Indice 
Testi approvati
Giovedì 19 gennaio 2012 - Strasburgo
Codice comunitario dei visti ***I
 Accordo UE-Georgia sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ***
 Adesione dell'Unione europea al regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ***
 Sicurezza dei pedoni e sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) ***
 Accordo UE-Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ***
 Memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ***
 Rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche***II
 Immissione sul mercato e uso dei biocidi ***II
 Filiera di approvvigionamento dei prodotti agricoli
 Squilibri nella filiera alimentare
 Strategia spaziale dell'Unione europea
 Evitare lo spreco di alimenti
 Lotta contro la proliferazione di alghe
 Istituzione del Patto delle isole in quanto iniziativa ufficiale europea

Codice comunitario dei visti ***I
PDF 187kWORD 32k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD))
P7_TA(2012)0003A7-0441/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0516),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0226/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0441/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 gennaio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

P7_TC1-COD(2011)0223


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 154/2012.)


Accordo UE-Georgia sulla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ***
PDF 184kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))
P7_TA(2012)0004A7-0450/2011

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (09737/2011),

–  visto l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (09738/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0202/2011),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0450/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Georgia.


Adesione dell'Unione europea al regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ***
PDF 186kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al regolamento n. 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE))
P7_TA(2012)0005A7-0005/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13894/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)(1) (C7-0303/2011),

–  visto l'articolo 81 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0005/2012),

1.  dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.


Sicurezza dei pedoni e sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) ***
PDF 186kWORD 30k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio circa la posizione dell'Unione europea riguardo al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente la sicurezza dei pedoni e al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente le sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))
P7_TA(2012)0006A7-0004/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13895/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del secondo trattino dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)(1) (C7-0302/2011),

–  visto l'articolo 81 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0004/2012),

1.  dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.


Accordo UE-Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ***
PDF 183kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE))
P7_TA(2012)0007A7-0448/2011

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13238/2011),

–  visto l'accordo tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (10843/3/2010),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0242/2011),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0448/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Indonesia.


Memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ***
PDF 187kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata e che stabilisce relative modalità procedurali (09138/2011 – C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE))
P7_TA(2012)0008A7-0391/2011

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (09138/2011),

–  visto il memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (07702/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), dell'articolo 218, paragrafo 7, e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0163/2011),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0391/2011),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del memorandum di cooperazione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.


Rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche***II
PDF 199kWORD 81k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 11 giugno 2009(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0810),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 dicembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0334/2011),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 gennaio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

P7_TC2-COD(2008)0241


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/19/UE.)

Allegato alla risoluzione legislativa

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa al ricorso agli atti di esecuzione

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni della direttiva in materia di atti delegati e di esecuzione sono il frutto di un delicato compromesso che in alcuni punti si discosta dalla posizione del Parlamento in prima lettura. Al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura, il Parlamento europeo ha quindi accettato il ricorso agli atti di esecuzione in luogo degli atti delegati in alcuni specifici casi. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, che le disposizioni in oggetto non costituiscono né vanno interpretate come un precedente ai fini della regolamentazione di situazioni analoghe in futuri atti legislativi.

Dichiarazione della Commissione sulla progettazione dei prodotti

(articolo 4 RAEE)

I provvedimenti nel settore della progettazione ecocompatibile possono contribuire ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in linea con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011)0571). Al momento dell'eventuale introduzione ex novo o della revisione delle misure di attuazione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE, relativa a prodotti che rientrano altresì nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE, la Commissione terrà conto dei parametri di reimpiego e riciclaggio di cui all'allegato 1, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, valutando anche la possibilità concreta di introdurre requisiti in materia di riutilizzabilità, semplicità di smaltimento e riciclabilità di tali prodotti.

Dichiarazione della Commissione sulle deroghe specifiche applicabili agli obiettivi di raccolta

(articolo 7 RAEE)

L'articolo 7, paragrafo 4, della nuova direttiva RAEE introduce la possibilità di stabilire disposizioni transitorie per affrontare le difficoltà incontrate da uno Stato membro, a causa di circostanze specifiche, nel soddisfare gli obiettivi di raccolta previsti dall'articolo stesso. La Commissione sottolinea che la fissazione di ambiziosi obiettivi di raccolta di RAEE è importante ai fini di un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, e che le disposizioni transitorie possono trovare applicazione soltanto in circostanze eccezionali. Le difficoltà incontrate e le circostanze specifiche alla base delle stesse devono essere oggettive, adeguatamente documentate e verificabili.

(1) GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.
(2) GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.
(3) Testi approvati del 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Immissione sul mercato e uso dei biocidi ***II
PDF 191kWORD 78k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05032/2/2011 – C7-0251/2011),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 febbraio 2010(1),

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0267),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 novembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 8, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0336/2011),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  approva la dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 19 gennaio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

P7_TC2-COD(2009)0076


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 528/2012.)

Allegato alla risoluzione legislativa

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi

Il Parlamento europeo dichiara che le disposizioni del regolamento in materia di atti delegati e di esecuzione sono il frutto di un delicato compromesso che in alcuni punti si discosta dalla posizione del Parlamento in prima lettura. Al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura, il Parlamento europeo ha quindi accettato il ricorso agli atti di esecuzione in luogo degli atti delegati in alcuni specifici casi. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, che le disposizioni in oggetto non costituiscono né vanno interpretate come un precedente ai fini della regolamentazione di situazioni analoghe in futuri atti legislativi.

(1) GU C 347 del 18.12.2010, pag. 62.
(2) Testi approvati del 22.9.2010, P7_TA(2010)0333.


Filiera di approvvigionamento dei prodotti agricoli
PDF 155kWORD 70k
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla catena di approvvigionamento dei fattori di produzione agricola: struttura e implicazioni (2011/2114(INI))
P7_TA(2012)0011A7-0421/2011

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio(1),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sui redditi equi per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(2),

–  vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare(3),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico nell'UE: quale soluzione per questo annoso problema?(4),

–  visto il rapporto preliminare dell'OCSE del maggio 2011 su una strategia di crescita verde per l'alimentazione e l'agricoltura(5),

–  visti i dati di Eurostat sugli indici dei prezzi dei mezzi di produzione agricola (costi dei fattori di produzione) e gli indici dei prezzi dei prodotti agricoli (prezzi alla produzione)(6),

–  visto l'articolo 349 del TFUE che istituisce un regime specifico per le regioni ultraperiferiche,

–  visto il rapporto, frutto del terzo esercizio di prospezione del Comitato permanente della ricerca agricola (CPRA) della Commissione europea, intitolato «Produzione e consumo alimentari sostenibili in un mondo dalle risorse limitate» (febbraio 2011)(7),

–  visto il «Global Report - Agriculture at a crossroads» (Rapporto globale: L'agricoltura a un bivio) elaborato dall'IAASTD – International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (Valutazione internazionale delle conoscenze, delle scienze e delle tecnologie agricole al servizio dello sviluppo),

–  vista la relazione elaborata dal Centro comune di ricerca nel 2008 intitolata «Sistemi agricoli con scarso apporto di fattori di produzione: un'opportunità per sviluppare un'agricoltura sostenibile»(8),

–  vista la relazione elaborata dal Centro comune di ricerca nel 2007 intitolata «Conseguenze, opportunità e sfide della biotecnologia moderna in Europa»,

–  vista la relazione elaborata dal Centro comune di ricerca nel 2010 intitolata «Compendio dei metodi di riferimento per l'analisi degli OGM»,

–  vista la relazione elaborata dal Centro comune di ricerca nel 2010 intitolata «Una valutazione comparata dei modelli d'impatto prodotto sui mercati agricoli e sulla destinazione dei terreni dall'obiettivo UE in materia di biocarburanti»,

–  vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(9),

–  viste le proposte legislative della Commissione europea per la riforma della PAC, presentate il 12 ottobre 2011 (COM(2011)0625, COM(2011)0627, COM(2011)0628, COM(2011)0629, COM(2011)0630, COM(2011)0631), e la proposta relativa al regolamento unico OCM,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0421/2011),

A.  considerando che la forte volatilità dei prezzi delle materie prime agricole e dei fattori di produzione agricola ha aumentato l'insicurezza dei redditi agricoli e degli investimenti a lungo termine degli agricoltori, soprattutto nelle regioni isolate, montuose, insulari e ultraperiferiche, nelle quali i fattori della lontananza e dell'ultraperifericità comportano costi aggiuntivi elevati, con gravi ripercussioni sul reddito degli agricoltori di tali regioni;

B.  considerando che, secondo Eurostat, tra il 2000 e il 2010 i costi complessivi dei fattori di produzione per gli agricoltori dell'UE sono saliti in media di quasi il 40%, mentre i prezzi alla produzione sono aumentati in media meno del 25%; che nello scorso decennio l'aumento dei costi dei fattori di produzione ha raggiunto il 60% per l'energia e i lubrificanti, quasi l'80% per i fertilizzanti sintetici e gli ammendanti, oltre il 30% per i mangimi animali, circa il 36% per i macchinari e altre attrezzature, quasi il 30% per le sementi e il postime e quasi il 13% per i prodotti fitosanitari, sottolineando la necessità di agevolare l'accesso degli agricoltori a fattori di produzione meno costosi, in particolare sul mercato mondiale;

C.  considerando che prezzi alimentari più elevati non si traducono automaticamente in redditi agricoli più alti, soprattutto a causa della velocità con cui aumentano i costi dei fattori di produzione agricola e del crescente divario tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo;

D.  considerando che l'aumento dei costi di produzione e le difficoltà nel trasferirli lungo la catena di distribuzione alimentare potranno, a breve termine, mettere a rischio la sopravvivenza di alcune imprese e compromettere la struttura produttiva in vari Stati membri, aggravando così il problema della bilancia commerciale in termini di importazioni e di dipendenza dalla volatilità dei mercati esterni;

E.  considerando che anche il consumatore subisce le conseguenze della situazione attuale, in quanto i produttori non riescono a trasferire l'aumento esponenziale dei costi dei fattori di produzione alla grande distribuzione, la quale, da parte sua, trasferisce tale aumento sul consumatore, ottenendo grandi margini di profitto;

F.  considerando che la pressione al rialzo sui prezzi dei fattori di produzione è destinata ad aumentare ulteriormente a causa della scarsità di risorse, della crescente domanda di alimenti nelle economie emergenti e di politiche che ostacolano l'accesso degli agricoltori dell'UE ai mangimi di costo inferiore disponibili sul mercato mondiale;

G.  considerando che la produzione alimentare può essere periodicamente compromessa da una serie di fattori, tra cui l'impatto di parassiti e malattie, la disponibilità di risorse naturali e le calamità naturali;

H.  considerando che oggigiorno l'agricoltura dell'Unione è fortemente dipendente dalle importazioni di fattori di produzione – principalmente combustibili fossili, ma anche mangimi animali e ammendanti minerali scarsi come i fosfati – e pertanto è vulnerabile agli aumenti dei prezzi; che questa situazione ha suscitato gravi preoccupazioni circa la competitività degli agricoltori dell'UE, soprattutto nel settore zootecnico;

I.  considerando che l'attuale fenomeno della volatilità dei prezzi ha una dimensione europea e mondiale, e pertanto occorre trovare una soluzione specifica a livello di UE per la catena agro-alimentare, in virtù del suo carattere strategico in seno all'Unione, mentre nel contesto mondiale sono necessarie azioni concertate a livello di G20;

J.  considerando che l'UE è sempre più dipendente dai fattori di produzione necessari per il mantenimento dell'agricoltura in Europa; che occorre pertanto esortare l'avvio di azioni rapide volte a ridurre tale dipendenza mediante investimenti e decisioni a livello puramente politico, al fine di garantire una maggiore autosufficienza alimentare per l'UE;

K.  considerando che l'UE è caratterizzata da una forte dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili; che il potenziamento dell'efficienza delle risorse è un punto nodale della strategia Europa 2020 e della tabella di marcia della Commissione verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse;

L.  considerando che la produzione agricola nell'UE dipende in larga misura dal petrolio e che la filiera alimentare fa enorme affidamento sulla disponibilità e sul prezzo contenuto di questo combustibile; che la produzione petrolifera mondiale inizierà probabilmente a diminuire in media del 2-3% all'anno;

M.  considerando che i rincari dei prezzi del greggio e gli aumenti dei costi dei fattori di produzione agricola sono strettamente legati e comportano un rialzo dei prezzi dell'energia, dei mangimi e dei fertilizzanti, con conseguenze sulla produzione alimentare mondiale;

N.  considerando che la produzione di fertilizzanti ad uso agricolo dipende interamente dalla pronta disponibilità di fosfato naturale; che il prezzo di questa materia prima è aumentato dell'800% nel 2007/2008 e la sua disponibilità potrebbe raggiungere il culmine tra il 2033 e il 2035, per poi diventare sempre più scarsa;

O.  considerando che, soprattutto nel settore zootecnico, i costi sono in aumento anche a causa dei sempre più numerosi requisiti fitosanitari e in materia di benessere degli animali, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza alimentare, e che ciò causa un ulteriore calo della competitività dei produttori europei rispetto a quelli dei paesi terzi, che non devono soddisfare severi requisiti di questo tipo;

P.  considerando che l'UE ha fissato standard di alto livello in materia di sicurezza alimentare e di tutela dell'ambiente e delle persone, con ripercussioni sui tempi e sui costi della messa a punto di pratiche e strumenti nuovi a monte e a valle della filiera alimentare;

Q.  considerando che il consumatore, a causa della diminuzione del suo potere di acquisto, è sempre più spesso costretto a scegliere prodotti aventi standard qualitativi e di sicurezza inferiori rispetto a quelli provenienti dall'Unione europea, nonché privi di tracciabilità, in particolare nel settore della carne;

