Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale – il ruolo dell'UE (2010/2210(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,
– viste la convenzione sulla diversità biologica e la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel giugno 1992,
– visto l'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, approvato alla 27a sessione della Conferenza della FAO nel novembre 1993 («accordo di conformità»),
– visto l'accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori («accordo ONU sugli stock ittici» – UNFSA dell'agosto 1995),
– visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato nell'ottobre 1995 dalla Conferenza della FAO,
– vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata nel giugno 1998 («convenzione di Aarhus»),
– visto il piano d'azione internazionale della FAO volto a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU), approvato dal Consiglio della FAO nel giugno 2001,
– vista la comunicazione della Commissione, del maggio 2002, su un piano d'azione comunitario volto a eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2002)0180),
– vista la dichiarazione finale del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi dal 26 agosto al 4 settembre 2002 a Johannesburg,
– vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sull'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata(1),
– visti il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («regolamento sulla pesca INN»)(2), il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie («regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca»)(3), e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca («regolamento sul controllo»)(4),
– visto l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (PSMA), approvato alla 36a sessione della Conferenza della FAO svoltasi nel novembre 2009 a Roma,
– vista la relazione 2011 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sul tema della criminalità organizzata transnazionale nell'industria della pesca,
– vista la relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione «Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector – Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability» (Lotta alle attività illegali nel settore della pesca – genetica, genomica, chimica e medicina legale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e a sostegno della tracciabilità dei prodotti ittici), pubblicata nel 2011,
– vista la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (UNCSD), che si terrà nel giugno 2012 in Brasile,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0362/2011),
A. considerando che il 71% della superficie del pianeta Terra è ricoperto da oceani, i quali immagazzinano una quantità di anidride carbonica 16 volte maggiore rispetto alle terre emerse e svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito dei sistemi di sostegno del clima e della vita dell'intero pianeta, oltre a fornire nutrimento, mezzi di sussistenza, energia e vie di trasporto a una quota rilevante della popolazione mondiale;
B. considerando che, secondo studi sulla materia, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) rappresenterebbe tra 11 e 26 milioni di tonnellate l'anno di catture, ovvero non meno del 15% delle catture mondiali, il che rende impossibile una gestione sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale dello sfruttamento delle risorse marine mondiali;
C. considerando che l'accordo approvato in occasione della 10a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, svoltasi nell'ottobre 2010 a Nagoya, ha stabilito l'obbligo internazionale di ridurre la perdita di biodiversità almeno della metà entro il 2020;
D. considerando che gli oceani costituiscono il 90% dell'habitat degli organismi viventi sulla Terra;
E. considerando che i due terzi degli oceani mondiali giacciono al di fuori delle giurisdizioni nazionali, in mancanza di politiche globali intese a disciplinare le acque internazionali (alto mare), mentre vigono normative frammentarie basate essenzialmente su principi di libertà dei mari risalenti al 17° secolo, che ignorano molti dei principi ambientali da lungo tempo applicati alle terre emerse e all'atmosfera;
F. considerando che l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata comprende fra i suoi obiettivi l'eliminazione dei «porti di comodo» che fungono da rifugi sicuri per i pescherecci INN e rappresentano porte di ingresso per il commercio di prodotti ittici pescati illegalmente;
