Indice 
Testi approvati
Martedì 13 dicembre 2011 - Strasburgo
Revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER
 Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Spagna e Italia
 Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: Spagna, terremoto a Lorca, e Italia, alluvioni in Veneto
 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Costruzione di edifici/Italia
 Diritto all'informazione nei procedimenti penali ***I
 Nomina di un membro della Corte dei conti (K. Pinxten - BE)
 Nomina di un membro della Corte dei conti (H. Otbo - DK)
 Nomina di un membro della Corte di conti (J-F. Corona Ramón - ES)
 Nomina di un membro della Corte dei conti (V. Itälä - FI)
 Nomina di un membro della Corte di conti (K. Cardiff - IE)
 Nomina di un membro della Corte dei conti (P. Russo - IT)
 Nomina di un membro della Corte dei conti (V. Caldeira - PT)
 Nomina di un membro della Corte dei conti (H.G. Wessberg - SE)
 Ordine di protezione europeo ***II
 Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro ***II
 Zona coperta dall'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ***II
 Conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne le microentità ***II
 Disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria ***I
 Ostacoli agli scambi e agli investimenti

Revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER
PDF 216kWORD 41k
Risoluzione
Allegato
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER (COM(2011)0226 – C7-0108/2011 – 2011/2080(ACI))
P7_TA(2011)0547A7-0433/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0226),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1),

–  viste le conclusioni comuni del trilogo di bilancio del 1° dicembre 2011(2),

–  vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione industria, ricerca e energia (A7-0433/2011),

A.  considerando che un importo supplementare di 1 300 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno a titolo del bilancio dell'Unione è necessario per il progetto ITER nel periodo 2012-2013;

B.  considerando che in occasione del trilogo di bilancio del 1° dicembre 2011 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato le modalità per fornire tali finanziamenti supplementari al progetto ITER;

C.  considerando che ciò implica una revisione dell'AII del 17 maggio 2006, al fine di aumentare i massimali degli stanziamenti d'impegno a titolo della sottorubrica 1a di 650 milioni di EUR per l'esercizio 2012 e di 190 milioni di EUR per l'esercizio 2013 a prezzi correnti;

D.  considerando che ritiene che, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, tutte le disposizioni dell'attuale AII del 17 maggio 2006 resteranno in vigore, fatta eccezione per gli articoli che sono divenuti obsoleti a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

E.  considerando che deplora il fatto che interpretazioni diverse, vincoli giuridici e impegni vincolanti hanno impedito al Consiglio di avviare rapidamente negoziati politici concreti con l'altro ramo dell'autorità di bilancio;

F.  considerando che durante il trilogo vi è stata una cooperazione costruttiva tra le delegazioni dei due rami dell'autorità di bilancio;

1.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.  sottolinea che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono accordati sull'insieme delle conclusioni comuni del trilogo di bilancio del 1° dicembre 2011;

3.  esprime profondo rammarico per la dichiarazione unilaterale di sei Stati membri, iscritta nel processo verbale del Consiglio, intesa a fornire un'interpretazione distorta della conclusioni comuni;

4.  invita il Consiglio a rispettare pienamente le conclusioni comuni; ribadisce che il Consiglio ha espresso il suo accordo a fare pieno uso delle disposizioni previste dal regolamento finanziario(3) e dall'AII del 17 maggio 2006 al fine di rendere disponibili, nella procedura di bilancio 2013, una somma pari a 360 milioni di EUR nell'ambito dei massimali degli stanziamenti di impegno del quadro finanziario pluriannuale; afferma che, in caso contrario, non può garantire il proprio consenso a tale importo;

5.  invita la Commissione ad utilizzare integralmente le disposizioni previste dal regolamento finanziario e dall'AII del 17 maggio 2006 al momento della presentazione di proposte concrete sulla somma di 360 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2013;

6.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione con il Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compresi gli allegati, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO I

CONCLUSIONI COMUNI SUL FINANZIAMENTO DI ITER

Trilogo del 1º dicembre 2011

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l'importanza che annettono al progetto ITER per l'Unione europea.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno preso atto della proposta della Commissione(4) intesa a modificare l'Accordo interistituzionale con riguardo al quadro finanziario pluriennale per fornire i 1 300 milioni di EUR supplementari in stanziamenti d'impegno a titolo del bilancio dell'Unione, richiesti per il progetto ITER nel periodo 2012-2013.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di coprire il costo aggiuntivo di 1 300 milioni di EUR del progetto ITER nel periodo 2012-2013 come segue:

– 100 milioni di EUR già iscritti nelle linee di bilancio ITER nel bilancio 2012;

– 360 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno saranno resi disponibili nella procedura di bilancio 2013 entro i massimali degli stanziamenti d'impegno del quadro finanziario pluriennale (QFP) sfruttando appieno le disposizioni stabilite nel regolamento finanziario e nell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 ed escludendo ulteriori revisioni del QFP legate a ITER;

- i massimali degli stanziamenti d'impegno della sottorubrica 1a per gli esercizi 2012 e 2013 saranno aumentati di 840 milioni di EUR, di cui 650 milioni di EUR nel 2012 e 190 milioni di EUR nel 2013. Tale aumento sarà compensato da una corrispondente diminuzione dei massimali degli stanziamenti d'impegno delle rubriche 2 (450 milioni di EUR per l'esercizio 2011) e 5 (243 milioni di EUR per l'esercizio 2011 e 147 milioni di EUR per l'esercizio 2012);

– il massimale del totale degli stanziamenti di pagamento per il 2013 sarà aumentato di 580 milioni di EUR, compensati da una corrispondente diminuzione del massimale per il 2011.