R.  considerando che il 42% in media dell'approvvigionamento idrico totale in Europa è utilizzato in agricoltura (in Grecia l'88%, in Spagna il 72%, in Portogallo il 59%), che i costi d'irrigazione, di adduzione di acqua nelle zone umide e di drenaggio sono aumentati per migliorare l'efficienza delle tecniche d'irrigazione e che una parte dell'acqua utilizzata per l'agricoltura ritorna nel ciclo naturale dell'acqua;

S.  considerando che il prezzo di acquisto dei terreni agricoli e il costo degli affitti dei terreni si ripercuotono direttamente sulla redditività dell'attività agricola e sulla capacità dei nuovi entranti di affermarsi nell'agricoltura;

T.  considerando che la concentrazione del mercato dei fornitori di fattori di produzione agricola è molto alta, giacché sei società controllano quasi il 75% del mercato dei prodotti agrochimici e tre società controllano oltre il 45% del mercato delle sementi; che tale concentrazione contribuisce a mantenere elevati i prezzi delle sementi e nuoce gravemente alla diversità delle colture, e che la partecipazione degli agricoltori all'evoluzione dei prezzi è limitata; che non solo il mercato a monte ma anche quello del commercio al dettaglio di prodotti alimentari è caratterizzato da un'elevata concentrazione che sottopone l'agricoltura a una pressione ulteriore in termini di costi;

U.  considerando che la sopravvivenza e la competitività delle piccole produzioni (colture minori) risultano colpite in maniera sproporzionata dai cambiamenti legislativi e strutturali nei settori dei fattori di produzione e che è necessario conoscere meglio l'impatto di tali cambiamenti;

V.  considerando che la causa principale dell'aumento dei costi per gli agricoltori è rappresentata dal rincaro dei prezzi dei carburanti, dei fertilizzanti e dei mangimi;

W.  considerando che, alla luce delle fluttuazioni estreme dei prezzi agricoli in tutta la filiera alimentare e delle relative speculazioni finanziarie, la trasparenza del mercato a monte della filiera alimentare è essenziale anche per migliorare la concorrenza e la resilienza alla volatilità dei prezzi;

X.  considerando che, per rispondere alle nuove sfide economiche e ambientali, in particolare nel contesto della strategia Europa 2020, sono necessari investimenti a lungo termine volti a rendere più efficiente la gestione dei fattori di produzione e delle risorse (tra cui energia, suolo e nutrienti, idrotecnologia, sementi e prodotti agrochimici); che i servizi di divulgazione come pure i miglioramenti e le innovazioni istituzionali che incidono sull'utilizzo dei fattori di produzione, sugli atteggiamenti e sulle competenze degli agricoltori sono estremamente importanti ai fini dell'adozione di sistemi agricoli più efficienti dal punto di vista delle risorse, più sostenibili e più innovativi;

Y.  considerando che la fermentazione dei liquami rappresenta una pratica positiva dal punto di vista agricolo ed ecologico, e che occorre altresì creare incentivi alla produzione di energia da biomassa, contribuendo in tal modo anche alla sostenibilità delle aziende agricole;

Z.  considerando che l'agricoltura detiene un notevole potenziale per quanto riguarda il risparmio energetico e la riduzione dei costi grazie al miglioramento dell'efficienza energetica, che è possibile potenziare ulteriormente mediante la produzione locale di energia rinnovabile che sfrutti appieno le potenzialità delle fonti rinnovabili (in particolare energia eolica e solare, dalla biomassa, dal biogas, dai biocarburanti, dall'utilizzo di prodotti di scarto ecc.);

AA.  considerando che la diversificazione e la rotazione delle colture può contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e assicurare l'uso sostenibile di fertilizzanti sintetici e pesticidi;

AB.  considerando che la produzione di colture proteiche leguminose nell'UE nonché un miglioramento dei sistemi di produzione ad alimentazione erbacea consentirebbero di ridurre il deficit proteico dell'Unione europea come pure la sua dipendenza dalle importazioni di mangimi e potrebbero recare cospicui vantaggi economici agli agricoltori, ma non costituiscono una soluzione standard ai molteplici squilibri esistenti nella catena di approvvigionamento dei fattori di produzione agricola e comporterebbero altresì un calo della produzione di altri seminativi più efficienti sul piano delle risorse;

AC.  considerando che l'uso di granella aziendale come seme può rappresentare, in talune circostanze e per determinate varietà, un'alternativa alle sementi commerciali;

AD.  considerando che, a causa di condizioni di conservazione o di trasporto inadeguate, quantità considerevoli di materie prime agricole deperiscono e vengono quindi eliminate, cosicché non possono più essere impiegate come prodotti alimentari o mangimi (FAO, «Perdite e sprechi alimentari a livello mondiale», 2011);

Soluzioni generali

1.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la trasparenza dei prezzi dei fattori di produzione agricola e garantire che le norme in materia di concorrenza si applichino e siano fatte rispettare in tutta la filiera del mercato alimentare, a monte come a valle;

2.  invita ad assicurare un maggiore controllo e una più adeguata analisi, a livello UE e mondiale, dei fondamenti economici che spiegano il continuo rialzo dei prezzi degli alimenti, in particolare le interazioni tra le fluttuazioni dell'offerta e della domanda, nonché le crescenti interazioni tra le evoluzioni dei prezzi dell'energia, dei fattori di produzione e dei generi alimentari;

3.  invita la Commissione ad approfondire la sua analisi sui motivi alla base delle fluttuazioni estreme dei mercati e a chiarire le interazioni tra la speculazione e i mercati agricoli, nonché tra i mercati dell'energia e i prezzi dei prodotti alimentari; sottolinea che tali azioni dovrebbero rientrare nell'ambito degli sforzi messi in atto per migliorare la regolamentazione e accrescere la trasparenza e la qualità delle informazioni relative ai mercati finanziari a livello mondiale e di Unione europea, anche nel quadro della prossima revisione della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e della direttiva sugli abusi di mercato (MAD);

4.  invita la Commissione a incoraggiare una maggiore efficienza delle pratiche agronomiche e un miglioramento della gestione sostenibile delle risorse agricole, con l'obiettivo di dare vita a un'agricoltura stabile e produttiva, ridurre i costi dei fattori di produzione e gli sprechi di nutrienti e promuovere l'innovazione, l'efficienza e l'efficacia delle risorse e la sostenibilità nell'ambito dei sistemi agricoli; ritiene che sia possibile raggiungere tali obiettivi nel quadro del preannunciato partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura; sottolinea la necessità di un approccio integrato per gli agricoltori, che generi equilibrio in tutti gli aspetti dell'agricoltura (produzione, ambiente, redditività, dimensione sociale);

5.  invita la Commissione ad appoggiare ulteriormente l'agricoltura sostenibile e produttiva per far fronte alle sfide ambientali e alimentari, nonché a garantire che rimanga redditizia e competitiva sul mercato mondiale;

6.  accoglie con favore lo strumento europeo di monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari istituito da Eurostat e la creazione del forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, che deve includere il settore dei fattori di produzione operante a monte e dovrebbe garantire una maggiore trasparenza in ordine all'evoluzione dei prezzi dei fattori di produzione e contribuire al miglioramento dei prezzi alla produzione; ribadisce che relazioni periodiche sui progressi compiuti e proposte concrete dovrebbero essere trasmesse al Parlamento europeo e discusse in tale sede;

7.  ritiene che i produttori primari non possano beneficiare pienamente dell'aumento dei prezzi alla produzione in quanto si trovano stretti in una morsa tra prezzi franco azienda bassi a causa della posizione di forza di cui godono le industrie di trasformazione e i dettaglianti e prezzi dei fattori di produzione elevati dovuti alla maggiore concentrazione dei fornitori di tali risorse;

8.  invita la Commissione a valutare meglio l'impatto della legislazione UE sulla sostenibilità e sulla competitività dell'agricoltura europea; ritiene in particolare necessario prendere in considerazione i costi legati all'osservanza della legislazione e le relative ripercussioni sulla disponibilità dei fattori di produzione e sui prezzi di tali risorse;

9.  invita le autorità nazionali ed europee garanti della concorrenza ad affrontare gli abusi di posizione dominante delle aziende agroindustriali, dei dettaglianti di prodotti alimentari e dei fornitori di fattori di produzione nonché ad applicare la normativa antitrust dell'UE in particolare nel settore dei fertilizzanti, dove gli agricoltori incontrano enormi difficoltà nell'acquistare a termine i fertilizzanti indispensabili; ritiene che le autorità europee garanti della concorrenza (DG Concorrenza, ecc.) dovrebbero pertanto condurre un'indagine estesa all'intero settore per contrastare tutte le pratiche anticoncorrenziali;

10.  sottolinea che qualsiasi azione in questo ambito richiede una preventiva definizione, che deve essere obiettiva e rigorosa a livello concettuale, di ciò che si intende per pratiche abusive, sleali e anticoncorrenziali, in modo da consentire le necessarie forme specifiche di regolamentazione e monitoraggio;

11.  invita con urgenza la Commissione a realizzare uno studio approfondito circa le differenze d'impostazione esistenti tra le 27 autorità nazionali garanti della concorrenza e tra le politiche nazionali in materia nonché a promuovere soluzioni che coinvolgano tutti i partner della catena di produzione alimentare e che prevengano l'insorgere di posizioni dominanti di uno o di pochi elementi della catena dei fattori di produzione o di quella produttiva, situazione che spesso si verifica a spese del produttore agricolo;

12.  reputa necessario istituire un sistema di controllo efficace su tali pratiche, di natura amministrativa o giurisdizionale, nonché un meccanismo di valutazione e di monitoraggio degli Stati membri da parte della Commissione, introducendo al contempo sanzioni sufficientemente dissuasive e tempestive;

13.  sottolinea inoltre la necessità di istituire, a livello di Unione europea, un sistema di scambio di informazioni sulle buone pratiche in materia di nutrienti, energia e risorse naturali nonché sulla gestione di altri fattori di produzione, al fine di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dei fattori di produzione;

14.  chiede che la nuova PAC comprenda misure specifiche di sostegno a favore di una gestione delle risorse migliore e più efficiente e di pratiche sostenibili intese a ridurre l'uso e i costi dei fattori di produzione e a migliorare la capacità degli agricoltori di adattarsi alla volatilità dei prezzi, incluse misure volte a sostenere filiere brevi sia nel settore alimentare sia in quello dei fattori di produzione;

15.  valuta positivamente la maggiore attenzione prestata dalla Commissione alla bioeconomia europea; chiede che una parte sostanziale del prossimo programma quadro di ricerca sia riservata all'R&S applicati all'uso e alla gestione efficienti dei fattori di produzione agricola e al miglioramento dell'efficienza agronomica; sottolinea che i risultati della ricerca devono tradursi in un aumento concreto della produzione agricola attraverso la formazione degli agricoltori e il potenziamento delle loro capacità; sottolinea la necessità di rafforzare la collaborazione in materia tra il settore pubblico e il settore privato nonché tra le organizzazioni di agricoltori, assicurando in tal modo applicazioni concrete sul campo in grado di migliorare e modernizzare il settore;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare più approfonditamente il ruolo che potrebbero svolgere le cooperative e le organizzazioni di produttori nell'organizzare acquisti collettivi di fattori di produzione agricola, al fine di rafforzare la posizione negoziale degli agricoltori nei confronti dell'industria a monte;

17.  invita la Commissione a informare meglio gli agricoltori e i consumatori circa la necessità di una gestione più efficace dell'energia, dell'acqua e delle risorse naturali in tutta la filiera alimentare, in modo da ridurre sensibilmente lo spreco di risorse e di alimenti;

18.  riconosce che la crescita sostenibile è una delle priorità principali della strategia Europa 2020 e che la dipendenza dai combustibili fossili espone l'Unione alle crisi cui possono andare incontro questi mercati; ribadisce la necessità di sostituire tale dipendenza dalle risorse limitate con alternative sufficientemente solide, rispettando l'equilibrio tra il mantenimento della produzione alimentare e la promozione della creazione di energia;

Energia

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere gli investimenti nel risparmio energetico e nella produzione di energia rinnovabile (eolica, solare, dalla biomassa, dal biogas, geotermica ecc.) presso le aziende agricole o nel quadro di progetti di partenariato locali (energia eolica, solare, geotermica, dal biogas ecc.) promossi dagli stakeholders locali, con particolare attenzione per l'utilizzo dei rifiuti e dei sottoprodotti;

20.  sottolinea l'importanza del trattamento del letame, che non solo fornisce energia rinnovabile, ma assicura anche un impatto ambientale minore e un'alternativa ai fertilizzanti sintetici sotto forma di concentrato di minerali; invita la Commissione a riconoscere, nella direttiva sui nitrati, lo stallatico trasformato come alternativa ai fertilizzanti sintetici, in modo che esso sia considerato una fonte di energia;

21.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le misure di sostegno pubblico a favore della biomassa e degli agro-combustibili – compreso il biogas – non contribuiscano a creare una concorrenza insostenibile per le risorse tra la produzione di alimenti e quella di energia, che deve invece essere sostenibile;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire a generare nuove entrate per gli agricoltori facilitando l'integrazione dell'energia e del calore prodotti a partire da fonti agricole rinnovabili nelle reti e nei sistemi energetici pubblici e privati;

23.  ritiene che in tutta l'UE dovrebbero essere adottate misure efficaci per la gestione e il risparmio di energia all'interno delle aziende e a livello locale, attraverso programmi di sviluppo rurale e le misure di «ecologizzazione» facoltative della futura PAC;

