Risoluzione del Parlamento europeo dell'1 dicembre 2011 sulla modernizzazione dei servizi doganali (2011/2083(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)(1),
– visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(2),
– visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3),
– vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio(4),
– vista la decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)(5),
– visto il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario(6) (controlli in materia di sicurezza),
– visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93(7),
– vista la decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione(8),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria (COM(2011)0288),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285),
– visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(9),
– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2011 sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2009(10),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato(11),
– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale(12),
– vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 su norme e procedure efficaci in tema d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale(13),
– vista la relazione della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario (gennaio 1996-marzo 1997),
– vista la relazione speciale n. 1/2010 della Corte dei conti europea «Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?»,
– visto l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America(14), firmato il 28 maggio 1997,
– vista la dichiarazione congiunta sulla sicurezza della catena di approvvigionamento (dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti e Commissione), firmata il 23 giugno 2011,
– vista la relazione sull'applicazione doganale nell'Unione europea dei diritti di proprietà intellettuale - Risultati alle frontiere dell'Unione europea - 2010, Commissione - Fiscalità e unione doganale,
– vista la relazione della Commissione dal titolo «Valutazione intermedia del programma Dogana 2013» (COM(2011)0537),
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Valutazione finale del programma Dogana 2007 a norma dell'articolo 19 della decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007)» (COM(2008)0612),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale» (COM(2008)0169),
– vista la comunicazione della Commissione relativa alla risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria (COM(2005)0479,
– vista la relazione sul rafforzamento della sicurezza del trasporto aereo di merci (documento del Consiglio 11250/11),
– visto il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 (documento del Consiglio 5345/09)
– vista la risoluzione del Consiglio del 23 ottobre 2009 relativa ad una strategia rafforzata per la cooperazione doganale(15),
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 14 maggio 2008 sulla strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale,
– vista l'audizione sulla modernizzazione delle dogane e il mercato interno, tenutasi il 16 luglio 2011,
– visto lo studio commissionato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dal titolo «Cooperazione doganale nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia: il ruolo delle dogane nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea», pubblicato nel maggio 2011,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0406/2011),
A. considerando che una unione doganale efficiente è una delle pietre di volta del processo di integrazione europea, nonché la base per la libera circolazione delle merci, lo sviluppo economico e la crescita nel mercato interno;
B. considerando che le dogane svolgono un ruolo fondamentale nel garantire sicurezza e protezione, tutelare i consumatori e l'ambiente, garantire una riscossione integrale delle entrate, rafforzare la lotta contro la frode e la corruzione e assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
C. considerando che le dogane, convenientemente situate alle frontiere, possono contribuire in modo efficace a garantire che solo le merci sicure entrino nell'Unione europea;
D. considerando che le dogane svolgono ancora un ruolo importante nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea, sebbene la loro funzione di esazione dei dazi doganali si sia andata riducendo negli ultimi anni;
E. considerando che incidenti di sicurezza verificatisi molto recentemente nei servizi aerei per il trasporto merci dimostrano che l'attenzione posta sulla sicurezza è appropriata e che le amministrazioni doganali devono continuare a vigilare sulle minacce terroristiche;
F. considerando che l'importazione nell'Unione europea di merci contraffatte e di merci usurpative determina una perdita di entrate e viola i diritti di proprietà intellettuale; che i prodotti contraffatti possono comportare gravi rischi per la sicurezza e la salute dei consumatori europei;
