazionale.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'altra autorità al fine di trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].
4. Ove sia designata un'autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate e riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva. [Em. 18]
5. Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.
Articolo 5
Disposizioni più favorevoli
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.
CAPO II
PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE
Articolo 6
Accesso alla procedura
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale. Fatti salvi i paragrafi 5, 6, 7 e 8, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima. Qualora i richiedenti non possano inoltrare la loro domanda di persona, gli Stati membri garantiscono che un rappresentante legale possa farlo per conto loro. [Em. 19]
3. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.
4. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l'opportunità di presentare la domanda per proprio conto.
Il consenso è chiesto all'atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all'atto del colloquio personale con l'adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto – qualora il diritto nazionale gli riconosca la capacità di agire – ovvero tramite il suo rappresentante legale o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo. In tutti gli altri casi si applica il paragrafo 6. [Em. 20]
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(7) abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche].
7. Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:
a)
i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;
b)
i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a);
▌ [Em. 21]
8. Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l'immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, registrare e trasmettere le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l'obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l'obbligo di trasmettere la domanda all'autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti. [Em. 22]
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le altre autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende chiedere la protezione internazionale siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente.
9. Le autorità competenti provvedono a registrare le domande di protezione internazionale entro 72 ore dal momento in cui l'interessato ha espresso il desiderio di chiedere la protezione internazionale, in conformità del paragrafo 8, primo comma.
Articolo 7
Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento
1. Gli Stati membri dispongono che le informazioni sulle procedure da esperire per presentare domanda di protezione internazionale siano garantite:
a)
ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne; e
b)
nei centri di trattenimento.
2. Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano assistenza e/o rappresentanza legale ai richiedenti protezione internazionale accedano rapidamente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento ▌. [Em. 23]
Gli Stati membri possono adottare norme che disciplinino la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo, a condizione che non limitino l'accesso dei richiedenti ai servizi di consulenza e assistenza. [Em. 24]
Articolo 8
Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda
1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia adottato una decisione definitiva, anche nel caso in cui il richiedente presenti ricorso, e fintantoché il giudice competente non decida diversamente. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno. [Em. 25]
2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l'interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 7, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(8) o altro, o in un paese terzo, eccetto il paese d'origine del richiedente interessato, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.
3. Uno Stato membro può estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se ▌ la decisione di estradizione non comporterà il «respingimento» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro, né esporrà il richiedente a un trattamento disumano o degradante al suo arrivo nel paese terzo. [Em. 26]
Articolo 9
Criteri applicabili all'esame delle domande
1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. L'esame della domanda di protezione internazionale determina anzitutto se al richiedente è attribuibile la qualifica di rifugiato. In caso contrario, l'esame determina se l'interessato è ammissibile alla protezione sussidiaria.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri garantiscono:
a)
che le domande siano esaminate e le decisioni adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale;
b)
che pervengano informazioni precise e aggiornate da varie fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l'autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per adottare la decisione; [Em. 27]
c)
che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati nonché in materia di diritti umani e abbia seguito il programma di formazione iniziale e successiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1; [Em. 28]
d)
che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale ▌ e inerenti ai minori, al genere, alla fede religiosa o all'orientamento sessuale. [Em. 29]
e)
che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni fornite dagli esperti di cui alla lettera d). [Em. 30]
4. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.
5. Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.
Articolo 10
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante
1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.
2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta o accolta una domanda riguardante lo status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria sia corredata di chiare motivazioni de jure e de facto e che, in caso di decisione negativa, nel momento in cui essa viene emanata il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnarla. [Em. 31]
▌ [Em. 32]
3. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che contempli tutte le persone a carico.
4. Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere, e/o di età. In tali casi all'interessato è comunicata una decisione separata. [Em. 33]
Articolo 11
Garanzie per i richiedenti protezione internazionale
1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti protezione internazionale godano delle seguenti garanzie:
a)
sono informati, in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, della procedura da seguire e dei loro diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. Sono informati in merito ai tempi e ai mezzi a loro disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 12; [Em. 34]
b)
ricevono, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la loro situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 31 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;
c)
non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che prestano consulenza legale e assistenza ai richiedenti asilo a norma del diritto nazionale dello Stato membro;
d)
la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente protezione internazionale con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente protezione internazionale;
e)
i richiedenti sono informati dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. [Em. 35]
2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.
Articolo 12
Obblighi dei richiedenti protezione internazionale
1. I richiedenti protezione internazionale hanno l'obbligo di collaborare a chiarire i fatti e di rivelare alle autorità competenti, nei limiti delle loro capacità fisiche e psicologiche, la propria identità, la propria nazionalità e gli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]. Se il richiedente non possiede un passaporto valido o un documento sostitutivo del passaporto, è tenuto a cooperare all'ottenimento di un documento di identità. Fintanto che il richiedente è autorizzato a soggiornare nello Stato membro durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale, non è tenuto a entrare in contatto con le autorità del paese d'origine, se vi sia motivo di temere una persecuzione da parte di tale Stato. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda. [Em. 36]
2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:
a)
i richiedenti abbiano l'obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;
b)
i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti;
c)
i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;
d)
le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso che sia adeguata all'età e alla cultura del richiedente, nell'assoluto rispetto del principio della dignità umana e dell'integrità fisica e mentale; [Em. 37]
e)
le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e
f)
le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.
Articolo 13
Colloquio personale
1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale in una lingua a lui comprensibile, con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sull'ammissibilità e sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell'autorità accertante. [Em. 38]
Quando un richiedente presenta domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, ciascun adulto che a quello fa capo deve avere la possibilità di esprimersi in privato e di sostenere un colloquio sulla domanda.
Gli Stati membri stabiliscono nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale, tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore e dei suoi particolari bisogni. [Em. 39]
2. Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:
a)
l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure
b)
l'autorità accertante reputa che il richiedente sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l'autorità accertante consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente. [Em. 40]
Quando l'autorità accertante non prevede la possibilità di un colloquio personale per il richiedente, in applicazione della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, l'autorità accertante consente al richiedente o alla persona a carico di rinviare il colloquio personale e di produrre ulteriori informazioni. [Em. 41]
▌ [Em. 42]
3. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.
4. A prescindere dall'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.
Articolo 14
Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.
2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:
a)
provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia le qualifiche, la formazione e la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la vulnerabilità del richiedente; [Em. 43]
b)
se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;
c)
selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio, che è tenuto al rispetto di un codice di condotta che definisce i suoi diritti e doveri. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un'altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso; [Em. 44]
d)
provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non sia in uniforme;
e)
provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età e da una persona in possesso delle conoscenze necessarie circa le esigenze specifiche e i diritti dei minori. [Em. 45]
4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.
Articolo 15
Contenuto del colloquio personale
Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]. A tal fine gli Stati membri dispongono:
a)
che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per valutare se questi necessiti di protezione internazionale ai sensi della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche];
b)
che il richiedente abbia una congrua possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi necessari a motivare la domanda, ovvero le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.
Articolo 16
Trascrizione e verbale del colloquio personale
1. Gli Stati membri dispongono che il colloquio personale sia trascritto.
2. Gli Stati membri chiedono al richiedente di approvare il contenuto della trascrizione al termine del colloquio personale. A tal fine, dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni o di fornire chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione.
3. Se il richiedente rifiuta di approvare il contenuto della trascrizione, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.
Il rifiuto del richiedente di approvare il contenuto della trascrizione non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono garantire che sia redatto un verbale scritto del colloquio personale, in cui figurino quanto meno le informazioni essenziali relative alla domanda, come fornite dal richiedente. In tal caso gli Stati membri dispongono che la trascrizione del colloquio personale sia allegata al verbale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo alla trascrizione e, se del caso, al verbale del colloquio personale, prima che l'autorità accertante decida.
Articolo 17
Perizie medico-legali
1. Gli Stati membri consentono ai richiedenti che ne fanno domanda di sottoporsi a visita medica per corroborare dichiarazioni relative alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. A tal fine gli Stati membri concedono ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per presentare il certificato medico all'autorità accertante.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress, l'autorità accertante, previo consenso del richiedente, dispone che questi sia sottoposto a visita medica.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate e affinché si ricorra al tipo di visita medica meno invasivo allorché il richiedente è un minore. [Em. 46]
4. Gli Stati membri stabiliscono le regole e le modalità di identificazione e documentazione dei sintomi di tortura o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, necessarie all'applicazione del presente articolo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva ricevano la formazione necessaria per identificare i sintomi di tortura.
6. L'autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2, congiuntamente agli altri elementi della domanda. Di questi tiene conto, in particolare, al momento di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano credibili e sufficienti.
Articolo 18
Diritto alla consulenza su aspetti procedurali e giuridici,all'assistenza e alla rappresentanza legali[Em. 47]
1. Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.
2. Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:
a)
prevedono consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e giuridici nell'ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente, la preparazione dei documenti procedurali necessari, la rappresentanza, anche durante il colloquio personale, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa. Detta consulenza può essere prestata da un organismo non governativo qualificato o da professionisti qualificati. [Em. 48]
b)
prevedono l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nell'ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente. [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]
3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:
a)
soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o
b)
soltanto per i servizi forniti dagli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale. [Em. 50]
Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie. Gli Stati membri possono decidere di accordare detta assistenza e/o rappresentanza legali soltanto se sussistono sufficienti ipotesi di esito positivo nell'esame giudiziario. [Em. 51]
4. Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di assistenza e/o rappresentanze legali possono essere previste dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri consentono e agevolano alle organizzazioni non governative la prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V. [Em. 52]
6. Gli Stati membri possono altresì:
a)
imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;
b)
prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.
7. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.
Articolo 19
Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale a norma della legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente che è o sarà oggetto di decisione.
Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:
a)
danno accesso alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale;
b)
aprono l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione alle autorità di cui al capo V.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente.
Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, a norma della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficace della domanda, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.
3. Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale o da un professionista qualificato. [Em. 53]
4. Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).
Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.
L'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga il colloquio personale con il richiedente, fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 20
Richiedenti con esigenze particolari
1.In conformità dell'articolo 21 della direttiva […/…/UE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], gli Stati membri prevedono nel loro diritto nazionale procedure che consentono di verificare, sin dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se il richiedente ha esigenze particolari, e anche di indicare la natura di tali esigenze. [Em. 54]
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai richiedenti con esigenze particolari sia data la possibilità di presentare gli elementi della domanda nel modo più completo e con tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora necessario, ai richiedenti è concessa una proroga per produrre elementi probatori ovvero espletare altri adempimenti necessari ai fini della procedura.
3. L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva [.../.../UE] [direttiva accoglienza], concede all'interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda. Si presta particolare attenzione ai richiedenti che non hanno dichiarato il proprio orientamento sessuale dall'inizio. [Em. 55]
4. L'articolo 28, paragrafi 6 e 7, non si applica ai richiedenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5.In conformità delle condizioni stabilite all'articolo 18, i richiedenti con esigenze particolari beneficiano di un'assistenza legale gratuita in tutti i procedimenti previsti dalla presente direttiva. [Em. 56]
Articolo 21
Garanzie per i minori non accompagnati
1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri:
a)
▌ adottano immediatamente misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all'esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva [.../.../UE] [direttiva accoglienza]; [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]
b)
provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l'avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale o altro professionista qualificato partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. [Em. 58]
Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.
▌ [Em. 59]
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e diritti dei minori; [Em. 60]
b)
la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, adottata dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e dei diritti dei minori. [Em. 61]
3. Nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva ai minori non accompagnati e al loro rappresentante designato è concessa, ▌ alle condizioni di cui all'articolo 18, una consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e sullo status giuridico durante le procedure previste dalla presente direttiva. [Em. 62]
4. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l'età. Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, qualsiasi decisione è sempre favorevole al minore non accompagnato. [Em. 63]
Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con ▌ metodi più affidabili e meno invasivi, da medici qualificati e imparziali. [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche + Em. 65]
Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i minori non accompagnati siano informati, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che è ragionevole supporre possano capire, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica; [Em. 66]
b)
i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l'età dei minori interessati; e
c)
la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata ▌ da tale rifiuto. [Em. 67]
Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.
5. Non si applicano ai minori non accompagnati l'articolo 28, paragrafi 6 e 7, l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 36.
6. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.
Articolo 22
Trattenimento
1. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale. I motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono conformi alla direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza].
2. Qualora un richiedente protezione internazionale sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza].
Articolo 23
Trattenimento di minori
Il trattenimento di minori è strettamente vietato in qualunque circostanza. [Em. 68]
Articolo 24
Procedura in caso di ritiro della domanda
1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante adotti la decisione di sospendere l'esame e spieghi al richiedente le conseguenze del ritiro. [Em. 69]
2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.
Articolo 25
Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa senza un valido motivo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante adotti la decisione di sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche], ove il richiedente in questione, oltre ai predetti motivi:
–
si sia rifiutato di collaborare; oppure
–
sia fuggito illegalmente; oppure
–
con tutta probabilità; non abbia diritto alla protezione internazionale, oppure
–
provenga da o sia transitato per un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 37. [Em. 103]
a)
il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;
b)
è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.
Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata adottata la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso. Nel quadro di una procedura d'asilo, la riapertura di un caso può essere richiesta una sola volta. [Em. 70]
Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non respingimento».
Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.
3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. …/…. [regolamento Dublino].
Articolo 26
Ruolo dell'UNHCR
1. Gli Stati membri consentono che l'UNHCR:
a)
abbia accesso ai richiedenti protezione internazionale, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;
b)
abbia accesso, previo consenso del richiedente protezione internazionale, alle informazioni sulle singole domande, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni adottate;
c)
nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.
Articolo 27
Raccolta di informazioni su singoli casi
Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:
a)
non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave a danno del richiedente le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;
b)
non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare ▌ a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine. [Em. 71]
CAPO III
PROCEDURE DI PRIMO GRADO
SEZIONE I
Articolo 28
Procedure di esame
1. Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata il prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura sia conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
In singoli casi comportanti questioni complesse in fatto e in diritto, gli Stati membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'impossibilità di adottare una decisione nel termine di cui al paragrafo 3, primo comma, il richiedente interessato:
a)
sia informato del ritardo; e
b)
ottenga, su richiesta, informazioni sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per la decisione relativa alla domanda.
Le conseguenze della mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.
5. Le autorità accertanti possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II: [Em. 73]
a)
qualora la domanda sia verosimilmente fondata;
b)
qualora il richiedente abbia esigenze speciali, in particolare i minori non accompagnati;[Em. 74]
c)
in altri casi, salvo le domande di cui al paragrafo 6.
6. Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d'esame sia accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:
a)
nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]; oppure
b)
il richiedente chiaramente non si qualifica come rifugiato o non può essergli riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ai sensi della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]; oppure [Em. 105]
c)
il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; oppure
d)
il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure
e)
è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; oppure
f)
il richiedente ha rilasciato dichiarazioni chiaramente incoerenti, contraddittorie, improbabili, insufficienti o false, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]; oppure [Em. 75]
g)
il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre chiaramente nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure[Em. 107]
h)
il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; oppure[Em. 108]
▌ [Em. 76]
i)
il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; oppure
j)
il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto all'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] o all'articolo 12, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva; oppure[Em. 109]
k)
il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda d'asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; oppure[Em. 110]
l)
il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.[Em. 77]
7. Quando a una domanda infondata ai sensi dell'articolo 29 si applica una qualsiasi delle circostanze elencate al paragrafo 6 del presente articolo, gli Stati membri possono respingere la domanda in quanto manifestamente infondata, previo un esame adeguato e completo.
8. Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in primo grado di cui al paragrafo 6.
9. Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l'assenza di documenti al momento dell'ingresso o l'uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata. [Em. 78]
Articolo 29
Domande infondate
Gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche]. [Em. 79]
SEZIONE II
Articolo 30
Domande inammissibili
1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. …/…. [regolamento Dublino], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] qualora la domanda di asilo sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:
a)
un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;
b)
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo 32;
c)
un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 37;
d)
il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata adottata una decisione definitiva;
e)
una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.
Articolo 31
Norme speciali in ordine al colloquio sull'ammissibilità
1. Prima di decidere dell'inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 30 alla sua situazione particolare. A tal fine, l'autorità accertante organizza un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 35 in caso di domanda reiterata. [Em. 80]
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (UE) n. .../… [regolamento Dublino].
3.Gli Stati membri provvedono affinché il funzionario dell'autorità accertante che conduce il colloquio sull'ammissibilità della domanda non sia in uniforme. [Em. 81]
Articolo 32
Concetto di paese di primo asilo
Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:
a)
quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero
b)
goda altrimenti di una protezione effettiva in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non respingimento», [Em. 82]
purché sia riammesso nel paese stesso.
Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri tengono conto dell'articolo 37, paragrafo 1.
Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo a motivo del fatto che detto paese non è sicuro nella sua situazione particolare. [Em. 83]
▌ [Em. 84]
SEZIONE III
▌ [Em. 85]
Articolo 33
Concetto di paese di origine sicuro
1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente solo se questi:
a)
ha la cittadinanza di quel paese; oppure
b)
è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;
c)
e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche].
2. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.
SEZIONE IV
Articolo 34
Domande reiterate
1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui l«autorità accertante possa tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito. [Em. 87]
2. Per decidere dell'inammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, qualora il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale:
a)
dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma dell'articolo 24;
b)
dopo che sia stata presa una decisione definitiva sulla domanda precedente.
3. Una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche].
4. Se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche], la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II.
5. Gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.
▌ [Em. 88]
6. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo. In tal caso l'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo consiste nell'esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico giustifichino una domanda separata.
7. Se, una volta che il procedimento attinente alla domanda iniziale è stato concluso a norma dell'articolo 2, l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, e se la nuova domanda non dà luogo a un esame ulteriore a norma del presente articolo, lo Stato membro può: [Em. 113]
a)
ammettere un'eccezione al diritto di rimanere nel territorio, purché l'autorità accertante abbia accertato che la decisione di rimpatrio non comporterà il «respingimento» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell'Unione dello Stato membro; e/o
b)
disporre che la domanda sia sottoposta a procedura di esame di ammissibilità, in conformità del presente articolo e dell'articolo 30; e/o
c)
prevedere che la procedura d'esame sia accelerata, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera i).
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, gli Stati membri possono derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di esame di ammissibilità ovvero alle procedure accelerate, in conformità della legislazione nazionale.
8. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, in conformità della presente direttiva.
Articolo 35
Norme procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti protezione internazionale la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 34 godano delle garanzie di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 34. Queste disposizioni possono, tra l'altro,:
a)
obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;
b)
fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 6.
Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente protezione internazionale a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione;
b)
se ricorre una delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, l'autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.
SEZIONE V
Articolo 36
Procedure di frontiera
1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:
a)
dell'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 30, delle domande ivi presentate; e/o [Em. 89]
b)
sul merito di una domanda nell'ambito di una procedura accelerata a norma dell'articolo 28, paragrafo 6.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. L'arresto dei richiedenti alle frontiere degli Stati membri o nelle zone di transito è assimilabile ad un trattenimento, di cui all'articolo 22. [Em. 90]
3. Nel caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, che rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.
SEZIONE VI
Articolo 37
Concetto di paesi terzi ▌ sicuri ▌
1. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro, ▌ se nel paese terzo in questione la persona richiedente protezione internazionale sarà trattata in conformità dei principi e delle condizioni seguenti:
a)
non sussistano minacce alla vita ed alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
b)
non sussiste il rischio di danno grave quale definito nella direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche];
c)
è rispettato il principio di non respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra;
d)
è rispettato il divieto di allontanamento, in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;
e)
esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato o un'altra forma di protezione complementare comparabile a quella accordata a norma della direttiva [.../.../UE] [la direttiva qualifiche] e, ove tale status o protezione sia riconosciuta, di ottenere una protezione comparabile a quella accordata a norma di detta direttiva;
f)
ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;
g)
dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e
h)
è stato designato tale dal Consiglio e dal Parlamento in conformità del paragrafo 2.
2.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano o modificano un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri interessati adottano nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e delle norme che stabiliscono:
a)
un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, in virtù del quale sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;
b)
un metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro possa essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende la valutazione su base individuale della sicurezza del paese per un determinato richiedente;
c)
norme conformi al diritto internazionale per accertare, con valutazione su base individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro date le, sue particolari circostanze. Al richiedente è altresì data la possibilità di ricorrere per contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).
4. Quando applica una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati ▌ ne informano il richiedente. ▌
5. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.
6.Gli Stati membri non stilano elenchi nazionali di paesi di origine sicuri né elenchi nazionali di paesi terzi sicuri.[Em. 91]
CAPO IV
PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 38
Revoca della protezione internazionale
Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca dello status di protezione internazionale a una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la protezione internazionale di quella persona.
Articolo 39
Norme procedurali
1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale a un cittadino di un paese terzo o a un apolide a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche], l'interessato goda delle seguenti garanzie.
a)
sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame del suo diritto all'attribuzione della protezione internazionale e dei motivi del riesame; e
b)
gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 13, 14 e 15, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di protezione internazionale non dovrebbe essere revocato.
a)
l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'UNHCR e dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e
b)
se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare lo status di protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.
3. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare lo status di protezione internazionale, sono applicabili anche l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 26.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come tale.
CAPO V
PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE
Articolo 40
Diritto a un ricorso effettivo
1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
a)
la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:
i)
di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria,
ii)
di considerare la domanda inammissibile a norma dell'articolo 30,
iii)
presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 36, paragrafo 1,
iv)
di non procedere a un esame a norma dell'articolo 37;
b)
il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 24 e 25;
c)
una decisione di revoca dello status di protezione internazionale a norma dell'articolo 39.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso la decisione di ritenere inammissibile la domanda in relazione allo status di rifugiato.
L'interessato gode dei diritti e dei vantaggi garantiti ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche] in attesa dell'esito del procedimento.
3. Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex nunc delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado.
4. Gli Stati membri prevedono termini minimi e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. [Em. 92]
Gli Stati membri fissano un termine minimo di quarantacinque giorni lavorativi durante i quali i richiedenti possono esercitare il loro diritto ad un ricorso effettivo. Per i richiedenti soggetti alla procedura accelerata di cui all'articolo 28, paragrafo 6, gli Stati membri prevedono un termine minimo di trenta giorni lavorativi. I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l'accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 36. [Em. 93]
5. Fatto salvo il paragrafo 6, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell'esito del procedimento.
6. Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), e se, in questa fattispecie, la legislazione nazionale non prevede il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro. [Em. 94]
Il presente paragrafo non si applica alle procedure di cui all'articolo 36.
7. Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6; può essere prevista un'eccezione per le domande reiterate che non danno luogo a un esame ulteriore a norma degli articoli 34 e 35, se è stata adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE e per le decisioni adottate nel quadro della procedura di cui all'articolo 37 ove la legislazione nazionale lo preveda. [Em. 117]
8. I paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. .../…. [regolamento Dublino].
9. Gli Stati membri stabiliscono i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.
10. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e dell'Unione dello status di rifugiato a norma della direttiva [.../.../UE] [direttiva qualifiche], si può considerare che il richiedente disponga di un ricorso effettivo, se un giudice decide che il ricorso di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.
11. Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 41
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.
Articolo 42
Riservatezza
Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.
Articolo 43
Cooperazione
Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.
Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
Articolo 44
Relazioni
Entro il …, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sul costo finanziario della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione e dato finanziario utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni due anni. [Em. 95]
Articolo 45
Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli … entro il …. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 28, paragrafo 3, entro ...(9). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contemplate dalla presente direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva.
Articolo 46
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'articolo 45, primo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il … ed alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il …. Alle domande presentate prima del … e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima del … si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.
Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'articolo 45, secondo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il …. Alle domande presentate prima del … si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.
Articolo 47
Abrogazione
La direttiva 2005/85/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 45, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
Articolo 48
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli ... si applicano dal giorno successivo alla data di cui all'articolo 45, primo comma.
Articolo 49
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Definizione di «autorità accertante»
Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche), l'Irlanda può considerare quanto segue:
–
per «autorità accertante» di cui all'articolo 2, lettera f), della presente direttiva s'intende l'Office of the Refugee Applications Commissioner, per quanto attiene all'esame volto a determinare se a un richiedente debba essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato, e
–
le «decisioni di primo grado» di cui all'articolo 2, lettera f), della presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications Commissioner in merito all'opportunità o meno di attribuire a un richiedente la qualifica di rifugiato.
L'Irlanda notificherà alla Commissione le eventuali modifiche delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche). ▌ [Em. 85]
* La tavola di concordanza non è stata ancora cambiata in rapporto alla posizione del Parlamento. La stessa sarà aggiornata una volta raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0117),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0085/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le osservazioni presentate dal Parlamento portoghese e dal Senato della Repubblica italiano sul progetto di atto legislativo,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 marzo 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0329/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 692/2011)
Azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0145),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0107/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le osservazioni presentate dal Parlamento portoghese e dal Senato della Repubblica italiano sul progetto di atto legislativo,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2010(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 marzo 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0017/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 693/2011)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (COM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0488),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0282/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 marzo 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0024/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 579/2011)
Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2012 – Sezione I – Parlamento
273k
55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2012 (2011/2018(BUD))
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare l'articolo 31,
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2012 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X(3),
– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2012,
– visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 23 marzo 2011 a norma dell'articolo 23, paragrafo 7, e dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,
– visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,
– visto l'articolo 79 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0087/2011),
A. considerando che l'attuale situazione finanziaria, economica e sociale nell'Unione obbliga le istituzioni a reagire con la qualità e l'efficienza necessarie e ad applicare procedure di gestione rigorose in modo da realizzare risparmi, ritiene che detti risparmi debbano riguardare linee di bilancio relative ai deputati del Parlamento europeo,
B. considerando che le istituzioni dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti sebbene, visto il contesto economico attuale, tali risorse dovrebbero essere gestite con rigore ed efficienza,
C. considerando che è particolarmente auspicabile che la commissione per i bilanci e l'Ufficio di presidenza proseguano la cooperazione rafforzata durante l'intera procedura annuale di bilancio, a norma degli articoli 23 e 79 del regolamento del Parlamento, in base ai quali l'Ufficio di presidenza è responsabile per l'adozione delle decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento nonché per l'elaborazione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento, e la commissione per i bilanci è responsabile per la redazione dello stato di previsione del Parlamento e ne riferisce in Aula nel quadro della procedura annuale,
D. considerando che le prerogative dell'Aula quanto all'approvazione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute conformemente al trattato e al regolamento,
E. considerando che il 15 marzo e il 22 marzo 2011 si è svolta una riunione di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci,
F. considerando che, in una recente lettera, il Commissario responsabile per i bilanci ha esortato tutte le istituzioni a compiere ogni sforzo possibile per limitare le spese nell'elaborazione dei propri stati di previsione per il progetto di bilancio 2012,
Quadro generale e bilancio globale
1. si compiace per la finora positiva cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci durante la procedura di bilancio in corso e per l'accordo raggiunto dall'Ufficio di presidenza e dalla commissione per i bilanci nel corso della riunione di preconcertazione del 22 marzo 2011;
2. rileva che il livello del progetto preliminare di stato di previsione per il bilancio 2012, quale proposto dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza, ammonta a 1 773 560 543 EUR, che rappresentano il 20,26% della rubrica 5 del quadro finanziario pluriennale (QFP); osserva che il tasso di aumento suggerito rispetto al bilancio 2011 è del 5,20%;
3. accoglie favorevolmente il fatto che l'Ufficio di presidenza, nel progetto di stato di previsione per il bilancio 2012 che ha adottato nella sua riunione del 23 marzo 2011 a seguito della riunione di preconcertazione con la commissione per i bilanci, abbia effettuato risparmi rispetto al progetto preliminare di stato di previsione; conferma la proposta dell'Ufficio di presidenza e fissa il livello complessivo del progetto di stato di previsione per il 2012 a 1 724 575 043 EUR, che rappresentano il 19,70% della rubrica 5 del QFP; osserva che il tasso di aumento suggerito rispetto al bilancio 2011 è del 2,30%;
4. chiede una revisione a lungo termine del bilancio del Parlamento; chiede che siano identificate le possibilità di risparmi futuri al fine di ridurre i costi e di creare risorse per la gestione a lungo termine del Parlamento in quanto parte dell'autorità legislativa;
5. ribadisce che, alla luce delle difficili condizioni economiche e di bilancio negli Stati membri, il Parlamento dovrebbe mostrare il proprio senso della responsabilità e rigore di bilancio mantenendosi al di sotto dell'attuale tasso d'inflazione(4); ritiene che, seguendo l'orientamento interistituzionale, le esigenze connesse all'allargamento dovranno essere integrate ricorrendo a una lettera rettificativa o a un bilancio rettificativo; considera che anche le esigenze connesse ai diciotto nuovi deputati previsti in applicazione del trattato di Lisbona saranno integrate ricorrendo a una lettera rettificativa o a un bilancio e rettificativo;
6. esorta inoltre l'amministrazione a presentare una valutazione obiettiva del bilancio del Parlamento europeo al fine di identificare tutte le possibilità di risparmio e a presentare tempestivamente tale valutazione alla commissione per i bilanci prima della fine della procedura di bilancio;
7. ricorda che il massimale della rubrica 5 per il QFP per il bilancio dell'Unione del 2012 ammonta a 8 754 milioni di EUR;
8. ritiene che il Parlamento e le altre istituzioni dovrebbero mostrare senso della responsabilità e rigore di bilancio in considerazione della crisi economica, del pesante fardello del debito pubblico e delle restrizioni contestuali agli sforzi di risanamento dei bilanci nazionali, senza minare l'obiettivo dell'eccellenza legislativa;
Questioni specifiche
9. sollecita l'Ufficio di presidenza ad applicare una rigorosa gestione delle risorse umane prima di creare nuovi posti al Parlamento;
10. ritiene che gli sforzi in corso per modernizzare e razionalizzare l'amministrazione e le proposte per il 2012 dovrebbero contribuire a diminuire la prestazione di servizi esterni e si attende che in tale contesto siano effettuati risparmi sostanziali al fine di raggiungere un livello di spesa comparabile almeno a quello del 2010;
11. accoglie positivamente la proposta del Segretario generale di continuare ad attuare la politica del Parlamento in materia ambientale, di avviare una campagna d'informazione, di fornire sostegno alla strategia pluriennale per le tecnologie della comunicazione e dell'informazione e di continuare a modernizzare e razionalizzare l'amministrazione;
12. ritiene che gli sforzi per modernizzare e razionalizzare l'amministrazione debbano comprendere anche la sicurezza del Parlamento; chiede una riserva di 3 milioni di EUR, da mantenere sino alla presentazione di un progetto valido per il piano dei miglioramenti e dei costi; ricorda, rinviando alla summenzionata risoluzione del 9 marzo 2011, che occorre effettuare un esame approfondito della possibilità di conciliare meglio il diritto alla libertà di accesso dei cittadini europei, per incontrare i loro rappresentanti, con l'impellente necessità di garantire la sicurezza delle persone che lavorano all'interno delle istituzioni; chiede al Segretario generale di presentare una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2011;
13. ricorda l'importanza di tutti i punti indicati negli orientamenti per il bilancio 2012, quali la modernizzazione dei sistemi di applicazioni informatiche, tra cui la strategia digitale relativa agli strumenti Web 2.0 e alle reti sociali, il sistema cloud computing e il Wi-Fi, la politica dell'informazione e della comunicazione, il sistema di gestione delle conoscenze, la traduzione e l'interpretazione, la politica ambientale ed EMAS e le politiche attive contro la discriminazione;
14. ritiene che dovrebbe essere possibile effettuare ulteriori risparmi nel bilancio 2012 riducendo in particolare, il consumo di acqua, elettricità e carta, e che dovrebbe essere compiuto uno sforzo per ridurre le spese di trasporto connesse alle missioni e ai viaggi di servizi;
15. sottolinea la necessità di una costante e ben distribuita informazione ai cittadini europei e chiede alla sua amministrazione di monitorare costantemente i siti esistenti e potenziali per i suoi uffici d'informazione, in particolare nei casi in cui la sistemazione è offerta a titolo gratuito;
16. chiede che venga effettuato un esame approfondito degli attuali legami tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, al fine di valutare in che modo si possano migliorare i contatti settoriali tra le commissioni parlamentari del Parlamento europeo e gli Stati membri per avviare un dialogo più concreto e soddisfacente;
Edifici in costruzione
17. ricorda la sua posizione, espressa nella summenzionata risoluzione del 9 marzo 2011; ritiene che, in un'ottica di riduzione dei costi di finanziamento, il pagamento anticipato rimane una delle priorità chiave per il futuro, in questo contesto, chiede che le risorse di bilancio siano utilizzate in modo ottimale, e che venga elaborata una strategia a medio e lungo termine mirata a trovare la soluzione migliore, tenendo conto della necessità di valutare diverse opzioni e possibilità di finanziamento alternative, nel rispetto dei principi della trasparenza e della sana gestione finanziaria;
18. ribadisce che il Parlamento europeo valuterà la possibilità di prevedere stanziamenti supplementari solamente sulla base delle informazioni necessarie per quanto riguarda 1) l'importo e le fonti dei finanziamenti previsti, 2) ulteriori informazioni sulle implicazioni giuridiche, e a condizione che 3) tutte le decisioni relative al progetto siano soggette a un'idonea procedura decisionale che garantisca un dibattito aperto e trasparente; prende atto del totale stimato dei costi necessari per realizzare la Casa della storia europea e dei costi stimati per la sua gestione e il personale; invita l'Ufficio di presidenza a ridurre i costi di gestione stimati; chiede - al fine di mantenere un dialogo trasparente e proficuo con le parti interessate - che sia presentato un piano di attività che definisca la strategia a lungo termine della Casa della storia europea e chiede di essere informato quanto prima sul progetto di costruzione a norma dell'articolo 179, paragrafo 3, del regolamento finanziario; propone l'iscrizione in riserva di 2 milioni di EUR fino all'avvenuta ricezione di detto piano di attività;
19. non è favorevole, in questa fase, alla creazione di una nuova linea di bilancio specifica per la Casa della storia europea; chiede pertanto che l'importo di 1 milione di EUR assegnato alla nuova voce «3247» (Casa della storia europea) sia trasferito al capitolo 10 1 (riserva per imprevisti); ritiene ciò nondimeno che la creazione di tale linea dovrebbe essere parte di una procedura trasparente e approvata dall'autorità di bilancio;
Considerazioni conclusive
20. stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e rammenta che il Parlamento adotterà la sua posizione sul progetto di bilancio, così come modificato dal Consiglio, nell'ottobre 2011, in conformità della procedura stabilita dal trattato;
o o o
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.
– viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 7 luglio 2010, dal titolo «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343) e la proposta della Commissione del 7 luglio 2010 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali di investimenti conclusi fra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (COM(2010)0344),
– viste la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 novembre 2010, dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali - La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),
– viste le conclusioni del Consiglio del 25 ottobre 2010 su una politica globale europea degli investimenti internazionali,
– vista la versione aggiornata degli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul mancato rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti, in particolare la sentenza del 3 marzo 2009 nella causa C-205/06 Commissione/Austria, la sentenza del 3 marzo 2009 nella causa C-249/06 Commissione/Svezia e la sentenza del 19 novembre 2009 nella causa C-118/07 Commissione/Finlandia,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0070/2011),
A. considerando che il trattato di Lisbona ha posto gli investimenti esteri diretti (IED) tra i settori di competenza esclusiva dell'UE, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e dagli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
B. considerando che dal 1959 oltre 1 200 trattati bilaterali d'investimento (TBI) sono stati conclusi dagli Stati membri a livello bilaterale e quasi 3 000 sono stati conclusi in totale,
C. considerando che è comunemente riconosciuto che gli investimenti interni possono migliorare la competitività dei paesi ospiti, ma che può essere necessaria un'assistenza di adeguamento per i lavoratori scarsamente qualificati nel caso di investimenti esterni; considerando che è responsabilità di ciascun governo promuovere gli effetti positivi degli investimenti e prevenire quelli negativi,
D. considerando che gli articoli 206 e 207 TFUE non definiscono gli IED, mentre la Corte di giustizia dell'Unione europea(1) ha specificato cosa intende con il termine IED sulla base di tre criteri, ovvero che sono da considerarsi investimenti duraturi, che rappresentano almeno il 10% del capitale netto/azioni della società affiliata e che conferiscono all'investitore un controllo manageriale sulle operazioni della società affiliata e che questa definizione è in linea con quelle del Fondo monetario internazionale (FMI) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in contrapposizione, in particolare, agli investimenti di portafoglio e ai diritti di proprietà intellettuale; considerando che è difficile operare una chiara distinzione tra IED e investimenti di portafoglio e applicare una rigida definizione giuridica alla pratica degli investimenti nel mondo reale,
E. considerando che alcuni Stati membri usano definizioni ampie del termine «investitore estero», ritenendo sufficiente un semplice indirizzo postale per determinare la nazionalità di un'impresa e che tale pratica ha consentito ad alcune aziende di fare ricorso contro il proprio paese grazie a un TBI concluso da un paese terzo e che qualsiasi impresa europea dovrebbe poter contare su futuri accordi di investimento ovvero accordi di libero scambio che includono capitoli di investimento siglati dall'UE,
F. considerando che l'emergere di nuovi paesi dotati di forti capacità d'investimento come potenze locali o mondiali ha modificato la percezione classica secondo cui gli unici investitori vengono da paesi sviluppati,
G. considerando che dopo le prime procedure di risoluzione delle controversie degli anni 1990, e nonostante esperienze generalmente positive, sono emersi vari problemi, dovuti all'uso negli accordi di un linguaggio vago che lasciava spazio all'interpretazione, in particolare per quanto riguarda il rischio di conflitto tra interessi privati e funzione regolatrice delle autorità pubbliche, ad esempio nei casi in cui l'adozione di una legislazione legittima ha condotto alla condanna dello Stato da parte di arbitri internazionali per violazione del principio di un «trattamento giusto ed equo»,
H. considerando che gli Stati Uniti e il Canada, tra i primi Stati destinatari di siffatte sentenze, hanno adattato il proprio modello di TBI per limitarne il margine di interpretazione in sede arbitrale e assicurare una migliore protezione del proprio spazio d'intervento pubblico,
I. considerando che la Commissione ha stilato un elenco dei paesi che saranno partner privilegiati per la negoziazione dei primi accordi di investimento (Canada, Cina, India, Mercosur, Russia e Singapore),
J. considerando che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), recentemente istituito, rafforzerà altresì la presenza e il ruolo dell'UE nel mondo, ivi comprese la promozione e la difesa degli obiettivi dell'UE a livello commerciale e, quindi, nel settore degli investimenti,
1. riconosce che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti esteri diretti rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione europea; osserva che tale nuova competenza dell'UE pone una duplice sfida, da un lato, per la gestione degli attuali TBI e, dall'altro, per la definizione di una politica europea d'investimento che soddisfi le attese degli Stati investitori e beneficiari, ma anche i più generali interessi economici e obiettivi di politica estera dell'UE;
2. saluta con favore questa nuova competenza dell'UE ed invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere tale occasione per strutturare, insieme al Parlamento, una politica di investimento integrata e coerente che promuova investimenti di elevata qualità e dia un contributo concreto al progresso economico mondiale e allo sviluppo sostenibile; reputa che il Parlamento debba essere adeguatamente coinvolto nella definizione della futura politica di investimento, in particolare attraverso un'adeguata consultazione sui mandati per i negoziati a venire e la periodica trasmissione di informazioni salienti sull'andamento dei negoziati in corso;
3. osserva che l'Unione europea è un importante blocco economico che dispone di un elevato potere negoziale; ritiene che una politica comune in materia di investimenti possa rispondere alle attese sia degli investitori sia degli Stati interessati e possa concorrere alla crescita della competitività dell'Unione europea e delle sue imprese nonché all'aumento dell'occupazione;
4. prende atto della necessità di un quadro coordinato a livello europeo volto a offrire certezza ed a incoraggiare la promozione dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea;
5. ricorda che la fase attuale della globalizzazione ha visto un forte aumento degli IED, che nel 2007, l'anno che ha preceduto la crisi economica e finanziaria globale che ha colpito gli investimenti, hanno raggiunto il livello record di quasi 1 500 miliardi di euro e che, nell'economia globale, l'UE è il principale investitore in termini di IED; sottolinea, tuttavia, che nel 2008 e 2009, gli investimenti sono diminuiti a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale; sottolinea altresì che circa l'80% del valore totale degli IED globali riguarda fusioni ed acquisizioni transfrontaliere;
6. valuta positivamente la comunicazione della Commissione «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali», ma sottolinea che, mentre incentra l'attenzione sulla protezione degli investitori, dovrebbe meglio affrontare il diritto a tutelare la capacità pubblica di regolamentare e adempiere all'obbligo dell'UE di attuare la coerenza delle politiche per lo sviluppo;
7. ritiene che gli investimenti possano avere un impatto positivo sulla crescita e sull'occupazione, non solo nell'Unione europea, ma anche nei paesi in via di sviluppo, sempreché gli investitori contribuiscano attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo degli Stati ospitanti, ad esempio sostenendo l'economia locale con il trasferimento di tecnologia e utilizzando manodopera e input locali;
8. invita la Commissione a tenere presenti gli insegnamenti tratti a livello multilaterale, plurilaterale e bilaterale, in particolare il fallimento dei negoziati dell'OCSE su un accordo multilaterale sugli investimenti;
9. esorta la Commissione a elaborare in modo attento e coordinato una strategia dell'UE per gli investimenti, che si fondi sulle migliori prassi in fatto di TBI; osserva le differenze nel contenuto degli accordi siglati dagli Stati membri e invita la Commissione ad appianare tali divergenze al fine di elaborare un solido modello dell'Unione per gli accordi di investimento, che dovrebbe inoltre essere regolabile in funzione del livello di sviluppo del paese partner;
10. invita la Commissione a pubblicare il prima possibile orientamenti non vincolanti, ad esempio sotto forma di un modello per i TBI, che possano essere utilizzati dagli Stati membri per potenziare la certezza e la coerenza;
Definizioni e ambito di applicazione
11. chiede alla Commissione di fornire una chiara definizione degli investimenti che occorre tutelare, inclusi gli IED e gli investimenti di portafoglio; ritiene tuttavia che le forme speculative di investimento, quali definite dalla Commissione, non vadano tutelate; insiste sul fatto che, qualora i diritti di proprietà intellettuale siano inclusi nell'ambito di applicazione dell'accordo di investimento, inclusi gli accordi per i quali sono già stati proposti progetti di mandato, le disposizioni dovrebbero evitare di avere un impatto negativo sulla produzione di medicinali generici e dovrebbero rispettare le eccezioni dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS) in materia di salute pubblica;
12. rileva con preoccupazione che la negoziazione di un'ampia varietà di investimenti comporterebbe un intreccio di competenze esclusive e condivise;
13. chiede l'introduzione del concetto di «investitore dell'UE» che, nello spirito dell'articolo 207 del TFUE, sottolineerebbe l'importanza di promuovere in egual modo gli investitori di tutti gli Stati membri, garantendo loro pari condizioni in termini di funzionamento e di protezione degli investimenti;
14. ricorda che solitamente i TBI utilizzati dagli Stati membri dell'UE contengono una definizione ampia di «investitore estero»; chiede alla Commissione di valutare se ciò abbia condotto a pratiche abusive; chiede alla Commissione di fornire una definizione chiara di «investitore estero» sulla base di tale valutazione e della più recente definizione di riferimento dell'OCSE di investimento estero diretto;
Protezione degli investitori
15. sottolinea che la protezione di tutti gli investitori dell'Unione europea deve continuare ad essere la prima priorità degli accordi di investimento;
16. osserva che la negoziazione di TBI è un processo che richiede tempo; invita la Commissione ad investire in termini di risorse umane e materiali nella negoziazione e conclusione di accordi di investimento dell'UE;
17. ritiene che la richiesta avanzata dal Consiglio nelle sue conclusioni sulla comunicazione – ossia che il nuovo quadro giuridico europeo non dovrebbe avere un impatto negativo sulla protezione degli investitori e sulle garanzie di cui essi beneficiano ai sensi degli accordi esistenti – potrebbe determinare il rischio che qualsiasi nuovo accordo sia opponibile e potrebbe far sì che il necessario equilibrio tra protezione dei consumatori e protezione del diritto di regolamentare sia messo a rischio, in un periodo caratterizzato dall'aumento degli investimenti interni; ritiene inoltre che il criterio di valutazione così formulato potrebbe essere contrario alla lettera e allo spirito dell'articolo 207 TFUE;
18. ritiene che la necessità di delineare le migliori prassi, anch'essa evocata nelle conclusioni del Consiglio, sia un'opzione più ragionevole ed efficace, che permette lo sviluppo di una politica europea di investimenti coerente;
19. reputa che i futuri accordi d'investimento conclusi dall'UE debbano fondarsi sulle migliori prassi in base all'esperienza degli Stati membri e integrare i seguenti requisiti:
–
non discriminazione (trattamento nazionale e nazione più favorita) con una formulazione più esatta nella definizione precisando che investitori esteri e nazionali devono operare nelle «stesse condizioni» e consentendo una certa flessibilità nella clausola della nazione più favorita (NPF) al fine di non ostacolare i processi di integrazione regionale nei paesi in via di sviluppo;
–
trattamento giusto ed equo, definito sulla base del livello di trattamento stabilito dal diritto internazionale consuetudinario,
–
protezione contro l'esproprio diretto e indiretto, fornendo una definizione che stabilisca un equilibrio chiaro ed equo tra obiettivi di welfare pubblico ed interessi privati e consentendo un indennizzo adeguato in funzione dei danni subiti in caso di esproprio illegittimo;
