Nomina del presidente della Banca centrale europea - Candidato Mario Draghi
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Decisione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina del presidente della Banca centrale europea (10057/2011 – C7-0134/2011 – 2011/0804(NLE))
– vista la raccomandazione del Consiglio del 17 maggio 2011 (10057/2011)(1),
– visto l'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7–0134/2011),
– visto l'articolo 109 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0229/2011),
A. considerando che con lettera del 20 maggio 2011 il Consiglio europeo ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Mario Draghi a presidente della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1° novembre 2011,
B. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha quindi proceduto alla valutazione delle qualifiche del candidato, in particolare alla luce dei requisiti di cui all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e tenuto conto dell'esigenza di piena indipendenza della Banca centrale europea di cui all'articolo 130 TFUE; che, nel quadro di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dal candidato il curriculum vitae e le sue risposte al questionario scritto che gli era stato trasmesso,
C. considerando che il 14 giugno 2011 la commissione ha proceduto a un'audizione della durata di due ore e mezza, nel corso della quale il candidato ha reso una dichiarazione introduttiva e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione,
1. esprime parere positivo sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Mario Draghi presidente della Banca centrale europea;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgio) (COM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0212 – C7-0096/2011),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0191/2011),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato temporaneamente ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,
D. considerando che il Belgio ha richiesto assistenza in relazione a 2 834 esuberi (tutti ammessi all'assistenza del Fondo) presso la General Motors Belgium, impresa principale, e presso quattro dei suoi fornitori, operanti nel settore degli autoveicoli nella regione NUTS II di Anversa in Belgio,
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG;
2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; rileva il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro; tuttavia, chiede una valutazione dell'integrazione a lungo termine di tali lavoratori nel mercato del lavoro, quale risultato diretto delle misure finanziate dal FEG;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta rivolta alla Commissione affinché venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
5. si compiace del fatto che, in seguito alle reiterate richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come è successo in passato, a storni da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;
6. ritiene che il problema delle multinazionali, la cui ristrutturazione o trasferimento provoca esuberi e, di conseguenza, l'intervento del Fondo, debba essere affrontato nell'imminente revisione del regolamento FEG, senza compromettere l'accesso dei lavoratori in esubero al FEG;
7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
8. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgio)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2011/470/UE)
Modifica dell'articolo 51: riunioni congiunte delle commissioni
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Decisione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla modifica dell'articolo 51 del regolamento del Parlamento europeo relativo alle procedure con riunioni congiunte di commissioni (2010/2061(REG))
– vista la lettera del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione dell'11 marzo 2010 e la lettera del presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del 25 marzo 2010,
– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0197/2011),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica figurante in appresso;
2. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 51
Ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, e all'articolo 50, la Conferenza dei presidenti, purché convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza, può decidere di applicare una procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta. In tal caso i relatori interessati elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro intercommissione per preparare le riunioni e le votazioni congiunte.
1.Ove le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell'articolo 188, paragrafo 2, la Conferenza dei presidenti può decidere, di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, purché:
- la materia rilevi, in virtù dell'allegato VII, della competenza di più commissioni in modo inscindibile e
- la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza.
2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate.
In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni.
3.In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate che, in mancanza di accordo tra i presidenti di dette commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate.
In fase di terza lettura della procedura legislativa ordinaria, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono d'ufficio membri della delegazione al Comitato di conciliazione.
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Adrian Severin
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Decisione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Adrian Severin (2011/2070(IMM))
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Adrian Severin, trasmessa il 5 aprile 2011 dalla Direzione nazionale anticorruzione (Ufficio del Procuratore presso l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania) e comunicata in seduta plenaria il 6 aprile 2011,
– dopo aver sentito Adrian Severin il 23 maggio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010(1),
– viste le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, della Costituzione rumena,
– viste le disposizioni dell'articolo 4 del codice penale rumeno, secondo le quali il diritto penale rumeno si applica ai reati commessi all'esterno del territorio rumeno da un cittadino rumeno o se questi, pur non avendo la cittadinanza rumena, è ivi domiciliato,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0242/2011),
A. considerando che la Direzione nazionale anticorruzione della Romania ha chiesto la revoca dell'immunità di Adrian Severin, membro del Parlamento europeo, al fine di consentire all'Ufficio del Procuratore rumeno di effettuare le indagini del caso e di procedere nei confronti di Adrian Severin, di richiedere la perquisizione dell'abitazione o degli uffici dell'interessato nonché lo svolgimento di verifiche informatiche o di qualunque altra ricerca elettronica risulti necessaria, di avviare un procedimento penale contro il medesimo con accuse di corruzione passiva e/o abuso di relazioni di ufficio o qualunque altra qualifica giuridica possa essere attribuita al presunto reato/ai presunti reati dinanzi agli organi giudiziari penali competenti,
B. considerando che la revoca dell'immunità di Adrian Severin concerne presunti reati di corruzione contemplati dall'articolo 6 della legge rumena n. 78/2000, in combinato disposto con l'articolo 254 (corruzione) e l'articolo 257 (abuso di relazioni di ufficio) del codice penale, nonché con l'articolo 81, lettera b), della legge n. 78/2000,
C. considerando che non spetta al Parlamento europeo pronunciarsi sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente gli atti che gli sono attribuiti,
D. considerando che è pertanto opportuno raccomandare che l'immunità parlamentare sia revocata nel caso di specie,
1. decide di revocare l'immunità di Adrian Severin, escludendo restrizioni alla libertà personale;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Romania e ad Adrian Severin.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag II-2849; cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929 e causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (GU C 134 del 22.5.2010, pag 29).
Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Seychelles ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (17238/2010 – C7-0031/2011 – 2010/0335(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (17238/2010),
– visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (17237/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0031/201011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0192/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento le conclusioni delle riunioni e dei lavori della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (nel prosieguo «accordo di partenariato»), nonché il programma settoriale pluriennale, citato all'articolo 3 del protocollo;
3. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato, una relazione sulla relativa applicazione;
4. chiede alla Commissione una relazione sull'evoluzione della pirateria nella zona economica esclusiva delle Seychelles tra il 2006 e il 2010 e il suo impatto sull'attività di pesca delle Seychelles e l'attività di pesca europea;
5. chiede che dei rappresentanti della commissione per la pesca del Parlamento partecipino alle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato in qualità di osservatori;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Seychelles.
Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e São Tomé e Príncipe *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (05371/2011 – C7-0119/2011 – 2010/0355(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05371/2011),
– visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (05370/2011),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0119/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0194/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni e dei lavori della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (nel prosieguo «accordo di partenariato»), nonché il programma settoriale pluriennale citato all'articolo 3 del protocollo e i risultati delle rispettive valutazioni annuali; chiede alla Commissione di facilitare la partecipazione dei rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione sulla relativa applicazione, senza inutili restrizioni all'accesso al presente documento;
3. chiede al Consiglio e alla Commissione, nel contesto delle rispettive competenze, di tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato, in tutte le fasi della procedura attinente al protocollo e al suo rinnovo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.
Protocollo UE-Andorra sulle misure doganali di sicurezza ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (17403/2010 – C7-0036/2011 – 2010/0308(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (17403/2010),
– visto il progetto di protocollo che estende alle misure doganali di sicurezza l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (17405/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0036/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0198/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato di Andorra.
Accordo CE-Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (06645/1/2010),
– visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e il Canada sulla sicurezza dell'aviazione civile (15561/2008),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0100/2010),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0298/2010),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.
Attuazione dei programmi relativi alla politica di coesione 2007-2013
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla relazione 2010 sull'attuazione dei programmi della politica di coesione per il periodo 2007-2013 (2010/2139(INI))
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 174 a 178,
– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 «Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013» (COM(2010)0110),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 31 marzo 2010, che accompagna la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 sulla politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (SEC(2010)0360),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 25 ottobre 2010, sulla politica di coesione: risposta alla crisi economica, esame dell'attuazione delle misure della politica di coesione adottate a sostegno del piano europeo di ripresa economica (SEC(2010)1291),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 novembre 2008 sulle regioni 2020 - una valutazione delle sfide future per le regioni dell'Unione europea (SEC(2008)2868),
– vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020 - una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 «Il contributo della politica regionale alla crescita sostenibile nel contesto della strategia Europa 2020» (COM(2011)0017),
– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, in particolare l'articolo 7(2),
– visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa(3),
– visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate(4),
– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(5),
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007–2013: risultati dei negoziati relativi alle strategie nazionali e ai programmi della politica di coesione(6),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione(7),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sul conseguimento di una vera coesione territoriale, sociale ed economica all'interno dell'UE – una condizione sine qua non per la competitività globale?(8),
– visto il documento informativo della Commissione n. 1: destinazione di stanziamenti del 28 febbraio 2007 (COCOF/2007/0012/00),
– vista la nota informativa della Commissione sulla struttura indicativa delle relazioni strategiche nazionali 2009, del 18 maggio 2009 (COCOF 09/0018/01),
– viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione strategica 2010 della Commissione concernente l'attuazione dei programmi della politica di coesione, approvate dal Consiglio Affari Esteri il 14 giugno 2010,
– visto il parere del Comitato delle regioni «Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013», del 1°e 2 dicembre 2010 (CdR 159/2010),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 14 luglio 2010 «Come favorire partenariati efficaci nella gestione dei programmi della politica di coesione sulla base delle buone prassi del ciclo 2007-2013» (ECO/258),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0111/2011),
A. considerando che, conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione, per promuovere uno sviluppo armonioso del suo insieme, sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, mirando in particolare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, quali le zone rurali e quelle interessate da una transizione industriale, nonché le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici; considerando che si deve tener conto della strategia Europa 2020 per realizzare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva,
B. considerando che la politica di coesione svolge un ruolo centrale ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020, in particolare nell'ambito dell'occupazione e degli affari sociali, a tutti i livelli di governo e in tutte le aree geografiche,
C. considerando che la dimensione strategica della politica di coesione che garantisce coerenza con le priorità dell'Unione europea - rendere l'Europa e le sue regioni più attraenti per gli investimenti e l'occupazione, promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della crescita e creare posti di lavoro migliori e più numerosi - è prevista e messa in evidenza dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in appresso, regolamento generale), dagli orientamenti strategici comunitari sulla coesione (in appresso, orientamenti strategici), dal quadro di riferimento strategico nazionale e dai programmi operativi,
D. considerando che la relazione strategica rappresenta un nuovo strumento della politica di coesione, introdotto nell'attuale periodo di programmazione tramite il regolamento generale quale strumento per esaminare l'attuazione degli orientamenti strategici, al fine di accrescere il contenuto strategico e promuovere la trasparenza e la responsabilità della politica di coesione, e che si deve trarre insegnamento dalle informazioni ed esperienze acquisite per pianificare il prossimo periodo di programmazione,
E. considerando che l'assegnazione di risorse nel quadro di Lisbona permette di individuare sottogruppi degli 86 programmi prioritari concordati quali priorità specifiche nell'ambito dell'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione e che, per le regioni dell'obiettivo di convergenza, sono stati individuati 47 temi prioritari quali priorità di finanziamento, mentre nelle regioni rientranti nell'obiettivo «competitività regionale e occupazione», sono stati individuati solo 33 temi prioritari,
F. considerando che, per quanto riguarda le relazioni strategiche nazionali 2009, la Commissione e gli Stati membri hanno deciso uno scambio dei dati soltanto su temi prioritari per obiettivo, fissando per l'estrazione la data obiettivo del 30 settembre 2009, quando gli Stati membri subivano ancora gli effetti della crisi economica e alcuni hanno dovuto affrontare iniziali difficoltà nella fase di avvio del periodo di programmazione, e che si auspica pertanto di acquisire dati più significativi attraverso la prossima relazione strategica 2013,
G. considerando che le regioni europee devono ancora affrontare gravi disparità economiche, sociali e ambientali, in parte come conseguenza naturale degli ultimi due allargamenti e in parte per gli effetti diretti della crisi finanziaria ed economica mondiale, anche se nell'ultimo decennio queste disparità si sono ridotte grazie all'attivo contributo della politica di coesione, fondamentale per garantire la competitività e la crescita economica, nel rispetto delle specificità regionali,
H. considerando che la politica di coesione è stato un elemento chiave del piano europeo di ripresa economica, dimostrando l'importanza dei Fondi strutturali quali strumenti di stimolo economico, in particolare per le piccole imprese, sostenibilità e efficienza energetica e che la Commissione è stata invitata a presentare nel 2010 una relazione sull'attuazione delle misure adottate quale parte della risposta europea alla crisi,
1. accoglie con favore la relazione strategica della Commissione sull'attuazione dei programmi della politica di coesione cofinanziati dai Fondi strutturali; si congratula con gli Stati membri per gli sforzi nella preparazione delle prime relazioni strategiche nazionali, che hanno dimostrato di essere una fonte valida di informazioni sull'attuazione;
2. sottolinea che, nell'elaborazione di analisi comparative, si dovrebbe tener conto del fatto che cinque Stati membri hanno estratto i loro dati in una data più recente e uno Stato membro in una data precedente; ritiene che sia più opportuno comparare i progressi compiuti dai singoli Stati membri con la media dell'Unione;
3. ritiene che la trasparenza nell'attribuzione dei fondi promuova una corretta attuazione e sia un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi generali della politica di coesione e in quanto tale debba essere rafforzata in tutte le fasi dell'attuazione; ritiene che la divulgazione dell'elenco dei beneficiari, soprattutto on line, debba essere mantenuta, in quanto strumento efficace per migliorare la trasparenza; ritiene che la fissazione degli orientamenti comunitari e l'introduzione di relazioni strategiche quale nuovo strumento abbiano contribuito ad una maggiore responsabilità nell'attuazione degli obiettivi della politica; chiede in tale contesto che si tenga periodicamente un dibattito politico al fine di migliorare la trasparenza, la responsabilità e la valutazione degli effetti della politica di coesione;
Applicazione
4. rileva che il volume finanziario dichiarato dei progetti selezionati è pari a 93,4 miliardi di EUR, il che rappresenta il 27,1% delle risorse dell'Unione disponibili nel periodo attuale, e che questo tasso medio si applica ai tre obiettivi della politica di coesione nonché alle categorie di priorità definite nell'agenda di Lisbona e ai progressi nell'attuazione degli orientamenti strategici comunitari; sottolinea tuttavia che i progressi variano ampiamente a seconda dei paesi e dei temi, con tassi di selezione aggregati che superano il 40% nel caso di 9 Stati membri e sono inferiori al 20% per quattro Stati membri;
5. ribadisce il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti a livello nazionale, volti a garantire che lo stanziamento medio della spesa per la realizzazione dell'agenda di Lisbona costituisca il 65% dei fondi disponibili nelle regioni dell'obiettivo «convergenza» e l'82% nelle regioni dell'obiettivo «competitività regionale e occupazione», superando i livelli inizialmente richiesti; rileva con soddisfazione che un totale di 63 miliardi di EUR risulta destinato ai progetti rientranti nelle priorità dell'agenda di Lisbona e che la selezione dei progetti nel quadro degli stanziamenti di Lisbona segue lo stesso ritmo o è leggermente più rapida di quella di altre azioni; sollecita pertanto gli Stati membri a continuare in futuro a destinare risorse per progetti che sostengano la strategia UE 2020;
6. rileva che il ritmo di avanzamento tra i temi degli orientamenti strategici comunitari è più elevato nel tema «dimensione territoriale» (30%), al di sopra della media per «miglioramento della conoscenza e innovazione per la crescita», ma al di sotto del 27,1% nel caso degli altri due orientamenti e che inoltre i tassi di selezione sono superiori alla media per i progetti rientranti nell'agenda di Lisbona nell'ambito degli obiettivi «convergenza» e «competitività regionale e occupazione», ma ammontano solo al 20,5% nell'obiettivo «cooperazione territoriale europea»; deplora che, in mancanza di indicatori sulle realizzazioni e sui risultati per tutti gli Stati membri, l'analisi dei risultati quale presentata nella relazione strategica abbia rivelato seri limiti; invita quindi la Commissione a rivedere i requisiti di comunicazione amministrativa e invita altresì gli Stati membri a una maggiore disciplina nel fornire dati relativi all'attuazione dei programmi;
7. si compiace dei progressi già compiuti nella realizzazione dei progetti facenti capo all'orientamento «posti di lavoro migliori e più numerosi», alla luce della crisi economica e del crescente numero di disoccupati; raccomanda tuttavia vivamente che la Commissione introduca metodi di cooperazione con gli Stati membri che facilitino la pronta mobilitazione e l'efficiente assegnazione di tutti i fondi necessari per conseguire un'economia competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse, una crescita inclusiva e un'economia ad alto tasso di occupazione che contribuisca alla coesione sociale e territoriale nonché alla riduzione della povertà, che sono obiettivi prioritari della strategia UE 2020 e dei traguardi che la stessa si prefigge, in particolare nel campo dell'occupazione e degli affari sociali, al fine di favorire la crescita e la produttività nonché di migliorare la situazione occupazionale in Europa;
8. si compiace del fatto che l'FSE abbia fornito un importante sostegno per l'attuazione delle riforme del mercato del lavoro e che si sia rivelato uno strumento efficace per realizzare il passaggio dalle politiche passive a quelle attive e addirittura preventive in relazione al mercato del lavoro; invita gli Stati membri a proseguire le riforme strutturali volte a tutelare i mercati del lavoro da una potenziale crisi futura;
9. invita gli Stati membri a compiere progressi nell'attuazione di misure e attività cofinanziate volte a sostenere i mercati del lavoro a livello regionale, riducendo la segregazione di genere e le disuguaglianze, come il divario retributivo e la scarsa presenza nelle posizioni decisionali, facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché incoraggiando la conversione del lavoro precario in lavoro con tutela dei diritti, data la significativa percentuale di donne soggetta a condizioni di lavoro precarie;
10. sottolinea l'importanza di migliorare le infrastrutture e i servizi per le microregioni svantaggiate ad alta concentrazione di gruppi socialmente emarginati (ad esempio i rom), rendendoli altresì economicamente accessibili;
11. sottolinea l'importanza dei trasporti in generale per garantire la coesione territoriale, economica e sociale; è preoccupato per il fatto che gli investimenti nel settore ferroviario non stanno procedendo secondo i piani e sono inferiori a quelli realizzati nel settore stradale, non contribuendo quindi in misura sufficiente alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei trasporti; sottolinea in tale contesto lo squilibrio tra gli investimenti di trasporto previsti per i diversi modi che pregiudica la creazione di un sistema di trasporto europeo intermodale e rileva che ulteriori ritardi dell'attuazione potrebbero accrescere gli squilibri;
12. ricorda che circa il 23,7% (82 miliardi di EUR) della dotazione del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 è destinato al trasporto, ma solo la metà sarà destinata a progetti TEN-T (17 miliardi di EUR sulla rete prioritaria TEN-T e 27,2 miliardi di EUR per la parte generale), mentre l'altra metà sarà destinata a investimenti in progetti nazionali, regionali e locali non indicati nelle mappe TEN-T; sottolinea che i fondi di coesione e strutturali assegnati ai trasporti sono ripartiti tra i modi e le reti di trasporto senza tenere sufficientemente conto degli obiettivi dell'Unione europea;
13. in termini di cooperazione territoriale, richiama l'attenzione sulla tendenza a ritardare il lancio di progetti transfrontalieri e ferroviari in generale e sottolinea il valore aggiunto europeo della rete transeuropea di trasporto, che è particolarmente evidente nelle sezioni transfrontaliere dei progetti e nella loro interconnessione con i progetti stradali, ferroviari e delle vie navigabili interne nazionali; propone in tale contesto di sistematizzare l'attuazione di piattaforme comuni per le migliori pratiche, organizzate su base socioeconomica, geografica, demografica e culturale;
14. si compiace per l'inclusione delle spese per investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa e in progetti edilizi a favore delle comunità emarginate, che viene realizzata con successo in molte regioni e dovrebbe essere prevista anche in futuro;
15. chiede un'attuazione più efficace dei programmi nel settore dell'ambiente, in particolare in aree trasversali che presentano un valore aggiunto europeo, ad esempio la lotta al cambiamento climatico, la sua mitigazione e l'adattamento a tale fenomeno, gli investimenti in tecnologie più ecologiche e a basse emissioni di carbonio, la lotta all'inquinamento atmosferico e delle acque, le misure per la protezione della biodiversità, l'espansione delle reti ferroviarie, la promozione dell'efficienza energetica, specialmente nel settore edilizio, e delle fonti di energia rinnovabili, in vista del conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 e della promozione di posti di lavoro verdi e di un'economia verde;
16. chiede che si utilizzino i fondi pertinenti volti a contribuire alla prevenzione delle catastrofi ambientali e/o alla capacità di reazione rapida e invita gli Stati membri ad accelerare gli investimenti nella prevenzione e nel recupero dei siti industriali e dei suoli contaminati, dato il loro basso livello di esecuzione;
17. deplora i ritardi nella selezione di progetti per settori strategici come quello ferroviario, taluni investimenti energetici e ambientali, l'economia digitale, l'inclusione sociale, la governance e la costruzione delle capacità e chiede un'analisi approfondita delle cause di questi ritardi, invitando altresì gli Stati membri a coinvolgere le loro regioni in un monitoraggio più stretto dei settori in cui è necessario intensificare gli sforzi; sottolinea d'altro canto il maggiore assorbimento dei progetti ambientali nei programmi europei di cooperazione territoriale e sottolinea il chiaro valore aggiunto della cooperazione in questo contesto; sottolinea tuttavia che gli Stati membri che presentavano un ritardo nell'attuazione dei progetti probabilmente lo hanno già recuperato e dunque esso in questo momento non deve costituire un indicatore della qualità complessiva del periodo di programmazione; sottolinea in tale contesto l'accelerazione delle capacità di assorbimento e dell'esecuzione del bilancio della politica di coesione durante il 2010, dovuta, tra l'altro, a recenti modifiche legislative e al fatto che i programmi operativi hanno raggiunto una velocità di crociera, dato che gli ultimi sistemi di gestione e di controllo sono stati finalmente approvati dalla Commissione;
18. ritiene che sia necessario adottare immediatamente misure correttive per migliorare gli scarsi risultati in alcune aree prioritarie; raccomanda l'elaborazione di analisi approfondite dei problemi d'attuazione in aree con ritardi specifici nella selezione dei progetti e, in tale contesto, invita gli Stati membri a incrementare gli sforzi per migliorare la selezione di progetti relativi alle tematiche trascurate e ad accelerare l'attuazione di tutti i progetti selezionati per evitare il rischio di non conseguire gli obiettivi stabiliti;
19. ritiene che, in alcuni casi, una rapida selezione e attuazione dei progetti, come pure un migliore uso generale dei fondi assegnati, siano particolarmente necessari per le attività intese a migliorare il capitale umano, promuovere la salute e la prevenzione delle malattie, garantire pari opportunità, sostenere i mercati del lavoro e aumentare l'inclusione sociale, soprattutto al fine di superare gli effetti negativi della crisi economica;
20. sottolinea il fatto che diversi Stati membri hanno confermato che la disciplina imposta dall'assegnazione degli stanziamenti ha migliorato la qualità e l'orientamento della programmazione; rileva inoltre che gli Stati membri hanno dichiarato all'unanimità che collegare le priorità fondamentali dei quadri di riferimento strategico nazionali e i programmi operativi con la strategia di Lisbona è il miglior strumento per affrontare la crisi, e hanno ribadito l'importanza degli obiettivi a medio e lungo termine stabiliti in tali documenti;
Le sfide dell'attuazione
21. sottolinea che un'efficace selezione e esecuzione dei progetti in alcuni settori è ostacolata dall'assenza delle precondizioni necessarie (ad esempio, procedure di applicazione più semplici a livello nazionale, chiare priorità nazionali per talune aree di intervento, tempestivo recepimento della legislazione dell'UE e capacità istituzionale e amministrativa consolidata) e da un eccesso di burocrazia a livello nazionale; invita pertanto gli Stati membri e le regioni a facilitare l'attuazione della politica affrontando tali sfide, in particolare adeguando il quadro giuridico nel settore degli aiuti di Stato, degli appalti pubblici e delle norme ambientali e perseguendo riforme istituzionali;
22. ricorda con rammarico i gravi ritardi nell'attuazione della politica, dovuti essenzialmente ai seguenti fattori: conclusione tardiva dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale e il pacchetto legislativo per la politica di coesione, che ha portato al ritardo nel completamento delle strategie nazionali e dei programmi operativi, le modifiche delle norme sul controllo finanziario e i criteri di valutazione imposti a livello nazionale, la sovrapposizione con la chiusura del periodo 2000-2006 e le scarse risorse pubbliche disponibili per il cofinanziamento negli Stati membri;
23. deplora il fatto che la relazione strategica, anche se dovrebbe sottolineare il contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per l'attuazione degli obiettivi della politica di coesione, non fornisca dati completi sulla situazione delle disparità regionali fino al 2009;
Risposta alla crisi economica
24. accoglie con favore la pubblicazione del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla politica di coesione: risposta alla crisi economica, esame dell'attuazione delle misure della politica di coesione adottate a sostegno del piano europeo di ripresa economica; sottolinea che tale esame si basa essenzialmente sulle informazioni fornite nelle relazioni strategiche nazionali; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accuratezza delle informazioni fornite dagli Stati membri;
25. rileva che, nell'ambito della crisi finanziaria ed economica mondiale e dell'attuale rallentamento economico, la politica di coesione dell'UE, essendo la più ampia fonte di investimenti dell'Unione nell'economia reale, contribuisce in modo decisivo al piano europeo di ripresa economica e ha dimostrato di consentire una risposta flessibile e adeguata a un contesto socioeconomico che si degrada rapidamente; sottolinea che gli Stati membri hanno apprezzato il fatto che le misure di crisi siano state definite in base ai loro bisogni specifici; chiede tuttavia una maggiore flessibilità e una minore complessità nelle norme volte a combattere la crisi e incoraggia gli Stati membri a fare un pronto uso di tutte le misure messe a disposizione dalla Commissione per garantire una reazione adeguata e tempestiva in base alle esigenze specifiche, nonché un'uscita positiva dalla crisi, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile a lungo termine mediante il rafforzamento della competitività, dell'occupazione e dell'attrattiva delle regioni europee;
26. sottolinea l'importanza di compiere sforzi supplementari per superare la difficoltà di misurare l'impatto globale delle misure specifiche collegate alla politica di coesione nel quadro del piano europeo di ripresa economica, e deplora che l'esame possa offrire soltanto una visione limitata degli esempi concreti a livello nazionale; accoglie tuttavia con favore l'analisi delle buone pratiche e le prime conclusioni presentate nella relazione;
27. ritiene che i segnali di ripresa dalla crisi siano deboli, e che nei prossimi anni l'Europa dovrà affrontare le proprie debolezze strutturali, anche attraverso interventi di politica di coesione e investimenti mirati, soprattutto in materia di ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e tecnologie che aiutino tutti i settori ad acquisire competitività; sottolinea pertanto la necessità di un'approfondita analisi dell'impatto di misure volte a contrastare la crisi, nonché di fornire finanziamenti strutturali accessibili, che costituiscono un potente meccanismo volto ad aiutare le regioni nella loro ristrutturazione economica e sociale e nella promozione della coesione e della solidarietà economica, sociale e territoriale;
Creare sinergie e evitare la dispersione settoriale delle risorse della politica regionale
28. condivide l'opinione del Consiglio, espressa nelle conclusioni sulla relazione strategica 2010, sul reale valore aggiunto generato da un approccio strategico e integrato per i Fondi strutturali; ricorda che ogni fondo necessita di norme proprie per interventi efficaci sul campo in situazioni specifiche; sottolinea altresì la necessità, nell'era post crisi, di consolidare i bilanci pubblici e di accrescere le sinergie e l'impatto di tutte le fonti di finanziamento disponibili (dell'UE, nazionali, strumenti della BEI) mediante un efficace coordinamento;
29. sottolinea che le sinergie tra Fondi strutturali e altri strumenti di politica settoriale, come pure tra questi strumenti e le risorse nazionali, regionali e locali, sono essenziali e creano validi legami che consentono il rafforzamento reciproco, l'attuazione sostenibile dei programmi e il conseguimento della coesione territoriale; riconosce che, attraverso le disposizioni relative alla destinazione degli stanziamenti per il 2007-2013, la politica di coesione risulta meglio orientata alla creazione di sinergie con le politiche di ricerca e innovazione; sottolinea che i Fondi strutturali potrebbero essere utilizzati per migliorare l'infrastruttura della ricerca, consentendo a quest'ultima di raggiungere il livello di eccellenza necessario per accedere ai fondi ad essa destinati; sottolinea altresì i benefici delle sinergie tra FESR, FSE e FEASR; osserva che l'esperienza prova chiaramente che i buoni risultati dei programmi finanziati dal FSE sono essenziali per massimizzare l'efficacia del finanziamento FESR destinato ad azioni economiche; sottolinea in tale contesto le potenzialità del finanziamento incrociato che non sono ancora pienamente sfruttate; in vista della prossima relazione strategica, chiede alla Commissione di introdurre nelle relazioni future un riferimento all'interazione reciproca tra Fondi strutturali e alla loro interazione con altri strumenti finanziari dell'UE;
Monitoraggio e valutazione
30. sottolinea che l'assistenza tecnica, il monitoraggio e la valutazione stimolano l'apprendimento della politica e costituiranno, insieme a un efficiente controllo finanziario, un incentivo a migliorare la qualità dell'attuazione;
31. deplora che solo 19 Stati membri abbiano riferito sugli indicatori fondamentali e che pertanto in questa fase non sia possibile avere una prima immagine chiara a livello dell'Unione dell'impatto della politica in loco; incoraggia gli Stati membri a fare uso degli indicatori fondamentali nella prossima serie di relazioni strategiche 2012-2013; invita la Commissione a intervenire e ad assistere gli Stati membri e le regioni affinché forniscano dati tempestivi, coerenti e completi;
32. sottolinea la necessità che la Commissione garantisca sistemi di monitoraggio e controllo efficienti e costanti, onde migliorare la governance e l'efficacia del sistema di attuazione dei Fondi strutturali; invita la Commissione ad accrescere la coerenza e la qualità del monitoraggio dei progressi compiuti dagli Stati membri rendendo obbligatorio l'uso di una serie minima di indicatori fondamentali dei risultati nelle relazioni strategiche nazionali nel prossimo periodo di programmazione, onde facilitare il confronto e l'orientamento ai risultati, mediante orientamenti più dettagliati;
Buone pratiche
33. ritiene necessario sottolineare le buone pratiche e l'apprendimento reciproco nell'esecuzione della politica, nonché promuovere il loro scambio, insieme al rafforzamento delle capacità amministrative, in particolare delle autorità locali e regionali, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia e evitare la ripetizione degli errori del passato;
34. incoraggia le buone pratiche connesse alle relazioni nazionali come l'utilizzazione di indicatori fondamentali, le informazioni sulle realizzazioni e sui risultati, nonché sulle sinergie tra politiche nazionali e politiche dell'UE, l'organizzazione di dibattiti pubblici e consultazioni con le parti interessate, la presentazione per parere di relazioni ai parlamenti nazionali e la pubblicazione di relazioni sui siti web governativi, provvedendo affinché tutte le relazioni impieghino una terminologia chiara e concisa, in quanto queste pratiche migliorano la qualità delle relazioni e accrescono la partecipazione delle parti interessate negli Stati membri; insiste sulla necessità di seguire le migliori pratiche nelle regioni caratterizzate da un basso grado di assorbimento o di efficienza rispetto ai programmi di finanziamento;
35. accoglie con favore il fatto che la Commissione stabilisca in che modo le autorità nazionali, regionali e locali possono riallineare i programmi operativi agli obiettivi di crescita sostenibile UE 2020 e in che modo le pratiche possono essere riorientate verso gli obiettivi di crescita intelligente durante il presente periodo di programmazione; invita gli Stati membri ad agire immediatamente, a investire ulteriormente nello sviluppo sostenibile e nella crescita intelligente, nell'inclusione sociale e nell'uguaglianza di genere sul mercato del lavoro e a utilizzare più efficacemente i fondi; invita inoltre la Commissione ad avviare un dibattito sui modi in cui la politica di coesione nel periodo 2007-2013 possa contribuire agli obiettivi della Strategia Europa 2020;
Conclusioni e raccomandazioni
36. sottolinea il ruolo delle PMI quali attori innovativi nell'economia nonché la necessità di sviluppare questo settore, tra l'altro mediante l'attuazione dello Small Business Act, facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e al capitale operativo e incoraggiarle a partecipare a progetti innovativi al fine di rafforzare la loro competitività e il loro potenziale di maggiore occupazione; sottolinea che si potranno conseguire molti vantaggi economici e sociali mediante la cooperazione a livello locale e regionale tra pubbliche autorità, PMI, reti di imprese, istituti di ricerca e raggruppamenti, nonché mediante l'uso efficace di tutte le risorse esistenti, inclusi gli strumenti di ingegneria finanziaria (Jeremie) come elementi per il rafforzamento del capitale delle PMI; sottolinea tuttavia che, per quanto riguarda il finanziamento dei prestiti, è necessario migliorare la certezza giuridica in modo che gli intermediari finanziari e le banche promotrici possano fissare le condizioni per strumenti finanziari innovativi che restino validi per l'intero periodo di programmazione;
37. ritiene fermamente che una buona governance a livello europeo, nazionale, regionale e locale e l'efficace cooperazione tra i diversi livelli di governo siano fondamentali per garantire la qualità del processo decisionale, una pianificazione strategica, una migliore capacità di assorbimento dei Fondi strutturali e di coesione e quindi l'attuazione positiva ed efficace della politica di coesione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare e attivare la governance multilivello in conformità del trattato e dei principi di sussidiarietà e partenariato; sottolinea pertanto l'importanza di un'autentica strategia di partenariato, sia verticale che orizzontale, e raccomanda una valutazione della qualità del coinvolgimento nel partenariato, ricordando che quest'ultimo può portare alla semplificazione, in particolare nella procedura di selezione dei progetti; chiede agli Stati membri di coinvolgere fin dall'inizio i livelli subnazionali nella definizione delle priorità d'investimento e nel processo decisionale stesso, nonché di integrarli con gli attori della società civile e i rappresentanti delle comunità nell'attuazione dei programmi; propone in tale contesto di istituire un «Patto territoriale degli enti regionali e locali sulla strategia Europa 2020» in ogni Stato membro;
38. ritiene che la semplificazione delle disposizioni e delle procedure debba contribuire a una rapida assegnazione dei fondi e dei pagamenti e che pertanto debba essere portata avanti e concretarsi in norme migliori nel periodo post 2013, a livello nazionale e dell'UE, senza creare serie difficoltà ai beneficiari; è dell'avviso che la politica regionale debba essere adattata meglio alle necessità degli utenti e che la semplificazione debba ridurre le barriere amministrative inutili e i costi, come pure altri ostacoli al conseguimento degli obiettivi delle politiche, evitare confusioni e un'interpretazione erronea delle attuali prassi amministrative, garantendo d'altro canto una gestione dei progetti più flessibile, controlli sincronizzati e una maggiore efficacia della politica; deplora il fatto che, a causa di una burocrazia superflua, di norme troppo complicate soggette a frequenti modifiche e dell'assenza di procedure armonizzate, molti fondi restino inutilizzati; ritiene necessario un equilibrio tra semplificazione e stabilità di norme e procedure;
39. invita gli Stati membri e le autorità regionali a promuovere la costruzione di capacità e a ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per garantire il cofinanziamento di progetti mediante contributi nazionali e, laddove opportuno, prevedere il supporto dell'ingegneria finanziaria, in modo da accrescere l'assorbimento dei fondi e evitare ulteriori gravi ritardi negli investimenti;
40. sostiene le idee formulate dalla Commissione, volte a porre maggiormente l'accento su un'attuazione dei Fondi strutturali basata sui risultati, e ritiene che le relazioni strategiche, quale strumento importante per il controllo dei progressi nell'attuazione, creino una base per una revisione paritetica e un dibattito strategico a livello dell'UE; al fine di giungere a relazioni strategiche di migliore qualità, basate su dati comparativi e affidabili, incoraggia gli Stati membri ad adottare un approccio più analitico e strategico, accompagnato da relazioni nazionali elaborate tenendo maggiormente conto degli obiettivi, dei risultati e degli sviluppi strategici, e a presentare per tempo informazioni accurate sugli indicatori fondamentali e gli obiettivi concordati; sottolinea pertanto che la relazione strategica 2013 dovrebbe essere orientata ai risultati e maggiormente incentrata su un'analisi qualitativa dell'efficacia dei programmi, delle realizzazioni, dei risultati e dei primi impatti, piuttosto che su una presentazione eccessiva di dati statistici;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere l'opportunità della revisione intermedia delle prospettive finanziarie 2007-2013 e della politica di coesione per garantire un maggiore assorbimento dei finanziamenti europei nel periodo 2011-2013;
42. invita tutte le Istituzioni e gli Stati membri dell'UE, in vista della prossima serie di negoziati sulla futura politica di coesione, ad agevolare una più rapida conclusione dei documenti chiave, come il quadro finanziario pluriennale e i regolamenti, al fine di superare le difficoltà di avvio che potrebbero sorgere all'inizio del prossimo periodo di programmazione;
43. invita la Commissione a garantire che la futura politica di coesione goda di risorse finanziarie adeguate; ritiene che la politica di coesione non debba essere considerata unicamente uno strumento per raggiungere gli obiettivi delle politiche settoriali, dal momento che si tratta di una politica dell'UE a forte valore aggiunto che ha la propria ragion d'essere, ossia la coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea pertanto che la politica di coesione deve continuare a essere indipendente e che i suoi fondamenti e principi non devono essere modificati da una dispersione settoriale;
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44. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sull'Agenda urbana europea e il suo futuro nel quadro della politica di coesione (2010/2158(INI))
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,
– visto il regolamento (CE) n. 1083/ 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(2),
– vista la decisione del Consiglio 2006/702/CE, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(3),
– visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa(4),
– visto il regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia(5),
– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul seguito dell'Agenda territoriale e della Carta di Lipsia: Verso un programma d'azione europeo per lo sviluppo spaziale e la coesione territoriale(6),
– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale(7),
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla dimensione urbana della politica di coesione nel nuovo periodo di programmazione(8),
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione(9),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020(10),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013(11),
– vista la sua nota ad hoc sul seguito dell'Agenda territoriale e della Carta di Lipsia – Verso un programma d'azione europeo per lo sviluppo spaziale e la coesione territoriale,
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– vista la quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale e il futuro della politica di coesione, del 9 novembre 2010,
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 intitolata «Conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642),
– vista la relazione sintetica della Commissione dell'aprile 2010 sulla valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2000-2006 cofinanziati dal FESR (obiettivi 1 e 2),
– vista la relazione della Commissione del giugno 2010 sulla valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 2000-2006: iniziativa comunitaria URBAN,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema «Necessità di applicare un approccio integrato alla riabilitazione urbana», del 26 maggio 2010(12),
– visto il parere del Comitato delle regioni sul tema «Il ruolo del risanamento urbano per il futuro dello sviluppo urbano in Europa», del 9 giugno 2010(13),
– viste l'Agenda territoriale dell'UE – Verso un'Europa più competitiva e sostenibile delle diverse regioni (l'Agenda territoriale) e la Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili (la Carta di Lipsia), entrambe adottate in occasione del Consiglio informale dei ministri competenti per la pianificazione territoriale e lo sviluppo urbano svoltosi a Lipsia il 24 e 25 maggio 2007,
– vista la «dichiarazione di Toledo», adottata in occasione del Consiglio informale dei ministri competenti per lo sviluppo urbano svoltosi a Toledo il 22 giugno 2010,
– vista la posizione dei direttori generali competenti per lo sviluppo urbano sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti dal titolo «Conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642/3),
– viste le conclusioni del vertice europeo degli enti locali svoltosi a Barcellona dal 22 al 24 febbraio 2010 e dedicato al tema «enti locali, i protagonisti della nuova Europa»,
– visto il Patto dei sindaci, avviato e sostenuto dalla Commissione,
– vista il rapporto indipendente elaborato nel 2009 su richiesta della Commissione e intitolato «An Agenda for a Reformed Cohesion Policy» (Un'agenda per una politica di coesione riformata) (rapporto Fabrizio Barca),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7–0218/2011),
A. considerando che l'Unione europea può essere contraddistinta dal suo sviluppo policentrico e dalla varietà di zone urbane e agglomerati di dimensioni differenti e con competenze e risorse eterogenee; ritenendo che sarebbe problematico adottare una definizione comune, su base puramente statistica, dell'espressione «zone urbane» e del termine «urbano» in generale, in quanto è difficile far rientrare sotto lo stesso denominatore le diverse situazioni esistenti negli Stati membri e nelle regioni, e reputando quindi che qualsiasi definizione e designazione obbligatoria delle zone urbane dovrebbe essere lasciata agli Stati membri, in conformità del principio di sussidiarietà, sulla base di indicatori comuni europei; considerando che occorrerebbe esaminare in che modo un approccio funzionale possa condurre ad una definizione uniforme del termine «urbano», creando quindi il presupposto per una definizione giuridica chiara della dimensione urbana delle politiche dell'Unione, e che sarebbe utile, in particolare nel contesto della politica di coesione, disporre di una definizione della dimensione urbana basata su elementi funzionali,
B. considerando che l'UE concorre con le sue politiche allo sviluppo sostenibile delle zone urbane e che è opportuno tenere presente che, oltre alle politiche nazionali di assetto urbano in virtù del principio di sussidiarietà, occorre definire anche una politica europea di assetto urbano,
C. considerando che le città contribuiscono attivamente alla formulazione delle politiche dell'UE e svolgono un ruolo rilevante nella proficua attuazione della strategia Europa 2020; considerando altresì che la mancata presa in considerazione della dimensione urbana delle politiche dell'UE, e in particolare della politica di coesione, comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,
D. considerando che le città possiedono un potenziale architettonico e culturale unico così come notevoli capacità di integrazione sociale e che esse contribuiscono all'equilibrio sociale salvaguardando la diversità culturale e mantenendo un legame permanente tra il centro e le periferie,
E. considerando che, sulla base dell'esperienza delle iniziative URBAN, sono state integrate azioni urbane nel quadro regolamentare degli obiettivi «convergenza» e «competitività regionale e occupazione» del periodo di programmazione 2007-2013; che detta integrazione ha nettamente ampliato i finanziamenti disponibili per le città; considerando inoltre che all'interno dei programmi operativi è auspicabile individuare obiettivi ben definiti per lo sviluppo urbano al fine di favorire la concentrazione delle risorse,
F. considerando che la sussidiarietà, nella sua forma rafforzata ed ampliata sancita nel TFUE, nonché una governance multilivello e una migliore definizione del principio di partenariato sono elementi essenziali per la corretta attuazione di tutte le politiche dell'UE e che l'impegno di risorse e competenze delle autorità locali e regionali dovrebbe essere rafforzato di conseguenza,
G. considerando che la crisi economica degli ultimi anni ha aggravato le disparità e il disagio sociale in vaste aree metropolitane periferiche; che di fronte alla crisi le autorità locali devono poter mettere in campo azioni concrete per la lotta alla povertà e il sostegno alla coesione sociale e all'occupazione,
H. considerando che in varie occasioni una politica basata su poli di sviluppo e incentrata sulla promozione dell'attività economica nelle città non ha prodotto l'effetto traino necessario e ha quindi avuto un impatto limitato alle aree circostanti le città, senza contribuire dunque a uno sviluppo integrato,
I. considerando che in alcuni quartieri, indipendentemente dalla ricchezza o forza economica delle città, possono esistere problemi specifici, quali un'estrema disuguaglianza sociale, povertà, emarginazione ed elevata disoccupazione, che possono essere mitigati o eliminati attraverso la politica di coesione,
J. considerando che la semplificazione dell'attuazione delle politiche, anche per quanto riguarda i meccanismi di controllo e di audit, contribuisce a migliorare l'efficienza, a ridurre i tassi di errore, a rendere l'architettura politica più immediatamente fruibile per i destinatari e a rafforzare la visibilità; che gli sforzi di semplificazione dovrebbero proseguire ed essere accompagnati dalla semplificazione delle procedure nazionali e regionali, affinché i rappresentanti delle zone urbane possano meglio orientare e gestire l'utilizzo dei fondi europei,
Contesto della dimensione urbana