G. considerando che le dogane si trovano oggi a gestire volumi crescenti di operazioni di importazione, esportazione e transito, mentre le risorse restano limitate, e che pertanto riveste particolare importanza una gestione del rischio efficiente ed efficace;
H. considerando che la dogana elettronica e, in particolare, lo sdoganamento centralizzato, sono tra i principali elementi della modernizzazione e semplificazione delle dogane;
I. considerando che un sistema doganale fluido, semplice e correttamente funzionante è essenziale per facilitare la mobilità delle merci e del commercio nel mercato interno, soprattutto per le piccole e medie imprese;
J. considerando che è essenziale trovare un giusto equilibrio tra controlli doganali e agevolazione del commercio legittimo; che lo status di operatore economico autorizzato dovrebbe offrire vantaggi tangibili ai commercianti di fiducia;
Strategia doganale
1. ritiene che il codice doganale aggiornato dell'UE, adottato nel 2008, sia estremamente ambizioso in termini di scadenze e che la nuova proposta debba puntare a un reale miglioramento della situazione attuale, apportando un chiaro valore aggiunto agli operatori dell'Unione europea e, in particolare, alle piccole e medie imprese;
2. ritiene che la modernizzazione delle dogane debba essere una priorità politica di rilievo, con una dotazione di bilancio consona a tale ambizione, in quanto una politica doganale a prova di futuro, basata su procedure correttamente funzionanti, efficaci e semplificate, contribuisce in modo essenziale alla competitività economica dell'Unione europea a livello globale e a relazioni commerciali affidabili con i paesi terzi;
3. sottolinea che un'efficace politica doganale è determinante per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la lotta contro l'entrata illegale di merci e prodotti contraffatti nel mercato unico e rafforza quindi il controllo della sicurezza e la protezione per i consumatori europei;
4. chiede che sia intensificata la lotta contro le violazioni delle norme doganali e contro le minacce rappresentate dal contrabbando, dalla criminalità organizzata, dalla corruzione, dal terrorismo e da altri reati, dedicando particolare attenzione all'attuazione delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale delle dogane sulla gestione dei rischi, la protezione e la sicurezza del commercio legale, la creazione di partenariati con le imprese nel settore dell'automazione delle dogane, la lotta contro la corruzione, l'introduzione del principio dello sportello unico e lo scambio di informazioni e conoscenze tra le amministrazioni doganali;
5. ritiene che la missione e l'immagine delle dogane dovrebbero essere adeguate alle disposizioni del Codice doganale aggiornato, al fine di beneficiare di nuovi stimoli e poter realizzare appieno la sua potenziale efficacia;
6. ritiene che, poiché le dogane vengono investite di sempre maggiori responsabilità, gli Stati membri dovrebbero farvi fronte con risorse adeguate; considera indispensabile, per raggiungere la tanto necessaria modernizzazione del settore doganale, che siano destinate adeguate risorse finanziarie, in linea con i quadri di bilancio destinati alle procedure e ai processi connessi alle attività doganali, in particolare alla creazione di sistemi elettronici; ritiene che, per consentire alle dogane di svolgere le loro funzioni prioritarie, si debba porre un particolare accento sull'uso delle limitate risorse disponibili nel settore della gestione dei rischi, sulla garanzia della protezione e della sicurezza del mercato e della società e sulla protezione dei confini alle frontiere esterne dell'Unione europea;
7. teme che le diverse interpretazioni nazionali della normativa doganale dell'Unione siano fonte di burocrazia per le imprese, con un conseguente impatto negativo sulla competitività europea, e indeboliscano la capacità dell'Unione europea di attuare un approccio efficace alla conformità basato sul rischio; invita pertanto gli Stati membri a impegnarsi pienamente nel processo di modernizzazione delle dogane e soprattutto nell'applicazione uniforme della normativa doganale dell'Unione; insiste inoltre affinché la Commissione intraprenda tutte le azioni necessarie per garantire un'applicazione omogenea e armonizzata in tutta l'Unione europea della normativa doganale dell'Unione;
8. invita la Commissione a presentare, entro il giugno 2012, una relazione al Parlamento europeo sull'attuale stato di osservanza della normativa dell'Unione in materia di dogane da parte degli Stati membri, che comprenda un piano d'azione per affrontare le eventuali lacune riscontrate; ritiene che nello svolgere tale compito la Commissione debba consultare l'industria;