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono di adottare la suddetta revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 prima della fine del 2011, secondo le rispettive procedure interne.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare proposte concrete sull'importo di 360 milioni di EUR nel quadro del progetto di bilancio 2013.

ALLEGATO II

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive del progetto ITER

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/5/UE.)

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) Allegate alla presente risoluzione.
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(4) COM(2011)0226 del 20 aprile 2011.


Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Spagna e Italia
PDF 198kWORD 35k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, sezione III – Commissione (17632/2011 – C7-0442/2011 – 2011/2301(BUD))
P7_TA(2011)0548A7-0436/2011

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

–  visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2011, definitivamente adottato il 15 dicembre 2010(2),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),

–  visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 dell'Unione europea per l'esercizio 2011, presentato dalla Commissione il 21 novembre 2011 (COM(2011)0796),

–  vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 adottata dal Consiglio il 30 novembre 2011 (17632/2011 – C7-0442/2011),

–  visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0436/2011),

A.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 al bilancio generale 2011 ha lo scopo di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo pari a 38 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento al fine di mitigare le conseguenze del terremoto che ha colpito la regione di Murcia, in Spagna, e delle inondazioni nella regione Veneto, in Italia;

B.  considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2011;

C.  considerando che la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento allegata al bilancio per l'esercizio 2011 prevedeva la presentazione di un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel medesimo bilancio si fossero rivelati «insufficienti a coprire le spese»;

D.  considerando che i due rami dell'autorità di bilancio si sono impegnati, mediante la dichiarazione congiunta sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011(4) adottata il 19 novembre 2011 in sede di comitato di conciliazione, ad adottare una decisione entro la fine del 2011;

E.  considerando che nella stessa dichiarazione congiunta il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito di finanziare il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 attraverso la riassegnazione di stanziamenti dai programmi per lo sviluppo rurale;

1.  prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011;

2.  attribuisce grande importanza alla rapida erogazione dell'assistenza finanziaria attraverso il FSUE a coloro che sono stati colpiti da catastrofi naturali ed esprime pertanto grande preoccupazione, nel caso delle inondazioni nella regione Veneto, per il fatto che la mobilitazione del FSUE diventerà effettiva solo 13 mesi dopo le piogge torrenziali cadute alla fine di ottobre 2010;

3.  invita tutte le parti interessate negli Stati membri, sia a livello locale che regionale, e le autorità nazionali a migliorare la valutazione dei fabbisogni e il coordinamento relativo alle potenziali domande future di mobilitazione del FSUE, così da velocizzare il più possibile la mobilitazione di tale Fondo;

4.  enfatizza, a tal proposito e nel caso specifico oggetto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011, che i due rami dell'autorità di bilancio stanno adottando le rispettive decisioni con la massima urgenza, al fine di garantire una rapida fornitura dell'assistenza alle regioni colpite;

5.  approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2011 e incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 7/2011 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0521.


Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: Spagna, terremoto a Lorca, e Italia, alluvioni in Veneto
PDF 191kWORD 34k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0792 – C7-0424/2011 – 2011/2300(BUD))
P7_TA(2011)0549A7-0437/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0792 – C7-0424/2011),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), in particolare il punto 26,

–  visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(2),

–  vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione, sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0437/2011),

1.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.  ricorda che il punto 26 dell'AII del 17 maggio 2006 prevede che, nei casi in cui esiste la possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tenga conto al momento di formulare la proposta necessaria;

3.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/6/UE.)

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol - Costruzione di edifici/Italia
PDF 204kWORD 40k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – Costruzione di edifici, presentata dall'Italia) (COM(2011)0480 – C7-0384/2011 – 2011/2279(BUD))
P7_TA(2011)0550A7-0438/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0480 – C7-0384/2011),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),

–  vista la procedura di consultazione a tre prevista all'articolo 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0438/2011),

A.   considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare individuale ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro;

B.  considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che, a partire dal 1° maggio 2009, è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.  considerando che l'Italia ha chiesto assistenza in relazione a 643 licenziamenti, di cui 528 ammessi all'assistenza del Fondo, in 323 imprese operanti nella divisione 41 della NACE Rev. 2 («Costruzione di edifici»)(3) con sede nel Trentino-Alto Adige/Südtirol, regione di livello NUTS II (ITD1 e ITD2) in Italia;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.   chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza, a tale proposito, la procedura perfezionata che la Commissione ha posto in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza e trasparenza del Fondo;

2.   ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori che sono stati licenziati a causa della globalizzazione e della crisi economica e finanziaria; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati;

3.   sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG dovrebbe cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;

4.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;

5.  rileva che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenta stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche;

6.  valuta positivamente il rafforzamento di 50 000 000 EUR previsto per la linea di bilancio FEG 04 05 01 mediante il bilancio rettificativo n. 3/2011, una dotazione che sarà utilizzata per coprire l'importo necessario per la presente domanda;

7.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.  incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in applicazione del punto 28 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – Costruzione di edifici, presentata dall'Italia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2012/7/UE.)

