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Procedura : 2011/2904(RSP)
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Testi presentati :

RC-B7-0006/2012

Discussioni :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Votazioni :

PV 19/01/2012 - 10.11
CRE 19/01/2012 - 10.11

Testi approvati :

P7_TA(2012)0012

Testi approvati
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Giovedì 19 gennaio 2012 - Strasburgo
Squilibri nella filiera alimentare
P7_TA(2012)0012RC-B7-0006/2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013(1), del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare(2), del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio(3) nonché del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo(4),

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591) e i diversi documenti di lavoro allegati alla stessa nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(5) e del 19 gennaio 2012 sulla catena di approvvigionamento dei fattori di produzione agricoli(6),

–  vista la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(7),

–  vista la decisione della Commissione, del 30 luglio 2010, che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare(8),

–  viste le raccomandazioni finali del gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare, adottate il 17 marzo 2009, e le conclusioni del 29 marzo 2010 su un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa,

–  visti i dati Eurostat sugli indici dei prezzi dei mezzi di produzione agricola (costi dei fattori di produzione) e gli indici dei prezzi dei prodotti agricoli (prezzi alla produzione)(9),

–  viste la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea(10) e la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa(11),

–  vista la relazione elaborata nel 2008 dal Centro comune di ricerca e intitolata «Low input farming systems: an opportunity to develop sustainable agriculture» (sistemi agricoli con scarso apporto di fattori di produzione: un'opportunità per sviluppare un'agricoltura sostenibile)(12),

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione intitolata «Agribusiness and the right to food» (settore agroalimentare e diritto all'alimentazione),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4 del suo regolamento,

A.  considerando che la comunicazione della Commissione su un migliore funzionamento della filiera alimentare (COM(2009)0591) ha individuato notevoli squilibri a livello di potere negoziale che si traducono in pratiche commerciali sleali quali, tra le altre, pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, clausole contrattuali inique, limitato accesso al mercato, mancanza di informazioni sulla formazione dei prezzi, disparità nella ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, abusi di potere di mercato da parte di fornitori o acquirenti (ad esempio cartelli e imposizioni dei prezzi di rivendita) e alleanze di acquisto;

B.  considerando che il livello di concentrazione della grande distribuzione nell'Unione europea incide negativamente sui produttori e gli altri fornitori in quanto provoca crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti contraenti; considerando che si registra una graduale perdita di potere negoziale da parte di produttori e trasformatori di prodotti agricoli in relazione al livello dei prezzi lungo la catena del valore, dalla produzione primaria al consumatore finale passando per la trasformazione; considerando che l'eccessiva concentrazione sta attualmente generando un deterioramento in termini di varietà dei prodotti, patrimonio culturale, punti vendita al dettaglio, posti di lavoro e mezzi di sussistenza;

C.  considerando che la situazione reddituale degli agricoltori è in continuo peggioramento e che i prezzi al consumo dei prodotti non trovano riscontro in quelli corrisposti agli agricoltori per le rispettive produzioni; considerando che tale circostanza non solo sta compromettendo la capacità degli stessi agricoltori di investire e innovare ma potrebbe altresì indurre molti di loro ad abbandonare le campagne;

D.  considerando che la perdita di potere negoziale, l'aumento dei costi di produzione e l'impossibilità di recuperare detti costi lungo la catena di distribuzione alimentare mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole, il cui potenziale produttivo a lungo termine potrebbe così risultare indebolito nei vari Stati membri accentuando la dipendenza di questi ultimi dai mercati esterni;

E.  considerando che l'instaurazione di relazioni commerciali equilibrate, oltre a migliorare il funzionamento della filiera alimentare, risulterebbe vantaggiosa anche per gli agricoltori, in virtù della maggiore competitività, e, in ultima istanza, per i consumatori;

F.  considerando che la recente volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime ha suscitato profonde inquietudini sul funzionamento delle filiere alimentari a livello europeo e globale contribuendo altresì alla precarietà dei redditi agricoli e degli investimenti a lungo termine da parte degli agricoltori;