24.  invita la Commissione ad analizzare i costi energetici dei vari sistemi agricoli esistenti nonché dei fornitori di fattori di produzione, dell'industria di trasformazione e dei sistemi di distribuzione ad essi associati in relazione alla produttività e alla produzione, tenendo presenti l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia sostenibili per rispondere alle nuove sfide;

Ammendanti e prodotti fitosanitari

25.  chiede che nella riforma della PAC dopo il 2013 siano previsti incentivi e misure efficaci come la diversificazione delle colture, compresa la piantatura di leguminose, e la rotazione delle colture in base alle condizioni locali, dato l'effetto positivo di queste iniziative in termini di mitigazione del cambiamento climatico, qualità del suolo e dell'acqua e capacità degli agricoltori di ridurre i costi sostenuti per i fattori di produzione;

26.  invita altresì la Commissione e il Consiglio a includere gli investimenti nell'agricoltura di precisione in un elenco facoltativo, stilato a livello di Unione europea, delle misure di «ecologizzazione» che dovranno essere premiate nell'ambito della PAC, dato che tali pratiche innovative (ad esempio il monitoraggio del suolo tramite GPS) hanno effetti positivi analoghi sulla mitigazione del cambiamento climatico, sulla qualità del suolo e dell'acqua nonché sulle finanze degli agricoltori (con un uso notevolmente ridotto di fertilizzanti, acqua, ammendanti, prodotti fitosanitari e pesticidi, che comporterà una diminuzione dei costi dei fattori di produzione per gli agricoltori);

27.  sottolinea che la produzione agricola dell'Unione europea dipende dall'importazione di fosfato naturale per la produzione di fertilizzanti e che la sua estrazione a livello mondiale è in gran parte concentrata in cinque paesi; invita la Commissione ad affrontare la questione;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il riciclaggio dei nutrienti, in particolare il fosfato e l'azoto, provenienti dai flussi di rifiuti, a condizione che il suo possibile utilizzo sia oggetto di indagini approfondite, le sostanze potenzialmente nocive siano sottoposte a trattamenti adeguati e l'intero processo sia soggetto a controlli rigorosi, nonché in particolare il riciclaggio dei rifiuti nell'ambito di un processo a cascata dopo l'utilizzo per la produzione di energia termica; sottolinea che il letame liquido conforme ai criteri di qualità stabiliti dalla legislazione applicabile ai fertilizzanti e destinato a essere trasformato in fertilizzante non è da considerarsi un rifiuto, anche qualora sia stato precedentemente fermentato in un impianto di biogas agricolo;

29.  invita la Commissione a valutare meglio l'impatto della perdita di prodotti fitosanitari sulla competitività e sulla sostenibilità dell'agricoltura europea, analizzando in particolare l'idoneità dei prodotti tuttora disponibili e l'impatto sui prezzi dovuto alla presenza sul mercato di un minor numero di prodotti concorrenti;

30.  chiede alla Commissione di valutare soluzioni che garantiscano la sopravvivenza futura delle colture e degli usi minori, assicurando al contempo una completa compatibilità e coerenza con la politica agricola comune e coinvolgendo tutti gli attori della catena alimentare;

Alimentazione animale

31.  chiede ancora una volta alla Commissione di presentare rapidamente al Parlamento e al Consiglio una relazione che illustri le possibilità e le opzioni per incrementare la produzione di colture proteiche all'interno dell'UE; sottolinea che, pur recando alcuni benefici, è improbabile che un incremento della produzione di colture proteiche possa produrre un impatto significativo sulle importazioni di mangimi dai paesi esterni all'UE; ritiene pertanto che nel breve periodo sarà necessario valutare altri modi di affrontare il problema del deficit proteico dell'UE e mette in evidenza, nello specifico, il ruolo fondamentale delle importazioni di soia; invita la Commissione ad accertare che tali misure non pregiudichino l'obiettivo complessivo dell'UE di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare dal punto di vista dei livelli di produttività e di produzione;

32.  ribadisce la necessità di introdurre nella nuova PAC misure e strumenti adeguati intesi a sostenere gli agricoltori che coltivano proteaginose, in modo da ottenere potenzialmente una riduzione del deficit di colture proteiche nell'UE e della volatilità dei prezzi, un miglioramento delle pratiche agricole e un potenziamento della fertilità del suolo;

Sementi

33.  invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro della futura revisione del regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ad assicurare che gli agricoltori conservino la possibilità di utilizzare come seme la granella aziendale prodotta e trasformata, come previsto all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, poiché tale pratica comporta vantaggi sul piano economico, culturale e ambientale e favorisce l'agrobiodiversità; chiede in questo contesto un esame equo ed equilibrato tanto dei diritti di costituzione di varietà vegetali quanto delle attuali restrizioni relative all'uso della granella aziendale, nell'ottica di migliorare e semplificare il quadro giuridico e di assicurare un equilibrio adeguato tra la necessità di innovazione, la salvaguardia e il rafforzamento della diversità delle colture e il miglioramento della sussistenza dei piccoli e medi agricoltori;

34.  osserva l'importanza di progetti di ricerca incentrati sulla coltivazione di varietà vegetali che mantengano le loro caratteristiche nel lungo termine e invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere tali progetti come pure a promuovere misure volte a incoraggiare la coltivazione di piante foraggiere locali quali il lino, il triticale, la veccia serena (Vicia Lathyroides), ecc.;

35.  invita la Commissione a considerare la possibilità di istituire una banca europea delle sementi allo scopo di conservare e tutelare la varietà genetica delle piante, combattere la perdita di biodiversità e creare un nesso tra diversità vegetale e patrimonio culturale degli Stati membri;

36.  sollecita, alla luce della prossima conferenza mondiale di Rio+20, una nuova iniziativa dell'UE relativa alla conservazione, all'uso sostenibile e alla commercializzazione di qualità dell'agrobiodiversità, al fine di aumentare il valore aggiunto dall'agricoltura;

Prezzi di acquisto e di locazione dei terreni

37.  invita la Commissione a effettuare uno studio sull'impatto che la locazione dei terreni e l'aumento dei costi per l'acquisto e la locazione di terreni determinano sul settore agricolo negli Stati membri dell'UE;

38.  sottolinea che i diritti al pagamento unico per azienda, basati su dati storici o cedibili senza terra, possono essere acquistati a un valore gonfiato da parte di investitori e speculatori per generare un flusso di introiti e non per destinarli all'agricoltura attiva; osserva che le distorsioni che si sono venute a creare si traducono per i nuovi agricoltori in un costo elevato dei fattori di produzione e in una significativa barriera all'ingresso; invita la Commissione, il Parlamento europeo, gli Stati membri e le regioni ad assicurare che la riforma della PAC affronti in maniera adeguata tali problemi e che i diritti al pagamento siano resi disponibili a tutti gli agricoltori ai fini della produzione attiva;

39.  esorta la Commissione a preparare una relazione sull'impatto, in termini di costi per le aziende agricole, dell'uso dei terreni per lo sviluppo delle infrastrutture, l'edilizia e le zone cuscinetto;

Acqua

40.  invita la Commissione ad adoperarsi, nell'ambito della riforma della PAC e della direttiva quadro sulle acque, a favore di un potenziamento dei sistemi d'irrigazione e d'immagazzinamento e drenaggio dell'acqua a scopo agricolo, che utilizzino le risorse idriche con maggiore efficacia e che includano il miglioramento delle capacità di ritenzione dell'acqua nei suoli, della raccolta dell'acqua nelle zone aride e del drenaggio dell'acqua nelle aree umide, come modo per ridurre l'uso di acqua dolce nonché come precauzione dinanzi all'evoluzione dei regimi delle precipitazioni in seguito al cambiamento climatico;

41.  esorta la Commissione ad adoperarsi per trovare soluzioni al problema del drenaggio, tenendo conto di fattori come le elevate precipitazioni, la bassa altitudine e le acque stagnanti;

42.  richiama a tale proposito l'attenzione della Commissione sull'effetto positivo che l'agricoltura di precisione ha sull'impiego dell'acqua (attraverso il monitoraggio tramite GPS delle condizioni del suolo e le previsioni meteorologiche) e chiede che gli investimenti in queste e altre soluzioni innovative in grado di ridurre l'uso di fattori di produzione quali l'acqua, i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari possano essere coperti dalle opzioni di «ecologizzazione» della futura PAC;

43.  invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la gestione e la ridistribuzione dei diritti sull'acqua e a potenziare gli agroecosistemi multifunzionali e i sistemi agroforestali;

44.  sollecita un maggiore sostegno per la formazione degli agricoltori in materia di gestione efficiente delle acque, drenaggio e irrigazione, compresi strumenti pratici per l'immagazzinamento idrico e misure volte a prevenire le perdite di nutrienti o la salinizzazione e l'impaludamento, nonché una migliore tariffazione dell'acqua e migliori sistemi di amministrazione dell'acqua a livello locale e regionale, al fine di arginare gli sprechi idrici e di ridurre i costi dei fattori di produzione a lungo termine; osserva che si deve altresì stimolare il monitoraggio delle tubature affinché le perdite dell'acqua non incidano troppo sul costo del lavoro e sulla qualità del prodotto;

o
o   o

45.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0297.
(2) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0006.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0084.
(5) http://www.oecd.org/dataoecd/38/10/48224529.pdf.
(6) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
(7) http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf.
(8) http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf.
(9) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.


Squilibri nella filiera alimentare
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Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sugli squilibri della catena di distribuzione alimentare
P7_TA(2012)0012RC-B7-0006/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 2010 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013(1), del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare(2), del 23 giugno 2011 sulla PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio(3) nonché del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo(4),

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591) e i diversi documenti di lavoro allegati alla stessa nonché le risoluzioni del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(5) e del 19 gennaio 2012 sulla catena di approvvigionamento dei fattori di produzione agricoli(6),

–  vista la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali(7),

–  vista la decisione della Commissione, del 30 luglio 2010, che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare(8),

–  viste le raccomandazioni finali del gruppo ad alto livello sulla competitività del settore agroalimentare, adottate il 17 marzo 2009, e le conclusioni del 29 marzo 2010 su un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa,

–  visti i dati Eurostat sugli indici dei prezzi dei mezzi di produzione agricola (costi dei fattori di produzione) e gli indici dei prezzi dei prodotti agricoli (prezzi alla produzione)(9),

–  viste la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea(10) e la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sui prezzi dei prodotti alimentari in Europa(11),

–  vista la relazione elaborata nel 2008 dal Centro comune di ricerca e intitolata «Low input farming systems: an opportunity to develop sustainable agriculture» (sistemi agricoli con scarso apporto di fattori di produzione: un'opportunità per sviluppare un'agricoltura sostenibile)(12),

–  vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione intitolata «Agribusiness and the right to food» (settore agroalimentare e diritto all'alimentazione),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4 del suo regolamento,

A.  considerando che la comunicazione della Commissione su un migliore funzionamento della filiera alimentare (COM(2009)0591) ha individuato notevoli squilibri a livello di potere negoziale che si traducono in pratiche commerciali sleali quali, tra le altre, pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, clausole contrattuali inique, limitato accesso al mercato, mancanza di informazioni sulla formazione dei prezzi, disparità nella ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, abusi di potere di mercato da parte di fornitori o acquirenti (ad esempio cartelli e imposizioni dei prezzi di rivendita) e alleanze di acquisto;

B.  considerando che il livello di concentrazione della grande distribuzione nell'Unione europea incide negativamente sui produttori e gli altri fornitori in quanto provoca crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti contraenti; considerando che si registra una graduale perdita di potere negoziale da parte di produttori e trasformatori di prodotti agricoli in relazione al livello dei prezzi lungo la catena del valore, dalla produzione primaria al consumatore finale passando per la trasformazione; considerando che l'eccessiva concentrazione sta attualmente generando un deterioramento in termini di varietà dei prodotti, patrimonio culturale, punti vendita al dettaglio, posti di lavoro e mezzi di sussistenza;

C.  considerando che la situazione reddituale degli agricoltori è in continuo peggioramento e che i prezzi al consumo dei prodotti non trovano riscontro in quelli corrisposti agli agricoltori per le rispettive produzioni; considerando che tale circostanza non solo sta compromettendo la capacità degli stessi agricoltori di investire e innovare ma potrebbe altresì indurre molti di loro ad abbandonare le campagne;

D.  considerando che la perdita di potere negoziale, l'aumento dei costi di produzione e l'impossibilità di recuperare detti costi lungo la catena di distribuzione alimentare mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole, il cui potenziale produttivo a lungo termine potrebbe così risultare indebolito nei vari Stati membri accentuando la dipendenza di questi ultimi dai mercati esterni;

E.  considerando che l'instaurazione di relazioni commerciali equilibrate, oltre a migliorare il funzionamento della filiera alimentare, risulterebbe vantaggiosa anche per gli agricoltori, in virtù della maggiore competitività, e, in ultima istanza, per i consumatori;

F.  considerando che la recente volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime ha suscitato profonde inquietudini sul funzionamento delle filiere alimentari a livello europeo e globale contribuendo altresì alla precarietà dei redditi agricoli e degli investimenti a lungo termine da parte degli agricoltori;

G.  considerando che l'esiguità dei prezzi franco azienda agricola non comporta benefici nemmeno per i consumatori a causa della progressiva perdita di potere negoziale da parte degli agricoltori lungo la catena alimentare, in particolare alla luce del fatto che i requisiti di qualità e i diritti dei lavoratori nonché le norme in materia di ambiente e benessere degli animali, che gli agricoltori europei sono tenuti a rispettare, spesso non sono ugualmente applicati ai prodotti agricoli di importazione;