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


Diritto all'informazione nei procedimenti penali ***I
PDF 188kWORD 32k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))
P7_TA(2011)0551A7-0408/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0392),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 82, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0189/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dal Parlamento greco, dal Congresso dei deputati spagnolo, dal Senato italiano e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2010(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 novembre 2011 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A7-0408/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

P7_TC1-COD(2010)0215


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/13/UE).

(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 48.


Nomina di un membro della Corte dei conti (K. Pinxten - BE)
PDF 184kWORD 29k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Karel Pinxten a membro della Corte dei conti (C7-0349/2011 – 2011/0814(NLE))
P7_TA(2011)0552A7-0417/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0349/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0417/2011),

A.  considerando che Karel Pinxten soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Karel Pinxten membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina di un membro della Corte dei conti (H. Otbo - DK)
PDF 184kWORD 29k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Henrik Otbo a membro della Corte dei conti (C7-0345/2011 – 2011/0810(NLE))
P7_TA(2011)0553A7-0416/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0345/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0416/2011),

A.  considerando che Henrik Otbo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Henrik Otbo a membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina di un membro della Corte di conti (J-F. Corona Ramón - ES)
PDF 183kWORD 29k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Juan-Francisco Corona Ramón a membro della Corte dei conti (C7-0343/2011 – 2011/0808(NLE))
P7_TA(2011)0554A7-0422/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0343/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0422/2011),

A.  considerando che Juan-Francisco Corona Ramón soddisfa le condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Juan-Francisco Corona Ramón membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina di un membro della Corte dei conti (V. Itälä - FI)
PDF 182kWORD 29k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Ville Itälä a membro della Corte dei conti (C7-0346/2011 – 2011/0811(NLE))
P7_TA(2011)0555A7-0418/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0346/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0418/2011),

A.  considerando che Ville Itälä soddisfa le condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Ville Itälä membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina di un membro della Corte di conti (K. Cardiff - IE)
PDF 184kWORD 29k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Kevin Cardiff a membro della Corte dei conti (C7-0347/2011 – 2011/0812(NLE))
P7_TA(2011)0556A7-0419/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0347/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0419/2011),

A.  considerando che Kevin Cardiff soddisfa le condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Kevin Cardiff membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina di un membro della Corte dei conti (P. Russo - IT)
PDF 180kWORD 29k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Pietro Russo a membro della Corte dei conti (C7-0348/2011 – 2011/0813(NLE))
P7_TA(2011)0557A7-0420/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0348/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0420/2011),

A.  considerando che Pietro Russo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Pietro Russo membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina di un membro della Corte dei conti (V. Caldeira - PT)
PDF 183kWORD 28k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Vítor Manuel da Silva Caldeira a membro della Corte dei conti (C7-0344/2011 – 2011/0809(NLE))
P7_TA(2011)0558A7-0423/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0344/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0423/2011),

A.  considerando che Vítor Manuel Silva da Caldeira soddisfa le condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Vítor Manuel da Silva Caldeira membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Nomina di un membro della Corte dei conti (H.G. Wessberg - SE)
PDF 187kWORD 28k
Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta nomina di Hans Gustaf Wessberg a membro della Corte dei conti (C7-0342/2011 – 2011/0807(NLE))
P7_TA(2011)0559A7-0415/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0342/2011),

–  vista l'audizione del candidato proposto dal Consiglio per la funzione di membro della Corte dei conti, cui la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto nella riunione del 23 novembre 2011,

–  visto l'articolo 108 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0415/2011),

A.  considerando che Hans Gustaf Wessberg soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

1.  esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Hans Gustaf Wessberg membro della Corte dei conti;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.


Ordine di protezione europeo ***II
PDF 191kWORD 34k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (15571/1/2011 – C7-0452/2011 – 2010/0802(COD))
P7_TA(2011)0560A7-0435/2011

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15571/1/2011 – C7-0452/2011),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sull'iniziativa di un gruppo di Stati membri presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (00002/2010),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, a norma dell'articolo 51 del regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0435/2011),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Consiglio sull'approccio globale al riconoscimento delle misure di protezione

Il Consiglio si compiace dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo quale importante strumento di protezione delle vittime di reati nell'Unione europea.

Tenuto conto del fatto che la presente direttiva è incentrata sulle misure di protezione adottate in materia penale, e date le diverse tradizioni giuridiche presenti negli Stati membri in tale materia, il Consiglio è consapevole che il presente strumento dovrà essere integrato in futuro da un meccanismo analogo per il riconoscimento reciproco di misure di protezione adottate in materia civile.

A tale riguardo, il Consiglio rammenta che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, presentata dalla Commissione il 18 maggio 2011, è attualmente all'esame degli organi preparatori del Consiglio.

