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Procedura : 2011/2177(INI)
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Ciclo del documento : A7-0428/2011

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A7-0428/2011

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PV 13/12/2011 - 10
CRE 13/12/2011 - 10

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Mercoledì 14 dicembre 2011 - Strasburgo
Impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa
P7_TA(2011)0574A7-0428/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE (2011/2177(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti il titolo V del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 42, 45 e 46, nonché il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il relativo protocollo n. 10,

–  viste la Strategia europea per la sicurezza, dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione dal titolo «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», elaborata sotto la responsabilità dell'alto rappresentante dell'Unione europea e approvata dal Consiglio europeo l'11 e 12 dicembre 2008,

–  visti gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo del dicembre 2008 al fine di migliorare le capacità militari europee,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 2011, del 23 Maggio 2011, del 31 gennaio 2011 e del 9 dicembre 2010, sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) rispettivamente sulla messa in comune e la condivisione delle capacità militari, sulla PSDC e sullo sviluppo delle capacità militari,

–  vista la decisione 2011/411/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga l'azione comune 2004/551/PESC(1),

–  vista la relazione dell'alto rappresentante sulla PSDC, presentata al Consiglio «Affari esteri» del 18 luglio 2011,

–  vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa(2),

–  vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE(3),

–  viste le sue risoluzioni dell'11 maggio 2011, sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona(4), del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari(5), e del 10 marzo 2010, sull'attuazione della strategia europea per la sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune(6), nonché le precedenti risoluzioni sulla PSDC,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0428/2011),

Osservazioni generali

1.  rileva, con preoccupazione, che la tendenza a tagliare i bilanci della difesa nella maggior parte degli Stati membri ha raggiunto il culmine nel corso degli ultimi anni sulla scia della crisi finanziaria, economica e del debito, e il potenziale impatto negativo di tali misure sulle loro capacità militari e, pertanto, sulla capacità dell'Unione europea di assumersi efficacemente le proprie responsabilità in materia di mantenimento della pace, prevenzione dei conflitti e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, qualora gli Stati membri non riescano a compensare tali perdite con un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento a livello europeo; sottolinea, a tal proposito, che la difesa è un bene pubblico che incide sulla sicurezza di tutti i cittadini europei e che tutti gli Stati membri devono contribuire in uno spirito di collaborazione, condivisione degli oneri e convenienza economica;

2.  ammonisce che i tagli di bilancio non coordinati potrebbero tradursi nella totale scomparsa di talune capacità militari europee; accoglie con favore e sostiene, pertanto, l'invito rivolto dal Consiglio agli Stati membri a scambiarsi informazioni, ove opportuno, e a migliorare la trasparenza degli attuali e futuri tagli alle spese per la difesa, e invita a effettuare una valutazione d'impatto di questi tagli di bilancio in termini di sviluppo delle capacità a sostegno della PSDC; ricorda che l'intervento in Libia ha chiaramente dimostrato che neppure una coalizione di Paesi europei è in grado di condurre un'operazione del genere senza l'appoggio degli Stati Uniti;

3.  constata il perdurare della dipendenza sproporzionata dagli Stati Uniti in materia di difesa, considerato che la quota statunitense nelle spese per la difesa dell'Alleanza atlantica è salita al 75%, ravvisando pertanto la necessità che gli alleati europei assumano una parte maggiore dell'onere della difesa; rileva con preoccupazione che i recenti tagli di bilancio vanno ad aggiungersi alla tendenza, in atto negli Stati membri da oltre un decennio, a ridurre gli investimenti e il livello di spesa nei settori della sicurezza e della difesa;

4.  esorta tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in un contesto sempre più complesso e imprevedibile, a cooperare maggiormente e a coordinare le azioni volte a contrastare le minacce comuni individuate nella Strategia europea per la sicurezza, assumendosi pienamente la propria parte di responsabilità per la pace e la sicurezza in Europa, nei Paesi vicini e nel resto del mondo; rammenta agli Stati membri – pur riconoscendo che non tutte le minacce sono di natura militare e che l'Unione europea dispone di una vasta gamma di strumenti per la prevenzione e la gestione delle crisi – il loro ripetuto impegno, figurante anche nel trattato e nelle conclusioni del Consiglio europeo, a migliorare le loro capacità militari e li invita ad adoperarsi affinché tali impegni siano onorati;

5.  ribadisce la propria posizione secondo cui il rafforzamento della capacità di difesa europea migliorerà l'autonomia strategica dell'Unione, dando un importante contributo alla sicurezza collettiva nel contesto della NATO e di altri partenariati; sottolinea le possibilità offerte dalle disposizioni del trattato di Lisbona a tale riguardo ed esorta gli Stati membri a porre in essere una cooperazione strutturata permanente, a definire le condizioni per l'applicazione delle clausole di solidarietà e di mutua difesa e a sfruttare appieno l'Agenzia europea per la difesa;

6.  sottolinea, senza omettere di considerare i diversi livelli di ambizione, che gli Stati membri, collettivamente, spendono circa 200 miliardi di EUR all'anno per la difesa, un importo pari soltanto a circa un terzo del bilancio della difesa degli Stati Uniti ma che rappresenta comunque una cifra notevole indicativa dei costi di una «non Europa» nel settore della difesa;

7.  deplora il modo in cui viene spesa la maggior parte di tali fondi, sulla base di decisioni di pianificazione della difesa nazionale senza alcun coordinamento, il che comporta non solo persistenti divari di capacità ma anche dispendiose sovraccapacità e duplicazioni, nonché una frammentazione del settore e sui mercati, con il risultato che l'Unione europea non dispone né della visibilità, né delle risorse, né dell'influenza che dovrebbero garantirle una spesa di 200 miliardi di EUR;