H.  considerando che le autorità garanti della concorrenza di un certo numero di Stati membri hanno individuato quattro aree chiave in cui gli squilibri della filiera alimentare sono particolarmente problematici: imposizione unilaterale di condizioni contrattuali, pratiche relative agli sconti, sanzioni e condizioni di pagamento;

1.  sottolinea che il problema degli squilibri nella catena di distribuzione alimentare è di portata chiaramente europea e che quindi richiede una specifica soluzione a livello europeo alla luce dell'importanza strategica della catena agroalimentare per l'Unione europea; fa notare che la filiera alimentare, l'agricoltura, l'industria agroalimentare e la distribuzione alimentare rappresentano il 7% dell'occupazione totale nell'UE, per un valore di 1 400 miliardi di EUR annui che è il più elevato tra i vari settori manifatturieri dell'Unione, e che la quota di valore aggiunto agricolo della filiera alimentare è scesa dal 31% del 1995 al 24% del 2005 nell'UE a 25;

2.  richiama l'attenzione sui lavori in corso del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, con particolare riferimento alla relativa piattaforma per le relazioni tra imprese (B2B); chiede di essere regolarmente informato, in via ufficiale, in merito allo stato di avanzamento dei lavori e alle decisioni adottate;

3.  sostiene il buon lavoro svolto dalla piattaforma di esperti sulle prassi contrattuali tra imprese (B2B) del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, con particolare riferimento alla definizione, alla catalogazione e alla valutazione dei comportamenti che costituiscono pratiche commerciali manifestamente sleali, sulla base di dati e di esempi concreti; chiede un forte sostegno a favore di iniziative volte a incentivare il dialogo tra le parti in materia; accoglie positivamente il fatto che le parti interessate abbiano concordato i principi cui devono ispirarsi le buone pratiche, presentati in occasione della riunione del Forum di alto livello del 29 novembre 2011, e le esorta ad adottare apposite misure di attuazione;

4.  invita la Commissione a proporre solide normative valide per tutta l'UE, ove necessario e senza distorcere il regolare funzionamento dei mercati, a garantire rapporti tra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari equi e trasparenti nonché ad applicare correttamente le norme già in vigore, anche alla luce del fatto che, in base agli ultimi dati sul reddito agricolo presentati da Eurostat, dal 2009 il reddito delle aziende agricole è diminuito dell'11,6% a livello di UE, mentre i costi totali dei fattori di produzione a carico degli agricoltori dell'Unione europea sono saliti in media di quasi il 40% tra il 2000 e il 2010;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere il carattere d'urgenza attribuito alla risoluzione del problema dell'iniqua distribuzione dei profitti lungo la catena alimentare, con particolare riferimento all'adeguatezza del reddito degli agricoltori; riconosce che, per promuovere sistemi di produzione sostenibili, è necessario offrire agli agricoltori una contropartita per i rispettivi investimenti e l'impegno profuso in tal senso; sottolinea che occorre sostituire i rapporti di forza con rapporti di collaborazione;

6 segnala che la politica agricola deve consentire alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, comprese quelle a conduzione familiare, di avere un reddito ragionevole, di produrre alimenti in quantità sufficiente e di qualità adeguata a prezzi accessibili, di creare posti di lavoro, di promuovere lo sviluppo rurale e di garantire la protezione e la sostenibilità ambientali;

7.  insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel sostenere i forum di consultazione esistenti e nel crearne di nuovi, dotati di un'adeguata rappresentanza degli attori lungo la catena alimentare, in modo da promuovere il dialogo e stabilire linee guida per l'instaurazione di rapporti più equi ed equilibrati; rileva che tali consultazioni ufficiali contribuiscono a proteggere i produttori e i fornitori e a scongiurare misure di ritorsione da parte del settore della distribuzione;

8.  invita le autorità garanti della concorrenza nazionali ed europee nonché altre autorità di regolamentazione competenti in materia di produzione e commercio ad adottare misure contro le pratiche di acquisto abusive dei grossisti e dei dettaglianti dominanti che pongono sistematicamente gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente sfavorevole;

9.  chiede con forza una definizione chiara, rigorosa e oggettiva delle pratiche abusive e sleali, che includa definizioni più precise dei concetti e una più chiara delimitazione, in linea con il mandato conferito alla Commissione in virtù della sua risoluzione su un commercio al dettaglio più efficace e più equo, in modo che tali pratiche siano soggette a una regolamentazione specifica nonché a una vigilanza e a sanzioni oggettive;

10.  evidenzia i punti in appresso quale elenco non esaustivo di pratiche in merito alle quali i produttori hanno espresso preoccupazioni in relazione al funzionamento della filiera alimentare:

  I) accesso ai dettaglianti:
   i) versamento di anticipi per l'accesso ai negoziati
   ii) compensi per l'inclusione nei listini
   iii) commissioni d'ingresso
   iv) determinazione dei prezzi per lo spazio sugli scaffali
   v) imposizione di promozioni
   vi) ritardi nei pagamenti
   vii) determinazione dei prezzi
   viii) clausola del cliente più avvantaggiato
  II) condizioni contrattuali inique o modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali:
   i) modifiche unilaterali e retroattive delle condizioni contrattuali
   ii) violazione unilaterale del contratto
   iii) clausole/commissioni di esclusività
   iv) imposizione di un contributo «forzato» per i marchi privati
   v) imposizione di modelli contrattuali standard
   vi) pratiche di ritorsione
   vii) accordi contrattuali non scritti
   viii) recupero del margine
   ix) sconti globali
   x) ritardi nei pagamenti
   xi) imposizione di pagamenti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti
   xii) acquisti di gruppo/trattative comuni
   xiii) aste invertite (al ribasso)
   xiv) termini di consegna irrealistici
   xv) imposizione di un (determinato) fornitore di imballaggi o di materiale da imballaggio
   xvi) imposizione di una (determinata) piattaforma logistica o di un (determinato) operatore
   xvii) pagamento per la copertura di promozioni (non concordate in anticipo)
   xviii) ordinazioni eccessive di un prodotto destinato alle promozioni
   xix) pagamento per il mancato conseguimento di determinati livelli di vendite
   xx) imposizione ai fornitori di uno sconto supplementare per vendite superiori a un determinato livello
   xxi) ritiro unilaterale di prodotti dagli scaffali dei negozi
   xxii) imposizione della restituzione incondizionata della merce (invenduta)
   xxiii) imposizione ai fornitori di costi connessi al ritiro o al furto di prodotti
   xxiv) imposizione ai fornitori di costi irragionevoli connessi a reclami dei clienti;

11.  chiede la creazione di un quadro per un efficace controllo di tali pratiche, innanzitutto attraverso l'avvio di un'indagine che coinvolga l'intero settore, per vie amministrative o giudiziarie, e in seguito mediante l'introduzione di un sistema di valutazione e monitoraggio, gestito dagli Stati membri e coordinato dalla Commissione, corredato da sanzioni dissuasive applicate in modo efficace e tempestivo;

12.  chiede, per quanto riguarda le condizioni contrattuali e le pratiche commerciali abusive, l'introduzione di strumenti migliori atti a garantire il rispetto delle scadenze di pagamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva sui ritardi di pagamento, e chiede la creazione di nuovi strumenti per ridurre al minimo e armonizzare a livello europeo il lasso di tempo intercorrente tra la consegna e l'effettivo ricevimento del pagamento da parte dei fornitori; rileva, a tale proposito, la necessità di soluzioni urgenti per far fronte ai problemi specifici incontrati dai produttori di merci deperibili a breve conservabilità, i quali sono confrontati a gravi difficoltà di liquidità;

13.  prende atto delle misure contenute nei progetti di proposta della Commissione sulla riforma della PAC, intese a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare tramite il sostegno alle organizzazioni dei produttori e alle organizzazioni interprofessionali nonché attraverso la promozione di filiere brevi tra produttori e consumatori, quali ad esempio i mercati per i prodotti locali; ritiene che il rafforzamento della posizione degli agricoltori grazie a una migliore organizzazione interna e un approccio più professionale aiuterà questi ultimi a ottenere una quota più equa del valore aggiunto;

14.  accoglie con favore la raccomandazione della Commissione relativa alla cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio delle migliori prassi in materia di notifica delle pratiche contrattuali e l'elaborazione di modelli di contratto;

15.  invita la Commissione a migliorare lo strumento europeo di sorveglianza dei prezzi e a creare un'interfaccia di facile uso, trasparente e multilingue, che permetta ai consumatori e alle parti interessate di confrontare i prezzi dei generi alimentari di base all'interno di uno Stato membro e tra diversi Stati membri in ogni fase della filiera alimentare, e che tenga altresì in considerazione le differenze a livello di costo della vita negli Stati membri;

16.  invita la Commissione a precisare l'applicazione delle norme di concorrenza in agricoltura, con l'obiettivo di fornire agli agricoltori e alle loro organizzazioni interprofessionali strumenti in grado di migliorare la loro posizione negoziale; richiede la valutazione e la modifica delle attuali norme di concorrenza dell'UE, in modo che, anziché concentrarsi solamente sulle posizioni relative di varie aziende nel mercato e sulle distorsioni della concorrenza, viste unicamente nella prospettiva del pregiudizio per i consumatori, si tenga maggiormente conto degli effetti nocivi della concentrazione verticale sull'intera filiera alimentare;

17.  invita la Commissione a coordinare meglio il lavoro dei suoi diversi servizi così da poter svolgere un ruolo più efficace per quanto riguarda la vigilanza sui prezzi lungo l'intera catena alimentare e il monitoraggio delle dinamiche delle vendite al dettaglio e delle relative quote di mercato in tutta l'Unione europea; chiede l'istituzione di un mediatore indipendente per il commercio dei prodotti alimentari che assicuri i contatti con le competenti autorità commerciali e garanti della concorrenza e con i difensori civici nazionali per il commercio dei prodotti alimentari, ai fini del coordinamento e della condivisione di informazioni; ritiene, inoltre, che il mediatore europeo e i vari difensori civici nazionali dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto della legislazione pertinente e raccomandare sanzioni tempestive e adeguate;

18.  invita la Commissione a realizzare uno studio approfondito circa le differenze d'impostazione esistenti tra le 27 autorità nazionali garanti della concorrenza e tra le politiche nazionali in materia nonché a promuovere soluzioni che coinvolgano tutti i partner della catena di produzione alimentare e prevengano l'insorgere di posizioni dominanti di uno o di un numero ristretto di elementi della catena dei fattori di produzione o di quella produttiva come spesso avviene a scapito del produttore agricolo;

19.  ritiene che vada attribuita priorità a una campagna a livello di UE che informi gli agricoltori in merito ai loro diritti contrattuali nonché alle più comuni pratiche contrattuali e commerciali illegali, inique e abusive, nonché agli strumenti a loro disposizione per denunciare gli abusi;

20.  ritiene che la soluzione per affrontare gli squilibri della catena di distribuzione alimentare comprenda l'autoregolamentazione e che richieda altresì una normativa in materia e modifiche al diritto della concorrenza; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo delle migliori pratiche e/o di codici di condotta in collaborazione con tutte le parti interessate, riunendo produttori, industria, fornitori, dettaglianti e rappresentanti dei consumatori nonché utilizzando al meglio le sinergie esistenti;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 103..
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0006.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0297.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0307.
(5) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0011.
(7) GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
(8) GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4.
(9) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
(10) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.
(11) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 180.
(12) http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf


Strategia spaziale dell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini (2011/2148(INI))
P7_TA(2012)0013A7-0431/2011

Il Parlamento europeo,

–  visto il titolo XIX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che verte sulla politica di ricerca e sviluppo tecnologico e sulla politica spaziale, e che fa riferimento, in particolare all'articolo 189, all'elaborazione di una politica spaziale europea al fine di favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle politiche dell'Unione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia Europa 2020(1),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione - Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM(2010)0614),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 intitolata «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini» (COM(2011)0152),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2011 intitolate «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini»,

–  visto il Libro bianco della Commissione dell'11 novembre 2003 intitolato «Spazio: una nuova frontiera europea per un'Unione in espansione - Piano di azione per attuare una politica spaziale europea» (COM(2003)0673),

–  vista la decisione 2004/578/CE, del 29 aprile 2004, concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea(3),

–  vista la relazione della Commissione intitolata «Valutazione intermedia dei programmi europei di radionavigazione via satellite» (COM(2011)0005),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulla revisione intermedia dei programmi europei di navigazione satellitare: valutazione dell'attuazione, sfide future e prospettive finanziarie(4),

–  vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007 sul finanziamento del programma europeo di radionavigazione via satellite (Galileo) in conformità all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e al quadro finanziario pluriennale 2007-2013(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (COM(2011)0500),

–  visto il regolamento (CE) n. 683/2008 concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)(6),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): per un pianeta più sicuro» (COM(2008)0748),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): sfide e fasi successive per la componente spaziale» (COM(2009)0589),

–  visto il regolamento (UE) n. 911/2010, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)(7),

–  visto il regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo(8),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)» (COM(2010)0308),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0431/2011),

A.  considerando che l'articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione un ruolo esplicito nell'elaborazione di una politica spaziale, al fine di promuovere il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche;

B.  considerando che la politica spaziale è un elemento chiave della strategia Europa 2020 nonché parte integrante dell'iniziativa faro «politica industriale»;

C.  considerando che i servizi di comunicazione satellitare sono già al servizio dei governi e dei cittadini dell'Unione europea;

D.  considerando che la politica spaziale sostiene gli obiettivi di un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva creando impieghi altamente qualificati, offrendo sbocchi commerciali, stimolando l'innovazione e migliorando il benessere e la sicurezza dei cittadini;

E.  considerando che lo spazio riveste un'importanza strategica per l'Europa ed è un elemento essenziale per l'indipendenza del suo processo decisionale e delle sue azioni;

