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 Testo integrale 
Procedura : 2010/0059(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0403/2011

Testi presentati :

A7-0403/2011

Discussioni :

PV 30/11/2011 - 17
CRE 30/11/2011 - 17

Votazioni :

PV 01/12/2011 - 6.13
CRE 01/12/2011 - 6.13
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2011)0532

Testi approvati
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Giovedì 1 dicembre 2011 - Bruxelles
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo - misure di accompagnamento nel settore bananiero ***III
P7_TA(2011)0532A7-0403/2011
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011 – 2010/0059(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

–  visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le relative dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (PE-CONS 00059/2011 – C7-0379/2011),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0102),

–  vista la sua posizione in seconda lettura(2) sulla posizione del Consiglio in prima lettura(3),

–  visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione del Consiglio in prima lettura (COM(2011)0179),

–  vista la posizione del Consiglio in seconda lettura,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 13, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 69 del suo regolamento,

–  vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A7-0403/2011),

1.  approva il progetto comune;

2.  dichiara, in un'ottica di compromesso, di essere pronto ad accettare il pacchetto di compromesso, in quanto la durata restante degli attuali strumenti è piuttosto breve; deplora che, a causa della rigidità del Consiglio, non sia stato possibile migliorare ulteriormente il testo dello strumento per la cooperazione allo sviluppo - misure di accompagnamento nel settore bananiero, in particolare per quanto concerne il ruolo del Parlamento europeo nelle decisioni strategiche, per le quali la parità tra i colegislatori è fondamentale; sottolinea che il presente risultato non costituisce un precedente per i futuri negoziati sugli strumenti di finanziamento esterni successivi al 2013; dichiara che, conformemente ai criteri definiti all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intende insistere sul ricorso agli atti delegati ogniqualvolta nel finanziamento e nella programmazione relativi a tali strumenti sono coinvolte decisioni politiche strategiche;

3.  conferma la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

4.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

5.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alle relative dichiarazioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati del 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.
(2) Testi approvati del 3.2.2011, P7_TA(2011)0030.
(3) GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 17.


Allegato alla risoluzione legislativa

Dichiarazione della Commissione concernente il programma sulle misure di accompagnamento nel settore bananiero nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo

Nel caso specifico delle misure di accompagnamento nel settore bananiero e considerati i principi e gli obiettivi del programma stabiliti all'articolo 17 bis dello strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo, la Commissione europea conferma che, nel determinare le assegnazioni indicative per paese, applicherà una metodologia in un modo obiettivo e uniforme che tenga conto dell'importanza del settore bananiero e delle realtà economiche e in materia di sviluppo di ciascun paese beneficiario ammissibile.

La Commissione dichiara che intende applicare una metodologia che attribuisca all'incirca lo stesso peso ai primi due criteri, mentre il terzo criterio sarà utilizzato come coefficiente di sviluppo. L'obiettivo di tale metodologia consiste nell'accordare lo stesso rilievo in tutti i paesi beneficiari al volume degli scambi di banane con l'Unione europea e all'importanza delle esportazioni di banane verso l'Unione per l'economia di ciascun paese beneficiario. Il livello di sviluppo relativo modulerà le assegnazioni a favore dei paesi con livelli di sviluppo inferiori, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Unione fissati nei trattati e nello strumento di cooperazione allo sviluppo.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul ricorso agli atti delegati nel futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della comunicazione della Commissione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (COM(2011)0500(1)), specie in relazione al ricorso proposto agli atti delegati nei futuri strumenti di finanziamento esterno e attendono proposte legislative che saranno debitamente esaminate.

(1) La Commissione nella sua comunicazione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (COM(2011)0500) afferma che:«Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi.»e che:' Si ritiene che il controllo democratico dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i co-legislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento.«

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