8.  ritiene che la crisi economica e finanziaria possa costituire un'opportunità per l'integrazione delle politiche di difesa dell'Unione europea, in quanto può fornire lo slancio per elaborare e attuare finalmente le riforme ambiziose da tempo in fase di gestazione;

9.  esorta gli Stati membri, tenuto conto di quanto suesposto, ad accettare che una maggiore cooperazione costituisce la migliore via percorribile e che, in particolare attraverso (A) un miglior coordinamento nella pianificazione della difesa, che prevede l'armonizzazione delle esigenze e misure militari per potenziare l'interoperabilità, (B) la messa in comune e la condivisione di determinate capacità e strutture di supporto, (C) una cooperazione rafforzata nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, (D) l'agevolazione della collaborazione e del consolidamento industriali e (E) l'ottimizzazione degli appalti e la rimozione degli ostacoli presenti sul mercato, gli Stati membri possono sviluppare le capacità in modo più economicamente conveniente e senza pregiudicare la loro sovranità;

10.  sottolinea che l'Unione europea ha a sua disposizione strumenti e meccanismi in grado di aiutare gli Stati membri a conseguire tali obiettivi, come indicato in appresso, anche attraverso l'individuazione di settori in cui è possibile ottenere maggiori finanziamenti a livello europeo (F);

11.  riconosce che, nonostante quanto sostenuto in precedenza, il mantenimento di una base industriale e tecnologica adeguata e la garanzia di sicurezza nell'approvvigionamento sono elementi fondamentali nella difesa nazionale, che non devono dipendere unicamente da obiettivi economici;

12.  ritiene che tutti gli sforzi in materia di difesa intrapresi dall'Unione europea in reazione alla crisi finanziaria dovrebbero essere convogliati verso l'Agenzia europea per la difesa (AED), che è potenzialmente in grado di esercitare un'ampia gamma di attività di controllo e pianificazione delle politiche, ma che non può farlo nel suo attuale assetto; chiede un aggiornamento dell'assetto dell'AED, considerato che un aumento della sua dotazione di bilancio, del personale, degli ambiti di competenza e dei poteri complessivi risulterebbe economicamente vantaggioso a lungo termine, consentendo all'Agenzia di lavorare meglio all'ottimizzazione del settore europeo della difesa, con l'incarico specifico di evitare costose duplicazioni e politiche di difesa finanziariamente insostenibili;

(A)Miglior coordinamento nella pianificazione della difesa

13.  rinnova il proprio invito agli Stati membri affinché procedano a un riesame sistematico della sicurezza e della difesa in base a criteri comuni e con un calendario armonizzato; propone di trasformarlo eventualmente in un esercizio regolare, collegato alle procedure di bilancio, una sorta di «semestre europeo» delle operazioni di riesame della sicurezza e della difesa;

14.  sottolinea che l'obiettivo di tali operazioni coordinate di revisione sarebbe quello di porre fine alla cultura dell'isolamento nella pianificazione della difesa nazionale e di istituire una piattaforma di discussione strutturata, che permetta agli Stati membri di considerare il quadro più ampio, vale a dire la prospettiva europea, prima di prendere decisioni strategiche fondamentali sulle loro capacità di difesa; sottolinea che l'iniziativa dovrebbe integrare, per gli Stati membri interessati, il loro coordinamento nell'ambito del processo di pianificazione della difesa della NATO;

15.  ribadisce la necessità di un Libro bianco dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa, inteso a sviluppare e attuare Strategia europea per la sicurezza, definire con maggiore chiarezza gli obiettivi, gli interessi e le esigenze dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa in relazione ai mezzi e alle risorse disponibili, tenendo conto nel contempo anche degli aspetti non tradizionali della sicurezza; sottolinea che tale Libro bianco dovrebbe essere redatto e regolarmente aggiornato sulla base delle operazioni nazionali di revisione, fornendo al contempo un punto di riferimento in materia, collegando la pianificazione della difesa nazionale con una prospettiva di sicurezza e una valutazione delle minacce comuni; rileva che tale Libro bianco, definendo una visione comune delle sfide e delle soluzioni, rafforzerà la fiducia e fornirà un orientamento strategico mirato sulla forma che dovrebbero assumere le forze dell'Unione;

16.  ricorda che il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa (AED) nel sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare le capacità militari della politica di sicurezza e di difesa comune; suggerisce pertanto che gli Stati membri chiedano all'Agenzia di esaminare le modalità con le quali migliorare il coordinamento della pianificazione della difesa in Europa; rammenta, inoltre, che il trattato conferisce all'AED il compito di valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità e di promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative, e chiede una migliore attuazione di tali compiti; raccomanda che, come primo passo del predetto «semestre europeo», gli Stati membri possano presentare i propri progetti di operazioni di revisione della sicurezza nazionale e della difesa all'AED perché questa possa fornire una consulenza, valutarli segnatamente alla luce delle priorità in materia di capacità stabilite dal comitato direttivo dell'AED nel Piano di sviluppo delle capacità, come pure dei piani degli altri Stati membri e del processo di pianificazione della difesa della NATO; ritiene che, nel brevissimo termine, l'AED debba svolgere altresì un ruolo importante nella definizione di una politica europea in materia di capacità e armamenti;

17.  ritiene che, come passo successivo, gli Stati membri dovrebbero intraprendere un processo di consultazioni reciproche al fine di armonizzare le proprie esigenze militari e di esaminare tutte le opzioni per migliorare il rapporto costo-efficacia mediante accordi a livello di UE, regionali, bilaterali o altro;

18.  esorta inoltre gli Stati membri ad affrontare, all'interno di tale processo, gli esistenti eccessi di capacità, in particolare per quanto riguarda le apparecchiature e il personale di priorità inferiore nelle operazioni;