9. osserva che le amministrazioni doganali devono essere modernizzate mediante la creazione di un sistema orientato al raggiungimento dei risultati, l'adozione di metodi di gestione della qualità basati su norme internazionali e su procedure consolidate, nonché il miglioramento del monitoraggio interno e della gestione del rischio organizzativo, tenendo conto dei processi operativi e informativi;
10. riconosce che le dogane rivestono un'importanza fondamentale per gli scambi internazionali; esprime apprezzamento, a tale riguardo, per il ruolo normativo dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla valutazione doganale inteso alla creazione di un sistema equo, uniforme e neutro per la valutazione delle merci ai fini doganali, mettendo al bando l'uso di valori doganali arbitrari o fittizi che possono costituire un ostacolo a un commercio aperto ed equo;
11. giudica necessaria la tempestiva introduzione di misure di modernizzazione quali la semplificazione della legislazione doganale e l'informatizzazione interoperativa delle dogane, che contribuiranno a facilitare le pratiche commerciali e dovrebbero essere introdotte quanto prima, nonché il rafforzamento del coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione delle polizie tributarie a livello europeo; esprime l'auspicio che l'attività in corso in materia di aggiornamento del Codice doganale sottolinei il ruolo centrale dell'abolizione delle dichiarazioni doganali, al fine di facilitare gli scambi commerciali;
Garantire la competitività e la gestione del rischio
12. ritiene che, per rafforzare la competitività dell'economia europea, occorre semplificare, standardizzare e modernizzare la legislazione e le procedure doganali e l'uso di strumenti informatici moderni ed efficienti; è dell'avviso che uno dei principali benefici di un sistema doganale moderno per le imprese, soprattutto piccole e medie, sia la sua prevedibilità, la quale a sua volta stimola la crescita economica;
13. osserva che potrebbero essere necessari ingenti investimenti per l'adeguamento alle nuove procedure doganali e ai requisiti della modernizzata dogana elettronica; sottolinea che questi ultimi devono essere ragionevoli al fine di non creare oneri inutili, soprattutto per le piccole e medie imprese; sottolinea la necessità di ridurre la burocrazia e i costi per le piccole e medie imprese;
14. ritiene che i controlli doganali debbano essere rivolti principalmente alle spedizioni ad alto rischio, mentre le spedizioni a basso rischio dovrebbe essere prontamente immesse in circolazione; sottolinea in proposito il ruolo chiave delle tecniche di gestione del rischio e sostiene con forza l'introduzione e l'ulteriore modernizzazione di sistemi elettronici di sdoganamento;
15. ritiene che un'efficace gestione del rischio dipenda dalla raccolta tempestiva delle informazioni necessarie nel lungo l'intero processo di elaborazione elettronica, al fine di garantire la protezione e la sicurezza pubblica;
16. insiste sulla necessità che qualsiasi futura estensione della normativa sulla sicurezza della catena di approvvigionamento nell'Unione europea avvenga sulla base di un approccio che tenga in considerazione tutti i rischi, prendendo in esame soltanto le partite a rischio più elevato ai fini della valutazione sia documentale che fisica;
17. constata la necessità, in un'Unione funzionale tra i 27 Stati membri, di definire un pacchetto comune di controlli fisici obbligatori delle merci applicabili a tutti i vari punti di entrata (portuali, aeroportuali, stradali) al mercato unico;
18. pur riconoscendo l'importanza della sicurezza della catena di approvvigionamento, ritiene che l'obbligo legislativo statunitense della scansione integrale sia eccessivamente gravoso e costoso a fronte di dubbi benefici reali, ed è determinato a proseguire il dialogo legislativo transatlantico con gli Stati Uniti per ottenere l'abrogazione o la modifica di tale normativa;
Un sistema doganale moderno L'attuazione del Codice doganale aggiornato
19. sottolinea che il Codice doganale aggiornato è un importante strumento per semplificare e armonizzare genuinamente le procedure doganali, contribuendo così a rafforzare l'economia europea; ritiene che le disposizioni di attuazione del Codice doganale aggiornato dovrebbero riflettere appieno lo spirito di tale Codice; è preoccupato dal fatto che alcune disposizioni di attuazione fondamentali siano ancora in esame e che decisioni strategiche relative all'architettura informatica non siano ancora state prese;
20. è convinto che il Codice doganale aggiornato potrà sviluppare integralmente il suo potenziale solo se pienamente sostenuto da sistemi informatici debitamente elaborati e avanzati; crede fermamente che ogni ulteriore investimento nel settore informatico debba essere guidato dai principi portanti del Codice doganale aggiornato;
