Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (COM(2010)0662 – C7-0365/2010 – 2010/0325(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0662),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0365/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0237/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. .../2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1105/2011/UE)
Banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale (2010/2304(INI))
– vista la raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 sull'accesso regolato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2010 dal titolo «La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale» (COM(2010)0472),
– vista la sua posizione dell'11 maggio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio(2),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 dal titolo «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio e sulla comunicazione della Commissione dal titolo «La banda larga in Europa: investire nella crescita indotta dalla tecnologia digitale» (TEN/434-435 – CESE 362/2011),
– vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2009 dal titolo «Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga»(3),
– vista la comunicazione della Commissione del 4 agosto 2009 dal titolo «Relazione sulla competitività digitale in Europa: principali risultati della strategia i2010 nel periodo 2005-2009» (COM(2009)0390),
– vista la comunicazione della Commissione del 18 giugno 2009 dal titolo «L'Internet degli oggetti: un piano d'azione per l'Europa» (COM(2009)0278),
– vista la comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2009 dal titolo «Investire oggi per l'Europa del domani» (COM(2009)0036),
– vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2006 dal titolo «Colmare il divario nella banda larga» (COM(2006)0129),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2006 dal titolo «Il piano d'azione eGovernment per l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti» (COM(2006)0173),
– vista la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004 dal titolo «Sanità elettronica – migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica» (COM(2004)0356),
– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti(4),
– vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu(5),
– vista la sua raccomandazione destinata al Consiglio, del 26 marzo 2009, sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet(6),
– vista la sua risoluzione del 24 settembre 2008 sul «Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale»(7),
– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2007 sulla creazione di una politica europea per la banda larga(8),
– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 dal titolo «Verso una politica europea sullo spettro radio»(9),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione(10),
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione(11),
– vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1998 sulla globalizzazione e la società dell'informazione: la necessità di rafforzare il coordinamento internazionale(12),
– visto il quadro dell'UE per le comunicazioni elettroniche, quale modificato, in particolare le direttive 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e il regolamento (CE) n. 1211/2009 (regolamento BEREC),
– visto il piano europeo di ripresa economica (COM(2008)0800),
– visto l'allegato III del regolamento modificativo (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009,
– visto l'articolo 189 del trattato di Lisbona,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0221/2011),
A. considerando che la fornitura a livello europeo di reti a banda larga veloci è di fondamentale importanza per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di stimolare una crescita economica intelligente, sostenibile, inclusiva e coesa sul piano territoriale, migliorare la situazione occupazionale, rafforzare la competitività dell'Europa, favorire la ricerca scientifica e l'innovazione e permettere così a tutte le regioni, città, comuni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale e offrire loro l'opportunità di avvalersi delle nuove tecnologie digitali per i servizi pubblici,
B. considerando che l'accesso alla banda larga è consentito da molte piattaforme (rame, cavo, fibra ottica, accesso wireless fisso e mobile, satellite, ecc.), ha attirato tutte le tipologie di utente (consumatori, imprese, governo, organizzazioni pubbliche e senza fini di lucro, tra cui scuole, biblioteche, ospedali e agenzie pubbliche di sicurezza), le quali fanno ricorso alla banda larga per numerosi servizi (commercio elettronico, fornitura di assistenza sanitaria, comunicazione audio/video, tempo libero, gestione della flotta, servizi governativi, istruzione, formazione professionale e molti altri), e consente altresì l'uso di applicazioni da macchina a macchina (contatori elettrici intelligenti e reti intelligenti, monitor cardiaci wireless, servizi di emergenza, sistemi di allarme, telemetria dei veicoli, monitoraggio dell'inventario e altri),
C. considerando che il riconoscimento e l'inclusione di piattaforme, utenti e servizi diversi quali parti dell'ecosistema della banda larga contribuiranno a garantire un accesso totale alla banda larga e a offrire i numerosi vantaggi sociali che ne derivano, i quali, a loro volta, promuoveranno un'adozione della banda larga al 100%; che fra gli obiettivi dell'Unione europea dovrebbe annoverarsi quello di permettere a tutte le regioni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale,
D. considerando che un accesso sostenibile alle infrastrutture e la concorrenza nel settore dei servizi, unitamente a una fissazione degli obiettivi dall'alto verso il basso realistica e fattibile, renderanno la connettività di nuova generazione accessibile in modo efficiente e in linea con la domanda,
E. considerando che la politica dell'UE in materia di banda larga deve preparare le basi per uno sviluppo che consenta all'Unione di svolgere un ruolo guida per quanto concerne l'accesso, la velocità, la mobilità, la copertura e la capacità della banda larga; che la leadership mondiale nel settore delle TIC è fondamentale per la prosperità e la competitività dell'UE; che un mercato europeo con quasi 500 milioni di persone connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da elemento trainante per lo sviluppo del mercato interno, in quanto creerebbe una massa critica di utenti unica a livello globale, offrirebbe nuove opportunità a tutte le regioni e fornirebbe a ciascun utente un valore aggiunto e all'Unione la capacità di essere un'economia basata sulla conoscenza all'avanguardia nel mondo; che lo sviluppo rapido della banda larga è fondamentale per incoraggiare l'innovazione e la produttività nell'UE nonché per stimolarvi la creazione di nuove PMI e posti di lavoro,
F. considerando che è essenziale colmare il divario in termini di dividendo digitale e fare in modo che nell'UE tutti possano usufruire della banda larga per un valore aggiunto europeo, con particolare riferimento alle zone remote e rurali, allo scopo di garantire coesione sociale e territoriale,
G. considerando che la banda larga è importante per la realizzazione delle nuove infrastrutture tecnologiche, che sono necessarie per la leadership scientifica, tecnologica e industriale dell'UE, quali ad esempio il cloud computing, i supercomputer, l'Internet degli oggetti e gli ambienti informatici intelligenti; ricordando che un accesso e una velocità adeguati della banda larga sono essenziali per lo sviluppo e l'uso efficiente delle tecnologie TIC innovative; rilevando, inoltre, che tali tecnologie e i servizi da esse forniti sono intesi a offrire vantaggi sia ai consumatori che alle imprese, comprese le PMI,
H. considerando che gli attori pubblici possono contribuire in modo significativo all'introduzione della banda larga per tutti e delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) nelle aree non servite o scarsamente servite; che gli investimenti pubblici dovrebbero operare in modo da integrare quelli privati e aumentare la concorrenza; che gli investitori nelle reti NGA devono essere adeguatamente incentivati a continuare a investire nella banda larga,
I. considerando che il settore privato ha investito centinaia di miliardi di euro in dispositivi, servizi, applicazioni e contenuti a banda larga nel corso dell'ultimo decennio, senza ottenere tuttavia che tutti i cittadini europei sperimentassero i vantaggi della banda larga; che la promozione degli investimenti pubblici e privati dovrebbe continuare a costituire il motore principale della crescita della banda larga nell'UE,
J. considerando la decisione, adottata dalla conferenza ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo tenutasi a Marsiglia il 4 novembre 2008, di ridurre il divario digitale tra le due sponde del Mediterraneo, che ha dato vita alla proposta sulla BB-Med (banda larga per il Mediterraneo),
Banda larga per tutti
1. osserva che la comunicazione rappresenta soltanto una parte di un pacchetto più ampio che comprende anche l'agenda digitale, l'Unione dell'innovazione, il programma relativo alla politica in materia di spettro radio e i programmi di finanziamento nazionali e dell'UE, con l'obiettivo di creare un sistema di sostegno reciproco finalizzato a un ulteriore sviluppo efficiente e all'accesso e utilizzo delle reti, siano esse terrestri, fisse e mobili o satellitari;
2. osserva che il concetto di banda larga è in continua evoluzione, dato che il numero di piattaforme è aumentato e che la clientela e le tipologie di utenti si sono moltiplicate in modo esponenziale, e che attualmente la banda larga non riguarda semplicemente l'accesso a Internet e non si limita all'interazione umana diretta, in quanto le connessioni e le applicazioni da macchina a macchina proliferano rapidamente;
3. prende atto che il traffico di dati su rete fissa e mobile sta aumentando vertiginosamente e che, per gestire tale aumento, sarà fondamentale adottare una serie di misure, ad esempio introdurre un'ulteriore armonizzazione della ripartizione dello spettro per la banda larga wireless, una maggiore efficienza dello spettro e un rapido dispiegamento di reti NGA;
4. ritiene pertanto che l'obiettivo debba essere quello di creare una leadership globale dell'UE nel settore delle infrastrutture TIC e che, per raggiungere tale obiettivo, occorra garantire a tutti gli europei una copertura di base della banda larga del 100% entro il 2013, fornendo agli utenti un servizio di almeno 2 Mb/s in tutte le zone rurali e di velocità molto più elevate nelle altre zone; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che per contrastare il divario digitale, la copertura di base per le zone rurali dovrà tenere conto delle crescenti esigenze di trasmissione per i servizi Internet innovativi, quali ad esempio l'e-government (amministrazione online), l'e-health (sanità elettronica) o l'e-learning (apprendimento per via elettronica); ritiene che, nell'esaminare le modalità di finanziamento di tali obiettivi, occorra riservare la massima attenzione alla concorrenza, onde evitare distorsioni di mercato e per consentire al mercato di fornire in primo luogo delle soluzioni;
5. osserva che, per conseguire l'obiettivo di 100 Mb/s entro i termini previsti, il 15% circa delle famiglie europee dovrebbe essere abbonato a connessioni di almeno detta velocità entro il 2015;
6. ricorda l'importanza di realizzare gli obiettivi dell'agenda digitale, ossia garantire che tutti i cittadini dell'UE accedano alla banda larga a velocità non inferiori a 30 Mb/s entro il 2020, in modo da consentire all'UE di disporre del massimo livello possibile in termini di velocità e capacità a banda larga; sottolinea che, onde conseguire gli obiettivi relativi alla banda larga della strategia UE2020, l'agenda digitale deve fissare parametri di riferimento intermedi per gli anni 2013, 2015 e 2018 sia a livello dell'Unione che a livello nazionale;
7. sottolinea la necessità di utilizzare al meglio tutte le tecnologie disponibili, comprese quelle mobili e quelle satellitari, per conseguire la copertura della banda larga nelle zone rurali, montane e insulari nella maniera più efficiente sotto il profilo dei costi, senza oneri eccessivi per i consumatori, le regioni o l'industria degli Stati membri;
8. osserva che la futura assegnazione dello spettro radio deve creare le premesse per la leadership europea nelle applicazioni e nei nuovi servizi wireless; segnala che l'accesso alle bande basse di frequenza radio, le cui caratteristiche di propagazione sostengono la copertura di vaste aree, è cruciale onde facilitare la copertura wireless della banda larga nelle zone rurali, montane e insulari, che consente l'accesso a tutti i servizi Internet prevedibili; sottolinea che l'Europa deve restare all'avanguardia nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nel settore dei servizi wireless; prende atto che è fondamentale agevolare l'accesso alle infrastrutture a banda larga, compresi i dispositivi per le utenze a terra, onde aiutare gli utenti ad adottare servizi Internet satellitari a banda larga nelle zone rurali, montane e insulari in modo economicamente conveniente e ad avere accesso a tutti i servizi Internet prevedibili;
9. raccomanda di facilitare l'immediata attuazione del «dividendo digitale» per i nuovi servizi mobili a banda larga tramite un approccio paneuropeo armonizzato e tecnologicamente neutro, fornendo economie di scala ed evitando dannose problematiche di ingerenze transfrontaliere, senza interferire tuttavia con la ricezione televisiva digitale e ad alta definizione esistente, basata su norme internazionali; sottolinea la necessità che l'UE sostenga progetti ed esperimenti in collaborazione con «Wireless cities»;
10. reputa fondamentale che gli istituti di istruzione e ricerca abbiano accesso alle infrastrutture a banda larga, onde assicurare la libera circolazione della conoscenza allo scopo di formare le giovani generazioni e rendere l'UE competitiva; invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre programmi europei e nazionali intesi ad agevolare e finanziare l'accesso alle infrastrutture a banda larga per tutti gli istituti di istruzione e di ricerca entro il 2015; è del parere che entro il 2015 tutte le istituzioni accademiche e di ricerca europee dovranno essere connesse tramite reti Gb/s ultraveloci, creando una rete Intranet per lo spazio unico europeo della ricerca;
11. invita gli Stati membri a promuovere ed estendere il libero accesso alla connettività ad alta velocità per le infrastrutture pubbliche importanti (scuole, ospedali e altre istituzioni pubbliche) situate in zone remote, come strumento per migliorare il servizio pubblico e assicurare la connettività ad alta velocità nelle regioni remote, riducendo in tal modo i costi di investimento per la distribuzione privata locale;
12. suggerisce di sollecitare gli Stati membri affinché pongano in essere politiche pubbliche di sostegno all'introduzione di nuove tecnologie e promuovano l'introduzione di metodi di insegnamento digitali; invita a tal fine la Commissione a incoraggiare gli scambi di buone prassi tra Stati membri e con i paesi al di fuori dell'Unione europea;
13. ricorda che le nuove tecnologie e l'accesso alle connessioni ad alta velocità hanno un'incidenza positiva sull'istruzione, anche attraverso la creazione di buone opportunità di insegnamento a distanza, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche, informazione, comunicazione e attività ricreative per i cittadini;
14. sottolinea la necessità di sostenere nell'Unione europea gli investimenti nella ricerca sulle future tecnologie della comunicazione, sia fisse che mobili; invita la Commissione a continuare a sviluppare iniziative tecnologiche congiunte in tali settori, interessando le università, gli istituti di ricerca, i fabbricanti di dispositivi e i fornitori di servizi e contenuti; ritiene che queste piattaforme siano mezzi ottimali per lo sviluppo e lo sfruttamento delle nuove tecnologie e che garantiranno all'UE un sostanziale vantaggio competitivo;
15. rileva che gli enti di radiodiffusione dovrebbero poter offrire contenuti audiovisivi pluralistici di qualità utilizzando le piattaforme di diffusione esistenti, comprese le piattaforme terrestri e le reti a banda larga, in particolare per i servizi su richiesta, a condizione che le reti a banda larga rispettino gli stessi requisiti in termini di qualità di servizio e cerchino di massimizzare la propria efficienza e copertura dello spettro;
16. chiede alla Commissione, allo scopo di creare una struttura UE coerente, organica ed efficace per organizzare tutte le risorse, di presentare urgentemente una proposta adeguata di piano strategico che preveda un quadro unico per tutti gli aspetti connessi alla sicurezza informatica dell'UE, che garantisca la protezione totale e la resilienza delle infrastrutture di rete e delle infrastrutture critiche dell'informazione, prevedendo tra l'altro norme e certificazioni minime di sicurezza, una terminologia comune, la gestione degli incidenti informatici e una tabella di marcia sulla sicurezza informatica; è dell'avviso che in tale piano si debbano definire i contributi richiesti a ciascun attore, fra cui la Commissione, gli Stati membri, l'ENISA, l'Europol, l'Eurojust, i gruppi di pronto intervento informatico e gli altri organi e autorità pertinenti a livello nazionale e dell'UE nonché il settore privato, affrontando anche il ruolo e la rappresentanza dell'UE a livello internazionale;
17. ritiene che gli obblighi di servizio universale possano, in prospettiva, diventare un incentivo supplementare allo sviluppo della banda larga ed esorta la Commissione a rivedere tempestivamente il campo d'applicazione dei servizi universali in tal senso;
18. invita gli Stati membri, in stretta collaborazione con tutti i soggetti interessati, a istituire piani nazionali per la banda larga e ad adottare piani operativi comprensivi di misure concrete per attuare gli obiettivi fissati per il 2013 e il 2020 nell'agenda digitale; invita la Commissione a studiare tali piani, a proporre soluzioni ottimali e a coordinarne l'attuazione di concerto con gli Stati membri;
Banda larga per la crescita economica, l'innovazione e la competitività globale
19. ritiene che le nuove reti e i nuovi servizi ad alta velocità siano necessari ai fini della promozione della competitività dell'UE sulla scena internazionale e per la creazione di posti di lavoro di qualità elevata;
20. ritiene che la concorrenza, associata a obiettivi attentamente selezionati per quanto concerne le infrastrutture e i servizi, costituisca la migliore base ai fini di investimenti, di un'innovazione e di un assorbimento sostenibili; sottolinea tuttavia che, in alcuni casi, una maggiore cooperazione fra i soggetti interessati può anche stimolare gli investimenti;
21. ritiene che le reti a banda larga ad alta capacità e le reti di accesso in fibra (FTTH) siano indispensabili, sia dal punto di vista degli utenti finali e delle loro esigenze future che dello sviluppo economico, in considerazione dell'utilizzo sempre più diffuso delle applicazioni in banda larga;
22. raccomanda di promuovere un mercato competitivo per gli investimenti in infrastrutture a banda larga fisse e wireless e per il loro utilizzo; osserva che un mercato competitivo è un catalizzatore di ulteriori investimenti e innovazione da parte dei fornitori di comunicazione, applicazioni e contenuti, oltre a costituire una piattaforma fondamentale per l'economia digitale; riconosce che una solida piattaforma a banda larga può connettere gli utenti delle pubbliche amministrazioni, i privati e le imprese che si trovano sulle due sponde dell'Atlantico e che pertanto l'Unione europea e gli Stati Uniti, in particolare, dovrebbero intraprendere azioni coraggiose per promuovere la banda larga;
23. incoraggia la Commissione, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e i fornitori di servizi ad adoperarsi per trovare, entro il 2013, un approccio comune onde rafforzare il mercato unico delle imprese e delle comunicazioni elettroniche nell'UE;
24. sottolinea che è importante, onde conseguire mercati mobili competitivi, l'assegnazione competitiva e tempestiva dello spettro per la banda larga senza fili nel quadro del programma relativo alla politica in materia di spettro radio, e invita gli Stati membri a rendere disponibile entro il 2013 la banda di 800 MHz, rispettando nel contempo i servizi esistenti;
25. ricorda che l'ambiente digitale e le TIC fungono da volano per l'innovazione e che pertanto l'accesso alla banda larga ad alta velocità è un presupposto indispensabile di tutti i partenariati europei per l'innovazione, poiché rafforza la cooperazione e la partecipazione dei cittadini;
26. sottolinea l'importanza, per i settori succitati, di ricorrere ad appalti pubblici pre-commerciali per le soluzioni basate su ricerca e sviluppo, come mezzo per stimolare un circolo virtuoso di sviluppo tecnologico e domanda di servizi a banda larga ad alta velocità;
27. ritiene che le risorse finanziarie pubbliche destinate alla banda larga possano rappresentare un'efficace leva per stimolare la competitività delle regioni europee, se mirate allo sviluppo di moderne infrastrutture di nuova generazione con un'alta capacità trasmissiva nelle aree che scontano un forte divario di connettività; ritiene che tali aree, specie se caratterizzate da importanti insediamenti demografici e industriali, potrebbero beneficiare in tempi molto rapidi del potenziale innovativo e creativo dei nuovi servizi disponibili ai cittadini e alle imprese;
28. ritiene che l'estensione delle reti a banda larga, soprattutto nelle zone rurali, faciliterà un miglioramento delle comunicazioni, in particolare per le persone a mobilità ridotta o che vivono in condizioni di isolamento, oltre a migliorare l'accesso ai servizi e a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese nelle zone rurali, contribuendo in tal modo a creare nuovi posti di lavoro e a sviluppare nuovi servizi in queste località;
29. si rammarica per la mancata assegnazione di 1 miliardo di EUR di finanziamenti annunciati nel 2008 nel piano europeo di ripresa economica, con riferimento a una copertura del 100% della banda larga entro il 2010, e per il mancato raggiungimento di tale obiettivo; invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare, in sede di revisione dell'attuale quadro finanziario pluriennale, le risorse necessarie per raggiungere tale obiettivo entro il 2013;
30. sottolinea l'urgente necessità di creare un mercato unico digitale competitivo che funga da elemento trainante per aprire il mercato interno a tutti i cittadini dell'Unione; chiede la creazione di uno sportello unico («one-stop-shop») dell'IVA in ciascuno Stato membro, allo scopo di agevolare il commercio elettronico transfrontaliero per le PMI e gli imprenditori;
31. ritiene che la forte domanda di connettività, che accresce il profilo dell'economia online dell'UE, contribuisce a migliorare il grado di sviluppo delle reti dell'Unione europea e risponde ai cambiamenti sociali che interessano il mercato unico, debba essere sostenuta da finanziamenti adeguati e da una solida infrastruttura concorrenziale – elementi necessari per la realizzazione del progetto europeo della banda larga;
32. sottolinea che i servizi a banda larga sono fondamentali per la competitività dell'industria dell'UE e contribuiscono in larga misura alla crescita economica, alla coesione sociale e all'occupazione di qualità, come pure a consentire a tutte le regioni e a tutte le fasce della società di beneficiare della tecnologia digitale nell'Unione europea; ritiene che l'efficace attuazione del «pacchetto banda larga» sia fondamentale per far fronte alla disoccupazione, soprattutto fra i giovani, garantendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa, come previsto nella strategia Europa 2020;
33. saluta con favore l'iniziativa della Commissione di convocare un'assemblea sul digitale nel giugno 2011;
Promuovere gli investimenti e la concorrenza
34. sottolinea la necessità che le misure adottate dagli Stati membri e dal comparto industriale, volte a conseguire l'obiettivo della banda larga per tutti, siano incentrate sul lato della domanda ed evitino di creare distorsioni del mercato o di tradursi in un onere eccessivo per il settore;
35. osserva che i rischi potenziali derivanti dalla costruzione di costose infrastrutture a banda larga di nuova generazione sono elevati e prevedono lunghi periodi di ammortamento degli investimenti; afferma che la normativa non dovrebbe disincentivare gli investimenti in tali infrastrutture, bensì garantire che tutti gli operatori sul mercato siano sufficientemente incentivati a investire;
36. evidenzia che i costi degli investimenti nelle infrastrutture devono essere finanziati dal mercato; osserva nondimeno che, laddove è poco probabile che le forze di mercato introducano infrastrutture aperte entro un termine ragionevole, il quadro degli aiuti di Stato per la banda larga e l'uso mirato dei fondi dell'Unione, anche attraverso la BEI, i Fondi strutturali e il FEASR, possono costituire gli strumenti complementari più progressivi per accelerare l'introduzione della banda larga; invita la Commissione, in sede di revisione degli orientamenti in materia agli aiuti di Stato alla banda larga, a predisporre un quadro stabile e coerente che sia favorevole alla concorrenza e promuova investimenti efficaci nelle reti aperte, nonché a consentire un'assegnazione flessibile dei fondi dell'UE nell'ambito dei rispettivi periodi di programmazione;
37. sostiene tutte le misure che contribuiranno a ridurre il costo dell'ingegneria civile e sottolinea la necessità di servizi innovativi per stimolare l'introduzione della banda larga; segnala la necessità di promuovere nuove capacità e competenze per offrire servizi innovativi e adattarsi ai cambiamenti tecnologici, e ritiene che gli investimenti a favore di reti nuove, aperte e competitive debbano essere sostenuti da provvedimenti adottati da autorità locali, regionali e nazionali al fine di ridurre i costi; chiede lo stanziamento di fondi pubblici (nazionali e dell'UE) a favore dello sviluppo di infrastrutture di comunicazione a banda larga nelle zone isolate, scarsamente popolate o periferiche che non presentano abbastanza attrattive per i fornitori in termini di costi/benefici;
38. sottolinea la necessità di orientare meglio le autorità locali e regionali in materia di investimenti relativi alla banda larga, onde incoraggiare il totale assorbimento dei fondi UE, dal momento che i dati di spesa dei Fondi strutturali indicano che le regioni incontrano difficoltà ad assorbire le risorse disponibili e a destinarle ai progetti relativi alla banda larga; ritiene che gli aiuti di Stato per gli investimenti nella banda larga debbano essere utilizzati in sinergia con i Fondi strutturali per stimolare l'imprenditorialità e l'economia locali, creare occupazione a livello locale e promuovere la concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni; è del parere che, onde ottimizzare l'uso dei limitati finanziamenti pubblici, siano essi provenienti direttamente dagli Stati membri o forniti attraverso l'UE, occorre concentrare nettamente tali finanziamenti nei progetti in cui ci si può attendere che producano il massimo impatto sugli investimenti privati, al fine di incrementare ulteriormente la copertura e la capacità; sottolinea la necessità di fondi pubblici o prestiti agevolati, in conformità degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato, che dovrebbero essere indirizzati verso infrastrutture aperte e durevoli nonché adeguate alle esigenze future, atte a sostenere la concorrenza e le scelte dei consumatori;
39. sottolinea che gli interventi in tale settore sono realizzati soprattutto a livello locale e sostiene gli sforzi della Commissione volti a sviluppare e migliorare i meccanismi che permettono agli attori locali di ottenere le informazioni necessarie per ridurre i costi di investimento; considera essenziale, affinché i progetti in materia di banda larga divengano pienamente operativi, non solo la cooperazione tra Commissione e Stati membri, ma anche il coinvolgimento delle autorità regionali e locali nell'elaborazione dei progetti;
40. riconosce che la certezza normativa è necessaria per promuovere gli investimenti e per affrontare gli ostacoli agli investimenti nelle reti di nuova generazione ed esorta le autorità nazionali di regolamentazione a perseguire strategie favorevoli alla concorrenza, che assicurino la trasparenza e l'assenza di discriminazioni sul mercato all'ingrosso delle telecomunicazioni, consentendo a tutti i concorrenti di avere eque condizioni di accesso alle infrastrutture; invita gli Stati membri a rispettare le norme dell'UE in materia di telecomunicazioni e le autorità nazionali di regolamentazione ad attuare la raccomandazione sull'accesso di prossima generazione; invita la Commissione ad applicare, all'interno del quadro normativo, maggiori incentivi agli investimenti e incoraggiare lo sfruttamento delle sinergie derivanti dai progetti infrastrutturali;
41. sottolinea l'importanza di mercati competitivi per ottenere la banda larga a prezzi ragionevoli e pone l'accento sulla necessità di una rapida attuazione, da parte degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolamentazione, del quadro riveduto dell'UE in materia di telecomunicazioni e della raccomandazione sull'accesso di prossima generazione;
42. prende atto della necessità di fornire chiari orientamenti agli Stati membri onde assicurare che i fondi siano diretti in modo tempestivo verso obiettivi fondamentali in materia di banda larga, rispettando al contempo l'efficienza sotto il profilo dei costi e la proporzionalità delle misure;
43. chiede la creazione di un quadro favorevole agli investimenti nell'accesso di prossima generazione e wireless (mobile e satellitare) ad alta velocità il quale, tra l'altro, garantisca la certezza giuridica e promuova gli investimenti, la concorrenza e la neutralità tecnologica, in modo tale che sia il mercato a dettare le scelte relative alla tecnologia;
44. invita gli Stati membri a garantire un accesso non discriminatorio alle opere di ingegneria civile e a facilitare l'accesso alle condutture, riducendo così la soglia d'investimento in modo sostanziale;
45. invita la Commissione, con il sostegno degli Stati membri, a compilare la mappatura delle aree non servite o scarsamente servite;