In linea con la sua risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (si veda la «Misura C»), il Consiglio si impegna a proseguire l'esame della presente proposta in via prioritaria. Si impegna inoltre ad assicurare che il presente strumento integri le disposizioni della direttiva sull'ordine di protezione europeo, in modo tale che l'ambito di applicazione combinato dei due strumenti consenta la cooperazione tra gli Stati membri, a prescindere dalla natura dei loro sistemi nazionali, in relazione al massimo numero possibile di misure di protezione delle vittime.

(1) Testi approvati del 14.12.2010, P7_TA(2010)0470.


Procedura unica di domanda di permesso di soggiorno e di lavoro ***II
PDF 187kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (13036/3/2011 – C7-0451/2011 – 2007/0229(COD))
P7_TA(2011)0561A7-0434/2011

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13036/3/2011 – C7-0451/2011),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 18 giugno 2008(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0638),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste le deliberazioni comuni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, commissione competente, e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, commissione associata, il 5 dicembre 2011,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0434/2011),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 27 del 3.2.2009, pag. 114.
(2) GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.
(3) Testi approvati del 24.3.2011, P7_TA(2011)0115.


Zona coperta dall'accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ***II
PDF 188kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (12607/2/2011 – C7-0370/2011 – 2009/0129(COD))
P7_TA(2011)0562A7-0392/2011

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12607/2/2011 – C7-0370/2011),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0477),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-0392/2011),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura.

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 354 del 28.12.2010, pag. 71.
(2) Testi approvati dell'8.3.2011, P7_TA(2011)0079.


Conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne le microentità ***II
PDF 189kWORD 34k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 relativa alla posizione del Consiglio definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità (10765/1/2011 – C7-0323/2011 – 2009/0035(COD))
P7_TA(2011)0563A7-0393/2011

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10765/1/2011 – C7-0323/2011),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 luglio 2009(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0083),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A7-0393/2011),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 13 dicembre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

P7_TC2-COD(2009)0035


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/6/UE.)

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.
(2) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 111.


Disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria ***I
PDF 191kWORD 33k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))
P7_TA(2011)0564A7-0405/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0481),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0218/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0405/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

P7_TC1-COD(2011)0209


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1312/2011.)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Ostacoli agli scambi e agli investimenti
PDF 147kWORD 63k
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (2011/2115(INI))
P7_TA(2011)0565A7-0365/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT), adottato nel 1994 nel quadro dell'Uruguay Round dell'OMC(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(2) (regolamento sugli ostacoli agli scambi, TBR),

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina(3), la risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA(4), la risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India(5), la risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale(6), la risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – aspetti esterni della competitività(7), la risoluzione del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia(8), la risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati(9), la risoluzione del 24 aprile 2008 «Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio»(10), la risoluzione del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina(11), la risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India(12), la risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America Latina(13), la risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(14), la sua posizione del 6 aprile 2011 sulla politica europea in materia di investimenti internazionali(15), la risoluzione legislativa del 10 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti(16), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India(17), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone(18), la risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada(19), la risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa(20), la risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della Strategia Europa 2020(21) e la risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici(22),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Europa globale: Competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti – Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi» (COM(2011)0114),

–  vista la relazione della Copenhagen Economics dal titolo «Valutazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti tra l'UE e il Giappone», pubblicata il 30 novembre 2009,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0365/2011),

A.  considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato, che è stato istituito sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), costituisce il quadro più idoneo per disciplinare e promuovere un commercio aperto ed equo, nonché per garantire lo sviluppo di norme commerciali giuste ed eque a livello globale; che è ancora necessario adoperarsi per riformare l'OMC al fine di renderla più democratica ed efficiente, e di chiarirne le relazioni con altre organizzazioni internazionali chiave;

B.   considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare a dare priorità al conseguimento di un risultato equilibrato nel quadro dell'Agenda per lo sviluppo di Doha, cosa che favorirebbe l'integrazione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno avanzati (PMA), nel sistema commerciale internazionale e contribuirebbe all'introduzione e all'applicazione di norme commerciali multilaterali più giuste ed eque fra tutti i suoi membri;

C.  considerando che le statistiche del commercio internazionale dell'OMC relative al periodo 2000-2009 mostrano un aumento sensibile degli scambi commerciali per le regioni che hanno aperto i loro mercati rimuovendo o riducendo in misura significativa gli ostacoli al commercio(23); considerando altresì che da una relazione congiunta OIL-OMC è risultato che, d'altro canto, durante la crisi finanziaria, i paesi – sia industrializzati che in via di sviluppo – più aperti agli scambi commerciali sono stati maggiormente colpiti da shock commerciali esterni che hanno comportato notevoli perdite di posti di lavoro(24);

D.  considerando che la relazione 2011 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti presenta un elenco di casi in cui l'accesso dell'Unione ai mercati di diversi paesi del mondo – fra cui paesi industrializzati, grandi economie emergenti e membri dell'OMC – è ostacolato più da barriere non tariffarie di vario tipo che dai dazi doganali, che vengono sostanzialmente soppressi man mano che la globalizzazione progredisce;

E.  considerando che le procedure di pubblico appalto nei paesi che sono partner strategici dell'UE tendono ad escludere i candidati esteri e sono ancora relativamente poco influenzate dagli impegni internazionali, mentre in tale ambito l'UE è molto più aperta di altri paesi;

