Decisione del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM) e 2011/2099(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata il 5 aprile 2011 da Viktor Uspaskich in difesa della sua immunità e comunicata in Aula il 9 maggio 2011 nonché la sua richiesta di revisione della decisione del Parlamento del 7 settembre 2010 di revocare la sua immunità(1), presentata l'11 aprile 2011 e comunicata in Aula il 4 luglio 2011,
– avendo ascoltato Viktor Uspaskich il 10 ottobre 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 7 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea(«il protocollo»), e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010(2),
– viste le disposizioni dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania,
– vista la decisione del Parlamento del 7 settembre 2010 di revocare l'immunità di Viktor Uspaskich,
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
A. considerando opportuno esaminare assieme le richieste presentate da Viktor Uspaskich il 5 e l'11 aprile 2011 dato che sono attinenti allo stesso procedimento giudiziario;
B. considerando che è stato intentato un procedimento penale contro Viktor Uspaskich, membro del Parlamento europeo, il quale nel procedimento pendente di fronte al tribunale regionale di Vilnius è imputato di reati penali a norma dei seguenti articoli del codice penale lituano: articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 222, paragrafo 1, articolo 220, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 220, paragrafo 1, articolo 205, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 205, paragrafo 1, del codice penale lituano;
C. considerando che secondo l'articolo 9 del protocollo , per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; che l'immunità non può essere invocata qualora un deputato sia colto in flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità a uno dei suoi membri,
D. considerando che, secondo l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania, un membro del parlamento nazionale (il Seimas) non può essere perseguito penalmente né arrestato o altrimenti sottoposto a restrizione della libertà personale senza il consenso del parlamento lituano,
E. considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica di Lituania dispone inoltre che un membro del Seimas non può essere perseguito per i voti o per le dichiarazioni espressi in Aula, ma può essere perseguito secondo le norme generali per ingiurie personali o per diffamazione,
F. considerando che Viktor Uspaskich in essenza è imputato di reati di falso in bilancio in relazione al finanziamento di un partito politico durante un periodo precedente alla sua elezione al Parlamento europeo,
G. considerando che il 7 settembre 2010 il Parlamento ha revocato l'immunità di Viktor Uspaskich ritenendo che non fossero state addotte prove cogenti quanto all'esistenza di un fumus persecutionis e che i reati di cui è imputato Viktor Uspaskich non attengono in nessun modo alle sue attività in quanto membro del Parlamento europeo,
H. considerando che il 28 ottobre 2010 Viktor Uspaskich ha inoltrato dinanzi al Tribunale un ricorso per annullamento della decisione del Parlamento del 7 settembre 2010 e che ha ritirato lo stesso soltanto nel luglio 2011;
I. considerando che nella sua lettera del 5 aprile 2011 con la richiesta di difesa dalla sua immunità Viktor Uspaskich denuncia che il procedimento penale avviato a suo carico dalle autorità lituane gli impedisce di espletare, oppure lo ostacola nel farlo, i suoi compiti parlamentari restringendo la sua libertà di movimento in contrasto con l'articolo 7 del protocollo;
J. considerando che il protocollo ha la funzione di proteggere i deputati nei confronti di restrizioni alla loro libertà di movimento diverse dalle restrizioni giudiziarie, e pertanto comprende non un'immunità, ma un privilegio e non tutela da restrizioni giudiziarie la libertà di movimento dei deputati(3);
K. considerando pertanto che il Parlamento non può accogliere la richiesta del 5 aprile 2011 di Viktor Uspaskich di difesa della sua immunità sulla base dell'articolo 7 del protocollo;
L. considerando che nella sua lettera dell'11 aprile 2011 Viktor Uspaskich chiede la revisione della decisione del Parlamento del 7 settembre 2010 sulla base di nuovi fatti divulgati da WikiLeaks, che secondo lui confermano palesemente la circostanza che lui è vittima di fumus persecutionis;
M. considerando che tale denuncia andrebbe respinta perché non sono stati accertati nessi sufficienti tra i nuovi fatti emersi e l'avvio di un procedimento a carico di Viktor Uspaskich per falso in bilancio;
N. considerando inoltre che – e tale circostanza si applica anche alla denuncia di Viktor Uspaskich secondo cui, con l'adozione della decisione del 7 settembre 2010, si è violato il suo diritto fondamentale di difesa e la Carta europea dei diritti fondamentali – la richiesta di riesame della decisione del Parlamento del 7 settembre 2010 non rappresenta una richiesta di difesa della sua immunità e dei suoi privilegi ai sensi degli articoli 6 e 7;
1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Viktor Uspaskich;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e le relazioni della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Lituania.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann and Krier (Raccolta 1964, pag. 195); Causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391); Causa T- 345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); Cause unificate C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929), Causa T-42/06, Gollnisch/Parliament.