F.  considerando che l'industria spaziale europea genera un volume d'affari consolidato di 5,4 miliardi di EUR e impiega più di 31 000 persone altamente qualificate;

G.  considerando che il settore europeo delle comunicazioni via satellite è un elemento fondamentale per sostenere un'industria spaziale europea sana, dato che più della metà del volume d'affari dell'industria europea deriva dalla produzione o dal lancio di satelliti per telecomunicazioni;

H.  considerando che il Parlamento europeo ha sempre prestato un appoggio senza riserve al sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) europeo, attuato per il tramite dei programmi Galileo ed EGNOS, con lo scopo di migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Europa e di acquisire una quota significativa del mercato mondiale dell'alta tecnologia connesso con la navigazione via satellite;

I.  considerando che attualmente l'UE dipende dal sistema di posizionamento globale (GPS - Global Positioning System) americano, con attività che rappresentano circa il 7% del PIL dipendenti da tale sistema, e che si prevede che Galileo offrirà vantaggi evidenti rispetto al GPS americano quali, ad esempio, una maggiore esattezza, l'integrità globale, l'autenticazione e la garanzia del servizio, ma anche l'autonomia strategica dell'Unione europea; prendendo atto dell'importanza che Galileo può avere ai fini del miglioramento della competitività e della qualità di numerosi servizi in Europa;

J.  considerando che, a motivo dell'aumento dei costi del programma, dovuto tra l'altro all'inesattezza delle previsioni e all'inadeguatezza delle strategie di gestione dei costi stessi, il bilancio attuale può finanziare solo la fase costitutiva della capacità operativa iniziale (IOC);

K.  considerando che la Commissione ha presentato una proposta per il finanziamento di Galileo nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ma che detto quadro non contempla un finanziamento per il programma GMES, cosa che mette seriamente in pericolo il futuro di tale programma;

L.  considerando che, prima che si prenda una decisione in merito a un ulteriore impegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione deve presentare una valutazione chiara e dettagliata di tutte le possibili opzioni tecniche e dei relativi costi e benefici sia per Galileo che per il programma GMES;

M.  considerando che il GMES è anche un programma faro condotto a livello europeo al servizio dei cittadini europei, che fornisce geoinformazioni per assistere le istituzioni pubbliche nell'attuazione di politiche che comprendono la gestione ambientale, la gestione del rischio e la protezione dei cittadini; che il programma GMES deve garantire una continuità di accesso alle informazioni sull'ambiente e la sicurezza, basata su infrastrutture di osservazione spaziali e in loco permanenti, facendo il miglior uso possibile delle risorse presenti in Europa;

N.  considerando che la sopravvivenza di un'industria spaziale competitiva e ad alta tecnologia sostenuta da un ambizioso programma di R&S e attività supplementari quali l'esplorazione spaziale, la messa in sicurezza delle infrastrutture spaziali e la cooperazione internazionale sono aspetti chiave di una politica spaziale coronata da successo;

O.  considerando che, come sottolineato dalla Commissione, deve essere garantito l'accesso indipendente allo spazio al fine di raggiungere gli obiettivi della politica spaziale europea;

P.  considerando che il know-how industriale europeo è fondamentale per il successo della politica spaziale e che i grandi programmi europei svolgono un ruolo fondamentale nell'integrazione e nella competitività dell'Europa;

Gli obiettivi di una strategia spaziale europea

1.  accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione intitolata «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini» quale prima tappa verso una politica spaziale globale e orientata all'utente dell'Unione europea, che serva gli interessi dei suoi cittadini, delle sue politiche e della sua diplomazia; ritiene che l'Unione europea dovrebbe concentrare i propri sforzi sullo sviluppo di servizi spaziali a valle a beneficio dei cittadini, con lo scopo di migliorare il processo di elaborazione delle politiche e la relativa messa in atto; ritiene che l'uso adeguato di programmi spaziali quali Galileo e il GMES porterebbe a significative riduzioni dei costi nei settori interessati e a vantaggi a valle per le regioni e le comunità locali;

2.  reputa importante che la politica spaziale sia una politica realistica, volta a migliorare la vita quotidiana dei cittadini europei, a consentire una nuova crescita economica, a promuovere il potenziale di innovazione e a sostenere un progresso scientifico di livello mondiale; sottolinea che le soluzioni spaziali che fanno affidamento sulle tecnologie più avanzate e una base industriale europea competitiva sono indispensabili per rispondere alle grandi sfide sociali del nostro tempo, ad esempio il monitoraggio delle catastrofi naturali, delle risorse e del clima, per sviluppare il settore delle telecomunicazioni e promuovere le applicazioni utili nei settori del cambiamento climatico, della pianificazione territoriale, dell'agricoltura, della sicurezza marittima, della pesca e dei trasporti;

3.  rileva il ruolo importante delle reti satellitari nella realizzazione della copertura totale dell'Unione con Internet a banda larga entro il 2013, cosa che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale dell'UE;

4.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di definire una politica spaziale differenziata a seconda delle esigenze specifiche di ciascun comparto industriale; sottolinea in proposito che tale politica dovrebbe essere concertata non soltanto con l'Agenzia spaziale europea (ESA) e gli Stati membri, ma anche con il Parlamento europeo;

5.  ritiene che l'Unione europea abbia la responsabilità di coordinare e di consolidare le politiche e i programmi spaziali nazionali onde pervenire, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, a un approccio europeo coerente; sottolinea che un approccio di questo tipo dovrebbe essere inteso a sostenere una base industriale europea solida, competitiva e indipendente, e dovrebbe consolidare una politica industriale che sia atta a progettare, sviluppare, lanciare, gestire e sfruttare sistemi spaziali a medio e a lungo termine, includendo meccanismi finanziari e legislativi;

6.  accoglie favorevolmente gli obiettivi della strategia volti a rafforzare l'infrastruttura spaziale dell'Europa e a fornire maggiore sostegno alla ricerca al fine di accrescere l'indipendenza tecnologica della base industriale europea, incoraggiare l'interazione fra il settore spaziale e altri settori industriali e stimolare l'innovazione in quanto motore della competitività europea;

7.  rileva cionondimeno che, pur essendo ben identificate dalla comunicazione della Commissione, le aree di azione prioritarie rimangono in parte vaghe; sottolinea che esse dovrebbero essere precisate e che si dovrebbe procedere a una valutazione di tutte le opzioni tecniche e dei costi, dei rischi e dei vantaggi ad esse correlati, come pure delle implicazioni sociali, compresi tutti i possibili impatti sulla base industriale dell'Unione europea e la politica industriale dell'Europa; sottolinea che un programma spaziale europeo dovrebbe concentrarsi in settori a valore aggiunto europeo ed evitare la dispersione degli sforzi o la duplicazione delle attività intraprese dall'ESA;

8.  sottolinea la necessità di una governance chiara in relazione alla politica spaziale, che utilizzi al meglio le competenze esistenti in Europa e sia corredata di efficaci meccanismi di vigilanza e di coordinamento, al fine di armonizzare le priorità e di garantire la sana gestione delle risorse provenienti dai fondi nazionali e dall'Unione europea, dall'ESA e da altre agenzie spaziali europee rilevanti per l'UE;

9.  osserva che, nei sette Consigli «Spazio» tenutisi finora, il trasporto in Europa è stato menzionato incidentalmente solo una volta e che nelle loro deliberazioni non è stata considerata a sufficienza l'importanza che la politica spaziale riveste per i trasporti, come dimostrano i risultati dei lavori;

10.  sottolinea la necessità di una maggiore comprensione della dipendenza dallo spazio di settori essenziali e incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere l'importanza dello spazio;

11.  ricorda che il settore dei trasporti ricopre un ruolo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi 20-20-20 dell'UE in materia di emissioni di CO2 e di consumo di energia, nonché degli obiettivi della strategia Europa 2020, e che non è possibile realizzare una crescita sostenibile senza un settore dei trasporti efficiente;

12.  ritiene che una strategia spaziale dell'Unione europea sia necessaria per assicurare che la tecnologia spaziale contribuisca pienamente a una gestione e a un controllo del traffico più sicuri ed efficaci in tutti i modi di trasporto;

13.  conviene con la Commissione sul fatto che l'Europa deve mantenere un accesso indipendente allo spazio per riuscire a conseguire gli obiettivi che si è fissata nella sua politica spaziale e per poter continuare a beneficiare delle ricadute positive delle applicazioni spaziali; incoraggia pertanto la Commissione ad avanzare proposte concrete nel settore strategico dei veicoli di lancio, in particolare riservando loro un'attenzione particolare nel quadro della politica industriale in ambito spaziale;

14.  sottolinea l'importanza particolare dei lanci spaziali nel contesto della politica spaziale e sottolinea che è necessario imprimere un nuovo impulso politico europeo a tale aspetto, in considerazione della crisi finanziaria che colpisce attualmente il settore dei lanci a livello internazionale;

I progetti faro Galileo e GMES

15.  ritiene che Galileo sia un programma faro dell'Unione europea nonché il primo sistema mondiale di navigazione via satellite concepito per scopi civili che potrebbe consentire l'indipendenza dell'Unione in un settore importante sotto il profilo strategico;

16.  chiede alla Commissione di completare in modo adeguato il quadro legislativo e finanziario, segnatamente per quanto attiene alla definizione di un quadro finanziario 2014-2020, di un approccio per una governance effettiva, dei servizi Galileo e delle regole sulla responsabilità; sottolinea a tale proposito che, al fine di rendere Galileo operativo e di essere pronti per il suo pieno utilizzo, è necessario:

   definire i principi concernenti la gestione delle attività future di Galileo,
   razionalizzare globalmente la struttura organizzativa del programma;

17.  ritiene che la IOC, che consentirà di fornire i servizi iniziali, vada completata entro il 2014 per far sì che Galileo diventi realmente la seconda costellazione GNSS di riferimento, in particolare per i fabbricanti di ricevitori; accoglie favorevolmente il lancio, dal porto spaziale dell'Europa a Kourou, di due satelliti operativi di validazione in orbita, il 21 ottobre 2011;

18.  è convinto che l'obiettivo della piena capacità operativa (FOC), basata su una costellazione di 27 satelliti più un numero sufficiente di satelliti di riserva e su infrastrutture di terra adeguate, sia indispensabile per conseguire il valore aggiunto di Galileo in termini di autenticazione, alta precisione e servizio ininterrotto, e per poterne trarre così vantaggi sul piano economico e sociale; teme che, se il sistema non sarà completato per tempo e se la commercializzazione e l'internazionalizzazione dei servizi non saranno condotte in modo adeguato, Galileo possa perdere il proprio vantaggio; ritiene che sia necessario il sostegno chiaro e inequivocabile di tutte le istituzioni europee al raggiungimento della FOC per convincere gli utenti e gli investitori dell'impegno a lungo termine dell'Unione europea;

19.  è del parere che il piano finanziario da adottare per Galileo vada concepito in modo tale da poter rispondere alle esigenze di lungo termine e alle esigenze di continuità, anche per quanto attiene ai costi operativi, di manutenzione e di sostituzione;

20.  esorta la Commissione e l'Agenzia del GNSS europeo (GSA) a impegnarsi maggiormente per accrescere la conoscenza del GNSS presso i potenziali utenti e investitori, promuovere l'utilizzo di servizi basati sul GNSS e individuare e concentrare la domanda di tali servizi in Europa;

21.  è fermamente convinto che sia possibile ottenere un finanziamento supplementare per il GNSS solo sensibilizzando maggiormente gli autori delle decisioni e il grande pubblico circa i costi e i vantaggi economici e sociali che potrebbero derivare all'Unione da detto sistema; si compiace della messa in atto di iniziative concrete quali il concorso di idee Galileo Masters;

22.  ricorda che EGNOS è un programma reale e operativo ed è convinto che sia necessario valorizzarlo pienamente e sfruttarne in modo concreto le applicazioni; richiama l'attenzione sull'importanza della copertura di tutta l'UE da parte del sistema EGNOS al fine di rafforzare il mercato comune e sottolinea la necessità di estendere tale sistema nell'Europa meridionale, orientale e sudorientale, nella regione del Mediterraneo, in Africa e nell'Artico;

23.  sottolinea che i programmi Galileo ed EGNOS sono fondamentali per creare un cielo unico europeo e per sviluppare ulteriormente una gestione del traffico aereo sicura ed efficace sotto il profilo dei costi in Europa; invita pertanto a stabilire un calendario ambizioso e preciso nonché a prevedere finanziamenti stabili per la ricerca e l'innovazione, che garantiranno il progresso tecnologico e la crescita della capacità industriale, come pure ad agevolare l'accesso delle PMI al finanziamento, ai fini dell'attuazione di entrambi i programmi, quale requisito indispensabile per l'istituzione tempestiva del cielo unico europeo, che rappresenta un passo strategico cruciale verso una maggiore integrazione europea e un rafforzamento del mercato comune europeo;

24.  ritiene che la promozione dello sfruttamento di EGNOS e Galileo nell'aviazione civile sia un requisito strategico per l'attuazione dell'iniziativa SESAR, in particolare per quanto riguarda il suo impiego per le procedure di atterraggio e in piccoli aeroporti;

25.  invita gli Stati membri a ribadire l'impegno per progetti spaziali dell'UE come SESAR, che si riveleranno in futuro di fondamentale importanza per la crescita e la creazione di posti di lavoro in vari settori;

26.  invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la trasparenza del finanziamento e la cooperazione tra le strategie di utilizzo dello spazio a fini militari e civili;