1. osserva che l'Agenda urbana europea comprende, da un lato, la dimensione urbana delle politiche dell'UE, segnatamente della politica di coesione, e, dall'altro, l'elemento intergovernativo degli interventi a livello europeo volti a coordinare le politiche urbane degli Stati membri, che viene attuato tramite riunioni informali dei ministri coordinate dalle successive Presidenze del Consiglio con il contributo attivo della Commissione; ritiene che in detto contesto gli enti locali dovrebbero essere informati meglio e coinvolti maggiormente nelle attività dell'elemento intergovernativo; raccomanda un maggior coordinamento tra i due livelli e un più stretto coinvolgimento degli enti locali; sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento delle decisioni e delle azioni delle autorità amministrative a livello sia europeo che nazionale;
2. prende atto dell'approvazione della Dichiarazione di Toledo e del documento di riferimento di Toledo sulla rigenerazione urbana; concorda sulla necessità di una continuità e di un coordinamento maggiori per progredire verso un programma di lavoro comune o «un'agenda urbana europea»; si compiace che i ministri abbiano sottolineato l'esigenza di rafforzare la cooperazione e il coordinamento con il Parlamento europeo nonché l'obiettivo di rafforzare la dimensione urbana della politica di coesione e di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile ed approcci integrati, rinsaldando e sviluppando strumenti per attuare la Carta di Lipsia a tutti i livelli; si congratula con gli Stati membri e la Commissione per i loro sforzi volti a portare avanti il processo di Marsiglia e attuare un quadro di riferimento per la sostenibilità delle città europee; segue con interesse l'avvio della fase sperimentale del quadro di riferimento; deplora tuttavia che le città non siano state sufficientemente coinvolte in questi processi; invita dunque la Commissione e gli Stati membri a garantire un migliore flusso di informazioni in merito a tale processo a favore delle città che non vi partecipano e a tenere il Parlamento informato circa gli ulteriori sviluppi;
3. sottolinea il fatto che, oltre al rilevante contributo degli interventi della politica di coesione allo sviluppo delle aree urbane, numerose altre politiche e programmi dell'UE (ad esempio in materia di ambiente, trasporti, energia ecc.) hanno un forte impatto sullo sviluppo urbano; evidenzia la necessità di comprendere meglio l'impatto territoriale delle politiche e chiede il potenziamento dell'Agenda urbana nel quadro delle politiche dell'UE; invita nuovamente la Commissione a procedere a una valutazione dell'impatto territoriale delle politiche settoriali e a estendere l'attuale meccanismo di valutazione dell'impatto; si compiace in questo contesto delle idee delineate nella quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale nonché dell'attività svolta dall'ORATE;
Esigenze locali e/o priorità europee
4. evidenzia che sono per lo più le zone urbane ad attuare sul territorio le politiche europee; segnala che le aree urbane, in cui vive il 73% della popolazione europea, generano l'80% circa del PIL e consumano sino al 70% dell'energia consumata nell'Unione, oltre ad essere i maggiori centri di innovazione, conoscenza e cultura, grazie anche alla presenza delle PMI, e quindi a concorrere in misura rilevante alla crescita economica; sottolinea che solo città dotate di servizi di qualità elevata e di infrastrutture adeguate possono attrarre e promuovere attività ad elevato valore aggiunto che hanno una prospettiva di futuro; osserva che, d'altro lato, le città sostengono anche i costi della produttività economica (sviluppo incontrollato, concentrazione, congestione, inquinamento, utilizzo dei suoli, cambiamento climatico, precarietà energetica, crisi degli alloggi, segregazione spaziale, criminalità, migrazione, ecc.) e sono caratterizzate da gravi squilibri sociali (disoccupazione elevata, precarietà ed esclusione sociale, polarizzazione sociale, ecc.) che mettono in forse il loro ruolo di volano della crescita; sottolinea che non è solo lo sviluppo economico, ma anche l'evoluzione sociale e ambientale delle zone urbane ad avere un grande impatto sulle zone circostanti e ritiene che l'Agenda urbana debba cercare di promuovere investimenti sostenibili, intelligenti ed inclusivi in modo da rafforzare il ruolo delle città; reputa pertanto chiaramente motivato un impegno comune nelle zone urbane dell'UE, al fine di ridurre gli effetti trasversali della crescita e dello sviluppo affrontando nel contempo tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e alla coesione sociale;
5. segnala che i servizi di trasporto urbano sono soggetti al principio di sussidiarietà; sottolinea tuttavia che una cooperazione, un coordinamento e un finanziamento europei permetterebbero alle autorità locali di affrontare le sfide cui si trovano dinanzi, specialmente nell'ambito dei trasporti;
6. ritiene che la massimizzazione del contributo delle zone urbane alla crescita economica dell'UE, sostenendone o migliorandone i parametri in quanto «luoghi in cui è gradevole vivere», costituisca un obiettivo condiviso a livello di governo europeo, nazionale, regionale e locale; sottolinea che, pur essendo questo obiettivo ampiamente condiviso, le misure specifiche per perseguirlo possono variare a seconda del luogo; rileva che, a seguito dell'evoluzione storica nella seconda metà del XX secolo, alcune regioni e città dovranno in generale perseguire una gamma di priorità più ampia, anche in materia di convergenza, per cui ritiene che occorra garantire una flessibilità sufficiente che consenta a determinate zone urbane di reperire le soluzioni che meglio si addicono alle loro esigenze, al macro e al microambiente e al contesto di sviluppo;
7. raccomanda che la dimensione urbana della politica di coesione, utilizzando quale criterio guida il concetto strategico della promozione di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, si concentri su un triplice obiettivo: in primo luogo, aiutare le zone urbane a sviluppare le proprie infrastrutture materiali di base quale presupposto per la crescita onde sfruttare appieno il loro contributo potenziale alla crescita economica in Europa, alla diversificazione del tessuto economico e alla sostenibilità energetica e ambientale, soprattutto nella prospettiva di preservare e migliorare la qualità dell'aria nei centri urbani, senza alcun detrimento per i corsi fluviali urbani; in secondo luogo, aiutare le zone urbane a modernizzare le loro specificità economiche, sociali e ambientali con investimenti intelligenti in infrastrutture e servizi basati sui progressi tecnologici e strettamente correlati alle esigenze nazionali, regionali e locali specifiche; in terzo luogo, riqualificare le zone urbane recuperando siti industriali e terreni contaminati, tenendo comunque presente l'esigenza di sviluppare legami tra le zone urbane e quelle rurali, al fine di promuovere uno sviluppo inclusivo, in linea con la strategia Europa 2020;
8. richiama l'attenzione sul grande potenziale di modernizzazione degli investimenti infrastrutturali mediante tecnologie intelligenti che potrebbero risolvere i problemi esistenti in materia di governo urbano, energia, approvvigionamento idrico e gestione dei consumi, trasporti, turismo, edilizia abitativa, istruzione, salute ed assistenza sociale, sicurezza pubblica ecc. ricorrendo all'approccio dello «sviluppo urbano intelligente»; ritiene che siffatti investimenti nelle infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) possano essere considerati elementi propulsori della crescita economica e di attività economiche basate sull'innovazione in quanto riuniscono investimenti pubblici e privati in grado di generare nuove iniziative imprenditoriali, posti di lavoro sostenibili e una crescita intelligente, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 ed in particolare del partenariato per l'innovazione «Città intelligenti»;
9. sottolinea che l'applicazione di sistemi di trasporto intelligenti può contribuire in misura significativa a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza nel settore dei trasporti pubblici e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una diffusione coordinata ed efficace dei sistemi di trasporto intelligenti in tutta l'Unione, in particolare nelle aree urbane; evidenzia che proprio le città possono fornire un contributo sostanziale alla lotta contro il cambiamento climatico, ad esempio attraverso sistemi intelligenti di trasporto pubblico locale, il restauro energetico degli edifici e una pianificazione urbana sostenibile che riduca al minimo le distanze dal lavoro, dalle infrastrutture urbane, ecc.; appoggia a tale riguardo l'iniziativa Civitas e il Patto dei sindaci; sottolinea l'importanza di utilizzare gli stanziamenti disponibili per attuare programmi d'azione volti a promuovere lo sfruttamento del potenziale locale di energia rinnovabile e invita la Commissione a garantire che entrambe queste iniziative siano aggiornate in futuro;
10. sottolinea la pertinenza della politica di coesione per promuovere l'innovazione sociale nelle zone urbane e in particolare nei quartieri svantaggiati, al fine di rafforzare la coesione interna e valorizzare il capitale umano, attraverso un approccio inclusivo e partecipativo in materia sia di formazione e istruzione (soprattutto a favore della gioventù) e di accesso al microcredito che di promozione dell'economia sociale e solidale;
Governance multilivello e principio di partenariato
11. ribadisce che, a suo avviso, una delle principali carenze della strategia di Lisbona consiste nella mancanza di una governance multilivello correttamente funzionante e nell'insufficiente partecipazione delle autorità regionali e locali e della società civile all'ideazione, attuazione, comunicazione e valutazione della strategia; sottolinea l'esigenza di migliorare il sistema di governance della strategia Europa 2020, con una maggiore integrazione dei soggetti interessati, in tutte le fasi;
12. invita la Commissione a garantire, nella futura regolamentazione, che gli Stati membri coinvolgano formalmente gli esponenti politici delle principali zone urbane e delle associazioni degli enti locali e regionali a tutti i livelli del processo decisionale inerente alla politica di coesione (pianificazione strategica, definizione e negoziazione dei contratti di partenariato proposti in materia di sviluppo e investimenti) ad esempio mediante la creazione di nuove forme di partenariato, quali patti territoriali concepiti per ciascuno Stato membro; invita la Commissione a promuovere la formazione delle amministrazioni urbane e locali, al fine di fornire informazioni sui programmi e le iniziative di politica urbana, e chiede di conseguenza alle autorità locali di elaborare programmi d'azione concreti nell'ambito delle loro strategie specifiche di sviluppo; è del parere che questo sia il solo e unico modo per tenere conto delle esigenze locali, evitando la frammentazione degli obiettivi strategici e delle soluzioni;
13. ritiene che occorra rafforzare il collegamento tra i piani d'azione a livello locale e i programmi generali a livello regionale/nazionale; sostiene la proposta della Commissione di rafforzare l'approccio di sviluppo locale nel quadro della politica di coesione attraverso gruppi di sostegno e piani d'azione del tipo di quelli del programma Leader;
14. sottolinea che le zone urbane non sono elementi isolati all'interno delle rispettive regioni e che il loro sviluppo va quindi legato strettamente alle aree suburbane o rurali circostanti; chiede ulteriori chiarimenti su situazioni specifiche come quelle delle aree metropolitane, delle regioni urbane e degli agglomerati, in cui le funzioni sono strettamente interconnesse; ritiene che la governance multilivello, la pianificazione territoriale e il principio di cooperazione siano gli strumenti più efficaci per prevenire la settorializzazione e la frammentazione delle politiche di sviluppo; ricorda tuttavia che le sinergie interne non sono sempre garantite; esorta la Commissione a invitare gli Stati membri a promuovere specificatamente i contatti e lo scambio delle migliori prassi in materia di strategie urbano-rurali e a esaminare la dimensione urbano-rurale nei documenti di pianificazione per garantire buoni collegamenti tra l'ambiente rurale e quello urbano;
15. sottolinea il ruolo positivo svolto dalla cooperazione transfrontaliera e transnazionale e dall'iniziativa URBACT nell'interconnessione tra città, nella condivisione delle migliori pratiche e nell'elaborazione di soluzioni innovative; rileva che la cooperazione tra le città europee è pienamente in linea con l'obiettivo 3 (cooperazione territoriale europea); ritiene che nel periodo 2014-2020 andrebbe rafforzata la dimensione urbana dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; incoraggia il coinvolgimento delle città nelle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera; ritiene che le reti supportate dovrebbero essere collegate a progetti di sviluppo concreti e invita la Commissione a potenziare le piattaforme per consentire un approccio sperimentale alla riqualificazione e allo sviluppo urbani; ritiene che la sperimentazione potrebbe essere utile in particolare nel contesto del FSE, dove una strategia territoriale globale potrebbe integrare un approccio per categorie di popolazione;
16. sottolinea che il processo di riqualificazione urbana e un approccio integrato potrebbero portare a una nuova «alleanza urbana» che riunisca tutti i soggetti coinvolti nel processo di «costruzione della città»; osserva che l'alleanza continuerebbe a basarsi sul consenso e sarebbe formalmente stabilita mediante nuove forme di governance in cui le reti sociali e civiche svolgono un ruolo importante, con l'obiettivo comune di aggiornare, rigenerare e di fatto reinventare la città esistente, facendo un uso ottimale delle risorse umane, sociali, materiali, culturali ed economiche sviluppate nel corso degli anni e canalizzandole verso la costruzione di città efficienti, innovative, intelligenti, più sostenibili e socialmente integrate;
17. invita nuovamente la Commissione a creare un programma di scambio «Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale», al fine di incoraggiare il trasferimento di buone prassi in materia di sviluppo strategico locale e urbano;
Subdelega di responsabilità
18. sottolinea che gli enti locali elettivi hanno una responsabilità politica diretta per quanto riguarda l'adozione delle decisioni strategiche e gli investimenti di risorse pubbliche; reputa che a tale proposito gli Stati membri dovrebbero garantire a dette autorità risorse di bilancio sufficienti; ritiene pertanto che, ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica di coesione e della strategia Europa 2020, risultino inderogabili fattori come il coinvolgimento degli enti locali elettivi nel processo decisionale strategico, la loro stretta partecipazione nella definizione dei programmi operativi e l'ampio ricorso all'opzione della subdelega delle responsabilità per quanto concerne l'attuazione e valutazione della politica di coesione, ferma restando la responsabilità finanziaria delle autorità amministrative e degli Stati membri; sottolinea che le priorità delle autorità locali sono il benessere e la qualità della vita dei loro cittadini che, insieme a tutte le parti interessate, devono essere coinvolti nelle strategie di sviluppo locale;
19. raccomanda che, nel prossimo periodo di programmazione, si faccia ricorso a una delle opzioni seguenti nell'attuazione della dimensione urbana a livello nazionale: programmi operativi indipendenti gestiti da zone urbane specifiche, programmi operativi congiunti per le zone urbane di un determinato Stato membro, sovvenzioni globali, separazione delle misure e risorse destinate alle città all'interno dei programmi operativi regionali specifici; riconosce l'importanza di elaborare in futuro programmi operativi specifici per talune aree urbane che perseguono la valorizzazione del proprio potenziale di sviluppo;
20. avverte che, date le notevoli differenze di entità e predominanza dell'urbanizzazione nel territorio dell'UE, in particolare nel caso delle regioni prevalentemente rurali e a scarsa urbanizzazione, è necessario che la quota di risorse attribuite alle azioni urbane nonché la definizione del contenuto generale e delle priorità dei programmi operativi siano lasciati alla discrezione di chi concepisce i programmi per conto della regione in questione;
Pianificazione strategica integrata
21. sollecita l'adozione di principi per la pianificazione strategica integrata, dal momento che essi possono facilitare agli enti locali la transizione da un approccio in termini di singoli progetti a un'impostazione intersettoriale con maggiore spessore strategico al fine di valorizzare il loro potenziale di sviluppo endogeno; sottolinea il valore aggiunto e il carattere innovativo – in particolare per i quartieri svantaggiati – di questo approccio dal basso verso l'alto che, garantendo la partecipazione di tutti gli attori locali, corrisponderebbe maggiormente alle reali esigenze e alle risorse del territorio; deplora nel contempo la nebulosità della definizione comune, che fa sì che in alcuni casi la sua applicazione sia puramente formale; esorta la Commissione a invitare gli Stati membri a garantire un sostegno per lo sviluppo delle capacità amministrative locali ai fini della pianificazione strategica integrata;
22. ritiene che le aree urbane abbiano un ruolo essenziale da svolgere per l'attuazione delle strategie macro-regionali e la costituzione di entità geografiche funzionali;
23. invita la Commissione a elaborare uno studio comparativo delle prassi finora seguite dai singoli Stati membri in materia di pianificazione strategica integrata e a definire, sulla base di quanto emergerà da tale studio, orientamenti specifici UE per prassi di pianificazione dello sviluppo urbano integrato che chiariscano anche le relazioni tra detti piani e gli altri documenti di programmazione, promuovendo altresì partenariati efficaci e giuridicamente regolamentati, inclusi i partenariati urbani transfrontalieri; invita la Commissione a rendere giuridicamente vincolante la pianificazione urbana integrata quando i progetti sono cofinanziati con fondi UE; esorta le autorità locali degli Stati membri ad avviare nuovi partenariati tra pubblico e privato e strategie innovative di sviluppo infrastrutturale urbano in modo da attrarre investimenti e stimolare l'economia; chiede un miglior coordinamento tra le amministrazioni locali e regionali, così da facilitare nuovi partenariati tra aree urbane e rurali da un lato e tra città di piccole, medie e grandi dimensioni dall'altro, al fine di garantire uno sviluppo regionale equilibrato; invita nel contempo la Commissione a incrementare l'assistenza tecnica allo scopo di migliorare la pianificazione dello sviluppo integrato, rendere partecipativo il processo di elaborazione delle politiche e perseguire uno sviluppo urbano strategico;
24. accoglie con favore la proposta della Commissione sul futuro quadro strategico comune delineato nelle conclusioni della quinta relazione sulla coesione, che potrebbe rafforzare le sinergie tra i fondi, in particolare al fine di ripensare i legami tra zone urbane e zone rurali e periurbane; sottolinea il valore aggiunto europeo insito nell'approccio orizzontale ed integrato alla politica di coesione ed incoraggia, a tale proposito, maggiori sinergie con le politiche in campo energetico, ambientale e dei trasporti che sarebbero particolarmente utili nelle zone urbane e periurbane, dove le sfide in materia sono rilevanti;
25. ribadisce la sua convinzione secondo cui l'elaborazione di piani di sviluppo urbano integrato sarà efficace solo se si disporrà di risorse sufficienti per azioni urbane specifiche e raccomanda di conseguenza che le risorse disponibili vengano concentrate su interventi specifici; propone di fissare per ogni periodo di programmazione un livello minimo di intensità degli aiuti a favore dei quartieri svantaggiati delle zone urbane;
Pianificazione finanziaria globale
26. sottolinea che le inevitabili misure di austerità a tutti i livelli di governo dell'Unione europea esercitano pressioni senza precedenti su tutti i tipi di spesa pubblica, compresi gli investimenti strategici per lo sviluppo economico; è del parere che, nell'interesse di una maggiore efficacia degli investimenti, sia necessario coordinare meglio tutte le risorse pubbliche disponibili (europee, nazionali, regionali, locali, private) e ripartirle in modo più strategico;
27. appoggia, in tale contesto, una pianificazione finanziaria globale a livello locale quale elemento inscindibile della programmazione dello sviluppo integrato e invita ogni utilizzatore di risorse pubbliche, in linea con la nozione di orientamento verso il risultato, ad aderire rigorosamente al principio «finanziamenti per i progetti invece che progetti per i finanziamenti»;
28. sottolinea il valore aggiunto europeo del finanziamento incrociato da parte di FESR e FSE in termini di flessibilità per i progetti di inclusione sociale e i piani o le strategie di sviluppo urbano integrato; invita la Commissione a introdurre condizioni più flessibili per tale finanziamento incrociato affinché se ne incoraggi l'utilizzo e le regole in materia non creino ostacoli alla definizione e attuazione dei piani o delle strategie in questione; richiama l'attenzione sul carattere complementare di questi fondi; rileva che, in particolare nelle aree urbane che presentano problemi di esclusione sociale o inquinamento ambientale, i finanziamenti a titolo del FSE potrebbero essere utilizzati per sostenere progetti locali per la prevenzione dell'esclusione attuati congiuntamente dalle città, dal terzo settore e dal settore privato; segnala che la messa in comune dei fondi europei esistenti potrebbe aumentare notevolmente i finanziamenti disponibili;
29. ritiene che il dinamismo delle aree urbane possa essere stimolato grazie a sinergie efficaci tra i vari strumenti europei di finanziamento, in particolare per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione;
30. sottolinea il ruolo promettente dei nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, conformi ai principi «finanziamenti per i progetti» e «progetti per i finanziamenti», introdotti nel corso dell'attuale periodo di programmazione; sottolinea la necessità di creare strumenti modulabili di ingegneria finanziaria che possano essere concretamente utilizzati da centri urbani molto più piccoli; invita la Commissione a valutare le esperienze acquisite in relazione a detti strumenti e se del caso ad adattarli così da migliorare la loro posizione competitiva sui mercati finanziari rispetto ai prodotti commerciali convenzionali, al fine di renderli di più facile utilizzo, più pratici, più interessanti e quindi più efficaci; ritiene che a tale fine i tassi di interesse degli strumenti finanziari della BEI dovrebbero essere inferiori a quelli applicati ai prestiti commerciali; invita gli Stati membri, alla luce dei risultati positivi ottenuti nell'uso degli esistenti strumenti di ingegneria finanziaria, a far sempre in modo che i potenziali vantaggi di tali strumenti finanziari siano sfruttati nel modo più efficace;
31. ritiene che in particolare l'iniziativa «Jessica» possa avere massima efficacia se attuata a livello delle città e osserva pertanto con disappunto che taluni Stati membri tendono a centralizzarne l'attuazione;
32. invita la Commissione a garantire che in futuro i flussi finanziari tra i livelli europeo, nazionale e sub-nazionale siano organizzati nel modo più efficace e flessibile possibile; esprime preoccupazione circa l'attuale basso livello di pre-finanziamento dei progetti e ritiene che in futuro occorra garantire per via regolamentare che gli Stati membri siano più chiaramente tenuti a utilizzare lo strumento dei pre-finanziamenti per i pagamenti a favore di beneficiari pubblici quali le autorità urbane;
33. invita la Commissione a puntare alla migliore armonizzazione possibile delle norme applicabili a determinati fondi e programmi UE nell'ambito dei quali i progetti di sviluppo urbano e locale sono ammissibili al cofinanziamento, così da ridurre al minimo la burocrazia e i potenziali errori di attuazione;
34. invita il Comitato delle regioni a elaborare idee su come strutturare meglio la dimensione urbana della futura politica di coesione;
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35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.
Obiettivo 3: la futura agenda della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale - il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2010/2155(INI))
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,
– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)(2),
– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(3),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013(4),
– vista la risoluzione del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione(5),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di attività comunitaria di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione(6),
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione(7),
– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sulla revisione dello strumento della politica europea di vicinato e partenariato(8),
– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sul seguito dell'agenda territoriale e della Carta di Lipsia – Verso un programma d'azione europeo per lo sviluppo spaziale e la coesione territoriale(9),
– vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2005 sul ruolo delle «euroregioni» nello sviluppo della politica regionale(10),
– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2005 sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale(11),
– visti la comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, sulla strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana (COM(2010)0715) e il piano d'azione indicativo che accompagna la strategia (SEC(2010)1489),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 dal titolo «Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642),
– visti la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 sul riesame del bilancio dell'UE (COM(2010)0700) e gli allegati tecnici (SEC(2010)7000),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 sul contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020 (COM(2010)0553),
– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 sulla politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (COM(2010)0110),
– visti la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico (COM(2009)0248.), nonché il piano d'azione indicativo che accompagna la strategia (SEC(2009)0712/2),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia europea per la regione atlantica, che menziona la pubblicazione di una comunicazione della Commissione prevista per il 2011(12),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2008 intitolata «Libro verde sulla coesione territoriale: fare della diversità territoriale un punto di forza» (COM(2008)0616),
– visto il parere d'iniziativa del 27 gennaio 2011 del Comitato delle regioni sulle «Nuove prospettive per la revisione del regolamento GECT»,
– vista la relazione indipendente, preparata su richiesta della Commissione, intitolata «INTERREG III Community Initiative (2000-2006): Ex-Post Evaluation» (N.2008.CE.16.0.AT.016),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0110/2011),
A. considerando che il territorio dell'Unione europea si compone attualmente di 27 Stati membri e di 271 regioni,
B. considerando che circa il 37,5% della popolazione europea vive in regioni frontaliere,
C. considerando che gli accordi di cooperazione informale, le euroregioni, gli eurodistretti, il GECT, le iniziative del Consiglio d'Europa, i trattati successivi e il diritto derivato dell'Unione europea hanno contribuito tutti a stabilire legami più solidi e più durevoli tra i territori,
D. considerando che, sebbene siano state gettate le basi della cooperazione territoriale, sussistono ancora molte sfide e che la natura di tali sfide dipende dalla storia o dal grado di maturazione degli accordi di cooperazione,
E. considerando che dopo aver «abolito» le frontiere nei trattati, è importante ridurre il loro impatto nella vita quotidiana dei nostri cittadini,
F. considerando che la politica regionale tende a promuovere uno sviluppo armonioso delle regioni rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale in seno all'Unione europea,
G. considerando che l'obiettivo «Cooperazione territoriale», che costituisce uno degli elementi della politica di coesione, contribuisce a «un'unione sempre più stretta tra i popoli», permettendo di ridurre gli ostacoli tra i territori e le regioni,
H. considerando che, alle frontiere esterne, l'obiettivo della cooperazione territoriale costituisce uno aspetto del processo di preadesione oltre che dell'attuazione della politica di vicinato e che, a tale titolo, occorre potenziare il coordinamento dei dispositivi UE che intervengono in questo ambito,
I. considerando che la cooperazione territoriale, ossia la cooperazione tra i cittadini di regioni diverse, è un processo di apprendimento continuo che crea un sentimento di appartenenza comune e di futuro condiviso,
J. considerando che la cooperazione territoriale deve collocare il cittadino al centro delle sue priorità e che è pertanto necessario promuovere un approccio locale,
K. considerando che l'approfondimento della cooperazione territoriale è subordinato ai progressi compiuti in ambito d'integrazione e di coordinamento europei in tutti i settori che contribuiscono all'integrazione europea e alla coesione territoriale, e che la cooperazione territoriale di per sé rappresenta un laboratorio sperimentale dell'integrazione europea,
L. considerando che nelle regioni transfrontaliere gli investimenti effettuati a favore delle reti transeuropee di trasporto (TEN) sono pochi, sebbene una modernizzazione sarebbe urgentemente necessaria proprio nei punti d'incontro transfrontalieri, e che il superamento degli ostacoli infrastrutturali transfrontalieri costituisce un classico esempio di valore aggiunto europeo,
M. considerando che il regolamento generale dei Fondi strutturali come pure l'entrata in vigore del trattato di Lisbona hanno rafforzato considerevolmente l'importanza della cooperazione territoriale,
N. considerando che la valutazione ex-post dei programmi INTERREG III per il periodo di programmazione 2000-2006 dimostra in modo probante il valore aggiunto di tale obiettivo per il progetto europeo,
1. ricorda che la cooperazione territoriale mira ad incoraggiare i territori e le regioni a cooperare per rispondere insieme alle sfide comuni, ridurre gli ostacoli fisici, culturali, amministrativi e regolamentari che frenano tale cooperazione e ad attenuare «l'effetto frontiera»;
2. è persuaso del valore aggiunto europeo della cooperazione territoriale e del suo ruolo fondamentale per l'approfondimento del mercato interno e la promozione dell'integrazione europea in diverse politiche settoriali, e chiede che la cooperazione territoriale resti uno dei pilastri della politica di coesione;
3. sottolinea che l'obiettivo della cooperazione territoriale, fondato sul principio di coesione economica, sociale e territoriale, riguarda tutte le regioni europee in quanto contribuisce a favorire uno sviluppo armonioso dell'Unione europea nel suo insieme;
4. ritiene che la cooperazione territoriale abbia dimostrato la sua efficacia e che il suo potenziale in quanto fonte di competitività resti insufficientemente sfruttato a motivo delle modeste risorse stanziate; chiede che il bilancio dell'obiettivo «cooperazione territoriale» passi dal 2,5% dell'attuale periodo di programmazione ad almeno il 7% del bilancio globale della politica di coesione per il prossimo periodo di programmazione;
5. chiede che l'attuale architettura dell'obiettivo 3, diviso in tre capitoli (transfrontaliero (capitolo A), transnazionale (capitolo B), interregionale (capitolo C)), sia mantenuta e che il capitolo transfrontaliero resti preponderante rispetto agli altri capitoli, percependo almeno il 70% del bilancio della cooperazione territoriale; rileva che vi dovrebbe essere una giusta ed equa ripartizione dei fondi previsti dal programma per tutte le regioni;
6. considera che se dovesse essere mantenuta la distinzione tra il capitolo transfrontaliero (capitolo A), che risponde ai bisogni locali delle aree transfrontaliere abitate, e il capitolo transnazionale (capitolo B), compresa la cosiddetta scala macroregionale, che permette una cooperazione su aree strategiche più ampie, sarà necessario ricercare un migliore coordinamento tra i due capitoli;
7. incoraggia inoltre, per garantire la coerenza e la continuità dell'azione territoriale in funzione della natura strategica dei progetti, una maggiore flessibilità dell'utilizzo delle possibilità offerte dall'articolo 21 del regolamento FESR concernente la localizzazione delle operazioni nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, comprese le regioni marittime; chiede a questo titolo una certa flessibilità nell'applicazione del limite di 150 km per le regioni costiere e marittime nel quadro della cooperazione transfrontaliera;
8. ritiene, tuttavia, che l'integrazione e l'apertura di tali regioni verso aree geografiche esterne all'UE non debbano né possano essere misurate soltanto in funzione della grande distanza geografica poiché la ricchezza di legami storici, linguistici e culturali che le collega a diversi territori nel mondo conferisce loro una condizione privilegiata per il rafforzamento di tali relazioni, a beneficio dell'affermazione dell'UE nel mondo;
9. sottolinea il ruolo fondamentale della cooperazione territoriale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020»; chiede che sia condotta una riflessione a monte onde definire i bisogni strategici di ogni regione frontaliera e spazio di cooperazione in rapporto con la strategia «Europa 2020», indi che la cooperazione territoriale europea sia integrata e declinata a tutti i livelli di pianificazione strategica: europea, nazionale, regionale e locale; preme affinché la Commissione fornisca quanto prima precisazioni sul tenore delle sue proposte in termini di concentrazione tematica dei fondi in rapporto a un «menu tematico» UE 2020;
10. auspica che l'allocazione dei fondi avvenga per ogni programma di cooperazione territoriale sulla base di criteri armonizzati, onde rispondere in modo strategico ed integrato ai bisogni e alle specificità di ciascun territorio e di ciascuno spazio di cooperazione; invita, a tal proposito, la Commissione e gli Stati membri a riflettere su altri criteri pertinenti, strategici e misurabili, che riflettano i bisogni dei territori senza pregiudicare il criterio principale della demografia;
11. ribadisce l'importanza della cooperazione interregionale (capitolo C), ma deplora la mancanza di stanziamenti; suggerisce, pertanto, che sia riconsiderato il limite di co-finanziamento dell'UE di detto capitolo, prestando attenzione anche alla sua capacità di fungere da incentivo per i partecipanti provenienti dalle regioni dell'obiettivo «competitività e occupazione» al fine di aumentare il numero di progetti nel capitolo C e chiede di ampliare le tematiche di cooperazione, includendo le questioni della governance, della gestione dei programmi operativi e dello sviluppo territoriale;
12. incoraggia inoltre le regioni ad utilizzare meglio le possibilità di cooperazione interregionale offerte dal regolamento generale(13) nell'ambito dei programmi operativi; chiede a tale titolo che il capitolo «interregionale» dell'obiettivo 3 copra anche il coordinamento e l'esecuzione di tali progetti, la capitalizzazione di conoscenze e lo scambio di buone pratiche;
13. sottolinea, per i futuri programmi operativi di cooperazione territoriale, l'importanza del sostegno di INTERACT e la capacità di sistemi di assistenza efficaci, che potrebbero ispirarsi al progetto RC LACE; chiede un coordinamento più efficace di INTERACT con URBACT, ESPON e il capitolo C al fine di migliorare l'attuazione dell'obiettivo 3;
14. incoraggia le attività di ESPON, ma suggerisce di rendere più accessibili alle autorità locali e regionali le opportunità di coinvolgimento attivo nella sua ricerca in materia di sviluppo territoriale, garantendo al contempo una più semplice diffusione dei risultati ottenuti;
15. si compiace dei successi del programma URBACT in materia di sviluppo urbano sostenibile e chiede che sia prorogato e ampliato per costituire un'iniziativa importante e largamente accessibile che offra opportunità di apprendimento comune e trasferibilità per quanto riguarda le sfide urbane locali;
16. invita la Commissione europea a riflettere su modalità atte a coinvolgere ed associare gli eletti locali e regionali alle reti europee di scambio di esperienze e di buone pratiche, quale primo passo verso l'attuazione del progetto Erasmus per i rappresentanti eletti locali e regionali;
17. ribadisce che il coinvolgimento degli attori subnazionali nel raggiungimento degli obiettivi UE costituisce un prerequisito per attuare efficacemente la coesione territoriale;
Integrare la cooperazione territoriale nel «mainstream»
18. ritiene che sia necessario integrare l'obiettivo «cooperazione territoriale» negli obiettivi «convergenza» e «competitività ed occupazione»; chiede che la programmazione sia coordinata in modo migliore rispetto al passato; suggerisce che i programmi operativi regionali dovrebbero avere la possibilità di interessarsi e partecipare ai progetti transfrontalieri, transnazionali e interregionali che li riguardano, definendo un approccio territoriale dei loro stanziamenti per progetti prioritari, quali la connessione alle reti transeuropee nelle regioni frontaliere, precedentemente definiti e concordati con i loro partner nei programmi, nel rispetto dei principi della governance multilivello e del partenariato, il che consentirà un migliore impiego del potenziale di cooperazione territoriale grazie alle relazioni sviluppate tra attori pubblici e privati attraverso le frontiere;
19. incoraggia gli Stati membri e le regioni ad attuare programmi operativi pluriregionali corrispondenti a problematiche territoriali comuni, come la presenza di un massiccio montuoso o di un bacino fluviale che caratterizza il territorio;
20. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere il coordinamento delle politiche nelle regioni transfrontaliere e nel mercato del lavoro, al fine di evitare l'insorgere di problemi dovuti alla distorsione della concorrenza nel quadro dell'integrazione economica e territoriale;
21. ritiene che i programmi di cooperazione transfrontaliera siano anch'essi importanti ai fini dell'efficacia e del conseguimento di risultati in relazione a strategie per la riduzione della povertà e l'integrazione di gruppi svantaggiati nella società europea tradizionale; invita a considerare tale aspetto in fase di definizione del quadro normativo e a garantire che nelle regioni svantaggiate siano disponibili misure adeguate per la partecipazione nei programmi europei di sviluppo regionale;
Adottare un approccio territoriale per l'attuazione delle altre politiche dell'UE
22. rileva che approcci analoghi a quelli adottati nell'ambito della strategia per la regione del Mar Baltico possono rafforzare la cooperazione transfrontaliera; ritiene che le strategie macroregionali debbano tenere debitamente conto degli altri programmi di cooperazione regionale al fine di creare sinergie; ricorda che la logica delle macroregioni, su iniziativa del Consiglio, è una logica sperimentale di coordinamento intorno a progetti comuni concernenti un vastissimo territorio caratterizzato da problematiche territoriali comuni, mirante a sfruttare i vantaggi di un approccio integrato, multisettoriale e territoriale basato su azioni strategiche comuni che attingono a fondi preesistenti;
23. ricorda che le strategie attuali o future dovrebbero fornire la base per approcci più strategici e comuni da attuarsi per mezzo degli strumenti di cooperazione territoriale pertinenti ma sottolinea che non creano nuovi fondi nel bilancio dell'Unione, né prevedono la creazione di nuove istituzioni o l'applicazione di nuove legislazioni;
24. chiede alla Commissione di svolgere un esame minuzioso dei risultati delle prime strategie macroregionali attuate; ritiene che il processo abbia destato un interesse che merita di essere valorizzato e dal quale è possibile trarre insegnamento per l'attuazione delle nuove strategie macroregionali future;
25. sottolinea che l'obiettivo di cooperazione territoriale può favorire la cooperazione a livello macroregionale, in particolare in ambito transnazionale;
26. chiede che i programmi transnazionali appoggino tali strategie territoriali coordinando la riflessione, la definizione e la direzione delle strategie macroregionali, senza tuttavia implicare una duplicazione superflua delle strutture di bilancio dell'UE mediante la creazione di linee di bilancio specifiche per macroregione diverse;
27. sottolinea allo stesso tempo che gli obiettivi delle strategie macroregionali e quelli della cooperazione transfrontaliera a livello microregionale sono tra loro complementari, pertanto possono essere unificati ma non sostituiti, per tale motivo l'aspetto transfrontaliero della cooperazione territoriale deve essere mantenuto quale elemento autonomo e legittimo a tutti gli effetti;
28. è persuaso del fatto che il capitolo transnazionale dell'obiettivo 3 possa contribuire a intensificare la cooperazione nel quadro delle strategie macroregionali attraverso una maggiore partecipazione delle autorità regionali e locali e della società civile all'attuazione di azioni concrete;
29. ritiene che ogni strategia transnazionale debba integrare nella sua riflessione il possibile ambito di coordinamento con gli orientamenti delle reti transeuropee di trasporto e le strategie attuate nel quadro della politica marittima integrata;
30. ricorda che la cooperazione territoriale riguarda sia le frontiere interne che quelle esterne dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le strategie macroregionali in corso e future; sottolinea le difficoltà di cofinanziamento incontrate dai paesi terzi nell'uso delle disposizioni per la cooperazione di cui al regolamento FESR; chiede alla Commissione di riflettere su una migliore sinergia tra l'intervento del FESR, dello strumento di aiuto di pre-adesione (IPA), dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (IEPV) e del Fondo europeo di sviluppo (FES) e di presentare una proposta, entro tempi brevi, sulla nuova politica di prossimità; invita a semplificare e armonizzare le norme che disciplinano l'accesso alle diverse fonti di finanziamento, al fine di garantire la compatibilità e facilitarne l'utilizzo da parte dei beneficiari;
31. chiede alla Commissione di trasferire la gestione dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (IEPV) alla Direzione generale della politica regionale in ragione della peculiare natura di detto strumento, tenendo comunque conto degli aspetti delle relazioni esterne; osserva che, nella sua forma attuale, lo strumento europeo di vicinato e di partenariato non fornisce una base sufficiente per tener conto degli aspetti specifici della cooperazione transfrontaliera; ritiene che occorrerebbe prendere in considerazione il suo distacco dall'amministrazione delle relazioni esterne almeno nei casi in cui la cooperazione è finanziata anche dai paesi terzi che partecipano alla cooperazione transfrontaliera;
32. invita a concretizzare il piano d'azione «Grande vicinato» per le regioni ultraperiferiche, annunciato nella comunicazione della Commissione (COM(2004)0343); sottolinea in tal senso la necessità di un'azione multisettoriale coerente nelle politiche dell'Unione dirette alle regioni ultraperiferiche e, in particolare, un miglior coordinamento tra componente esterna e interna mediante l'adozione di una strategia di bacino;
33. ricorda che un Libro bianco sulla coesione territoriale come seguito al Libro verde rappresenterebbe uno strumento opportuno per chiarire come attuare la coesione territoriale tramite la governance multilivello nella futura politica regionale e fornirebbe materiale di discussione sul prossimo pacchetto legislativo;
34. afferma che le condizioni per la cooperazione transfrontaliera dell'ENPI non sono sufficienti per consentirne uno sviluppo adeguato; chiede pertanto un coordinamento rafforzato tra le varie Direzioni generali interessate in seno della Commissione; è convinto della necessità assoluta di reintegrare i programmi di cooperazione transfrontaliera dell'ENPI nell'obiettivo di cooperazione territoriale della politica di coesione;
Facilitare la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)
35. considera che i GECT costituiscano uno strumento unico e prezioso di governance territoriale che risponde ai bisogni di cooperazione strutturale in termini di finanziamento, di status giuridico e di governance multilivello; ricorda che lo strumento dei GECT deve essere promosso come uno strumento per istituire sistemi di governance transfrontaliera, garantendo la titolarità delle diverse politiche a livello regionale e locale; mette inoltre in evidenza il suo importante contributo per il successo dell'attuazione di un modello di governance multilivello;
36. sottolinea che i GECT possono contribuire non solo alla coesione territoriale ma anche alla coesione sociale; rileva che tale strumento offre le migliori potenzialità per ravvicinare le diverse comunità linguistiche e culturali, per promuovere la coesistenza pacifica nell'Europa della diversità e per rendere visibile ai cittadini il valore aggiunto europeo;
37. raccomanda che sia effettuata una prima valutazione dei GECT esistenti, al fine di trarre degli insegnamenti da queste prime esperienze;
38. ritiene nondimeno opportuno facilitare la loro attuazione e chiede alla Commissione di presentare quanto prima le proposte di modifica al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sui GECT, tenendo debitamente conto dei problemi individuati dalle autorità locali e regionali e dai gruppi già creati, e sulla base del lavoro effettuato dal Comitato delle regioni, al fine di:
–
chiarire lo statuto dei GECT nei sistemi giuridici degli Stati membri al fine di ottenere un adeguato allineamento giuridico in tale ambito;
–
autorizzare la creazione dei GECT tra attori situati in uno Stato membro e in un paese terzo,
–
riformulare l'articolo 4, paragrafo 3, affinché il termine di tre mesi per il trattamento delle domande di istituzione dei GECT sia rigorosamente rispettato,
–
semplificare la normativa sul personale;
–
garantire che il regime fiscale dei GECT non sia meno favorevole rispetto ad altri regimi giuridici che disciplinano l'attuazione di progetti o programmi di cooperazione;
39. incoraggia la concessione di sovvenzioni globali, sulla base di comuni strategie di sviluppo transfrontaliero, ai GECT che presentano progetti e programmi coerenti con gli obiettivi e le strategie dei programmi di cooperazione interessati, per permettere loro di gestire direttamente gli stanziamenti a titolo dei Fondi strutturali e chiede inoltre che i regolamenti che disciplinano gli altri fondi europei tengano meglio conto della natura multinazionale e multilaterale dei GECT al fine di facilitare il loro accesso ad altre fonti di finanziamento;
40. si compiace del lancio della piattaforma europea dei GECT da parte del Comitato delle regioni, che mira allo scambio di esperienze, alla capitalizzazione delle buone pratiche e alla fornitura di sostegno tecnico ai GECT;
41. ritiene che i GECT transfrontalieri rappresentino un'opportunità straordinaria per costruire l'Europa a livello territoriale coinvolgendo i cittadini europei; invita i GECT transfrontalieri a creare e, ove opportuno, a dirigere un «forum transfrontaliero della società civile» e a sostenere le iniziative transfrontaliere dei cittadini;
Semplificare l'attuazione
42. ritiene che l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale sia ancora troppo complicata e considera che l'obiettivo 3 richieda un regolamento distinto per riflettere il carattere intrinsecamente internazionale delle sue attività; ritiene che attualmente debbano essere coinvolti troppi enti amministrativi diversi nell'attuazione dei programmi, e richiede a tal riguardo una significativa semplificazione;
43. invita la Commissione a prevedere misure specifiche che semplifichino le norme di audit e controllo, adottando il principio di un'autorità di gestione per programma, permettano una forfetizzazione più sistematica dei costi e il finanziamento di piccoli progetti mediante importi fissi, definiscano norme UE più precise in materia di ammissibilità ai finanziamenti, assicurino una maggiore flessibilità nell'applicazione dei disimpegni automatici e aumentino l'assistenza tecnica, onde garantire che le autorità di gestione possano privilegiare il lancio e il sostegno strategico dei progetti e l'ottenimento di risultati, piuttosto che la mera gestione e la conformità delle domande alle norme amministrative;
44. invita gli Stati membri a semplificare le loro disposizioni nazionali che spesso aggiungono oneri amministrativi non previsti dalle norme UE;
45. chiede alla Commissione di chiarire il prima possibile le disposizioni che disciplinano il principio di condizionalità, previsto per la cooperazione territoriale; osserva che se tale condizionalità deve creare un ambiente idoneo per un utilizzo migliore e più efficace dei finanziamenti, essa non deve aumentare la complessità dell'attuazione a danno dei gestori e dei beneficiari dei programmi;
46. sottolinea inoltre che la partecipazione degli attori privati deve essere semplificata e ampliata; raccomanda la messa a punto di sistemi d'ingegneria finanziaria, sul modello di JEREMIE e JESSICA, onde agevolare i progetti transfrontalieri vettori di sviluppo economico, la partecipazione degli attori privati e l'instaurazione di partenariati pubblico-privato;
Rendere visibile la cooperazione territoriale
47. deplora che la cooperazione territoriale soffra di mancanza di visibilità, sia a livello delle amministrazioni nazionali e locali, che tra il pubblico e incoraggia pertanto una migliore comunicazione sui progetti già realizzati;
48. chiede alla Commissione di riflettere sulle soluzioni suscettibili di favorire una maggiore visibilità dei GECT e delle loro azioni tra gli attori della cooperazione territoriale e il pubblico;
49. ritiene che la vicinanza culturale e linguistica tra le regioni frontaliere di Stati membri diversi, dovuta a ragioni storiche, debba essere valorizzata e messa a frutto per promuovere la cooperazione transfrontaliera;
50. considera che una maggiore cooperazione in materia di istruzione e cultura, partecipando alla realizzazione dell'obiettivo della crescita intelligente ed inclusiva della strategia Europa 2020, possa aumentare il livello di partecipazione dei cittadini e delle ONG e contribuisca a offrire una migliore visibilità alla cooperazione territoriale, facendo al contempo cadere le «frontiere mentali» che ostacolano il ravvicinamento tra i cittadini;
51. chiede che sia garantito un miglior coordinamento tra le autorità di gestione e le istituzioni transfrontaliere già esistenti, come le euroregioni, durante l'attuazione dei programmi transfrontalieri in modo da garantire che i progetti presentino alto grado di qualità, trasparenza e vicinanza al cittadino;
52. chiede un migliore coordinamento della comunicazione tra tutti gli attori coinvolti nei processi di attuazione delle iniziative di cooperazione territoriale; suggerisce che tutti i programmi di uno stesso capitolo adottino un'unica forma identificabile di riconoscimento visuale (logo), per esempio riutilizzando la nota etichetta INTERREG congiuntamente al logo di ciascun programma (possibilmente di dimensioni predefinite), ed invita la Commissione a proporre un'ampia campagna mediatica di sensibilizzazione nelle regioni frontaliere circa i vantaggi e i successi della cooperazione territoriale, all'inizio del prossimo periodo di programmazione;
o o o
53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali
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64k
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla situazione attuale e le sinergie future per una maggiore efficacia del FESR e degli altri Fondi strutturali (2010/2160(INI))
– visti l'articolo 174, paragrafo 1, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione(1), e in particolare il suo articolo 9, paragrafo 4,
– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(2),
– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale(3),
– vista la sua risoluzione del 11 marzo 2009 sulla politica di coesione: investire nell'economia reale(4),
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla complementarità e il coordinamento della politica di coesione e delle misure di sviluppo rurale(5),
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione(6),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di attività comunitaria di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e nell'Unione(7),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020(8),
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini(9),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'UE dopo il 2013(10),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sulla sana gestione in materia di politica regionale dell'Unione europea(11),
– vista la ventesima relazione annuale della Commissione sull'esecuzione dei Fondi strutturali (2008), del 21 dicembre 2009 (COM(2009)0617/2),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, dal titolo «Europa 2020 - una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 sulla politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013' (COM(2010)0110),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010: «Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020» (COM(2010)0553),
– vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell'UE (COM(2010)0700),
– vista la quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione (la «Quinta relazione sulla coesione»), del novembre 2010,
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale (COM(2010)0642),
– vista la lettera rivolta al presidente della Commissione dai commissari per la politica regionale, per gli affari marittimi e la pesca, per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0141/2011),
