– vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
– viste le sue decisioni del 15 luglio 2009(1) e del 14 dicembre 2011(2) sulla composizione numerica delle commissioni permanenti,
– visto l'articolo 183 del proprio regolamento,
1. decide di modificare come segue la composizione numerica delle commissioni parlamentari:
Commissione per gli affari esteri: 76 membri
Commissione per lo sviluppo: 30 membri
Commissione per il commercio internazionale: 31 membri
Commissione per i bilanci: 43 membri
Commissione per il controllo dei bilanci: 30 membri
Commissione per i problemi economici e monetari: 48 membri
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 49 membri
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 69 membri
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 61 membri
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 41 membri
Commissione per i trasporti e il turismo: 47 membri
Commissione per lo sviluppo regionale: 50 membri
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 44 membri
Commissione per la pesca: 25 membri
Commissione per la cultura e l'istruzione: 31 membri
Commissione giuridica: 25 membri
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 60 membri
Commissione per gli affari costituzionali: 24 membri
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 35 membri
Commissione per le petizioni: 35 membri
e di modificare come segue la composizione numerica delle sottocommissioni parlamentari:
Sottocommissione per i diritti dell'uomo: 31 membri
Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 31 membri;
2.
decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti del 9 luglio 2009 sulla composizione degli uffici di presidenza delle commissioni, che questi ultimi possono includere fino a quattro vicepresidenti;
3.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Conclusioni della riunione del Consiglio europeo (8-9 dicembre 2011) su un progetto di accordo internazionale relativo ad un'unione di stabilità fiscale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2012 sulle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011 su un progetto di accordo internazionale per un'Unione di stabilità fiscale (2011/2546(RSP))
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo dell'8 e 9 dicembre 2011,
– vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo della zona euro del 9 dicembre 2011,
– visti il pacchetto di misure noto come «six-pack» e le due proposte della Commissione sull'ulteriore rafforzamento della disciplina di bilancio(1),
– visto lo stato di avanzamento dei negoziati sul progetto di accordo internazionale per un'unione economica rafforzata,
– visto il testo presentato a nome del Parlamento dai suoi rappresentanti in seno al gruppo di lavoro ad hoc,
– visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
1. esprime perplessità circa la necessità di un siffatto accordo intergovernativo, i cui principali obiettivi possono essere, nella maggior parte dei casi, raggiunti in modo migliore e più efficace attraverso misure nel quadro del diritto dell'Unione, in modo da fornire una risposta rapida, ferma e sostenibile all'attuale crisi finanziaria ed economica e alla crisi sociale in molti Stati membri dell'Unione europea; resta tuttavia disponibile a lavorare per una soluzione costruttiva;
2. ribadisce il proprio sostegno al testo presentato al gruppo di lavoro ad hoc dai deputati nominati dalla Conferenza dei presidenti in rappresentanza del Parlamento; si rammarica del fatto che sinora il progetto di accordo internazionale del 10 gennaio 2012 non rifletta quanto suggerito dal Parlamento europeo; prende atto del sostegno espresso da molti Stati membri ad alcune delle proposte che esso ha formulato nella riunione del 12 gennaio 2012; intende valutare la sua posizione dopo aver ricevuto il progetto definitivo, previsto per il 18 gennaio 2012;
3. è profondamente convinto del fatto che soltanto avvalendosi del metodo comunitario l'unione monetaria potrà divenire una vera unione economica e fiscale; ricorda che l'UE è un progetto politico, basato su valori comuni, su istituzioni comuni forti e sull'osservanza di regole comuni;
4. insiste anche, in particolare, sugli aspetti seguenti:
–
il nuovo accordo dovrebbe riconoscere esplicitamente il primato del diritto dell'UE sulle disposizioni dell'accordo stesso;
–
tutte le misure di attuazione dell'accordo dovrebbero essere adottate in conformità delle procedure pertinenti previste dai trattati UE;
–
l'accordo deve essere conforme al diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i parametri del patto di stabilità e crescita e, qualora le parti contraenti intendano darsi obiettivi che si discostano dal diritto dell'UE, ciò dovrà avvenire secondo le procedure giuridiche applicabili dell'UE e senza dar luogo all'adozione di due pesi e due misure;
–
tutte le parti contraenti dell'accordo, attuali e futuri membri della zona Euro, dovrebbero avere lo stesso diritto di partecipare alle riunioni dei vertici Euro;
–
la responsabilità democratica deve essere garantita rafforzando il coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, ai rispettivi livelli, in tutti gli aspetti del coordinamento e della governance europei in ambito economico;
–
la cooperazione tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo deve avvenire con modalità conformi ai trattati UE, a norma dell'articolo 9 del protocollo (n. 1) ai trattati;
–
il nuovo accordo deve sancire, in forma giuridicamente vincolante, l'impegno delle parti contraenti a compiere tutti i passi necessari per garantire che il contenuto dell'accordo verrà integrato nei trattati al più tardi entro cinque anni;
5. ribadisce i suoi appelli per un'Unione improntata alla stabilità e alla crescita sostenibile; ritiene che la sola disciplina di bilancio, sebbene sia alla base di una crescita sostenibile, non determinerà di per sé una ripresa e che l'accordo debba inviare chiaramente il segnale che i leader dell'Europa sono pronti a intraprendere azioni altrettanto vigorose su entrambi i fronti; insiste quindi sul fatto che l'accordo deve prevedere un impegno delle parti contraenti a favore di misure atte a promuovere una maggiore convergenza e competitività, come pure proposte relative a un fondo di ammortamento, obbligazioni collegate a progetti («project bonds»), un'imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dal diritto dell'Unione e una tabella di marcia per le obbligazioni di stabilità, garantendo nel contempo la disciplina di bilancio;
6. sottolinea che le stesse argomentazioni istituzionali, giuridiche e politiche valgono anche per altri accordi multilaterali riguardanti la crisi finanziaria, come ad esempio il meccanismo europeo di stabilità; chiede pertanto di partecipare ai relativi negoziati con le stesse modalità;
7. si riserva il diritto di avvalersi di tutti gli strumenti politici e giuridici a sua disposizione per difendere il diritto dell'Unione e il ruolo delle sue istituzioni, particolarmente nel caso in cui l'accordo definitivo preveda elementi incompatibili con il diritto dell'Unione;
8. ricorda alla Commissione che ha il dovere di esercitare pienamente il suo ruolo istituzionale di custode dei trattati;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai capi di Stato e di governo, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente dell'Eurogruppo, alla Commissione e alla Banca centrale europea.
Regolamento sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri (COM(2011)0819), e regolamento sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilanci, (COM(2011)0821).