G.  considerando che l'esiguità dei prezzi franco azienda agricola non comporta benefici nemmeno per i consumatori a causa della progressiva perdita di potere negoziale da parte degli agricoltori lungo la catena alimentare, in particolare alla luce del fatto che i requisiti di qualità e i diritti dei lavoratori nonché le norme in materia di ambiente e benessere degli animali, che gli agricoltori europei sono tenuti a rispettare, spesso non sono ugualmente applicati ai prodotti agricoli di importazione;

H.  considerando che le autorità garanti della concorrenza di un certo numero di Stati membri hanno individuato quattro aree chiave in cui gli squilibri della filiera alimentare sono particolarmente problematici: imposizione unilaterale di condizioni contrattuali, pratiche relative agli sconti, sanzioni e condizioni di pagamento;

1.  sottolinea che il problema degli squilibri nella catena di distribuzione alimentare è di portata chiaramente europea e che quindi richiede una specifica soluzione a livello europeo alla luce dell'importanza strategica della catena agroalimentare per l'Unione europea; fa notare che la filiera alimentare, l'agricoltura, l'industria agroalimentare e la distribuzione alimentare rappresentano il 7% dell'occupazione totale nell'UE, per un valore di 1 400 miliardi di EUR annui che è il più elevato tra i vari settori manifatturieri dell'Unione, e che la quota di valore aggiunto agricolo della filiera alimentare è scesa dal 31% del 1995 al 24% del 2005 nell'UE a 25;

2.  richiama l'attenzione sui lavori in corso del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, con particolare riferimento alla relativa piattaforma per le relazioni tra imprese (B2B); chiede di essere regolarmente informato, in via ufficiale, in merito allo stato di avanzamento dei lavori e alle decisioni adottate;

3.  sostiene il buon lavoro svolto dalla piattaforma di esperti sulle prassi contrattuali tra imprese (B2B) del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, con particolare riferimento alla definizione, alla catalogazione e alla valutazione dei comportamenti che costituiscono pratiche commerciali manifestamente sleali, sulla base di dati e di esempi concreti; chiede un forte sostegno a favore di iniziative volte a incentivare il dialogo tra le parti in materia; accoglie positivamente il fatto che le parti interessate abbiano concordato i principi cui devono ispirarsi le buone pratiche, presentati in occasione della riunione del Forum di alto livello del 29 novembre 2011, e le esorta ad adottare apposite misure di attuazione;

4.  invita la Commissione a proporre solide normative valide per tutta l'UE, ove necessario e senza distorcere il regolare funzionamento dei mercati, a garantire rapporti tra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari equi e trasparenti nonché ad applicare correttamente le norme già in vigore, anche alla luce del fatto che, in base agli ultimi dati sul reddito agricolo presentati da Eurostat, dal 2009 il reddito delle aziende agricole è diminuito dell'11,6% a livello di UE, mentre i costi totali dei fattori di produzione a carico degli agricoltori dell'Unione europea sono saliti in media di quasi il 40% tra il 2000 e il 2010;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere il carattere d'urgenza attribuito alla risoluzione del problema dell'iniqua distribuzione dei profitti lungo la catena alimentare, con particolare riferimento all'adeguatezza del reddito degli agricoltori; riconosce che, per promuovere sistemi di produzione sostenibili, è necessario offrire agli agricoltori una contropartita per i rispettivi investimenti e l'impegno profuso in tal senso; sottolinea che occorre sostituire i rapporti di forza con rapporti di collaborazione;

6 segnala che la politica agricola deve consentire alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, comprese quelle a conduzione familiare, di avere un reddito ragionevole, di produrre alimenti in quantità sufficiente e di qualità adeguata a prezzi accessibili, di creare posti di lavoro, di promuovere lo sviluppo rurale e di garantire la protezione e la sostenibilità ambientali;

