– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, trasmessa dalla Procura di Vienna in data 29 aprile 2011 e comunicata in seduta plenaria il 12 maggio 2011,
– avendo ascoltato Hans-Peter Martin in data 21 maggio 2011, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008 e del 19 marzo 2010(1),
– visto il disposto dell'articolo 57 della costituzione austriaca;
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0267/2011),
A. considerando che la Procura di Vienna ha chiesto la revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, deputato al Parlamento europeo, onde consentire alle autorità austriache di effettuare le indagini del caso e di intraprendere azioni legali nei suoi confronti, richiedere la perquisizione dell'abitazione o degli uffici dell'interessato, sequestrare documenti, effettuare verifiche informatiche o qualunque altra ricerca elettronica risulti necessaria e avviare un procedimento penale contro il medesimo per appropriazione indebita di finanziamenti destinati ai partiti o qualunque altra qualifica giuridica possa essere attribuita al presunto reato/ai presunti reati dinanzi agli organi giudiziari penali competenti,
B. considerando che la revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin riguarda presunte violazioni connesse ad appropriazione indebita di finanziamenti destinati ai partiti, questione disciplinata dalla sezione 2b della legge sui partiti politici,
C. considerando che è pertanto consigliabile raccomandare la revoca dell'immunità parlamentare nel caso di specie,
1. decide di revocare l'immunità di Hans-Peter Martin;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle pertinenti autorità dell'Austria e a Hans-Peter Martin.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 195; Causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391; Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Raccolta 2008, pag. II-2849; Cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente, Raccolta 2008, pag. I-7929; causa T-42/06, Gollnisch/ Parlamento.
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0061),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0045/2010),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2010(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 luglio 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0278/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1168/2011)
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo sottolinea che le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero sforzarsi di usare nei testi legislativi una terminologia appropriata e neutra quando trattano la questione dei cittadini di paesi terzi la cui presenza nel territorio degli Stati membri non è stata autorizzata dalle rispettive autorità o non è più autorizzata. In casi di questo tipo le istituzioni dell'Unione europea non dovrebbero parlare di «immigrazione illegale» e di «migranti illegali», ma piuttosto di «immigrazione irregolare» e di «migranti irregolari».
Dichiarazione della Commissione sul controllo delle operazioni di rimpatrio
La Commissione si impegna a riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del controllo delle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 9, paragrafo [1 ter].
La relazione si baserà su tutte le informazioni pertinenti rese disponibili dall'agenzia, dal suo consiglio di amministrazione e dal forum consultivo istituito dal progetto di regolamento. In questo contesto va rilevato che il forum consultivo ha pieno accesso a tutte le informazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali conformemente all'articolo 26 bis.
La relazione riserverà particolare attenzione all'applicazione dei «criteri obiettivi e trasparenti» che devono essere osservati durante le operazioni di rimpatrio effettuate dall'Agenzia Frontex.
La prima relazione annuale dovrebbe essere presentata entro la fine del 2012.
Dichiarazione della Commissione sull'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera
La Commissione si impegna ad avviare uno studio di fattibilità concernente l'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera, quale citato nel programma di Stoccolma, entro un anno dall'adozione del regolamento in esame. I risultati dello studio saranno integrati nella valutazione prevista dall'articolo 33, paragrafo 2bis del regolamento.
La Commissione si impegna altresì a vagliare la necessità di apportare una modifica tecnica al regolamento (CE) n. 863/2007 – che istituisce le squadre di intervento rapido alle frontiere – relativamente all'uso della denominazione «squadre di guardie di frontiera europee».
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2010)0509 – C7-0289/2010 – 2010/0262(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0509),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0289/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il contributo presentato dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0256/2011),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(2) prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) siano sottoposti ad un controllo efficace quando sono esportati dall'Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell'Unione.
(2) Per consentire agli Stati membri e all'Unione europea di rispettare i loro impegni internazionali, l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l'elenco comune dei prodotti a duplice uso di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento, che attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso. Tali impegni sono stati assunti nel quadro della partecipazione al gruppo Australia, al regime di controllo delle tecnologie missilistiche (Missile Technology Control Regime, MTCR), al gruppo dei fornitori nucleari (Nuclear Suppliers Group, NSG), all'accordo di Wassenaar e alla convenzione sulle armi chimiche (CWC).
(3) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I sia aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
(4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche concordate in seno al gruppo Australia, al gruppo dei fornitori nucleari, al regime di controllo della tecnologia dei missili e all'accordo di Wassenaar , successivamente all'adozione di tale regolamento.
(5) Per facilitare la consultazione alle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e agli operatori, occorre pubblicare una versione aggiornata e consolidata dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
ALLEGATO
'ALLEGATO I
Elenco di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio
ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO
Il presente elenco costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche.
INDICE
Note
Definizioni
Acronimi ed abbreviazioni
Categoria 0 Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature
Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature
Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali
Categoria 3 Materiali elettronici
Categoria 4 Calcolatori
Categoria 5 Telecomunicazioni e «Sicurezza dell'informazione»
Categoria 6 Sensori e laser
Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione
Categoria 8 Materiale navale
Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione
(Il testo dell'allegato non è qui riprodotto a causa della sua lunghezza. Per tale testo, riferirsi alla proposta della Commissione COM(2010)0509)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune (COM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0764),
– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0006/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0252/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1229/2011)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio (COM(2010)0765 – C7-0009/2011 – 2010/0369(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0765),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0009/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0257/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica commerciale comune
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1230/2011)
Abrogazione del regolamento (CEE) n. 429/73 e del regolamento (CE) n. 215/2000 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 e il regolamento (CE) n. 215/2000 che proroga per il 2000 le misure previste dal regolamento (CE) n. 1416/95 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati (COM(2010)0756 – C7-0004/2011 – 2010/0367(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0756),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0004/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0250/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1228/2011)
Impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (testo codificato) (COM(2011)0189 – C7-0095/2011 – 2011/0080(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0189),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0095/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(2),
– visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0272/2011),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo (COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0550),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0318/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0260/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo
Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (05812/2011 – C7-0061/2011 – 2006/0263(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05812/2011),
– visto il progetto di accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (11964/2007),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 192 e 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0061/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0280/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. invita la Commissione a fornire, su richiesta del Parlamento, tutte le pertinenti informazioni sull'attuazione dell'accordo, in particolare per quanto concerne i piani d'azione e i programmi, nonché sulle decisioni adottate dagli organi istituiti in virtù dell'accordo stesso;
3. chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione dell'accordo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione sull'attuazione dell'accordo stesso, in particolare in rapporto agli strumenti propri dell'Unione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dei legni tropicali.
Accordo tra UE-Svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (16198/2010),
– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16199/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0126/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0247/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione svizzera.
Accordo UE-Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per prodotti agricoli ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (14206/2010 – C7-0101/2011 – 2010/0243(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (14206/2010),
– visto il progetto d'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (14372/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0101/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0276/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.
Estensione al Principato del Liechtenstein dell'accordo fra la UE-Svizzera sul commercio di prodotti agricoli***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16209/2010 – C7-0125/2011 – 2010/0313(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (16209/2010),
– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16210/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0125/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0248/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein.
Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (08135/2011 – C7-0098/2011 – 2011/0047(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (08135/2011),
– vista la convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (08135/2011),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0098/2011),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0274/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione della Convenzione;
2. chiede alla Commissione di adoperarsi attivamente in tutte le sedi, sia internazionali che bilaterali, in cui possono essere presenti Stati le cui flotte hanno interessi di pesca nella regione della Convenzione, per promuoverne la firma, la ratifica e l'attuazione, onde accelerarne l'entrata in vigore;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Nuova Zelanda, quale depositario della Convenzione.
Accordo UE-Brasile sulla sicurezza dell'aviazione civile ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di sicurezza dell'aviazione civile (13989/1/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13989/1/2010),
– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell'aviazione civile (11282/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 7 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0336/2010),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0259/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica federativa del Brasile.
Accordo tra UE, Islanda e Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (05307/2010 – C7-0032/2010 – 2009/0192(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (05307/2010),
– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia (09644/2006),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0032/2010),
– visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0268/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia.
Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno» *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno» (COM(2011)0224 – C7-0120/2011 – 2011/0091(NLE))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0224),
– visti gli articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0120/2011),
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0261/2011),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (2011/2037(INI))
– visto il Libro verde della Commissione, del 13 ottobre 2010, sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)0561),
– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari(1),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati(2),
– vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati(3),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0200/2011),
A. considerando che la recente crisi finanziaria ha rimesso in discussione il lavoro dei revisori contabili,
B. considerando che, sulla scia della crisi, un'eccessiva assunzione di rischio da parte degli istituti finanziari è stata ampiamente associata a meccanismi di controllo e di gestione del rischio flessibili, insufficienti e inefficaci, soprattutto a livello degli istituti finanziari di importanza sistemica (SIFI),
C. considerando che i revisori contabili sono stati identificati quali attori in grado di svolgere un ruolo cardine nel rafforzamento della sorveglianza della gestione del rischio, con particolare riferimento agli istituti finanziari,
D. considerando che non è ancora stato sfruttato appieno, in particolare, il ruolo dei comitati per la revisione contabile in seno agli istituti finanziari,
E. considerando che una revisione contabile di qualità è fondamentale per la stabilità economica e la fiducia dei mercati, giacché fornisce garanzie sulla veridicità della solidità finanziaria delle imprese,
F. considerando che l'indipendenza del revisore contabile svolge un ruolo fondamentale nella qualità della revisione contabile,
G. considerando che è probabile che esistano conflitti di interesse nel momento in cui le imprese di revisione contabile offrono servizi diversi alla stessa società,
H. considerando che la forte concentrazione del mercato, controllato dalle quattro principali imprese di revisione contabile (le «Big Four»), può determinare una concentrazione eccessiva del rischio, e che vi è una grande diversità fra le imprese più piccole, la cui crescita e le cui competenze andrebbero incoraggiate tramite maggiori opportunità di concorrenza,
I. considerando di conseguenza che è necessario rilanciare un dibattito approfondito sulla funzione del revisore contabile e la struttura del mercato della revisione contabile,
Questioni generali
1. accoglie con favore il Libro verde della Commissione e plaude al suo approccio olistico;
2. si compiace della questione fondamentale sollevata dal Libro verde, vale a dire il modo in cui si potrebbe migliorare la revisione contabile, nonostante che in passato nulla indicasse che la revisione contabile non fosse eseguita nel rispetto delle norme e delle procedure in materia;
3. ritiene che il dibattito sul ruolo del revisore contabile dovrebbe andare di pari passo con un rafforzamento del ruolo del comitato per la revisione contabile – oggi sostanzialmente inefficace – nonché della comunicazione delle informazioni finanziarie e delle informazioni sui rischi che spetta alle imprese;
4. considera che ancora non esistono basi sufficienti per una valutazione finale e rammenta quindi alla Commissione la necessità di ricorrere maggiormente ai regolamenti e di procedere a una valutazione d'impatto ampia ed esaustiva che analizzi le varie opzioni politiche, si concentri sulle questioni pratiche in linea con i principi del «Legiferare meglio», affronti l'importanza della funzione contabile nel fornire un'informazione corretta sullo sviluppo economico sostenibile delle imprese, e includa un'analisi dei rappresentanti di interesse al fine di chiarire la segmentazione dello studio di valutazione d'impatto per i vari gruppi, come le PMI, i SIFI e altre società quotate e non quotate; ritiene che si dovrebbe valutare l'impatto delle relazioni di revisione contabile sugli utenti, ad esempio sugli investitori e le autorità di regolamentazione dei SIFI; invita la Commissione ad analizzare il valore aggiunto derivante sia dal regolamento proposto che dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche di revisione contabile nel mercato unico europeo;
5. accoglie con favore il riconoscimento, nel Libro verde, del principio di proporzionalità;
Il ruolo del revisore contabile
6. è del parere che la revisione contabile legale svolga una funzione sociale e sia nell'interesse della collettività, in quanto costituisce una componente essenziale del sistema economico e politico democratico, e accoglie pertanto favorevolmente l'intenzione espressa nel Libro verde di aumentare la trasparenza e migliorare la qualità delle relazioni di revisione contabile al fine di contribuire alla stabilità del mercato finanziario e di agevolare l'accesso al finanziamento; è favorevole a qualsiasi misura fondata sulla prova che i costi e gli oneri imposti in particolare agli istituti finanziari sono controbilanciati dal notevole miglioramento della loro qualità, come pure da una regolare valutazione esterna e un adeguato controllo regolamentare; sottolinea la necessità di una legislazione specifica;
7. osserva che un sistema di revisione contabile di elevata qualità è parte integrante di un solido quadro di governo societario; chiede alla Commissione di presentare le sue proposte in materia di governo societario e di revisione contabile al Parlamento e al Consiglio in modo coerente;
8. sottolinea l'importanza della relazione di revisione contabile per gli azionisti e per la collettività; riconosce il principio «an audit is an audit» e mette in guardia contro il rischio elevato di incertezza giuridica per effetto dell'applicazione di norme diverse; è quindi favorevole all'estensione del campo di applicazione a tutti gli istituti finanziari;
9. concorda con la Commissione sul principio secondo cui le conclusioni di una relazione di revisione contabile dovrebbero privilegiare la sostanza piuttosto che la forma;
10. invita la Commissione a esaminare il modo in cui il ruolo del revisore contabile potrebbe essere esteso per includervi una revisione contabile delle informazioni sul rischio fornite dell'ente sottoposto a revisione, senza trascurare la verifica delle informazioni fornite nei bilanci principali; raccomanda che ai revisori contabili siano resi noti tutti i casi in cui non si è tenuto conto del parere del comitato dei rischi;
11. è del parere che le relazioni di revisione contabile dovrebbero essere brevi, contenere conclusioni chiare e concise, e affrontare tutte le materie rientranti nell'incarico legale del revisore contabile; ritiene che quest'ultimo dovrebbe fornire al comitato per la revisione contabile e all'assemblea generale spiegazioni complementari su questioni generali, come la metodologia di contabilizzazione utilizzata, e concrete, come gli indicatori chiave, le cifre rilevanti e le valutazioni dei rischi associati alle stime contabili pertinenti o i pareri significativi che sono stati emessi, nonché su difficoltà specifiche incontrate nel corso della revisione contabile;
12. chiede che le relazioni di revisione contabile degli istituti finanziari siano assoggettate a maggiori obblighi di informativa per quanto concerne la valutazione di attività meno liquide, così da consentire un raffronto tra le valutazioni degli strumenti finanziari dei vari istituti;
13. sottolinea che il supervisore o l'autorità competente devono essere avvertiti dal revisore contabile qualora venissero constatate difficoltà che potrebbero compromettere la stabilità dell'entità controllata; raccomanda l'organizzazione di incontri bilaterali tra revisori contabili e supervisori degli istituti finanziari più importanti;
14. prende atto della responsabilità eventuale che può derivare dal fatto di fornire informazioni più ampie rispetto a quelle imposte dal regolamento; ritiene tuttavia che la società esiga che i revisori contabili diano prova di apertura e lungimiranza, segnatamente per quanto concerne le grandi imprese che presentano un'importanza sistemica; ritiene altresì che le informazioni di interesse pubblico a disposizione dei revisori contabili, riguardanti rischi, operazioni fuori bilancio o esposizioni potenziali future, dovrebbero essere sempre accessibili alle autorità di regolamentazione e, nella maggior parte dei casi, rese disponibili al pubblico;
15. chiede che il ruolo dei comitati per la revisione contabile di tutti gli istituti finanziari sia rafforzato richiedendo a tali comitati di approvare un modello di valutazione del rischio che comprenda per ciascuna impresa raffronti specifici con parametri di riferimento che includano, fra l'altro, eventuali future esigenze finanziarie, accordi tra le banche, flussi di cassa futuri, gestione del rischio, previsioni della dirigenza, osservanza dei principali principi contabili e qualsiasi rischio prevedibile in relazione al modello di business dell'impresa; chiede che tale valutazione sia sottoposta annualmente per esame e approvazione, unitamente alla relazione di revisione contabile completa, agli organi direttivi e ai consigli di vigilanza degli istituti finanziari;
16. ritiene che lo scetticismo professionale costituisca una pietra angolare della verifica contabile e che interessi ogni sua fase; sostiene che tale scetticismo si ottiene con l'obiettività e l'indipendenza del revisore contabile associate al giudizio professionale sviluppatosi grazie all'esperienza, che non può essere sostituito da procedure meramente formali;
17. ritiene che il sistema delle riserve nelle relazioni di revisione contabile non debba essere riconsiderato, giacché svolge un ruolo di dissuasione e contribuisce alla qualità dell'informazione finanziaria;
18. ritiene che un dialogo fluido e regolare tra il revisore esterno, il revisore interno e il comitato per la revisione contabile sia essenziale per una revisione contabile efficace, vista la necessità di tenere costantemente informati gli azionisti, ad esempio quanto ai motivi della nomina, della conferma o della cessazione del revisore contabile, mediante chiarimenti concreti relativi alla relazione del comitato per la revisione contabile;
19. ritiene che i revisori contabili debbano avere il diritto di parola nelle assemblee generali delle società, in relazione a materie che riguardano la loro attività di revisione contabile;
20. ritiene che sia necessario definire chiaramente a norma di legge i due aspetti della revisione contabile, vale a dire la revisione interna e la revisione esterna;
Principi di revisione internazionali (ISA)
21. suggerisce l'adozione urgente da parte della Commissione dei principi di revisione internazionali (ISA), chiariti attraverso un regolamento, cosa che permetterebbe di armonizzare le revisioni contabili a livello europeo e faciliterebbe il compito degli organismi di vigilanza; ritiene che la revisione contabile sia un'unica procedura, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa sottoposta a revisione, ma che sia necessaria un'esecuzione adattata alle caratteristiche delle piccole e medie imprese (PMI); ricorda alla Commissione che, oltre alle imprese cui dovrebbero essere applicati i principi di revisione internazionali, esistono altre imprese la cui situazione finanziaria, sebbene esse siano esentate dall'applicazione di questi principi, dovrebbe essere oggetto di revisione contabile da parte di imprese autorizzate;
Governance e indipendenza delle imprese di revisione contabile
22. condivide l'opinione secondo cui il fatto che il revisore contabile sia nominato e retribuito dall'entità sottoposta a revisione costituisce un conflitto inevitabile; non reputa tuttavia giustificato, per il momento, che tale nomina sia effettuata da un terzo; chiede a tale proposito, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, un potenziamento del ruolo del comitato per la revisione contabile;
23. è del parere che il revisore contabile, quando tale ruolo è legale, dovrebbe essere nominato dal comitato per la revisione contabile e non dalla direzione dall'entità da controllare, e che, in tale ottica, almeno la metà dei membri di detto comitato dovrebbe avere esperienza nella contabilità e nella revisione contabile; è altresì del parere che il comitato per la revisione contabile dovrebbe prendere misure volte a garantire l'indipendenza del revisore, in particolare per quanto riguarda i servizi di consulenza che quest'ultimo fornisce o propone;
24. ritiene che le norme volte a garantire l'indipendenza del revisore contabile e la qualità della revisione debbano essere oggetto di un esame professionale approfondito e del tutto indipendente;
25. appoggia la creazione di un codice internazionale di buona governance per le imprese di revisione contabile che controllano entità di interesse pubblico;
26. concorda sul fatto che l'indipendenza dei revisori contabili è di fondamentale importanza e che devono essere prese misure per prevenire l'eccesso di familiarità; suggerisce che la Commissione intraprenda una valutazione d'impatto che copra opzioni diverse, in particolare la rotazione esterna dei revisori e l'impatto di revisioni contabili congiunte volontarie; considera la rotazione esterna come un modo per rafforzare l'indipendenza dei revisori contabili, ma ribadisce il proprio punto di vista secondo cui non è la rotazione esterna, ma piuttosto un cambio regolare dei revisori interni a rappresentare la migliore soluzione da un punto di vista regolamentare – come confermato dalla direttiva 2006/43/CE – e secondo cui gli accordi già esistenti per la rotazione dei partner garantiscono l'indipendenza necessaria per l'efficacia delle revisioni contabili;
27. invita la Commissione a fare in modo che le pratiche delle imprese contribuiscano a garantire le tutele stabilite, compresa quella connessa alla rotazione obbligatoria dei principali partner revisori, anche nel caso in cui essi cambino società;
28. suggerisce di prendere in considerazione soluzioni diverse o complementari rispetto al ciclo predeterminato di rotazione: ad esempio, se vengono effettuate revisioni contabili congiunte, il ciclo di rotazione potrebbe essere di lunghezza doppia rispetto a quando si fa ricorso a un singolo revisore contabile, dal momento che la dinamica che si determina è diversa a causa della presenza di un ulteriore revisore; la rotazione delle revisioni congiunte potrebbe altresì essere scaglionata;
29. ritiene che dovrebbe essere effettuata una distinzione chiara tra i servizi di revisione contabile e i servizi diversi dalla revisione contabile che vengono forniti al cliente da un'impresa di revisione, e ciò al fine di evitare possibili conflitti di interesse quali menzionati all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE e in conformità dei codici di condotta della professione; sottolinea che, in tal modo, sarebbe possibile limitare l'abbassamento artificiale delle tariffe della revisione contabile («low balling»), con la speranza di compensarle con altri servizi complementari; è quindi del parere che tale distinzione debba applicarsi a tutte le imprese e ai loro clienti; invita la Commissione, in riferimento alle Raccomandazioni 2002 sull'indipendenza del revisore contabile legale, a elaborare un elenco di condizioni alle quali detti servizi sarebbero ritenuti incompatibili con i servizi di revisione contabile; riconosce che la prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, se non è incompatibile con l'indipendenza del revisore, può essere un elemento essenziale per ampliare la base di competenze delle piccole e medie imprese di revisione contabile, ma ritiene che i servizi di revisione contabile interna ed esterna non dovrebbero essere forniti contemporaneamente;
30. giudica essenziale garantire l'indipendenza del revisore; ritiene che ai revisori contabili esterni dovrebbe essere vietato prestare alla società sottoposta a revisione contabile servizi che possano dar luogo a un mancato rispetto dei previsti requisiti di indipendenza o di altri requisiti etici; riconosce che, al fine di potenziare la crescita dell'economia europea, è necessario che tutte le società, indipendentemente dalle loro dimensioni, comprese le PMI, possano fare appello a revisori contabili e a imprese di revisione contabile indipendenti che possiedano un'ampia gamma di competenze;
31. rileva in particolare che i servizi di revisione contabile che sono suscettibili di dare adito a un conflitto di interesse non devono essere prestati dalla stessa impresa, compresi taluni servizi di consulenza e le valutazioni di prodotti strutturati complessi; sostiene che tale aspetto dovrebbe essere oggetto di controlli da parte delle competenti autorità di vigilanza;
32. ritiene che i comitati per la revisione contabile abbiano un importante ruolo di supervisione nell'assicurare che il revisore contabile mantenga la sua indipendenza e chiede alla Commissione di fornire orientamenti per sostenere detti comitati a questo riguardo;
33. raccomanda che spetti al comitato per la revisione contabile, quale organo del consiglio di sorveglianza, e non al consiglio direttivo decidere se autorizzare la fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile a una determinata società finanziaria, nonché negoziare l'appalto e i dettagli del mandato; invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla fattibilità e sugli effetti dell'introduzione di un massimale per i servizi diversi dalla revisione contabile in rapporto alle entrate;
34. ritiene che gli onorari che un'impresa di revisione contabile o una rete di imprese di revisione contabile possono ricevere da un unico cliente dovrebbero essere pubblicati quando superano una determinata soglia e che i supervisori dovrebbero essere in grado di intervenire effettuando controlli o imponendo limiti o altri requisiti in materia di pianificazione quando gli onorari eccedono una determinata percentuale rispetto al reddito complessivo dell'impresa di revisione contabile, così da evitare che essa si ritrovi in una situazione in cui perde la propria indipendenza economica; sottolinea, tuttavia, che per le imprese più piccole un intervento di questo tipo non dovrebbe pregiudicare la crescita, poiché conquistare un cliente importante, che all'inizio rappresenta una percentuale elevata delle attività dell'impresa di revisione, è parte essenziale del processo di crescita;
35. ritiene che le imprese di revisione contabile che controllano entità di interesse pubblico dovrebbero pubblicare i loro conti, e che questi ultimi e i metodi utilizzati dovrebbero essere verificati, in modo da garantirne la correttezza;
36. ritiene che, in caso di accertato abuso d'ufficio da parte della direzione di un'impresa o di un ente di interesse pubblico e/o dell'impresa di revisione contabile, tutti debbano poter essere perseguiti penalmente;
37. ritiene che il modello di associazione sia adeguato per le imprese di revisione contabile, giacché tutela la loro indipendenza;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la revisione contabile delle strutture pubbliche sia esemplare e a evitare i conflitti di interesse che possono derivare da legami tra il revisore contabile e gli organi decisionali della struttura pubblica sottoposta a revisione;
Revisione contabile dei gruppi
39. sostiene le proposte del Libro verde in materia di revisione contabile dei gruppi;
40. invita la Commissione a esaminare, nel contesto della futura revisione del quadro legislativo dell'UE relativo alla protezione dei dati, la questione della trasmissione di dati durante le revisioni contabili dei gruppi;
41. ritiene che i revisori contabili dei gruppi dovrebbero avere una chiara visione d'insieme del gruppo e, nel caso di istituti finanziari soggetti a vigilanza a livello del gruppo, essi dovrebbero avviare un dialogo con l'organo di vigilanza del gruppo stesso;
Supervisione
42. invita la Commissione a presentare una proposta per potenziare la comunicazione tra il revisore contabile di entità di interesse pubblico e le autorità di regolamentazione;
43. ritiene che dovrebbero essere stabiliti protocolli di comunicazione e confidenzialità, e che il dialogo dovrebbe funzionare nei due sensi;
44. chiede una migliore comunicazione bidirezionale tra i revisori contabili e le autorità di vigilanza finanziaria degli istituti finanziari, con speciale riferimento a specifici ambiti di interesse, compresa l'interazione tra prodotti finanziari diversi; chiede che la stessa comunicazione sia istituita dai revisori contabili e dalle autorità di vigilanza europee per le entità transfrontaliere;
45. segnala la necessità di armonizzare le pratiche di vigilanza in materia di revisione contabile e chiede alla Commissione di valutare la possibilità di integrare il Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti nel Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, possibilmente attraverso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA);
46. chiede ai revisori contabili esterni degli istituti finanziari di riferire periodicamente, a titolo settoriale, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al fine di individuare le tendenze settoriali, le possibili cause di rischio sistemico e i potenziali fallimenti, e osserva che ciò dovrebbe essere fatto in modo proporzionato;
47. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il rispetto delle conclusioni pubblicate dagli organismi nazionali di revisione contabile nel quadro della loro missione di revisione;
Concentrazione e struttura del mercato
48. ritiene, data l'attuale configurazione del mercato, che la caduta di una delle «Big Four» comprometterebbe la credibilità della professione di revisore contabile nel suo complesso;
49. ritiene che, sebbene il fallimento di un'impresa di revisione contabile non possa avere un effetto domino diretto sul resto dell'economia, le imprese considerate «troppo grandi per fallire» potrebbero generare un rischio morale, e che sarebbe opportuno potenziare i piani di emergenza in relazione alle imprese di revisione contabile di grandi dimensioni; ritiene inoltre che gli obiettivi di questi piani dovrebbero essere di ridurre al minimo il rischio che un'impresa di revisione contabile abbandoni il mercato senza giusta causa e di contenere l'incertezza e i disagi che tale sparizione potrebbe provocare;
50. è del parere che i piani di emergenza rappresentino un elemento importante per prevenire la dissoluzione disordinata di un'impresa e che dovrebbero comprendere un meccanismo attraverso il quale l'autorità di regolamentazione viene informata di tutti i problemi che minacciano un'impresa di revisione contabile a livello nazionale o internazionale, al fine di consentire a detta autorità di svolgere il proprio ruolo e di gestire situazioni di questo tipo con la dovuta attenzione;
51. è favorevole all'introduzione di «testamenti in vita» per le «Big Four» e per quei revisori contabili che forniscono significativi servizi di revisione al settore finanziario, compresa l'elaborazione di piani di emergenza transfrontalieri per l'ordinata cessione dei contratti dei clienti qualora un importante operatore dovesse uscire dal mercato;
52. sottolinea che uno degli obiettivi di ogni azione intrapresa in materia di revisione contabile deve essere lo sviluppo, tra le diverse imprese operanti nel settore, di una concorrenza basata sulla qualità effettiva, sull'accuratezza e sulla profondità delle revisioni;
53. chiede alla Commissione di creare condizioni di parità concorrenziale per tutte le imprese presenti sul mercato della revisione contabile e di ridurre la complessità delle disposizioni che disciplinano detta revisione a livello europeo; ritiene che un più agevole accesso al mercato e l'eliminazione degli ostacoli per le imprese che desiderano tale accesso siano elementi fondamentali per attirare un numero più elevato di partecipanti sul mercato della revisione contabile; ritiene altresì che i comitati per la revisione contabile siano meglio in grado, rispetto ai consigli di amministrazione delle imprese, di selezionare il tipo di revisione che più si confà alle esigenze dell'entità controllata e di monitorare l'efficacia e la qualità di tale revisione, e che un accento particolare andrebbe posto sull'indipendenza del revisore contabile; ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe trovare vie che consentano alle entità di interesse pubblico, al settore pubblico e alle istituzioni europee di giudicare meglio la qualità dei servizi di revisione contabile forniti da tutte le imprese di revisione contabile, indipendentemente dalle loro dimensioni;
54. riconosce che l'attuazione di revisioni congiunte potrebbe avere effetti positivi in termini di diversificazione del mercato della revisione contabile; rammenta che i vari Stati membri presentano situazioni di mercato ed esperienze di revisione congiunta diverse; invita la Commissione a valutare i potenziali benefici e costi dell'introduzione obbligatoria sia per le imprese di revisione contabile, in particolare quelle di piccole dimensioni, che per le società sottoposte a revisione, in particolare gli istituti finanziari, e a valutare in che modo essa potrebbe incidere sulla concentrazione del mercato della revisione contabile e sulla stabilità finanziaria;
55. ritiene che le acquisizioni da parte delle «Big Four» debbano essere considerate alla luce dell'impatto sulla crescita di altre imprese o reti;
56. invita la Commissione a esaminare il ricorso da parte delle banche e di altri istituti finanziari ad accordi restrittivi sui prestiti e altri prodotti finanziari forniti alle imprese, che potrebbero limitare la scelta del revisore contabile;
57. ritiene fondamentale vietare l'inclusione nei contratti di clausole restrittive a favore delle «Big Four»;
58. chiede di incoraggiare le fusioni tra piccole e medie imprese di revisione contabile; sollecita la Commissione a considerare la creazione di un certificato e di un registro di qualità per le imprese di revisione contabile, cosicché quelle di medie e piccole dimensioni possano dimostrare che svolgono anch'esse un lavoro soddisfacente; ritiene che il settore degli appalti pubblici dovrebbe mirare a selezionare altre imprese rispetto alle «Big Four» e che gli organismi pubblici dovrebbero stabilire una percentuale di riferimento per l'utilizzo di imprese diverse dalle «Big Four»;
59. invita la Commissione a stabilire, in relazione alle aggiudicazioni di entità di interesse pubblico, che sia previsto un accesso equo alla procedura di aggiudicazione per almeno altre due imprese oltre alle «Big Four»; ritiene che ai comitati per la revisione contabile debba essere conferito un ruolo centrale in questo processo, che dovrebbe coinvolgere anche gli azionisti; invita la Commissione a riesaminare le prassi dei comitati per la revisione contabile in relazione alle procedure di appalto, prestando un'attenzione particolare agli aspetti relativi agli oneri amministrativi associati a una formale procedura di gara e con lo scopo di assicurare che la decisione finale degli azionisti sulla nomina dei revisori contabili si basi su una proposta del comitato per la revisione contabile; è del parere che tale proposta dovrebbe comprendere una descrizione della procedura seguita, dei criteri utilizzati e dei motivi che sottendono alla raccomandazione del comitato per la revisione contabile;
60. invita la Commissione (DG COMP) a condurre un'indagine approfondita sul mercato della revisione contabile;
Creazione di un mercato europeo
61. ritiene che la revisione contabile sia parte integrante del processo di rilancio del mercato interno; invita la Commissione a esaminare in quale misura il fatto di agevolare la fornitura di servizi di revisione contabile transfrontalieri potrebbe condurre all'eliminazione delle barriere che si frappongono all'accesso al mercato e delle strozzature di capacità; invita altresì la Commissione a esaminare in quale misura un mercato europeo per i servizi di revisione contabile potrebbe servire a ridurre la complessità procedurale e i costi per tutti i partecipanti, in particolare per le imprese di revisione contabile di piccole e medie dimensioni; sollecita la Commissione a prendere tutte le iniziative del caso per incorporare nel diritto dell'Unione europea e per attuare norme di revisione contabile internazionali, che contribuiscano alla creazione di condizioni di concorrenza realmente uniformi per le imprese di revisione contabile; rammenta alla Commissione le sue raccomandazioni sulla responsabilità dei revisori contabili; invita in tale ottica la Commissione a presentare proposte per una progressiva armonizzazione, con l'obiettivo finale di creare un passaporto europeo dei revisori contabili, rivolgendo un'attenzione particolare a tutto ciò che garantisce l'indipendenza del revisore contabile;
62. invita la Commissione a elaborare un regime di responsabilità paneuropeo per la professione di revisore contabile;
Cooperazione internazionale
63. chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi in vista di una maggiore convergenza;
o o o
64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
– vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 21, 23 e 25,
– vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, intitolata «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015» (COM(2010)0491),
– vista la comunicazione della Commissione, del 29 aprile 2009, intitolata «Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)» (COM(2009)0180),
– vista la raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/867/CE)(1),
– vista la relazione commissionata dalla Commissione, del 22 luglio 2010, dal titolo «L'accesso all'assistenza sanitaria e di lunga durata. Uguali diritti per uomini e donne?»