G. considerando che il nuovo pacchetto dell'Unione europea sul controllo, costituito dal regolamento sulla pesca INN, dal regolamento sul controllo e dal regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca, rappresenta un insieme completo di strumenti atti a combattere questo flagello dei mari, dal momento che specifica le responsabilità dello Stato di bandiera, costiero, di approdo e di commercializzazione tanto per gli Stati membri dell'UE quanto per i paesi terzi;
H. considerando che l'UE è il principale importatore a livello mondiale di prodotti ittici e una delle maggiori potenze del mondo nel settore della pesca, e pertanto è chiamata a ricoprire un ruolo di spicco nella mobilitazione della comunità internazionale ai fini della lotta contro la pesca INN;
1. ritiene che la pesca INN costituisca una delle più gravi minacce che pesano sulla biodiversità degli oceani di tutto il mondo;
2. è convinto che la pesca INN, sia marina sia di acqua dolce, costituisca un serio problema ambientale ed economico a livello mondiale, pregiudicando gli sforzi di gestione della pesca, minacciando la sostenibilità degli stock ittici e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e distorcendo il mercato, con ripercussioni incalcolabili dal punto di vista sociale ed economico sulla società nel suo complesso, compresi i paesi in via di sviluppo;
3. sottolinea che la pesca INN e le attività commerciali ad essa associate rappresentano una forma di concorrenza sleale nei confronti dei pescatori e degli altri soggetti che operano nel rispetto della legge, oltre a creare problemi di ordine economico per le comunità di pescatori, i consumatori e l'intero settore;
4. sottolinea il ruolo guida a livello mondiale assunto dall'UE con il nuovo pacchetto sul controllo, costituito dal regolamento sulla pesca INN, dal regolamento sul controllo e dal regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca; ritiene che tale pacchetto rappresenti un insieme ampio e completo di strumenti atti a combattere questo flagello dei mari, dal momento che specifica le responsabilità dello Stato di bandiera, costiero, di approdo e di commercializzazione tanto per gli Stati membri dell'UE quanto per i paesi terzi, come pure gli obblighi relativi alle attività dei loro cittadini; esorta ad applicare con fermezza tali strumenti;
5. insiste sulla necessità di rafforzare il coordinamento tra la Commissione, l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e gli Stati membri al fine di migliorare la raccolta e lo scambio di informazioni e di agevolare l'applicazione rigorosa e trasparente della legislazione dell'UE sulla pesca;
6. ritiene che lo Stato di bandiera debba continuare ad assumersi la responsabilità di garantire che i pescherecci rispettino le regole di gestione e le altre normative pertinenti, di raccogliere e comunicare i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca e di assicurare la tracciabilità, anche attraverso la convalida dei certificati di cattura, poiché delegando a un altro Stato tale responsabilità si rischierebbe di pregiudicare la lotta contro la pesca INN;
7. insiste affinché la Commissione e le autorità di controllo degli Stati membri siano dotate di risorse sufficienti (umane, finanziarie, tecnologiche) che consentano loro di applicare pienamente tali regolamenti;
8. sottolinea, nell'interesse della credibilità dell'Unione, che la Commissione e gli Stati membri devono individuare e sanzionare gli operatori UE che violano la legislazione dell'Unione e ritiene, a tale proposito, che ci sia ancora molta strada da percorrere prima di poter definire soddisfacente la lotta dell'UE contro la pesca INN praticata tanto al suo interno quanto in altre regioni da operatori dell'UE;
9. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che la pesca illegale venga combattuta sia in mare sia nelle acque interne e sottolinea la necessità di rivedere l'adeguatezza dei meccanismi di controllo e della loro attuazione;
10. chiede che nel quadro della revisione della politica comune della pesca siano creati incentivi atti a promuovere la pesca legale, a beneficio delle risorse ittiche, dell'ambiente, dei consumatori e dei produttori dell'UE;
11. invita la Commissione a verificare, entro la fine del 2012, se all'interno dell'UE la pratica della pesca sportiva sia così diffusa da poter effettivamente essere considerata come pesca INN;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare al fine di creare una «guardia costiera europea» che permetta di aumentare la comune capacità di monitoraggio e ispezione e di lottare efficacemente contro le minacce attuali o future in mare, quali il terrorismo, la pirateria, la pesca INN, i traffici e, ancora, l'inquinamento marino;