(B)Messa in comune e condivisione delle capacità

19.  è fermamente convinto che la messa in comune e la condivisione delle capacità non sia più un'opzione, ma una necessità; sostiene gli Stati membri nei loro sforzi volti ad individuare i progetti più promettenti, come parte del processo avviato in occasione della riunione ministeriale del settembre 2010 a Gand e in linea con l'iniziativa tedesco-svedese del novembre 2010, riconoscendo nel contempo che la messa in comune e la condivisione non possono sostituire l'effettiva creazione di capacità, ma possono favorirla e migliorarla; prende atto della prima serie di progetti agevolati dell'AED e approvati dal Consiglio il 1° dicembre 2011, e chiede agli Stati membri e all'AED di presentare dettagliatamente i progressi compiuti in vista di risultati concreti e di definire ulteriori opportunità entro e non oltre la primavera 2012; esorta gli Stati membri, in particolare il Triangolo di Weimar, ma anche la formazione di Weimar Plus, a garantire la riuscita delle azioni di messa in comune e condivisione, agendo in qualità di forza politica trainante;

20.  sottolinea che, soprattutto in settori quali il trasporto strategico e tattico, il supporto logistico, la manutenzione, le capacità spaziali, la difesa dagli attacchi informatici, l'assistenza medica, l'istruzione e la formazione, così come talune capacità di nicchia, gli Stati membri possono trarre grandi benefici dalla messa in comune o dalla condivisione di alcune funzioni e attività senza creare dipendenze significative che ne limiterebbero la sovranità decisionale; incoraggia vigorosamente le iniziative volte ad affrontare i divari di capacità in settori quali, gli elicotteri da trasporto, il rifornimento di carburante in volo, la sorveglianza marittima, i veicoli non pilotati, gli APR, la protezione contro i rischi chimici, biologici, radioattivi e nucleari, il contrasto agli ordigni esplosivi improvvisati (OEI), le comunicazioni satellitari, sistemi di comando e controllo, i sensori e le piattaforme di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), tra cui le alternative ai sistemi satellitari, quali gli APR di tipo HALE (High Altitude Long Endurance) nonché le tecnologie ecologiche necessarie per raggiungere un grado elevato di autonomia operativa e di efficacia dei costi;

21.  sottolinea che la messa in comune delle risorse deve andare di pari passo con una crescente specializzazione, in base alla quale gli Stati membri che rinunciano a determinate capacità possono essere certi che saranno messe a disposizione da altri; riconosce che, a tal fine, sarà necessario un serio impegno politico da parte dei governi nazionali;

22.  invita gli Stati membri a fare un uso creativo dei vari modelli di messa in comune e condivisione che è possibile individuare, come (1) la messa in comune attraverso la proprietà congiunta, (2) la messa in comune dei beni di proprietà nazionale, (3) la messa in comune dell'acquisizione di beni, o (4) la condivisione dei ruoli e dei compiti, nonché delle loro combinazioni a seconda dei casi, e chiede progressi rapidi soprattutto nei settori di cui sopra;

23.  in primo luogo, per quanto riguarda la «proprietà congiunta», invita gli Stati membri ad esaminare la possibilità che talune attrezzature vengano acquistate congiuntamente da consorzi di Paesi o dalla stessa Unione europea, ispirandosi da iniziative come la capacità di trasporto aereo strategico della NATO, i programmi AWACS della NATO o Galileo dell'Unione europea, oppure a cercare possibilità di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'UE di attrezzature acquistate da consorzi di Stati membri; sottolinea il potenziale della proprietà congiunta per le attrezzature più costose, nonché per le capacità spaziali, gli APR o i velivoli da trasporto strategico;

24.  in secondo luogo, per quanto riguarda la «messa in comune dei beni di proprietà nazionale», considera l'iniziativa sul Comando europeo del trasporto aereo (EATC), avviata da quattro Stati membri, come un esempio particolarmente utile, in cui viene ottimizzato l'uso delle capacità esistenti attraverso il trasferimento di alcune competenze ad una struttura comune, pur mantenendo la piena proprietà nazionale dei beni; ritiene che tale modello di capacità messe in comune, ma separabili, sia idonea anche ad altri settori di supporto operativo, come gli elicotteri da trasporto, gli aerei da pattugliamento marittimo e le attività di trasporto strategico marittimo militare; ritiene che ogni delega di competenze ad una struttura integrata debba essere flessibile e non imporre a tutti i partecipanti di delegare lo stesso pacchetto di competenze, per evitare il rischio di assestarsi sul minimo comune denominatore; ritiene opportuno, tuttavia, che gli Stati membri forniscano le capacità nazionali in tutta la gamma dei compiti dell'EATC;

25.  mette in evidenza, in terzo luogo, per quanto riguarda la «messa in comune dell'acquisizione di beni», come nel programma A400M, i potenziali benefici che deriverebbero dall'acquisizione congiunta dei beni in termini di economie di scala, costruzione di una valida base industriale, interoperabilità e successive possibilità di messa in comune e condivisione in materia di assistenza in servizio, manutenzione e formazione; deplora il fatto che questi benefici siano spesso persi a causa delle differenze nei requisiti e negli accordi relativi alla suddivisione del lavoro, come nel caso del programma Eurofighter; sottolinea, al fine di realizzare pienamente il potenziale di risparmio, l'importanza di mantenere una configurazione comune di attrezzature congiuntamente acquisite nel loro intero ciclo di vita al fine di facilitare un'assistenza comune in servizio; invita gli Stati membri a prendere in considerazione anche la messa in comune di servizi esternalizzati;