20. chiede alla Commissione di valutare l'impatto potenziale dell'inclusione di una «clausola di protezione» nei futuri accordi di investimento europei e di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio;
21. chiede alla Commissione di garantire la reciprocità in sede di negoziazione dell'accesso al mercato con i suoi principali partner commerciali sviluppati e con le principali economie emergenti, tenendo presente, al contempo, l'esigenza di escludere i settori sensibili e di mantenere l'asimmetria nelle relazioni commerciali tra l'UE e i paesi in via di sviluppo;
22. osserva che i miglioramenti attesi a livello di certezza costituiranno un incentivo per gli investimenti all'estero da parte delle piccole e medie imprese (PMI) e ricorda a tale proposito la necessità di ascoltare le istanze di tale categoria di imprese durante i negoziati;
Proteggere il diritto di regolamentare
23. sottolinea che i futuri accordi di investimento conclusi dall'UE devono rispettare la capacità d'intervento pubblico;
24. esprime profonda preoccupazione riguardo al livello di discrezionalità di taluni arbitri internazionali nell'elaborare un'interpretazione ampia delle clausole di protezione degli investitori, determinando in tal modo l'esclusione di legittime regolamentazioni pubbliche; invita la Commissione a presentare definizioni chiare delle norme di protezione degli investitori al fine di evitare siffatti problemi nei nuovi accordi d'investimento;
25. chiede alla Commissione di integrare, in ogni futuro accordo, clausole specifiche che sanciscano il diritto di regolamentazione delle parti dell'accordo, tra l'altro, nei settori della protezione della sicurezza nazionale, dell'ambiente, della salute pubblica, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, della politica industriale e della diversità culturale;
26. sottolinea che la Commissione deve decidere caso per caso sui settori non coperti dai futuri accordi, ad esempio, settori sensibili come la cultura, l'istruzione, la salute pubblica e quelli strategicamente importanti per la difesa nazionale e chiede alla Commissione di informare il Parlamento europeo in merito al mandato che ha ricevuto in ciascun caso; osserva che l'UE deve rendersi inoltre consapevole delle preoccupazioni dei partner in via di sviluppo e non chiedere liberalizzazioni supplementari allorché questi ultimi considerino necessario per il proprio sviluppo proteggere taluni settori, in particolare i servizi pubblici;
Inclusione di norme sociali e ambientali
27. sottolinea che la futura politica dell'UE dovrà promuovere anche investimenti sostenibili, rispettosi dell'ambiente (in particolare nel settore delle industrie estrattive) e volti a incoraggiare le condizioni lavorative di buona qualità nelle imprese interessate dagli investimenti; chiede alla Commissione di includere, in tutti i futuri accordi, un riferimento alla versione aggiornata degli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;
28. ribadisce, per quanto concerne i capitoli di investimento dei più ampi accordi di libero scambio (ALS), la sua richiesta di prevedere una clausola sulla responsabilità sociale delle imprese nonché clausole sociali e ambientali efficaci in ciascun ALS firmato dall'UE;
29. chiede che la Commissione valuti come siffatte clausole siano state previste nei TBI conclusi dagli Stati membri e come possano essere previste anche nei futuri accordi di investimento autonomi;
30. accoglie con favore il fatto che svariati TBI in corso prevedano una clausola che evita l'annacquamento della legislazione sociale e ambientale pensato per attirare gli investimenti e chiede alla Commissione di considerare l'inserimento di tale clausola nei suoi accordi futuri;
Meccanismo di risoluzione delle controversie e responsabilità dell'UE
31. è persuaso che l'attuale sistema di risoluzione delle controversie vada modificato al fine di prevedere maggiore trasparenza, la possibilità per le parti di fare appello, l'obbligo di esperire i mezzi di ricorso locali ove siano sufficientemente affidabili per garantire un processo equo, la possibilità di usare le memorie a titolo di amicus curiae e l'obbligo di scegliere un solo luogo di arbitrato tra investitore e Stato;
32. ritiene che, per garantire agli investimenti una tutela globale, si debba far ricorso anche alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato oltre che a quella tra Stato e Stato;
33. è consapevole del fatto che l'Unione europea non può utilizzare i meccanismi esistenti del Centro internazionale per la risoluzione della controversie relative agli investimenti (ICSID) e della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) poiché l'UE in quanto tale non è membro di nessuna delle due organizzazioni; invita l'Unione europea ad includere un capitolo sulla risoluzione delle controversie in ciascun nuovo trattato di investimento dell'UE in linea con le riforme suggerite nella presente risoluzione; chiede che la Commissione e gli Stati membri si assumano le proprie responsabilità di importanti attori internazionali e operino nella direzione delle necessarie riforme delle norme ICSID e UNCITRAL;
34. invita la Commissione a proporre soluzioni volte a consentire alle PMI di far fronte più agevolmente ai costi elevati derivanti dai procedimenti di risoluzione delle controversie;
35. esorta la Commissione a presentare quanto prima un regolamento che definisca come si debbano ripartire le responsabilità tra i livelli UE e nazionale, in particolare sul piano finanziario, nel caso l'UE perda una causa in sede di arbitrato internazionale;
Scelta dei partner e poteri del Parlamento
36. appoggia il principio secondo cui i partner prioritari per gli accordi di investimento futuri dell'UE devono essere i paesi il cui potenziale di mercato è vasto, ma in cui gli investimenti esteri necessitano di migliore protezione;
37. osserva che in generale gli investimenti sono più rischiosi nei paesi in via di sviluppo e nei paesi meno sviluppati e che, quindi, una protezione dell'investitore forte ed efficace che assuma la forma di un trattato di investimento è fondamentale per proteggere gli investitori europei e può migliorare la governance, creando così un contesto stabile, necessario per aumentare gli IED in tali paesi; nota che gli accordi di investimento, per portare ulteriori vantaggi a tali paesi, dovrebbero altresì basarsi su una serie di obblighi per gli investitori in materia di rispetto dei diritti umani e norme anticorruzione, nel quadro di un partenariato più ampio fra l'UE e i paesi in via di sviluppo per ridurre la povertà; chiede alla Commissione di valutare i futuri partner possibili, sulla base delle migliori prassi degli Stati membri in materia di TBI;
38. teme che gli investimenti esteri diretti nei paesi meno sviluppati siano estremamente limitati e di solito destinati alle risorse naturali;
39. ritiene che nei paesi in via di sviluppo si dovrebbe dare maggiore sostegno alle imprese locali, in particolare attraverso incentivi per rafforzarne la produttività, potenziando la cooperazione e migliorando i settori delle competenze della manodopera – settori di notevole potenziale per stimolare lo sviluppo economico, la competitività e la crescita nei paesi in via di sviluppo; incoraggia quindi il trasferimento di nuove tecnologie verdi dell'UE nei paesi in via di sviluppo, come miglior modo per promuovere la crescita verde e sostenibile;
40. insiste affinché la posizione del Parlamento sia presa pienamente in considerazione dalla Commissione e dagli Stati membri sia prima dell'avvio dei negoziati sugli investimenti sia durante le trattative; richiama il contenuto dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione e invita la Commissione a consultare il Parlamento sui progetti di mandato negoziale in tempo utile, al fine di consentirgli di esprimere la sua posizione, che a sua volta dovrà essere debitamente presa in considerazione dalla Commissione e dal Consiglio;
41. sottolinea la necessità di riservare uno spazio, nella strategia per la futura politica degli investimenti, al ruolo delle delegazioni del SEAE, riconoscendo che il loro potenziale e il loro know-how a livello locale hanno un valore strategico per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla nuova politica;
o o o
42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Sentenza del 12 dicembre 2006 nella causa «Test Claimants in the FII Group Litigation contro Commissioners of Inland Revenue» (causa C-446/04).
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (2010/2247(INI))
– viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
– visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 14 luglio 2010, dal titolo «Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009» (COM(2010)0382) e i relativi documenti di accompagnamento (SEC(2010)0897 e SEC(2010)0898),
– vista la decima relazione di attività dell'OLAF – Relazione annuale 2010(1),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, corredata delle risposte delle istituzioni(2),
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dall'ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2009, corredata dalle risposte della Commissione(3),
– visti l'articolo 319, paragrafo 3, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4),
– vista la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione per lottare contro la corruzione(5), intesa ad assicurare che i fondi UE non siano soggetti a corruzione,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0050/2011),
Osservazioni generali
1. si rammarica del fatto che, in generale, la relazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2009 (COM(2010)0382) (la «relazione TIF 2009»), presentata a norma dell'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), non fornisca informazioni sul livello stimato di frode e di irregolarità nei singoli Stati membri, ma si concentri sul livello di comunicazione delle informazioni, e che non sia quindi possibile avere una visione complessiva della situazione effettiva in fatto di frode e di irregolarità negli Stati membri, né individuare e disciplinare quelli in cui si registra il numero più elevato di casi di questo tipo;
2. ricorda che la frode è un comportamento irregolare volontario che costituisce reato penale e che un'irregolarità è il mancato rispetto di una regola; si rammarica che la relazione della Commissione non affronti la questione della frode in modo approfondito e tratti molto ampiamente quella delle irregolarità; fa notare che l'articolo 325 TFUE riguarda la frode e non le irregolarità, e chiede che venga fatta una distinzione tra frodi ed errori o irregolarità;
3. sottolinea che negli ultimi anni sono state messe a punto, nel quadro di un tentativo più ampio di lotta alla corruzione, tecniche per misurare la frode ed esorta la Commissione a intensificare tali sforzi di ricerca e a porre in atto, inizialmente come progetti pilota, in collaborazione con gli Stati membri, le nuove pertinenti metodologie che sono in corso di sviluppo nel settore della misurazione dei fenomeni delle irregolarità e della frode;
4. invita la Commissione a esercitare la propria responsabilità garantendo il rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi di comunicazione delle informazioni volti a fornire dati attendibili e comparabili sulle irregolarità e la frode, anche se ciò dovesse implicare da parte sua la modifica del sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto di detti obblighi di comunicazione;
5. si rammarica del fatto che si continuino a spendere indebitamente quote significative di fondi UE e invita la Commissione a prendere le misure del caso per assicurare il rapido recupero di detti fondi;
6. è preoccupato in relazione al livello delle irregolarità non ancora recuperate o dichiarate irrecuperabili in Italia alla fine dell'esercizio finanziario 2009;
7. invita la Commissione a ritenere gli Stati membri maggiormente responsabili degli importi delle irregolarità che devono ancora essere recuperati;
8. osserva che la legislazione dell'Unione impone agli Stati membri di segnalare tutte le irregolarità entro due mesi dalla fine del trimestre in cui un'irregolarità è stata oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario e/o in cui sono emerse nuove informazioni in merito all'irregolarità individuata; invita gli Stati membri a compiere tutti gli sforzi necessari, anche razionalizzando le procedure amministrative nazionali, per rispettare i termini stabiliti e ridurre lo scarto di tempo tra l'accertamento di un'irregolarità e la sua comunicazione; invita gli Stati membri, nella loro azione di contrasto alla frode, ad agire in primo luogo a tutela del denaro dei contribuenti;
9. chiede quali iniziative ha preso la Commissione per contrastare l'aumento dei casi di sospetta frode, relativamente al loro numero e ai relativi importi, rispetto al numero complessivo dei casi di irregolarità registrati in Polonia, Romania e Bulgaria;
10. è preoccupato in relazione ai tassi di sospetta frode stranamente bassi di Spagna e Francia – tenuto conto in particolare delle dimensioni di tali paesi e del sostegno finanziario ricevuto – quali descritti dalla Commissione nella relazione TIF 2009; chiede quindi alla Commissione informazioni dettagliate sulla metodologia di comunicazione applicata e sulla capacità di rilevamento delle frodi in tali Stati;
11. invita gli Stati membri che non abbiano ancora ratificato la convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(6) o i suoi protocolli(7) (gli strumenti TIF), vale a dire la Repubblica ceca, Malta e l'Estonia, a procedere senza indugi con la ratifica di tali strumenti giuridici; esorta gli Stati membri che abbiano ratificato gli strumenti TIF a impegnarsi maggiormente al fine di rafforzare le loro legislazioni penali dal punto di vista della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare ponendo rimedio alle esistenti carenze segnalate nella seconda relazione della Commissione sull'applicazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli (COM(2008)0077);
12. accoglie favorevolmente l'introduzione, nel 2009, del sistema di gestione delle irregolarità (IMS), un'applicazione sviluppata e supportata dall'OLAF, come anche i positivi sviluppi che ha comportato; è preoccupato quanto al fatto che la Commissione spieghi l'aumento del numero dei casi comunicati e l'incidenza finanziaria con l'entrata in funzione del nuovo sistema tecnologico di segnalazione; invita la Commissione a fornire al Parlamento la metodologia dettagliata del sistema tecnologico di segnalazione recentemente posto in atto e a includerla nella relazione del prossimo anno; invita gli Stati membri a porre in atto integralmente l'IMS e a rispettare maggiormente i loro obblighi in materia di comunicazione delle informazioni;
13. chiede alla Commissione di includere nella sua relazione del prossimo anno l'importo delle irregolarità comunicato grazie all'impiego del nuovo sistema tecnologico di segnalazione in rapporto ai metodi di segnalazione tradizionali; invita gli Stati membri a migliorare la tempestività con cui le irregolarità vengono comunicate;
14. si rammarica ancora una volta – dati i seri dubbi riguardo alla qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri – del fatto che la Commissione si adoperi di più per convincere il Parlamento europeo della necessità di introdurre un «rischio di errore tollerabile» che per persuadere gli Stati membri della necessità di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie debitamente verificate dal servizio nazionale di audit e consolidate dalla Corte dei conti; invita la Commissione a dare al Parlamento europeo, cooperando con gli Stati membri ed elaborando una relazione appropriata in linea con il trattato, una garanzia ragionevole del fatto che tale obiettivo è stato raggiunto e che le azioni di lotta contro la frode vengono portate avanti in modo opportuno;
Entrate: Risorse proprie
15. è preoccupato in relazione all'importo delle frodi rispetto alle irregolarità nel settore delle risorse proprie in Stati membri quali l'Austria, la Spagna, l'Italia, la Romania e la Slovacchia, dal momento che la frode rappresenta più della metà del totale delle irregolarità in ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a prendere tutte le misure del caso, ivi compresa una stretta cooperazione con le istituzioni europee, al fine di lottare contro tutte le cause delle frodi connesse ai fondi UE;
16. deplora le carenze evidenziate dalla Corte dei conti nel sistema nazionale di vigilanza doganale – in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di analisi di rischio per selezionare gli operatori e le importazioni su cui operare i controlli doganali – le quali aumentano il rischio di non individuazione di irregolarità che potrebbero comportare una perdita di risorse proprie tradizionali (RPT); invita gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi di vigilanza doganale e invita la Commissione a fornire il sostegno necessario a tal fine;
17. sottolinea il fatto che circa il 70% di tutte le procedure doganali per le importazioni è semplificato, il che significa che esse hanno un impatto sostanziale sulla raccolta di RPT e sull'efficacia della politica commerciale comune; considera inaccettabile, in questo contesto, la mancanza negli Stati membri di controlli efficaci sulle procedure doganali semplificate per le importazioni, quale evidenziata nella relazione speciale della Corte dei conti n. 1/2010, e invita la Commissione a indagare ulteriormente sull'efficacia di detti controlli negli Stati membri, e in particolare a esaminare i progressi compiuti nello svolgimento, da parte di questi ultimi, di audit ex-post, nonché a presentare al Parlamento, entro la fine del 2011, i risultati di tali indagini;
18. rileva l'esito delle indagini svolte dall'OLAF nel settore delle risorse proprie; è profondamente preoccupato quanto alla portata delle frodi che interessano merci importate dalla Cina e sollecita gli Stati membri a recuperare senza ritardi gli importi in questione;
19. si compiace dell'esito positivo dell'operazione doganale congiunta Diabolo II, che ha coinvolto funzionari doganali di 13 paesi asiatici e di 27 Stati membri dell'UE e che è stata coordinata dalla Commissione tramite l'OLAF;
20. accoglie favorevolmente gli accordi che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso con i fabbricanti di tabacco per combattere il commercio illegale di tale prodotto; ritiene che sia nell'interesse finanziario dell'UE continuare a operare per lottare contro il contrabbando di sigarette, che determina una perdita annua di entrate ai danni del bilancio dell'Unione stimata a circa un miliardo di EUR; esorta l'OLAF a continuare a svolgere un ruolo guida nei negoziati internazionali relativi a un protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco nel quadro dell'articolo 15 della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, cosa che contribuirebbe a combattere il commercio illegale nell'Unione; è del parere che i 500 milioni di EUR che le due società interessate – la «British American Tobacco» e la «Imperial Tobacco» – devono pagare dovrebbero essere usati dalla Commissione e dagli Stati membri interessati anche per rafforzare le misure antifrode;
Spese: Agricoltura
21. si compiace della conclusione della Commissione secondo cui la disciplina generale di comunicazione in questo gruppo di politiche è migliorata e la conformità agli obblighi è oggi del 95%; invita gli Stati membri che non abbiano comunicato le loro informazioni a tempo debito (Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Slovacchia e Regno Unito) a porre rimedio con urgenza a tale situazione;
22. invita la Commissione a seguire da vicino la situazione in Spagna e in Italia, paesi che hanno comunicato, rispettivamente, il maggior numero di casi di irregolarità e l'ammontare più elevato in relazione a queste ultime, e a riferire al Parlamento europeo in merito alle misure specifiche che sono state prese per affrontare i problemi in questi due Stati membri;
23. invita la Commissione ad accertare se la disparità tra una spesa più elevata e un tasso minimo di irregolarità comunicate, e la considerevole differenza a livello dei tassi di irregolarità comunicate (Estonia 88,25%; Cipro, Ungheria, Lettonia, Malta, Slovenia e Slovacchia 0,00%) siano connesse all'efficacia dei sistemi di controllo, onde procedere a un riesame di detti sistemi;
24. è fortemente preoccupato quanto ai risultati dell'audit della Corte dei conti secondo cui i pagamenti per l'esercizio 2009 di questo gruppo di politiche sono stati inficiati da un errore materiale e i sistemi di supervisione e di controllo sono stati, in generale, a dir tanto parzialmente efficaci nel garantire la regolarità dei pagamenti; si rammarica della constatazione della Corte dei conti secondo cui, sebbene il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sia in linea di principio ben concepito, la sua efficacia è inficiata da dati imprecisi inseriti nelle banche dati, controlli incrociati incompleti o un follow-up delle anomalie incompleto o errato; invita la Commissione a seguire da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo predisposti negli Stati membri, al fine di garantire che le informazioni sul tasso di irregolarità per Stato membro forniscano un quadro realistico ed equo della situazione effettiva; invita la Commissione a porre rimedio alle carenze che compromettono l'efficacia del SIGC;
25. osserva che le cifre definitive possono essere determinate solo per gli esercizi finanziari considerati chiusi e che di conseguenza, ad oggi, l'esercizio finanziario più recente che possa essere considerato tale è il 2004;
26. si rammarica della situazione catastrofica relativa al tasso complessivo di recupero in questo gruppo di politiche, che nel 2009 è stato del 42% sui 1 266 milioni di EUR non ancora recuperati alla fine dell'esercizio 2006; è particolarmente preoccupato per via dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui i 121 milioni di EUR recuperati nel periodo 2007-2009 dai beneficiari corrispondono a meno del 10% dei recuperi totali; reputa tale situazione inaccettabile e invita tutti gli Stati membri ad affrontare il problema senza indugi; sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema di recupero efficace e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi compiuti;
Spese: Politica di coesione
27. si rammarica del fatto che i dati contenuti nella relazione TIF 2009 non forniscano un quadro affidabile del numero di irregolarità e frodi in questo gruppo di politiche, dal momento che un elevato livello di irregolarità e/o di frode può semplicemente essere indice di una comunicazione e/o di sistemi antifrode efficaci;
28. è profondamente preoccupato in relazione al fatto che, in base a quanto riscontrato dalla Corte dei conti, i pagamenti per l'esercizio 2009 sono stati inficiati da un grave errore materiale (più del 5%);
29. rileva che un'importante fonte di errori nella spesa relativa alla politica di coesione è rappresentata da gravi inosservanze delle norme in materia di appalti pubblici; chiede pertanto alla Commissione di proporre quanto prima una nuova legislazione volta a semplificare e ad attualizzare tali norme;
30. è profondamente preoccupato dinanzi alla constatazione della Corte dei conti secondo cui almeno il 30% degli errori da essa riscontrati nel campione 2009 potrebbe essere stato individuato e corretto dagli Stati membri prima di certificare la spesa alla Commissione, sulla base delle informazioni che avevano a disposizione; invita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente al fine di rafforzare i rispettivi meccanismi di rilevazione e di correzione;
31. invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo informazioni sulle misure che sono state adottate relativamente alle irregolarità comunicate dagli Stati membri e individuate dalla Commissione in questo gruppo di politiche;
32. non giudica soddisfacente un tasso di recupero superiore al 50% per il periodo di programmazione 2000-2006; sollecita gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per recuperare gli importi irregolari e invita la Commissione ad agire al fine di garantire un tasso di recupero più elevato, dal momento che la Commissione dà esecuzione al bilancio sotto la propria responsabilità, come stabilisce l'articolo 317 TFUE;
Spese: Fondi di preadesione
33. è profondamente preoccupato dinanzi all'elevato tasso di sospetta frode constatato nel 2009 in Bulgaria in relazione al Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), tasso che, per l'intero periodo di programmazione, si attesta al 20% e rappresenta la percentuale più elevata registrata in relazione a tutti i fondi analizzati (coesione e agricoltura); rileva che i controlli/gli interventi esterni hanno consentito di scoprire più casi di sospetta frode rispetto ai controlli/agli interventi interni; fa osservare che la Commissione ha assolto correttamente ai propri obblighi sospendendo i pagamenti a titolo di SAPARD nel 2008 e ha revocato tale sospensione il 14 settembre 2009 a seguito di accurati controlli; invita la Commissione a continuare a sorvegliare le autorità bulgare al fine di migliorare ulteriormente la situazione;
34. osserva che la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia e la Slovenia hanno un tasso di frode pari a zero per quanto riguarda il programma SAPARD e dubita dell'attendibilità delle informazioni comunicate o della capacità di individuazione delle frodi di tali Stati; sottolinea che tassi di frode bassi o vicini allo zero potrebbero denotare carenze nei sistemi di controllo e viceversa; sollecita la Commissione a fornire dati sull'efficacia dei meccanismi di controllo e a esercitare, insieme all'OLAF, un controllo più rigoroso sul modo in cui il denaro dell'UE viene speso;
35. reputa inaccettabile il bassissimo tasso di recupero per sospetta frode in relazione ai fondi di preadesione, che è solo del 4,6% per l'intero periodo di programmazione, e invita la Commissione a mettere a punto un sistema efficace che consenta di risolvere tale situazione;
Appalti pubblici, maggiore trasparenza e lotta alla corruzione
36. invita la Commissione, le competenti agenzie dell'Unione e gli Stati membri a prendere misure e a prevedere risorse al fine di garantire che i fondi UE non siano soggetti a corruzione, ad adottare sanzioni dissuasive in caso di corruzione e frode constatata e ad accelerare la confisca dei proventi di attività criminose ricollegabili ai reati di frode, evasione fiscale e riciclaggio di denaro;
37. invita la Commissione e gli Stati membri a progettare, porre in essere e sottoporre a valutazione periodica sistemi di appalto uniformi al fine di prevenire la frode e la corruzione, a definire e applicare condizioni chiare per la partecipazione agli appalti pubblici, a stabilire i criteri su cui devono basarsi le decisioni in materia di appalti, nonché ad adottare e applicare sistemi per sottoporre a revisione, a livello nazionale, le decisioni di aggiudicazione, al fine di garantire trasparenza e responsabilità nel settore delle finanze pubbliche, e infine ad adottare e porre in atto sistemi di gestione del rischio e di controllo interno;
38. accoglie favorevolmente il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici «Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti»; invita il Consiglio e la Commissione a finalizzare l'adozione della riforma della normativa di base dell'UE in materia di appalti pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al più tardi entro la fine del 2012;
39. sollecita l'OLAF, a seguito della richiesta formulata dal Parlamento europeo nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dello scorso anno, a presentare nella sua prossima relazione annuale un'analisi dettagliata delle strategie e delle misure poste in atto da ciascuno Stato membro al fine di lottare contro la frode e di prevenire e individuare le irregolarità nell'utilizzo dei fondi europei, ivi compreso quando sono causate dalla corruzione; ritiene che una particolare attenzione andrebbe prestata all'esecuzione dei fondi agricoli e strutturali; è dell'avviso che la relazione, contenente 27 profili distinti per paese, dovrebbe analizzare l'approccio seguito dagli organi giudiziari e investigativi nazionali e la quantità e la qualità dei controlli effettuati, nonché le statistiche e le motivazioni addotte nei casi in cui le autorità nazionali non hanno formulato capi di imputazione a seguito di relazioni dell'OLAF;
40. ribadisce la richiesta che aveva formulato nella relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea dello scorso anno sollecitando il Consiglio a finalizzare quanto prima la conclusione degli accordi di cooperazione con il Liechtenstein ed esortandolo a conferire alla Commissione il mandato a negoziare accordi antifrode con Andorra, Monaco, San Marino e la Svizzera;
41. sollecita la Commissione a prendere iniziative al fine di assicurare attraverso uno «sportello unico» la trasparenza dei beneficiari dei fondi UE; invita la Commissione a mettere a punto misure intese ad accrescere la trasparenza delle disposizioni giuridiche e a studiare un sistema in virtù del quale tutti i beneficiari di fondi UE sono resi pubblici sullo stesso sito web, indipendentemente dall'amministrazione che gestisce i fondi e sulla base di categorie standard di dati che tutti gli Stati membri devono trasmettere in almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e a fornirle informazioni esaustive e affidabili sui beneficiari dei fondi UE gestiti dagli Stati membri stessi; invita la Commissione a sottoporre a valutazione il sistema della «gestione concorrente» e a presentare a titolo prioritario al Parlamento una relazione;
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42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.