13. esorta la Commissione a perseguire i propri sforzi diretti a favorire lo scambio di informazioni, al fine di integrare la sorveglianza marittima e in particolare le informazioni volte ad armonizzare i servizi di guardia costiera a livello europeo;
14. ritiene che gli obiettivi dell'UE nell'ambito della lotta contro la pesca INN debbano disporre di risorse adeguate, in particolare sul piano finanziario, ad assicurarne il conseguimento, e che gli Stati membri debbano essere dotati di risorse sufficienti a consentire l'applicazione dei regolamenti vigenti; sottolinea parimenti che l'eventuale futura adozione di nuove metodologie (quali sistemi di tracciabilità elettronici ecc.) richiede la messa a disposizione, a livello del bilancio dell'UE, delle risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione;
15. invita la Commissione a pubblicare valutazioni annuali dei progressi compiuti da ciascuno Stato membro nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca (PCP), individuando gli eventuali punti deboli che devono essere migliorati, nonché a impiegare tutti gli strumenti possibili per assicurare la piena osservanza da parte degli Stati membri, compresa l'identificazione degli Stati che non adempiono alle proprie responsabilità, al fine di creare un regime di controllo affidabile e trasparente;
16. accoglie con favore la decisione della Commissione di introdurre una licenza di pesca a punti, ulteriore strumento mediante il quale gli Stati Membri saranno in grado di individuare irregolarità in ogni fase della catena di mercato e di imporre severe sanzioni in caso di infrazioni;
17. ritiene che, data l'elevata mobilità degli stock ittici, delle flotte di pesca e del relativo capitale sottostante, e data la natura globale dei mercati ittici, è possibile combattere efficacemente la pesca INN solo attraverso la cooperazione internazionale, sia bilaterale che multilaterale, e uno scambio di informazioni diffuso, preciso e tempestivo in relazione ai pescherecci, alle loro attività e catture e alle altre questioni inerenti;
18. invita l'UE a insistere con fermezza affinché i paesi terzi combattano efficacemente la pesca INN, ad esempio promuovendo la sottoscrizione, la ratifica e l'attuazione dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo, dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, dell'accordo di conformità FAO e della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché dei vari sistemi di documentazione delle catture già adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nell'ambito degli accordi commerciali, degli accordi di partenariato nel settore della pesca e della politica di sviluppo dell'UE;
19. ribadisce la necessità di assicurare che tutti i paesi terzi con cui l'UE ha sottoscritto accordi di partenariato nel settore della pesca applichino le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di diritti fondamentali del lavoro, in particolare quelle relative al dumping sociale causato dalla pesca INN;
20. sottolinea che le passate limitazioni in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca sono state ampiamente superate dai progressi tecnologici, compresi quelli relativi alle tecnologie spaziali e satellitari, e che la chiave della lotta alla pesca INN oggi consiste principalmente nella capacità dei governi di trovare la volontà politica di agire in modo efficace e responsabile;
21. invita gli Stati membri a perseguire a norma di legge i pescherecci, i proprietari, le imprese, le società o le persone coinvolte in attività connesse alla pesca INN (compresa la mescolanza di catture derivanti da pesca INN con catture effettuate legalmente), alla stregua di altri autori di reati ambientali o economici, prevedendo sanzioni severe in caso di condanna che includano, ove opportuno per reati gravi o ripetuti, il ritiro permanente delle licenze di pesca e il divieto di accesso alle strutture portuali;
22. deplora che le sovvenzioni dell'UE siano state elargite a pescherecci precedentemente individuati come attivi nella pesca illegale;
23. invita la Commissione a modificare i requisiti per tutte le tipologie di assistenza finanziaria, in modo da applicare sanzioni finanziarie e precludere le possibilità di finanziamento ai proprietari di pescherecci per i quali sia comprovato il coinvolgimento in attività di pesca illegale;
24. sollecita la Commissione a rifiutare l'aiuto del Fondo europeo per la pesca a tutti i pescherecci implicati in attività di pesca INN;