26.  in quarto luogo, per quanto riguarda «la condivisione dei ruoli e dei compiti», ritiene che esempi positivi siano rappresentati da iniziative quali la cooperazione franco-belga nel campo della formazione per piloti di aerei da caccia, l'accordo franco-britannico sulla condivisione dei vettori aerei, l'iniziativa franco-tedesca in materia di formazione per piloti da elicottero o la cooperazione marina belgo-olandese, nell'ambito della quale una serie di strutture nazionali di supporto viene condivisa tra i partner; evidenzia, soprattutto, le opportunità nel campo dell'istruzione, della formazione e delle esercitazioni, segnatamente nella condivisione delle accademie militari, dei meccanismi di test e di valutazione e nelle strutture per l'addestramento dei piloti; nel caso di alcune capacità di nicchia, considera la condivisione dei ruoli e dei compiti l'unica via percorribile affinché gran parte degli Stati membri possano garantire l'accesso ad alcune capacità rare, come le unità CBRN o gli aeromobili ospedale;

27.  ricorda il ruolo importante svolto dall'AED, come definito dal trattato, nel proporre progetti multilaterali, coordinare i programmi degli Stati membri e gestire i programmi di cooperazione R&T; sottolinea i progetti a conduzione AED che sono già operativi, come il Programma di formazione per piloti di elicottero e il laboratorio di medicina legale mobile per contrastare gli OEI e la sua applicazione in Afghanistan, e chiede ulteriori progressi su altre iniziative, come la Flotta europea di trasporto aereo (EATF); esorta gli Stati membri ad utilizzare il potenziale offerto dall'Agenzia in termini di supporto amministrativo e legale e ad affidarle la gestione delle loro iniziative di cooperazione e sottolinea che l'AED ha bisogno di ricevere i mezzi necessari per far fronte a un aumento delle sue responsabilità;

28.  riconosce che le iniziative bilaterali e regionali, come gli accordi di difesa del 2010 tra il Regno Unito e la Francia, la Cooperazione nordica per la difesa e la Cooperazione baltica per la difesa, rappresentano importanti misure tese a razionalizzare l'uso delle risorse e colmare i divari di capacità a breve termine; prende atto delle proposte per cooperazioni analoghe in altre regioni, come ad esempio tra i Paesi del gruppo di Visegrád; ritiene, tuttavia, che permangano significativi divari strutturali che devono essere affrontati in modo coordinato a livello di Unione e che, pertanto, a un certo punto tali accordi bilaterali o regionali debbano essere integrati nella più ampia prospettiva europea, provvedendo affinché garantiscano allo sviluppo della PSDC e che non lo contrastino in nessun caso; ritiene, in tale contesto, che all'AED debba essere conferito un ruolo nel garantire la coerenza globale degli sforzi profusi nel quadro della PSDC e incoraggia ulteriori riflessioni sul modo in cui le disposizioni del trattato in materia di cooperazione strutturata permanente potrebbero essere utilizzate per fornire un quadro di coordinamento generale;

29.  ritiene che un Quartier generale civile-militare operativo dell'Unione europea, più volte richiesto, non solo migliorerebbe notevolmente la capacità dell'Unione di sostenere la pace e la sicurezza internazionale, ma nel lungo periodo darebbe origine a un risparmio per i bilanci nazionali nella logica della messa in comune e della condivisione; sottolinea la necessità di un indirizzo politico da parte del vicepresidente/alto rappresentante che invita a proseguire le attività sulla base della «iniziativa di Weimar» e a proseguire l'esame delle opzioni giuridiche per l'istituzione, quanto prima, di una capacità autonoma di pianificazione operativa e condotta, articolata in due distinte catene di comando (civile e militare), conformemente al modello presentato al Consiglio nel luglio 2011;

30.  giudica favorevolmente l'iniziativa «Smart Defence» in seno alla NATO e ribadisce l'importanza di un coordinamento continuo e di una prevenzione della conflittualità tra l'UE e la NATO a tutti i livelli, al fine di evitare inutili duplicazioni; sottolinea che l'intensificazione della cooperazione pratica UE-NATO, soprattutto per quanto riguarda le risposte alle sfide poste dalla crisi finanziaria, rappresenta un imperativo; invita in particolare l'AED e il Comando alleato della NATO per la trasformazione a collaborare strettamente per garantire che i progetti di messa in comune e condivisione di entrambe le organizzazioni siano complementari e attuati sempre nel quadro previsto con il massimo valore aggiunto;

31.  prende atto del potenziale di messa in comune delle risorse nel campo della difesa dagli attacchi informatici, data l'integrazione dei sistemi informatici europei, e la necessità di un maggior coordinamento a livello di Unione in tale ambito;

(C)Sostegno alla ricerca e allo sviluppo tecnologico in materia di difesa

32.  rammenta l'importanza della ricerca e dell'innovazione nel settore della sicurezza e della difesa quale fondamento della competitività e della resilienza dell'industria europea della difesa, nonché della loro importanza per il conseguimento dell'obiettivo della crescita sostenibile nell'ambito della strategia Europa 2020; sottolinea che gli attuali sforzi in materia di ricerca e tecnologia (R&T) saranno determinanti per padroneggiare i futuri progressi tecnologici; deplora il fatto che solo l'1% circa della spesa complessiva destinata alla difesa dagli Stati membri dell'Unione europea sia utilizzato per la R&T, mentre oltre il 50% continua ad essere speso in personale e in particolare che per la maggior parte degli Stati membri la percentuale sia ben al di sotto dell'1%; esorta gli Stati membri ad escludere, a titolo prioritario, la R&T dai loro tagli alla spesa;

33.  deplora il fatto che il potenziale delle economie di scala derivante da progetti di collaborazione rimanga in gran parte inutilizzato, con circa l'85% della spesa R&T ancora utilizzata a livello nazionale, e che la maggior parte di ciò che rimane sia spesa a livello bilaterale e non a livello multinazionale, provocando una frammentazione tra gli Stati membri; rammenta che i ministri europei della Difesa hanno stabilito, nel novembre 2007, parametri collettivi per aumentare del 2% la spesa della difesa destinata alla R&T e portare al 20% la spesa per la R&T nel quadro della collaborazione europea nel settore della difesa;