– vista la relazione commissionata dalla Commissione, del 24 novembre 2009, dal titolo «Politiche di inclusione attive per l'integrazione della dimensione di genere»
– viste le conclusioni del Consiglio, del 7 marzo 2011, sul Patto europeo per la parità di genere 2011-2020,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 6 dicembre 2010, sull'impatto dell'invecchiamento della forza lavoro e della popolazione sulle politiche per l'occupazione,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 7 giugno 2010, sull'invecchiamento attivo,
– viste le conclusioni del Consiglio, del 30 novembre 2009, su un invecchiamento sano e dignitoso,
– viste le conclusioni del Consiglio, dell'8 giugno 2009, sul tema «Pari opportunità per donne e uomini: invecchiamento attivo e nella dignità»,
– vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, del 1° maggio 2008, «Condizioni di lavoro di una manodopera che invecchia»,
– visto il piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento adottato in occasione della seconda assemblea mondiale sull'invecchiamento (A/CONF.197/9 8) tenutasi il 12 aprile 2002,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),
– vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia(2),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0291/2011),
A. considerando che la parità di genere e la non discriminazione, anche in base all'età, sono principi fondamentali dell'Unione europea sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rappresentano altresì uno degli obiettivi e dei compiti della Comunità,
B. considerando che tra gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 figura il raggiungimento di un tasso di occupazione del 75% sia per le donne sia per gli uomini, e che un'altra finalità consiste nella riduzione del numero di persone a rischio di povertà (20 milioni in meno); considerando che, pertanto, le donne di età superiore a 50 anni, in virtù degli elevati livelli di povertà e disoccupazione che caratterizzano la categoria, rappresentano un gruppo determinante per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi citati,
C. considerando che il perdurare di stereotipi di genere, unito alle discriminazioni basate sull'età cui sono soggette le persone meno giovani sul mercato del lavoro, riduce in modo particolare le opportunità occupazionali, formative e di promozione delle donne meno giovani contribuendo così all'aumento del rischio di povertà in età avanzata,
D. considerando che la discriminazione basata sul sesso costituisce un tipo di discriminazione specifico, in quanto si tratta di un fenomeno sistematico e sistemico, oltre che trasversale, che va ad aggiungersi a tutte le altre forme di discriminazione,
E. considerando che il mercato occupazionale è decisamente più dinamico e fluido rispetto al passato e che quindi un impiego nel medesimo settore non è più garantito per tutta la vita; considerando pertanto che la crisi economica ha dimostrato l'importanza del ruolo delle donne nel mercato del lavoro,
F. considerando che la competitività, la prosperità e il carattere inclusivo dell'Europa del futuro dipendono in larga misura dalla capacità di quest'ultima di migliorare efficacemente l'uso del suo capitale umano, non solo prolungando la vita lavorativa, ma anche creando condizioni lavorative e sistemi previdenziali che promuovano un miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita apportando nel contempo benefici all'economia; considerando che ciò presuppone politiche adeguate volte a conciliare lavoro, famiglia e vita privata nonché a contrastare la discriminazione diretta e indiretta e gli stereotipi di genere che causano divari tra i sessi nel mercato del lavoro,
G. considerando che, tra il 1990 e il 2010, la popolazione attiva (20-64 anni) nell'EU a 27 è aumentata dell'1,8%, la popolazione anziana (più di 65 anni) è aumentata del 3,7%, e la percentuale di giovani (0-19 anni) è diminuita del 5,4%; considerando inoltre che è previsto un aumento della percentuale di popolazione di età superiore a 65 anni, che dovrebbe passare dal 17,4% del 2010 al 30% del 2060(3),
H. considerando che, nel 2008, il rischio di povertà per le donne anziane era del 22%, contro il 16% per gli uomini anziani(4),
I. considerando che, a causa dell'aumento dei tassi di divorzio e delle minori aspettative di vita degli uomini, le donne rappresentano spesso e in misura crescente una percentuale cospicua degli anziani isolati; considerando che le donne anziane, vedove e sole sono in genere esposte a un più elevato rischio di povertà, isolamento ed esclusione sociale,
J. considerando che, nel 2009, il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni era del 37,8%, contro il 54,8% degli uomini della stessa età(5),
K. considerando che il tasso di disoccupazione è più elevato per le donne che per gli uomini in 21 Stati membri e che, sebbene in 12 paesi il tasso di disoccupazione a lungo termine sia più elevato per gli uomini che per le donne, è più probabile che la disoccupazione femminile sia considerata «inattività» nel caso in cui le donne interessate siano sposate o abbiano figli,
L. considerando che la retribuzione media oraria delle donne di età inferiore a 30 anni corrisponde al 92% di quella degli uomini, mentre per le donne di età compresa tra i 50 e i 59 anni è pari al 67,5%(6), e che nell'UE il divario retributivo di genere medio è pari al 17,5%,
M. considerando che le disparità tra uomini e donne in termini di condizioni socioeconomiche sono profondamente radicate nella tradizionale suddivisione dei ruoli in base al genere, che attribuisce agli uomini, in via principale, la responsabilità di produrre reddito, mentre alle donne quella di dedicarsi, a titolo gratuito, alla cura della casa e della famiglia, intesa in senso lato; che tale situazione incide profondamente sulla capacità delle donne, rispetto agli uomini, di accumulare diritti previdenziali, ad esempio ai fini della pensione, e quindi sulla loro situazione in età avanzata, soprattutto in caso di divorzio, separazione o vedovanza,
N. considerando le donne hanno maggiori probabilità di avere una carriera più lenta, più breve e/o soggetta a interruzioni, e che la loro retribuzione è mediamente inferiore a quella degli uomini, il che si riflette in un maggiore divario retributivo di genere e crea una differenza, parimenti basata sul sesso, per quanto concerne i contributi pensionistici personali versati, aumentando di conseguenza il rischio di povertà per le donne in età avanzata,
O. considerando che il divario di genere è minore prima della formazione di una famiglia e aumenta nel momento in cui le persone formano una coppia; che il tasso di occupazione delle donne si riduce alla nascita del primo figlio e che gli svantaggi cui le donne sono esposte sul mercato del lavoro si accumulano nelle prime fasi della loro vita, in concomitanza con la cura dei figli (successivamente sostituita da quella degli anziani), dando adito a una situazione che spesso porta alla povertà anche per le donne che hanno un'occupazione,
P. considerando che, rispetto agli uomini, spesso le donne meno giovani scelgono, o sono costrette a scegliere, impieghi a tempo parziale, e che le stesse lasciano o sono costrette a lasciare con più frequenza il mercato del lavoro a favore del prepensionamento,
Q. considerando che quasi tutti i paesi europei riconoscono ampiamente l'importanza di un approccio fondato sul genere per le politiche attive del mercato del lavoro, ma che, secondo le valutazioni di tali politiche, l'integrazione della dimensione di genere rimane irregolare e piuttosto limitata,
R. considerando che le donne di età superiore a 50 anni sono spesso soggette a duplici o molteplici discriminazioni fondate su stereotipi legati all'età e al genere, in molti casi aggravate da tipologie di lavoro e modelli di vita tipici dell'universo femminile, ad esempio interruzioni della carriera, occupazione a tempo parziale, reinserimento dopo un periodo di disoccupazione, obbligo di rinunciare al proprio lavoro per occuparsi dei familiari o lavorare nelle aziende di famiglia (in particolare nel commercio, nella distribuzione o nell'agricoltura, senza percepire un salario o essere affiliate a un sistema previdenziale) e divario retributivo di genere; considerando che le donne tendono pertanto ad accumulare maggiori svantaggi rispetto agli uomini nelle medesime condizioni; considerando inoltre che, in un periodo di recessione economica, il rischio di ritrovarsi nella miseria è ancora più elevato per le donne che vivono le situazioni descritte,
S. considerando che nel mercato del lavoro le donne sono spesso etichettate come «anziane» molto prima degli uomini, e che il 58% degli europei ritiene che la discriminazione basata sull'età sia diffusa(7),
T. considerando che la violenza contro le donne meno giovani è un problema gravemente sottovalutato a causa della particolare reticenza delle donne in questione a denunciare gli abusi di cui sono vittima, degli stereotipi veicolati dai fornitori di servizi che ritengono tali donne meno esposte al rischio e del numero ridotto di opzioni a disposizione delle donne meno giovani vittime di abusi,
U. considerando che l'educazione all'uguaglianza fin dalla più tenera età nonché le politiche di orientamento professionale e a favore dell'occupazione femminile costituiscono strumenti efficaci per porre un freno al tipo di discriminazione in questione in modo duraturo,
Disposizioni generali
1. accoglie con favore la decisione della Commissione di dichiarare il 2012 Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intraprendere iniziative adeguate ed efficaci per combattere la discriminazione, anche combattendo gli stereotipi associati alle discriminazioni in base al genere e all'età nonché promuovendo la solidarietà tra le generazioni;
2. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le molteplici discriminazioni nei confronti delle donne di età superiore a 50 anni trovino maggiore riscontro e siano affrontate in modo efficace nel metodo di coordinamento aperto in relazione alle pensioni, all'inclusione sociale, all'occupazione, al cambiamento degli stereotipi di genere e all'inclusione delle donne negli organi decisionali politici ed economici;
3. chiede agli Stati membri di procedere all'integrazione della dimensione di genere in sede di elaborazione e attuazione della riforma delle pensioni, tenendo conto di tale aspetto anche nell'ambito del futuro Libro bianco sui sistemi pensionistici e di altre riforme previdenziali, di promuovere l'utilizzo di un calcolo attuariale delle pensioni maggiormente improntato alla parità tra uomini e per le donne, di promuovere iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di povertà, di contrastare la povertà cui sono attualmente esposte le persone anziane, di migliorare la qualità e l'accessibilità, anche economica, dell'assistenza (sanitaria) e di porre fine alla pratica del pensionamento obbligatorio contrastando nel contempo le discriminazioni e quindi consentendo alle donne meno giovani di entrare nel mercato del lavoro;
4. invita gli Stati membri a integrare la propria legislazione in materia di pensioni con disposizioni concernenti le pensioni di reversibilità, al fine di ridurre il rischio di povertà per le donne meno giovani;
5. sottolinea l'importanza di adottare misure che promuovano l'inclusione delle donne delle categorie più vulnerabili, ovvero donne immigrate, appartenenti a minoranze, disabili, poco qualificate, prive di esperienza professionale, detenute, ecc., al fine di garantire loro il diritto a una vita dignitosa;
6. invita gli Stati membri a intraprendere misure volte a garantire la possibilità di invecchiare con dignità e in assenza di umiliazioni, di discriminazioni o di qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne meno giovani;
7. sottolinea che le donne meno giovani costituiscono una risorsa economica, una fonte di esperienza e un sostegno fondamentale per la comunità e per le famiglie, in quanto forniscono assistenza alle persone non autosufficienti e consulenze in ambito lavorativo, data la loro solida esperienza professionale, contribuendo altresì alla salvaguardia del mondo rurale;
8. sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere iniziative specifiche a favore dell'apprendimento del linguaggio e della cultura legati alle nuove tecnologie, al fine di colmare il divario digitale che caratterizza la popolazione femminile di età più avanzata e di aumentare le capacità relazionali, di comunicazione, di gestione della propria autonomia e dei propri interessi delle donne in questione;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare uno studio, in stretta collaborazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, sulla situazione delle donne di età superiore a 50 anni, concentrandosi in particolare sulle loro esperienze nel mercato del lavoro o in qualità di fornitrici di assistenza, sull'impiego del tempo da parte di uomini e donne nonché sugli aspetti sanitari e le altre sfide che le donne in questione devono affrontare;
Le donne nel mercato del lavoro
10. invita la Commissione e gli Stati membri a creare, nel quadro dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, le condizioni necessarie affinché le donne meno giovani possano rimanere e/o ritornare nel mercato del lavoro, aiutandole altresì a farlo, in modo che possano sfruttare il loro potenziale nel mondo nel lavoro e che siano così rispettati i loro diritti; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad attuare anche misure che incoraggino i datori di lavoro a migliorare le proprie strategie in materia di pari opportunità in modo da contrastare gli atteggiamenti discriminatori basati sull'età nei confronti delle donne meno giovani e quindi consentire alle lavoratrici in questione di avere accesso, su un piano di parità, ad esempio alle formazioni, alle promozioni e alle progressioni di carriera;
11. invita la Commissione e gli Stati membri a definire senza indugio un approccio all'occupazione e alle politiche sociali che sia globale e pluridimensionale, nonché sensibile alla specificità legate al genere e all'età, al fine di garantire l'occupazione e l'inclusione sociale delle donne; sollecita la Commissione e gli Stati membri a effettuare altresì un riesame approfondito della situazione della generazione delle donne meno giovani che già vivono in condizioni di povertà e ad adottare rapidamente opportune misure efficaci per consentire loro di uscire da tale situazione;
12. chiede agli Stati membri di affrontare in modo adeguato le varie forme di discriminazione cui sono esposte le donne meno giovani alla ricerca di un lavoro;
13. invita la Commissione a sviluppare e a migliorare ulteriormente, nel rispetto di tutte le norme degli Stati membri attualmente in vigore in materia di protezione dei dati, la raccolta e l'analisi di dati accurati, pertinenti e confrontabili a livello europeo, specifici in relazione al genere e all'età, riguardanti in particolare il tasso di occupazione e di disoccupazione delle donne meno giovani, ivi incluse quelle immigrate o disabili, la partecipazione (informale) delle donne meno giovani all'assistenza (non retribuita) di familiari e parenti, la percentuale di persone anziane non autosufficienti e gli abusi sugli anziani;
14. accoglie con favore il fatto che gli Stati membri abbiano già riconosciuto che i modelli e le cause delle disparità di genere nel mercato del lavoro sono direttamente collegati alle fasi della vita, e sottolinea la necessità di promuovere un approccio al lavoro basato proprio su dette fasi; tuttavia, al fine di affrontare in modo adeguato le sfide relative alle fasi della vita, esorta gli Stati membri a contrastare con misure mirate, nell'ambito delle politiche attive del mercato del lavoro, la condizione di svantaggio delle donne giovani e non rispetto agli uomini della stessa età, evitando di incentrare tali politiche unicamente sugli uomini e le donne in età adulta;
15. invita gli Stati membri a scambiarsi le migliori prassi in materia di miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro delle donne meno giovani al fine di creare per le stesse un ambiente di lavoro sostenibile e sano;
16. esorta gli Stati membri a includere le donne meno giovani nei processi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, a elaborare e sostenere ulteriori programmi flessibili di riqualificazione adatti alle donne meno giovani, tenendo conto delle loro esigenze e delle loro capacità specifiche al fine di aumentarne l'occupabilità, a contribuire a sostenere il proseguimento di una vita indipendente e attiva nonché a condividere l'esperienza e le conoscenze acquisite con le generazioni più giovani;
17. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che gli svantaggi affrontati dalle donne sul mercato del lavoro, in particolare quelli derivanti dalle responsabilità di assistenza in ambito familiare, non le penalizzino in relazione ai loro diritti pensionistici o previdenziali;
18. esorta la Commissione e gli Stati membri a introdurre nei regimi previdenziali che ancora non li prevedono sistemi di unificazione che consentano la ricongiunzione dei contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo ovvero maturati nell'ambito di posti di lavoro diversi;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e promuovere sistemi pensionistici sottoposti a una valutazione di genere, quale sostegno e garanzia contro il rischio di povertà più elevato cui le donne sono esposte, che tengano conto delle interruzioni di carriera legate a obblighi di assistenza e quindi evitino l'insorgenza di nuove e insidiose situazioni di dipendenza;
20. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare senza indugio misure efficaci volte a dare attuazione al principio della parità della retribuzione a parità di lavoro (ad esempio mediante un sistema obbligatorio di valutazione del lavoro e un piano d'azione in materia di uguaglianza sul luogo di lavoro), al fine di annullare il divario retributivo di genere e quindi eventualmente di contribuire a colmare il divario tre le pensioni, in vista della riduzione e, in ultima istanza, dell'eliminazione del più elevato rischio di povertà cui sono esposte le donne, in particolare quelle meno giovani;
21. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in atto politiche adeguate volte a conciliare lavoro, famiglia e vita privata nonché a integrare la dimensione dell'invecchiamento in tutte le politiche pertinenti, mediante un approccio integrato dell'età, tenendo conto delle varie fasi della vita; chiede all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere con sede a Vilnius di elaborare, in tal senso, studi d'impatto e ricerche;
22. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi pienamente ed efficacemente degli strumenti e dei programmi dell'UE esistenti, ivi inclusi il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, al fine di aumentare la presenza delle donne meno giovani nei mercati del lavoro e di contrastare la discriminazione nei confronti delle stesse in tutti gli ambiti;
23. chiede agli Stati membri di favorire la partecipazione attiva delle donne meno giovani nel settore imprenditoriale incentivando le donne che intraprendono nuove attività e fornendo loro sostegno nonché agevolando l'accesso delle donne ai finanziamenti, in particolare mediante i microcrediti; chiede inoltre una pari rappresentanza di uomini e donne negli organi decisionali economici, ivi inclusi i consigli di amministrazione delle società;
24. invita gli Stati membri a incoraggiare le società a includere nelle loro politiche principi e strumenti di gestione dell'età, in particolare nella politica del personale, ad adottare politiche sensibili alle specificità legate al genere e all'età sul luogo di lavoro, a garantire un miglior riconoscimento e un maggiore rispetto delle conoscenze e dell'esperienza acquisite dalle lavoratrici più anziane e a elaborare una politica di informazione affidabile e trasparente che accordi ai lavoratori più anziani l'opportunità di prepararsi alla pensione con piena cognizione di causa; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a migliorare le procedure atte a sanzionare i datori di lavoro che pongono in essere comportamenti discriminatori nei confronti delle lavoratrici meno giovani; richiama l'attenzione sulla necessità di integrare tali politiche nella normativa sulle piccole imprese (Small Business Act);
Le donne come fornitrici di assistenza
25. chiede agli Stati membri di intensificare gli sforzi tesi a soddisfare le esigenze delle famiglie che devono assumersi la responsabilità di persone non autosufficienti e invita la Commissione a continuare a sostenere lo sviluppo di strutture di assistenza facendo ricorso ai Fondi strutturali;
26. chiede agli Stati membri di potenziare la fornitura di servizi di assistenza di qualità, inclusa l'assistenza a domicilio per gli anziani, di garantire l'accessibilità, anche economica, di un'assistenza di qualità in tal senso, di migliorare il riconoscimento del valore del lavoro di assistenza svolto dai professionisti del settore e di sostenere le famiglie che prestano assistenza a parenti anziani non autosufficienti, ad esempio con una contropartita economica per il loro contributo nonché con consulenze e formazioni che consentano loro di prestare un'assistenza informale di qualità;
27. insiste sulla necessità di garantire la disponibilità di servizi di assistenza di livello adeguato per i bambini, le persone anziane e le altre persone non autosufficienti, a prezzi accessibili e compatibili con il lavoro a tempo pieno per le donne, in modo che queste ultime non siano costrette a interrompere, abbandonare o abbreviare la loro attività lavorativa per rispondere alle esigenze delle persone non autosufficienti a loro carico;
28. segnala che detti servizi di assistenza per bambini e persone non autosufficienti costituiscono un'importante fonte di posti di lavoro che potrebbero essere coperti dalle donne meno giovani, il cui tasso di occupazione è attualmente uno dei più bassi;
29. invita gli Stati membri a fornire formazioni e sviluppare capacità al fine di garantire servizi di assistenza di qualità e di contrastare le carenze di personale nel settore dell'assistenza e della sanità legate alle tendenze demografiche;
30. incoraggia gli Stati membri a estendere l'accesso al congedo parentale ai nonni e ai figli che si occupano dei loro genitori, a riconoscere l'assistenza prestata alle persone non autosufficienti, valutando nel contempo la possibilità di introdurre un congedo per assistenza, e a fornire servizi, formazioni e consulenze a chi svolge mansioni assistenziali;
31. riconosce che le donne prossime all'età del pensionamento sono in molti casi nonne; osserva, tuttavia, che le donne prossime al pensionamento non dovrebbero essere viste unicamente come baby-sitter; chiede pertanto agli Stati membri di valutare la possibilità di istituire strutture di assistenza all'infanzia che possano offrire ai nonni che lo auspichino la libertà di scegliere di partecipare ad altre attività;
32. incoraggia gli Stati membri a promuovere il coinvolgimento civile e i progetti intergenerazionali per le persone meno giovani finanziando programmi e iniziative;
33. invita gli Stati membri ad adottare misure a tutti i livelli, anche attraverso il sostegno alle ONG operanti nel settore, al fine di rispondere alle esigenze specifiche delle persone anziane, in particolare delle donne che vivono da sole, per ridurne l'isolamento e la dipendenza promuovendone la parità, la sicurezza e il benessere;
34. chiede agli Stati membri di prendere in considerazione le varie possibilità di alloggio e di sostenere i gruppi e le organizzazioni locali come soluzione per combattere l'isolamento tra le donne anziane nonché di creare un ambiente favorevole alla solidarietà intergenerazionale;
35. riconosce che le donne anziane dovrebbero avere la possibilità di decidere con dignità se desiderano vivere da sole o in comunità;
Aspetti sanitari
36. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere la dimensione di genere in ambito sanitario come elemento fondamentale delle politiche dell'UE in materia, e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente il loro impegno teso ad adottare una duplice strategia, caratterizzata dall'integrazione della dimensione di genere e degli aspetti legati età, nonché azioni specifiche legate al genere nelle politiche sanitarie sia nazionali che dell'UE;
37. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'importanza di un'assistenza sanitaria, sensibile alle specificità legate al genere e all'età, a carattere curativo e palliativo; invita gli Stati membri a sviluppare una ricerca relativa alle malattie legate al genere che contempli studi eziologici, possibile prevenzione e terapia;
38. riconosce il ruolo fondamentale dello screening e del trattamento preventivo nell'ambito dell'assistenza sanitaria e incoraggia la Commissione a utilizzare il metodo di coordinamento aperto per garantire lo scambio di opinioni, promuovere l'armonizzazione dello screening all'interno dell'UE, identificare le migliori pratiche ed elaborare orientamenti;
39. accoglie con favore gli sforzi di alcuni Stati membri che garantiscono l'accesso gratuito alla prevenzione delle malattie legate al genere e incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a rafforzare la sanità preventiva per le donne meno giovani, ad esempio offrendo regolarmente mammografie e strisci cervicovaginali (pap test) gratuiti, a sopprimere i limiti di età per quanto riguarda l'accesso alla prevenzione, ad esempio nel caso dello screening del cancro al seno, e a sensibilizzare nei confronti dell'importanza dello screening;
40. incoraggia gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per adottare una strategia in materia di integrazione della dimensione di genere nelle politiche sanitarie e per assicurare la parità di accesso a servizi di assistenza sanitaria e di lunga durata economicamente accessibili sia per le donne che per gli uomini, soprattutto i più anziani, nonché per coloro che si trovano ad affrontare molteplici svantaggi;
41. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure volte a garantire migliori condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro, mantenendo così l'occupabilità e le competenze dei lavoratori nonché migliorando le condizioni di salute in età avanzata;
42. invita la Commissione e gli Stati membri a combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne meno giovani, riconoscendo che si tratta di un problema sottovalutato, lottando contro gli stereotipi della società e garantendo che i fornitori di servizi sappiano tenere conto delle necessità specifiche delle vittime di violenza meno giovani, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani e di raggiungere la parità di genere, nonché avvalendosi appieno del programma DAPHNE;
o o o
43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Speciale Eurobarometro 317 - Discriminazione nell'UE nel 2009, novembre 2009, pagina 71.
