Decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2011/2838(RSO))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
– vista la sua decisione del 15 luglio 2009 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti(1),
– visto l'articolo 183 del suo regolamento,
A. considerando che è necessario garantire la continuità dei suoi lavori;
B. considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del protocollo che modifica il protocollo n. 36 del trattato di Lisbona sulle disposizioni transitorie, i nuovi membri hanno il diritto di sedere con pieni diritti nel Parlamento europeo e nei suoi organi;
1. decide di modificare come segue il numero dei membri delle commissioni parlamentari:
Commissione per gli affari esteri: 76 membri
Commissione per lo sviluppo: 30 membri
Commissione per il commercio internazionale: 29 membri
Commissione per i bilanci: 44 membri
Commissione per il controllo dei bilanci: 30 membri
Commissione per i problemi economici e monetari: 48 membri
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 51 membri
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 68 membri
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 60 membri
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 41 membri
Commissione per i trasporti e il turismo: 46 membri
Commissione per lo sviluppo regionale: 50 membri
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 44 membri
Commissione per la pesca: 24 membri
Commissione per la cultura e l'istruzione: 32 membri
Commissione giuridica: 25 membri
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 60 membri
Commissione per gli affari costituzionali: 25 membri
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 35 membri
Commissione per le petizioni: 35 membri
e di modificare come segue il numero dei membri delle sottocommissioni parlamentari:
Sottocommissione per i diritti dell'uomo: 31 membri
Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 31 membri
2.
decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti del 9 luglio 2009 sulla composizione degli uffici di presidenza delle commissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;
3.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.