21. sottolinea la necessità che il settore commerciale abbia accesso alle specifiche corrette da parte degli Stati membri con largo anticipo, in quanto anche le imprese necessitano di tempo per elaborare e mettere in atto le proprie applicazioni informatiche; sottolinea, a tale proposito, che nel fissare la nuova scadenza per l'applicazione del Codice doganale aggiornato occorre tenere conto delle capacità tecniche e finanziarie delle amministrazioni e degli operatori economici nazionali per la messa in atto di nuovi sistemi;
22. accoglie con favore il previsto allineamento delle disposizioni del Codice doganale aggiornato con il trattato di Lisbona in materia di delega dei poteri e di concessione di poteri di esecuzione; sottolinea che questo nuovo sistema è rappresentativo di un nuovo equilibrio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio, soprattutto perché, per quanto riguarda gli atti delegati, le due istituzioni sono poste sullo stesso piano;
23. riconosce l'opportunità di posticipare l'attuazione del Codice doganale aggiornato; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto delle difficoltà incontrate, soprattutto per quanto concerne la creazione dei sistemi elettronici, a esaminare la possibilità di fissare il 2016 quale nuova scadenza per un'applicazione uniforme del Codice doganale aggiornato, vincolando tale rinvio alle necessarie garanzie di sicurezza;
Sdoganamento centralizzato e armonizzazione
24. sottolinea la necessità di una coerenza nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea; reitera il suo appello alla Commissione e agli Stati membri per una maggiore armonizzazione dei sistemi di controllo doganale da una parte, e delle sanzioni dall'altra;
25. appoggia vigorosamente il concetto di sdoganamento centralizzato totalmente dipendente da sistemi elettronici appropriati, che è uno degli aspetti principali di un sistema doganale modernizzato come concepito nel Codice doganale aggiornato e deplora la mancanza di progressi nella realizzazione di questo concetto; rammenta il ruolo centrale che le dogane dovrebbero svolgere nell'ambito della procedura di sdoganamento centralizzato;
26. invita gli Stati membri a impegnarsi pienamente a favore del concetto dello sdoganamento centralizzato, poiché solo norme doganali, sistemi di scambio di informazioni e formati di dati genuinamente armonizzati possono garantirne il successo;
27. deplora la lentezza del processo di semplificazione delle norme relative all'IVA e alle accise negli Stati membri e l'insorgere di problemi nell'esazione dell'IVA e delle accise, fattori essenziali per un sistema di sdoganamento realmente centralizzato; chiede inoltre che siano rafforzati la cooperazione e lo scambio di buone pratiche rispetto al prelievo dell'IVA all'importazione, gli orari di apertura delle dogane, le retribuzioni e le sanzioni per mancato rispetto del Codice doganale comunitario, dato che le divergenze esistenti comportano distorsioni dei flussi commerciali;
28. ritiene che sia necessaria una certa flessibilità in relazione alle norme e ai processi delle dogane, per consentire agli Stati membri di continuare, ove possibile, ad adattare il loro approccio in termini di velocità logistica, complessità e volume delle merci gestite;
Lo status di operatore economico autorizzato
29. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la qualità dei servizi per gli operatori economici e altri soggetti e a ridurre l'onere amministrativo che grava su di essi; appoggia gli sforzi della Commissione volti a incoraggiare gli operatori, in tutta l'Unione europea, a richiedere lo status di operatore economico autorizzato; è preoccupato, tuttavia, dal fatto che i rilevanti investimenti necessari per conseguire lo status di operatore economico autorizzato possano rappresentare un serio ostacolo per i commercianti, in particolare le piccole e medie imprese; invita la Commissione a considerare la possibilità di semplificare la procedura per la richiesta dello status di operatore economico autorizzato;
30. invita la Commissione e gli Stati membri a proporre ulteriori benefici concreti che potrebbero essere concessi agli operatori economici autorizzati e che incoraggino le imprese a richiedere tale status; ritiene che tali benefici tangibili potrebbero comportare significative riduzioni degli oneri amministrativi o dei costi, ad esempio esentando gli operatori economici autorizzati dall'obbligo di costituire sistematicamente una garanzia per le obbligazioni doganali e concedendo facilitazioni per il versamento dei dazi doganali e dell'IVA;
31. in particolare, invita la Commissione a esaminare la possibilità di eliminare l'obbligo di presentare informazioni preliminari all'arrivo o all'uscita delle merci, sia per l'importazione che per l'esportazione, nel caso di operatori affidabili, come gli operatori economici autorizzati, consentendo così di eliminare le dichiarazioni doganali basate sulle transazioni, nel quadro dell'autovalutazione e della procedura di domiciliazione;