Direttiva relativa alla mediazione tra gli Stati membri
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026(INI))
– visti gli articoli 67 e 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la sua posizione del 23 aprile 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(1),
– viste le audizioni della commissione giuridica del 20 aprile 2006, del 4 ottobre 2007 e del 23 maggio 2011,
– vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale(2),
– visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0275/2011),
A. considerando che assicurare un migliore accesso alla giustizia è uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea per istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in tale contesto, includere l'accesso a un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese,
B. considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/52/CE è quello di promuovere la composizione amichevole delle dispute, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione fra questa e i procedimenti giudiziari,
C. considerando che, al fine di facilitare l'accesso alla mediazione come valida alternativa al tradizionale approccio conflittuale e di garantire che le parti che ricorrono alla mediazione nell'Unione europea beneficino di un quadro legislativo prevedibile, la direttiva introduce principi comuni affrontando, in particolare, gli aspetti della procedura civile,
D. considerando che oltre alla prevedibilità, la direttiva punta a istituire un quadro che preservi il principale vantaggio della mediazione, la flessibilità; che questi due requisiti dovrebbero guidare gli Stati membri al momento di redigere le leggi nazionali per l'attuazione della direttiva,
E. considerando che la direttiva 2008/52/CE ha destato l'interesse anche dei paesi vicini e che ha esercitato un'influenza evidente sull'introduzione di una legislazione simile in alcuni di questi paesi;
F. considerando che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2011, con l'eccezione dell'articolo 10, per il quale la data di adempimento è stata il 21 novembre 2010, e che finora la maggior parte degli Stati membri ha riferito di aver completato il processo di attuazione o di completarlo entro il termine, e solo alcuni Stati membri non hanno ancora segnalato il rispetto delle disposizioni della direttiva, ovvero la Repubblica ceca, l'Austria, la Finlandia e la Svezia,
G. considerando che il Parlamento europeo reputa importante esaminare le modalità di applicazione della legge da parte degli Stati membri per conoscere il parere di quanti praticano e utilizzano la mediazione e per individuare se e come potrebbe essere migliorata,
H. considerando che, a tal fine, dovrebbe essere effettuata un'analisi approfondita dei principali approcci regolamentari degli Stati membri, per individuare buone pratiche e trarre conclusioni su eventuali ulteriori azioni a livello europeo,
I. considerando che il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) prevede una comunicazione sull'attuazione della direttiva sulla mediazione nel 2013,
J. considerando che è opportuno prendere in considerazione le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato le principali disposizioni della direttiva sulla mediazione, in merito alla possibilità che le giurisdizioni propongano la mediazione direttamente alle parti (articolo 5), la garanzia di confidenzialità (articolo 7), il carattere esecutivo degli accordi derivati da una mediazione (articolo 6) e gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e di prescrizione (articolo 8),
K. considerando che la Commissione ha incluso nel suo programma di lavoro per il 2011 una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie,
1. osserva che il requisito della confidenzialità stabilito dalla direttiva esisteva già nella legislazione nazionale di alcuni Stati membri: in Bulgaria, il codice di procedura civile precisa che i mediatori possono rifiutarsi di testimoniare su una controversia in cui hanno mediato; in Francia e in Polonia le leggi che disciplinano la mediazione civile stabiliscono disposizioni analoghe; osserva che, fra gli Stati membri, l'Italia adotta un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione, mentre le norme svedesi sulla mediazione stabiliscono che la confidenzialità non è automatica e richiedono un accordo fra le parti in tal senso; reputa che sia necessario un approccio più coerente;
2. osserva che, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, la maggior parte degli Stati membri dispone di una procedura per conferire all'accordo transattivo di mediazione la stessa autorità di una decisione giudiziaria; nota che ciò è conseguito mediante la presentazione dell'accordo al tribunale o mediante la sua autenticazione notarile e che a quanto pare più legislature nazionali hanno optato per la prima soluzione, mentre in molti Stati membri l'autenticazione notarile e altresì un'opzione disponibile ai sensi del diritto nazionale: ad esempio, mentre in Grecia e in Slovenia la legge prevede che un accordo di mediazione possa essere applicato dai tribunali, nei Paesi Bassi e in Germania gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili, e in altri Stati membri, come ad esempio in Austria, ai sensi della normativa vigente, gli accordi possono acquisire carattere esecutivo in quanto atti notarili, senza che la pertinente normativa nazionale faccia espressamente riferimento a detta possibilità; invita la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri che ancora non si sono conformati all'articolo 6 della direttiva vi si conformino senza indugio;
3. è del parere che l'articolo 8, riguardante gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione, costituisca una disposizione essenziale in quanto assicura che le parti che scelgono la mediazione nel tentativo di comporre una disputa, non siano ulteriormente private del diritto di essere ascoltate in tribunale, a causa del tempo trascorso in mediazione; nota che a tal riguardo gli Stati membri non hanno segnalato nessuna questione;
4. rileva che alcuni Stati membri hanno scelto di andare oltre i requisiti fondamentali della direttiva in due ambiti: gli incentivi finanziari per la partecipazione alla mediazione e i requisiti vincolanti di mediazione; osserva che tali iniziative nazionali contribuiscono a una composizione delle controversie più efficace e riducono il carico di lavoro dei tribunali;
5. riconosce che l'articolo 5, paragrafo, 2, consente agli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario;
6. constata che alcuni Stati europei hanno intrapreso varie iniziative per fornire incentivi finanziari alle parti che deferiscono cause alla mediazione: in Bulgaria, le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale già versata per il deposito della causa in tribunale, se essa viene risolta con successo grazie alla mediazione, mentre la legge rumena prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, se le parti risolvono un contenzioso attraverso la mediazione; rileva che la legislazione ungherese prevede disposizioni analoghe e che in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse;
7. osserva che, oltre agli incentivi finanziari, taluni Stati membri il cui sistema giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione; nota che in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione;
8. sottolinea che l'esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile; osserva che, come previsto, ciò non è stato accolto con favore dagli operatori, i quali hanno impugnato il decreto dinanzi ai tribunali e sono addirittura scesi in sciopero;
9. sottolinea che, nonostante le polemiche, gli Stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale; osserva che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti;
10. osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria;
11. riconosce i risultati positivi conseguiti grazie agli incentivi finanziari previsti dalla legge bulgara sulla mediazione; ammette tuttavia che i risultati sono dovuti anche agli interessi manifestati da tempo per la mediazione dal sistema giuridico bulgaro, dal momento che la mediazione esiste dal 1990 e dal 2010 il Centro di regolamentazione delle controversie, composto da mediatori che lavorano a turno, fornisce quotidianamente servizi di mediazione gratuiti e informazioni alle parti in processi pendenti; rileva che in Bulgaria due terzi delle cause citate sono stati oggetto di mediazione e la metà di esse è stata portata a termine con successo in mediazione;
12. prende altresì atto dei risultati positivi della legge rumena sulla mediazione: sono state stabilite disposizioni sugli incentivi finanziari ed è stato creato un Consiglio di mediazione, autorità nazionale per la pratica della mediazione e organo giuridico autonomo; osserva che quest'organo è esclusivamente dedicato a promuovere l'attività di mediazione, sviluppare corsi di formazione, preparare prestatori di formazione, rilasciare documenti che attestano le qualifiche professionali dei mediatori, adottare un codice etico e formulare proposte per ulteriore legislazione;
13. ritiene che, alla luce di quanto precede, gli Stati membri saranno nel complesso per lo più in grado di attuare la direttiva 2008/52/CE entro il 21 maggio 2011 e che, mentre alcuni Stati utilizzano vari approcci normativi e altri sono un po' in ritardo, resta il fatto che la maggior parte degli Stati membri non solo ha applicato la direttiva, ma è di fatto in anticipo sui suoi requisiti;
14. sottolinea che è più probabile che le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano più propense a cooperare tra loro, anziché ad agire l'una contro l'altra; ritiene quindi che queste parti siano spesso più aperte a prendere in considerazione la posizione altrui e ad adoperarsi per risolvere le questioni soggiacenti alla controversia; considera che ciò ha spesso ha il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini;
15. incoraggia la Commissione a esaminare, nella sua futura comunicazione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche quei settori dove gli Stati membri hanno deciso di ampliare le misure della direttiva al di là dell'ambito di applicazione previsto;
16. sottolinea le caratteristiche più agevoli degli schemi alternativi di composizione delle controversie, che offrono una soluzione pratica su misura; chiede alla Commissione, a tal proposito, di presentare rapidamente una proposta legislativa sulla composizione alternativa delle controversie;
17. osserva che le soluzioni derivanti dalla mediazione e sviluppate tra le parti non potrebbero essere fornite da un giudice o una giuria; ritiene quindi più probabile che la mediazione porti a un risultato che sia reciprocamente accettabile o che soddisfi gli interessi di entrambe le parti; osserva che, conseguentemente, l'accettazione di un tale accordo è più probabile e che normalmente il livello di rispetto degli accordi oggetto di mediazione è alto;
18. ritiene che siano necessarie una consapevolezza e una comprensione maggiori della mediazione e richiede ulteriori azioni a favore dell'istruzione, della sensibilizzazione alla mediazione, del rafforzamento del ricorso alla mediazione da parte delle imprese e dei requisiti per l'accesso alla professione di mediatore;
19. è del parere che le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare programmi per promuovere una conoscenza adeguata delle composizioni alternative delle controversie; reputa che tali azioni dovrebbero riguardare i principali vantaggi della mediazione, cioè i costi, il tasso di successo e l'efficienza in termini temporali, e dovrebbero coinvolgere avvocati, notai e imprese, in particolare le PMI, nonché docenti universitari;
20. riconosce l'importanza di stabilire norme comuni per l'accesso alla professione di mediatore per promuovere una migliore qualità della mediazione e assicurare standard di formazione professionale elevati e l'accreditamento in tutta l'Unione;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune (COM(2010)0772 – C7-0013/2011 – 2010/0372(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0772),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0013/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0203/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1231/2011)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0456),
– visto l'articolo 133 del trattato CE,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0050/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0364/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1233/2011)
– vista la comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2011 dal titolo «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime» (COM(2011)0025),
– vista la comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo «L'iniziativa »materie prime«: rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» (COM(2008)0699),
– vista la relazione intitolata «Critical Raw Materials for the EU» (materie prime essenziali per l'UE) del sottogruppo del gruppo sull'approvvigionamento di materie prime della Direzione generale per l'impresa e l'industria(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021),
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112/4),
– vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione – Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM (2010)0614),
– vista la comunicazione della Commissione del 6 novembre 2010 dal titolo «Iniziativa faro Europa 2020, l'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2010 intitolata «Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione(2),
– vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2011 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(3),
– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 2020(4),
– visto il documento orientativo dal titolo «Non-energy mineral extraction and Natura 2000» (estrazione di minerali non energetici e Natura 2000) della Direzione generale per l'Ambiente della Commissione europea(5),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla comunicazione del 4 novembre 2008 dal titolo «L'iniziativa »materie prime«: rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa» (COM(2008)0699) (SEC(2008)2741),
– vista la relazione annuale 2009 sulla politica delle materie prime («Raw materials policy 2009 annual report») della Direzione generale del Commercio della Commissione(6),
– visto lo studio dal titolo «The links between the environment and competitiveness» (le relazioni tra ambiente e competitività) della Direzione generale per l'Ambiente della Commissione europea(7),
– visto il Libro verde della Commissione del 10 novembre 2010 dal titolo «La politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile – Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE» (COM(2010)0629),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 novembre 2010 sul consolidamento delle relazioni UE-Africa (COM(2010)0634),
– vista la comunicazione della Commissione sul commercio e lo sviluppo,
–vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2009 dal titolo «Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Definizione del quadro politico per un approccio unico dell'Unione» (COM(2009)0458),
–vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo e il concetto di «aiuto pubblico allo sviluppo plus»(8),
–vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sull'inclusione di clausole sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(9),
–viste le conclusioni del Consiglio del 10 marzo 2011 su come affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime,
–visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona), che ribadisce che l'UE tiene conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo,
– visto il quadro degli attuali negoziati di Doha,
– vista la strategia comune UE-Africa del 2007 e la dichiarazione di Tripoli del terzo vertice UE-Africa tenutosi il 29 e il 30 novembre 2010,
– visto l'attuale procedimento in seno all'OMC su nove materie prime avviato da Unione europea, Stati Uniti e Messico nei confronti della Cina,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0288/2011),
A. considerando che l'UE ha bisogno di una base industriale forte, che è fortemente dipendente da un approvvigionamento adeguato di materie prime, pur diventando «verde», per passare ad un'economia a basse emissioni di carbonio e restare competitiva,
B. considerando che la complessità delle procedure amministrative e la mancanza di un coordinamento tra le amministrazioni possono determinare ritardi di diversi anni per l'ottenimento di un'autorizzazione per lo sfruttamento di risorse minerarie; considerando che tali ritardi sono eccessivi, che determinano un aumento dei costi di capitale degli investimenti ed escludono le piccole e medie imprese dal mercato,
C. considerando che la domanda di materie prime è aumentata in modo costante a livello mondiale, specie per i metalli necessari per le tecnologie,
D. considerando che gli Stati membri dell'UE, l'Australia e gli Stati Uniti hanno il potenziale per sviluppare l'estrazione delle proprie risorse di materie prime essenziali, metalli comuni e terre rare,
E. considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie continuerà a rafforzare la domanda di risorse, essenziale per lo sviluppo di tali industrie,
F. considerando che l'approvvigionamento internazionale è in parte ostacolato dalle quote all'esportazione e che i prezzi stanno raggiungendo livelli record,
G. considerando che, nel settore manifatturiero, la quota delle spese di materiale nell'ambito delle spese di produzione totali è notevolmente maggiore rispetto alla quota correlata alla retribuzione dei lavoratori e che, almeno a medio termine, tale tendenza al rialzo della prima dovrebbe rimanere invariata in tutti i settori,
H. considerando che i mercati traggono beneficio da condizioni di parità,
I. considerando che una maggiore concorrenza sulle materie prime potrebbe aggravare le relazioni internazionali e portare a conflitti relativi alle risorse,
J. considerando che tali sfide possono rappresentare un'opportunità per nuovi partenariati innovativi di cooperazione mutualmente vantaggiosa tra l'UE e i paesi terzi,
K. considerando che in molti paesi in via di sviluppo lo sfruttamento delle risorse naturali non avviene a vantaggio della popolazione a causa dell'esistenza di regimi non democratici, frodi, corruzione o conflitti armati,
L. considerando che le azioni proposte dalla Commissione per promuovere l'efficienza ed il riciclaggio delle risorse si limitano per la maggior parte alla valutazione delle azioni che potrebbero essere eseguite, invece di proporre le misure concrete da adottare e sono pertanto insufficienti per conseguire gli obiettivi dichiarati,
M. considerando che la Commissione indica che un'applicazione ed un'esecuzione rafforzate della legislazione vigente relativa ai rifiuti sono essenziali per promuovere un'Europa più efficiente in materia di risorse,
N. considerando che l'aumento del riciclaggio di materiali pregiati, in particolare terre rare, richiede uno smantellamento intensivo,
O. considerando che il riciclaggio, per essere redditizio, deve basarsi su una tecnologia di separazione e classificazione affidabile ed efficiente, poiché il valore dei materiali riciclati dipende dalla purezza della frazione,
P. considerando che il rafforzamento dell'efficacia e del riciclaggio promuove la sostenibilità, la competitività e la sicurezza dell'approvvigionamento,
Q. considerando che, negli ultimi decenni, la produttività della manodopera si è sviluppata molto più velocemente rispetto alla produttività delle risorse – secondo le stime i costi della manodopera rappresentano meno del 20% di un prodotto e i costi delle risorse rappresentano il 40% – e che è pertanto necessario agire con rapidità per migliorare l'efficienza delle risorse,
R. considerando che è essenziale adottare in tempo utile misure decisive per attuare una strategia efficiente e far sì che l'iniziativa relativa alle materie prime dia dei risultati,
Una strategia relativa alle materie prime
1. ritiene che, per quanto riguarda le materie prime, l'UE si trovi di fronte sia a sfide sia a grandi opportunità; sottolinea che l'UE, nel quadro dell'aumento della domanda di materie prime a livello globale, ha la possibilità di trarre benefici mediante un rafforzamento dell'approvvigionamento di materie prime e dell'efficienza, soddisfacendo nel contempo le esigenze delle industrie dell'UE e del settore delle materie prime; sottolinea che la possibilità di un accesso equo alle materie prime nonché di prezzi stabili e prevedibili delle stesse riveste un'importanza cruciale per il potenziale di sviluppo, la competitività, l'innovazione e la conservazione dell'industria europea, mentre le restrizioni all'accesso e all'approvvigionamento, in particolare di materie prime essenziali come le terre rare nonché un'elevata volatilità dei prezzi possono ostacolare la competitività, l'ecoefficienza e le prospettive in termini di innovazione dell'industria dell'UE e in particolare delle PMI; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia promosso la questione delle materie prime nel quadro della sua iniziativa relativa alle materie prime (RMI) nel 2008 e chiede con forza alla Commissione e agli Stati membri di procedere verso una sua rapida applicazione; ritiene che la politica e la diplomazia in materia di risorse siano molto importanti per l'UE, non solo per quanto riguarda la politica industriale e il commercio internazionale, ma anche in quanto questione trasversale che riguarda diversi settori della politica interna nonché della politica estera e di sicurezza; chiede alla Commissione di prestare quanta più attenzione possibile a tale questione e alla questione energetica; ritiene che si tratti di un compito che riguarda anche il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
2. ritiene che la responsabilità di una diplomazia dell'UE coerente ed efficace spetti al SEAE e ai servizi competenti della Commissione – e per le questioni commerciali in particolare alla DG Commercio – operanti in stretto coordinamento col Consiglio e il Parlamento; ritiene inoltre che la rilevanza strategica delle materie prime debba riflettersi nell'organizzazione del SEAE nonché nella dotazione di personale delle pertinenti delegazioni dell'UE; sottolinea l'importanza del coordinamento della politica estera dell'UE e degli Stati membri nel campo delle materie prime;
3. invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione ai mercati dei prodotti di base da un lato e, dall'altro, alla RMI, poiché i due ambiti differiscono per natura e richiedono misure specifiche per affrontarne problemi divergenti; sottolinea che i mercati finanziari ed i mercati dei prodotti di base sono oggi più che mai interconnessi e che la volatilità dei prezzi è accentuata dalla speculazione; nota che il corretto funzionamento del mercato delle materie prime fornirebbe gli incentivi necessari per indurre le imprese ad utilizzare le risorse in modo più efficiente, a sostituire e riciclare le risorse e ad investire maggiormente in attività di R&S per individuare soluzioni di sostituzione; invita pertanto la Commissione a promuovere il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime, ad esempio procedendo alla revisione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, al fine di rendere le operazioni più trasparenti; sottolinea che i tre pilastri della RMI si completano tra loro nel risolvere le questioni relative alle materie prime e nel garantire l'approvvigionamento di materie prime nell'UE; invita la Commissione ad attuare la strategia per le materie prime in modo equilibrato e coerente in relazione ad altre importanti politiche europee, in particolare nell'ambito dell'industria, della ricerca, dell'ambiente, dei trasporti e della strategia Europa 2020; nota, in particolare, l'importante ruolo svolto in tale contesto da una forte politica nel settore industriale e dell'innovazione;
4. plaude al lavoro svolto dalla Commissione nell'identificare le materie prime essenziali, che sono tutte «metalli necessari per le tecnologie» e devono essere prese in considerazione nell'ambito delle misure successive; invita la Commissione:
–
ad aggiornare regolarmente l'elenco delle materie prime essenziali e ad osservare le materie prime non rare ma importanti, al fine di contrastare le tendenze inflazionistiche che danno luogo a concentrazioni a livello dei fornitori;
–
ad istituire un sistema di rilevazione dei rischi per le materie prime essenziali, al fine di analizzare gli effetti negativi di eventuali carenze di materie prime essenziali, in particolare le terre rare, nei settori dell'energia rinnovabile, dell'alta tecnologia, della difesa e persino nel settore automobilistico;
–
ad analizzare le catene di approvvigionamento che dipendono dalle materie prime essenziali, le capacità di raffinazione, che portano anche alla produzione di prodotti semilavorati e l'interazione tra le materie prime essenziali ed i metalli comuni ad esse associati;
ricorda che, per quanto riguarda le materie prime e le materie prime essenziali, la criticità dei diversi elementi varia, così come la loro disponibilità, l'uso, la necessità di lavorazione e, di conseguenza, la determinazione del prezzo nelle diverse fasi della catena di approvvigionamento, di cui si dovrebbe tenere conto nell'analisi; richiama inoltre l'attenzione sulla diversità dei paradigmi logistici per i flussi di materie prime nel mercato comune;
5. rileva che non tutti i mercati delle materie prime si comportano nello stesso modo e, in particolare, che i mercati delle materie prime nel settore agricolo sono fortemente condizionati da fattori stagionali e climatici e richiedono pertanto un'attenzione particolare;
6. chiede pertanto alla Commissione di presentare uno studio sulle importazioni europee delle materie prime che, sebbene non elencate come essenziali (ad esempio litio, afnio e nickel), rivestono comunque un'importanza strategica per soddisfare il fabbisogno industriale europeo e produrre beni di consumo dotati di un elevato valore aggiunto; ritiene che lo studio dovrebbe altresì valutare la dipendenza delle industrie europee da queste materie prime e le misure per garantirne l'approvvigionamento, come pure i costi ambientali relativi alla loro estrazione e le alternative che potrebbero essere previste;
7. accoglie con favore il fatto che un'ampia gamma di materie prime come la gomma naturale, il legno e gli aggregati siano incluse nella comunicazione della Commissione; invita la Commissione ad eseguire un'analisi della disponibilità e della domanda potenziale di tali materie e, su tale base, di intraprendere le azioni adeguate, se e quando necessario; dichiara che la presente relazione si concentra sulle materia prime strategiche e critiche;