25. sottolinea la necessità di assicurare una maggiore responsabilità e un maggior obbligo di rendiconto da parte dell'industria della pesca, al fine di raggiungere un utilizzo sostenibile delle risorse marine; ritiene che sia essenziale migliorare la trasparenza in tutti gli aspetti del settore della pesca e delle relative attività, ad esempio attraverso l'adozione di criteri internazionali per stabilire i veri proprietari beneficiari dei pescherecci nonché i diritti di pesca di cui dispongono, le condizioni per la loro pubblicazione e il monitoraggio delle imbarcazioni che pescano in acque internazionali;
26. ritiene che l'Unione europea debba essere di esempio, adottando e promuovendo una politica di trasparenza nel processo decisionale relativo alla gestione della pesca in seno agli organismi internazionali e nei paesi terzi con i quali l'UE intrattiene relazioni nel settore della pesca;
27. ritiene che una pesca rispettosa delle misure adottate sul piano internazionale, regionale e nazionale e basata su uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse favorisca la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sia nell'UE che nei paesi in via di sviluppo; osserva che, al contrario, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ha ripercussioni drammatiche sul piano economico, sociale e ambientale e che tali conseguenze sono ancor più dannose nel caso dei paesi in via di sviluppo, in quanto la pesca illegale pregiudica la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in particolare gli OSM 1, 7 e 8;
28. sottolinea il carattere transfrontaliero delle attività di pesca e la necessità, nella lotta contro la pesca INN, di una cooperazione sia bilaterale che multilaterale affinché le misure finalizzate a tale lotta siano applicate da tutti in maniera trasparente, non discriminatoria ed equa, anche tenendo conto delle capacità finanziarie, tecniche e umane dei paesi in via di sviluppo, specialmente quelle dei piccoli Stati insulari;
29. chiede alla Commissione di garantire la coerenza delle sue politiche affinché la politica di sviluppo per la lotta contro la povertà diventi parte integrante della politica dell'UE volta a contrastare la pesca INN, accanto alle considerazioni di carattere ambientale e commerciale;
30. evidenzia lo stretto legame tra la pesca INN e il livello di governance di uno Stato e chiede che tutte le misure di aiuto esterno siano accompagnate da una forte volontà politica dello Stato beneficiario di vietare la pesca INN nelle proprie acque e, più in generale, di migliorare la governance nel settore della pesca;
31. invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare i rispettivi piani di sostegno finanziario, tecnologico e tecnico, inclusi l'aiuto pubblico allo sviluppo e gli accordi di partenariato nel settore della pesca, a favore dei programmi di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle acque dei paesi in via di sviluppo, accordando priorità ai programmi regionali piuttosto che a quelli bilaterali; incoraggia inoltre un maggiore coordinamento tra tutti i donatori, europei e non solo, per il finanziamento di tali programmi;
32. ritiene, inoltre, che l'UE debba sfruttare attivamente la cooperazione nel quadro degli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) per meglio combattere la pesca INN;
33. chiede alla Commissione di rafforzare, nella misura necessaria, la dotazione finanziaria destinata al settore della pesca nell'ambito degli accordi conclusi con paesi in via di sviluppo, affinché questi ultimi potenzino le loro capacità istituzionali, umane e tecniche per lottare contro la pesca INN e quindi rispettino maggiormente le misure stabilite dalle organizzazioni mondiali e regionali di gestione della pesca come pure la legislazione europea;
34. sottolinea la necessità di un coinvolgimento della società civile e di una responsabilizzazione delle imprese del settore della pesca affinché assicurino il rispetto dei metodi legali di pesca e cooperino con le autorità nella lotta contro la pesca INN, nell'ambito della responsabilità sociale e ambientale delle imprese;
35. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di aggiungere l'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo, l'accordo ONU sugli stock ittici e l'accordo di conformità FAO all'elenco degli strumenti che i paesi devono applicare ai fini dell'ammissibilità al sistema di preferenze generalizzate plus, attualmente sottoposto a revisione; chiede il ritiro dei titoli di esportazione per tutti quei paesi che commercializzano prodotti derivanti dalla pesca INN; ritiene che l'UE debba collaborare con questi paesi al fine di vietare la commercializzazione di tali prodotti;