32. richiama tuttavia l'attenzione su tutti i requisiti necessari per l'acquisizione dello status di operatore economico autorizzato, come sanciti dall'articolo 14 del Codice doganale aggiornato, vale a dire una comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali, l'esistenza di un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali, una comprovata solvibilità finanziaria, standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connessi all'attività svolta e norme di sicurezza e protezione;
33. si aspetta che tutti gli Stati membri garantiscano che lo status di operatore economico autorizzato concesso da uno Stato membro sia pienamente riconosciuto dagli altri Stati membri; ricorda l'importanza di garantire la parità di trattamento degli operatori economici autorizzati (OEA) in tutti i punti del territorio doganale comunitario per quanto riguarda l'uniformità dei controlli e il riconoscimento reciproco;
34. sollecita la Commissione affinché nel Codice doganale aggiornato siano previsti requisiti più rigorosi per la fornitura di servizi di rappresentanza doganali dell'Unione europea, contribuendo ad aumentare il grado di professionalità e responsabilità di tali intermediari e stabilendo norme chiare che guidino il rapporto tra spedizionieri doganali e case di spedizioni, utili a trasformare il ruolo degli stessi spedizionieri in moltiplicatori per gli importatori di piccole e medie dimensioni che non hanno la capacità di attuare programmi di conformità doganale analoghi agli operatori economici autorizzati europei;
35. si compiace dell'attivazione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e il Giappone sul riconoscimento reciproco dello status degli operatori economici autorizzati; incoraggia la Commissione a negoziare, nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento, accordi analoghi con altri partner importanti, segnatamente gli Stati Uniti, il Canada, la Cina e la Russia e a inserire tale elemento nei negoziati sugli accordi commerciali bilaterali, al fine di rendere lo status di operatore economico autorizzato più redditizio per le imprese dell'Unione europea;
Semplificazioni ed eccezioni
36. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre semplificazioni delle procedure nel settore delle importazioni e delle esportazioni;
37. invita la Commissione, in futuro, nel quadro delle «procedure di domiciliazione», a eliminare l'obbligo delle notifiche individuali e a consentire l'immissione delle merci senza il coinvolgimento delle autorità doganali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure, soprattutto nel caso di spedizioni just-in-time;
38. fa presente che soprattutto le piccole e medie imprese in vari Stati membri sfruttano la possibilità prevista dal Codice doganale di una cosiddetta dichiarazione doganale orale per le importazioni e le esportazioni di valore inferiore alla soglia di 1 000 EUR;
39. esorta a mantenere e uniformare a livello dell'Unione europea le soglie e le deroghe vigenti in molti Stati membri in materia di dazi per quanto concerne le applicazioni doganali per le partite più piccole ai fini dell'importazione e dell'esportazione, ad esempio fino a un importo di 1 000 EUR, e a inserirle nell'ambito delle informazioni preliminari all'arrivo o all'uscita delle merci; sottolinea che l'eliminazione di questa semplificazione comporterebbe un notevole onere finanziario e amministrativo supplementare, soprattutto per le piccole e medie imprese, e non sarebbe quindi compatibile con l'obiettivo dell'Unione di una semplificazione amministrativa; insiste sul mantenimento della possibilità di una cosiddetta dichiarazione doganale orale nelle disposizioni di esecuzione relative al Codice doganale aggiornato;
40. invita a mantenere le disposizioni vigenti in materia di vendita per l'esportazione e l'inserimento di talune royalty e diritti di licenza nel valore doganale, poiché ritiene che le modifiche ingiustificate a tali disposizioni comporteranno un valore doganale più elevato, che a sua volta determinerà un onere fiscale maggiore;
Origine non preferenziale
41. invita la Commissione a mantenere il principio secondo cui l'origine non preferenziale delle merci è determinata in base al luogo ove le merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale economicamente giustificata;
42. è preoccupato per la tendenza a cercare di definire norme sull'origine non preferenziale utilizzando altri metodi per determinare l'origine ai fini dell'importazione e dell'esportazione;
43. sottolinea che, qualora vengano definite ulteriori norme sull'origine, ciò debba avvenire in modo tale da non comportare inutili oneri amministrativi per le imprese e tenendo in considerazione l'importanza di facilitare il commercio internazionale;
44. sottolinea nel contempo che i certificati di esportazione sull'origine non preferenziale rilasciati delle autorità competenti di un paese terzo dovranno essere riconosciuti dall'Unione europea anche in futuro;