F.  considerando che i produttori dell'Unione europea hanno avuto per molto tempo difficoltà nel registrare e nel difendere le loro indicazioni geografiche (IG) negli Stati Uniti; che gli Stati Uniti trattano un certo numero di denominazioni di vini europei (ad esempio «Champagne») come «semigenerici», senza tenere conto delle eventuali conseguenze negative per la reputazione e la parte di mercato dell'indicazione geografica UE in questione;

G.  considerando che i produttori europei penetrano con difficoltà sul mercato giapponese, soprattutto nei settori dell'automobile, dell'aviazione e dell'aeronautica, con particolare riferimento agli appalti pubblici; che, per il mercato automobilistico, tali difficoltà risultano principalmente dalla lentezza del processo di adozione, da parte del Giappone, delle norme internazionali pertinenti (tale paese ha adottato, purtroppo, solo 40 dei 127 regolamenti UN-ECE previsti dall'Accordo del 1958); riconoscendo tuttavia che questi comprendono 30 dei 47 regolamenti riguardanti le autovetture (M1), vale a dire il comparto del mercato giapponese più importante per le case automobilistiche europee, e che tale lentezza nell'adozione delle norme internazionali limita i vantaggi che potrebbero derivare dalle disposizioni relative al riconoscimento reciproco contenute nell'Accordo UE-ECE del 1958; considerando che il dialogo UE-Giappone sulla riforma della regolamentazione (RRD), avviato nel 1994, non ha fatto ancora registrare progressi significativi in materia di armonizzazione o di mutuo riconoscimento delle normative, il che dimostra, specie in considerazione dell'attuale clima economico, l'importanza di affrontare e di eliminare gli ostacoli non tariffari inutili, se possibile aprendo negoziati per un accordo di integrazione economica (AIE) o un accordo di libero scambio (ALS) fra UE e Giappone, a condizione che l'esercizio esplorativo dimostri che sono soddisfatte le condizioni necessarie, quali quelle soprammenzionate ma non solo, fra cui le 17 questioni settoriali M1; osserva che, dato il ciclo di prova che il Giappone prevede per la misurazione delle emissioni e del consumo di carburante dei veicoli leggeri, i veicoli europei hanno meno probabilità di beneficiare degli incentivi fiscali giapponesi fissati in base alle performance ambientali;

H.  considerando che l'aumento dei dazi all'esportazione russi sul rame e sul nichel – che dal dicembre 2010 sono passati, per quanto riguarda il rame, dallo 0% al 10% e, per quanto riguarda il nichel, dal 5% al 10% – unitamente agli alti dazi all'esportazione sul legname hanno imposto restrizioni alle esportazioni di materie prime vitali per l'industria europea, in primo luogo per il settore siderurgico(25) e la silvicoltura;

I.  considerando che l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) dovrebbe essere uno strumento efficace per garantire la trasparenza e combattere la speculazione sui mercati delle materie prime;

J.  considerando che negli ultimi anni in Cina gli ostacoli non tariffari sono stati sempre più numerosi e rischiano di limitare lo sviluppo delle imprese, specie delle PMI che operano in territorio cinese;

K.  considerando che per più di un anno la registrazione dei prodotti cosmetici europei in Cina è stata pressoché impossibile, in particolare per quelli contenenti nuovi ingredienti, dal momento che mancavano in tale paese una definizione giuridica adeguata di questi ultimi e orientamenti chiari quanto alla procedura stessa(26);

L.  considerando che dalla fine del 2010 si nutrono preoccupazioni quanto alle raccomandazioni dell'Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni dell'India (TRAI) riguardanti una politica di produzione delle attrezzature di telecomunicazione che concederebbe ai prodotti e alle attrezzature di fabbricazione nazionale un accesso preferenziale al mercato, principalmente per il tramite di sovvenzioni nonché di misure specifiche connesse con la fiscalità e gli appalti pubblici(27);

M.  considerando che il Brasile e l'Argentina adottano regolarmente misure tariffarie e non tariffarie sfavorevoli alle imprese europee, quando gli stessi due paesi partecipano ai negoziati per un accordo di libero scambio con l'Unione europea nella loro qualità di membri del Mercosur; che inoltre, al momento di entrare nel mercato brasiliano, le imprese dell'Unione europea constatano carenze a livello della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come anche considerevoli ritardi nella registrazione delle domande di brevetto e di marchio relative a numerosi prodotti, compresi requisiti discriminatori aggiuntivi per i prodotti farmaceutici; che il ritardo nella ratifica, da parte del Brasile, del Protocollo di Madrid e la sua non adesione ai trattati Internet dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) influiscono entrambi sull'efficacia della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel paese; che le sanzioni non rappresentano un deterrente sufficiente per combattere le violazioni della proprietà intellettuale;

N.  considerando che gli esportatori dell'UE devono far fronte a numerose forme di restrizioni su altri mercati, ad esempio, per quanto riguarda il Vietnam, la limitazione dei punti di entrata e l'obbligo di fornire una documentazione aggiuntiva per le importazioni di vini e liquori, cosmetici e telefoni cellulari(28) e, per quanto riguarda l'Ucraina, una valutazione in dogana onerosa, la riclassificazione arbitraria dei prodotti e un aumento dell'IVA applicabile al settore agroalimentare, ai vini e ai liquori, all'abbigliamento e alle macchine;