A. considerando che l'articolo 174 del TFUE stabilisce che l'Unione, al fine di favorire uno sviluppo armonioso, sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale,
B. considerando che il considerando 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che la programmazione deve assicurare il coordinamento dei fondi fra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti, come la BEI e il Fondo europeo d'investimento (FEI), e che tale coordinamento deve comprendere anche la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati pubblico-privato,
C. considerando che la Commissione, nel proprio documento «Strategia Europa 2020», si impegna a mobilitare gli strumenti finanziari dell'UE (sviluppo rurale, fondi strutturali, programma quadro di R&S, Reti transeuropee (RTE), programma quadro per la competitività e l'innovazione, BEI, ecc.) nell'ambito di una strategia di finanziamento coerente, che metta insieme i fondi pubblici e privati dell'UE e nazionali, nel contesto di dell'iniziativa faro «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», riflettendo così la necessità di coerenza tra politiche e strumenti,
D. considerando che la Quinta relazione sulla coesione riconosce chiaramente che per perseguire lo sviluppo regionale è effettivamente necessario uno stretto coordinamento delle politiche pubbliche a tutti i livelli,
E. considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 14 giugno 2010 relative alla relazione strategica 2010 della Commissione sull'attuazione dei programmi della politica di coesione, ha sottolineato «la necessità di migliorare ulteriormente il coordinamento della politica di coesione e delle altre politiche europee e nazionali, ove necessario, al fine di conseguire gli obiettivi comuni in modo coordinato ed efficace», nonché «il valore aggiunto reale generato da un approccio strategico e dalle norme di esecuzione comuni per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE, nel quadro generale della politica di coesione»,
F. considerando che in una lettera al presidente Barroso, i commissari per la politica regionale, per gli affari marittimi e la pesca, per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e per l'agricoltura e lo sviluppo rurale hanno riconosciuto unanimemente la «necessità di rafforzare l'integrazione delle diverse politiche UE al fine di conseguire quello sviluppo economico sostenibile e solidale cui l'Unione deve pervenire», proponendo «l'elaborazione di un quadro strategico comune a livello europeo per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, il FEASR e il FEP per il periodo successivo al 2013»,
G. considerando che la riforma della politica strutturale per il periodo di programmazione 2007-2013 ha portato alla separazione del Fondo per lo sviluppo rurale dal quadro generale dei Fondi strutturali,
H. considerando che la razionalizzazione della spesa richiede una maggiore efficacia ed efficienza delle politiche attuate a livello dell'UE, nonché nazionale, regionale e locale, e che un coordinamento più stretto e una complementarietà maggiore sono elementi essenziali per la modernizzazione della politica di coesione in futuro,
I. considerando che, senza un quadro politico di sostegno, le sinergie effettive dipendono in larga misura dalla capacità organizzativa e strategica dei diretti beneficiari del finanziamento di combinare il sostegno di vari strumenti UE,
J. considerando che un approccio basato sullo sviluppo locale può contribuire in modo significativo all'efficienza e all'efficacia della politica di coesione, e che la politica di coesione rimane lo strumento chiave per affrontare le sfide specifiche di ogni territorio, mentre l'accento sulla dimensione urbana della politica di coesione che riflette aree funzionali più ampie deve essere accompagnato da condizioni di equilibrio per lo sviluppo sinergico delle aree urbane, suburbane e rurali,
K. considerando che vi è una forte necessità, nonché pressione, ai fini del consolidamento dei bilanci pubblici, che sono pertanto necessarie azioni più innovative per aumentare l'impatto di tutti i finanziamenti disponibili e che un coordinamento efficace delle politiche e degli strumenti esistenti contribuirà al risparmio di tempo e di risorse e a un'efficienza ed efficacia effettive,
L. considerando che il coordinamento e le sinergie devono essere stabiliti sia in senso orizzontale (assicurando la coerenza fra le varie politiche) che verticale (mediante relazioni di cooperazione e il coordinamento fra i diversi livelli di governance),
M. considerando che un approccio frammentato potrebbe portare a vuoti politici, a una sovrapposizione o persino a un conflitto tra politiche, a interventi pubblici contraddittori e a una duplicazione delle risorse, con ripercussioni sia sull'efficacia regionale delle politiche pubbliche, sia sul loro impatto a livello nazionale, e che i documenti politici più recenti della Commissione non sottolineano sufficientemente tale aspetto,
N. considerando che una politica di coesione più integrata, coerente, efficace ed efficiente richiede un maggiore sforzo per adeguare le politiche dell'UE alle esigenze specifiche e alle attività dei vari territori e regioni dell'Unione,
O. considerando che gli orientamenti strategici – nel contesto dell'orientamento generale di migliorare l'accesso ai finanziamenti – richiederanno un migliore coordinamento fra i fondi,
P. considerando che gli orientamenti strategici chiedono esplicitamente di promuovere sinergie fra politiche strutturali, occupazionali e di sviluppo rurale, sottolineando che, in tale contesto, gli Stati membri devono assicurare la sinergia e la coerenza fra le azioni che saranno finanziate in un determinato territorio e in un determinato settore di attività da parte del FESR, il Fondo di coesione, il FSE, il Fondo europeo per la pesca e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); considerando che gli orientamenti stabiliscono inoltre che i principi primari relativi alla linea di demarcazione e ai meccanismi di coordinamento fra le azioni finanziate dai vari fondi siano definiti in quadri nazionali di riferimento strategico/piani strategici,
Q. considerando che il Consiglio nelle sue conclusioni del 21 febbraio 2011 relative alla quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale chiede alla Commissione di prevedere la possibilità di attuare programmi multifondo,
R. considerando che talune regioni dell'Unione europea sono vicine a paesi terzi che beneficiano del Fondo europeo di sviluppo (FES), e che dovrebbe essere possibile evidenziare specifiche sinergie di finanziamento di taluni progetti onde aumentare il potenziale di sviluppo delle regioni europee che presentano tali caratteristiche,
S. considerando che la revisione a medio termine riconosce che la flessibilità di bilancio è limitata e che vi sono ostacoli alla ridefinizione delle nuove priorità, anche nell'ambito dei programmi, rilevando inoltre che incoerenze fra programmi e pesanti oneri amministrativi pregiudicano l'efficacia,
T. considerando che, nell'attuale situazione post-crisi, è ancora più importante comprendere i processi di funzionamento delle economie degli Stati membri e i risultati conseguiti mediante l'utilizzo di risorse dell'UE,
U. considerando che è importante assicurare la visibilità e un «valore aggiunto europeo» del contributo dell'UE,
Tempi e luoghi per maggiori coordinamento e sinergie
1. propone di creare un quadro strategico unico sin dal prossimo periodo di programmazione finanziaria post-2013 per assicurare un approccio comune e per sfruttare le sinergie fra tutte le azioni che contribuiscono, sul terreno, al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione, quali definiti dai trattati, e finanziati dal FESR, il Fondo di coesione, il FSE, il FEASR, il FEP e il FES;
2. fa rilevare che le finalità della politica di coesione dovrebbero essere una crescita economica sostenibile, intelligente e inclusiva distribuita territorialmente e socialmente in modo uniforme, la riduzione delle disparità di sviluppo tra le regioni, la creazione di occupazione, il miglioramento della qualità della vita, la formazione dei lavoratori alle nuove professioni, anche nel campo dell'economia sostenibile, la coesione sociale e territoriale e la realizzazione del modello sociale europeo, che costituisce elemento di coesione e competitività dell'economia europea;
3. osserva che la politica di coesione dovrebbe essere utilizzata per conseguire una crescita sostenibile in tutto il territorio dell'Unione europea e una distribuzione equa ed equilibrata del benessere, promuovendo la concorrenza e puntando a ridurre le disparità socioeconomiche tra le regioni dell'Unione;
4. considera la politica di coesione uno dei pilastri di una politica economica dell'Unione europea atta a favorire una strategia di investimenti a lungo termine e di inclusione sociale; ritiene che la politica di coesione sia una garanzia di sostegno alle regioni con maggiori ritardi di sviluppo e alle categorie sfavorite e porti dunque a uno sviluppo equilibrato e armonioso dell'Unione europea; osserva che il valore aggiunto europeo è rappresentato dal fatto che tutti possano beneficiare dei successi economici dell'UE; propugna dunque il mantenimento della politica di coesione quale politica a se stante con una dotazione adeguata;
5. accoglie con favore la proposta formulata nella comunicazione della Commissione sulla revisione del bilancio, che invita la Commissione ad adottare un quadro strategico comune che consenta di rafforzare l'integrazione delle politiche UE per attuare la strategia Europa 2020; chiede in tale contesto la promozione di sinergie tra i modi di finanziamento delle iniziative faro della strategia 2020; sottolinea, tuttavia, che maggiori sinergie fra le azioni finanziate dai succitati cinque fondi in seno a un quadro strategico comune sono fondamentali non solo per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, ma anche e soprattutto per conseguire gli obiettivi della politica di coesione, come stabilito dal trattato;
6. accoglie con favore la Quinta relazione sulla coesione che, sebbene in gran parte incentrata sul contributo che le regioni e la politica di coesione possono apportare al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020, contiene tuttavia una serie di conclusioni che confermano il ruolo fondamentale svolto da sinergie maggiori fra i fondi strutturali, compreso il Fondo di coesione;
7. reputa che la spesa nel settore della politica di coesione debba essere razionalizzata, riducendo la frammentazione degli strumenti e dei canali di finanziamento incoraggiando una migliore complementarità tra i vari strumenti di finanziamento; accoglie con favore la proposta della Commissione a favore di una migliore definizione delle priorità e una concentrazione delle risorse UE e nazionali su una serie di priorità volte a rafforzare il coordinamento fra i fondi di finanziamento, nonché il carattere strategico di tale politica; sottolinea tuttavia che gli Stati membri, e le autorità regionali e locali, continuano a necessitare ancora di una sufficiente flessibilità per adattare le priorità ai loro bisogni di sviluppo specifici;
8. si compiace della proposta formulata dalla Commissione sui contratti di partenariato per lo sviluppo e l'investimento onde migliorare il coordinamento tra i fondi comunitari e i finanziamenti nazionali per gli obiettivi e i programmi; sottolinea la necessità di coinvolgere le autorità locali e regionali nell'elaborazione e nell'esecuzione di tali contratti; chiede che i predetti contratti siano coordinati con le riforme nazionali sulle politiche settoriali aventi un impatto territoriale (ad esempio, trasporti e infrastrutture di R&S);
9. sottolinea che molte iniziative di sviluppo economico integrate nel quadro della politica di coesione non solo creano opportunità che dovrebbero essere colte, ma il cui successo dipende dal riempimento di determinate condizioni umane e materiali (ad esempio, le migliorie apportate alle infrastrutture non si traducono automaticamente in una maggiore crescita se non sono combinate con investimenti nell'istruzione, nelle imprese e nell'innovazione); reputa pertanto che maggiori sinergie fra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione aumenteranno al massimo l'impatto di tali fondi sullo sviluppo;
10. richiama l'attenzione sul ruolo svolto dal Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'uso efficace del Fondo sociale europeo, dal momento che spetta al FESR creare le condizioni – ad esempio in materia di infrastrutture adeguate e necessaria accessibilità – senza le quali gli investimenti relativi all'occupazione non possono produrre risultati;
11. sottolinea come la crisi economica abbia reso ancora più urgenti interventi nei settori di cui si occupa il Fondo sociale europeo, in particolare interventi di sostegno all'occupazione, alla riqualificazione professionale, all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà;
12. evidenzia come il FSE, in quanto strumento di sostegno alla formazione continua, alla qualificazione e alla riqualificazione professionale, debba essere considerato un mezzo imprescindibile e di cui non si sono sfruttate appieno le potenzialità, nell'ottica della promozione di una crescita inclusiva ed efficace e di un'Europa che basi la sua competitività sulla conoscenza;
13. sottolinea che una progettazione politica mirata e coordinata assicurerebbe la priorità degli investimenti con il maggiore impatto sulla competitività e lo sviluppo economico nelle regioni;
14. è del parere che le azioni di sviluppo rurale nell'ambito del FEASR e le azioni di sviluppo sostenibile per le zone di pesca intraprese con il sostegno del FEP debbano essere integrate in un quadro unico con gli altri fondi strutturali, segnatamente il FESR, il Fondo di coesione e il FSE; invita pertanto la Commissione a valutare in quale misura potrebbe essere garantito un approccio globale allo sviluppo delle zone rurali e delle comunità di pescatori, in linea con l'obiettivo della coesione territoriale, mediante la sostituzione delle azioni di sviluppo locale sostenute dai due fondi in questione con un «ombrello di coesione» o, perlomeno, mediante sinergie più chiare fra tutti i fondi; ritiene che tale approccio terrebbe conto del contesto delle politiche chiave con impatto territoriale e consentirebbe a quanti sono attivamente coinvolti nei processi di sviluppo a livello regionale e locale di attuare una politica realmente locale, adeguata alle esigenze territoriali delle aree rurali, delle zone di pesca o delle piccole isole;
15. sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento non solo fra gli strumenti della politica di coesione in quanto tali (FESR, FSE e Fondo di coesione), ma anche fra le azioni finanziate da questi strumenti e le attività svolte nell'ambito delle RTE, del Settimo programma quadro e del programma per la competitività e l'innovazione;
16. ritiene che in seno all'obiettivo di cooperazione territoriale possono essere utili sinergie tra il FESR e gli strumenti di preadesione e di vicinato nel quadro di progetti transfrontalieri; invita la Commissione ad esaminare in quali casi il coordinamento potrebbe essere ricercato anche con altri strumenti degli aspetti esterni delle politiche dell'Unione, come il FES;
17. ritiene che tale rafforzamento e coordinamento reciproci delle politiche dell'UE possano certamente garantire i migliori risultati possibili del bilancio UE; è favorevole alla messa a punto di iniziative di ingegneria finanziaria quali gli strumenti finanziati dalla BEI e ad un maggiore ricorso a tali strumenti;
18. sottolinea tuttavia il fatto che molti Stati membri incontrano difficoltà nel coordinamento dei vari fondi e hanno apparentemente espresso preoccupazioni per la mancanza di sinergie fra i fondi rilevando, in alcuni casi, sovrapposizioni; evidenzia, a tale riguardo, che le complesse norme di gestione dei fondi richiedono un livello troppo elevato di capacità istituzionale che consenta di superare gli ostacoli e di coordinare in modo soddisfacente l'attuazione dei fondi; sottolinea l'importanza del cofinanziamento e della necessaria semplificazione delle sue regole ai fini del rafforzamento delle sinergie tra i fondi strutturali;
19. sottolinea che la semplificazione, che è essenziale per il successo della politica di coesione, deve essere condotta a livello sia nazionale che regionale, migliorando così i risultati; invita la Commissione a proporre un'architettura più semplice per la politica in futuro, basata su una maggiore flessibilità, proporzionalità e visibilità nell'utilizzo dei Fondi, al fine di facilitarne il loro pieno e rapido assorbimento;
20. ricorda che il FESR e gli altri fondi strutturali hanno riscontrato difficoltà principalmente nel trasferire efficacemente fondi verso progetti maggiormente suscettibili di generare sviluppo economico e posti di lavoro a motivo del loro orientamento, eccessivamente imperniato sulla capacità di assorbimento, piuttosto che sui risultati;
21. si dichiara favorevole a una politica di coesione che sia maggiormente orientata ai risultati e meno incentrata sulla regolarità delle spese e delle procedure, ma che stabilisca un equilibrio efficace tra la qualità degli interventi e il controllo finanziario e amministrativo; raccomanda di introdurre adeguati meccanismi di valutazione per migliorare le capacità istituzionali e amministrative degli organi incaricati della gestione dei programmi, il che contribuirà a migliorare la qualità delle spese e a ridurre il livello di errori;
22. propugna un'architettura della futura politica di coesione più semplice, flessibile e capace di agevolare l'assorbimento e l'efficacia ottimale dei fondi;
23. sottolinea che il valore aggiunto europeo può e deve essere acquisito mediante una migliore sinergia tra gli strumenti finanziari della politica di coesione ed un migliore coordinamento tra questi ultimi ed altri strumenti di finanziamento;
Un obiettivo: la coesione; una serie di strumenti per raggiungerlo
24. ritiene che l'adozione di norme comuni in materia di gestione, idoneità, controlli e rendicontazione dei progetti finanziati dal FESR, il FSE, il Fondo di coesione, il FEASR e il FEP (soprattutto per quanto riguarda le misure volte a sostenere la diversificazione economica delle aree rurali e di pesca) non solo avrebbe un ruolo determinante per rafforzare e favorire un'attuazione più efficace dei programmi della politica di coesione, ma apporterebbe un contributo fondamentale anche agli sforzi di semplificazione; ritiene inoltre che l'adozione di dette norme semplificherebbe l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari nonché la loro gestione da parte delle autorità nazionali, riducendo il rischio di errore, fornendo al contempo quella differenziazione che terrà conto delle specificità delle politiche, degli strumenti e dei beneficiari, facilitando la partecipazione delle parti in causa minori ai programmi della politica di coesione, nonché l'assorbimento dei fondi disponibili a condizione che tale semplificazione sia accompagnata da un'adeguata dotazione finanziaria destinata all'assistenza tecnica;
25. ribadisce che il Fondo sociale europeo dovrebbe rimanere nel quadro del regolamento sulle disposizioni generali relative ai fondi a titolo della politica di coesione; evidenza pertanto la necessità di mantenere e rafforzare il modello di un regolamento generale unico (norme di gestione, ammissibilità, auditing e rendicontazione) e brevi regolamenti specifici rispondenti agli obiettivi politici specifici di ciascun fondo; sottolinea inoltre che il coordinamento deve avvenire a tutti i livelli decisionali, dalla pianificazione strategica all'attuazione e ai pagamenti, fino alla chiusura, alle procedure di auditing e alla valutazione;
26. invita la Commissione a determinare il modo più efficace per aumentare le sinergie sul territorio; suggerisce, a tal proposito, di dare agli Stati membri la possibilità di attuare un unico programma operativo per regione o un programma operativo multiregionale nel quadro di strategie macroregionali, che riunisca vari fondi (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEP), con un'unica autorità di gestione, prestando particolare attenzione ai contributi delle regioni ad un approccio decentralizzato nonché alla concessione di maggiore autonomia e flessibilità alle regioni onde permettere loro di partecipare all'elaborazione delle proprie strategie e valorizzare i livelli amministrativi regionali e locali; propone alle autorità nazionali di gestione degli Stati membri di elaborare i futuri programmi operativi adatti agli obiettivi locali e regionali;
27. invita la Commissione a prevedere programmi multifondo per gli Stati membri e le regioni che desiderino avvalersene; ritiene che questa misura contribuirebbe ad operare in modo più integrato e flessibile ed aumenterebbe l'efficacia tra i vari fondi (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FES e Settimo programma quadro di ricerca);
28. invita la Commissione a presentare proposte di revisione delle disposizioni relative al finanziamento incrociato e a ridurre gli ostacoli alla loro applicazione, alla luce di dati affidabili e completi sul loro uso e sul loro impatto, garantendo una maggiore semplificazione e certezza giuridica nell'applicazione delle disposizioni, rispetto alla la situazione attualmente osservata;
29. chiede una chiarificazione della portata territoriale ed un'armonizzazione delle regole di ammissibilità tra il FESR e il FEASR nelle aree rurali e nelle zone urbane periferiche onde evitare un inutile accavallamento tra questi due fondi; insiste sulla necessità di una stretta cooperazione per la selezione e il monitoraggio dei progetti finanziati da questi due fondi in un determinato territorio;
30. sottolinea il valore aggiunto dei finanziamenti incrociati tra il FESR e il FSE in termini di flessibilità su progetti di inclusione sociale e strategie di sviluppo urbano integrato; invita la Commissione a sviluppare un sistema di sportelli unici di orientamento pratico, informazioni e consigli per gli interessati, in modo da garantire che i cittadini siano adeguatamente informati relativamente al finanziamento incrociato e alle sinergie fra i fondi in generale; insiste inoltre sulla necessità che questa volontà di semplificazione risulti chiara ai cittadini e che la finalità perseguita sia quella di ridurre allo stretto necessario le informazioni richieste;
31. ritiene che lo sviluppo delle risorse umane e una migliore diffusione delle informazioni siano presupposti indispensabili per il proficuo assorbimento delle risorse e l'accurata realizzazione dei vari progetti;
32. sottolinea al contempo l'importanza di aumentare la capacità amministrativa degli Stati membri, a livello regionale e locale nonché fra le varie parti interessate, al fine di superare gli ostacoli a sinergie efficaci fra fondi strutturali e altri fondi, e di sostenere le misure volte a migliorare la definizione e l'attuazione delle politiche; insiste sul ruolo essenziale che la Commissione deve svolgere in tale ambito;
33. invita la Commissione a migliorare sia l'assistenza tecnica che la formazione per le amministrazioni nazionali, regionali e locali al fine di rafforzare le capacità e la conoscenza delle regole relative ai problemi connessi con l'applicazione;
34. invita gli Stati membri a dare priorità agli investimenti nelle capacità istituzionali e a semplificare le proprie disposizioni nazionali onde ridurre gli oneri amministrativi ed aumentare la loro capacità di assorbimento;
35. ricorda, in tale contesto, l'importante contributo fornito dal rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di governance multilivello alla promozione del coordinamento tra i vari organi decisionali e al rafforzamento delle sinergie tra i vari strumenti di finanziamento;
36. ritiene di importanza cruciale, per un migliore utilizzo dei fondi, il coinvolgimento attivo delle parti sociali attraverso una pratica non episodica del dialogo sociale e territoriale;
37. riconosce l'impatto ineguale della crisi economica sul territorio e sui cittadini dell'UE; pensa che la nuova strategia di utilizzo dei fondi sarà più efficace se coinvolgerà i livelli regionali e locali di governance, capaci di declinare gli obiettivi strategici sulle specificità territoriali anche attraverso un dialogo strutturato con tutti gli stakeholder, con le organizzazioni che promuovono i diritti di genere, le parti sociali, le organizzazioni non governative, ma anche gli istituti finanziari e bancari; sottolinea che nel formulare gli obiettivi politici occorre lasciare un margine adeguato per le esigenze regionali e locali;
38. invita la Commissione a elaborare una guida europea sulla governance multilivello, a incoraggiare gli Stati membri ad applicarla conformemente agli obiettivi specifici locali e regionali e ad estendere i meccanismi di governance della coesione politica (ossia la programmazione, il finanziamento e l'attuazione di partenariati a livello nazionale, regionale e locale) ai fondi compresi nel quadro strategico comune, al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica;
39. invita la Commissione a prevedere, in sede di definizione del nuovo quadro strategico comune e di presentazione di proposte di regolamento, disposizioni che consentano di porre in essere partenariati locali e regionali (città, paesi, regioni funzionali, gruppi di autorità locali) per integrare, nei rispettivi territori, i vari flussi di finanziamento dell'UE in un quadro coerente e integrato;
o o o
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Emendamenti del Parlamentoeuropeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))(1)
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione dovrebbe svilupparsi nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione e implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
(1 bis)Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento corretto e armonioso dell'Unione economica e monetaria.
(1 ter)Il miglioramento del quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse e coerenti a favore della crescita sostenibile, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, un semestre europeo per un maggiore coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, un quadro efficace per prevenire e correggere gli squilibri eccessivi dei bilanci pubblici (il patto di stabilità e crescita), un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari.
(2) È necessario trarre insegnamenti dall'esperienza acquisita nel primo decennio di funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, in particolare, migliorare la governance economica dell'Unione sulla base di una più forte titolarità nazionale.
(2 bis)Il rafforzamento della governance economica dovrebbe comprendere un più stretto e tempestivo coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
(2 ter)La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.
(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio e includere un quadro più dettagliato e formale, al fine di prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.
(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nei dettagli nella legislazione.
(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 del trattato con norme specifiche per l'individuazione degli squilibri macroeconomici e per la prevenzione e ▌ correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione, la quale dovrebbe essere inquadrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.
(6) Questa procedura dovrebbe mettere in atto un meccanismo di allerta per l'individuazione precoce degli squilibri macroeconomici emergenti e basarsi sull'uso di un «quadro di controllo» indicativo e trasparente, comprensivo di soglie indicative, accompagnato da un'analisi economica. Quest'ultima dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della convergenza nominale e reale all'interno e all'esterno della zona euro.
(6 bis)La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con il Consiglio e il Parlamento europeo nell'elaborazione del quadro di controllo e degli indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri. Gli indicatori e le soglie dovrebbero essere definiti e se del caso adattati alla natura mutante degli squilibri macroeconomici, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti. La Commissione dovrebbe presentare proposte di commenti alle commissioni competenti del Consiglio e del Parlamento europeo su piani per definire e adattare gli indicatori e le soglie. La Commissione dovrebbe informare il Consiglio e il Parlamento europeo in merito a modifiche degli indicatori e delle soglie e spiegarne le ragioni.
(7) Per poter funzionare in modo efficace in quanto elemento del meccanismo di allerta, il 'quadro di controllo' dovrebbe essere composto di un numero limitato di indicatori economici, finanziari e strutturali attinenti all'individuazione di squilibri macroeconomici, con soglie indicative corrispondenti. Gli indicatori e le soglie dovrebbero essere definiti e se del caso adattati alla natura mutante degli squilibri macroeconomici, in funzione tra l'altro dell'evoluzione dei rischi per la stabilità macroeconomica o della maggiore disponibilità di statistiche pertinenti. Gli indicatori non dovrebbero essere considerati come obiettivi per la politica economica, ma come strumenti per tenere conto del carattere evolutivo degli squilibri macroeconomici all'interno dell'Unione europea.
(7 bis)Nel mettere a punto il quadro di controllo va prestata la debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, compresi effetti di recupero.
(8) Il superamento di una o più delle soglie indicative non è necessariamente sintomo di imminenti squilibri macroeconomici, dato che la definizione delle politiche economiche dovrebbe tenere conto delle interazioni tra le variabili macroeconomiche. Non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica del quadro di controllo: l'analisi economica dovrebbe garantire che tutte le informazioni, indipendentemente dal fatto che provengano dal «quadro di controllo» o meno, siano messe in prospettiva e diventino parte di un'analisi globale.
(9) Sulla base della procedura di sorveglianza multilaterale e del meccanismo di allerta o in caso di inattesi sviluppi economici di rilievo che richiedano un'analisi urgente ai fini del presente regolamento, la Commissione dovrebbe individuare gli Stati membri nei confronti dei quali deve essere praticato un esame approfondito. Tale esame dovrebbe essere effettuato anche in assenza di presunzione che esista uno squilibrio e dovrebbe comprendere un'analisi esauriente delle fonti di squilibrio nello Stato membro in questione, tenendo debitamente conto delle condizioni e circostanze economiche specifiche del paese e di un'ampia gamma di strumenti analitici, indicatori e informazioni qualitative specifici per paese. Gli Stati membri collaboreranno all'elaborazione di siffatta analisi esauriente da parte della Commissione garantendo che le informazioni a sua disposizione siano il più possibile complete e corrette. Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione altre informazioni che, secondo lo Stato membro interessato, sono significative e che tale Stato membro ha sottoposto alla Commissione e al Consiglio. L'esame approfondito dovrebbe essere discusso in sede di Consiglio e di Eurogruppo per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. L'esame approfondito tiene conto, ove opportuno, delle raccomandazioni o degli inviti rivolti dal Consiglio agli Stati membri presi in esame e adottati conformemente agli articoli 121, 126 e 148 del trattato e a norma degli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento, delle politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nei programmi nazionali di riforma, nonché delle migliori pratiche internazionali riguardo agli indicatori e alle metodologie. Qualora decida di realizzare uno studio approfondito in caso di inattesi sviluppi economici di rilievo che richiedano un'analisi urgente, la Commissione ne dovrebbe informare lo Stato membro interessato.
(10) Una procedura intesa a monitorare e a correggere gli squilibri macroeconomici negativi, composta di elementi preventivi e correttivi, richiederà strumenti di sorveglianza rafforzati, basati su quelli utilizzati nella procedura di sorveglianza multilaterale. Essa può prevedere missioni di sorveglianza rafforzate negli Stati membri da parte della Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea per gli Stati membri della zona euro e dell'ERM 2, oltre alla presentazione di rapporti supplementari da parte degli Stati membri in caso di squilibri gravi, compresi quelli che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello nazionale sono se del caso coinvolti nel dialogo.
(11) Nel valutare gli squilibri, si dovrebbe tener conto della loro gravità ▌ e delle potenziali conseguenze negative sul piano economico e finanziario che accrescono la vulnerabilità dell'economia dell'UE e costituiscono una minaccia per il buon funzionamento dell'Unione monetaria. È necessario intervenire in tutti gli Stati membri per sanare gli squilibri macroeconomici e le divergenze in materia di competitività, in particolare nella zona euro. Tuttavia la natura, l'importanza e l'urgenza delle sfide politiche possono differire in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Date le vulnerabilità e le dimensioni dell'aggiustamento richiesto, negli Stati membri che presentano costantemente notevoli disavanzi della bilancia commerciale e perdite di competitività l'intervento politico è particolarmente urgente. Inoltre, negli Stati membri che accumulano avanzi elevati delle partite correnti, le politiche dovrebbero mirare a individuare e ad attuare riforme strutturali che contribuiscano a rafforzare la domanda interna e il potenziale di crescita.
(11 bis)Si dovrebbe inoltre tenere conto della capacità di adattamento economico e dei precedenti dello Stato membro interessato sul piano della conformità con le raccomandazioni già emesse ai sensi del presente regolamento e con altre raccomandazioni emesse ai sensi dell'articolo 121 del trattato nel quadro della sorveglianza multilaterale, in particolare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.
(12) Se vengono individuati squilibri macroeconomici, è opportuno indirizzare raccomandazioni allo Stato membro interessato, se del caso con il contributo dei pertinenti comitati, per dargli indicazioni circa la risposta politica adeguata. La risposta politica che lo Stato membro interessato deve dare agli squilibri dovrebbe essere tempestiva e utilizzare tutti gli strumenti politici disponibili, sotto il controllo delle autorità pubbliche. I soggetti interessati competenti a livello nazionale, parti sociali comprese, se del caso partecipano a norma delle disposizioni del TFUE e delle normative giuridiche e politiche nazionali. La risposta politica dovrebbe essere adattata all'ambiente e alla situazione specifici dello Stato membro interessato e coprire i principali settori della politica economica, tra i quali figurano potenzialmente le politiche di bilancio e dei salari, i mercati del lavoro, i mercati dei prodotti e dei servizi e regolamentazione del settore finanziario. Occorre tenere conto degli impegni assunti nel quadro degli accordi per l'ERM 2.
(13) L'allerta precoce e le raccomandazioni agli Stati membri o all'Unione da parte del comitato europeo per il rischio sistemico riguardano rischi di natura macrofinanziaria. Tali rischi dovrebbero anche giustificare, se del caso, adeguate azioni di follow-up da parte della Commissione nel quadro della sorveglianza degli squilibri. Occorre rispettare rigorosamente il regime di indipendenza e riservatezza del comitato europeo per il rischio sistemico.
(14) Se vengono individuati gravi squilibri macroeconomici, o anche squilibri che mettono a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, dovrebbe essere avviata una procedura per gli squilibri eccessivi, che può prevedere raccomandazioni allo Stato membro, il rafforzamento dei requisiti di sorveglianza e di monitoraggio e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la possibilità di intervenire ai sensi del regolamento (UE) n. […/…](5) se lo Stato membro interessato omette ripetutamente di intraprendere un'azione correttiva.
(15) Ciascuno Stato membro assoggettato alla procedura per gli squilibri eccessivi dovrebbe stabilire un piano d'azione correttivo che specifichi i dettagli delle sue politiche intese ad attuare le raccomandazioni del Consiglio. Questo piano d'azione correttivo dovrebbe prevedere un calendario per l'attuazione delle misure previste e dovrebbe essere approvato dal Consiglio con una relativa raccomandazione. La raccomandazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo.
(15 bis)Il potere di adottare decisioni individuali in cui dichiara l'inadempienza con la raccomandazione adottata dal Consiglio nel contesto di un piano d'azione correttivo dovrebbe essere conferito al Consiglio. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotto in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, del trattato, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle raccomandazioni adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato nel contesto di un piano d'azione correttivo.
(16) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
(16 bis)Quando applicano il presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero rispettare pienamente il ruolo dei parlamenti nazionali e delle parti sociali e rispettare le disparità nei sistemi nazionali, come ad esempio i sistemi di formazione dei salari.
(16ter)Quando il Consiglio ritiene che uno Stato membro non presenti più uno squilibrio eccessivo, la procedura per gli squilibri eccessivi è chiusa dopo l'abrogazione, da parte del Consiglio su raccomandazione della Commissione, delle raccomandazioni di cui agli articoli 7, 8 e 10. A tal fine ci si baserà su un'analisi globale della Commissione che mostri che lo Stato membro ha agito in linea con le raccomandazioni del Consiglio e che le cause sottostanti e i rischi associati individuati nella raccomandazione con cui è stata avviata la procedura per gli squilibri eccessivi non sussistono più, tra l'altro tenuto conto degli sviluppi e delle prospettive macroeconomici e degli effetti di ricaduta. Per segnalare la chiusura di una procedura per gli squilibri eccessivi è formulata una dichiarazione pubblica,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate volte ad individuare gli squilibri macroeconomici e a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi all'interno dell'Unione.
1 bis.Il presente regolamento è applicato nel contesto del semestre europeo di cui al regolamento (UE) n. […/…] per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.
1 ter.L'applicazione del regolamento è pienamente conforme all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento sono conformi alle prassi nazionali e gli organi preposti alla formazione delle retribuzioni. Tiene altresì in conto l'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, pertanto non pregiudica il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«squilibri»: ogni tendenza che possa determinare sviluppi macroeconomici che hanno, o potrebbero avere, effetti negativi sul corretto funzionamento dell'economia di uno Stato membro, dell'Unione economica e monetaria o dell'intera Unione.
b)
«squilibri eccessivi»: squilibri gravi, compresi quelli che mettono o potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
Capo II
Individuazione degli squilibri
Articolo 3
Quadro di controllo
1. Il quadro di controllo comprendente indicatori è utilizzato come strumento ▌ per facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri.]
2. Il quadro di controllo è costituito da un numero ristretto di indicatori macroeconomici e macrofinanziari per gli Stati membri; tali indicatori sono pertinenti, pratici, semplici, misurabili e disponibili. Esso consente una rapida individuazione degli squilibri macroeconomici che emergono a breve termine oppure derivanti da tendenze strutturali e a lungo termine.
2 bis.Il quadro di controllo dovrebbe comprendere indicatori utili ai fini dell'individuazione tempestiva di:
a)
squilibri interni, compresi quelli che possono derivare dall'indebitamento del settore pubblico o del settore privato, dall'evoluzione dei mercati finanziari e dei valori mobiliari, compreso il settore immobiliare, dall'evoluzione del flusso dei prestiti nel settore privato e dall'evoluzione della disoccupazione;
b)
squilibri esterni, compresi quelli derivanti dall'evoluzione delle posizioni delle partite correnti e degli investimenti netti degli Stati membri, dai tassi di cambio effettivi reali, dalle quote di mercato all'esportazione e dai cambiamenti dei prezzi e gli sviluppi dei costi, nonché la competitività depurata dai prezzi, tenendo in conto le diverse componenti della produttività.
2 ter.Quando procede alla lettura del quadro di controllo nel meccanismo di allerta, la Commissione dedica attenzione specifica agli sviluppi nell'economia reale, compresi elementi come la crescita economica, la situazione dell'occupazione e della disoccupazione, la convergenza nominale e reale all'interno e all'esterno della zona euro, l'evoluzione della produttività e i relativi fattori pertinenti come gli investimenti nazionali/esteri in ricerca e sviluppo, nonché l'evoluzione settoriale, compresa l'energia, che si ripercuotono sul PIL e sul comportamento delle partite correnti.
Il quadro di controllo comprende anche per detti indicatori soglie indicative che servono da livelli di allerta. La scelta di indicatori e soglie tende a promuovere la competitività nell'Unione.
Il quadro degli indicatori, e in particolare le soglie di allerta, sono simmetrici, se del caso, e differenziati per gli Stati membri appartenenti e quelli non appartenenti alla zona euro, se giustificato dalle specificità dell'Unione monetaria e dalla situazione economica di ciascun paese. Nel mettere a punto il quadro di controllo va prestata la debita attenzione anche alla capacità di tenere conto di circostanze economiche eterogenee, compresi effetti di recupero.
2 quater.L'attività del comitato europeo per il rischio sistemico è tenuta in debita considerazione ai fini dell'elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari. La Commissione invita il comitato europeo per il rischio sistemico a formulare i suoi pareri per l'elaborazione degli indicatori pertinenti alla stabilità dei mercati finanziari.
3. L'elenco degli indicatori e le soglie da includere nel quadro di controllo ▌ sono resi pubblici.
4. ▌ L'adeguatezza del quadro di controllo, ivi incluse la composizione degli indicatori, le soglie fissate e la metodologia impiegata, devono essere valutate regolarmente e adattate o modificate se necessario. Le modifiche alla composizione del quadro di controllo e alle relative soglie, nonché alla metodologia su cui è basato, sono rese pubbliche.
4 bis.I valori attribuiti agli indicatori che figurano nel quadro di controllo sono aggiornati almeno una volta all'anno.
Articolo 4
Meccanismo di allerta
1. Il meccanismo di allerta è inteso a facilitare la rapida individuazione e il monitoraggio degli squilibri. La Commissione prepara una relazione annuale contenente una valutazione economica e finanziaria qualitativa basata su un quadro di controllo con una serie di indicatori confrontati alle soglie indicative. La relazione e i valori degli indicatori del quadro di controllo sono resi pubblici.
2. La relazione della Commissione contiene una valutazione economica e finanziaria in cui l'evoluzione degli indicatori è messa in prospettiva ricorrendo, se necessario, nel valutare l'andamento degli squilibri ad altri pertinenti indicatori economici e finanziari. Non è opportuno trarre conclusioni da una lettura automatica degli indicatori del quadro di controllo: La valutazione tiene in conto l'evoluzione degli squilibri nell'Unione e nella zona euro. Nella relazione viene inoltre indicato se il superamento delle soglie ▌ in uno o più Stati membri indichi il possibile emergere di squilibri. La valutazione degli Stati membri con profondi disavanzi delle partite correnti può essere differente da quella di Stati membri che hanno accumulato ampi avanzi delle partite correnti.
3. Nella relazione vengono segnalati gli Stati membri che, secondo la Commissione, possono presentare squilibri o correre il rischio di presentarli.
3 bis.La relazione è trasmessa tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
4. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, del trattato il Consiglio esamina e sottopone a valutazione globale la relazione della Commissione. L'Eurogruppo esamina la relazione qualora questa faccia riferimento ▌ agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 5
Esame approfondito
1. Tenuto debitamente conto delle discussioni in seno al Consiglio e all'Eurogruppo come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, o in caso di sviluppi economici significativi e imprevisti che richiedano un'analisi urgente ai fini del presente regolamento, la Commissione prepara un esame approfondito per ogni Stato membro che, a suo avviso, può presentare squilibri o correre il rischio di presentarli. ▌
L'esame approfondito si fonda su indagini dettagliate delle circostanze specifiche dei singoli Stati membri, compresa la diversità delle posizioni di partenza degli Stati membri; esso analizza un'ampia gamma di variabili economiche e si avvale di strumenti analitici e di dati qualitativi relativi alle specificità nazionali. Esso riconosce le specificità nazionali in materia di relazioni industriali e dialogo sociale.
Inoltre, la Commissione tiene in debita considerazione altre informazioni che, secondo lo Stato membro interessato, sono significative e che tale Stato membro ha comunicato.
L'esame è effettuato in collaborazione con le missioni di sorveglianza nello Stato membro interessato di cui all'articolo 11 sexies.
2. L'esame approfondito consiste, fra l'altro, nel valutare se lo Stato membro in questione presenti, o meno, squilibri e se questi possano costituire squilibri eccessivi. Analizza la fonte degli squilibri individuate nel quadro delle circostanze economiche prevalenti, comprese le forti interazioni commerciali e finanziarie tra gli Stati membri e le ricadute delle politiche economiche nazionali. L'esame analizza gli sviluppi pertinenti connessi alla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Esso considera altresì la pertinenza degli sviluppi economici nell'Unione e nella zona euro nel suo complesso. Esso considera soprattutto:
a)
se del caso, le raccomandazioni o agli inviti formulati dal Consiglio agli Stati membri, adottati in conformità agli articoli 121, 126 e 148 del trattato e agli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento;
b)
le politiche previste dallo Stato membro preso in esame, specificate nel suo programma nazionale di riforma e, ove opportuno, nel programma di stabilità e di convergenza ▌;
c)
qualsiasi raccomandazione o allerta ▌ indirizzata dal Comitato europeo per il rischio sistemico in merito ai rischi sistemici rivolta allo Stato membro preso in esame o rilevante per esso. Occorre rispettare il regime di riservatezza del Comitato europeo per il rischio sistemico.
2 bis.L'esame approfondito è reso pubblico. La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo sulle risultanze dell'esame approfondito.
Articolo 6
Misure preventive
1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenti degli squilibri, essa ne informa il Consiglio e l'Eurogruppo, nonché il Parlamento europeo. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2 TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.
2. Il Consiglio informa il Parlamento europeo della raccomandazione. La raccomandazione del Consiglio è resa pubblica.
2 bis.Le raccomandazioni del Consiglio e della Commissione sono pienamente conformi all'articolo 152 TFUE e tengono conto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Il Consiglio rivede la raccomandazione su base annua e, se del caso, può adattarla in conformità al paragrafo 1 nel contesto del semestre europeo.
CAPO III
procedura per gli squilibri eccessivi
Articolo 7
Avvio della procedura per gli squilibri eccessivi
1. Qualora, sulla base dell'esame approfondito di cui all'articolo 5, la Commissione ritenga che uno Stato membro presenta squilibri eccessivi, essa ne informa il Consiglio e l'Eurogruppo, nonché il Parlamento europeo.
La Commissione informa inoltre le competenti autorità europee di sorveglianza e il comitato europeo per il rischio sistemico che è invitato ad adottare le misure da lui ritenute necessarie.
2. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio può, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, adottare una raccomandazione in cui constata l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomanda allo Stato membro in questione l'adozione di misure correttive.
La raccomandazione precisa la natura e le implicazioni degli squilibri e specifica una serie di raccomandazioni strategiche da seguire e il termine entro cui lo Stato membro interessato deve presentare un piano d'azione correttivo. Il Consiglio, in conformità all'articolo 121, paragrafo 4, del trattato può decidere di rendere pubblica la sua raccomandazione.
Articolo 8
Piano d'azione correttivo
1. Ogni Stato membro per il quale sia stata avviata una procedura per gli squilibri eccessivi presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d'azione correttivo entro un termine da definirsi nella raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 7 e basato su di essa. Il piano d'azione correttivo dispone le misure specifiche ▌ che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. Il piano d'azione correttivo tiene conto dell'impatto economico e sociale di queste azioni politiche ed è coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per l'occupazione.
2. Entro due mesi dalla presentazione del piano d'azione correttivo e sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta il piano d'azione correttivo. Qualora quest'ultimo venga considerato soddisfacente, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio lo approva tramite una raccomandazione in cui elenca le misure specifiche necessarie e i termini per la loro adozione e stabilisce un calendario per la sorveglianza che tiene debitamente conto dei canali di trasmissione e del lungo lasso di tempo che può trascorrere tra l'azione correttiva e l'effettiva soluzione degli squilibri.
2 bis.Ove le misure adottate o previste nel piano d'azione correttivo o il calendario per la loro esecuzione non siano ritenute sufficienti, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro di presentare un nuovo piano d'azione correttivo di norma entro due mesi. Il nuovo piano d'azione correttivo è esaminato secondo la procedura di cui al presente articolo.
3. Il piano d'azione correttivo, la relazione della Commissione e la raccomandazione del Consiglio di cui ai paragrafi 2 e 2 bis sono resi pubblici.
Articolo 9
Monitoraggio delle misure correttive
1. La Commissione segue con attenzione l'attuazione della raccomandazione adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. A tal fine, lo Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione, a intervalli regolari, delle relazioni intermedie la cui periodicità è decisa dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Il Consiglio rende pubbliche le relazioni intermedie degli Stati membri.
3. La Commissione effettua missioni di sorveglianza rafforzate presso lo Stato membro interessato per controllare l'attuazione del piano d'azione correttivo, d'intesa con la BCE qualora tali missioni riguardino Stati membri la cui moneta è l'euro o Stati membri ammessi all'ERM 2. Le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello nazionale sono pertanto, se del caso, coinvolti nel dialogo.
4. In caso di cambiamenti sostanziali e pertinenti delle circostanze economiche, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può modificare le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo la procedura di cui allo stesso articolo. Ove opportuno lo Stato membro interessato è invitato a presentare un piano d'azione correttivo riveduto che è valutato secondo la procedura prevista dall'articolo 8.
Articolo 10
Valutazione delle misure correttive
1. Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio valuta se lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate in conformità alla raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
2. La relazione della Commissione è resa pubblica.
3. Il Consiglio effettua la valutazione entro il termine stabilito dal Consiglio nelle raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
4. Qualora ritenga che lo Stato membro non abbia preso le misure correttive raccomandate, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una decisione in cui dichiara l'inadempienza e fissa nuovi termini per l'adozione delle misure correttive. In tal caso viene informato il Consiglio europeo e sono rese pubbliche le conclusioni delle missioni di sorveglianza di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
La raccomandazione in cui si dichiara l'inadempienza si considera adottata dal Consiglio, a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Lo Stato membro interessato può chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio per porre ai voti la decisione in questione.
In conformità dell'articolo 11 sexies, il Parlamento europeo, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente dell'Eurogruppo, a discutere della decisione in cui si dichiara l'inadempienza dinanzi alla sua commissione competente.
5. Qualora il Consiglio ritenga sulla base della relazione della Commissione che lo Stato membro abbia adottato le misure correttive raccomandate, la procedura per gli squilibri eccessivi si considera avviata ed è sospesa, e il monitoraggio prosegue secondo il calendario adottato nelle raccomandazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Il Consiglio rende pubblici i motivi della sospensione della procedura prendendo atto delle misure correttive specifiche adottate dallo Stato membro.
▌
Articolo 11
Chiusura della procedura per gli squilibri eccessivi
Il Consiglio abroga le raccomandazioni formulate ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 su raccomandazione della Commissione non appena ritiene che lo Stato membro non presenti più gli squilibri eccessivi rilevati nella raccomandazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e fa una dichiarazione pubblica al riguardo.