34.  sottolinea il ruolo fondamentale dell'AED nel coordinamento e nella pianificazione delle attività di ricerca congiunte in materia di difesa; sottolinea i vantaggi della cooperazione in materia di ricerca in termini di una migliore interoperabilità e di una maggiore omogeneità tra le attrezzature e le capacità delle forze armate nazionali, dal momento che la ricerca è la prima fase di qualsiasi programma di apparecchiature;

35.  ricorda il numero sempre crescente di tecnologie con applicazioni a duplice uso, da cui l'importanza di maggiori complementarietà e sinergie tra la difesa europea e i programmi civili di ricerca in materia di sicurezza; incoraggia l'AED e la Commissione a portare avanti il loro coordinamento nell'ambito del quadro di cooperazione europea, al fine di massimizzare le sinergie con il tema «Sicurezza» del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare in settori quali la protezione CBRN, il contrasto agli OEI, i sistemi aerei a pilotaggio remoto, la sorveglianza marittima, la gestione e l'elaborazione delle informazioni e la difesa dagli attacchi informatici;

36.  sottolinea, in particolare, la necessità che la ricerca nel campo della sicurezza sia mantenuta come elemento indipendente nel prossimo programma Horizon 2020; è del parere che occorra ampliare l'ambito del tema «Sicurezza» onde rispecchiare la necessità di innovazione e di trasferimento tecnologico tra l'industria civile e quella della difesa, ma afferma che, pur tenendo debito conto di ogni eventuale esigenza connessa alla difesa nei programmi e nei progetti, il tema dovrebbe continuare ed essere incentrato sul settore civile;

37.  sottolinea che, così come i risultati della ricerca civile hanno spesso applicazioni di difesa, le ricadute della ricerca in materia di difesa presentano spesso benefici per la società nel suo complesso; ricorda, in particolare, gli esempi di Internet e del GPS; è del parere che, sul lungo periodo, potrebbe essere prestata maggiore attenzione alla ricerca nel campo della difesa nell'ambito del prossimo programma quadro, al fine di stimolare una ricerca europea collaborativa e contribuire a riunire fondi nazionali frammentati;

38.  sottolinea, tuttavia, che non devono essere trasferite risorse dalla ricerca in ambito civile e che qualsiasi attività di ricerca nel campo della difesa finanziata dall'Unione europea dovrebbe essere finalizzata in primo luogo a sviluppare le capacità di gestione delle crisi dell'Unione e concentrarsi sulla ricerca con applicazioni duplici;

39.  rammenta che, come specificato nella base giuridica del Settimo programma quadro (7PQ), le attività di ricerca sostenute da tale programma dovrebbero rispettare principi etici fondamentali, tra cui quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; invita la Commissione a migliorare l'applicazione dei principi etici nella valutazione dei criteri di ammissibilità per la partecipazione ai programmi di ricerca del Settimo programma quadro nel campo della sicurezza; invita inoltre la Commissione a effettuare, come elemento standard, una valutazione dell'impatto etico e sociale di ciascun progetto finanziato nell'ambito del 7PQ e dei futuri programmi di ricerca.

40.  pone in rilievo la disposizione di cui all'articolo 185 del TFUE che autorizza l'Unione europea a partecipare ai programmi di ricerca e di sviluppo esistenti intrapresi da un gruppo di Stati membri; considera che si potrebbe valutare la possibilità di ricorrere a tale articolo per accelerare lo sviluppo delle capacità necessarie per le missioni e le operazioni della PSDC;

41.  ricorda, inoltre, le sinergie altrettanto importanti da ricercare con i programmi spaziali europei e incoraggia un ulteriore coordinamento tra l'AED, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea nella cooperazione quadro europea, in particolare per quanto riguarda l'osservazione della Terra a partire dallo spazio e la conoscenza dell'ambiente spaziale; chiede uno stretto coordinamento dei programmi MUSIS, GMES e EDRS per l'osservazione della Terra e l'armonizzazione delle norme relative alle infrastrutture civili e militari di dati spaziali; esige che il progetto GMES continui ad essere finanziato dal bilancio dell'Unione europea nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);

(D)Costruire una base industriale e tecnologica di difesa europea

42.  ricorda la necessità di progredire a livello del consolidamento della base industriale e tecnologica di difesa europea sapendo che dinanzi alla sofisticazione crescente delle tecnologie, al crescendo della concorrenza internazionale e alla riduzione dei bilanci di difesa, l'industria della difesa non può più essere sostenibile su scala strettamente nazionale in nessuno degli Stati membri dell'Unione europea; deplora il fatto che, pur essendo stato raggiunto un certo grado di concentrazione nelle industrie aerospaziali europee, i settori delle attrezzature terrestri e navali sono ancora prevalentemente frammentati a livello nazionale; avverte gli Stati membri della possibilità che le riduzioni degli investimenti nel settore della difesa mettano le industrie della difesa e l'innovazione tecnologica in Europa a rischio di acquisizione e controllo da parte di terze potenze con interessi strategici diversi;

43.  ritiene che un'armonizzazione delle esigenze militari, attraverso un processo di revisioni coordinate di sicurezza e difesa ai sensi di cui al punto (A) dovrebbe portare ad un'armonizzazione dell'acquisizione delle attrezzature tra gli Stati membri dell'Unione europea, il che costituisce il primo presupposto per la creazione di condizioni nell'ambito della domanda per una ristrutturazione transnazionale di successo dell'industria della difesa in Europa;

44.  sottolinea, pur riconoscendo che tra le probabili conseguenze della ristrutturazione vi sarà l'abbandono di alcune capacità industriali nazionali non sostenibili, che qualsiasi piano di ristrutturazione a medio e lungo termine dovrebbe puntare ad avere il minor impatto possibile sull'occupazione; raccomanda, pertanto, maggiori sinergie basate su un grado più elevato di specializzazione, interoperabilità e complementarità; chiede una migliore utilizzazione degli strumenti di finanziamento dell'Unione europea, come il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, per sostenere l'anticipazione e l'adattamento al cambiamento;