8. sottolinea che una buona gestione delle materie prime è indispensabile per conseguire una strategia efficace; nota che una strategia efficace deve includere un dialogo continuo con le parti interessate; evidenzia la necessità di uno stretto coordinamento e della fornitura di informazioni in seno alla Commissione e al Parlamento europeo e tra gli Stati membri; raccomanda l'istituzione, nel 2011, di una task-force interservizi di alto livello sulle materie prime, sul modello di quelle già esistenti in Francia e negli Stati Uniti, che riunisca le DG competenti, il Centro comune di ricerca (CCR), l'Agenzia europea per l'ambiente ed il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), con il compito di elaborare, monitorare e rivedere le politiche, inclusi gli accordi di partenariato, garantire la coerenza strategica e promuovere la creazione di un sistema di allarme preventivo, tra l'altro per affrontare le distorsioni del mercato e i conflitti alimentati dai problemi delle risorse, accompagnato da un gruppo di controllo; invita la Commissione ad istituire una tabella di marcia per le materie prime in Europa per il 2050, al fine di individuare futuri sviluppi, sfide ed opportunità nei settori delle materie prime e delle materie prime essenziali ed aiutare le industrie europee e gli istituti di ricerca e universitari ad impegnarsi in una pianificazione e in investimenti a lungo termine; invita altresì la Commissione a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di proprie strategie in relazione alle materie prime ed a rafforzare il coordinamento e lo scambio di buone prassi tra di essi, anche per quanto riguarda la dimensione esterna; suggerisce che la prossima comunicazione sulla dimensione esterna dell'energia potrebbe servire da modello;
9. Insiste sulla necessità di informare regolarmente il Parlamento europeo sullo sviluppo delle materie prime non energetiche nel quadro della RMI e sul conseguimento dei suoi obiettivi mediante una relazione annuale sui progressi conseguiti, che si concentri anche sulla coerenza delle politiche commerciali, di sviluppo e ambientali e gli impatti sociali nonché sui dati relativi alle materie prime essenziali;
Fare di una sfida un'opportunità per l'industria europea: efficienza delle risorse, riutilizzo, riciclaggio e sostituzione
10. nota che il superamento delle sfide relative alle materie prime rappresenta un'opportunità per rafforzare le basi industriali, la capacità tecnologica e le conoscenze dell'Unione europea ed accrescere la competitività e l'occupazione stabile attraverso una strategia di innovazione e di ricerca industriale ambiziosa; nota che, nonostante l'importanza di una politica commerciale efficace e dell'uso delle risorse proprie, la corretta gestione delle materie prime e l'aumento dell'efficienza, il riutilizzo, il riciclaggio efficiente sul piano energetico, la riduzione dell'uso delle risorse – anche attraverso standard più elevati di qualità dei prodotti e il principio dell'uso prolungato del prodotto, ove opportuno – e l'uso di tecnologie verdi saranno fondamentali per la competitività, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine; ritiene che qualsiasi iniziativa a tale riguardo dovrebbe essere basata su valutazioni di impatto adeguate, incentrate sul potenziale impatto ambientale, sociale e in termini di competitività; sottolinea l'importanza di un'applicazione coerente della gerarchia europea dei rifiuti, legalmente vincolante, come stabilito dalla direttiva quadro sui rifiuti, che dia la priorità alla prevenzione, al riutilizzo ed al riciclaggio, seguiti dal recupero e dallo smaltimento; nota che l'innovazione sociale, il cambiamento degli stili di vita ed i nuovi concetti quali l'eco-leasing, il chemical leasing e lo sharing dovrebbero essere sostenuti dalla Commissione;
11. osserva che la riduzione dei livelli di consumo, la prevenzione della generazione di rifiuti e il riutilizzo sono fattori essenziali per la transizione verso un'economia che faccia un uso efficiente delle risorse;
12. consiglia alla Commissione di eseguire uno studio globale sui modelli economici fondati sul leasing – in alternativa alla proprietà dei beni – e sulla loro incidenza sull'utilizzo e il recupero delle materie; evidenzia che, a tale riguardo, la sfida principale consiste nella sensibilizzazione;
13. sottolinea la necessità di lavorare al fine di svincolare la crescita da un crescente utilizzo di materie prime, il che contribuirebbe inoltre a diminuire la dipendenza relativa dalle importazioni; rileva l'importanza di collocare la strategia per le materie prime nel più ampio contesto dei cambiamenti climatici; plaude pertanto al piano della Commissione di lanciare un'iniziativa faro sull'efficienza delle risorse; invita la Commissione ad identificare gli ostacoli all'aumento della produttività delle risorse (incluse le barriere tecniche, i costi ecc.) e ad integrare e valutare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza delle risorse a medio e lungo termine, i quali riflettono la necessità di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime, dato che le importazioni di materie prime nell'UE sono le più alte pro capite al mondo; chiede alla Commissione, al fine di valutare i progressi in modo oggettivo e stabilire confronti con gli altri paesi, di sviluppare una metodologia maggiormente affidabile per misurare l'efficienza delle risorse, tenendo conto del lavoro svolto da Eurostat in tale ambito, nonché dei risultati di uno studio commissionato di recente dal Parlamento europeo su tale argomento;
14. si compiace della messa a punto di strumenti e indicatori come lo studio sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità («The economics of ecosystems and biodiversity» – TEEB); esorta la Commissione a promuovere e stimolare lo sviluppo di tali strumenti e il loro utilizzo;
15. ritiene che un'imposta sulla risorse minerali non rappresenti uno strumento fiscale adeguato per aumentare l'efficienza delle risorse e invita la Commissione a commissionare uno studio sugli effetti di un'imposta sull'uso delle risorse idriche e dei terreni, prestando un'attenzione particolare alle ripercussioni non intenzionali sulle attività economiche e sulla produzione di energia rinnovabile nell'UE;
16. invita la Commissione a valutare seriamente la possibilità di estendere, sulla base di una valutazione di impatto approfondita, l'approccio di ecodesign alle materie prime, a considerare la possibilità di introdurre nuovi strumenti, cooperare con gli organismi di normalizzazione, valutare la fattibilità di un programma «top runner» per i prodotti in materia di efficienza delle risorse, rafforzare i servizi di consulenza sull'efficienza delle risorse, in particolare per le PMI, ad esempio potenziando tali programmi nell'ambito dell'agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI); invita la Commissione a sostenere le piccole e medie imprese in tale ambito, promuovendo la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri e fornendo un accesso alla ricerca pertinente nel contesto del settimo programma quadro e dei futuri programmi di ricerca dell'Unione europea; esorta le imprese a utilizzare il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o le norme ISO; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurarsi che gli appalti pubblici privilegino i prodotti efficaci sul piano delle risorse ed i prodotti che utilizzano materie prime secondarie nonché ad assicurare un riciclaggio sicuro e trasparente alla fine del loro ciclo di vita; osserva che, nel riciclaggio, non conta solo la quantità, ma anche la qualità; sottolinea pertanto l'importanza di una concezione dei prodotti volta a facilitare il riciclaggio; sottolinea l'utilità di includere l'uso delle risorse nelle informazioni sui prodotti e nei marchi di qualità ecologica al fine di responsabilizzare i consumatori; invita gli organismi europei di normalizzazione a integrare la questione dell'efficacia delle risorse nella definizione delle norme;
17. invita la Commissione a esaminare come la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la direttiva relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la direttiva sui rifiuti di pile e accumulatori potrebbero essere modificate in modo da aumentare il riciclaggio non solo in generale, ma anche per quanto riguarda preziose materie prime, tra cui terre rare, ad esempio introducendo requisiti più specifici per lo smantellamento, e a proporre di conseguenza emendamenti a tali direttive;
18. sottolinea il ruolo svolto dal riciclaggio e dal riutilizzo nella riduzione dei gas a effetto serra, dato che l'uso di materie prime costituisce una fonte significativa di produzione di tali gas; nota altresì i tassi di riciclaggio elevati di settori specifici regolamentati dalla normativa in materia di riciclaggio; invita la Commissione ad individuare modi per aumentare ulteriormente il riciclaggio nei settori pertinenti, migliorando tra l'altro il quadro giuridico per l'economia circolare; sottolinea la necessità di investire nel riciclaggio delle materie prime, in particolare le terre rare; invita la Commissione ad avviare un'analisi approfondita sul flusso dei materiali nell'UE, basata sull'intero ciclo di vita delle materie prime (dall'estrazione allo smaltimento) per settore, al fine di valutare e proporre modalità efficienti sul piano dei costi per aumentare il riciclaggio delle materie prime, rispettando nel contempo l'impatto ambientale; invita la Commissione ad armonizzare la legislazione europea e le norme minime in materia di riciclaggio ai fini di una maggiore coerenza; invita gli Stati membri a garantire una corretta attuazione della legislazione esistente e chiede alle associazioni settoriali nazionali di promuovere attivamente il riciclaggio tra i propri membri e di favorire la cooperazione con gli enti di ricerca e con altri settori; rileva l'importanza di dissociare la quantità di rifiuti prodotti dall'aumento della produzione manifatturiera;
19. nota l'importanza di creare sinergie industriali in materia di riciclaggio e di aiutare le imprese a prendere coscienza del fatto che i loro rifiuti ed i loro sottoprodotti possono servire da risorse per altri; invita la Commissione e gli Stati membri ad intraprendere iniziative sul tipo di quella avviata dal Regno Unito con il suo programma nazionale di simbiosi industriale;
20. invita la Commissione:
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a esaminare e promuovere progetti nel settore minerario urbano, poiché i depositi minerari urbani possono essere molto più ricchi delle falde minerarie primarie e una consistente parte di preziose materie prime secondarie può essere estratta, riutilizzata e riciclata, e ad investire in progetti che riducono l'uso di materie prime e favoriscono un cambiamento sociale;
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ad esaminare, anche mediante una valutazione di impatto indipendente, la possibilità di riaprire le discariche chiuse per il riciclaggio di rifiuti utilizzando le migliori tecnologie disponibili, poiché ciò porterebbe a una maggiore disponibilità di materie prime in Europa e creerebbe nuovi posti di lavoro in tutta l'Unione europea;
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ad esaminare le discariche rimaste di rifiuti minerari e metallurgici;
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a completare una base dati UE sui rifiuti minerari entro il 2012 e ad applicare la direttiva sui rifiuti minerari;
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a garantire che tali rifiuti siano trattati con le migliori tecnologie disponibili;
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a promuovere la gestione lungo tutto l'arco di vita degli edifici, al fine di garantire, ove appropriato, la riciclabilità dei materiali usati per la loro costruzione;
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a introdurre progressivamente un divieto generale di discarica per rifiuti nell'intera Unione europea;
21. ritiene sia indispensabile disporre di maggiori informazioni sull'estrazione mineraria urbana e chiede pertanto alla Commissione di valutare, in particolare, il potenziale ma anche le eventuali limitazioni a tale riguardo;
22. incoraggia la Commissione a elaborare una strategia di riciclaggio che permetta un recupero il più vicino possibile alla fonte dei rifiuti, inclusa la purificazione delle acque reflue, dal momento che ciò consentirebbe di recuperare concentrazioni di materie prime più elevate, prevenire l'irrecuperabilità, ridurre l'impatto negativo sull'ambiente e aumentare eventualmente l'efficienza energetica;
23. chiede inoltre alla Commissione di presentare una proposta di modifica della direttiva relativa alle discariche di rifiuti(10) e di sviluppare ed estendere gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2; ritiene altresì che, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, l'obiettivo di riduzione del divieto di collocare a discarica i rifiuti urbani biodegradabili debba essere esteso, a partire dal 2020, alla totalità dei rifiuti biodegradabili, con un obiettivo di riduzione fissato al 5%;
24. invita la Commissione a sostenere i partenariati in materia di riciclaggio con i paesi in via di sviluppo; chiede alla Commissione di sostenere i progetti pilota come le zone «zero rifiuti»;
25. chiede alla Commissione di valutare in che modo la Banca europea per gli investimenti (BEI) possa contribuire a ridurre i rischi finanziari legati agli investimenti in impianti di riciclaggio che utilizzano tecnologie innovative e in altre iniziative di riciclaggio;
26. invita la Commissione a promuovere la ricerca e sviluppo su incentivi economici per il riciclaggio, incluso il riciclaggio di terre rare, considerando anche le valutazioni di impatto; chiede altresì alla Commissione di esaminare in che modo sia possibile sostenere i mercati dei materiali riciclati, ad esempio mediante certificati ecologici per tali materiali, obblighi in materia di ecodesign, e di garantire che la politica di coesione e gli stanziamenti contribuiscano anch'essi a promuovere l'efficienza delle risorse ed il riciclaggio;
27. sottolinea la necessità di lottare contro il trasporto illegale di materiali riciclati e di rifiuti contenenti materie prime utili, in particolare i rifiuti elettronici coperti dalla direttiva 2002/96/CE sui RAEE, migliorando la legislazione e promuovendone l'attuazione, ed esorta gli Stati membri a rivolgere urgentemente attenzione a tale compito; invita la Commissione ad esaminare in che modo l'ulteriore utilizzo del concetto di responsabilità del produttore potrebbe sostenere tale obiettivo; sottolinea la necessità di istituire un sistema di certificazione globale per gli impianti di riciclaggio; nota l'importanza della cooperazione tra i funzionari nazionali delle dogane; invita la Commissione a valutare la necessità di istituire un meccanismo collettivo di informazione delle autorità sul flusso di trasporti illeciti; chiede alla Commissione di studiare i flussi di rifiuti illegali e di riferire regolarmente sui successi nella lotta contro le esportazioni illegali di rifiuti; chiede alla Commissione di promuovere una distinzione efficace nelle dichiarazioni doganali tra merci nuove e merci di seconda mano, affrontando tale questione nelle misure di applicazione del codice doganale comunitario aggiornato;
28. invita altresì, in tale contesto, la Commissione a incoraggiare i partner commerciali dell'Unione europea ad adottare leggi adeguate e ad applicare misure di controllo appropriate al fine di prevenire l'importazione illegale di qualsiasi tipo di rifiuti sul loro territorio e a lottare attivamente contro la corruzione, che spesso rende possibili tali importazioni illegali;
29. invita la Commissione a tener conto delle osservazioni critiche di alcuni Stati membri riguardo al regolamento del Consiglio recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e la esorta a rafforzare i requisiti di qualità del prodotto, migliorare le possibilità di controllo e garantire che i rottami che cessano di essere considerati rifiuti abbiano la qualità necessaria;
30. invita la Commissione ad identificare le priorità per la ricerca e l'innovazione su metodi di produzione e ricerca sostenibili, il riciclaggio lungo tutto il ciclo di vita, la sostituzione e l'efficacia delle risorse, al fine di ridurre la dipendenza delle importazioni europee da fornitori monopolistici; invita la Commissione ad affrontare le sfide esistenti per quanto riguarda il riciclaggio nell'ambito dei programmi quadro e sottolinea che occorre rivolgere attenzione alle diverse strategie per il riciclaggio necessarie per le masse metalliche e per le materie prime essenziali quali le terre rare; invita la Commissione ad associare a chiari obiettivi i finanziamenti della ricerca sulle materie prime quali le terre rare, ispirandosi ad esempio all'obiettivo giapponese di ridurre di un terzo il consumo di terre rare; invita la Commissione a integrare l'esperienza di paesi terzi che hanno già raggiunto livelli elevati di raccolta, quali la Norvegia, dove viene raccolto circa l'80% dei rifiuti elettronici, e a fissare propri obiettivi di raccolta adeguati; sottolinea l'importanza in questo settore di partenariati pubblico-privato cui partecipino l'industria, il mondo accademico e il governo; riconosce l'importante servizio che istituti di questo genere forniscono anche alle piccole e medie imprese; sottolinea l'importanza di un partenariato europeo per l'innovazione sulle materie prime inteso a promuovere lo sviluppo per quanto concerne efficienza delle risorse, tecnologie chiave, sicurezza dell'approvvigionamento e settore interno delle materie prime; invita la Commissione a lanciare tale partenariato nel 2011;
31. si rammarica del fatto che la comunicazione non tratti in modo soddisfacente la questione della sostituzione e del riutilizzo; ricorda che la sostituzione, in particolare per le materie prime essenziali e le terre rare, riveste grande importanza e può offrire una soluzione efficace ai problemi di approvvigionamento e ai rischi ambientali, laddove possibile; invita pertanto la Commissione ad accelerare i suoi lavori in tale ambito, rafforzando i finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione attraverso l'eventuale sviluppo di un programma di R&S in materia di sostituzione, nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca, e sostenendo gli impianti di dimostrazione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di fissare obiettivi in materia di sostituzione, tenendo conto nel contempo delle pertinenti valutazioni di impatto; invita la Commissione a fare pienamente uso delle competenze esistenti in materia di terre rare all'interno dell'Unione europea;
32. chiede l'introduzione di politiche non fiscali al fine di aiutare i settori interni delle materie prime ad attrarre investimenti; accoglie pertanto con favore la cooperazione tra gli istituti di rilevamento geologico nazionali; sottolinea l'esigenza di una maggiore cooperazione tra questi ultimi e incoraggia l'uso di standard e prassi comuni che facilitino lo scambio e l'utilizzo dei dati geologici disponibili; plaude alla pubblicazione di un annuario europeo delle materie prime e sottolinea che i dati relativi alle risorse secondarie e all'estrazione mineraria urbana dovrebbero esservi inclusi; chiede alla Commissione di valutare la necessità di creare un servizio geologico dell'UE che raccolga il lavoro dei centri di indagine nazionali ed operi, se necessario, con partner internazionali; sostiene il lavoro della Commissione nel migliorare le basi delle conoscenze geologiche dell'UE; invita la Commissione a promuovere, in cooperazione con gli Stati membri, l'elaborazione di una mappa digitale delle risorse dell'Unione;
33. nota l'importanza dell'approvvigionamento interno delle materie prime in Europa; sollecita pertanto:
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un migliore coordinamento per quanto riguarda la prospezione, l'estrazione, la distribuzione, il trattamento, il riutilizzo e il riciclaggio;
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le autorità pubbliche competenti (nazionali, regionali e locali) ad applicare procedure amministrative chiare, efficaci e coordinate per la concessione delle licenze di sfruttamento delle materie prime interne, che possibilmente includano uno sportello unico per facilitare ed accelerare la procedura di autorizzazione;
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gli Stati membri a elaborare politiche di programmazione dello sfruttamento del suolo, incluse stime a lungo termine per quanto riguarda la domanda locale e regionale di minerali, che si riflettano nelle politiche nazionali sulle materie prime, politiche che dovrebbero basarsi su una forte conoscenza geologica delle materie prime presenti nei diversi Stati membri e non dovrebbero ostacolare il commercio all'interno dell'UE o escludere la domanda transfrontaliera;
segnala l'importante ruolo svolto nel contesto delle attività estrattive interne dalle società che forniscono servizi a monte; sottolinea l'importanza di promuovere cluster regionali o nazionali dedicati alle materie prime conglobanti industria, servizi geologici, fornitori di servizi a monte, costruttori di impianti, società minerarie e di raffinazione e l'industria dei trasporti nonché le parti sociali ai fini di un'attività estrattiva sostenibile in Europa, basata anche sull'uso di nuove tecnologie estrattive;
34. esorta la Commissione a inserire gli obiettivi del piano d'azione per la biodiversità nella strategia per le materie prime al fine di rafforzare i legami tra l'economia e l'ambiente e a tenere conto delle ripercussioni sull'ambiente dell'attività estrattiva, della produzione, dell'uso e dello smaltimento delle materie prime; la esorta altresì ad appoggiare lo sviluppo della pianificazione strategica dell'uso del suolo in tutti gli Stati membri, al fine di compensare l'attività estrattiva di materie prime con altre esigenze di uso del suolo e di tutelare l'ambiente e la biodiversità;
35. sottolinea che le attività estrattive devono essere condotte nel rispetto dei più elevati standard in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale, al fine di evitare incidenti e recuperare le aree sfruttate;
36. invita la Commissione a prestare la dovuta attenzione allo sviluppo delle zone ricche di risorse e ad integrare una strategia globale per il miglioramento dell'infrastruttura dei trasporti che colleghi le zone dell'Unione ricche di risorse alle sue zone industriali; invita pertanto la Commissione a garantire che gli orientamenti riveduti per le reti transeuropee di trasporto (TEN-T) soddisfino le esigenze dell'industria assicurando un accesso fluido alle materie prime;
37. ribadisce che gli orientamenti di Natura 2000 costituiscono una base solida per attuare le attività estrattive a fini non energetici tenendo conto del principio di sussidiarietà; chiede alla Commissione di verificare regolarmente se negli Stati membri siano stati compiuti dei progressi nel conciliare l'estrazione di materie prime con la protezione della natura; nota che dei codici di condotta che mirino all'eccellenza tecnica, sociale, competitiva ed ambientale rappresentano degli strumenti importanti; ricorda la risoluzione del Parlamento del 20 gennaio 2011 su una politica europea sostenibile per il Grande Nord(11) e invita, a tale proposito, la Commissione, in linea con il principio di precauzionalità, a valutare la possibilità di uno sfruttamento sostenibile sul piano ambientale delle zone sensibili che potrebbero essere fornitori preziosi di materie prime essenziali, come l'Artico, la regione di Barents e la Groenlandia e, se possibile, a considerare l'eventualità di estendere gli accordi di partenariato esistenti ai paesi in tali regioni;
38. sottolinea la necessità di istituire condizioni quadro più trasparenti e prevedibili per i processi di approvazione regolamentare inerenti alla creazione di nuove miniere per l'estrazione di metalli e minerali, senza nel contempo compromettere gli standard ambientali;
39. osserva che i paesi dell'Europa settentrionale e la regione di Barents vantano cospicui depositi di minerali, minerali grezzi e foreste; ritiene che la regione dell'Europa settentrionale possa apportare un sostanziale contributo alle esigenze di approvvigionamento di materie prime di altre imprese europee e quindi ridurre la dipendenza europea dalle importazioni; ritiene che esista la precisa esigenza di accrescere la consapevolezza circa il potenziale dell'Europa settentrionale nell'attuale dibattito sulle materie prime;
40. sottolinea l'importanza della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (R&S&I) per far fronte alle nuove sfide; nota il contributo della R&S&I nello sviluppo di tecnologie innovative e metodi sostenibili di estrazione, raffinazione e produzione e riciclaggio dei minerali grezzi, al fine di ridurre al minimo l'impronta ambientale ed i potenziali effetti sociali negativi;
41. incoraggia la Commissione ad adottare incentivi tesi alla riapertura di talune miniere, nel quadro di un'attività mineraria sostenibile, per contribuire ad attenuare il rischio di carenza di materie prime per l'industria europea;
42. sottolinea l'importanza delle competenze e della formazione ed il ruolo svolto da geologi, ingegneri, minatori e altri lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare un dialogo stretto con le parti sociali, il mondo accademico e i rappresentanti dell'industria in tale ambito; invita la Commissione a individuare la necessità e la disponibilità di personale formato nel campo della R&S, estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime entro il 2012 e a condividere le relative conclusioni con il Parlamento europeo; esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere, in collaborazione con l'industria e il mondo accademico, la formazione sulle materie prime attraverso l'istituzione di corsi speciali a livello universitario e borse di studio; appoggia inoltre, in tale contesto, programmi di scambio in tale ambito come «Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme»;
43. plaude alla proposta di una diplomazia dell'Unione europea per le materie prime e le terre rare con l'obiettivo di creare una piattaforma normativa internazionale, di garantire l'accesso alle materie prime, soprattutto quelle considerate essenziali, e il loro approvvigionamento, di assicurare mercati mondiali aperti e di promuovere la cooperazione internazionale in materia di estrazione sostenibile di materie prime e un utilizzo efficiente delle risorse naturali sulla base di interessi reciproci; sottolinea in questo contesto la necessità di stabilire un solido dialogo nel campo della diplomazia delle materie prime tra i paesi industrializzati, quelli di nuova industrializzazione e i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse naturali, anche al fine di promuovere i diritti umani, il buon governo e la stabilità regionale e di prevenire il rischio di conflitti legati alle risorse;