O.  considerando che in paesi come Cina, India, Ucraina, Brasile e Nigeria il settore delle tecnologie energetiche pulite e rinnovabili incontra in misura crescente ostacoli non tariffari come: obblighi di contenuto locale, discriminazioni negli appalti pubblici, favoritismi nei confronti delle aziende di proprietà statale, restrizioni alla circolazione del personale straniero, obbligo di approvvigionamento e di proprietà locale ecc;

P.  considerando che l'UE dovrebbe difendere attivamente le proprie industrie, ogniqualvolta necessario, dalle violazioni delle regole stabilite e degli standard e dei principi dell'OMC da parte dei suoi partner commerciali, facendo ricorso a tutti i mezzi disponibili, compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie multilaterali e bilaterali, e gli strumenti di difesa degli scambi compatibili con le norme dell'OMC;

Q.  considerando che la legislazione dell'Unione europea permette alle imprese europee ed extraeuropee di candidarsi senza discriminazioni per gli appalti pubblici indetti in Europa e che è opportuno che i paesi terzi partner dell'Unione si adoperino con ogni mezzo per autorizzare a loro volta le imprese europee a partecipare alle loro gare pubbliche in condizioni di concorrenza equa e leale;

1.  ritiene che l'eliminazione o la riduzione, attraverso il dialogo normativo, di ostacoli non tariffari e di altri ostacoli regolamentari ingiustificati applicati dai partner strategici chiave dell'UE dovrebbe essere una delle principali priorità normative della nuova politica commerciale dell'Unione europea nel quadro della strategia Europa 2020; reputa ingiustificate tutte le barriere risultanti da un'applicazione incoerente delle norme bilaterali, plurilaterali e multilaterali sul commercio; sottolinea tuttavia che il dialogo normativo dovrebbe rispettare il diritto di tutti gli Stati di promuovere i diritti dell'uomo, le norme ambientali e sociali e la salute pubblica;

2.  invita la Commissione a prendere sistematicamente in considerazione la grande varietà, la complessità tecnica e la sensibilità politica degli ostacoli non tariffari nel quadro di una strategia olistica, che preveda un dialogo normativo rafforzato, nei confronti di tutti i partner commerciali dell'Unione europea, segnatamente quelli che rivestono un'importanza strategica; considera in particolare che i comitati preposti al controllo dell'attuazione degli ALS bilaterali, i comitati pertinenti dell'OMC e le agenzie di standard-setting dell'ONU siano le sedi idonee per discutere tali questioni regolamentari;

3.  invita la Commissione a operare una chiara distinzione fra gli ostacoli non tariffari che creano inique distorsioni della concorrenza e quelli che rispondono a legittime finalità collettive, soprattutto nel campo della sanità pubblica o della protezione dell'ambiente; sottolinea, per esempio, che le normative europee sugli OGM così come le regole sanitarie e fitosanitarie in materia agricola non possono essere considerate come ostacoli non tariffari iniqui, ma devono al contrario essere difese sulla scena commerciale internazionale;

4.  sottolinea che i dialoghi normativi strutturati previsti negli ALS bilaterali devono rispettare pienamente il processo democratico per l'adozione di norme, sia nell'UE che nei paesi che sono suoi partner commerciali;

5.  insiste sulla necessità di considerare gli ostacoli non tariffari come un compito interservizi di competenza di varie direzioni generali della Commissione, da inserire come priorità nel programma di regolamentazione di quest'ultima, in particolare attraverso l'armonizzazione delle norme tecniche sulla base di standard internazionali;

6.  chiede alla Commissione di servirsi regolarmente di opportuni canali di cooperazione con partner schierati sulle sue stesse posizioni per risolvere la questione degli ostacoli non tariffari e degli ostacoli regolamentari nei paesi terzi, al fine di elaborare strategie comuni per l'eliminazione di tali barriere;

7.  ritiene che l'esigenza di reciprocità nell'accesso ai mercati, sia per i paesi industrializzati che per quelli emergenti, debba fare parte integrante della strategia commerciale dell'Unione europea alla stessa stregua dell'eliminazione o della riduzione degli ostacoli non tariffari;

8.  invita la Commissione ad affrontare tali questioni assai diffuse e ricorrenti in tutti gli accordi commerciali multilaterali e bilaterali, e in particolare negli ALS, e ad assicurare che gli ostacoli non tariffari ricevano un'attenzione almeno equivalente a quella che viene attualmente riservata alla soppressione dei dazi doganali in tutte le opportune sedi regolamentari, segnatamente nel quadro dei suoi negoziati commerciali con i paesi industrializzati e le economie emergenti; sottolinea che, in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, segnatamente i PMA e i piccoli paesi insulari in via di sviluppo (SIDs), occorre dare priorità agli aiuti al commercio e all'assistenza tecnica e finanziaria onde aiutare questi paesi a migliorare il loro contesto normativo tenendo conto al tempo stesso delle loro esigenze specifiche per quanto riguarda lo sviluppo dei mercati nazionali e la protezione delle industrie nascenti e delle spesso fragili strutture agricole;