45.  sottolinea che, promuovendo una base tecnologica e industriale europea di difesa, è possibile creare posti di lavoro duraturi per i cittadini europei nelle imprese UE del settore;

46.  sottolinea anche l'importanza di garantire, nel contesto della ristrutturazione industriale, che la sicurezza dell'approvvigionamento non sia messa a rischio; invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare rapidamente un regime europeo globale e ambizioso di sicurezza dell'approvvigionamento, basato su un sistema di garanzie reciproche; esorta gli Stati membri, come primo passo verso questo obiettivo, a sfruttare pienamente il potenziale della direttiva sui trasferimenti e ad accelerare i lavori per rendere operativa l'accordo quadro del 2006 per la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di urgenza operativa;

47.  incoraggia l'AED a proseguire il lavoro di sviluppo di una visione europea comune sulle capacità industriali strategiche che è opportuno preservare o sviluppare in Europa; invita l'agenzia, nell'ambito di questo sforzo, ad analizzare la dipendenza nei confronti di tecnologie e fonti di approvvigionamento non europee per un'autonomia strategica dell'Unione e a rivolgere raccomandazioni concrete agli Stati membri, in linea con il lavoro svolto dalla Commissione europea, la quale dispone anch'essa di alcuni programmi volti a ridurre la dipendenza dell'Europa in materia di approvvigionamenti e di energia;

48.  è convinto che i programmi di collaborazione nell'ambito degli armamenti, come quelli lanciati dall'AED e gestiti dall'Organizzazione congiunta di cooperazione in materia di armamento (OCCAR), rappresentino uno strumento cruciale per ridurre i costi di sviluppo, sostenere il consolidamento del settore, promuovere la standardizzazione e l'interoperabilità e stimolare la competitività mondiale; pone in evidenza il ruolo dell'AED nel facilitare la traduzione delle necessità di capacità in programmi cooperativi e nell'identificare le possibilità di cooperazione all'inizio del ciclo di vita; invita l'AED a continuare a lavorare alla banca dati collaborativa per integrare i progetti nazionali come opportunità di cooperazione e incoraggia gli Stati membri ad alimentare questa banca dati; invita l'AED a presentare una guida sulle migliori prassi di cooperazione in materia di armamenti, come previsto dalla strategia europea di cooperazione in materia di armamenti;

49.  esorta gli Stati membri a evitare accordi rigidi di ripartizione del lavoro nei programmi di armamento congiunti, avendo constatato gli effetti negativi del principio della «giusta contropartita» in termini di distribuzione inefficiente del lavoro, che porta ad un'esecuzione più lenta e a costi maggiori; chiede che il principio del «giusto ritorno» sia sostituito da un concetto molto più flessibile di «equilibrio globale», che consente un'efficace concorrenza europea per la selezione dei fornitori, purché si raggiunga un livello di equilibrio adeguato per garantire che le piccole e medie imprese possano competere a pari condizioni con le grandi imprese; si compiace del fatto che l'«equilibrio globale» sia utilizzato nel programma di investimento congiunto dell'AED sulla protezione delle forze, e invita l'agenzia ad applicare questo concetto in tutto lo spettro delle sue attività, con l'obiettivo finale di garantire condizioni di concorrenza eque nel mercato europeo delle attrezzature di difesa come pure di tenere presenti gli interessi delle piccole e medie imprese;

50.  invita gli Stati membri ad avvalersi dell'esperienza dell'OCCAR in materia di gestione per l'attuazione di programmi congiunti, come quelli elaborati dall'AED, ed esorta l'AED e l'OCCAR a concludere un accordo amministrativo riguardo alla loro cooperazione; ricorda che qualsiasi Stato membro dell'UE può aderire all'OCCAR qualora lo desideri e sempreché soddisfi i criteri di adesione;

51.  invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare reciprocamente per garantire la sicurezza informatica come parte integrante del settore della difesa;

52.  constata l'assenza a tutt'oggi, a livello europeo, di una definizione giuridica di base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e invita la Commissione e l'AED ad analizzare i possibili criteri di una tale definizione e il loro impatto; sottolinea a tal proposito che uno dei criteri importanti potrebbe essere quello del valore tecnologico aggiunto apportato dall'ubicazione degli uffici di progettazione sul territorio degli Stati membri dell'Unione; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione la fissazione di un obiettivo industriale primario nel settore della difesa allo scopo di fornire una chiara visione lungimirante per lo sviluppo dell'EDTIB;

53.  rileva l'importanza, per la competitività dell'industria europea della difesa, della cooperazione industriale transatlantica, che può facilitare l'accesso alle nuove tecnologie, promuovere lo sviluppo di prodotti avanzati e fornire incentivi alla riduzione dei costi e della durata del ciclo di produzione; rileva altresì le possibilità di collaborazione con altri partner esterni;

(E)Creare un mercato europeo delle attrezzature di difesa

54.  ricorda che, per rafforzare la competitività dell'industria europea della difesa e per garantire che gli interessi del contribuente siano adeguatamente salvaguardati, gli Stati membri devono migliorare con urgenza la trasparenza e l'apertura dei mercati della difesa; ritiene che la direttiva 2009/81/CE in materia di appalti in taluni settori sensibili di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato interno riducendo la diversità delle norme sugli appalti nel settore della difesa e aprendo i mercati nazionali a una maggiore concorrenza; ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 21 agosto 2011; invita la Commissione a riferire a tempo debito sulle misure di recepimento adottate dagli Stati membri e a prendere tutte le misure necessarie a garantirne un recepimento tempestivo e coerente della direttiva, nonché la sua corretta attuazione;