36. ricorda che la questione della pesca INN non può essere separata da quella relativa agli accordi di partenariato economico, nel quadro degli scambi commerciali soggetti alle norme dell'OMC; sottolinea il problema delle deroghe alle norme di origine per alcuni prodotti ittici trasformati (in particolare il caso della Papua Nuova Guinea), che impedisce la tracciabilità di questi prodotti e apre la strada alla pesca INN;
37. ritiene che l'UE debba perseguire i seguenti obiettivi in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui è parte:
–
l'istituzione, per tutte le zone di pesca coperte dal mandato delle ORGP, di registri dei pescherecci autorizzati a pescare, comprese le navi di supporto, nonché di elenchi delle imbarcazioni identificate come dedite alla pesca INN (liste nere), i quali devono essere aggiornati con frequenza, ampiamente divulgati e coordinati tra le ORGP;
–
il rafforzamento dei comitati di conformità delle ORGP al fine di esaminare i risultati ottenuti dalle parti contraenti e, ove necessario, imporre sanzioni efficaci;
–
l'ampliamento dell'elenco delle misure specifiche che devono adottare le parti contraenti come gli Stati di bandiera, costieri, di approdo e di commercializzazione e gli Stati della proprietà beneficiaria, nel quadro delle singole ORGP;
–
l'istituzione di ispezioni in mare e di programmi di osservazione adeguati;
–
l'imposizione di divieti relativi ai trasbordi in mare;
–
lo sviluppo di sistemi di documentazione delle catture, iniziando dalle specie principali nel quadro di ciascuna ORGP;
–
l'uso obbligatorio di strumenti elettronici quali VMS, giornali di bordo elettronici e, se del caso, altri dispositivi di localizzazione;
–
la realizzazione di valutazioni obbligatorie e periodiche dei risultati ottenuti dalle singole ORGP, con il requisito di dare attuazione alle raccomandazioni;
–
la dichiarazione degli interessi finanziari relativi alla pesca per i capi delegazione alle ORGP, ove possano condurre a un conflitto di interessi;
38. sollecita un'urgente espansione della rete delle ORGP al fine di coprire tutte le attività e le zone di pesca in alto mare, istituendo nuove ORGP oppure ampliando il mandato di quelle esistenti; è convinto che, data la natura globale della pesca INN, sia necessaria una cooperazione sostanzialmente migliorata tra le ORGP in termini di scambi di informazioni e di sanzioni nei confronti dei pescherecci e delle parti contraenti;
39. ritiene che il diritto alla pesca in alto mare debba essere subordinato, per quanto possibile nel rispetto della normativa internazionale, all'adesione dello Stato alle istituzioni internazionali pertinenti e alla completa attuazione di tutte le misure di gestione che esse adottano;
40. osserva che la FAO è la fonte principale di conoscenze e raccomandazioni scientifiche per l'esame delle questioni globali della pesca e dell'acquacoltura, poiché la gestione e lo sviluppo della pesca sono meglio integrati con la preservazione della biodiversità e la protezione dell'ambiente;
41. appoggia pienamente l'attuale iniziativa della FAO di istituire al più presto un registro globale dei pescherecci, delle navi da carico frigorifere e delle navi di appoggio, che dovrebbe essere obbligatorio e comprendere tutte le navi di stazza superiore a 10 GT;
42. incoraggia il rapido sviluppo di un sistema per la valutazione del comportamento dello Stato di bandiera, attualmente in corso presso la FAO, quale mezzo per esercitare pressione sugli Stati che non ottemperano ai loro obblighi giuridici internazionali; esorta a escogitare un meccanismo efficace per punire gli Stati i quali non garantiscono che i pescherecci battenti le loro rispettive bandiere non sostengano e non esercitino la pesca INN e osservino tutte le normative pertinenti; invita gli Stati membri ad applicare in modo equo e trasparente gli strumenti di mercato per arrestare la pesca illegale, senza discriminare altri paesi; sostiene la decisione della FAO di avviare consultazioni internazionali sul comportamento degli Stati di bandiera in relazione ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale;
43. invita a prendere misure urgenti per porre fine all'uso di «bandiere di comodo», pratica che consente ai pescherecci di agire illegalmente, in tutta impunità, a grave scapito dell'ecosistema marino, degli stock ittici, delle comunità costiere, della sicurezza alimentare, particolarmente nei paesi in via di sviluppo, e del settore della pesca legale che opera nel rispetto della legge;