46. osserva che, onde massimizzare la disponibilità e l'adozione della banda larga, la politica dell'UE deve incoraggiare lo sviluppo di reti, applicazioni, apparecchiature d'accesso, servizi e contenuti efficienti e a prezzi accessibili; esorta gli Stati membri a sviluppare i servizi di e-government, e-democracy, e-learning ed e-health, che faranno aumentare la domanda di banda larga;
47. sottolinea che, laddove le forze di mercato sono in grado di fornire un accesso competitivo alla banda larga, la politica governativa dovrebbe promuovere gli investimenti del settore privato e l'innovazione eliminando gli ostacoli allo sviluppo;
48. appoggia la collaborazione della Commissione con la Banca europea per gli investimenti (BEI) per migliorare i finanziamenti delle reti veloci e ultraveloci e sottolinea la necessità che tali finanziamenti siano indirizzati verso progetti di infrastrutture aperte che sostengano una varietà di servizi;
49. saluta con favore la proposta della Commissione di esplorare nuove fonti di finanziamento e strumenti di finanziamento innovativi; sostiene, a tal fine, la creazione di un sistema di obbligazioni dell'UE destinate a finanziare progetti («project bonds») che, in collaborazione con la BEI e con la garanzia del bilancio dell'UE, risponda all'attuale insufficienza di finanziamenti derivante dalla riluttanza degli investitori privati e dai notevoli vincoli che gravano sui bilanci nazionali; sollecita pertanto la Commissione a presentare, quanto prima, concrete proposte legislative miranti all'attuazione di tale fonte alternativa di finanziamento a favore dei grandi progetti infrastrutturali che creano un valore aggiunto europeo;
50. continua a incoraggiare adeguati investimenti e l'adozione di modelli organizzativi appropriati da parte del settore pubblico, in particolare con la partecipazione delle autorità locali, con partenariati di tipo pubblico-privato e regimi di agevolazione fiscale per l'introduzione delle reti veloci ed ultraveloci; sottolinea l'importanza del coordinamento delle politiche governative a tutti i livelli;
51. invita la Commissione e gli Stati membri a concordare un patto di sviluppo della banda larga nell'UE indirizzato in particolare alle zone rurali, con l'obiettivo di coordinare più efficacemente i programmi di finanziamento nazionali ed europei e gli investimenti privati, in linea con gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato, e garantendo il necessario coordinamento con indicatori coerenti di produzione a livello di Unione;
52. chiede che sia istituita un'unica task force di alto livello dell'UE che rappresenti tutti i soggetti interessati, compresi gli utenti e i fornitori di reti e servizi elettronici, le autorità nazionali di regolamentazione e il BEREC, incaricata di contribuire all'elaborazione di una strategia futura in materia di infrastrutture TIC e servizi specifici per la società dell'informazione;
53. invita la Commissione a salvaguardare i principi della neutralità e dell'apertura di Internet e a promuovere la capacità degli utenti finali di accedere e diffondere le informazioni e di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta; incarica la Commissione di valutare se l'attuazione del quadro riveduto dell'UE in materia di telecomunicazioni richieda specifiche norme di orientamento;
54. invita gli Stati membri a stabilire quali misure possano essere adottate per facilitare la penetrazione del mercato da parte dei nuovi operatori al fine di favorire un ambiente concorrenziale;
55. sottolinea che le misure di regolamentazione adottate dagli Stati membri riguardo all'imposizione della separazione funzionale dovrebbero essere prese soltanto in via eccezionale, dopo un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione e sull'impresa, con particolare riferimento ai lavoratori e agli incentivi all'investimento nella relativa rete; evidenzia che tale valutazione d'impatto deve essere discussa con tutti i soggetti interessati, compresi i rappresentanti dei lavoratori;
Vantaggi per i consumatori
56. prende atto dell'intenzione della Commissione di elaborare orientamenti in materia di calcolo dei costi e di non discriminazione, principi chiave nel quadro dell'UE, e la incoraggia a sostenere la concorrenza nelle reti veloci e ultraveloci e a consentire a tutti gli operatori eque condizioni di accesso alle infrastrutture, onde garantire un'ampia scelta di servizi, tariffe eque per l'accesso alla rete e prezzi accessibili per i consumatori, nonché a promuovere investimenti efficienti e una rapida transizione verso le reti veloci e ultraveloci;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte all'esclusione digitale sociale e agli altri ostacoli che hanno mantenuto parte della popolazione offline, in particolare le comunità a basso reddito e le persone con disabilità, e a richiedere a tutti i soggetti interessati di fornire formazione e accesso pubblico ai servizi a banda larga, sostegno economico per l'acquisizione di servizi e attrezzature a banda larga e incentivi per lo sviluppo di tecnologie e contenuti destinati alle esigenze specifiche degli utenti;
58. invita la Commissione, onde ottenere servizi interattivi realizzabili e consentire il monitoraggio degli obiettivi relativi alla banda larga, di specificare un maggior numero di caratteristiche qualitative dell'accesso alla banda larga, tra cui la velocità di scaricamento e di caricamento, latenze e velocità effettivamente raggiunte dagli utenti e le caratteristiche necessarie per un'efficace prestazione di tali servizi; si compiace del lavoro della Commissione sullo sviluppo di una metodologia preposta a misurare gli aspetti pertinenti della reale esperienza degli utenti;
59. sottolinea la differenza tra le velocità di rete teoriche e la reale esperienza degli utenti, in quanto tale esperienza dipende anche dalla capacità del sito web, dalla congestione e da altri fattori; invita la Commissione, di concerto con il BEREC, a perfezionare le sue misurazioni della velocità della banda larga fornita e ad adattare di conseguenza i suoi obiettivi; esorta inoltre il BEREC a elaborare orientamenti dell'UE volti ad assicurare che le velocità in banda larga pubblicizzate riflettano in modo adeguato le velocità medie di caricamento e scaricamento di dati che gli utenti possono realmente attendersi e ad assicurare altresì che i consumatori ricevano informazioni esaustive relativamente ai servizi offerti, allo scopo di garantire la trasparenza riguardo ai vantaggi della nuova tecnologia, promuovere la comparabilità e migliorare la concorrenza; chiede al BEREC di assicurare che le normali velocità della banda larga riscontrate dai consumatori siano pubblicizzate in modo equo, nell'interesse della trasparenza sui benefici della nuova tecnologia per il caricamento e lo scaricamento di dati; chiede alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure contro i fornitori che non rispettano le raccomandazioni del BEREC;
60. ribadisce l'importanza di futuri servizi ad alta velocità che assicurino l'efficienza energetica, gli obiettivi di sicurezza e le altre funzioni di comunicazione dell'UE (ad esempio, sistemi di trasporto efficienti e intelligenti e sistemi di comunicazione da persona a persona, da persona a macchina e da macchina a macchina);
61. osserva che le nuove reti a fibre ottiche offrono ai consumatori un accesso di alta qualità a velocità sistematicamente maggiori rispetto alla tecnologia esistente; ritiene ragionevole privilegiare la realizzazione della banda larga su fibra ottica qualora questa rappresenti la soluzione più economica e sostenibile nel lungo termine;
62. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento una relazione annuale sulle offerte e sulle scelte realmente disponibili per gli utenti dell'UE per quanto riguarda la banda larga e sui progressi conseguiti nell'attuazione del quadro per le comunicazioni elettroniche e della raccomandazione sulle reti NGA;
63. invita la Commissione a coordinare le migliori prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda il libero accesso del pubblico alle reti WiFi ad alta velocità nei trasporti pubblici;
64. sottolinea che lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, unitamente all'Internet a banda larga, rappresenta un'ottima opportunità per migliorare ulteriormente la comunicazione e il dialogo tra i cittadini e le istituzioni dell'Unione europea;
65. invita la Commissione a presentare valutazioni più circostanziate sull'impatto che potrebbero avere sulla salute talune tecnologie connesse alla banda larga, in particolare i sistemi di comunicazione da persona a persona, da persona a macchina e da macchina a macchina; sottolinea la necessità che l'UE controlli e valuti costantemente i rischi per la salute connessi ai collegamenti Internet wireless, in modo che i cittadini non siano esposti a radiazioni nocive per la salute;
Iniziative elettroniche: promozione della domanda
66. sollecita l'adozione di misure specifiche onde garantire che le PMI possano sfruttare appieno il potenziale offerto dalla banda larga nei settori del commercio elettronico e degli appalti elettronici; invita la Commissione a scambiare le migliori prassi e a valutare la possibilità di introdurre un programma specifico per le PMI e la connettività a banda larga nell'ambito dell'agenda digitale;
67. sottolinea che, al fine di ottimizzare le sue conseguenze e i suoi benefici per la società, l'introduzione della banda larga dovrebbe essere accompagnata da informazioni sulla consapevolezza della domanda e programmi educativi;
68. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far fronte alle carenze in termini di competenze informatiche a tutti i livelli del sistema d'istruzione e tramite l'apprendimento permanente per tutti i cittadini, con particolare riferimento a coloro che dispongono di scarse competenze in materia di tecnologie dell'informazione; sottolinea che gli investimenti a favore della banda larga nell'UE possono risultare efficaci soltanto se gli investimenti tecnici procedono in parallelo con quelli a favore delle competenze dei cittadini in materia di tecnologie dell'informazione; pone l'accento sul ruolo delle nuove tecnologie nell'ambito dell'istruzione e rileva che l'alfabetizzazione tecnologica sarà d'ora in poi non soltanto un obiettivo, ma anche uno strumento fondamentale per conseguire l'apprendimento permanente e la coesione sociale;
69. invita gli Stati membri e l'industria a far sì che i cittadini possano sviluppare nuove competenze grazie a programmi globali di riqualificazione e formazione e ad accompagnare i cambiamenti tecnologici con politiche attive del mercato del lavoro;
70. invita gli Stati membri a tenere conto delle raccomandazioni fornite dalla Commissione nel piano d'azione sull'e-Government, facendo ricorso agli appalti elettronici, adottando una strategia aperta in materia di accesso ai dati del settore pubblico, promuovendo l'identità elettronica e garantendo l'interoperabilità della firma a livello paneuropeo e mondiale; ricorda che tutti gli interventi dovrebbero essere volti a semplificare l'interazione burocratica con le amministrazioni pubbliche;
71. esorta la Commissione ad accelerare le procedure di appalto nel settore pubblico, utilizzando le risorse online e la fatturazione elettronica (iniziativa «e-invoice»);
72. sostiene iniziative quali la sanità elettronica e un'infrastruttura paneuropea di informazione sanitaria per aumentare l'autonomia e la qualità della vita dei pazienti; afferma che, alla luce dell'invecchiamento della popolazione dell'UE, siffatti servizi dovrebbero essere accessibili ovunque e in qualsiasi momento, anche tramite apparecchiature mobili, e dovrebbero essere soprattutto convenienti sotto il profilo dei costi; è persuaso che, al fine di realizzare l'infrastruttura paneuropea di informazione sanitaria di un sistema sanitario incentrato sul paziente, occorra porre in essere le azioni seguenti:
–
attuazione di accordi a livello dell'UE tra le autorità sanitarie dell'Unione relativamente a norme che consentano l'accesso integrato alle informazioni pertinenti nell'ambito dell'infrastruttura europea di informazione sanitaria, coinvolgendo le autorità a tutti i livelli: locale, nazionale e dell'UE;
–
attuazione dell'infrastruttura europea di informazione sanitaria, il che implicherà un impegno di sviluppo su ampia scala per agevolare l'integrazione delle informazioni conservate in luoghi diversi e l'attuazione di servizi fondamentali incentrati sul paziente e finalizzati al suo sostegno, fornendo ovunque e in qualsiasi momento l'autorizzazione alle terapie e il pagamento;
73. sostiene i servizi innovativi a banda larga rivolti al settore marittimo e si compiace del dibattito fra la Commissione e gli Stati membri su una nuova iniziativa per la navigazione informatizzata (e-Maritime) fondata sul progetto SafeSeaNet, che tratterà fra l'altro le informazioni relative alla logistica, alle dogane, ai controlli alle frontiere, all'ambiente, alle attività di pesca, alle comunicazioni e alle questioni inerenti alla sicurezza;
74. invita la Commissione a promuovere il ricorso ai satelliti di ultima generazione in quanto utilizzo innovativo delle comunicazioni a banda larga nei progetti a valore aggiunto europeo, compreso un maggiore impiego del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare, della rete globale a banda larga di nuova generazione (BGAN) e dei servizi marittimi di banda larga FleetBroadband;
75. ricorda la necessità che l'agenda digitale sia connessa con le disposizioni relative ai nuovi servizi generatori di crescita, quali il commercio elettronico, l'e-health, l'e-learning e l'e-banking;
76. sottolinea l'importanza di un quadro solido per l'UE in materia di tutela della vita privata e valuta positivamente la revisione in corso della direttiva sulla protezione dei dati;
o o o
77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,
– viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 8 sul rispetto della vita privata e familiare e l'articolo 13 sul diritto ad un ricorso effettivo,
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1),
– vista la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(2),
– visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(3),
– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(4),
– visti la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali che la direttiva 95/46/CE sviluppa e il relativo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, nonché le raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri, in particolare la raccomandazione n. R(87) 15 che disciplina l'uso dei dati di carattere personale nel settore della polizia e la raccomandazione CM/Rec.(2010)13 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di attività di profilazione,
– visti gli orientamenti per la regolamentazione degli schedari informatizzati contenenti dati a carattere personale, stabiliti nel 1990 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea» (COM(2010)0609),
– viste le conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione intitolata «Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea»(5),
– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 14 gennaio 2011, sulla comunicazione della Commissione intitolata «Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea»,
– visto il contributo comune del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati e del Gruppo di lavoro Polizia e Giustizia alla consultazione della Commissione europea sul quadro giuridico del diritto fondamentale alla protezione dei dati a carattere personale intitolato «Il futuro della privacy»(6),
– visto il parere 8/2010 del Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati sul diritto applicabile(7),
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla protezione dei dati e la sua risoluzione sul Programma di Stoccolma(8),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0244/2011),
A. considerando che la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e la direttiva 2009/140/CE del pacchetto Telecom UE rendono possibile la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno,
B. considerando che la legislazione in materia di protezione dei dati nell'UE, negli Stati membri e altrove ha sviluppato una tradizione giuridica che va mantenuta e ulteriormente elaborata,
C. considerando che il principio di base della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati resta valido, ma che sono stati osservati diversi approcci a livello dell'applicazione e dell'attuazione da parte degli Stati membri; che l'UE deve dotarsi – dopo avere effettuato una valutazione d'impatto approfondita – di un quadro globale, coerente, moderno e di alto livello in grado di proteggere efficacemente i diritti fondamentali delle persone, segnatamente la privacy, per quanto attiene al trattamento dei dati personali dei cittadini all'interno e all'esterno dell'UE in ogni circostanza, in modo da far fronte alle numerose sfide cui è confrontata la protezione dei dati, come quelle risultanti dalla globalizzazione, dallo sviluppo tecnologico, dal rafforzamento dell'attività online e dagli usi connessi con attività sempre più numerose nonché dalle preoccupazioni legate alla sicurezza (ad esempio, la lotta contro il terrorismo); che un quadro di protezione dei dati di questo tipo può accrescere la certezza giuridica, mantenere l'onere amministrativo a livelli minimi, fornire condizioni di parità agli operatori economici, potenziare il mercato unico digitale e far nascere la fiducia nel comportamento dei responsabili del trattamento dei dati e delle autorità responsabili dell'applicazione,
D. considerando che le violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati possono far correre seri rischi ai diritti fondamentali delle persone e ai valori degli Stati membri, ragion per cui l'Unione e gli stessi Stati membri devono prendere misure efficaci contro tali violazioni; che le violazioni in questione portano a una mancanza di fiducia delle persone che indebolirà il ricorso vantaggioso alle nuove tecnologie, e che l'uso scorretto e l'abuso dei dati personali dovrebbero quindi essere punibili con sanzioni appropriate, severe e dissuasive, ivi compreso con sanzioni penali,
E. considerando che, nell'assicurare il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, occorre tenere pienamente conto di altri importanti diritti fondamentali sanciti dalla Carta e di altri obiettivi previsti dai trattati UE, quali il diritto alla libertà di espressione e di informazione e il principio di trasparenza,
F. considerando che la nuova base giuridica enunciata all'articolo 16 TFUE e il riconoscimento, all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto alla protezione dei dati personali e, all'articolo 7, del rispetto della vita privata e della vita familiare quali diritti autonomi impongono e sostengono pienamente un approccio globale alla protezione dei dati in tutti gli ambiti in cui i dati a carattere personale sono trattati, compreso il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, il settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) – ferme restando le norme specifiche stabilite all'articolo 39 del TUE – e il settore dell'elaborazione dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE,
G. considerando che è della massima importanza che una serie di elementi chiave siano presi in considerazione al momento di esaminare soluzioni legislative, che consistano in una protezione efficace garantita in ogni circostanza, a prescindere dalle preferenze politiche entro un certo arco di tempo; che il quadro deve essere stabile sul lungo periodo e che può rivelarsi necessario porre limiti all'esercizio del diritto, ma deve trattarsi di casi eccezionali, in conformità della legislazione, strettamente necessari e proporzionati e che non incidano mai sugli elementi essenziali del diritto stesso,
H. considerando che la raccolta, l'analisi, lo scambio e l'uso improprio di dati nonché il rischio di profilazione, prassi stimolate dai progressi tecnici, hanno raggiunto dimensioni senza precedenti e necessitano pertanto di solide norme in materia di protezione dei dati, ad esempio di un diritto applicabile e della definizione delle responsabilità di tutte le parti interessate in termini di esecuzione della legislazione UE in materia di protezione dei dati; considerando che le carte di fedeltà (quali le carte club, le carte sconto, le carte premio ecc.) vengono utilizzate sempre più spesso dalle imprese e nel commercio, e sono, o possono essere, utilizzate per la profilazione dei clienti,
I. considerando che i cittadini non effettuano acquisti online con la stessa sicurezza con cui comprano offline, poiché temono i furti di identità e la mancanza di trasparenza circa il trattamento e l'utilizzo dei loro dati personali,
J. considerando che la tecnologia permette sempre più di creare, inviare, trattare e conservare i dati personali in qualsiasi momento e ovunque in molte forme diverse, e che, in tale contesto, è di fondamentale importanza che le persone interessate possano esercitare un controllo effettivo sui loro propri dati,
K. considerando che i diritti fondamentali alla protezione dei dati e alla privacy includono la protezione delle persone da eventuali controlli e utilizzazioni abusive dei loro dati da parte dello Stato stesso, come pure da parte di organismi privati,
L. considerando che la privacy e la sicurezza sono possibili ed entrambe di fondamentale importanza per i cittadini, il che significa che non è necessario scegliere tra l'essere liberi e l'essere sicuri,
M. considerando che i minori meritano una protezione specifica, in quanto sono probabilmente meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle garanzie e dei diritti inerenti al trattamento dei dati personali; che i giovani divulgano i loro dati personali su siti di «social networking», che si stanno diffondendo rapidamente su Internet,
N. considerando che un efficace controllo da parte della persona interessata e delle autorità nazionali responsabili della protezione dei dati richiede un comportamento trasparente da parte dei responsabili del trattamento dei dati,
O. considerando che non tutti i responsabili del trattamento dei dati operano online e che quindi le nuove norme sulla protezione dei dati devono coprire gli ambienti sia online che offline, tenendo conto nel contempo delle eventuali differenze tra di essi,
P. considerando che le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati sono soggette a norme ampiamente divergenti nei 27 Stati membri, in particolare in materia di status, risorse e poteri,
Q. considerando che un regime forte di protezione dei dati europeo e internazionale costituisce il fondamento necessario per la circolazione di dati a carattere personale attraverso le frontiere e che le attuali disparità nella legislazione in materia di protezione dei dati e nella sua attuazione influiscono sulla protezione dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, sulla certezza giuridica e la chiarezza nei rapporti contrattuali, sullo sviluppo dell'e-commerce e dell'e-business, sulla fiducia dei consumatori nel sistema, sulle transazioni transfrontaliere, sull'economia globale e sul mercato unico; che, in tale contesto, lo scambio di dati è importante per consentire e garantire la pubblica sicurezza a livello nazionale e internazionale; che la necessità, la proporzionalità, la limitazione delle finalità, la sorveglianza e l'adeguatezza sono prerequisiti per lo scambio,
R. considerando che le attuali norme e condizioni che disciplinano il trasferimento dei dati personali dall'UE a paesi terzi hanno portato ad approcci e pratiche diversi nei differenti Stati membri; che è assolutamente necessario che i diritti degli interessati siano pienamente applicati nei paesi terzi in cui i dati personali sono trasferiti ed elaborati,
Impegnarsi pienamente con un approccio globale
1. accoglie molto favorevolmente e sostiene la comunicazione della Commissione intitolata «Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea» e l'accento che essa pone sul rafforzamento delle modalità esistenti, proponendo nuovi principi e meccanismi e assicurando la coerenza e norme elevate in materia di protezione dei dati nel nuovo contesto offerto dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona (articolo 16 TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali, ora vincolante, in particolare dall'articolo 8;
2. sottolinea che le norme e i principi stabiliti nella direttiva 95/46/CE rappresentano un punto di partenza ideale e dovrebbero essere ulteriormente elaborati, estesi e applicati, quale parte di una legislazione moderna in materia di protezione dei dati;
3. sottolinea l'importanza dell'articolo 9 della direttiva 95/46/CE, che fa obbligo agli Stati membri di prevedere deroghe alle disposizioni in materia di protezione dei dati quando i dati personali sono utilizzati esclusivamente per scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria; invita in tale contesto la Commissione a garantire che tali deroghe siano mantenute e che si faccia tutto il possibile per valutare la necessità di svilupparle ulteriormente alla luce di ogni nuova disposizione, al fine di tutelare la libertà di stampa;
4. sottolinea che è opportuno mantenere l'approccio neutro a livello tecnologico della direttiva 95/46/CE come principio per un nuovo quadro giuridico;
5. riconosce che gli sviluppi tecnologici, da un lato, hanno creato nuove minacce per la protezione dei dati personali e, dall'altro, hanno anche comportato un notevole incremento nell'uso delle tecnologie dell'informazione per scopi normalmente innocui e legati alla vita quotidiana, e che questi sviluppi significano che è necessaria una valutazione esauriente delle attuali norme in materia di protezione dei dati per garantire che: i) le norme forniscano sempre un elevato livello di protezione, ii) le norme assicurino sempre un giusto equilibrio fra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, e iii) le norme non ostacolino inutilmente il trattamento quotidiano dei dati personali, che normalmente è inoffensivo;
6. ritiene assolutamente necessario estendere l'applicazione delle norme generali in materia di protezione dei dati ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria, anche per il trattamento dei dati a livello nazionale, tenendo particolarmente conto della discutibile tendenza a riutilizzare in modo sistematico i dati personali del settore privato ai fini dell'applicazione della legge, autorizzando anche, nel contempo, ove strettamente necessario e proporzionato in una società democratica, limitazioni armonizzate e rigorosamente circoscritte ad alcuni diritti degli individui riguardanti la protezione dei dati;
7. sottolinea anche la necessità di integrare nel campo di applicazione del nuovo quadro giuridico il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, che è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001;
8. riconosce che possono essere necessarie misure addizionali e potenziate al fine di specificare in che modo i principi generali fissati dal quadro globale si applicano alle attività e al trattamento dei dati di determinati settori, come già avvenuto con la cosiddetta direttiva e-Privacy, ma insiste sul fatto che tali norme settoriali non dovrebbero in alcun caso abbassare il livello di protezione garantito dalla legislazione quadro, definendo unicamente deroghe eccezionali, necessarie, giustificate e rigorosamente circoscritte ai principi generali in materia di protezione dei dati;
9. invita la Commissione a garantire che la revisione in corso della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati preveda:
–
un'armonizzazione integrale al più alto livello che fornisca la certezza giuridica e uno standard uniforme ed elevato di protezione degli individui in tutte le circostanze;
–
un ulteriore chiarimento delle norme sulla legislazione applicabile, al fine di garantire un livello uniforme di protezione per gli individui a prescindere dall'ubicazione geografica del responsabile del trattamento dei dati, che copra altresì l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati da parte delle autorità o nei tribunali;
10. è del parere che, nell'applicare pienamente i diritti alla privacy e alla protezione dei dati, il regime rivisto di protezione dei dati dovrebbe mantenere gli oneri burocratici e finanziari al minimo e fornire strumenti che consentano ai gruppi imprenditoriali percepiti come entità uniche di agire come tali e non come una moltitudine di imprese distinte; incoraggia la Commissione a compiere valutazioni di impatto e a valutare attentamente i costi delle nuove misure;
Rafforzare i diritti delle persone
11. invita la Commissione a rafforzare principi ed elementi in vigore come la trasparenza, la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità, il consenso informato, preliminare ed esplicito, la notifica delle violazioni dei dati e i diritti delle persone interessate, quali stabiliti nella direttiva 95/46/CE, migliorandone l'applicazione negli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'«ambiente globale online»;
12. sottolinea che il consenso dovrebbe essere considerato valido solo quando è inequivocabile, informato, libero, specifico ed esplicito, e che devono essere applicati meccanismi adeguati per registrare il consenso degli utenti o la revoca del medesimo;
13. rileva che non si può dare per scontato il carattere volontario del consenso nel settore dei contratti di lavoro;
14. è preoccupato in relazione agli abusi legati al «targeting» comportamentale online, e ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche richiede il consenso esplicito preventivo della persona interessata per la visualizzazione dei «cookies» (marcatori) e per il successivo monitoraggio del suo comportamento di navigazione allo scopo di inviarle pubblicità personalizzata;
15. sostiene pienamente l'introduzione di un principio generale di trasparenza come anche il ricorso a tecnologie che rafforzano la trasparenza e l'elaborazione di informative standard sulla privacy che consentano alle persone di esercitare un controllo sui dati che le riguardano; sottolinea che le informazioni sul trattamento dei dati devono essere fornite in un linguaggio chiaro e semplice, e in un modo che sia facilmente comprensibile e accessibile;
16. sottolinea inoltre l'importanza di migliorare i mezzi per esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, e la consapevolezza di tali diritti, come pure di chiarire nel dettaglio e di codificare il «diritto all'oblio»(9), nonché di consentire la portabilità dei dati(10), garantendo che siano sviluppati e posti in essere tutti i mezzi tecnici e organizzativi per consentire l'esercizio di tali diritti; sottolinea che gli individui necessitano di un controllo sufficiente dei loro dati online che consenta loro di usare Internet in modo responsabile;