45. sostiene l'applicazione di regole di elenco nell'ambito dell'origine non preferenziale soltanto per casi speciali, da considerarsi eccezioni; invita a mantenere le norme quali sancite attualmente dagli allegati 10 e 11 alle disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario e a non estendere ulteriormente i criteri di elenco ad altri prodotti, per evitare di far gravare sulle autorità doganali e sugli operatori economici quel che costituirebbe un netto aumento dell'onere amministrativo, senza alcun vantaggio economico a compensazione;
46. chiede il mantenimento della norma sulla prima vendita e l'eliminazione della registrazione delle spese relative all'analisi dei rischi, che comporta un costo notevole per gli operatori; è preoccupato per le proposte attualmente in discussione sulla determinazione di un valore delle transazioni, che non è conforme al requisito della vendita ai fini dell'esportazione nel territorio doganale dell'Unione europea e che, al contrario, rappresenta un cambiamento di paradigma verso la vendita ai fini dell'importazione nel territorio doganale dell'UE, il che è contrario al «Customs Valuation Code» del GATT;
Ruolo delle dogane nel garantire la sicurezza dei prodotti, la tutela degli interessi finanziari e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale Sicurezza dei prodotti
47. si attende una stretta cooperazione tra le amministrazioni doganali, le autorità di vigilanza del mercato e le imprese per intercettare i prodotti pericolosi o non conformi alle frontiere a destinazione degli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'adeguata formazione dei funzionari, al fine di assicurare una ancora migliore individuazione dei prodotti che presentano un rischio;
48. accoglie con favore i progressi compiuti nell'elaborazione delle linee guida per i controlli delle importazioni nel campo della sicurezza dei prodotti e invita la Commissione a aggiornarle costantemente, monitorarne l'attuazione e tenere informato il Parlamento europeo degli sviluppi in questo settore;
49. invita la Commissione a esaminare la possibilità di creare una banca dati pubblica alla quale gli Stati membri potrebbero fornire informazioni sulle merci pericolose intercettate a seguito di controlli doganali;
Interessi finanziari
50. sottolinea che i proventi dei dazi doganali costituiscono una parte importante delle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e ammontano, insieme ai contributi sullo zucchero, a 16 777 100 000 EUR per l'anno 2011, e che un sistema doganale efficiente è di primaria importanza ai fini della protezione degli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che il corretto funzionamento delle dogane comporta conseguenze dirette per quanto concerne il calcolo dell'IVA, che costituisce un'altra importante fonte di entrate per il bilancio dell'Unione europea;
51. sottolinea che un'efficace attività di prevenzione delle irregolarità e frodi nel settore doganale, attraverso controlli adeguati, non solo garantisce la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, ma ha anche importanti risvolti sul mercato interno, poiché elimina il vantaggio indebito che gli operatori economici che non pagano completamente i dazi o sottostimano i valori dichiarati alla dogana hanno sugli operatori onesti e rispettosi della legge che non si dedicano a tali pratiche;
52. continua a sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la regolamentazione fiscale e doganale e la capacità di esazione delle imposte, a rafforzare le convenzioni internazionali contro la corruzione, l'evasione fiscale e i flussi illegali e a migliorare la trasparenza finanziaria, nonché a intensificare gli scambi di informazioni sulla legislazione doganale vigente;
53. rammenta che l'obiettivo della Commissione è fare in modo che le amministrazioni doganali nazionali operino come se costituissero un'unica amministrazione, garantendo un livello equivalente dei risultati dei controlli in qualsiasi punto del territorio doganale dell'Unione; sottolinea che tale obiettivo non può essere conseguito senza sistemi interoperativi di comunicazione e di scambio di informazioni a livello degli Stati membri e della Commissione; deplora i progressi molto lenti a tale proposito; fa inoltre presente che i controlli dovrebbero basarsi su norme concordate congiuntamente e su criteri affidabili di valutazione dei rischi per la scelta delle merci e degli operatori economici;
54. sollecita una più stretta cooperazione e uno scambio più attivo di informazioni e prassi consolidate con le autorità competenti dei paesi confinanti dell'Unione europea nel settore della modernizzazione delle dogane e della lotta al contrabbando e alla corruzione nel settore doganale;