Articolo 11 bis
Votazione in seno al Consiglio
Per le misure di cui agli articoli da 7 a 11, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.
Articolo 11 ter
Missioni di sorveglianza
1.La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.
2.Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni riguardanti la sussistenza di una posizione di squilibrio eccessivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento a fini di controllo in loco.
3.Qualora lo Stato membro interessato sia uno Stato membro la cui moneta è l'euro o sia ammesso all'ERM 2, se del caso, la Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza.
4.La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati
5.In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.
Articolo 11 quater
Dialogo economico
1.Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e rendicontabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi alla commissione stessa i temi seguenti:
a)
i dati presentati dal Consiglio in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche a norma dell'articolo 121, paragrafo 2TFUE;
b)
le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;
c)
le eventuali conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti per le politiche economiche nel contesto del semestre europeo;
d)
i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;
e)
le eventuali conclusioni del Consiglio europeo in merito agli orientamenti e ai risultati della sorveglianza multilaterale;
f)
il riesame dello svolgimento della sorveglianza multilaterale al termine del semestre europeo;
g)
le raccomandazioni adottate a norme dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.
2.La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
3.La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo sui risultati conseguiti nell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 11 quinquies
Revisione
1.Entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione valuta, tra l'altro:
a)
l'efficacia del regolamento;
b)
i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al trattato;
Ove opportuno, tale relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.
3.La relazione viene inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 11 sexies
Relazione
Successivamente, la Commissione pubblica ogni anno una relazione sull'applicazione del presente regolamento, compreso l'aggiornamento del quadro di controllo di cui all'articolo 4 e la presenta al Consiglio e al Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo.
CAPO IV
Disposizioni finali
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0183/2011).
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)0522 – C7-0396/2010 – 2010/0276(CNS))(1)
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
(2) Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(5), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(6) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al Patto di stabilità e crescita(7). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e (CE) n. 1056/2005, rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005, intitolata «Migliorare l'attuazione del patto di stabilità e crescita».
(3) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria che favorisca la creazione di posti di lavoro.
(4) Il quadro comune di governance economica deve essere migliorato, anche per quanto riguarda una migliore sorveglianza di bilancio, in linea con l'alto grado di integrazione tra le economie degli Stati membri all'interno dell'Unione europea, e in particolare nell'area dell'euro.
(4 bis)La realizzazione e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante dell'adeguato e corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
(4 ter)Il migliorato quadro della governance economica deve basarsi su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga specialmente l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali e su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del comitato europeo per il rischio sistemico.
(4 quater)La realizzazione e il mantenimento di un mercato unico dinamico devono essere considerati parte integrante dell'adeguato e corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.
(4 quinquies)Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica devono integrare e sostenere la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non devono comportare deroghe alle disposizioni del patto di stabilità e crescita.
(4 sexies)Il rafforzamento della governance economica deve includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, da un'intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, o da una decisione adottata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
(4 septies)L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una più efficace governance economica nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.
(4 octies)La Commissione deve svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per Stato membro, il monitoraggio, le missioni e le raccomandazioni.
(4 nonies)In sede di applicazione del presente regolamento, la Commissione e il Consiglio devono tenere opportunamente conto di tutti i fattori pertinenti e della situazione economica e di bilancio degli Stati membri interessati.
(5) La normativa sulla disciplina di bilancio deve essere rafforzata, in particolare attribuendo un ruolo più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale. Occorre inoltre rafforzare i meccanismi che garantiscano l'osservanza di tali norme e la loro applicazione.
(5 bis)La Commissione deve svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.
(6) L'attuazione dell'attuale procedura per i disavanzi eccessivi sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito necessita ▌ di un termine di riferimento numerico che tenga conto del ciclo economico a partire dal quale valutare se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato. Dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio per consentire agli Stati membri oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo alla data di adozione del presente regolamento di adeguare le loro politiche al termine di riferimento numerico per la riduzione del debito. Questo dovrebbe applicarsi anche agli Stati membri che sono oggetto di un programma di adeguamento dell'Unione europea o del Fondo monetario internazionale.
(7) La non osservanza del termine di riferimento numerico per la riduzione del debito non è sufficiente per constatare l'esistenza di un disavanzo eccessivo, che deve prendere in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del TFUE. In particolare, la valutazione dell'effetto del ciclo e la composizione dell'aggiustamento stock-flussi sull'andamento del debito possono essere sufficienti a escludere la constatazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito.
(8) Se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passi ad essa precedenti va preso in considerazione l'insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato.
(8 bis)Nel considerare le riforme sistemiche dei regimi pensionistici tra i fattori pertinenti, occorre soprattutto valutare se esse rafforzano la sostenibilità a lungo termine dell'intero sistema pensionistico senza aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine.
(9) La relazione della Commissione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato deve tener conto in modo adeguato della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Questa considerazione deve comprendere i requisiti minimi fissati nella direttiva del Consiglio [concernente i requisiti per i quadri finanziari degli Stati membri] e altri requisiti auspicabili e concordati di disciplina fiscale.
(10) Onde facilitare il controllo dell'osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l'atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum. A questo riguardo, il parametro di riferimento annuale dello 0,5% del PIL va inteso come base media annua.
(11) La valutazione dell'efficacia dell'azione trarrà vantaggio dal porre come termini di riferimento l'osservanza degli obiettivi globali di spesa delle amministrazioni pubbliche insieme all'attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate.
(12) Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, occorre tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche della zona euro o dell'intera UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
(13) È opportuno accelerare l'applicazione delle sanzioni finanziarie previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del trattato in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 9.
(14) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno stabilire regole per l'imposizione di sanzioni, sulla base dell'articolo 136 del trattato, che garantiscano meccanismi equi, tempestivi ed efficaci per l'osservanza del Patto di stabilità e crescita.
(14 bis)Le ammende riscosse devono essere assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria creati dagli Stati membri la cui moneta è l'euro per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro.
(15) È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1467/97 prendano in considerazione la nuova numerazione dell'articolato del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il fatto che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea(8).
(16) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento per “Stati membri partecipanti” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
"
2) l'articolo 2 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:" Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica."
b)
è inserito il seguente paragrafo ▌ :" 1 bis. Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), del trattato, se il differenziale rispetto a tale valore si è ridotto in media negli ultimi tre anni ad un ritmo di un ventesimo all'anno come parametro di riferimento, sulla base dei cambiamenti negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dei dati. Il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all'ultimo anno per il quale sono disponibili dei dati. Per uno Stato membro oggetto di una procedura per disavanzo eccessivo al [inserire la data di adozione del presente regolamento] e per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti verso l'osservanza, come da valutazione contenuta nel parere adottato dal Consiglio sul suo programma di stabilità o di convergenza. Nell'applicazione del parametro di riferimento relativo al debito occorre tenere conto dell'influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito."
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, del trattato la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. La relazione riflette adeguatamente:
–
l'evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell'accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l'evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato,
–
l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine (in particolare, lo stato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l'evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l'attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, l'attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune dell'Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali) ▌ ,
–
la relazione prende inoltre in esame gli sviluppi nella posizione del debito pubblico a medio termine, la sua dinamica e sostenibilità (in particolare, i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, la correzione dello stock-flussi e la sua composizione, le riserve accantonate e gli altri attivi finanziari; le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario; le passività ▌ implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche),
–
inoltre, la Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione, al debito sostenuto sotto forma di sostegno bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri nell'ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria e al debito relativo alle operazioni di stabilizzazione finanziaria durante gravi perturbazioni finanziarie.
"
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. La Commissione e il Consiglio procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo. Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo."
d bis)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5.Al momento della valutazione dell'osservanza del criterio del disavanzo e del debito e nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione e il Consiglio tengono nella debita considerazione l'attuazione di riforme delle pensioni che introducano un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, e il costo netto del pilastro a gestione pubblica. In particolare, si prendono in considerazione i criteri dell'intero sistema pensionistico creato dalla riforma, ossia se promuove la sostenibilità a lungo termine senza d'altra parte aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine."
d ter)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:" '6.Se il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione, ha stabilito, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, anche nelle successive fasi della procedura di cui all'articolo 126 del TFUE, compreso quanto indicato all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, del TFUE.“;"
e)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:" 7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo rispetto al valore di riferimento rispecchi l'attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l'evoluzione delle cifre del disavanzo ▌ nell'ambito della procedura per disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche il costo della riforma, fintanto che il disavanzo non supera in modo significativo un livello che può essere considerato vicino al valore di riferimento e il rapporto debito pubblico/PIL non supera il valore di riferimento, a condizione che sia mantenuta la sostenibilità di bilancio globale. Il costo netto ▌ è altresì preso in conto dal Consiglio per decidere a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE in merito all'abrogazione di alcune o di tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e paragrafo 11, del TFUE, se il disavanzo è diminuito in modo sostanziale e continuo e ha raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento ▌."
2 bis)è inserita la seguente sezione:"
SEZIONE 1 bis
DIALOGO ECONOMICO
Articolo 2 bis
1.Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove opportuno, il presidente dell'Eurogruppo, a discutere delle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, delle intimazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE e delle decisioni adottate a norma dell'articolo 126, paragrafi 6 e 11, del TFUE, dinanzi alla commissione stessa.
La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette raccomandazioni, intimazioni e decisioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
2.La Commissione e il Consiglio informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.
"
3) l'articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, del TFUE e informa il Parlamento europeo."
b)
al paragrafo 3, il riferimento all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE dispone un termine non superiore a sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella sua raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione."
d)
è inserito il seguente paragrafo ▌ :" 4 bis. Entro il termine ▌ di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. La relazione è resa pubblica."
e)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. In caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione europea, il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista, di cui all'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa."
4) l'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1.L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, in conformità con l'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, che tali raccomandazioni non hanno avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento."
b) ▌ il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.
Qualora il Consiglio accerti, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, che lo Stato membro interessato non ha adottato provvedimenti efficaci, esso ne informa il Consiglio europeo.
"
5) l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 126, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all'intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell'intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi."
b)
è inserito il seguente paragrafo ▌ :" 1 bis. A seguito dell'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione e al Consiglio circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest'ultimo, se del caso, di prendere la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. La relazione è resa pubblica."
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. Se è stato dato seguito effettivo all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell'intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. In caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione europea, il Consiglio può inoltre decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa."
6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"
Articolo 6
1. Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9 del TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell'attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis.
2. Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE.
"
7) l'articolo 7 ▌ è sostituito dal seguente:"
Articolo 7
Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafi 7 e 9, del TFUE, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.
8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.
"
9) all'articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all'articolo 6 è sostituito dal riferimento all'articolo 6, paragrafo 2;
10) l'articolo 10 è così modificato:
a)
la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:" 1. Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate:"
b)
al paragrafo 3, il riferimento al regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 479/2009;
10 bis) è inserito il seguente articolo:"
Articolo 10 bis
1.La Commissione mantiene un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, in particolare, la Commissione effettua delle missioni allo scopo di valutare la situazione economica effettiva dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.
2.Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.
3.Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o è ammesso all'ERM II, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.
4.La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.
5.In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.
"
11) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:"
Articolo 11
Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un'ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all'ammenda altre misure previste dall'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE.
"
12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"
Articolo 12
1. L'ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2% del PIL e da un elemento variabile. L'elemento variabile è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il valore di riferimento per il disavanzo pubblico oppure il saldo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del trattato, nel caso in cui la non conformità con la disciplina di bilancio comprende il criterio del debito.
2. Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Se viene decisa l'irrogazione di un'ulteriore ammenda, l'importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1.
3. L'importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5% del PIL.
"
13) l'articolo 13 è abrogato e il riferimento ad esso che compare nell'articolo 15 è sostituito dal riferimento all'articolo 12;
14) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"
Articolo 16
Le ammende di cui all'articolo 12 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono assegnate al fondo europeo di stabilità finanziaria. Nel momento in cui gli Stati membri la cui moneta è l'euro istituiranno un altro meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro le ammende saranno assegnate a quest'ultimo meccanismo.“;
"
14 bis)è inserito il seguente articolo:"
'Articolo 17 bis
1.Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione valuta fra l'altro:
a)
l'efficacia del regolamento;
b)
i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al trattato.
2.Ove opportuno, la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.
3.La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
"
15) ogni riferimento all'articolo 104 all'interno del presente regolamento è sostituito dal riferimento all'articolo 126 del TFUE;
16) nell'allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio sono sostituiti dai riferimenti all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.479/2009 del Consiglio.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0179/2011).
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))(1)
(1) Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio di funzionamento dell'unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell'Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di rafforzare la titolarità nazionale e di disporre di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, in particolare l'articolo 3.
(2) Le amministrazioni degli Stati membri ed i loro sottosettori mantengono sistemi di contabilità pubblica che includono elementi come la registrazione delle operazioni contabili, il controllo interno, l'informativa finanziaria e l'audit. Tali sistemi debbono essere distinti dai dati statistici, i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche basati sulle metodologie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilancio, le quali riguardano le finanze pubbliche future.
(3) L'esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i settori dell'amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all'altro. Un controllo interno dovrebbe garantire che le norme in vigore siano applicate in tutto il settore dell'amministrazione pubblica. Un audit indipendente eseguito da istituzioni pubbliche quali le Corti dei conti o da organismi privati di audit dovrebbe promuovere le migliori prassi internazionali.
(4) La disponibilità dei dati di bilancio è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione. La disponibilità periodica di dati di bilancio aggiornati ed affidabili è la chiave per un monitoraggio corretto e tempestivo che a sua volta consenta la pronta adozione di provvedimenti nel caso di un andamento imprevisto del bilancio. Un elemento cruciale per garantire la qualità dei dati di bilancio è la trasparenza, che presuppone che tali dati debbano essere periodicamente disponibili al pubblico.
(5) Per quanto riguarda le statistiche, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, sulle statistiche europee(5) ha istituito un quadro legislativo per la produzione di statistiche europee ai fini dell'elaborazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche dell'Unione. Tale regolamento ha altresì fissato i principi inerenti allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, vale a dire indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, fornendo definizioni precise di ciascuno di questi principi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea(6) e successive modificazioni ha rafforzato il potere della Commissione di verificare i dati statistici utilizzati per la procedura per i disavanzi eccessivi.
(6) Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità (adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità(7) ‐ «SEC 95»).
(6 bis)La disponibilità e la qualità dei dati SEC 95 è fondamentale per assicurare il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza di bilancio dell'UE. Il SEC 95 si basa su informazioni fornite secondo il principio di competenza. Tuttavia, tali statistiche di bilancio basate il principio di competenza si fondano su una precedente compilazione dei dati di cassa o dati equivalenti. Questi ultimi possono essere determinanti per un migliore e tempestivo monitoraggio di bilancio, al fine di evitare il tardivo rilevamento di errori di bilancio rilevanti. La disponibilità di serie temporali di dati di cassa relativi all'andamento del bilancio può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza. I dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) da pubblicare dovrebbero comprendere almeno un saldo globale, le entrate totali e le spese totali. In casi giustificati, ad esempio qualora esistano numerosi organismi amministrativi locali, si possono pubblicare tempestivamente i dati in base ad opportune tecniche di stima, fondate su un campione di amministrazioni, ed è possibile effettuare una successiva revisione in base ai dati completi.
(7) Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la trasparenza e la discussione delle metodologie previsionali possono aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.
(8) Un elemento cruciale per garantire l'uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che deve comportare la disponibilità pubblica non soltanto delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la pianificazione di bilancio, ma anche delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri pertinenti sui quali tali previsioni si basano.
(9) Un'analisi di sensibilità e le proiezioni di bilancio corrispondenti che completano lo scenario macrofinanziario più probabile consentono di analizzare come evolverebbero le principali variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita e riducono pertanto notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.
(10) Le previsioni della Commissione e le informazioni relative ai modelli sui quali tali previsioni si basano possono offrire agli Stati membri un utile termine di riferimento per il loro scenario macrofinanziario più probabile, rafforzando la validità delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio, sebbene la misura in cui ci si può attendere che gli Stati membri confrontino le previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio con le previsioni della Commissione vari a seconda della tempistica dell'elaborazione delle previsioni e della comparabilità delle metodologie e delle ipotesi di previsione. Le previsioni di altri organismi indipendenti possono anch'esse fornire utili parametri di riferimento.
(10 bis)Le differenze significative tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono descritte ed argomentate, in particolare se il livello o l'aumento delle variabili delle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.
(10 ter)Tenuto conto dell'interdipendenza tra i bilanci degli Stati membri e il bilancio dell'Unione, al fine di assistere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione dovrebbe fornire previsioni per le spese dell'UE sulla base del livello di spesa programmato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.
(10 quater)Onde facilitare l'elaborazione delle previsioni utilizzate per la pianificazione di bilancio e chiarire le differenze tra le previsioni della Commissione e quelle degli Stati membri, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità, su base annua, di discutere con la Commissione delle ipotesi alla base della preparazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.
(11) La qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali viene sostanzialmente rafforzata se esse sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi. Una valutazione completa comprende l'esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell'attendibilità delle previsioni passate.
(12) Considerato che è documentato che quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a rafforzare la titolarità nazionale delle norme fiscali dell'UE ed a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio numeriche solide, specifiche per ciascun paese e coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione devono essere un pilastro del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Regole di bilancio numeriche solide devono prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. Tale impostazione deve basarsi su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri. In aggiunta, l'esperienza politica ha dimostrato che le regole di bilancio numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, anche se si tratta solo di costi sul piano della reputazione.
(12 bis)Considerando che, ai sensi del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i valori di riferimento di cui al protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi non sono direttamente vincolanti per il Regno Unito, l'obbligo di dotarsi di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dei valori di riferimento specifici per il disavanzo eccessivo, nonché l'obbligo correlato di garantire che gli obiettivi pluriennali stabiliti nei quadri di bilancio a medio termine siano coerenti con tali regole non dovranno applicarsi al Regno Unito.
(13) Occorre che gli Stati membri evitino le politiche di bilancio procicliche e gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero aver luogo in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi e dovrebbero riflettersi nella legislazione di bilancio annuale degli Stati membri.
(14) La programmazione di bilancio nazionale può essere coerente sia con la parte preventiva che con la parte correttiva del patto di stabilità e crescita solo se adotta una prospettiva pluriennale e mira in particolare al raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine. I quadri di bilancio a medio termine sono fondamentali per garantire che i quadri di bilancio degli Stati membri siano coerenti con la normativa dell'Unione. Nello spirito del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(8), e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(9), la parte preventiva e la parte correttiva del patto di stabilità e crescita non debbono essere considerate separatamente l'una dall'altra.
(15) Sebbene l'approvazione della legislazione di bilancio annuale sia il passo fondamentale di un processo di bilancio nel corso del quale vengono adottate negli Stati membri importanti decisioni in materia di bilancio, la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno ben oltre il ciclo di bilancio annuale. Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide. Per incorporare la prospettiva finanziaria pluriennale del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, occorre che la programmazione della legislazione di bilancio annuale si basi su una programmazione di bilancio pluriennale derivante dal quadro di bilancio a medio termine.
(15 bis)È opportuno che tale quadro di bilancio a medio termine contenga, tra l'altro, proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante per l'esercizio di bilancio in corso ed oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate. Occorre che ciascuno Stato membro sia in grado di definire opportunamente le politiche invariate e tale definizione deve essere resa pubblica, unitamente alle ipotesi che comporta, alle metodologie ed ai parametri pertinenti.
(15 ter)La direttiva non osta a che il governo neoeletto di uno Stato membro possa aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per riflettere le sue nuove priorità programmatiche, a condizione che lo Stato membro evidenzi le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.
(16) Le disposizioni del quadro di sorveglianza dei bilanci istituito dal trattato ed in particolare il patto di stabilità e crescita si applicano all'amministrazione pubblica nel suo insieme, che comprende i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, come definiti nel regolamento (CE) n. 2223/96.
(17) Un numero significativo di Stati membri ha registrato un consistente decentramento in materia di bilancio, con la devoluzione di poteri di bilancio ad amministrazioni subnazionali. Il ruolo spettante a tali amministrazioni subnazionali nel garantire il rispetto del patto di stabilità e crescita è quindi notevolmente cresciuto e occorre prestare particolare attenzione a garantire che tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano debitamente coperti dagli obblighi e dalle procedure previste nei quadri di bilancio nazionali, soprattutto ma non esclusivamente negli Stati membri più decentrati.
(18) Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di organismi e fondi dell'amministrazione pubblica, che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori e che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. La loro incidenza combinata sui saldi e il debito dell'amministrazione pubblica è presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.
(18 bis)Analogamente, va riservata la dovuta attenzione all'esistenza di passività potenziali. Più in dettaglio, le passività potenziali comprendono eventuali obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di eventi futuri incerti o da obbligazioni effettive il cui pagamento è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile. Esse comprendono per esempio informazioni pertinenti su garanzie pubbliche, crediti deteriorati e passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, comprese, ove opportuno, la probabilità e la potenziale data della spesa relative a passività potenziali. Si dovrebbero prendere in debita considerazione le sensibilità del mercato.
(18 ter)La Commissione dovrebbe valutare continuamente l'attuazione della presente direttiva. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori prassi, per quanto riguarda i cinque capitoli che trattano dei diversi aspetti dei quadri di riferimento nazionali di bilancio.
(18 quater)In linea con il punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»(10), gli Stati membri sono invitati ad elaborare, nell'interesse proprio e dell'Unione, proprie tabelle che illustrino, per quanto possibile, la correlazione tra la presente direttiva e le misure di recepimento ed a pubblicarle.
(19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il rispetto uniforme della disciplina di bilancio come richiesto dal trattato, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegata ai trattati. Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui al regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95).
Si applica, inoltre, la seguente definizione:
«quadro di bilancio»: serie di disposizioni, procedure, regole e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica, in particolare:
a)
sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;
b)
regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;
c)
regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del trattato, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;
d)
procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;
e)
i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine;
f)
dispositivi di monitoraggio e analisi indipendente intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio ▌;
g)
meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.
CAPO II
Contabilità e statistiche
Articolo 3
1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica ▌ e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.
2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito nel regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95). Gli Stati membri pubblicano in particolare:
a)
i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con le seguenti frequenze:
–
mensile per i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed enti di previdenza e assistenza sociale, prima della fine del mese seguente, e
–
trimestrale per il sottosettore amministrazioni locali, prima della fine del trimestre seguente;
b)
una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) e i dati basati sul SEC 95.
CAPO III
Previsioni
Articolo 4
1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente ▌. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono descritte ed argomentate, in particolare se il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostano in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.
1 bis.La Commissione rende pubbliche le metodologie, le ipotesi e i parametri pertinenti che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio.
1 ter.Onde sostenere gli Stati membri nella preparazione delle loro previsioni di bilancio, la Commissione fornisce previsioni per le spese dell'UE basate sul livello di spesa programmato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale
2. Nell'ambito di un'analisi di sensibilità, le previsioni macroeconomiche e di bilancio esaminano l'andamento delle principali variabili di bilancio a fronte di varie ipotesi riguardanti i tassi di interesse e di crescita. La gamma di ipotesi alternative utilizzate nelle previsioni macroeconomiche e di bilancio dipende dall'attendibilità delle previsioni passate e deve tentare di tenere conto dei pertinenti scenari di rischio.
3. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie, le ipotesi ed i parametri pertinenti alla base di tali previsioni. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.
4. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio sono soggette a una valutazione periodica, imparziale e completa basata su criteri obiettivi, compresa la valutazione ex post. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.
4 bis.I livelli di debito trimestrale e di deficit degli Stati membri sono pubblicati dalla Commissione (Eurostat) con periodicità trimestrale.
CAPO IV
Regole di bilancio numeriche
Articolo 5
Gli Stati membri si dotano di regole di bilancio numeriche specifiche per paese che promuovano effettivamente l'osservanza, nel corso di un quadro pluriennale per l'amministrazione pubblica nel suo insieme, dei rispettivi obblighi derivanti dal trattato nel settore della politica di bilancio. Tali regole promuovono in particolare:
a)
il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al trattato;
b)
l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto degli obiettivi di bilancio a medio termine dello Stato membro.
Articolo 6
1. Fatte salve le disposizioni del trattato relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, le regole di bilancio numeriche specifiche per paese specificano i seguenti elementi:
a)
la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;
b)
il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio dello Stato membro;
c)
le conseguenze in caso di mancata osservanza;
2.Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal trattato nel settore della politica di bilancio e procedure rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.
Articolo 7
La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri riflette le loro regole di bilancio numeriche specifiche per paese in vigore.
Articolo 7 bis
Gli articoli da 5 a 7 non si applicano al Regno Unito.
CAPO V
Quadri di bilancio a medio termine
Articolo 8
1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.
2. I quadri di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:
a)
obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio numeriche in vigore in virtù del capo IV;
b)
proiezioni di ogni voce di spesa e di entrata importante dell'amministrazione pubblica, con maggiori precisazioni relativamente al livello dell'amministrazione centrale e della previdenza e assistenza sociale, per l'esercizio di bilancio in corso ed oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate;
c)
una descrizione delle politiche previste a medio termine che hanno un'incidenza sulle finanze pubbliche suddivise per voce di entrata e di spesa importante ▌, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate;
c bis)
una valutazione dell'impatto che le politiche previste di cui sopra, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
3. Le proiezioni adottate nell'ambito dei quadri di bilancio a medio termine sono basate su proiezioni macroeconomiche e di bilancio realistiche come previsto al capo III.
Articolo 9
La legislazione di bilancio annuale è conforme alle disposizioni derivanti dal quadro di bilancio a medio termine. Nello specifico, le proiezioni delle entrate e delle spese e le priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, costituiscono la base per la preparazione del bilancio annuale. Qualsiasi scostamento da tali disposizioni è debitamente chiarito.
Articolo 9 bis
La direttiva non osta a che il governo neoeletto di uno Stato membro possa aggiornare il proprio quadro di bilancio a medio termine per riflettere le sue nuove priorità programmatiche, a condizione che lo Stato membro evidenzi le differenze con il precedente quadro di bilancio a medio termine.
CAPO VI
Trasparenza delle finanze pubbliche e portata globale dei quadri di bilancio
Articolo 10
Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Ciò presuppone in particolare l'uniformità delle norme e procedure contabili ▌ nonché l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dati sottostanti.
Articolo 11
1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica tali da garantire una copertura completa e uniforme di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio, nelle regole di bilancio numeriche specifiche per paese e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l'istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.
▌
2. Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell'amministrazione pubblica.
Articolo 13
1. Tutti gli organismi e i fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori sono individuati e presentati, unitamente ad altre informazioni pertinenti, nel quadro dei processi di bilancio annuali. La loro incidenza combinata sui saldi e il debito dell'amministrazione pubblica è presentata nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine.
2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle detrazioni fiscali.
3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano le informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità ▌. Gli Stati membri pubblicano altresì informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.
CAPO VII
Disposizioni finali
Articolo 14
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
1 bis.La Commissione presenta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, una relazione interinale sull'andamento dei lavori relativi all'attuazione delle principali disposizioni della presente direttiva, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
1 ter. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 14 bis
1.Cinque anni dopo la data di recepimento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione sull'adeguatezza delle disposizioni della direttiva.
2.La revisione valuta, tra l'altro, l'adeguatezza dei seguenti elementi:
a)
requisiti statistici per tutti i sottosettori dell'amministrazione;
b)
la concezione e l'efficacia delle regole di bilancio numeriche negli Stati membri;
c)
il livello generale di trasparenza delle finanze pubbliche negli Stati membri.
3.La Commissione procede, entro la fine del 2012, ad una valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri.
Articolo 15
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0184/2011).
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))(1)
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) È particolare interesse e responsabilità degli Stati membri la cui moneta è l'euro condurre politiche economiche che promuovano il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria ed evitare politiche che la mettono a repentaglio.
(2) Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente l'adozione di misure specifiche nell'area dell'euro che vanno al di là delle disposizioni applicabili a tutti gli Stati membri.
(2 bis)L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una governance economica potenziata nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.
(2 ter)Il quadro rafforzato della governance economica dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere il disavanzo statale eccessivo (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, nonché su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.
(2 quater)Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica dovrebbero integrare una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione ed essere compatibili con tale strategia. Tali interrelazioni non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del patto di stabilità e crescita.
(2 quinquies)Il rafforzamento della governance economica dovrebbe comportare una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.
(2 sexies)Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento adeguato e corretto dell'unione economica e monetaria.
(2 septies)Occorre che la Commissione svolga un ruolo di coordinamento più attivo nelle procedure di sorveglianza rafforzata, principalmente per quanto concerne le valutazioni, il monitoraggio, i sopralluoghi, le raccomandazioni e gli avvertimenti per Stato membro.
(2 octies)È opportuno che la Commissione svolga un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti per ciascuno Stato membro. In particolare, occorre limitare il ruolo del Consiglio all'eventuale imposizione di sanzioni ed è opportuno che in seno a tale Istituzione si ricorra alla votazione a maggioranza qualificata inversa.
(2 nonies)Potrebbe essere instaurato un dialogo economico con il Parlamento europeo, che consenta alla Commissione di rendere pubbliche le sue analisi, affinché il Presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo possano discuterne. Un siffatto dibattito pubblico potrebbe permettere di affrontare le ricadute delle decisioni nazionali e rendere possibile una pressione tra pari a livello pubblico. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato dalle decisioni del Consiglio, adottate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, di partecipare a uno scambio di opinioni.
(3) Per rendere ancora più effettiva l'applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro sono necessarie ulteriori sanzioni Occorre che dette sanzioni accrescano la credibilità del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione.
(4) È opportuno che le disposizioni fissate dal presente regolamento stabiliscano meccanismi equi, tempestivi, graduali ed effettivi che garantiscano la conformità alla parte preventiva e a quella correttiva del patto di stabilità e crescita, in particolare al regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(5), e al regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, in cui si esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo statale e al debito pubblico(6).
(5) Occorre che le sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro ai sensi del presente regolamento incitino questi ultimi ad adeguarsi all'obiettivo di bilancio a medio termine e a rispettarlo.
(5 bis)Onde evitare il travisamento, dovuto a un'azione deliberata o a una negligenza grave, dei dati governativi sul disavanzo e sul debito, che costituiscono un input fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea, è opportuno irrigare un'ammenda allo Stato membro risposabile di un tale travisamento.
(6) Al fine di integrare le norme sul calcolo delle ammende irrogate per la manipolazione delle statistiche e sulla procedura che deve seguire la Commissione per indagare su tali azioni, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento l'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione in materia di criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda e per lo svolgimento delle indagini da parte della Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(7) Nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita è opportuno che l'adeguamento e l'aderenza all'obiettivo di bilancio a medio termine siano garantiti dall«obbligo di costituire un deposito fruttifero, imposto temporaneamente ad uno Stato membro la cui moneta è l'euro che non stia compiendo sufficienti progressi verso il risanamento di bilancio. Tale misura verrebbe imposta qualora uno Stato membro, pur presentando un disavanzo inferiore al 3% del PIL, si discosti sensibilmente dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso necessario a conseguirlo senza correggere tale deviazione.
(8) Occorre che il deposito fruttifero imposto venga restituito allo Stato membro interessato, contestualmente maggiorato degli interessi, una volta che il Consiglio si sia accertato che è stata posta fine alla situazione che ne ha motivato la costituzione.
(9) Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita occorre che le sanzioni a carico degli Stati membri la cui moneta è l'euro assumano la forma di un obbligo di costituire un deposito infruttifero collegato alla decisione del Consiglio che accerta l'esistenza di un disavanzo eccessivo, se nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita è già stata imposta allo Stato membro interessato la costituzione di un deposito fruttifero o nei casi di inosservanza particolarmente grave degli obblighi giuridici derivanti dalla politica di bilancio definita dal patto stesso, e di un obbligo di pagare un'ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione del Consiglio di correggere il disavanzo eccessivo. ▌
(9 bis)Onde evitare l'applicazione retroattiva delle sanzioni previste nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita ai sensi del presente regolamento, le suddette sanzioni si dovrebbero comunque applicare soltanto per quanto riguarda le pertinenti raccomandazioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, quarto comma del regolamento (CE) n. 1466/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, per evitare l'applicazione retroattiva delle sanzioni previste nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita ai sensi del presente regolamento, le suddette misure si dovrebbero comunque applicare soltanto per quanto riguarda le pertinenti raccomandazioni e decisioni volte a correggere il disavanzo eccessivo, adottate dal Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(10) È opportuno che l'entità del deposito fruttifero, del deposito infruttifero e dell'ammenda previsti dal presente regolamento sia stabilita in modo da garantire un'equa gradualità delle sanzioni nella parte preventiva e in quella correttiva del patto di stabilità e crescita e in maniera da costituire un incentivo sufficiente per gli Stati membri la cui moneta è l'euro a conformarsi al quadro di bilancio dell'Unione. L'ammenda comminata in virtù dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato come specificato dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1467/97(7) è costituita da una componente fissa, pari allo 0,2 % del PIL e da una componente variabile. Pertanto, la gradualità e il pari trattamento degli Stati membri sono garantiti se il deposito fruttifero, quello infruttifero e l'ammenda previsti dal presente regolamento sono pari allo 0,2% del PIL, vale a dire alla percentuale della componente fissa dell'ammenda comminata in base all'articolo 126, paragrafo 11, del trattato.
(10 bis)È inoltre opportuno che la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali, possa raccomandare di ridurre l'entità della sanzione o di annullarla.
(11) È opportuno che il Consiglio abbia la possibilità di ridurre o annullare le sanzioni imposte agli Stati membri la cui moneta è l'euro sulla base di una raccomandazione della Commissione facente seguito ad una richiesta motivata dello Stato membro interessato. Nella parte correttiva del patto di stabilità e crescita, occorre che la Commissione possa raccomandare di ridurre la sanzione o annullarla a motivo di circostanze economiche eccezionali.
(12) Qualora sia stata posta fine alla situazione di disavanzo eccessivo è opportuno che il deposito infruttifero venga restituito e che gli interessi maturati e le ammende riscosse siano assegnati ai meccanismi di stabilità intesi a prestare assistenza finanziaria, creati dagli Stati membri la cui moneta è l'euro onde salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro.
(13) Occorre conferire al Consiglio il potere di adottare singole decisioni di esecuzione dei meccanismi sanzionatori stabiliti dal presente regolamento. Rientrando nel coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio come previsto dall'articolo 121, paragrafo 1, del TFUE, le singole decisioni si inscrivono per intero nella continuità delle misure adottate dal Consiglio in conformità agli articoli 121 e 126 del TFUE e ai regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97.
(14) Poiché il presente regolamento contiene disposizioni generali per l'effettiva applicazione dei regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97, è opportuno che sia adottato secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6.
(15) Dal momento che l'obiettivo di creare un meccanismo sanzionatorio uniforme non può essere raggiunto soddisfacentemente a livello degli Stati membri, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(15 bis)Onde garantire un dialogo permanente con gli Stati membri volto a conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare sopralluoghi di sorveglianza.
(15 ter)Occorre altresì che la Commissione effettui periodicamente una valutazione estensiva del sistema di governance economica, in particolare dell'efficacia e dell'adeguatezza dei suoi incentivi e delle sue sanzioni. Qualora necessario, dette valutazioni sono integrate dalle pertinenti proposte.
(15 quater)In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe tener conto della situazione economica contingente degli Stati membri interessati.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Oggetto
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a far migliorare il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nell'area dell'euro.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Capo I bis
Dialogo economico
Articolo 1 bis
Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il Presidente dell'Eurogruppo a partecipare a una sua riunione per discutere delle decisioni adottate a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.
La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato da tali decisioni di partecipare a uno scambio di opinioni.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«parte preventiva del patto di stabilità e crescita»: il sistema di sorveglianza multilaterale organizzato dal regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997;
2)
«parte correttiva del patto di stabilità e crescita»: la procedura volta a eliminare il disavanzo eccessivo degli Stati membri regolamentata dall'articolo 126 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 del 7 luglio 1997;
3)
circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato e del regolamento (CE) n. 1467/97.
Capo II
Sanzioni nel quadro della parte preventiva del patto di stabilità e crescita
Articolo 3
Deposito fruttifero
1. Qualora ▌ il Consiglio adotti una decisione secondo cui uno Stato membro non ha dato seguito effettivo alla sua raccomandazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, la Commissione, entro 20 giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio, raccomanda a quest'ultimo di imporre la costituzione di un deposito fruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro 10 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la raccomandazione della Commissione deliberando a maggioranza qualificata.
2. Il deposito fruttifero raccomandato dalla Commissione è pari allo 0,2% del prodotto interno lordo (PIL) realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.
▌
4. A titolo di deroga, la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro 10 giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 1, può raccomandare di ridurre l'importo del deposito fruttifero o di annullarlo.
4 bis.Il tasso d'interesse applicato al deposito corrisponde al rischio di credito della Commissione e al relativo periodo di investimento.
5. Qualora la situazione che ha motivato la raccomandazione di cui al paragrafo 1 non sussista più, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, decide che il deposito e gli interessi maturati siano restituiti allo Stato membro interessato. Il Consiglio può modificare la raccomandazione della Commissione deliberando a maggioranza qualificata.
Capo III
Sanzioni nel quadro della parte correttiva del patto di stabilità e crescita
Articolo 4
Deposito infruttifero
1. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che esiste una situazione di disavanzo eccessivo in un Stato membro che ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure qualora sia accertata un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi giuridici derivanti dalla politica di bilancio sanciti dal patto di stabilità e crescita, la Commissione, entro 20 giorni a decorrere dall'adozione della raccomandazione del Consiglio, raccomanda a quest'ultimo di imporre la costituzione di un deposito infruttifero. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro 10 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la raccomandazione della Commissione deliberando a maggioranza qualificata.
2. Il deposito infruttifero raccomandato dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.
▌
4. A titolo di deroga la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro 10 giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 6, del trattato, può raccomandare di ridurre l'importo del deposito infruttifero o di annullarlo.
4 bis.Il deposito è costituito presso la Commissione. Se, a norma dell'articolo 3, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito fruttifero, quest'ultimo viene trasformato in deposito infruttifero.
Qualora l'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito, maggiorato degli interessi maturati, sia superiore all'entità del deposito infruttifero imposto, la differenza viene restituita allo Stato membro.
Qualora l'entità del deposito infruttifero imposto sia superiore all'entità del deposito fruttifero precedentemente costituito maggiorato degli interessi maturati, lo Stato membro versa la differenza al momento di costituire il deposito infruttifero.
Articolo 5
Ammenda
1. Entro 20 giorni dall'adozione della decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE secondo cui lo Stato membro non ha preso disposizioni efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione raccomanda al Consiglio di infliggere un'ammenda. La decisione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingere la raccomandazione entro 10 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la raccomandazione della Commissione deliberando a maggioranza qualificata.
2. L'importo dell'ammenda raccomandata dalla Commissione è pari allo 0,2% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.
▌
4. A titolo di deroga la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro 10 giorni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio di cui al paragrafo 126, paragrafo 8, del TFUE, raccomanda di ridurre l'importo delle ammende o di annullarle.
4 bis.Se, a norma dell'articolo 4, lo Stato membro ha costituito presso la Commissione un deposito infruttifero, quest'ultimo è tramutato in ammenda.
Qualora l'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito sia superiore all'entità dell'ammenda imposta, la differenza viene restituita allo Stato membro.
Qualora l'entità dell'ammenda imposta sia superiore all'entità del deposito infruttifero precedentemente costituito, o qualora non sia stato precedentemente costituito alcun deposito infruttifero, lo Stato membro versa la differenza all'atto del pagamento dell'ammenda.
Articolo 6
Restituzione del deposito infruttifero
Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare una ovvero tutte le decisioni da esso adottate, qualsiasi deposito infruttifero costituito da uno Stato membro presso la Commissione viene restituito allo Stato membro interessato.
Articolo 6 bis
Sanzioni per manipolazioni delle statistiche
1.Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, può decidere di irrogare un'ammenda a uno Stato membro che, deliberatamente o per negligenza grave, travisa i dati relativi al disavanzo e al debito cui sono applicabili gli articoli 121 e 126 del trattato e il protocollo n. 12 ivi allegato.
2.Le ammende di cui al paragrafo 1 sono efficaci, dissuasive e commisurate alla natura e alla gravità della violazione e alla durata della stessa. L'ammenda non è superiore allo 0,2% del PIL.
3.Al fine di accertare l'esistenza delle violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti del caso. Essa può decidere di avviare un'indagine ove riscontri la presenza di seri indizi sulla possibile esistenza di fatti che possono configurare una violazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione indaga sulle presunte violazioni tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate dallo Stato membro oggetto dell'indagine. Per espletare i propri compiti, la Commissione può chiedere allo Stato membro oggetto dell'indagine di fornire informazioni, nonché effettuare ispezioni in loco e accedere ai conti di tutte le entità governative ai livelli centrale, statale, locale e di sicurezza sociale. Se previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro oggetto dell'indagine, sarà richiesta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria prima di effettuare qualsiasi ispezione in loco.
Al termine della sua indagine e prima di presentare eventuali proposte al Consiglio, la Commissione concede allo Stato membro oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltato in merito alle questioni indagate. La Commissione fonda la sua proposta al Consiglio unicamente sui fatti in merito ai quali lo Stato membro interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.
Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa dello Stato membro oggetto dell'indagine.
4.La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo -8 bis riguardo a) ai criteri dettagliati per la determinazione dell'entità dell'ammenda e b) alle norme dettagliate circa la procedura per la conduzione delle indagini di cui al paragrafo 3, alle misure associate e all'informativa sulle indagini, così come alle norme procedurali dettagliate volte a garantire i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale, la riservatezza, le disposizioni transitorie e la riscossione delle ammende.
5.La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali il Consiglio irroga un'ammenda ai sensi del paragrafo 1. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda.
Articolo 6 ter
Le ammende irrogate ai sensi degli articoli da 3 a 6 sono di tipo amministrativo.
Articolo 7
Distribuzione degli interessi e delle ammende
Gli interessi maturati dalla Commissione sui depositi costituiti in conformità all'articolo 4 e le ammende riscosse conformemente agli articoli 5 e 6 bis costituiscono altre entrate di cui all'articolo 311 del trattato e sono assegnati al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Non appena gli Stati membri la cui moneta è l'euro predispongano un altro meccanismo di stabilità inteso a prestare assistenza finanziaria al fine di tutelare la stabilità dell'intera area dell'euro, gli interessi e le ammende sono destinati a tale meccanismo.
Capo IV
Disposizioni generali
Articolo -8
Esercizio della delega
1.Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2.La delega di poteri di cui all'articolo 6 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine del triennio. La delega di poteri è tacitamente prorogata di periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.
3.La delega di poteri di cui all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica simultanea al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore soltanto se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 8
Votazione in seno al Consiglio
Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.
Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al precedente paragrafo s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato.
Articolo 8 bis
Riesame
1.Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione valuta segnatamente:
a)
l'efficacia del presente regolamento, tra cui la possibilità di consentire al Consiglio e alla Commissione di intervenire per far fronte a situazioni che rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'unione monetaria;
b)
i progressi nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri ai sensi del TFUE.
2.Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento.
3.La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.Entro la fine del 2011, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla possibilità di introdurre «eurotitoli».
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il [xx] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0180/2011).
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))(1)
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
(2) Il patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(4), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(5) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita(6). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e 1467/97 sono stati modificati nel 2005, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 e 1056/2005, rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo «Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita».
(3) Il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo atto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria, e conseguentemente a sostenere il conseguimento delle finalità dell'Unione in tema di crescita sostenibile e ▌di occupazione ▌.
(4) La parte preventiva del patto di stabilità e crescita impone agli Stati membri di conseguire e di mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza.
(4 bis)La parte preventiva del patto di stabilità e crescita può trarre beneficio da forme di vigilanza più rigorose che garantiscano un'azione degli Stati membri coerente e aderente al quadro di coordinamento finanziario dell'Unione.
(5) Occorre sviluppare ulteriormente, a livello nazionale e dell'Unione, il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché la loro procedura di esame alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del patto di stabilità e crescita.
(5 bis)Gli obiettivi di bilancio definiti nei programmi di stabilità e convergenza devono considerare esplicitamente le misure adottate in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri e dell'Unione a favore dell'occupazione e, in generale, i programmi nazionali di riforma.
(5 ter)Occorre che i programmi di stabilità e convergenza siano presentati e valutati prima che siano adottate decisioni chiave relative ai bilanci nazionali dell'esercizio successivo. Pertanto dovrebbe essere fissato un termine per la presentazione di detti programmi. Tenuto conto delle specificità dell'esercizio finanziario del Regno Unito, occorre stabilire disposizioni particolari per la data di presentazione dei programmi di convergenza di questo Stato membro.
(5 quater)La Commissione deve svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.
(5 quinquies)L'esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria evidenziano la necessità di una più efficace governance economica nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale (ownership) delle regole e delle politiche stabilite in comune e su un quadro di sorveglianza UE più solido delle politiche economiche nazionali.
(5 sexies)Il migliorato quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse a favore della crescita sostenibile e dell'occupazione, in particolare su una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che ponga l'accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato unico e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi eccessivi (il patto di stabilità e crescita), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali e su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.
(5 septies)Il patto di stabilità e crescita e l'intero quadro della governance economica integrano e sostengono la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non devono comportare deroghe alle disposizioni del patto di stabilità e crescita.
(5 octies)Il rafforzamento della governance economica deve includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La commissione competente dello stesso Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro interessato dalla decisione del Consiglio ex articolo 6, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 2 la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
(5 nonies)I programmi di stabilità e di convergenza e i programmi nazionali di riforma devono essere predisposti con coerenza e i tempi della loro presentazione devono essere allineati. I programmi devono essere sottoposti al Consiglio e alla Commissione ed essere resi pubblici.