17. sottolinea che i cittadini devono poter esercitare gratuitamente i propri diritti relativi ai dati; invita le imprese ad astenersi da ogni tentativo di ostacolare senza necessità il diritto di accedere, modificare o cancellare i dati personali; sottolinea che la persona interessata deve essere messa in grado di conoscere in ogni momento quali dati sono conservati e da chi, quando, per quale scopo, per quanto tempo e in che modo sono trattati; sottolinea che la persona interessata deve poter far cancellare, correggere o bloccare i dati in maniera non burocratica e deve essere informata in merito a qualsiasi uso improprio o violazione dei dati; chiede altresì che i dati siano comunicati su richiesta dell'interessato e siano cancellati, al più tardi, quando questi lo richieda; sottolinea la necessità di comunicare chiaramente ai diretti interessati il livello di protezione dei dati nei paesi terzi; sottolinea che il diritto all'accesso comprende non soltanto il completo accesso alle informazioni relative al trattamento dei propri dati, incluse le fonti e i destinatari, ma anche informazioni comprensibili sulla logica alla base di ogni trattamento automatizzato; sottolinea che quest'ultimo aspetto acquisirà ancora maggiore importanza nel caso del profiling (profilazione) e del data-mining (estrazione di dati);
18. rileva che, non da ultimo a causa dell'importanza crescente dei «social network» e dei modelli commerciali integrati su Internet, lo studio dei profili rappresenta un'importante evoluzione del «mondo digitale»; invita pertanto la Commissione a includere disposizioni in materia di studio dei profili e a definire chiaramente i significati di «profilo» e «studio dei profili»;
19. ribadisce la necessità di rafforzare gli obblighi dei responsabili del trattamento per quanto concerne l'informazione delle persone interessate e accoglie con favore l'attenzione rivolta dalla comunicazione alle attività di sensibilizzazione destinate al pubblico in generale e più specificamente ai giovani; sottolinea la necessità di trattare in modo specifico le persone vulnerabili, segnatamente i bambini e le persone anziane; invita i vari soggetti interessati ad intraprendere tali attività di sensibilizzazione e sostiene la proposta della Commissione di cofinanziare misure di sensibilizzazione sulla protezione dei dati mediante il bilancio dell'Unione; sollecita una divulgazione efficace, in ogni Stato membro, delle informazioni relative ai diritti e agli obblighi delle persone fisiche e giuridiche in relazione alla raccolta, al trattamento, alla conservazione e alla trasmissione di dati personali;
20. sottolinea la necessità di prevedere forme specifiche di protezione per le persone vulnerabili, soprattutto i bambini, per esempio imponendo come impostazione predefinita (default setting) un livello elevato di protezione dei dati e adottando misure specifiche appropriate per proteggere i loro dati personali;
21. sottolinea l'importanza della normativa sulla protezione dei dati e riconosce la necessità di proteggere in maniera specifica bambini e minori – alla luce, tra l'altro, del crescente accesso dei bambini a Internet ed ai contenuti digitali – ed evidenzia che l'alfabetizzazione mediatica deve diventare parte dell'istruzione ufficiale al fine di insegnare ai bambini ed ai minori come agire in modo responsabile nell'ambiente online; a tal fine occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni relative alla raccolta ed al successivo trattamento dei dati concernenti i bambini, al rafforzamento del principio di limitazione delle finalità in relazione ai dati relativi ai bambini ed al modo in cui si cerca il consenso dei bambini nonché alla protezione dalla pubblicità comportamentale(11);
22. invita a chiarire ulteriormente ed a rafforzare le garanzie del trattamento dei dati sensibili ed invita ad una riflessione sulla necessità di trattare nuove categorie, quali i dati genetici e i dati biometrici, in particolare nel contesto degli sviluppi tecnologici (ad esempio, il cloud computing) e della società;
23. sottolinea che i dati personali relativi alla situazione professionale dell'utente che sono forniti al datore di lavoro non devono essere resi pubblici né trasmessi a terzi senza previa autorizzazione della persona interessata;
Far avanzare ulteriormente la dimensione del «mercato interno» e garantire un migliore rispetto delle norme sulla protezione dei dati
24. nota che la protezione dei dati dovrebbe svolgere un ruolo ancora maggiore nel mercato interno e sottolinea che la protezione efficace del diritto alla privacy è essenziale per ottenere la fiducia delle persone, necessaria per liberare appieno il potenziale di crescita del mercato unico digitale; ricorda alla Commissione che principi e norme comuni applicabili sia ai beni sia ai servizi sono un presupposto del mercato unico digitale in quanto i servizi costituiscono una parte importante del mercato digitale;
25. ribadisce il suo invito alla Commissione a chiarire le norme relative alla legislazione applicabile al settore della protezione dei dati personali;
26. ritiene essenziale rafforzare gli obblighi dei responsabili del trattamento dei dati di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati introducendo, fra l'altro, meccanismi e procedure proattivi e accoglie favorevolmente gli altri orientamenti proposti nella comunicazione della Commissione;
27. rammenta che, in tale contesto, deve essere accordata un'attenzione particolare ai responsabili del trattamento dei dati, che sono soggetti all'obbligo del segreto professionale e per i quali è opportuno prendere in considerazione la creazione di strutture speciali per il controllo della protezione dei dati;
28. accoglie con favore e sostiene l'intenzione della Commissione di introdurre un principio di responsabilità, fondamentale per garantire che quanti sono preposti al trattamento dei dati agiscano in base alle loro responsabilità; invita nel contempo la Commissione ad esaminare attentamente le modalità pratiche di applicazione di tale principio ed a valutarne le conseguenze;
29. plaude alla possibilità di rendere obbligatoria la nomina di responsabili della protezione dei dati, dato che l'esperienza degli Stati membri dell'UE che già dispongono di responsabili della protezione dei dati mostra che tale concetto ha dato risultati positivi; sottolinea, tuttavia, che tale aspetto deve essere valutato attentamente per quanto riguarda le piccole e microimprese onde evitare che esse incorrano in costi od oneri eccessivi;
30. plaude anche, al riguardo, agli sforzi in atto per semplificare e armonizzare l'attuale sistema di notificazione;
31. ritiene sia essenziale rendere obbligatorie le valutazioni di impatto sulla vita privata, al fine di individuare i rischi, prevedere i problemi e proporre soluzioni proattive;
32. reputa della massima importanza il fatto che i diritti delle persone interessate siano applicabili; osserva che si potrebbero introdurre azioni legali collettive quale strumento di difesa collettiva dei diritti delle persone relativi alla protezione dei dati e per richiedere il risarcimento dei danni risultanti dalla violazione dei dati; rileva, tuttavia, che tali azioni legali collettive devono essere soggette a limitazioni onde evitare abusi; chiede alla Commissione di chiarire la relazione esistente tra questa comunicazione sulla protezione dei dati e l'attuale consultazione pubblica sui ricorsi collettivi; chiede pertanto un meccanismo di ricorso collettivo in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, che consenta alle persone interessate di ottenere un risarcimento dei danni subiti;
33. sottolinea la necessità di un'applicazione corretta e armonizzata in tutta l'UE; invita la Commissione a prevedere, nella sua proposta legislativa, sanzioni severe e dissuasive, comprese sanzioni penali, per l'uso improprio e l'abuso dei dati personali;
34. esorta la Commissione ad introdurre un sistema generale ed obbligatorio di notifica della violazione dei dati personali, estendendolo a settori diversi da quello delle telecomunicazioni, garantendo nel contempo che (a) non si trasformi in un allarme di routine per tutti i tipi di violazione, ma sia collegato soprattutto alle violazioni che possono avere ripercussioni negative sulle persone e (b) che tutte le violazioni, senza eccezione, siano registrate e messe a disposizione delle autorità preposte alla protezione dei dati e di altre autorità competenti, per l'ispezione e la valutazione, garantendo così condizioni di parità e una protezione uniforme per tutti;
35. ritiene che i concetti di «privacy by design» e «privacy by default» costituiscano un rafforzamento della protezione dei dati e sostiene la loro applicazione concreta e il loro futuro sviluppo, come pure la necessità di promuovere l'uso delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata; evidenzia la necessità che l'attuazione della «privacy by design» debba basarsi su criteri e definizioni sensati e concreti al fine di garantire il diritto degli utenti alla privacy e alla protezione dei dati nonché la certezza del diritto, la trasparenza, condizioni di parità e la libertà di circolazione; ritiene che la «privacy by design» debba basarsi sul principio di minimizzazione dei dati, secondo cui tutti i prodotti, servizi e sistemi dovrebbero essere realizzati in modo tale da raccogliere, utilizzare e trasmettere solo i dati personali assolutamente necessari al loro funzionamento;
36. rileva che lo sviluppo e la diffusione del «cloud computing» comportano nuove sfide in termini di tutela della vita privata e protezione dei dati personali; chiede pertanto un chiarimento riguardo alle capacità dei responsabili del trattamento dei dati, degli incaricati del trattamento e degli «host», ai fini di una migliore ripartizione delle rispettive responsabilità giuridiche e affinché gli interessati sappiano dove sono archiviati i loro dati, chi vi ha accesso, chi decide del loro utilizzo e quali procedure di back-up e recupero vengono utilizzate;
37. invita pertanto la Commissione a tenere debitamente conto, in sede di revisione della direttiva 95/46/CE, delle problematiche attinenti alla protezione dei dati in riferimento al «cloud computing» ed a garantire che le norme in materia di protezione dei dati siano applicate a tutte le parti interessate, compresi gli operatori delle telecomunicazioni e di settori diversi dalle telecomunicazioni;
38. esorta la Commissione a garantire che tutti gli operatori di Internet si assumano le proprie responsabilità in relazione ai dati personali ed esorta in particolare le imprese di pubblicità e gli editori ad informare chiaramente gli utenti del web prima di qualsiasi raccolta di dati che li riguardano;
39. accoglie con favore la recente firma dell'accordo quadro per la valutazione dell'impatto delle applicazioni di identificazione a radiofrequenza (RFID) sulla protezione della vita privata e dei dati, avente lo scopo di assicurare la privacy dei consumatori prima dell'introduzione su un mercato specifico dei tag RFID;
40. sostiene gli sforzi intesi a far avanzare le iniziative di autoregolamentazione – quali i codici di condotta – e la riflessione sull'istituzione di sistemi volontari di certificazione UE, a complemento delle misure legislative, ribadendo nel contempo che il sistema UE di protezione dei dati si basa su una normativa che stabilisce garanzie di alto livello; invita la Commissione ad eseguire una valutazione di impatto delle iniziative di autoregolamentazione, quali strumenti per conseguire una migliore applicazione delle norme sulla protezione dei dati;
41. ritiene che qualsiasi sistema di certificazione o marcatura debba essere garantito sotto il profilo dell'integrità e dell'affidabilità, debba essere neutro sul piano tecnologico e riconoscibile a livello mondiale ed accessibile, al fine di non creare ostacoli all'accesso;
42. è a favore di un ulteriore chiarimento, rafforzamento e armonizzazione dello status e dei poteri delle autorità nazionali di protezione dei dati e di un esame dei modi atti a garantire un'applicazione più coerente delle norme di protezione dei dati UE in tutto il mercato interno; sottolinea altresì l'importanza di garantire la coerenza tra le competenze del GEPD, delle autorità nazionali garanti della protezione dei dati e del Gruppo di lavoro articolo 29;
43. sottolinea in tale contesto che il ruolo e i poteri del Gruppo di lavoro articolo 29 dovrebbero essere rafforzati al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati, soprattutto per quanto riguarda la necessità di assicurare un'applicazione uniforme delle norme in materia di protezione dei dati;
44. invita la Commissione a chiarire, nel nuovo quadro giuridico, la nozione essenziale dell'indipendenza delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati nel senso di assenza di qualsiasi influenza esterna(12); sottolinea che le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati dovrebbero disporre delle risorse necessarie ed essere investite di poteri investigativi e sanzionatori armonizzati;
Rafforzare la dimensione globale della protezione dei dati
45. invita la Commissione a ottimizzare e rafforzare le attuali procedure di trasferimento internazionale dei dati – accordi giuridicamente vincolanti e regole societarie vincolanti – e a definire, sulla base dei principi di protezione dei dati personali di cui sopra, gli ambiziosi aspetti essenziali della protezione dei dati UE da utilizzare negli accordi internazionali; evidenzia che le disposizioni degli accordi UE sulla protezione dei dati personali con i paesi terzi devono attribuire ai cittadini europei un livello di protezione dei dati personali pari a quello previsto all'interno dell'Unione europea;
46. è del parere che la procedura della Commissione per la valutazione dell'adeguatezza trarrebbe beneficio da ulteriori chiarimenti e da un'applicazione, un'attuazione e un controllo più rigorosi, e che i criteri e i requisiti per valutare il livello di protezione dei dati offerto da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale dovrebbero essere meglio specificati, tenendo conto delle nuove minacce alla vita privata e ai dati personali;
47. invita la Commissione a valutare attentamente l'efficacia e la corretta applicazione dei principi di approdo sicuro;
48. plaude alla posizione della Commissione riguardo alla reciprocità dei livelli di protezione nei confronti delle persone i cui dati sono esportati dall'UE verso paesi terzi o ivi detenuti; invita la Commissione ad adottare provvedimenti decisivi miranti ad una maggiore cooperazione normativa con i paesi terzi, al fine di chiarire le norme applicabili, e al ravvicinamento della legislazione dell'UE e dei paesi terzi in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a proporre tale tema come punto prioritario all'ordine del giorno in seno al Consiglio economico transatlantico, al quale è stato dato un nuovo impulso;
49. appoggia gli sforzi della Commissione volti a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OCSE nonché con gli organismi di normazione come il Comitato europeo di normazione (CEN), l'Organizzazione internazionale di formazione (ISO), il Consorzio World Wide Web (W3C) e l'Internet Engineering Task Force (IETF); incoraggia lo sviluppo di standard internazionali(13), garantendo nel contempo la coerenza tra le iniziative per gli standard internazionali e le attuali revisioni in seno a UE, OCSE e Consiglio d'Europa;
o o o
50. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
3071a sessione del Consiglio «Giustizia e Affari interni», Bruxelles, 24 e 25 febbraio 2011, consultabile all'indirizzo http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/119461.pdf
Ad esempio: posizione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 138); raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 206); risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma» (GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12).
La portabilità dei dati personali agevolerà il corretto funzionamento sia del mercato interno che di Internet e la sua caratteristica apertura e interconnettività.
Si potrebbe valutare l'introduzione di un'età minima per i bambini al di sotto della quale è necessario il consenso dei genitori e di meccanismi di verifica dell'età.
Si veda la Dichiarazione di Madrid: Norme globali sulla privacy per un mondo globale, ottobre 2009, e risoluzione sulle norme internazionali, adottata dalla 32a conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata, Gerusalemme, 27-29 ottobre 2010.
Informazione dei consumatori sui generi alimentari ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 (17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17602/1/2010 – C7-0060/2011)(1),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2008(2),
– vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0040),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento in seconda lettura, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0177/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1169/2011)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17506/1/2010 – C7-0074/2011),
– vista la propria posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 66 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0208/2011),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/82/UE)
ALLEGATO
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tavole di concordanza
L'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel trilogo del 20 giugno 2011, concernente la proposta di direttiva intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale non pregiudica l'esito dei negoziati interistituzionali in corso sulle tavole di concordanza.
Dichiarazione della Commissione sulle tavole di concordanza
La Commissione rammenta l'impegno assunto per garantire che gli Stati membri elaborino tavole di concordanza recanti i provvedimenti di recepimento adottati per ciascuna direttiva dell'Unione europea e le trasmettano alla Commissione nel quadro del recepimento della legislazione dell'Unione europea, nell'interesse dei cittadini, di una migliore legiferazione e di una maggiore trasparenza giuridica nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali alle disposizioni dell'Unione europea.
La Commissione guarda con rammarico alla mancanza di sostegno nei confronti della disposizione inclusa nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, che mirava a rendere obbligatoria l'elaborazione di tavole di concordanza.
La Commissione, in uno spirito di compromesso e allo scopo di garantire l'immediata adozione di detta proposta, è disposta ad accettare la sostituzione della disposizione concernente l'obbligatorietà delle tavole di concordanza inclusa nel testo con un pertinente considerando che incoraggi l'aderenza a tale prassi da parte degli Stati membri.
La posizione adottata dalla Commissione nella presente procedura, tuttavia, non è da considerarsi un precedente. La Commissione continuerà a impegnarsi, in collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, affinché si pervenga a una soluzione adeguata alla presente questione istituzionale trasversale.
Dichiarazione della Commissione sulle linee direttrici in materia di sicurezza stradale
La Commissione valuterà la necessità di sviluppare linee direttrici a livello di Unione europea al fine di garantire una maggiore convergenza nell'applicazione dei codici della strada da parte degli Stati membri attraverso metodi, pratiche, norme e frequenze dei controlli comparabili, in particolare in relazione all'eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza, al mancato uso della cintura di sicurezza e al transito con semaforo rosso.
Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 2010/0048(APP))
– visto il progetto di regolamento del Consiglio (16973/3/2010),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0024/2011),
– viste le interrogazioni orali presentate, a nome della commissione per i bilanci, al Consiglio (O-0074/2010 - B7-0310/2010) e alla Commissione (O-0075/2010 - B7-0311/2010) il 20 maggio 2010 e la discussione in seduta plenaria del 15 giugno 2010,
– vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013(2),
– visti l'articolo 75 e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A7-0253/2011),
A. considerando che lo strumento giuridico in vigore che stabilisce il quadro finanziario pluriennale deve essere modificato a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
B. considerando che le tre istituzioni hanno adottato misure a tal fine, in particolare:
–
la Commissione ha presentato il cosiddetto «pacchetto di Lisbona», che comprende una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, un progetto di accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e una proposta di modifica del regolamento finanziario,
–
il Consiglio ha elaborato il progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013,
–
il Parlamento ha presentato interrogazioni orali, ha approvato una risoluzione e si è impegnato a discutere il «pacchetto di Lisbona» con le altre istituzioni durante i triloghi tenuti nel corso della procedura di bilancio 2011,
C. considerando che il Parlamento ritiene che l'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria debba rimanere in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, fatta eccezione per gli articoli divenuti obsoleti a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
D. considerando che, nonostante gli sforzi compiuti dalle presidenze di turno belga e ungherese, il Consiglio non ha dimostrato alcuna volontà di partecipare ai negoziati sul pacchetto di Lisbona, secondo quanto previsto dall'articolo 312, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
E. considerando che la riduzione del grado di flessibilità del quadro finanziario pluriennale proposta dal Consiglio limiterebbe i poteri e le prerogative attuali del Parlamento,
F. considerando che il trattato di Lisbona non era inteso a ridurre le prerogative del Parlamento e che quest'ultimo non è disposto ad accettare una riduzione in tal senso,
1. rifiuta di dare la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013;
2. incarica il suo Presidente di dichiarare conclusa la procedura legislativa e di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
– vista la comunicazione della Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)0623/2),
– visto il vigente accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, in particolare l'allegato 4,
– visto l'esito del dialogo regolare tra tutti i Commissari europei e le commissioni parlamentari e la relazione di sintesi della Conferenza dei presidenti di commissione del 7 giugno 2011 inviata alla Conferenza dei presidenti,
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»(1),
– vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio(2),
– vista la sua relazione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare(3),
– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che una revisione dell'accordo quadro sarà portata a termine entro la fine del 2011 alla luce dell'esperienza pratica offrendo anche l'opportunità di migliorare i metodi di lavoro interni, ad esempio per quanto riguarda il dialogo regolare, il miglioramento della trasparenza e l'ottimizzazione del contributo delle commissioni avvalendosi pienamente, al contempo, dell'esperienza a disposizione in modo da fornire una base solida per la preparazione delle priorità del Parlamento,
B. considerando che la crisi finanziaria e i relativi interventi comportano tuttora effetti significativi per le economie degli Stati membri e per la stabilità della zona dell'euro,
C. considerando che la Commissione deve operare avvalendosi dell'intera portata delle sue prerogative giuridiche e della sua autorità politica; che l'Unione europea può funzionare correttamente soltanto se la Commissione identifica, dota di un'espressione pratica e promuove gli interessi generali degli Stati membri e dei cittadini nonché se assolve in modo efficace i suoi obblighi di vigilare sull'applicazione dei trattati e della legislazione dell'UE,
D. considerando che la Commissione ha una responsabilità chiave nel configurare il futuro dell'Unione europea e che il suo prossimo programma di lavoro dovrebbe servire a promuovere gli obiettivi e i valori dell'Unione, a rafforzare la titolarità del progetto UE, a sollevare l'Unione dalla crisi e a garantire che essa sia rappresentata sulla scena mondiale e che vi mantenga una posizione di rispetto,
E. considerando che una delle sfide che la Commissione deve raccogliere nell'elaborazione del suo programma è la lotta contro l'approccio interno settoriale che adotta ormai da anni, laddove dovrebbe creare sinergie tra le politiche, garantire la coerenza di metodi e obiettivi, e integrare in tutte le sue azioni, legislative o non legislative, il rispetto di principi chiave quali la non discriminazione, i diritti fondamentali e l'uguaglianza dinanzi alla legge,
FAR RIPARTIRE LA CRESCITA PER L'OCCUPAZIONE: ACCELERARE I TEMPI IN PREVISIONE DEL 2020
1. ricorda che è necessario che il bilancio dell'UE rispecchi le priorità politiche dell'UE; ribadisce la necessità di introdurre nuove risorse proprie e di incrementare gli investimenti a livello UE per contribuire alla realizzazione della strategia UE2020;
2. chiede, pertanto, che siano avviati a livello dell'UE un dialogo e una collaborazione aperti e costruttivi sulla finalità, la portata e l'orientamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione e la riforma del suo sistema delle entrate, compresa una conferenza sulle risorse proprie che coinvolga i deputati del Parlamento europeo nonché dei parlamenti nazionali;
3. rammenta i propri orientamenti in materia di QFP dopo il 2013, quali approvati nella relazione della sua commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»; ricorda che il consenso del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione per i bilanci, è obbligatorio per l'approvazione del QFP da parte del Consiglio; ricorda che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 5, e dell'articolo 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo deve essere debitamente coinvolto nel processo di negoziazione del prossimo QFP;
4. esorta il Consiglio e la Commissione a rispettare il trattato di Lisbona e a compiere ogni sforzo necessario per raggiungere rapidamente un accordo con il Parlamento su un metodo di lavoro efficace per il processo di negoziazione del prossimo QFP; ricorda il nesso esistente tra una riforma delle entrate e una riforma delle spese e chiede pertanto un deciso impegno a discutere, nel contesto dei negoziati sul prossimo QFP, le proposte sulle nuove risorse proprie;
5. chiede che siano presentate quanto prima le proposte di quadro strategico comune (QSC) comprendente il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP) e invita la Commissione a sottoporre una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente come base giuridica l'articolo 289, paragrafo 1, e l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; esorta altresì la Commissione a presentare una nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;
6. sottolinea l'importanza di presentare con urgenza la proposta sul Fondo sociale europeo in quanto strumento essenziale per lottare contro la disoccupazione e ridurre le disparità sociali e la povertà migliorando l'istruzione e la formazione professionale; rileva che occorre maggiore concentrazione sulla disoccupazione giovanile, la quale desta allarme per il suo livello elevato, nonché sul problema dell'abbandono scolastico precoce;
7. invita la Commissione a proseguire il suo lavoro e la cooperazione con il Parlamento e il Consiglio sui modi di migliorare la qualità della legislazione; invita, in detto contesto, la Commissione e il Consiglio a provvedere a che le tavole di concordanza siano sistematicamente incluse in tutti gli atti legislativi onde evidenziare chiaramente in quale misura la legislazione dell'UE sia recepita negli ordinamenti nazionali e comprovare che sia applicata effettivamente;
8. sottolinea l'importanza cruciale di un'adeguata e tempestiva attuazione del diritto dell'UE nella legislazione nazionale degli Stati membri ed esorta la Commissione a esercitare il suo potere esecutivo e ad avviare, se del caso, procedure di infrazione per assicurare un recepimento adeguato e un'applicazione efficace;
9. esorta la Commissione ad adeguare quanto prima l'acquis alle disposizioni degli articoli 290 e 291 TFUE in base a un calendario preciso e la invita, a tale effetto, a presentare i testi legislativi necessari;
Regolamentazione del mercato finanziario: portare a termine la riforma
10. sottolinea che la crisi economica deve ancora essere affrontata mediante lo sviluppo di un quadro di governance economica capace di attuare la disciplina e il coordinamento di bilancio, stabilizzare l'unione monetaria e incrementare il livello degli investimenti in posti di lavoro produttivi; esorta la Commissione a presentare quanto prima proposte relative a un meccanismo permanente di crisi gestito secondo norme dell'Unione, uno studio di fattibilità in merito all'istituzione di un sistema di emissione comune di obbligazioni sovrane europee sulla base della responsabilità solidale con facoltà di rivalsa, nonché proposte intese a integrare pienamente la strategia UE 2020 nel quadro di stabilità e a istituire una rappresentanza esterna unica della zona dell'euro;
11. ricorda che, per quanto riguarda il regolamento finanziario, le misure per migliorare la capacità di recupero del sistema finanziario e la capacità di assorbire le perdite devono essere accompagnate da misure che pongano fine all'accumulo di rischi, nonché da misure atte a ridurre i costi di fallimento; sottolinea in proposito l'esigenza di monitorare meglio l'accumulo di rischi da parte delle banche e la separazione delle attività bancarie da quelle di pubblica utilità, nonché di congrue proposte per gestire i fallimenti bancari in modo più accurato; sottolinea inoltre, in questo contesto, la necessità di regolare i soggetti strettamente legati ai sistemi bancari e a quelli che offrono funzioni analoghe ma non sono soggetti alle stesse regolamentazioni («sistemi bancari ombra»);
12. invita la Commissione a presentare quanto prima:
–
una proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) che istituisca un quadro normativo per la compravendita di titoli, le sedi di negoziazione e il codice di condotta delle imprese di investimento, e
