Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo all'elenco di indicazioni nutrizionali
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari(1),
– visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo all'elenco di indicazioni nutrizionali,
– visto il parere reso il 13 ottobre 2011 dal comitato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1924/2006,
– viste le linee guida della Commissione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006, approvate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 dicembre 2007(2),
– visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori(3),
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),
– visti l'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 4, lettera b) del suo regolamento,
A. considerando che, come enunciato all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non deve essere falso, ambiguo o fuorviante;
B. considerando che, come enunciato all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute può essere consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione;
C. considerando che, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni nutrizionali comparative devono confrontare la composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria, compresi alimenti di altre marche;
D. considerando che, come stabilito all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la natura, le proprietà e le caratteristiche dell'alimento;
E. considerando che, alla luce dei principi di base che regolano la selezione delle indicazioni nutrizionali consentite sui prodotti alimentari, quali elencati sopra, la nuova indicazione nutrizionale proposta dalla Commissione «ora contiene il X% di [nome della sostanza nutritiva] in meno» da includere nell'allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 è contraria al fine e al contenuto dell'atto di base, dal momento che risulta ambigua, fuorviante e ingannevole per il consumatore medio;
F. considerando che la nuova indicazione introdotta «ora contiene il X% di [nome della sostanza nutritiva] in meno» viola il principio delle indicazioni comparative di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006; che essa consente di confrontare i valori nutrizionali di un prodotto con una precedente versione del prodotto stesso, indipendentemente dal livello iniziale di una data sostanza nutritiva, che potrebbe essere eccessivamente elevato in confronto ad altri prodotti presenti sul mercato; che i prodotti che non sono stati riformulati, ma contengono tuttavia una minore quantità di una determinata sostanza nutritiva rispetto al prodotto riformulato di una marca diversa non potranno riportare un'indicazione nutrizionale, il che risulterà inevitabilmente fuorviante per i consumatori;
G. considerando che l'indicazione «ora contiene il X% di [nome della sostanza nutritiva] in meno» potrebbe dare luogo a una concorrenza sleale rispetto alle indicazioni esistenti, quali «a tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva]» e «leggero/light»; che per quest'ultima è richiesta una riduzione di almeno il 10% (per i micronutrienti), il 25% (per il sodio) o il 30% (per zuccheri/grassi) rispetto ad altri prodotti analoghi; che un consumatore potrebbe pensare che la quantità specificata nell'indicazione «ora contiene il X% di [nome della sostanza nutritiva] in meno» comporti una riduzione maggiore rispetto a quella che corrisponde all'indicazione «a tasso ridotto di» o «leggero», nonostante i requisiti per queste indicazioni siano molto più rigorosi di quelli che si applicano all'indicazione «ora contiene il X% di [nome della sostanza nutritiva] in meno», che richiede una riduzione minima soltanto del 15%;
H. considerando che l'indicazione «ora contiene il X% di [nome della sostanza nutritiva] in meno» potrebbe disincentivare i produttori a riformulare in modo più sostanziale i loro prodotti al fine di soddisfare i requisiti per le indicazioni «a tasso ridotto di» o «leggero», dal momento che è più facile ridurre una sostanza nutritiva del 15% anziché del 30%;
I. considerando la Commissione riconosce chiaramente nel considerando 4 del progetto di misura che «con il tasso di zuccheri ridotto, i consumatori si aspettano un minor contenuto energetico»; che, per quanto riguarda la modifica proposta dell'indicazione «a tasso ridotto di grassi/zuccheri» di cui al punto 2 dell'allegato del progetto di misura, la Commissione autorizza l'indicazione anche quando la quantità di energia del prodotto riportante l'indicazione rimane «pari» alla quantità di energia di un prodotto analogo;
1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo all'elenco di indicazioni nutrizionali;
2. è del parere che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con il fine e il contenuto dell'atto di base;
3. invita la Commissione a presentare al comitato un progetto di misura modificato;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.