44. invita la Commissione ad assicurare la più rigorosa applicazione dell'attuale legislazione UE, a includere la sicurezza e le norme relative all'estrazione dell'oro nelle azioni a titolo dell'iniziativa faro per l'innovazione nell'Unione, a includere una voce di lavoro specifica relativa all'estrazione dell'oro per l'International Panel on Sustainable Resource Management (panel internazionale per la gestione sostenibile delle risorse) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), che includa gli aspetti relativi alla sicurezza, all'innovazione, alla gestione delle sostanze chimiche, alle attività estrattive illegali e all'attività mineraria artigianale, al fine di individuare una soluzione sostenibile a lungo termine che garantisca che l'oro destinato a essere utilizzato nell'UE sia prodotto o importato in modo sostenibile, e a prendere in considerazione una revisione degli orientamenti di Berlino II sull'attività mineraria artigianale e su piccola scala;
45. rileva che l'estrazione artigianale e su piccola scala può svolgere un ruolo fondamentale nella vita locale, creare posti di lavoro e favorire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, a condizione che sia ufficialmente riconosciuta, regolamentata e sostenuta; deplora la relativa carenza di informazioni e strumenti analitici nell'ambito dell'estrazione artigianale e su piccola scala e sottolinea la necessità di aumentarne la visibilità, di facilitare l'elaborazione e l'attuazione di politiche più efficaci in merito e di monitorare le azioni di assistenza per contribuire a evitare le trappole della povertà quali il lavoro minorile, condizioni lavorative non sicure e il lavoro forzato, frequenti nelle attività minerarie artigianali, e i conflitti connessi con le attività di estrazione su piccola scala; invita inoltre l'Unione europea e i suoi Stati membri a sostenere i paesi in via di sviluppo a livello sia nazionale che locale, mettendo a disposizione competenza in materia di pratiche minerarie sostenibili, di miglioramento dell'efficienza delle risorse e di riutilizzo e riciclaggio;
46. invita la Commissione a valutare la necessità di istituire un meccanismo di stoccaggio delle materie prime essenziali, in particolare delle terre rare, che garantisca alle aziende europee l'accesso ai materiali strategici utilizzati nel settore verde, dell'alta tecnologia, della difesa e sanitario, nonché la protezione da pressioni monopolistiche e rialzi dei prezzi; sottolinea il fatto che il ruolo dell'UE in ogni potenziale programma di stoccaggio deve essere circoscritto alla messa a disposizione del quadro giuridico e del controllo normativo;
Approvvigionamento internazionale equo e sostenibile di materie prime
47. nota il numero crescente di limitazioni commerciali e di distorsioni della concorrenza nel commercio di materie prime; invita la Commissione a monitorare continuamente e ad affrontare a livello regionale, multilaterale e bilaterale la questione delle limitazioni all'esportazione e all'importazione; ritiene che le misure di distorsione degli scambi per quanto riguarda le materie prime industriali e in particolare le materie prime essenziali dovrebbero essere oggetto di indagini approfondite e potrebbero portare ad ulteriori misure giuridiche nel quadro dell'OMC; invita l'OMC a monitorare da vicino l'impatto delle limitazioni all'importazione e all'esportazione e, a tale proposito, sostiene la creazione in seno all'OMC di uno strumento di vigilanza delle barriere tariffarie e non tariffarie imposte al commercio di materie prime e di terre rare e la creazione in seno al G20 di un «consiglio di stabilità per le materie prime e le terre rare»; invita la Commissione a fare ricorso a tutte le sue reti internazionali, compreso il servizio diplomatico, per migliorare le relazioni con le regioni e i paesi fornitori di materie prime e materie prime essenziali e quindi facilitare gli scambi internazionali di materie prime, in particolare di materie prime essenziali; plaude all'intenzione dell'Unione europea di perseguire un'attività diplomatica attiva in relazione alle materie prime, che comprenda varie politiche quali politica estera, commerciale, ambientale e di sviluppo e promuova e rafforzi i principi democratici, i diritti umani, la stabilità regionale, la trasparenza e lo sviluppo sostenibile; ritiene che occorra elaborare a brevissimo termine azioni prioritarie concrete e una strategia globale per un approvvigionamento sostenibile di terre rare; invita la Commissione a coinvolgere i soggetti interessati europei del settore delle terre rare nell'individuazione di tali azioni;
48. riconosce i diritti legittimi dei governi e dei parlamenti dei paesi in via di sviluppo di varare politiche e disciplinare gli investimenti stranieri nel pubblico interesse, in consultazione con la società civile, in modo che gli investimenti stranieri apportino benefici all'economia locale, creino valore aggiunto a livello interno e promuovano lo sviluppo; sottolinea che la strategia dell'UE sulle materie prime non dovrebbe ostacolare tali diritti;
49. accoglie con favore l'impegno dell'UE per promuovere il commercio sostenibile di materie prime con i paesi terzi (ad esempio FLEGT);
50. sottolinea la necessità di stabilire disposizioni chiare per la cooperazione nel settore del commercio di materie prime tra tutti gli attori coinvolti (produttori, esportatori, paesi di transito, importatori);
51. chiede alla Commissione di garantire la coerenza tra la politica di sviluppo e l'iniziativa sulle materie prime, assicurandosi che la politica dell'UE sulle materie prime tenga pienamente conto della crescita economica sostenibile nei paesi in via di sviluppo e sia coerente con l'obiettivo primario di eliminazione della povertà, quale sancito dall'articolo 208 del TFUE; sottolinea che un fermo sostegno allo sviluppo economico, sociale e ambientale dei paesi ricchi di risorse potrebbe contribuire alla costruzione di istituzioni solide e democratiche, che garantiranno benefici reciproci sia per i paesi esportatori sia per quelli importatori; chiede pertanto che i futuri accordi con i paesi partner esportatori di materie prime prevedano clausole relative ai diritti umani e alla democratizzazione; ritiene che l'UE debba altresì aiutare i paesi in via di sviluppo a diversificare le loro economie, a ridurre la loro dipendenza dalle esportazioni di materie prime e ad accrescere il valore dei loro prodotti attraverso la fabbricazione e la lavorazione interne; invita la Commissione, nel preparare i nuovi strumenti relativi all'azione esterna per il periodo post 2013, a includere misure a sostegno del buon governo e di un'attività mineraria sostenibile nei programmi per la stabilità democratica ed economica degli Stati fragili che sono fornitori di materie prime;
52. reputa che sia compito delle imprese procurarsi risorse; riconosce le difficoltà che incontrano le piccole e medie imprese nel procurarsi le risorse; chiede pertanto alla Commissione di esaminare in che modo concetti come una holding europea delle materie prime possano essere sostenuti in modo non finanziario; invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare con attenzione il caso della giapponese JOGMEC;
53. sollecita gli Stati membri a cooperare tra loro nel quadro di una strategia europea per le materie prime; chiede che tale strategia punti sulle sinergie tra le politiche economiche, minerarie, industriali e internazionali e miri ad assicurare l'approvvigionamento delle sostanze strategiche;
54. invita la Commissione a valutare l'esito della causa OMC contro la Cina ed a ricorrere in futuro ai meccanismi dell'OMC, ove appropriato;
55. nota l'importanza delle relazioni UE-Africa e dell'accordo di Addis Abeba del giugno 2010; insiste sulla necessità che tale partenariato si basi su interessi comuni e sottolinea che, al fine di promuovere prassi minerarie sostenibili, è importante che vi sia uno scambio di migliori prassi in materia di buona governance, maggiore efficienza delle risorse, riutilizzo e riciclo, gestione degli sterili e della roccia sterile, risanamento dei siti minerari dismessi, salute e sicurezza, protezione dei lavoratori ed eliminazione del lavoro minorile; segnala che l'Unione africana ha affermato nella «African Mining Vision» (Prospettiva africana in materia di sfruttamento minerario) che ad oggi i paesi africani non sono riusciti a trarre beneficio dal proprio vantaggio competitivo nel settore delle risorse naturali e che pertanto è necessario valutare misure atte a garantire che le popolazioni dei paesi ricchi di risorse traggano beneficio dalla ricchezza di risorse naturali;
56. sottolinea l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore delle materie prime, come dimostrato dall'UE e dall'Unione Africana nel giugno 2010, ed incoraggia ulteriori sforzi nel quadro del piano d'azione congiunto Africa-UE per il periodo 2011-2013; chiede che si sviluppi una cooperazione analoga con altri paesi che sono grandi produttori di materie prime essenziali; propone, come uno degli obiettivi concreti della diplomazia delle materie prime, di diversificare le fonti di approvvigionamento di talune materie prime per le quali l'UE è dipendente dalle importazioni, in modo che ci si rifornisca in misura maggiore dall'America Latina e dall'Africa, oltre che dall'Asia sudorientale;
57. accoglie con favore l'approccio di tale piano d'azione, che consiste nel fornire formazione sulle migliori pratiche di negoziazione di contratti minerari e favorire la cooperazione scientifica nel settore minerario, nonché promuovere il buon governo e la trasparenza;
58. si rammarica del fatto che la comunicazione non faccia riferimento ad altri paesi o regioni; ritiene che si debbano esplorare fonti alternative di materie prime al fine di evitare la dipendenza dell'Europa da un numero ristretto di paesi; chiede quindi alla Commissione di promuovere altri partenariati reciprocamente vantaggiosi con le regioni e i paesi ricchi di risorse; reputa che l'Unione europea debba offrire infrastrutture, condivisione delle conoscenze e partenariati sul «triangolo delle risorse»; invita l'Unione europea a sostenere i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse nello sviluppo delle loro conoscenze geologiche ed in materia di estrazione e trasformazione dei minerali nonché su questioni scientifiche e giuridiche, ai fini di una creazione di capacità sostenibili; propone in tale contesto l'istituzione di cattedre universitarie finanziate in cooperazione presso le facoltà di geologia; chiede alla Commissione di monitorare gli accordi internazionali conclusi da paesi ricchi di risorse con Stati non membri della UE, che comportino l'accesso esclusivo alle risorse, e di garantire un accesso equo alle stesse nonché il corretto funzionamento del diritto commerciale internazionale;
59. esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata individuata alcuna strategia di dialogo e cooperazione con la Cina e altri attori internazionali fondamentali; sottolinea la necessità di un dialogo commerciale e tecnologico con la Cina; invita la Commissione ad esaminare le modalità per istituire progetti pilota in materia di attività estrattive e di trasformazione dei minerali sostenibili, sostituzione, efficienza delle risorse o riciclaggio delle materie prime essenziali con la Cina, che siano improntati al vantaggio reciproco; è fortemente a favore, inoltre, di simili dialoghi bilaterali su pertinenti questioni relative alle materie prime con altri fornitori chiave, come i paesi BRICS, anch'essi ricchi di materie prime e che ne fanno ampio uso; invita la Commissione a trattare analogamente il tema delle materie prime nella sua politica europea di vicinato;
60. ritiene che la strategia dell'UE nel settore delle materie prime debba rispecchiare le differenze tra le economie sviluppate e le principali economie emergenti, da un lato, e i paesi meno sviluppati, dall'altro;
61. sottolinea che la questione dell'accesso alle materie prime dovrebbe essere integrata successivamente nelle misure strategiche in materia di costruzione della pace e di politica di prevenzione, in quanto in certe regioni sono riemersi numerosi conflitti;
62. riconosce che la politica di sviluppo svolge un ruolo importante nell'aiutare i paesi a trasformare la propria ricchezza di risorse in una crescita sostenibile ed inclusiva, tra l'altro migliorando la governance e la trasparenza; sottolinea che la politica di sviluppo, incluso il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), non è uno strumento diplomatico per le materie prime, ma ritiene che possa svolgere un ruolo importante e di sostegno nell'ambito della strategia europea per le materie prime; invita pertanto la Commissione a garantire la coerenza tra i due strumenti; valuta positivamente il fatto che garanzie esplicite di accesso non discriminatorio al mercato delle materie prime siano incluse negli accordi commerciali dell'UE e costituiscano un prerequisito per diventare membri dell'OMC; conviene tuttavia che gli accordi commerciali dovrebbero prevedere la flessibilità necessaria per sostenere i paesi in via di sviluppo nella creazione di legami tra l'industria estrattiva e l'industria locale; ritiene che la sovranità dei paesi in materia di risorse debba essere rispettata e chiede alla Commissione, in tale contesto, di controbilanciare la sua opposizione alla tassazione delle esportazioni nei paesi in via di sviluppo impiegando una strategia differenziata che tenga conto dei diversi contesti nazionali, cosicché gli obiettivi di sviluppo e l'industrializzazione di tali paesi non siano messi in pericolo; sottolinea che un commercio libero ed equo è importante per lo sviluppo del settore globale delle materie prime e per creare ricchezza in tutte le società; osserva che le entrate provenienti dalle materie prime possono svolgere un ruolo determinante nel consentire ai paesi meno sviluppati di conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio;
63. esprime preoccupazione in quanto la rinnovata iniziativa sulle materie prime (RMI) non fa riferimento all'SPG o all'SPG-plus né propone incentivi commerciali alternativi per promuovere i diritti umani e le norme ambientali, per prevenire il lavoro minorile e per sostenere le riforme interne per i paesi che non rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi; chiede inoltre alla Commissione di sostenere e incoraggiare iniziative di diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo che dipendono in ampia misura da determinate materie prime;
64. chiede alla Commissione di aiutare i paesi in via di sviluppo a correggere lo squilibrio delle informazioni nella negoziazione dei contratti concernenti le materie prime e l'attività estrattiva attraverso la creazione di capacità e di aiutarli nella negoziazione del trasferimento di tecnologie, sia a livello nazionale sia tra le comunità locali;
65. sottolinea il ruolo svolto dalla responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda il rispetto di norme rigorose in ambito ambientale, sociale e del lavoro e l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; ritiene che queste ultime dovrebbero essere promosse tramite sedi competenti come il G8 e il G20, l'OMC, l'OCSE, l'UNCTAD, l'UNEP e il suo gruppo internazionale per la gestione sostenibile delle risorse, i gruppi di studio internazionali sui metalli e altri organismi; plaude, a tale riguardo, ai contributi positivi del Patto mondiale delle imprese delle Nazioni Unite (UN Global Compact); invita le imprese dell'Unione europea ad elaborare un codice di condotta adeguato per le loro attività nei paesi terzi e a impostare le loro attività sugli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e sulla norma ISO 26000; invita la Commissione ad adottate misure che garantiscano il rispetto delle norme in ambito sociale, ambientale e del lavoro da parte delle società europee che estraggono risorse naturali nei paesi terzi; invita la Commissione ad avanzare una sua proposta sulla rendicontazione paese per paese riguardo ai «minerali dei conflitti» ed a istituire l'obbligo giuridico per le società estrattive di pubblicare i propri versamenti fiscali per ciascun progetto e paese in cui hanno investito, seguendo l'esempio della legge Dodd-Frank degli Stati Uniti; sostiene l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e la rete globale Publish What You Pay (PWYP); reputa che tali standard debbano essere applicati in particolare ai progetti che beneficiano di finanziamenti UE, ad esempio da parte della BEI; sollecita l'UE ad esaminare in che modo sia possibile impedire le importazioni di minerali commerciati o estratti illegalmente; chiede alla Commissione di valutare se la tecnologia delle impronte digitali potrebbe essere utilizzata in tale contesto e di promuovere progetti pilota basati sulle esperienze dell'impronta «coltan»; invita la BEI a condurre regolarmente un'analisi degli impatti attesi delle sue attività di credito nell'ambito dell'industria estrattiva;
66. esprime forte preoccupazione per quanto riguarda i numerosi casi ben documentati di imprese UE che violano le norme ambientali e del lavoro e i diritti umani;
67. ribadisce che le iniziative in materia di trasparenza nel settore delle industrie estrattive sono in effetti favorevoli alle attività commerciali, creano certezza giuridica e partenariati sostenibili sul lungo periodo e fungono da salvaguardia contro la riapertura di negoziati o l'espulsione; osserva che vi sono sfide da affrontare e che alcuni contratti richiedono riservatezza, ma dovrebbero comunque essere sottoposti al controllo pubblico; rileva che la legge sulla gestione dei redditi petroliferi emanata nel Ghana costituisce un buon esempio in quanto mantiene un certo grado di riservatezza salvaguardando nel contempo il controllo parlamentare;
68. ritiene che le imprese dell'Unione europea dovrebbero essere tenute legalmente responsabili, nei loro paesi di origine, di qualsiasi violazione dei diritti umani, delle norme ambientali e delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, commessa da loro filiali all'estero o da organismi da esse controllati;
69. invita la BEI e la Commissione a valutare in modo più rigoroso se i progetti contribuiscano all'eliminazione della povertà, allo sviluppo sostenibile e alla crescita inclusiva prima di decidere se appoggiare il settore delle industrie estrattive nei paesi in via di sviluppo;
70. esprime preoccupazione per il fatto che i minerali provenienti da zone di conflitto, la cui produzione dà luogo a violenze inaccettabili e ad attività illegali, continuino ad essere commercializzati e utilizzati; invita la Commissione, il SEAE, il Consiglio e gli Stati membri a tener conto di questa situazione nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi; invita la Commissione e i paesi fornitori strategici dell'UE a sviluppare congiuntamente un sistema efficace di tracciabilità delle materie prime, dall'importazione fino al riciclaggio o lo smaltimento, e a introdurre un sistema reciproco di certificazione delle materie prime e delle loro catene commerciali (Certified Trading Chains), in modo da poter garantire un commercio equo e, in particolare, per prevenire abusi per quanto riguarda il commercio di materie prime provenienti da regioni di crisi; invita la Commissione a cooperare con le pertinenti istituzioni internazionali (ONU, OCSE, OIL) al fine di individuare e cercare di armonizzare le migliori pratiche di certificazione;
71. sottolinea che i mercati finanziari possono svolgere un ruolo importante nella copertura del rischio sia dei produttori sia dei consumatori di materie prime e prodotti di base; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire la trasparenza sui mercati delle materie prime e ad agire con decisione contro la speculazione ingiustificata sulle materie prime, che conduce ad abusi su tale mercato, se ritenuto necessario sulla base di approfondite analisi empiriche; rileva che ciò comprende iniziative idonee nel quadro dei negoziati del G8 e del G20;
72. esprime preoccupazione per l'impatto dei mercati dei derivati sull'andamento dei prezzi delle materie prime; ritiene che dovrebbero esserci controlli più efficaci sui mercati degli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC); in tale contesto, sostiene misure come il rafforzamento della trasparenza sugli strumenti derivati OTC sotto la supervisione dell'ESMA; ritiene che tali misure potrebbero determinare una maggiore sicurezza per gli investitori e le PMI e consentire ai produttori europei di pianificare con maggiore certezza;
73. plaude al lavoro svolto sulle materie prime e la sostenibilità in seno all'OCSE, al G8 e al G20 e sottolinea l'ulteriore necessità di un dialogo a livello di G20 al fine di elaborare una prospettiva comune; plaude altresì all'intenzione dei membri del G8 e del G20 di lottare contro la volatilità dei prezzi delle materie prime e invita a mettere a punto misure concrete intese a frenare la speculazione su tali prodotti; invita la Commissione a promuovere il lavoro dell'OCSE sull'impatto delle restrizioni alle esportazioni e il loro impiego come strumento politico; sostiene l'inclusione di membri non OCSE in tali discussioni; chiede la creazione di una cooperazione strategica tra Unione europea, Stati Uniti e Giappone sulle materie prime essenziali verso un «sistema di vigilanza globale sulle materie prime», attraverso la condivisione dei dati relativi alla domanda e all'offerta, previsioni comuni, incoraggiando lo scambio di buone prassi, di know-how tecnologico e brevetti, l'analisi delle catene di approvvigionamento, per valutare la possibilità di stock strategici comuni e l'istituzione di progetti di R&S congiunti; ritiene che tali questioni dovrebbero rientrare nell'ordine del giorno dei prossimi vertici UE-USA; invita la Commissione a promuovere il ricorso alla diplomazia Track-II nell'ambito delle materie prime, sostenendo finanziariamente gli scambi fra organizzazioni non governative, università e gruppi di riflessione presenti nell'UE e i paesi ricchi di risorse; invita la Commissione a organizzare regolarmente manifestazioni sul tema delle materie prime, come i «Saloni dei metalli» del JOGMEC, in collaborazione con altri paesi importanti sotto il profilo delle risorse; chiede inoltre alla Commissione di esaminare la fattibilità di un'iniziativa statistica internazionale sulle materie prime essenziali basata sull'esempio dell'Iniziativa comune relativa ai dati delle organizzazioni (JODI) e se un patto internazionale per i metalli possa costituire uno strumento utile; invita l'Agenzia europea per la difesa a contribuire, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del TUE, a individuare misure volte a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa per quanto riguarda le materie prime;
Prodotti agricoli e mercati dei prodotti di base
74. appoggia l'analisi fornita dalla Commissione per quanto riguarda i prodotti agricoli nel contesto della sicurezza alimentare globale, con le riserve alimentari globali in diminuzione e la popolazione e la fame in aumento, e per quanto riguarda le prospettive di mercato, sottolineando l'estrema volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e dei mangimi, le imperfezioni delle filiere dei prodotti alimentari e dei mangimi e il ruolo degli strumenti finanziari e dei comportamenti speculativi come una possibile causa di instabilità, che deve essere presa in seria considerazione; ricorda che tra i paesi particolarmente vulnerabili nei confronti del rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari ci sono quattro Stati membri dell'UE;
75. chiede che si presti particolare attenzione alla fondamentale incertezza che circonda la crescente interazione tra le variazioni dei prezzi dei prodotti di base energetici e non energetici, e in particolare di quelli alimentari;
76. insiste, in linea con la comunicazione della Commissione, sul fatto che la comunità internazionale deve adottare un approccio coordinato a lungo termine riguardo alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare mondiale, comprendente maggiori sforzi di ricerca e maggiori investimenti nel settore agricolo dei paesi in via di sviluppo, segnatamente mediante la definizione di priorità per la politica di sviluppo che mirino ad aumentare la resilienza e l'adattabilità alle crisi alimentari;
77. dichiara il proprio appoggio a favore degli sforzi intrapresi di recente dal G20 per dare risposte strategiche alla volatilità dei prezzi sui mercati dei prodotti alimentari e agricoli, comprendenti anche un migliore scambio di informazioni sulle previsioni di produzione alimentare, e rileva la necessità di una maggiore trasparenza e di un'informazione più tempestiva in materia di riserve e scorte di prodotti alimentari di base;
78. accoglie con favore il comunicato congiunto adottato in occasione del terzo vertice dei ministri dell'agricoltura svoltosi il 22 gennaio 2011 a Berlino, firmato da 48 paesi, in cui si auspica un miglioramento della capacità dei mercati agricoli di funzionare correttamente e si riconosce l'importanza che rivestono gli scambi commerciali nel creare un equilibrio tra i diversi soggetti nei mercati agricoli e nell'agevolare l'accesso degli agricoltori alle materie prime e all'energia;
79. chiede alla Commissione di elaborare una relazione sulla regolamentazione degli strumenti finanziari derivati e dei prodotti di base al fine di stabilire se sia necessaria una normativa separata per i prodotti agricoli di base, date le specificità del settore; appoggia la recente proposta della Commissione per la regolamentazione dei derivati OTC e la consultazione pubblica relativa alla direttiva MiFID; ritiene che i comportamenti speculativi illegali, le pratiche scorrette e gli abusi sui mercati dei derivati siano problemi da affrontare d'urgenza;
80. chiede alla Commissione di proporre misure concrete per garantire la sicurezza alimentare, affrontare l'instabilità dei mercati e, in uno spirito di responsabilità globale sostenibile, rafforzare l'operatività dei mercati dei derivati sui prodotti agricoli di base come questione d'urgenza;
o o o
81. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
Studio «The links between the environment and competitiveness», Project ENV.G.1/ETU/2007/0041, http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/exec_summary_comp.pdf.
– visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sulle nuove competenze e prerogative del Parlamento nell'applicazione del trattato di Lisbona(1),
– vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero(2),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca(3),
– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata – valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide(4),
– visto il regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici(5),
– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(6),
– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(7),
– vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575),
– vista la Convenzione del 1992 sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento (Convenzione di Bucarest) e i relativi protocolli,
– vista la dichiarazione ministeriale del 1993 sulla protezione del Mar Nero (dichiarazione di Odessa),
– vista l'analisi diagnostica transfrontaliera del Mar Nero del 2007(8),
– vista la relazione del 2008 sullo stato ambientale del Mar Nero, elaborata dalla Commissione per la protezione del Mar Nero contro l'inquinamento,
– visto il piano d'azione strategico del 2009 per la protezione ambientale e il recupero del Mar Nero, elaborato dalla Commissione per la protezione del Mar Nero contro l'inquinamento,
– viste le convenzioni delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,
– visto l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione del 10 dicembre 1982 relativa alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,
– visto l'accordo relativo all'attuazione della parte XI della Convenzione sul diritto del mare,
– visto il Codice di condotta della FAO del 1995 per una pesca responsabile,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1992 sulla diversità biologica,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale delle specie a rischio,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici (Convenzione di Ramsar),
– vista la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn),
– visto l'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS),
– visto l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici,
– vista la relazione del 2008 sul rafforzamento della cooperazione nel Mar Nero della trentaduesima sessione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM),
– visto lo studio regionale del 2009 della CGPM sui piccoli tonni nel Mar Mediterraneo, compreso il Mar Nero,
– vista l'Organizzazione per la cooperazione economica nel Mar Nero,
– vista la dichiarazione congiunta del vertice di Praga sul partenariato orientale del 7 maggio 2009 (dichiarazione di Praga),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0236/2011),
A. considerando che il dibattito sulla riforma della politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea è tuttora in corso e che occorre tenere conto delle specificità e delle esigenze di tale area marina, in quanto questa sarà la prima riforma della PCP a integrare il Mar Nero,
B. considerando che sino a oggi la collaborazione e la cooperazione sono state vaghe o inesistenti e che sono mancati un quadro normativo concreto e armonizzato e un atto legislativo comune che disciplinasse le attività di pesca fra gli Stati del Mar Nero, dato che le acque sono sotto la giurisdizione di diversi paesi rivieraschi, così come si è registrata una carenza generale di ricerche adeguate e sistematiche e di informazione scientifica sul bacino del Mar Nero,
C. considerando che la gestione della pesca nel Mar Nero è estremamente difficile, in quanto solo due dei sei paesi che si affacciano su questo bacino sono Stati membri dell'UE e sono comunque entrambi di recente adesione, avendo aderito solo nel 2007,
D. considerando che la possibilità di istituire un meccanismo politico comune per i sei paesi che si affacciano sul Mar Nero andrebbe esaminata in una prospettiva a lungo termine al fine di garantire, fra l'altro, la protezione dell'ambiente e favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere,
E. considerando che tale nuovo meccanismo politico per il Mar Nero dovrebbe mirare a preservare e migliorare la biodiversità e la prosperità della popolazione occupata nel settore della pesca della regione, obiettivi annoverabili fra le priorità dell'Unione europea,
F. considerando che il Mar Nero dovrebbe assumere il ruolo che gli spetta fra le principali aree marine dell'Europa, dato che è il più giovane e il più dinamico tra i mari semichiusi,
G. considerando che il Mar Nero dovrebbe essere incluso nella PCP riformata e nella politica marittima integrata e che le esigenze dei pescatori e delle industrie della pesca, della produzione e della lavorazione dovrebbero essere tenute nella dovuta considerazione nel nuovo quadro finanziario del Fondo europeo per la pesca dopo il 2013,
H. considerando che la presente relazione potrebbe non soltanto fungere da orientamento per la riforma della PCP, ma anche diventare parte integrante di una futura politica dell'Unione europea sulla collaborazione con i partner orientali per utilizzare al meglio l'attuale comunicazione della Commissione europea sulla sinergia del Mar Nero (COM(2007)0160) al fine di intensificare la cooperazione nella regione, dove la pesca e lo sviluppo dei vari settori svolgono un ruolo considerevole,
I. considerando che la gestione della pesca nella regione del Mar Nero trarrebbe notevoli vantaggi da una cooperazione scientifica maggiormente coordinata fra gli Stati costieri, come pure da una politica coerente di preservazione e miglioramento dello stato degli stock ittici a livello europeo,
J. considerando che molti ecosistemi marini in generale, e l'ecosistema del Mar Nero in particolare, sono seriamente colpiti dai cambiamenti dinamici correlati direttamente alla pesca, al cambiamento climatico e all'inquinamento,
K. considerando che la popolazione di lumache di mare della specie Rapana venosa influisce negativamente e costituisce una minaccia per l'equilibrio ecologico del Mar Nero poiché distrugge i filtri naturali dell'acqua, come il mitilo comune (Mythilus galloprovincialis) e la cappa gallina (Chamelea gallina),
L. considerando che la maggior parte dei pescherecci impiegati nel Mar Nero dai pescatori dell'UE sono di lunghezza inferiore a 12 metri e hanno quindi un impatto limitato sull'ambiente marino del Mar Nero; che essi dovrebbero tuttavia rispettare gli sforzi profusi per rendere sostenibili le attività di pesca e assumersi le proprie responsabilità al riguardo,
M. considerando che si dovrebbe porre fine immediatamente alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nel Mar Nero,
N. considerando che all'assenza di un accordo comune fra i sei paesi affacciati sul Mar Nero si potrebbe ovviare con un accordo quadro negoziato, ad esempio, sulla base di una comunicazione della Commissione europea, in cui siano espressi e presi in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa,
O. considerando che molti dei problemi del Mar Nero scaturiscono dalla mancanza di una struttura istituzionale appropriata che coordini e garantisca la gestione della pesca nel Mar Nero su un piano professionale e specialistico; che da dieci anni sono in corso negoziati fra le amministrazioni nazionali coinvolte nell'attuazione della politica della pesca sulla creazione di tale struttura istituzionale, nonché sulla forma e le responsabilità che tale struttura dovrebbe assumere, e che sino a oggi tali negoziati non hanno avuto alcun esito; che, per tale ragione, non è stata adottata alcuna misura adeguata di controllo delle catture, in particolare per la pesca transfrontaliera,
P. considerando che la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), il cui mandato comprende l'area del Mar Nero, finora non soddisfa le esigenze né le aspettative dei soggetti interessati, in particolare dei pescatori, nella misura del possibile e dovrebbe impiegare tutti gli strumenti disponibili connessi a quest'area,
Q. considerando che il Mar Nero si differenzia in maniera significativa dal Mar Mediterraneo in termini di stock ittici, livelli di inquinamento, varietà delle specie, specie dominanti, biomassa comune e produttività,
R. considerando che nel gennaio 2011 il Parlamento europeo ha approvato una relazione su una strategia dell'Unione europea per il Mar Nero(9), che sottolinea fra l'altro la necessità di applicare piani di gestione pluriennali nel settore della pesca, nonché l'istituzione di un organismo regionale distinto per la gestione della pesca nel Mar Nero,
Contesto generale
1. rileva che si dovrebbe istituire a livello europeo un settore della pesca redditizio, stabile e sostenibile e che, più in particolare, il Mar Nero necessita di una politica speciale per la preservazione e il miglioramento della situazione delle risorse ittiche e per garantire l'adeguatezza del settore alieutico al bacino del Mar Nero, tenendo conto delle specificità della regione come pure del fatto che la politica della pesca nel Mar Nero dovrebbe essere parte integrante della prossima riforma della PCP;
2. sottolinea la necessità di una ricerca analitica e scientifica più accurata, coordinata a livello regionale, nazionale ed europeo, per preservare e migliorare gli ecosistemi e le risorse ittiche nel bacino del Mar Nero;
3. riconosce gli interventi attuati dalla Commissione europea per promuovere un dialogo più solido e strutturato con i paesi non UE che si affacciano sul Mar Nero e incoraggia la Commissione a intensificare i propri sforzi in vista della conclusione di un quadro comune maggiormente strutturato che includa l'intero bacino del Mar Nero e applichi un approccio regionale alla gestione della pesca nella regione;
4. ritiene che tutte le decisioni e le politiche connesse al Mar Nero debbano fondarsi su solidi dati scientifici e chiede a tal fine la collaborazione di tutti i soggetti interessati;
5. sottolinea la necessità di sottoporre a un'analisi scientifica costante lo stato degli stock ittici e di istituire un sistema di osservazione stabile e a lungo termine della pesca e rileva che tutti gli Stati costieri del Mar Nero devono contribuire a tale analisi;
6. incoraggia la Commissione europea a impiegare tutti gli strumenti diplomatici e finanziari a sua disposizione per contribuire al raggiungimento di risultati concreti nell'ambito di un settore alieutico valido e sostenibile nell'interesse dell'UE, avvalendosi quanto più possibile anche dell'Assemblea parlamentare Euronest e dell'iniziativa del partenariato orientale, visto il ruolo decisivo dei paesi immediatamente confinanti con l'UE;
7. sollecita un sistema potenziato di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca, che contribuisca in modo più efficace allo sfruttamento sostenibile a lungo termine degli stock ittici e alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
8. sostiene il ruolo internazionale delle operazioni dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e sollecita un contributo più attivo e una cooperazione più efficace ai fini del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza dell'area del Mar Nero;
9. ritiene che le tecniche di pesca per le specie demersali debbano essere esaminate attentamente e nel dettaglio per individuare le tecniche non dannose o meno dannose per il fondale marino; sottolinea che l'utilizzo adeguato delle tecniche di pesca per le specie demersali riveste grande importanza nella prevenzione del sovrappopolamento di lumache di mare della specie Rapana venosa le quali minacciano gli organismi che fungono da filtri naturali, quali il mitilo comune marino (Mythilus galloprovincialis), la cappa gallina (Chamelea gallina), le preziose popolazioni di ostriche (Ostrea edulis) e numerosi altri molluschi;
10. ritiene che al Mar Nero dovrebbe essere riconosciuto uno status appropriato nell'ambito delle politiche dell'Unione e che a tal fine dovrebbero essere messi a punto interventi diplomatici e scientifici appropriati e rese disponibili risorse finanziarie adeguate per la pesca sostenibile nel bacino; ritiene che le risorse finanziarie dell'UE debbano essere flessibili, accessibili e trasparenti affinché l'UE possa garantire la sostenibilità della pesca nel Mar Nero;
11. sottolinea che il dialogo fra i soggetti interessati costituisce il fondamento per promuovere in maniera efficace la politica marittima integrata nell'area del Mar Nero; osserva che la politica marittima integrata dovrebbe inoltre favorire l'instaurazione di un collegamento esente da conflitti e tensioni fra i diversi settori marittimi, tenendo conto dello sviluppo sostenibile delle aree costiere;
12. sottolinea l'importante ruolo della cooperazione bilaterale e degli accordi internazionali, dal momento che la maggioranza dei paesi della regione del Mar Nero non sono Stati membri dell'UE e non sono pertanto obbligati a rispettare la legislazione dell'Unione;
13. è convinto che tutti gli Stati della regione del Mar Nero, in particolare quelli che sono membri dell'UE o candidati all'adesione, debbano rispettare il diritto dell'UE e quello internazionale in materia di attività di pesca, il cui obiettivo è mantenere la sostenibilità non soltanto degli stock ittici ma anche del settore alieutico;
14. invita la Commissione europea a promuovere ulteriormente la crescita delle aree costiere attraverso lo sviluppo di una pesca sostenibile, di importanza particolare per la regione del Mar Nero che presenta elevati tassi di disoccupazione;
Considerazioni specifiche
15. esprime la propria soddisfazione nei confronti degli sforzi messi in atto dalla Commissione per istituire gruppi di lavoro nel settore della gestione della pesca con la Turchia e la Federazione russa, che hanno creato i presupposti per un ulteriore dibattito sulla cooperazione; invita la Commissione a estendere tali sforzi e tale dialogo a tutti i paesi che si affacciano sul Mar Nero; invita la Commissione a sfruttare pienamente le organizzazioni e gli strumenti pertinenti attualmente esistenti al fine di progredire verso un miglior coordinamento delle politiche; è dell'avviso che, nel frattempo, un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) distinta per il Mar Nero potrebbe, a lungo termine, favorire e promuovere la comunicazione fra gli istituti scientifici e le organizzazioni professionali di pescatori nonché le aziende di produzione e lavorazione, nell'ottica di risolvere i problemi e consolidare la cooperazione nell'area del Mar Nero; incoraggia la Commissione a collaborare con i paesi del Mar Nero a livello bilaterale, tenendo in considerazione che molti di questi paesi non sono membri dell'Unione europea;
16. sottolinea la necessità di esaminare a lungo termine la possibilità di istituire una ORGP deputata al coordinamento della ricerca scientifica, all'analisi dello stato degli stock ittici e all'attuazione di politiche speciali di osservazione delle specie a rischio; ritiene che tale organizzazione potrebbe altresì avanzare proposte relative ai piani di gestione pluriennali della pesca e ripartire i contingenti fra i paesi che si affacciano sul Mar Nero;
17. sollecita l'Unione europea ad avvalersi delle proprie risorse diplomatiche per convincere il maggior numero possibile di paesi non UE che si affacciano sul Mar Nero del valore insito nei principi della politica comune della pesca dell'Unione europea, con particolare riferimento all'applicazione dei piani di gestione pluriennali;
18. è convinto che gli strumenti dell'UE debbano essere utilizzati nelle attività scientifiche come mezzo per favorire e agevolare la collaborazione e gli sforzi congiunti fra le équipe scientifiche europee e le loro controparti in Ucraina, Federazione russa, Georgia e Turchia;
19. ritiene che le attività dell'Unione europea connesse alla pesca nel Mar Nero, in particolare la politica marittima integrata, debbano essere incentrate prevalentemente sulla pesca su scala ridotta, essenziale per la regione e per lo status economico delle aree costiere;
20. sottolinea che la politica comune della pesca dell'Unione europea dovrebbe promuovere la formazione di organizzazioni professionali di pescatori e di organizzazioni intersettoriali nelle filiere della pesca e dell'acquacoltura nel Mar Nero, dove queste risultano assenti o poco sviluppate;
21. ritiene che il principio dei TAC e dei contingenti annui attualmente applicati non dovrebbe rappresentare l'unica alternativa per la gestione della pesca nel Mar Nero; ritiene che vadano favoriti i piani di gestione pluriennale, i quali potrebbero fare maggiore chiarezza sugli obiettivi dell'Unione europea nel settore alieutico della regione del Mar Nero e sulla prospettiva dell'UE per il futuro del bacino;
22. sottolinea la necessità di adottare un approccio a lungo termine che sia condiviso e coordinato fra tutti i soggetti interessati della regione affinché tutti gli attori del Mar Nero pratichino una pesca sostenibile e si compiace pertanto dello scambio di buone prassi tra le parti interessate;
23. ricorda l'importanza di una gestione della pesca che consenta la redditività e la sostenibilità degli ecosistemi, lo sviluppo dell'attività di pesca legale e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; sollecita la creazione della funzione di guardia costiera europea al fine di intensificare efficacemente la cooperazione tra gli Stati membri in modo rafforzare la sicurezza marittima e lottare contro le nuove minacce in mare, in particolare nel Mar Nero;
24. ritiene che i piani di gestione pluriennali rivestano un estremo interesse, sia per la situazione economica del settore alieutico che per lo stato ambientale degli ecosistemi del Mar Nero; ritiene che l'approccio dei piani di gestione pluriennali dovrebbe andare di pari passo con un controllo efficace delle catture;
25. sottolinea la necessità di promuovere la ricerca scientifica sulle questioni relative al Mar Nero, cosicché le autorità competenti europee, regionali e nazionali tengano conto, nelle decisioni che assumono, delle conseguenze economiche, sociali e ambientali; reputa necessario svolgere una ricerca dettagliata e coordinata intesa a individuare una risposta chiara e inequivocabile alle questioni della gestione della pesca e dell'impatto che possono avere determinati metodi di pesca (ad esempio la pesca con reti a strascico sui fondali) dato che la mancanza di studi sui loro effetti impedisce di trarre conclusioni fondate; ritiene che i progetti e i programmi di ricerca nel settore della pesca nel Mar Nero, quali SESAME, KNOWSEAS, WISER e BlackSeaFish, debbano essere promossi ulteriormente;
o o o
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti di Ucraina, Federazione russa, Georgia e Turchia.
Si veda la risoluzione succitata del 20 gennaio 2011.
Sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI))
– vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi(1),
– vista la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione(2),
– vista la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)(3),
– vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale)(4), come modificata dalle direttive 97/11/CE(5), 2003/35/CE(6) e 2009/31/CE(7),
– vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o ELD)(8),
– visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima(9), così come modificato,
– visto il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002(10),
– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)(11),
– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sull'azione UE in materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa(12),
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi» (COM(2010)0560),
– visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 11 e l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'incidente della piattaforma Deepwater Horizon che ha causato una tragica perdita di vite umane e significativi danni ambientali,
– vista la relazione finale della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore,
– vista la direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)(13),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A7-0290/2011),
A. considerando che l'articolo 194 del TFUE afferma specificamente il diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche tenendo in considerazione, al contempo, la solidarietà e la protezione dell'ambiente,
B. considerando che l'articolo 191 del TFUE sancisce che la politica dell'Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela ed essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»,
C. considerando che le fonti interne di petrolio e gas contribuiscono in modo significativo alle attuali necessità energetiche dell'Europa e sono fondamentali al momento per la nostra sicurezza energetica e la nostra diversità energetica,
D. considerando che l'attività offshore è in crescita nelle aree adiacenti al territorio dell'UE, che non sono soggette alla legislazione UE, ma in cui qualsiasi incidente potrebbe avere un impatto sul territorio dell'UE; che molte di queste aree sono attualmente instabili dal punto di vista politico,
E. considerando che esiste già un ampio corpus di diritto internazionale e convenzioni internazionali che disciplinano i mari, comprese le acque europee,
F. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce il quadro giuridico per la realizzazione di attività in ambito oceanico e marino, compresa la delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva (ZEE);
G. considerando che occorre garantire la sicurezza e l'integrità della prospezione di petrolio e di gas naturale e la massima protezione per i cittadini europei e l'ambiente,
H. considerando che gli effetti di un incidente potrebbero essere di natura transfrontaliera, il che giustifica pertanto la preparazione preliminare di una capacità di risposta dell'UE contro l'inquinamento che tenga presenti gli incidenti avvenuti al di fuori delle acque dell'UE,
I. considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon ha mostrato le conseguenze ambientali e umane potenzialmente devastanti dello sfruttamento petrolifero in ambienti estremi, e gli enormi costi economici associati a tali impatti ambientali,
J. considerando che alcune raccomandazioni della Commissione nazionale statunitense sulla fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon della BP e sulla trivellazione offshore rispecchiano una serie di pratiche assai comuni in alcune parti dell'UE da oltre 20 anni,
K. considerando che la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico deve indurre l'Unione europea, laddove necessario, a effettuare con la massima urgenza una revisione approfondita della legislazione e della regolamentazione pertinenti, per quanto concerne il principio di precauzione e il principio dell'azione preventiva, per tutti gli aspetti dell'esplorazione e dell'estrazione offshore di petrolio e di gas, compreso il trasporto sicuro mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, all'interno del suo territorio; che, in tale contesto, il Parlamento plaude all'intenzione della Commissione di colmare con urgenza le lacune nell'attuale legislazione dell'UE,
L. considerando che la catastrofe del Golfo del Messico ha spinto l'industria e le autorità competenti a creare forum, come il GIRG(14) e l'OSPRAG(15), per trarre insegnamenti dalla catastrofe e che molte di queste iniziative hanno già prodotto risultati concreti,
M. considerando che nel 2007 le imprese petrolifere nazionali rappresentavano il 52% della produzione mondiale di petrolio e controllavano l'88% delle riserve accertate di petrolio; che la loro importanza rispetto alle compagnie petrolifere internazionali sta aumentando in modo straordinario,
N. considerando che i diversi meccanismi regolamentari degli Stati membri rendono molto più difficile garantire l'integrità delle misure di sicurezza, rappresentano un onere finanziario aggiuntivo per le imprese e pregiudicano l'adeguato e buon funzionamento del mercato interno,
O. considerando che i fatti suggeriscono che separare il processo di concessione di licenze dalle valutazioni sulla salute e la sicurezza può permettere di evitare eventuali conflitti di interesse o una confusione di obiettivi,
P. considerando che i regolatori nazionali devono valutare la sostenibilità e la capacità finanziarie prima di concedere la licenza e l'autorizzazione definitiva di trivellazione, garantendo che esistano fondi sufficienti, anche attraverso l'assicurazione contro i danni a terzi e fondi comuni,
Q. considerando che esistono già vari forum internazionali in cui i regolatori possono scambiare le migliori prassi, incluso il NSOAF(16),
R. considerando che la Commissione, a nome dell'UE, è già parte contraente dell'OSPAR(17), una convenzione regionale per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,
S. considerando che esistono meccanismi per la segnalazione degli incidenti, compresa la relazione annuale OSPAR sugli scarichi, le fuoriuscite e le emissioni, e che si possono utilizzare canali non regolamentari come i «bollettini di sicurezza» del NSOAF per divulgare gli insegnamenti tratti da tali incidenti,
T. considerando che numerosi accordi esistenti definiscono già procedure di risposta internazionale a fuoriuscite di rilevanza internazionale, quali l'accordo OCES(18),
U. considerando che la direttiva Macchine dell'UE è applicabile in generale alle attrezzature delle installazioni offshore di petrolio e di gas, ma esclude le unità mobili di trivellazione offshore e le rispettive attrezzature,
V. considerando che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce già assistenza tecnica alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di sicurezza marittima e che le sono state affidate funzioni operative per l'intervento contro l'inquinamento da idrocarburi, il monitoraggio via satellite e l'identificazione e tracciamento a lungo raggio di navi,
W. considerando che la responsabilità del risanamento dopo qualsiasi fuoriuscita di petrolio e la responsabilità per danni sono basate sull'articolo 191 del TFUE, che sancisce il principio «chi inquina, paga», e rispecchiate nel diritto derivato, come la direttiva sulla responsabilità ambientale e la direttiva sui rifiuti,
X. considerando che nel Mare del Nord esiste già un regime di compensazione volontario in caso di inquinamento da idrocarburi,
Approccio normativo
1. riconosce che il rilascio di licenze e di altre autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi è una prerogativa degli Stati membri e che qualsiasi sospensione delle attività è a discrezione dello Stato membro interessato; sottolinea, tuttavia, che le procedure di concessione di licenze devono conformarsi a determinati criteri comuni dell'UE ed evidenzia il fatto che gli Stati membri devono applicare il principio di precauzione al momento del rilascio delle autorizzazioni per la prospezione e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi;
2. insiste pertanto sul fatto che l'introduzione di una moratoria su scala UE per tutte le nuove trivellazioni petrolifere offshore nelle acque profonde dell'UE costituirebbe una reazione sproporzionata rispetto alla necessità di assicurare livelli di sicurezza elevati in tutta l'UE;
3. sottolinea che il regime legislativo e regolamentare di ogni Stato membro deve assicurare che tutti gli operatori presentino un «dossier di sicurezza» basato sui rischi specifici del sito che li obblighi a dimostrare pienamente alle autorità competenti in materia di salute, sicurezza e ambiente che tutti i rischi specifici del sito, e di altro tipo, sono stati considerati e che vengono effettuati controlli per ogni impianto;
4. sottolinea che i quadri legislativi e regolamentari di tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un regime solido in linea con le migliori prassi attuali in virtù del quale tutte le proposte di trivellazione siano corredate da un dossier di sicurezza che deve essere approvato prima di poter iniziare le operazioni, e che deve includere procedure di verifica indipendenti da parte di terzi e revisioni ad intervalli periodici e adeguati da parte di esperti indipendenti; sottolinea che «punti di attesa» regolatori preliminari alla trivellazione assicureranno inoltre che tutti i rischi sono stati considerati e attenuati e che le revisioni degli esperti indipendenti sono state attuate ad intervalli adeguati per ciascun impianto;
5. chiede che tutti i dossier di sicurezza diventino un documento vivo e in evoluzione in modo che le modifiche materiali, tecniche o in materia di attrezzature siano sottoposte all'approvazione dell'autorità competente interessata e sottolinea che tutti i dossier di sicurezza dovrebbero essere rivisti almeno ogni cinque anni, anche da regolatori indipendenti; sottolinea che tutte le procedure e attrezzature disponibili sul sito per far fronte ad eventuali esplosioni devono essere incluse nel dossier di sicurezza;
6. riconosce che esiste già una rete di regimi e migliori prassi ed è convinto che qualsiasi nuovo atto legislativo specifico dell'UE possa destabilizzare l'attuale rete di regimi, allontanandoli dall'approccio collaudato del dossier di sicurezza, e sottolinea che la nuova legislazione non deve tentare di duplicare o compromettere le migliori prassi esistenti;
7. appoggia l'auspicio della Commissione di livellare verso l'alto le norme minime nell'UE, in cooperazione con gli Stati membri; ritiene che le preoccupazioni relative alla sicurezza e all'ambiente debbano essere integrate in tutta la legislazione e che le norme di sicurezza e di protezione dell'ambiente più elevate debbano essere applicate in tutti gli ambiti delle attività di sfruttamento offshore di petrolio e di gas; chiede che una parte terza indipendente aumenti il livello di coordinamento in caso di incidente; raccomanda di designare l'AESM per tale funzione;
8. sollecita un'estensione del campo di applicazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)(19) a tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione e esercizio) e chiede l'introduzione di requisiti specifici per le VIA nel caso di acque profonde, pozzi complessi, difficili condizioni di trivellazione e trasferimento di petrolio e gas mediante condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino; ritiene inoltre che la Commissione debba assicurare che le VIA per i progetti offshore approvati dalle autorità nazionali riguardino anche le modalità che l'operatore deve seguire nella fase di smantellamento; chiede alla Commissione di riesaminare le disposizioni giuridiche in materia di VIA e di stabilire in tal sede che le procedure di valutazione dell'impatto ambientale devono essere affidate ad esperti indipendenti dal cliente;
9. invita la Commissione a esaminare l'attuale quadro regolamentare relativo allo smantellamento delle infrastrutture di trivellazione esistenti e a chiarire, se necessario per via normativa, la responsabilità degli operatori di garantire uno smantellamento sicuro e di rispondere di qualsiasi danno ambientale risultante da tale operazione ovvero da un sito di trivellazione dopo il suo smantellamento;