–
una solida proposta relativa alla gestione delle crisi per le banche e gli istituti creditizi, una volta che siano stati completati gli stress test bancari in corso;
13. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo nel 2012:
–
ulteriori proposte volte a integrare l'attività bancaria al dettaglio, ancora molto strutturata su base nazionale, per poter beneficiare appieno dei vantaggi di un mercato finanziario dell'UE nell'interesse dei consumatori e delle imprese;
–
una proposta di meccanismo di risoluzione delle crisi per le compagnie di assicurazioni;
14. sottolinea la necessità di mantenere al centro dell'attenzione la protezione e la fiducia degli investitori; ritiene che le iniziative intese a ripristinare la fiducia nel sistema finanziario siano essenziali e debbano comportare una revisione ad ampio raggio delle prassi di «due diligence», del rischio morale nei gruppi transfrontalieri, del sistema di incentivi e retribuzione e della trasparenza, nel senso più ampio del termine, e rendicontabilità del sistema finanziario;
15. sottolinea il ruolo di primo piano svolto dalle agenzie di rating del credito nello sviluppo e nel peggioramento della crisi del debito nella zona dell'euro, come pure le ripercussioni sul settore bancario europeo; sollecita pertanto la Commissione a proporre senza indugi un quadro legislativo riveduto inteso a rafforzare la regolamentazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito; ritiene che la creazione di un'Agenzia pubblica europea di rating del credito introdurrebbe un'auspicabile pluralità di approcci;
Crescita intelligente
16. incoraggia vivamente la Commissione a presentare, entro l'anno in corso, una proposta legislativa relativa al prossimo programma quadro in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione che promuova i partenariati pubblico-privato, riduca la burocrazia, migliori l'approccio multidisciplinare e accresca la partecipazione dei piccoli attori e delle imprese innovative ai progetti; reputa necessario aumentare il bilancio per la R&S per il prossimo periodo finanziario, in modo che l'UE non perda ulteriormente terreno rispetto ai suoi concorrenti, dato il massiccio aumento della spesa destinata alla R&S in altre regioni del mondo (come gli Stati Uniti e soprattutto la Cina) e al fine di sostenere pienamente gli obiettivi della strategia UE 2020;
17. sollecita la Commissione ad applicare ai propri programmi di R&S un approccio più tollerante dei rischi e più basato sulla fiducia, al fine di ridurre la burocrazia e rafforzare la partecipazione delle imprese innovative ai progetti;
18. sottolinea l'esigenza di mobilitare finanziamenti per investire nelle reti ad alta velocità; pone in rilievo che la banda larga per tutti è fondamentale affinché l'Europa possa competere a livello globale e garantire che nessun cittadino europeo rimanga escluso;
19. invita la Commissione, in occasione del suo programma di lavoro per il 2012, a cooperare strettamente con gli Stati membri per assicurare un recepimento corretto e tempestivo delle riforme del 2009 nella legislazione quadro sulle comunicazioni; rileva, in particolare, la necessità di far rispettare gli obblighi di accesso al mercato e altri vantaggi per i consumatori, comprese una migliore informazione sui contratti e i prezzi e misure concernenti la portabilità dei numeri;
20. rileva la necessità di affrontare, nel programma di lavoro per il 2012, un certo numero di questioni sensibili agli sviluppi delle nuove tecnologie, rafforzando nel contempo il mercato unico digitale; precisa che tali questioni dovrebbero comprendere il «cloud computing», l'«internet degli oggetti», le firme elettroniche e la cybersicurezza;
21. si aspetta che la Commissione faccia in modo che le misure volte a ridurre le tariffe per il roaming di dati, diventino pienamente effettive nel 2012;
22. sottolinea l'importanza di una strategia in materia di TIC e del completamento del mercato unico digitale europeo, che comporterà enormi opportunità di crescita per le industrie e le PMI europee nel commercio transfrontaliero, avvicinerà maggiormente le persone, ridefinirà il loro modo di lavorare e di vivere, offrirà nuovi strumenti di istruzione e formazione e migliorerà l'accesso ai servizi pubblici e ai dati aperti; chiede pertanto alla Commissione di aumentare il sostegno alle TIC affinché l'UE possa essere all'avanguardia nei mercati emergenti, quali le tecnologie sanitarie e le reti di trasporto e di elettricità più ecocompatibili;
23. ricorda l'importanza crescente che rivestono i diritti di proprietà intellettuale (DPI) ai fini della crescita economica e il potenziale creativo dell'Europa e sottolinea che occorre garantire a tali diritti un'adeguata protezione; invita la Commissione ad assicurare una tempestiva azione di controllo con proposte concrete di revisione in questo ambito; sottolinea l'importanza dei DPI per le industrie culturali e creative e per l'accesso ai beni e ai servizi culturali;
Crescita sostenibile
24. invita la Commissione a migliorare la sua strategia in materia di clima, onde favorire un ruolo guida per l'UE nella lotta contro il cambiamento climatico e, nel contempo, rafforzare la competitività dell'UE e conseguire un accordo internazionale equilibrato;
25. chiede che l'UE elabori una strategia esterna globale in materia di energia, che comprenda le questioni relative alle materie prime e alle terre rare e che privilegi mercati globali aperti; chiede altresì una politica energetica sostenibile, competitiva e integrata dell'UE in cui la gamma e la quota relativa delle fonti energetiche e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico siano trattate congiuntamente in un approccio coerente; ritiene che il completamento del mercato interno dell'energia assuma rilevanza centrale ai fini della competitività e della crescita europee; invita la Commissione a intensificare lo sviluppo di una rete energetica integrata europea presentando le proposte annunciate nel suo pacchetto relativo alle infrastrutture energetiche;
26. invita la Commissione, nella prospettiva di completare un mercato unico dell'energia nel 2014, a monitorare l'applicazione della legislazione dell'UE nei settori dell'energia e dell'efficienza energetica nonché ad adottare quanto prima le pertinenti misure esecutive; la sollecita a presentare ogni nuova proposta necessaria al conseguimento di detti obiettivi;
27. chiede un'urgente revisione della direttiva sulla sicurezza nucleare al fine di rafforzarla, segnatamente tenendo conto dei risultati degli «stress test» effettuati dopo l'incidente di Fukushima;
28. invita la Commissione a presentare una proposta riguardante il settimo programma di azione in materia di ambiente e una forte strategia integrata per la biodiversità;
29. osserva che la riforma della PAC dovrebbe assicurare una PAC più strettamente allineata agli obiettivi della strategia UE 2020 e che la sostenibilità si colloca al centro della PAC al fine di assicurare la continuità a lungo termine della produzione alimentare europea migliorando nel contempo la competitività e la capacità di innovazione degli agricoltori, promuovendo lo sviluppo rurale, conservando la diversità delle tipologie e delle produzioni agricole ed evitando un'attuazione burocratica;
30. esorta la Commissione a valutare il funzionamento del sistema di allarme precoce e risposta e del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi al fine di colmare eventuali lacune;
31. chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per vietare l'immissione sul mercato di alimenti derivati da animali clonati e dalla loro progenie; chiede altresì alla Commissione di presentare la nuova proposta legislativa sui nuovi alimenti;
32. deplora energicamente i ritardi delle proposte riguardanti gli orientamenti RTE-T e il pacchetto aeroporti; plaude al Libro bianco sul futuro dei trasporti e sollecita la Commissione a presentare quanto prima le proposte legislative in esso anticipate; ritiene che sia lungi dall'essere completato un mercato ferroviario europeo integrato e interoperabile e che occorra attribuire la priorità alla tempestiva revisione degli orientamenti RTE-T, in modo da sviluppare una rete multimodale di trasporti globale caratterizzata da un'efficiente intermodalità e interoperabilità; chiede pertanto alla Commissione di presentare una proposta legislativa sul settore ferroviario, unitamente all'estensione delle competenze dell'Agenzia ferroviaria europea nell'ambito della certificazione e della sicurezza; ribadisce l'urgente necessità di migliorare il finanziamento delle reti transeuropee nell'ambito dei trasporti (RTE-T) e il coordinamento con i fondi di coesione;
33. ribadisce la richiesta, espressa ripetutamente, che nel 2012 la Commissione introduca una Carta europea dei diritti dei passeggeri nell'ambito di tutti i modi di trasporto;
34. insiste sulla piena attuazione del Cielo unico europeo, compresa la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo e di SESAR per rispondere alle future esigenze in termini di capacità e sicurezza dello spazio aereo; deplora l'incapacità di conseguire la progressiva eliminazione delle restrizioni per liquidi, aerosol e gel nel trasporto aereo, che deve restare prioritaria per la Commissione;
35. sottolinea la necessità di una riforma ampia e ambiziosa della politica comune della pesca, che respinga le spinte alla rinazionalizzazione e comprenda l'integrazione di un approccio ecosistemico, la regionalizzazione, misure definite chiaramente per le attività di pesca su piccola scala, un nuovo impulso per il settore europeo dell'acquacoltura e una lotta rigorosa contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nonché contro i rigetti; esprime tuttavia la propria preoccupazione perché la Commissione probabilmente non riuscirà a presentare una nuova proposta riguardante le misure tecniche prima del 2013, alla scadenza delle attuali misure transitorie;
Crescita inclusiva
36. plaude alle iniziative faro relative a nuove competenze per nuovi posti di lavoro e alla piattaforma contro la povertà ma ritiene che il numero di proposte legislative nel settore dell'occupazione e degli affari sociali sia insufficiente; invita la Commissione a presentare una nuova strategia sociale in linea con le principali innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona, nel rispetto non solo dei principi di sussidiarietà e dialogo sociale nel settore delle retribuzioni e delle pensioni ma anche delle competenze degli Stati membri e delle parti sociali, in conformità con l'articolo 153, paragrafo 5, TFUE, garantendo altresì la legittimità democratica del processo attraverso la partecipazione del Parlamento europeo;
37. chiede di varare una solida politica di coesione a livello di UE per il periodo successivo al 2013 nonché, in sede di elaborazione di tale futura politica di coesione, di rilanciare i fondi e i programmi esistenti, assicurare risorse finanziarie adeguate e orientare la politica agli obiettivi della strategia UE2020 generando, nel contempo, valore aggiunto attraverso le sinergie con altre politiche interne; si attende che la Commissione svolga un ruolo costruttivo e di mediazione durante l'intero svolgimento delle procedure di adozione dei regolamenti riguardanti la politica di coesione, nel rispetto del principio di codecisione, in vista del raggiungimento quanto più possibile rapido di un accordo nel quadro della procedura legislativa, onde evitare inopportuni ritardi e superare efficacemente le difficoltà intrinseche alla fase d'avvio che potrebbero manifestarsi in sede di attuazione dei programmi operativi della politica di coesione previsti per il prossimo periodo di programmazione;
38. è favorevole alle iniziative volte a conciliare vita professionale e familiare; ritiene che la Commissione dovrebbe presentare proposte legislative concernenti diversi tipi di congedo, ad esempio il congedo di paternità, il congedo per adozione e il congedo filiale, nonché definire una strategia europea basata sulle migliori prassi vigenti negli Stati membri e volta a creare le premesse per il raggiungimento degli obiettivi della strategia UE2020 in materia di tasso di occupazione; plaude alle iniziative intraprese dalla Commissione al fine di colmare il divario retributivo di genere, ma si rammarica del fatto che tale divario retributivo continui a costituire un'autentica sfida da superare; chiede nuovamente un forte impegno volto ad affrontare le molteplici cause delle disparità retributive tra uomini e donne attraverso la revisione della normativa vigente;
39. deplora che la Commissione non abbia ancora presentato una proposta legislativa volta a combattere la violenza contro le donne nel quadro di una strategia generale che preveda un adeguato ravvicinamento delle sanzioni;
40. si rammarica per l'assenza di una proposta e di iniziative nel campo della salute pubblica e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa sui medicinali per terapie avanzate; si compiace dell'intenzione della Commissione di modificare, nel 2012, la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; fa notare che la presenza di elementi e dati nuovi indica la necessità di un cambiamento ed esorta pertanto la Commissione a presentare quanto prima l'atto modificativo, valutando anche la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva al fine di ridurre i rischi derivanti da sostanze tossiche per la riproduzione, limitare la presenza di queste ultime nei prodotti e salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro dei cittadini europei;
41. sottolinea la necessità di attribuire importanza ai nuovi programmi pluriennali in settori come l'istruzione, la cultura, i mezzi di comunicazione audiovisivi, la gioventù, lo sport e la cittadinanza in quanto rappresentano elementi essenziali per il successo della strategia UE2020 e per la conservazione della diversità multiculturale e linguistica nell'UE nonché potenti strumenti di coesione e integrazione sociale; ritiene necessario adottare azioni e misure basate su un adeguato ed efficiente quadro di bilancio onde garantire che tali programmi, ben avviati, continuino a rispondere alle esigenze dei cittadini europei dopo il 2013;
Valorizzazione del potenziale di crescita del mercato unico
42. invita la Commissione ad applicare la «prova PMI» in maniera più sistematica, dal momento che la stessa non è stata applicata in modo corretto e coerente nel quadro della totalità delle nuove proposte legislative, soprattutto a livello nazionale; chiede pertanto alla Commissione di proporre norme e requisiti minimi, basati sulle migliori prassi, per l'applicazione della «prova PMI» a livello nazionale e di UE;
43. ribadisce il proprio sostegno all'Atto per il mercato unico ma esorta la Commissione a presentare una proposta finalizzata alla modernizzazione e alla semplificazione delle procedure relative agli appalti pubblici per le amministrazioni aggiudicatrici e per le PMI che contempli altresì il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
44. si compiace delle proposte che la Commissione formula nel suo programma di lavoro per il 2012 di rivedere la strategia legislativa e politica in relazione ai consumatori, integrando iniziative in tutti i suoi servizi pertinenti; osserva in particolare la necessità di garantire che in tutta l'Unione europea i consumatori ricevano tutta la protezione che offrono atti legislativi fondamentali quali la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sul credito al consumo;
45. sollecita la Commissione a presentare un'ambiziosa riforma della direttiva sulle qualifiche professionali che promuova una reale mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE attraverso la semplificazione delle procedure di riconoscimento automatico, nel rispetto della sicurezza dei pazienti, l'aumento della mobilità dei neolaureati e il riesame, anche solo parziale, di talune professioni regolamentate;
46. invita la Commissione a presentare un programma «giustizia per la crescita» volto a migliorare l'accesso alla giustizia per le imprese e i consumatori; chiede quindi alla stessa Commissione di presentare, in via prioritaria, l'annunciata proposta relativa a modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale;
PORTARE AVANTI IL PROGRAMMA PER I CITTADINI: LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
47. si rammarica per l'assenza di una proposta legislativa sul rafforzamento della solidarietà in seno all'Unione europea nell'ambito dell'asilo e osserva che occorre proseguire il lavoro sul pacchetto asilo al fine di istituire un regime europeo comune in materia che garantisca un elevato livello di protezione e il pieno rispetto dei diritti fondamentali e che scongiuri la strumentalizzazione della normativa in materia d'asilo per raggiungere altre finalità;
48. è preoccupato per la mancata corretta attuazione dell'acquis esistente in materia di asilo (Dublino, Eurodac, direttive sulla procedura di accoglienza e qualifica per la protezione dei richiedenti asilo), il che significa che non sono garantite norme comuni europee, minando così anche lo spirito di solidarietà;
49. prende atto del «pacchetto sulle vittime» della Commissione e ritiene che il rafforzamento dei diritti e il sostegno alle vittime del terrorismo e della criminalità in seno all'Unione europea siano questioni della massima importanza;
50. invita pertanto la Commissione ad assicurare il pieno rispetto dell'acquis di Schengen e osserva che ogni proposta della Commissione dovrebbe essere trattata con il metodo europeo; riconosce la necessità di frontiere esterne «intelligenti», di una migliore gestione delle frontiere esterne e di una politica efficace e credibile in materia; ritiene che il controllo dell'accesso al territorio dell'Unione sia una delle funzioni primarie da svolgere in un'area priva di frontiere interne e che il controllo alle frontiere esterne dell'Unione debba essere costantemente migliorato per poter raccogliere le nuove sfide in termini di migrazione e sicurezza, motivo per cui si rende necessaria l'introduzione di una politica equilibrata in materia di visti; invita la Commissione, in tale contesto, a completare la messa a punto dei sistemi SIS II, VIS ed Eurodac, nonché della nuova agenzia IT; ricorda che la gestione efficace e integrata delle frontiere esterne e interne dell'Unione e la politica in materia di visti sono strettamente collegate e rappresentano uno strumento indispensabile per le politiche in materia di migrazione e asilo, tra cui la mobilità e la prevenzione degli abusi; deplora che il SIS II non sia ancora operativo, invita la Commissione a intensificare gli sforzi finalizzati alla messa a punto del sistema e intende continuare a monitorare attentamente l'assegnazione delle risorse del bilancio dell'Unione ad esso destinate;
51. valuta positivamente la modifica del manuale Sirene, l'aggiornamento del manuale pratico comune per le guardie di frontiera, l'ulteriore sviluppo di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) e l'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera, in linea con il programma di Stoccolma;
52. plaude all'iniziativa della Commissione di chiarire ulteriormente le condizioni che consentono alle autorità degli Stati membri di svolgere attività di vigilanza alle frontiere, di condividere informazioni operative e di cooperare reciprocamente e con Frontex; condivide l'idea che Frontex svolgerà un ruolo di primo piano nella gestione del controllo delle frontiere e valuta positivamente l'accordo sulla modifica del quadro giuridico al fine di consentire a Frontex una maggiore efficacia in termini di capacità operativa alle frontiere esterne;
53. ritiene fermamente che le prossime proposte di revisione della direttiva 95/46/CE e della direttiva sulla conservazione dei dati debbano essere ambiziose e assicurare un livello di protezione superiore rispetto a quello insufficiente offerto dalla decisione quadro sulla protezione dei dati dell'ex terzo pilastro; sottolinea l'importanza di affrontare problematiche chiave quali la sicurezza cibernetica e la riservatezza in relazione al cloud computing e all'Internet degli oggetti; sottolinea che la protezione dei dati dovrebbe essere ambiziosa anche nel quadro della lotta al terrorismo; invita la Commissione a rispettare la protezione dati dell'Unione nei negoziati con paesi terzi e sottolinea che il Parlamento intende verificare scrupolosamente tutte le proposte, tra cui il sistema PNR per l'Unione e un sistema europeo per l'estrazione di dati finanziari, nonché ogni accordo sui dati PNR tra l'Unione europea e paesi terzi (sono in corso negoziati con Stati Uniti, Canada e Australia), al fine di accertarne la conformità con i diritti fondamentali;
L'EUROPA NEL MONDO: ESERCITARE IL NOSTRO PESO SULLA SCENA MONDIALE
54. sottolinea che i valori, i principi e gli impegni su cui è stata costruita l'Unione europea devono costituire gli orientamenti basilari ed essenziali di una politica estera comune; sottolinea la necessità che la Commissione collabori pienamente con il Servizio europeo per l'azione esterna, non solo per quanto riguarda l'allargamento, lo sviluppo, il commercio e l'aiuto umanitario, ma anche in merito agli aspetti esterni delle politiche interne, assicurando una maggiore coerenza nell'azione dell'Unione europea, in particolare tra la politica commerciale e quella industriale, al fine di utilizzare il commercio quale vero e proprio strumento per la crescita e la creazione di posti di lavoro in Europa; evidenzia l'importanza che l'AR/VP definisca una politica estera coerente e unitaria;
55. chiede un rafforzamento della capacità militare europea attraverso una maggiore messa in comune delle risorse, al fine di migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere in maniera rapida ed efficace alle crisi esterne e di rafforzare la sicurezza transatlantica;
Politica europea di vicinato
56. sottolinea che la revisione degli strumenti di assistenza finanziaria esterna dovrebbe essere considerata un'occasione per rafforzare la politica esterna dell'Europa, in particolare nel quadro dell'attuale processo di transizione democratica nei paesi del vicinato meridionale; chiede maggiore flessibilità e celerità nell'erogazione dell'assistenza finanziaria ai paesi ammissibili che si trovano in situazione di crisi; sottolinea la necessità che la Commissione potenzi le capacità dei paesi beneficiari di assumersi la responsabilità dell'assistenza che ricevono, onde massimizzarne l'impatto; chiede alla Commissione di fare tesoro dell'esperienza acquisita nel contesto della precedente generazione di strumenti finanziari esterni e di affrontare le questioni sollevate dalla Corte dei conti;
57. accoglie con favore il riesame della Commissione in materia di politica europea di vicinato e auspica proposte concrete sulle modalità per sviluppare ulteriormente le due dimensioni multilaterali di detta politica, prestando particolare attenzione ai paesi arabi che aspirano alla democrazia; sottolinea la necessità di un nuovo impulso; plaude alle proposte formulate dalla Commissione nella sua comunicazione del maggio 2011 sulla politica europea di vicinato e chiede una rapida attuazione di misure concrete volte a rilanciare i rapporti con i paesi limitrofi dell'Unione; evidenzia che l'impegno dell'Unione a favore di un approfondimento dei legami con i paesi vicini si articolerà in una combinazione tra una maggiore assistenza finanziaria, un sostegno rafforzato a favore della democrazia, l'accesso al mercato e una migliore mobilità; chiede un riesame dell'Unione per il Mediterraneo, sulla scorta di una valutazione delle attuali carenze e alla luce dei recenti avvenimenti connessi alla «primavera araba»;
Allargamento dell'Unione europea
58. auspica che la Commissione prosegua il suo lavoro nell'ambito dei negoziati di adesione; rileva che, a seguito della conclusione positiva dei negoziati con la Croazia, dovrebbe proseguire la preparazione dei negoziati con altri paesi candidati dei Balcani occidentali, sottolineando nel contempo la necessità che tali paesi adottino tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente e scrupolosamente ai criteri di Copenaghen; rileva altresì la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione in Bosnia-Erzegovina e agli sforzi tesi a individuare una soluzione al contenzioso sulla denominazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; si augura che i colloqui in corso su Cipro sfocino in una soluzione globale e si attende che la Turchia contribuisca in tal senso, adempiendo agli obblighi previsti dal protocollo di Ankara;
59. sollecita la Commissione a impegnarsi con il Kosovo al fine di definire quanto prima una road map sulla liberalizzazione dei visti, dal momento che il Kosovo è l'unica parte dei Balcani occidentali ad avere un regime di visti con l'UE; accoglie favorevolmente a tale riguardo il recente accordo tra Serbia e Kosovo;
Una politica commerciale globale
60. sostiene l'impegno profuso dalla Commissione in tutti i negoziati commerciali bilaterali e regionali in corso al fine di conseguire un risultato positivo in termini di accordi commerciali globali ed equilibrati nel 2012, il che migliorerebbe sensibilmente le prospettive commerciali dell'Unione europea e le opportunità per le sue imprese in tutto il mondo; ritiene tuttavia necessari, da parte dell'Unione, sforzi duraturi per poter beneficiare del momento propizio, in termini di opportunità, creatosi nel 2011 nel quadro dei negoziati multilaterali del ciclo di Doha, che dovrebbero spianare la strada alla stabilità economica mondiale;
61. ritiene che l'Unione europea debba rafforzare i suoi legami commerciali con gli altri grandi attori mondiali sul piano economico e politico, in particolare gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India, il Giappone e i paesi BRIC, avvalendosi dei mezzi e degli strumenti di cooperazione esistenti e ampliandoli ogniqualvolta sia possibile; invita la Commissione a garantire un maggiore coinvolgimento del Parlamento nei negoziati in corso e nella definizione dei mandati negoziali per gli accordi di investimento; la invita altresì a concludere i negoziati in corso sugli accordi di libero scambio bilaterali e regionali e a proporre parallelamente un'efficace normativa di salvaguardia; osserva che questa va considerata una strategia complementare e non un'alternativa alla rete multilaterale;
62. ritiene che l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali e agli investimenti a livello mondiale si confermi una questione prioritaria e un elemento essenziale della strategia dell'Unione in materia di commercio mondiale; constata, a tale riguardo, che la recente relazione della Commissione del 2011 sugli ostacoli agli scambi commerciali e agli investimenti evidenzia l'esistenza di sostanziali ostacoli ingiustificati nell'ambito delle nostre relazioni con i partner strategici, che limitano l'accesso ai mercati dei principali paesi terzi; rinnova pertanto il proprio invito alla Commissione a essere tenace e determinata nel perseguire tale programma e a continuare a combattere le misure protezionistiche ingiustificate, garantendo nel contempo che la politica commerciale continui ad essere uno strumento per la creazione di posti di lavoro all'interno e all'esterno dell'Europa; chiede alla Commissione di compiere ulteriori sforzi per individuare ed eliminare progressivamente gli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti transatlantici, in particolare nel settore del riconoscimento reciproco e della normalizzazione, avvalendosi in maniera ottimale del Consiglio economico transatlantico per realizzare un mercato transatlantico entro il 2015;
63. invita la Commissione a promuovere l'inserimento in tutti gli accordi commerciali di disposizioni giuridicamente vincolanti in materia di diritti umani, norme sociali e ambientali, come indicato in numerose relazioni di iniziativa approvate nel 2010;
Politiche di sviluppo e aiuti umanitari
64. chiede che la Commissione presenti nel 2012 un'iniziativa sul finanziamento innovativo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) al fine di onorare gli impegni in relazione agli Obiettivi di sviluppo del Millennio; chiede inoltre di presentare proposte legislative per affrontare ulteriormente i paradisi fiscali, i flussi illeciti di capitali e l'abuso di trasferimento dei prezzi, quale seguito alla comunicazione «Promuovere la buona governance in materia fiscale»;
65. invita la Commissione a presentare una comunicazione recante proposte concrete volte a stabilire un nesso efficace tra aiuti umanitari e sviluppo, che tenga conto della flessibilità necessaria a consentire il coordinamento tra aiuti d'urgenza, riabilitazione e sviluppo nelle situazioni di transizione; è favorevole all'estensione dei programmi per i pasti scolastici a tutti i bambini nelle zone colpite dalla carestia, utilizzando generi alimentari prodotti localmente, e all'abolizione dei canoni di utenza per l'istruzione primaria e i servizi sanitari di base, compensandoli, se necessario, con un incremento degli aiuti da parte dei paesi donatori;
66. invita la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa volta a garantire una maggiore trasparenza nell'industria estrattiva attraverso misure giuridicamente vincolanti a livello dell'UE, con l'obiettivo di consentire ai paesi in via di sviluppo di accedere agli introiti prodotti dalle loro risorse naturali per aiutare le rispettive comunità a uscire dalla povertà;
o o o
67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Legislazione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla legislazione dell'UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui relativi controlli dei mangimi e degli alimenti - attuazione e prospettive (2010/2249(INI))
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 luglio 2010 dal titolo «Piano per le TSE – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015» (COM(2010)0384),
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 agosto 2010, sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri (COM(2010)0441),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 dicembre 2010 sulla necessità e l'uso futuri di carne separata meccanicamente nell'Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori (COM(2010)0704),
– visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1),
– visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale(2) e la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (COM(2009)0403),
– vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(3),
– visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(4) e la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione di detto regolamento (COM(2009)0334),
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(5),
– vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio(6),
– visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002(7),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico dell'UE: quale soluzione per questo annoso problema?(8),
– vista la decisione della Commissione recante modifica alla decisione 2009/719/CE che autorizza taluni Stati membri a rivedere i loro programmi di monitoraggio annuale sull'encefalopatia spongiforme bovina,
– viste le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2010 sulla summenzionata comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2010, dal titolo: «Piano per le TSE – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015»,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0195/2011),
A. considerando che la presenza di BSE nell'Unione europea aveva raggiunto proporzioni epidemiche a metà anni Novanta portando all'introduzione di una serie di misure intese a eradicare la BSE e altre encefalopatie spongiformi trasmissibili,
B. considerando che il numero di casi positivi di BSE nell'UE è sceso da 2 167 nel 2001 a 67 nel 2009; considerando che, alla luce di tale diminuzione del numero di casi, si può ritenere che la normativa applicata in tale periodo abbia contribuito all'eradicazione della BSE e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'UE e che, contestualmente a tale tendenza al declino epidemiologico, le disposizioni legislative andrebbero adeguate alla situazione reale in termini di rischio,
C. considerando che, alla luce della continua diminuzione di casi di BSE, la normativa sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili è stata modificata negli ultimi anni e che possono essere presi in considerazione futuri cambiamenti, garantendo e mantenendo l'elevato livello di salute animale e di sanità pubblica nell'Unione europea; considerando che tali cambiamenti possono comprendere misure concernenti la rimozione di materiale specifico a rischio, il riesame delle disposizioni sul divieto totale di somministrazione dei mangimi, l'eradicazione della scrapie, l'abbattimento delle coorti e la vigilanza,
D. considerando che un aumento della produzione nazionale delle colture proteiche è indispensabile al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di soia e altre fonti di proteine,
Considerazioni generali
1. accoglie con favore il «Piano per le EST – 2a edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili» della Commissione e le sue proposte per alcune revisioni dell'attuale regime normativo sulle EST nell'Unione europea; sottolinea, tuttavia, che determinate disposizioni necessitano di una valutazione completa e saranno sostenute solo a determinate condizioni;
2. sottolinea l'importanza di garantire che la significativa diminuzione di casi di BSE nell'Unione europea non porti a misure meno severe per le EST o a una riduzione dei rigidi meccanismi di controllo e sorveglianza nell'UE; prende atto del contributo della normativa passata e attuale in materia di EST per l'eradicazione delle EST nell'UE;
Sorveglianza della BSE
3. prende atto dell'innalzamento dei limiti d'età per l'accertamento delle EST nei bovini di età superiore a 72 mesi in 22 Stati membri come previsto dalla summenzionata decisione della Commissione recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina;
4. esorta la Commissione a innalzare i limiti di età nei rimanenti Stati membri solo se tale iniziativa è sostenuta da una solida valutazione dei rischi al fine di non compromettere un livello di salute degli animali e di protezione dei consumatori elevato;
5. sottolinea che il meccanismo di sorveglianza è uno strumento importante per il monitoraggio delle EST nell'UE; esprime la propria preoccupazione circa un ulteriore innalzamento dei limiti di età per gli accertamenti nei bovini, in particolare alla luce dei test a campione che regoleranno il sistema di monitoraggio della BSE nei bovini da gennaio 2013; invita la Commissione a informare il Parlamento sui progressi e sulle nuove scoperte in merito alla selezione delle dimensioni del campione;
6. esorta la Commissione a mantenere gli accertamenti sugli animali a rischio come un elemento importante per continuare a monitorare l'andamento dei casi di BSE nell'UE e per garantire la tempestiva individuazione di un'eventuale ricomparsa in futuro;
Revisione del divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali
7. sostiene – in particolare alla luce dell'attuale deficit proteico dell'UE – la proposta della Commissione di revocare le disposizioni relative al divieto di alimentare le specie diverse dai ruminanti con proteine animali trasformate, a condizione che ciò si applichi esclusivamente alle specie non erbivore e che:
–
le proteine animali trasformate siano solamente derivate da specie che non sono collegate alle EST,
–
i metodi di produzione e sterilizzazione impiegati per le proteine animali trasformate rispettino i più elevati standard di sicurezza e le norme stabilite nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale nonché l'utilizzo della tecnologia più recente e sicura disponibile;
–
i divieti esistenti sul riciclaggio all'interno della stessa specie («cannibalismo») rimangano in vigore;
–
i canali di produzione per le proteine animali trasformate derivate da specie diverse siano completamente separati,
–
la separazione di tali canali di produzione sia controllata dalle autorità competenti degli Stati membri e verificata dalla Commissione;
–
prima dell'attuazione della revoca del divieto, sia attuato un metodo affidabile specifico per ciascuna specie per identificare la specie di origine delle proteine nei mangimi per animali contenenti proteine animali trasformate al fine di escludere il riciclaggio all'interno della stessa specie e la presenza di proteine animali trasformate derivate da ruminanti;
–
la produzione di proteine animali trasformate del materiale di categoria 1 o 2 sia vietata e solo il materiale di categoria 3 adatto al consumo umano sia utilizzato nella produzione di proteine animali trasformate;
8. sottolinea che tali misure devono andare di pari passo con una PAC volta a collegare la produzione vegetale e quella animale, promuovere l'utilizzo adeguato delle aree di pascolo, aumentare la produzione interna di proteine e sostenere i sistemi di rotazione delle colture;
9. esorta la Commissione a introdurre misure volte a garantire che, qualora venga revocato il divieto di somministrazione dei mangimi, sia esclusa la possibilità di una contaminazione incrociata nei canali di trasporto del materiale ottenuto da specie diverse dai ruminanti con il materiale ottenuto da ruminanti;
10. chiede alla Commissione di valutare l'esigenza di un'autorizzazione distinta per i macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati sia da ruminanti sia da specie diverse dai ruminanti, al fine di garantire una netta separazione di tali sottoprodotti;
11. si oppone all'uso di proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da specie diverse dai ruminanti nei mangimi per ruminanti;
12. chiede alla Commissione di valutare la necessità di controllare le importazioni di proteine animali trasformate al fine di garantire che possano essere esclusi il riciclaggio all'interno della stessa specie, l'utilizzo di materiali di categoria 1 e 2 e le violazioni delle norme igieniche; sottolinea la necessità a tal fine anche di controlli in loco periodici e senza preavviso;
13. è favorevole a sottoporre ad un esame critico la fissazione di un livello di tolleranza per quantità trascurabili di proteine animali non autorizzate provenienti da specie diverse dai ruminanti e presenti nei mangimi a motivo di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile, a condizione che sia disponibile un metodo per determinare la percentuale di queste proteine;
Elenco del materiale specifico a rischio
14. si attende che la Commissione mantenga le norme rigorose contenute nell'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE; sottolinea che tali norme rigorose non devono essere attenuate da eventuali tentativi dell'OIE di allineare le norme dell'UE all'elenco dell'OIE;
15. esorta la Commissione a considerare eventuali modifiche all'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE solo se sostenute da riscontri scientifici, applicando il principio di precauzione solo se possono essere esclusi rischi per la salute degli esseri umani e degli animali e se può essere garantita la sicurezza della catena alimentare umana ed animale;
Ricerca sulle EST
16. esorta la Commissione a incoraggiare ulteriormente il controllo genetico della scrapie negli ovini tramite programmi di riproduzione e allevamento volti ad evitare la consanguineità e la deriva genetica;
17. esorta la Commissione ad adottare misure per incentivare la ricerca in atto sulla resistenza alla scrapie nei caprini e sulla scrapie atipica poiché potrebbe contribuire all'eradicazione delle EST nell'UE;
18. chiede alla Commissione di incentivare la ricerca in atto sullo sviluppo di test rapidi ante mortem e post mortem per la diagnosi della BSE;
19. respinge la proposta della Commissione di ridurre i finanziamenti dell'UE per la ricerca sulle TSE;
Abbattimento delle coorti
20. prende atto della proposta della Commissione di riesaminare l'attuale politica di abbattimento delle coorti in caso di insorgenza della BSE nelle mandrie di bovini; sottolinea che, prima di apportare eventuali modifiche alla politica di abbattimento delle coorti, per mantenere un elevato livello di fiducia dei consumatori occorre valutare i seguenti aspetti: (1) la tutela dei consumatori, (2) eventuali rischi per la salute umana e animale e (3) il mantenimento della prassi di consentire ai responsabili della gestione del rischio e ai legislatori di adottare le azioni immediate necessarie nel caso di una ricomparsa della BSE nell'UE;
Sicurezza dei mangimi e degli alimenti
21. prende atto della summenzionata relazione della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri; sottolinea che la relazione evidenzia alcune carenze relative alla qualità delle relazioni degli Stati membri ed esorta gli Stati membri a migliorare la qualità delle relazioni, migliorando lo svolgimento dei controlli nazionali al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi, individuando i casi di non conformità e potenziando la performance delle autorità di controllo e degli operatori del settore alimentare; invita la Commissione ad eseguire un monitoraggio efficace dei controlli effettuati dagli Stati membri;
22. esprime la sua preoccupazione in merito alla contaminazione degli alimenti e dei mangimi, per esempio con la diossina, e chiede agli Stati membri di attuare e applicare con estremo rigore le normative esistenti sui controlli degli alimenti e dei mangimi e sulla gestione del rischio, e, se necessario, di rafforzare tali norme e garantirne un'applicazione armonizzata ricorrendo a orientamenti comuni in tutto il mercato interno;
23. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per garantire che vengano rispettate le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento di applicazione (UE) n. 142/2011, in materia di trattamento dei sottoprodotti di origine animale prima della loro trasformazione in biogas e l'utilizzo o l'eliminazione dei residui della digestione, e che venga evitato il dirottamento illegale verso la catena alimentare; esorta la Commissione a monitorare le modalità di attuazione delle norme attuali negli Stati membri al fine di garantire un circuito chiuso per tale attività;
Carni separate meccanicamente
24. esprime la sua preoccupazione circa l'attuale legislazione dell'UE e la sua attuazione negli Stati membri per le carni separate meccanicamente;
25. chiede agli Stati membri di riesaminare la loro applicazione delle definizioni concernenti le carni separate meccanicamente conformemente alle norme vigenti;
26. chiede un'etichettatura obbligatoria delle carni separate meccanicamente negli alimenti per garantire una migliore informazione dei consumatori e consentire loro di compiere scelte consapevoli;
27. invita la Commissione a informare i paesi terzi delle eventuali modifiche apportate al regolamento TSE e delle misure relative alle TSE;
o o o
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione di esecuzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego dei body scanner negli aeroporti dell'Unione europea (COM(2010)0311),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di «body scanner» sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati(1),
– visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(2),
– visto il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione del 2 aprile 2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008(3),
– visto il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile(4),
– vista la quinta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del regolamento (CE) N. 2320/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (COM(2010)0725),
– vista la sua posizione del 5 maggio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione(5),
– vista la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)(6),
– vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(7),
– vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(8),
– vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(9);
– vista la Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti(10),
– visto il parere della Sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture e società dell'informazione del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impiego dei body scanner negli aeroporti dell'Unione europea»,
– visto l'articolo 48 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo, il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0216/2011),
Body scanner
A. considerando che «body scanner» è il termine generico utilizzato per designare la tecnologia capace di rilevare oggetti metallici e non metallici invisibili nascosti negli indumenti che l'efficacia del rilevamento è data dalla capacità dei body scanner di rilevare qualsiasi oggetto vietato che le persone sottoposte ai controlli di sicurezza possono nascondere negli indumenti,
B. considerando che il quadro giuridico dell'UE in materia di sicurezza dell'aviazione prevede vari metodi e tecnologie di controllo in grado di rilevare oggetti nascosti negli indumenti e tra i quali gli Stati membri effettuano una scelta; che i body scanner non figurano attualmente in tale elenco,
C. considerando che vari Stati membri utilizzano attualmente i body scanner in modo temporaneo - per una durata massima di 30 mesi - nei loro aeroporti, esercitando così il loro diritto di condurre esperimenti con a nuove tecnologie (Capitolo 12.8 dell'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione),
D. considerando che gli Stati membri hanno diritto di applicare misure più rigorose rispetto alle norme di base comuni previste dalla legislazione europea e possono, pertanto, introdurre i body scanner nel loro territorio; che, in tal caso, dovranno agire in base ad una valutazione dei rischi e conformemente al diritto dell'UE; che dette misure devono essere pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionali al rischio che si presenti (articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008),
E. considerando che l'introduzione da parte degli Stati membri dei body scanner in una delle due ipotesi precedenti rende impossibile un autentico controllo di sicurezza unico; che, se la situazione attuale perdura, le condizioni operative che si applicano agli Stati membri non saranno uniformi e, di conseguenza, non comporteranno vantaggi per i passeggeri,
F. considerando che la discussione sui body scanner non può prescindere da un dibattito generale su un concetto integrato di sicurezza globale per gli aeroporti europei,
G. considerando che la salute è un bene da preservare e un diritto da proteggere; che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti rappresenta un rischio da evitare; che pertanto l'impiego di scanner che utilizzano radiazioni ionizzanti i cui effetti sono cumulativi e dannosi per la salute umana non dovrebbe essere permesso nell'Unione europea,
H. considerando che tanto la legislazione dell'UE quanto le leggi degli Stati membri stabiliscono già norme sulla protezione contro i pericoli per la salute che possono derivare dall'utilizzazione di tecnologie che producono radiazioni ionizzanti, nonché sui limiti di esposizione a tali radiazioni; che pertanto l'impiego di scanner che utilizzano radiazioni ionizzanti dovrebbe essere vietato nell'Unione europea,
I. considerando che la Commissione europea ha consultato il Garante europeo per la protezione dei dati, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 e l'Agenzia europea di protezione dei diritti fondamentali, e che le loro risposte contengono elementi importanti sulle condizioni da osservare affinché l'utilizzazione di body scanner negli aeroporti rispetti la protezione dei diritti fondamentali,
J. considerando che le preoccupazioni relative alla salute, il diritto alla vita privata, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la non discriminazione e la protezione dei dati devono essere affrontate sia dal punto di vista della tecnologia in questione che del suo utilizzo prima di potere prendere in considerazione l'introduzione dei body scanner,
K. considerando che i body scanner, oltre a garantire un livello maggiore di sicurezza rispetto ai dispositivi attuali, devono poter velocizzare i controlli sui passeggeri e ridurre i tempi di attesa,
Finanziamento della sicurezza dell'aviazione
L. considerando che il Consiglio non si è ancora pronunciato sulla posizione del Parlamento europeo sulla direttiva concernenti i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione,
Misure di sicurezza per il carico
M. considerando che gli ultimi complotti terroristi sventati dai servizi segreti intendevano utilizzare il carico come strumento delle loro azioni,
N. considerando che non soltanto i passeggeri, bensì anche il carico e la posta sono e devono essere soggetti a misure di sicurezza appropriate,
O. considerando che le merci e la posta caricati sugli aerei passeggeri costituiscono un obiettivo degli attentati terroristici; considerando che, visto che il livello di sicurezza per le merci e la posta è notevolmente inferiore rispetto a quelli previsti per i passeggeri, è necessario rafforzare le misure di sicurezza per la posta e le merci caricate a bordo dei voli passeggeri,
P. considerando che le misure di sicurezza riguardano non soltanto gli aeroporti bensì tutta la catena di approvvigionamento,
Q. considerando che gli operatori postali, in materia di sicurezza aerea, svolgono un ruolo importante nella gestione dello scambio di posta e di pacchi e che, in applicazione della normativa europea, hanno investito importanti somme di denaro e introdotto nuove tecnologie per assicurare il rispetto delle norme internazionali ed europei in materia di sicurezza,
Relazioni internazionali
R. considerando che è necessario un coordinamento internazionale sulle misure di sicurezza aerea per garantire un elevato livello di protezione, evitando così che i passeggeri siano controllati a più riprese con tutte le restrizioni e costi supplementari che ciò implica,
Formazione del personale di sicurezza
S. considerando che la formazione e il perfezionamento professionali del personale di sicurezza costituiscono un elemento fondamentale per garantire un elevato livello di sicurezza aerea, che deve essere a sua volta compatibile con un trattamento dei passeggeri che preservi la loro dignità di individui e protegga i loro dati personali,
T. considerando che gli standard sociali, di istruzione e formazione per il personale di sicurezza dovrebbero essere integrati nella revisione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996(11), relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità,
Disposizioni generali
1. ritiene che sia necessario un approccio integrato alla sicurezza dell'aviazione, con un controllo di sicurezza unico in modo che i passeggeri, l'equipaggio e il carico che giungono in un aeroporto dell'UE provenienti da un altro dei suoi aeroporti non debbano essere nuovamente controllati;
2. ritiene che alcuni metodi di scanner efficaci e rapidi per i passeggeri, visti i tempi necessari nei punti di controllo, costituiscano un valore aggiunto per la sicurezza aerea;
3. invita la Commissione a svolgere ricerche sull'utilizzo di altre tecniche per l'individuazione degli esplosivi, compresi i materiali solidi, nel settore della sicurezza dell'aviazione;
4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare un sistema integrato di analisi dei rischi per i passeggeri sospettati, in modo fondato, di costituire una minaccia per la sicurezza e per l'ispezione dei bagagli e del carico, basato su tutte le informazioni disponibili e affidabili, in particolare quelle fornite dalla polizia, dai servizi di intelligence, dalle dogane e dalle imprese di trasporto; ritiene che tutto il sistema debba essere contraddistinto dalla ricerca dell'efficacia, basandosi sul pieno rispetto dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sul principio di non discriminazione e in conformità della legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati;
5. chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare una cooperazione, una gestione della sicurezza e uno scambio di informazioni efficaci tra tutte le autorità e i servizi implicati nonché tra le autorità e le imprese di trasporto aereo e di sicurezza, tanto a livello europeo quanto nazionale;
6. invita la Commissione a rivedere regolarmente l'elenco dei metodi di controllo autorizzati e le condizioni e le norme minime in materia di applicazione e di tener conto dei possibili problemi, dell'esperienza concreta e dei progressi tecnologici, per permettere un elevato livello di efficacia del rilevamento nonché una tutela dei diritti e degli interessi di passeggeri e lavoratori di conforme a tali progressi;
7. sottolinea l'importanza della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, in quanto minacce alla sicurezza dell'Unione europea già identificate nel Programma di Stoccolma, e appoggia al riguardo, soltanto in questo contesto, il ricorso a misure di sicurezza ideate per prevenire gli atti terroristici che siano previste dalla legge, efficaci, necessarie in una società democratica libera e aperta, commisurate agli obiettivi perseguiti e pienamente coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per i diritti umani (CEDU); ricorda che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni è indispensabile e che deve pertanto esservi un giusto equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e la garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali;
8. sottolinea, a tale proposito, che qualsiasi misura antiterrorismo dovrebbe essere pienamente conforme ai diritti e agli obblighi fondamentali dell'Unione europea necessari in una società democratica e deve essere proporzionata, strettamente necessaria, prevista dalla legge e dunque limitata al suo obiettivo specifico;
Body scanner
9. chiede alla Commissione di proporre l'aggiunta dei body scanner all'elenco dei metodi di controllo autorizzati a condizione che sia accompagnata da norme appropriate e standard comuni minimi per il loro uso, come stabilito nella presente risoluzione, solo dopo aver eseguito la valutazione d'impatto richiesta dal Parlamento europeo nel 2008 che dimostri che i dispositivi non costituiscono un rischio per la salute dei passeggeri, i dati personali, la dignità individuale e la vita privata dei passeggeri nonché l'efficacia di tali scanner;
10. ritiene che l'uso di body scanner debba essere disciplinato da norme, procedure e standard comuni dell'UE che stabiliscano non soltanto criteri relativi all'efficacia del rilevamento bensì impongano altresì le garanzie necessarie per proteggere la salute e i diritti e gli interessi fondamentali dei viaggiatori, dei lavoratori, dei membri dell'equipaggio e del personale addetto alla sicurezza;
11. ritiene che i body scanner debbano essere uno strumento che velocizzi il passaggio e la durata dei controlli negli aeroporti e riduca i disagi ai passeggeri e chiede pertanto alla Commissione di tenere in considerazione questo aspetto nella sua proposta legislativa;
12. propone più specificamente che la Commissione, una volta stabilite norme comuni sull'impiego dei body scanner, le riveda regolarmente e laddove necessario, per adattare ai progressi tecnologici le disposizioni sulla protezione della salute, del diritto alla vita privata, dei dati personali e dei diritti fondamentali;
Necessità e proporzionalità
13. è convinto che l'escalation terrorista esiga dai poteri pubblici le misure di protezione e prevenzione richieste dalle società democratiche;
14. ritiene che l'efficacia di rilevamento dei body scanner è più elevata rispetto agli attuali metal detector, in particolare per quanto riguarda gli oggetti non metallici e i liquidi, mentre la pratica della perquisizione manuale integrale si rivela più molesta, più dispendiosa in termini di tempo e meno accettabile di uno scanner;
15. considera che l'utilizzo dei body scanner, a condizione che siano predisposte le opportune garanzie, rappresenta un'opzione migliore rispetto ad altri metodi meno esigenti che non garantirebbero un livello di sicurezza analogo; rammenta che, nel campo della sicurezza aerea, l'uso dei servizi di intelligence in senso lato e un personale di sicurezza aeroportuale ben preparato debbano restare priorità fondamentali;
16. ritiene che le preoccupazioni e le esigenze in materia di privacy e di salute possano essere risolte con la tecnologia e i metodi disponibili; ritiene che la tecnologia che si sta attualmente sviluppando sia promettente e che dovrebbe essere utilizzata la miglior tecnologia disponibile;
17. ritiene che l'installazione, o meno, di body scanner resti nell'ambito della responsabilità e della libertà degli Stati membri dell'UE; è del parere, tuttavia, che una maggiore armonizzazione nell'utilizzo dei body scanner sia necessaria per la creazione di uno spazio europeo di sicurezza coerente per l'aviazione;
18. ritiene che quando gli Stati membri installeranno i body scanner, questi debbano essere conformi agli standard e ai requisiti minimi previsti dall'UE per tutti gli Stati membri dell'UE e ciò senza pregiudicare il loro diritto di applicare norme più rigorose;
19. ritiene che gli Stati membri debbano potenziare i punti di controllo e integrare il personale di sicurezza al fine di garantire che i passeggeri non subiscano ripercussioni dall'installazione dei body scanner;
20. ritiene che occorra offrire alle persone soggette ai controlli la scelta di utilizzare o meno i body scanner per cui, in caso di rifiuto, saranno obbligati a sottoporsi a sistemi di controllo alternativi che garantiscano lo stesso livello di efficacia dei body scanner nonché il pieno rispetto dei loro diritti e della loro dignità; sottolinea che tale rifiuto non deve dar luogo a sospetti nei confronti del passeggero;
Salute
21. ricorda che la legislazione europea e nazionale deve essere applicata in particolare rispettando il principio del livello più basso ragionevolmente conseguibile (ALARA);
22. invita gli Stati membri a utilizzare la tecnologia meno dannosa per la salute umana e in grado di offrire soluzioni accettabili alle preoccupazioni dei cittadini sul diritto alla vita privata;
23. ritiene che l'esposizione a dosi di radiazioni ionizzanti cumulative non possa essere accettabile; ritiene pertanto che qualsiasi forma di tecnologia che utilizza radiazioni ionizzanti debba essere esplicitamente esclusa dai controlli di sicurezza;
24. invita la Commissione a esaminare, nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca, la possibilità di utilizzare tecnologie che sono completamente innocue per tutti i settori della popolazione e che, nel contempo, garantiscono la sicurezza aerea;
25. chiede agli Stati membri di monitorare periodicamente gli effetti a lungo termine dell'esposizione ai body scanner tenendo conto dei nuovi progressi scientifici e di controllare la corretta installazione, il buon uso e il buon funzionamento dell'apparecchiatura;
26. insiste affinché si tenga adeguatamente conto dei casi particolari e sia riservato un trattamento equo e personalizzato ai passeggeri vulnerabili (in termini di salute e di capacità di comunicazione), quali le donne incinte, i bambini, le persone anziani, e le persone con disabilità, e i portatori di dispositivi medici impiantati (per esempio le protesi ortopediche o i pacemaker), nonché tutte le persone che portano con sé medicinali e/o di dispositivi medici indispensabili per la loro salute (per esempio siringhe, insulina);
Immagini del corpo
27. ritiene che si debbano utilizzare unicamente modelli stilizzati e insiste affinché non siano prodotte immagini del corpo;
28. sottolinea che i dati generati dal processo di scansione non devono essere utilizzati per scopi diversi da quello di individuare oggetti vietati, possono essere utilizzati per il tempo necessario alla procedura di controllo, devono essere distrutti immediatamente dopo il passaggio di ciascuna persona attraverso i controlli di sicurezza e non possono essere conservati;
Divieto di discriminazione
29. ritiene che le norme di funzionamento debbano assicurare un processo di selezione a campione e che i passeggeri che devono passare attraverso ad un body scanner non siano selezionati in base a criteri discriminatori;
30. sottolinea che nella procedura relativa alla selezione dei passeggeri per il body scanning o al rifiuto di sottoporvisi, è inaccettabile qualsiasi forma di definizione di stereotipi sulla base, ad esempio, del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o del credo;
Protezione dei dati
31. ritiene che tutti i body scanner debbano utilizzare figure stilizzate per proteggere le identità dei passeggeri e garantire che non possano essere identificati mediante le immagini di qualsiasi parte del corpo;
32. sottolinea che la tecnologia utilizzata non deve consentire di conservare o salvare i dati;
33. rammenta che l'impiego dei body scanner deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
34. sottolinea che gli Stati membri che desiderano ricorrere ai body scanner dovrebbero avere la possibilità, conformemente al principio di sussidiarietà, di applicare norme più severe rispetto a quelle definite nella legislazione europea per la protezione dei cittadini e dei loro dati personali;