GU C 313 del 23.10.1996, pag. 1, GU C 151 del 20.5.1997, pag. 1 e GU C 221 del 19.7.1997, pag. 11.
Partiti politici a livello europeo e norme relativo al loro finanziamento
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (2010/2201(INI))
– visti l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (partiti politici e fondazioni ad essi affiliate quali definiti all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento stesso)(1) (in appresso «il regolamento di finanziamento»), in particolare l'articolo 12,
– vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sui partiti politici europei(2),
– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza, del 18 ottobre 2010, sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo, presentata in conformità dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004(3) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di finanziamento,
– vista la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 che costituisce una versione rivista delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza il 13 dicembre 2010,
– visti l'articolo 210, paragrafo 6, e l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0062/2011),
A. considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea afferma che «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione», mentre il Parlamento e il Consiglio, conformemente all'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea determinano lo statuto di questi partiti e delle loro fondazioni politiche, in particolare le norme relative al loro finanziamento,
B. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma chiaramente che i partiti politici a livello dell'Unione europea contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione,
C. considerando che il funzionamento dell'Unione deve fondarsi sul principio della «democrazia rappresentativa», come sancito all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,
D. considerando che le fondamenta dei partiti politici a livello europeo sono state poste nei trattati di Maastricht e di Nizza, che hanno introdotto la possibilità di finanziarli e hanno pertanto dato loro autonomia operativa rispetto ai gruppi parlamentari,
E. considerando che nel 2007, a seguito di una richiesta del Parlamento(4), la Commissione ha presentato una proposta sul finanziamento delle fondazioni politiche a livello europeo (fondazioni politiche europee), adottata nel dicembre 2007, al fine di sostenere i partiti politici europei nella discussione su temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea,
F. considerando che il regolamento di modifica del 2007(5) si propone di agevolare il processo d'integrazione dei partiti politici a livello europeo permettendo ai partiti politici all'interno dell'Unione di strutturarsi e organizzarsi in modo più efficace,
G. considerando che il regolamento di modifica del 2007 ha notevolmente potenziato il ruolo dei partiti politici a livello europeo nelle elezioni del Parlamento europeo stabilendo che le loro spese possono comprendere il finanziamento delle campagne elettorali; considerando tuttavia che questa opzione era limitata dalla condizione che gli stanziamenti interessati non dovessero essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o candidati politici nazionali,
H. considerando che tutti i partiti politici a livello europeo finanziati hanno firmato un codice di condotta, che l'Ufficio di presidenza considera vincolante per tutte le parti, il quale fissa le regole da osservare durante le campagne elettorali,
I. considerando che il potenziamento del ruolo dei partiti politici a livello europeo è necessariamente collegato al loro coinvolgimento nelle elezioni al Parlamento europeo,
J. considerando che il regolamento di modifica del 2007 chiede un maggior riconoscimento formale dei partiti politici a livello europeo,
K. considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira alla creazione di partiti politici pienamente organizzati ed efficaci a livello europeo e nazionale attraverso un processo equilibrato di istituzionalizzazione,
L. considerando che il regolamento di modifica del 2007 mira a realizzare la convergenza organizzativa dei partiti politici e delle loro fondazioni a livello europeo, riconoscendo al tempo stesso i diversi compiti svolti rispettivamente dai partiti politici e dalle fondazioni politiche,
M. considerando che questa convergenza organizzativa può essere realizzata solo definendo uno status politico, giuridico e fiscale comune per i partiti politici europei, anche se ciò non deve comportare una normalizzazione dell'organizzazione dei partiti politici europei e delle loro fondazioni, che è di competenza esclusiva dei partiti politici europei stessi e delle loro fondazioni,
N. considerando che il criterio dell'adozione di uno statuto giuridico per i partiti politici europei e le loro fondazioni politiche, basato sul diritto dell'Unione europea, rappresenta un passo in avanti chiaro e concreto per promuovere la democrazia all'interno dell'Unione,
O. considerando che la convergenza organizzativa e funzionale e il miglioramento del regime di finanziamento possono essere conseguiti solo adottando uno statuto europeo uniforme e comune, basato sul diritto dell'Unione europea, per tutti i partiti politici a livello europeo e le loro fondazioni politiche,
P. considerando che il regolamento sui partiti politici a livello europeo non opera una distinzione tra il riconoscimento e il finanziamento dei partiti politici,
Q. considerando che la nota dell'Ufficio di presidenza del 10 gennaio 2011 ha raccomandato di rendere più rigorosi i criteri per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo; considerando che ciò equivale a restringere la concorrenza tra i partiti a livello europeo nella misura in cui i criteri per il riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti politici sono identici,
R. considerando che il regolamento di modifica del 2007 costituisce una base giuridica e finanziaria chiara per la creazione di partiti politici integrati a livello dell'Unione europea, al fine di aumentare la coscienza europea e di esprimere efficacemente la volontà dei cittadini dell'Unione europea,
S. considerando che il finanziamento dei partiti politici a livello europeo è soggetto alle disposizioni del titolo VI «sovvenzioni» del regolamento finanziario(6) e del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario(7),
T. considerando che l'Ufficio di presidenza, quale organo responsabile dell'applicazione del regolamento di finanziamento all'interno del Parlamento, ha deciso nel 2006 di apportare una serie di miglioramenti significativi alle modalità di applicazione, quali un aumento dal 50% all'80% dell'opzione di prefinanziamento, al fine di semplificare la procedura e accrescere la solvibilità dei beneficiari, e l'allentamento delle norme sui trasferimenti tra capitoli del bilancio dei beneficiari, al fine di consentire a questi ultimi di adeguare i loro bilanci all'evolvere delle circostanze politiche,
U. considerando che l'esperienza acquisita in materia di finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche europee ad essi affiliate dimostra che partiti e fondazioni hanno bisogno di una maggiore flessibilità e di condizioni comparabili per quanto riguarda il riporto degli stanziamenti all'esercizio finanziario successivo e la creazione di riserve da risorse proprie superiori al livello minimo di spesa da finanziare obbligatoriamente mediante risorse proprie,
V. considerando che i partiti politici a livello europeo destinano in media circa la metà del loro bilancio all'amministrazione centrale (personale, affitti, ecc.) e un altro quarto alle riunioni degli organi di partito (statutari e non statutari), mentre il resto è speso per le campagne elettorali e il sostegno alle organizzazioni affiliate,
W. considerando che le fondazioni politiche europee presentano una struttura di spesa diversa, in quanto la spesa per l'amministrazione centrale e le riunioni assorbe in media il 40% del loro bilancio, mentre un altro 40% è speso per servizi esterni quali studi, ricerche, pubblicazioni e seminari,
X. considerando che la fonte principale delle risorse proprie dei partiti politici a livello europeo sono le quote versate dai partiti membri e che meno del 5% delle loro entrate totali è rappresentato dalle quote di iscrizione individuali e dalle donazioni,
Y. considerando che, rispetto alle entrate totali, nel caso dei partiti politici a livello europeo la quota dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione è più elevata che nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo,
Z. considerando che le donazioni non rappresentano ancora una parte significativa dei finanziamenti e che nel 2009 solo tre partiti e due fondazioni hanno ricevuto regolarmente donazioni,
AA. considerando che esiste un conflitto potenziale tra, da un lato, l'obiettivo di facilitare e accelerare il finanziamento rendendolo più efficace e, dall'altro, l'obiettivo di minimizzare il rischio finanziario per il bilancio dell'Unione,
AB. considerando che nel periodo coperto dalla presente relazione (2008-2011) non sono state imposte sanzioni a nessun partito e a nessuna fondazione finanziati,
AC. considerando che, per poter beneficiare del finanziamento, i partiti politici e le fondazioni a livello europeo devono acquisire personalità giuridica conformemente all'ordinamento dello Stato membro in cui hanno sede e considerando altresì che essi non hanno uno status giuridico comune,
AD. considerando che le sovvenzioni per i partiti politici e le fondazioni a livello europeo sono «sovvenzioni» ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario dell'Unione europea e del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, ma che la loro natura specifica fa sì che esse non siano comparabili con nessuna sovvenzione concessa e gestita dalla Commissione; considerando che ciò si riflette in un numero significativo di disposizioni in deroga nel regolamento di finanziamento; considerando che questa soluzione non è soddisfacente,
Il nuovo contesto politico
1. nota che i partiti politici – e le fondazioni politiche ad essi collegate – sono strumenti essenziali di una democrazia parlamentare, giacché fanno sì che i parlamentari rendano conto del loro operato, contribuiscono a formare la volontà politica dei cittadini, redigono programmi politici, formano e selezionano i candidati, intrattengono il dialogo con i cittadini e consentono a questi ultimi di esprimere le proprie opinioni;
2. sottolinea che il trattato di Lisbona prevede questo ruolo dei partiti e delle loro fondazioni al fine di creare una «polis» europea, uno spazio politico a livello europeo, e una democrazia europea, di cui l'iniziativa dei cittadini europei è un elemento costitutivo fondamentale;
3. osserva che, così come sono attualmente, i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere veramente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali e non sono direttamente in contatto con l'elettorato degli Stati membri;
4. nota tuttavia con soddisfazione che i partiti politici e le fondazioni politiche a livello europeo sono diventati nondimeno soggetti imprescindibili della vita politica dell'Unione europea, in particolare in quanto modulano ed esprimono le posizioni delle varie «famiglie politiche»;
5. sottolinea la necessità che tutti i partiti politici a livello europeo si conformino alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);
6. è del parere che un partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea possa ricevere finanziamenti solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato;
7. sottolinea che i partiti politici hanno diritti, obblighi e responsabilità e pertanto dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti; ritiene che questa convergenza organizzativa possa essere raggiunta solo attraverso uno status giuridico e fiscale comune, basato sul diritto dell'Unione, dei partiti politici a livello europeo e delle loro fondazioni politiche;
8. è convinto che un vero status giuridico dei partiti politici a livello europeo e una personalità giuridica propria, basata direttamente sul diritto dell'Unione europea, consentiranno ai partiti politici europei e alle loro fondazioni politiche di agire quali rappresentanti dell'interesse pubblico europeo;
9. ritiene che, sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea e la sua evoluzione, i partiti politici a livello europeo debbano interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo; ritiene che sia della massima importanza che i partiti politici a livello europeo siano efficienti e incisivi sia a livello dell'UE che a livello nazionale e oltre;
10. richiama l'attenzione sulle grandi sfide in termini di capacità organizzativa cui i partiti politici a livello europeo saranno confrontati alla luce delle riforme che potrebbero essere apportate al sistema elettorale europeo (creazione di una circoscrizione supplementare, presentazione di liste transnazionali);
11. nota che, in linea di principio, ciò si concilia con l'idea che i partiti politici a livello europeo partecipino a campagne referendarie, qualora i referendum in questione siano direttamente collegati a temi relativi all'Unione europea;
12. decide pertanto di chiedere alla Commissione di proporre un progetto di statuto dei partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
13. osserva che, a più breve termine, è necessario migliorare il contesto regolamentare dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, adottando come primo passo lo statuto europeo;
Ulteriori proposte di riforma
14. ritiene che, ai fini del soddisfacimento delle condizioni per il finanziamento, si dovrebbe tener conto dei membri dei parlamenti e delle assemblee regionali solo se il parlamento e l'assemblea in questione sono dotati di poteri legislativi;
15. sottolinea che la concessione di finanziamenti e la chiusura dei conti dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo sono procedure burocraticamente gravose e complesse; ritiene che ciò sia dovuto in larga misura al fatto che i finanziamenti sono considerati «sovvenzioni» ai sensi del regolamento finanziario, il che è appropriato per il finanziamento di progetti o di associazioni, ma non per i partiti;
16. ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe proporre di creare un nuovo titolo nel regolamento finanziario dedicato unicamente al finanziamento dei partiti e delle fondazioni a livello europeo e concepito specificamente in tale funzione; ritiene che il regolamento di finanziamento dovrebbe fare riferimento alle disposizioni di questo nuovo titolo per quanto riguarda la sua attuazione;
17. sottolinea che l'autofinanziamento dei partiti e delle fondazioni costituisce un segno di vitalità; ritiene che esso dovrebbe essere incoraggiato aumentando a 25 000 EUR all'anno/per donatore l'attuale limite di 12 000 EUR l'anno per le donazioni, combinandolo tuttavia con il requisito di rivelare l'identità del donatore al momento di ricevere la donazione, conformemente alla normativa in vigore e ai fini della trasparenza;
18. ritiene che chiedere la presentazione di «programmi di lavoro annuali» quale precondizione per il finanziamento sia fuori luogo nel caso dei partiti politici; sottolinea altresì che questo criterio non esiste in nessuno Stato membro dell'UE;
19. sottolinea che la tempestività dei finanziamenti è cruciale affinché essi adempiano al proprio fine; chiede, quale eccezione alle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, che il finanziamento sia reso disponibile al 100% all'inizio dell'esercizio finanziario e non all'80%; ritiene che, viste le esperienze positive del passato, i rischi per il Parlamento siano irrisori;
20. sottolinea che il regolamento finanziario prevede che la «sovvenzione di funzionamento non può finanziare l'integralità delle spese di funzionamento dell'organismo beneficiario»; osserva che il rispetto di tale norma è particolarmente difficile nel caso delle fondazioni e porta a tecniche contabili elusive (ad esempio «contributi in natura»); sottolinea che quasi nessuno dei sistemi di finanziamento degli Stati membri richiede un autofinanziamento parziale, in quanto ciò può svantaggiare i partiti più piccoli o di recente costituzione;
21. sottolinea che le risorse indipendenti che i partiti politici a livello europeo devono dimostrare di possedere potrebbero essere ridotte al 10% del loro bilancio totale al fine di promuovere maggiormente lo sviluppo dei partiti stessi; ritiene nel contempo che le risorse proprie sotto forma di risorse in natura non dovrebbero superare il 7,5% del bilancio totale;
22. rileva che, nel caso delle fondazioni politiche a livello europeo, la revisione dello strumento giuridico dovrebbe essere vista come un'opportunità per abolire il requisito di dimostrare la disponibilità di risorse proprie;
23. osserva che, nel contesto di detta revisione, è opportuno abolire la restrizione che impone alle fondazioni politiche a livello europeo di utilizzare le proprie risorse all'interno dell'Unione europea, così da permettere loro svolgere un ruolo sia all'interno dell'UE che al di fuori di essa;
24. sottolinea tuttavia che l'allentamento del regime di finanziamento dovrebbe essere controbilanciato dalla previsione di sanzioni nel regolamento di finanziamento, che attualmente ne è privo; ritiene che queste sanzioni potrebbero prendere la forma di penalità finanziarie in caso di violazione delle norme riguardanti, ad esempio, la trasparenza delle donazioni; sottolinea la necessità di stabilire condizioni identiche, sia per i partiti politici a livello europeo che per le fondazioni politiche a livello europeo ad essi affiliate, per quanto riguarda la costituzione di riserve a partire dalle risorse proprie in eccedenza e il riporto di stanziamenti;
25. sottolinea che dal 2008 i partiti politici europei possono utilizzare somme ricevute come sovvenzioni per «campagne di finanziamento realizzate (...) nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo» (articolo 8, terzo comma, del regolamento di finanziamento); sottolinea anche che è tuttavia fatto loro divieto di utilizzare questi importi per finanziare «campagne referendarie»; ritiene nondimeno che, per svolgere un ruolo politico a livello UE, i partiti politici europei dovrebbero avere anche il diritto di partecipare a queste campagne, nella misura in cui l'argomento del referendum abbia un collegamento diretto con tematiche riguardanti l'Unione europea;
26. invita i partiti politici a livello europeo ad avviare un processo per analizzare le modalità di adesione individuale diretta e studiare meccanismi adeguati per una partecipazione individuale, diretta o indiretta, alle attività interne e ai processi decisionali dei partiti;
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27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la comunicazione della Commissione intitolata: «Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),
– vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– visti la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna intitolato «The single market: review of achievements» (SEC(2007) 1521),
– visti la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico(1) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The Single Market review: one year on» (SEC(2008)3064),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),
– visti la 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna intitolato «Situation in the different sectors» (SEC(2010)1143),
– vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico(2),
– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico,
– visto il rapporto del professor Mario Monti alla Commissione sul rilancio del mercato unico,
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini(3),
– visti il quadro di valutazione del mercato interno n. 21 (2010) e le sue risoluzioni del 9 marzo 2010(4) e del 23 settembre 2008(5) sul quadro di valutazione del mercato interno,
– vista la comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario» (COM(2007)0502),
– visti gli articoli da 258 a 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti gli articoli 7, 10 e 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0083/2011),
A. considerando che il rilancio del mercato unico richiede il sostegno attivo di tutti i cittadini, tutte le istituzioni europee, tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate,
B. considerando che per ottenere il sostegno attivo di tutte le parti interessate è fondamentale garantire una rappresentanza efficace della società civile e delle PMI nelle consultazioni e nel dialogo con la Commissione, così come in seno ai gruppi di esperti,
C. considerando che per un rilancio efficace del mercato unico è particolarmente importante divulgare, strutturare e gestire in modo adeguato le diverse consultazioni e relazioni delle istituzioni dell'UE (UE 2010, la relazione 2010 sulla cittadinanza, la comunicazione sulla politica industriale integrata, la relazione sull'agenda digitale europea, il rapporto Monti, la risoluzione del Parlamento sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini, le relazioni Gonzales e IMCO ecc.),
D. considerando che persiste un divario sostanziale tra le norme del mercato unico e i benefici che i cittadini e le imprese possono trarre da esse nella pratica,
E. considerando che il deficit medio UE di recepimento ammonta all'1,7% se si tiene conto dei casi in cui il tempo di recepimento di una direttiva supera il termine e in cui la Commissione ha avviato procedure d'infrazione per non conformità,
Introduzione
1. accoglie con interesse la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico», in particolare il suo capitolo 3, nonché l'approccio globale in essa proposto al fine di riequilibrare il mercato unico tra imprese e cittadini e migliorare la democrazia e la trasparenza del processo decisionale; sottolinea che tale approccio è inteso garantire il migliore equilibrio tra le proposte formulate nelle tre parti della comunicazione;
2. ritiene che i tre capitoli della comunicazione abbiano pari importanza, siano collegati e vadano esaminati secondo un approccio coerente, senza isolare l'una dall'altra le varie questioni in gioco;
3. esorta la Commissione e il Consiglio a rafforzare l'approccio olistico al rilancio del mercato unico, integrando le priorità del mercato unico in tutti i settori di intervento che sono cruciali per la realizzazione del mercato unico a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese europei;
4. ritiene che il miglioramento della governance economica europea, l'attuazione della strategia UE 2020 e il rilancio del mercato unico rivestano pari importanza per rivitalizzare l'economia europea e vadano visti in combinazione;
5. ritiene che occorra realizzare compiutamente un mercato unico privo di ostacoli e competitivo al fine di apportare vantaggi concreti ai lavoratori, agli studenti, ai pensionati e ai cittadini in generale nonché alle imprese, in particolare le PMI, nella loro vita quotidiana;
6. invita la Commissione a comunicare il calendario di realizzazione dell'Atto per il mercato unico e a pubblicare regolarmente i progressi concreti per sensibilizzare i cittadini europei sulla sua attuazione e porne in evidenza i vantaggi;
Valutazione generale Rafforzare la leadership politica e il partenariato
7. è convinto che una delle sfide principali per il rilancio del mercato unico sia quella di assicurare la leadership, l'impegno e il coordinamento sul piano politico; ritiene che per il rilancio del mercato unico siano fondamentale orientamenti globali dettati al più alto livello politico;
8. propone di conferire al Presidente della Commissione il mandato di coordinare e monitorare il rilancio del mercato unico, in stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio europeo e con le autorità competenti negli Stati membri; esorta il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio europeo a coordinare strettamente le loro azioni volte a promuovere la crescita economica, la competitività, l'economia sociale di mercato e la sostenibilità nell'Unione;