55. accoglie con favore il sistema semplificato di controllo doganale introdotto nel 2009, e riconosce la sua importanza nel facilitare gli scambi internazionali; sottolinea che l'utilizzo diffuso di procedure doganali semplificate per le importazioni, che tendono a ridurre le formalità e i controlli doganali prima del rilascio delle merci, costituisce uno degli elementi chiave della politica doganale dell'Unione europea; rammenta che oltre il 70% di tutte le procedure doganali è stato semplificato; considera deplorevole, tuttavia, che tali procedure abbiano portato a livelli ingiustificati di perdite per il bilancio dell'Unione europea e a violazioni della sua politica commerciale;
56. rileva con preoccupazione che la Corte dei conti europea ha evidenziato controlli e verifiche contabili insufficienti di tali procedure semplificate negli Stati membri; sottolinea, pertanto, l'importanza di un'idonea attuazione del sistema di controllo a questo proposito e incoraggia la Commissione a seguire da vicino questo processo al fine di evitare perdite per il bilancio dell'Unione, nonché violazioni di disposizioni di ordine commerciale;
57. invita la Commissione ad assicurare, per ridurre il rischio di perdite di risorse proprie tradizionali, che a livello degli Stati membri siano svolti adeguati controlli di sistema degli operatori prima di autorizzare l'utilizzo di procedure doganali semplificate, ed effettuati opportuni controlli a posteriori;
58. rammenta che il controllo doganale si fonda sull'analisi dei rischi utilizzando, tra l'altro, procedimenti informatici e sottolinea che, secondo il parere della Corte dei conti europea, solo i profili di rischio automatizzati nell'elaborazione delle dichiarazioni doganali possono proteggere in modo sufficiente gli interessi finanziari e di politica commerciale dell'Unione europea; deplora il fatto che pochissimi Stati membri impieghino profili di rischio automatici per le risorse proprie tradizionali e per le questioni comuni relative alla politica commerciale; esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie per affrontare tale situazione;
59. ribadisce la sua posizione definita nelle conclusioni della parte III della risoluzione del Parlamento, del 10 maggio 2011, sulle relazioni speciali della Corte dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l'esercizio 2009, relativa alla relazione speciale della Corte dal titolo «Le procedure doganali semplificate per le importazioni sono controllate in maniera efficace?»;
Diritti di proprietà intellettuale
60. prende atto della recente proposta della Commissione di un progetto di regolamento relativo all'attuazione doganale dei diritti di proprietà intellettuale e crede fermamente che le dogane possono efficacemente contribuire alla tutela di tali diritti; sottolinea che il regolamento ulteriormente sviluppato consente di trattenere le merci sospettate di violazione delle normative sulla proprietà intellettuale e comprende quindi un pilastro del quadro normativo dell'Unione per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
61. appoggia il lavoro svolto nel quadro dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria e incoraggia un pieno ricorso al potenziale di tale Osservatorio; accoglie favorevolmente, a tale riguardo, la recente proposta della Commissione di un progetto di regolamento volto ad attribuire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
Trasparenza
62. incoraggia la Commissione ad aderire pienamente allo spirito dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea in termini di una cooperazione e un flusso di informazioni rafforzati, soprattutto nel contesto delle riunioni della Commissione con esperti nazionali;
63. appoggia gli sforzi della Commissione volti a facilitare la comunicazione tra gli operatori commerciali e gli Stati membri; propone, tuttavia, ulteriori miglioramenti; in particolare, esorta la Commissione a pubblicare tutte le informazioni e la documentazione pertinenti sulle riunioni con gli esperti nazionali non appena disponibili, al fine di fornire un accesso diretto a una panoramica delle discussioni svolte in tali riunioni per i rappresentanti del settore commerciale e, eventualmente, i cittadini interessati dagli sviluppi nel settore doganale; è convinto che ciò andrebbe soprattutto a beneficio delle piccole e medie imprese, garantirebbe la trasparenza e sensibilizzerebbe l'opinione pubblica in merito alle problematiche connesse ai temi doganali;
Cooperazione
64. ritiene che l'impegno a cooperare tra le dogane, le autorità di sorveglianza dei mercati e le imprese rivesta la massima importanza e debba essere basato sui principi di trasparenza, coerenza e prevedibilità, e ritiene che tutte le parti debbano riconoscere e rispettare le esigenze, le realtà e le aspettative le une delle altre e combinare le proprie conoscenze e competenze nei rispettivi campi e i propri talenti ad ampio raggio al fine di ottenere prestazioni e risultati ottimali;