44. sottolinea la necessità di assicurare che gli interessi dell'UE non siano coinvolti in queste forme di pirateria alieutica e chiede pertanto agli Stati membri di assicurare che i propri cittadini non sostengano o pratichino la pesca INN;
45. sostiene gli sforzi della Commissione per l'istituzione di un registro pubblico che identifichi i proprietari dei pescherecci per i quali è comprovata la partecipazione ad attività di pesca INN; ritiene che il registro debba essere in linea con quello gestito dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca con sede a Vigo;
46. è convinto che debbano essere effettuate, senza ulteriore indugio, valutazioni indipendenti del comportamento tanto degli Stati di bandiera quanto delle ORGP da parte di un organismo integrato nel sistema delle Nazioni Unite;
47. riconosce la mancanza di cooperazione internazionale nella gestione degli effetti negativi delle attività umane differenti dalla pesca che colpiscono l'ambiente marino; invita la Commissione a sostenere l'istituzione di un organismo mondiale che soddisfi tale esigenza, possibilmente sotto gli auspici delle Nazioni Unite;
48. sottolinea la necessità di sviluppare più pienamente il concetto di responsabilità dello Stato di commercializzazione quale mezzo per chiudere i mercati ai prodotti della pesca INN; è convinto che l'UE debba avviare con urgenza discussioni con altri importanti Stati di commercializzazione, compresi ma non esclusivamente gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina, su come cooperare con essi e, il più rapidamente possibile, elaborare strumenti giuridici internazionali in grado di perseguire, sanzionare e porre fine al commercio di prodotti della pesca INN, coerentemente con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nel quadro del sistema delle Nazioni Unite;
49. sottolinea che il mantenimento e lo sviluppo del settore europeo della pesca dipendono in parte anche da uno stretto controllo INN dei prodotti ittici scambiati sul mercato europeo e mondiale; ribadisce l'importanza di questo settore per la gestione del territorio, la sicurezza alimentare e la tutela dell'occupazione e delle risorse nelle acque dell'UE;
50. ritiene che l'Unione europea disponga già di strumenti atti a scoraggiare la pesca illegale ed è convinto che, trattandosi di uno dei più importanti mercati ittici del mondo, se utilizzerà tali strumenti in modo adeguato, l'effetto dissuasivo avrà indubbiamente un impatto concreto; chiede pertanto che non siano concessi o siano ritirati i titoli di esportazione verso l'Unione europea a quei paesi o parti contraenti che non collaborano con le ORGP per istituire strumenti come i sistemi di documentazione delle catture o le misure dello Stato di approdo;
51. ribadisce che una delle armi principali nella lotta contro la pesca INN è quella commerciale; deplora pertanto, ancora una volta, la mancanza di coordinamento tra la DG Affari marittimi e pesca e la DG Commercio in seno alla Commissione, dal momento che mentre la prima si prefigge traguardi sempre più ambiziosi per contrastare la pesca INN, l'obiettivo della seconda sembra essere esclusivamente l'apertura sempre maggiore dei mercati dell'UE alle importazioni, a prescindere dalla loro origine e dall'esistenza di garanzie di controllo, concedendo preferenze tariffarie e deroghe alle norme di origine che servono unicamente a consegnare definitivamente i mercati europei a flotte e paesi giudicati come minimo tolleranti nei confronti della pesca INN;
52. ritiene a tale riguardo che il mercato e in particolare gli importatori dovrebbero essere chiamati a rispondere sempre più delle proprie azioni, in quanto il mercato stesso rappresenta forse la causa principale della pesca INN;
53. sottolinea l'importanza del diritto dei consumatori di avere sempre la certezza che il prodotto acquistato sia stato pescato legalmente;
54. esorta sia la Commissione che gli Stati membri a informare in modo più adeguato i consumatori in merito ai vari sistemi di etichettatura, come ad esempio il sistema dell'MSC (Marine Stewardship Council) che assicura la trasparenza e fornisce garanzie ai consumatori circa l'acquisto di pesce sostenibile e sbarcato legalmente;
55. appoggia pienamente i nuovi orientamenti approvati durante la riunione del Comitato per la pesca della FAO (COFI) di febbraio 2011, che si propongono di armonizzare il sistema di etichettatura dei prodotti della pesca al fine di combattere la pesca illegale; ritiene che le caratteristiche da riportare in etichetta dovrebbero includere indicazioni chiare sulla denominazione commerciale e scientifica del pesce, sul tipo di pesca e soprattutto sulla zona di origine;