7.  insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel sostenere i forum di consultazione esistenti e nel crearne di nuovi, dotati di un'adeguata rappresentanza degli attori lungo la catena alimentare, in modo da promuovere il dialogo e stabilire linee guida per l'instaurazione di rapporti più equi ed equilibrati; rileva che tali consultazioni ufficiali contribuiscono a proteggere i produttori e i fornitori e a scongiurare misure di ritorsione da parte del settore della distribuzione;

8.  invita le autorità garanti della concorrenza nazionali ed europee nonché altre autorità di regolamentazione competenti in materia di produzione e commercio ad adottare misure contro le pratiche di acquisto abusive dei grossisti e dei dettaglianti dominanti che pongono sistematicamente gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente sfavorevole;

9.  chiede con forza una definizione chiara, rigorosa e oggettiva delle pratiche abusive e sleali, che includa definizioni più precise dei concetti e una più chiara delimitazione, in linea con il mandato conferito alla Commissione in virtù della sua risoluzione su un commercio al dettaglio più efficace e più equo, in modo che tali pratiche siano soggette a una regolamentazione specifica nonché a una vigilanza e a sanzioni oggettive;

10.  evidenzia i punti in appresso quale elenco non esaustivo di pratiche in merito alle quali i produttori hanno espresso preoccupazioni in relazione al funzionamento della filiera alimentare:

  I) accesso ai dettaglianti:
   i) versamento di anticipi per l'accesso ai negoziati
   ii) compensi per l'inclusione nei listini
   iii) commissioni d'ingresso
   iv) determinazione dei prezzi per lo spazio sugli scaffali
   v) imposizione di promozioni
   vi) ritardi nei pagamenti
   vii) determinazione dei prezzi
   viii) clausola del cliente più avvantaggiato
  II) condizioni contrattuali inique o modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali:
   i) modifiche unilaterali e retroattive delle condizioni contrattuali
   ii) violazione unilaterale del contratto
   iii) clausole/commissioni di esclusività
   iv) imposizione di un contributo «forzato» per i marchi privati
   v) imposizione di modelli contrattuali standard
   vi) pratiche di ritorsione
   vii) accordi contrattuali non scritti
   viii) recupero del margine
   ix) sconti globali
   x) ritardi nei pagamenti
   xi) imposizione di pagamenti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti
   xii) acquisti di gruppo/trattative comuni
   xiii) aste invertite (al ribasso)
   xiv) termini di consegna irrealistici
   xv) imposizione di un (determinato) fornitore di imballaggi o di materiale da imballaggio
   xvi) imposizione di una (determinata) piattaforma logistica o di un (determinato) operatore
   xvii) pagamento per la copertura di promozioni (non concordate in anticipo)
   xviii) ordinazioni eccessive di un prodotto destinato alle promozioni
   xix) pagamento per il mancato conseguimento di determinati livelli di vendite
   xx) imposizione ai fornitori di uno sconto supplementare per vendite superiori a un determinato livello
   xxi) ritiro unilaterale di prodotti dagli scaffali dei negozi
   xxii) imposizione della restituzione incondizionata della merce (invenduta)
   xxiii) imposizione ai fornitori di costi connessi al ritiro o al furto di prodotti
   xxiv) imposizione ai fornitori di costi irragionevoli connessi a reclami dei clienti;

11.  chiede la creazione di un quadro per un efficace controllo di tali pratiche, innanzitutto attraverso l'avvio di un'indagine che coinvolga l'intero settore, per vie amministrative o giudiziarie, e in seguito mediante l'introduzione di un sistema di valutazione e monitoraggio, gestito dagli Stati membri e coordinato dalla Commissione, corredato da sanzioni dissuasive applicate in modo efficace e tempestivo;

12.  chiede, per quanto riguarda le condizioni contrattuali e le pratiche commerciali abusive, l'introduzione di strumenti migliori atti a garantire il rispetto delle scadenze di pagamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva sui ritardi di pagamento, e chiede la creazione di nuovi strumenti per ridurre al minimo e armonizzare a livello europeo il lasso di tempo intercorrente tra la consegna e l'effettivo ricevimento del pagamento da parte dei fornitori; rileva, a tale proposito, la necessità di soluzioni urgenti per far fronte ai problemi specifici incontrati dai produttori di merci deperibili a breve conservabilità, i quali sono confrontati a gravi difficoltà di liquidità;