9.  ritiene che in futuro il Parlamento europeo debba concentrarsi, al momento di valutare gli accordi commerciali, sul modo in cui la questione degli ostacoli non tariffari, in particolare quelli ingiustificati, è stata affrontata, per garantire agli esportatori e agli investitori europei, in particolare alle PMI, l'accesso ai mercati dei paesi terzi, rispettando nel contempo il necessario trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo quale previsto dalle discipline dell'OMC;

10.  incoraggia la Commissione a proseguire i suoi sforzi per mantenere un inventario aggiornato dei maggiori ostacoli incontrati dagli esportatori e dagli investitori dell'UE su importanti mercati dei paesi terzi, in particolare i partner degli ALS, considerando anche il numero e il tipo di problemi sollevati dagli Stati membri e dalle imprese, e a fare di tale inventario uno strumento per valutare la situazione nei paesi terzi;

11.  rammenta alla Commissione che la politica europea in materia di diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei paesi in via di sviluppo deve mantenersi nel quadro degli obblighi previsti dall'accordo TRIPS e rispettare pienamente la Dichiarazione di Doha 2001 sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, specie per quanto riguarda i farmaci generici e la sanità pubblica, onde lasciare ai paesi in via di sviluppo il necessario margine di manovra per affrontare preoccupazioni di interesse collettivo;

12.  è del parere che, sebbene al momento non si possa stabilire un legame diretto fra, da un lato, ostacoli non tariffari specifici e altri impedimenti normativi con cui le imprese dell'UE si scontrano quando cercano di entrare nei mercati esteri e, dall'altro, le attuali perdite di posti di lavoro registrate negli Stati membri dell'Unione, la Commissione dovrebbe ricercare, consultandosi con altre organizzazioni internazionali competenti, un'eventuale correlazione tra ostacoli non tariffari specifici nell'UE e nei paesi terzi e l'attuale creazione o perdita di occupazione nell'Unione;

13.  sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di mettere a punto e di introdurre un meccanismo di allarme rapido inteso a individuare gli ostacoli non tariffari, nonché rafforzare gli strumenti analitici di cui dispone per procedere a una valutazione qualitativa del problema e a una più chiara definizione degli ostacoli non tariffari ingiustificati; propone che detto meccanismo sia supportato dalle delegazioni dell'Unione europea con sede nei paesi terzi, operanti in collaborazione con gli organismi già istituiti dagli Stati membri;

14.  sollecita la Commissione a intensificare, anche nelle sedi multilaterali, la cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e a migliorare la convergenza dei requisiti normativi sulla base di standard internazionali e, se possibile, a intraprendere un dialogo normativo per trattare la questione degli ostacoli commerciali esistenti o potenziali, al fine di limitare le controversie e i costi commerciali ad esse associati;

15.  esorta la Commissione a promuovere, fra le parti dell'Accordo sugli appalti pubblici (AAP), discipline sugli appalti pubblici basate su norme internazionali quali quelle previste da detto Accordo, e a sfruttare o ad ampliare gli attuali dialoghi in materia di regolamentazione onde favorire la cooperazione riguardo al quadro normativo nonché la riforma e se del caso la soppressione delle pratiche discriminatorie, dirette e indirette, nelle relazioni dell'UE con i suoi partner industrializzati;

16.  ritiene che la riduzione degli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti passi attraverso la riforma dell'AAP in sede OMC, nel rispetto della polifunzionalità delle politiche in materia di appalti; invita le principali economie emergenti a partecipare a tale processo e a firmare e ratificare senza ritardi il futuro accordo;

17.  invita la Commissione a mantenere una posizione favorevole ma ferma durante i negoziati relativi alla firma dell'AAP da parte della Cina, così da ottenere condizioni di uguaglianza e di reciprocità nell'apertura delle procedure di appalto cinesi, nonché parità di trattamento e condizioni prevedibili per le imprese europee;

18.  raccomanda di esaminare il modo per garantire sul piano giuridico che i contratti di appalto pubblico per progetti finanziati mediante sovvenzioni dell'UE non possano essere concessi a imprese pubbliche di paesi terzi che non hanno firmato né l'AAP né accordi bilaterali di reciproca apertura dei mercati o, in alternativa, che in casi di questo tipo l'UE possa esigere la restituzione delle sovvenzioni;

19.  ricorda l'importanza che gli investimenti esteri diretti rivestono per l'economia europea e la necessità di creare un ambiente stabile e attraente per gli investitori europei all'estero nonché di promuovere un contesto di investimento aperto in tutto il territorio europeo; indica tuttavia che, nell'interesse di entrambe le parti, sarebbe auspicabile prendere in considerazione a livello europeo l'opportunità di valutare l'impatto di tali investimenti sul mercato interno così da prevenire le eventuali conseguenze negative che essi potrebbero avere sull'innovazione e il know-how europei in taluni settori strategici;

20.  incoraggia le imprese e gli esportatori dell'Unione europea a fare uso dei canali esistenti, fra cui i reclami ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi o il registro dei reclami della banca dati sull'accesso ai mercati, e a riferire i danni materiali risultanti da tutti i tipi di barriere commerciali alla Commissione, che dovrebbe valutarli e prendere ogni provvedimento necessario per far fronte agli ostacoli non tariffari ingiustificati;