56. incoraggia la Commissione a proseguire lo sviluppo di un sistema globale di documentazione delle catture;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo e l'utilizzo di tecniche che assicurino la piena ed efficace tracciabilità dei prodotti ittici lungo tutta la filiera di approvvigionamento, tra cui la localizzazione via satellite dei pescherecci e delle navi di supporto e le etichette elettroniche per la localizzazione dei pesci, nonché a sostenere l'istituzione di banche dati globali del DNA dei pesci e di altri database genetici per individuare i prodotti ittici e la loro origine geografica, come indicato nella relazione del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione intitolata «Deterring Illegal Activities in the Fisheries Sector - Genetics, Genomics, Chemistry and Forensics to Fight IUU Fishing and in Support of Fish Product Traceability» (Lotta alle attività illegali nel settore della pesca – Genetica, genomica, chimica e medicina legale per combattere la pesca INN e a sostegno della tracciabilità dei prodotti ittici);
58. incoraggia la Commissione e il Consiglio a potenziare le risorse destinate alla lotta contro la corruzione e il crimine organizzato a tutti i livelli;
59. accoglie con soddisfazione la recente relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sul ruolo della criminalità organizzata transnazionale nell'industria della pesca, che illustra come i gruppi criminali organizzati stiano estendendo la propria influenza nel settore della pesca, comprese le attività a monte (fornitura di navi e di equipaggi, rifornimenti di carburante ecc.) e a valle (commercializzazione, spedizioni);
60. è preoccupato per il ricorso ad attività criminali come lo sfruttamento e la tratta di esseri umani, il riciclaggio di denaro sporco, la corruzione, la ricettazione, l'evasione fiscale e la frode doganale da parte di coloro che praticano la pesca INN, e ritiene che tali attività dovrebbero essere considerate una forma di criminalità organizzata transnazionale; sottolinea la necessità di un approccio più globale e integrato alla lotta contro la pesca INN, che preveda controlli sugli scambi commerciali e sulle importazioni;
61. appoggia pienamente le raccomandazioni contenute nella relazione dell'UNODC, tra cui quelle concernenti l'ampliamento della cooperazione internazionale al fine di investigare le attività criminali in mare, il miglioramento della trasparenza per quanto riguarda la proprietà e le attività dei pescherecci, e la dissuasione sia dal vendere che dal far sfruttare pescherecci a società i cui proprietari beneficiari siano irrintracciabili;
62. osserva che uno dei trattati più largamente ratificati è la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale, che obbliga le parti contraenti a cooperare reciprocamente sul piano delle indagini, dei processi e dei procedimenti giudiziari nei casi di criminalità organizzata transnazionale, creando così importanti sinergie nell'ambito della lotta contro la pesca INN;
63. è convinto che la pesca INN debba diventare uno dei campi d'azione prioritari per Interpol e che occorra conferire a questa organizzazione risorse e competenze investigative per monitorare e combattere gli aspetti della pesca INN connessi alla criminalità transnazionale;
64. chiede alla Commissione di esaminare il «Lacey Act» degli Stati Uniti e di valutare se taluni dei suoi elementi possano essere utilizzabili nel contesto europeo, in particolare la responsabilità che esso impone ai dettaglianti in relazione alla provenienza legale del pescato;
65. invita la Commissione a includere i principi di cui sopra, se attinenti, nelle disposizioni dei suoi accordi di pesca bilaterali;
66. insiste affinché l'Unione europea proponga di iscrivere la questione della governance internazionale degli oceani quale priorità all'ordine del giorno del prossimo Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà nel 2012 in Brasile, in occasione del 30° anniversario della convenzione ONU sul diritto del mare;
67. rileva che la lotta contro la pesca illegale su scala mondiale è imprescindibile per uno sviluppo globale sostenibile e deve pertanto diventare una componente irrinunciabile ed esplicita degli accordi di partenariato nel settore della pesca, degli impegni della politica commerciale, degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo e delle priorità della politica estera dell'Unione europea;
68. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri, ai segretariati delle ORGP di cui l'UE è parte contraente e al Comitato per la pesca della FAO.