Informazione delle persone sottoposte a body scanner
35. ritiene che le persone sottoposte a tali controlli debbano ricevere preliminarmente informazioni complete, in particolare sul funzionamento del body scanner in questione, sulle condizioni previste per la protezione del diritto alla dignità e alla vita privata e per la protezione dei dati nonché sulla possibilità di rifiutarsi di passare attraverso il body scanner;
36. chiede alla Commissione di inserire nelle sue campagne informative sui diritti dei passeggeri aerei un capitolo sui diritti relativi ai controlli di sicurezza e ai body scanner;
Trattamento delle persone sottoposte a body scanner
37. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che il personale addetto alla sicurezza riceva una formazione speciale sull'uso dei body scanner in modo da rispettare i diritti fondamentali dei passeggeri, la dignità personale, la protezione dei dati e la salute; ritiene, a tale proposito, che un codice di condotta possa rivelarsi molto utile per il personale della sicurezza incaricato del funzionamento dei body scanner;
Finanziamento della sicurezza dell'aviazione
38. ricorda la sua posizione del 5 maggio 2010 sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione;
39. ritiene che i diritti per le misure di sicurezza debbano essere trasparenti, debbano essere utilizzati solamente per coprire i costi della sicurezza e che gli Stati membri che decidono di applicare misure più rigorose debbano finanziare i costi supplementari che ne derivano;
40. esorta il Consiglio ad adottare immediatamente una posizione in prima lettura sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione, dato che la legislazione in materia di sicurezza aerea e la legislazione sui diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione sono strettamente collegate;
41. raccomanda che il biglietto di ciascun passeggero indichi il costo delle misure di sicurezza;
Divieto di liquidi, aerosol e gel (LAG)
42. ribadisce e mantiene la sua posizione di porre fine al divieto di trasportare liquidi nel 2013, come previsto nella legislazione dell'UE; esorta pertanto tutte le parti interessate, la Commissione, gli Stati membri e l'industria del settore, a collaborare strettamente tra di loro per fare in modo che, nell'interesse dei passeggeri, le restrizioni sul trasporto di liquidi a bordo dei velivoli siano rimosse;
43. invita gli Stati membri e gli aeroporti a fare tutto il necessario per disporre in tempo della tecnologia adeguata in modo che la fine del divieto di trasportare i liquidi nei termini previsti non implichi una riduzione della sicurezza;
44. ritiene che, in tal senso, tutte le parti interessate dovrebbero fare il necessario per passare da un divieto di trasportare liquidi, aerosol e gel a un controllo degli stessi nel modo più soddisfacente e uniforme possibile, garantendo in qualsiasi momento i diritti dei passeggeri;
Misure di sicurezza per il carico
45. ritiene che il controllo del carico e della posta, basato su un'analisi dei rischi, debba essere proporzionale alle minacce che comporta il loro trasporto, e che occorra garantire una sicurezza appropriata, particolarmente quando il carico e la posta sono trasportati su aerei passeggeri;
46. rammenta che non è possibile sottoporre a scansione il 100% del carico; chiede agli Stati membri di proseguire negli sforzi di attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 e del corrispondente regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, al fine di rafforzare la sicurezza lungo l'intera catena degli approvvigionamenti;
47. ritiene che il livello di sicurezza del carico permanga differente tra gli Stati membri e che, nel quadro di un obiettivo di controllo di sicurezza unico, questi debbano assicurare la corretta attuazione delle misure esistenti in materia di carico e posta europei, oltre al riconoscimento degli agenti regolamentati autorizzati da un altro Stato membro;
48. ritiene che le misure di sicurezza degli Stati membri sul carico aereo e sulla posta e le ispezioni relative a tali misure da parte della Commissione europea siano state intensificate e reputa pertanto assolutamente essenziale elaborare una relazione tecnica al fine di individuare le lacune dell'attuale sistema di trasporto del carico nonché le possibili soluzioni per porvi rimedio;
49. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare i controlli e le ispezioni relative al carico aereo, compresi quelli relativi alla certificazione degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti; sottolinea, a tal fine, la necessità di disporre di un numero maggiore di addetti al controllo a livello nazionale;
50. sottolinea le potenzialità offerte dalle informazioni in possesso delle dogane per calcolare il rischio associato a invii specifici e chiede alla Commissione di continuare il suo lavoro sul possibile uso di sistemi elettronici presso le dogane per scopi legati alla sicurezza dell'aviazione, utilizzando in particolare il sistema di controllo delle importazioni dell'UE per migliorare la cooperazione tra le autorità doganali;
51. chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per assicurare un invio sicuro del carico in provenienza da paesi terzi sin dall'aeroporto di origine, di definire criteri per identificare un carico ad alto rischio, definendo singolarmente la responsabilità dei vari agenti;
52. chiede alla Commissione europea che il programma di sicurezza tenga presenti le specificità di tutti gli attori interessati e armonizzi le misure di sicurezza relative allo scambio di posta e di carico, con la necessità di assicurare un'economia dinamica che continui a favorire gli scambi commerciali, la qualità dei servizi e lo sviluppo del commercio elettronico;
53. chiede alla Commissione di proporre un sistema armonizzato di formazione e di perfezionamento professionale del personale di sicurezza relativamente al carico, per prendere in considerazione i più recenti sviluppi tecnici nel settore della sicurezza;
Relazioni internazionali
54. chiede alla Commissione e agli Stati membri di lavorare congiuntamente con l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile e paesi terzi sulla valutazione dei rischi e sui sistemi di intelligence in materia di sicurezza aerea;
55. chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere standard normativi globali nel quadro dell'OACI per sostenere gli sforzi dei paesi terzi nell'attuazione di detti standard, per avanzare verso un riconoscimento reciproco nell'ambito delle misure di sicurezza e per perseguire l'obiettivo di un controllo di sicurezza unico ed efficace;
o o o
56. reputa inadatta la procedura di comitatologia nel settore della sicurezza aerea, quantomeno per le misure che incidono sui diritti dei cittadini, e chiede che il Parlamento sia pienamente coinvolto attraverso la codecisione;
57. attende dalla Commissione una proposta legislativa per adeguare nel corso di questa legislatura il regolamento (CE) n. 300/2008, in modo che tenga presente la dichiarazione della Commissione europea del 16 dicembre 2010 nell'ambito dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visti la IV conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione approvate a Pechino e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino +5, Pechino +10 e Pechino +15 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005 e il 12 marzo 2010,
– vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 21 e 23,
– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che sottolinea i valori comuni degli Stati membri quali il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini,
– visto l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso,
– vista la relazione della Commissione sui Progressi verso la parità tra donne e uomini 2011,
– vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 intitolata: «Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),
– vista la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 dal titolo «Strategia sulla parità tra le donne e gli uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),
– visto il Libro verde della Commissione del 6 giugno 2010 sul governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione (COM(2010)0284),
– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 dal titolo «Maggiore impegno verso la parità tra uomini e donne – Carta per le donne» (COM(2010)0078),
– visto il patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2006, e il nuovo patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo il 7 marzo 2011,
– vista la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale,
– vista la riunione annuale del Forum economico mondiale svoltosi dal 26 al 29 gennaio 2011 a Davos e il programma intitolato «Women Leaders and Gender Parity»,
– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari(1),
– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2010(2),
– viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla IV conferenza mondiale sulle donne di Pechino: Lotta per la parità, lo sviluppo e la pace(3), del 10 marzo 2005 sul seguito del programma d'azione della IV conferenza mondiale sulle donne (Pechino + 10)(4) e del 25 febbraio 2010 su Pechino + 15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore della parità tra gli uomini e le donne(5),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7–0210/2011),
A. considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'Unione, sancito nel trattato sull'Unione europea, nonché uno dei suoi obiettivi e compiti, e che l'Unione si è posta come missione specifica l'integrazione del principio della parità tra donne e uomini in tutte le sue attività,
B. considerando che uno degli obiettivi prioritari dell'Unione dovrebbe essere quello di permettere a donne competenti e qualificate di accedere a posti oggi difficilmente accessibili, eliminando gli ostacoli che sussistono e le disuguaglianze di genere che impediscono alle donne di progredire nelle loro carriere,
C. considerando che la parità di genere in tema di occupazione deve promuovere senza distinzioni gli uomini e le donne in seno al mercato del lavoro e nei posti dirigenziali a tutti i livelli, per pervenire a una giustizia sociale e utilizzare appieno le competenze delle donne in modo anche da rafforzare l'economia, e garantire la realizzazione delle donne nella medesima misura degli uomini,
D. considerando che nel 2008 il 59,5% dei titoli universitari rilasciati nell'UE erano destinati a donne, che il numero delle donne nelle facoltà di economia e commercio e giurisprudenza è superiore a quello degli uomini e che, ciononostante, nel 2009, le quote femminili nei più alti organi decisionali delle maggiori imprese quotate in borsa hanno raggiunto solamente il 10,9%,
E. considerando che altri eventuali ostacoli alla rappresentanza femminile possono essere imputati a una combinazione di discriminazione in base al sesso, comportamenti stereotipi che tendono a persistere in seno alle imprese e la fornitura limitata di tutoraggi per le dirigenti potenziali,
F. considerando che studi svolti dalla Commissione e dal settore privato hanno dimostrato una correlazione tra i migliori risultati economico-finanziari delle imprese e la presenza di donne in seno ai loro organi decisionali; che ne deriva chiaramente che una rappresentanza significativa di donne nei posti dirigenziali costituisce un vero e proprio strumento di performance e competitività economica,
G. considerando che è pertanto essenziale introdurre metodi quali gli studi di fattispecie e lo scambio di buone pratiche in tale settore nonché azioni affermative volte a ottenere un uso ottimale delle risorse umane femminili a tutti i livelli in seno alle imprese,
H. considerando tuttavia che le donne rappresentano oggi solo il 10% dei componenti dei consigli di amministrazione delle più grandi società quotate in borsa nell'Unione europea e solo il 3% dei presidenti di tali consigli, pur tenendo conto delle differenze esistenti tra i paesi e i vari settori professionali interessati, e che il divario retributivo tra i sessi raggiunge tuttora il 17,5% per l'UE nel suo complesso, e che ciò vale anche per i posti dirigenziali,
I. considerando che il numero di donne nei consigli d'amministrazione delle imprese sta aumentando di soltanto mezzo punto percentuale all'anno; e che, a questo ritmo, ci vorranno altri cinquant'anni prima che i consigli d'amministrazione aziendali possano contare almeno il 40% di rappresentanti di ciascun genere,
J. considerando che le camere di commercio e d'industria e le organizzazioni rappresentative dei sindacati e del patronato sono lungi dal raggiungere una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne e che ciò rispecchia la scarsa rappresentanza femminile negli organi dirigenti delle imprese; sebbene le camere di commercio e d'industria e le organizzazioni rappresentative dei sindacati e del patronato possano contribuire alla diffusione e allo scambio delle buone prassi,
K. considerando che spetta ai responsabili politici, sia nell'UE che negli Stati membri, e alle imprese rimuovere gli ostacoli all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro in generale e negli organi dirigenti in particolare e offrire pari opportunità alle donne affinché possano accedere ai posti di responsabilità onde garantire l'impiego efficace di tutte le risorse esistenti, ottimizzare il flusso delle competenze e delle qualifiche femminili e sfruttare al meglio il potenziale umano di cui dispone l'Unione europea, e difendere i valori fondamentali dell'UE, in cui la parità è un principio di base,
L. considerando che le iniziative e le misure proattive adottate dal settore privato, che ambiscono a pervenire a una maggiore rappresentatività femminile, come quelle volte a valorizzare le risorse umane in seno alle imprese per avere un migliore sviluppo delle carriere delle donne o a creare reti al di fuori delle imprese che incoraggino la partecipazione e la promozione delle donne e il regolare scambio di buone prassi si sono rivelate utili e che, sebbene non siano ancora sufficienti, dovrebbero essere promosse al fine di invertire la tendenza in seno alle imprese e che le donne continuano ad essere sottorappresentate alla direzione delle stesse,
M. considerando che la Commissione ha annunciato che presenterà misure legislative volte a garantire che le società quotate in borsa adottino misure efficaci per giungere ad una rappresentanza paritaria tra donne e uomini nei consigli d'amministrazione, qualora tale obiettivo non possa essere realizzato mediante l'autoregolamentazione entro i prossimi 12 mesi,
1. accoglie con favore le misure annunciate dalla Commissione il 1° marzo 2011, e in particolare l'intenzione di quest'ultima di proporre una normativa europea nel 2012 qualora le imprese non riescano a realizzare con misure volontarie l'obiettivo di una rappresentanza femminile del 30% nei loro organi decisionali entro il 2015 e del 40% entro il 2020;
2. esorta le imprese a raggiungere la soglia critica del 30% di donne tra i componenti degli organi direttivi entro il 2015 e del 40% entro il 2020;
3. constata un netto progresso della rappresentanza femminile in Norvegia a seguito dell'adozione, nel 2003, di una legislazione che richiede una quota minima del 40% di membri di ciascun sesso in seno ai consigli di amministrazione delle imprese quotate in borsa con un organico superiore a 500 dipendenti, e che prevede sanzioni efficaci in caso di mancata osservanza;
4. sottolinea che le imprese sono tenute a garantire pari trattamento e pari opportunità agli uomini e alle donne sul lavoro e che, a tal fine, dovranno adottare misure atte a prevenire qualunque tipo di discriminazione;
5. accoglie favorevolmente le iniziative di Stati membri quali la Francia, i Paesi Bassi e la Spagna che hanno fissato una soglia di rappresentatività femminile in seno agli organi dirigenti che dovrà essere rispettata dalle imprese e segue i dibattiti relativi alla rappresentatività femminile in altri Stati membri quali il Belgio, la Germania e l'Italia; nota che la dimostrazione di una volontà politica è l'unico modo per accelerare l'adozione di misure vincolanti intese a contribuire a una rappresentatività paritaria di donne e uomini in seno agli organi dirigenti delle imprese;
6. accoglie con favore il Codice di governance aziendale finlandese, in base al quale gli organi decisionali delle imprese debbono constare di rappresentanti di sesso sia maschile che femminile, e che impone la divulgazione al pubblico delle eventuali inosservanze; rileva che, grazie al codice, la quota rosa negli organi decisionali delle imprese finlandesi raggiunge attualmente il 25% e che, dalla notifica dell'introduzione del codice, la percentuale di imprese quotate in borsa con una presenza femminile nei consigli di vigilanza e d'amministrazione è passata dal 51% al 70% circa;
7. insiste sul fatto che l'assunzione nei posti in seno agli organi dirigenti delle imprese deve essere basata sulle competenze richieste sotto forma di capacità, qualifiche ed esperienza e che, nelle loro politiche di assunzione, le aziende devono osservare i principi di trasparenza, obiettività, inclusione, efficacia, non discriminazione e parità di genere;
8. ritiene necessario considerare l'introduzione di norme efficaci per evitare il cumulo di mandati nei consigli di amministrazione, sia al fine di liberare posti per le donne che per contribuire a garantire l'efficacia e l'indipendenza degli amministratori delle aziende medie e grandi;
9. sottolinea che le imprese pubbliche quotate in borsa dovrebbero dare l'esempio e applicare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nei consigli d'amministrazione e nelle posizioni dirigenziali a tutti i livelli;
10. invita gli Stati membri e la Commissione a mettere in atto nuove politiche che consentano una maggiore partecipazione delle donne alla direzione delle imprese, in particolare attraverso:
a)
l'avvio di un dialogo, non limitato alla questione delle quote, con i consigli di amministrazione di grandi aziende e con le parti sociali sulle modalità per aumentare la rappresentanza femminile, possibilmente su base annuale;
b)
il sostegno a iniziative volte a valutare e promuovere la parità di genere in seno ai comitati di selezione e in settori come la differenza salariale, la classificazione delle occupazioni, la formazione o l'evoluzione delle carriere,
c)
la promozione della responsabilità sociale d'impresa per le imprese europee, con l'impegno a garantire responsabilità dirigenziali alle donne e servizi di sostegno alla famiglia;
d)
il sostegno ad azioni culturali volte a indirizzare un maggior numero di giovani donne verso facoltà scientifiche e tecnologiche, come auspicato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
e)
l'introduzione di misure e condizioni specifiche per la fornitura di servizi di elevata qualità e a prezzi ragionevoli, ad esempio per l'assistenza ai bambini, alle persone anziane e ad altre persone a carico, di incentivi fiscali per le aziende o altri tipi di compensazione che consentano ai genitori che lavorano nelle imprese di conciliare la vita familiare con quella professionale;
f)
lo sviluppo delle capacità individuali delle donne in seno all'impresa attraverso formazioni specifiche e continue nonché altre misure di accompagnamento professionale, quali regimi di tutoraggio e di collegamento in rete onde prepararle efficacemente a esercitare funzioni direttive a tutti i livelli;
g)
lo sviluppo della formazione sulla parità di genere e la non discriminazione;
h)
la promozione di impegni precisi e quantificabili da parte delle imprese;
i)
l'incoraggiamento di tutte le parti interessate ad avviare iniziative volte a cambiare la percezione - e l'autopercezione - delle donne nel mondo del lavoro, in modo da consentire a un maggior numero di donne di assumere responsabilità dirigenziali sul versante operativo dell'attività imprenditoriale anziché solo sul versante funzionale; è del parere che tali iniziative dovrebbero essere volte a incoraggiare le ragazze e le giovani donne a considerare una gamma più ampia di carriere, con il sostegno degli insegnanti, della famiglia e di vari modelli di riferimento, e a presentare positivamente nei media europei gli esempi di dirigenza femminile;
j)
l'individuazione di modalità per aumentare la rappresentanza delle donne appartenenti a gruppi particolarmente sottorappresentati, quali le minoranze etniche o gli immigrati;
11. sottolinea la problematica del divario retributivo nelle imprese e, in particolare, delle differenze tra gli stipendi delle donne in posizioni dirigenziali e quelli dei loro omologhi maschili; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure per affrontare queste persistenti disuguaglianze retributive, connesse a stereotipi tradizionali che influenzano lo sviluppo delle carriere e contribuiscono alla sottorappresentazione delle donne negli organi di gestione aziendale;
12. ritiene in particolare che le imprese tenute a pubblicare integralmente i propri conti profitti e perdite debbano raggiungere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nei loro consigli d'amministrazione in tempi ragionevoli;
13. incoraggia le imprese ad adottare e applicare codici di governance societaria come mezzo per promuovere la parità di genere nei consigli d'amministrazione, sfruttare la pressione di gruppo per influenzare le organizzazioni dall'interno e applicare il principio del «conformarsi o giustificarsi», che impone alle aziende di motivare l'assenza di donne in consiglio d'amministrazione;
14. è del parere che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero lanciare iniziative a favore di una condivisione più equa della cura della famiglia e delle responsabilità non solo all'interno della famiglia, ma anche tra famiglia e società, oltre che per ridurre i divari salariali tra donne e uomini per lo stesso lavoro; ritiene che dovrebbero essere adottate misure specifiche:
a)
per affrontare i problemi di accesso alle strutture per l'infanzia, che dovrebbero essere a prezzi ragionevoli, affidabili e disponibili localmente,
b)
per introdurre pratiche di lavoro flessibili in modo da migliorare la capacità organizzativa e massimizzare il contributo femminile; tali pratiche devono trovare il sostegno e la cooperazione di tutta la forza lavoro; a tal fine è necessario che i dirigenti sfidino gli atteggiamenti culturali e i principi tradizionali dell'imprenditoria, e introducano nuovi modi di concepire il ruolo degli uomini e delle donne nella società, la pianificazione sostenibile della forza lavoro, il capitale sociale e le responsabilità nei confronti della comunità;
15. incoraggia i dirigenti aziendali a sensibilizzare il proprio personale sui modelli di evoluzione delle carriere di uomini e donne e a impegnarsi personalmente seguendo e sostenendo le carriere delle dirigenti donne nelle loro imprese;
16. esorta la Commissione a:
a)
presentare, al più presto possibile, una panoramica completa sulla rappresentanza femminile in seno a tutti i tipi di imprese nell'Unione europea nonché le misure obbligatorie e facoltative adottate dal settore economico e quelle recentemente introdotte dagli Stati membri per aumentare detta rappresentanza,
b)
al termine di tale studio, e in caso di insufficienza delle misure adottate dalle imprese e dagli Stati membri, proporre entro il 2012 atti legislativi, tra cui le quote, volti ad accrescere la rappresentatività femminile in seno agli organi dirigenti delle imprese portandola al 30% entro il 2015 e al 40% entro il 2020, tenendo conto delle competenze degli Stati membri nonché delle loro peculiarità economiche, strutturali (dimensione delle imprese), giuridiche e regionali;
17. invita la Commissione a definire un programma che fissi obiettivi specifici, misurabili, e raggiungibili per arrivare a una rappresentanza equilibrata nelle aziende di tutte le dimensioni, e invita la Commissione ad elaborare una guida specifica destinata alle piccole e medie imprese;
18. invita la Commissione a predisporre un sito web dedicato alle buone pratiche in questo ambito, per la divulgazione e lo scambio delle migliori prassi; sottolinea l'importanza di stabilire una strategia di comunicazione al fine di informare il pubblico e le parti sociali in modo efficace sul significato di tali misure; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad avviare campagne d'informazione mirate;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
Crisi finanziaria, economica e sociale: misure e iniziative da adottare
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Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (2010/2242(INI))
– vista la sua decisione del 7 ottobre 2009(1) sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale («commissione CRIS»), adottata a norma dell'articolo 184 del suo regolamento,
– vista la sua decisione del 16 giugno 2010 di prorogare il mandato della commissione CRIS fino al 31 luglio 2011(2),
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)(3),
– vista la propria risoluzione dell'8 marzo 2011 su un finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo(4),
– visto l'attuale programma legislativo dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le modifiche al trattato, la governance economica, l'Atto per il mercato unico e le politiche energetiche,
– viste le sue conclusioni in seguito alle proposte della sua commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 (SURE) sul nuovo quadro finanziario pluriennale,
– visti i contributi pervenuti dai seguenti organi parlamentari nazionali: Bundesrat e Nationalrat austriaci, Senato e Camera dei rappresentanti del Belgio, Assemblea nazionale della Bulgaria, Senato e Camera dei deputati della Repubblica ceca, Folketing danese, Eduskunta finlandese, Assemblée Nationale francese, Bundestag e Bundesrat della Germania, Vouli Ton Ellinon greco, Assemblea nazionale ungherese, Camera dei deputati e Senato della Repubblica italiani, Saeima lettone, Seimas lituano, Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, Sejm e Senato della Polonia, Assemblea della Repubblica portoghese, Camera dei deputati e Senato rumeni, Consiglio nazionale della Slovacchia, Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia, Riksdag svedese e Camera dei Lord e Camera dei Comuni del Regno Unito,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (A7-0228/2011),
A. considerando che i costi sociali della crisi sono elevati, che l'occupazione nell'Unione europea ha subito una contrazione dell'1,8%, e che, di conseguenza, 23 milioni di persone economicamente attive si ritrovano disoccupate (9,6% del totale), che il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 21 %, che permangono incerte le prospettive di ripresa dei livelli di occupazione e che il 17% dei cittadini dell'Unione rischia di divenire indigente(5),
B. considerando che le rivoluzioni popolari scoppiate nei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e del Medio Oriente possono essere considerati una conseguenza, ma non solo, delle privazioni e delle sperequazioni socioeconomiche, nonché dell'elevata disoccupazione che colpisce soprattutto la generazione di giovani istruiti; che tali cambiamenti servono a rammentare il valore della democrazia e dimostrano che la globalizzazione richiede una risposta esauriente sul piano del riconoscimento e del rispetto di diritti e libertà fondamentali e dell'appianamento delle disuguaglianze tra i diversi paesi e tra i diversi strati sociali di ciascun paese,
C. considerando che, a tre anni di distanza dal fallimento di Lehman Brothers, sono stati adottati alcuni provvedimenti per contrastare la crisi finanziaria; che occorre tuttavia adoperarsi ulteriormente per creare un settore finanziario sostenibile in grado di far fronte all'eccessiva speculazione e di finanziare l'economia reale, preferibilmente tramite il finanziamento del fabbisogno a lungo termine in materia di investimenti e la creazione di occupazione; considerando altresì che le riforme della governance economica non hanno affrontato in maniera adeguata il problema degli squilibri a livello mondiale e dell'Unione europea,
D. considerando che la crisi finanziaria ha innescato una crisi socioeconomica, sfociando in alcuni paesi in una crisi politica,
E. considerando che, secondo le previsioni della Commissione, entro il 2013 la produzione dovrebbe diminuire del 4,8% circa del PIL e che nel corso prossimo decennio dovrebbe essere nettamente inferiore agli ultimi vent'anni(6),
F. considerando che la crisi evidenzia una mancanza di fiducia, sicurezza e lungimiranza in seno all'Unione,
G. considerando che uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione consiste nel basarsi ulteriormente sull'economia sociale di mercato e sui suoi valori,
H. considerando che, a fronte della crescita del numero di persone che vive in relativa agiatezza, sono aumentate contemporaneamente anche le disuguaglianze economiche e sociali,
I. considerando che la crisi finanziaria globale ha avuto un grave impatto sui progressi verso il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e in particolare dell'obiettivo di dimezzare la povertà mondiale entro il 2015,
J. considerando che la crisi ha reso manifesta la necessità di compiere progressi verso la creazione una vera e propria governance economica dell'Unione, costituita da un complesso di politiche intese a garantire la crescita sostenibile, la stabilità e la qualità dell'occupazione, la disciplina di bilancio, la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, la competitività e la produttività dell'economia europea e una più rigorosa vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari, così come un idoneo meccanismo di soluzione della crisi finanziaria,
K. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva», ha chiaramente indicato che, a prescindere dai risparmi che possono essere realizzati, il bilancio dell'Unione, al suo attuale livello dell'1% del reddito nazionale lordo (RNL) non è in grado di colmare il deficit di finanziamento prodotto dalle nuove esigenze create dal trattato e da quelle legate alle politiche e agli impegni in corso; che il Parlamento europeo è pertanto convinto della necessità che le risorse del prossimo QFP crescano del 5% rispetto ai livelli del 2013,