(5 decies)Nel quadro del Semestre europeo la vigilanza sulle politiche e il ciclo di coordinamento prendono avvio agli inizi dell'anno con un'analisi orizzontale mediante la quale il Consiglio europeo, sulla base dei contributi della Commissione e dal Consiglio, identifica le principali sfide cui sono confrontati l'Unione e l'area dell'euro e fornisce direttive strategiche sulle politiche. Il dibattito si terrà anche al Parlamento europeo all'inizio del ciclo annuale di vigilanza, in tempo utile prima del dibattito in seno al Consiglio europeo. In sede di preparazione dei rispettivi programmi di stabilità e di convergenza e programmi nazionali di riforma ci si attende che gli Stati membri tengano conto delle direttive orizzontali fornite dal Consiglio europeo.
(5 undecies)Per rafforzare la titolarità nazionale del patto di stabilità e crescita, i quadri finanziari nazionali vanno allineati con gli obiettivi di sorveglianza multilaterale dell'Unione e, in particolare, con il Semestre.
(5 duodecies)Compatibilmente con gli ordinamenti giuridici e politici dei singoli Stati membri, i parlamenti nazionali vanno debitamente coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi di stabilità, dei programmi di convergenza e dei programmi nazionali di riforma,, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese. Il Comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale saranno consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, saranno opportunamente coinvolti nel Semestre sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.
(6) Occorre che l'aderenza delle posizioni di bilancio all'obiettivo di bilancio a medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3% del PIL al fine di assicurare finanze pubbliche sostenibili o rapidi progressi verso la sostenibilità lasciando al tempo stesso margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto delle esigenze in termini di investimenti pubblici. Occorre che l'obiettivo di bilancio a medio termine sia aggiornato regolarmente secondo una metodologia concertata, per rispecchiare in modo adeguato i rischi di passività esplicite e implicite per le finanze pubbliche conformemente alle finalità del patto di stabilità e crescita.
(7) L'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi sottesi al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. Tali principi devono fra l'altro assicurare che eventuali entrate straordinarie, ossia entrate eccedentarie rispetto a quelle normalmente attese per effetto della crescita economica, siano destinate alla riduzione del debito.
(8) Occorre che l'obbligo di conseguire e mantenere l'obiettivo di bilancio a medio termine sia applicato sia agli Stati membri partecipanti che a quelli non partecipanti ▌.
(9) L'adeguatezza dei progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine deve essere valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A questo riguardo, finché l'obiettivo di bilancio a medio termine non è raggiunto, il tasso di crescita della spesa pubblica non deve di norma superare un tasso di riferimento a medio termine ▌del potenziale di crescita del PIL, gli aumenti superiori a detta norma devono essere coperti da aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e le riduzioni discrezionali delle entrate devono essere compensate da riduzioni della spesa. Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL va calcolato secondo una metodologia concordata. La Commissione deve rendere pubblica la metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta. Occorre poi tener conto della variabilità potenzialmente molto elevata delle spese per investimenti, soprattutto per quanto riguarda gli Stati membri più piccoli.
(9 bis)Occorre imporre un percorso più rapido di avvicinamento agli obiettivi di bilancio a medio termine per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale.
(10) La deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'obiettivo a medio termine dovrebbe essere consentita qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa, al fine di facilitare la ripresa economica. Nel consentire una deviazione temporanea dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo, purché sia mantenuto un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo, occorre tener conto altresì dell'attuazione di riforme strutturali di una certa importanza. È necessario prestare un'attenzione particolare, in questo contesto, alle riforme sistemiche delle pensioni, per cui la deviazione dovrebbe rispecchiare il costo aggiuntivo diretto della diversione dei contributi dal pilastro a gestione pubblica a quello finanziato a capitalizzazione. Le misure volte a ritrasferire le attività dal pilastro finanziato a capitalizzazione a quello a gestione pubblica dovrebbero essere considerate temporanee e una tantum ed essere quindi escluse dal saldo strutturale cui si fa riferimento per valutare i progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine.
(11) In caso di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, cui seguiranno, entro un mese, un esame della situazione e ▌una raccomandazione del Consiglio ai fini dell'adozione delle necessarie misure di aggiustamento. La raccomandazione deve fissare un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Lo Stato membro interessato deve riferire al Consiglio sui provvedimenti adottati. Se lo Stato membro in questione non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato dal Consiglio, quest'ultimo deve adottare una decisione che prende atto dell'assenza di azioni efficaci e riferire al Consiglio europeo. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare raccomandazioni modificate. La Commissione può, se opportuno, invitare la BCE, per gli Stati membri della zona euro e per gli Stati membri dell'ERM 2, a partecipare eventualmente a una missione di sorveglianza. La Commissione riferirà al Consiglio sull'esito della missione e, laddove opportuno, può decidere di pubblicarne i risultati.
(12) Per garantire l'osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione da parte degli Stati membri partecipanti, è opportuno istituire sulla base dell'articolo 136 TFUE uno specifico meccanismo inteso a garantire l'osservanza delle norme, per i casi di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.
(13) È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1466/97 tengano conto della nuova numerazione degli articoli del TFUE.
(14) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1466/97,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue:
-1)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all'esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianza multilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita ed occupazione.
"
1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
'Stati membri partecipanti“: gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
b)“Stati membri non partecipanti”: Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l'euro;“;
1 bis)è inserita la seguente Sezione:
'SEZIONE 1-BIS
SEMESTRE EUROPEO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE
Articolo 2-bis
1.Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri, il Consiglio eserciterà la sorveglianza multilaterale come parte integrante del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, in aderenza agli obiettivi e agli obblighi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2.Il Semestre comprende:
a)
l'elaborazione e il controllo di attuazione degli Indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (Broad Economic Policy Guidelines) in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2 TFUE;
b)
la formulazione e l'esame dell'attuazione degli Orientamenti per le politiche in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2 TFUE (Employment Guidelines);
c)
la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o di convergenza degli Stati membri, secondo le disposizioni del presente regolamento;
d)
la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, definiti in base alle linee guida di cui ai precedenti punti i) e ii) e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;
e)
la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del regolamento (UE) n. … /2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del …(7) sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici*.
3.Nel corso del Semestre, al fine di fornire tempestivamente consulenza integrata sulle previste politiche macrofinanziarie e macrostrutturali, il Consiglio, previa valutazione di detti programmi sulla base delle raccomandazioni della Commissione, fornisce indicazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici offerti dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. …./2011(8) [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici],
Nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi, gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte. I progressi compiuti devono essere monitorati dalla Commissione.
La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi alle indicazioni ricevute, può dar luogo a:
a)
ulteriori raccomandazioni perché siano adottate misure specifiche;
b)
un avvertimento della Commissione ex articolo 121, paragrafo 4 TFUE;
c)
misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 e del regolamento (UE) n. …./2011++ [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici].
L'attuazione delle misure sarà soggetto a un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione e potrà comprendere missioni di sorveglianza ex articolo -11 del presente regolamento.
4.Il Parlamento europeo sarà debitamente associato al Semestre per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il Dialogo economico condotto a norma dell'articolo 2 bis ter del presente regolamento. Il Comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale saranno consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, saranno opportunamente coinvolte nel Semestre sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.
Il Presidente del Consiglio e la Commissione, secondo il disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il Presidente dell'Eurogruppo, riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Queste relazioni devono formare un elemento del Dialogo economico di cui all'articolo 2-bis ter del presente regolamento.
* GU L …
"
1 ter)è inserita la seguente Sezione:"
SEZIONE 1-BIS bis
DIALOGO ECONOMICO
Articolo 2-bis ter
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:
a)
le informazioni fornitele dal Consiglio sugli Indirizzi di massima di politica economica ex articolo 121, paragrafo 2 TFUE;
b)
le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all'inizio del ciclo annuale di sorveglianza;
c)
le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli indirizzi di politica economica nel contesto del Semestre europeo;
d)
i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;
e)
le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli orientamenti per la sorveglianza multilaterale e i suoi risultati;
f)
ogni eventuale riesame dell'esercizio della sorveglianza multilaterale a conclusione del Semestre europeo;
g)
le raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 TFUE in caso di scostamento significativo ex articolo 6, paragrafo 2 e articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento.
2.La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle raccomandazioni del Consiglio la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni secondo il disposto degli articoli 6, paragrafo 2 e 10 paragrafo 2.
3.La Commissione e il Consiglio informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.
"
1 quater)l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente testo:"
Ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3%. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, specie in relazione alla necessità di investimenti pubblici.
Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottato l'euro e per quelli che fanno parte dell'ERM 2 gli obiettivi di bilancio a medio termine sono specificati in una forcella stabilita tra il -1% del PIL e il pareggio o l'attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.
L'obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni. L'obiettivo di bilancio a medio termine di uno Stato membro può essere ulteriormente riveduto in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.
Il rispetto dell'obiettivo di bilancio a medio termine è ricompreso nei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 2011/…/UE, del …(9) concernente i requisiti per i quadri finanziari degli Stati membri*.
* GU L …
"
2) l'articolo 3 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro."
b)
al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:"
a)
l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, precisando gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;
"
a bis)
informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;
a ter)
dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;
b)
le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;
c)
una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;
b bis)
è inserito il seguente paragrafo:" 2 bis.Il programma di stabilità si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione, in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.
La tipologia esatta delle informazioni di cui alle lettere a) a bis), b), c) e d viene descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri
"
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, adeguatamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi."
4.Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, precisando se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare.
3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1. I programmi di stabilità sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30. ▌
2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.“;
"
4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:"
“Articolo 5
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di stabilità, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato – esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL - e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine, con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.
Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti ▌ :
a)
per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;
b)
per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;
c)
per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.
La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi UE interamente compensata da entrate di finanziamenti UE e modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione.
La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.
Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.
Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che ▌ sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.
Il Consiglio e la Commissione esaminano inoltre se il contenuto del programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell'area dell'euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell'Unione.
Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
2. Il Consiglio e la Commissione procedono all'esame del programma di stabilità entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.
"
5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"
Articolo 6
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, TFUE il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo ▌.
2. Qualora venga osservato uno scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione relativa agli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione ex articolo 121, paragrafo 4 del trattato. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.
Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4 TFUE lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.
Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo, con voto a maggioranza qualificata, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ex articolo 121, paragrafo 4 relativa agli interventi da adottare. Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese.
L'iter che porta dalla raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma alla decisione del Consiglio e alla relazione al Consiglio europeo di cui al quarto comma, non è superiore ai sei mesi.
3.Lo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1.
La valutazione tendente ad accertare se lo scostamento è significativo si basa in particolare sui seguenti criteri:
Per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se lo scostamento corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi; nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.
La deviazione dell'andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha ▌ superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.
La deviazione può non essere presa in considerazione anche qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
"
6) l'articolo 7 è modificato ▌ come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Ciascuno Stato membro non partecipante ▌ presenta al Consiglio e ▌ alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro."
b)
al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:"
a)
l'obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;
"
a bis)
informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;
a ter)
dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica, gli orientamenti in materia di occupazione e il programma nazionale di riforma;
b)
le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;
c)
una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un'analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;«;
b bis)
è inserito il seguente paragrafo:" '2 bis.Il programma di convergenza si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione. La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) a bis), b), c) e d) viene descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri."
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono l'anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi."
4.Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l'approvazione parlamentare.
7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"
Articolo 8
1. I programmi di convergenza sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30.
2. Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.“;
"
8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:"
“Articolo 9
1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di convergenza, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato – esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL - e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate. Nel caso di Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60% del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità del debito globale, il Consiglio esamina se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5% del PIL. Per gli Stati membri che fanno parte dell'ERM 2, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l'obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5% del PIL come parametro di riferimento.
Progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all'effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti ▌ :
a)
per gli Stati membri che hanno conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;
b)
per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l'entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all'obiettivo di bilancio a medio termine;
c)
per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l'obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da tagli di spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.
La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi UE interamente compensata da entrate di finanziamenti UE e modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione.
La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.
Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.
Nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l'hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l'hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all'obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell'attuazione di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Un'attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall'obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l'importo dell'incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che ▌ sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.
Il Consiglio e la Commissione esaminano inoltre se il contenuto del programma di convergenza faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura e un più stretto coordinamento delle politiche economiche, e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione degli Stati membri e dell'Unione. Inoltre, per gli Stati membri dell'ERM 2, il Consiglio esamina se il contenuto del programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.
Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'Unione gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all'obiettivo a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
2. Il Consiglio e la Commissione procedono all'esame del programma di convergenza entro al massimo tre mesi dalla presentazione del programma. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.
"
9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:"
Articolo 10
1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafo 3, TFUE il Consiglio e la Commissione verificano l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo ▌.
Inoltre il Consiglio e la Commissione verificano le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti ▌ alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.
2. Qualora venga osservato uno scostamento significativo dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
Entro un mese dall'adozione dell'avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione relativa agli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione ex articolo 121, paragrafo 4 del trattato. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell'avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un'azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.
Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull'azione intrapresa in risposta a detta raccomandazione.
Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l'assenza di interventi efficaci. Nell'adottare questa decisione il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ex articolo 121, paragrafo 4 relativa agli interventi da adottare. Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese.
L'iter che porta dalla raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma alla raccomandazione finale del Consiglio e alla relazione al Consiglio europeo di cui al quarto comma, non è superiore ai sei mesi.
3.Lo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1.
La valutazione tendente ad accertare se lo scostamento è significativo si basa in particolare sui seguenti criteri:
per uno Stato membro che non ha raggiunto l'obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se lo scostamento corrisponde almeno allo 0,5% del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25% del PIL in media annua per due anni consecutivi; nel valutare l'andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5% del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.
La deviazione dell'andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha ▌ superato l'obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di convergenza non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.
La deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'insieme dell'UE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
"
9 bis)è inserita la seguente Sezione:"
SEZIONE 3 BIS
PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA DELLE STATISTICHE
Articolo 10 bis
Al fine di assicurare che la sorveglianza multilaterale si fondi su statistiche valide e indipendenti, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee*. A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:
a)
procedure di assunzione e licenziamento trasparenti basate esclusivamente su criteri professionali;
b)
dotazioni di bilancio su base annuale o pluriennale;
c)
data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con congruo anticipo.
* GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
9 ter)è inserito il seguente articolo:
Articolo -11
1.La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione economica effettiva dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.
2.Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 2 a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.
3.Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che è ammesso all'ERM 2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.
4.La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito della missione di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.
5.In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.
"
9 quater) è inserito il seguente articolo:"
Articolo 12 bis
Revisione
1.Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione valuta fra l'altro:
a)
l'efficacia del regolamento;
b)
i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE;
2.Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento;
3.La relazione viene inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.
"
10) ogni riferimento all'articolo 99 viene sostituito in tutto il regolamento con il riferimento all'articolo 121.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0178/2011).
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 23 giugno 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro (COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))(1)
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(-1)Il miglioramento del quadro della governance economica dovrebbe essere basato su un insieme di politiche interconnesse e tra loro coerenti a favore di una crescita e di un'occupazione sostenibili, in particolare una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione che privilegi lo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno, la promozione del commercio internazionale e della competitività, un quadro efficace per la prevenzione e la correzione dei disavanzi pubblici eccessivi (il Patto di stabilità e crescita), un solido quadro per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, l'introduzione di requisiti minimi applicabili ai quadri finanziari nazionali nonché una regolamentazione e una vigilanza potenziate a livello di mercati finanziari.
(-1 bis)La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche applicabili ai singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni, le raccomandazioni e gli avvertimenti.
(1) Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, da sviluppare nel contesto degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, così come previsto dal trattato, dovrebbe comportare il rispetto di alcuni principi fondamentali: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e sostenibili nonché una bilancia dei pagamenti anch'essa sostenibile.
(2) L'esperienza acquisita nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria evidenzia la necessità di migliorare la governance economica dell'Unione; essa dovrebbe infatti essere fondata su una maggiore titolarità nazionale delle norme e delle politiche decise di comune accordo nonché su un più solido quadro di sorveglianza delle politiche economiche nazionali a livello di Unione.
(2 bis)Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati parte integrante di un funzionamento corretto e armonioso dell'Unione economica e monetaria.
(3) In particolare, la sorveglianza delle politiche economiche degli Stati membri dovrebbe essere estesa al di là della sorveglianza di bilancio, per prevenire squilibri macroeconomici eccessivi e per aiutare gli Stati membri interessati a mettere a punto piani correttivi prima che le divergenze si consolidino e che a livello di tendenze economiche e finanziarie si verifichi una svolta duratura in senso eccessivamente negativo. L'estensione della sorveglianza delle politiche economiche dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della sorveglianza di bilancio.
(4) Per contribuire a correggere tali squilibri, è necessaria una procedura stabilita nella legislazione.
(5) È opportuno integrare la sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4 TFUE con norme specifiche per l'individuazione, la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici. È indispensabile che la procedura sia integrata nel ciclo annuale di sorveglianza multilaterale.
(5 bis)La disponibilità di dati statistici affidabili è alla base della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Al fine di assicurare la solidità e l'indipendenza delle statistiche gli Stati membri dovrebbero garantire l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali - in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, anche la disponibilità di solidi dati di bilancio è importante ai fini della sorveglianza degli squilibri macroeconomici. Il soddisfacimento di tale esigenza dovrebbe essere garantito dalle disposizioni in materia contenute nel regolamento (UE) n. [.../...] relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, in particolare il suo articolo 6 bis.
(5 ter)Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 3 del presente regolamento la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
(6) L'applicazione del regolamento (UE) n. […/…] dovrebbe essere rafforzata introducendo, per i casi di inosservanza, depositi fruttiferi accompagnati dalla raccomandazione di adottare le misure correttive raccomandate, da convertire in un'ammenda annuale in caso di ripetuta inosservanza della raccomandazione intesa a correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi. Le citate misure esecutive dovrebbero essere applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
▌
(8) In caso di inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio il deposito fruttifero o l'ammenda sono imposti fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro ha attuato misure correttive per conformarsi alle sue raccomandazioni.
(9) Inoltre, la reiterata mancata elaborazione, da parte di uno Stato membro, di un piano d'azione correttivo per dare seguito alla raccomandazione del Consiglio dovrebbe, di norma, essere soggetta a un'ammenda annuale, applicabile fino a quando il Consiglio avrà stabilito che lo Stato membro in questione ha elaborato un piano d'azione correttivo che tiene adeguatamente conto della sua raccomandazione.
(10) Per garantire parità di trattamento tra gli Stati membri, il deposito fruttifero e l'ammenda dovrebbero essere identici per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, e pari allo 0,1% del PIL dello Stato membro interessato nell'anno precedente.
(10 bis)È inoltre opportuno che la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali, possa raccomandare di ridurre l'entità della sanzione o di annullarla.
(11) La procedura per l'applicazione delle sanzioni agli Stati membri che non adottano misure efficaci per correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi dovrebbe essere concepita in modo tale da far sì che l'applicazione della sanzione agli Stati membri interessati rappresenti la regola e non l'eccezione.
(12) Le ammende di cui all'articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria creati dagli Stati membri la cui moneta è l'euro per salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro.
(13) Il potere di adottare decisioni individuali per l'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento dovrebbe essere conferito al Consiglio. Nel quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri condotto in seno al Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 1, TFUE, queste decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle misure adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 121 TFUE e al regolamento (UE) n. […/…].
(14) Dato che il presente regolamento contiene norme generali intese a garantire l'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. […/…], esso dovrebbe essere adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 121, paragrafo 6, del trattato.
(15) Dato che un quadro efficace per l'individuazione e la prevenzione degli squilibri macroeconomici non può essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri a causa delle forti interazioni commerciali e finanziarie esistenti tra di loro nonché dell'impatto delle politiche economiche nazionali sull'Unione e sull'intera area dell'euro, e visto che tale quadro può essere realizzato più adeguatamente a livello UE, l'UE può adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un sistema di sanzioni volto a garantire l'effettiva correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro.
2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. […/…].
Si applica inoltre la seguente definizione:
per «circostanze economiche eccezionali» si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del TFUE e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio(5).
Articolo 3
Ammende
1. Su raccomandazione della Commissione, la costituzione di un deposito fruttifero è imposta mediante decisione del Consiglio ▌ nel caso in cui quest'ultimo abbia adottato una decisione relativa a misure correttive in conformità all'articolo ▌10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/2011 nella quale ha concluso ▌ che lo Stato membro interessato non ha ▌ adottato le misure correttive raccomandate a seguito di una raccomandazione.
1 bis.Su raccomandazione della Commissione, il pagamento di un'ammenda annuale è imposto mediante decisione del Consiglio se:
a)
il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [.…/...] nelle quali giudica insufficiente il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro;
b)
il Consiglio adotta due decisioni successive nell'ambito della medesima procedura per squilibri eccessivi nelle quali constata l'inosservanza a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. […/…].
La sanzione è irrogata mediante conversione del deposito fruttifero imposto in un'ammenda annuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.
1 ter.Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis si considerano adottate dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida, a maggioranza qualificata, di respingere la raccomandazione entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Il Consiglio può modificare la raccomandazione deliberando a maggioranza qualificata.
1 quater.La Commissione presenta la raccomandazione di decisione del Consiglio entro venti giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis.
2. L'ammontare del deposito fruttifero o dell'ammenda annuale raccomandati dalla Commissione è pari allo 0,1% del PIL realizzato nell'anno precedente dallo Stato membro interessato.
3. In deroga al paragrafo 2 la Commissione, sulla base di circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato rivoltale entro dieci giorni dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e i bis, può proporre di ridurre l'importo del deposito fruttifero o dell'ammenda oppure di annullarla.
4. Qualora uno Stato membro abbia costituito il deposito fruttifero o abbia pagato un'ammenda annuale per un determinato anno civile e successivamente il Consiglio concluda, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [.../...], che lo Stato membro interessato ha adottato le misure correttive raccomandate nel corso dell'anno in questione, il deposito versato per quell'anno, unitamente agli interessi maturati, o l'ammenda pagata per quell'anno sono restituiti allo Stato membro pro rata temporis.
Articolo 4
Destinazione delle ammende
Le ammende di cui all'articolo 3 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 311 del trattato e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Nel momento in cui gli Stati membri la cui moneta è l'euro istituiranno un altro meccanismo di stabilità ai fini dell'assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità dell'intera area dell'euro le ammende saranno assegnate a quest'ultimo meccanismo.
Articolo 5
Votazione in seno al Consiglio
Solo i membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto delle misure di cui all'articolo 3 e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro rappresentante lo Stato membro interessato.
Per maggioranza qualificata dei membri del Consiglio di cui al primo paragrafo s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
Articolo 5 bis
Dialogo economico
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti di Consiglio e Commissione nonché, ove opportuno, il presidente dell'Eurogruppo, a discutere delle decisioni adottate a norma dell'articolo 3 del presente regolamento dinanzi alla commissione stessa.
La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.
Articolo 5 ter
Clausola di riesame
1.Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. La relazione valuta tra l'altro:
a)
l'efficacia del regolamento;
b)
i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al trattato.
2.Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.
3.La relazione e le proposte di cui è eventualmente corredata sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0182/2011).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0614),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0349/2008),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2009(1),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 22 aprile 2009(2),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0038/2011),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto della dichiarazione congiunta della presidenza ungherese e delle prossime presidenze polacca, danese e cipriota del Consiglio, allegate alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../EU del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/83/UE)
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo sulle tavole di concordanza
Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato disposto ad accettare la pubblicazione obbligatoria delle tavole di concordanza nel contesto della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori. Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogo del 6 giugno 2011 concernente la presente direttiva non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza.
Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di informarlo entro dodici mesi dall'adozione di detto accordo in Aula e di elaborare una relazione al termine del periodo di recepimento sulla pratica degli Stati membri di redigere e rendere pubblici prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
Il Parlamento europeo accoglie con favore l'accordo raggiunto in merito all'inserimento nella direttiva sui diritti dei consumatori di obblighi di notifica in relazione a quelle disposizioni della presente direttiva, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che offrono agli Stati membri una scelta in materia di regolamentazione (articoli 29, 32 e 33).
Dichiarazione della Presidenza ungherese e delle prossime Presidenze del Consiglio polacca, danese e cipriota sulla tavole di concordanza
Si dichiara che l'accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo nel trilogo del 6 giugno 2011, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali sulla tavole di concordanza.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità (COM(2010)0607 – C7-0342/2010 – 2010/0301(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0607),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0342/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 febbraio 2011(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0091/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0618),
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0387/2010),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0214/2011),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del trattato devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
(1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del trattato Euratom devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) L'articolo 30 del trattato prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(2) L'articolo 30 del trattato Euratom prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) L'articolo 37 del trattato prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.
(3) L'articolo 37 del trattato Euratom prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione i dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 19891, prevede l'introduzione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro.
1 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 4
(4) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti1 si applica a tutte le pratiche che implichino un rischio da radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano trattati o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili. Essa comprende anche scarichi autorizzati di materiali derivanti da tali pratiche. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da una normativa più specifica.
(4) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 19961 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza. Tale direttiva si applica a tutte le pratiche che implichino un rischio da radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano trattati o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili. Essa comprende anche scarichi autorizzati di materiali derivanti da tali pratiche. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da una normativa più specifica.
1 GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
1Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
Emendamento 131 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)Dal momento che né il trattato Euratom né il TFUE conferiscono al Parlamento poteri di codecisione in materia nucleare, è essenziale trovare una nuova base giuridica per qualunque futura legislazione in campo nucleare.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)La Lituania, la Slovacchia e la Bulgaria, all'epoca in cui erano candidati all'adesione all'Unione europea, gestivano vecchie centrali nucleari di concezione sovietica che da un punto di vista economico non potevano essere modernizzate in modo da soddisfare le norme di sicurezza dell'Unione; di conseguenza tali impianti sono stati chiusi e successivamente disattivati.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)
(15 ter)La disattivazione delle centrali nucleari dei tre succitati Stati membri ha imposto loro un considerevole onere finanziario ed economico che tali Stati non potevano sostenere integralmente e l'Unione ha fornito a tali Stati membri risorse finanziarie che erano destinate a coprire una parte dei costi della disattivazione e dei progetti relativi ai residui nonché a compensare le conseguenze economiche.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 18
(18) Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato il suo intero corpus di norme e pubblicato i Principi fondamentali di sicurezza, sponsorizzati congiuntamente da Euratom, OCSE/AEN e altre organizzazioni internazionali. Come dichiarato dalle organizzazioni sponsor congiunte, l'applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l'applicazione di standard di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra le normative dei diversi Stati. È dunque desiderabile che tutti gli Stati seguano e difendano questi principi. I principi saranno vincolanti per l'AIEA in relazione alle sue attività e per gli Stati in relazione alle attività assistite dall'AIEA. Gli Stati o le organizzazioni sponsor possono adottare i principi, a loro discrezione, per applicarli alle loro attività.
(18) Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato il suo intero corpus di norme e pubblicato i Principi fondamentali di sicurezza, elaborati congiuntamente da Euratom, OCSE/AEN e altre organizzazioni internazionali. Come dichiarato dalle organizzazioni sponsor congiunte, l'applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l'applicazione di standard di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra le normative dei diversi Stati. È dunque desiderabile che tutti gli Stati seguano e difendano questi principi. I principi saranno vincolanti per l'AIEA in relazione alle sue attività e per gli Stati in relazione alle attività assistite dall'AIEA. Gli Stati o le organizzazioni sponsor possono adottare i principi, a loro discrezione, per applicarli alle loro attività.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)La convenzione di Århus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale attribuisce al pubblico determinati diritti e impone alle parti contraenti e alle autorità pubbliche alcuni obblighi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, tra cui la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 19 ter (nuovo)
(19 ter)L'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato una convenzione1 e una raccomandazione2 sulla protezione dalle radiazioni, applicabili a tutte le attività che comportano l'esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro, ed esige che siano adottati i provvedimenti appropriati per assicurare la protezione dei lavoratori alla luce delle conoscenze attuali.
1C115 Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottata il 22 giugno 1960.
2R114 Raccomandazione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottata il 22 giugno 1960.
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)Il Parlamento europeo ha altresì dichiarato che, in tutti gli Stati membri, tutte le imprese nucleari dovrebbero disporre di risorse finanziarie sufficienti per coprire tutti i costi di disattivazione, inclusi quelli di gestione dei residui, al fine di garantire il rispetto del principio «chi inquina paga» ed evitare qualsiasi ricorso agli aiuti di Stato, ed ha invitato la Commissione ad elaborare orientamenti precisi concernenti l'uso delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione in ogni Stato membro, tenendo conto della disattivazione nonché della gestione, del condizionamento e dello stoccaggio finale dei residui radioattivi che ne risultano1.
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2005 sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari di potenza (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 117).
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 23
(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è sempre maggiore consapevolezza della necessità di un uso responsabile dell'energia nucleare, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare. In tale contesto il problema della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi deve essere affrontato al fine di garantire un uso sicuro, ottimizzato e sostenibile dell'energia nucleare.
(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è sempre maggiore consapevolezza, in particolare dopo il recente drammatico incidente nucleare in Giappone, della necessità di rafforzare le norme in materia di sicurezza nucleare. In tale contesto il grave problema della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi deve essere affrontato al fine di garantire un uso sicuro, ottimizzato e sostenibile dello stoccaggio e/o dello smaltimento.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)A tale proposito è opportuno sottolineare che una larga quota delle materie che compongono il combustibile esaurito è recuperabile. Il riciclaggio del combustibile esaurito è pertanto un aspetto da tenere in considerazione, parallelamente allo stoccaggio dei residui finali.
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 25
(25) Anche il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro può definire la propria politica del ciclo del combustibile considerando il combustibile esaurito una risorsa preziosa che può essere ritrattata, oppure decidendo di smaltirlo come rifiuto. Indipendentemente dall'opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di residui ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto.
(25) Anche il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro può definire la propria politica del ciclo del combustibile considerando il combustibile esaurito una risorsa preziosa che può essere ritrattata e riciclata, oppure decidendo di smaltirlo come rifiuto. Indipendentemente dall'opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di residui ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto.
Emendamento 115 Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)Il combustibile esaurito conservato in piscine di stoccaggio rappresenta un'ulteriore fonte potenziale di radioattività nell'ambiente, segnatamente se i bacini di raffreddamento non sono più isolati con una copertura.
Emendamento 132 Proposta di direttiva Considerando 27
(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura (contenuto di radionuclidi) necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo della loro gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria ma non un'alternativa allo smaltimento.
(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono un appropriato condizionamento, il contenimento e l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura (contenuto di radionuclidi) necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo della loro gestione, con l'opzione della recuperabilità basata sul principio di reversibilità. Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria.
Emendamento 133 Proposta di direttiva Considerando 27 bis (nuovo)
(27 bis)I rischi dello smaltimento dei rifiuti radioattivi sono emersi con chiarezza nell'incidente di Fukushima e analoghi incidenti potrebbero verificarsi negli impianti nucleari esistenti o futuri all'interno dell'Unione e nei paesi limitrofi con elevato rischio sismico e di tsunami, per esempio ad Akkuyu (Turchia). L'Unione dovrebbe adottare tutte le misure atte ad impedire lo smaltimento di residui radioattivi in tali zone.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 28
(28) Queste attività dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei residui radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche. I criteri precisi secondo i quali classificare un determinato residuo in una data categoria di residui dipendono dalla situazione specifica dello Stato membro in riferimento alla natura di tale residuo e alle possibilità di smaltimento disponibili o da prendere in considerazione.
(28) Queste attività dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei residui radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche. I criteri precisi secondo i quali classificare un determinato residuo in una data categoria di residui dipendono dalla situazione specifica dello Stato membro in riferimento alla natura di tale residuo e alle possibilità di smaltimento disponibili o da prendere in considerazione. Per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e garantire la trasparenza, il programma nazionale dovrebbe includere un sistema di classificazione.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 29
(29) La tipica modalità di smaltimento per i residui ad attività bassa e intermedia e a vita breve è lo smaltimento in prossimità della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, è ampiamente accettato a livello tecnico che lo smaltimento geologico in profondità rappresenti l'opzione più sicura e sostenibile come punto di arrivo della gestione di residui ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. È pertanto opportuno perseguire la strada del ricorso allo smaltimento.
(29) Le modalità di smaltimento per i residui ad attività bassa e intermedia e a vita breve variano dallo smaltimento in prossimità della superficie (in edifici, mediante interramento superficiale o mediante interramento fino ad alcune decine di metri di profondità) allo smaltimento con le tecniche più avanzate in depositi geologici sotterranei alla profondità di 70-100 metri. Quasi tutti i residui radioattivi ad attività bassa e intermedia e a vita lunga sono stoccati. Dopo 30 anni di ricerche, la fattibilità dello smaltimento geologico in profondità è stata dimostrata a livello scientifico, e potrebbe rappresentare un«opzione sicura ed economica come punto di arrivo della gestione di residui altamente radioattivi. Le attività realizzate nel quadro della piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico (Implementing Geological Disposal Technology Platform, IGDTP) potrebbero facilitare l'accesso alle competenze e alle tecnologie in tale ambito. Sono inoltre allo studio diverse altre opzioni, come impianti artificiali di stoccaggio in superficie o in prossimità della superficie, stoccaggio in roccia impermeabile o smaltimento in cavità a grande profondità (da 3000 a 5000 metri) incluse le possibilità relative alla reversibilità e alla recuperabilità. È pertanto opportuno approfondire la ricerca in relazione a tutte le opzioni citate.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)In considerazione della ricerca sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante trasmutazione o altri metodi volti a ridurne la radioattività e l'emivita, si dovrebbe prendere in esame anche lo stoccaggio reversibile a più lungo termine dei rifiuti radioattivi in formazioni geologiche profonde.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 30
(30) Benché ciascuno Stato membro sia responsabile della propria politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tale politica deve rispettare i principi fondamentali pertinenti di sicurezza stabiliti dall'AIEA. È obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni rispetto al combustibile esaurito e ai residui radioattivi esistenti, nonché gli oneri previsti per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti.
(30) Benché ciascuno Stato membro sia responsabile della propria politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tale politica dovrebbe non solo rispettare i principi fondamentali pertinenti di sicurezza stabiliti dall'AIEA, ma dovrebbe anche imporre le più rigorose norme di sicurezza che rispecchino le pratiche più avanzate a livello regolamentare e operativo nonché la migliore tecnologia disponibile. È obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni rispetto al combustibile esaurito e ai residui radioattivi storici ed esistenti, nonché gli oneri previsti per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti. È pertanto opportuno che gli Stati membri definiscano una politica di disattivazione che garantisca lo smantellamento degli impianti nel modo più sicuro e il prima possibile dopo la chiusura.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 31
(31) Per una gestione responsabile del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, ciascuno Stato membro deve istituire un quadro nazionale che garantisca impegni politici e decisioni prese a tappe e realizzate attraverso un'adeguata legislazione, regolamentazione e organizzazione con una chiara suddivisione delle responsabilità.
(31) Per una gestione responsabile del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un quadro nazionale che garantisca impegni politici e decisioni prese a tappe nel rispetto della convenzione di Århus e realizzate attraverso un'adeguata legislazione, regolamentazione e organizzazione con una chiara suddivisione delle responsabilità.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo)
(32 bis)Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per la gestione e lo stoccaggio del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 32 ter (nuovo)
(32 ter)Occorre stanziare maggiori risorse per i progetti in campo energetico, inclusi possibili progetti futuri di disattivazione di impianti, e di conseguenza, progetti di gestione dei residui.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 33
(33) Occorre istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, dalla produzione allo smaltimento. Tale programma deve comprendere tutte le attività collegate alla manipolazione e al pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento dei residui radioattivi. Il programma nazionale può essere costituito da un documento di riferimento o da una serie di documenti.
(33) Occorre istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, dalla produzione allo smaltimento. Tale programma dovrebbe comprendere tutte le attività collegate alla manipolazione e al pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento dei residui radioattivi e del combustibile esaurito nonché dovrebbe essere conforme ai principi enunciati nella convezione di Åarhus. Il programma nazionale può essere costituito da un documento di riferimento o da una serie di documenti.
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 34 bis (nuovo)
(34 bis)Lungo l'intera catena della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, i lavoratori devono essere protetti e coperti dalla normativa sulla salute e la sicurezza, indipendentemente dalle loro mansioni o dal loro stato giuridico, e ogni strumento di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi deve prendere in considerazione gli effetti a lungo termine sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. La normativa dell'Unione e degli Stati membri relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro si applica anche ai lavoratori che si occupano della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e la non conformità con tale normativa deve comportare sanzioni immediate e severe.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 35
(35) La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Essa deve essere garantita istituendo l'obbligo di un'effettiva informazione della popolazione e della possibilità di partecipazione ai processi decisionali da parte di tutte le parti interessate.
(35) La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi ed è essenziale che vi sia la fiducia dei cittadini nei principi che sono alla base della sicurezza dei depositi nonché nei programmi di gestione dei residui. Essa dovrebbe essere garantita istituendo l'obbligo di un'effettiva informazione della popolazione e della possibilità di partecipazione ai processi decisionali da parte di tutte le parti interessate, delle autorità locali e regionali e del pubblico.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 36
(36) La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale può facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l'accesso a competenze e tecnologie.
(36) La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale può facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l'accesso a competenze e tecnologie di livello elevato nonché mediante le migliori prassi.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 37
(37) Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un'opzione potenzialmente vantaggiosa se basata su un accordo tra gli Stati membri interessati.
(37) Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un'opzione potenzialmente vantaggiosa, sicura ed efficace sul piano dei costi se basata su un accordo tra i paesi interessati. A tale proposito è importante non ostacolare regimi particolari quali gli accordi preesistenti sul combustibile esaurito proveniente da reattori di ricerca. La presente direttiva dovrebbe definire in modo adeguato le condizioni necessarie da rispettare prima di lanciare tali progetti comuni.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 39
(39) L'argomentazione per la giustificazione della sicurezza e l'approccio calibrato costituiscono la base per le decisioni riguardanti la progettazione, l'esercizio e la chiusura di un impianto di smaltimento e consentono di identificare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l'attenzione per aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali e la loro possibile evoluzione nel tempo. L'argomentazione sulla sicurezza deve comprendere i risultati della valutazione della sicurezza nonché informazioni sulla robustezza e l'affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. Deve pertanto fornire l«elenco delle argomentazioni e delle prove a sostegno della sicurezza di un impianto o di un'attività attinenti alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
(39) L'argomentazione per la giustificazione della sicurezza e l'approccio calibrato costituiscono la base per le decisioni riguardanti la progettazione, l'esercizio e la chiusura di un impianto di smaltimento e consentono di identificare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l'attenzione per aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali e la loro possibile evoluzione nel tempo. L'argomentazione sulla sicurezza dovrebbe comprendere i risultati della valutazione della sicurezza nonché informazioni sulla robustezza e l'affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. La dimostrazione della sicurezza si dovrebbe basare pertanto sull«elenco delle argomentazioni e delle prove a sostegno della sicurezza di un impianto o di un'attività attinenti alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 40
(40) Pur riconoscendo che il quadro nazionale deve prendere in considerazione tutti i pericoli associati al combustibile esaurito e ai residui radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici, che rientrano nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(40) Pur riconoscendo che il quadro nazionale deve prendere in considerazione tutti i pericoli associati al combustibile esaurito e ai residui radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici con conseguenze non radiologiche, che rientrano nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 41
(41) Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di sicurezza, devono basarsi su una combinazione tra acquisizione di conoscenze basata sull'esperienza pratica, sulla ricerca scientifica e sullo sviluppo tecnologico, da un lato, e la collaborazione tecnica tra tutti gli attori, dall'altro lato.
(41) Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di protezione sanitaria e ambientale, sicurezza e trasparenza, devono basarsi su una combinazione tra acquisizione di conoscenze basata sull'esperienza pratica, sulla ricerca scientifica e sullo sviluppo tecnologico, da un lato, e la collaborazione tecnica tra tutti gli attori, dall'altro lato.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)A tale riguardo, il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) potrebbe apportare un valido contributo ai fini di un'attuazione uniforme della presente direttiva, facilitando la consultazione, lo scambio di buone prassi e la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione.
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 42 ter (nuovo)
(42 ter)La presente direttiva potrebbe costituire un utile strumento da tenere in considerazione al momento di verificare che i progetti che beneficiano di finanziamenti da parte dell'Unione, nel quadro di provvedimenti Euratom di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e residui radioattivi, includano le misure necessarie atte a garantire una gestione sicura del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2
(2) Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per assicurare il livello più elevato di sicurezza nucleare, al fine di proteggere i lavoratori, la popolazione e l'ambiente naturale dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3
(3) Inoltre mantiene e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
3. Inoltre garantisce la necessaria informazione e partecipazione dei cittadini in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La presente direttiva stabilisce norme minime per gli Stati membri, nonostante gli stessi abbiano la facoltà di imporre norme più rigorose in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
1.Fatta salva la direttiva 2009/71/Euratom, la presente direttiva si applica:
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
(a) a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili o è gestito nell'ambito di attività civili;
(a) a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili o è gestito nell'ambito di attività civili sul territorio dell'Unione, incluso il combustibile esaurito derivante da programmi militari di difesa che sia stato trasferito in modo permanente ad attività civili e sia gestito esclusivamente nell'ambito di tali attività;
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b
(b) a tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi, dalla produzione fino allo smaltimento, quando il combustibile esaurito deriva da attività civili o è gestito nell'ambito di attività civili;
(b) a tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi, dalla produzione fino allo smaltimento incluso, quando il combustibile esaurito deriva da attività civili o è gestito nell'ambito di attività civili sul territorio dell'Unione europea;
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto -1 (nuovo)
-1) «scarichi autorizzati»: scarichi pianificati e controllati di materiale radioattivo gassoso o liquido nell'ambiente, provenienti da attività o impianti nucleari regolamentati durante il funzionamento normale, entro i limiti autorizzati dall'autorità di regolamentazione competente e in conformità dei principi e dei limiti della direttiva 96/29/Euratom;
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3
(3) «smaltimento»: il deposito del combustibile esaurito o dei residui radioattivi in un impianto autorizzato senza l'intenzione di recuperarli;
(3) «smaltimento»: il deposito del combustibile esaurito o dei residui radioattivi in modo potenzialmente definitivo in un impianto autorizzato prestando la dovuta attenzione al principio di reversibilità;
Emendamenti 42 e 134 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6
(6) «residui radioattivi»: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale lo Stato membro o una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dallo Stato membro non preveda un ulteriore uso e che è controllata a titolo di residuo radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;
(6) «residui radioattivi»: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, inclusi il combustibile esaurito e i materiali radioattivi derivanti dal ritrattamento, ridotta al volume minimo consentito dalla tecnologia, per la quale lo Stato membro o una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dallo Stato membro non contempli o preveda un ulteriore uso, tenendo conto dell'evoluzione e del progresso tecnologico futuro, e che è controllata a titolo di residuo radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)
9 bis) «sito»: un'area geografica che comprende un impianto autorizzato, incluso un impianto di smaltimento del combustibile esaurito o dei residui o un'attività autorizzata;
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 ter (nuovo)
9 ter) «valutazione di sicurezza»: la procedura sistematica attuata durante tutto il processo di progettazione, al fine di garantire che il progetto proposto rispetti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza, e include ma non si limita all'analisi formale di sicurezza;
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 9 quater (nuovo)
9 quater) «argomentazione di sicurezza»: l'elenco delle argomentazioni e delle prove a sostegno della sicurezza di un impianto o di un'attività, che comprende le conclusioni della valutazione della sicurezza e una dichiarazione di fiducia in tali conclusioni. Per un impianto di smaltimento, l'argomentazione di sicurezza può riferirsi ad una determinata fase dello sviluppo. In tali casi, l'argomentazione dovrebbe indicare se esistono aree di incertezza o questioni irrisolte e dovrebbe fornire orientamenti per tentare di risolvere tali questioni in una fase di sviluppo ulteriore;
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 13
(13) «stoccaggio»: il deposito di combustibile esaurito o di residui radioattivi in un impianto autorizzato con l'intenzione di recuperarli successivamente.
(13) «stoccaggio»: il deposito temporaneo di combustibile esaurito o di residui radioattivi in un impianto autorizzato nell'attesa di recuperarli successivamente;
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1
(1) Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Spetta ad essi la responsabilità ultima della gestione del proprio combustibile esaurito e dei propri residui radioattivi.
1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Ad ogni Stato membro spetta la responsabilità ultima della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi prodotti sul suo territorio.
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano attuate mediante un processo decisionale a tappe che sia ben fondato e documentato, tenendo in considerazione la sicurezza a lungo termine.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano basate sui seguenti principi:
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
(a) la produzione di residui radioattivi sia tenuta al minimo praticabile, tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compreso il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime convenzionali;
(a) la produzione di residui radioattivi sia tenuta al minimo praticabile, rispettando il principio del livello più basso ragionevolmente conseguibile (ALARA), tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compreso il ritrattamento e il riutilizzo di materie prime;
Emendamento 121 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
(d) il combustibile esaurito e i residui radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche nel lungo periodo.
(d) il combustibile esaurito e i residui radioattivi siano gestiti in sicurezza fintantoché costituiscono un pericolo per le persone e per l'ambiente;
Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) sia evitata l'esposizione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente al combustibile esaurito e ai residui radioattivi.
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)
d ter) siano adottate misure per coprire i rischi sanitari e ambientali futuri per i lavoratori esposti e per la popolazione;
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)
d quater) i costi della gestione dei residui radioattivi, incluso il combustibile esaurito, siano a carico di chi produce tali residui;
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)
d quinquies) le riserve finanziarie che devono essere predisposte da chi produce i rifiuti a copertura della totalità dei costi di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, siano gestite in un fondo controllato dallo Stato, per garantirne la disponibilità per essere utilizzate ai fini di uno smaltimento definitivo e sicuro;
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d sexies (nuova)
d sexies) gli organismi nazionali competenti siano coinvolti nella supervisione della disponibilità di risorse finanziarie adeguate;
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d septies (nuova)
d septies) i parlamenti nazionali partecipino alla supervisione della disponibilità di risorse finanziarie adeguate.
Emendamento 135 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Dato che le piscine per il combustibile esaurito comportano rischi maggiori, soprattutto se scoperte, tutto il combustibile esaurito deve essere trasferito quanto prima dalle piscine allo stoccaggio a secco. Nel corso di tale procedura, va data priorità alle piscine per il combustibile residuo più vecchie.
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo)
Tutti gli accordi succitati sono notificati alla Commissione.
