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Procedura : 2011/2926(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B7-0690/2011

Testi presentati :

B7-0690/2011

Discussioni :

PV 14/12/2011 - 6
CRE 14/12/2011 - 6

Votazioni :

PV 15/12/2011 - 9.5
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P7_TA(2011)0583

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Giovedì 15 dicembre 2011 - Strasburgo
Progetto di quadro di controllo per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici
P7_TA(2011)0583B7-0690/2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sul progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici

Il Parlamento europeo,

–  visto il pacchetto legislativo sulla governance economica adottato il 16 novembre 2011 e, in particolare, il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(1) sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 27 ottobre 2011, intitolato «Progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici» (SEC(2011)1361),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.  ricorda che il principale obiettivo del meccanismo di sorveglianza appena istituito consiste nella prevenzione e nella correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione europea e, in particolare, dell'area dell'euro; ricorda inoltre che, in base al regolamento (UE) n. 1176/2011, tra gli obiettivi del nuovo meccanismo figurano altresì una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri e un più stretto coordinamento delle politiche economiche;

2.  sottolinea che, alla luce dell'attuale situazione economica, è fondamentale che il quadro di sorveglianza macroeconomica raggiunga la piena operatività quanto prima;

3.  ritiene che le potenziali ripercussioni negative delle politiche degli Stati membri e dell'Unione dovrebbero essere individuate e discusse fin dalle prime fasi (ad esempio nel quadro dell'analisi annuale della crescita), e in ogni caso sia anteriormente che posteriormente all'adozione di programmi di convergenza/stabilità; chiede alla Commissione di chiarire in che modo intende affrontare il problema di dette ripercussioni negative nell'ambito dell'ultima versione del quadro di valutazione;

4.  è del parere che i governi degli Stati membri debbano essere pronti a intervenire per risolvere i potenziali problemi, in quanto solo così si potrà garantire che il quadro di sorveglianza abbia l'impatto desiderato;

5.  ricorda la dichiarazione, allegata alla risoluzione del Parlamento del 28 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (il cosiddetto «six pack»)(2), in cui la Commissione ha affermato che la sorveglianza macroeconomica riguarda i paesi caratterizzati da disavanzi o avanzi delle partite correnti, con le opportune differenziazioni in termini di urgenza delle risposte politiche e di tipologia delle azioni correttive necessarie; rileva che la citata dichiarazione ha aperto la strada all'accordo finale sul pacchetto in oggetto; invita la Commissione a tenere pienamente fede all'impegno così assunto; ritiene che le conclusioni eventualmente adottate dal Consiglio non possano in nessun caso limitare le prerogative della Commissione al riguardo;

6.  osserva che le soglie indicative per gli indicatori utilizzati nel quadro di valutazione proposto rappresentano, nella maggior parte dei casi, soglie minime o massime, nonostante il regolamento stabilisca espressamente che occorre fissare sia le soglie minime che quelle massime, salvo laddove «non opportuno»; sottolinea, a tale proposito, che il documento di lavoro della Commissione non contiene alcuna delucidazione in merito al significato di «non opportuno» per quanto concerne la fissazione di soglie sia minime che massime per la maggior parte degli indicatori in questione;

7.  rileva che la Commissione non ha tenuto conto di tutti gli elementi per la lettura del quadro di valutazione elencati all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011; chiede alla Commissione di includere tutti gli elementi in oggetto nella lettura del quadro di valutazione, con particolare riferimento all'occupazione, ai fattori della produttività e al ruolo dell'energia;

8.  sottolinea che la soglia indicata per il tasso di disoccupazione non tiene conto delle evoluzioni, ad esempio gli incrementi annuali del tasso stesso;

9.  prende atto dell'intenzione della Commissione di mettere a punto, entro la fine del 2012 e in tempo per il semestre europeo successivo, una nuova serie di indicatori, con relative soglie, applicabili al settore finanziario; chiede alla Commissione di esplicitare la relazione tra i citati indicatori applicabili al settore finanziario e il quadro operativo previsto dal regolamento che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);

10.  osserva che i futuri quadri di valutazione macroeconomica, che potranno includere una più ampia gamma di indicatori, dovranno essere stabiliti sulla base di statistiche ufficiali, indipendenti e verificabili, elaborate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo delle banche centrali;

11.  rileva che il documento di lavoro della Commissione fa riferimento alla «pertinente letteratura economica» senza alcun rinvio specifico; invita la Commissione a illustrare più dettagliatamente la propria impostazione metodologica, anche per quanto concerne le diverse opzioni considerate, e a fornire una bibliografia completa dei testi di riferimento per il quadro di valutazione;

12.  pone l'accento sul fatto che la commissione per i problemi economici e monetari ha la possibilità di tenere audizioni pubbliche sull'elaborazione del quadro di valutazione prima di esprimersi in merito all'integrazione di nuovi indicatori e alla modifica delle soglie;

13.  sottolinea l'importanza fondamentale di un'attuazione del nuovo strumento politico all'insegna della trasparenza nel corso dell'intera procedura e, a tale proposito, esorta la Commissione ad assicurarsi che tutti i testi o documenti di lavoro sul quadro di valutazione siano espressamente e formalmente trasmessi sia al Parlamento che al Consiglio senza distinzioni;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0424.

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