55.  sottolinea che la direttiva è adattata alle specificità dei contratti di appalto nell'ambito della difesa e della sicurezza e che, di conseguenza, qualsiasi esenzione dei contratti dalla legislazione europea in base all'articolo 346 del TFUE non può essere considerata legale se non in casi eccezionali e debitamente giustificati, tesi a garantire i fondamentali interessi della sicurezza nazionale; invita la Commissione a garantire che la direttiva nonché la deroga di cui all'articolo 346 del TFUE siano correttamente applicate; sottolinea l'opportunità, a tal fine, che la Commissione proceda a una valutazione delle prassi corrette come pure dei casi di errata applicazione delle nuove disposizioni;

56.  sottolinea che, in conformità degli sforzi in corso volti a modernizzare e razionalizzare il quadro generale europeo degli appalti pubblici, gli obiettivi di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri dovrebbero riflettersi nell'applicazione pratica della direttiva, e che, onde agevolare le gare transfrontaliere, vi è la necessità di riesaminare i requisiti tecnici incompatibili o sproporzionati che costituiscono ostacoli al mercato interno; rammenta inoltre che i potenziali subappaltatori non dovrebbero essere discriminati a motivo della nazionalità;

57.  ricorda che il regime stabilito dal codice di condotta dell'AED sugli appalti pubblici della difesa e dal codice di buone prassi nella catena di approvvigionamento si applica unicamente ai contratti coperti dalla deroga di cui all'articolo 346 del TFUE; invita l'AED e la Commissione a rivalutare la pertinenza di tale regime dopo l'entrata in vigore della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa;

58.  esorta gli Stati membri a porsi come priorità assoluta la lotta alla corruzione negli appalti nel settore della difesa, segnatamente mediante un'adeguata attuazione della direttiva, deplorando gli effetti devastanti della corruzione soprattutto in termini di costi gonfiati, acquisizione di attrezzature non necessarie, inadeguate o non ottimali, ostruzione alle formule di appalti congiunti e ai programmi collaborativi, ostacolo all'apertura dei mercati e forte pressione sui bilanci nazionali; consiglia vivamente, oltre a generalizzare procedure trasparenti e concorrenziali per gli appalti pubblici, di seguire le raccomandazioni del compendio di migliori prassi della NATO/DCAF per rafforzare l'integrità e ridurre la corruzione nella difesa; pone in rilievo esempi positivi come il concetto di «patti per l'integrità nella difesa» conclusi tra il governo e gli offerenti con la partecipazione di osservatori indipendenti o la supervisione parlamentare sistematica di tutte le fasi nelle procedure di appalto che superino un certo limite, messa in pratica in vari Stati membri;

59.  sottolinea che, in linea di principio, i requisiti di compensazione sono giustificabili soltanto se necessari alla tutela di interessi di sicurezza fondamentali ai sensi dell'articolo 346 del TFUE, che dovrebbero essere coerenti con i principi di trasparenza e, soprattutto, che non dovrebbero comportare rischi di corruzione né compromettere il funzionamento del mercato europeo delle attrezzature di difesa;

60.  invita gli Stati membri, l'AED e la Commissione a collaborare per la graduale abolizione dei requisiti di compensazione, promuovendo nel contempo l'integrazione delle imprese degli Stati membri più piccoli nella base industriale e tecnologica di difesa europea ricorrendo a mezzi diversi dalle compensazioni;

61.  chiede alla Commissione e all'AED di studiare soluzioni per ovviare ad altre pratiche di distorsione del mercato, come gli aiuti di Stato e il sostegno all'esportazione, prendendo come base l'iniziativa dell'AED sulle condizioni eque di concorrenza;

62.  ritiene che, nell'attuale situazione di bilancio, il principio della preferenza europea in materia di acquisto di materiali di difesa possa essere considerato una forma di solidarietà europea; invita la Commissione e l'AED a presentare un'analisi costi-benefici di una procedura della preferenza europea per alcune tipologie di attrezzature di difesa, per le quali è importante mantenere un'autonomia strategica e nei casi in cui non esiste una reciprocità di accesso ai mercati della difesa di Paesi terzi; evidenzia l'importanza di garantire ai prodotti di difesa europei un più ampio accesso ai mercati dei Paesi terzi;

63.  ricorda che l'onere amministrativo degli obblighi di licenza nel commercio intraeuropeo dei prodotti della difesa ha un effetto inibitorio sul consolidamento del settore e costituisce un grande ostacolo ai programmi di collaborazione transnazionali per gli armamenti; ricorda che il termine di recepimento della direttiva 2009/43/CE relativa ai trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa è scaduto il 30 giugno 2011 e che gli Stati membri sono tenuti ad applicare le nuove norme a decorrere dal 30 giugno 2012; invita la Commissione a riferire in tempo utile sulle misure di recepimento adottate dagli Stati membri e a prendere tutte le misure necessarie per garantirne la corretta attuazione;

64.  esorta gli Stati membri a sfruttare al meglio le nuove licenze generali di fornitura alle forze armate di altri Stati membri come strumento importante per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento su scala UE;

65.  sottolinea che il successo della direttiva, in particolare per quanto riguarda le licenze di trasferimento tra imprese, dipende in larga misura dalla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi controlli alle esportazioni; esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente gli obblighi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e ad assicurare di valutare rigorosamente tutte le domande di licenza in funzione degli otto criteri stabiliti; invita il vicepresidente/alto rappresentante a valutare la conformità degli Stati membri, nel contesto della revisione della posizione comune, alla luce di considerazioni tanto commerciali quanto di politica estera, compreso il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici nei Paesi importatori;