9. sottolinea il ruolo rafforzato del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel quadro del trattato di Lisbona; chiede che il ruolo del Parlamento nell'elaborazione della legislazione sul mercato unico sia rafforzato; incoraggia i parlamenti nazionali a impegnarsi nell'elaborazione delle norme sul mercato unico lungo l'intero processo legislativo e a partecipare ad attività congiunte con il Parlamento europeo, il che migliorerà le sinergie tra i due livelli parlamentari;
10. si compiace dell'approccio della Commissione, che pone il dialogo e il partenariato al centro di un mercato unico rinnovato, e chiede un maggiore impegno da parte di tutti i soggetti interessati per garantire che tale approccio sia tradotto in pratica, affinché il mercato unico possa svolgere pienamente il suo ruolo di promozione della crescita e di un'economia di mercato altamente competitiva;
11. invita la Commissione, unitamente alla Presidenza, a organizzare con cadenza annuale un Forum sul mercato unico coinvolgendo i portatori di interesse a livello delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri, dei cittadini e delle associazioni di categoria per valutare i progressi conseguiti nel rilancio del mercato unico, scambiare le migliori prassi e affrontare i temi che maggiormente preoccupano i cittadini europei; raccomanda alla Commissione di proseguire nell'identificazione dei 20 principali motivi collegati al mercato unico che causano insoddisfazione e frustrazione ai cittadini; propone che la Commissione si avvalga del Forum sul mercato unico per presentare tali problematiche e le relative soluzioni;
12. esorta i governi degli Stati membri ad assumersi la responsabilità del rilancio del mercato unico; accoglie con favore le iniziative adottate dagli Stati membri per ottimizzare il modo in cui applicano le direttive sul mercato unico migliorando il coordinamento, creando strutture di incentivazione e rafforzando l'importanza politica data al recepimento; ritiene fondamentale, in sede di discussione delle priorità per l'adozione di nuovi atti normativi, concentrare l'attenzione su un recepimento adeguato e nei termini stabiliti e su un'applicazione corretta e migliore della legislazione relativa al mercato unico, nonché rafforzare gli incentivi a tal fine;
13. rileva che le norme del mercato unico sono spesso attuate da autorità locali e regionali; sottolinea la necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali nella costruzione del mercato unico, conformemente ai principi di sussidiarietà e partenariato e a tutti i livelli del processo decisionale; propone, allo scopo di porre in risalto tale approccio decentrato, di istituire in ogni Stato membro un «Patto territoriale degli enti regionali e locali sulla strategia Europa 2020», ai fini di un maggiore coinvolgimento nell'attuazione di detta strategia;
14. ritiene che la «buona governance» del mercato unico debba rispettare il ruolo delle due istituzioni consultive esistenti a livello europeo, vale a dire il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, come pure il ruolo delle parti sociali;
15. sottolinea che il dialogo con le parti sociali e con la società civile è essenziale per ristabilire la fiducia nel mercato unico; si aspetta idee nuove e audaci da parte della Commissione, ad esempio su come migliorare efficacemente il dialogo; chiede il coinvolgimento e la consultazione delle parti sociali su tutta la legislazione in materia di mercato unico attinente al mercato del lavoro;
16. si compiace dell'intenzione della Commissione di promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile;
17. invita la Commissione a pubblicare un Libro verde sugli orientamenti per la consultazione delle associazioni rappresentative e della società civile da parte delle istituzioni dell'UE, assicurando che tali consultazioni siano ampie, abbiano carattere interattivo e conferiscano un valore aggiunto alle politiche proposte;
18. invita la Commissione ad adattare quanto più possibile tale dialogo e le sue comunicazioni alle esigenze dei cittadini comuni, ad esempio mediante la possibilità di accedere a tutte le consultazioni pubbliche della Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'UE e l'utilizzo di un linguaggio comprensibile al cittadino comune;
19. sollecita la Commissione a promuovere una campagna di informazione e pedagogica sull'essenza del mercato unico e sugli obiettivi fissati per rafforzarne il dinamismo, integrando la dimensione della coesione sociale e territoriale; insiste sulla necessità che questa campagna di comunicazione favorisca una più ampia partecipazione e il coinvolgimento di ciascun cittadino, lavoratore e consumatore nella realizzazione di un mercato competitivo, giusto ed equilibrato;
20. ritiene che il ricorso ai nuovi strumenti collaborativi e agli approcci offerti dal Web 2.0 permetta di realizzare una governance del mercato unico più aperta, responsabile, reattiva ed efficiente;
Regolamentare il mercato unico
21. ritiene che le iniziative dei singoli Stati membri non possano risultare efficaci in assenza di un'azione coordinata a livello di UE, cosicché è fondamentale che l'Unione europea si esprima con un'unica voce autorevole e attui azioni comuni; rileva che la solidarietà su cui si basa il modello europeo di economia sociale e il coordinamento delle risposte nazionali sono stati elementi indispensabili per evitare misure protezionistiche di breve durata da parte di singoli Stati membri; esprime preoccupazione perché il riemergere del protezionismo economico a livello nazionale potrebbe con tutta probabilità comportare una frammentazione del mercato interno e una riduzione della competitività, il che va pertanto evitato; è preoccupato perché l'attuale crisi economica e finanziaria potrebbe essere sfruttata per giustificare il ritorno a misure protezionistiche in vari Stati membri, mentre la recessione impone invece meccanismi comuni di salvaguardia;
22. ritiene che i progressi nel mercato interno non si debbano basare sul minimo comune denominatore; invita pertanto la Commissione a prendere l'iniziativa e a presentare proposte audaci; esorta gli Stati membri a utilizzare il metodo della cooperazione rafforzata negli ambiti in cui il processo di ricerca di un accordo a 27 non è fattibile; osserva che altri paesi potrebbero aderire a queste iniziative di punta in una fase successiva;
23. ritiene che l'efficienza e la legittimità globali del mercato unico risentano della complessità della governance di detto mercato;
24. ritiene che dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alla qualità e alla chiarezza della legislazione dell'UE al fine di agevolare l'applicazione delle norme relative al mercato unico da parte degli Stati membri;
25. ritiene che il ricorso a regolamenti anziché a direttive, ove opportuno, contribuirebbe a un contesto normativo più chiaro e ridurrebbe i costi connessi al recepimento; invita la Commissione a sviluppare un approccio più mirato in sede di scelta degli strumenti legislativi, che tenga conto delle caratteristiche giuridiche e sostanziali delle disposizioni da attuare, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
26. incoraggia la Commissione e il Consiglio a intensificare i loro sforzi per dare attuazione alla strategia su una legislazione intelligente al fine di accrescere ulteriormente la qualità delle norme, rispettando pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
27. sollecita la Commissione a proseguire nella valutazione indipendente ex ante ed ex post della legislazione, coinvolgendo i portatori di interesse, per migliorare l'efficacia della legislazione;
28. propone che la Commissione sistematizzi e perfezioni il test PMI tenendo conto della loro diversità, al fine di valutare l'impatto delle proposte legislative su tali imprese;
29. ritiene che le tavole di concordanza contribuiscano a migliorare il recepimento e agevolino in misura significativa l'applicazione delle norme sul mercato unico; sollecita gli Stati membri a elaborare e a mettere a disposizione del pubblico tabelle di correlazione per tutti gli atti legislativi concernenti il mercato unico; sottolinea che in futuro il Parlamento potrebbe non iscrivere all'ordine del giorno della plenaria relazioni su testi di compromesso concordati con il Consiglio se non saranno fornite le relative tavole di concordanza;
Coordinamento amministrativo, meccanismi per la risoluzione dei problemi e informazione
30. sostiene le proposte dell'atto per il mercato unico che mirano a sviluppare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, compresa l'estensione del Sistema di informazione del mercato interno (IMI) ad altri settori legislativi pertinenti, tenendo conto della sicurezza e dell'utilizzabilità del sistema; invita la Commissione ad assistere gli Stati membri predisponendo misure di formazione e fornendo orientamenti;
31. ritiene che gli enti regionali e locali possano essere coinvolti nello sviluppo e nel potenziamento del Sistema d'informazione del mercato interno, previa valutazione approfondita dei vantaggi e dei problemi connessi a un siffatto ampliamento;
32. sottolinea l'importanza di una migliore comunicazione ed estensione del Sistema di informazione del mercato interno, poiché è essenziale fornire informazioni precise sul mercato interno, in particolare alle PMI;
33. valuta positivamente l'intenzione della Commissione di cooperare con gli Stati membri per consolidare e potenziare strumenti per la risoluzione informale dei problemi come la rete SOLVIT, il progetto EU Pilot e i Centri europei dei consumatori; invita la Commissione a presentare una tabella di marcia per lo sviluppo e l'interconnessione dei vari strumenti per la risoluzione dei problemi al fine di garantire che siano efficaci e di facile utilizzazione e di evitare inutili sovrapposizioni; invita la Commissione e gli Stati membri a dotare strumenti per la risoluzione dei problemi di risorse adeguate;
34. invita la Commissione a continuare a sviluppare e a promuovere il portale «La tua Europa», affinché questo divenga un unico punto di accesso per tutte le informazioni e per tutti i servizi di assistenza necessari ai cittadini e alle imprese per avvalersi dei loro diritti nel mercato unico;
35. invita gli Stati membri a trasformare gli sportelli previsti dalla direttiva sui servizi in centri facilmente accessibili e di semplice utilizzazione presso i quali le imprese possano ottenere tutte le informazioni necessarie nelle lingue pertinenti dell'UE, espletare tutte le formalità e completare le procedure necessarie per via elettronica ai fini della prestazione di servizi nei rispettivi Stati membri;
36. riconosce l'importante ruolo di EURES nella promozione della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione e nel garantire la stretta cooperazione tra i servizi nazionali per l'impiego; invita gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito a questo utile servizio, per consentire a un numero maggiore di cittadini europei di beneficiare pienamente delle opportunità di impiego nell'UE;
37. chiede ai parlamenti nazionali, alle autorità regionali e locali e ai partner sociali di rendersi parte attiva nella comunicazione dei benefici del mercato unico;
Recepimento e applicazione
38. invita la Commissione ad avvalersi di tutte le competenze previste dai trattati per migliorare il recepimento e l'applicazione delle norme relative al mercato unico, a vantaggio dei cittadini europei, dei consumatori e delle imprese; invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per applicare in maniera piena e corretta le norme relative al mercato unico;
39. ritiene che la procedura di infrazione rimanga uno strumento fondamentale per garantire il funzionamento del mercato unico; sottolinea cionondimeno che occorre prendere in considerazione anche altri strumenti, più rapidi e pratici;
40. invita la Commissione a resistere a qualsiasi interferenza politica e ad avviare immediatamente procedure di infrazione laddove falliscano i meccanismi precontenziosi di risoluzione dei problemi;
41. rileva che la recente giurisprudenza della Corte di giustizia apre nuovi scenari che consentono alla Commissione di perseguire violazioni generalizzate e strutturali delle norme del mercato unico da parte di Stati membri;
42. invita la Commissione ad avvalersi appieno delle modifiche introdotte dall'articolo 260 del TFUE, che sono concepite per semplificare e accelerare l'imposizione di sanzioni finanziarie nel contesto delle procedure d'infrazione;
43. ritiene che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nell'attuazione delle norme relative al mercato unico effettuando un monitoraggio più sistematico e indipendente che permetta di accelerare le procedure di infrazione;
44. deplora il fatto che in troppi casi trascorre molto tempo prima che le procedure di infrazione vengano concluse o portate dinanzi alla Corte di giustizia; invita la Commissione a fissare come parametro di riferimento un termine massimo di 12 mesi quale durata media per il trattamento delle procedure di infrazione, dall'apertura del fascicolo all'invio della domanda alla Corte di giustizia; deplora profondamente il fatto che tali procedure non abbiano effetti diretti sui cittadini o i residenti UE che sono stati vittime della mancata applicazione del diritto dell'Unione;
45. chiede alla Commissione di fornire informazioni migliori, in modo trasparente, riguardo alle procedure di infrazione in corso;
46. invita la Commissione a proporre un tempo limite di riferimento entro il quale gli Stati membri devono conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia;
47. appoggia le iniziative della Commissione volte a migliorare ulteriormente il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie affinché i consumatori e le imprese coinvolti in controversie transfrontaliere relative ad acquisti sia online che offline possano accedere a meccanismi semplici e di costo contenuto per la risoluzione extragiudiziale delle controversie; valuta positivamente la consultazione avviata dalla Commissione; insiste sulla necessità di informare meglio i cittadini riguardo all'esistenza di tali meccanismi;
48. invita la Commissione a concentrarsi anche sulla prevenzione delle controversie, ad esempio attraverso misure più rigorose volte a impedire le pratiche commerciali sleali;
49. si compiace dell'intenzione della Commissione di avviare una consultazione pubblica su un approccio europeo alle azioni collettive e si oppone all'introduzione di sistemi di ricorso collettivo analoghi al modello statunitense, dove esistono forti incentivi economici ad adire i tribunali per richieste non motivate;
50. osserva che qualsiasi proposta futura sui ricorsi collettivi deve rispettare la posizione del Parlamento espressa nella sua risoluzione del 26 marzo 2009 relativa alle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust dell'Unione; insiste sul fatto che il Parlamento deve essere coinvolto nell'adozione di qualsiasi atto di tale natura mediante la procedura legislativa ordinaria e invita la Commissione a esaminare l'utilità di norme minime in materia di diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione in senso più generale;
Monitoraggio, valutazione e modernizzazione
51. sostiene un approccio mirato e fondato su dati comprovati per il monitoraggio e la valutazione del mercato; invita la Commissione a continuare a sviluppare i propri strumenti di monitoraggio del mercato, quale il meccanismo di allerta della direttiva servizi, migliorando la metodologia, gli indicatori e la raccolta dei dati, nel rispetto dei principi di praticabilità e dell'efficacia dei costi;
52. segnala la necessità di valutare in modo più rapido e con maggiore chiarezza lo stato di attuazione dell'intera legislazione relativa al mercato unico da parte degli Stati membri;
53. mette in evidenza la valutazione reciproca di cui alla direttiva sui servizi quale modo innovativo di usare la pressione tra pari per migliorare la qualità del recepimento; appoggia ove opportuno il ricorso alla valutazione reciproca in altri settori, ad esempio nel settore della libera circolazione delle merci;
54. incoraggia gli Stati membri a riesaminare periodicamente le norme e le procedure nazionali che hanno un impatto sulla libera circolazione di beni e servizi al fine di semplificare e modernizzare le normative nazionali ed eliminare le sovrapposizioni; ritiene che la procedura seguita per l'analisi della legislazione nazionale che applica la direttiva sui servizi potrebbe rivelarsi uno strumento efficiente anche in altri settori per eliminare le duplicazioni e gli ostacoli ingiustificati alla libera circolazione esistenti a livello nazionale;
55. esorta la Commissione a sostenere gli sforzi del settore pubblico nell'adottare approcci innovativi, avvalendosi di nuove tecnologie e procedure nonché diffondendo le migliori prassi all'interno dell'amministrazione pubblica, il che ridurrà la burocrazia e permetterà di attuare politiche incentrate sui cittadini;
Priorità chiave
56. chiede che ogni sessione di primavera del Consiglio europeo sia dedicata alla valutazione dello stato del mercato unico, sostenuta da un processo di monitoraggio;
57. invita la Commissione a pubblicare un Libro verde sugli orientamenti per la consultazione delle associazioni rappresentative e della società civile da parte delle istituzioni dell'UE, assicurando che tali consultazioni siano ampie e trasparenti, abbiano carattere interattivo e conferiscano un valore aggiunto alle politiche proposte;
58. sollecita gli Stati membri a elaborare e a mettere a disposizione del pubblico tabelle di correlazione per tutti gli atti legislativi concernenti il mercato unico;
59. invita gli Stati membri a ridurre allo 0,5%, entro il 2012, il deficit di recepimento delle direttive sul mercato unico, per quanto riguarda rispettivamente sia i recepimenti in sospeso che quelli non corretti;
60. invita la Commissione a presentare entro la fine del 2011 una proposta legislativa relativa al ricorso ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie nell'UE e sottolinea l'importanza di una rapida adozione di tale proposta;
o o o
61. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati dall'articolo 6 TUE,
– visto l'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati»,
– visto l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che impegna l'Unione a lavorare per «un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e [per] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»,
– visto l'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che recita «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»,
– visto l'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»,
– visto l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»,
– visto l'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse (economico) generale,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva» (COM(2010)0608),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati» (COM(2006)0211),
– visti la comunicazione della Commissione intitolata «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The single market: review of achievements» (SEC(2007)1521), la risoluzione del Parlamento del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico(1) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «The single market review: one year on» (SEC(2008)3064),
– viste la comunicazione della Commissione intitolata «Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0726), la comunicazione della Commissione «Servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo» (COM(2007)0725) e la risoluzione del Parlamento del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale(2),
– viste la raccomandazione della Commissione, del 29 giugno 2009, sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico(3) e la raccomandazione della Commissione, del 12 luglio 2004, riguardante il recepimento nel diritto nazionale delle direttive che incidono sul mercato interno(4),
– visti il Quadro di valutazione del mercato interno del luglio 2009 (SEC(2009)1007) e le risoluzioni del Parlamento del 9 marzo 2010(5) e del 23 settembre 2008(6) sul quadro di valutazione del mercato interno,
– viste la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 – Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace» e la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2008 sulla strategia per la politica dei consumatori dell'Unione europea 2007-2013(7),
– visti la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2009, dal titolo «Monitoraggio dei risultati relativi ai consumatori nel mercato unico – Seconda edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo» (COM(2009)0025) e l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Seconda valutazione dei mercati dei beni di consumo» (SEC(2009)0076),
– vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009 sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330) e la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336),
– vista la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori(8),
– vista la relazione del professore Mario Monti alla Commissione sul rilancio del mercato unico,
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini(9),
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale(10),
– vista la Comunicazione della Commissione sulla Gioventù in movimento (COM(2010)0477),
– vista la propria risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico(11),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione (COM(2010)0603),
– vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo, sezione per il mercato unico, la produzione e il consumo, «Obstacles to the European single market 2008»(12),
– visti la relazione annuale del 2008 di SOLVIT sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT (SEC(2009)0142), il documento di lavoro dei servizi della Commissione dell'8 maggio 2008 su un piano d'azione per un approccio integrato per fornire i servizi di assistenza del mercato unico ai cittadini e alle imprese (SEC(2008)1882) e la risoluzione del Parlamento del 9 marzo 2010 su SOLVIT(13),
– visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che mira a creare un quadro complessivo di norme e principi per l'accreditamento e la vigilanza del mercato(14),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A7-0072/2011),
A. considerando che un mercato unico funzionante è il fattore chiave per consentire all'Unione europea di raggiungere il suo pieno potenziale in termini di competitività, di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, di creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, di sforzi per creare condizioni di parità per ogni tipo di impresa, di garanzia di pari diritti per tutti i cittadini europei e di rafforzamento di un'economia di mercato altamente competitiva,
B. considerando che l'atto per il mercato unico attribuisce agli europei un ruolo di partecipazione attiva nell'economia europea,
C. considerando che il mercato unico non può essere valutato in termini esclusivamente economici, ma deve essere visto come inserito in un quadro giuridico più ampio, che conferisce diritti fondamentali specifici ai cittadini, ai consumatori, ai lavoratori, agli imprenditori e a ogni tipo di imprese, soprattutto piccole e medie,
D. considerando che troppi ostacoli impediscono ai cittadini che desiderano studiare o lavorare di spostarsi in un altro Stato membro o fare acquisti transfrontalieri e alle PMI di stabilirsi in un altro Stato membro e operare nel commercio transfrontaliero; che tali ostacoli sono dovuti, fra l'altro, all'insufficiente armonizzazione delle legislazioni nazionali, alla scarsa portabilità dei diritti di sicurezza sociale e all'eccessiva burocrazia, che impediscono la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all'interno dell'Unione,