27.  sottolinea che i programmi Galileo ed EGNOS sono fondamentali per quanto concerne una gestione del traffico stradale efficace e sostenibile sul piano ambientale, i sistemi di pagamento dei pedaggi stradali, il servizio eCall, i sistemi di localizzazione in tempo reale e i futuri tachigrafi digitali;

28.  sottolinea che la verifica del trasporto di merci pericolose e inquinanti dovrebbe costituire una priorità nell'ambito dei sistemi satellitari di osservazione e navigazione;

29.  ritiene che il GMES sia anch'esso un programma faro dell'Unione europea, che svolge un ruolo fondamentale nell'osservazione della Terra; sottolinea l'importanza che riveste il contribuito del GMES al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e al sostegno alla crescita e all'economia verde, nonché ad investimenti a lungo termine nella tecnologia e nelle infrastrutture; ribadisce l'importanza del GMES quale strumento essenziale nella lotta al cambiamento climatico e al degrado ambientale; osserva che, mediante l'acquisizione e l'analisi di informazioni a livello nazionale, regionale e mondiale, il GMES consentirà l'estrapolazione di dati precisi e utili per il monitoraggio atmosferico, marino e terrestre, la protezione civile, la prevenzione dei rischi, i sistemi di allerta precoce, la gestione delle emergenze e le operazioni di recupero a seguito di catastrofi ambientali, naturali o provocate dall'uomo, la sorveglianza marittima e costiera, lo sviluppo agricolo, la gestione delle acque e del suolo e la pianificazione regionale, tramite tecnologie innovative in materia di valutazione ambientale e comunicazione di dati in grado di combinare dati spaziali e in situ;

30.  esorta la Commissione a completare il quadro legislativo e ad avanzare una proposta per una governance effettiva dei vari livelli di sviluppo e gestione del programma, avvalendosi delle competenze specifiche di organismi pubblici dell'UE, incluse la Agenzie dell'Unione, e del settore privato, ai fini dello sviluppo e del coordinamento di servizi orientati all'utente; sollecita la Commissione e le altre istituzioni a includere il finanziamento del GMES nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020; ribadisce che includere il finanziamento del GMES nel quadro finanziario pluriennale eviterebbe di vanificare gli investimenti già consentiti nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca nel settore dei servizi e dell'informazione; fa notare che la mancanza di un piano finanziario di sostegno economico a lungo termine significherà che gli investimenti realizzati sino ad oggi sono stati inutili; è dell'avviso che chiedere agli Stati membri di continuare a coprire i costi per il lancio e il mantenimento annuale del programma porterebbe, a lungo termine, a costi maggiori nonché a disparità nell'accesso alle informazioni e ai vantaggi risultanti per i cittadini europei, a una probabile sospensione temporanea del programma stesso, alla conseguente discontinuità di ricezione dei dati e, in ultima analisi, alla dipendenza da infrastrutture spaziali non europee che metterebbe in una situazione economica precaria le industrie collegate al settore;

31.  sottolinea che i costi del GMES sono già stati coperti fino al 2013 per un totale di 3 miliardi di EUR (circa 2,3 miliardi di EUR per i satelliti e 700 milioni di EUR per i servizi correlati) e che, secondo le stime, i costi per l'operatività del programma dal 2014 al 2020 si attesteranno su un media annuale di 850 milioni di EUR; invita la Commissione a promuovere un partenariato pubblico-privato e ad attirare maggiori capitali del settore privato;

32.  invita la Commissione a proporre un piano di governance e di finanziamento a lungo termine, basato sull'esame di tutte le opzioni possibili, e a definire un'organizzazione operativa che garantisca la corretta gestione e la fornitura dei dati dei servizi, onde far proseguire l'attuale successo del programma e realizzare il suo obiettivo di una piena operatività a partire dal 2014; ritiene che ciò dovrebbe accompagnarsi a una politica dei dati comune a livello europeo volta a garantire un accesso aperto e la disponibilità dei dati esistenti; considera importante definire gli accordi da porre in atto con le agenzie nazionali, al fine di massimizzare l'interoperabilità, la continuità e la governance del sistema; ritiene necessario assicurare che si distingua, da un lato, fra l'utilizzazione scientifica e l'utilizzazione commerciale, e, dall'altro, fra le attività di sviluppo condotte dall'ESA e le attività di spiegamento e di sviluppo di operazioni e sistemi che impongono strutture europee e competenze specifiche;

33.  riconosce i vantaggi sociali per gli utenti dei servizi GMES, per i quali la continuità e la sostenibilità sono cruciali al fine di poter sfruttare al meglio le potenzialità delle infrastrutture di osservazione offerte dal programma;

Uno spazio sicuro al servizio degli obiettivi di sicurezza e di difesa

34.  appoggia le riflessioni della Commissione sul rafforzamento della componente «sicurezza» del programma GMES per la sorveglianza delle frontiere, il sostegno all'azione esterna dell'Unione europea, la sorveglianza marittima, le emergenze complesse, l'aiuto umanitario e la protezione civile ecc, tenendo conto della sensibilità dei dati trattati e della necessità di tutelare la vita privata e altri diritti dei cittadini;

35.  ritiene che la politica spaziale debba includere anche politiche sulla sicurezza delle infrastrutture spaziali europee critiche e sul recupero sicuro di apparecchiature in disuso; riconosce la dipendenza crescente dell'economia, delle politiche e della società europee dalle infrastrutture spaziali e sottolinea che queste ultime, in quanto infrastrutture critiche, sono essenziali ai fini del rafforzamento dell'autonomia del processo decisionale europeo; ritiene che la creazione di un sistema europeo di sorveglianza dell'ambiente spaziale («Space Situation Awareness») contribuirebbe alla protezione delle infrastrutture spaziali europee critiche dal rischio delle collisioni tra veicoli spaziali o di urti contro detriti spaziali o oggetti che orbitano in prossimità della Terra nonché dai rischi connessi alla meteorologia spaziale; è del parere che tutti i nuovi programmi europei dovrebbero basarsi sulle capacità, sulle competenze e sulle infrastrutture esistenti, che hanno richiesto investimenti da parte di ciascuno Stato membro, e dovrebbero sviluppare le capacità attualmente mancanti;

36.  ritiene che il massimo utilizzo dei servizi di comunicazione satellitare sosterrà direttamente la competitività dell'industria manifatturiera europea, promuoverà la base industriale in Europa e risponderà ai seguenti obiettivi politici essenziali:

   conseguire la copertura totale dell'UE con Internet a banda larga, anche per i servizi di prossima generazione, dato che le reti satellitari sono un elemento essenziale del mix tecnologico necessario per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale dell'UE;
   realizzare trasporti terrestri, marittimi e aerei sostenibili, sicuri e intelligenti;
   massimizzare il contributo dell'Unione ai programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e rafforzare il contributo dell'UE al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;
   garantire all'UE un ruolo adeguato nella reazione alle future calamità all'interno e all'esterno dell'Unione stessa;

Stimolare la ricerca e l'innovazione

37.  ritiene che l'Unione europea abbia bisogno di una base tecnologica e di conoscenze solida per utilizzare al meglio le applicazioni spaziali a vantaggio dei suoi cittadini, se vuole agire in modo autonomo e disporre di un'industria spaziale competitiva, capace di competere in condizioni di equità con le industrie non europee; sottolinea che un quadro legislativo, amministrativo e finanziario è fondamentale per gli investimenti dell'industria nella ricerca e nell'innovazione; ritiene che l'UE abbia bisogno di investire per garantire l'accesso europeo allo spazio e alle infrastrutture orbitali;

38.  sottolinea l'importanza di una strategia di ricerca e innovazione nel settore della politica spaziale, che garantisca il progresso tecnologico, lo sviluppo industriale e la competitività dell'UE e crei posti di lavoro nell'Unione; ritiene che una politica europea di R&S in ambito spaziale debba garantire la disponibilità delle necessarie tecnologie, con la maturità appropriata e il livello di indipendenza richiesto, a condizioni competitive; invita la Commissione a mettere a punto un calendario strategico al fine di garantire la coerenza tra gli sforzi esplicati dall'Unione europea nel settore della R&S e quelli intrapresi dall'ESA e dagli Stati membri in relazione a tutte le tecnologie necessarie, le competenze e le doppie risorse che occorrono per raggiungere la competitività, l'indipendenza europea, l'accesso ai mercati internazionali e la riduzione dei rischi per i programmi europei;

39.  reputa necessario prevedere meccanismi e programmi intesi a stimolare il mercato per applicazioni e servizi derivati dai programmi Galileo/EGNOS e GMES, nonché per il settore delle telecomunicazioni e per i servizi che prevedono un coimpiego dei vari servizi spaziali, rispondendo così in modo efficace alle esigenze dei cittadini;

40.  ritiene che, al fine di consolidare l'indipendenza e la competitività europee, sia necessario, a condizioni accessibili, mantenere l'autonomia in termini di accesso allo spazio, favorendo il ricorso a veicoli di lancio e a veicoli trasportatori europei e verificando la pertinenza dell'organizzazione operativa e industriale rispetto alle esigenze comuni, e incoraggia di conseguenza la Commissione a formulare proposte concrete a favore del sottosettore strategico dei veicoli di lancio, segnatamente riservandogli un'attenzione particolare nel quadro della politica industriale spaziale;

41.  invita la Commissione a tenere conto in modo appropriato delle esigenze finanziarie e pratiche nei futuri programmi quadro di ricerca; ritiene, in particolare, che le attività di ricerca e sviluppo in materia di applicazioni spaziali dovrebbero essere viste in una prospettiva d'insieme, in quanto si tratta di tecnologie abilitanti fondamentali per i diversi ambiti di ricerca settoriali, come il cambiamento climatico, l'ambiente, i trasporti, l'agricoltura ecc, invece di essere limitate al solo settore spaziale;

42.  chiede alla Commissione di esaminare, in cooperazione con l'ESA, opzioni per l'esplorazione dello spazio, indicando i costi e i benefici potenziali; ritiene a tale proposito che occorra sviluppare una strategia comune con i partner internazionali attraverso un accordo di cooperazione fondato sul consenso generale di tutte le parti interessate e con contributi ragionevoli da parte dell'Unione europea;

Cooperazione internazionale

43.  ribadisce che la cooperazione internazionale per scopi pacifici è un valore fondamentale dell'Unione europea e il fondamento delle sue politiche; ritiene che la cooperazione internazionale dovrebbe promuovere la tecnologia, le infrastrutture e i servizi europei, l'eccellenza scientifica, tecnica e industriale, un accesso ottimale ai dati per gli utenti europei, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo interoperativo di applicazioni utili per affrontare le grandi sfide sociali cui l'Europa e il mondo si trovano attualmente confrontati; ricorda che l'UE dovrebbe occupare una posizione di leader in campo spaziale e mantenere un ruolo di importanza strategica a livello mondiale, in particolare nei negoziati internazionali relativi al sistema di sorveglianza dell'ambiente spaziale e all'esplorazione dello spazio; sottolinea che gli sforzi nel settore della politica spaziale possono essere compiuti più efficacemente attraverso collaborazioni industriali e la ripartizione degli investimenti su grandi programmi come la stazione spaziale internazionale;

44.  sottolinea l'importanza di garantire un ruolo adeguato dell'UE nella reazione alle future calamità all'interno e all'esterno dell'Unione;

45.  invita la Commissione a definire una strategia internazionale di cooperazione collaborando con gli Stati membri e l'ESA, al fine di rafforzare il dialogo con i partner strategici (Stati Uniti, Federazione russa e Giappone) nel settore della politica spaziale, nonché di esplorare la possibilità di avviare un dialogo analogo con altre potenze emergenti quali la Cina, l'India e il Brasile;

46.  ricorda ai responsabili politici dell'Unione europea che la parte più vasta dei mercati istituzionali nel mondo non è purtroppo aperta alle competizioni internazionali e che le cooperazioni internazionali previste devono basarsi su condizioni che consentano scambi equi;

47.  sottolinea che la cooperazione internazionale, se da un lato è auspicabile, soprattutto in materia di ricerca, dall'altro deve essere condotta su una base di reciprocità e di vantaggi reciproci; si rammarica che i mercati istituzionali dei nostri principali concorrenti in materia spaziale siano chiusi alle industrie straniere, anche europee;

Relazioni tra l'Unione europea e l'ESA

48.  ricorda che ai sensi dell'articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea quest'ultima instaura tutti i collegamenti utili con l'ESA, in vista della definizione delle responsabilità reciproche senza sovrapposizione dei ruoli e degli investimenti;

49.  ritiene che il coinvolgimento crescente dell'Unione europea nel settore spaziale esiga una nuova definizione delle relazioni di quest'ultima con l'ESA e le agenzie nazionali, tenendo conto del fatto che le competenze tecniche e di programmazione sviluppate dall'Agenzia e dalle agenzie nazionali sono fondamentali per il mantenimento delle capacità tecnologiche e della competitività dell'industria europea ad alto livello, e che l'Unione europea potrebbe concentrarsi sulle operazioni, le evoluzioni e la continuità dei sistemi spaziali che le sono necessari, nonché sull'espansione internazionale dei mercati e sulle richieste degli utenti;

50.  invita la Commissione a svolgere la direzione politica che le compete e ad assumere il ruolo di organismo di controllo nei confronti delle organizzazioni che operano per suo conto;

o
o   o

51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 57.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0093.
(3) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 63.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0265.
(5) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 226.
(6) GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.
(7) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.
(8) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.