65. ritiene che tutti gli Stati membri debbano disporre di meccanismi formali per un dialogo trasparente tra le amministrazioni doganali e il settore privato; chiede che le dogane e il settore privato individuino le migliori pratiche di cooperazione e invita entrambe le parti a intraprendere una valutazione della cooperazione e a elaborare i necessari strumenti di valutazione al fine di individuare i problemi e fornire possibili soluzioni;
66. ritiene che lo sdoganamento debba essere razionalizzato, coinvolgendo al più presto possibile nel corso della procedura tutte le autorità competenti; appoggia quindi con vigore la gestione coordinata delle frontiere e il principio dello sportello unico sotto la responsabilità delle dogane, con le necessarie misure normative;
67. sottolinea che il principio del controllo unico dovrebbe essere applicato in modo efficiente, assicurando che le merci siano ispezionate solo una volta da tutte le autorità interessate;
68. ritiene che le competenze, le conoscenze e l'esperienza dei professionisti del settore doganale debbano essere costantemente sviluppate e migliorate, poiché costituiscono la condizione essenziale per procedure doganali di alta qualità; sostiene gli Stati membri e la Commissione nel loro lavoro di promozione di una formazione periodica dei funzionari doganali;
69. chiede che siano poste in essere piattaforme operative comuni agli Stati membri e alla Commissione, e insiste sulla necessità di fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganali e agli operatori economici al fine di garantire un'applicazione uniforme delle normative dell'Unione e una maggiore protezione ai consumatori;
70. sottolinea che la ricerca è particolarmente importante in sede di valutazione delle iniziative legislative; giudica con favore e sostiene fermamente il lavoro svolto dalle università e dai centri di ricerca in tutta l'Unione europea, che contribuisce all'arricchimento accademico dei funzionari doganali; incoraggia gli Stati membri a garantire la disponibilità di programmi universitari pertinenti per promuovere l'eccellenza della professione nel settore doganale;
71. invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare possibilità di incrementare ulteriormente la cooperazione tra le dogane e le rispettive autorità, nonché a rafforzare l'armonizzazione delle normative doganali, al fine di migliorare il funzionamento dell'unione doganale; invita la Commissione a considerare questo problema nel contesto del seguito da dare al programma Dogana 2013;
72. ritiene che il seguito del programma Dogana 2013 debba sostenere in particolare l'attuazione uniforme della normativa doganale dell'Unione europea, nonché un approccio equilibrato alla necessità di contribuire alla competitività europea, garantendo nel contempo sicurezza e protezione.
73. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'organizzazione delle procedure doganali presso le frontiere esterne dell'Unione europea, a creare migliori condizioni per le attività commerciali legali, il commercio internazionale e la rapida circolazione di persone e merci, a esaminare l'infrastruttura degli uffici doganali presso le frontiere esterne dell'Unione, tenuto conto delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, dotare gli uffici doganali di moderne apparecchiature di monitoraggio e garantire che tali strumenti siano impiegati efficacemente nello svolgimento dei controlli doganali;
74. sottolinea l'utilità di rafforzare la cooperazione doganale con la Russia e i paesi del partenariato orientale e mediterraneo, onde agevolare il commercio internazionale e lottare contro la frode doganale e la contraffazione;
75. incoraggia la Commissione a sviluppare piani di cooperazione e coordinamento multilaterale, in seno all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), in grado di definire norme e regole comuni utili al miglioramento della sicurezza ed efficacia delle procedure doganali e frontaliere, nonché a ridurre i costi attraverso la condivisione di norme e buone prassi;
76. ritiene che un accordo sull'agevolazione del commercio nell'ambito del Ciclo di Doha comporterebbe vantaggi per i paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, segnatamente rafforzando la certezza del diritto e riducendo i costi commerciali; incoraggia quindi la Commissione, da parte sua, a premere per la conclusione di tale accordo in vista della conferenza ministeriale che si terrà il 15-17 dicembre 2011 a Ginevra;
77. sottolinea l'importanza di vigilare affinché legittimi controlli doganali effettuati da paesi terzi non vengano, in determinate circostanze, utilizzati strumentalmente per creare, de facto, nuove barriere non tariffarie nei confronti di merci in provenienza dall'UE;
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78. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.