10. invita la Commissione a considerare l'opportunità di estendere i validi principi contenuti nella sua legislazione per il controllo dei rischi sulla terraferma (SEVESO II(20) e III(21)) alla legislazione sulle attività offshore relative al petrolio e al gas; invita nel frattempo la Commissione, qualora non proponga questa nuova legislazione specifica, a riesaminare la sua proposta SEVESO III al fine di estenderne il campo d'applicazione agli impianti di trivellazione e alle condotte sottomarine situate sopra o sotto il fondo marino, in tutte le fasi di esplorazione delle riserve di petrolio e gas fino allo smantellamento del pozzo; accoglie con favore il memorandum esplicativo della Commissione sulla revisione della direttiva SEVESO II in cui afferma che valuterà il modo più appropriato per rafforzare la legislazione ambientale;
11. osserva che le attività offshore nel settore degli idrocarburi non sono coperte dalle disposizioni fondamentali della direttiva sulle emissioni industriali(22); suggerisce che la Commissione aggiunga all'Allegato I, punto 1.5, «attività offshore relative a petrolio e gas», quale parte della prima revisione che dovrà essere compiuta entro il 31 dicembre 2011, e suggerisce che l'Ufficio europeo IPPC definisca le migliori prassi disponibili per le attività offshore relative a petrolio e gas;
12. si compiace dell'intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 92/91/CEE e chiede un approccio basato su norme comuni, al fine di evitare disparità di trattamento dei lavoratori in seno alla stessa impresa a seconda del luogo di lavoro; chiede quindi una serie di norme trasparenti, efficaci e coerenti applicabili a tutti i dipendenti del settore offshore nonché una valutazione dell'efficacia della legislazione esistente e delle possibilità di una futura armonizzazione della legislazione;
13. chiede all'Unione europea di promuovere l'applicazione delle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (OIL-OSH 2001) nel settore degli idrocarburi;
14. avverte, tuttavia, che l'efficacia della legislazione dipende in ultima analisi dalla qualità con cui viene attuata dalle autorità e dagli organi nazionali ed europei competenti che attuano, gestiscono e applicano la legislazione pertinente; ritiene che la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che le autorità degli Stati membri rispettino detta legislazione;
15. richiama l'attenzione sul fatto che alcuni Stati membri già dispongono di meccanismi di sicurezza eccellenti rispetto al livello europeo e internazionale;
16. sottolinea l'importanza di ispezioni periodiche, variate e rigorose svolte da personale indipendente e specializzato a conoscenza delle condizioni locali; ritiene che i regimi di ispezione di un operatore debbano essere anch'essi oggetto di verifica da parte di terzi; sostiene gli sforzi già profusi da alcuni Stati membri al fine di aumentare il numero delle ispezioni rigorose; sottolinea l'importanza dell'indipendenza delle autorità nazionali e di un trattamento trasparente dei possibili conflitti d'interesse ai quali gli ispettori potrebbero dover far fronte con i potenziali datori di lavoro futuri;
17. prende atto che le risorse sono limitate in termini di ispettori esperti e chiede che siano previsti maggiori investimenti per sviluppare una rete di ispezione più qualificata in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad esaminare le modalità per aiutare gli Stati membri a sviluppare i propri servizi di ispezione;
18. insiste sulla necessità di introdurre sistemi di controllo efficaci da parte di organi di ispezione, con metodi innovativi quali audit specifici sull'orario di lavoro o le operazioni di salvataggio, e sulla possibilità di applicare sanzioni in caso di violazione delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;
19. rileva che i regimi di ispezione di un operatore devono essere oggetto di verifica da parte di terzi e sottoposti a ispezioni a livello di UE e che l'audit delle navi deve essere esteso includendovi le piattaforme offshore di petrolio e gas;
20. riconosce che, in alcune operazioni meno estese, la condivisione delle ispezioni da parte degli Stati membri possa generare economie di scala;
21. sottolinea che ogni eventuale estensione della legislazione dell'UE in materia di prodotti alle attrezzature sulle installazioni offshore dovrebbe riconoscere che, dato il ritmo elevato del progresso tecnologico, specifiche eccessivamente prescrittive possono divenire rapidamente superflue;
22. manifesta preoccupazione per il fatto che un «controllore dei controllori» a livello UE non apporterà un valore aggiunto sufficiente a giustificare il drenaggio delle scarse risorse normative dalle autorità nazionali competenti; riconosce tuttavia le potenzialità rappresentate dall'importante esperienza dell'AESM nel trattare la prevenzione, il monitoraggio e le attività di rilevamento degli incidenti petroliferi e che la raccolta di dati, la condivisione delle migliori prassi e il coordinamento delle risorse di risposta dovrebbero essere coordinati a livello di UE; invita la Commissione ad esaminare se un organismo di regolamentazione europeo per le operazioni offshore che riunisca i regolatori nazionali, analogamente al BEREC per il settore delle comunicazioni elettroniche, possa apportare un valore aggiunto e rafforzare l'applicazione e l'attuazione nell'UE delle norme più elevate,
Prevenzione, scambio di informazioni e migliori prassi
23. sottolinea l'importanza delle iniziative regionali quali prima fase dell'azione multilaterale ed è convinto che si debbano stabilire forum analoghi al NSOAF nel Mare del Nord per gli Stati membri attorno al Mar Mediterraneo, al Mar Baltico e al Mar Nero per controllare l'adozione e l'applicazione delle norme minime; plaude a tal proposito all'iniziativa della Commissione di istituire il Mediterranean Offshore Authorities Forum (MOAF) e incoraggia la partecipazione di paesi non membri dell'UE; è del parere che gli standard e le norme adottate per l'UE dovrebbero tenere conto degli aspetti ambientali relativi alla ricerca degli idrocarburi nei territori dei paesi terzi;
24. riconosce che le condizioni delle diverse aree marine variano considerevolmente ma ritiene che dovrebbe sussistere un coordinamento tra i forum per le iniziative regionali, ove opportuno, per garantire le migliore prassi a livello di UE; sottolinea che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo all'interno di detti forum;
25. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta a istituire riunioni congiunte UE/NSOAF quali opportunità di scambio delle migliori prassi nell'UE; sottolinea che tali riunioni dovrebbero essere valutate dai partecipanti;
26. plaude alla decisione dell'Associazione internazionale dei produttori di petrolio e di gas di istituire il gruppo di reazione globale dell'industria (GIRG) in seguito alla catastrofe del Golfo del Messico; li esorta ad operare con trasparenza in fase di condivisione di informazioni e di collaborazione con le autorità;
27. mette in evidenza i benefici per la sicurezza derivanti dai programmi che prevedono l'impegno della manodopera; sostiene legami forti e iniziative congiunte tra l'industria, i lavoratori e le autorità nazionali competenti negli ambiti della salute, della sicurezza e della protezione ambientale;
28. sottolinea che la produzione offshore di petrolio e gas comporta rischi molto elevati per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa delle condizioni ambientali talvolta estreme, di orari di lavoro con turni di 12 ore nonché della situazione di isolamento e riconosce che queste specifiche condizioni di lavoro, in particolare lo stress psicologico, sono, e devono continuare a essere, regolamentate per ridurre al minimo gli errori umani e proteggere i lavoratori; raccomanda quindi che i lavoratori possano beneficiare di un'assicurazione commisurata ai rischi affrontati;
29. ritiene che occorra sviluppare una cultura preventiva della salute e della sicurezza mediante l'impegno delle imprese e dei sindacati nonché la partecipazione attiva dei lavoratori, in particolare consultandoli e coinvolgendoli nell'elaborazione e nell'applicazione delle procedure di sicurezza nonché informandoli in merito ai potenziali rischi; sottolinea l'importanza di sperimentare e controllare tali procedure nell'ambito della catena di comando onde garantire che la dirigenza sia qualificata e responsabile in caso di incidenti o problemi di sicurezza;
30. chiede al settore dell'industria di impegnarsi a favore di un'autentica cultura della sicurezza in tutte le sue organizzazioni, siano esse industrie che operano offshore o in un ufficio; promuove pertanto programmi periodici di formazione per tutti i lavoratori fissi o a contratto e i datori di lavoro;
31. chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di definire norme e sistemi comuni di sicurezza elevata per contrastare e limitare le minacce, al fine di ridurre al minimo i rischi e, ove necessario, consentire una risposta rapida ed efficace; chiede inoltre di definire negli Stati membri dell'UE i requisiti di formazione per i lavoratori, compresi appaltatori e subappaltatori, che svolgono mansioni ad alto rischio e di armonizzarli per garantirne l'attuazione coerente in tutte le acque europee; invita la Commissione a impegnarsi concretamente con i partner internazionali al fine di valutare la possibilità di giungere a un'iniziativa mondiale in materia di normative sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e di aggiornare regolarmente tali normative per tenere conto degli ultimi sviluppi della tecnologia;
32. invita gli Stati membri a consentire solo la formazione interna o esterna certificata;
33. accoglie con favore i programmi internazionali di scambio e di formazione comune per il personale delle autorità nazionali competenti e chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre iniziative volte a incoraggiare detti programmi;
34. chiede che siano applicate norme rigorose in materia di sicurezza, tutela della salute e formazione alle aziende subappaltanti, le quali devono disporre delle competenze necessarie a svolgere lavori di manutenzione e costruzione nell'ambito delle proprie responsabilità; chiede che i lavoratori, compresi gli appaltatori e i subappaltatori, e le loro organizzazioni siano informati in merito a tutti i rischi relativi a un lavoro, prima della sua effettiva esecuzione;
35. sottolinea che anche i lavoratori dipendenti che operano nelle fasi successive della catena di trasformazione offshore o sulla terraferma sono esposti a rischi estremamente elevati per la salute e la sicurezza; chiede agli Stati membri di inserire tali lavoratori dipendenti nelle proprie attività di regolamentazione;
36. chiede che sia fornita un'assistenza medica secondaria specifica e regolare per i lavoratori che operano nel settore offshore degli idrocarburi; raccomanda di organizzare almeno un esame medico all'anno per accertare la condizione fisica e psicologica dei lavoratori;
37. chiede l'approvazione di un meccanismo che valuti i rischi incorsi dai lavoratori e che si tenga conto di tale valutazione nel calcolo della loro retribuzione;
38. invita l'industria a seguire le migliori prassi relative ai rappresentanti della sicurezza; ritiene che i lavoratori dipendenti dovrebbero poter eleggere un rappresentante della sicurezza che sia coinvolto nelle questioni di sicurezza a tutti i livelli di funzionamento e del processo decisionale; ritiene altresì che dovrebbero poter denunciare i problemi o i rischi di sicurezza alle autorità competenti in forma anonima, in modo da essere tutelati dalle intimidazioni;
39. sostiene il rafforzamento delle iniziative per condividere le migliori prassi tra gli Stati membri in materia di regolamentazione, norme e procedure, e nella segnalazione e gestione degli incidenti, compresi i pareri scientifici, i regimi di sicurezza operativa e di protezione dell'ambiente, la gestione dei rischi, le procedure di reazione, ecc.;
40. riconosce che le informazioni sono già condivise, sia attraverso gruppi di regolamentazione o partenariati commerciali e joint venture; ritiene che la sicurezza non è una proprietà esclusiva;
41. invita le autorità nazionali competenti a raccogliere, condividere e diffondere le informazioni relative alla segnalazione degli incidenti, tenendo debitamente conto della rispettiva sensibilità commerciale, in modo da trarne insegnamenti; riconosce che il consolidamento e il coordinamento aggiuntivo delle pratiche esistenti e della segnalazione degli incidenti potrebbero contribuire a garantire la trasparenza e la coerenza nell'UE; tali informazioni dovrebbero essere condivise quanto più tempestivamente possibile dopo che si è verificato un incidente e dovrebbero includere, tra l'altro, gli incidenti del personale, i guasti ai macchinari, la fuga di idrocarburi e gli altri incidenti che causano inquietudine; plaude alle iniziative internazionali, compreso il gruppo di lavoro del G20, volte a fornire assistenza a livello globale per garantire una conoscenza diffusa degli incidenti e delle eventuali azioni correttive necessarie;
42. è convinto che la Commissione debba valutare l'efficacia dei diversi canali d'informazione esistenti, le ragioni della razionalizzazione e/o le ragioni per l'istituzione di nuovi regimi internazionali, tenendo debitamente conto dell'onere amministrativo derivante;
Concessione di licenze e autorizzazioni di trivellazione
43. prende atto della differenza esistente tra la concessione di licenze e l'autorizzazione alla trivellazione e che il licenziatario può non essere l'organizzazione incaricata della trivellazione; ritiene che debbano esistere «punti di attesa» regolatori dopo la concessione di una licenza e prima della trivellazione;
44. raccomanda che le funzioni di concessione di licenze e di salute e sicurezza siano distinte in tutti gli Stati membri; ritiene che la Commissione debba collaborare con gli Stati membri per istituire criteri comuni, trasparenti e oggettivi per la concessione delle licenze che garantiscano la separazione tra la funzione di concessione di licenze e quella di salute e sicurezza, onde ridurre il rischio di un conflitto d'interesse;
45. osserva che un numero considerevole di installazioni nelle acque dell'UE diventa obsoleto; accoglie con favore i tentativi volti a migliorare l'integrità dei beni delle piattaforme esistenti;
46. ritiene che, nella procedura di concessione delle licenze, per tutto il periodo operativo e in tutte le fasi dei progetti offshore (esplorazione, esercizio e smantellamento), gli operatori del settore degli idrocarburi debbano essere tenuti a dimostrare di avere una capacità finanziaria sufficiente per assicurare il risanamento dei danni ambientali causati dalle attività specifiche da essi compiute, inclusi quelli causati da incidenti con bassa probabilità e impatto rilevante, attraverso sistemi obbligatori di garanzia reciproca per il settore, assicurazioni obbligatorie o un sistema misto che garantisca la sicurezza finanziaria;
Pianificazione d'emergenza
47. sostiene l'uso di piani d'emergenza specifici per sito che identifichino i rischi, valutino le potenziali fonti di inquinamento e i loro effetti, delineino una strategia di risposta e riportino piani di trivellazione per i pozzi di soccorso potenziali; raccomanda che gli operatori che ottengono una licenza debbano aver effettuato, come condizione per ottenere l'autorizzazione a trivellare, una valutazione d'impatto ambientale e presentato i loro piani d'emergenza almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori; ritiene che, per i pozzi complessi o condizioni di trivellazione difficili, la pianificazione di emergenza dovrebbe essere valutata, sottoposta a consultazione e approvata simultaneamente ad altri processi di approvazione regolamentare (ad esempio quelli relativi agli impatti ambientali o al progetto dei pozzi); sottolinea che, in tutti i casi, i lavori non devono essere avviati fino a quando non sia stato approvato un piano d'emergenza dallo Stato membro sul cui territorio si svolgeranno detti lavori; l'autorità nazionale competente dovrebbe pubblicare i piani d'emergenza, tenendo debitamente conto della protezione dei dati;
48. invita gli Stati membri ad elaborare, modificare o aggiornare i piani di emergenza nazionali descrivendo in dettaglio i canali di comando e i meccanismi per l'impiego delle risorse nazionali accanto alle risorse dell'industria in caso di fuoriuscita; invita gli Stati membri a cooperare fra loro e con i paesi confinanti dell'UE per la redazione di piani regionali di emergenza; chiede che detti piani siano trasmessi all'AESM;
49. rileva che gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas; è del parere che il ricorso alle capacità d'intervento dell'AESM debba essere esplicitamente esteso alla prevenzione dell'inquinamento proveniente da tali attività e alla risposta a tale fenomeno;
50. suggerisce che gli inventari dell'AESM sulle risorse d'intervento includano tutte le risorse pertinenti pubbliche e dell'industria, in modo che l'AESM sia nella posizione migliore per svolgere un ruolo di coordinamento, ove necessario, in caso di incidenti gravi;
51. suggerisce che le attrezzature disponibili per contenere tutte le potenziali fuoriuscite costituiscano una parte essenziale dei piani di emergenza e che esse siano disponibili in prossimità degli impianti per poter essere utilizzate tempestivamente in caso di incidenti gravi;
52. esorta le imprese a continuare a destinare fondi per la ricerca e lo sviluppo nel settore delle nuove tecnologie di prevenzione e di risanamento in caso di incidente; sottolinea che, prima di essere aggiunte a un piano di emergenza approvato, le tecnologie di risposta alle catastrofi devono essere testate in modo indipendente, valutate e autorizzate;
53. ritiene essenziale effettuare ricerche scientifiche mirate e innovative al fine di rendere possibile l'uso di sistemi automatici per monitorare le operazioni di trivellazione e di chiusura e, così facendo, aumentare l'affidabilità delle operazioni di trivellazione e sfruttamento e dei sistemi di sicurezza antincendio in condizioni climatiche estreme;
54. chiede un rigoroso controllo e una verifica e una valutazione continue dell'impatto ambientale dei disperdenti chimici (anche piani d'intervento in caso di emergenza che comportano l'impiego di disperdenti chimici), tanto per assicurarne l'idoneità in caso di fuoriuscita quanto per evitare ripercussioni sulla salute pubblica e l'ambiente; chiede alla Commissione di garantire ricerche più dettagliate sugli effetti di questi prodotti chimici, se necessario attraverso programmi di ricerca dell'UE;
Risposta alle catastrofi
55. riconosce che l'industria ha la responsabilità primaria di reagire alle catastrofi; accoglie con favore le iniziative congiunte del settore per sviluppare, mobilitare e utilizzare risorse per far fronte alle fuoriuscite di petrolio; sottolinea che il settore pubblico ha un importante ruolo nella regolazione, la sicurezza e il coordinamento della risposta alle catastrofi;
56. raccomanda che sia posta un'enfasi maggiore sulla formazione sistematica, in particolare sull'applicazione pratica delle attrezzature di risposta alle catastrofi;
57. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che il sistema di concessione delle licenze comprenda strumenti di finanziamento della protezione atti ad assicurare che, in caso di incidenti gravi, le necessarie risorse finanziarie possano essere mobilitate con urgenza per far fronte alle perdite economiche, sociali ed ambientali causate da fuoriuscite di petrolio o fughe di gas;
58. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in modo da coprire non solo le navi ma anche le installazioni offshore;
59. rileva che l'impiego delle competenze e delle risorse dell'AESM sarà determinato dal regolamento riveduto dell'AESM ma che dovrebbero essere esplicitamente estese agli interventi contro l'inquinamento causato da prospezioni di petrolio e gas ed essere disponibili in tutta l'UE e i paesi vicini, se necessario;
60. ritiene che gli strumenti di risposta e monitoraggio messi a punto a livello di UE, rispettivamente la rete di navi di appoggio per il recupero del petrolio dell'AESM e il CleanSeaNet (CSN) per il controllo e il rilevamento di fuoriuscite di petrolio, possano essere utilizzati nel caso di incidenti negli impianti offshore;
61. raccomanda l'utilizzo del servizio CleanSeaNet dell'AESM per controllare le piattaforme petrolifere e gli scarichi illegali delle navi; riconosce che il 50% delle immagini fornite attualmente al CleanSeaNet può essere utilizzato per controllare le piattaforme petrolifere;
62. raccomanda pertanto il ricorso alla rete di servizio di navi di appoggio dell'AESM per far fronte alle fuoriuscite di petrolio (SOSRV), dopo aver esaminato i seguenti elementi:
a)
non tutte le navi possono operare in ambienti con un punto di infiammabilità inferiore a 60°C;
b)
i contratti devono essere migliorati per consentire interventi prolungati per il recupero del petrolio;
c)
occorre ovviare alle lacune nella rete attuale;
d)
occorre testare nuove tecniche, quali operazioni con reti per assorbire idrocarburi;
63. rinnova gli appelli rivolti alla Commissione affinché presenti al più presto delle proposte per l'istituzione di una forza di protezione civile europea basata sul meccanismo di protezione civile dell'UE ed elabori un piano d'azione europeo, di concerto con gli Stati membri, che integri meccanismi specifici che definiscano in quale modo l'UE può far fronte al massiccio inquinamento causato dalle installazioni petrolifere offshore, comprese le condotte sottomarine di trasporto del petrolio e del gas situate sopra o sotto il fondo marino;
64. riconosce il ruolo del MIC(23) nell'integrare i meccanismi di risposta di emergenza degli Stati membri e dell'industria;
65. sostiene i servizi innovativi destinati al settore marittimo; accoglie con favore la discussione, in seno alla Commissione e agli Stati membri, relativamente a una nuova iniziativa e-maritime, basata sul progetto SafeSeaNet, e ritiene che essa possa offrire ulteriori benefici di sicurezza all'industria estrattiva del petrolio e del gas offshore;
66. sottolinea che ogni area marittima deve sempre avere accesso ad attrezzature sufficienti e disponibili per far fronte ad eventuali casi di vaste fuoriuscite nelle condizioni peggiori in un'area marittima specifica e non solo nelle acque dell'UE;
67. invita la Commissione a garantire che la migliore gestione dei dati marini, proposta nella comunicazione sulle conoscenze oceanografiche 2020(24) e nella proposta di regolamento che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata(25), tenga presente la necessità di garantire un controllo appropriato delle minacce di inquinamento, onde determinare la linea d'azione opportuna in modo tempestivo;
68. chiede alla Commissione di preparare una proposta in modo che le conoscenze scientifiche prodotte dagli operatori offshore che lavorano con licenza pubblica siano messe a disposizione delle autorità competenti utilizzando le norme e i protocolli sviluppati nel quadro del piano d'azione sulle conoscenze oceanografiche 2020, al fine di facilitare il controllo pubblico e meglio comprendere l'ambiente marino;
Responsabilità
69. esorta gli Stati membri, in fase di esame dei meccanismi di garanzia finanziaria, compresa la necessità di un'assicurazione di responsabilità civile, a prestare la dovuta attenzione alla fissazione di tassi di assicurazione sulla base del rischio effettivo derivante dalle difficoltà di trivellazione e di sfruttamento, in modo da non escludere dal mercato i piccoli e medi operatori, pur garantendo nel contempo che sia mantenuta la piena copertura di responsabilità;
70. sottolinea che, anche se in linea di principio è possibile fornire garanzie finanziarie mediante un'assicurazione o una mutualizzazione del settore, è importante assicurare che gli operatori dimostrino di avere garanzie finanziarie atte a coprire tutti i costi di risanamento e di risarcimento in caso di incidenti gravi, e che i rischi e le responsabilità non siano esternalizzati a società più piccole, che hanno maggiori probabilità di dichiararsi insolventi in caso di incidente; chiede l'istituzione di regimi comuni che consentano di mantenere gli incentivi alla prevenzione dei rischi e di aderire a standard di sicurezza quanto più possibile elevati nelle operazioni individuali;
71. riconosce i meriti dei fondi comuni come OPOL nel Mare del Nord, e chiede di stabilire fondi analoghi in ogni zona marittima dell'UE; chiede che l'adesione sia obbligatoria per gli operatori e che sia garantita la certezza giuridica onde fornire una rete di sicurezza per rassicurare gli Stati membri, il settore marittimo, in particolare i pescatori, e i contribuenti;
72. sottolinea che il carattere volontario di regimi quali OPOL limita il controllo giuridico del regime stesso e pertanto ritiene che detti fondi sarebbero rafforzati se divenissero un requisito obbligatorio per l'ottenimento della licenza;
73. sottolinea che i contributi dovrebbero essere basati sul livello di rischio del sito in questione e sui piani di emergenza ed essere in armonia con gli stessi;
74. ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale(26) debba essere esteso in modo che il principio «chi inquina paga» e una rigorosa responsabilità siano applicati a tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità, cosicché le società petrolifere e di estrazione del gas possano essere ritenute responsabili di qualsiasi tipo di danno ambientale da esse causato e siano tenute a coprire totalmente i potenziali danni;
75. sollecita una revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale per estenderne il campo di applicazione a tutte le acque marine dell'Unione europea, in linea con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino(27);
76. invita la Commissione, nell'ambito della direttiva sulla responsabilità ambientale, a ridurre le soglie dei danni e a far rispettare un regime di responsabilità oggettiva che copra tutti i danni arrecati alle acque marine e alla biodiversità;
77. ritiene che la Commissione debba analizzare la possibilità di creare, nel quadro del regime di responsabilità ambientale, un fondo di compensazione per far fronte alle catastrofi petrolifere, il quale includerebbe disposizioni vincolanti in materia di sicurezza finanziaria;
78. raccomanda che gli Stati membri considerino l'adozione e il rafforzamento di misure dissuasive contro la negligenza e la non conformità, come multe, ritiro delle licenze e responsabilità penale per i dipendenti; rileva, tuttavia, che un regime analogo esisteva negli USA prima della fuoriuscita dalla piattaforma Deepwater Horizon;
79. sottolinea che le parti responsabili finanziariamente devono essere definite senza ambiguità prima di procedere alla trivellazione;
Relazioni con i paesi terzi
80. esorta l'industria ad utilizzare perlomeno le norme ambientali e di sicurezza dell'UE o norme equivalenti, in qualunque parte del mondo operi; è consapevole dei problemi di applicazione connessi con la possibilità di incaricare le imprese con sede nell'UE di operare a livello mondiale conformemente alle norme UE, ma invita la Commissione ad esaminare quali potrebbero essere i meccanismi appropriati per garantire che le imprese con sede nell'UE operino a livello mondiale secondo le norme dell'UE perlomeno in materia di sicurezza; ritiene che anche la responsabilità delle imprese dovrebbe essere un fattore chiave in tale ambito e che i regimi di autorizzazione degli Stati membri debbano tenere conto, ai fini della concessione delle licenze, degli incidenti su scala mondiale che coinvolgono le imprese, a condizione che tali episodi siano accompagnati da un esame approfondito; invita la Commissione a favorire l'uso di tali norme elevate, con i suoi partner a livello mondiale;
81. esorta la Commissione e gli Stati membri a continuare a contribuire alle iniziative offshore nel quadro del G20, tenendo al contempo conto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
82. rileva l'importanza della legislazione vigente avviata con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, attraverso le convenzioni OSPAR, di Barcellona e di Helsinki, ma riconosce che il diritto internazionale vigente non fornisce un quadro completo e coerente in materia di sicurezza e di protezione ambientale per le trivellazioni offshore e può essere di difficile applicazione;
83. sottolinea l'importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo non ratificato sulle attività offshore nel Mare Mediterraneo, del 1994, per la protezione contro l'inquinamento dovuto ad esplorazioni e sfruttamento;
84. esorta la Commissione ad impegnarsi attivamente con gli altri paesi confinanti con le aree marittime dell'UE per garantire che i quadri normativi e la supervisione garantiscano livelli altrettanto elevati di sicurezza;
85. invita l'Unione europea a collaborare con i paesi interessati che non fanno parte dell'Unione, comprese le loro organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, i cui cittadini prestano servizio nel settore offshore degli idrocarburi, per garantire che le aziende con sede in paesi terzi ma operanti nelle acque dell'UE siano vincolate dalle condizioni di lavoro dell'Unione e dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
86. chiede alla Commissione di avviare un dibattito su normative concernenti la responsabilità per danni ambientali e le garanzie finanziarie che includa anche i paesi terzi;
87. esorta la Commissione a lavorare con i partner e i paesi vicini ai fini del conseguimento di un regime speciale per le operazioni nell'Artico, tenendo adeguatamente conto della sostenibilità e della necessità di attività offshore in questo ambiente vulnerabile ed unico;
88. sostiene partenariati internazionali bilaterali tramite i piani d'azione della politica europea di vicinato che, fra l'altro, incoraggino i paesi terzi ad adottare elevate norme di sicurezza; esorta i paesi che non hanno ancora pienamente attivato la politica europea di vicinato a farlo;
89. sostiene i regimi di aiuto guidati dall'industria per il trasferimento delle competenze, soprattutto ai paesi con quadri normativi meno sviluppati;
o o o
90. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.
La Convenzione OSPAR è lo strumento giuridico attuale che disciplina la cooperazione internazionale sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale.
Offshore Cooperative Emergency Services, che riunisce le associazioni nazionali della Danimarca, della Germania, dell'Irlanda, dei Paesi Bassi, della Norvegia e del Regno Unito.
Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13).
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, (COM(2010)0781).
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
Comunicazione della Commissione intitolata «Conoscenze oceanografiche 2020» dati e osservazioni relative all'ambiente marino per una crescita intelligente e sostenibile (COM(2010)0461).