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri possono decidere, su base volontaria, di istituire un impianto di smaltimento comune o regionale, in cooperazione con altri Stati membri, al fine di sfruttare i vantaggi geologici o tecnici di un determinato sito e condividere l'onere finanziario del progetto comune.
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Prima di lanciare tale progetto mediante un accordo intergovernativo, gli Stati membri interessati garantiscono che l'iniziativa soddisfi i requisiti necessari, comprendenti almeno i seguenti elementi:
a) l'accettazione e il sostegno da parte del pubblico in tutti gli Stati membri interessati devono essere costantemente mantenuti durante tutte le fasi dello sviluppo del progetto e del ciclo di vita dell'impianto, garantendo l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo di consultazione;
b) la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione competenti e le autorità di sicurezza nazionali deve essere garantita e la supervisione da parte degli stessi; l'argomentazione di sicurezza e le valutazioni di supporto della sicurezza devono essere attuate in ogni Stato membro interessato e devono coprire le fasi preliminari, di selezione e di attuazione dell'impianto;
c) deve essere raggiunto un accordo sulle questioni relative alle responsabilità, stabilendo una chiara suddivisione di queste ultime, poiché ogni Stato membro è responsabile in ultima istanza dei propri residui radioattivi;
d) devono essere decise disposizioni finanziarie intese a garantire la messa a disposizione di finanziamenti per tutto il ciclo di vita dell'impianto di smaltimento e per il periodo successivo alla sua chiusura e assicurare che siano messe a disposizione risorse umane adeguate per garantire un numero sufficiente di personale qualificato;
e) nei programmi nazionali degli Stati membri interessati devono essere indicati anticipatamente il quadro giuridico, la struttura organizzativa nonché i programmi e le disposizioni tecniche intesi a dimostrare che, entro un periodo di tempo definito, l'impianto di smaltimento progettato soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
3 quater. I rifiuti radioattivi non possono in alcun caso essere esportati verso paesi terzi; la spedizione di combustibile esaurito verso paesi terzi dovrebbe essere consentita solo a condizione che il combustibile sia poi importato nuovamente nell'UE in seguito al riciclaggio.
3 quinquies. Sono vietati tutti gli impianti di rifiuti nucleari in regioni sismiche o nelle zone costiere che presentano un rischio significativo di innalzamento del livello del mare o di tsunami.
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
(a) un programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;
(a) un programma nazionale, che rispetti il principio di sussidiarietà, per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, inteso a garantire che tutti i produttori di residui radioattivi abbiano accesso ad un sistema di smaltimento sicuro dei residui radioattivi alle stesse condizioni;
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
b bis) requisiti nazionali in materia di salute e sicurezza, istruzione e formazione dei lavoratori;
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
(c) un sistema di licenze per le attività e gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, compreso il divieto di esercizio di impianti di gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi senza una licenza;
(c) un sistema di licenze per le attività e gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, compreso il divieto di esercizio di impianti di gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi senza una licenza, che garantisca che tutti i residui radioattivi, indipendentemente da chi li produca, siano gestiti su base non discriminatoria;
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d
(d) un sistema di adeguati controlli istituzionali, ispezioni regolamentate, documentazioni e relazioni;
(d) un sistema di adeguati controlli istituzionali, ispezioni regolamentate, documentazioni e relazioni, nonché la formazione necessaria per i lavoratori coinvolti nell'intero processo, al fine di assicurare e mantenere la loro salute e sicurezza sul lavoro;
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) disposizioni volte a garantire adeguate risorse finanziarie a lungo termine per le attività e le strutture connesse al combustibile esaurito e ai residui radioattivi;
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f bis) disposizioni volte ad assicurare che l'ammontare delle risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e per la realizzazione del deposito sia fissato dall'autorità di regolamentazione competente a seguito di un processo trasparente, rivisto regolarmente, e durante il quale tutti i soggetti interessati sono periodicamente consultati.
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f ter) un calcolo di tutti i costi generati dalla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Le informazioni fornite a tale proposito devono specificare tra l'altro le istituzioni che si fanno carico di tali costi.
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2
(2) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, secondo necessità, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le argomentazioni per la giustificazione della sicurezza di cui all'articolo 8, dello sviluppo della tecnologia e dei risultati delle ricerche relative alla sicurezza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, secondo necessità, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con le argomentazioni per la giustificazione della sicurezza di cui all'articolo 3, punto 9 quater, della migliore tecnologia disponibile, delle norme sanitarie e di sicurezza e dei risultati delle ricerche relative alla sicurezza.
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità di regolamentazione siano soggette al controllo democratico.
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. L'autorità di regolamentazione competente dispone dei poteri e delle risorse per eseguire regolarmente valutazioni della sicurezza nucleare, indagini e controlli e, ove necessario, per adottare provvedimenti esecutivi negli impianti, anche durante il processo di disattivazione. Tali valutazioni riguardano altresì la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi eventuali subappaltatori, così come la consistenza numerica e la formazione del personale.
Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. L'autorità di regolamentazione competente ha il potere di ordinare l'interruzione di determinate attività, qualora dalle valutazioni risulti che non sono sicure. Queste e tutte le altre valutazioni effettuate dall'autorità di regolamentazione competente sono rese pubbliche;
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1
(1) Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.
1. Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze ai quali l'autorità competente dello Stato membro in questione ha affidato la responsabilità globale per il combustibile esaurito e i residui radioattivi.
Emendamento 130 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri garantiscono che siano predisposte un'argomentazione di sicurezza e una valutazione di supporto della sicurezza, nel quadro della richiesta di autorizzazione per svolgere un'attività di gestione di residui radioattivi o per gestire un impianto di smaltimento con sede sul territorio dell'UE, e che tali documenti siano aggiornati secondo necessità durante il periodo in cui sussistono l'attività o l'impianto. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza contemplano la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, il funzionamento o la chiusura di piscine per i combustibili esauriti, di un impianto di stoccaggio o di smaltimento nonché la questione della sicurezza post-chiusura a lungo termine, anche mediante strumenti passivi, e descrivono tutti gli aspetti del sito concernenti la sicurezza, la progettazione dell'impianto, le piscine di stoccaggio intermedio per il raffreddamento (compreso un resoconto periodico dei quantitativi di combustibile esaurito ivi contenuti), la disattivazione dell'impianto o di parti di esso nonché le misure di controllo gestionali e i controlli regolamentari. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza includono una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli dipendenti da subappaltatori, nonché dei livelli di competenza richiesti e del personale necessario per un funzionamento sicuro dell'impianto in ogni momento, in modo da poter reagire in caso di incidente.
L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza dimostrano il livello di protezione assicurato e forniscono all'autorità di regolamentazione competente e alle altre parti interessate la garanzia che i requisiti di sicurezza sono rispettati. L'argomentazione di sicurezza e la valutazione di supporto della sicurezza sono presentate all'autorità di regolamentazione competente per l'approvazione.
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di un'autorizzazione riferiscano all'autorità di regolamentazione competente o ad altre organizzazioni pertinenti e mettano a diposizione del pubblico le informazioni concernenti le loro attività o i loro impianti.
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2
(2) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza delle loro attività e dei loro impianti in modo sistematico e verificabile.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto la supervisione dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza delle loro attività, ivi compresa la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei subappaltatori, e dei loro impianti, in modo sistematico e verificabile in conformità della migliore tecnologia disponibile. I titolari della licenza riferiscono in merito ai risultati delle loro valutazioni all'autorità di regolamentazione competente e alle altre organizzazioni pertinenti, ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti dal titolare della licenza, ai subappaltatori e al pubblico.
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3
(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 includono l'accertamento dell'esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e per la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti.
3. Le attività di cui al paragrafo 2 sono sottoposte formalmente all'autorità di regolamentazione competente, nel quadro della richiesta di autorizzazione, a garanzia della sicurezza dell'attività, e includono l'accertamento dell'esistenza di misure per la prevenzione di incidenti e di attacchi fisici e per la mitigazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori, per la popolazione e per l'ambiente naturale esposizioni alle radiazioni ionizzanti
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4
(4) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscano la massima priorità alla sicurezza e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente e dai rappresentanti dei lavoratori che si occupano specificamente della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5
(5) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane, anche a lungo termine, per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari delle licenze informino quanto prima le autorità locali e regionali transfrontaliere della loro intenzione di realizzare un impianto di gestione dei residui, se la distanza di tale impianto dal confine nazionale è tale da rendere probabili ripercussioni transfrontaliere durante la costruzione o il funzionamento dell'impianto, dopo il suo abbandono o in caso di incidente o guasto connesso all'impianto.
Emendamento 146 Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Marcatura e documentazione
Gli Stati membri assicurano che i titolari delle licenze marchino i contenitori e documentino lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi in un modo che non risenta degli agenti atmosferici. La documentazione comprende la composizione chimica, tossicologica e radiologica dei residui e indica se essi sono in forma solida, liquida o gassosa.
Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 8
Articolo 8
soppresso
Argomentazione per la giustificazione della sicurezza
(1)Quale parte integrante della domanda di licenza per un impianto o un'attività, vengono preparate un'argomentazione per la giustificazione della sicurezza (safety case) e una valutazione di supporto della sicurezza. Queste saranno aggiornate, ove necessario, nel corso dell'evoluzione dell'impianto o dell'attività. La quantità e il dettaglio dei dati presentati nell'argomentazione e nella valutazione della sicurezza sono commisurati alla complessità delle operazioni svolte e all'entità dei pericoli associati all'impianto o all'attività.
(2)L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza riguardano la localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, l'esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento; l'argomentazione per la giustificazione della sicurezza indica anche gli standard utilizzati per la valutazione. È presa in considerazione la sicurezza post-chiusura a lungo termine, con particolare riguardo al modo in cui questa è assicurata, nella massima misura possibile, da sistemi di sicurezza passivi.
(3)L'argomentazione per la giustificazione della sicurezza descrive tutti gli aspetti del sito relativi alla sicurezza, la progettazione dell'impianto nonché le misure di controllo gestionali e i controlli regolamentari. L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza dimostrano il livello di protezione raggiunto e forniscono all'autorità di regolamentazione competente e alle altre parti interessate la garanzia che i requisiti di sicurezza sono rispettati.
(4)L'argomentazione e la valutazione di supporto della sicurezza sono presentati all'autorità di regolamentazione competente per la loro approvazione.
Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)
Articolo 8 bis
Registrazione e tracciatura con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori
1.Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione e tracciatura nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
2.Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di registrazione e tracciatura sia in grado di specificare il luogo e le condizioni in cui avvengono la produzione, l'uso, il trasporto, lo stoccaggio o lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
3.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai lavoratori che nell'esercizio delle loro mansioni sono stati esposti a combustibile esaurito a residui radioattivi siano conservate dal titolare della licenza o da un organismo statale, in modo da consentire il follow-up a lungo termine delle malattie professionali.
Emendamento 84 Proposta di direttiva Articolo 8 ter (nuovo)
Articolo 8 ter
Procedure e sanzioni
In conformità dei principi generali, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, siano applicabili procedure amministrative o giudiziarie, nonché sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione.
Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 9
Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda provvedimenti relativi alla formazione e all'addestramento, tali da rispondere alle necessità di tutte le parti responsabili della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi, al fine di mantenere e sviluppare ulteriormente l'esperienza e le competenze necessarie.
Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda provvedimenti relativi alla formazione e all'addestramento regolare e preventivo, tali da rispondere alle necessità di tutte le parti responsabili della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi, al fine di mantenere, sviluppare e diffondere ulteriormente l'esperienza e le competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, in linea con il progresso tecnico e scientifico. Gli Stati membri dedicano particolare attenzione alle parti indirettamente coinvolte in loco e garantiscono che siano loro offerti una formazione e un addestramento adeguati e aggiornati prima dello svolgimento delle operazioni con residui radioattivi e combustibile esaurito. Gli Stati membri assicurano che i titolari di licenze siano in grado di attuare e finanziare tali provvedimenti allo scopo di garantire la sicurezza e la salute di tutte le parti coinvolte nel processo. L'istruzione e la formazione dei lavoratori sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, al fine di rafforzare la responsabilità globale per la salute e la sicurezza nel settore nucleare. Gli Stati membri garantiscono altresì che il quadro nazionale preveda modalità per promuovere ulteriori attività di ricerca scientifica nei progetti di smaltimento esistenti.
Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale comprenda programmi di sostegno alla ricerca nel campo della riduzione della produzione di residui radioattivi e della loro gestione.
Emendamento 87 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1
Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale garantisca al momento necessario la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di residui radioattivi.
1. Gli Stati membri assicurano che nel quadro nazionale siano disponibili al momento necessario risorse finanziarie sufficienti per coprire tutte le spese collegate alla disattivazione e alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, rispettando appieno la responsabilità dei produttori di residui radioattivi, in conformità del principio «chi inquina paga» ed evitando qualsiasi ricorso ad aiuti di Stato.
Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri garantiscono che, in conformità delle procedure da stabilire a livello nazionale:
a) sia eseguita una valutazione adeguata dei costi relativi alle strategie di gestione dei residui, in particolare una valutazione dei costi relativi all'attuazione di soluzioni di gestione a lungo termine, per i residui ad attività bassa, intermedia o alta e a vita lunga, in funzione della loro natura. Tali costi includono in modo particolare i costi di disattivazione degli impianti nucleari e, per gli impianti di gestione dei residui radioattivi, i costi di chiusura definitiva, di manutenzione e di monitoraggio;
b) siano istituite riserve finanziarie per coprire i costi di cui alla lettera a) e le risorse necessarie siano destinate a coprire esclusivamente tali riserve;
c) sia istituito un monitoraggio appropriato inteso a stabilire l'adeguatezza delle riserve e della gestione delle attività al fine di coprire i costi di cui alla lettera a) onde garantire un adeguamento periodico.
Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. I costi di smaltimento sono indicati in modo trasparente e pubblicati dagli Stati membri e rivalutati ogni anno. Gli obblighi imposti ai produttori di rifiuti radioattivi sono modificati di conseguenza.
1 quater. Gli Stati membri creano o nominano un organismo nazionale con il compito di fornire un parere esperto sulla gestione dei fondi e sui costi di disattivazione, come indicato al paragrafo 1 bis. Tale organismo è indipendente dai contribuenti dei fondi.
1 quinquies. Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione in merito alle conclusioni dei lavori dell'organismo nazionale competente, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 16.
Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 11
Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e attuati adeguati programmi di assicurazione della qualità concernenti la sicurezza della gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi.
Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e attuati adeguati programmi di assicurazione della qualità concernenti la gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi.
Emendamento 127 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono affinché la piena responsabilità civile per eventuali danni causati da incidenti e dalla gestione a lungo termine di residui radioattivi, compresi i danni agli ambienti terrestri, acquatici e marini, sia a carico dei titolari delle licenze.
Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1
(1) Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalle legislazioni nazionali o da obblighi internazionali.
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi che sono necessarie per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione siano regolarmente disponibili. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, in particolare alla convenzione di Århus. Le informazioni direttamente attinenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni radioattive e tossiche e l'esposizione a tali emissioni, sono pubblicate a prescindere dalle circostanze.
Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubbliche le informazioni relative alle risorse finanziarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi di cui all'articolo 10, tenendo debitamente conto dei costi sostenuti dai produttori.
Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni relative ai siti e alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi vicini a paesi confinanti coinvolgano l'opinione pubblica e le istituzioni dei paesi interessati.
Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2
(2)Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi.
soppresso
Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Partecipazione del pubblico
1.Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano la possibilità di partecipare, ad uno stadio precoce ed in modo efficace, alla preparazione o alla revisione dei programmi nazionali di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, elaborati ai sensi dell'articolo 13, ed affinché gli stessi abbiano accesso a tali programmi successivamente alla loro elaborazione. Essi pubblicano i programmi su un sito web accessibile al pubblico.
2.A tal fine gli Stati membri provvedono affinché:
a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in merito a qualsiasi proposta relativa a tali programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese, tra l'altro, le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;
b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che siano adottate decisioni sui programmi;
c) ai fini dell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;
d) dopo l'esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente compia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.
3.Gli Stati membri identificano i membri del pubblico che siano idonei a partecipare ai fini di cui al paragrafo 2. Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente. Sono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.
Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2
(2) I programmi nazionali sono in linea con le disposizioni degli articoli da 4 a 12.
2. I programmi nazionali sono in linea con le disposizioni degli articoli da 4 a 12 bis.
Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3
(3) Gli Stati membri provvedono a rivedere e aggiornare periodicamente i loro programmi nazionali, tenendo conto, se del caso, dei progressi tecnici e scientifici.
3. Gli Stati membri provvedono a rivedere e aggiornare periodicamente i loro programmi nazionali, tenendo conto, se del caso, dei progressi tecnici e scientifici e integrando gli apporti provenienti dall'esperienza di gestione di altri Stati membri in materia di residui radioattivi, nonché i risultati delle valutazioni inter pares internazionali.
Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri informano al più presto le autorità regionali e locali transfrontaliere dei loro programmi nazionali, se l'attuazione di tali programmi può avere ripercussioni transfrontaliere.
Emendamento 101 Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Nell'ambito dei programmi nazionali, gli Stati membri indicano chiaramente le risorse finanziarie disponibili per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 14 – punto -1 (nuovo)
-1) un sistema integrato e dettagliato per la classificazione dei residui radioattivi che copra tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi dalla generazione di tali residui al loro smaltimento;
Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 1
(1) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei residui radioattivi e previsioni sulle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati. L'inventario indica chiaramente la sede e la quantità del materiale e, mediante un'opportuna classificazione, il livello di pericolo;
(1) sulla base del sistema di classificazione di cui al punto -1, un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei residui radioattivi e le previsioni sulle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati. L'inventario indica chiaramente la sede e la quantità del materiale e il livello di pericolo nonché l'origine dei residui;
Emendamento 128 Proposta di direttiva Articolo 14 punto 2
(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla produzione fino allo smaltimento;
(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla produzione fino allo stoccaggio o allo smaltimento. Particolare priorità è data ai residui radioattivi storici e al combustibile esaurito in piscine di stoccaggio intermedie;
Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 3
(3) progetti e piani per la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti controlli istituzionali e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
(3) progetti e piani per la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti controlli istituzionali e i mezzi da impiegare per garantire la sorveglianza e il mantenimento dell'impianto e conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 7 bis (nuovo)
7 bis) una descrizione della valutazione dei costi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera a), e dei metodi applicati per il calcolo delle riserve corrispondenti;
Emendamento 106 Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 8
(8) descrizione del/dei regime/i di finanziamento in vigore al fine di garantire che tutti i costi relativi al programma possano essere sostenuti secondo il calendario previsto.
(8) una descrizione delle scelte relative alla composizione e alla gestione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), e del/dei regime/i di finanziamento in vigore al fine di garantire che tutti i costi relativi al programma possano essere sostenuti secondo il calendario previsto e seguano fedelmente il principio «chi inquina paga».
Emendamento 107 Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 8 bis (nuovo)
8 bis) un termine vincolante e verificabile per l'attuazione dei programmi nazionali e la conformità ai requisiti di cui ai punti da 1 a 8 di cui sopra;
Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 14 – punto 8 ter (nuovo)
8 ter) piani in materia di istruzione e formazione professionale per mantenere e sviluppare l'esperienza e le competenze necessarie per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione esegue un monitoraggio dell'osservanza dei termini presentati a norma dell'articolo 14, punto 8 bis, per l'attuazione dei programmi nazionali degli Stati membri.
Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4
(4)La Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell'ambito dei programmi nazionali di gestione dei residui nel decidere in merito a provvedimenti Euratom di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e residui radioattivi, oppure nel formulare i propri punti di vista su progetti di investimento conformemente all'articolo 43 del trattato Euratom.
soppresso
Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3
(3) Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni dei loro quadri nazionali, delle autorità di regolamentazione competenti, dei programmi nazionali e della loro attuazione, e invitano a revisioni inter pares internazionali dei loro quadri nazionali, delle autorità e/o dei programmi al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni dei loro quadri nazionali, delle autorità di regolamentazione competenti, dei programmi nazionali e della loro attuazione, e invitano a revisioni inter pares internazionali dei loro quadri nazionali, delle autorità e/o dei programmi al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. I risultati dei riesami inter pares, ove disponibili, sono trasmessi alla Commissione, la quale presenta una relazione periodica al Parlamento europeo e al Consiglio in cui sono evidenziate, in forma sintetica, le conclusioni conseguite durante i riesami inter pares.
Emendamento 138 Proposta di direttiva Articolo 16 bis (nuovo)
Articolo 16 bis
Rivalutazione
La Commissione, al più tardi due anni dopo che gli Stati membri hanno proceduto ai riesami inter pares come previsto all'articolo 16, paragrafo 3, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio incentrata su una rivalutazione del concetto di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Tale rivalutazione esamina, in particolare, gli aspetti di reversibilità e recuperabilità dei residui una volta inseriti in un sito di smaltimento, alla luce degli sviluppi della ricerca e dei progressi delle conoscenze scientifiche in questo campo. La relazione è seguita, se necessario, da una revisione della presente direttiva al fine di rispecchiare la ricerca tecnologia più recente in materia di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1
(1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …*. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
* Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Trilogo relativo al progetto di bilancio 2012
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2012 (2011/2019(BUD))
– visto il progetto di bilancio per l'esercizio 2012 adottato dalla Commissione il 20 aprile 2011 (SEC(2011)0498),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)(1),
– visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2012(2),
– viste le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio 2011 sugli orientamenti per il bilancio 2012,
– visto il titolo II, capitolo 7, del suo regolamento,
– vista la lettera della commissione per la pesca,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0230/2011),
A. considerando che la procedura di bilancio 2012 è la seconda condotta in base al trattato di Lisbona e che l'esperienza dello scorso anno può fornire indicazioni importanti,
B. considerando che il trilogo previsto per il mese di luglio dovrebbe consentire ai rappresentanti dei due rami dell'autorità di bilancio di discutere delle priorità individuate in relazione al bilancio per l'esercizio 2012 ed eventualmente di trovare un terreno d'intesa di cui si potrebbe tenere conto nelle rispettive letture,
C. considerando che le Presidenze polacca e ungherese si sono impegnate pubblicamente ad avviare un dialogo politico aperto e costruttivo con il Parlamento europeo in materia di bilancio,
D. considerando che il Consiglio nel suo insieme è pertanto chiamato ad agire in qualità di partner politico affidabile nel corso dell'intera procedura e a evitare tagli arbitrari o puramente aritmetici alle varie linee di bilancio,
Progetto di bilancio 2012 – valutazione generale
1. ricorda che, nella sua risoluzione del 24 marzo 2011, il Parlamento europeo ha posto la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva al centro della strategia di bilancio dell'UE per l'esercizio 2012, in modo da aiutare l'Europa a riprendersi dalla crisi economica e sociale e ad uscirne rafforzata;
2. rammenta che la promozione di un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, che crei occupazione e posti di lavoro di qualità attraverso la realizzazione delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, costituisce un obiettivo adottato di comune accordo dai 27 Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione europea; ricorda che l'attuazione della citata strategia presupporrà ingenti investimenti orientati al futuro fino al 2020, che la Commissione, nella sua comunicazione intitolata «Revisione del bilancio dell'Unione europea» (COM(2010)0700), stima ad almeno 1 800 miliardi di EUR; sottolinea pertanto che occorre effettuare fin d'ora, senza ulteriori indugi, i necessari investimenti a livello di Unione europea e di Stati membri per migliorare il livello di istruzione, promuovere l'inclusione sociale, in particolare mediante la riduzione della povertà, e favorire lo sviluppo di una società della conoscenza basata sulla capacità scientifica e tecnologica di tutta l'Unione europea; a tale riguardo, insiste sulla necessità di sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e le PMI, nonché lo sviluppo di tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse;
3. esprime profonda apprensione, in tale contesto, per il fatto che l'attuale crisi ha causato un calo degli investimenti pubblici in alcuni di questi settori a seguito degli adeguamenti dei bilanci nazionali attuati dagli Stati membri; chiede un'inversione di tendenza ed è fermamente convinto che sia necessario garantire investimenti a livello nazionale ed europeo affinché l'Unione europea nel suo insieme possa realizzare progressi nel quadro della strategia Europa 2020; è del parere che il bilancio dell'UE debba fungere da elemento propulsore per le politiche di rilancio degli Stati membri, grazie all'incentivazione e al sostegno degli investimenti nazionali volti a rafforzare la crescita e l'occupazione; sottolinea a tale riguardo che l'adeguamento del bilancio dell'UE agli obiettivi della strategia Europa 2020 è della massima importanza; ricorda che il bilancio dell'Unione europea deve accordare priorità al sostegno alla formazione, alla mobilità e all'occupazione dei giovani, alle PMI, alla ricerca e allo sviluppo; sottolinea che si tratta di un approccio totalmente in linea con le dinamiche del semestre europeo che, in quanto nuovo meccanismo per una migliore governance economica europea, punta a incrementare la coerenza, le sinergie e la complementarità tra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 stabiliti di comune accordo;
4. ricorda che la strategia Europa 2020 e il semestre europeo necessitano di una forte dimensione parlamentare ed è fermamente convinto che una maggiore partecipazione parlamentare migliorerebbe in modo significativo la natura democratica e la trasparenza di tale esercizio;
5. osserva che il progetto di bilancio dell'UE (PB) per il 2012 presentato dalla Commissione prevede 147 435 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno (SI) (146 676 milioni di EUR se si escludono il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e la Riserva per aiuti d'urgenza) e 132 738 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento (SP); rileva che tali importi corrispondono rispettivamente all'1,12% e all'1,01% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE previsto per il 2012 e pone l'accento sull'evidente stabilità di tali percentuali tra il 2011 e il 2012, a fronte di una crescita dell'RNL che nel 2012, secondo le stime della Commissione, non dovrebbe essere inferiore a +4,7% (a prezzi correnti);
6. riconosce che, se da un lato il bilancio dell'UE è chiamato a contribuire agli sforzi collettivi degli Stati membri in tempi di austerità, dall'altro lato tali sforzi dovrebbero essere commisurati all'entità del bilancio stesso nonché alle sue caratteristiche specifiche e al relativo impatto economico reale; ritiene che si debba tener conto degli attuali sforzi di risanamento di bilancio compiuti in molti Stati membri a seguito della scarsa disciplina fiscale in passato, rammentando tuttavia che, ai sensi delle disposizioni del trattato, il bilancio dell'UE non può registrare disavanzi e che il bilancio dell'UE rappresenta solo il 2% della spesa pubblica totale nell'UE;
7. osserva che il tasso d'inflazione annuo dell'UE a 27 per il 2011 è stimato al 2,7%, il che significa che gli aumenti nominali del 3,7% per gli stanziamenti d'impegno e del 4,9% per gli stanziamenti di pagamento, proposti per il 2012, rappresentano rispettivamente, in termini reali, l'1% e il 2,2% rispetto al bilancio 2011; sottolinea che diversi Stati membri stanno pianificando incrementi dei rispettivi bilanci nazionali superiori a quelli proposti dalla Commissione per il bilancio dell'UE; nota altresì gli sforzi di alcuni Stati membri intesi a ridurre i disavanzi di bilancio e a rallentare la crescita del debito sovrano, portandolo a un livello maggiormente sostenibile;
8. pone l'accento sul fatto che gli importi proposti per il bilancio dell'UE relativo all'esercizio 2012 sono in linea con il profilo di spesa dell'Unione stabilito dal quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013, a condizione che si consegua un accordo con l'autorità di bilancio su una revisione del QFP che si adegui alle esigenze finanziarie supplementari di ITER; fa notare che qualsiasi aumento (o riduzione) rispetto al bilancio 2011 deve pertanto essere valutato tenendo conto del relativo impatto sulla realizzazione dei programmi pluriennali; sottolinea che si tratta di una questione di credibilità istituzionale e di coerenza del progetto europeo, in un momento in cui le responsabilità e gli impegni dell'UE continuano ad aumentare; ritiene, da tale punto di vista, che l'assegnazione di una significativa e concreta capacità finanziaria a politiche settoriali mirate e alle nuove competenze stabilite a livello europeo in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona sia una priorità;
9. osserva che il PB 2012 prevede un margine complessivo di 1 603 milioni di EUR in SI al di sotto del massimale stabilito dal QFP; è fermamente intenzionato, qualora si dimostrasse necessario, a utilizzare non solo tale margine disponibile ma anche, se del caso, gli altri meccanismi di flessibilità previsti dall'attuale AII per sostenere e rafforzare determinati obiettivi politici mirati che non sono tenuti debitamente in considerazione nell'attuale QFP; si attende piena collaborazione da parte del Consiglio per quanto concerne il ricorso ai suddetti meccanismi;
10. ricorda che è già iniziata in Parlamento una prima serie di discussioni sulle priorità di bilancio, nella forma di un'ampia consultazione delle sue commissioni specializzate da parte del relatore generale per il bilancio 2012; sottolinea che il processo deve ora essere perfezionato all'interno delle singole commissioni, per quanto attiene ai rispettivi ambiti di competenza, al fine di individuare le priorità positive e negative per il bilancio 2012;
11. prende atto della stima della Commissione secondo cui la percentuale complessiva di SI nel PB 2012 che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 è pari al 43,5%; ritiene che tale stima sia positiva ma non sufficiente; riconosce che le priorità fissate dalla Commissione appaiono in linea con quelle definite dal Parlamento nella sua risoluzione sugli orientamenti generali per il bilancio 2012, ma auspica un approccio maggiormente ambizioso al finanziamento della strategia Europa 2020; è tuttavia determinato ad analizzare ulteriormente gli importi in questione, con il pieno coinvolgimento delle sue commissioni specializzate;
12.
è del parere che gli stanziamenti del bilancio 2012 debbano essere fissati a un livello adeguato, non solo ai fini della strategia Europa 2020, ma anche allo scopo di garantire la prosecuzione delle politiche dell'Unione e il conseguimento dei suoi obiettivi; sottolinea, in particolare, la necessità di consentire all'UE di far fronte alle proprie responsabilità sulla scena globale, in particolare all'indomani della «primavera araba» e dei disordini in Medio Oriente;
13.
osserva che la difficile situazione economica nell'Unione europea ha condotto la Commissione a porre in essere un primo tentativo di individuare priorità negative e possibilità di risparmio di risorse in determinati settori, rispetto a quanto inizialmente previsto nel quadro della programmazione finanziaria, in particolare in quelli che nel recente passato hanno registrato risultati deludenti e tassi di esecuzione modesti, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 24 marzo 2011; chiede tuttavia alla Commissione di fornire ulteriori informazioni a suffragio delle sue valutazioni, al fine di permettere al Parlamento di determinare chiaramente le priorità politiche e di bilancio, sia positive che negative, nonché le possibilità di realizzare riassegnazioni e risparmi supplementari, nella consapevolezza che è essenziale proseguire, a livello di UE, l'attuazione dei programmi e delle azioni dell'Unione, in particolare il finanziamento delle azioni intese a far fronte agli effetti della crisi e a favorire la crescita;
14.
mette in guardia contro qualsiasi tentativo da parte del Consiglio di apportare tagli orizzontali al bilancio, onde decidere a priori sul livello generale degli stanziamenti, senza tenere in debito conto una valutazione accurata delle reali esigenze ai fini del conseguimento degli obiettivi concordati e degli impegni assunti a livello politico dall'Unione; invita il Consiglio, qualora tali tagli fossero apportati, a spiegare pubblicamente e a identificare chiaramente quali priorità politiche o quali progetti dell'UE potrebbero essere rinviati o del tutto abbandonati;
15.
prende atto dell'aumento del 4,9% degli SP rispetto al 2011; è convinto che la Commissione abbia proposto gli importi in questione sulla base di un'attenta analisi critica delle previsioni fornite dagli Stati membri, i quali a loro volta co-gestiscono l'80% del bilancio dell'UE; rileva che l'incremento è in gran parte dovuto alle esigenze giuridiche legate al Settimo programma quadro di ricerca e ai fondi strutturali e di coesione; è convinto che il livello dei pagamenti proposto corrisponda allo stretto necessario per onorare gli impegni giuridici assunti dall'UE negli anni precedenti e che l'Unione abbia il dovere di tenere fede agli obblighi giuridicamente vincolanti derivanti da tali impegni e di garantire che i programmi dispieghino appieno il loro potenziale e funzionino a piena velocità; esorta pertanto vivamente il Consiglio ad astenersi da eventuali tagli al livello di pagamenti proposto; dichiara la sua intenzione di mantenere i pagamenti al livello proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio, in particolare alla luce della riluttanza dimostrata dal Consiglio all'inizio del 2011 al momento di onorare l'impegno, formalmente assunto nel dicembre 2010, relativo alla concessione di ulteriori stanziamenti in caso di necessità;
16.
osserva inoltre che il margine complessivo per gli SP al di sotto del massimale stabilito dal QFP rimane elevato ed pari a 8 815 milioni di EUR; sottolinea che, d'altro canto, qualsiasi riduzione dell'importo proposto dalla Commissione peggiorerebbe la situazione per quanto concerne l'urgente necessità di ridurre gli impegni residui (RAL), ormai ai massimi storici, e di garantire la corretta attuazione delle politiche e dei programmi dell'UE;
17.