E. considerando che il completamento del mercato unico richiede una prospettiva olistica per rafforzarne ulteriormente lo sviluppo, come sottolineato dalla relazione Monti e dalla risoluzione «Realizzare un mercato unico per i consumatori e i cittadini», che occorre integrare tutte le politiche pertinenti in un obiettivo strategico del mercato unico, includendo non solo le politiche della concorrenza, ma anche altre politiche, quali industria, consumatori, energia, trasporti, digitale, ambiente, cambiamento climatico, commercio, politica regionale, giustizia e cittadinanza al fine di raggiungere un elevato livello di integrazione,
F. considerando che il mercato unico dovrebbe consentire ai cittadini europei una maggiore scelta a prezzi più bassi, segnatamente per coloro che vivono nelle zone meno accessibili quali le regioni insulari, montane e scarsamente popolate, e per quanti soffrono di mobilità ridotta,
G. considerando che il materiale pubblicato dalla Commissione in versione stampata o online è spesso troppo astratto o complesso per coinvolgere realmente i cittadini e raggiungere un pubblico ampio,
H. considerando l'importanza di evitare che l'iniziativa «atto per il mercato unico» consti di una serie di misure isolate l'una dall'altra, e di assicurare che tutte le proposte concorrano alla realizzazione di un obiettivo coerente,
Introduzione
1. valuta positivamente la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un atto per il mercato unico» e, nello specifico, il secondo capitolo «Gli europei nel cuore del mercato per ritrovare la fiducia», che contiene diciannove proposte destinate alle necessità dei cittadini europei;
2. ritiene che le proposte indicate nella comunicazione rispondano generalmente alle aspettative del Parlamento, ma debbano essere ulteriormente rafforzate per mettere i cittadini al centro del mercato unico;
3. deplora che la comunicazione sia stata ripartita in 3 capitoli – cittadini, imprese e governance – anziché essere suddivisa per argomenti; osserva che la competitività del mercato unico e la sua accettazione da parte dei cittadini non devono essere considerati obiettivi contrastanti, ma che si rafforzano a vicenda; ritiene, tuttavia, che i tre capitoli della comunicazione rivestano la stessa importanza, siano interconnessi e debbano essere affrontati in modo coerente, tenendo conto delle proposte e delle preoccupazioni formulate dai soggetti interessati a livello dell'Unione europea e negli Stati membri;
4. è profondamente convinto che l'atto per il mercato unico (SMA) debba costituire un pacchetto coerente ed equilibrato di misure conformi allo spirito della relazione Grech (A7-0132/2010) e della relazione Monti, che getta le basi di un'Europa del valore aggiunto per cittadini e imprese;
5. reputa essenziale rilanciare e approfondire il mercato unico nel quadro delle politiche UE per combattere gli effetti della crisi finanziaria ed economica e in quanto parte integrante della strategia UE 2020;
6. ritiene che gli europei non sfruttino ancora pienamente il potenziale del mercato unico in molti settori, inclusa la libera circolazione di persone, beni e servizi, e che siano necessari nuovi incentivi, in particolare per garantire un'effettiva mobilità geografica dei lavoratori in tutta Europa;
7. ritiene che la strategia del mercato unico debba rafforzare il benessere sociale e i diritti dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro eque per tutti gli europei;
8. sostiene l'idea della Commissione di avviare, con l'atto per il mercato unico, una discussione globale e pragmatica in tutta Europa sui benefici e i costi del mercato interno e chiede alla Commissione di garantire l'effettiva applicazione delle norme sul mercato interno volte a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini;
9. condivide la convinzione secondo cui la piena realizzazione del mercato unico europeo debba costituire la base per il completamento del processo di integrazione politica ed economica;
10. sottolinea in particolare l'impegno, assunto dalla Commissione nella comunicazione in oggetto, di promuovere nuovi approcci verso lo sviluppo sostenibile;
11. sottolinea che non è soltanto la legislazione relativa al mercato unico a essere attuata e applicata in modo inadeguato da parte degli Stati membri, ma anche altre normative che hanno ripercussioni sui diritti dei cittadini europei e degli altri residenti legali; invita gli Stati membri a garantire, in particolare, una migliore attuazione della direttiva sulla libera circolazione (2004/38/CE);
12. ritiene che gli sforzi volti a completare il mercato unico debbano concentrarsi sulle preoccupazioni dei cittadini, dei consumatori, degli utenti dei servizi pubblici e delle imprese e fornire loro benefici tangibili, al fine di ripristinare pienamente la fiducia nel mercato unico e sensibilizzare maggiormente in merito alle opportunità offerte dal mercato unico;
13. esorta la Commissione e gli Stati membri a collaborare per far passare il messaggio del mercato unico ai cittadini e garantire il riconoscimento dei benefici e la diffusa comprensione e applicazione dei loro diritti in qualità di consumatori; riconosce, a tale proposito, la necessità di migliori strategie di comunicazione, capaci di interessare e coinvolgere realmente la maggioranza dei cittadini, e di un ricorso creativo alle moderne tecnologie;
14. sottolinea che il mercato unico per gli europei è imperniato in primo luogo sull'occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro e che è essenziale creare un contesto in cui le imprese e i cittadini possano esercitare pienamente i loro diritti;
15. sottolinea che il mercato unico offre un grande potenziale in termini di occupazione, crescita e competitività e che, per sfruttarlo pienamente, è necessario adottare forti politiche strutturali;
16. sottolinea che le sfide demografiche richiedono una strategia atta a contribuire alla creazione di posti di lavoro che colmino le lacune esistenti nel mercato del lavoro dell'Unione europea;
17. condivide l'opinione espressa nella risoluzione del 20 maggio 2010 «Realizzare un mercato unico per i consumatori e i cittadini », secondo cui la Commissione dovrebbe promuovere una legislazione in materia di mercato unico «favorevole ai consumatori», al fine di garantire che gli interessi dei consumatori siano pienamente integrati nel funzionamento del mercato unico;
18. sottolinea che la fiducia dei cittadini e dei consumatori è fondamentale per il funzionamento del mercato unico e non può essere data per scontata, ma deve invece ricevere nuovi impulsi; ritiene in particolare che, al fine di mantenere le loro promesse, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE debbano garantire che l'attuale quadro normativo del mercato unico funzioni al massimo delle sue capacità; sottolinea che per completare in modo efficace il mercato unico sono indispensabili la fiducia dei cittadini e l'esistenza di un contesto favorevole alle imprese; crede che l'integrazione economica debba essere associata a opportune misure sociali, ambientali e di protezione dei consumatori, al fine di raggiungere entrambi gli obiettivi;
19. ritiene inoltre che in merito alla questione di fornire valore aggiunto ai cittadini europei, le proposte relative al mercato unico debbano rispettare i principi di sussidiarietà e sovranità nazionale e promuovere lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri;
20. sottolinea la mancanza di comunicazione diretta con i cittadini e ritiene che le rappresentanze dell'UE negli Stati membri debbano essere incaricate di rispondere immediatamente a notizie negative e fuorvianti riportate dai mezzi di comunicazione presentando i fatti, e debbano compiere ulteriori sforzi per fornire informazioni su legislazione, progetti e programmi europei, promuovendo anche un dibattito informato sulle questioni europee; sostiene con forza l'uso della tecnologia moderna nelle forme più svariate e creative, compresi i videogiochi di ruolo nei quali i giovani europei potrebbero gareggiare a livello europeo (ad esempio nel contesto di una competizione europea per le scuole), apprendendo nel contempo come funzionano l'economia e l'Unione europea;
21. sottolinea che l'efficacia e la legittimità democratica dell'Unione allargata può e deve essere migliorata, dato che il sostegno dei cittadini europei per l'UE si sta chiaramente erodendo; è del parere che si spendano troppo poco tempo e troppo pochi sforzi, o che si usi il metodo sbagliato, per riunire le popolazioni d'Europa, cosa che dovrebbe essere il compito primario della UE; chiede pertanto che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE facciano di più per creare un consenso a favore dell'UE e per convincere i cittadini europei dell'importanza dei valori dell'Unione europea e della sua utilità e benefici;
22. ritiene che la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato sia essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno e invita la Commissione e gli Stati membri a continuare il loro lavoro in questo campo utilizzando tutti gli strumenti disponibili, compreso il meccanismo di cooperazione e verifica;
23. sottolinea la necessità di inserire gli obiettivi del programma di Stoccolma, in particolare quelli relativi alle frontiere aperte e alla libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone, nell'elaborazione dell'atto sul mercato unico;
24. afferma che gli Stati membri hanno il dovere di adottare e attuare la normativa europea sul mercato interno e sui relativi diritti dei cittadini europei;
25. sottolinea che l'attuazione del mercato unico deve procedere nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei residenti dell'Unione, come espresso nella Carta dei diritti fondamentali;
26. ritiene che la procedura delle petizioni possa offrire un contributo positivo per aiutare i cittadini a trarre vantaggio dal mercato interno;
27. invita la Commissione ad adottare una «Carta dei cittadini» chiara e facilmente accessibile sul diritto di vivere e lavorare ovunque nell'UE e a sviluppare una comunicazione multilingue mirata sui problemi quotidiani cui devono far fronte i cittadini che si muovono, acquistano o vendono in Europa, come anche sulle norme di protezione sociale, sanitaria e dei consumatori e sulle norme di tutela ambientale su cui possono far affidamento;
28. ritiene che l'ordine di priorità delle 19 azioni proposte dalla Commissione dovrebbe essere basato sul loro impatto in termini di creazione di posti di lavoro e di fornitura di risultati tangibili per i cittadini europei in un periodo di tempo ragionevole;
29. ricorda che nella sua risoluzione sull'economia sociale il Parlamento europeo ha chiesto un maggiore riconoscimento delle imprese di economia sociale, inclusa una loro integrazione generalizzata nelle politiche UE, un dialogo intensificato con i rappresentanti dell'economia sociale, migliori misure di sostegno imprenditoriale e un maggiore riconoscimento nel contesto nel dialogo sociale; ricorda che nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto che i registri nazionali tengano in considerazione le imprese di economia sociale e che siano raccolti dati statistici specifici sulle loro attività;
30. chiede che venga indetto un concorso televisivo per l'azienda europea transfrontaliera dell'anno, allo scopo di far conoscere ai cittadini le opportunità e i benefici offerti dal mercato unico e il potenziale di idee dei giovani; ritiene che la possibilità di vedere persone provenienti da diverse parti d'Europa che si incontrano per definire insieme un piano imprenditoriale, reperire finanziamenti e realizzare insieme qualcosa di concreto contribuirebbe a promuovere sia l'idea dell'Europa e del mercato unico che il senso dell'imprenditorialità; è convinto altresì che seguendo l'impresa vincente nel corso dell'anno - compresi i dipendenti e i loro amici e parenti - si potrebbero evidenziare i vantaggi e i problemi esistenti, nonché le soluzioni offerte dal mercato unico per risolverli, affinché i cittadini divengano consapevoli di ciò che è realmente l'Europa, anche in termini umani;
31. ricorda la necessità, nell'ambito delle politiche integrate dell'UE, di prendere in considerazione la situazione delle regioni con specifiche caratteristiche territoriali, in particolare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde consentire a tali regioni e alle loro imprese, alla forza lavoro e ai cittadini, la piena integrazione nel mercato interno dell'UE, sfruttandone quindi appieno i vantaggi che ne derivano; incoraggia la Commissione a mantenere e approfondire le disposizioni specifiche dedicate a tali regioni; ricorda la necessità di stabilire il piano d'azione sul grande vicinato europeo illustrato dalla Commissione nella sua comunicazione COM(2004)0343, a complemento dell'integrazione nel mercato unico; chiede infine che le proposte del capitolo intitolato «Rafforzare la solidarietà nel mercato unico» siano ampliate e rafforzate e che, in particolare, si tenga conto dell'impatto del mercato unico nelle regioni più svantaggiate, al fine di anticipare e sostenere gli sforzi di adeguamento di tali regioni;
Valutazione generale
32. invita la Commissione ad adottare misure urgenti per favorire la mobilità dei cittadini, al fine di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e l'inclusione sociale, e chiede l'istituzione di un «quadro di valutazione della mobilità» per misurare la mobilità all'interno dell'UE; valuta positivamente, in tale contesto, le iniziative della Commissione sul riconoscimento delle qualifiche professionali, su «Gioventù in movimento», sul passaporto europeo delle competenze, sui diritti dei passeggeri aerei e sull'accesso a determinati servizi bancari di base, nonché l'iniziativa proposta per migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie; suggerisce che la Commissione, nella sua valutazione d'impatto, conduca una analisi costi-benefici e cerchi sinergie tra le iniziative di cui sopra; invita la Commissione a rafforzare e ampliare la partecipazione a programmi di mobilità, in particolare tra i giovani, e di accrescere il profilo di tali programmi;
33. osserva che le questioni concernenti la sicurezza dei prodotti e la vigilanza di mercato sono estremamente importanti per i cittadini europei; accoglie, pertanto, positivamente il piano d'azione pluriennale della Commissione per lo sviluppo della vigilanza del mercato europeo sulla base di orientamenti per i controlli doganali e sulla sicurezza dei prodotti, ed esorta la Commissione a istituire un sistema unico di vigilanza del mercato per tutti i prodotti, sulla base di un atto legislativo che copra sia la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSD) che il regolamento sulla vigilanza del mercato; invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo nel coordinamento e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato, al fine di aumentare l'efficacia dei controlli alle frontiere sulle merci importate da paesi terzi; esorta la Commissione e gli Stati membri ad assegnare le risorse necessarie affinché le attività di vigilanza del mercato siano efficaci;
34. invita la Commissione a chiedere agli Stati membri che tuttora applicano restrizioni ai propri mercati del lavoro di rivedere le relative disposizioni transitorie in modo da aprire i mercati del lavoro a tutti i lavoratori europei,
35. ritiene che un afflusso di migranti e lavoratori stagionali altamente specializzati sia benefico per l'economia europea; invita pertanto gli Stati membri a procedere rapidamente all'eliminazione delle restrizioni esistenti sul proprio mercato del lavoro a favore di tutti i cittadini dell'Unione europea; invita inoltre la Commissione a sviluppare ulteriormente la politica in materia di immigrazione per quanto concerne i gruppi summenzionati, tenendo conto della necessità di non svuotare i paesi d'origine delle loro risorse umane essenziali, migliorando nel contempo la gestione delle frontiere esterne e la prevenzione dell'immigrazione illegale;
36. ribadisce che il principio di non discriminazione nel mercato interno elimina l'obbligo imposto ai cittadini di un altro Stato membro di presentare documenti originali, copie autenticate, certificati di nazionalità o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantaggiose;
37. è del parere che la direttiva Servizi costituisca il quadro normativo fondamentale per incrementare la libera circolazione dei fornitori di servizi, e miri a rafforzare i diritti dei consumatori in qualità di fruitori dei servizi e a rendere disponibili maggiori informazioni, assistenza e trasparenza per quanto riguarda i prestatori e i loro servizi;
38. invita la Commissione a proporre misure pratiche per estendere la protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali nei confronti delle piccole aziende;
39. apprezza l'intenzione della Commissione di proporre un'iniziativa legislativa per riformare il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali; invita la Commissione a valutare l'acquis e a pubblicare un Libro verde entro settembre 2011; richiama l'attenzione sulla necessità di garantire la portabilità dei diritti pensionistici; invita gli Stati membri a coordinare più efficacemente le loro politiche in materia di pensioni e a scambiarsi migliori pratiche a livello europeo;
40. chiede di stabilire un legame più chiaro tra i programmi dell'istruzione secondaria e superiore e le esigenze del mercato del lavoro, sottolineando l'importanza dei tirocini; invita la Commissione a promuovere l'insegnamento formale e informale; ritiene che le tessere professionali possano costituire una misura concreta per facilitare la mobilità dei professionisti nel mercato unico, perlomeno in determinati settori; esorta la Commissione, in vista del riesame, a condurre una valutazione d'impatto sulla creazione delle tessere professionali, tenendo conto dei vantaggi, del valore aggiunto, delle esigenze in termini di protezione dei dati e dei costi connessi;
41. ritiene che la Commissione dovrebbe sponsorizzare uno scambio europeo di competenze che consenta alle piccole e medie imprese di beneficiare delle competenze disponibili nelle imprese più grandi, promuovendo in tal modo le sinergie e il tutoraggio;
42. apprezza l'intenzione della Commissione di adottare una comunicazione sulle priorità energetiche entro il 2020-2030; esorta la Commissione ad affrontare il problema degli anelli infrastrutturali mancanti e ad agevolare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente operativo;
43. accoglie favorevolmente l'annunciata iniziativa legislativa sull'attuazione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori (96/71/CE) al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati e chiarire gli obblighi delle autorità nazionali e delle aziende; invita gli Stati membri a porre rimedio alle carenze nell'applicazione e nel rispetto della direttiva;
44. accoglie con favore la misura annunciata dalla Commissione volta a garantire l'accesso a determinati servizi bancari di base; osserva che le misure di controllo applicate ai clienti che rappresentano presumibilmente un rischio maggiore per la banca devono essere oggettivamente motivate e proporzionate; apprezza l'iniziativa proposta volta a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie;
45. invita la Commissione a includere nel proprio programma iniziative chiave nel campo dei servizi finanziari (ad es. l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) e maggiore certezza giuridica in materia di detenzione di titoli), che sono estremamente rilevanti per il mercato unico; sottolinea che un sistema di pagamento frammentato costituisce un ostacolo al commercio transfrontaliero; invita la Commissione a proseguire l'opera di miglioramento del sistema dell'area unica dei pagamenti in euro, allo scopo di definire un servizio di pagamento di base disponibile per tutte le carte, aumentando la trasparenza dei costi delle transazioni e riducendo le commissioni interbancarie all'interno dell'UE;
46. chiede l'adozione di misure volte a creare un quadro giuridico adeguato per le fondazioni, le mutue e le associazioni, al fine di conferire loro uno status europeo e prevenire l'incertezza giuridica, nonché di promuovere altre imprese dell'economia sociale e altri progetti sociali; si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della società cooperativa europea; chiede, nell'ambito di tale revisione, la creazione di uno statuto realmente autonomo; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso transfrontaliero delle imprese dell'economia sociale e di massimizzare il loro potenziale imprenditoriale, sociale, culturale e innovativo nel mercato unico;
47. apprezza il desiderio della Commissione di tenere conto, ove necessario, dell'impatto sociale della legislazione proposta concernente il mercato unico, al fine di assumere decisioni politiche maggiormente informate e basate su evidenze; esorta la Commissione a proporre un insieme di indicatori che possano essere utilizzati per valutare l'impatto sociale della legislazione; ritiene che tale valutazione d'impatto debba essere intrapresa nel quadro di un'analisi integrata che contempli tutti i pertinenti impatti di una proposta (finanziario, ambientale, relativo alla competitività, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita);
48. invita la Commissione, nel quadro del rilancio di un mercato unico più competitivo che generi una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità, a garantire il rispetto di tutti i diritti sociali; ritiene che a tal fine la Commissione debba includere nella legislazione sul mercato unico un riferimento alle politiche e ai diritti sociali, qualora sia giustificato alla luce delle conclusioni di una valutazione dell'impatto sociale della legislazione proposta; sottolinea inoltre che, laddove opportuno, nella legislazione sul mercato unico si deve tenere debitamente conto dei nuovi articoli 8 e 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantisce agli europei un'intera gamma di diritti civili, politici, economici e sociali, nonché il diritto di negoziare, concludere e attuare accordi collettivi in conformità del diritto e delle prassi nazionali e nel debito rispetto del diritto dell'UE;
49. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa sui prestiti ipotecari, al fine di rispondere all'attuale mancanza di tutela dei consumatori, all'incertezza giuridica che circonda i mutui e all'insufficiente comparabilità delle condizioni e delle scelte proposte dai fornitori di mutuo ipotecari, per garantire la stabilità del sistema economico e finanziario e ridurre gli ostacoli, affinché i fornitori di mutui ipotecari possano operare e i cittadini possano ottenere mutui in altri Stati membri;
50. si rammarica che non siano state previste azioni nella comunicazione della Commissione su un atto per il mercato unico in merito alle tariffe di roaming, malgrado la natura tangibile di tali misure e le elevate aspettative dei cittadini in proposito; invita la Commissione a proporre una proroga del regolamento in materia di roaming sino al giugno 2015 e a modificarne il campo di applicazione introducendo massimali per i prezzi al dettaglio per la trasmissione dei dati; osserva che, per raggiungere gli obiettivi dell'agenda digitale, tale iniziativa dovrebbe essere inclusa nel campo di applicazione dell'atto per il mercato unico; invita il settore delle telecomunicazioni a promuovere un modello commerciale basato su canoni forfettari per la trasmissione di dati, messaggi vocali e SMS in roaming in tutta l'UE;
51. invita la Commissione a varare quanto prima misure volte a stabilizzare i mercati finanziari, garantire che tali mercati operino a vantaggio dell'economia reale e creare un mercato unico al dettaglio adeguatamente disciplinato e controllato, con il duplice obiettivo di raggiungere un livello elevato di protezione dei consumatori e garantire la stabilità finanziaria evitando bolle, in particolare nel settore immobiliare;
52. invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli fiscali che gravano ancora sui cittadini europei; chiede un'azione più incisiva per evitare ai cittadini europei la doppia imposizione;