Evitare lo spreco di alimenti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2011/2175(INI))
P7_TA(2012)0014A7-0430/2011

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità della salute dell'uomo e dell'ambiente,

–  vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive(1),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sul Libro verde della Commissione sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 su «entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(3),

–  vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2011 sul riconoscimento dell'agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare(4),

–  vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 intitolata «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio»(5),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo(6),

–  visto lo studio preparatorio sui rifiuti alimentari nell'UE 27 della DG Ambiente, Commissione europea, del 2010,

–  visto lo studio della FAO sulle perdite e gli sprechi alimentari a livello mondiale, del 2011,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0430/2011),

A.  considerando che ogni anno in Europa una crescente quantità di cibo sano e commestibile - secondo alcune stime fino al 50% - si perde lungo tutti gli anelli della catena agroalimentare, talora anche fino al consumatore, trasformandosi in rifiuti;

B.  considerando che uno studio pubblicato dalla Commissione stima la produzione annuale di rifiuti alimentari nei 27 Stati membri a circa 89 milioni di tonnellate, ossia 179 kg pro capite, con un'elevata variabilità fra i singoli paesi e i vari settori, senza contare gli sprechi a livello di produzione agricola o le catture di pesce rigettate in mare; considerando che entro il 2020 il totale dei rifiuti alimentari aumenterà fino a circa 126 milioni di tonnellate (ovvero del 40%), a meno che non siano adottate misure o azioni preventive supplementari;

C.  considerando che nell'Unione europea 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto della soglia di povertà, vale a dire che oltre il 15% dei cittadini percepisce un reddito inferiore al 60% del reddito medio del paese di residenza; che, di questi, 16 milioni hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso enti di beneficienza;

D.  considerando le cifre allarmanti divulgate dalla FAO - secondo cui attualmente 925 milioni di persone nel mondo sono a rischio di denutrizione - il che allontana sempre più il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, incluso quello di dimezzare la fame e la povertà entro il 2015;

E.  considerando che, in base allo studio della FAO, il previsto aumento da 7 a 9 miliardi della popolazione mondiale richiederà un incremento minimo del 70% della produzione alimentare entro il 2050;

F.  considerando che la produzione cerealicola mondiale è passata da 824 milioni di tonnellate nel 1960 a circa 2,2 miliardi di tonnellate nel 2010, ovvero è aumentata di 27 milioni di tonnellate l'anno; considerando che, se la produzione agricola globale continua a aumentare a questo ritmo, l'incremento della produzione cerealicola entro i 2050 rispetto a quella odierna sarà sufficiente a nutrire la popolazione mondiale; considerando nel contempo che, dal momento che le perdite post-raccolto ammontano al 14% circa della produzione totale e che un altro 15% è perso in fase di distribuzione e sotto forma di rifiuti domestici, si potrebbero coprire i tre quinti dell'aumento totale della produzione alimentare necessario entro il 2050 semplicemente smettendo di sprecare cibo;

G.  considerando che la riduzione dello spreco alimentare costituisce un'importante tappa preliminare della lotta contro la fame nel mondo, della risposta all'aumento della domanda stimato dalla FAO e del miglioramento del livello di nutrizione della popolazione;

H.  considerando che un minore spreco di prodotti commestibili consentirebbe un più efficiente utilizzo dei terreni, una migliore gestione delle risorse idriche, ricadute benefiche su tutto il comparto agricolo a livello mondiale, nonché un forte contributo nella lotta alla denutrizione delle aree in via di sviluppo;

I.  considerando che lo spreco alimentare ha conseguenze non solo etiche, economiche, sociali e nutrizionali ma anche sanitarie e ambientali, dal momento che le enormi quantità di cibo non consumato contribuiscono fortemente al riscaldamento globale e che i rifiuti alimentari producono metano, gas a effetto serra 21 volte più potente del biossido di carbonio;

J.  considerando che nei paesi in via di sviluppo lo spreco alimentare da parte dei consumatori è minimo; che l'eventuale spreco alimentare in tali paesi è dovuto principalmente a limiti finanziari e tecnici lungo l'intera catena di produzione alimentare;

K.  considerando che in Europa e nell'America settentrionale nei decenni passati, quando la produzione alimentare era abbondante, lo spreco alimentare non ha rappresentato una priorità politica, il che ha determinato un generale aumento di tale spreco lungo la catena agroalimentare; considerando che in Europa e nell'America settentrionale lo spreco alimentare si verifica prevalentemente nella fase della vendita al dettaglio e del consumo, diversamente dai paesi in via di sviluppo dove le perdite avvengono soprattutto in fase di produzione, raccolta, trasformazione e trasporto;

L.  considerando che, in base a recenti studi, per produrre un chilogrammo di cibo si immettono nell'aria in media 4,5 chilogrammi di CO2; che in Europa circa 89 milioni di tonnellate di cibo sprecato producono 170 milioni di tonnellate di CO2 equivalente/anno – ripartite tra industria alimentare (59 milioni di tonnellate di CO2 eq/anno), consumo domestico (78 milioni di tonnellate CO2 eq/anno), altro (33 milioni di tonnellate CO2 eq/anno); considerando che la produzione del 30% di cibo che poi non viene consumato comporta l'utilizzo del 50% in più di risorse idriche per l'irrigazione e che per produrre un chilogrammo di carne bovina si utilizzano dalle 5 alle 10 tonnellate di acqua;

M.  considerando che alla minaccia per la sicurezza alimentare se ne accompagnano altre speculari per le economie più ricche quali l'obesità, le malattie cardiovascolari e i tumori legati a un'alimentazione basata su un apporto eccessivo di grassi e di proteine, tanto che, numericamente nel mondo, la popolazione ipernutrita è pari a quella sottonutrita e denutrita;

N.  considerando che la crescente riduzione dei fattori di produzione contrasta con le esigenze di un aumento dell'offerta alimentare nell'Unione europea,

O.  considerando che il sostegno dato ai paesi in via di sviluppo per migliorare l'efficienza delle loro catene agroalimentari può giovare non solo direttamente alle economie locali e alla crescita sostenibile di questi territori, ma anche, in maniera indiretta, all'equilibrio globale del commercio di prodotti agricoli e alla ridistribuzione delle risorse naturali;

P.  considerando che lo scambio di buone prassi a livello europeo e internazionale nonché l'assistenza ai paesi in via di sviluppo sono di enorme importanza nella lotta contro lo spreco alimentare in tutto il mondo;

Q.  considerando che un numero crescente di Stati membri sta avviando iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle cause e conseguenze dello spreco alimentare, sulle modalità per ridurlo e sulla promozione di una cultura scientifica e civile orientata ai principi della sostenibilità e della solidarietà;

R.  considerando che lo spreco alimentare ha luogo lungo l'intera catena agroalimentare dalla fase di produzione agricola alle fasi di stoccaggio, trasformazione, distribuzione, gestione e consumo;

S.  considerando che la responsabilità primaria, per quanto concerne la sicurezza degli alimenti e la risposta allo spreco alimentare evitabile ove possibile, ricade sui vari attori della catena agroalimentare;

T.  considerando che alcuni Stati membri vietano la vendita di prodotti alimentari a prezzi sottocosto, privando così i dettaglianti dell'opportunità di vendere ai consumatori i prodotti alimentari freschi rimasti invenduti a un prezzo più basso verso la fine della giornata, contribuendo così ad aumentare gli sprechi lungo la catena alimentare;

U.  considerando che il regolamento relativo all'informazione sugli alimenti, recentemente adottato, prevede chiaramente che gli alimenti con la dicitura «da consumare entro il» andrebbero considerati pericolosi dopo la data di scadenza indicata;

V.  considerando che il Forum ad alto livello per migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare e la Tavola rotonda europea per una produzione e un consumo sostenibili si adoperano per migliorare l'efficienza e la sostenibilità lungo tutta la catena agroalimentare;

1.  afferma che la sicurezza alimentare è un diritto fondamentale dell'umanità che si concretizza attraverso la disponibilità, l'accessibilità, l'utilizzo e la stabilità nel tempo di un'alimentazione sana, sufficiente, adeguata e nutriente; rileva che la produzione alimentare mondiale è compromessa da una serie di fattori, tra cui le limitate risorse naturali in rapporto al crescente numero della popolazione mondiale e lo scarso accesso al cibo da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione;

2.  chiede al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e agli attori della catena agroalimentare di affrontare con urgenza il problema dello spreco alimentare lungo tutta la catena dell'approvvigionamento e del consumo e di definire orientamenti e sostenere strategie per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare comparto per comparto, esortandoli a darvi priorità nell'agenda politica europea; invita la Commissione, in tale contesto, a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai lavori attualmente in corso in seno al Forum ad alto livello per migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare e alla Tavola rotonda europea per una produzione e un consumo sostenibili, anche per quanto riguarda le raccomandazioni sui modi di affrontare il problema dello spreco alimentare;

3.  esprime preoccupazione per il fatto che ogni giorno viene scartata una quantità considerevole di cibo pur essendo perfettamente commestibile, e che lo spreco di derrate alimentari comporta problemi etici e ambientali nonché costi sociali ed economici, che rappresentano una sfida per le imprese e i consumatori nell'ambito del mercato interno; invita pertanto la Commissione ad analizzare le cause e le conseguenze che portano a gettare, sprecare e convertire ogni anno in Europa circa il 50% del cibo prodotto e a fare in modo che si compia una stima accurata degli sprechi nonché una valutazione degli impatti economici, ambientali, nutrizionali e sociali; chiede altresì alla Commissione di avviare azioni concrete volte a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2025 e al tempo stesso a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;

4.  rileva che lo spreco alimentare ha tutta una serie di cause: la sovraproduzione, l'errata individuazione del target del prodotto (forma o dimensioni inadatte), il deterioramento del prodotto o dell'imballaggio, le norme di commercializzazione (problemi di aspetto o imballaggio difettoso), oppure l'inadeguatezza della gestione delle scorte e delle strategie di marketing;

5.  chiede alla Commissione di valutare l'impatto di una politica coercitiva in materia di sprechi alimentari; auspica l'adozione di una politica coercitiva in materia di trattamento dei rifiuti lungo l'intera catena alimentare, basata sull'applicazione del principio «chi inquina paga»;

6.  ritiene che, al fine di ridurre il più possibile gli sprechi alimentari, sia necessario coinvolgere tutti gli attori della catena agroalimentare e prendere di mira le varie cause dello spreco comparto per comparto; invita pertanto la Commissione ad effettuare un'analisi dell'intera catena alimentare allo scopo di individuare in quali settori alimentari si verifichi il maggiore spreco di alimenti, e quali soluzioni si possano applicare per impedire tale spreco;

7.  chiede che la Commissione collabori con la FAO per definire orientamenti comuni in termini di riduzione mondiale dello spreco di alimenti;

8.  fa presente che la questione degli sprechi alimentari dovrebbe essere affrontata dal punto di vista dell'efficienza delle risorse e chiede alla Commissione di lanciare iniziative specifiche che prendano di mira gli sprechi alimentari nel contesto dell'iniziativa faro «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», così da garantire che questo aspetto riceva la massima attenzione possibile e sia oggetto della medesima sensibilizzazione riservata alla questione dell'efficienza energetica, dal momento che ambedue gli aspetti sono altrettanto importanti per l'ambiente e il nostro futuro;

9.  invita la Commissione a definire per gli Stati membri obiettivi specifici di prevenzione degli sprechi di alimenti, nel quadro degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti che gli Stati membri devono conseguire entro il 2014, come raccomandato dalla direttiva quadro sui rifiuti del 2008;

10.  ritiene imperativo ridurre lo spreco di alimenti lungo tutta la catena agroalimentare, dai campi fino alla tavola del consumatore; insiste sulla necessità di adottare una strategia coordinata seguita da azioni concrete e da uno scambio delle migliori prassi a livello europeo e nazionale, al fine di migliorare il coordinamento tra gli Stati membri nell'ottica di evitare gli sprechi alimentari e di migliorare l'efficienza della catena agroalimentare; ritiene che vi si potrebbe pervenire promuovendo relazioni dirette fra i produttori e i consumatori e accorciando la catena dell'approvvigionamento alimentare nonché invitando tutti i soggetti interessati a proseguire sulla strada della condivisione delle responsabilità e incoraggiandoli a potenziare il coordinamento per migliorare ulteriormente la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi;

11.  invita la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati a scambiarsi le migliori pratiche, combinando le conoscenze provenienti da forum e piattaforme pertinenti, come il Forum europeo del commercio al dettaglio sulla sostenibilità, la Tavola rotonda europea su consumo e produzione alimentare sostenibili, il Forum di alto livello per migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, la rete informale di Stati membri denominata «Friends of Sustainable Food», il Forum dei beni di consumo, ecc.;

12.  invita la Commissione a sostenere, nell'elaborazione delle politiche di sviluppo, azioni volte a ridurre gli sprechi lungo tutta la catena agroalimentare nei paesi in via di sviluppo, dove risultano critiche e inadeguate le tecniche di produzione, la gestione del post-raccolto, le infrastrutture e i processi di trasformazione e imballaggio; suggerisce di incoraggiare la modernizzazione di tali attrezzature e infrastrutture agricole per ridurre le perdite post-raccolto e prolungare la durata della conservazione degli alimenti; è inoltre dell'avviso che il miglioramento dell'efficienza della catena agroalimentare possa contribuire anche al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare di questi paesi;

13.  sollecita un migliore orientamento delle misure di sostegno a livello dell'UE per quanto concerne la distribuzione di prodotti alimentari ai cittadini meno favoriti dell'Unione, l'aiuto dell'UE a favore dell'offerta di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole e il programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, al fine di evitare gli sprechi alimentari;

14.  prende atto del fatto che esiste confusione in merito alla definizione delle espressioni «spreco alimentare» e «rifiuto alimentare»; considera che, nell'accezione comune, per «spreco alimentare» si intende l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità della scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati e smaltiti producendo esternalità negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese;