rammenta, in tale contesto, che il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2011 indica un'eccedenza di bilancio di 4,54 miliardi di EUR in pagamenti nel 2010, dei quali 1,28 miliardi di EUR derivano da ammende e interessi di mora; esprime la propria delusione per la proposta della Commissione di ridurre i contributi degli Stati membri di tutto tale importo; sottolinea che, pur non avendo alcun impatto sul livello generale di deficit degli Stati membri, questa parte dell'eccedenza può fare una netta differenza per il bilancio annuale dell'UE e può, allo stesso tempo, permettere un allentamento della pressione sui bilanci nazionali degli Stati membri qualora dovesse essere necessario inserire pagamenti supplementari nel bilancio dell'UE per necessità non previste al momento dell'elaborazione del bilancio annuale; é del parere che, per questi motivi, le entrate derivanti da ammende ed interessi di mora non debbano essere detratte dalle risorse proprie basate sull'RNL ma debbano essere iscritte nel bilancio dell'UE in una «riserva degli stanziamenti» destinata a coprire eventuali esigenze di pagamenti supplementari che possano determinarsi nel corso dell'anno;
Rubrica 1a
18. prende atto della proposta, avanzata dalla Commissione nel PB 2012 di incrementare, rispetto al bilancio 2011, gli SI del 12,6% (portandoli a 15 223 milioni di EUR) e gli SP dell'8,1% (per un totale di 12 566 milioni di EUR), visto che la rubrica 1a, grazie al suo contributo diretto o indiretto al finanziamento dei cinque obiettivi primari e delle sette iniziative faro, è la rubrica più importante del QFP 2007-2013 in termini di conseguimento delle finalità della strategia Europa 2020;
19. si rammarica tuttavia per il fatto che la maggior parte degli incrementi previsti per il 2012 a titolo della rubrica in oggetto non va oltre la mera ripartizione annuale degli importi pluriennali complessivi concordati dal Parlamento e dal Consiglio in sede di adozione dei programmi e delle azioni in questione; sottolinea pertanto che la Commissione non propone, in linea di massima, un incremento del sostegno agli investimenti urgenti necessari per la realizzazione delle sette iniziative faro superiore alle previsioni iniziali e che la stessa evidenzia una preoccupante tendenza a posticipare al QFP relativo al periodo successivo al 2013 il notevole incremento dello sforzo finanziario comune; è convinto che tale atteggiamento metterà seriamente a rischio il conseguimento degli obiettivi primari entro il 2020;
20. sottolinea che, in base al PB 2012 e alla programmazione finanziaria aggiornata per il 2013, gli importi complessivi stanziati fino al 2013 per i principali programmi volti al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, quali ad esempio il Settimo programma quadro di ricerca della Commissione europea (7° PQ CE), le misure antinquinamento Marco Polo II, PROGRESS, Galileo e GMES (monitoraggio globale dell'ambiente e sicurezza), risultano inferiori agli importi di riferimento concordati dal Parlamento e dal Consiglio in sede di adozione dei programmi stessi; rileva che, per contro, gli importi di riferimento sarebbero leggermente superati nel caso dei seguenti programmi chiave nell'ambito della strategia Europa 2020: il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), la rete transeuropea di trasporto, la rete transeuropea per l'energia, il programma Erasmus Mundus e il programma per l'apprendimento permanente; intende trarre pienamente vantaggio, se del caso, dalla flessibilità legislativa del 5% concessa dal punto 37 dell'AII, al fine di incentivare ulteriormente gli investimenti principali e più urgenti;
21. rileva inoltre che, rispetto al bilancio 2011, una quota considerevole dell'incremento nominale della rubrica 1a nell'ambito del PB 2012 è legata ai finanziamenti aggiuntivi per 750 milioni di EUR (in SI) necessari per ITRE nell'esercizio in oggetto, dei quali 650 milioni di EUR sono effettivamente aggiuntivi mentre 100 milioni di EUR sono frutto di riassegnazioni dalle varie linee di bilancio afferenti al 7° PQ CE; ribadisce la propria opposizione a qualunque forma di riassegnazione di risorse dal 7° PQ CE, in quanto così facendo se ne metterebbe a repentaglio l'attuazione e si ridurrebbe in maniera significativa il suo contributo al conseguimento degli obiettivi primari e alla realizzazione delle iniziative faro della strategia Europa 2020;
22. ricorda che, ai fini del finanziamento di ITER, l'autorità di bilancio dovrà approvare la proposta parallela della Commissione (COM(2011)0226), recante modifica del QFP 2007-2013, che suggerisce di sfruttare, per il finanziamento dei 1 300 milioni di EUR relativi al progetto ITER tuttora mancanti per il 2012 e il 2013, i margini relativi alle rubriche 2 e 5 del QFP 2007-2013, disponibili e non utilizzati nel bilancio 2011, per un totale di 840 milioni di EUR, più una riassegnazione di 460 milioni di EUR dal 7° PQ CE negli esercizi 2012 e 2013; manifesta la propria volontà di avviare negoziati con il Consiglio al fine di modificare la proposta della Commissione facendo ricorso ai vari strumenti inclusi nell'AII del 17 maggio 2006 attualmente in vigore;
23. prende atto con preoccupazione dei tagli aggiuntivi per 64 milioni di EUR operati in relazione al 7° PQ CE rispetto alla programmazione finanziaria, che vanno ad aggiungersi ai 100 milioni di EUR riassegnati a ITER; chiede alla Commissione di proporre di utilizzare, per le spese operative a titolo del 7° PQ CE, le risorse che saranno risparmiate nel 2012 (pari a un totale di 190 milioni di EUR) grazie alla rivalutazione del fabbisogno di personale e alla riduzione dei contributi finanziari a favore di determinate imprese comuni;
24. rileva, a tale proposito, la necessità di migliorare le condizioni di finanziamento delle priorità in materia di energie sostenibili, delle tecnologie di stoccaggio dell'energia e di altri obiettivi prioritari relativi alle energie rinnovabili nel quadro del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) di recente introduzione, ivi inclusa l'efficienza energetica, che sono fondamentali per rispondere alle sfide legate all'economia, all'energia e al clima; ritiene che la definizione di obiettivi chiari nell'ambito della politica relativa alle energie sostenibili e dell'efficienza energetica possa portare a soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi, a tutto vantaggio dell'economia europea nel suo insieme; osserva inoltre che, nel quadro della procedura di bilancio 2012, potrebbero essere studiati ulteriori metodi innovativi per dare impulso agli investimenti e promuovere la ricerca e l'innovazione, ad esempio il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFF);
25. si rammarica del fatto che la Commissione, alla luce del limitato incremento previsto per il programma PROGRESS nel PB 2012 rispetto al bilancio 2011, non potrà ripristinare l'importo di 20 milioni di EUR relativo al periodo 2011-2013, come invece si era impegnata a fare nel 2010 al fine di compensare, in parte, la riassegnazione di fondi da PROGRESS allo strumento di microfinanziamento; ricorda il contributo del programma PROGRESS alle due iniziative faro della strategia Europa 2020 «Piattaforma europea contro la povertà» e «Youth on the Move» (gioventù in movimento); sottolinea che gli Stati membri, le autorità locali e regionali e gli istituti nazionali e regionali beneficiano di stanziamenti a titolo del programma PROGRESS per implementare le misure volte a integrare la dimensione di genere nel bilancio;
26. accoglie favorevolmente l'incremento (+5,7 milioni di EUR), rispetto alle previsioni iniziali, del livello complessivo di stanziamenti d'impegno a favore del programma quadro per la competitività e l'innovazione; si augura che tale incremento possa contribuire a migliorare l'accesso delle PMI a tale programma e a sviluppare programmi specifici nonché meccanismi finanziari innovativi; ricorda, a tale proposito, il ruolo cruciale svolto dalle PMI nel rilanciare l'economia dell'Unione europea e appoggia in particolare il programma CIP-EIP quale strumento indispensabile per uscire dalla crisi; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali e a diverse opportunità di finanziamento Unione europea rendendo le procedure di finanziamento più semplici, più veloci e meno burocratiche;
27. ribadisce l'importanza del mercato unico per la competitività delle imprese dell'UE e per la crescita e la stabilità delle economie europee e ricorda alla Commissione e agli Stati membri che occorre garantire risorse sufficienti al fine di migliorare l'applicazione delle norme del mercato unico;
28. pone l'accento sul valore aggiunto europeo degli investimenti nei trasporti transfrontalieri, con particolare riferimento al programma RTE-T, in quanto essi migliorano i collegamenti transfrontalieri e intermodali promuovendo così lo sviluppo economico e l'occupazione; alla luce del tradizionale sottofinanziamento delle RTE-T, chiede che siano rese disponibili maggiori risorse a tal fine, ricorrendo anche a fonti di finanziamento alternative quali i partenariati pubblico-privato (PPP), l'assegnazione degli introiti e strumenti finanziari di altro tipo; sottolinea che il Fondo di coesione e il Fondo regionale dovrebbero essere strettamente collegati ai progetti RTE-T;
29. ritiene opportuno portare avanti e incrementare nel 2012 il sostegno a favore del programma per l'apprendimento permanente, visti il suo elevato valore aggiunto europeo e il suo consistente contributo alle iniziative faro «Youth on the Move» e «Unione dell'innovazione»; sottolinea in particolare che, alla luce del crescente numero di persone che frequentano corsi di istruzione per adulti in Europa, è opportuno potenziare il programma Grundtvig, che attualmente rappresenta solo il 4% degli stanziamenti destinati all'apprendimento permanente;
30. esprime preoccupazione per la proposta di ridurre gli stanziamenti per il programma statistico dell'Unione e per il ridottissimo aumento – al di sotto del tasso d'inflazione – delle spese per il personale nel settore «statistiche»; sottolinea l'impellente necessità di verificare costantemente che le risorse di Eurostat corrispondano al crescente carico di lavoro e alle maggiori esigenze di qualità nel settore chiave delle statistiche economiche e finanziarie;
31. ricorda che gran parte delle nuove competenze attribuite all'Unione europea dal trattato di Lisbona, nei settori dell'energia, del turismo e dello spazio, rientra nella rubrica 1a; esprime il proprio disappunto per la mancata presentazione, da parte della Commissione, di una proposta relativa a finanziamenti supplementari a favore di queste nuove politiche nel terzo anno dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona; sottolinea che né per Galileo né per GMES, ovvero i principali programmi spaziali dell'UE, sono previsti finanziamenti supplementari entro la fine del periodo di validità dell'attuale QFP, e che i finanziamenti a favore di Galileo hanno subito un ridimensionamento tra il 2011 e il 2012; ribadisce la necessità di introdurre misure specifiche tangibili a sostegno del turismo, vista la rilevanza economica di un settore che rappresenta la terza attività socio-economica in Europa in termini di occupazione e di creazione di PIL, e si rammarica per il fatto che la Commissione non intende proporre una nuova base giuridica atta a sostituire le tre azioni preparatorie in materia che non potranno essere estese nel 2012; chiede che siano destinate risorse adeguate al settore turistico nel 2012 e 2013 così come nei futuri quadri finanziari pluriennali;
32. osserva che la crisi ha chiaramente messo in evidenza l'importanza, per la solidità delle finanze pubbliche, di disporre di sistemi di riscossione fiscale efficaci e a prova di frode; sottolinea che occorre annettere la massima priorità alla lotta contro la frode e l'evasione fiscale e che gli stanziamenti destinati a Fiscalis debbono consentire a tale programma di rispondere a tale ambizione;
33. si compiace della decisione della Commissione di iscrivere nel PB, per il secondo anno consecutivo, stanziamenti di pagamento (50 milioni di EUR) per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); sottolinea che tale decisione non solo conferisce maggiore visibilità al Fondo, ma consente altresì di evitare storni da altre linee di bilancio che perseguono finalità e soddisfano esigenze diverse; attende con interesse la presentazione della revisione intermedia del regolamento sul FEG da parte della Commissione, in modo da poter individuare possibili soluzioni atte ad accelerare la procedura di attivazione del Fondo e a semplificarne le regole di gestione;
Rubrica 1b
34. sottolinea il contributo decisivo della politica di coesione ai fini della crescita e dell'occupazione nonché della coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni e gli Stati membri dell'UE; pone l'accento sul fatto che la politica di coesione è fondamentale per offrire a tutte le regioni dell'UE la possibilità di partecipare al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e per sostenere gli investimenti regionali finalizzati all'attuazione delle varie iniziative faro; ritiene pertanto che la politica di coesione debba mantenere la dimensione di politica d'investimento europea nonché l'accessibilità per tutte le regioni e i cittadini dell'Unione, conservando nel contempo il suo carattere ridistributivo e l'obiettivo di ridurre le disparità regionali;
35. rileva che la spesa complessiva per la rubrica 1b è stimata in 52 739 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, pari a un incremento del 3,4% rispetto al 2011, e che pertanto è perfettamente in linea con le dotazioni previste dal QFP 2007-2013, tenuto conto degli ultimi adeguamenti del 2010 a favore di taluni Stati membri; rileva che il margine disponibile (22,1 milioni di EUR) nell'ambito del massimale deriva in gran parte dalla dotazione per l'assistenza tecnica e rappresenta soltanto lo 0,04% della rubrica;
36. accoglie con favore l'aumento dell'8,4% degli SP a un totale di 45 134 milioni di EUR, proposto per il 2012 rispetto al 2011, e ritiene che tale aumento consentirà una rapida ripresa dell'attuazione dei programmi dopo un avvio particolarmente lento all'inizio del periodo 2007-2013; evidenzia che l'aumento dovrebbe altresì consentire di far fronte a eventuali esigenze di pagamento supplementari derivanti dalle recenti modifiche legislative, dall'approvazione di tutti i sistemi di gestione e controllo e dalla chiusura dei programmi relativi al periodo 2000-2006;
37. sottolinea pertanto che il citato livello di pagamenti corrisponde al minimo necessario e che è pienamente in linea con il principio del «bilancio realistico» alla luce del profilo generale dei pagamenti nell'arco del periodo, delle previsioni relative alle domande di pagamento da trasmettere alla Commissione messe a disposizione dagli Stati membri e della necessità di colmare il divario tra impegni e pagamenti; pone inoltre l'accento sul fatto che i flussi di cassa in questione non solo contribuiranno ad accelerare la ripresa dell'economia europea ma favoriranno anche la realizzazione della strategia Europa 2020 nelle regioni; indica pertanto che si opporrà fermamente a qualunque forma di riduzione del livello dei pagamenti proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio;
38. invita la Commissione a raccogliere i dati demografici dei beneficiari della politica di coesione, segnatamente del Fondo sociale europeo, al fine di monitorare il reale impatto dei fondi forniti sullo sviluppo del capitale umano e sull'inserimento nel mercato del lavoro, tenendo presente il problema particolarmente preoccupante della disoccupazione giovanile;
39. chiede alla Commissione di continuare a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri che registrano un tasso di assorbimento contenuto, al fine di migliorare ulteriormente la situazione relativa all'assorbimento in loco; invita pertanto a continuare a promuovere l'apprendimento reciproco, lo scambio di buone prassi e il miglioramento delle capacità amministrative negli Stati membri come pure nei paesi candidati, prestando attenzione al corretto funzionamento dello Strumento di assistenza preadesione volto a sostenere tali paesi nella preparazione all'attuazione dei programmi dell'Unione;
40. chiede alla Commissione di proseguire altresì la sua riflessione sulle possibili modalità di semplificazione del complesso sistema di norme e condizioni imposte dall'UE e/o dalle legislazioni nazionali, al fine di concentrarsi maggiormente sul raggiungimento di obiettivi specifici piuttosto che sulla legalità e la regolarità, senza derogare ai fondamentali principi di trasparenza, responsabilità e sana gestione finanziaria;
Rubrica 2
41. osserva che il PB 2012 propone un incremento, rispetto al bilancio 2011, del 2,6% degli stanziamenti d'impegno (per un totale di 60 158 milioni di EUR) e del 2,8% degli stanziamenti di pagamento (per un totale di 57 948 milioni di EUR); sottolinea che si tratta di aumenti inferiori all'incremento proposto dalla Commissione per il bilancio nel suo complesso;
42. osserva che tali incrementi sono soprattutto conseguenza della graduale introduzione, su base continua, dei pagamenti diretti ai nuovi Stati membri e dei fabbisogni supplementari a livello di sviluppo rurale; pone l'accento sul fatto che, se da un lato gli interventi sul mercato rimangono sostanzialmente stabili rispetto al bilancio 2011, dall'altro, il settore agricolo continua a essere condizionato dalla volatilità dei prezzi e dall'instabilità di alcuni mercati; chiede alla Commissione di elaborare proposte per un approccio più a lungo termine per tutti i settori agricoli nonché proposte concrete per affrontare la volatilità dei prezzi sui loro mercati;
43. fa notare che la tradizionale «lettera rettificativa agricola» che sarà presentata nell'autunno 2011 correggerà le attuali stime trasformandole in una valutazione più precisa delle reali esigenze; richiama l'attenzione, in tale contesto, sul livello finale delle entrate con destinazione specifica previsto per il 2012 (correzioni per verifiche di conformità, irregolarità e prelievo supplementare per il latte), in quanto è da quest'ultimo che dipenderà, alla fine, il livello dei nuovi stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2012; ritiene che, salvo imprevisti, il margine attualmente reso disponibile (651,6 milioni di EUR) dovrebbe essere sufficiente per far fronte ai fabbisogni nell'ambito della rubrica;
44. sottolinea che, ai fini dell'accordo globale sui bilanci annuali, negli ultimi anni l'autorità di bilancio ha potuto fare ricorso, sulla base del punto 23 dell'AII e grazie al verificarsi di determinate circostanze, ai fondi non stanziati (margine) disponibili nell'ambito del massimale della rubrica;
45. è favorevole alla prosecuzione del sostegno ai programmi rientranti nell'iniziativa «Frutta nelle scuole» e dell'aiuto a favore degli indigenti; deplora invece la riduzione della dotazione finanziaria del programma «Latte nelle scuole» ed esprime preoccupazione per i tagli alle misure veterinarie e fitosanitarie;
46. chiede un'ulteriore riduzione delle restituzioni all'esportazione e si rammarica della costante erogazione di sovvenzioni alla produzione di tabacco nell'UE, che contrasta con gli obiettivi della politica sanitaria della stessa Unione;
47. sottolinea che parte della spesa a titolo della rubrica 2 è funzionale al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; pone l'accento sul fatto che anche i programmi di sviluppo rurale contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi prioritari di tale strategia, ovvero la crescita e l'occupazione; considera la sicurezza alimentare e la sostenibilità come due delle principali sfide che la politica agricola comune (CAP) dovrà affrontare; ricorda che gli aiuti diretti dovrebbero tenere in maggiore considerazione gli obiettivi ambientali e sociali e chiede una PAC più sostenibile che contribuisca maggiormente a sostenere le sfide ambientali cui l'UE è chiamata a far fronte, ad esempio quelle legate all'inquinamento idrico, senza compromettere la competitività degli agricoltori dell'UE;
48. accoglie con favore, a tale riguardo, l'aumento della dotazione del programma LIFE+ (4,3 % in stanziamenti d'impegno e 1,9 % in stanziamenti di pagamento), che accorda priorità solamente ai progetti relativi all'ambiente e all'azione per il clima; ricorda che i problemi ambientali e la loro soluzione non tengono conto dei confini nazionali, per cui è ovvio che essi devono essere trattati a livello di Unione europea; sottolinea tuttavia che gli stanziamenti destinati a LIFE+ rimangono alquanto limitati;
49. pone l'accento sul fatto che l'efficienza energetica, la lotta al cambiamento climatico e la promozione delle energie rinnovabili sono politiche trasversali che possono essere finanziate a titolo di diverse rubriche del bilancio dell'UE, e che il Parlamento presterà particolare attenzione al finanziamento delle stesse, in riferimento sia alle singole linee che al bilancio nel suo complesso; esorta la Commissione a portare avanti l'integrazione di dette priorità, nonché della protezione delle risorse idriche e della conservazione della biodiversità, in altre politiche, anche per quanto concerne il sostegno finanziario dell'UE a favore dei paesi in via di sviluppo; considera fondamentale una corretta attuazione delle norme vigenti in materia e chiede pertanto alla Commissione non solo di valutare attentamente l'eventuale necessità di risorse aggiuntive per la realizzazione di un'accurata analisi dell'attuazione della normativa ambientale dell'UE, ma anche di riferire in merito al Parlamento;
50. rileva che, alla luce dell'importanza politica, i finanziamenti e le iniziative esistenti nell'ambito della politica comune della pesca dovrebbero essere proseguiti e mantenuti ai livelli proposti nel PB, non da ultimo in considerazione dell'imminente riforma di tale politica; è del parere che il finanziamento della politica marittima integrata, che dovrebbe raggiungere un importo adeguato nel 2012, non debba compromettere quello di altre iniziative e programmi nel settore della pesca a titolo della rubrica 2; ritiene inoltre fondamentale continuare a tenere sotto controllo le dimensioni della flotta peschereccia europea, fornendo agli Stati membri un sostegno appropriato a tale fine e, in particolare, contrastando la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
Rubrica 3a
51. rileva che l'incremento complessivo dei finanziamenti proposto nel PB 2012, rispetto al bilancio 2011, per le iniziative afferenti alla rubrica in oggetto (+17,7% in stanziamenti d'impegno e +6,8 % in stanziamenti di pagamento) è in linea con le crescenti ambizioni dell'UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia, quali illustrate sia dal trattato di Lisbona che dal programma di Stoccolma (2010-2014) adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009;
52. deplora vivamente che la Commissione trasmetta ai rifugiati un messaggio di rifiuto, aumentando in misura significativa gli stanziamenti destinati al Fondo per le frontiere esterne e al Fondo europeo per i rimpatri, mantenendo però il Fondo europeo per i rifugiati allo stesso livello del 2011; ritiene che l'UE debba dar prova di maggiore accoglienza nei confronti dei rifugiati, in particolare alla luce del conflitto in Libia e del perdurare della pesante repressione contro i manifestanti in diversi paesi arabi;
53. osserva che tali incrementi sono in gran parte legati a tre dei quattro programmi in materia di solidarietà e gestione dell'immigrazione: il Fondo per le frontiere esterne (+38%), il Fondo europeo per i rimpatri (+43%) e il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (+24%); pone tuttavia l'accento sul fatto che gli incrementi previsti per il 2012 a titolo della rubrica corrispondono alla mera ripartizione annuale degli importi pluriennali complessivi concordati dal Parlamento e dal Consiglio in sede di adozione dei programmi e delle azioni in questione;
54. mette quindi seriamente in dubbio l'effettiva adeguatezza del PB presentato dalla Commissione quale risposta alle sfide che l'UE è attualmente chiamata ad affrontare, non ultimo alla luce degli eventi in corso nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo; ribadisce la propria pressante richiesta di una risposta adeguata ed equilibrata a tali sfide, al fine di migliorare la gestione della migrazione legale e di rallentare la migrazione illegale; riconoscendo l'obbligo degli Stati membri di conformarsi alla legislazione europea in vigore, sottolinea la necessità di finanziamenti sufficienti e di strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza nel pieno rispetto delle norme sulla protezione interna, dei diritti umani e della solidarietà tra tutti gli Stati membri; evidenzia, in particolare, il ruolo e il sostegno del Fondo europeo per i rifugiati, anche in riferimento alle misure di emergenza in caso di massiccio afflusso di rifugiati, e si rammarica profondamente per la mancata presentazione da parte della Commissione di proposte volte a prevedere incrementi a favore del Fondo superiori a quelli inizialmente previsti nel quadro della programmazione finanziaria;
55. prende atto dei ripetuti appelli al rafforzamento della capacità operativa e del ruolo dell'Agenzia FRONTEX lanciati dal Consiglio europeo in periodi di crescenti pressioni migratorie; chiede alla Commissione di illustrare le varie implicazioni finanziarie che la revisione del mandato di FRONTEX attualmente in corso avrà per l'esercizio 2012, fornendo altresì una panoramica più chiara della partecipazione finanziaria degli Stati membri al funzionamento dell'Agenzia;
56. constata che, dopo la presentazione delle prossime tappe tecniche, gli stanziamenti destinati al SIS II per l'esercizio 2011 iscritti in riserva sono stati sbloccati dall'autorità di bilancio; sottolinea che l'autorità di bilancio continuerà a monitorare attentamente i futuri sviluppi del SIS II e si riserva il diritto di adottare misure qualora ciò risultasse necessario;
Rubrica 3b
57. ricorda che la rubrica 3b, pur rappresentando la meno rilevante in termini di dotazione finanziaria nell'ambito del QFP, riguarda aspetti di enorme interesse per i cittadini europei, ad esempio la gioventù, i programmi in materia di istruzione e cultura, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, lo strumento di protezione civile e la politica di comunicazione;
58. si rammarica profondamente che gli stanziamenti complessivi a titolo della rubrica siano in calo per il terzo anno consecutivo, con una riduzione, rispetto al bilancio 2011 (escluso il Fondo di solidarietà dell'Unione europea), dello 0,1% per quanto concerne gli SI (per un totale di 683,5 milioni di EUR) e dello 0,3% per quanto attiene agli SP (che arrivano così a 645,7 milioni di EUR), e quindi con un margine di 15,5 milioni di EUR;
59. è del parere che i programmi e le iniziative afferenti alla rubrica in oggetto svolgano un ruolo importante in vista del conseguimento degli obiettivi primari e della realizzazione delle iniziative faro della strategia Europa 2020; ribadisce che l'istruzione, la formazione e la cultura generano valore economico, in quanto contribuiscono in misura significativa alla crescita dell'economia e alla creazione di posti di lavoro e alla loro qualità favorendo altresì lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
60. fa notare che l'estrema esiguità del margine disponibile offrirà un modesto spazio di manovra al momento di proporre nuove iniziative o di prendere decisioni in materia di innalzamento dei finanziamenti a favore delle priorità che interessano da vicino i cittadini;
61. prende atto della proposta della Commissione di aumentare di 8 milioni di EUR, rispetto alla programmazione finanziaria iniziale, gli stanziamenti per l'iniziativa «Gioventù in azione» (134,6 milioni di EUR previsti per il 2012), un programma che rappresenta uno dei principali strumenti dell'iniziativa faro «Youth on the Move» e che contribuisce a sostenere non solo le esperienze di apprendimento non formali ma anche lo sviluppo della cittadinanza attiva tra i giovani;
62. si rammarica per la mancata proposta di analoghi sforzi in relazione a programmi come MEDIA e Cultura 2007, che pure contribuiscono in maniera significativa alla ricchezza e alla diversità culturali in Europa, offrendo altresì sostegno a favore di iniziative che gli Stati membri, da soli, non finanzierebbero;
63. deplora che la Commissione, nel suo PB 2012, non abbia proposto alcuna misura specifica a favore dello sport nonostante quest'ultimo rientri ormai a pieno titolo tra le competenze assegnate all'Unione dal trattato di Lisbona; ritiene che una certa quota di finanziamenti per tale settore, seppure di modesta entità, debba continuare a essere disponibile nel bilancio 2012;
64. si compiace dell'aumento a favore del Programma di sanità pubblica, in quanto la sanità pubblica è diventata uno stimolo importante per la competitività nelle società europee in via di invecchiamento; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per trovare soluzioni di finanziamento per portare avanti importanti campagne educative quali la campagna HELP per una vita senza tabacco;
65. deplora la diminuzione dei finanziamenti a favore dello Strumento finanziario per la protezione civile rispetto alla programmazione finanziaria (-1,8 milioni di EUR) e chiede alla Commissione di fornire ulteriori spiegazioni in merito, alla luce del fatto che la protezione civile rientra ormai tra le nuove competenze dell'Unione europea;
66. ricorda che, per garantire la trasparenza e la piena partecipazione del Parlamento europeo e dei suoi membri, gli spazi pubblici europei devono avere una propria linea distinta; si rammarica della proposta della Commissione di svuotare questa linea e di fondere gli stanziamenti relativi agli spazi pubblici europei con la linea relativa alle rappresentanze della Commissione; ricorda che gli spazi pubblici europei sono gestiti congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento e che pertanto il loro bilancio dovrebbe essere distinto da quello relativo alle rappresentanze della Commissione come figura nei bilanci 2010 e 2011; sottolinea che il Parlamento non accetterà alcun tentativo di modificare la volontà dell'autorità di bilancio in materia;
Rubrica 4
67. osserva che gli stanziamenti d'impegno e di pagamento richiesti nel PB 2012 sono aumentati del 2,9% e dello 0,8%, rispetto al bilancio 2011, arrivando rispettivamente a 9 009,3 e 7 293,7 milioni di EUR (inclusa la Riserva per aiuti d'urgenza); precisa che si tratta di aumenti comunque inferiori all'incremento proposto dalla Commissione per il bilancio nel suo complesso;
68. ricorda che finora la Commissione non ha restituito i finanziamenti (240 milioni di EUR) utilizzati per lo strumento alimentare alla rubrica 4 e, in particolare, per lo strumento per la stabilità, come richiesto dalla commissione per i bilanci al paragrafo 28 della relazione A7-0038/2009 adottata il 12 ottobre 2009;
69. è fermamente convinto che siano necessari sforzi concreti specificamente volti a coordinare e ottimizzare l'utilizzo dei vari strumenti europei disponibili (intesi non solo come dotazioni finanziarie a titolo del bilancio dell'UE ma anche come strumenti gestiti dalla BEI, dalla BERS, ecc.) e delle iniziative degli Stati membri; evidenzia la necessità di migliorare ulteriormente la flessibilità a livello di programmazione ed esecuzione degli strumenti dell'Unione europea, in modo da garantire una risposta adeguata ed efficace alle crisi politiche e umanitarie nei paesi terzi, senza per questo compromettere gli impegni e le priorità politiche a lungo termine; auspica, a tal fine, l'implementazione del coordinamento tra Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna e Banca europea degli investimenti per meglio indirizzare e ottimizzare gli obiettivi europei al di fuori dell'Unione;
70. ritiene che l'Unione europea abbia il dovere non solo di fornire una risposta globale adeguata ai recenti sviluppi politici nei paesi vicini dell'area mediterranea, ma anche di offrire sostegno e assistenza ai movimenti che si battono per i valori democratici e per la supremazia del diritto; ribadisce che il potenziamento dell'assistenza finanziaria a favore di questi paesi non deve ripercuotersi negativamente sulle priorità e gli strumenti afferenti agli aiuti ai paesi vicini dell'Europa orientale;
71. esprime profonda preoccupazione, da tale punto di vista, per il fatto che il margine proposto per la rubrica 4 (pari a 246,7 milioni di EUR), seppur di molto superiore rispetto a quello previsto nella programmazione finanziaria aggiornata al gennaio 2011 (132,2 milioni di EUR), potrebbe non essere sufficiente a far fronte ai nuovi fabbisogni nell'ambito della rubrica, dal momento che, a quanto pare, esso deriva dai tagli operati in relazione ad alcuni tra i programmi più importanti dell'UE; è deciso a effettuare ulteriori verifiche e analisi in merito all'impatto dei tagli in questione;
72. ricorda che il Parlamento e il Consiglio non hanno ancora trovato un accordo sulla base giuridica né per le misure di accompagnamento nel settore delle banane né per la cooperazione con i paesi terzi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (ICI +) e che tale accordo avrà ripercussioni sugli stanziamenti a titolo del bilancio 2012; deplora la proposta della Commissione di tagliare i finanziamenti a favore della cooperazione con i paesi dell'Asia e dell'America Latina; chiede la rapida adozione della legislazione ICI+ e l'approvazione di adeguati finanziamenti a favore dell'Asia e dell'America Latina;
73. chiede quindi alla Commissione di non limitarsi, nella lettera rettificativa che presenterà, alle conseguenze finanziarie della sua revisione della politica europea di vicinato, ma di affrontare altresì, se necessario anche ricorrendo ai vari strumenti previsti dall'AII, tutte le questioni e le esigenze ancora in sospeso, ivi inclusi i finanziamenti a favore della Palestina e dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi – UNRWA (ridotti di 100 milioni di EUR rispetto al bilancio 2011), al fine di ottimizzare l'impatto dell'assistenza dell'UE a livello mondiale;
74. deplora la riduzione del previsto incremento dei finanziamenti a favore dello Strumento di assistenza preadesione, passati dai 139 milioni di EUR nel bilancio 2011 a soli 79 milioni di EUR;
75. prende atto dell'aumento, pari a 51,8 milioni di EUR rispetto alla programmazione finanziaria e finalizzato all'avvio di una rapida azione di contrasto del cambiamento climatico, proposto per i finanziamenti a favore dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali nell'ambito dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI); si oppone fermamente agli ulteriori tagli, per un totale di 78 milioni di EUR, apportati ai programmi geografici del DCI, in quanto sarebbero contrari agli sforzi dell'UE volti non soltanto a contribuire al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio ma anche a rispettare l'impegno assunto dalla stessa Unione, ai più alti livelli, a raggiungere, entro il 2015, una percentuale dell'RNL pari allo 0,7% da destinare alla cooperazione allo sviluppo;
76. ricorda che respingerà con decisione eventuali tagli alle spese amministrative a titolo della rubrica 4 effettuati in maniera sistematica, semiautomatica e in qualche caso avventata dall'altro ramo dell'autorità di bilancio al solo scopo di ridurre gli stanziamenti; ritiene infatti che simili provvedimenti priverebbero l'UE degli strumenti necessari per attuare correttamente e con efficienza i suoi programmi;
Rubrica 5
77. osserva che le spese amministrative totali stimate per tutte le istituzioni ammontano a 8 281 milioni di EUR, con un aumento dell'1,3% rispetto al 2011 e quindi un margine di 472,5 milioni di EUR;
78. prende atto della lettera in data 3 febbraio 2011, con la quale il Commissario responsabile della programmazione finanziaria e del bilancio si è impegnato a prevedere un aumento delle spese a titolo della rubrica 5 inferiore all'1% e a non aggiungere posti in organico rispetto al 2011, invitando altresì tutte le istituzioni a seguire il medesimo approccio per quanto concerne l'evoluzione dei rispettivi bilanci;
79. osserva che la Commissione, il Consiglio, la Corte dei conti, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati hanno effettivamente dato seguito all'invito; sottolinea che il Parlamento è riuscito a ridurre il proprio stato di previsione di circa 50 milioni di EUR rispetto al primo progetto preliminare di stato di previsione; fa notare che analizzerà nel dettaglio le stime delle altre istituzioni, anche alla luce delle esigenze e delle attività supplementari legate all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
80. riconosce il grande impegno della Commissione a livello di congelamento, in termini nominali, delle spese amministrative dell'istituzione; osserva che si tratta di un risultato reso possibile dalla compensazione degli incrementi legati a obblighi statutari e contrattuali con drastici tagli ad altre spese amministrative; esprime tuttavia preoccupazione per le possibili conseguenze;
81. sottolinea che eventuali nuovi tagli degli stanziamenti amministrativi per il 2012 nell'ambito della Sezione III, anche in relazione alle spese di sostegno amministrativo (ex linee BA), potrebbero avere conseguenze negative sull'attuazione dei programmi, in particolare alla luce dei nuovi compiti assunti dall'UE con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona; insiste affinché le risorse risparmiate riducendo le spese di sostegno amministrativo rimangano comunque assegnate ai rispettivi programmi, in modo da contribuire a migliorarne la realizzazione sul campo; evidenzia inoltre che, in un contesto di continua espansione delle competenze dell'Unione europea, la tendenza descritta non è sostenibile nel lungo termine e potrebbe incidere negativamente sulla rapidità, la correttezza e l'efficacia dell'attuazione delle iniziative e dei programmi dell'UE;
82. riconosce gli sforzi della Commissione volti a evitare richieste di aumenti di personale nonché l'impegno che prevede il soddisfacimento di tutte le esigenze dell'istituzione, comprese quelle relative alle nuove priorità e all'entrata in vigore del TFUE, semplicemente per mezzo di una riassegnazione interna delle risorse umane esistenti; chiede ulteriori informazioni, in particolare, sul modo in cui si potranno coprire, per mezzo di ridistribuzione, i 230 posti aggiuntivi in seno alla DG ECFIN necessari per garantire l'esercizio del controllo sulla situazione economica e finanziaria degli Stati membri, e su quali saranno le conseguenze del taglio di 70 posti nell'ambito del sostegno amministrativo e della gestione dei programmi risultante dalle ridistribuzioni di personale tra specifiche Direzioni generali; sottolinea che la questione delle risorse umane risulta ancor più importante per il fatto che la DG ECFIN potrebbe dover essere ulteriormente rafforzata per poter far fronte a nuovi compiti essenziali, non appena il pacchetto sulla governance economica sarà approvato;
83. sottolinea che l'aumento proposto per l'EPSO (+5,4% in SI e SP) pare contraddire gli sforzi della Commissione di ridurre la spesa amministrativa; chiede ulteriori informazioni sul proposto aumento degli stanziamenti EPSO e sull'esternalizzazione da parte di EPSO di servizi essenziali;
84. prende atto dell'aumento del 4% della spesa per le pensioni (contro un incremento del 5,2% tra il 2010 e 2011) determinato da un'ondata di pensionamenti di funzionari; invita la Commissione a fornire un'analisi più approfondita dell'impatto finanziario a lungo termine di tale tendenza, esaminando altresì le possibili conseguenze, dirette e indirette, di eventuali modifiche del regime pensionistico dell'UE sull'attrattiva, la qualità e l'indipendenza della funzione pubblica europea; sottolinea che qualunque modifica in tal senso presuppone un regolare dialogo sociale;
85. è del parere che le Scuole Europee debbano beneficiare di finanziamenti adeguati al fine di rispondere alla situazione specifica dei figli degli agenti delle istituzioni dell'UE; fa sapere che intende esaminare attentamente non solo l'incremento complessivo proposto (+1,7% rispetto al 2011, ovvero una percentuale inferiore rispetto alle previsioni della programmazione finanziaria), ma anche le singole linee di bilancio afferenti alle Scuole Europee, e che durante la sua lettura apporterà tutte le modifiche ritenute opportune al riguardo;
Progetti pilota – azioni preparatorie
86. sottolinea che i progetti pilota (PP) e le azioni preparatorie (AP) rappresentano strumenti fondamentali per la formulazione delle priorità politiche e per le attività propedeutiche all'avvio di nuove iniziative che potrebbero trasformarsi in attività e programmi dell'UE suscettibili di migliorare la vita dei cittadini dell'Unione; intende quindi sostenere con ogni mezzo le proprie proposte relative ai progetti pilota e alle azioni preparatorie per il bilancio 2012, sottolineando altresì la necessità di esaminare attentamente la valutazione preliminare della Commissione, attesa per il mese di luglio 2011, in vista della definizione di un pacchetto finale equilibrato e globale in materia;
87. a tale scopo intende trasmettere alla Commissione, come previsto dall'allegato II, lettera D, dell'AII, un primo elenco provvisorio dei progetti pilota e delle azioni preparatorie che si potrebbero iscrivere nel bilancio 2012; si aspetta che la Commissione fornisca un'analisi opportunamente motivata delle proposte indicative del Parlamento; sottolinea che il primo elenco provvisorio in questione non esclude la presentazione e l'adozione formali di emendamenti riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie durante la lettura del bilancio da parte del Parlamento;
88. prende atto del nuovo progetto pilota e delle cinque azioni preparatorie (due delle quali nuove) proposti dalla Commissione in riferimento a diverse rubriche; fa sapere di essere fermamente intenzionato ad analizzare il contenuto e gli obiettivi delle nuove iniziative proposte nel corso dei prossimi negoziati;
Agenzie
89. prende atto dell'importo complessivo destinato alle agenzie decentrate dell'Unione europea nell'ambito del PB 2012 (720,8 milioni di EUR, cioè lo 0,49% del bilancio complessivo dell'UE) e rileva che lo stesso corrisponde a un incremento del contributo dell'UE pari a 34,6 milioni di EUR (ovvero +4,9%) rispetto al bilancio 2011; è consapevole del fatto che tale aumento è dovuto principalmente alla necessità di finanziare adeguatamente la creazione di una nuova agenzia(3) e la progressiva entrata in funzione di altre sette(4); sottolinea l'importanza di prevedere finanziamenti aggiuntivi per le dieci agenzie(5) le cui funzioni sono state ampliate, in modo da non comprometterne le prestazioni; rileva che l'aumento previsto per le agenzie ormai pienamente operative è in linea con la correzione degli effetti dell'inflazione (2%), o è addirittura inferiore alla stessa, e non include alcun aumento di personale;
90. sottolinea che gli stanziamenti di bilancio a favore delle agenzie dell'UE sono tutt'altro che interamente dedicati alle spese amministrative e anzi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e, in generale, di quelli dell'Unione europea quali definiti dall'autorità legislativa; approva pertanto, in tempi di austerità, l'approccio restrittivo adottato dalla Commissione in sede di determinazione delle sovvenzioni spettanti alle agenzie decentrate a titolo del bilancio dell'UE, ma ancora una volta non concorda con la prassi della Commissione che prevede di utilizzare le entrate con destinazione specifica per ridurre i contributi a titolo del bilancio dell'UE a favore delle agenzie che dipendono dai contributi e quindi per incrementare artificialmente i margini; è preoccupato, a tale proposito, per il fatto che la Commissione ignora ripetutamente la volontà politica del Parlamento;
91. sottolinea che le autorità europee di vigilanza hanno un ruolo cruciale da svolgere nella salvaguardia della stabilità del mercato e che devono disporre di adeguati mezzi finanziari affinché le riforme regolamentari risultino efficaci; ribadisce che sarebbe più conveniente un'autorità di vigilanza unica; accoglie con favore gli aumenti di bilancio proposti per tutte le tre autorità come un passo importante nella loro costituzione e chiede al contempo risorse aggiuntive per il comitato misto; sottolinea che l'attribuzione di compiti supplementari a questa autorità deve essere accompagnata rapidamente dall'assegnazione delle risorse supplementari corrispondenti; sottolinea, fra l'altro, che le nuove responsabilità previste per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in materia di vendite allo scoperto e derivati devono riflettersi subito nella procedura di bilancio 2012 non appena esistano le basi giuridiche;
92. prende atto che, dei 213 nuovi posti in organico per le agenzie (su un totale di 4 854), 80 saranno destinati ad agenzie nuove o in fase di avvio, mentre i posti restanti spetteranno a quelle le cui funzioni sono state ampliate; ribadisce la propria richiesta di un approccio specifico all'assunzione di personale scientifico specializzato che abbia maturato esperienza professionale, soprattutto allorché i posti in questione sono finanziati esclusivamente tramite contributi e non hanno pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione;
93. disapprova l'approccio della Commissione alla modifica della presentazione delle due agenzie autofinanziate UAMI e UCVV nel progetto di bilancio 2012, vale a dire la soppressione delle relative linee di bilancio e la decisione di non pubblicare gli stati di previsione; prende atto, tuttavia, che le due agenzie non sono vincolate a decisioni dell'autorità di bilancio in merito al livello delle sovvenzione o all'organico; intende però fornire tali informazioni nel bilancio in un'ottica di trasparenza; ribadisce nuovamente che occorre trovare una soluzione agli avanzi eccessivi ottenuti a norma della regolamentazione dell'UAMI in materia di tasse;
94. ritiene che le seguenti questioni presentino un interesse particolare nel quadro del trilogo previsto per l'11 luglio 2011:
–
gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2012 dell'Unione europea per finanziare la strategia Europa 2020,
–
il livello globale dei pagamenti nel bilancio 2012 e il livello dei RAL,
–
la proposta di revisione dell'attuale QFP (2007-2013) per tener conto dei fabbisogni finanziari supplementari legati al progetto ITER,
–
la sostenibilità finanziaria e la buona gestione della rubrica 4 nel 2012, in particolare in considerazione della prossima lettera rettificativa mirata a far fronte alla transizione democratica nel Mediterraneo meridionale,
–
le questioni lasciate in sospeso riguardanti il bilancio 2011;
o o o
95. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.
Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC - Ufficio), Autorità bancaria europea (EBA), Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e Istituto per l'uguaglianza di genere.
Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) - attività relative ai biocidi, Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) - procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (PIC), Autorità di vigilanza del GNSS europeo, Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), Agenzia europea per i medicinali (EMA), Agenzia europea dell'ambiente (AEE), Agenzia dei diritti fondamentali (FRA), Accademia europea di polizia (CEPOL) ed Eurojust.
La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio (2011/2051(INI))
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» (COM(2010)0672),
– visto l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)(2),
– viste le decisioni 2006/144/CE(3) e 2009/61/CE del Consiglio sugli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale(4),
– visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli (5),
– visto il regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori(6),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013(7),
– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 2020(8),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio, del 17 marzo 2011, sulla PAC verso il 2020,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «la riforma della politica agricola comune nel 2013» del 18 marzo 2010,
– visto il parere del Comitato delle regioni su «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio»,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0202/2011),
A. considerando che un settore agricolo europeo sostenibile, produttivo e competitivo fornisce un contributo indispensabile alla realizzazione degli obiettivi sanciti dai trattati per la PAC e degli obiettivi della strategia Europa 2020; che esso può contribuire altresì a dare una risposta alle nuove sfide politiche quali la sicurezza dell'approvvigionamento di generi alimentari, energia e materie prime industriali, il cambiamento climatico, l'ambiente e la biodiversità, la salute e i cambiamenti demografici e che l'imminente riforma della PAC sarà la prima in cui il Parlamento europeo potrà colegiferare insieme al Consiglio, conformemente al trattato di Lisbona,
B. considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare resta il compito centrale dell'agricoltura, non solo nell'Unione ma a livello mondiale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, in quanto si prevede che la popolazione mondiale passerà da 7 a 9 miliardi nel 2050, il che richiederà, secondo la FAO, un incremento del 70% della produzione agricola mondiale; che occorrerà produrre una maggiore quantità di generi alimentari sullo sfondo di costi di produzione più elevati, di una forte volatilità dei mercati agricoli e di una crescente pressione sulle risorse naturali, il che significa che gli agricoltori dovranno produrre di più, utilizzando meno terra, meno acqua e meno energia,
C. considerando che gli alimenti rivestono un'importanza strategica e che la soluzione più idonea ad assicurare la sicurezza alimentare consiste nel garantire la sopravvivenza di un settore agricolo stabile e competitivo; considerando che una solida politica agricola comune è fondamentale per la conservazione, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle zone rurali dell'Unione europea di fronte alla minaccia di abbandono delle terre, lo spopolamento rurale e declino economico,
D. considerando che la riforma della PAC del 2003 e la valutazione del suo stato di salute del 2008 hanno cercato di contribuire a una nuova architettura della politica agricola comune, che fosse più efficace e trasparente e caratterizzata da un maggiore orientamento al mercato; considerando la necessità di portare avanti tale processo e di semplificare sostanzialmente la gestione degli strumenti e delle procedure della PAC al fine di ridurre gli oneri per gli agricoltori e le amministrazioni,
E. considerando che nella sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013, il Parlamento europeo ha gettato le basi di una politica agricola sostenibile che consentirebbe ai produttori europei di essere competitivi sui mercati locali, regionali, nazionali e internazionali; che nella medesima risoluzione esso si è espresso a favore della diffusione in tutta Europa di un modello di agricoltura polivalente e su larga scala, in particolare nelle zone che presentano svantaggi naturali e in quelle ultraperiferiche, tenendo conto altresì delle difficoltà incontrate dalle piccole aziende agricole,
F. considerando la necessità che la PAC sia dotata degli strumenti necessari per far fronte a gravi crisi di mercato e di approvvigionamento nonché all'estrema volatilità dei prezzi nel settore agricolo; considerando altresì la necessità di provvedere affinché tali strumenti siano non solo aggiornati ed efficaci, ma anche flessibili, così da poter essere attivati rapidamente in caso di bisogno,
G. considerando che l'integrazione nella PAC di obiettivi rinnovati e ambiziosi, riguardo in particolare alla protezione dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e alla coesione regionale è un risultato positivo e che tali norme elevate vanno difese a livello internazionale in modo da assicurare la redditività e la competitività degli agricoltori europei, che devono sostenere costi di produzione più elevati; considerando che la produttività e la sicurezza alimentare a lungo termine, soprattutto viste le perturbazioni climatiche, dipendono da una debita attenzione alle risorse naturali, in particolare al suolo, all'uso dell'acqua e alla biodiversità,
H. considerando che l'agricoltura ha un ruolo di primo piano da svolgere nella lotta al cambiamento climatico, segnatamente riducendo le proprie emissioni di gas a effetto serra, sviluppando il sequestro del carbonio e generando energia da biomassa e sostenibile, integrando in tal modo il reddito degli agricoltori con una fonte di entrate supplementare,
I. considerando che la PAC dovrebbe sostenere altresì una gestione specifica dei terreni agricoli ricchi di biodiversità (come quelli ad alto valore naturalistico) e degli agroecosistemi nell'ambito delle zone Natura 2000 come pure, in tale contesto, la transizione verso modelli caratterizzati da un minore impiego di risorse (tra cui l'agricoltura biologica), terreni da pascolo permanentemente incolti e zone umide agricole,
J. considerando che la quota di spesa della PAC prevista nel bilancio dell'Unione europea si è ridotta costantemente, passando da quasi il 75% nel 1985 a un previsto 39,3% nel 2013; che la PAC, pur essendo una delle primissime politiche dell'Unione europea e l'unica ad essere stata comunitarizzata, rappresenta meno dello 0,5% del PIL dell'Unione, a fronte di una spesa pubblica pari a circa il 50% del PIL; considerando che, a seguito dei successivi processi di allargamento dell'Unione, la superficie agricola è cresciuta del 40% e che il numero degli agricoltori è raddoppiato rispetto al 2004,
K. considerando che, secondo i dati dell'ultimo sondaggio di Eurobarometro, il 90% dei cittadini dell'Unione intervistati ritiene l'agricoltura e le aree rurali siano elementi importanti per il futuro dell'Europa, che l'83% di essi è favorevole al sostegno finanziario per gli agricoltori e, in media, ritiene che la politica agricola debba continuare a essere stabilita a livello europeo,
L. considerando che il Parlamento europeo ha espresso ripetutamente la propria contrarietà alla rinazionalizzazione della PAC e a un maggiore cofinanziamento, suscettibili di compromettere la concorrenza leale sul mercato interno dell'Unione e, in vista della prossima riforma, si oppone nuovamente a qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la PAC mediante il cofinanziamento dei pagamenti diretti o un trasferimento di fondi al secondo pilastro,
M. considerando che sarebbe opportuno mantenere una PAC fondata su due pilastri, la cui struttura e i cui obiettivi siano chiaramente definiti e concepiti in modo tale da consentire loro di integrarsi reciprocamente,
N. considerando che i piccoli agricoltori dell'Unione danno un contributo essenziale al conseguimento degli obiettivi della PAC e che nell'ambito del processo di riforma occorre tenere debitamente conto delle difficoltà che incontrano,
O. considerando che nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico, una quota sostanziale di agricoltori, specialmente nel settore dell'allevamento, non ha diritto ai pagamenti diretti in quanto non è proprietaria di terreni agricoli,
P. considerando che gli agricoltori ricevono una quota in costante diminuzione del valore aggiunto generato dalla catena alimentare e che il corretto funzionamento di quest'ultima e le misure volte a migliorare la posizione negoziale dei produttori costituiscono presupposti necessari per garantire che gli agricoltori ricevano un giusto compenso per i loro prodotti,
Q. considerando che il reddito pro capite reale degli agricoltori ha subito una drastica contrazione negli ultimi due anni e che, a causa di tale diminuzione constante, si attesta ormai al di sotto del livello di circa quindici anni fa; che i redditi agricoli sono notevolmente inferiori (di circa il 40% per unità di lavoro) rispetto al resto dell'economia e che nelle aree rurali il reddito pro capite è nettamente inferiore (di circa il 50%) rispetto a quello delle aree urbane; che, secondo i dati Eurostat, il numero dei posti di lavoro nel settore agricolo è diminuito del 25% fra il 2000 e il 2009,
R. considerando che l'economia mondiale è sempre più integrata e che i sistemi commerciali vengono liberalizzati per lo più mediante negoziati multilaterali; considerando la necessità di garantire, nell'ambito degli accordi a livello multilaterale e bilaterale, che i metodi di produzione dei prodotti di paesi terzi destinati all'esportazione nell'Unione assicurino ai consumatore europei le stesse garanzie dei metodi utilizzati nell'Unione, in termini di salute, sicurezza alimentare, protezione degli animali, sostenibilità e norme sociali minime,
S. considerando che lo sviluppo rurale, a fronte di disparità crescenti, della perdita di capitale sociale e coesione sociale, degli squilibri demografici e dell'esodo dalle campagne, costituisce un importante strumento della PAC e che le future politiche di sviluppo rurale devono puntare a un miglioramento dell'equilibrio territoriale e offrire una governance meno burocratica e più partecipativa dei programmi di sviluppo rurale, che dovrebbe comportare interventi volti a potenziare la competitività del settore agricolo e a sostenere efficacemente il rafforzamento e la diversificazione delle economie rurali, a tutelare l'ambiente, promuovere l'istruzione e l'innovazione, migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, specialmente in quelle più svantaggiate, nonché a contrastare l'abbandono dell'attività agricola da parte dei giovani,
T. considerando che, da un lato, solo il 6% degli agricoltori europei ha un'età inferiore ai 35 anni e che, dall'altro, 4,5 milioni di agricoltori andranno in pensione nei prossimi dieci anni; che il rinnovo generazionale dovrebbe pertanto essere considerato una delle sfide prioritarie della futura PAC,