66.  ribadisce l'importanza fondamentale della standardizzazione delle attrezzature di difesa per l'istituzione di un mercato unico europeo della difesa nonché per garantire l'interoperabilità e facilitare la cooperazione a livello dei programmi di armamento, dei progetti di messa in comune e di condivisione delle operazioni; incoraggia l'AED, la Commissione e gli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC, ETSI), in cooperazione con le imprese del settore e l'Agenzia di normalizzazione della NATO in particolare, ad accelerare gli sforzi di riduzione delle disparità delle norme nei settori della difesa e della sicurezza e tra le attrezzature civili e militari; promuove l'utilizzazione e l'ulteriore sviluppo del sistema europeo di informazione sulle norme di difesa e del manuale europeo sugli appalti pubblici nel settore delle difesa;

67.  invita gli Stati membri e la Commissione a introdurre una certificazione paneuropea per i prodotti della sicurezza e della difesa per porre fine alla situazione insostenibile per cui si richiedono test separati in ciascuno Stato membro; pone in rilievo che questo processo oneroso e che richiede molto tempo aumenta in modo significativo i costi per i fabbricanti, danneggiando la loro competitività in modo proibitivo, in particolare per le imprese più piccole; sostiene il lavoro dell'AED sull'aeronavigabilità militare ed incoraggia gli Stati membri ad accelerare i lavori sulla creazione di un'organizzazione europea congiunta sull'aeronavigabilità militare come omologo militare dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea;

68.  sottolinea che la standardizzazione e il consolidamento di cui sopra dovrebbero rientrare in un processo guidato dall'Unione e non dalle imprese del settore, al servizio degli interessi europei e delle esigenze reali della società, e che la partecipazione ai programmi comuni e alle sinergie dell'Unione dovrebbe essere – in linea di principio – aperta a tutti gli Stati membri;

(F)Trovare nuove forme di finanziamento a livello dell'Unione europea

69.  esprime la convinzione che, specialmente nel contesto dell'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale, sia necessario riflettere sulla possibilità che il bilancio dell'Unione europea aiuti gli Stati membri a realizzare gli obiettivi della politica di sicurezza e di difesa comune in modo più economicamente conveniente;

70.  chiede, come stabilito al succitato punto (C), l'intensificazione e l'ampliamento della ricerca in materia di sicurezza nell'ambito del programma quadro di ricerca, il ricorso all'articolo 185 del TFUE per cofinanziare programmi di ricerca e di sviluppo esistenti nonché la preparazione di un nuovo tema di ricerca nel settore della difesa avente applicazioni civili e militari in modo da stimolare la ricerca collaborativa in tale settore;

71.  ritiene che i fondi dell'Unione europea dovrebbero essere utilizzati per promuovere la cooperazione a livello di istruzione e di formazione, incoraggiando la creazione di reti tra il settore della difesa, gli istituti di ricerca e il mondo accademico; chiede di adottare le disposizioni necessarie per consentire, a carico del bilancio dell'Unione europea, il pagamento di stipendi agli allievi ufficiali che partecipano al programma «Erasmus militare» in modo da garantir loro un trattamento uguale a quello dato agli studenti delle istituzioni dell'insegnamento superiore civile e facilitare quindi la creazione di una cultura e di un approccio comuni in materia di sicurezza;

72.  raccomanda il finanziamento delle attività dell'Accademia europea di sicurezza e di difesa, incentrate sulla formazione di esperti civili e militari nella gestione di crisi e nella PSDC, e la promozione di una cultura di sicurezza comune nell'Unione europea, attraverso lo strumento di stabilità;

73.  incoraggia l'ulteriore sviluppo del ruolo dell'Accademia quale forum di cooperazione tra le accademie militari nazionali e le istituzioni civili di formazione in materia di sicurezza, anche al fine di identificare e sviluppare progetti congiunti di messa in comune e di scambio che siano efficienti dal punto di vista dei costi; invita gli Stati membri a trasformarlo in una vera istituzione accademica e, dato il suo forte approccio civile-militare, suggerisce che sia finanziato dall'Unione europea nel prossimo quadro finanziario pluriennale;

74.  invita tutti i soggetti interessati a valutare se l'acquisizione di beni di proprietà della stessa Unione secondo il modello Galileo, come stabilito al punto (B), possa costituire un'opzione sostenibile ed efficiente dal punto di vista dei costi, specialmente in ambiti come il trasporto strategico e tattico o la vigilanza;

75.  esorta gli Stati membri ad accrescere il bilancio dell'AED in via prioritaria, riconoscendo il valore aggiunto dell'Agenzia per compensare, attraverso la cooperazione, i tagli decisi a livello nazionale; deplora il fatto che la decisione del Consiglio sull'AED non abbia dotato l'agenzia di un quadro di bilancio pluriennale equiparabile al bilancio generale dell'Unione europea;

76.  osserva che il Centro satellitare dell'Unione europea, che opera con una dotazione di bilancio modesta, ha dimostrato la propria efficienza e il proprio valore aggiunto in svariate operazioni di sicurezza e difesa; ricorda la crescente domanda di immagini satellitari, anche sulla scia dei recenti avvenimenti nell'Africa settentrionale; invita gli Stati membri a dotare il Satellite Centre di un bilancio più consistente e ritiene che, soprattutto alla luce dei suoi impieghi civili-militari, tale centro debba essere finanziato dal bilancio dell'Unione europea;

77.  accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Presidenza polacca del Consiglio nel riesaminare il meccanismo ATHENA; incoraggia gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per trovare un accordo sul finanziamento comune; li invita altresì a prendere in considerazione, nel quadro del riesame del meccanismo ATHENA, la possibilità di ampliarlo onde fornire un finanziamento comune anche alle azioni o acquisizioni che sostengano l'obiettivo di una maggiore efficienza dei costi nel settore europeo della difesa, ma che non possono essere finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, segnatamente il finanziamento comune delle attrezzature fornite;

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78.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante/Vicepresidente, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Segretario generale della NATO.

(1) GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16.
(2) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
(3) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0228.
(5) Testi approvati, P7_TA(2010)0419.
(6) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 63.

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