53. si compiace dell'iniziativa della Commissione di lanciare una consultazione pubblica in materia di governance societaria e di migliorare la trasparenza delle informazioni fornite dalle imprese in materia di aspetti sociali, ambientali e di rispetto dei diritti umani, ma sottolinea l'importanza di adottare ulteriori misure specifiche per promuovere politiche retributive valide e responsabili, l'adeguata partecipazione delle donne agli organi gestionali e decisionali, la valorizzazione dell'impegno a lungo termine degli azionisti, il miglioramento della consultazione dei lavoratori e regimi di partecipazione e azionariato; chiede in particolare la promozione di regimi di partecipazione azionaria dei dipendenti, il rafforzamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la promozione dell'informazione e dei diritti di consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, unitamente ai diritti di partecipazione a livello decisionale; sottolinea che l'aumento della trasparenza, delle buone relazioni con il personale e di processi produttivi conformi allo sviluppo sostenibile sono anche nell'interesse delle imprese, degli industriali e degli investitori;
54. prende atto della proposta della Commissione relativa all'iniziativa per l'imprenditoria sociale e raccomanda di avviare una consultazione su tale progetto, al fine di valutare il potenziale di tale misura in termini di crescita economica e di creazione di posti di lavoro;
55. ritiene che l'atto per il mercato unico debba proporre azioni su come il settore pubblico può coinvolgere maggiormente le imprese nella promozione di soluzioni innovative per la fornitura di servizi pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri, sulla base delle rispettive competenze, a garantire che i servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi i servizi sociali di interesse generale (SSIG), siano assicurati in un quadro di accesso universale, alta qualità, accessibilità economica e chiare regole di finanziamento, fornendo alle autorità pubbliche una «cassetta per gli attrezzi» per valutare la qualità di tali servizi; ritiene opportuno che la Commissione assuma iniziative specifiche settoriali utilizzando tutte le opzioni disponibili, sulla base dell'articolo 14 e del protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in coerenza con essi, per garantire che i SIEG e i SSIG possano essere forniti a un livello appropriato, in accordo con il principio di sussidiarietà;
56. invita la Commissione a facilitare l'applicazione delle norme UE chiarendo i criteri di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato e degli appalti pubblici per i servizi sociali di interesse generale (SSIG);
57. chiede che sia fatto un uso strategico e appropriato delle risorse disponibili a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e che le reti transeuropee siano ampliate nell'ottica dello sviluppo del mercato unico;
58. richiama in particolare l'attenzione sul valore aggiunto della rete TEN-T, in particolare per quanto riguarda i progetti di natura transnazionale e volti a ridurre le strozzature; sottolinea che la rete TEN-T fornisce un quadro efficace per la circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'UE e osserva che la strategia Europa 2020 riconosce il valore aggiunto europeo dell'accelerazione dei progetti strategici che oltrepassano i confini, rimuovono gli ostacoli e apportano sostegno ai nodi intermodali (città, porti, aeroporti, piattaforme logistiche);
59. sostiene il concetto di una rete di base costituita da progetti prioritari conformi a tali principi, che dovrebbero poi essere i principali beneficiari dei finanziamenti UE, e chiede che gli investimenti nei trasporti finanziati dall'UE siano complementari ad altri progetti di infrastrutture di trasporto connessi che beneficiano di finanziamenti UE da altre fonti;
60. accoglie con favore l'introduzione di diritti reali per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale (autobus e corriere) all'interno dell'UE, e riconosce che tali diritti sono essenziali per facilitare la libera circolazione delle persone nel mercato unico;
61. chiede una revisione del sistema di applicazione di tali diritti nel settore del trasporto aereo, seguita, se necessario, da proposte legislative volte a chiarire e consolidare tali diritti, al fine di garantirne un'applicazione uniforme in tutta l'Unione europea e di eliminare il rischio di falsare la concorrenza all'interno del mercato unico sia all'interno che tra i modi di trasporto; chiede che tali proposte includano l'adeguata tutela dei consumatori nell'ambito dei pacchetti turistici, in caso di fallimento e per quanto riguarda le tariffe eccessive per i servizi;
62. rileva che l'attuale quadro normativo in materia di diritti dei passeggeri aerei necessita di migliori misure di attuazione, affinché i cittadini possano beneficiare appieno dei loro diritti, soprattutto nel caso di passeggeri a mobilità ridotta (PRM); invita la Commissione ad adottare una proposta di modifica del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, onde potenziare le misure a tutela dei consumatori, nonché una comunicazione sui diritti dei passeggeri utenti di tutti i tipi di trasporto, cui dovranno seguire proposte legislative;
63. invita la Commissione a fare un bilancio dell'esperienza acquisita finora nel campo dei diritti dei passeggeri, a individuare elementi comuni tra i modi e a fissare orientamenti di politica generale per i prossimi anni, concentrandosi in particolare su come rafforzare la consapevolezza dei passeggeri per quanto riguarda i loro diritti e le modalità per esercitarli;
64. invita la Commissione a incoraggiare l'uso delle nuove tecnologie nell'ambito di un sistema di trasporti intelligente e sostenibile, che assista i passeggeri mediante il sostegno alle biglietterie integrate;
65. osserva che i benefici derivanti dal mercato unico del digitale avranno un impatto diretto sulla vita quotidiana degli europei; invita ad adottare misure volte a promuovere la sanità elettronica e l'accesso universale ai servizi a banda larga a prezzi contenuti; accoglie con favore la proposta di decisione che istituisce un programma d'azione per lo spettro radio europeo, in particolare la liberazione della banda di 800 MHz con il dividendo digitale entro il 2013, che consentirà la crescita del mercato della banda larga senza fili e assicurerà un rapido accesso ad Internet a tutti i cittadini, in particolare coloro che vivono nelle zone d'Europa meno accessibili quali le regioni insulari, montane e scarsamente popolate;
66. invita gli Stati membri a non considerare la proposta della Commissione in vista di una direttiva orizzontale antidiscriminazioni (COM(2008)0426) soltanto in termini di costi, ma anche in funzione dei benefici che potrebbero derivare dal fatto che le persone che in precedenza non si sentivano sicure in determinati settori inizieranno ad accedere ai servizi in tali settori;
67. sostiene fermamente le «25 azioni volte a migliorare la vita quotidiana dei cittadini dell'UE» contenute nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione (COM(2010)0603), in particolare quelle relative a una maggiore protezione delle vittime, degli indagati e degli imputati;
68. saluta con favore la direttiva sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e invita gli Stati membri ad attuarla pienamente;
Priorità fondamentali
69. invita la Commissione ad avallare il seguente elenco di proposte, che costituiscono priorità fondamentali per il Parlamento:
–
invita la Commissione ad adottare misure volte ad aumentare la mobilità dei cittadini europei, in particolare pubblicando entro settembre 2011 un Libro verde sul riconoscimento delle qualifiche professionali, compresa una valutazione del quadro esistente e, se opportuno, a proporre una iniziativa legislativa di riforma di questo quadro nel 2012, valutando nel contempo la fattibilità e il valore aggiunto a livello europeo delle tessere professionali e di un «passaporto europeo delle competenze» nel 2011 e la messa a punto un «quadro di valutazione della mobilità» per misurare la mobilità all'interno dell'UE;
–
invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo nel coordinamento delle attività tra le autorità doganali e la vigilanza europea del mercato, al fine di aumentare l'efficacia dei controlli alle frontiere sulle merci importate da paesi terzi e di elaborare nel 2011 un piano d'azione pluriennale per lo sviluppo di un sistema europeo di vigilanza del mercato efficace per tutti i prodotti, mantenendo nel contempo la flessibilità degli Stati membri nell'adempiere i loro obblighi giuridici;
–
invita la Commissione a proporre una proroga del regolamento in materia di roaming sino al giugno 2015 e a modificarne il campo di applicazione introducendo anche massimali ai prezzi al dettaglio per la trasmissione dei dati, al fine di ridurre i costi di roaming per i cittadini e le imprese;
–
invita la Commissione a presentare entro giugno 2011 una proposta legislativa intesa a garantire l'accesso a determinati servizi bancari di base e a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie entro la fine del 2011;
–
chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a eliminare gli ostacoli che i lavoratori mobili affrontano per assicurare la portabilità integrale delle pensioni;
o o o
70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la comunicazione della Commissione «Verso un atto per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),
– vista la propria risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini(1),
– visto il rapporto del Prof. Mario Monti del 9 maggio 2010 intitolato «Una nuova strategia per il mercato unico»,
– vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione «Iniziativa faro Europa 2020 - L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),
– vista la comunicazione della Commissione «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543),
– vista la comunicazione della Commissione «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245),
– vista la relazione «Evaluation of SME's access to public procurement markets in the EU»(2) (valutazione dell'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici nell'UE),
– vista la comunicazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),
– vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico(3),
– vista la comunicazione della Commissione «Appalti pubblici per un ambiente migliore» (COM(2008)0400),
– vista la comunicazione della Commissione «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno »Small Business Act' per l'Europa)' (COM(2008)0394),
– visti la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724) e l'accluso documento di lavoro dei servizi della Commissione «The single market: review of achievements» (SEC(2007)1521) (il mercato unico: rassegna dei risultati raggiunti),
– viste la comunicazione della Commissione «Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0726),
– vista la comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati (PPPI) (C(2007)6661),
– vista la comunicazione della Commissione «È ora di cambiare marcia: il nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione» (COM(2006)0030),
– viste le conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2010 sull'atto per il mercato unico (SMA, Single Market Act),
– vista la propria risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico(4),
– vista la propria risoluzione del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici(5),
– vista la propria risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno(6),
– vista la propria risoluzione del 3 febbraio 2009 sugli appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa(7),
– vista la propria risoluzione del 30 novembre 2006 sul tema «È ora di cambiare marcia - Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita»(8),
– visto il Libro verde della Commissione sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici (COM(2011)0015),
– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione giuridica (A7-0071/2011),
A. considerando che un mercato unico basato sulla concorrenza libera ed equa è l'obiettivo cruciale della riforma economica dell'UE e rappresenta un vantaggio competitivo essenziale per l'Europa nel contesto dell'economia mondiale,
B. considerando che uno dei grandi vantaggi che ha portato il mercato interno è rappresentato dall'eliminazione delle barriere alla mobilità e dall'armonizzazione delle normative istituzionali, fattori che favoriscono la comprensione culturale, l'integrazione, la crescita economica e la solidarietà europea,
C. considerando che è importante accrescere la fiducia nel mercato unico a tutti i livelli ed eliminare le barriere esistenti per le imprese in fase di avviamento; che oneri amministrativi gravosi scoraggiano i nuovi imprenditori,
D. considerando l'importanza di fare in modo che l'atto per il mercato unico non consista in una serie di misure isolate le une dalle altre, ma che tutte le proposte contribuiscano insieme al raggiungimento di un obiettivo coerente,
E. considerando che la frammentazione del mercato incide negativamente su tutte le imprese, ma che le PMI sono particolarmente vulnerabili ai problemi che ne derivano,
F. considerando che si ha spesso la percezione che il mercato unico abbia finora recato benefici soprattutto alle grandi imprese, sebbene le PMI siano il motore della crescita nell'UE,
G. considerando che la scarsa innovazione nell'UE è una delle principali cause dei modesti tassi di crescita che si sono registrati in questi ultimi anni; che l'innovazione legata alla tecnologia verde offre l'opportunità di conciliare crescita a lungo termine e protezione dell'ambiente,
H. considerando che, per realizzare gli obiettivi della strategia UE 2020, il mercato unico deve creare le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che il mercato unico deve diventare un ambiente più favorevole all'innovazione e alla ricerca delle imprese dell'UE,
I. considerando che la politica di concorrenza costituisce uno strumento essenziale per garantire che l'UE abbia un mercato interno dinamico, efficiente e innovativo e sia competitiva sulla scena mondiale,
J. considerando che il «venture capital» (capitale di rischio) è un'importante fonte di finanziamento per le nuove imprese innovative; che vi sono barriere per i fondi di venture capital che vogliono investire in altri Stati membri dell'UE,
K. considerando che lo sviluppo delle TIC e un loro più ampio impiego da parte delle imprese dell'UE sono essenziali per la nostra crescita futura,
L. considerando che il commercio elettronico e i servizi elettronici (e-services), compresi quelli della pubblica amministrazione e quelli sanitari, sono ancora scarsamente sviluppati a livello di UE,
M. considerando che il settore postale e la promozione dell'interoperabilità e della cooperazione tra sistemi e servizi postali possono avere un impatto significativo sullo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero,
N. considerando che esistono barriere normative che, ostacolando l'efficiente concessione delle licenze di diritti d'autore, determinano un alto livello di frammentazione del mercato dei prodotti audiovisivi, dannoso per le imprese dell'UE; che tanto le imprese quanto i consumatori trarrebbero vantaggio dalla creazione di un vero mercato unico dei prodotti e dei servizi audiovisivi, che rispetti i diritti fondamentali degli utenti di Internet,
O. considerando che la contraffazione e la pirateria riducono la fiducia delle imprese nel commercio elettronico e alimentano la frammentazione delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale, soffocando l'innovazione nel mercato unico,
P. considerando che le differenze nelle disposizioni fiscali possono creare ostacoli significativi alle operazioni transfrontaliere; che il coordinamento delle politiche fiscali nazionali, quale proposto da Mario Monti nel suo rapporto, genererebbe un considerevole valore aggiunto per le imprese e i cittadini,
Q. considerando che gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nella crescita economica, dato che rappresentano circa il 17% del PIL dell'UE; che gli appalti transfrontalieri coprono una quota modesta del mercato complessivo degli appalti pubblici, pur costituendo un'opportunità per le imprese dell'UE; che le PMI hanno ancora un accesso limitato ai mercati degli appalti pubblici,
R. considerando che i servizi sono un settore essenziale per la crescita economica e l'occupazione, ma che il mercato unico dei servizi è ancora poco sviluppato, specialmente a causa delle lacune e delle difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva sui servizi,
Introduzione
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione «Verso un atto per il mercato unico»; ritiene che i tre capitoli di cui si compone abbiano pari importanza e siano interconnessi, e vadano esaminati con un approccio coerente, senza isolare l'una dall'altra le varie questioni in gioco;
2. sottolinea, in particolare, l'impegno a promuovere nuove strategie per lo sviluppo sostenibile espresso dalla Commissione in tale comunicazione;
3. esorta la Commissione a eseguire un audit finanziario delle priorità di bilancio dell'UE per il prossimo quadro finanziario e a dare la priorità ai progetti dotati di valore aggiunto europeo, in grado di rafforzare la competitività e l'integrazione dell'UE nei settori della ricerca, della conoscenza e dell'innovazione;
4. sottolinea, in particolare alla luce della crisi economica e finanziaria, l'importanza del mercato unico per la competitività delle imprese dell'UE e per la crescita e la stabilità delle economie europee, invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare risorse sufficienti per migliorare l'attuazione delle norme del mercato unico, e plaude all'approccio olistico adottato nella comunicazione; sottolinea il carattere complementare delle diverse misure enunciate nel rapporto Monti, la cui coerenza non trova pieno riscontro nell'atto per il mercato unico;
5. chiede pertanto alla Commissione di presentare un ambizioso pacchetto di misure sostenuto da una strategia chiara e coerente per la promozione della competitività del mercato interno; invita la Commissione a riprendere lo spirito del rapporto di Mario Monti, che sostiene la promozione della liberalizzazione e della concorrenza nonché il miglioramento della convergenza fiscale e sociale;
6. sottolinea l'importanza di migliorare la governance economica dell'Unione europea, così da creare le condizioni economiche atte a consentire alle imprese di beneficiare delle opportunità loro offerte dal mercato unico di crescere e di diventare più competitive, e chiede che questo nesso sia reso esplicito nell'atto per il mercato unico; invita la Commissione a dedicare grande attenzione all'impatto che hanno sulla coesione interna del mercato unico le crescenti divergenze economiche fra gli Stati membri dell'UE;
7. sottolinea l'esigenza di adottare una politica industriale europea ambiziosa, con l'obiettivo di rafforzare l'economia reale e di realizzare la transizione verso un'economia più intelligente e sostenibile;
8. sottolinea che a causa dell'integrazione dei mercati la dimensione esterna della strategia europea, che comprende anche il commercio internazionale, sta diventando sempre più importante, e che pertanto una strategia esterna appropriata può essere davvero utile per la crescita sostenibile, l'occupazione e il rafforzamento del mercato unico per le imprese, in linea con gli obiettivi della strategia UE 2020; sottolinea l'esigenza di trasformare la politica commerciale dell'UE in un vero veicolo di sviluppo sostenibile e di creazione di posti di lavoro più numerosi e migliori; chiede alla Commissione di sviluppare una politica commerciale coerente con una politica industriale solida e creatrice di occupazione;
9. osserva che le politiche dell'Unione relative al mercato unico e allo sviluppo regionale sono profondamente complementari e sottolinea come i progressi del mercato interno e l'ulteriore sviluppo delle regioni dell'Unione siano interdipendenti e portino a un'Europa contraddistinta da coesione e competitività; accoglie con favore le proposte della Commissione finalizzate a rafforzare il mercato interno; sottolinea che l'accessibilità reale ed effettiva del mercato unico per tutte le regioni dell'UE è la premessa per la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi e, di conseguenza, per un mercato unico forte e dinamico; ricorda, a tale proposito, il ruolo essenziale svolto dalla politica regionale dell'Unione in termini di sviluppo infrastrutturale nonché di sviluppo socioeconomico coerente ed equilibrato delle regioni;
Valutazione generale Un mercato unico innovativo
10. invita la Commissione ad adottare, in collaborazione con i soggetti interessati, una strategia coerente ed equilibrata che favorisca l'innovazione e sostenga le attività economiche innovative, come modo migliore per premiare la creatività, e tuteli i diritti fondamentali, quali il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
11. appoggia fortemente la creazione di un brevetto valido in tutta l'UE e vantaggioso per le PMI, e di un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, per fare del mercato unico un mercato leader dell'innovazione e per accrescere la competitività europea; sottolinea che la traduzione dei brevetti in molte lingue comporta costi supplementari tali da ostacolare l'innovazione nel mercato unico e che sugli aspetti linguistici è urgente raggiungere un compromesso;
12. appoggia la creazione di obbligazioni europee per il finanziamento dei progetti («EU project bond») al fine di sostenere l'innovazione a lungo termine e la creazione di posti di lavoro nel mercato unico, nonché di finanziare l'attuazione di grandi progetti infrastrutturali transfrontalieri, in particolare nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, che contribuiscano alla trasformazione ecologica delle nostre economie; sottolinea la necessità di appropriate strutture di gestione del rischio e di un'informazione completa su tutte le potenziali responsabilità;
13. ricorda l'importanza di un mercato interno dell'energia pienamente operativo al fine di raggiungere maggiore autonomia nell'approvvigionamento energetico; ritiene che tale piena operatività potrebbe essere conseguita attraverso un approccio di clustering regionale, nonché attraverso la diversificazione delle rotte e delle fonti energetiche; sottolinea che le infrastrutture dell'Europa orientale devono essere migliorate e portate al livello di quelle degli Stati membri occidentali; pone in rilievo che il mercato interno dell'energia deve contribuire a mantenere i prezzi dell'energia accessibili per consumatori e imprese; esprime la convinzione che, per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di energia, sia necessario un nuovo approccio che preveda l'applicazione di adeguate aliquote minime d'imposta sulle emissioni di CO2 e sul contenuto energetico; mette in risalto la necessità di ulteriori piani per l'efficienza energetica e di misure per un aumento significativo dei risparmi energetici; sottolinea la necessità di promuovere le reti intelligenti oltre alle energie rinnovabili e di incoraggiare gli enti locali e regionali a sfruttare le TIC nei loro piani di efficienza energetica; chiede alla Commissione di monitorare attentamente l'applicazione delle direttive sull'etichettatura energetica, l'ecodesign, i trasporti, l'edilizia e le infrastrutture, al fine di garantire e attuare un'impostazione quadro comune europea;
14. appoggia l'iniziativa sull'impronta ecologica dei prodotti e sollecita la Commissione a proporre in tempi brevi l'istituzione di un vero sistema comune di valutazione ed etichettatura;
15. invita la Commissione a promuovere gli investimenti transfrontalieri e a istituire un quadro che incoraggi a investire efficacemente i fondi di venture capital all'interno del mercato unico, che protegga gli investitori e che fornisca incentivi a investire detti fondi in progetti sostenibili al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi della strategia UE 2020; invita la Commissione a studiare la possibilità di creare un fondo europeo di venture capital in grado di investire in «proof of concept» e «business development » che si trovano ancora nelle fasi iniziali, a monte degli investimenti commerciali; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione annuale del fabbisogno di investimenti pubblici e privati e del modo in cui esso è o dovrebbe essere soddisfatto nell'ambito delle sue proposte;