U. considerando che la PAC deve tener conto della necessità di attenuare i vincoli specifici e i problemi strutturali cui sono confrontati i settori agricolo e silvicolo delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in ragione della loro insularità, della loro perifericità e della forte dipendenza dell'economia rurale da un esiguo numero di prodotti agricoli,
V. considerando che la politica della qualità è ormai parte integrante della futura PAC, per cui lo sviluppo e il rafforzamento di questa politica, soprattutto nel caso delle indicazioni geografiche, costituiscono strumenti decisivi per la crescita sostenibile e la competitività dell'agricoltura europea,
1. si compiace in linea di massima della comunicazione della Commissione «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio»; riconosce la necessità di un'ulteriore riforma della PAC che tenga conto della mutevole natura del settore agricolo nell'Unione a 27 e del nuovo contesto internazionale della globalizzazione; chiede il mantenimento nel futuro di una PAC forte e sostenibile con una dotazione di bilancio all'altezza degli obiettivi ambiziosi da perseguire per far fronte alle nuove sfide; è categoricamente contrario a qualsiasi misura volta alla rinazionalizzazione della PAC;
2. chiede che la PAC resti articolata su due pilastri; rileva che il primo pilastro dovrebbe continuare ad essere pienamente finanziato a titolo del bilancio dell'Unione europea, su base annuale, mentre la programmazione pluriennale, un approccio contrattuale e il cofinanziamento dovrebbero continuare ad applicarsi nell'ambito del secondo pilastro; insiste sul fatto che la struttura a due pilastri dovrebbe contribuire alla chiarezza e che ciascun pilastro integri l'altro senza sovrapposizioni; ritiene che il primo pilastro debba conseguire gli obiettivi che esigono interventi «trasversali» mentre il secondo pilastro dovrebbe essere orientato ai risultati e presentare un sufficiente grado di flessibilità per adeguarsi facilmente alle specificità nazionali, regionali e/o locali; ritiene pertanto che, pur mantenendo l'attuale architettura a due pilastri, sia imperativo apportarvi delle modifiche al fine di focalizzare più efficacemente l'insieme delle misure necessarie per ciascuno dei due pilastri e le loro rispettive modalità di finanziamento;
3. sottolinea che la sicurezza alimentare si conferma la ragion d'essere dell'agricoltura, non soltanto nell'Unione europea bensì a livello mondiale e in particolare nei paesi in via di sviluppo, giacché entro il 2050 si dovrà far fronte alla sfida di nutrire nove miliardi di persone, riducendo nel contempo l'impiego di risorse scarse, in particolare l'acqua, l'energia e la terra; chiede una politica agricola europea sostenibile, produttiva e competitiva, che apporti un contributo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi sanciti dai trattati per la PAC e delle priorità di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile previste dalla strategia Europa 2020; è persuaso che l'agricoltura occupi una posizione ideale per contribuire in modo significativo alla lotta al cambiamento climatico, creando nuovi posti di lavoro attraverso la crescita verde e fornendo energia da fonti rinnovabili, pur continuando, nel contempo, a offrire prodotti alimentari sicuri e di alta qualità e a garantire sicurezza alimentare ai consumatori europei;
4. reputa essenziale definire un insieme stabile di norme, con una prospettiva di lungo periodo, che consentano agli agricoltori europei di programmare gli investimenti necessari all'ammodernamento delle pratiche agricole e allo sviluppo di metodi innovativi in grado di tradursi in sistemi agricoli validi e sostenibili dal punto di vista agronomico, un processo fondamentale per garantire la loro competitività sui mercati locali, regionali e internazionali;
5. è dell'avviso che, ai fini della semplificazione, della chiarezza e di un approccio comune, il finanziamento di ciascun pilastro della PAC debba essere concordato fin dall'inizio della riforma;
6. chiede che il bilancio agricolo dell'Unione per il prossimo periodo finanziario mantenga per lo meno lo stesso importo del bilancio agricolo per l'esercizio 2013; riconosce che saranno necessarie adeguate risorse finanziarie per far fronte alle sfide della sicurezza alimentare, della tutela dell'ambiente, del cambiamento climatico e dell'equilibrio territoriale in un'Unione europea allargata, oltre che per consentire alla PAC di contribuire alla riuscita della strategia Europa 2020;
7. è persuaso che questa nuova politica agricola, imperniata su sistemi di produzione alimentare sostenibili, debba basarsi innanzitutto su una maggiore coerenza generale nella complementarità tra il primo pilastro, che comprende i pagamenti diretti, e il secondo pilastro, che contempla le misure di sostegno allo sviluppo rurale; è del parere che, nel quadro della nuova PAC, i fondi pubblici debbano essere riconosciuti come forma legittima di pagamento per beni pubblici, forniti alla società, i cui costi non sono compensati dai prezzi di mercato; ritiene inoltre che il denaro pubblico debba essere utilizzato per incentivare gli agricoltori a fornire in tutta Europa servizi ambientali supplementari; è convinto che un approccio mirato di questo tipo consentirebbe di realizzare obiettivi su scala unionale, offrendo al tempo stesso la flessibilità necessaria a tener conto della diversità agricola dell'Unione; è persuaso inoltre che un sistema di questo tipo farebbe sì che ogni elemento dei pagamenti apporti chiari vantaggi pubblici in maniera trasparente per i contribuenti, gli agricoltori e l'insieme della società;
8. chiede che la sostenibilità, la competitività e l'equità siano i principi ispiratori a supporto di una PAC che salvaguardi il carattere specifico dei singoli comparti e siti di produzione, con il compito di fornire alla popolazione quantità sufficienti di prodotti alimentari sicuri e sani e a prezzi adeguati, garantendo nel contempo l'approvvigionamento di materie prime per un'efficiente industria agroalimentare, come pure per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sottolinea che le norme dell'Unione europea in termini di sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, benessere degli animali e rispetto delle norme sociali minime sono le più rigorose del mondo; chiede una PAC che garantisca tali norme rigorose dell'agricoltura europea nell'ambito della concorrenza internazionale (protezione esterna della qualità);
9. riconosce che un numero sostanziale di queste nuove sfide e di questi nuovi obiettivi è incorporato nei trattati e negli impegni internazionali giuridicamente vincolanti che l'Unione europea ha approvato e sottoscritto, quali il protocollo di Kyoto/gli accordi di Cancún e le convenzioni di Ramsar e Nagoya;
10. rileva l'assoluta importanza della semplificazione, che deve rappresentare un obiettivo guida della futura PAC, con la riduzione dei costi di gestione della politica a livello degli Stati membri e sottolinea la necessità di chiare basi giuridiche comuni, che devono essere notificate senza indugio e prestarsi a un'interpretazione univoca;
11. sottolinea che lo sviluppo della politica di qualità per i prodotti alimentari, in particolare in termini di indicazione geografica protetta (IGP, DOP/STG) deve costituire un aspetto prioritario della PAC, da approfondire e rafforzare ulteriormente per consentire all'Unione di mantenere il suo ruolo guida in questo settore; ritiene che, nel caso di tali prodotti di elevata qualità, vada consentito l'uso di strumenti originali di gestione, tutela e promozione, per consentire il loro sviluppo armonioso e permettere che continuino a dare un contributo importante alla crescita sostenibile e alla competitività dell'agricoltura europea;
12. chiede alla Commissione di intensificare gli sforzi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo per promuovere l'innovazione e la promozione; auspica pertanto che i futuri programmi dell'Unione in ambito di ricerca e sviluppo prestino un'attenzione costante alla ricerca in materia di agricoltura e alimentazione;
Pagamenti diretti
13. rileva che i pagamenti diretti disaccoppiati, subordinati ai requisiti della condizionalità incrociata, possono contribuire a sostenere e a stabilizzare i redditi agricoli, consentendo agli agricoltori di fornire, oltre alla produzione alimentare, beni pubblici di fondamentale importanza per l'intera società, quali servizi ecosistemici, occupazione, gestione del paesaggio e vitalità economica dell'ambiente rurale nell'intera Europa; ritiene che i pagamenti diretti dovrebbero compensare gli agricoltori per la fornitura di tali beni pubblici, dal momento che il mercato di per sé non ne fornisce, né ricompensa a tutt'oggi gli agricoltori al riguardo, nel momento in cui gli agricoltori devono spesso sostenere elevati costi di produzione proprio per fornire alimenti di elevata qualità e prezzi bassi alla produzione;
14. chiede il mantenimento di un primo pilastro solido e adeguatamente finanziato, che sia all'altezza delle nuove sfide che si presentano all'agricoltura europea;
15. chiede un'equa ripartizione degli stanziamenti della PAC per il primo e il secondo pilastro, sia tra gli Stati membri che tra gli agricoltori all'interno di uno Stato membro, seguendo un approccio pragmatico quale principio fondamentale di criteri obiettivi; respinge i netti divari nella ripartizione di tali stanziamenti tra gli Stati membri; è del parere che ciò comporterà l'abbandono progressivo dei riferimenti storici, ormai superati, e la loro sostituzione, al termine di un periodo transitorio, con aiuti più equi e quindi meglio ripartiti tra i paesi, tra diversi comparti agricoli e tra gli agricoltori; rileva che ciò implica altresì aiuti più efficaci, meglio mirati e tali da offrire maggiori incentivi al fine di aiutare l'agricoltura a orientarsi verso sistemi di coltura più sostenibili; respinge, conformemente alla comunicazione della Commissione, un pagamento diretto forfettario uniforme per l'intera Unione europea, che non rispecchierebbe la diversità europea; considera la salvaguardia della diversità dell'agricoltura e dei siti di produzione nell'Unione un obiettivo centrale e auspica pertanto che si tenga conto della specificità delle condizioni di produzione negli Stati membri, per quanto possibile attraverso un sistema più mirato di pagamenti diretti;
16. si pronuncia pertanto a favore di un regime di premi alle aziende che operi una certa ridistribuzione nell'interesse di una perequazione dei pagamenti diretti a livello di Unione; propone che ogni Stato membro riceva almeno il 90% della media UE dei pagamenti diretti e che sia fissato un massimale; è favorevole a un'applicazione quanto più rapida, con un limitato periodo di transizione;
17. chiede che, in caso di pagamenti diretti alle singole aziende, si abbandonino i valori di riferimento storici e aziendali utilizzati per la distribuzione fra gli Stati membri e chiede una transizione verso un sistema di premi per superfici a livello regionale o nazionale dei pagamenti disaccoppiati nell'ambito del prossimo periodo finanziario; riconosce nondimeno che i singoli Stati membri presentano situazioni alquanto disparate che necessitano misure straordinarie a livello regionale;
18. ritiene che gli Stati membri che applicano attualmente il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) dovrebbero passare, dopo un periodo di transizione, al regime di pagamento unico con diritti di pagamento; chiede che sia erogato un sostegno a tale conversione comprensivo anche di assistenza finanziaria e tecnica;
19. si compiace del riconoscimento del ruolo svolto dai piccoli agricoltori nell'ambito dell'agricoltura e dello sviluppo rurale in Europa; è favorevole all'istituzione di uno specifico regime di aiuti semplificato a favore dei piccoli agricoltori, che contribuisca alla stabilizzazione dello sviluppo rurale; chiede alla Commissione, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, di fissare criteri flessibili e oggettivi per la definizione dello status di piccolo agricoltore da parte dei singoli Stati membri; invita gli Stati membri a decidere, sulla base del principio di sussidiarietà, quali agricoltori sono ammissibili a beneficiare di tale regime;
20. chiede un'ulteriore semplificazione del regime dei pagamenti diretti, in particolare per le misure transitorie semplificate per i diritti di pagamento in caso di mancata attivazione, per le norme relative alla riserva nazionale, in funzione del passaggio al regime di pagamento unico per superficie su scala regionale/nazionale, per la fusione dei diritti minimi di pagamento e per un sistema di controllo efficiente e sburocratizzato per entrambi i pilastri; ritiene che occorra considerare in maniera positiva i sistemi amministrativi che dimostrano di funzionare bene vista l'entità dei controlli previsti;
21. constata la necessità di misure finalizzate al rinnovo generazionale in agricoltura, dato che solo il 6% degli agricoltori europei ha un'età inferiore ai 35 anni mentre 4,5 milioni di addetti andranno in pensione nei prossimi dieci anni; riconosce le difficoltà cui vanno incontro i giovani agricoltori all'inizio dell'attività, quali elevati costi di investimento, accesso ai terreni e al credito; sottolinea il fatto che le misure per i giovani agricoltori contenute nel secondo pilastro si sono rivelate insufficienti ad arrestare un rapido invecchiamento della popolazione agricola e invita a presentare proposte volte a invertire questa tendenza insostenibile, che dovrebbero anche prevedere modifiche alle norme che disciplinano la riserva nazionale in modo tale da orientarle meglio ai giovani agricoltori;
22. sottolinea che la PAC dovrebbe essere neutra dal punto di vista del genere e che entrambi i coniugi che lavorano in tale settore dovrebbero godere degli stessi diritti; sottolinea il fatto che su 26,7 milioni di persone regolarmente occupate nell'agricoltura nell'Unione europea, circa il 42% è costituito da donne ma che solo un'azienda agricola su cinque (intorno al 29%) è diretta da una donna;
23. ritiene che il disaccoppiamento abbia dimostrato la sua validità, consentendo una maggiore libertà decisionale degli agricoltori, garantendo che questi ultimi reagiscano ai segnali del mercato e collocando gran parte della PAC nel quadro della «scatola verde» dell'OMC; approva la proposta della Commissione secondo la quale, anche in futuro potranno essere erogati legati alla produzione in alcuni settori i premi in cui non esiste alternativa alle forme e ai prodotti ivi consolidati ed estremamente onerosi; riconosce pertanto che i premi legati alla produzione possono essere accettabili entro un margine rigorosamente determinato anche per il periodo successivo al 2013;
24. chiede pertanto che gli Stati membri abbiano la facoltà di permettere che una parte dei pagamenti diretti resti del tutto o in parte accoppiata entro i limiti dell'OMC, per poter finanziare le misure volte ad attenuare mitigare l'impatto del disaccoppiamento in determinate zone e comparti che risultano economicamente, ecologicamente e socialmente sensibili; ritiene inoltre che tali pagamenti potrebbero promuovere misure ambientali per superficie e la coesione territoriale, favorendo, sostenendo e stimolando nel contempo i settori chiave, tra cui il miglioramento della qualità, la produzione di materie prime agricole, alcune tipologie specifiche di produzione o determinati tipi di agricoltura;
25. constata che le aziende agricole nell'Unione europea presentano per ragioni storiche una struttura quanto mai varia in termini di dimensioni, modalità di impiego, produttività del lavoro e forma giuridica; è consapevole del fatto che i pagamenti diretti vengono assegnati in modo tale da metterne in dubbio la legittimità; prende atto della proposta della Commissione di introdurre un massimale per i pagamenti diretti e accoglie con favore un siffatto tentativo di affrontare la questione della legittimità della PAC e la sua accettazione pubblica; chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di introdurre meccanismi analoghi che vi contribuiscono, come un sistema di pagamenti diretti degressivi in funzione delle dimensioni delle aziende agricole, che tenga conto dei criteri oggettivi di occupazione e delle pratiche sostenibili;
26. invita la Commissione a presentare proposte concrete atte ad aiutare i comparti zootecnici, nel medio e lungo periodo, a far fronte all'aumento dei costi dei fattori di produzione; ritiene che ciò potrebbe comportare incentivi al ricorso alla praticoltura e alle colture proteiche, in rotazione dei seminativi, che presenterebbe maggiori vantaggi economici per gli agricoltori, risponderebbe alle nuove sfide, ridurrebbe la dipendenza dalle importazioni di colture proteiche e potrebbe avere ricadute positive sul costo dei mangimi; invita la Commissione a proporre un elemento di flessibilità per gli Stati membri, analogo all'attuale articolo 68, onde evitare di escludere aziende zootecniche concentrate sulla qualità e la sostenibilità del nuovo regime di sostegno e tener conto delle loro specificità;
27. ritiene che i pagamenti diretti dovrebbero essere riservati unicamente agli agricoltori attivi; è nondimeno consapevole che nel regime dei pagamenti diretti disaccoppiati ogni proprietario di azienda che sfrutta superfici agricole per una produzione o le mantiene in un buono stato agricolo ed ecologico, dovrebbe percepire pagamenti diretti; invita pertanto la Commissione a mettere a punto una definizione di «agricoltore attivo» che possa essere utilizzata dagli Stati membri senza ulteriori oneri o costi amministrativi, garantendo però nel contempo che le attività agricole tradizionali (a tempo pieno, accessorio e parziale), a prescindere dallo status giuridico, siano considerate attività agricole attive e che si tenga conto dell'intera gamma di struttura agricola e delle varie modalità di gestione fondiaria, nonché della gestione di terre comuni; ritiene infine necessario precisare che la definizione di agricoltore attivo deve escludere i casi in cui i costi amministrativi dell'erogazione dei pagamenti siano superiori all'importo effettivamente corrisposto;
28. è favorevole alla compensazione degli svantaggi naturali nell'ambito del secondo pilastro e respinge qualsiasi pagamento complementare a titolo del primo pilastro a motivo degli ulteriori oneri amministrativi;
Protezione delle risorse e aspetti ambientali
29. ritiene che una migliore gestione e protezione delle risorse naturali costituisca uno degli elementi fondamentali dell'agricoltura sostenibile, ragion per cui, nel quadro delle nuove sfide e dei nuovi obiettivi della strategia Europa 2020, occorre prevedere ulteriori incentivi volti a incoraggiare gli agricoltori a ricorrere a pratiche ecocompatibili, che vadano oltre i requisiti della condizionalità incrociata ed integrino i programmi agroambientali già esistenti;
30. ritiene che la protezione delle risorse naturali dovrebbe essere più strettamente vincolata alla concessione di pagamenti diretti e chiede pertanto l'introduzione, attraverso una componente ecologica, di un regime di incentivazione a livello di Unione inteso a garantire la sostenibilità delle aziende agricole e la sicurezza alimentare a lungo termine mediante una gestione efficace di risorse scarse (acqua, energia, suolo), riducendo i costi di produzione nel lungo termine grazie alla riduzione dei fattori di produzione; ritiene che tale regime dovrebbe garantire il massimo sostegno agli agricoltori che portano avanti o che intendono portare avanti maggiormente, per gradi, pratiche agricole intese a realizzare sistemi di produzione più sostenibili;
31. sottolinea che il regime in oggetto dovrebbe andare di pari passo con una semplificazione del sistema della condizionalità incrociata per i beneficiari dei pagamenti diretti, essere applicato mediante misure semplici, garantire un equilibrio delle prestazioni ambientali ed economiche, essere pertinente sotto il profilo agronomico e non discriminare gli agricoltori che già partecipano in larga misura a programmi agroambientali;
32. respinge l'attuazione di un nuovo sistema di pagamenti supplementare che comporti ulteriori controlli e sanzioni finalizzati all'introduzione di considerazioni di carattere ambientale; insiste sulla necessità di evitare ostacoli pratici per gli agricoltori e complessità amministrativa per le autorità; insiste inoltre sul fatto che, per razionalizzare le procedure amministrative legate a tali misure, tutti i controlli agricoli dovrebbero essere gestiti, per quanto possibile, contemporaneamente;
33. chiede pertanto alla Commissione di presentare al più presto una valutazione d'impatto delle condizioni amministrative legate all'attuazione della componente ecologica; sottolinea che le misure ambientali sono potenzialmente in grado di incrementare l'efficienza produttiva degli agricoltori e insiste sull'opportunità di prevedere la copertura di eventuali costi e mancati guadagni imputabili all'applicazione di tali misure;
34. è del parere che l'ulteriore introduzione degli aspetti ambientali dovrebbe essere realizzata in tutti gli Stati membri mediante un elenco prioritario di misure alla superficie e/o destinate alle singole aziende, finanziate integralmente dall'Unione europea; ritiene che ogni beneficiario di questi particolari pagamenti debba attuare un determinato numero di misure ecologiche, che dovrebbero basarsi su strutture esistenti, selezionate da un elenco nazionale o regionale stilato dallo Stato membro sulla base di un più ampio elenco europeo, applicabile a qualsiasi tipo di pratica agricola; ritiene che tra le misure in questione potrebbero rientrare:
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il sostegno alle basse emissioni di carbonio e a misure intese a contenere o catturare le emissioni di gas serra,
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il sostegno a un basso consumo energetico e all'efficienza energetica,
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strisce cuscinetto, margini dei campi, presenza di siepi, ecc;
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pascolo permanente,
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tecniche agricole di precisione,
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la rotazione delle colture e diversità delle stesse;
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piani di efficacia alimentare dei mangimi;
35. ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo nel rispondere alle sfide della sicurezza alimentare e della sicurezza energetica e che debba pertanto garantire che l'agricoltura svolga appieno il proprio ruolo nel far fronte ad entrambe queste sfide; non ritiene pertanto opportuno inserire il ritiro obbligatorio nell'elenco delle misure di sostenibilità, come proposto dalla Commissione;
36. chiede che nell'ambito della PAC siano previsti obiettivi in materia di impiego di energia da fonti rinnovabili; è persuaso che il settore agricolo possa arrivare a utilizzare un 40% di carburanti rinnovabili entro il 2020 e affrancarsi dai carburanti fossili entro il 2030;
37. rileva che sono ormai disponibili le biotecnologie di prossima generazione ed esorta pertanto la Commissione a elaborare una politica intersettoriale in materia di biomassa per le biotecnologie di prossima generazione, che comprenda criteri di sostenibilità per la biomassa, nel quadro della riforma della PAC, onde consentire lo sviluppo di un mercato sostenibile per la biomassa di provenienza agricola, agroindustriale e forestale, incentivando la raccolta di residui disponibili per la produzione di bioenergia, evitando nel contempo un aumento delle emissioni e una perdita di biodiversità;
38. sottolinea che politiche europee razionali, ad esempio in materia di gasolio più economico per uso agricolo, esenzioni dalle accise sull'energia e carburanti prodotti per scopi agricoli, in particolare per le pompe da irrigazione azionate elettricamente, potrebbero consentire agli agricoltori europei di produrre di più e di approvvigionare sia il mercato nazionale, sia il mercato delle esportazioni di prodotti agricoli; sottolinea altresì l'importanza di sistemi d'irrigazione innovativi per garantire la sostenibilità dell'agricoltura europea, dati gli effetti devastanti del cambiamento climatico, quali siccità, caldo torrido e desertificazione sui terreni agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare della popolazione;
39. sottolinea la necessità di concepire sistemi d'irrigazione efficienti, in modo da garantire metodi agricoli efficaci negli Stati membri, in grado di coprire il fabbisogno alimentare nazionale e di esportare i propri prodotti agricoli, tenendo conto della futura scarsità dell'acqua, in particolare di quella potabile;
40. deplora che non siano stati a tutt'oggi raggiunti gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e si aspetta che la PAC contribuisca agli sforzi per conseguire tali obiettivi unitamente agli obiettivi di Nagoya in materia di biodiversità;
41. chiede che la nuova PAC promuova la conservazione della diversità genetica, rispetti la direttiva 98/58/CE in materia di benessere degli animali e si astenga dal finanziare la produzione di alimenti ottenuti da animali clonati, dalla loro prole o dai loro discendenti;
42. ritiene che i metodi di produzione compatibili con il benessere degli animali si riflettano positivamente anche sulla salute degli animali, sulla qualità del cibo e sulla sicurezza dei generi alimentari oltre ad essere più ecologici;
43. sottolinea l'importanza di esaminare tutte le possibili opportunità di cooperazione tra gli Stati membri, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di garantire la tutela dei suoli;
Condizionalità incrociata e semplificazione
44. rileva che il regime della condizionalità incrociata subordina la concessione dei pagamenti diretti al rispetto di disposizioni di legge e al mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali e resta uno degli strumenti più indicati per ottimizzare la fornitura di servizi minimi all'ecosistema da parte degli agricoltori e per rispondere alle nuove sfide ambientali, garantendo la fornitura di beni pubblici di base; rileva, tuttavia, che l'attuazione della condizionalità incrociata ha incontrato tutta una serie di problemi amministrativi e di accettazione da parte degli agricoltori;
45. ritiene che i pagamenti diretti senza contropartita non siano più giustificati e che pertanto il regime relativo a una condizionalità incrociata, semplificata ed efficiente nella pratica e sul piano amministrativo (controlli), vada applicato a tutti i beneficiari dei pagamenti diretti; sottolinea la necessità che la condizionalità incrociata si basi sul rischio e sia proporzionata, rispettata e sufficientemente applicata dalle competenti autorità nazionali ed europee;
46. ritiene che uno degli elementi fondamentali dell'attività agricola, nell'ambito della condizionalità incrociata, debba essere una migliore gestione e protezione delle risorse, permettendo così di conseguire maggiori vantaggi ambientali; chiede che i controlli della condizionalità incrociata siano razionalizzati e resi efficaci ed efficienti e chiede un approccio mirato all'ambito di applicazione della condizionalità incrociata; chiede altresì che siano scambiati e integrati tra le agenzie di pagamento e gli organismi di controllo i sistemi di prassi eccellenti, quali ad esempio l'interoperabilità delle banche dati e l'impiego ottimale delle tecnologie adeguate, al fine di ridurre quanto più possibile le formalità burocratiche per agricoltori e amministratori; ritiene che la condizionalità incrociata debba essere circoscritta agli standard relativi all'attività agricola – che si prestano a un controllo sistematico e a un monitoraggio diretto, oltre a basarsi sull'obbligo di conseguire risultati – e che occorra armonizzare le norme in materia; sottolinea l'importanza dei livelli di tolleranza e dell'applicazione della proporzionalità nell'ambito di un eventuale nuovo sistema sanzionatorio;
47. ritiene che il controllo della condizionalità incrociata dovrebbe essere maggiormente legato a criteri di prestazioni e alla loro capacità di incoraggiare gli agricoltori a ottenere risultati; ritiene inoltre che gli agricoltori stessi dovrebbero essere maggiormente coinvolti nello svolgimento di tali controlli, dato il loro know-how e la loro esperienza pratica, e che ciò avrebbe l'effetto di esemplarità e di dinamismo, soprattutto presso gli agricoltori meno efficienti;
48. respinge l'introduzione nel regime della condizionalità incrociata di requisiti onerosi e opachi derivanti dalla direttiva quadro sulle acque, fintantoché non saranno forniti chiarimenti in merito allo stato di avanzamento del recepimento della direttiva nella totalità degli Stati membri;
49. riconosce i notevoli sforzi profusi finora nel settore zootecnico, che attualmente versa in condizioni difficili, per la messa a norma dei locali e delle attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario; chiede un riesame critico di alcune norme in materia di igiene, benessere e identificazione degli animali, fermi restando i principi fondamentali di sicurezza alimentare e di tracciabilità, onde abolire gli oneri sproporzionati che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI); invita in particolare la Commissione a riesaminare le norme igieniche dell'Unione europea, segnatamente la vendita locale o diretta e la conservabilità dei prodotti, affinché siano commisurate ai rischi ed evitare di imporre un onere sproporzionato sui canali produttivi di piccole dimensioni, quali i rapporti diretti produttori-consumatori e filiere alimentari corte;
Strumenti di mercato, rete di sicurezza e gestione dei rischi
50. considera importante essere in grado di intervenire per contrastare l'eccessiva volatilità dei prezzi e reagire con largo anticipo alle crisi imputabili all'instabilità di mercato nell'ambito della PAC e dei mercati mondiali; riconosce il ruolo fondamentale delle misure di sostegno al mercato in termini di risposta alle crisi verificatesi in passato nel settore agricolo, in particolare quello svolto dagli interventi e dalle scorte private; rileva la necessità che le misure di sostegno del mercato siano efficaci e attivate senza indugio in caso di necessità onde evitare gravi problemi per i produttori, l'industria di trasformazione e i consumatori e consentire alla PAC di conseguire il suo obiettivo strategico primario: la sicurezza alimentare;
51. sottolinea l'opportunità di disporre, nell'ambito della PAC, di un certo numero di strumenti di mercato flessibili ed efficaci, fissati a opportuni livelli, che fungano da rete di sicurezza e possano essere utilizzati in caso di gravi perturbazioni del mercato; ritiene che tali strumenti non dovrebbero essere attivati in modo permanente, né dovrebbero fungere da sbocco continuo e illimitato per la produzione; rileva che esistono già alcuni strumenti in tal senso che possono essere adattati mentre altri possono essere messi a punto in funzione delle esigenze; ritiene che, a fronte di condizioni totalmente diverse nei singoli comparti produttivi, siano preferibili soluzioni settoriali differenziate rispetto ad approcci orizzontali; richiama l'attenzione sulle difficoltà che incontrano gli agricoltori a livello di pianificazione in momenti di estrema volatilità; è del parere che, in ragione dell'accresciuta volatilità del mercato, vadano riesaminati gli strumenti di mercato esistenti onde rafforzarne l'efficienza e la flessibilità, garantirne una più rapida attuazione, estenderli anche ad altri settori se del caso e adeguarli agli attuali prezzi di mercato, nonché garantire un'efficace rete di sicurezza senza distorsioni;
52. è del parere che tra gli strumenti di mercato in questione possano rientrare anche strumenti specifici di gestione dell'offerta che, se funzionanti in maniera equa e non discriminatoria, possono garantire una gestione efficace del mercato e prevenire eventuali crisi dettate da situazioni di sovrapproduzione, senza tuttavia determinare spese aggiuntive a carico del bilancio dell'Unione;
53. chiede l'estensione a tutti i comparti di una rete di sicurezza multilivello, che inclusa un mix di strumenti, quali scorte pubbliche e private, intervento pubblico, strumenti contro le perturbazioni di mercato e una clausola di emergenza; chiede che in caso di perturbazioni temporanee del mercato siano ammissibili le scorte private e l'intervento pubblico a favore di settori specifici; chiede inoltre l'adozione per tutti i settori di uno strumento comune di lotta contro le perturbazioni di mercato e di una clausola di emergenza, che permettano alla Commissione, in determinate circostanze in caso di crisi, di adottare provvedimenti, per un tempo massimo di un anno, che dovrebbero essere più efficienti rispetto al passato; considera pertanto che nei futuri bilanci dell'Unione europea dovrebbe essere prevista una specifica linea di bilancio di riserva da attivare rapidamente, onde disporre di uno strumento di reazione rapida in caso di gravi crisi sui mercati agricoli;
54. ritiene che il ricorso a siffatti strumenti di intervento rientri nel campo delle competenze esecutive della Commissione; sottolinea tuttavia la necessità di informare tempestivamente il Parlamento europeo degli interventi previsti, come pure la necessità che la Commissione tenga debitamente conto delle posizioni adottate dal Parlamento;
55. chiede il potenziamento dell'efficacia del sistema d'intervento mediante una valutazione annuale effettuata in maniera pragmatica e alla luce della situazione dei mercati;
56. ritiene che, in considerazione delle possibili sfide ambientali, climatiche ed epidemiologiche, nonché delle notevoli fluttuazioni dei prezzi sui mercati agricoli, siano di vitale importanza, a livello di Unione, di Stati membri e di singole aziende agricole, misure supplementari, più incisive e mirate alla prevenzione dei rischi, accessibili a tutti gli agricoltori dei vari Stati membri, allo scopo di proteggere i redditi;
57. rammenta che la produzione orientata al mercato, i pagamenti diretti e la competitività sono alla base di qualsiasi copertura dai rischi e che spetta anche agli agricoltori tenere conto dei rischi stessi e di prevederli; appoggia a tale riguardo gli Stati membri che mettono a disposizione degli agricoltori strumenti nazionali di copertura dai rischi senza una rinazionalizzazione dell'agricoltura né distorsioni di mercato; ritiene pertanto che la Commissione debba elaborare norme comuni concernenti la promozione facoltativa di sistemi di gestione dei rischi da parte degli Stati membri, al fine di eliminare distorsioni alla concorrenza nel mercato interno, eventualmente mediante l'introduzione di regole comuni conformi alle norme dell'OMC nell'organizzazione comune di mercato; invita altresì la Commissione a notificare tutte le misure volte all'introduzione della gestione dei rischi e di corredare le proposte legislative di un'apposita valutazione d'impatto;
58. ritiene che i sistemi assicurativi del settore privato, oltre alle assicurazioni multirischio (assicurazioni climatiche, assicurazioni contro la perdita di reddito, ecc.), i contratti a termine o anche i fondi di mutualizzazione, parzialmente finanziati da fondi pubblici, possano essere sviluppati e promossi quali opzioni negli Stati membri tenendo conto dei rischi crescenti; appoggia in particolare, in tale contesto, l'azione congiunta degli agricoltori volta a costituire consorzi e cooperative e accoglie con favore la messa a punto di nuovi strumenti innovativi; sottolinea, tuttavia, che tali strumenti dovrebbero essere conformi alle norme dell'OMC e non dovrebbero causare una distorsione delle condizioni concorrenziali e del commercio all'interno dell'Unione europea; chiede pertanto di prevedere un quadro per gli Stati membri che attuano tali misure, che dovrebbe rientrare nell'organizzazione comune del mercato unico;
59. invita la Commissione ad esaminare in che misura sia possibile estendere il ruolo dei gruppi di produttori, delle associazioni di categoria o delle «interprofessioni» nella prevenzione dei rischi e nella promozione della qualità a tutti i settori di produzione; chiede che le misure intraprese in tale ambito tengano in particolare considerazione i prodotti rientranti in sistemi di etichettatura di qualità;
60. invita la Commissione a proporre, nel quadro della riforma della PAC, misure specifiche volte a promuovere la costituzione di nuove organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare la loro posizione di mercato;
61. è favorevole alla proroga, quanto meno fino al 2020, del regime del mercato dello zucchero del 2006 nella forma attuale e chiede misure adeguate volte salvaguardare la produzione di zucchero in Europa e a fare in modo che il settore dello zucchero dell'Unione possa migliorare la propria competitività in un contesto stabile;
62. insiste sulla necessità di valutare, prima del marzo 2015, la situazione concreta nel settore del latte e dei prodotti lattieri al fine di garantire il buon funzionamento e la stabilità del mercato del latte;
63. è persuaso che la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di proporre il mantenimento dei diritti di impianto nel settore vinicolo oltre il 2015 e tenere conto di questo elemento nella sua relazione di valutazione della riforma dell'OCM del vino del 2008, prevista per il 2012;
64. sottolinea il ruolo fondamentale della produzione di latte per l'agricoltura europea e per la sopravvivenza economica e la conservazione delle zone rurali, in particolare le regioni prative produttrici di latte e le regioni dell'UE con svantaggi naturali, e pone l'accento sulla necessità di garantire una sicurezza sostenibile dell'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per i consumatori europei; è convinto che il modo migliore per garantire un approvvigionamento sicuro di questi prodotti sia un mercato lattiero-caseario stabile, in cui gli agricoltori possano ottenere un prezzo equo per i loro prodotti; invita pertanto la Commissione a monitorare il mercato lattiero-caseario e a consentirne lo sviluppo sostenibile, attraverso sufficienti strumenti d'intervento per il latte e i prodotti lattiero-caseari per il periodo successivo al 2015 e grazie a un quadro di concorrenza equa, che assicuri una posizione più forte ai produttori primari e una distribuzione più equilibrata dei guadagni lungo l'intera filiera alimentare (dall'agricoltore fino al venditore al dettaglio);
65. ritiene che occorra potenziare i sistemi di gestione del comparto ortofrutticolo (gli agrumi e tutti i prodotti interessati), vitivinicolo e dell'olio di oliva e che siano necessari un fondo anticrisi più efficiente per il comparto ortofrutticolo, una migliore gestione della crisi in quello vitivinicolo e un sistema aggiornato di scorte private per l'olio d'oliva;
Commercio internazionale
66. chiede che l'Unione europea garantisca la coerenza tra la PAC e le sue politiche commerciali e di sviluppo; esorta in particolare l'Unione a prestare attenzione alla situazione nei paesi in via di sviluppo e a non metterne a repentaglio la capacità di produzione alimentare, la sicurezza alimentare a lungo termine e la capacità delle loro popolazioni di provvedere alla propria alimentazione, nel rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; ritiene, pertanto, che gli accordi commerciali dell'Unione europea in ambito agricolo non dovrebbero ostacolare i mercati dei paesi meno sviluppati;
67. ricorda l'impegno assunto dai paesi membri dell'OMC in occasione del vertice ministeriale di Hong Kong del 2005 di eliminare qualsiasi forma di sussidi all'esportazione contestualmente alla disciplina di tutti i provvedimenti per le esportazioni aventi un effetto competitivo equivalente, in particolare i crediti alle esportazioni, le imprese commerciali agricole di Stato e la regolamentazione degli aiuti alimentari;
68. invita la Commissione a fornire una valutazione d'impatto dettagliata di tutti gli accordi commerciali in fase di negoziazione, e in particolare dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Mercosur, accordi che non dovrebbero avere ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo né ostacolare l'efficacia della PAC in vista del 2020;
69. rileva che i prodotti alimentari non sono solo semplici merci e che l'accesso al cibo è indispensabile per l'esistenza umana; chiede all'Unione europea di avvalersi delle sue politiche commerciale e di sviluppo per promuovere pratiche agricole sostenibili e la sicurezza alimentare nei paesi meno avanzati e nei paesi in via di sviluppo, tenuto conto della crescita della domanda e dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari;
70. invita la Commissione a esaminare l'incidenza della concentrazione del commercio internazionale dei cereali sull'incremento delle fluttuazioni dei prezzi;
La catena di approvvigionamento alimentare
71. chiede la formulazione di soluzioni a livello mondiale per contrastare il fenomeno delle speculazioni sulle materie prime agricole e l'estrema volatilità dei prezzi, dal momento che tali fattori mettono potenzialmente a rischio la sicurezza alimentare; riconosce tuttavia l'importanza del corretto funzionamento di un mercato dei futures per le materie prime agricole; ritiene che un'azione internazionale coordinata sia l'unico strumento efficace per ridurre tale speculazioni; sostiene, a tale riguardo, la proposta della Presidenza francese del G20 di prendere in considerazione misure mirate a contrastare l'aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime agricole; si pronuncia a favore di un sistema di notifica e di azione coordinata a livello mondiale per le scorte agricole necessarie a garantire la sicurezza alimentare; ricorda pertanto che occorrerebbe riflettere sull'opportunità di mantenere scorte delle principali materie prime agricole; sottolinea che, per conseguire tali obiettivi, occorre aumentare le capacità di stoccaggio e sviluppare gli strumenti di controllo e di sorveglianza del mercato; sottolinea in particolare le conseguenze allarmanti della volatilità dei prezzi per i paesi in via di sviluppo;
72. sottolinea il fatto che – a differenza dei settori a monte e a valle della produzione agricola primaria – il reddito medio degli agricoltori e dei nuclei rurali ha subito una riduzione continua negli ultimi decenni rispetto al resto dell'economia, raggiungendo soltanto la metà dei redditi dei nuclei urbani, laddove i commercianti e i dettaglianti hanno aumentato considerevolmente il loro potere di mercato e i margini nella catena alimentare;
73. invita a mettere in atto misure volte a rafforzare la capacità di gestione dei produttori primari e delle loro organizzazioni di categoria e il loro potere contrattuale rispetto ad altri operatori economici lungo la catena alimentare (principalmente dettaglianti, imprese di trasformazione e società che forniscono fattori produttivi agricoli), garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno; è del parere che occorra migliorare urgentemente il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare tramite iniziative legislative volte a garantire maggiore trasparenza dei prezzi dei generi alimentari e interventi mirati a contrastare le pratiche commerciali sleali, consentendo agli agricoltori di ottenere il valore aggiunto che meritano; invita la Commissione a rafforzare la posizione degli agricoltori e promuovere una concorrenza leale e ritiene che occorra prendere in considerazione la nomina di mediatori per risolvere le controversie tra gli operatori lungo la catena di approvvigionamento alimentare;
74. ritiene inoltre che, al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, è opportuno sviluppare strumenti trasparenti ed efficienti in grado di aiutarli a gestire le filiere territoriali corte, che abbiano una limitata incidenza ambientale, promuovano la qualità e forniscano informazioni ai consumatori, garantiscano la riduzione degli intermediari e favoriscano meccanismi di formazione dei prezzi equi e trasparenti;
75. chiede il mantenimento del sistema di sostegno alle fasce meno abbienti della società;
Sviluppo rurale
76. riconosce l'importanza delle politiche di sviluppo rurale definite e finanziate nell'ambito del secondo pilastro, dal momento che contribuiscono al miglioramento delle prestazioni ambientali, alla modernizzazione, all'innovazione, alle infrastrutture e alla competitività e tenuto conto della necessità di sviluppare ulteriormente l'economia rurale, il comparto agroalimentare e quello non alimentare e di migliorare la qualità di vita nelle zone rurali; evidenzia altresì la necessità di conseguire gli obiettivi politici, tra cui quelli previsti dalla strategia Europa 2020, di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, da cui dovrebbero anche trarre vantaggio soprattutto gli agricoltori e le comunità rurali;
77. ritiene che le misure di sviluppo rurale debbano raccogliere le sfide in materia di sicurezza alimentare, gestione sostenibile delle risorse naturali, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse idriche e della fertilità del suolo, e rafforzare una coesione territoriale equilibrata e l'occupazione; è del parere che tali misure dovrebbero incoraggiare altresì l'autosufficienza della produzione di energia da fonti rinnovabili a livello di aziende agricole, ottenuta in particolare da sottoprodotti agricoli; afferma che le misure di sviluppo rurale dovrebbero contribuire a mantenere un accresciuto valore aggiunto nelle zone rurali, promuovendo il potenziamento delle infrastrutture rurali e l'erogazione di servizi accessibili ai cittadini e alle imprese locali;
78. ritiene, a tale proposito, che si debba prestare una particolare attenzione al sostegno ai giovani agricoltori; è inoltre del parere che, dato il rapido invecchiamento della popolazione rurale in Europa, sia indispensabile porre in essere misure invoglianti atte a favorire l'insediamento di giovani agricoltori e di altri soggetti nuovi e che debbano essere ampliati i regimi di sostegno nell'ambito del secondo pilastro, ad esempio accesso alle terre, sovvenzioni e mutui agevolati, in particolare nei settori dell'innovazione, della modernizzazione e lo sviluppo di investimenti, ecc, e si attende che l'attuazione di tali meccanismi sia resa disponibile in tutti gli Stati membri;
79. propone che una quota sostanziale di terreni agricoli rientri nell'ambito di programmi agroambientali, che dovrebbero fornire incentivi finanziari e tecnici per gli agricoltori a passare a modelli agricoli più sostenibili, più efficienti sotto il profilo delle risorse, con una minore necessità di fattori produttivi;
80. sottolinea la necessità che la politica di sviluppo rurale permetta di valorizzare tutte le potenzialità naturali e umane delle zone rurali, anche attraverso una produzione agricola di qualità, ad esempio vendita diretta, promozione dei prodotti, approvvigionamento dei mercati locali, diversificazione, mercati di sbocco della biomassa, efficienza energetica, ecc.;
81. sottolinea la necessità di infrastrutture adeguate per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze agricole e sistemi di innovazione, tra cui le possibilità di istruzione e formazione, servizi di consulenza agricola e lo scambio di prassi eccellenti, al fine di modernizzare l'agricoltura, aiutare gli agricoltori innovativi a diffondere la loro esperienza e migliorare le catene del valore nelle zone rurali; ritiene che tali programmi debbano essere disponibili in tutti gli Stati membri;
82. si pronuncia pertanto a favore dell'adozione di misure mirate, definite dagli Stati membri nell'ambito del secondo pilastro, al fine di conseguire obiettivi comuni di sviluppo rurale dell'Unione (strategia Europa 2020); insiste sull'importanza di un quadro europeo globale, mirato e orientato al conseguimento di risultati, riconoscendo nel contempo che gli Stati membri e le autorità regionali si trovano in una posizione ideale per decidere in merito ai programmi in grado di apportare, a livello locale, il massimo contributo al conseguimento degli obiettivi europei; chiede pertanto l'applicazione della sussidiarietà e della flessibilità in sede di concezione dei programmi di sviluppo rurale e l'adozione di un approccio basato sul partenariato locale e subregionale, a forte connotazione partecipativa, che applichi il metodo LEADER alla concezione e all'attuazione dei futuri programmi europei e nazionali di sviluppo rurale; ritiene che un tasso ridotto di contributo nazionale applicabile alle misure più mirate andrebbe determinato sulla base di valutazioni d'impatto e di simulazioni dettagliate;
83. è favorevole alla messa a punto, nel quadro dello sviluppo rurale, anche di misure mirate per la tutela delle foreste di montagna;
84. chiede alla Commissione di creare nuovi strumenti di finanziamento che aiutino specificamente i nuovi agricoltori a ottenere prestiti a tassi agevolati oppure un sistema completamente nuovo, che si potrebbe chiamare JERICHO («Joint Rural Investment CHOice»), per il Fondo di sviluppo rurale, basato sull'esperienza dell'iniziativa JEREMIE nel quadro dei Fondi strutturali;
85. sottolinea che le zone svantaggiate hanno spesso un valore elevato in termini di paesaggio culturale, conservazione della biodiversità e offerta di vantaggi ambientali, oltre che dal punto di vista del dinamismo delle zone rurali; si pronuncia a tale riguardo per il mantenimento dell'indennità compensativa per le zone svantaggiate nell'ambito del secondo pilastro e ne chiede il potenziamento dell'efficacia; ritiene che la natura mirata del sostegno agli agricoltori che operano nelle zone svantaggiate sia della massima importanza per la continuazione delle attività agricole in tali zone, riducendo in tal modo il rischio di abbandono delle campagne; sottolinea la necessità che il perfezionamento dei criteri sia di competenza degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, nel quadro dell'Unione;
86. sottolinea che le strutture rurali negli Stati membri sono quanto mai diverse e necessitano pertanto di interventi diversi; chiede pertanto una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri e alle regioni di adottare misure volontarie che dovrebbero beneficiare del concorso finanziario dell'Unione, purché tali misure siano state notificate alla Commissione e approvate; rileva che il tasso di cofinanziamento dovrebbe continuare a tenere conto delle esigenze e delle condizioni specifiche delle regioni di convergenza per il periodo successivo al 2013;
87. si pronuncia a favore della proroga oltre il 2013 dei tassi di cofinanziamento in vigore per misure del secondo pilastro che rivestono una particolare importanza per gli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che un eventuale concorso finanziario nazionale supplementare non dovrebbero comportare una rinazionalizzazione del secondo pilastro, né un aumento del divario nella capacità degli Stati membri di cofinanziare le rispettive priorità;
88. rammenta che la modulazione in tutte le sue varianti, tanto obbligatorie quanto volontarie, quale strumento di finanziamento delle misure di sviluppo rurale giunge a scadenza nel 2012; sottolinea la necessità di assicurare adeguate risorse finanziarie per il secondo pilastro nel prossimo periodo di finanziamento;
89. chiede di evitare brusche variazioni nella ripartizione degli stanziamenti del secondo pilastro giacché gli Stati membri, le autorità locali e le aziende agricole hanno bisogno di certezza in materia di programmazione e continuità; rileva che il dibattito sulla ripartizione di tali fondi non dovrebbe essere scollegato da quello sulla ripartizione dei fondi nell'ambito del primo pilastro; invita pertanto la Commissione a definire un approccio pragmatico, quale principio fondamentale per la redistribuzione dei fondi nell'ambito del secondo pilastro; riconosce la necessità di una perequazione dei finanziamenti del secondo pilastro tra Stati membri, secondo criteri obiettivi che riflettano la diversità delle esigenze nelle regioni europee; auspica che tali modifiche siano realizzate dopo un periodo limitato di transizione, in concomitanza con le modifiche apportate alla ripartizione dei fondi nell'ambito del primo pilastro;
90. è favorevole a norme sul cofinanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale che consentano, a livello regionale o locale, la complementarietà tra fondi pubblici e privati della quota di cofinanziamento nazionale, rafforzando in tal modo le risorse disponibili per perseguire gli obiettivi definiti dalle politiche pubbliche per le zone rurali;
91. chiede una semplificazione a tutti i livelli della pianificazione e della gestione dei programmi nell'ambito del secondo pilastro ai fini di una maggiore efficienza; chiede inoltre l'introduzione di sistemi semplificati, efficaci ed efficienti per il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione delle misure di condizionalità incrociata; ritiene che occorra armonizzare i controlli e il monitoraggio per il primo e il secondo pilastro e renderli più coerenti con norme e procedure analoghe, onde ridurre l'onere complessivo dei controlli per gli agricoltori; chiede maggiore flessibilità del funzionamento del periodo d'impegno quinquennale per le misure agroambientali;
92. chiede di esentare le cooperative dal divieto di accesso ai fondi per lo sviluppo rurale e in generale dai limiti degli aiuti previsti per le imprese che superano la soglia delle PMI prevista dalla raccomandazione della Commissione 2003/61/CE;
93. è del parere che le regioni ultraperiferiche debbano continuare anche in futuro a beneficiare di una speciale considerazione nell'ambito della politica di sviluppo rurale, dal momento che le difficoltà geografiche che incontrano e l'esiguità di prodotti agricoli da cui dipende l'economia rurale di tali aree giustificano il mantenimento della quota di cofinanziamento comunitario fino a un massimo dell'85% per contribuire al costo dei programmi di sviluppo rurale;
94. accoglie favorevolmente l'orientamento verso un maggiore coordinamento a livello di Unione europea tra i programmi di sviluppo rurale e la politica di coesione in particolare, onde evitare duplicazioni, obiettivi contraddittori e sovrapposizioni; rammenta nondimeno che la portata dei progetti nell'ambito della politica di coesione e dei programmi di sviluppo rurale dell'Unione è differente e auspica pertanto che i fondi siano mantenuti distinti, affinché i programmi di sviluppo rurale continuino a incentrarsi sulle comunità rurali e possano rimanere strumenti politicamente indipendenti;
95. ritiene che, tramite la politica di coesione e una PAC nuova e solida, possa essere sprigionato il potenziale economico delle zone rurali e possano essere creati posti di lavoro sicuri, garantendo in tal modo uno sviluppo sostenibile di tali zone;
96. sottolinea l'importanza delle politiche finalizzate a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi terzi nell'ottica di adottare pratiche volte a proteggere l'ambiente e a garantire la sostenibilità delle risorse naturali qualora le attività agricole, in particolare l'utilizzo dell'acqua, abbiano incidenze transfrontaliere;
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97. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Elezione di un vicepresidente (interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento)
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Decisione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sull'elezione di un vicepresidente (interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo)
Il Parlamento europeo,
– vista la lettera del 15 giugno 2011 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,
– visto l'articolo 211 del suo regolamento,
1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del suo regolamento:"
Se un solo vicepresidente deve essere sostituito, e in caso ci sia solo un candidato, questi può essere eletto per acclamazione. Il Presidente dispone del potere discrezionale di decidere che si proceda all'elezione per acclamazione o a scrutinio segreto. Il candidato eletto prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente che sostituisce.
"
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Sistema di etichettatura volontario in braille sull'imballaggio dei prodotti industriali
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Dichiarazione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 su un sistema di etichettatura volontario in braille sull'imballaggio dei prodotti industriali
– visti gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono i diritti dei disabili,
– visto l'articolo 123 del suo regolamento,
A. considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dei disabili,
B. considerando che la direttiva 2004/27/CE su un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano all'articolo 56 bis prevede che la denominazione del medicinale figuri anche in alfabeto braille sull'imballaggio,
1. sottolinea che le persone con disabilità visive hanno il diritto di condurre una vita indipendente e di partecipare appieno alla società;
2. chiede alla Commissione europea di avviare un'ampia consultazione con le parti interessate sul costo, l'efficacia e la fattibilità dell'introduzione di un sistema volontario di etichettatura in alfabeto braille sulle confezioni dei prodotti industriali nell'Unione europea, che comprenderebbe almeno il tipo di prodotto e la data di scadenza, in modo da agevolare i consumatori con disabilità visiva; ritiene tuttavia che, in considerazione del fatto che non tutti i non vedenti leggono il braille, la consultazione proposta dovrebbe anche esaminare possibilità alternative di accesso alle informazioni figuranti sull'imballaggio;
3. chiede alla Commissione, nel rispetto dei principi della responsabilità sociale delle imprese, di fornire incentivi alle industrie e alle imprese europee per sensibilizzarle su questo tema;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e alle Nazioni Unite.