21.  ritiene, con riguardo alle materie prime, che la Commissione debba perseguire una strategia sostenibile, organica e intersettoriale, riconoscendo al tempo stesso che i vincoli e i dazi all'esportazione possono essere considerati importanti per il sostegno degli obiettivi di sviluppo, per la protezione dell'ambiente o per lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali nei PMA, nei paesi SIDs e in altri paesi in via di sviluppo, ad esclusione dei paesi BRIC; rileva che la maggior parte dei membri dell'OMC che hanno fatto ricorso ai dazi all'esportazione sono paesi in via di sviluppo e PMA; invita l'UE a rinunciare al tentativo di vietare l'uso di dazi all'esportazione per i PMA e i SIDs e altri paesi in via di sviluppo, ad esclusione dei paesi BRIC, a livello di OMC, negli accordi commerciali bilaterali e negli accordi di partenariato economico (APE), in quanto ciò limiterebbe il margine di manovra che consente loro di utilizzare tale strumento per assicurare valore aggiunto, diversificazione, protezione dell'industria nascente, sicurezza alimentare, reddito e rispetto dell'ambiente, fino a che non avranno raggiunto uno stato di sviluppo avanzato;

22.  conclude che, per poter apprezzare pienamente i vantaggi della liberalizzazione degli scambi nei paesi che aprono i loro mercati, che sopprimono i dazi doganali e che rimuovono gli ostacoli non tariffari, i partner commerciali dovrebbero accordarsi su periodi transitori di introduzione graduale per quanto attiene alla concessione dell'accesso ai mercati in taluni settori sensibili e dei relativi investimenti o dovrebbero, in casi eccezionali, escluderli completamente;

23.  sollecita la Commissione, conformemente ai Principi commerciali UE-USA per i servizi TIC (firmati con gli Stati Uniti nel quadro del Consiglio economico transatlantico (TEC)), a rivedere radicalmente e a risolvere la questione delle regole discriminatorie o eccessive, delle norme sulla responsabilità e di altre tecniche normative utilizzate contro le reti e i servizi TIC con lo scopo di limitare il libero flusso dell'informazione e l'accesso al mercato dei servizi, e di approfondire il divario digitale;

24.  ritiene che occorra attribuire la necessaria priorità agli ostacoli agli scambi e agli investimenti che si ripercuotono sul terziario europeo, fra cui TIC e telecomunicazioni, servizi professionali e servizi per le imprese, servizi finanziari, edilizia, distribuzione e vendita al dettaglio; è del parere che misure non tariffarie di questo tipo, fra cui vanno annoverate le regolamentazioni nazionali, i vincoli in materia di proprietà e varie misure anti-crisi (che comprendono le disposizioni discriminatorie nel settore dei pubblici appalti), assumono particolare importanza considerati l'alto valore aggiunto degli scambi nel settore dei servizi e la posizione di esportatore leader ricoperta dall'UE in detto settore;

25.  ritiene che occorra creare in ambito OMC un meccanismo di mediazione atto ad agevolare la rimozione degli ostacoli non tariffari in modo costruttivo, efficace, rapido e non conflittuale; ritiene altresì che il meccanismo dovrebbe ispirarsi al sistema SOLVIT e rifarsi ad analoghe proposte presentate in passato dall'Unione europea e dall'India;

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
(3) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
(4) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.
(5) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.
(6) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.
(7) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
(8) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 95.
(9) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.
(10) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.
(11) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.
(12) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 166.
(13) Testi approvati, P7_TA(2010)0387.
(14) Testi approvati, P7_TA(2011)0063.
(15) Testi approvati, P7_TA(2011)0141.
(16) Testi approvati, P7_TA(2011)0206.
(17) Testi approvati, P7_TA(2011)0224.
(18) Testi approvati, P7_TA(2011)0225.
(19) Testi approvati, P7_TA(2011)0257.
(20) Testi approvati, P7_TA(2011)0364.
(21) Testi approvati, P7_TA(2011)0412.
(22) Testi approvati, P7_TA(2011)0454.
(23) Cfr. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
(24) Relazione congiunta ILO-OMC «Globalizzazione e lavoro informale nei paesi in via di sviluppo», 2009.
(25) Si veda la decisione adottata dalla commissione del governo russo per le misure di protezione del commercio estero mediante i decreti nn. 892 e 893 del governo russo del 12 novembre 2010.
(26) Con l'entrata in vigore, nell'aprile 2010, del decreto n. 856 del dicembre 2009, emesso dall'Amministrazione di Stato degli alimenti e dei prodotti medicinali (SFDA) della Repubblica popolare cinese, i prodotti cosmetici devono essere registrati. I problemi che ne risultano per le imprese dell'UE sono stati sollevati nel contesto del dialogo sulla regolamentazione dei cosmetici avviato tra la DG SANCO e la SFDA sui cosmetici.
(27) Raccomandazioni dell'Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni dell'India (TRAI) sulla politica di produzione delle attrezzature di telecomunicazione, del 12 aprile 2011 (http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
(28) Comunicazione n. 197, emessa dal Vietnam il 6 maggio 2011, che impone questi due tipi di requisiti per le importazioni di vini e liquori, di cosmetici e di telefoni cellulari, con entrata in vigore il 1° giugno 2011.

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