16. riconosce l'importanza degli appalti pubblici, soprattutto di quelli pre-commerciali, e riconosce il ruolo da essi svolto di stimolo all'innovazione nel mercato unico; esorta gli Stati membri a utilizzare gli appalti pre-commerciali per dare una spinta iniziale decisiva a nuovi mercati per tecnologie innovative e verdi, migliorando nel contempo la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la comunicazione agli enti pubblici sulle possibilità esistenti in materia di appalti pre-commerciali; invita la Commissione a studiare il modo di facilitare gli appalti congiunti transfrontalieri;
17. sollecita gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente al fine di mettere in comune le risorse per l'innovazione attraverso la creazione di cluster per l'innovazione e mediante misure volte a incoraggiare la partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca dell'UE; sottolinea la necessità di diffondere i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione e di utilizzarli a livello transfrontaliero;
Un mercato unico digitale
18. plaude all'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva sulla firma elettronica al fine di assicurare un quadro normativo per il riconoscimento transfrontaliero e l'interoperabilità di sistemi di autenticazione elettronica sicuri; sottolinea la necessità del riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica in tutta l'UE, e chiede a tale riguardo alla Commissione di affrontare in particolare i problemi relativi alle discriminazioni nei confronti dei beneficiari dei servizi sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza;
19. ritiene che il Libro bianco sulla politica dei trasporti debba concentrarsi su proposte volte a promuovere modi di trasporto sostenibili, compresa l'intermodalità; sottolinea l'importanza del progettato pacchetto «e-mobilità» finalizzato all'uso delle nuove tecnologie a supporto di un sistema dei trasporti efficiente e sostenibile, in particolare attraverso servizi integrati di biglietteria; invita gli Stati membri ad attuare rapidamente la direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti;
20. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure appropriate per rafforzare la fiducia delle imprese e dei cittadini nel commercio elettronico, specificamente garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori in questo campo; sottolinea che tale obiettivo potrebbe essere realizzato previa valutazione approfondita della direttiva sui diritti dei consumatori e previa esaustiva valutazione d'impatto di tutte le opzioni possibili previste nel Libro verde su un diritto europeo dei contratti; rammenta che anche la semplificazione della registrazione dei domini a livello transfrontaliero per le imprese online nonché migliori sistemi sicuri di pagamento online e l'agevolazione del recupero transfrontaliero dei crediti costituirebbero misure utili per promuovere il commercio elettronico in tutta l'UE;
21. sottolinea l'esigenza imperativa di adeguare la politica UE di normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) agli sviluppi del mercato e delle strategie, allo scopo di conseguire gli obiettivi della politica europea che richiedono interoperabilità;
22. sottolinea la necessità di superare le attuali barriere al commercio elettronico transfrontaliero nell'UE; pone l'accento sulla necessità di una politica attiva che consenta ai cittadini e alle imprese di trarre pieno vantaggio da questo strumento a loro disposizione, che può offrire loro prodotti e servizi di qualità a prezzi competitivi; ritiene che ciò sia essenziale nell'attuale clima di crisi economica e possa dare un contributo enorme al completamento del mercato unico, consentendo di contrastare le crescenti diseguaglianze e di tutelare i consumatori vulnerabili, quelli che vivono in località remote, le persone a mobilità ridotta nonché le categorie a basso reddito e le PMI, per le quali l'integrazione nel mondo del commercio elettronico riveste particolare importanza;
23. sottolinea la possibilità per le regioni dell'UE di svolgere un importante ruolo di coadiutrici della Commissione nel suo sforzo di creare un mercato unico digitale; mette in rilievo, a tale riguardo, l'importanza che va attribuita all'utilizzazione dei fondi a disposizione delle regioni dell'UE per superare le loro carenze di sviluppo nei settori del commercio elettronico e dei servizi elettronici, che potrebbero rappresentare una proficua fonte di futura crescita nelle regioni;
24. ritiene che le PMI debbano essere poste nella condizione di fare ampio uso del commercio elettronico in Europa; deplora che la Commissione non presenterà prima del 2012 una proposta per un sistema europeo di composizione delle controversie online per le transazioni digitali, e cioè non lo farà se non a distanza di dodici anni dalla richiesta di una siffatta iniziativa avanzata dal Parlamento nel settembre 2000(9);
25. sollecita gli Stati membri ad attuare pienamente la terza direttiva sui servizi postali (2008/6/CE); sottolinea la necessità di garantire un accesso universale a servizi postali di elevata qualità, evitare il dumping sociale e promuovere l'interoperabilità e la cooperazione tra i sistemi e i servizi postali, al fine di agevolare l'efficiente distribuzione e la tracciabilità degli acquisti on line e quindi di accrescere la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri;
26. sottolinea la necessità di creare un mercato unico per i prodotti audiovisivi on line, promuovendo standard aperti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e di sostenere l'innovazione e la creatività attraverso un'efficiente gestione dei diritti d'autore, che comprenda anche la realizzazione di un sistema paneuropeo di concessione delle licenze, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini un accesso più generalizzato ed equo ai beni e ai servizi culturali nonché di garantire, insieme a un'adeguata remunerazione per le opere creative dei titolari dei citati diritti, anche il rispetto dei diritti fondamentali degli utenti di Internet; pone l'accento sul fatto che, in materia di diritti di proprietà intellettuale, è necessario ravvicinare la legislazione applicabile alle operazioni on line a quella attualmente valida per le attività off line, in particolare per quanto concerne i marchi, in modo che i consumatori e le imprese ripongano maggiore fiducia nel commercio elettronico;
27. fa notare che è necessario rafforzare la lotta contro la pirateria on line per proteggere i diritti degli autori, nel rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori; rileva la necessità di informare opportunamente organismi e cittadini in merito alle conseguenze della contraffazione e della pirateria; accoglie con favore l'iniziativa volta a combattere la pirateria dei marchi e dei prodotti annunciata dalla Commissione e, in particolare, le proposte legislative che dovrebbero essere presentate nel 2011 e che mirano ad adeguare il quadro normativo alle nuove sfide di Internet nonché a rafforzare le misure attuate dalle autorità doganali nell'ambito in questione; osserva che si potrebbero creare ulteriori sinergie nel settore in esame attraverso il prossimo piano d'azione volto a potenziare la vigilanza europea sul mercato;
28. sottolinea altresì che la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere rafforzati nel quadro di un approccio più ampio che tenga in considerazione i diritti e le esigenze dei consumatori e dei cittadini dell'UE senza tuttavia entrare in conflitto con altre politiche interne ed esterne dell'Unione, ad esempio la promozione della società dell'informazione, il sostegno all'istruzione, ai servizi sanitari e allo sviluppo nei paesi terzi nonché la valorizzazione della diversità biologica e culturale su scala internazionale;
Un mercato unico favorevole alle imprese
29. pone l'accento sulla necessità di attuare e portare a termine efficacemente il pacchetto sulla vigilanza finanziaria, in modo da conseguire la sostenibilità del mercato interno; chiede una valutazione da parte della Commissione, volta garantire che tale attuazione sia intrapresa in tutta l'Unione europea, e la pubblicazione di una tabella di corrispondenza su base annuale; ritiene che, a tal fine, sarebbe opportuno incoraggiare l'adozione di migliori prassi a livello di autorità di vigilanza nazionali e dell'UE;
30. invita la Commissione a migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali ottimizzando le informazioni disponibili sulle diverse opportunità di finanziamento da parte dell'UE, ad esempio quelle offerte dal programma per la competitività e l'innovazione, dalla Banca europea per gli investimenti o dal Fondo europeo per gli investimenti, e rendendo le procedure di finanziamento più semplici, più rapide e meno burocratiche; a tale scopo raccomanda un approccio molto più olistico alla concessione dei finanziamenti, in particolare al fine di contribuire alla transizione verso un'economia più sostenibile;
31. ritiene che la struttura pluralistica del mercato bancario europeo risponda al meglio alle variegate esigenze di finanziamento delle PMI e che la diversità dei modelli giuridici e degli obiettivi commerciali migliori l'accesso al finanziamento;
32. pone in risalto l'importanza economica delle PMI e delle microimprese nell'economia europea; insiste pertanto sulla necessità di garantire che il principio «pensare anzitutto in piccolo» promosso dallo Small Business Act (normativa europea sulle piccole imprese) sia applicato correttamente e sostiene le misure della Commissione volte a eliminare gli oneri amministrativi superflui a carico delle PMI; suggerisce di dare sostegno alle PMI con uno specifico potenziale di crescita, un elevato livello retributivo e buone condizioni lavorative, e sollecita una differenziazione nell'ambito dello Small Business Act che lo allinei alla strategia Europa 2020;
33. ricorda l'importanza delle imprese locali ai fini della creazione di legami sociali, dell'occupazione e del dinamismo delle aree svantaggiate, in particolare i quartieri urbani in difficoltà o le zone scarsamente popolate; chiede che sia fornito un adeguato sostegno alle citate aree attraverso la politica regionale dell'Unione;
34. sottolinea la necessità di rafforzare le capacità delle PMI nell'ambito dell'elaborazione di progetti e della redazione di proposte, anche attraverso l'assistenza tecnica e opportuni programmi di formazione;
35. invita ad adottare uno statuto della società privata europea per facilitare non solo la costituzione di piccole e medie imprese transfrontaliere ma anche la relativa operatività all'interno del mercato unico;
36. ritiene che gli investitori in capitale di rischio saranno maggiormente incentivati a finanziare le piccole imprese e le micro entità nella fase di avviamento se saranno garantite migliori opportunità di uscire dall'investimento grazie a mercati azionari delle imprese in crescita nazionali o paneuropei (che al momento non funzionano adeguatamente);
37. esorta tutti gli Stati membri a dare piena attuazione al pacchetto merci;
38. richiama l'importanza dei registri delle imprese interconnessi e invita la Commissione a elaborare un quadro normativo chiaro che garantisca la completezza e la correttezza delle informazioni contenute in tali registri;
39. riconosce l'importante contributo del settore del commercio al dettaglio alla crescita e alla creazione di posti di lavoro; invita la Commissione a prevedere, nel quadro dell'atto per il mercato unico, una proposta di piano d'azione europeo per il settore del commercio al dettaglio che individui e affronti le numerose sfide con cui devono misurarsi dettaglianti e fornitori nel mercato unico; è del parere che il piano d'azione dovrebbe essere basato sulle conclusioni dei lavori del Parlamento attualmente in corso sul tema «un mercato al dettaglio più efficace e più equo»;
40. sottolinea l'importanza di eliminare gli ostacoli fiscali, amministrativi e giuridici superflui che si frappongono alle attività transfrontaliere; ritiene che sia necessaria una maggiore chiarezza in materia di IVA e di obblighi di dichiarazione per le imprese, al fine di promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili, limitare i costi di adattamento, contrastare le frodi relative all'IVA e migliorare la competitività delle imprese dell'UE;
41. si compiace dell'intenzione della Commissione di pubblicare un Libro verde sul governo societario e di avviare una consultazione pubblica sull'informazione in merito agli aspetti sociali e ambientali nonché relativi ai diritti umani degli investimenti delle imprese; esorta la Commissione a presentare proposte concrete sugli investimenti privati al fine di introdurre validi incentivi a favore di investimenti sostenibili, etici e a lungo termine, coordinare meglio le politiche fiscali in ambito societario e promuovere la responsabilità delle imprese;
42. accoglie con favore la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, che dovrebbe portare a una migliore integrazione degli obiettivi in materia di cambiamento climatico, purché l'onere fiscale non sia indebitamente trasferito sui consumatori vulnerabili;
43. accoglie con estrema soddisfazione l'iniziativa della Commissione riguardante una direttiva destinata a stabilire una base imponibile consolidata comune dell'imposta sulle società, e sottolinea che un simile provvedimento potrebbe portare a una diminuzione dell'evasione e dell'elusione a livello fiscale nonché a un aumento della trasparenza e della comparabilità delle aliquote applicabili alle società riducendo così gli ostacoli che si frappongono alle attività transfrontaliere;
44. invita la Commissione a rendere le procedure relative agli appalti pubblici più efficaci e meno burocratiche al fine di incoraggiare le imprese dell'UE a partecipare agli appalti pubblici transfrontalieri; sottolinea la necessità di un'ulteriore semplificazione, soprattutto per quanto concerne gli enti locali e regionali, anche al fine di garantire alle PMI un più ampio accesso agli appalti pubblici; esorta la Commissione a fornire dati relativi al livello di apertura degli appalti pubblici e ad assicurare la reciprocità per quanto concerne gli altri paesi industrializzati e le principali economie emergenti; invita la Commissione a esplorare nuove soluzioni per migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati degli appalti pubblici al di fuori dell'UE, al fine di garantire un'equa concorrenza tra le imprese europee e non che partecipano alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici;
45. propone, in termini più generali, che i futuri accordi commerciali negoziati dall'Unione comprendano un capitolo sullo sviluppo sostenibile basato sui principi della responsabilità sociale delle imprese quali definiti dall'aggiornamento 2010 delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
46. invita la Commissione a sviluppare un maggiore coordinamento tra le misure per le PMI a livello nazionale e internazionale nonché a individuare e promuovere le PMI con potenzialità commerciali; ritiene che gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per incoraggiare le PMI ad avvalersi delle iniziative e degli strumenti esistenti come ad esempio la banca dati sull'accesso ai mercati e l«Export helpdesk (servizi di assistenza per l'esportazione);
47. è del parere che la Commissione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti ad agevolare l'attività bancaria transfrontaliera sopprimendo tutti gli attuali ostacoli all'utilizzo di sistemi di compensazione e liquidazione in concorrenza tra loro nonché applicando norme comuni agli scambi;
48. ritiene che la Commissione dovrebbe sponsorizzare uno scambio europeo delle competenze che consenta alle piccole e medie imprese di beneficiare, per l'appunto, delle competenze a disposizione delle aziende più grandi e che quindi promuova le sinergie e il tutoraggio;
49. invita la Commissione a presentare proposte di revisione delle direttive contabili al fine di evitare una regolamentazione eccessiva, costosa e inefficiente, soprattutto per le PMI, in modo che la competitività e il potenziale di crescita di queste ultime possano essere sfruttati più efficacemente;
Un mercato unico dei servizi
50. sottolinea la necessità di attuare correttamente e in toto la direttiva sui servizi, anche per quanto concerne la creazione di sportelli unici pienamente operativi che consentano l'espletamento on line delle procedure e delle formalità, in modo da ridurre considerevolmente i costi operativi per le imprese e incentivare il mercato unico dei servizi; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare e ad adottare ulteriori iniziative nell'ambito dello sviluppo del mercato unico dei servizi sulla base del processo di valutazione reciproca; esorta la Commissione ad attribuire particolare attenzione allo sviluppo del mercato unico dei servizi on line;
51. invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo del settore dei servizi alle imprese e ad adottare le necessarie misure di regolamentazione al fine di proteggere le imprese stesse, soprattutto le PMI, da prassi commerciali sleali da parte delle grandi aziende a livello di indotto; invita la Commissione a definire, in consultazione con i soggetti interessati, il concetto di «pratiche commerciali manifestamente sleali» a livello di indotto nonché a proporre ulteriori misure atte a prevenire le pratiche commerciali sleali sul piano della concorrenza e della libertà contrattuale; ricorda la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari(10) ed esorta nuovamente la Commissione a presentare una proposta intesa a prevenire le pratiche fraudolente degli annuari commerciali ingannevoli;
52. ritiene che qualsiasi proposta legislativa sulle concessioni di servizi dovrebbe offrire un quadro giuridico in grado di garantire la trasparenza e un'efficace tutela giurisdizionale sia degli operatori economici che delle amministrazioni aggiudicatrici di tutte l'UE; chiede alla Commissione di comprovare, prima di presentare qualunque proposta legislativa, che i principi generali sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (non-discriminazione, parità di trattamento e trasparenza) non sono rispettati in maniera soddisfacente nell'ambito della prassi delle concessioni di servizi;
53. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di proporre una riforma del quadro normativo in materia di normalizzazione che si estenda anche ai servizi; sottolinea che la normalizzazione dei servizi dovrebbe portare al completamento del mercato unico, laddove sia dimostrata l'utilità di tale misura, e che la stessa deve tenere pienamente conto, in particolare, delle esigenze delle PMI; riconosce il ruolo delle norme sui prodotti per il funzionamento del mercato interno europeo e ritiene che esse costituiscano uno strumento chiave per la promozione di beni e servizi sostenibili e di alta qualità destinati ai consumatori e alle imprese; chiede misure che promuovano la trasparenza, la riduzione dei costi e un maggiore coinvolgimento delle parti interessate;
54. sottolinea l'importanza della «specializzazione intelligente» delle regioni al fine di incentivare la competitività regionale; è del parere che il mercato unico dell'UE nel suo insieme possa prosperare soltanto in presenza di un coinvolgimento di tutti gli attori e di tutte le regioni nonché delle PMI di tutti i settori, ivi incluso il settore pubblico, dell'economia sociale e degli stessi cittadini; ritiene inoltre che la partecipazione non debba riguardare solo alcune aree ad alta tecnologia bensì tutte le regioni europee e la totalità degli Stati membri, e che ciascuna area debba valorizzare i propri punti di forza (specializzazione intelligente) all'interno dell'Europa;
55. evidenzia l'importanza della dimensione esterna del mercato interno e, in particolare, della cooperazione in materia di regolamentazione con i principali partner commerciali, a livello bilaterale o multilaterale, con l'obiettivo di promuovere la convergenza in ambito normativo, l'equivalenza dei regimi dei paesi terzi e una più ampia adozione di norme internazionali; incoraggia la Commissione a esaminare gli accordi conclusi con terze parti che estendono taluni elementi del mercato interno oltre i suoi confini, al fine di valutarne l'efficacia nell'assicurare certezza giuridica ai potenziali beneficiari;
Priorità di fondo Introduzione di un brevetto UE e di un sistema unificato di risoluzione delle controversie
56. sottolinea che l'introduzione del brevetto UE e di un sistema unificato di risoluzione delle controversie, al pari dell'ottimizzazione del sistema di gestione dei diritti d'autore, è indispensabile per sostenere l'innovazione e la creatività all'interno del mercato unico (proposte n. 1 e 2 dell'atto per il mercato unico);
Finanziamento dell'innovazione
57. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere nella dovuta considerazione l'importanza dell'innovazione ai fini di una crescita forte e più sostenibile nonché della creazione di posti di lavoro garantendo un adeguato finanziamento dell'innovazione stessa, segnatamente attraverso la creazione di obbligazioni dell'UE per il finanziamento di progetti (project bonds), soprattutto nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, a tutto vantaggio della trasformazione ecologica delle nostre economie, nonché mediante l'introduzione di un quadro normativo volto a promuovere positivi investimenti da parte dei fondi di capitale di rischio in tutta l'UE; pone l'accento sulla necessità di incentivare gli investimenti a lungo termine nei settori che innovano e creano posti di lavoro (proposte n. 15 e 16 dell'atto per il mercato unico);
Incentivi al commercio elettronico
58. esorta la Commissione ad adottare tutte le azioni necessarie per migliorare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico e per stimolare lo sviluppo di quest'ultimo nel mercato unico; sottolinea che, a tale proposito, sono fondamentali un piano d'azione dell'UE contro la contraffazione e la pirateria nonché una direttiva quadro sulla gestione dei diritti d'autore (proposte 2, 3 e 5 dell'atto per il mercato unico);
Miglioramento della partecipazione delle PMI al mercato unico
59. evidenzia la necessità di intraprendere ulteriori azioni per trasformare il mercato unico in un contesto più adatto alle PMI; è del parere che tali azioni dovrebbero includere, oltre al miglioramento dell'accesso ai mercati dei capitali e all'eliminazione degli ostacoli fiscali e amministrativi che si frappongono alle attività transfrontaliere delle piccole e medie imprese stesse (grazie all'adozione di un quadro più chiaro in materia di IVA nonché di una base imponibile consolidata comune per le società), anche la revisione del quadro relativo agli appalti pubblici, al fine di rendere le procedure più flessibili e meno burocratiche (proposte n. 12, 17, 19 e 20 dell'atto per il mercato unico);
Razionalizzazione delle procedure relative agli appalti pubblici
60. chiede alla Commissione di rivedere la legislazione relativa agli appalti pubblici e al partenariato pubblico-privato al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva all'interno del mercato unico e incentivare gli appalti pubblici transfrontalieri; sottolinea l'esigenza di un quadro più chiaro che garantisca la certezza giuridica sia per gli operatori economici che per le amministrazioni aggiudicatrici; incoraggia vivamente gli Stati membri ad avvalersi degli appalti pubblici pre-commerciali al fine di stimolare il mercato delle tecnologie verdi e innovative; insiste sulla necessità di garantire la reciprocità per quanto concerne i paesi industrializzati e le principali economie emergenti nel settore degli appalti pubblici (proposte nn. 17 e 24 dell'atto per il mercato unico);
o o o
61. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.