L. considerando che nella medesima risoluzione il Parlamento europeo rileva che il massimale delle risorse proprie è rimasto invariato dal 1993; ritiene che tale tetto possa richiedere adeguamenti progressivi man mano che gli Stati membri conferiscono ulteriori competenze e definiscono nuovi obiettivi per l'Unione europea; ritiene che, se l'attuale massimale stabilito all'unanimità dal Consiglio fornisce un congruo margine di manovra in bilancio per far fronte alle sfide più pressanti dell'Unione, esso non basta a rendere il bilancio dell'UE un vero strumento di governance economica europea o a permettergli di contribuire in modo determinante agli investimenti UE nel quadro della strategia Europa 2020,
M. considerando che per garantire una crescita sostenibile dell'Unione e conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, occorre riassegnare gli stanziamenti di pagamento inutilizzati a programmi comuni orientati verso la crescita, la competitività e l'occupazione e potenziare i prestiti concessi dalla BEI, creando un mercato obbligazionario in grado di attrarre gli investitori pubblici e privati, con il quale finanziare progetti comuni d'interesse per l'Unione nel suo insieme (emissione di obbligazioni per progetti specifici),
I.Debito sovrano europeo e la crisi dell'euro, compresa l'emissione comune di debito pubblico ed eurobbligazioni
1. ricorda la triade di vulnerabilità interconnesse, laddove la politica di bilancio squilibrata di taluni Stati membri ha amplificato i disavanzi pubblici esistenti prima della crisi e la crisi finanziaria ha contribuito significativamente a un'ulteriore crescita esponenziale di tali disavanzi, cui hanno fatto seguito le tensioni sui mercati del debito sovrano in alcuni Stati membri;
2. sottolinea che il declassamento del debito sovrano di Grecia, Irlanda, Portogallo da parte delle agenzie di rating del credito ha avuto un effetto di ricaduta sull'intera area dell'euro e ha provocato una rimodulazione del portafoglio che riflette comportamenti speculativi e avversi al rischio da parte degli investitori e che, di conseguenza, il reperimento di fondi sui mercati a tassi sostenibili è diventato inaccessibile per la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, sfociando quindi nella concessione di un'assistenza finanziaria nell'ambito dei programmi UE-FMI;
3. ritiene che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) dovrebbe essere coinvolta nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria UE-FMI;
4. rammenta che le agenzie di rating del credito hanno contribuito significativamente a creare i presupposti per la crisi finanziaria mediante l'assegnazione di rating fallaci agli strumenti finanziari strutturati, che durante la crisi sono stati declassati; condivide i principi sanciti dal Consiglio per la stabilità finanziaria nell'ottobre 2010, che ha fornito orientamenti generali sulle modalità per ridurre la dipendenza dalle agenzie di rating del credito esterne, e invita la Commissione a tenere in debita considerazione la consultazione pubblica conclusasi nel gennaio 2011;
5. chiede lo svolgimento di una revisione contabile trasparente del debito pubblico al fine di determinarne l'origine e individuare l'identità dei principali detentori di titoli del debito e i relativi importi;
6. rileva che gli approcci bilaterali o multilaterali degli Stati membri rappresentano una minaccia per l'integrazione economica, la stabilità finanziaria e la credibilità dell'euro e accoglie con favore il principio del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, finalizzato a superare gli eccessivi squilibri interni nell'Unione;
7. sottolinea che la crisi del debito sovrano ha evidenziato i rischi rappresentati dagli squilibri intraeuropei; rileva la necessità che l'Unione reagisca in modo univoco, adotti un coordinamento molto più stretto della politica di bilancio e, se del caso, elabori una politica di bilancio comune, dotata di risorse finanziarie sufficienti, provenienti in parte dalle risorse proprie, e predisponga opportuni meccanismi per la gestione delle crisi e la convergenza economica;
8. sottolinea la necessità di razionalizzare la spesa degli Stati membri tramite il bilancio dell'Unione, soprattutto negli ambiti in cui quest'ultima offre un valore aggiunto maggiore rispetto a quello dei bilanci nazionali;
9. sottolinea che le prospettive di crescita degli Stati membri dovrebbero essere considerate un elemento cruciale ai fini della definizione del livello relativo dei tassi di interesse connesso al debito sovrano, soprattutto in relazione all'assistenza fornita nel quadro del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e, a decorrere dal 2013, del Meccanismo europeo di stabilità (MES);
10. riconosce gli sforzi compiuti dagli Stati membri fortemente indebitati ai fini del risanamento di bilancio e delle riforme strutturali;
11. sottolinea che anche le banche capogruppo situate negli Stati membri dell'area dell'euro hanno la loro parte di responsabilità nelle pratiche di credito irresponsabili condotte dalle loro controllate in altri Stati membri dell'Unione, le quali hanno tra l'altro contribuito alle bolle immobiliari in Spagna, Irlanda e Lettonia e alle conseguenti difficoltà di bilancio, che tali Stati membri si trovano oggi ad affrontare; constata, pertanto, che l'assistenza finanziaria agli Stati membri indebitati in questione, se dovesse rivelarsi necessaria, servirebbe a soddisfare non solo i loro interessi particolari, ma anche quelli degli Stati membri dell'area dell'euro dove hanno sede le banche capogruppo che per prime non hanno definito pratiche di credito responsabili per le loro controllate;
12. sottolinea che tutti gli Stati membri rivestono un'importanza sistemica; chiede un pacchetto di riforme completo, socialmente inclusivo e coesivo, che affronti le carenze del sistema finanziario e lo sviluppo della nozione di un Tesoro europeo per rafforzare il pilastro economico dell'UEM; chiede inoltre l'adozione di misure per superare l'attuale mancanza di competitività, mediante riforme strutturali adeguate che affrontino gli obiettivi della strategia Europa 2020 e le cause fondamentali alla base della crisi del debito pubblico, ogniqualvolta sia necessario; sottolinea la necessità che gli Stati membri ripristino la sostenibilità delle finanze pubbliche e dei tassi di crescita, sulla base di solide politiche in materia di spesa pubblica di qualità e dell'equità ed efficienza della riscossione delle imposte;
13. chiede alla Commissione di esaminare un futuro sistema di eurobbligazioni, al fine di determinare le condizioni che rendano tale sistema vantaggioso per tutti gli Stati membri che aderiscono all'area dell'euro nel suo complesso; rileva che le eurobbligazioni rappresenterebbero una valida alternativa al mercato obbligazionario in dollari statunitensi e potrebbero favorire l'integrazione del mercato europeo dei debiti sovrani, ridurre gli oneri finanziari, rafforzare la liquidità, la disciplina di bilancio e il rispetto del patto di stabilità e crescita, promuovere riforme strutturali coordinate e contribuire a una maggiore stabilità dei mercati dei capitali, il che promuoverà l'idea dell'euro quale valuta rifugio a livello mondiale; ricorda che, per giungere all'emissione comune di eurobbligazioni, occorre avanzare ulteriormente verso una politica economica e di bilancio comune;
14. sottolinea pertanto che, in caso di emissione di eurobbligazioni, tale emissione dovrebbe limitarsi a un rapporto debito/PIL del 60%, avvenire sotto forma di obbligazioni di primo grado, con responsabilità in solido, ed essere legata a incentivi per la riduzione del debito sovrano a tale livello; propone che l'obiettivo sotteso delle eurobbligazioni consista nel ridurre il debito sovrano, evitare il rischio morale e prevenire le speculazioni ai danni dell'euro; rileva che l'accesso a siffatte eurobbligazioni presupporrebbe un accordo su programmi misurabili di riduzione del debito e la loro attuazione;
15. constata l'esistenza di un accordo politico sulla revisione dell'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di trasformare il sistema temporaneo del FESF in un MES permanente entro il 2013; chiede che il MES sia successivamente convertito in un'Agenzia europea del debito e che al Parlamento europeo sia riconosciuto un ruolo rilevante in tale modifica del trattato;
16. deplora la mancanza di responsabilità sociale di cui hanno dato prova i professionisti del settore finanziario per non aver rinunciato a una parte delle loro indennità per almeno un anno, destinandola a favore di un progetto sociale, come, ad esempio, la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione;
II.Squilibri mondiali e governance mondiale
17. ricorda che sia le economie avanzate che quelle emergenti, come gli Stati Uniti e la Cina, contribuiscono agli squilibri globali; accoglie con favore la partecipazione e l'ulteriore integrazione della Cina nel sistema di governance economica globale;
18. osserva che ormai oltre la metà dell'economia mondiale si trova al di fuori dell'Unione europea, degli Stati Uniti e del Giappone, il che rappresenta un sovvertimento recente e senza precedenti della situazione pregressa;
19. sottolinea che per riequilibrare la domanda mondiale è necessario un approccio asimmetrico: i paesi con elevate eccedenze verso l'estero (ad es. la Cina) devono diversificare i motori della crescita e rilanciare la domanda interna, mentre i paesi con un elevato disavanzo (ad es. gli Stati Uniti) devono aumentare i risparmi interni e completare le riforme strutturali;
20. sottolinea la necessità che i mercati finanziari promuovano uno sviluppo sostenibile dell'economia reale;
21. appoggia il G20 nei suoi sforzi volti a regolamentare i mercati di derivati su materie prime; invita la Commissione ad affrontare la volatilità dei prezzi sui mercati agricoli, ad attuare pienamente tutte le misure quadro concordate in sede di G20 e a combattere la speculazione eccessiva e dannosa, in particolare attraverso l'imminente legislazione sui mercati finanziari da introdurre nell'Unione, e il riesame della direttiva sugli abusi di mercato(7) e di quella relativa ai mercati degli strumenti finanziari(8);
22. ricorda l'importanza delle materie prime per l'Unione europea, nonché della sicurezza alimentare e della stabilità dei prezzi alimentari a livello mondiale, specialmente per i paesi in via di sviluppo, e le pressioni inflazionistiche provocate a livello mondiale dalla scarsità di cibo e dall'instabilità dei prezzi; invita pertanto l'Unione europea a intensificare gli sforzi per ridurre la dipendenza dalle materie prime, migliorando rapidamente gli standard di efficienza, e a incrementare la produzione e l'impiego di materiali rinnovabili; rileva che, per contribuire alla sicurezza alimentare e alla stabilità dei prezzi, occorre generalizzare i metodi sostenibili di produzione e reintrodurre nel contempo i meccanismi di gestione dell'offerta; chiede a tal fine una maggiore trasparenza e reciprocità in materia di commercio; ammonisce, inoltre, contro le tendenze protezionistiche nel settore delle materie prime strategiche;
23. chiede una migliore regolamentazione dei CDS (credit default swap);
24. prende atto della tendenza a destinare quote elevate di investimenti privati alle economie emergenti, in cui i flussi in entrata dovrebbero attestarsi sui mille miliardi di dollari statunitensi nel 2011(9); invita l'FMI a elaborare un quadro per prevenire bolle speculative, vigilando sui flussi mondiali di capitali e ad adottare i provvedimenti del caso per scongiurare sviluppi deleteri; riconosce che i controlli sui capitali non possono sostituirsi ad appropriate politiche economiche e che dovrebbero essere utilizzati soltanto come ultima ratio; sottolinea la necessità che i paesi adottino parallelamente misure di contrasto alla formazione di bolle speculative;
25. prende atto dei possibili rischi, in termini di condizioni non ottimali per il finanziamento a lungo termine dell'economia reale, insiti nell'attuale concentrazione degli attori del mercato finanziario, compresi gli istituti finanziari e le borse; invita, a tal proposito, il Comitato europeo per il rischio sistemico a monitorare attentamente la comparsa di rischi sistemici per effetto della concentrazione sui mercati finanziari;
26. sottolinea che, sebbene la bilancia delle partite correnti dell'Unione sia in equilibrio e non contribuisca agli squilibri mondiali, essa sarebbe comunque fortemente influenzata da una correzione disordinata di tali squilibri mediante la svalutazione del dollaro statunitense; rileva la necessità che l'Unione coordini le proprie politiche in materia di squilibri commerciali e valutari in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, allo scopo di evitare una rapida svalutazione del dollaro; esorta gli Stati Uniti e altri importanti attori mondiali, a garantire che la gestione delle valute si traduca in uno sforzo multilaterale che veda coinvolte tutte le principali divise del mondo; si compiace del fatto che siano stati annunciati gli indicatori per gli squilibri mondiali e chiede di tenerli pienamente in considerazione in sede di definizione delle politiche macroeconomiche;
27. sottolinea la necessità che l'Unione europea affronti una serie di sfide per migliorare il proprio ruolo di attore globale, cioè una mancanza di competitività e di convergenza, insufficiente stabilità finanziaria, la debolezza dei tassi interni di occupazione e di crescita, aumento degli squilibri interni con l'approfondimento del mercato interno e dell'UEM e mancanza di peso politico a livello internazionale, imputabile tra l'altro alla mancanza di coerenza della sua rappresentanza in seno alle organizzazioni internazionali e alla quale si potrebbe ovviare adottando misure per garantire la rappresentanza unificata dell'euro a livello internazionale, così come sancito dal trattato;
28. rammenta la necessità che l'Unione europea si esprima con una sola voce, abbia, a medio termine, un unico rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'FMI, segnatamente per l'eurozona e, se del caso, rappresenti pienamente gli Stati membri e difenda, a livello mondiale, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, condizioni di vita e di lavoro dignitose, la buona governance, lo sviluppo sostenibile, il commercio libero ed equo e gli obiettivi climatici, nel rispetto della propria agenda interna, come pure la necessità di combattere la corruzione, la frode e l'evasione fiscale e i paradisi fiscali;
29. è del parere che l'Europa dovrebbe puntare a un accordo commerciale mondiale equilibrato ed equo allo scopo di ridurre i contrasti tra le economie emergenti e quelle sviluppate; chiede l'abbattimento delle barriere commerciali e ritiene che l'assenza di un accordo commerciale mondiale rappresenti un grosso svantaggio dal momento le economie sviluppate bloccano i progetti di esportazione agricola delle economie emergenti, mentre queste ultime bloccano i servizi provenienti dalle economie avanzate;
30. sottolinea la necessità di aprire i mercati degli appalti pubblici, su base trasparente e reciproca;
31. sottolinea l'importanza dello spirito di reciprocità, e dei relativi vantaggi reciproci, nelle relazioni dell'Unione europea con i suoi principali partner strategici; ritiene, a tale proposito, che l'Unione europea dovrebbe chiedersi se sia opportuno dotarsi di strumenti che le consentano di esaminare le pratiche economiche dei paesi terzi in materia di aiuti di Stato e di valutare comportamenti che potrebbero essere finalizzati al trasferimento delle tecnologie chiave al di fuori del territorio dell'Unione;
32. osserva che l'organo attualmente preposto alla disciplina delle norme contabili internazionali, l'International Accounting Standards Board (IASB), richiede un saldo combinato dei conti soltanto a livello regionale; chiede l'adozione di norme contabili in virtù delle quali tutte le imprese e le fondazioni siano obbligate a tenere una contabilità per paese, come pure la promozione della cooperazione fiscale internazionale mediante accordi di scambio di informazioni tra le autorità competenti;
33. rammenta la propria insistenza su una riforma di vasta portata della governance economica e finanziaria mondiale, finalizzata a promuovere la trasparenza e la rendicontabilità e ad assicurare la coerenza tra le politiche delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali; chiede l'integrazione delle istituzioni di Bretton Woods e di altri organismi esistenti per la governance economica, come il G20, come primo passo verso una struttura di governance economica nel sistema delle Nazioni Unite, all'interno del quale dovrebbero impegnarsi con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), con l'OIL e con un'organizzazione mondiale per l'ambiente che dovrà essere istituita;
34. chiede che i paesi del G20 adottino misure d'intervento globale e coordinato volte a contribuire a una crescita mondiale sostenuta, stabile ed equilibrata; chiede che vengano coinvolti i rispettivi parlamenti dei paesi in questione allo scopo di rafforzare la legittimità e la rendicontabilità; chiede altresì una riforma del FMI e l'assegnazione di maggiori risorse finanziarie a tale organismo onde rafforzarne la trasparenza e rendicontabilità e renderlo più democratico, consolidando nel contempo il suo ruolo nell'ambito della vigilanza economica e finanziaria sui propri membri, allo scopo di creare una rete di sicurezza credibile per combattere gli squilibri globali;
35. chiede che siano introdotte nuove disposizioni in materia di assistenza finanziaria, ovvero:
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un FMI riformato potrebbe fungere da prestatore mondiale di ultima istanza, controbilanciando in tal modo la necessità dei singoli paesi di accumulare riserve di valuta se fosse rafforzata la sua capacità di fornire liquidità a breve termine e garantire reti di sicurezza finanziaria più robuste;
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OSM: la crisi attuale ha evidenziato la necessità di creare incentivi affinché i mercati finanziari promuovano gli investimenti a lungo termine e lo sviluppo sostenibile; il ruolo finanziario delle banche e delle organizzazioni multilaterali e bilaterali di sviluppo dovrebbe essere aggiornato e potenziato, in risposta alle crescenti richieste di finanziamento da parte dei paesi in via di sviluppo; i proventi derivanti dalla tassa sulle operazioni finanziarie potrebbe essere utilizzata in parte per finanziare il conseguimento degli OSM e saranno necessari per onorare gli impegni in materia di cambiamenti climatici; è opportuno esplorare continuamente l'importanza di altri strumenti di finanziamento per lo sviluppo, soprattutto la ristrutturazione e la remissione dei debiti dei paesi più poveri e la promozione dei flussi di rimesse; andrebbero reiterati gli impegni relativi ai prossimi aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e si dovrebbero valutare nuove fonti di finanziamento innovative per sopperire alla carenza di finanziamenti riconducibile al rallentamento delle economie nei paesi in via di sviluppo; gli Stati membri dovrebbero riaffermare l'impegno di destinare lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) a favore degli aiuti allo sviluppo per il finanziamento degli OSM;
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l'Unione europea deve individuare le priorità politiche e concordare il finanziamento di una maggiore cooperazione euromediterranea a seguito dei disordini e dei relativi sviluppi nei paesi partner del Mediterraneo meridionale; sottolinea, in tale contesto, la necessità di estendere le obbligazioni europee per il finanziamento di progetti ai progetti euromediterranei nel settore dei trasporti sostenibili, dell'energia e nel settore dell'agenda informatica e dell'istruzione, creando in tal modo un valore aggiunto per entrambe le sponde del Mediterraneo;
III.Argomenti per un nuovo sistema monetario
36. ricorda che nessun paese o blocco di paesi trarrebbe beneficio da una «guerra valutaria», che potrebbe vanificare gli sforzi compiuti dai cittadini dell'Unione in risposta alla necessità di ridurre il debito sovrano ed effettuare le riforme strutturali; osserva che l'euro ha impedito lo scoppio di una crisi valutaria analoga a quelle che storicamente sono state spesso associate alle crisi finanziarie; ricorda altresì che le regole del sistema commerciale multilaterale (OMC) non coprono i flussi di capitali e ad esse non corrisponde un sistema monetario multilaterale;
37. ricorda l'obiettivo del G20 in Corea di costruire un sistema monetario internazionale (SMI) più stabile e resiliente; riconosce la preoccupazione espressa a livello mondiale sul funzionamento dello SMI e chiede che si compia con urgenza un salto di qualità; chiede pertanto che lo SMI sia riformato in modo tale da garantire una cooperazione macroeconomica sistematica e completa, con una crescita globale sostenibile ed equilibrata;
38. sottolinea che lo SMI dovrebbe occuparsi, tra l'altro, di:
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tassi di cambio: il primo passo consisterebbe nel realizzare politiche che permettano ai tassi di cambio di adeguarsi gradualmente e sufficientemente ai mutamenti dei parametri macroeconomici fondamentali;
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valuta di riserva: sarebbero necessarie delle riforme al sistema di riserve internazionale per evitare l'eventualità che provochino squilibri globali; l'attuale sistema di riserve internazionale basato sul dollaro potrebbe essere gradualmente sostituito da un sistema multilaterale imperniato sui diritti speciali di prelievo (DSP) che rappresentino un ampio paniere di valute internazionali, quali il renminbi cinese e il real brasiliano;
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flussi di capitali: dovrebbe essere adottato un sistema di norme multilaterali che favorisca movimenti di capitali a lungo termine, promuova i rilasci di capitale non speculativo, eviti effetti di disturbo su mercati di valori mobiliari frammentati ed assicuri un funzionamento trasparente, aperto e regolare dei mercati dei titoli di Stato, evitando nel contempo che vengano utilizzati in modo scorretto quali strumenti per la promozione di politiche mercantilistiche o volte a nuocere al vicino («beggar-thy-neighbour»);
39. chiede inoltre, nel lungo periodo, una riflessione sulla possibile creazione di una valuta di riserva mondiale basata sullo sviluppo e sulla trasformazione dei DSP e del FMI;
IV.Accrescere la competitività e la sostenibilità dell'UE e attuare la strategia Europa 2020 mediante la promozione dell'innovazione e degli investimenti a lungo termine per l'occupazione e la crescita
Competitività, convergenza e strategia Europa 2020
40. chiede che, all'atto della definizione del contenuto del semestre europeo, si tenga pienamente e coerentemente conto degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della necessità di correggere tutti gli squilibri interni dell'Unione europea;
41. sottolinea l'importanza di politiche dell'Unione che si sostengono reciprocamente nel realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e dell'occupazione, supportata da diversi strumenti, tra cui strategie lungimiranti in materia di istruzione, ambiente, clima ed energia, efficienza delle risorse, rinnovamento della politica agricola, politica di coesione, strategie per la R&S e l'innovazione, rinnovamento del bilancio dell'Unione e una maggiore convergenza tra le spese nazionali a sostegno di tali obiettivi comuni;
42. sottolinea la necessità che l'elemento di sostenibilità della strategia Europa 2020 sia integrato in tutte i pertinenti settori d'intervento affinché l'Unione europea recuperi la leadership mondiale; sottolinea che, per mantenersi competitiva nell'economia mondiale, l'Europa deve assumere la leadership della transizione ecocompatibile verso una società sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; evidenzia che gli investimenti su larga scala nelle infrastrutture ecocompatibili, nelle energie da fonti rinnovabili e nell'efficienza energetica rappresentano una strategia eccellente per stimolare la ripresa e promuovere la crescita e l'occupazione a lungo termine;
43. ricorda che non è stato ancora realizzato il pieno potenziale del mercato interno e che sono necessarie una rinnovata determinazione politica e un'azione risoluta per liberarne il pieno potenziale a favore di una crescita sostenibile e socialmente inclusiva e dell'occupazione; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente il settore europeo dei servizi e di potenziare il commercio in tale comparto;
44. rileva che il successo della strategia Europa 2020 dipende dall'impegno dell'Unione europea nel suo insieme e dalla titolarità degli Stati membri, dei parlamenti nazionali, degli enti locali e regionali e delle parti sociali; ricorda l'importanza di un dialogo sociale e di una contrattazione collettiva forti e correttamente funzionanti nel quadro della strategia Europa 2020, nonché della promozione di un autentico dialogo sociale europeo sulle politiche e sulle misure macroeconomiche; osserva che tali misure dovrebbero essere perseguite al fine di raggiungere un ampio consenso sulla strategia da seguire in futuro;
45. constata i poteri e le responsabilità crescenti degli enti regionali e locali e ricorda che due terzi degli investimenti pubblici in Europa rimangono a livello subnazionale; rileva che la scelta del livello al quale stanziare ed eseguire gli investimenti pubblici incide notevolmente sull'efficacia di tali investimenti; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che gli investimenti pubblici siano effettuati al livello di governance più efficace;
46. esorta i parlamenti e i governi degli Stati membri, all'atto di adottare decisioni a livello nazionale, ad adottare una condotta responsabile nei confronti dell'Unione europea e a inserire la dimensione europea nelle discussioni nazionali;
47. sottolinea che il risanamento di bilancio deve essere accompagnato da obiettivi di medio e lungo periodo, come quelli indicati dalla strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro, l'integrazione sociale, gli investimenti infrastrutturali, l'efficienza delle risorse, la trasformazione in chiave ecologica dell'economia e un'economia basata sulla conoscenza, affinché si rafforzino la competitività e la coesione sociale, economica e territoriale; constata che le varie politiche nazionali e dell'Unione europea dovrebbero fornire un sostegno coerente alla strategia Europa 2020 e che la disciplina di bilancio, se imposta senza una strategia ben definita, può compromettere le prospettive di crescita, ridurre la competitività e, a lungo termine, nuocere gravemente all'economia; rammenta che, dato il fallimento del metodo di coordinamento aperto, la strategia Europa 2020 dovrebbe includere obiettivi vincolanti per gli Stati membri, fissati dalla Commissione, con valori minimi e massimi da applicarsi a taluni aspetti macroeconomici delle loro economie;
48. chiede che la Commissione avvii, in stretta collaborazione con Eurostat, un rigoroso audit finanziario di tutti gli Stati membri al fine di determinarne l'effettiva situazione finanziaria, permettendo l'adozione di decisioni, basate su dati oggettivi, riguardo a progetti regionali e di coesione nell'ambito della strategia Europa 2020; chiede un esame di tutti i programmi di finanziamento nell'Unione europea, nonché delle sovvenzioni nazionali e regionali; raccomanda di intensificare i progetti e i programmi il cui successo è determinante e di abolire le sovvenzioni e i programmi di sviluppo economico inefficaci;
49. rileva che sono le donne in particolare ad essere maggiormente a rischio di povertà e che la povertà infantile è aumentata in diversi Stati membri durante la crisi; sottolinea l'inammissibilità di una tale situazione e la necessità di invertire siffatte tendenze negative; chiede pertanto che le organizzazioni non governative esistenti, in particolare, costituiscano una solida rete per debellare la povertà infantile mediante l'adozione di approcci incentrati sui minori, obiettivi specifici per l'infanzia e un forte accento sui diritti dei minori;
50. rileva che validi sistemi di protezione sociale costituiscono importanti stabilizzatori economici nelle congiunture negative; sottolinea, pertanto, che nonostante la necessità di consolidare le finanze pubbliche, vi sono comunque valide ragioni per salvaguardare i servizi del settore pubblico e mantenere di conseguenza gli attuali livelli di protezione sociale; chiede l'adozione di misure volte a ridurre la sperequazione dei redditi, affrontando in particolare la disoccupazione giovanile;
51. sottolinea che la recessione economica non dovrebbe rallentare i progressi in materia di politiche di conciliazione della vita professionale e di quella privata, soprattutto quelle che agevolano l'accesso delle donne al mercato del lavoro;
52. prende atto delle sfide che scaturiscono dalla crisi, con un'enorme flessione dell'attività economica e un calo del tasso di crescita imputabili a un'impennata della disoccupazione strutturale e di lungo periodo e a un crollo dei tassi d'investimento pubblico e privato, nonché a una maggiore concorrenza da parte delle economie emergenti;
53. riconosce che, per superare gli attuali squilibri all'interno dell'Unione, non sarà sufficiente un approccio uguale per tutti e che, per essere efficace, il coordinamento delle politiche economiche dovrà tenere debitamente conto dei punti di partenza delle economie nazionali dell'Unione e dei loro tratti specifici; sottolinea la necessità di un coordinamento economico e di progressi sulla via del risanamento delle finanze;
54. chiede maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione europea; è del parere che il prossimo quadro finanziario pluriennale debba incentrarsi sui principali settori prioritari della strategia Europa 2020 e garantire l'adeguato finanziamento delle iniziative faro nei settori in cui vi sia competenza concorrente dell'Unione con quella degli Stati membri, tali da apportare un forte valore aggiunto europeo;
55. sottolinea la necessità che la politica agricola e la politica di coesione svolgano entrambe un ruolo chiave nel sostenere la strategia Europa 2020; è persuaso che la riforma della politica agricola comune (PAC) debba essere attuata nell'ottica di rispondere alle sfide mondiali; ritiene che la riuscita della strategia Europa 2020 implichi la necessità di garantire la coerenza delle politiche dell'Unione, compresi aspetti tanto diversi come la convergenza tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione, tra cui la PAC e Fondi di coesione, ad esempio garantendo una perequazione delle risorse tra Stati membri e regioni, sulla base di chiari obiettivi volti ad accrescere la convergenza e promuovere la competitività, rivolgendo una particolare attenzione agli Stati membri e alle regioni più bisognosi, e di politiche quali l'istruzione, l'innovazione e la spesa per R&S;
