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 Testo integrale 
Procedura : 2010/0258(COD)
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Ciclo del documento : A7-0212/2011

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A7-0212/2011

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PV 01/12/2011 - 6.17
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P7_TA(2011)0536

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Giovedì 1 dicembre 2011 - Bruxelles
Rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ***I
P7_TA(2011)0536A7-0212/2011
Risoluzione
 Testo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0505),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0286/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–  vista la lettera del 15 aprile 2011 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 ottobre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0212/2011),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1° dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)
P7_TC1-COD(2010)0258

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 70/2012.)

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