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
Imprenditoria femminile nelle piccole e medie imprese
163k
68k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'imprenditorialità femminile nelle piccole e medie imprese (2010/2275(INI))
– visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2008, dal titolo «Realizzazione degli obiettivi di Barcellona riguardanti le strutture di custodia per i bambini in età prescolastica» (COM(2008)0638),
– vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2008 sulla promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditorialità al femminile («Promotion of Women Innovators and Entrepreneurship»),
– vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa: alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno »Small Business Act' per l'Europa)' (COM(2008)0394),
– vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE(2),
– vista la decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione(3),
– visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza(4),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sullo «Small Business Act» per l'Europa(5),
– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sul tema «È ora di cambiare marcia – Creare un'Europa dell'imprenditorialità e della crescita»(6),
– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2002 sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Iniziativa per la crescita e l'occupazione – Provvedimenti d'assistenza finanziaria per le imprese di piccole e medie dimensioni (PMI) innovative e creatrici di posti di lavoro»(7),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0207/2011),
A. considerando che è importante riconoscere che la condivisione tra donne e uomini delle responsabilità familiari e domestiche, segnatamente ricorrendo in maggiore misura al congedo parentale e di paternità, è essenziale per progredire verso l'uguaglianza di genere e per raggiungerla, e che pertanto è necessario mantenere un equilibrio tra vita professionale e vita privata tale da aiutare le donne che avviano un'attività in proprio a garantirsi una propria indipendenza sul piano finanziario e lavorativo,
B. considerando che il lavoro autonomo spesso offre una maggiore flessibilità in termini di ore di lavoro, numero di ore lavorate e sede di lavoro rispetto al lavoro subordinato, fornendo opportunità a chi intende coniugare lavoro e mansioni assistenziali o altre attività o a quanti necessitano di un posto di lavoro adattato,
C. considerando che la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è composta da aziende con un organico inferiore a 250 persone, un fatturato annuale che non supera i 50 milioni di EUR e un bilancio annuale totale non superiore ai 43 milioni di EUR,
D. considerando che in Europa il 99% delle società di nuova costituzione è rappresentato da microimprese o piccole imprese, un terzo delle quali è avviato da ex disoccupati, e che le microimprese con meno di 10 dipendenti rappresentano il 91% delle imprese europee,
E. considerando che la Commissione, nella comunicazione «Piano d'azione: un'agenda europea per l'imprenditorialità» (COM(2004)0070), pone l'accento sulla necessità di migliori sistemi di sicurezza sociale e prevede di presentare una comunicazione sullo «Small Business Act» all'inizio del 2011; che andrebbe evidenziato il fatto che sono in particolare le donne imprenditrici ad avere bisogno di una migliore sicurezza sociale,
F. considerando che le donne possono trovarsi a dover affrontare una serie di barriere nell'accesso alle informazioni, come pure agli strumenti e servizi finanziari e tecnologici, che potrebbero limitare la loro capacità di espandere le loro imprese e di partecipare alle gare d'appalto nazionali e comunali,
G. considerando che, secondo la terminologia della Commissione europea, per falso lavoro autonomo s'intende uno status lavorativo indipendente fittizio derivante dall'utilizzo di una classificazione impropria della situazione occupazionale e atto ad aggirare la previdenza sociale e privare tali lavoratori dei loro diritti fondamentali, in modo da ridurre i costi del lavoro, e considerando che i lavoratori interessati rimangono economicamente dipendenti,
H. considerando che gli imprenditori sono le persone (i proprietari d'impresa) che mirano a generare valore mediante la creazione o l'espansione di un'attività economica, individuando e sfruttando nuovi prodotti, processi o mercati(8),
I. considerando che un'imprenditrice può essere definita come una donna che ha creato un'attività della quale possiede una quota maggioritaria e che si interessa attivamente al processo decisionale, all'assunzione del rischio e alla gestione corrente,
J. considerando che sono sorte numerose imprese, soprattutto a conduzione femminile, all'interno delle regioni cui si applica l'obiettivo 1, che presto non rientreranno più fra le regioni svantaggiate a seguito dell'adesione di nuovi paesi,
K. considerando che molte delle regioni che perderanno le agevolazioni presentano zone rurali non ancora adeguatamente sviluppate, mentre le regioni dei paesi di recente adesione sono spesso sprovviste delle risorse culturali, sociali e organizzative necessarie per utilizzare al meglio i finanziamenti europei,
L. considerando che esistono disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il numero delle donne imprenditrici; che l'imprenditorialità è considerata un'opzione di carriera praticabile da un numero di donne inferiore a quello degli uomini, e che nonostante l'aumento della quantità di donne alla guida di PMI nell'ultimo decennio, nell'Unione europea è imprenditrice solo 1 donna su 10, a fronte di 1 uomo su 4; che le donne, pur rappresentando il 60% circa di tutti i laureati, sono sottorappresentate sul mercato del lavoro per quanto riguarda il lavoro a tempo pieno, soprattutto nel mondo delle imprese; che è essenziale incoraggiare le donne e dotarle dei mezzi necessari per intraprendere iniziative imprenditoriali, in modo da ridurre le attuali disparità di genere,
M. considerando che la legge statunitense del 1988 sulle imprese di proprietà femminile («Women's Business Ownership Act») ha determinato un incremento della percentuale di donne titolari di imprese, rispetto al totale delle aziende, dal 26% nel 1992 al 57% nel 2002; che il successo di tale legge può aiutare l'UE nell'identificazione delle buone pratiche,
N. considerando che le donne imprenditrici, che per motivi riconducibili a fattori sociali hanno una minore conoscenza delle opzioni di finanziamento disponibili nonché una minore esperienza di gestione finanziaria, necessitano di assistenza, non soltanto durante la fase di avvio ma anche durante il ciclo economico di un'impresa, poiché diverso è il tipo di sostegno richiesto per la pianificazione d'impresa nella fase di avvio e nella fase di espansione,
O. considerando che l'imprenditorialità femminile e le PMI al femminile costituiscono una fonte primaria per aumentare il livello di occupazione femminile e sfruttare quindi al meglio il livello di istruzione delle donne, assicurando inoltre che le donne non finiscano per svolgere lavori precari; che l'imprenditorialità femminile è garanzia di dinamismo imprenditoriale e innovazione il cui potenziale è lungi dall'essere colto nell'Unione europea, visti gli effetti positivi e il contributo immediato per l'economia in generale che un aumento del numero di donne imprenditrici comporta; considerando che in un clima economico instabile passano facilmente in secondo piano i provvedimenti volti a sostenere l'imprenditorialità femminile,
P. considerando che, in molti casi, gli uomini e le donne non hanno le stesse opportunità di gestire e sviluppare aziende e che promuovere l'imprenditorialità femminile è un processo a lungo termine che richiede tempo per cambiare le strutture e gli atteggiamenti della società; considerando altresì che le donne hanno sempre avuto uno spirito imprenditoriale, ma, a causa delle regole e delle tradizionali suddivisioni dei ruoli, non sempre hanno potuto scegliere l'imprenditorialità,
Q. considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha incrementato considerevolmente l'erogazione di prestiti alle PMI a circa 11,5 miliardi di EUR nel 2009 rispetto agli 8,1 miliardi di EUR nel 2008; che gli strumenti per le PMI previsti dal programma quadro per la competitività e l'innovazione sono stati attuati ininterrottamente (1,13 miliardi di EUR stanziati per il periodo 2007-2013); che la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato nel 2009-2010 che conferisce agli Stati membri maggiori possibilità di far fronte agli effetti della stretta creditizia,
R. considerando che i programmi destinati a sviluppare la propensione all'investimento migliorano la capacità di una PMI o di un imprenditore di comprendere le esigenze delle banche o di altri investitori che potrebbero fornire un finanziamento esterno,
S. considerando che le imprenditrici rappresentano un gruppo eterogeneo e diversificato per età, provenienza e formazione che spazia da neolaureate a professioniste affermate, che cercano nuove strade per sfruttare i propri talenti quali le doti gestionali, lo spirito imprenditoriale, le abilità comunicative, l'approccio consensuale e la capacità di valutare accuratamente i rischi, e che operano in una vasta gamma di settori e attività; che uomini e donne non hanno le stesse opportunità di condurre e sviluppare le imprese, a causa di stereotipi relativi al genere e barriere strutturali, in base ai quali è diffusa la percezione ingiustificata che le donne non possiedano qualità imprenditoriali come la sicurezza di sé, le capacità gestionali, la determinazione e la capacità di assumere rischi,
T. considerando che il tutoraggio e il sostegno da parte di imprenditrici e imprenditori attivi può aiutare le nuove imprese create da donne imprenditrici a superare molte delle paure legate all'avvio di un'attività,
U. considerando che è importante promuovere raccomandazioni pratiche che tengano conto della realtà dell'attività imprenditoriale ed economica in un contesto di mercato concorrenziale,
V. considerando che non sono state svolte ricerche sufficienti sull'imprenditorialità femminile a livello dell'UE, sulle quali basarsi per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche europee in tale settore,
W. considerando che in numerosi Stati membri i lavoratori autonomi non beneficiano di diritti adeguati relativi alla sicurezza sociale, come i congedi di maternità e di paternità, l'assicurazione contro la disoccupazione e la malattia, le prestazioni pensionistiche e di invalidità e le strutture per l'infanzia, sebbene tali strutture siano fondamentali per permettere alle imprenditrici di conciliare l'impegno professionale e la vita familiare e per consentire all'Unione europea di affrontare la sfida demografica; che, nelle linee guida per le politiche occupazionali, agli Stati membri è richiesto di promuovere il lavoro autonomo garantendo, nel contempo, una sicurezza sociale adeguata per i lavoratori autonomi;
X. considerando che esiste una fascia costituita essenzialmente da donne che svolgono attività come il lavoro domestico o l'assistenza nella sfera privata, non risultano ufficialmente lavoratrici dipendenti né lavoratrici autonome e pertanto non beneficiano di alcuna forma di protezione sociale,
Accesso al sostegno finanziario e formativo
1. esorta la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a utilizzare meglio le opportunità di finanziamento disponibili a favore delle imprenditrici mediante sovvenzioni speciali, capitale di rischio, disposizioni previdenziali e abbuoni dei tassi d'interesse tali da consentire un accesso pari ed equo al credito, quali lo strumento europeo Progress di microfinanza, che fornisce microcrediti fino a 25 000 EUR alle microimprese e a quanti intendono avviare una piccola attività in proprio ma non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali, ad esempio i disoccupati;
2. invita gli Stati membri a istituire campagne nazionali, tra cui laboratori e seminari, per informare più efficacemente le donne sullo strumento europeo Progress di microfinanza e presentare tutte le opportunità di finanziamento offerte da tale strumento;
3. sottolinea che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE, riconosciuto dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ma che, nonostante i significativi progressi compiuti, permangono molte disparità tra donne e uomini in termini di imprenditorialità e potere decisionale;
4. si rammarica del fatto che la crisi finanziaria ed economica abbia aggravato i problemi di molte potenziali imprenditrici, soprattutto nei primi tre anni di attività; sottolinea che lo sviluppo di PMI redditizie da parte di uomini e donne può aiutare gli Stati membri a conseguire una crescita economica più sostenibile;
5. saluta con favore la sezione dedicata agli aiuti all'imprenditoria femminile nel succitato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione; invita la Commissione a garantire la continuità di tale aiuto in un futuro quadro di sostegno dell'Unione, per contribuire all'autonomia delle donne imprenditrici anche dopo la scadenza del regolamento;
6. invita gli Stati membri a garantire che anche le PMI guidate (e create) da donne possano beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per le PMI;
7. esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare adeguatamente il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza e a garantire che gli imprenditori che si trovano in una situazione di insolvenza o di interruzione di carriera abbiano accesso a un'assistenza e a un sostegno per la ripresa finanziaria, in modo da poter portare avanti i progetti già iniziati oppure cambiare direzione;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo scambio di migliori prassi tra le regioni che non rientrano più nell'obiettivo 1 e le regioni dei paesi di recente adesione, in modo da garantire il coinvolgimento delle donne imprenditrici, soprattutto nell'agricoltura di piccola scala, sia per consentire loro di trasmettere l'esperienza acquisita, evitando nel contempo di perdere improvvisamente il sostegno finanziario, sia per formare e creare una nuova classe dirigente femminile nei paesi di più recente adesione;
9. invita la Commissione, gli Stati membri e Business Europe a promuovere l'imprenditorialità femminile, misure di sostegno finanziario e una struttura per l'orientamento professionale e a realizzare, in collaborazione con le scuole e le organizzazioni aziendali e le organizzazioni nazionali femminili, programmi di preparazione all'investimento che possano aiutare le donne a creare piani aziendali praticabili e a individuare e definire i potenziali investitori;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sulle barriere che ostacolano l'imprenditorialità femminile e soprattutto a realizzare un'analisi esaustiva dell'accesso delle donne ai finanziamenti;
11. chiede agli Stati membri di incoraggiare le banche e le istituzioni finanziarie a valutare servizi di sostegno alle imprese che siano attenti alle esigenze delle donne;
12. invita la Commissione, gli Stati membri e Business Europe a valutare la creazione di programmi di tutoraggio e di sostegno che utilizzino in particolare i piani per l'invecchiamento attivo, i quali si avvalgono dei consigli e dell'esperienza di imprenditori e imprenditrici in pensione;
13. esorta gli Stati membri a rivolgere una particolare attenzione alla situazione delle donne di età superiore ai 50 anni e ad aiutarle ad avviare un'attività in proprio;
14. insiste sulla necessità che gli Stati membri attuino politiche che consentono alle donne di raggiungere un adeguato equilibrio tra lavoro e vita privata e istituiscano strutture adeguate per la custodia dell'infanzia, in quanto i costi elevati di tali strutture, la loro scarsa disponibilità e poca qualità creano ulteriori ostacoli per le donne che intendono avviare un'impresa;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'accesso delle imprenditrici alle valutazioni del potenziale di crescita realizzate da consulenti esperti che valutino il potenziale di rischio;
16. rileva che diversi studi recenti hanno riscontrato nelle imprenditrici un atteggiamento più prudente rispetto agli uomini per quanto riguarda l'assunzione di rischi economici e finanziari; ritiene che i risultati di tali studi debbano essere esaminati in modo più approfondito per appurarne l'esattezza e le conclusioni da trarre;
17. invita gli Stati membri e le autorità regionali a inserire nella didattica nazionale moduli educativi atti a sensibilizzare le ragazze all'imprenditorialità e alla presenza femminile in ruoli gestionali, nonché a sviluppare l'«imprenditoria giovanile» nelle scuole in modo che, nel corso di un anno scolastico, le studentesse che lo desiderano possano sperimentare il ciclo di vita di un'impresa, dall'avvio alla gestione fino alla liquidazione, corredando questo percorso con il tutoraggio da parte di insegnanti e consulenti di «invecchiamento attivo» provenienti dalla comunità imprenditoriale locale;
18. riconosce che, sin dalla giovane età, molte ragazze sono dissuase dalla scelta di materie scolastiche e universitarie percepite come tipicamente «maschili» quali le scienze, la matematica e la tecnologia; raccomanda di introdurre sin dall'inizio, nelle scuole, corsi sui fondamenti dell'imprenditorialità e di ampliare la gamma delle possibili materie e carriere aperte alle ragazze, affinché esse possano sviluppare la base di conoscenze e tutto il ventaglio di competenze necessarie per riuscire negli affari; sottolinea l'importanza di favorire l'occupabilità di ragazze e donne mediante l'acquisizione di competenze e l'apprendimento permanente;
19. chiede alle istituzioni dell'UE, agli Stati membri e alle autorità regionali di promuovere corsi di imprenditorialità femminile o tirocini della durata di un anno e scambi nelle università di tutta Europa, nell'ambito dei quali gli studenti realizzino progetti di sviluppo basati su reali concetti d'impresa, con l'obiettivo di avviare un'attività redditizia e remunerativa già durante gli anni di studio; ritiene altresì che le attività delle associazioni di laureati e studenti dovrebbero essere parte integrante di questo processo, al fine di instillare fiducia e inculcare negli studenti una mentalità «modello»; chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio di migliori prassi in quest'ambito;
20. chiede agli Stati membri e a Business Europe di divulgare e promuovere il programma di scambio europeo destinato agli imprenditori «Erasmus per giovani imprenditori», il cui obiettivo specifico è contribuire a promuovere l'imprenditorialità, l'internazionalizzazione e la competitività di potenziali nuovi imprenditori nell'UE e delle microimprese e piccole imprese di recente creazione, e che offre ai nuovi imprenditori la possibilità di lavorare per un periodo della durata massima di 6 mesi al fianco di un imprenditore/imprenditrice già affermato/a nella PMI di quest'ultimo/a in un altro paese dell'UE; raccomanda l'assegnazione di borse di studio specifiche, quali ad esempio le sovvenzioni dell'UE «Leonardo da Vinci», alle studentesse più meritevoli, che si concludano con cerimonie di premiazione delle «migliori prassi» per le ragazze che abbiano concluso gli studi con successo;
21. insiste sulla necessità che gli Stati membri promuovano la parità di accesso agli appalti pubblici e rendano la politica in materia di appalti pubblici neutra rispetto al genere;
Accesso alle tradizionali opportunità di business networking e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
22. esorta gli Stati membri a incentivare programmi di cooperazione transfrontaliera volti alla creazione di centri transfrontalieri di sostegno alle imprenditrici, creando così le premesse per lo scambio di esperienze, la razionalizzazione delle risorse e la condivisione delle migliori prassi;
23. invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che possano aiutare a sensibilizzare e a fornire un sostegno in rete alle donne; chiede che si faccia fronte al divario digitale in tutta Europa tramite migliori connessioni a banda larga, garantendo in tal modo alle donne, qualora lo desiderino, la flessibilità necessaria per gestire le proprie attività da casa;
24. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le donne a partecipare alle locali camere di commercio, ONG, gruppi d'interesse e organizzazioni industriali che costituiscono la comunità imprenditoriale principale, in modo da poter sviluppare e potenziare capacità imprenditoriali competitive; chiede alle camere di commercio, da parte loro, di invitare attivamente le imprenditrici a partecipare e a promuovere la creazione di speciali servizi e associazioni rappresentative per donne imprenditrici, per aiutarle a diventare autonome e contribuire allo sviluppo di una cultura d'impresa;
25. chiede agli Stati membri di dare rilievo al ruolo delle ONG nel promuovere e favorire l'imprenditorialità femminile;
26. chiede alla Commissione di incoraggiare lo scambio di buone prassi per stimolare lo spirito imprenditoriale delle donne; chiede alla Commissione, agli Stati membri e a Business Europe di incoraggiare e prevedere per le imprenditrici la possibilità di creare contatti con partner commerciali adatti di altri settori, affinché possano condividere esperienze e pratiche e avere una visione più ampia del mondo delle attività economiche;
27. invita la Commissione a istituire, nell'ambito della rete Enterprise Europe, consigli consultivi con competenze specifiche sulle sfide e sugli ostacoli incontrati dalle imprenditrici, che potrebbero fungere anche da sportelli unici per i casi di discriminazione da parte dei fornitori di servizi finanziari nell'accesso al credito;
28. riconosce l'importanza delle ambasciatrici, ad esempio la Rete europea delle ambasciatrici per l'imprenditoria femminile, che evidenzia il ruolo che le donne possono svolgere nella creazione di posti di lavoro e nella promozione della competitività ispirando donne e ragazze a creare aziende in proprio, attraverso attività nelle scuole, nelle università, nei gruppi locali e nei media; osserva che le ambasciatrici dovrebbero provenire da vari contesti e fasce d'età, aver maturato esperienze diverse ed essere attive in tutti i settori industriali;
29. invita la Commissione a condurre una campagna a favore della partecipazione delle donne al mercato del lavoro mediante l'avvio di attività in proprio, fornendo nel contempo informazioni sui vari strumenti a disposizione per agevolare l'avviamento di un'attività economica;
30. ritiene che il Servizio europeo per l'azione esterna e, in particolare, le delegazioni dell'UE nei paesi terzi, in collaborazione con le missioni commerciali degli Stati membri, possano contribuire allo sviluppo di reti di PMI dirette da donne;
31. invita la Commissione a raccogliere dati confrontabili ed esaustivi sull'imprenditorialità femminile nell'Unione europea (quali ad esempio l'età delle imprenditrici, il settore di attività, le dimensioni e il periodo di attività dell'impresa e la provenienza etnica, nel rispetto delle normative degli Stati membri in materia di protezione dei dati personali), con l'aiuto della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e con modalità tali da non creare un ulteriore onere per le PMI, e ad analizzare tali dati nella relazione annuale sulle PMI europee nel quadro della valutazione dei risultati delle attività delle PMI; reputa che le informazioni e i dati raccolti debbano chiarire ai soggetti dotati di potere decisionale quali sono i problemi specifici affrontati dalle imprenditrici;
32. saluta con favore lo studio della Commissione del 2008 sulle donne innovatrici e l'imprenditorialità al femminile ed esorta gli Stati membri ad attenersi alle sue raccomandazioni programmatiche;
33. chiede che la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali adottino misure volte a trattare le imprenditrici alla stregua di lavoratori dipendenti nella fornitura di servizi sociali e altri servizi per la collettività, nonché volte a migliorare la posizione sociale delle coimprenditrici e imprenditrici delle PMI mediante migliori soluzioni per la maternità, strutture più adeguate per l'infanzia e la cura degli anziani e delle persone con esigenze specifiche, nonché un migliore inquadramento in materia di sicurezza sociale e l'abbattimento degli stereotipi di genere, e a migliorare inoltre la loro posizione culturale e giuridica, in particolare nei settori della ricerca, delle scienze, dell'ingegneria, dei nuovi media, dell'ambiente, della tecnologia verde e a basse emissioni di carbonio, dell'agricoltura e dell'industria, nelle zone urbane e rurali;
34. esorta gli Stati membri a esaminare gli ostacoli che si frappongono al lavoro autonomo delle donne rom, a definire programmi che consentano una registrazione agevole, rapida e poco onerosa delle donne rom imprenditrici e che esercitano un'attività autonoma e a predisporre vie di accesso al credito, compreso il microcredito, per il finanziamento di imprese di donne rom; esorta la Commissione a sostenere tali attività attraverso i pertinenti meccanismi di finanziamento;
35. invita gli Stati membri a contrastare attivamente il falso lavoro autonomo, sanzionandolo e definendo efficacemente il lavoro autonomo;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un programma volto ad aiutare coloro che svolgono attività domestiche, assistenziali o altri servizi, in prevalenza donne, che non sono né lavoratori dipendenti né lavoratori autonomi, a diventare lavoratori autonomi dichiarati o ad avviare un'attività in proprio;
37. chiede alla Commissione e agli Stati membri di offrire sostegno alle donne che intendono avviare o rilevare un'impresa oppure subentrare alla guida di un'azienda a conduzione familiare, comprese quante esercitano la libera professione, ad esempio come titolari di uno studio legale o medico; ritiene che il sostegno debba consistere in seminari di formazione e laboratori adeguati, che consentano alle donne di acquisire le competenze gestionali necessarie a destreggiarsi con successo in una situazione di acquisizione, in particolare per quanto concerne le perizie, la valutazione di una società e le questioni bancarie e giuridiche; riconosce che si dovrebbe rivolgere una particolare attenzione alle donne di età inferiore ai 25 anni e superiore ai 50, che subiscono maggiormente gli effetti della crisi finanziaria;
38. invita la Polonia a dare rilievo all'imprenditorialità femminile nel corso della sua Presidenza, soprattutto all'inizio di ottobre, in occasione della Settimana europea delle PMI; invita la Commissione a proporre quanto prima un piano d'azione volto ad aumentare la percentuale di imprenditrici donne e ad avviare campagne di sensibilizzazione per eliminare gli stereotipi secondo cui le donne non sono fatte per essere dirigenti aziendali di successo;
39. invita le imprese a conduzione familiare a concedere le stesse possibilità alle parenti femmine, ad esempio le figlie, al momento di valutare la possibilità di tramandare o trasferire un'impresa;
40. invita gli Stati membri ad adottare misure che favoriscano la conciliazione fra vita familiare e vita professionale, con esigenze in concorrenza tra loro, per agevolare l'occupazione femminile e contribuire al miglioramento delle prospettive di carriera nel lavoro autonomo;
41. chiede alla Commissione di salvaguardare l'immagine della donna in tutti i mezzi di comunicazione, contrastando il preconcetto che le attribuisce un'intrinseca vulnerabilità e una presunta incapacità di competere e di dirigere un'impresa;
42. segnala la necessità di incentivare le iniziative che contribuiscono a sviluppare e realizzare azioni e politiche di risorse umane positive a livello di impresa per promuovere la parità di genere, valorizzando nel contempo le pratiche di sensibilizzazione e formazione che consentono di promuovere, trasferire e integrare nelle organizzazioni e nelle imprese le prassi che si sono dimostrate vincenti;
43. riconosce che il riesame dello «Small Business Act» per l'Europa del 23 febbraio 2011 ha prodotto un'agenda importante per le PMI; chiede tuttavia che si tenga ancora conto, in tutte le misure attuate dall'UE e dagli Stati membri, del principio «pensare anzitutto in piccolo» («Think small first»);
44. invita gli Stati membri a sostenere programmi mirati a consentire alle donne migranti di accedere al lavoro autonomo e all'imprenditorialità anche attraverso politiche di formazione, di tutoraggio e di sostegno all'accesso al credito;
45. sollecita gli Stati membri a dare un riconoscimento alle imprese che si adoperano per promuovere la parità di genere e la conciliazione fra vita professionale e vita familiare, al fine di contribuire alla diffusione di pratiche di eccellenza in quest'ambito;
46. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nei consigli di amministrazione delle imprese, in particolare quelle di cui gli Stati membri siano azionisti;
47. invita gli Stati membri a promuovere nelle imprese a guida femminile la responsabilità sociale delle imprese, onde permettere un'organizzazione più flessibile degli orari e del lavoro delle donne e favorire l'introduzione di servizi attenti alle esigenze delle famiglie;
48. invita la Commissione a promuovere politiche e programmi di formazione professionale, ivi compreso lo sviluppo delle competenze informatiche di base, diretti alle donne per aumentarne la partecipazione nei settori industriali, tenendo in considerazione il sostegno finanziario disponibile a livello locale, nazionale e dell'UE e incentivando maggiormente sia le grandi imprese che le PMI a ricorrervi;
49. sollecita la Commissione a intensificare il sostegno ai programmi di formazione professionale rivolti alle donne nelle PMI industriali e il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in linea con il settimo programma quadro e con la Carta europea per le piccole imprese quale approvata all'allegato III delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000;
50. segnala la necessità di incoraggiare la creazione di reti di donne all'interno delle imprese, tra le imprese dello stesso settore industriale e tra i vari settori industriali;
51. esorta gli Stati membri e la Commissione a elaborare e attuare strategie per affrontare le disparità subite sia nell'ambiente di lavoro che in termini di evoluzione di carriera dalle donne che lavorano nei settori della scienza e della tecnologia;
52. considera importante divulgare le buone prassi esistenti per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla ricerca industriale e alle industrie di punta; segnala l'importanza di sensibilizzare alla prospettiva di genere i quadri dirigenti delle imprese industriali a partecipazione femminile ridotta e ritiene che tale sensibilizzazione debba tradursi in obiettivi numerici;
o o o
53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
«A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship» di N. Ahmad e A. N. Hoffman, 24 gennaio 2008, STD/DOC (2008) 2.
Procedure con riunioni congiunte delle commissioni, riunioni dei coordinatori e informazione dei deputati non iscritti (interpretazione degli articoli 51 e 192 del regolamento)
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Decisione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 concernente le procedure con riunioni congiunte delle commissioni, le riunioni dei coordinatori e l'informazione dei deputati non iscritti (interpretazione degli articoli 51 e 192 del regolamento)
Il Parlamento europeo,
– viste le lettere del 12 luglio 2011 del presidente della commissione affari costituzionali,
– visto l'articolo 211 del suo regolamento,
1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 51 del suo regolamento:"
Il presente articolo può essere applicato alla procedura che porta a una raccomandazione di approvare o respingere la conclusione di un accordo internazionale ai sensi degli articoli 90, paragrafo 5, e 81, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni in esso previste.
"
2. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 192 del suo regolamento:"
I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell'articolo 30 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.
Le riunioni dei coordinatori hanno come scopo quello di preparare le decisioni di una commissione e non possono sostituirsi alle riunioni di quest'ultima, salvo esplicita delega. Pertanto, le decisioni adottate alle riunioni dei coordinatori devono essere oggetto di una delega ex-ante. In mancanza di tale delega, i coordinatori possono approvare soltanto delle raccomandazioni per le quali é necessaria un'approvazione formale ex-post da parte della commissione.
In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all'informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.
"
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.