56. ricorda inoltre che la strategia Europa 2020 risulterà credibile soltanto se supportata da sufficienti risorse finanziarie e, pertanto, sostiene:
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l'adozione di conclusioni coerenti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e un bilancio unionale incentrato su politiche che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;
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l'assegnazione dei fondi dell'Unione sulla base della loro efficacia economica, sociale e ambientale; i fondi non assorbiti dagli Stati membri potrebbero essere riassegnati a investimenti pubblici sostenibili a livello di Unione per progetti o programmi comuni destinati a favorire la crescita, la competitività e l'occupazione, quali gli investimenti nelle infrastrutture, nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo;
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la prestazione di assistenza tecnica volta a migliorare l'assorbimento dei fondi e l'effettiva realizzazione dei progetti d'investimento;
–
un ruolo di maggior rilievo per la Banca europea per gli investimenti (BEI) nel rafforzare la funzione di catalizzatore e di leva finanziaria dei Fondi strutturali;
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l'ulteriore sviluppo e l'impiego ottimale di strumenti di finanziamento innovativi, coinvolgendo in particolare la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), nonché la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) (ad esempio mediante una combinazione di contributi a fondo perduto e prestiti, strumenti di capitale di rischio, nuove forme di condivisione dei rischi e garanzie);
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misure volte a orientare il risparmio privato verso forme d'investimento a lungo termine mediante opportuni incentivi e meccanismi;
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lo sviluppo di modalità di finanziamento innovative a lungo termine, che includano fondi sia pubblici che privati;
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l'introduzione di obbligazioni per il finanziamenti di progetti, al fine di attingere ai capitali privati per far fronte alle necessità dettate dalle sfide infrastrutturali europee;
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azioni volte ad assicurare la disponibilità di capitale di rischio di entità alquanto superiore legato a investimenti a lungo termine;
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azioni volte ad assicurare un più agevole accesso ai finanziamenti e la riduzione della burocrazia, soprattutto per le PMI, mantenendo nel contempo rigorose norme di trasparenza;
Politica energetica e dei trasporti e mercato interno
57. considera l'istituzione di una Comunità europea dell'energia un progetto politico fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 di proseguire la transizione alle fonti energetiche rinnovabili, accrescendo l'indipendenza energetica dell'Unione e creando un mercato dell'energia veramente interconnesso; sottolinea l'importanza della dimensione esterna della sua politica energetica;
58. ritiene che dovrebbero essere rafforzate le relazioni tra paesi produttori e paesi consumatori di petrolio e gas naturale, tra cui in primo luogo quelli europei, tenendo conto dei recenti sviluppi sullo scacchiere politico del Mediterraneo; reputa necessario attuare con urgenza una politica comune per la sostenibilità dell'energia e dell'approvvigionamento di materie prime, al fine di evitare incidenze negative che potrebbero ritardare la ripresa e il futuro sviluppo dell'economia europea;
59. evidenzia il ruolo centrale che svolge l'integrazione dei principi dell'efficienza delle risorse in tutte le politiche europee nel garantire la competitività dell'Unione, tra cui lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi e nuove modalità per ridurre le materie prime impiegate e i rifiuti prodotti, migliorare la gestione delle riserve di risorse, alterare i modelli di consumo, migliorare la logistica e garantire che i processi di produzione e i metodi manageriali e commerciali siano ottimizzati onde assicurare che la concezione dei prodotti e dei servizi tenga conto del loro intero ciclo di vita, cosiddetto «dalla culla alla tomba»;
60. ricorda che l'accesso all'energia e alle materie prime, come pure un loro efficiente utilizzo, sono essenziali per assicurare la competitività generale dell'Unione; sottolinea che, per restare competitiva sul lungo periodo, l'Unione deve diventare leader mondiale nella promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, nella ricerca sulle nuove tecnologie ecocompatibili e nell'investimento in tali tecnologie, nella diversificazione e razionalizzazione dell'approvvigionamento energetico e nello sviluppo e maggior utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; rammenta che la riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e di materie prime contribuisce ad assicurare la competitività dell'Unione, concorrendo nel contempo a raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia d'inflazione;
61. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione a una politica dei trasporti sostenibile, in particolare all'ampliamento delle reti europee di trasporto, mentre un migliore accesso a tali reti da parte delle regioni più svantaggiate tramite il contributo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione contribuirebbe notevolmente al consolidamento del mercato interno; sottolinea l'importanza di un sistema di trasporti efficiente e interconnesso che agevoli la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi e stimoli la crescita; sottolinea l'importanza delle reti transeuropee di trasporto (RTE-T) nel fornire un importante valore aggiunto europeo, dal momento che contribuiscono alla rimozione delle strozzature e all'eliminazione delle barriere fisiche, come ad esempio la differenza dello scarto ferroviario, oltre a garantire le infrastrutture transfrontaliere;
62. ritiene che l'Atto per il mercato unico sia un'iniziativa politica fondamentale alla base degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle iniziative faro intese a sfruttare appieno il potenziale di crescita del mercato interno e a completarlo, nello spirito della relazione Monti; sottolinea che la crisi ha mostrato con chiarezza l'importanza del rafforzamento della base industriale e del potenziale innovativo dell'Unione, facilitando l'accesso al mercato e la mobilità e contrastando la frammentazione socio-territoriale nell'intera Unione europea;
Mobilità e migrazione
63. sottolinea che le grandi rivoluzioni nelle nostre regioni limitrofe e l'andamento demografico in seno all'Unione europea richiedono entrambi l'adozione di una politica dell'immigrazione comune; sottolinea la necessità di incoraggiare un maggiore accesso al mercato del lavoro e una maggiore mobilità, garantendo pari condizioni di lavoro e sociali e pari diritti a tutti i lavoratori, tra cui il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi nell'intera Unione, come pure la possibilità di trasferire i diritti di sicurezza sociale e i contributi pensionistici allo scopo di rafforzare il mercato interno;
64. ritiene che l'accordo di Schengen sia a tutt'oggi un risultato eccezionale per i cittadini dell'Unione e che pertanto dovrebbe essere salvaguardato; chiede l'ulteriore intensificazione della cooperazione in tale ambito; esprime profonda preoccupazione per le eventuali modifiche alle disposizioni di Schengen; insiste sulla necessità che il Parlamento sia debitamente coinvolto nel processo legislativo e sottolinea l'importanza di impedire agli Stati membri di prendere decisioni unilaterali in questo ambito; ricorda che l'adozione dell'accordo di Schengen ha rappresentato un passo avanti verso una maggiore integrazione nell'Unione europea e che il principio della libera circolazione delle persone deve essere salvaguardato;
65. chiede l'elaborazione di una politica dell'immigrazione comune a livello di Unione e accoglie con favore le proposte della Commissione volte a offrire maggiori canali legali per chi desidera venire a lavorare nell'Unione; sottolinea la necessità di riformare l'attuale sistema della Carta blu (estendendola a un numero ben più consistente di lavori e di professioni) e osserva che i datori di lavoro dell'Unione dipendono sempre di più da lavoratori provenienti da paesi terzi per coprire i posti disponibili in settori quali l'agricoltura, l'orticoltura, il turismo, l'assistenza agli anziani e infermieristica, dal momento che i cittadini dell'Unione sono sempre meno disposti a svolgere questo tipo di lavori; è del parere che la proposta della Commissione sui lavoratori stagionali debba garantire a tale categoria di lavoratori, spesso vulnerabili ed esposti, migliori condizioni e uno status giuridico certo al fine di proteggerli dallo sfruttamento;
PMI, innovazione e R&S
66. esorta la Commissione a promuovere e ad agevolare un maggiore ricorso ai fondi propri per le PMI, mediante capitale di rischio o azioni quotate, un maggiore sostegno dei Fondi strutturali e una minore dipendenza dal debito, in particolare per le start-up dell'alta tecnologia, che hanno un enorme fabbisogno di capitale per R&S; sottolinea la necessità di rafforzare lo strumento di garanzia del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) e di semplificare l'accesso ai finanziamenti per le PMI; segnala la particolare necessità di incoraggiare e sostenere l'imprenditoria femminile;
67. riconosce il ruolo dell'economia sociale (terzo settore) in Europa e la sua rilevanza per creare innovazione; sottolinea la necessità di disporre in Europa di politiche strategiche in materia di appalti pubblici, che siano ecologiche ed efficienti nell'impiego delle risorse, a sostegno di un settore dell'innovazione equo e competitivo;
68. esorta ad affidare alla BEI e al FEI un ruolo guida a livello europeo nello sblocco di finanziamenti per le PMI mediante procedure più razionali e chiare, operando in cooperazione con le istituzioni finanziarie degli Stati membri ed evitando la creazione di schemi che riproducano le strutture già esistenti a livello nazionale, in modo che le PMI possano trovare con facilità il proprio abituale punto d'ingresso; raccomanda che la BEI/il FEI fungano da filtro, incentrandosi sui settori prioritari nell'ambito della strategia Europa 2020, nel rafforzare l'economia, l'occupazione, la sostenibilità ambientale e l'impiego efficiente delle risorse, agendo da mentore per determinati gruppi di PMI e partecipando alle discussioni con le banche e le relative equipe di gestione del rischio, al fine di aiutare le PMI ad ottenere prestiti a lungo termine; chiede che ci si avvalga pienamente della capacità di finanziamento della BEI;
69. invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione delle misure stabilite dallo «Small Business Act» (2008) e nel suo riesame, pubblicato dalla Commissione il 23 febbraio 2011, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi, facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e sostenerne l'internazionalizzazione;
70. sottolinea la necessità che la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'Unione europea sostenga sistematicamente le PMI innovative e creatrici di occupazione nel mercato interno e su scala mondiale; sottolinea altresì come sia necessario agevolare la rapida creazione di imprese avvalendosi delle nuove tecnologie, migliorarne il finanziamento, ridurre gli oneri amministrativi e promuoverne l'internazionalizzazione; considera alquanto auspicabile riconoscere il ruolo centrale svolto dal sistema delle banche popolari e delle banche al dettaglio che garantiscono l'ottimizzazione della strategia volta a coadiuvare e a sostenere in maniera tangibile il settore delle PMI;
Fiscalità
71. sottolinea che sia l'UEM, sia il mercato interno richiedono un maggiore coordinamento delle politiche fiscali nazionali; evidenzia che la qualità della fiscalità dovrebbe essere migliorata per fornire i giusti incentivi all'occupazione, all'innovazione e agli investimenti a lungo termine; chiede alla Commissione di analizzare, nell'ambito del semestre europeo, la resilienza dei regimi fiscali degli Stati membri in modo che le loro riforme fiscali siano impervie alle fluttuazioni economiche e non facciano affidamento senza motivo su basi imponibili che siano estremamente cicliche o note per essere inclini alle bolle;
72. sostiene la Commissione nei suoi sforzi volti a contrastare la concorrenza fiscale dannosa, l'elusione fiscale o la frode e i paradisi fiscali, sia nell'Unione, sia a livello internazionale, e a migliorare i sistemi di riscossione delle imposte e introdurre una base imponibile consolidata comune per le società, con annesse aliquote fiscali indicative, come pure uno specifico regime fiscale semplificato per le PMI; accoglie con favore la strategia in materia di IVA che sarà presentata dalla Commissione al fine di trovare un sistema a prova di frode;
73. rileva la necessità che la lotta alle frodi fiscali e all'evasione fiscale, nonché il miglioramento della riscossione delle imposte divengano un aspetto essenziale degli sforzi attuali degli Stati membri mirati al risanamento dei bilanci;
74. ritiene che una manovra di questo genere sia essenziale nel contesto attuale, in cui gli Stati membri devono risanare i propri bilanci; osserva che la concorrenza fiscale è accettabile soltanto nella misura in cui non compromette la capacità degli Stati membri di incassare il gettito che possono ragionevolmente aspettarsi e ricorda che andrebbero individuate delle soluzioni per minimizzare la concorrenza fiscale dannosa;
75. ritiene che la ripartizione dei fondi dell'Unione debba tener conto della strategia fiscale degli Stati membri e della loro volontà di collaborare per combattere l'evasione e promuovere una più stretta cooperazione fiscale;
76. riconosce la mancanza di una definizione comune di paradisi fiscali e chiede per lo meno un'unica definizione concordata a livello europeo, in attesa di trovare un accordo su una definizione a livello mondiale;
77. invita gli Stati membri, in considerazione del carattere fondamentale della lotta alla corruzione e ai fini di un reale risanamento finanziario, a inserire nel loro ordinamento penale la previsione che la realizzazione di opere attraverso corruzione, pagamento di tangenti e altri strumenti atti ad ottenere vantaggi illegittimi determini, da parte dell'ente pagatore, l'annullamento del pagamento e, qualora il pagamento sia avvenuto, la richiesta in restituzione del doppio della somma pagata;
Occupazione
78. sottolinea che posti di lavoro nuovi e migliori sono una premessa per il conseguimento di una crescita equa, verde e intelligente, e pertanto chiede:
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la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori basati sull'innovazione, sulla ricerca e sullo sviluppo, quali il settore dell'energia e quello dell'ambiente, in modo tale da garantire un'impostazione equilibrata tra i generi;
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misure volte a migliorare l'efficacia dell'attuale sostegno dell'Unione alla creazione diretta di posti di lavoro, a disposizione degli Stati membri nell'ambito del Fondo sociale europeo;
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interventi volti ad agevolare la partecipazione al mercato del lavoro delle donne (soprattutto incrementando costantemente l'offerta dei servizi di cura dell'infanzia abbordabili), dei lavoratori più anziani (senza pregiudicarne i diritti pensionistici e sociali) e degli immigrati regolari e a ridurre la disoccupazione, in particolare quella giovanile;
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misure volte a migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale e la promozione efficace dell'apprendimento e dell'imprenditoria permanenti, allo scopo di rafforzare le prospettive occupazionali per i lavoratori e lo sviluppo di un capitale umano concorrenziale;
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la creazione di opportunità di lavoro e programmi di integrazione sociale per i gruppi più vulnerabili, come i Rom e le persone con disabilità;
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impieghi sostenibili di elevata qualità che assicurino un reddito dignitoso in agricoltura e nelle zone e rurali;
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interventi di contrasto al lavoro nero;
79. rileva che buona parte della disoccupazione negli Stati membri in cui si stanno attuando misure di austerità di bilancio, è imputabile al declino dell'attività economica generale, con un preoccupante aumento del tasso di disoccupazione di lunga durata; constata la necessità di affrontare con urgenza tale tipo di disoccupazione in quanto può gravemente pregiudicare la crescita a lungo termine nei paesi interessati e tradursi conseguentemente in un calo della competitività dell'intera Unione;
80. rileva che, in conseguenza della crisi attuale, il mercato del lavoro dell'Unione potrebbe risultare frammentato nel lungo periodo, da una parte, con una concentrazione del lavoro di elevata qualità negli Stati membri con i conti in equilibrio e, dall'altra, con alti tassi di disoccupazione e mancanza di offerta di manodopera competitiva negli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi e anche più fortemente indebitati;
81. ritiene che occorra a tutt'oggi affrontare la questione del governo societario per quanto attiene agli incentivi manageriali per gli investimenti a lungo termine e la creazione di posti di lavoro; propone l'elaborazione di una relazione annuale di valutazione della responsabilità sociale e ambientale di tutte le imprese quotate in borsa con oltre 250 addetti e un fatturato superiore ai 50 milioni di EUR;
Strategia formativa
82. sottolinea quanto sia importante per l'innovazione e la crescita l'istruzione infantile, professionale, universitaria e degli adulti, nonché la corretta attuazione della flessicurezza; sottolinea la necessità di adattare i sistemi di istruzione e di formazione, al fine di preparare meglio le persone, dotandole delle conoscenze e delle capacità necessarie per garantire livelli più elevati di occupazionale, produttività, crescita e competitività;
83. propone la creazione di un programma di tirocinio dell'Unione europea analogo al programma Erasmus, con il pieno coinvolgimento del settore privato; ritiene che un siffatto programma dovrebbe coinvolgere raggruppamenti di università, università di scienze applicate, istituti di formazione professionale, imprese, mercati finanziari, PMI e grandi società e dovrebbe garantire ai cittadini, tra cui le fasce vulnerabili della popolazione, l'accesso alla formazione, in particolare per quanto attiene alle competenze trasferibili nell'economia della conoscenza, onde promuovere l'apprendimento permanente;
84. sostiene con determinazione l'introduzione di misure volte a migliorare la qualità dell'istruzione superiore in Europa, anche mediante un'ulteriore riduzione degli ostacoli alla mobilità degli studenti, il miglioramento dei legami tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale e la promozione di una mentalità più imprenditoriale nella società; propone l'introduzione di una borsa di studio europea per l'innovazione, che contribuisca a promuovere le conoscenze e le competenze necessarie nei settori innovativi, agevolando nel contempo lo sviluppo di una cooperazione e di reti a livello di Unione; ritiene che una tale borsa di studio indirizzerebbe i giovani verso programmi di formazione professionale, predisposti e appositamente attuati in ciascuno Stato membro;
85. sottolinea la necessità di creare le condizioni, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, per un incremento degli investimenti pubblici e privati nel settore R&S; rileva che il finanziamento delle università avviene prevalentemente attraverso i bilanci nazionali, già sotto pressione a causa del risanamento; incita, di conseguenza, gli Stati membri a garantire che i loro rispettivi sistemi di finanziamento delle università siano concepiti in modo tale da rafforzare la capacità dell'Europa di produrre sviluppo tecnologico, innovazione e creazione di posti di lavoro;
86. ritiene che, al fine di incoraggiare gli Stati membri a investire maggiormente nel settore dell'istruzione, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alla spesa pubblica per l'istruzione, la ricerca e la formazione professionale in sede di valutazione degli obiettivi di bilancio a medio termine degli Stati membri;
87. sostiene l'invito dell'Associazione europea delle università (EUA) di portare al 3% del PIL gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione superiore; ritiene che questo obiettivo richieda una valutazione qualitativa di tale voce di spesa in sede di valutazione del patto di stabilità e crescita;
88. chiede un miglioramento della formazione per i posti di lavoro che non richiedono studi universitari attraverso lo sviluppo dell'apprendistato;
V.Ripensare l'Unione europea: oltre la governance economica europea
89. sottolinea che l'Unione europea si trova ad un bivio: o gli Stati membri decidono di unire le forze nell'approfondire l'integrazione o, il ristagno a livello decisionale e le divergenze a livello economico potrebbero sfociare nella disgregazione dell'Unione europea;
90. ammonisce dai rischi di un ripiegamento su un'Unione frammentata, vulnerabile al protezionismo e al populismo;
91. chiede un rafforzamento del carattere politico e democratico dell'Unione, in cui alle istituzioni di quest'ultima sia affidato un ruolo più forte sia nella concezione, sia nell'attuazione delle politiche comuni; sottolinea l'importanza di un rafforzamento della legittimità e del controllo democratici dell'Unione;
92. sottolinea l'importanza di osservare i principi alla base del progetto europeo, vale a dire parità tra gli Stati membri, solidarietà, coesione e cooperazione; richiama l'attenzione sulla necessità di rimanere fedeli a tali principi affrontando efficacemente gli squilibri interni e procedendo verso una sostanziale convergenza, attraverso il coordinamento tra Stati membri che appartengono all'area dell'euro e quelli che non ne fanno parte;
93. sottolinea la necessità di rafforzare la Commissione, che dovrebbe rendere maggiormente conto al Parlamento e svolgere un ruolo di primo piano in quanto principale voce dei cittadini, in particolare nel fornire una tribuna per dibattiti pubblici transfrontalieri, tenendo in considerazione gli effetti di ricaduta delle decisioni nazionali in settori quali la governance sociale ed economica;
94. sottolinea la necessità che la governance economica, corredata di politiche economiche, di bilancio e sociali convergenti, sia organizzata ricorrendo al metodo comunitario e guidata dalle istituzioni dell'Unione, con il pieno coinvolgimento dei parlamenti nazionali;
95. ritiene che la nuova normativa sul Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le tre autorità europee di vigilanza costituisca un primo passo nella giusta direzione, pur essendo persuaso che siano necessari ulteriori passi avanti, soprattutto per garantire una sorveglianza diretta a livello di Unione delle istituzioni sistemiche, quali le entità ad elevato indebitamento e l'applicazione di un unico insieme di norme; sottolinea la necessità di dotare le nuove autorità di risorse umane e finanziarie commisurate alle loro crescenti responsabilità;
96. ritiene che, oltre alla vigilanza volta a garantire stabilità finanziaria, siano necessari un meccanismo di sorveglianza e di prevenzione delle potenziali bolle, un'assegnazione ottimale del capitale alla luce delle sfide e degli obiettivi macroeconomici come pure investimenti nell'economia reale; è del parere inoltre che si debba ricorrere a tal fine alla politica fiscale;
97. chiede alla Commissione di presentare proposte per la regolamentazione delle strutture del mercato finanziario le cui dimensioni, integrazione sistemica, complessità o interconnessione potrebbero compromettere la stabilità finanziaria e la capacità delle autorità di regolamentazione di opporsi alle loro richieste, incorporando misure che consentono alle autorità di vigilanza di controllarne le attività, tra cui il sistema bancario ombra e il loro livello di indebitamento; invita la Commissione ad esaminare le diverse opzioni normative quali la fissazione di un massimale o la limitazione delle dimensioni, nonché i modelli aziendali;
98. sottolinea che per affrontare la crisi del debito pubblico e accrescere la competitività, la convergenza e la solidarietà nell'Unione, è necessario un trasferimento di competenze e di spese a favore di quest'ultima, con conseguente notevole alleviamento dell'onere gravante sui bilanci nazionali; sottolinea inoltre la necessità di creare sinergie significative fra i bilanci nazionali e il bilancio dell'UE, così da pervenire ad un utilizzo e ad una distribuzione ottimali delle risorse finanziarie esistenti a tutti i livelli, rispettando al tempo stesso il principio di sussidiarietà per contribuire a rafforzare le regioni e agli Stati;
99. constata che, al fine di rafforzare l'unione politica e l'integrazione economica, commisuratamente all'unione monetaria, in linea con le priorità stabilite dal Consiglio europeo, l'Unione necessita un bilancio di dimensioni sufficienti per gestire l'euro in modo sostenibile, fornendo alla valuta il pertinente spazio di bilancio a livello dell' organismo politico in cui viene emesso;
100. ricorda che gli studi che hanno preceduto la realizzazione dell'Unione monetaria – segnatamente la relazione McDougall, che analizzava le condizioni necessarie per l'attuazione del piano Werner – affermavano che il volume del bilancio avrebbe dovuto situarsi tra il 2,5 e il 10% del PNL dell'Unione, a seconda se il bilancio dell'Unione avesse assunto funzioni di redistribuzione – e quali –, se avesse dovuto essere finanziato sulla base di risorse proprie e avesse dovuto essere utilizzato per finanziare politiche e interventi nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa, dell'energia e dei trasporti, della cooperazione allo sviluppo e della R&S, con corrispondente riduzione dei bilanci nazionali, in modo da conseguire la neutralità fiscale per i cittadini e le imprese;
101. sottolinea la necessità di garantire un migliore equilibrio fra politiche economiche e politiche sociali, anche mediante il rafforzamento e l'istituzionalizzazione del dialogo sociale macroeconomico;
102. rammenta che l'Unione europea trae la propria legittimità dai valori democratici che essa propugna, dagli obiettivi che persegue e dalle competenze, dagli strumenti e dalle istituzioni di cui dispone; reputa necessaria una maggiore integrazione economica europea onde garantire la stabilità dell'area dell'euro e dell'Unione nel suo complesso ed è del parere che ciò presupponga ulteriori sviluppi riguardo alla rappresentanza esterna dell'area dell'euro, il voto a maggioranza qualificata sulla base imponibile per le società, misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali, l'eventuale emissione comune di debito sovrano e delle eurobbligazioni per promuovere la disciplina di bilancio, la capacità di indebitamento dell'Unione, un migliore equilibrio tra politiche economiche e politiche sociali, le risorse proprie per il bilancio dell'Unione e il ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;
103. ritiene che le decisioni politiche sulla governance economica non dovrebbero compromettere gli impegni concordati a livello di Unione che riflettono gli obiettivi e gli interessi di tutti gli Stati membri e che tali decisioni dovrebbero essere sancite dal trattato ed essere perseguite con il pieno coinvolgimento e il controllo a livello istituzionale della Commissione e del Parlamento;
104. chiede una strategia globale in risposta alle sfide che l'Unione ha di fronte a sé, con una rafforzata governance economica quale pietra angolare di tale risposta; chiede altresì di non perdere la determinazione nel perseguire il consolidamento di bilancio, la crescita sostenibile, il rafforzamento delle riforme strutturali e il riassetto del settore bancario; prende atto del Patto per l'euro plus proposto dal Consiglio nell'ambito del pacchetto di governance economica negoziato tra Parlamento e Consiglio;
105. chiede che il trattato Euratom sia sostituito da una Comunità europea dell'energia;
106. è del parere che, oltre alle modifiche al trattato necessarie all'attuazione del meccanismo di stabilità, tali questioni intercorrelate dovrebbero essere affrontate nell'ambito di una Convenzione da convocarsi a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;
107. ritiene che, in caso contrario, sarà necessario passare alla cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 329 TFUE, per consentire all'area dell'euro di funzionare in modo democratico ed efficiente;
108. rammenta la necessità che una risposta europea alla crisi si basi sul rafforzamento dell'integrazione europea, sul ricorso al metodo comunitario, sul consolidamento del dialogo interparlamentare, sulla promozione del dialogo sociale, sul rafforzamento dello stato sociale tramite il sostegno all'integrazione sociale, all'occupazione e alla crescita sostenibile, nonché sull'ulteriore edificazione dell'economia sociale di mercato e dei suoi valori, quale obiettivo fondamentale dell'Unione europea, allo scopo di mobilitare tutti i cittadini a favore del progetto europeo sulla base dei valori sanciti dai trattati e dalla Carta europea dei diritti fondamentali;
o o o
109. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente dell'Eurogruppo, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca europea per lo sviluppo e la ricostruzione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.
Eurostat, Statistics in focus, 9/2010, Population and social conditions (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-009/EN/KS-SF-10-009-EN.PDF ) e Commissione europea, Employment in Europe 2010 (http://ec.europa.eu/employment_social/eie/executive_summarys_en.html#top).
Commissione europea, Impact of the current Economic and Financial crisis on potential output, Occasional Papers 49, giugno 2009, tabella V, pag. 33 (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15479_en.pdf).
Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).