13.  prende atto delle misure contenute nei progetti di proposta della Commissione sulla riforma della PAC, intese a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare tramite il sostegno alle organizzazioni dei produttori e alle organizzazioni interprofessionali nonché attraverso la promozione di filiere brevi tra produttori e consumatori, quali ad esempio i mercati per i prodotti locali; ritiene che il rafforzamento della posizione degli agricoltori grazie a una migliore organizzazione interna e un approccio più professionale aiuterà questi ultimi a ottenere una quota più equa del valore aggiunto;

14.  accoglie con favore la raccomandazione della Commissione relativa alla cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio delle migliori prassi in materia di notifica delle pratiche contrattuali e l'elaborazione di modelli di contratto;

15.  invita la Commissione a migliorare lo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi e a creare un'interfaccia di facile uso, trasparente e multilingue, che permetta ai consumatori e alle parti interessate di confrontare i prezzi dei generi alimentari di base all'interno di uno Stato membro e tra diversi Stati membri in ogni fase della filiera alimentare, e che tenga altresì in considerazione le differenze a livello di costo della vita negli Stati membri;

16.  invita la Commissione a precisare l'applicazione delle norme di concorrenza in agricoltura, con l'obiettivo di fornire agli agricoltori e alle loro organizzazioni interprofessionali strumenti in grado di migliorare la loro posizione negoziale; richiede la valutazione e la modifica delle attuali norme di concorrenza dell'UE, in modo che, anziché concentrarsi solamente sulle posizioni relative di varie aziende nel mercato e sulle distorsioni della concorrenza, viste unicamente nella prospettiva del pregiudizio per i consumatori, si tenga maggiormente conto degli effetti nocivi della concentrazione verticale sull'intera filiera alimentare;

17.  invita la Commissione a coordinare meglio il lavoro dei suoi diversi servizi così da poter svolgere un ruolo più efficace per quanto riguarda la vigilanza sui prezzi lungo l'intera catena alimentare e il monitoraggio delle dinamiche delle vendite al dettaglio e delle relative quote di mercato in tutta l'Unione europea; chiede l'istituzione di un mediatore indipendente per il commercio dei prodotti alimentari che assicuri i contatti con le competenti autorità commerciali e garanti della concorrenza e con i difensori civici nazionali per il commercio dei prodotti alimentari, ai fini del coordinamento e della condivisione di informazioni; ritiene, inoltre, che il mediatore europeo e i vari difensori civici nazionali dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto della legislazione pertinente e raccomandare sanzioni tempestive e adeguate;

18.  invita la Commissione a realizzare uno studio approfondito circa le differenze d'impostazione esistenti tra le 27 autorità nazionali garanti della concorrenza e tra le politiche nazionali in materia nonché a promuovere soluzioni che coinvolgano tutti i partner della catena di produzione alimentare e prevengano l'insorgere di posizioni dominanti di uno o di un numero ristretto di elementi della catena dei fattori di produzione o di quella produttiva come spesso avviene a scapito del produttore agricolo;

19.  ritiene che vada attribuita priorità a una campagna a livello di UE che informi gli agricoltori in merito ai loro diritti contrattuali nonché alle più comuni pratiche contrattuali e commerciali illegali, inique e abusive, nonché agli strumenti a loro disposizione per denunciare gli abusi;

20.  ritiene che la soluzione per affrontare gli squilibri della catena di distribuzione alimentare comprenda l'autoregolamentazione e che richieda altresì una normativa in materia e modifiche al diritto della concorrenza; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo delle migliori pratiche e/o di codici di condotta in collaborazione con tutte le parti interessate, riunendo produttori, industria, fornitori, dettaglianti e rappresentanti dei consumatori nonché utilizzando al meglio le sinergie esistenti;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 103..
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0006.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0297.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0307.
(5) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0011.
(7) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
(8) GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4.
(9) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
(10) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.
(11) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 180.
(12) http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf

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