15.  prende atto del fatto che in Europa non esiste una definizione armonizzata di spreco alimentare; invita pertanto la Commissione a presentare una proposta legislativa che definisca la tipologia di «spreco alimentare» e, in tale contesto, a elaborare una definizione distinta per i residui alimentari per biocarburanti o rifiuti organici, che sono distinti dai rifiuti alimentari ordinari giacché sono riutilizzati a fini energetici;

16.  è convinto che tutti gli Stati membri dovrebbero consentire ai dettaglianti di abbassare considerevolmente il prezzo dei prodotti alimentari freschi, fino al di sotto del costo di produzione quando sono prossimi alla scadenza, allo scopo di ridurre la quantità di prodotti rimasti invenduti e scartati e offrire ai consumatori con un reddito disponibile più basso la possibilità di acquistare alimenti di alta qualità a prezzi più abbordabili;

17.  desidera sottolineare che l'agricoltura per le sue caratteristiche è efficiente dal punto di vista delle risorse e può svolgere un ruolo fondamentale e all'avanguardia nella lotta contro lo spreco alimentare; esorta pertanto la Commissione ad inserire nelle prossime proposte legislative in materia di agricoltura, commercio e distribuzione dei prodotti alimentari misure ambiziose che vadano in tal senso; auspica un'azione congiunta in materia di investimenti nell'ambito della ricerca, della scienza, della tecnologia, dell'istruzione, della divulgazione e dell'innovazione in agricoltura allo scopo di ridurre lo spreco alimentare e di educare e stimolare i consumatori ad adottare comportamenti più responsabili e consapevoli atti a prevenire gli sprechi di cibo;

18.  ritiene che i requisiti di qualità concernenti l'aspetto, imposti sia dalla legislazione europea o nazionale che da norme aziendali interne, che stabiliscono le dimensioni e la forma in particolare degli ortofrutticoli freschi, siano alla base di molti inutili scarti, il che aumenta la quantità di cibo sprecato; chiede alle parti interessate di conoscere e spiegare il valore nutritivo dei prodotti agricoli che presentano forme o calibri imperfetti onde ridurre i prodotti di scarto;

19.  invita la Commissione a elaborare orientamenti sull'applicazione dell'articolo 5 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), che definisce i sottoprodotti, poiché la mancanza di chiarezza giuridica nella legislazione dell'UE in merito alla distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è potrebbe ostacolare l'uso efficiente dei sottoprodotti;

20.  invita la Commissione, gli Stati membri, le industrie di trasformazione e i dettaglianti a elaborare orientamenti per combattere lo spreco alimentare evitabile e per ottenere una maggiore efficienza delle risorse nel loro comparto della catena agroalimentare, adoperandosi costantemente per migliorare la trasformazione, l'imballaggio e il trasporto in modo da ridurre gli sprechi alimentari inutili;

21.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli scambi delle migliori pratiche e a promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore delle derrate alimentari e dei prodotti agricoli, sulle cause e sulle conseguenze degli sprechi alimentari e sulla maniera per ridurli, promuovendo nel contempo una cultura scientifica e civica improntata ai principi della sostenibilità e della solidarietà; invita gli Stati membri a incoraggiare l'introduzione di corsi di educazione alimentare, in tutti i livelli dell'istruzione, incluso l'insegnamento superiore, spiegando ad esempio in che modo conservare, cucinare e scartare gli alimenti, incoraggiando nel contempo comportamenti migliori; sottolinea l'importante ruolo che rivestono le autorità locali e le imprese municipali, parallelamente a quello dei dettaglianti e dei mezzi d'informazione, nel fornire informazioni e assistenza ai cittadini in materia di prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari;

22.  plaude alle iniziative già messe a punto in diversi Stati membri dirette a recuperare, a livello locale, i prodotti rimasti invenduti e scartati lungo l'intera catena agroalimentare per ridistribuirli alle categorie di cittadini al di sotto del reddito minimo e che non hanno potere di acquisto; rileva l'importanza dello scambio delle migliori prassi in proposito tra gli Stati membri, come pure delle iniziative svolte a livello locale; sottolinea in tal senso il prezioso contributo apportato, da un lato, dai volontari nello smistamento e nella distribuzione dei prodotti e, dall'altro, dalle ditte professionali che sviluppano sistemi e azioni antispreco;

23.  invita i dettaglianti a impegnarsi nei programmi di ridistribuzione alimentare a favore dei cittadini senza potere d'acquisto e ad adottare misure che consentano di scontare i prezzi dei prodotti prossimi alla scadenza;

24.  si compiace dell'opera svolta dalle società e dalle associazioni professionali – del settore pubblico, privato, accademico e associativo – che definiscono e attuano, a livello europeo, programmi d'azione coordinati volti a combattere lo spreco alimentare;

25.  ritiene che l'investimento in metodi volti a ridurre lo spreco alimentare potrebbe comportare una riduzione delle perdite subite dalle imprese agroalimentari e dunque una riduzione dei prezzi delle derrate alimentari, il che consentirebbe di migliorare l'accesso al cibo da parte delle categorie della popolazione più sfavorite; invita la Commissione a definire strumenti e azioni finalizzati a stimolare maggiormente la partecipazione di aziende agroalimentari, mercati all'ingrosso, negozi, catene di distribuzione, ditte di catering pubbliche e private, ristoranti, pubbliche amministrazioni e ONG alle pratiche contro gli sprechi; incoraggia a tal fine l'uso di internet e delle nuove tecnologie; osserva, a tale proposito, l'importanza di istituire una «comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI) per l'alimentazione, incentrata fra l'altro sulla prevenzione dello spreco alimentare; invita la Commissione a chiedere all'industria alimentare e alle parti interessate di assumere la loro parte di responsabilità del problema dello spreco alimentare, in particolare fornendo confezioni di varie misure, di valutare i vantaggi dell'offerta di prodotti alimentari sfusi e di tenere maggiormente conto dei nuclei familiari composti da una sola persona al fine di ridurre lo spreco di alimenti e dunque l'impronta di carbonio dei consumatori;

26.  chiede che gli Stati membri introducano incentivi economici atti a limitare lo spreco di alimenti;

27.  sottolinea che le emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, all'imballaggio e al trasporto di alimenti che vengono gettati via sono emissioni aggiuntive non necessarie; osserva che migliorare l'efficienza della catena agroalimentare, al fine di prevenire i rifiuti alimentari e di eliminare i rifiuti alimentari commestibili, costituisce un passo fondamentale per mitigare i cambiamenti climatici;

28.  invita la Commissione a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono la ridistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati (invenduti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo;

29.  invita la Commissione, allo scopo di dare l'esempio, ad affrontare il problema dello spreco alimentare all'interno delle istituzioni dell'Unione e ad adottare con urgenza le misure necessarie per ridurre l'enorme quantità di derrate alimentari gettate ogni giorno nelle mense delle varie istituzioni europee;

30.  invita la Commissione a valutare e a incoraggiare le misure atte a ridurre gli sprechi alimentari a monte, come ad esempio l'etichettatura con doppia scadenza (commerciale e di consumo) e le vendite scontate di prodotti in scadenza o danneggiati; rileva che caratteristiche ottimali e un uso efficiente dell'imballaggio alimentare possono rivestire un ruolo importante nella prevenzione degli sprechi alimentari riducendo l'impatto ambientale complessivo del prodotto, anche attraverso l'eco-design industriale, che include misure quali imballaggi di dimensione variabile così da aiutare i consumatori ad acquistare la giusta quantità e scoraggiare il consumo eccessivo di risorse, fornendo consigli sulle modalità di conservazione e di utilizzo dei prodotti e progettando gli imballaggi in maniera tale da aumentare la longevità dei prodotti e mantenere la loro freschezza, garantendo sempre l'utilizzo di materiali idonei per l'imballaggio e la conservazione degli alimenti che non siano nocivi per la salute e la durata di conservazione degli stessi;

31.  invita la Commissione a emettere, in collaborazione con gli Stati membri, raccomandazioni sulle temperature di refrigerazione, sulla base del fatto dimostrato che temperature non ottimali e non idonee fanno deperire gli alimenti e provocano inutili sprechi; sottolinea che livelli armonizzati di temperatura lungo l'intera filiera di approvvigionamento migliorano la conservazione degli alimenti e riducono lo spreco alimentare allorché i prodotti sono trasportati e commercializzati oltrefrontiera;

32.  ricorda i risultati dell'inchiesta condotta dalla Commissione (Consumer Empowerment in the EU - SEC(2011) 0469), secondo cui il 18% dei cittadini europei interrogati non comprenda la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro»; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di spiegare il significato delle diciture sulle etichette degli alimenti («da consumarsi preferibilmente entro il», «data di scadenza» e «da consumare entro»), sia per ridurre l'incertezza del consumatore riguardo alla commestibilità degli alimenti che per fornire al pubblico informazioni esatte, segnatamente per quanto riguarda la data di conservazione minima «da consumarsi preferibilmente entro il» che si riferisce alla qualità, mentre la dicitura «da consumare entro» si riferisce alla sicurezza del prodotto, per aiutare i consumatori ad operare scelte oculate; esorta la Commissione a pubblicare un manuale di facile consultazione sull'utilizzo dei prodotti prossimi alla data di scadenza, garantendo in tal modo la sicurezza dei doni alimentari e dell'alimentazione animale, basandosi sulle migliori pratiche degli operatori nella filiera alimentare al fine, ad esempio, di soddisfare meglio e più velocemente la domanda e l'offerta;

33.  invita gli Stati membri a incoraggiare e sostenere le iniziative dirette ad incentivare la produzione sostenibile su piccola e media scala legata ai mercati e ai consumi locali e regionali; riconosce che i mercati locali sono sostenibili sotto il profilo ambientale e contribuiscono alla stabilità del settore primario; chiede che la futura politica agricola comune assicuri i finanziamenti pertinenti destinati a promuovere la stabilità del settore primario, ad esempio tramite vendite dirette, mercati locali e tutte le forme di promozione della filiera corta e a chilometro zero;

34.  invita gli Stati membri a garantire che i piccoli produttori locali e le associazioni di produttori locali possano partecipare alle procedure di appalti pubblici per la realizzazione di programmi specifici volti a promuovere, in particolare, il consumo di frutta e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole;

35.  esorta il Consiglio e la Commissione a proclamare il 2014 «Anno europeo contro gli sprechi alimentari», quale importante strumento di informazione e promozione per sensibilizzare i cittadini europei e richiamare l'attenzione dei governi nazionali su questo importante tema nell'ottica di stanziare fondi adeguati alle sfide da affrontare nel prossimo futuro;

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 312 del 23.11.2008, pag. 3.
(2) GU C 351 del 2.12.2011, pag. 48.
(3) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0006.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0297.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0307.


Lotta contro la proliferazione di alghe
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Dichiarazione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sulla lotta contro la proliferazione di alghe
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce che la politica dell'Unione nel settore dell'ambiente contribuisce alla preservazione, alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente nonché alla tutela della salute delle persone,

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque,

–  visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.  considerando che l'insieme dei litorali europei (Manica, Atlantico, Mar del Nord, Baltico, Mediterraneo) conosce fenomeni di proliferazione di alghe a seguito dell'eutrofizzazione delle acque costiere o degli estuari;

B.  considerando che tali fenomeni nuocciono gravemente al buono stato ecologico delle acque, alla salute pubblica e al dinamismo economico dei territori interessati;

C.  considerando che occorre ricercare una soluzione europea a tali fenomeni che non si arrestano alle frontiere degli Stati;

1.  chiede alla Commissione di elaborare un piano di azione europeo contro la proliferazione di alghe nell'ambito della direttiva 2000/60/CE basato sullo scambio di buone prassi e sulla cooperazione degli attori interessati a tali fenomeni;

2.  incarica il suo Presidente di trasmetterete la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 19 gennaio 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).


Istituzione del Patto delle isole in quanto iniziativa ufficiale europea
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Dichiarazione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 sull'istituzione del Patto delle isole in quanto iniziativa ufficiale europea
P7_TA(2012)0016P7_DCL(2011)0037

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.  considerando che le isole dipendono fortemente dall'importazione di combustibili fossili, per i quali devono sostenere costi più elevati, ma rappresentano anche un'opportunità di ricerca, dimostrazione e sviluppo in materia di energie rinnovabili e azioni mirate all'efficienza energetica,

B.  considerando che le isole sono vulnerabili al cambiamento climatico a causa dell'elevato livello di biodiversità e della fragilità dei lori ecosistemi,

C.  considerando che le energie rinnovabili sono ampiamente disponibili e che il loro sviluppo può esercitare un impatto significativo sulla riduzione degli svantaggi strutturali permanenti delle isole, offrendo benefici socioeconomici ai loro abitanti,

1.  si congratula con le comunità e con le regioni periferiche che hanno sottoscritto il Patto al fine di superare l'obiettivo della strategia Europa 2020, riducendo le emissioni di CO2 almeno del 20% nei rispettivi territori;

2.  invita la Commissione a continuare a sostenere le comunità insulari europee nell'ottica di conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'UE;

3.  insiste sulla presenza di riferimenti specifici ed espliciti alla sostenibilità insulare nei programmi quadro e nei testi politici dell'UE, in linea con l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  sollecita l'introduzione di incentivi che inducano tutte le isole ad aderire al Patto e a partecipare alla creazione di reti insulari;

5.  sottolinea la necessità di mobilitare le adeguate risorse finanziarie per sostenere il funzionamento del processo relativo al Patto, basandosi sul modello del Patto dei sindaci, dell'iniziativa sulle città intelligenti e di altre iniziative simili dell'UE;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), alla Commissione.

(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 19 gennaio 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN2)).

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